38.2004.65
il datore di lavoro che, senza che siano dati dei motivi gravi ai sensi dell'art. 337 CO, scioglie il contratto di lavoro durante il periodo d'introduzione-dopo il periodo di prova-o nei tre mesi segu
9 marzo 2005Italiano56 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2004.65
Data decisione, Autorità:
09.03.2005, TCA
Titolo:
il datore di lavoro che, senza che siano dati dei motivi gravi ai sensi dell'art. 337 CO, scioglie il contratto di lavoro durante il periodo d'introduzione-dopo il periodo di prova-o nei tre mesi seguenti, deve rimborsare gli assegni per il periodo di introduzione percepiti. Nozione di colpa grave
ASSEGNO PER IL PERIODO DI INTRODUZIONE
BUONA FEDE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 337 CO
art. 9 COST
art. 59 LADI
art. 65 LADI
art. 66 LADI
art. 95 LADI
art. 90 cpv. 1 OADI
art. 90bis cpv. 1 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.65
FS/td
Lugano
9 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 agosto 2004 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 luglio
2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 10
novembre 2003, l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito
l’URC) ha posto __________ al beneficio degli assegni di introduzione per la
durata di 6 mesi:
"
(…).
Datore di lavoro: __________
Indirizzo: __________
__________
Cognome e nome: __________
No. AVS: ____________________ No.
personale: ____________________
Data di nascita: ____________________ Stato
civile: __________
Cassa: __________ __________ __________
Visti gli art. 59, 59a, 59b cpv. 3, 59c, 65 e 66
LADI, art. 90 OADI, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e
delle difficoltà particolarmente gravi di collocamento dell'assicurato poiché è
in età avanzata e ha precedenti professioni sfavorevoli (art. 90 cpv. 1 lett. a
e c OADI), è deciso quanto segue:
la domanda per gli assegni d'introduzione del
31.10.2003, con riserva del rispetto del piano di formazione del 04.11.2003, è ACCOLTA.
Se i rimanenti presupposti sono adempiuti, avete
diritto dal 10.11.2003 al 09.05.2004 alle seguenti prestazioni:
-
Gli assegni d'introduzione saranno versati
all'assicurata per la durata di 6 mesi dal datore di lavoro assieme alla
parte del salario a suo carico. Il datore recupera il sussidio dalla cassa
disoccupazione inviando mensilmente l'attestato PML qui allegato e il conteggio
del salario.
-
Il rispetto del contratto di lavoro del 04.11.2003
è la condizioni da cui dipende il versamento degli assegni di introduzione. In
caso di interruzione del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2)
durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), o nei tre mesi
seguenti, l'autorità cantonale potrà chiedere il rimborso degli assegni
versati.
-
Durante questo periodo, il salario mensile lordo
soggetto all'AVS ammonta a fr. 4’000.00 ed è composto come segue:
mese assegno periodo d'introduzione resto del
salario
1° mese fr. 1’680.00 fr. 1’120.00
2° mese fr. 2’400.00 fr. 1'600.00
3° mese fr. 1’840.00 fr. 2'160.00
4° mese fr. 1’600.00 fr. 2'400.00
5° mese fr. 1'040.00 fr. 2'960.00
6° mese fr. 800.00 fr. 3'200.00
7° mese fr. 240.00 fr. 3'760.00
-
La cassa disoccupazione verserà gli assegni per
il periodo d'introduzione al datore di lavoro sul conto: __________.
L'assegno
relativo all'ultimo mese verrà versato all'azienda unicamente dopo che
l’Ufficio delle misure attive (6501 Bellinzona) avrà ricevuto dalla stessa il
rapporto finale sulle attività svolte (vedi formulario allegato).
Fattispecie e motivi:
L’assicurata ha la possibilità di iniziare un’attività
lavorativa a tempo pieno c/o la ditta RI 1 di __________ dal 10.11.2003, in
qualità di segretaria settore immobiliare. Considerato che non possiede delle
conoscenze specifiche in questo settore, riteniamo di concedere la misura in
oggetto per acquisire le necessarie competenze, nonché di risolvere il suo
problema occupazionale.
(…)." (cfr. doc. 11/F)
1.2. L’8 aprile
2004 l’URC ha scritto alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico una lettera del
seguente tenore:
"
(…)
In data 10.11.03 abbiamo concesso la misura API
alla ditta in oggetto alfine di poter perfezionare l'inserimento nel mercato
del lavoro della signora __________ (n° di persona __________).
La misura in oggetto era prevista fino al 9.5.04.
Brevemente il decorso dei fatti:
1. formalizzata
decisione n° __________ relativa agli API dal 10.11.03 al 9.5.04 (vedi cfr.
allegato)
2. in data 25.3.04 la RI 1, dopo un
colloquio telefonico
con il ns. servizio, avvenuto nei giorni precedenti, richiede formalmente la
possibilità di ricevere un prolungo della misura richiesta per ulteriori 6 mesi
(vedi lettera allegata del 25.3.04)
3. nei giorni successivi il DL mi ricontatta
comunicandomi di aver
rivalutato la
situazione e di rinunciare al prolungo richiesto (vedi lettera allegata del
30.3.04)
4. il giorno 30.3.04 la ditta RI 1 inoltra la
disdetta del rapporto di
lavoro alla signora __________
per il 30.4.04 (vedi lettera allegata del 30.3.04).
Come da normativa in caso di licenziamento
durante questa misura (dopo l'eventuale periodo di prova) o nei tre mesi
seguenti, il consulente URC sottopone, per competenza, al servizio giuridico
per i necessari provvedimenti del caso.
(…)." (cfr. doc. 11)
Vista la
lettera del 15 aprile 2004 con la quale la signora __________ ha comunicato le
mansioni svolte presso la RI 1 (cfr. doc. 10) e dopo aver convocato e sentito
personalmente l’amministratore unico della società (cfr. doc. 9, delle
risultanze dell’audizione del 23 aprile 2004 si dirà se necessario nel merito),
la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha emanato nei confronti della ditta la
seguente decisione formale:
"
(…)
- i presupposti per la concessione degli assegni per il periodo di
introduzione a favore della signora __________ (dal 10 novembre 2003 al 9 maggio
2004) non posson essere ritenuti adempiuti;
- gli assegni per il periodo di introduzione versati devono essere
richiesti in restituzione;
- per quanto concerne la restituzione, la cassa disoccupazione
dovrà valutare se sono adempiuti i presupposti dell'art. 95 LADI.
(…)." (cfr. doc. 8)
L'amministrazione
ha così motivato la propria decisione:
"
(…)
In data 4 novembre 2003 la società RI 1, __________
attiva nel settore delle promozioni aziendali e delle attività di sponsoring ha
presentato domanda per l'ottenimento dell'assegno per il periodo di
introduzione (API) per la signora __________, quale segretaria settore
immobiliare, con inizio del contratto al 10 novembre 2003.
Con medesima data, la società RI 1, di __________
ha inoltrato all'Ufficio regionale di collocamento di __________ il contratto
di lavoro per la signora __________ assunta dal 10 novembre 2003, quale
segretaria per il servizio immobiliare per una durata indeterminata.
Con decisione datata 10 novembre 2004, l'Ufficio
regionale di collocamento di __________ ha accolto la domanda del 4 novembre
2003, con riserva del rispetto del contratto.
Con lettera datata 30 marzo 2004, consegnata
"brevi manu", la società in parola ha disdetto il rapporto di lavoro
per il 30 aprile 2004.
A proposito della disdetta citata, in sede di
verbale di audizione odierno, il signor __________, amministratore unico, con
firma individuale della RI 1, __________ ha dichiarato e sottoscritto: "…
Nel corso del mese di marzo sono venuti a mancare i presupposti per poter
tenere alle dipendenze la signora __________, in quanto sono subentrate
disdette di mandati… La signora __________ ha sempre svolto le sue mansioni in
modo ineccepibile … Sì, la signora __________ è stata licenziata a causa della
diminuzione dei mandati…".
Ora, considerato come le condizioni poste alla
base della concessione degli assegni (API) non sono state rispettate e più
precisamente che all'assicurata non sono imputabili colpe, si ritiene che gli
aiuti LADI sono stati percepiti a torto e ne deve essere richiesta la
restituzione.
Per quanto concerne la restituzione la cassa
dovrà valutare i presupposti previsti dall'art. 95 LADI.
(…)." (cfr. doc. 8)
1.3. A seguito
dell’opposizione interposta dalla ditta (cfr. doc. A/2), la Sezione del lavoro
Ufficio giuridico, il 30 luglio 2004, ha emanato una decisione su opposizione
con la quale ha confermato la sua decisione e, in particolare, ha rilevato che:
"
(…)
4. Nella presente fattispecie, si osserva che il
contratto di lavoro con
la signora __________ è
stato disdetto dalla ditta RI 1 di __________ il 30 marzo per la fine di aprile
2004, quindi ancora durante il periodo di introduzione (fine dello stesso: 9
maggio 2004).
Rimane ora da esaminare
se il datore di lavoro può prevalersi di un motivo grave, giustificante
l'avvenuta rescissione anticipata del contratto.
Nel corso della sua
audizione avvenuta presso l'UG in data 23 aprile 2004, il signor __________,
amministratore unico con firma individuale della società in parola, ha
segnatamente dichiarato quanto segue: "[…] Nel corso del mese di marzo
sono venuti a mancare i presupposti per poter tenere alle dipendenze la signora
__________, in quanto sono subentrate disdette di mandati. […] La signora __________
ha sempre svolto le sue mansioni in modo ineccepibile. […] Sì, la signora __________
è stata licenziata a causa delle diminuzione dei mandati." Quanto precede
è del resto stato ribadito in sede di opposizione.
Ora, visto quanto
precede e alla luce della citata giurisprudenza, ritenuto in particolare come
il motivo per il quale l'opponente ha posto anticipatamente fine al rapporto di
lavoro sia prettamente economico - per cui non può essere considerato una
"causa grave" ai sensi dell'articolo 337 CO - gli assegni per il
periodo di introduzione versati devono essere chiesti in restituzione dalla
cassa di disoccupazione, la quale dovrà valutare se sono adempiuti i
presupposti di cui all'articolo 95 LADI.
5. Le motivazioni sollevate con l'opposizione in
esame non
permettono di giungere
a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione
contestata.
(…)." (cfr. doc. A1)
1.4. Contro
questa decisione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA argomentando:
"
(…)
1. In data 10.11.2003 l'Ufficio regionale di collocamento ha accolto
la domanda di assegni presentata
dalla signora __________ per un periodo di introduzione presso la nostra
Società in qualità di segretaria per il settore immobiliare, con riserva del
rispetto del piano di formazione presentato in data 04.11.2003.
Sempre in data 10.11.2003, abbiamo
preso atto che nel caso in cui il rapporto fosse stato interrotto senza
motivi validi durante il periodo di introduzione, o nei tre mesi
successivi, l'autorità cantonale avrebbe potuto richiedere il rimborso di tutti
gli assegni versati.
2. In data 25
marzo 2004, considerata la nostra volontà nel voler mantenere alle nostre
dipendenze la signora __________, malgrado il repentino peggiorare della nostra
situazione finanziaria, abbiamo deciso di impegnarci ulteriormente e abbiamo
inoltrato all'Ufficio del lavoro una richiesta di prolungamento del periodo
d'introduzione, ipotizzando l'introduzione della signora __________ in altri
settori d'attività, diversificando e ampliando le sue mansioni. Impegno che,
nell'arco di pochi giorni, ci siamo però resi conti di non riuscire a mantenere
in quanto la stessa non si è dimostrata in sintonia con le nostre reali
esigenze.
3. In data 30
marzo 2004, ci siamo rivolti all'Ufficio regionale di collocamento, signor __________,
spiegando e preavvisando le nostre difficoltà nel mantenere e continuare il
rapporto d'impiego con la signora __________, in considerazione della mancanza
di lavoro nel settore immobiliare.
Lo stesso giorno, dopo aver
attentamente valutato la situazione in senso lato, in considerazione delle
nostre evidenti difficoltà finanziarie a seguito della diminuita mole di
lavoro, abbiamo dovuto inoltrare alla signora __________ regolare disdetta del
rapporto d'impiego con effetto al 30.04.2004, nel rispetto dei termini contrattuali
previsti.
4. In data 23
aprile 2004 l'Ufficio giuridico della Sezione della lavoro ci ha decretato la
restituzione degli assegni per i motivi meglio specificati nella medesima,
allegata alla presente.
5. In data 30
aprile 2004, preso atto dei contenuti della decisione dell'Ufficio giuridico,
abbiamo inoltrato la nostra opposizione confermando di aver sempre operato nel
rispetto del piano di formazione del 4 novembre 2003 e presentando le nostre
motivazioni che riconfermiamo e vi presentiamo di seguito:
● Abbiamo
inserito l'interessata al lavoro nella nostra azienda preparando e seguendo un
piano di formazione adeguato;
● Abbiamo stipulato un contratto di
lavoro a tempo
indeterminato;
● Ci
siamo impegnati fino all'ultimo nel voler mantenere il rapporto di lavoro con
la signora __________ e, dopo aver preso atto che il contratto di lavoro poteva
essere disdetto, di regola, solo per motivi gravi, a
dimostrazione della nostra buona fede abbiamo pure informato nel dettaglio il
signor __________ dell'Ufficio regionale di collocamento, il quale ci ha
verbalmente confermato che, in qualità di datore di lavoro, in considerazione
del lavoro venuto a mancare, avevamo comunque il diritto di inoltrare disdetta
all'interessata nel rispetto dei termini contrattuali.
● Abbiamo
pertanto inoltrato lettera di disdetta scritta all'interessata, informando il
competente Ufficio di collocamento.
6. In data 2
agosto 2004, abbiamo ricevuto la decisione dell'Ufficio giuridico della Sezione
del lavoro che respingeva la nostra opposizione per i motivi meglio specificato
nella stessa, allegata alla presente, ritenuto in particolare, e citiamo....
"come il motivo per il quale l'opponente ha posto anticipatamente fine al
rapporto di lavoro sia prettamente economico - per cui non può essere
considerato una "causa grave" ai sensi dell'art. 337 CO... ".
Ora, alla luce dei fatti e delle
motivazioni poc'anzi esposte, ritenuto che:
● dopo
il periodo di prova il contratto di lavoro può essere disdetto, di
regola, solo per motivi gravi ai sensi dell'art. 337 CO;
● nel
nostro specifico caso non può essere preso in considerazione l'art. 337 del CO
e tantomeno sia giustificata la richiesta di rimborso di tutti gli assegni
versati;
● sarebbe
stato oltremodo scorretto da parte nostra nei confronti della signora __________
continuare un rapporto di lavoro, consapevoli che a fine mese non saremmo stati
in grado di retribuirla;
vi invitiamo a voler accogliere il
presente ricorso, chiedendovi pertanto di:
1. Accogliere la nostra opposizione del 30 aprile 2004;
2. Annullare
la decisione del 23 aprile 2004 dell'Ufficio giuridico, Sezione del lavoro;
3. Annullare
la decisione del 30 luglio 2004 dell'Ufficio giuridico, Sezione del lavoro (…)." (cfr. doc. I)
1.5. Il 27
settembre 2004 la Sezione del lavoro Ufficio Giuridico ha scritto all’URC,
all’att. del sig. __________, una lettera del seguente tenore:
"
(…)
presso il
Tribunale cantonale delle assicurazioni è attualmente pendente un ricorso, che
la ditta RI 1 di __________ ha presentato
lo scorso 30 agosto 2004, contro la
decisione su opposizione 30 luglio 2004 confermante l'obbligo di restituzione degli assegni per il periodo di introduzione
concessi a favore della signora __________.
Nel suo atto ricorsuale la predetta
ditta sostiene in particolare quanto segue:
"[...] Ci siamo impegnati fino all'ultimo nel voler mantenere
il rapporto
di lavoro con la signora __________ e, dopo aver preso atto che il contratto di lavoro poteva essere disdetto, di regola, solo per motivi gravi, a dimostrazione della
nostra buona fede abbiamo pure informato nel dettaglio il signor __________
dell'Ufficio regionale di collocamento, il quale ci ha verbalmente confermato
che, in qualità di datore di lavoro, in considerazione del lavoro venuto a mancare, avevamo comunque il diritto di inoltrare disdetta
all'interessata nel rispetto dei termini
contrattuali" (cfr. allegato).
La invitiamo
dunque, a stretto giro di posta, a prendere per iscritto posizione in merito a quanto precede,
precisando inoltre che cosa Lei ha detto (e a chi) in occasione del contatto
avuto al riguardo
con la ditta in parola.
(…)." (cfr. doc. III)
Con
lettera del 29 settembre 2004 il funzionario dell’URC, sig. __________, ha
risposto quanto segue:
"
(…)
Durante il colloquio telefonico, avvenuto durante
la seconda metà del mese di marzo c.a., ho confermato al sig. __________ che
non avrebbe potuto interrompere la misura API per motivi economici e di
conseguenza il rapporto di lavoro con la signora __________.
Comunque se non poteva risanare la situazione
economica della sua ditta, sarebbe stato possibile interrompere il rapporto di
lavoro tramite una regolare disdetta, precisando che questa situazione
avrebbe comportato, da parte del servizio giuridico, ad esaminare e decidere
l’eventuale restituzione della misura, comunicandola alla cassa per la
richiesta di rimborso.
(…)." (cfr. doc. 3)
Invitata
dalla Sezione del lavoro Ufficio giuridico a presentare eventuali osservazioni
su questi accertamenti (cfr. doc. IV), con lettera dell’11 ottobre 2004, la
ditta ha preso posizione come segue:
"
(…)
Da parte nostra, in considerazione delle
osservazioni da noi già presentate sia in sede di opposizione alla vostra
decisione sia successivamente in sede di ricorso al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, vi invitiamo cortesemente a voler riesaminare la vostra
decisione.
Desideriamo puntualizzare che all'epoca dei fatti
eravamo ben coscienti che l'autorità cantonale avrebbe potuto richiedere il
rimborso degli assegni versati, considerato che il rapporto di lavoro veniva
disdetto durante il periodo d'introduzione.
Ciononostante, dal colloquio avuto con il signor __________,
abbiamo in ogni caso e ulteriormente preso atto che sarebbe stato proprio il
vostro Servizio ad esaminare e decidere l'eventuale restituzione della misura,
anche e soprattutto in relazione alle nostre motivazioni e giustificazioni.
Pertanto, in considerazione delle nostre
motivazioni, ritenuto altresì che sarebbe oltremodo stato scorretto mantenere
un rapporto di lavoro, consapevoli che a fine mese non saremmo stati in grado
di retribuire la signora __________, abusando pertanto delle sue prestazioni,
siamo stati costretti a prendere questa forzata decisione per rispetto alla
dipendente.
Abbiamo pertanto confidato che le nostre
osservazioni fossero sufficientemente valide e che il vostro Lodevole Ufficio
le avrebbe tenute in considerazione, evitando di chiederci la restituzione
della misura, ciò che, tra l'altro, allo stato attuale andrebbe ad
ulteriormente pregiudicare la nostra già precaria situazione finanziaria.
Certi dell'attenzione riservata alla presente,
confidiamo vivamente che ben vorrete prendere atto e considerare quanto poc'anzi
esposto rivalutando la vostra decisione.
(…)." (cfr. doc. 1)
1.6. Con
ordinanza del 25 ottobre 2004 il presidente del TCA ha assegnato alla Sezione
del lavoro Ufficio giuridico un ultimo termine perentorio di 10 giorni per
presentare la risposta di causa con la comminatoria che trascorso infruttuoso
tale termine il Tribunale procederà alla emanazione del giudizio sulla base
degli atti di causa (cfr. doc. V).
1.7. Nella sua
risposta del 29 ottobre 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è riconfermata
nelle proprie allegazioni e, in particolare, ha rilevato che:
"
(…)
6. (…)
A titolo abbondanziale
si osserva che la ricorrente concorda di aver ricevuto, da parte del signor __________,
consulente del personale presso l’URC di __________, la conferma che non poteva
interrompere la misura attiva per motivi economici, come pure di essere stata
resa attenta sul fatto che una disdetta del contratto di lavoro per tali motivi
avrebbe comportato l’esame del caso dal parte dell’UG e la decisione circa una
eventuale restituzione da parte sua degli API (cfr. doc. 1 a 4). La ricorrente
era dunque perfettamente al corrente delle conseguenze del suo agire.
(…)." (cfr. doc. VI)
1.8. Con
ulteriore scritto dell’11 novembre 2004 al TCA la ditta ha puntualizzato e
chiesto che:
"
(…)
● La nostra società è stata resa
attenta che nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse stato interrotto senza
motivi validi durante il periodo di introduzione, o nei tre mesi successivi,
l'autorità cantonale avrebbe potuto richiedere il rimborso di tutti gli
assegni versati.
● Da parte nostra abbiamo pure preso
atto che il contratto poteva essere disdetto di regola soltanto per
motivi gravi a norma dell'art. 337 del CO.
● La nostra società ha dimostrato
la volontà nel voler mantenere il rapporto di lavoro con la signora __________;
lo dimostra il fatto che in un primo tempo avevamo valutato la possibilità di
prolungare il periodo di formazione, passo al quale però, dopo attenta
valutazione della nostra già precaria situazione, abbiamo dovuto rinunciare.
● La decisione di licenziare la
signora __________ è stata presa solo dopo aver interpellato l'Ufficio del
lavoro, signor __________, dal quale abbiamo preso atto che sarebbe proprio
stato il Servizio giuridico ad esaminare e decidere l'eventuale restituzione
della misura
● Nella
risposta inoltratavi in data 29 ottobre 2004 dalla Sezione del lavoro, al pto.
6 ultimo paragrafo viene confermato quanto espresso poc'anzi, e citiamo:
"…. una disdetta del rapporto di lavoro per tali motivi (economici) avrebbe
comportato l'esame del caso da parte dell'UG e la decisione circa una eventuale
restituzione da parte sua degli API.
In considerazione di quanto elencato sopra, dove
vengono più volte usati i verbi al condizionale, sinonimo di dipendenza da una
condizione e che, quindi nel nostro specifico caso, equivale alla
possibilità/facoltà, da parte dell'UG, di decidere la sospensione della
restituzione della misura, ritenuto principalmente che:
da parte nostra sono stati presentati motivi
concreti che ci hanno obbligato, nostro malgrado, a dover licenziare la signora
__________, considerato che, se non avessimo proceduto in tal senso, a fine
mese non saremmo stati in gradi di versare lo stipendio alla dipendente e di
conseguenza, avremmo abusato delle prestazioni della stessa,
chiediamo cortesemente a codesto Tribunale di
voler ulteriormente esaminare le nostre motivazioni e accettare il nostro
ricorso respingendo la decisione della Sezione del lavoro.
(…)." (cfr. doc. VIII)
Il doc.
VIII è stato trasmesso per conoscenza alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico
(cfr. doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1° luglio
2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,
accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag.
2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata
(…)."
Pertanto,
a mente del TCA, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della
LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti
destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo
l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.
In questo
senso si è pronunciato anche il TFA, nella STFA del 10 dicembre 2004 nella
causa F. (C 209/04), in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore
dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio
art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI (cfr. pure la STFA del 10 gennaio 2005 nella causa
F., C 56/04).
In
un’altra decisione del 24 dicembre 2004 nella causa B. (C 77/04), chiamata a
pronunciarsi sulla questione a sapere se a ragione l’autorità cantonale si è
fondata sulla giurisprudenza sviluppata prima dell’entrata in vigore della
terza revisione della LADI, l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le
seguenti considerazioni:
"
(…)
3.
Die Vorinstanz hat sich zur Beurteilung des
Falles auf die Rechtsprechung gestützt, welche zu der vor In-Kraft-Treten am 1.
Juli 2003 der dritten Teilrevision des AVIG vom 22. März 2002 bestandenen
Gesetzeslage ergangen ist. Es ist daher zunächst zu prüfen, ob dieser Auffassung
zu folgen ist.
3.1 Die zweite Teilrevision des AVIG vom 23. Juni
1995 hatte unter anderem zum Ziel, die Sicherung der Erwerbsfähigkeit der
Arbeitslosen und ihre rasche und dauerhafte Wiedereingliederung in den
Vordergrund zu stellen, was durch eine Neukonzeption und den Ausbau der
Präventivmassnahmen (aktive arbeitsmarktliche Massnahmen) erreicht werden
sollte (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 533 und 535 mit
Hinweis auf die Materialien; Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,
Bern/Stuttgart/Wien 1996, S. 35; Cattaneo, I provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro nella legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, in: Il Ticino e il diritto, Lugano 1997, S. 256 ff.). Dieser Prioritätenwechsel wurde in den Zweckartikel des Gesetzes
nicht aufgenommen (Gerhards, a.a.O.). Im Rahmen der dritten Teilrevision des
AVIG vom 22. März 2002 ist Art. 1a Abs. 2 AVIG neu gefasst worden und enthält
nun neben dem Zweck, dass das Gesetz drohende Arbeitslosigkeit verhüten und
bestehende bekämpfen will, neu auch das erklärte Ziel, die rasche und
dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern. Dieser Grundsatz wird
im neuen Art. 59 Abs. 2 Satz 2 lit. a AVIG wiederholt, wonach arbeitsmarktliche
Massnahmen insbesondere die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten verbessern
sollen, damit diese rasch und dauerhaft wieder eingegliedert werden können. Die
nunmehr vorliegende positivrechtliche Umschreibung des Zieles des AVIG weicht
mithin nicht von der Zweckbestimmung des am 23. Juni 1995 revidierten Gesetzes
ab, sodass sich in diesem Punkt nichts Grundsätzliches geändert hat.
3.2 Das Sechste Kapitel des AVIG (Art. 59 bis 75)
ist im Rahmen der dritten AVIG-Revision hinsichtlich der Systematik umgestaltet
und sprachlich teilweise neu gefasst worden. Grundsätzliche Änderungen waren
nach der Botschaft des Bundesrates zu einem revidierten
Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 28. Februar 2001 nicht vorgesehen (BBl 2001
II 2247, 2286 f.). Einzig die besonderen Taggelder gemäss alt Art. 59b AVIG
wurden abgeschafft zu Gunsten einer Vereinheitlichung der Taggelder (BBl 2001
II 2253) und das Verfahren bei Gesuchen für arbeitsmarktliche Massnahmen wurde
teilweise neu geregelt (Art. 59c AVIG; BBl 2001 II 2253). In den Absätzen 1 und
4 von Art. 59 AVIG sind lediglich sprachliche Anpassungen vorgenommen worden.
Alt Art. 72b AVIG (mit Ergänzungen) und alt Art. 59 Abs. 3 AVIG sind im neuen
Art. 59 Abs. 2 AVIG zusammengefasst worden, welcher die Kriterien festlegt, die
arbeitsmarktliche Massnahmen zu erfüllen haben (BBl 2001 II 2286 f.). Indessen
ist nicht zu übersehen, dass gemäss alt Art. 59 Abs. 1 Satz 1 AVIG für die
Erbringung von Leistungen vorausgesetzt wurde, dass die Vermittlung von
Versicherten aus Gründen des Arbeitsmarktes unmöglich oder stark erschwert war.
Nach neuem Art. 59 Abs. 2 AVIG soll die Eingliederung von Versicherten
gefördert werden, die aus Gründen des Arbeitsmarkts erschwert vermittelbar sind
("dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l'emploi", "il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti
al mercato del lavoro"). Es stellt sich daher die Frage, ob mit dieser
Neuformulierung eine Erleichterung in der Anspruchsbegründung auf arbeitsmarktliche
Massnahmen bzw. eine Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten
beabsichtigt war.
3.3 Bei der Auslegung von Gesetzen wird von
Rechtsprechung und Lehre keiner Auslegungsmethode (grammatikalische,
historische, zeitgemässe, systematische und teleologische) ein grundsätzlicher
Vorrang zuerkannt (BGE 128 I 40 f. Erw. 3b; 124 III 268 Erw. 4 mit Hinweis; Tschannen,
Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern 2004, S. 53; Häfelin/Müller,
Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Zürich 1998, 3. Aufl., S. 41).
Insbesondere bei verhältnismässig jungen Gesetzen darf aber der Wille des
historischen Gesetzgebers nicht übergangen werden (BGE 124 V 189 f. Erw. 3a;
123 V 301 Erw. 6a, 317 f. Erw. 4, 115 V 349 Erw. 1c mit Hinweisen auf Lehre und
Rechtsprechung).
3.4 In den parlamentarischen Beratungen wurde der
bundesrätliche Entwurf von Art. 59 AVIG diskussionslos angenommen (Amtliches
Bulletin S 2001 S. 397; N 2001 S. 1906 und 1908). Einen Antrag des Nationalrats
auf Einfügung eines Absatzes 3bis und 3ter in Art. 59, mit welchem eine
Ausdehnung des Kreises der Anspruchsberechtigten auf arbeitsmarktliche
Massnahmen auf ausgesteuerte, ältere Arbeitslose beabsichtigt war (Amtliches
Bulletin N 2001 S. 1906), wurde vom Ständerat abgelehnt (Amtliches Bulletin S
2002 S. 75) und schliesslich auch von der Mehrheit im Nationalrat (Amtliches
Bulletin N 2002 S. 315 und 317) verworfen. Der Bundesrat, dessen Entwurf von
Art. 59 AVIG nach dem Willen des Parlaments unverändert Gesetz geworden ist,
beabsichtigte mit der dritten AVIG-Revision, durch Erhöhung der Beitragszeit
und Herabsetzung der maximalen Bezugsdauer von Arbeitslosenentschädigung sowie
mit Effizienzsteigerung bei den Regionalen Arbeitsvermittlungen und arbeitsmarktlichen
Massnahmen Einsparungen zu erzielen, um der Senkung des Beitragssatzes und der
zu erwartenden Mehrbelastung der Arbeitslosenversicherung durch die bilateralen
Verträge (Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren
Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit) Rechnung zu tragen. Eine
Ausdehnung der verfügbaren arbeitsmarktlichen Instrumente im Sinne einer
allgemeinen Prävention auf Personen, welche nicht unmittelbar von Arbeitslosigkeit
bedroht sind, wurde vom Bundesrat abgelehnt, weil mit erheblichen, angesichts
des engen Spielraums sowohl auf der Leistungs- wie auf der Finanzierungsseite
nicht tragbare Zusatzaufwendungen zu rechnen sei (BBl 2001 II 2252 und 2259).
Mit der Neufassung von Art. 59 AVIG sollten nur sprachliche Anpassungen und
eine verbesserte Systematik eingeführt werden (BBl 2001 II 2286 f.). Daraus
folgt, dass eine Änderung der allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen für arbeitsmarktliche
Massnahmen nicht vorgesehen war. Die Neufassung von Art. 59 Abs. 2 AVIG hat
daher weder eine erleichterte Begründung des Anspruchs auf arbeitsmarktliche
Massnahmen noch eine Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten
eingeführt.
3.5 Die bisherige Rechtsprechung des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts zur Abgrenzung von Grund- und allgemeiner beruflicher
Weiterbildung einerseits und Umschulung und Weiterbildung im
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn anderseits, die im angefochtenen
Entscheid (worauf verwiesen wird; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O. Rz. 562 ff.)
zutreffend dargelegt wird, bleibt daher weiterhin anwendbar.
(…)." (cfr. STFA del 24 dicembre 2004 nella causa B., C
77/04)
2.3. Fra gli
scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr.
art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo
6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta
di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento
dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo
art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro e prevede che:
"
1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
2 I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una
disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali.
3 Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento
in questione.
4 I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art.
59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid.
2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid.
1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale
concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469
segg.).
2.4. In particolare, quale
provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono
regolamentati gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la
durata degli stessi.
Questa
misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati,
consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un
nuovo lavoro.
Fatti
I
presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati
all'art. 65 LADI:
" Agli
assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione
in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni
per il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario
ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo
periodo e
c. l’assicurato,
dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo
e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa
durevolmente ridotta."
Nel
tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett a LADI prevedeva, quale
ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60
capoverso 1 lettera b;”.
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della
legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to
2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
"
(…)
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione
La lettera a è contemplata nella clausola
generale prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere
menzionata.
(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno
2001, pag. 2013)
L'OADI,
al cpv. 1 dell'art. 90, definisce così la nozione di "assicurato
difficilmente collocabile":
" 1
Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della
situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per
trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha cattivi precedenti professionali;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."
Gli
assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il
salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di
introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %
del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).
La legge
pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli
assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte
sul Meno 1992, p. 467 e seg.).
Innanzitutto deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili
(prima condizione).
Poi, deve
trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in
un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre
tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la
legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve
corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo
periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione,
devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso,
conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
Secondo
l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione
sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per
disoccupati in una certa età, per dodici mesi al massimo.
Il
Consiglio federale disciplina i particolari.
Secondo l'art.
90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere
versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione
personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al
lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
Su queste
disposizioni, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804; Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, cifra marginale 594, pag. 221 e G. Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",
Volume III, Berna-Stoccarda-Vienna 1993, pag. 1306-1307, nos. 8-9.
2.5. In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA) ha, in particolare, sottolineato:
"
(…)
b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires
du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus),
celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son
tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si l'employeur
résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin
immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des
prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la durée
de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves»,
c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO
(circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi,
anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,
relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er
juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen
die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).
Le problème si pose de
manière différente en cas de résiliation pendant le temps d'essai. Dans cette
éventualité, la suppression des prestations n'aura en principe pas d'effet
rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux parties l'occasion de
préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur
permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se
conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus
longue période (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème
édition, note 1 ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar Einzelarbeitsvertrag 2ème
édition, note 1 ad art. 335b CO). Quant au but des allocations d'initiation au
travail, il est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont
le placement est fortement entravé (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; CATTANEO, Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève
1992, n° 780 ss, p. 467). Le droit est subordonné, on l'a vu, à la condition
qu'au terme de la période d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement
aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas
échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 let. c
LACI). L'autorité cantonale peut exiger que cette condition fasse l'objet d'un
contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
Au regard des
engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit pouvoir,
sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en libérer pendant
le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les parties ne
répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem). Dans le même
ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi compte du but
du temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute, quand il s'agit
de décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage doit être suspendu,
lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail pendant le temps
d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (arrêt
non publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il réserver, en l'espèce,
le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière abusive, notamment en
concluant le contrat avec l'intention dissimulée de mettre fin rapidement aux
rapports de travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz
[AVIG], vol. II, note 30 ad art. 65-67 LACI).
(…)." (cfr. DTF 124 V 246, consid. 3b, pag. 248-249)
In
un’altra sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA, pubblicata in DTF 126 V
42, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il
periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo
cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di
prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei
tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,
l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli
assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è
subordinata la revoca di una decisione.
L'Alta
Corte ha, in particolare, sottolineato quanto segue:
"
(…)
3.‑ a) En l'espèce, les deux contrats de
travail en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai)
avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période
d'initiation, fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il
s'agit donc de savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.
Sont notamment considérées comme de justes motifs
toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent
pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un
tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses
obligations au travail, soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins
grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété
malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).
b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des
griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑
liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de
manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré
des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un
juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence
motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient
dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de
l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du
travailleur (art. 337 al. 3 CO).
En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun
reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait
qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en
raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne
saurait le dispenser de son obligation de restituer.
S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu
de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi durable
au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but du
versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà
versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une
renonciation à restitution dans un tel cas.
c) En conséquence, l'office régional de placement
était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer
à la recourante la restitution des allocations versées.
(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 46-47)
Infine,
in una sentenza del 17 aprile 2000 nella causa G.C. SA (C 332/99), il TFA ha,
tra l’altro, ricordato che:
" (…)
Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo d'introduzione
devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati, per evitare
una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr.
FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collocazione (recte:
il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto esista una
indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia condizione
permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali siano fornite a
fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione, il cui
scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo generale, le spese
determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali del datore di lavoro,
cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi lavorativi usuali
richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b).
(…)." (cfr. STFA del 17 aprile 2000 nella causa C. SA, C
322/99)
La nostra
Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni
per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:
" (…)
Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro con
chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su
motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del
lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in
particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese
dall'assunzione di Y.S. e in evidente contraddizione con le asserite presunte
carenze di capacità professionali di quest'ultimo - G.C. e il nuovo dipendente
dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno
con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di introduzione
possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in particolare
quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di
introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., cifra marg.
594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che Y.S. non necessitava di
questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso
con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico
del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti,
l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la G.C.
SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato,
responsabile inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che
la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese
di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa
strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo
di operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla
disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del
disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni
equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la
G.C. SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul
rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50%
dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la concessione
di assegni di introduzione a favore di Y.S.
(…)." (cfr. STFA del 17 aprile 2000 nella causa C. SA, C 322/99)
Va
inoltre ricordato che, anche nell'ambito degli art. 59 seg. LADI, il TFA ha
stabilito che "l'introduzione in un nuovo impiego, se è usuale nella
professione, non può essere equiparata ai corsi la cui frequentazione dà
diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione" (DLA
1986 pag. 60 seg.; cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 334-335 n. 497-499).
2.6. L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale proposito in una
sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato
che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In
una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.
3.3., si è così espresso:
"
(…)
Selon un principe général de la procédure
administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2
let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière
d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase
LPGA."
Nella
presente fattispecie l'amministrazione, prima di emettere la decisione con la
quale ha stabilito che gli assegni per il periodo d’introduzione (API) versati
a favore della signora __________ dovevano essere chiesti in restituzione in
quanto i presupposti per la concessione degli stessi non adempiuti (cfr. doc.
8), previa convocazione scritta (cfr. doc. 9/A), ha sentito l’amministratore
unico della ditta ricorrente che ha potuto esprimersi sul periodo
d’introduzione e sui motivi per i quali la signora __________ è stata licenziata
(cfr. doc. 9).
Alla ditta
ricorrente, pertanto, è stata data l’opportunità di esprimersi già prima
dell'emanazione della decisione formale del 23 aprile 2004, conformemente alla
chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr.
STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9;
DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune
circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit.,
ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Ed. Stämpfli Verlag AG, Berna 2003, pag.
447-448 n° 21 e 22).
Inoltre,
l’accertamento esperito dalla Sezione del lavoro Ufficio giuridico, prima
dell’inoltro della risposta di causa, presso il consulente dell’URC __________ e
il relativo esito del 29 settembre 2004 (cfr. doc. 3 e 4), sono stati
sottoposti alla ditta ricorrente che ha preso posizione sugli stessi (cfr. doc.
1 e consid. 1.5.).
In simili
condizioni il diritto di essere sentito della ditta ricorrente è stato
ossequiato.
2.7. Nel
caso di specie, la ditta RI 1 di __________ ha sottoscritto con __________ __________
una “Conferma d’assunzione - contratto di lavoro” a tempo indeterminato con
inizio al 10 novembre 2003 e un periodo di prova di un mese (cfr. doc. 11/E).
Per l’inizio di questo
impiego l’URC, con decisione del 10 novembre 2003, ha
riconosciuto a __________ il diritto agli assegni per il periodo di introduzione
(API) dal 10 novembre 2003 al 9 maggio 2004 indicando che, in caso di
interruzione del contratto senza motivi gravi durante il periodo di
introduzione (dopo il periodo di prova) o nei tre mesi seguenti, l'autorità
cantonale potrà richiedere il rimborso degli assegni versatigli (cfr. doc. 11/F).
Infatti,
sulla decisione in parola figurava espressamente che:
"
(…)
Il rispetto del contratto di lavoro del 04.11.2003
è la condizione da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione. In
caso di interruzione del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2)
durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), o nei tre mesi
seguenti, l'autorità cantonale potrà richiedere il rimborso degli assegni
versati.
(…)." (cfr. doc. 11/F)
Al
riguardo, il TFA, nella già citata sentenza pubblicata in DTF 126 V 42 = SVR
2000 ALV Nr. 26, ha precisato le ragioni di tale clausola:
" (…)
Considerandi
2.
- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13
mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une
restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors
du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans
les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce
sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,
appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible
au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de
personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit
également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un
subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF
112.
V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.
583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss). L'autorité
cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux
conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation
(art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les
rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai
indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère
conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II,
n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs,
elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS,
Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p.
51).
La restitution ne peut
toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le
temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux
parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).
(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)
L'art.
337.
del Codice delle Obbligazioni (CO) regola la risoluzione immediata del
rapporto di lavoro per cause gravi. Secondo questa norma:
"
1Il datore di
lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal
rapporto di lavoro per cause gravi; a richiesta dell'altra parte, la
risoluzione immediata dev'essere motivata per scritto.
2È considerata
causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di
buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel
contratto.
3Sull'esistenza
di tali cause, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, ma in
nessun caso può riconoscere come causa grave il fatto che il lavoratore sia
stato impedito senza sua colpa di lavorare."
Dunque il
datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il
rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del
contratto, in buona fede, non può essere pretesa.
In quanto
provvedimento straordinario ed estremo, la risoluzione immediata va ammessa con
riserva.
Sulla
nozione di cause gravi Brunner - Bühler - Waeber - Bruchez (in Commentaire du contrat
de travail, 3a edizione, Ed. Réalités sociales, Losanna 2004)
sottolineano quanto segue:
" Constitue
un juste motif un fait qui est propre à détruire la confiance qu'impliquent les rapports de travail ou à l'ébranler,
de telle façon que la poursuite de la relation de travail ne peut plus être
exigée, même pas pendant la durée du délai
de congé. C'est le cas lorsqu'une partie viole gravement les obligations découlant du contrat de travaill,
ce que les tribunaux admettent généralement
dans les circonstances suivantes:
- comportement délictueux relatif aux rapports de
travail;
- refus
persistant d'exécuter la prestation de travail;
- concurrence
délibérée au détriment de l'employeur;
- atteinte
grave aux droits de la personnalité du travailleur, de l'employeur ou des collègues de travail, telle que le harcèlement sexuel;
- modification
unilatérale et inattendue du statut du travailleur;
- refus délibéré
de verser tout ou partie du salaire. (...)
Ne constitue pas un
juste motif un manquement moins grave comme, par exemple, les absences temporaires et non autorisées de la place de
travail, l'ivresse, le
non-respect de l'horaire de travail, un retard occasionnel dans le paiement du salaire. C'est seulement
lorsqu'on informe dûment l'autre partie que l'on va considérer de tels manquements comme un juste motif de
résiliation immédiate que l'on
peut, selon les circonstances, l'invoquer ensuite à ce titre
si, effectivement, il se reproduit à brève échéance. Ce n'est toutefois pas l'avertissement en soi, même assorti d'une menace
de résiliation immédiate, qui justifie une telle mesure, mais bien le
fait que le comportement reproché ne permet pas, selon les règles de la bonne
foi, d'exiger de l'autre partie la continuation
des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ou jusqu'a I'échéance d'un contrat de durée
déterminée." (pag. 276-277)
Dal canto suo G. Aubert
(in Code des obligations I. Commentaire Romande, Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea 2003) rileva che:
"
Les justes motifs de licenciement immédiat les plus
souvent invoqués consistent dans un ou plusieurs manquements de l'une
des parties à ses obligations contractuelles. Selon un principe souvent répété
par la jurisprudence, seul un manquement particulièrement grave du travailleur
justifie son licenciement immédiat. Si le manquement est de gravité moyenne ou
légère, il ne peut entrainer une résiliation immédiate que s'il a été répété
malgré un ou plusieurs avertissements.
Comme le juge doit statuer à la lumière de toutes
les circonstances, la jurisprudence ne pose pas de règle rigide sur le nombre
et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le
travailleur, peut justifier un licenciement immédiat. Sont décisifs, dans
chaque cas particulier, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des
manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux
injonctions, avertissements ou menaces formulés par l'employeur. Dans certains
cas, la menace claire d'un licenciement immédiat : révélera nécessaire; dans
d'autres, elle paraîtra inutile compte tenu de l'attitude du travailleur.
D'une manière générale, l'employeur doit pouvoir
compter sur la rectitude absolue du travailleur. La jurisprudence considère
souvent comme particulièrement grave la violation de l'obligation de
fidélité ou de loyauté (CO 321a I). En général, une manifestation de
malhonnêteté caractérisée suffit à rompre définitivement les rapports de
confiance entre les parties. Il en va ainsi des détournements (même de faible
importance pécuniaire), des soustractions d'objets ou des vols5, des
mensonges et de la falsification de pièces, des incapacités de travail
simulées, des indiscrétions visiblement dommageables, de la concurrence faite à
l'employeur, de l'acceptation de pots-de-vin, des comportements
violents comme les injures, les menaces ou les voies de fait ou encore des
infractions suffisamment graves commises au détriment de tiers.
En revanche, les autres manquements du salarié, comme
les arrivées tardives, les courtes absences, les vacances prolongées
unilatéralement (CO 321, 321c, 329c III), le refus d'exécuter une tâche
assignée (CO 321d) ou une exécution négligente ou insatisfaisante du travail
(CO 321a I) constituent en général des manquements de gravité moyenne, voire
légère, de sorte qu'ils ne justifient un licenciement immédiat qu'après un ou
plusieurs avertissements.
Parmi les manquements de l'employeur qui
peuvent justifier une démission du travailleur avec effet immédiat figurent les
retards dans le paiement du salaire malgré une mise en demeure (CO 323), les
atteintes aux droits de la personnalité (CO 328) ou encore la modification
unilatérale du contrat de travail." (pag.
1781-1782)
2.8
Dagli atti di causa risulta
che, in data 30 marzo 2004, la ditta ha rescisso il contratto
di lavoro stipulato con __________ con una lettera del seguente tenore:
"
(…)
con riferimento al colloquio avvenuto in data
odierna, siamo purtroppo spiacenti di doverle comunicare l’interruzione del suo
rapporto di lavoro con la nostra società con effetto al 30.04.2004, nel
rispetto dei termini contrattuali previsti.
A partire da tale data, la riteniamo pertanto
libera da ogni e qualsiasi impegno nei confronti della società, ad eccezione
del segreto d’ufficio, che dovrà mantenere anche successivamente, a
salvaguardia ed a tutela dell’attività svolta alle nostre dipendenze.
Nel ringraziarla per la collaborazione da lei
prestata sino ad oggi, le auguriamo tanto successo per il suo futuro professionale
e la salutiamo cordialmente (…)." (cfr. doc. 11/H)
Precedentemente, con
lettera del 25 marzo 2004, la ditta aveva chiesto all’URC un prolungamento del
periodo d’introduzione a favore di __________ affermando, tra l’altro, che:
" (…)
Con riferimento al colloquio telefonico intercorso nei giorni
scorsi, confermiamo la nostra intenzione di tenere alle nostre dipendenze la
Signora __________.
La stessa necessità però di un prolungamento del periodo
d’introduzione in quanto le mansioni a lei affidate sono alquanto vaste e
diversificate (…)." (cfr. doc. 11/G)
Riferendosi
a questo scritto, con ulteriore lettera del 30 marzo 2004 all’URC, la ditta ha,
in particolare, dichiarato che:
"
(…)
Dopo aver rivalutato attentamente la nostra
situazione operativa, sia in funzione delle mansioni concretamente svolte dalla
signora sia per rapporto alle nostre attuali concrete esigenze legate
oltretutto alla mole di lavoro che sta viepiù diminuendo, le comunichiamo di
rinunciare al prolungamento del periodo d’introduzione richiesto.
In relazione a quanto poc’anzi citato, è altresì
nostro dovere informarla che, soprattutto in considerazione delle evidenti
difficoltà d’introduzione della persona in questione, siamo costretti a
sospendere e rinunciare alla sua collaborazione.
Ancora in data odierna, preavviseremo nel merito
la signora __________ e sarà senz’altro nostra premura trasmetterle copia della
lettera di disdetta che invieremo alla stessa.
(…)." (cfr. doc. 11/I)
In data 8
aprile 2004, vista la disdetta intimata alla signora __________ durante il
periodo d’introduzione, l'URC ha sottoposto per competenza il caso alla Sezione
del lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. 11 e consid. 1.2).
In data 23 aprile 2004 __________,
amministratore unico della ditta RI 1, è stato sentito, previa convocazione,
presso gli uffici della Sezione del lavoro.
In quell'occasione
è stato allestito e sottoscritto un verbale nel quale, in particolare, si legge
che:
"
(…)
Lei era al corrente del piano d’introduzione che
la signora __________ avrebbe dovuto seguire presso la RI 1 di __________?
Adr.: E’ stato parzialmente rispettato.
Nel corso del mese di marzo sono venuti a mancare
i presupposti per poter tenere alle (ndr.: nostre) dipendenze la signora __________,
in quanto sono subentrate disdette di mandati.
(…)
Da quando è diventato amministratore unico con
firma individuale il mese di febbraio 2004 della società RI 1 di __________,
conferma che la signora __________ ha sempre svolto la sua attività quale
segretaria settore immobiliare in modo ineccepibile?
Adr.: La signora __________ ha sempre svolto le
sue mansioni in modo eccepibile (ndr. recte: ineccepibile).
Conferma pertanto che la signora __________ non è
mai stata ripresa per qualsivoglia motivo, prima della lettera di disdetta
datata 30 marzo 2004? Se sì, in che occasione e per quali motivi?
Adr.: E’ stata ripresa unicamente per qualche
piccolo errore, ma niente di grave.
Chi oltre la signora __________ svolge le sue
stesse funzioni all’interno della RI 1 di __________?
Adr.: Fino al momento del licenziamento era solo
lei che si occupava delle mansioni citate in precedenza. E attualmente me ne
occupo personalmente.
Conferma pertanto che la signora __________ è
stata licenziata a causa delle mole di lavoro che sta viepiù diminuendo, come
da sua lettera del 30 marzo 2004, oppure vi sono altri motivi? Se sì, quali
esattamente?
Adr.: Sì la signora __________ è stata licenziata
a causa della diminuzione dei mandati.
(…)." (cfr. doc. 9)
Anche nella propria
“Opposizione”, il cui contenuto è stato sostanzialmente ripreso nell’atto di
ricorso, la ditta ha sostenuto che lo scioglimento del rapporto di lavoro è
dovuto alla mancanza del lavoro nel settore immobiliare (revoca di mandati) (cfr.
doc. 7 e I).
Ora, i
motivi addotti alla disdetta del rapporto di lavoro con __________ (motivi
d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a manchevolezze
particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la violazioni dei propri
obblighi e il suo dovere di fedeltà), non configurano una causa grave ai sensi
dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III 310, consid. 3, pag.
313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella causa X SA contro L.,
4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella causa X contro A.,
4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).
Nella già
citata DTF 126 V 42, la nostra Massima Istanza ha del resto rilevato che:
"
(…)
En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun
reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait
qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en
raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne
saurait le dispenser de son obligation de restituer.
(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 47)
Di
conseguenza la ditta non poteva sciogliere il contratto di lavoro, come invece
ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo d’introduzione.
Nella più volte citata DTF 126 V 42, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del
diritto agli assegni per il periodo di introduzione era stato sottoposto alla
condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire
disdetto (al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave), durante
il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, ha stabilito che se
questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può chiedere al datore di
lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a prescindere
dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione.
In simili
condizioni la decisione impugnata deve dunque essere confermata (per un caso
analogo cfr. STCA del 27 gennaio 2005 nella causa M. SA, inc. 38.2004.56).
2.9
Il diritto
alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed. - che permette al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi - è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché essa, intervenendo in una situazione
concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarle, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidente nelle informazione ricevute egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del
28.
gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau &
Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt
für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C
116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata;
RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid.
3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194
consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT
I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich, pag. 217ss).
Nel
caso concreto, dalla “Decisione relativa agli assegni per il periodo
d’introduzione” e dagli accertamenti effettuati dalla Sezione del lavoro
Ufficio giuridico (cfr. doc. 11/F e consid. 1.5), è emerso che
l’amministrazione ha informato correttamente la ditta ricorrente riguardo alle
possibili conseguenze che il licenziamento della signora __________ durante il
periodo d’introduzione avrebbe potuto avere.
In particolare alla ditta
ricorrente non è mai stato garantito che, in una tale evenienza, non le sarebbe
stata chiesta la restituzione degli API così come espressamente previsto nella
decisione relativa agli stessi.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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