Lexipedia

Decisione

38.2004.73

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 aprile 2005Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. VI

e VII sono stati trasmessi all’assicurata per conoscenza (cfr. doc. VIII).

1.7. Con scritto

del 30 marzo 2005 l’assicurata ha sollecitato una decisione (cfr. doc. IX).

in

diritto

In

ordine

2.1. Nel proprio

ricorso l’assicurata ha rilevato che la decisione del 2 agosto 2004 e la

decisione su opposizione del 16 settembre 2004 sono firmate sempre dalle stesse

persone (cfr. doc. A10 e A12).

Il TCA

rileva che, anche se firmate dalle medesime persone, la decisione del 2 agosto

2004 indica quale “Funzionario incaricato” __________ mentre che il

“Funzionario incaricato” della decisione su opposizione del 16 settembre 2004 risulta

essere __________.

Dunque vi

è stata una separazione personale e gerarchica tra chi ha trattato la decisione

e chi si è occupato della decisione su opposizione.

Sull’importanza della

separazione personale tra chi emette la decisione e chi prende la decisione su

opposizione rispettivamente sul senso e lo scopo della procedura di

opposizione, in una decisione di principio del 25 novembre 2004 nella causa M.,

G. e E. (H 53/04, decisione presa nella composizione di 5 giudici), pubblicata

in SVR 2005 AHV Nr. 9 l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

1.3.1 Diese Argumentation verkennt Sinn und Zweck

des Einspracheverfahrens. Durch das dem Verwaltungsjustizverfahren vorgelagerte

Rechtsmittel der Einsprache (BGE 117 V 409 unten) erhält die verfügende Stelle

die Möglichkeit, die angefochtene Verfügung nochmals zu überprüfen und über die

bestrittenen Punkte zu entscheiden, bevor das Gericht angerufen wird. Das

Einspracheverfahren stellt nicht bloss eine Wiederholung des Verfügungsverfahrens

dar. Vielmehr hat die verfügende Behörde gegebenenfalls weitere Abklärungen

vorzunehmen und auf Grund des vervollständigten Sachverhalts die eigenen

Anordnungen zu überprüfen (BGE 125 V 190 f. Erw. 1b und c mit Hinweisen; RKUV

1998 Nr. U 309 S. 460 Erw. 4a; Kieser a.a.O. S. 518 f.). Dabei ist es nach

Massgabe der Organisation der Verwaltung allenfalls erforderlich und im Übrigen

auch sinnvoll, die Einsprache durch eine andere als die im Verfügungsverfahren

zuständig gewesene Person oder Einheit behandeln zu lassen (BGE 125 V 191 Erw.

1b, 118 V 187 oben; Andreas Freivogel, Zu den Verfahrensbestimmungen des ATSG,

in: Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)

[Band 15 der Schriftenreihe des IRP-HSG, St. Gallen 2003 (René

Schaffhauser/Ueli Kieser [Hrsg.])] S. 109). Eine solche verwaltungsinterne

Aufteilung der Entscheidungskompetenz kennen seit jeher die Schweizerische

Unfallversicherungsanstalt (SUVA) und das Bundesamt für Militärversicherung

(BAMV; vgl. Bericht «Parlamentarische Initiative Sozialversicherungsrecht» der

Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 26. März

1999 [BBl 1999 4523] S. 4613 unten sowie Botschaft vom 27. Juni 1990 zum

Bundesgesetz über die Militärversicherung [BBl 1990 III 201] S. 255). In diesem

Zusammenhang ist zu beachten, dass auch im Einspracheverfahren Anspruch auf rechtliches

Gehör besteht (BGE 125 V 338 Erw. 4c und RKUV 1999 Nr. U 328 S. 113; vgl. auch

BGE 122 II 286 Erw. 6a). Im Einspracheentscheid hat somit eine

Auseinandersetzung mit den Vorbringen des Einsprechers oder der Einsprecherin

zu erfolgen. Die Begründung darf sich insbesondere nicht in einer wörtlichen

Wiederholung des bereits in der Verfügung Gesagten erschöpfen (vgl. BGE 124 V

182 f. Erw. 2; Kieser a.a.O. S. 525 Rz 21 zu Art. 52; ferner Freivogel a.a.O.

S. 108 f.) Das zum Verwaltungsverfahren zählende, Elemente der streitigen

Verwaltungsrechtspflege aufweisende Rechtsmittel der Einsprache soll letztlich

der Entlastung der Gerichte dienen (BGE 125 V 191 Erw. 1c und RKUV 1998 Nr. U

309 S. 459 unten; Freivogel a. a.O. S. 108 unten).

(…)."(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 9)

In una successiva decisione del 16 febbraio 2005 nella causa S. (C

6/04), emessa nella composizione a tre giudici chiamata a pronunciarsi in

materia di assicurazione contro la disoccupazione, nel caso in cui un

assicurato si è lamentato del fatto che la decisione su opposizione non è stata

trattata da un’altra persona rispetto a quella che ha preso la decisione, la

nostra Massima Istanza ha tuttavia sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.1 Die Einsprache ist gemäss Art. 52 Abs. 1 ATSG

"bei der verfügenden Stelle" einzureichen. Sie hat den Zweck, es der

verfügenden Behörde zu ermöglichen, ihre Verfügung nochmals zu überprüfen (vgl.

Ueli Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, N 7 zu

Art. 52; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und

Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel 1996, S. 114 Rz 587; Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 610). Vom Wortlaut des Art. 52

Abs. 1 ATSG her betrachtet - welcher offener formuliert ist als Art. 58 Abs. 2

des ständerätlichen Entwurfs (BBl 1999 4610 f.) - wäre es an sich denkbar, die

bei der verfügenden Stelle eingereichte Beschwerde durch eine andere Instanz

innerhalb des Versicherungsträgers behandeln zu lassen (vgl. Andreas Freivogel,

Zu den Verfahrensbestimmungen des ATSG, in: Schaffhauser/Kieser [Hrsg.],

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG],

St. Gallen 2003, S. 109). Indessen wollte der Gesetzgeber im ATSG kein von den

allgemeinen Grundsätzen abweichendes Einspracheverfahren einführen (Kieser,

a.a.O., N 8 zu Art. 52). Nach Massgabe der Organisation der einzelnen

Versicherungsträger ist es gegebenenfalls aber erforderlich, dass die

Einsprache durch eine andere als die im Verfügungsverfahren zuständig gewesene

Person oder Einheit behandelt wird. Eine solche verwaltungsinterne personelle

Entflechtung der Bearbeitung von Verfügung und Einsprache kennt die SUVA (Willi

Morger, Das Einspracheverfahren im Leistungsrecht des

Unfallversicherungsgesetzes [UVG], in: SZS 1985 S. 242; BGE 125 V 191 Erw. 1c),

ferner auch die Militärversicherung (BBl 1990 III 255; BGE 118 V 187 oben; vgl.

auch Urteil M. vom 25. November 2004, H 53/04, Erw. 1.3.1). Im Bereich der Arbeitslosenversicherung

besteht insofern eine Ausnahme von Art. 52 Abs. 1 ATSG, als die Kantone eine

andere als die verfügende Behörde für die Behandlung der Einsprache als

zuständig erklären können (Art. 100 Abs. 2 AVIG in der seit 1. Januar 2003

geltenden Fassung; dazu BBl 1999 4613; Kieser, a.a.O., N 33 zu Art. 52).

4.2 Im Kanton Luzern verhält es sich so, dass er

von der Kompetenz in Art. 85b Abs. 1 Satz 2 AVIG, den regionalen

Arbeitsvermittlungszentren (RAV) Aufgaben der Kantonalen Amtsstelle zu übertragen,

mit Erlass von § 3 Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes über die Arbeitslosenversicherung

und den Arbeitslosenfonds vom 18. Januar 2000 (SRL Nr. 890) und § 3 Abs. 2 lit.

a der (gleichnamigen) Verordnung vom 5. November 2002 (SRL Nr. 890a) Gebrauch

gemacht und den RAV die Verfügungskompetenz im Falle von Art. 30 Abs. 1 lit. c

AVIG, das heisst der Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügendem

Bemühen um zumutbare Arbeit, übertragen hat. Anderseits hat der Kanton Luzern

darauf verzichtet, aufgrund von Art. 100 Abs. 2 AVIG eine andere als die

verfügende Behörde zur Behandlung der Einsprache als zuständig zu erklären.

Demnach bleibt es dabei, dass die RAV auch die Einsprachen gegen die von ihr

getroffenen Verfügungen zu behandeln haben. Zwar mag es im Hinblick auf eine

erhöhte Objektivität des Einspracheentscheides sinnvoll sein, Verfügungs- und

Einsprachebehörde innerhalb des Versicherungsträgers personell zu trennen

(Freivogel, a.a.O., S. 109; Morger, a.a.O., S. 242); eine bundesrechtliche

Verpflichtung zu einer solchen, für das Einspracheverfahren atypischen

Zuständigkeitsordnung (Kieser, a.a.O., N 8 zu Art. 52) besteht indessen nicht.

Der vorinstanzliche Entscheid ist daher in diesem Punkt nicht zu beanstanden.

(…)."(cfr. STFA del 16 febbraio 2005 nella causa S., C 6/04)

Il TCA entra pertanto nel

merito del ricorso.

Nel merito

2.2. L'assicurato

ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è

liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.

1 lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,

entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi

un'occupazione soggetta a contribuzione.

E’

parimenti computato quale periodo di contribuzione, tra l’altro, il periodo in

cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma per infortunio (art.

4 LPGA) non riceve salario e non paga quindi i contributi (cfr. art. 13 cpv. 2

lett. c LADI).

2.3. Secondo

l'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI é tenuto a pagare i contributi all'assicurazione

contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è

assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di

un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante

almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS

(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), per quanto

concerne l’adempimento del periodo di contribuzione, l’art. 13 cpv. 1 LADI

presuppone che l’assicurato abbia effettivamente esercitato un’attività

soggetta a contribuzione. Non è necessario, ai fini dell’applicazione di tale

articolo, che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione,

abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del

salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a,

pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra

marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.

29, pag. 174).

In una sentenza pubblicata in DLA 2001 N. 27, pag. 225 = SVR 2001

ALV Nr. 14, pag. 41 l'Alta Corte ha tuttavia sottolineato che non adempie la

condizione dell'esistenza di un'occupazione soggetta a contribuzione secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI l'assicurato che non ha realmente percepito il salario

dalla propria società, ma i cui importi sono stati semplicemente contabilizzati

come crediti nei confronti della società. Il fatto che i contributi alle

assicurazioni sociali siano stati conteggiati correttamente e versati alla

cassa di compensazione non cambia nulla. La giurisprudenza pubblicata nella DLA

1988 N. 1, pag. 19 segg. = DTF 113 V 352, che esige l'esercizio effettivo di

un'attività salariata per soddisfare le condizioni relative al periodo di

contribuzione, implica dunque inoltre che un salario sia stato realmente

versato al lavoratore. Di conseguenza non vi è occupazione soggetta a

contribuzione in assenza di una retribuzione versata all'assicurato.

L'esigenza

di un salario effettivo - per ammettere che le condizioni relative al periodo

di contribuzione sono tutte soddisfatte - permette di prevenire gli abusi che

potrebbero risultare da accordi fittizi tra datore di lavoro e lavoratore in

merito al salario che il primo si impegna contrattualmente a versare al secondo

(soprattutto quando il datore di lavoro e il lavoratore sono in realtà un'unica

persona).

L’Alta

Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una sentenza del 19

ottobre 2004 nella causa G. (C 78/04) nella quale ha, tra l’altro, ribadito

che:

"

(…)

Par activité soumise à cotisation, il faut entendre

toute activité de l'assuré, destinée à l'obtention d'un revenu soumis à

cotisations pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], tome I, note 8 ad art. 13 LACI, p.170).

Ainsi que l'a précisé la Cour de céans dans un arrêt Z. du 9 mai 2001 (DTA 2001

n° 27 p. 225), l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment

contrôlable, comme exigence qui doit être satisfaite pour admettre que les

conditions relatives à la période de cotisation sont remplies (ATF 113 V 352;

DTA 1999 n° 18 p. 101 consid. 2a et la référence; Nussbaumer, in :

Considerandi

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 64,

ch. m. 161 et les notes n° 325 et 326), implique également qu'un salaire soit

réellement versé au travailleur (DTA 1988 n° 1 p. 19 sv. consid. 3b/c non

publié aux ATF 113 V 352).

Outre qu'elle découle de l'interprétation de la loi,

l'exigence d'un salaire effectif - pour admettre que les conditions relatives à

la période de cotisation sont réunies (art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI) -

présente également l'avantage de prévenir les abus qui pourraient résulter en

cas d'accord fictif entre un employeur et un travailleur au sujet du salaire

que le premier s'engage contractuellement à verser au second (surtout lorsque

l'employeur et le travailleur ne font en réalité qu'une seule et même

personne). A cet égard, les principes jurisprudentiels développés à propos de

l'art. 23 al. 1 LACI peuvent être transposés mutatis mutandis: un salaire

contractuellement prévu ne sera dès lors pris en considération, sous l'angle de

l'art. 13 al. 1 LACI, que s'il a réellement été perçu par le travailleur durant

une période prolongée et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une contestation (DTA

1995.

n° 15 p. 79 ss; voir aussi DTA 1999 n° 7 p. 28 consid. 1; arrêt A. du 31 août 2001, C 354/00, consid. 2c).

(…)."(cfr. STFA del 19 ottobre 2004 nella causa G., C 78/04)

2.4

Nella Circolare

relativa alle indennità di disoccupazione (ID) (nella versione in francese del

gennaio 2003: Circulaire IC, Janvier 2003), il Segretariato di Stato

dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per

garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni

generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00,

consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA

dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid.

3a pag. 61), in merito alle tematiche relative al periodo di contribuzione e al

guadagno assicurato ha, tra l'altro, rilevato che:

"

(…)

B79 Le délai-cadre de cotisation est de 2

ans. Les activités exercées dans ce laps de temps doivent être soumises à

cotisation et l'assuré doit avoir touché un salaire au sens de l'art. 5 al. 2

LAVS. Il n'est pas déterminant en l'occurrence que l'employeur ait

effectivement versé les cotisations à la caisse de compensation AVS. L'activité

soumise à cotisation doit être valablement attestée par l'employeur.

ð Un assuré travaillant pour sa propre SA n'a pas

droit à l'IC s'il ne peut pas prouver qu'il a effectivement exercé une activité

soumise à cotisation. Des indices tels que la perception d'avances au lieu d'un

salaire, l'absence de preuves du versement d'un salaire régulier sur son compte

privé bancaire ou postal, le fait que la société ne comporte pas d'organes,

etc., indiquent que l'assuré n'était pas lié à la SA par un contrat de travail mais

utilisait son infrastructure pour mener certaines activités pour son propre

compte.

Une bourse ne peut

être considérée comme le revenu d'une activité dépendante puisque l'activité

qu'elle couvre n'est pas une activité soumise à cotisation. Or, en vertu de

l'art. 2 al. 1 let. a LACI, seules doivent payer des cotisations à l'AC les

personnes qui touchent un revenu d'une activité dépendante et qui sont soumises

à l'AVS

comme salariés.

(…)

C2a Lorsque l’assuré occupait une position

semblable à celle d’un employeur avant de tomber au chômage, la caisse

examinera avec une attention toute particulière s’il a effectivement touché le

salaire attesté (voir ch. marg. B79). En d’autres termes, l’assuré devra

prouver qu’il a effectivement touché son salaire en produisant un relevé

bancaire ou postal. Le décompte de salaire ou des cotisations aux assurances

sociales ne constitue pas un moyen de preuve suffisant (…)."

(cfr. Circulaire

IC, Janvier 2003, ch. marg. B79 e

C2a)

2.5

Nell’evenienza

concreta dagli atti di causa risulta che l’assicurata si è iscritta al

collocamento il 17 febbraio 2003 e ha rivendicato il diritto alle indennità di

disoccupazione, dichiarandosi disposta a lavorare al massimo al 50% di

un’occupazione a tempo pieno, a contare dal 1° gennaio 2004 (cfr. doc. 177 e

249).

L’assicurata

ha percepito dalla__________ un’indennità giornaliera al 100% dal 27 gennaio

2003.

al 6 gennaio 2004 e al 50% dal 7 gennaio 2004 al 31 luglio 2004 (cfr. doc.

107).

Nel suo attestato l’ex

datore di lavoro, la __________, ha dichiarato che il rapporto di lavoro è durato

fino al 28 febbraio 2003 e che l’ultimo giorno di lavoro dell’assicurata è

stato il 17 febbraio 2003, data in cui egli l’ha licenziata oralmente (cfr.

doc. 216).

Il 13 giugno 2003 è stato

pronunciato il fallimento della __________ (cfr. doc. 219-220). Fallimento

aperto il 16 giugno 2003, sospeso il 2 settembre 2003 e poi chiuso

definitivamente per mancanza di attivo (cfr. doc. 217 e 218).

Sentita personalmente il

27.

luglio 2004, in particolare alla domanda volta a sapere fino a quando ha

lavorato presso la __________, l’assicurata ha risposto che: “(…) Sono l’unica

dipendente che è rimasta fino al 17 febbraio 2003. Tutti gli altri dipendenti

avevano già abbandonato la ditta perché insolvente. (…).” (cfr. doc. 108-109).

Con decisione su

opposizione del 27 maggio 2004 la Sezione del lavoro ha accolto l’opposizione

interposta dall’assicurata contro la sua decisione del 29 marzo 2004 e l’ha dichiarata

idonea al collocamento (cfr. doc. 200-201).

Vista questa decisione e

considerata la sua posizione di moglie del presidente del Consiglio di

Amministrazione entrambi con diritto di firma collettiva a due della __________

(cfr. doc. 70 e 71), con lettera del 3 giugno 2004, la Cassa ha chiesto

all’assicurata di trasmetterle copia degli ultimi 12 conteggi paga relativi

all’attività prestata per la __________ e l’estratto conto del suo conto

bancario o postale relativo agli anni 2002 e 2003 attestante il versamento

dello stipendio da parte della ditta (cfr. doc. 185).

Inoltre, con lettera del

24.

giugno 2004, la Cassa ha posto alcune domande al Segretariato di Stato

dell’economia (SECO) (cfr. doc. 173-175).

Con scritto del 16 luglio

2004.

il SECO ha risposto alla Cassa quanto segue:

" (…)

La signora era registrata a RC in quanto detentrice di una procura

a due nella società anonima gestita dal marito. La società è fallita nel

febbraio 2003 ed è stata radiata dal Registro di commercio del __________ il 27

ottobre 2003. Dal 27 gennaio al 31 ottobre 2003 l’interessata è stata inoltre

indennizzata dalla __________ a causa di un infortunio. Si è iscritta in

disoccupazione il 7 gennaio 2004.

Effettività del versamento del salario: l’interessata afferma che

dal 2001 il salario le veniva versato a mano. I contributi sono stati

dichiarati alla Cassa ____________ e la contabilità indica che i salari

venivano versati, senza che siano però comprovati dalle registrazioni

contabili. La signora RI 1 ha pure ottenuto (erroneamente) indennità per

insolvenza dalla Cassa ____________ del canton __________, per il periodo

ottobre 2002 - febbraio 2003.

Nel periodo quadro di contribuzione in esame (1° gennaio 2002-31

dicembre 2003), il lasso di tempo in cui l’interessata avrebbe potuto percepire

un salario si estende da gennaio a settembre 2002, poiché è manifesto che negli

ultimi mesi che hanno preceduto il fallimento, l’interessata non è stata

pagata. Ora, l’unico modo di determinare l’avvenuto pagamento è di avere

accesso al libro di cassa. L’ex vice-presidente della società afferma tuttavia

di non essere in grado, per motivi tecnici, di fornire i dati necessari (il

computer è staccato e necessita un tecnico per riattivarlo - cfr. dichiarazione

__________ del 18 giugno 2004). Conseguentemente, la Cassa può considerare che

l’interessata non ha dimostrato con il grado sufficiente di verosimiglianza che

ha effettivamente percepito un salario.

(…)." (cfr. doc. 172)

Rispondendo

all’assicurata, con scritto del 21 settembre 2004, il SECO ha confermato che la

sua lettera del 16 luglio 2004 era basata esclusivamente sul contenuto

dell’incarto trasmessole dalla Cassa il 24 giugno 2004 (cfr. doc. A1).

In seguito (più

precisamente il 26 e il 30 luglio 2004; cfr. doc. A10) l’assicurata ha

consegnato alla Cassa ulteriore documentazione relativa al versamento del suo

stipendio (si tratta dei conteggi di salario, di estratti dal libro Cassa e di

estratti della __________ relativi al conto bancario a lei intestato; cfr. doc.

18-104, 112-170 e doc. D1-D72).

La Cassa ha negato

all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 7

gennaio 2004 sulla base delle seguenti conclusioni:

“a) Il

periodo contributivo quale salariata dal 7 gennaio 2002 a 31 ottobre 2002 è

esattamente di 8 mesi e 26 giorni;

b) Dal

1° novembre 2002 al 31 gennaio 2003, periodo nel quale la ricorrente ha

percepito l’indennità per insolvenza dalla Cassa _____________ del canton __________,

vi è una lacuna contributiva in quanto l’indennità per insolvenza non era

dovuta;

c) Dal

1° febbraio 2003 al 6 gennaio 2004 la signora RI 1 ha percepito l’indennità per

infortunio dalla __________ per cui il periodo di esonero non raggiunge i

requisiti previsti dall’art. 14 LADI.” (cfr. doc. III).

Il TCA rileva innanzitutto

che, vista la documentazione prodotta e conformemente alla giurisprudenza e

alle direttive citate (cfr. consid. 2.3 e 2.4), la Cassa ha concluso che, dal 7

gennaio 2002 a 31 ottobre 2002, l’assicurata ha contribuito per un periodo di 8

mesi e 26 giorni.

L’amministrazione ha

quindi ritenuto che l’ex datore di lavoro (anche se sotto forma di acconti e

fatto salvo il periodo di circa un mese su quasi dieci mesi di lavoro) ha

versato uno stipendio all’assicurata (diversamente non si sarebbe potuto

riconoscere nessun periodo di contribuzione).

Tuttavia, a differenza dell’importo complessivo di fr. 30'700.-- indicato

sulla decisione del 2 agosto 2004 (cfr. doc. 13-15), dagli atti di causa

risulta che dal mese di gennaio al mese di ottobre 2002 all’assicurata sono

stati versati, con prelievo dalla “cassa”, degli stipendi per un totale pari a

fr. 36'270.-- (cfr. doc. 18, 29, 31, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 55, 56, 57, 59,

62, 72, 80 e 84).

Dunque,

già per questa ragione, il periodo contributivo dovrebbe essere superiore a

quello stabilito dalla Cassa in 8 mesi e 26 giorni.

Il

periodo di contribuzione dovrebbe poi ancora aumentare se, all’importo di fr.

36'270.--, si aggiungessero i fr. 9'000.-- versati sul conto in banca intestato

all’assicurata con la dicitura “versamento __________ acconto stipendi” (cfr.

doc. 32, 40, 53, 54, 71 e 77).

In ogni

caso, anche considerando il periodo contributivo fissato dalla Cassa di 8 mesi

e 26 giorni, per i motivi che seguiranno, il TCA deve concludere che

l’assicurata ha adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 8 cpv.

1.

lett. e LADI.

La Cassa,

visto il parere del SECO secondo il quale l’assicurata avrebbe percepito

erroneamente le indennità per insolvenza per il periodo ottobre 2002 - febbraio

2003.

(cfr. doc. 172; in realtà le indennità per insolvenza sono state versate

per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 gennaio 2003; cfr. doc. 105 e 110),

ha ritenuto che, per questa ragione, dal 1° novembre 2002 al 31 gennaio 2003 vi

sarebbe una lacuna contributiva.

Ora,

visto che in precedenza un salario è sempre stato versato all’assicurata,

questa conclusione non può essere condivisa da questo Tribunale.

Inoltre,

quand’anche le indennità per insolvenza fossero state versate a torto

all'assicurata in quanto moglie del presidente del CdA della SA (cfr. art. 51

cpv. 2 LADI), ciò non significa ancora che durante quel periodo l’assicurata

non abbia lavorato.

Inoltre,

dagli atti di causa, non è neppure possibile concludere che, nel caso in cui

alla ricorrente non fosse stato riconosciuto il diritto all’indennità per

insolvenza, l’ex datore di lavoro non le avrebbe versato lo stipendio come

fatto in precedenza.

Va infine aggiunto che se

è vero che la giurisprudenza federale, al fine di prevenire degli abusi, impone

di negare il diritto alle indennità di disoccupazione a quegli assicurati che,

dopo essere stati licenziati, mantengono una posizione analoga a quella di un

datore di lavoro all’interno della ditta loro datrice di lavoro, dall’altra

parte tale giurisprudenza non nega che essi abbiano adempiuto all’obbligo del

periodo di contribuzione. In altri termini, il presupposto dell'art. 8 cpv. 1

lett. a LADI è diverso da quello dell'art. 8 cpv. 1 lett. e qui in questione.

Dunque, a mente del TCA,

il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 gennaio 2003 deve essere considerato

quale periodo di contribuzione da aggiungere agli 8 mesi e 26 giorni già

riconosciuti dalla Cassa (cfr. in questo senso anche Barbara Kupfer Bucher, nel

suo contributo pubblicato in SZS 2005 pag. 125-140, in particolare il punto 3b

alle pag. 129-130).

Come visto sopra, dagli

atti di causa risulta che l’assicurata ha lavorato per la __________ fino al 17

febbraio 2003 e che dal 27 gennaio 2003 fino al 6 gennaio 2004 ha percepito

un’indennità al 100% da parte della __________.

Ora, considerato che è

computato quale periodo di contribuzione il periodo in cui l’assicurato è

vincolato da un rapporto di lavoro, ma per infortunio non riceve salario e non

paga quindi i contributi (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. c LADI e consid. 2.2),

anche il periodo dal 1° al 17 febbraio 2003 deve essere considerato quale

periodo di contribuzione.

Di conseguenza il periodo

contributivo dell’assicurata ammonta almeno a 12 mesi e 13 giorni (8 mesi e 26

giorni + 3 mesi + 17 giorni; ritenuto che i periodi di contribuzione inferiori

ad un mese sono addizionati e che 30 giorni civili sono reputati un mese di

contribuzione; cfr. art. 11 cpv. 2 OADI).

E’ dunque a torto che la

Cassa ha concluso che l’assicurata non ha adempiuto il periodo di

contribuzione.

In simili circostanze la

decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati alla Cassa

affinché valuti se le ulteriori premesse necessarie per poter beneficiare del

diritto alle indennità di disoccupazione sono adempiute e proceda ad emettere

una nuova decisione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

§ La decisione su

opposizione impugnata é annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

perché proceda come indicato al consid. 2.5 in fine.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster