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Decisione

38.2004.65

il datore di lavoro che, senza che siano dati dei motivi gravi ai sensi dell'art. 337 CO, scioglie il contratto di lavoro durante il periodo d'introduzione-dopo il periodo di prova-o nei tre mesi segu

9 marzo 2005Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati

all'art. 65 LADI:

" Agli

assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione

in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni

per il periodo d’introduzione se:

a. ...

b. il salario

ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo

periodo e

c. l’assicurato,

dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo

e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa

durevolmente ridotta."

Nel

tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett a LADI prevedeva, quale

ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60

capoverso 1 lettera b;”.

Al

riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to

2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:

"

(…)

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione

La lettera a è contemplata nella clausola

generale prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere

menzionata.

(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno

2001, pag. 2013)

L'OADI,

al cpv. 1 dell'art. 90, definisce così la nozione di "assicurato

difficilmente collocabile":

" 1

Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della

situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per

trovarsi un impiego poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;

c. ha cattivi precedenti professionali;

d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."

Gli

assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il

salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di

introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %

del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).

La legge

pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli

assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte

sul Meno 1992, p. 467 e seg.).

Innanzitutto deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili

(prima condizione).

Poi, deve

trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in

un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).

Inoltre

tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la

legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve

corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo

periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,

devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,

conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).

Secondo

l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione

sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per

disoccupati in una certa età, per dodici mesi al massimo.

Il

Consiglio federale disciplina i particolari.

Secondo l'art.

90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere

versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione

personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al

lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.

Su queste

disposizioni, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804; Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale

Sicherheit, cifra marginale 594, pag. 221 e G. Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",

Volume III, Berna-Stoccarda-Vienna 1993, pag. 1306-1307, nos. 8-9.

2.5. In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA) ha, in particolare, sottolineato:

"

(…)

b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires

du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus),

celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son

tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si l'employeur

résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin

immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des

prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la durée

de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves»,

c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO

(circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi,

anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,

relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er

juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen

die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).

Le problème si pose de

manière différente en cas de résiliation pendant le temps d'essai. Dans cette

éventualité, la suppression des prestations n'aura en principe pas d'effet

rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux parties l'occasion de

préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur

permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se

conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus

longue période (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème

édition, note 1 ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar Einzelarbeitsvertrag 2ème

édition, note 1 ad art. 335b CO). Quant au but des allocations d'initiation au

travail, il est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont

le placement est fortement entravé (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; CATTANEO, Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève

1992, n° 780 ss, p. 467). Le droit est subordonné, on l'a vu, à la condition

qu'au terme de la période d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement

aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas

échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 let. c

LACI). L'autorité cantonale peut exiger que cette condition fasse l'objet d'un

contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

Au regard des

engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit pouvoir,

sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en libérer pendant

le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les parties ne

répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem). Dans le même

ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi compte du but

du temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute, quand il s'agit

de décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage doit être suspendu,

lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail pendant le temps

d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (arrêt

non publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il réserver, en l'espèce,

le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière abusive, notamment en

concluant le contrat avec l'intention dissimulée de mettre fin rapidement aux

rapports de travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz

[AVIG], vol. II, note 30 ad art. 65-67 LACI).

(…)." (cfr. DTF 124 V 246, consid. 3b, pag. 248-249)

In

un’altra sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA, pubblicata in DTF 126 V

42, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il

periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo

cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di

prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei

tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,

l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli

assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è

subordinata la revoca di una decisione.

L'Alta

Corte ha, in particolare, sottolineato quanto segue:

"

(…)

3.‑ a) En l'espèce, les deux contrats de

travail en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai)

avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période

d'initiation, fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il

s'agit donc de savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.

Sont notamment considérées comme de justes motifs

toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent

pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de

travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement

particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un

tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses

obligations au travail, soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins

grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété

malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).

b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des

griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑

liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de

manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré

des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un

juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence

motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient

dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de

l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du

travailleur (art. 337 al. 3 CO).

En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun

reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait

qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en

raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne

saurait le dispenser de son obligation de restituer.

S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu

de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi durable

au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but du

versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà

versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une

renonciation à restitution dans un tel cas.

c) En conséquence, l'office régional de placement

était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer

à la recourante la restitution des allocations versées.

(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 46-47)

Infine,

in una sentenza del 17 aprile 2000 nella causa G.C. SA (C 332/99), il TFA ha,

tra l’altro, ricordato che:

" (…)

Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo d'introduzione

devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati, per evitare

una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr.

FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards, Kommentar

zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20).

Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collocazione (recte:

il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto esista una

indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia condizione

permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali siano fornite a

fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione, il cui

scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo generale, le spese

determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali del datore di lavoro,

cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi lavorativi usuali

richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b).

(…)." (cfr. STFA del 17 aprile 2000 nella causa C. SA, C

322/99)

La nostra

Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni

per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:

" (…)

Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro con

chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su

motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del

lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in

particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese

dall'assunzione di Y.S. e in evidente contraddizione con le asserite presunte

carenze di capacità professionali di quest'ultimo - G.C. e il nuovo dipendente

dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno

con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.

Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di introduzione

possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in particolare

quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di

introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., cifra marg.

594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che Y.S. non necessitava di

questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso

con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico

del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti,

l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la G.C.

SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato,

responsabile inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che

la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese

di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa

strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo

di operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla

disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del

disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni

equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la

G.C. SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul

rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50%

dall'11 gennaio 1999.

c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la concessione

di assegni di introduzione a favore di Y.S.

(…)." (cfr. STFA del 17 aprile 2000 nella causa C. SA, C 322/99)

Va

inoltre ricordato che, anche nell'ambito degli art. 59 seg. LADI, il TFA ha

stabilito che "l'introduzione in un nuovo impiego, se è usuale nella

professione, non può essere equiparata ai corsi la cui frequentazione dà

diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione" (DLA

1986 pag. 60 seg.; cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 334-335 n. 497-499).

2.6. L'art. 42

LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione.

A tale proposito in una

sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato

che:

"

Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse

zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine

allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter

Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG

zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins

Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

In

una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.

3.3., si è così espresso:

"

(…)

Selon un principe général de la procédure

administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de

prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2

let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière

d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase

LPGA."

Nella

presente fattispecie l'amministrazione, prima di emettere la decisione con la

quale ha stabilito che gli assegni per il periodo d’introduzione (API) versati

a favore della signora __________ dovevano essere chiesti in restituzione in

quanto i presupposti per la concessione degli stessi non adempiuti (cfr. doc.

8), previa convocazione scritta (cfr. doc. 9/A), ha sentito l’amministratore

unico della ditta ricorrente che ha potuto esprimersi sul periodo

d’introduzione e sui motivi per i quali la signora __________ è stata licenziata

(cfr. doc. 9).

Alla ditta

ricorrente, pertanto, è stata data l’opportunità di esprimersi già prima

dell'emanazione della decisione formale del 23 aprile 2004, conformemente alla

chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr.

STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9;

DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune

circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit.,

ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des

Sozialversicherungsrechts", Ed. Stämpfli Verlag AG, Berna 2003, pag.

447-448 n° 21 e 22).

Inoltre,

l’accertamento esperito dalla Sezione del lavoro Ufficio giuridico, prima

dell’inoltro della risposta di causa, presso il consulente dell’URC __________ e

il relativo esito del 29 settembre 2004 (cfr. doc. 3 e 4), sono stati

sottoposti alla ditta ricorrente che ha preso posizione sugli stessi (cfr. doc.

1 e consid. 1.5.).

In simili

condizioni il diritto di essere sentito della ditta ricorrente è stato

ossequiato.

2.7. Nel

caso di specie, la ditta RI 1 di __________ ha sottoscritto con __________ __________

una “Conferma d’assunzione - contratto di lavoro” a tempo indeterminato con

inizio al 10 novembre 2003 e un periodo di prova di un mese (cfr. doc. 11/E).

Per l’inizio di questo

impiego l’URC, con decisione del 10 novembre 2003, ha

riconosciuto a __________ il diritto agli assegni per il periodo di introduzione

(API) dal 10 novembre 2003 al 9 maggio 2004 indicando che, in caso di

interruzione del contratto senza motivi gravi durante il periodo di

introduzione (dopo il periodo di prova) o nei tre mesi seguenti, l'autorità

cantonale potrà richiedere il rimborso degli assegni versatigli (cfr. doc. 11/F).

Infatti,

sulla decisione in parola figurava espressamente che:

"

(…)

Il rispetto del contratto di lavoro del 04.11.2003

è la condizione da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione. In

caso di interruzione del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2)

durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), o nei tre mesi

seguenti, l'autorità cantonale potrà richiedere il rimborso degli assegni

versati.

(…)." (cfr. doc. 11/F)

Al

riguardo, il TFA, nella già citata sentenza pubblicata in DTF 126 V 42 = SVR

2000 ALV Nr. 26, ha precisato le ragioni di tale clausola:

" (…)

Considerandi

2.

- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13

mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une

restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors

du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans

les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce

sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,

appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL,

Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible

au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de

personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit

également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un

subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF

112.

V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung,

in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.

583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss). L'autorité

cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux

conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation

(art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les

rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai

indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère

conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II,

n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs,

elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS,

Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p.

51).

La restitution ne peut

toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le

temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux

parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).

(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)

L'art.

337.

del Codice delle Obbligazioni (CO) regola la risoluzione immediata del

rapporto di lavoro per cause gravi. Secondo questa norma:

"

1Il datore di

lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal

rapporto di lavoro per cause gravi; a richiesta dell'altra parte, la

risoluzione immediata dev'essere motivata per scritto.

2È considerata

causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di

buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel

contratto.

3Sull'esistenza

di tali cause, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, ma in

nessun caso può riconoscere come causa grave il fatto che il lavoratore sia

stato impedito senza sua colpa di lavorare."

Dunque il

datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il

rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del

contratto, in buona fede, non può essere pretesa.

In quanto

provvedimento straordinario ed estremo, la risoluzione immediata va ammessa con

riserva.

Sulla

nozione di cause gravi Brunner - Bühler - Waeber - Bruchez (in Commentaire du contrat

de travail, 3a edizione, Ed. Réalités sociales, Losanna 2004)

sottolineano quanto segue:

" Constitue

un juste motif un fait qui est propre à détruire la confiance qu'impliquent les rapports de travail ou à l'ébranler,

de telle façon que la poursuite de la relation de travail ne peut plus être

exigée, même pas pendant la durée du délai

de congé. C'est le cas lorsqu'une partie viole gravement les obligations découlant du contrat de travaill,

ce que les tribunaux admettent généralement

dans les circonstances suivantes:

- comportement délictueux relatif aux rapports de

travail;

- refus

persistant d'exécuter la prestation de travail;

- concurrence

délibérée au détriment de l'employeur;

- atteinte

grave aux droits de la personnalité du travailleur, de l'employeur ou des collègues de travail, telle que le harcèlement sexuel;

- modification

unilatérale et inattendue du statut du travailleur;

- refus délibéré

de verser tout ou partie du salaire. (...)

Ne constitue pas un

juste motif un manquement moins grave comme, par exemple, les absences temporaires et non autorisées de la place de

travail, l'ivresse, le

non-respect de l'horaire de travail, un retard occasionnel dans le paiement du salaire. C'est seulement

lorsqu'on informe dûment l'autre partie que l'on va considérer de tels manquements comme un juste motif de

résiliation immédiate que l'on

peut, selon les circonstances, l'invoquer ensuite à ce titre

si, effectivement, il se reproduit à brève échéance. Ce n'est toutefois pas l'avertissement en soi, même assorti d'une menace

de résiliation immédiate, qui justifie une telle mesure, mais bien le

fait que le comportement reproché ne permet pas, selon les règles de la bonne

foi, d'exiger de l'autre partie la continuation

des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ou jusqu'a I'échéance d'un contrat de durée

déterminée." (pag. 276-277)

Dal canto suo G. Aubert

(in Code des obligations I. Commentaire Romande, Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea 2003) rileva che:

"

Les justes motifs de licenciement immédiat les plus

souvent invoqués consistent dans un ou plusieurs manquements de l'une

des parties à ses obligations contractuelles. Selon un principe souvent répété

par la jurisprudence, seul un manquement particulièrement grave du travailleur

justifie son licenciement immédiat. Si le manquement est de gravité moyenne ou

légère, il ne peut entrainer une résiliation immédiate que s'il a été répété

malgré un ou plusieurs avertissements.

Comme le juge doit statuer à la lumière de toutes

les circonstances, la jurisprudence ne pose pas de règle rigide sur le nombre

et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le

travailleur, peut justifier un licenciement immédiat. Sont décisifs, dans

chaque cas particulier, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des

manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux

injonctions, avertissements ou menaces formulés par l'employeur. Dans certains

cas, la menace claire d'un licenciement immédiat : révélera nécessaire; dans

d'autres, elle paraîtra inutile compte tenu de l'attitude du travailleur.

D'une manière générale, l'employeur doit pouvoir

compter sur la rectitude absolue du travailleur. La jurisprudence considère

souvent comme particulièrement grave la violation de l'obligation de

fidélité ou de loyauté (CO 321a I). En général, une manifestation de

malhonnêteté caractérisée suffit à rompre définitivement les rapports de

confiance entre les parties. Il en va ainsi des détournements (même de faible

importance pécuniaire), des soustractions d'objets ou des vols5, des

mensonges et de la falsification de pièces, des incapacités de travail

simulées, des indiscrétions visiblement dommageables, de la concurrence faite à

l'employeur, de l'acceptation de pots-de-vin, des comportements

violents comme les injures, les menaces ou les voies de fait ou encore des

infractions suffisamment graves commises au détriment de tiers.

En revanche, les autres manquements du salarié, comme

les arrivées tardives, les courtes absences, les vacances prolongées

unilatéralement (CO 321, 321c, 329c III), le refus d'exécuter une tâche

assignée (CO 321d) ou une exécution négligente ou insatisfaisante du travail

(CO 321a I) constituent en général des manquements de gravité moyenne, voire

légère, de sorte qu'ils ne justifient un licenciement immédiat qu'après un ou

plusieurs avertissements.

Parmi les manquements de l'employeur qui

peuvent justifier une démission du travailleur avec effet immédiat figurent les

retards dans le paiement du salaire malgré une mise en demeure (CO 323), les

atteintes aux droits de la personnalité (CO 328) ou encore la modification

unilatérale du contrat de travail." (pag.

1781-1782)

2.8

Dagli atti di causa risulta

che, in data 30 marzo 2004, la ditta ha rescisso il contratto

di lavoro stipulato con __________ con una lettera del seguente tenore:

"

(…)

con riferimento al colloquio avvenuto in data

odierna, siamo purtroppo spiacenti di doverle comunicare l’interruzione del suo

rapporto di lavoro con la nostra società con effetto al 30.04.2004, nel

rispetto dei termini contrattuali previsti.

A partire da tale data, la riteniamo pertanto

libera da ogni e qualsiasi impegno nei confronti della società, ad eccezione

del segreto d’ufficio, che dovrà mantenere anche successivamente, a

salvaguardia ed a tutela dell’attività svolta alle nostre dipendenze.

Nel ringraziarla per la collaborazione da lei

prestata sino ad oggi, le auguriamo tanto successo per il suo futuro professionale

e la salutiamo cordialmente (…)." (cfr. doc. 11/H)

Precedentemente, con

lettera del 25 marzo 2004, la ditta aveva chiesto all’URC un prolungamento del

periodo d’introduzione a favore di __________ affermando, tra l’altro, che:

" (…)

Con riferimento al colloquio telefonico intercorso nei giorni

scorsi, confermiamo la nostra intenzione di tenere alle nostre dipendenze la

Signora __________.

La stessa necessità però di un prolungamento del periodo

d’introduzione in quanto le mansioni a lei affidate sono alquanto vaste e

diversificate (…)." (cfr. doc. 11/G)

Riferendosi

a questo scritto, con ulteriore lettera del 30 marzo 2004 all’URC, la ditta ha,

in particolare, dichiarato che:

"

(…)

Dopo aver rivalutato attentamente la nostra

situazione operativa, sia in funzione delle mansioni concretamente svolte dalla

signora sia per rapporto alle nostre attuali concrete esigenze legate

oltretutto alla mole di lavoro che sta viepiù diminuendo, le comunichiamo di

rinunciare al prolungamento del periodo d’introduzione richiesto.

In relazione a quanto poc’anzi citato, è altresì

nostro dovere informarla che, soprattutto in considerazione delle evidenti

difficoltà d’introduzione della persona in questione, siamo costretti a

sospendere e rinunciare alla sua collaborazione.

Ancora in data odierna, preavviseremo nel merito

la signora __________ e sarà senz’altro nostra premura trasmetterle copia della

lettera di disdetta che invieremo alla stessa.

(…)." (cfr. doc. 11/I)

In data 8

aprile 2004, vista la disdetta intimata alla signora __________ durante il

periodo d’introduzione, l'URC ha sottoposto per competenza il caso alla Sezione

del lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. 11 e consid. 1.2).

In data 23 aprile 2004 __________,

amministratore unico della ditta RI 1, è stato sentito, previa convocazione,

presso gli uffici della Sezione del lavoro.

In quell'occasione

è stato allestito e sottoscritto un verbale nel quale, in particolare, si legge

che:

"

(…)

Lei era al corrente del piano d’introduzione che

la signora __________ avrebbe dovuto seguire presso la RI 1 di __________?

Adr.: E’ stato parzialmente rispettato.

Nel corso del mese di marzo sono venuti a mancare

i presupposti per poter tenere alle (ndr.: nostre) dipendenze la signora __________,

in quanto sono subentrate disdette di mandati.

(…)

Da quando è diventato amministratore unico con

firma individuale il mese di febbraio 2004 della società RI 1 di __________,

conferma che la signora __________ ha sempre svolto la sua attività quale

segretaria settore immobiliare in modo ineccepibile?

Adr.: La signora __________ ha sempre svolto le

sue mansioni in modo eccepibile (ndr. recte: ineccepibile).

Conferma pertanto che la signora __________ non è

mai stata ripresa per qualsivoglia motivo, prima della lettera di disdetta

datata 30 marzo 2004? Se sì, in che occasione e per quali motivi?

Adr.: E’ stata ripresa unicamente per qualche

piccolo errore, ma niente di grave.

Chi oltre la signora __________ svolge le sue

stesse funzioni all’interno della RI 1 di __________?

Adr.: Fino al momento del licenziamento era solo

lei che si occupava delle mansioni citate in precedenza. E attualmente me ne

occupo personalmente.

Conferma pertanto che la signora __________ è

stata licenziata a causa delle mole di lavoro che sta viepiù diminuendo, come

da sua lettera del 30 marzo 2004, oppure vi sono altri motivi? Se sì, quali

esattamente?

Adr.: Sì la signora __________ è stata licenziata

a causa della diminuzione dei mandati.

(…)." (cfr. doc. 9)

Anche nella propria

“Opposizione”, il cui contenuto è stato sostanzialmente ripreso nell’atto di

ricorso, la ditta ha sostenuto che lo scioglimento del rapporto di lavoro è

dovuto alla mancanza del lavoro nel settore immobiliare (revoca di mandati) (cfr.

doc. 7 e I).

Ora, i

motivi addotti alla disdetta del rapporto di lavoro con __________ (motivi

d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a manchevolezze

particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la violazioni dei propri

obblighi e il suo dovere di fedeltà), non configurano una causa grave ai sensi

dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III 310, consid. 3, pag.

313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella causa X SA contro L.,

4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella causa X contro A.,

4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).

Nella già

citata DTF 126 V 42, la nostra Massima Istanza ha del resto rilevato che:

"

(…)

En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun

reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait

qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en

raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne

saurait le dispenser de son obligation de restituer.

(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 47)

Di

conseguenza la ditta non poteva sciogliere il contratto di lavoro, come invece

ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo d’introduzione.

Nella più volte citata DTF 126 V 42, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del

diritto agli assegni per il periodo di introduzione era stato sottoposto alla

condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire

disdetto (al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave), durante

il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, ha stabilito che se

questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può chiedere al datore di

lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a prescindere

dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione.

In simili

condizioni la decisione impugnata deve dunque essere confermata (per un caso

analogo cfr. STCA del 27 gennaio 2005 nella causa M. SA, inc. 38.2004.56).

2.9

Il diritto

alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed. - che permette al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi - è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché essa, intervenendo in una situazione

concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarle, il

cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento

legale non sia mutato nel frattempo, fidente nelle informazione ricevute egli

abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del

28.

gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau &

Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt

für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C

116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata;

RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid.

3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194

consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT

I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze

gleich, pag. 217ss).

Nel

caso concreto, dalla “Decisione relativa agli assegni per il periodo

d’introduzione” e dagli accertamenti effettuati dalla Sezione del lavoro

Ufficio giuridico (cfr. doc. 11/F e consid. 1.5), è emerso che

l’amministrazione ha informato correttamente la ditta ricorrente riguardo alle

possibili conseguenze che il licenziamento della signora __________ durante il

periodo d’introduzione avrebbe potuto avere.

In particolare alla ditta

ricorrente non è mai stato garantito che, in una tale evenienza, non le sarebbe

stata chiesta la restituzione degli API così come espressamente previsto nella

decisione relativa agli stessi.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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