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Decisione

38.2004.72

e' esonerata dall'obbligo del periodo di contribuzione l'assicurata che nel pertinente termine quadro ha svolto una formazione scolastica di una durata superiore ai dodici mesi

25 aprile 2005Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

E. e G., C 234/02 e 235/02, nel caso di due assicurati che, visti gli impegni

di studio ("medizinische-therapeutische Grundausbildung" presso una

ditta e "zusätzlichen Weiterbildungen"), chiedevano di essere

esonerati dal periodo di contribuzione, la nostra Massima Istanza ha, tra

l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.3 Aus den Stundenplänen der Beschwerdeführer

geht hervor, dass sie morgens am Montag und Samstag jeweils um 09.00 Uhr und an

den übrigen Tagen jeweils um 10.00 Uhr zu lernen begannen. Am Nachmittag

lernten sie nach einer zweistündigen Mittagspause (12.00 bis 14.00 Uhr) jeweils

bis 17.00 Uhr (Ausnahmen: Schulbesuch montags von 13.00 bis 22.30 Uhr und

jeweils dienstags von 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr). Der Sonntag

war ihr freier Tag. Aus diesen Stundenplänen ergibt sich, dass sie im ersten

Semester im Durchschnitt je ca. 36,5 Wochenstunden für den Schulbesuch, den

Sprachkurs und das Lernen aufwendeten. Im zweiten Semester (Beginn am 27.

August 2001) kam die Vorlesung mit zwei Wochenstunden hinzu, was einen

Wochenaufwand von 38,5 Stunden ergibt.

Im Vergleich mit der betriebsüblichen

wöchentlichen Arbeitszeit von 41,7 Stunden im Jahre 2001 (Die Volkswirtschaft,

Heft 10/2003, S. 98 Tabelle B9.2) hatten die Beschwerdeführer mithin pro Woche

eine disponible Zeit von fünf Stunden im ersten und von drei Stunden im zweiten

Semester, um einer beitragspflichtigen Arbeit nachzugehen. Zudem hätten sie die

Möglichkeit gehabt, anstatt der Kurse, die sie regelmässig zwei bis drei

Stunden pro Woche offenbar als Selbstständigerwerbende erteilten (ansonsten

wären sie als Beitragszeit anzurechnen), eine beitragspflichtige Beschäftigung

auszuüben. Um nötigenfalls einen zusammenhängenden mehrstündigen Freiraum für

eine solche Arbeit zu schaffen, wäre es den Beschwerdeführern angesichts der

relativ kurzen und überblickbaren Dauer der Ausbildung möglich und zumutbar

gewesen, die Lernzeiten auch auf die Abende und den Sonntag zu verschieben.

Nach dem Gesagten fehlt es an der erforderlichen Kausalität zwischen der

Nichterfüllung der Beitragszeit und der Ausbildung, da eine Arbeit von wenigen

Stunden pro Woche eine genügende Beitragszeit bildet (SVR 1999 ALV Nr. 7 S. 20

Erw. 2c). (…)." (cfr. STFA del 17 novembre 2003

nelle cause E. e C., C 234/02 e C 235/02)

2.4. In merito al

rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004

N. 26, pag. 269 seg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa

l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14

LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

L'Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem

überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12

Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder

unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch

bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13

Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat

diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen

Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998

geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen

Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco

in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der

Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept

(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die

12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer

zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber

der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung

ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der

Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich

zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten

Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu

begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht

zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der

Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die

Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten

rechtens.

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2, pag.

270-271)

Contestualmente

il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione

con periodi di esonero:

"

(…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation

von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten

f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)." (cfr.

cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)

2.5. Nell'evenienza

concreta dagli atti di causa risulta che l'assicurata si è iscritta al

collocamento il 14 maggio 2004 rivendicando da quella data il diritto alle

indennità di disoccupazione (cfr. doc. 17 e 37-38).

Dalla

"Domanda d'indennità di disoccupazione" risulta che, nel pertinente

termine quadro per il periodo di contribuzione, che va dal 14 maggio 2002 al 13

maggio 2004 (cfr. art. 9 cpv. 1 e 3 LADI), l'assicurata ha lavorato presso il __________

dal 10 giugno al 30 novembre 2003. Più precisamente dal 10 giugno al 31 ottobre

2003 a tempo pieno e dal 1° al 30 novembre 2003 a tempo parziale (cfr. doc. 17,

punti 15, 16 e17).

Queste

indicazioni dell’assicurata trovano riscontro nell’attestato del datore di

lavoro e nei relativi contratti d’impiego (cfr. doc. 20-21, 24, 25, 26 e 27).

Dai dati

appena esposti risulta dunque che l'assicurata non ha adempiuto al periodo di

contribuzione ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI (cfr. consid. 2.2 ).

Essa non ha infatti svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a

contribuzione nel pertinente termine quadro (cfr. art. 13 LADI) tenendo conto

del periodo lavorativo svolto presso il __________.

2.6. Occorre qui

ora verificare se l’assicurata può essere esonerata dall'adempimento del

periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

Dagli

accertamenti effettuati dal TCA è emerso che l’assicurata è stata regolarmente

iscritta all’__________, quale studentessa di biologia, dal 20 ottobre 1997 al

9 maggio 2003 (cfr. doc. XIII). Il 9 maggio 2003 è anche la data che figura sul

"Diplom als Naturwissenschafterin" rilasciato all’assicurata (cfr.

doc. XIII/2).

Il TCA ha

appurato che l'impiego presso il __________, e precisamente il __________, è

stato un lavoro a tutti gli effetti e non una continuazione degli studi

accademici svolti dall’assicurata (cfr. consid. 1.6). Tale periodo non può

dunque essere considerato nel contesto dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI ciò che

è peraltro stato correttamente riconosciuto anche dal rappresentante

dell'assicurata (cfr. consid. 1.9).

Per quel

che concerne l'attività svolta dall'assicurata nei primi mesi del 2004 il TCA

rileva quanto segue.

In una

e-mail del 16 giugno 2004, indirizzata a __________, Capo sede dell’URC di __________,

il Dr. __________, Direttore del __________, riferendosi al periodo transitorio

di disoccupazione dell’assicurata, ha scritto che:

"

(…)

mi riferisco con questo mio scritto alla Signora RI

1 che ha applicato qualche settimana fa per ricevere l’indennità di

disoccupazione. Sembra però che, secondo i vostri calcoli, manchino alcuni

giorni all’adempimento delle condizioni necessarie per l’ottenimento

dell’indennità.

Vorrei chiarirle in breve la situazione di RI 1,

che diplomatasi al __________ nel 2003, è tornata per mia esplicita volontà su

un progetto che stiamo portando avanti da quasi due anni a livello cantonale

per la creazione di un Centro di Competenza in analisi di medicina forense. Il

progetto ha già ricevuto l’avallo delle Autorità Cantonali (il consigliere di

Stato __________, il Proc. Generale __________, il Capo della Polizia

Scientifica __________) ed è in dirittura di arrivo. Abbiamo trovato due persone

che si occuperanno del progetto in Ticino ma che devono formarsi nella materia

specifica, nel caso di RI 1 la genetica forense. Tale formazione sarà eseguita

a __________ presso l’Istituto Universitario di Medicina Legale ed in tal senso

stiamo lavorando attivamente con il Dr. __________ per trovare i finanziamenti

per questi due giovani. Dopo aver stabilito una Convenzione tra il __________

che dirigo e la __________ stiamo ora preparando il piano di studio per queste

due persone che verrà sottoposto nelle prossime settimane al Dr. __________ del

SECO di Berna che ci ha assicurato il finanziamento della formazione (5 anni)

per i due interessati.

Queste poche righe per spiegarle che RI 1 si

trova in una situazione transitoria in attesa di formarsi ulteriormente a __________

in qualcosa che le darà sicuramente uno sbocco qui in Ticino nel giro di

qualche anno.

La pregherei quindi di riconsiderare la

situazione di RI 1 alla luce di questi elementi che, credo di aver sintetizzato

in queste righe, concedendole di poter usufruire dell’indennità di

disoccupazione per un tempo limitato.

La informo pure che RI 1 sta facendo uno stage di

volontariato presso il nostro Istituto da tre mesi, in quanto pensavo che non

fosse necessario fare capo alla vostra struttura. Ora, visto che i tempi

saranno un po’ più lunghi (2-3 mesi), ho deciso di fare appello a voi. (…)"

(cfr. doc. 14-15)

In

un’altra e-mail del 26 gennaio 2004, riferendosi a una riunione tenutasi a __________

il 22 gennaio 2004, il Direttore del __________ ha ancora scritto che:

"

(…)

questo mail per aggiornarvi sull’avanzamento del

progetto "__________".

● Giovedì scorso __________ ed il sottoscritto hanno

incontrato la Drssa __________ dell’__________ per discutere sul curriculum di

formazione di RI 1 (AW) che si occuperà di genetica forense. La formazione

prevista è di cinque anni durante i quali AW lavorerà a __________ presso

l’Istituto di Medicina Legale e nello stesso tempo farà una tesi (Ph. D) nello

stesso argomento.

● Il progetto __________ continua nella sua strada e a tale

riguardo siamo in attesa di firmare una Convenzione con l’Università di __________

nell’ambito della formazione che ci permetterà di coprire i salari dei due

giovani che hanno deciso di intraprendere questa formazione (ricordo che __________

si formerà per un periodo di 5 anni presso lo stesso Istituto di Tossicologia).

E’ importante ricordare che entrambe le formazioni seguite dai due giovani

saranno a tempo pieno per il primo anno a __________, poi con il secondo anno

inizieranno il trasferimento di know-how verso il Ticino per raggiungere

gradualmente "l’indipendenza analitica" entro il 2008.

● Con __________ stiamo creando ASSOFOR, un’Associazione

che dovrebbe diventare l’interlocutore del Dip. Istituzioni per tutto quel che

concerne l’analitica. Siamo in attesa delle ultime osservazioni sul documento

per ufficializzarla.

Come potete vedere le cose si stanno muovendo e

prevediamo che nel giro di 1-2 mesi i due giovani possano iniziare la loro

formazione. Non mancheremo di tenervi al corrente sull’evolversi della

situazione.

(…)" (cfr. doc. 12)

Nell’"Attestato

del datore di lavoro" del 18 maggio 2004 il Direttore del __________ ha

indicato che l’assicurata ha lavorato dal 1° marzo al 30 giugno 2004 quale

collaboratrice scientifica, che la stessa è in attesa di una decisione federale

per continuare la sua formazione come genetista forense e che nessun salario le

è stato versato (cfr. doc. 35-36).

Rispondendo

ad alcune domande postegli dal TCA (cfr. doc. XVIII) il Direttore del __________

ha infine dichiarato che: "(…) La Signora RI 1 ha svolto un’attività nel

nostro laboratorio da gennaio 2004 a luglio 2004. Il lavoro consisteva

nell’apprendere un’attività di biologia molecolare più in particolare di

diagnostica molecolare. Si trattava di un’attività formativa che veniva

impartita da me e occupava la Signora RI 1 dalle 8 alle 18 circa giornalmente.

(…)" (cfr. doc. XX)

Viste le

risultanze appena esposte, in particolare le dichiarazioni rilasciate al TCA

dal Direttore del __________, Dr. __________ nel suo scritto del 1° dicembre

2004, questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza federale citata al consid.

Considerandi

2.

, in particolare la STFA dell'8 luglio 2004 nella causa SECO (C 311/02), deve

concludere che il periodo in cui l’assicurata è stata impiegata presso questo

Istituto deve essere considerato un periodo di formazione ai sensi dell’art. 14

cpv. 1 lett. a LADI.

Infatti,

durante questo periodo l’assicurata doveva apprendere un’attività di biologia

molecolare più in particolare di diagnostica molecolare. Questa formazione, che

senza dubbio rientrava nel più vasto progetto "__________" sopra

descritto, è stata direttamente impartita dal Direttore del __________, Dr. __________.

Essa ha così permesso all'assicurata di completare le conoscenze teoriche

precedentemente acquisite.

Per

l’attività svolta durante questo periodo l’assicurata non ha percepito alcun

salario. Infine tale formazione era svolta a tempo pieno "(…) dalle 8 alle

18.

circa giornalmente. (…)." (cfr. doc. XX).

Riguardo

alla durata dell’attività svolta presso il __________ le versioni sono

contrastanti: dal 1° marzo al 30 giugno 2004 secondo l’"Attestato del

datore di lavoro" del 18 maggio 2004 (cfr. doc. 35-36) e da gennaio a

luglio 2004 secondo lo scritto del Dr. __________ del 1° dicembre 2004 (cfr.

doc. XX).

Il TCA non ritiene

necessario approfondire tale questione.

Infatti, già considerando

che l’assicurata ha svolto una formazione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a

LADI presso il __________ dal 1° marzo al 13 maggio 2004 in

aggiunta a quello presso l’__________ dove l'assicurata ha studiato dal 14

maggio 2002 al 9 maggio 2003, nel termine quadro per il periodo di

contribuzione, cha va dal 14 maggio 2002 al 13 maggio 2004 (cfr. art. 9 cpv. 1

e 3 LADI), la durata della formazione della ricorrente superiore ai 12 mesi.

Di

conseguenza l’assicurata va esonerata dall'adempimento del periodo di

contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. consid. 2.2).

La

decisione impugnata va dunque annullata e gli atti retrocessi

all’amministrazione perché verifichi se l’assicurata adempie gli ulteriori

presupposti necessari per poter beneficiare del diritto alle indennità di

disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 30 agosto 2004 è annullata.

§§ Gli atti sono retrocessi

all'amministrazione perché verifichi se l'assicurata adempie agli ulteriori

presupposti necessari per poter beneficiare del diritto alle indennità di

disoccupazione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa __________

verserà all'assicurata la somma di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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