38.2004.73
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22 aprile 2005Italiano37 min
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Numero d'incarto:
38.2004.73
Data decisione, Autorità:
22.04.2005, TCA
Titolo:
va riconosciuto l'adempimento del periodo di contribuzione all'assicurata a cui é sempre stato versato un salario e che per un certo periodo ha ricevuto l'ind. per insolvenza e un ind. dall'INSAI. Questo vale anche se l'assicurata é moglie del Presidente del CdA della SA sua ex datrice di lavoro
INDENNITÀ
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
art. 2 cpv. 1 let. a LADI
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 13 cpv. 1 LADI
art. 13 cpv. 2 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.73
FS/td
Lugano
22 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2004
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16
settembre 2004 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 2 agosto 2004 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha negato a RI
1 il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 7 gennaio 2004,
argomentando:
"
(…)
Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui
che, entro il pertinente termine quadro ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
Il termine quadro di contribuzione dura due anni.
Le attività esercitate in questo lasso di tempo devono essere soggette a
contribuzione e l'assicurato deve aver percepito un salario ai sensi dell'art.
5 cpv. 2 LAVS. Non è invece determinante il fatto che il datore di lavoro abbia
effettivamente versato i contributi alla cassa di compensazione dell'AVS.
L'attività soggetta a contribuzione deve essere
attestata validamente dal datore di lavoro.
Un assicurato che lavora per la propria SA non ha
diritto all'indennità di disoccupazione se non può provare di aver effettivamente
esercitato un'attività soggetta a contribuzione.
Indizi quali la riscossione di anticipazioni
invece di un salario, la mancanza di prove del versamento di un salario
regolare sul proprio conto privato bancario o postale, il fatto che la società
non disponga di organi sociali, ecc. indicano che l'assicurato non era
vincolato alla SA da un contratto di lavoro, ma utilizzava la relativa
infrastruttura per condurre determinate attività per proprio conto.
Oltre che alla persona con posizione analoga a
quella di datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione
neanche il coniuge che lavori nella stessa azienda.
Il coniuge che lavora nella stessa azienda, se
non ha una posizione analoga a quella di datore di lavoro, è considerato
lavoratore dipendente. La giurisprudenza presume tuttavia una partecipazione
del coniuge alla capacità di disporre dell'azienda, con conseguente analogia
alla posizione di datore di lavoro, ciò che esclude il diritto all'indennità di
disoccupazione. Solo successivamente alla separazione giudiziale cessa la
presunzione d'influenza.
Quando l'assicurato prima di diventare
disoccupato, occupava una posizione simile a quella di un datore di lavoro, la
cassa esaminerà con particolare attenzione se ha effettivamente percepito il
salario dichiarato. Pertanto, l'assicurato dovrà dimostrare che ha
effettivamente percepito il salario producendo un estratto del suo conto
bancario o postale. Il conteggio salario o i contributi sociali non
costituiscono un giustificativo sufficiente.
Nel suo caso, durante i due anni precedenti
l'iscrizione alla disoccupazione, ha lavorato presso la __________ di __________
dal 1° dicembre 1988 al 28 febbraio 2003 gestita e amministrata da suo marito __________.
La ditta è fallita nel febbraio 2003 ed è stata radiata dal Registro di
Commercio del __________ il 27 ottobre 2003.
In data 24 giugno 2004 abbiamo interpellato il
servizio giuridico del SECO che con lettera del 16 luglio 2004 ci ha confermato
che non è possibile riconoscere il diritto per le seguenti ragioni:
"Effettività del versamento del salario: l'interessata afferma che dal
2001 il salario le veniva versato a mano. I contributi sono stati dichiarati
alla Cassa ____________ e la contabilità indica che i salari venivano versati,
senza che siano però comprovati dalle registrazioni contabili. La signora RI 1
ha pure ottenuto (erroneamente) indennità per insolvenza dalla Cassa ______________
del canton __________, per il periodo ottobre 2002 - febbraio 2003".
Il SECO afferma che l'unico modo per determinare
l'effettivo versamento dello stipendio è l'accesso al libro cassa della
società.
In data 26 luglio 2004 ci ha consegnato la
documentazione relativa alle registrazioni contabili del libro cassa, del conto
posta della __________ di __________ che proverebbero, a suo dire, il
versamento dello stipendio sottoforma di acconti.
E' stata in seguito da noi sentita presso i
nostri uffici. In quell'occasione ci ha precisato d'essere stata inabile al
lavoro dal gennaio 2003 fino al momento dell'annuncio in disoccupazione. Ci ha
pure confermato d'aver lavorato fino al 17 febbraio 2003.
In data 30 luglio 2004 ci ha consegnato ulteriore
documentazione relativa al versamento dello stipendio sul suo conto corrente
bancario c/o la __________ e copia della comunicazione __________ che attesta
come già precedentemente confermatoci dalla stessa che i versamenti relativi
all'infortunio sono iniziati il 27 gennaio 2003.
Data questa nuova situazione la Cassa rileva che
la stessa non giustifica ancora il riconoscimento delle indennità di
disoccupazione. Risulta infatti che non è in grado di giustificare né un
periodo di contribuzione minimo di 12 mesi, né un periodo di esenzione di
altrettanti 12 mesi dall'obbligo contributivo. Infatti dal 7 gennaio 2002 al 6
gennaio 2004 risulta un periodo contributivo di 8 mesi e 26 giorni con
versamento di acconti per un importo complessivo di fr. 30'700.--: in
particolare non possiamo considerare periodo di contribuzione il versamento di
indennità d'insolvenza concessovi dal 1° novembre 2002 al 31 gennaio 2003. Per
quanto riguarda il periodo di esonero questo può solo cominciare dal 18
febbraio 2003 e terminare il 6 gennaio 2004 non raggiungendo i 12 mesi
richiesti dalla norme vigenti.
A titolo abbondanziale le precisiamo che nemmeno
nel caso fosse stato possibile, con il consenso del SECO, poter considerare il __________
d'esonero contributivo già a contare dal 27 gennaio 2004 (ndr. recte: 27
gennaio 2003) (data d'inizio prestazioni della__________), non avrebbe comunque
raggiunto i 12 mesi necessari per il diritto alle prestazioni.
(…)." (cfr. doc. A10)
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. A11), la Cassa, in data
16 settembre 2004, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha
confermato la sua decisione del 2 agosto 2004 e, in particolare, ha rilevato
che:
"
(…)
Nel suo caso durante il periodo dal 7 gennaio
2002 al 6 gennaio 2004 non può comprovarci di aver esercitato un’attività
salariata soggetta a contribuzione di 12 mesi.
Infatti come già indicato dal SECO in data 16
luglio 2004 (copia della comunicazione in suo possesso) in risposta alle nostre
precise domande sulla possibilità di poterla indennizzare, ci è stato
confermato che le indennità per insolvenza da lei ricevute dalla Cassa ______________
del Canton __________ per il periodo 1° novembre 2002 - 31 gennaio 2003 non le
erano dovute. Pertanto non è possibile, come da lei richiesto nella sua
opposizione del 16 agosto 2004, ritenere valido tale periodo contributivo per
la totalizzazione dei 12 mesi contributivi necessari per rivendicare
l’indennità di disoccupazione.
Non può neanche far valere un motivo di esonero
perché impossibilitata a lavorare, al di fuori del rapporto di lavoro per
almeno 12 mesi. Infatti dalla documentazione in nostro possesso risulta che la __________
l’ha indennizzata perché inabile al lavoro al 100% dal 27 gennaio 2003 al 6
gennaio 2004.
Non può pertanto far valere alcun diritto
all’indennità di disoccupazione.
(…)." (cfr. doc. A12)
1.3. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
del seguente tenore:
"
(…)
Faccio riferimento alla decisione DEC Nr. 82B/04
emessa nei miei confronti dalla Cassa CO 1.
Mi delude il fatto che pur avendo ricevuto più
volte la documentazione completa e i giustificativi richiesti questa risponde
alla mie opposizioni con decisioni ignorando completamente le mie motivazioni.
In primo tempo con lettera del 3 giugno 2004, in
risposta alla decisione dell'Ufficio Giuridico del lavoro la Cassa mi
richiedeva copie degli ultimi conteggi paga.
Poiché la ditta __________ è fallita nel febbraio
2003 ho dovuto fare una ricerca prima all'Ufficio Fallimenti Esecuzioni a __________,
poi al commissario ed in seguito anche all'Ufficio di revisione __________ di __________
per poter accedere ai libri cassa della società.
Dopo aver trovato quanto richiesto ho consegnato
tutto alla Cassa Disoccupazione, cosciente di procurare del lavoro
supplementare per chi doveva controllare i libri contabili.
Nel frattempo la Cassa di Disoccupazione per
guadagnare tempo, (così mi hanno comunicato), chiese consiglio alla SECO
dichiarando che io non avevo i giustificativi richiesti. Logicamente la SECO
rispose che se non ero in grado di fornire i giustificativi non avevo il
diritto alla disoccupazione e all'indennizzo e di conseguenza avevo ricevuto senza
diritto il pagamento per insolvenza da parte della Cassa ____________ di __________.
Tengo a precisare che nel frattempo io avevo
provveduto a consegnare all'Ufficio della Cassa Disoccupazione parte dei
giustificativi con i libri cassa. Alcuni giorni più tardi consegnai anche le
copie dei versamenti degli acconti stipendi effettuati dalla __________ sul mio
conto bancario. Per poter poi facilitare il compito ed il lavoro ho allestito
una tabella di conteggio (vedi allegato).
Poiché non avevo ricevuto più alcuna
comunicazione mi sono permessa in data 30.7.04 di richiamare l'Ufficio. Mi sono
sentita rispondere che non ero io la sola disoccupata da trattare e che per il
mio caso avevano già messo a disposizione molto tempo.
Comunque dovevo già tener presente che in ogni
caso in mancanza dei giustificativi non avrei avuto alcun diritto
all'indennizzo, e che la loro decisione negativa era già stata confermata.
Ho quindi pregato di aspettare ancora qualche
giorno prima di spedire questa conferma perché aspettavo dalla banca le ultime
pezze giustificative. Lo stesso giorno mi sono recata agli sportelli per
consegnare gli ultimi documenti al signor __________ e dare le ultime spiegazioni.
Mi sono sentito rispondere che il signor __________ quel giorno era in vacanza
e il signor __________ non aveva tempo per me. Ho quindi lasciato l'incarto in
segreteria.
Il giorno 2.8.04 la Cassa Disoccupazione ha
risposto con la decisione BEL. 82/04 senza neanche tenere conto dei miei ultimi
documenti consegnati personalmente.
In dato 18.8.04 ho contestato la decisione BEL
82/04 con lettera raccomandata.
In data 15.9.04, quasi un mese e mezzo dalla
decisione e un mese dalla mia lettera raccomandata mi sono permessa di
telefonare al signor __________ per avere almeno una risposta al loro silenzio.
Il signor __________ ha cercato il mio incarto e
mi ha confermato che questo non era ancora stato trattato poiché il
responsabile era appena rientrato dalla vacanze. Avrebbe però provveduto a far
procedere il mio incarto.
In data 16.9.04 ho ricevuto la decisione 82B/04
con una risposta completamente basata su articoli di legge e senza alcun
riferimento a tutta la corrispondenza o ai giustificativi ricevuti. Oltretutto
noto che sia la prima decisione del 2.8.04 BEL 82/04 che la decisione del
16.9.04 82B/04 sono firmate sempre dalle stesse persone.
Tutto questo come se io avessi scritto nell'aria
o parlato ai muri.
La sola loro giustificazione era che io non sono
la sola disoccupata e che per me si era già speso troppo tempo.
Non credo che questa risposta sia una cosa
meritata anche se loro non hanno voluto mai modificare la prima decisione.
Mi sono anche permessa di rivolgermi al signor __________
dell'Ufficio giuridico del lavoro il quale non ha compreso la linea condotta
dalla Cassa ____________.
La SECO ha pure giustificato la sua risposta
iniziale affermando che le domande fatte si riferivano alla mancanza completa
di documenti e di giustificativi. (vedi copia risposta SECO)
Riconfermo quanto fino ad ora dichiarato e cioè
che ritengo giusto rivalutare tutto il mio caso perché:
∙Il mio rapporto con la ditta __________ era stabilito da un
contratto di
lavoro ben preciso ed io fui assunta
regolarmente quale segretaria.
∙Non lavoravo per la mia SA ma percepivo un salario regolarmente.
Non avevo una posizione
di datore di lavoro e non avevo alcun poter decisionale. Nemmeno mio marito,
che era detentore solamente del 15% delle azioni, poteva decidere cose
importanti perché era azionista minoritario senza alcun potere decisionale.
∙Non utilizzavo assolutamente la relativa infrastruttura per condurre
altre determinate
attività per mio conto, ma mi attenevo alle regole stabilite dagli azionisti
maggioritari.
Tutto questo è stato da me scritto e confermato
più volte ma è sempre stato ignorato e mai tenuto conto.
Poiché la ditta __________ non era più in grado
di pagare gli stipendi ai dipendenti e operai, è intervenuta la Cassa _________
di __________ pagando per insolvenza della ditta.
Per questo i miei tre mesi mancanti, novembre e
dicembre 2002 e gennaio 2003 furono conteggiati da __________.
Causa un incidente sono poi stata ricoverata in
ospedale a __________ e operata alla schiena. Per questo la documentazione __________
parte dal 27.01.03. Anche questi giustificativi sono in possesso della Cassa
Disoccupazione.
Quale scusante viene sempre fatto riferimento
alla SECO, ma come faceva la SECO a dare una giusta risposta se vengono forniti
dei dati sbagliati e incompleti?
(…)." (cfr. doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 22 ottobre 2004 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e, in
particolare, ha osservato che:
"
(…)
Dagli atti all'incarto sono rilevabili i seguenti
punti:
a) La signora RI 1 ha lavorato per la __________
di
__________ dal 1° dicembre 1988 al 17
febbraio 2003;
b) Il salario le è stato versato sotto forma di acconti
fino al 31 ottobre
2002 (v. domanda di insolvenza del 28
febbraio 2003);
c) Dal 27 gennaio 2003 al 6 gennaio 2004 ha percepito indennità da
parte della __________;
d) Dal 1° novembre 2002 al 31 gennaio 2003 ha percepito indennità di
insolvenza dalla Cassa ____________ del canton __________;
e) Il SECO con lettera del 16 luglio 2004 ci ha
confermato che le
indennità per
insolvenza versata dal 1° novembre 2002 al 31 gennaio 2003 non erano dovute
essendo la signora RI 1 moglie di uno degli azionisti della società;
f) Dal 7 gennaio 2002 al 31 ottobre 2002 il
salario effettivamente
versato dal datore di
lavoro ammonta a fr. 30'700.-- versati sotto forma di acconti.
Da quanto precede la Cassa trae le seguenti
conclusioni:
a) Il periodo contributivo quale salariata dal 7
gennaio 2002 al 31
ottobre 2002 è esattamente di 8 mesi e 26
giorni;
b) Dal 1° novembre 2002 al 31 gennaio 2003,
periodo nel quale la
ricorrente ha percepito
l'indennità per insolvenza dalla Cassa ____________ del canton __________, vi è
una lacuna contributiva in quanto l'indennità per insolvenza non era dovuta;
c) Dal 1° febbraio 2003 al 6 gennaio 2004 la
signora RI 1 ha
percepito l'indennità
per infortunio dalla __________ per cui il periodo di esonero non raggiunge i
requisiti previsti dall'art. 14 LADI.
In conclusione la Cassa dopo aver riverificato il
caso non può che concludere per il rifiuto delle prestazioni e chiede a codesto
Lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso confermando la decisione
impugnata.
(…)." (cfr. doc. III)
1.5. Con lettera
del 3 novembre 2004, oltre a produrre i doc. E1, E2 e E3, l’assicurata ha
ancora scritto al TCA quanto segue:
"
(…)
Ho preso atto dell' ennesima risposta con decisione negativa della
Cassa CO 1 e ho visto che la loro presa di posizione riprende sempre le stesse
motivazioni come nella loro decisione del 2.8.2004/Rif.SY/BEL 82/04 senza
nemmeno aggiornare gli importi degli acconti stipendi da me ricevuti e senza
tenere minimamente presente le mie giustificazioni. (vedi mia lettera 16.8.2004
alla Cassa CO 1 e loro risposta 22.10.2004 pos.f)
Per quanto concerne il loro riferimento alla risposta della SECO
devo costatare che anche qui la Cassa CO 1 non si esprime molto sinceramente in
quanto la risposta non si riferisce al mio grado di moglie con un azionista, ma
che io non sarei stata in grado di giustificare i miei salari ricevuti se non
c'era accesso ai libri cassa. Cosa che però non corrisponde al vero in quanto
tutte le pezze giustificative in mio possesso sono state consegnate in diverse
occasione alla Cassa CO 1 che però sembra completamente ignorare.
Devo anche confermare che ho anche parlato personalmente con la
Signora __________ la quale ha poi ha risposto con lettera del 21.09.2004
confermando che il suo giudizio era basato sugli incarti a lei sottoposti. La
mia domanda è che incarti hanno inviato se non tengono neanche conto di quelli
che hanno ricevuto personalmente da me.
Tutti gli altri punti sono uguali a quelli riportati nell'ultima
decisione della Cassa ___________ come per esempio che il coniuge che lavora
nella stessa azienda … ecc e che l'assicurato che occupava una posizione simile
al datore di lavoro … ecc.
Per quanto concerne il mio coniuge posso riconfermare la sua
minoranza quale azionista e in allegato invio copie dei suoi contratti di
lavoro avuti con la ditta __________.
Il mio contratto di lavoro si trova già in vostro possesso.
Da parte mia posso solamente sperare in una valutazione attenta di
tutto quanto ho spiegato e delle pezze giustificative allegate.
Mi spiace dover leggere con quanto fervore la Cassa __________
chiede di respingere le mie richieste di prestazioni e di rifiutare il mio
ricorso quasi si trattasse di un caso da delinquente o di un principio
personale.
Mi permetto comunque di aggiungere che la mia situazione
finanziaria è veramente precaria e vi sarei grata se tutto questo venisse
trattato con una certa rapidità. Io sono solo una cittadina qualunque e non
sono una grande personalità perciò non ho l'onore di conoscere nessuno di chi giudicherà
il mio caso. Mi rimetto quindi al vostro leale giudizio e conclusione.
(…)." (cfr. doc. V)
1.6. Il doc. V
con i relativi allegati sono stati notificati alla Cassa (cfr. doc. VI) che,
con lettera del 28 dicembre 2004 al TCA, si è riconfermata nelle proprie
allegazioni (cfr. doc. VII).
Fatti
I doc. VI
e VII sono stati trasmessi all’assicurata per conoscenza (cfr. doc. VIII).
1.7. Con scritto
del 30 marzo 2005 l’assicurata ha sollecitato una decisione (cfr. doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. Nel proprio
ricorso l’assicurata ha rilevato che la decisione del 2 agosto 2004 e la
decisione su opposizione del 16 settembre 2004 sono firmate sempre dalle stesse
persone (cfr. doc. A10 e A12).
Il TCA
rileva che, anche se firmate dalle medesime persone, la decisione del 2 agosto
2004 indica quale “Funzionario incaricato” __________ mentre che il
“Funzionario incaricato” della decisione su opposizione del 16 settembre 2004 risulta
essere __________.
Dunque vi
è stata una separazione personale e gerarchica tra chi ha trattato la decisione
e chi si è occupato della decisione su opposizione.
Sull’importanza della
separazione personale tra chi emette la decisione e chi prende la decisione su
opposizione rispettivamente sul senso e lo scopo della procedura di
opposizione, in una decisione di principio del 25 novembre 2004 nella causa M.,
G. e E. (H 53/04, decisione presa nella composizione di 5 giudici), pubblicata
in SVR 2005 AHV Nr. 9 l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
1.3.1 Diese Argumentation verkennt Sinn und Zweck
des Einspracheverfahrens. Durch das dem Verwaltungsjustizverfahren vorgelagerte
Rechtsmittel der Einsprache (BGE 117 V 409 unten) erhält die verfügende Stelle
die Möglichkeit, die angefochtene Verfügung nochmals zu überprüfen und über die
bestrittenen Punkte zu entscheiden, bevor das Gericht angerufen wird. Das
Einspracheverfahren stellt nicht bloss eine Wiederholung des Verfügungsverfahrens
dar. Vielmehr hat die verfügende Behörde gegebenenfalls weitere Abklärungen
vorzunehmen und auf Grund des vervollständigten Sachverhalts die eigenen
Anordnungen zu überprüfen (BGE 125 V 190 f. Erw. 1b und c mit Hinweisen; RKUV
1998 Nr. U 309 S. 460 Erw. 4a; Kieser a.a.O. S. 518 f.). Dabei ist es nach
Massgabe der Organisation der Verwaltung allenfalls erforderlich und im Übrigen
auch sinnvoll, die Einsprache durch eine andere als die im Verfügungsverfahren
zuständig gewesene Person oder Einheit behandeln zu lassen (BGE 125 V 191 Erw.
1b, 118 V 187 oben; Andreas Freivogel, Zu den Verfahrensbestimmungen des ATSG,
in: Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
[Band 15 der Schriftenreihe des IRP-HSG, St. Gallen 2003 (René
Schaffhauser/Ueli Kieser [Hrsg.])] S. 109). Eine solche verwaltungsinterne
Aufteilung der Entscheidungskompetenz kennen seit jeher die Schweizerische
Unfallversicherungsanstalt (SUVA) und das Bundesamt für Militärversicherung
(BAMV; vgl. Bericht «Parlamentarische Initiative Sozialversicherungsrecht» der
Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 26. März
1999 [BBl 1999 4523] S. 4613 unten sowie Botschaft vom 27. Juni 1990 zum
Bundesgesetz über die Militärversicherung [BBl 1990 III 201] S. 255). In diesem
Zusammenhang ist zu beachten, dass auch im Einspracheverfahren Anspruch auf rechtliches
Gehör besteht (BGE 125 V 338 Erw. 4c und RKUV 1999 Nr. U 328 S. 113; vgl. auch
BGE 122 II 286 Erw. 6a). Im Einspracheentscheid hat somit eine
Auseinandersetzung mit den Vorbringen des Einsprechers oder der Einsprecherin
zu erfolgen. Die Begründung darf sich insbesondere nicht in einer wörtlichen
Wiederholung des bereits in der Verfügung Gesagten erschöpfen (vgl. BGE 124 V
182 f. Erw. 2; Kieser a.a.O. S. 525 Rz 21 zu Art. 52; ferner Freivogel a.a.O.
S. 108 f.) Das zum Verwaltungsverfahren zählende, Elemente der streitigen
Verwaltungsrechtspflege aufweisende Rechtsmittel der Einsprache soll letztlich
der Entlastung der Gerichte dienen (BGE 125 V 191 Erw. 1c und RKUV 1998 Nr. U
309 S. 459 unten; Freivogel a. a.O. S. 108 unten).
(…)."(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 9)
In una successiva decisione del 16 febbraio 2005 nella causa S. (C
6/04), emessa nella composizione a tre giudici chiamata a pronunciarsi in
materia di assicurazione contro la disoccupazione, nel caso in cui un
assicurato si è lamentato del fatto che la decisione su opposizione non è stata
trattata da un’altra persona rispetto a quella che ha preso la decisione, la
nostra Massima Istanza ha tuttavia sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
4.1 Die Einsprache ist gemäss Art. 52 Abs. 1 ATSG
"bei der verfügenden Stelle" einzureichen. Sie hat den Zweck, es der
verfügenden Behörde zu ermöglichen, ihre Verfügung nochmals zu überprüfen (vgl.
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, N 7 zu
Art. 52; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und
Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel 1996, S. 114 Rz 587; Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, S. 610). Vom Wortlaut des Art. 52
Abs. 1 ATSG her betrachtet - welcher offener formuliert ist als Art. 58 Abs. 2
des ständerätlichen Entwurfs (BBl 1999 4610 f.) - wäre es an sich denkbar, die
bei der verfügenden Stelle eingereichte Beschwerde durch eine andere Instanz
innerhalb des Versicherungsträgers behandeln zu lassen (vgl. Andreas Freivogel,
Zu den Verfahrensbestimmungen des ATSG, in: Schaffhauser/Kieser [Hrsg.],
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG],
St. Gallen 2003, S. 109). Indessen wollte der Gesetzgeber im ATSG kein von den
allgemeinen Grundsätzen abweichendes Einspracheverfahren einführen (Kieser,
a.a.O., N 8 zu Art. 52). Nach Massgabe der Organisation der einzelnen
Versicherungsträger ist es gegebenenfalls aber erforderlich, dass die
Einsprache durch eine andere als die im Verfügungsverfahren zuständig gewesene
Person oder Einheit behandelt wird. Eine solche verwaltungsinterne personelle
Entflechtung der Bearbeitung von Verfügung und Einsprache kennt die SUVA (Willi
Morger, Das Einspracheverfahren im Leistungsrecht des
Unfallversicherungsgesetzes [UVG], in: SZS 1985 S. 242; BGE 125 V 191 Erw. 1c),
ferner auch die Militärversicherung (BBl 1990 III 255; BGE 118 V 187 oben; vgl.
auch Urteil M. vom 25. November 2004, H 53/04, Erw. 1.3.1). Im Bereich der Arbeitslosenversicherung
besteht insofern eine Ausnahme von Art. 52 Abs. 1 ATSG, als die Kantone eine
andere als die verfügende Behörde für die Behandlung der Einsprache als
zuständig erklären können (Art. 100 Abs. 2 AVIG in der seit 1. Januar 2003
geltenden Fassung; dazu BBl 1999 4613; Kieser, a.a.O., N 33 zu Art. 52).
4.2 Im Kanton Luzern verhält es sich so, dass er
von der Kompetenz in Art. 85b Abs. 1 Satz 2 AVIG, den regionalen
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) Aufgaben der Kantonalen Amtsstelle zu übertragen,
mit Erlass von § 3 Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes über die Arbeitslosenversicherung
und den Arbeitslosenfonds vom 18. Januar 2000 (SRL Nr. 890) und § 3 Abs. 2 lit.
a der (gleichnamigen) Verordnung vom 5. November 2002 (SRL Nr. 890a) Gebrauch
gemacht und den RAV die Verfügungskompetenz im Falle von Art. 30 Abs. 1 lit. c
AVIG, das heisst der Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügendem
Bemühen um zumutbare Arbeit, übertragen hat. Anderseits hat der Kanton Luzern
darauf verzichtet, aufgrund von Art. 100 Abs. 2 AVIG eine andere als die
verfügende Behörde zur Behandlung der Einsprache als zuständig zu erklären.
Demnach bleibt es dabei, dass die RAV auch die Einsprachen gegen die von ihr
getroffenen Verfügungen zu behandeln haben. Zwar mag es im Hinblick auf eine
erhöhte Objektivität des Einspracheentscheides sinnvoll sein, Verfügungs- und
Einsprachebehörde innerhalb des Versicherungsträgers personell zu trennen
(Freivogel, a.a.O., S. 109; Morger, a.a.O., S. 242); eine bundesrechtliche
Verpflichtung zu einer solchen, für das Einspracheverfahren atypischen
Zuständigkeitsordnung (Kieser, a.a.O., N 8 zu Art. 52) besteht indessen nicht.
Der vorinstanzliche Entscheid ist daher in diesem Punkt nicht zu beanstanden.
(…)."(cfr. STFA del 16 febbraio 2005 nella causa S., C 6/04)
Il TCA entra pertanto nel
merito del ricorso.
Nel merito
2.2. L'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è
liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.
1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
E’
parimenti computato quale periodo di contribuzione, tra l’altro, il periodo in
cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma per infortunio (art.
4 LPGA) non riceve salario e non paga quindi i contributi (cfr. art. 13 cpv. 2
lett. c LADI).
2.3. Secondo
l'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI é tenuto a pagare i contributi all'assicurazione
contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è
assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di
un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante
almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), per quanto
concerne l’adempimento del periodo di contribuzione, l’art. 13 cpv. 1 LADI
presuppone che l’assicurato abbia effettivamente esercitato un’attività
soggetta a contribuzione. Non è necessario, ai fini dell’applicazione di tale
articolo, che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione,
abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del
salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a,
pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra
marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.
29, pag. 174).
In una sentenza pubblicata in DLA 2001 N. 27, pag. 225 = SVR 2001
ALV Nr. 14, pag. 41 l'Alta Corte ha tuttavia sottolineato che non adempie la
condizione dell'esistenza di un'occupazione soggetta a contribuzione secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI l'assicurato che non ha realmente percepito il salario
dalla propria società, ma i cui importi sono stati semplicemente contabilizzati
come crediti nei confronti della società. Il fatto che i contributi alle
assicurazioni sociali siano stati conteggiati correttamente e versati alla
cassa di compensazione non cambia nulla. La giurisprudenza pubblicata nella DLA
1988 N. 1, pag. 19 segg. = DTF 113 V 352, che esige l'esercizio effettivo di
un'attività salariata per soddisfare le condizioni relative al periodo di
contribuzione, implica dunque inoltre che un salario sia stato realmente
versato al lavoratore. Di conseguenza non vi è occupazione soggetta a
contribuzione in assenza di una retribuzione versata all'assicurato.
L'esigenza
di un salario effettivo - per ammettere che le condizioni relative al periodo
di contribuzione sono tutte soddisfatte - permette di prevenire gli abusi che
potrebbero risultare da accordi fittizi tra datore di lavoro e lavoratore in
merito al salario che il primo si impegna contrattualmente a versare al secondo
(soprattutto quando il datore di lavoro e il lavoratore sono in realtà un'unica
persona).
L’Alta
Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una sentenza del 19
ottobre 2004 nella causa G. (C 78/04) nella quale ha, tra l’altro, ribadito
che:
"
(…)
Par activité soumise à cotisation, il faut entendre
toute activité de l'assuré, destinée à l'obtention d'un revenu soumis à
cotisations pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], tome I, note 8 ad art. 13 LACI, p.170).
Ainsi que l'a précisé la Cour de céans dans un arrêt Z. du 9 mai 2001 (DTA 2001
n° 27 p. 225), l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment
contrôlable, comme exigence qui doit être satisfaite pour admettre que les
conditions relatives à la période de cotisation sont remplies (ATF 113 V 352;
DTA 1999 n° 18 p. 101 consid. 2a et la référence; Nussbaumer, in :
Considerandi
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 64,
ch. m. 161 et les notes n° 325 et 326), implique également qu'un salaire soit
réellement versé au travailleur (DTA 1988 n° 1 p. 19 sv. consid. 3b/c non
publié aux ATF 113 V 352).
Outre qu'elle découle de l'interprétation de la loi,
l'exigence d'un salaire effectif - pour admettre que les conditions relatives à
la période de cotisation sont réunies (art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI) -
présente également l'avantage de prévenir les abus qui pourraient résulter en
cas d'accord fictif entre un employeur et un travailleur au sujet du salaire
que le premier s'engage contractuellement à verser au second (surtout lorsque
l'employeur et le travailleur ne font en réalité qu'une seule et même
personne). A cet égard, les principes jurisprudentiels développés à propos de
l'art. 23 al. 1 LACI peuvent être transposés mutatis mutandis: un salaire
contractuellement prévu ne sera dès lors pris en considération, sous l'angle de
l'art. 13 al. 1 LACI, que s'il a réellement été perçu par le travailleur durant
une période prolongée et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une contestation (DTA
1995.
n° 15 p. 79 ss; voir aussi DTA 1999 n° 7 p. 28 consid. 1; arrêt A. du 31 août 2001, C 354/00, consid. 2c).
(…)."(cfr. STFA del 19 ottobre 2004 nella causa G., C 78/04)
2.4
Nella Circolare
relativa alle indennità di disoccupazione (ID) (nella versione in francese del
gennaio 2003: Circulaire IC, Janvier 2003), il Segretariato di Stato
dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per
garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni
generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00,
consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA
dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid.
3a pag. 61), in merito alle tematiche relative al periodo di contribuzione e al
guadagno assicurato ha, tra l'altro, rilevato che:
"
(…)
B79 Le délai-cadre de cotisation est de 2
ans. Les activités exercées dans ce laps de temps doivent être soumises à
cotisation et l'assuré doit avoir touché un salaire au sens de l'art. 5 al. 2
LAVS. Il n'est pas déterminant en l'occurrence que l'employeur ait
effectivement versé les cotisations à la caisse de compensation AVS. L'activité
soumise à cotisation doit être valablement attestée par l'employeur.
ð Un assuré travaillant pour sa propre SA n'a pas
droit à l'IC s'il ne peut pas prouver qu'il a effectivement exercé une activité
soumise à cotisation. Des indices tels que la perception d'avances au lieu d'un
salaire, l'absence de preuves du versement d'un salaire régulier sur son compte
privé bancaire ou postal, le fait que la société ne comporte pas d'organes,
etc., indiquent que l'assuré n'était pas lié à la SA par un contrat de travail mais
utilisait son infrastructure pour mener certaines activités pour son propre
compte.
Une bourse ne peut
être considérée comme le revenu d'une activité dépendante puisque l'activité
qu'elle couvre n'est pas une activité soumise à cotisation. Or, en vertu de
l'art. 2 al. 1 let. a LACI, seules doivent payer des cotisations à l'AC les
personnes qui touchent un revenu d'une activité dépendante et qui sont soumises
à l'AVS
comme salariés.
(…)
C2a Lorsque l’assuré occupait une position
semblable à celle d’un employeur avant de tomber au chômage, la caisse
examinera avec une attention toute particulière s’il a effectivement touché le
salaire attesté (voir ch. marg. B79). En d’autres termes, l’assuré devra
prouver qu’il a effectivement touché son salaire en produisant un relevé
bancaire ou postal. Le décompte de salaire ou des cotisations aux assurances
sociales ne constitue pas un moyen de preuve suffisant (…)."
(cfr. Circulaire
IC, Janvier 2003, ch. marg. B79 e
C2a)
2.5
Nell’evenienza
concreta dagli atti di causa risulta che l’assicurata si è iscritta al
collocamento il 17 febbraio 2003 e ha rivendicato il diritto alle indennità di
disoccupazione, dichiarandosi disposta a lavorare al massimo al 50% di
un’occupazione a tempo pieno, a contare dal 1° gennaio 2004 (cfr. doc. 177 e
249).
L’assicurata
ha percepito dalla__________ un’indennità giornaliera al 100% dal 27 gennaio
2003.
al 6 gennaio 2004 e al 50% dal 7 gennaio 2004 al 31 luglio 2004 (cfr. doc.
107).
Nel suo attestato l’ex
datore di lavoro, la __________, ha dichiarato che il rapporto di lavoro è durato
fino al 28 febbraio 2003 e che l’ultimo giorno di lavoro dell’assicurata è
stato il 17 febbraio 2003, data in cui egli l’ha licenziata oralmente (cfr.
doc. 216).
Il 13 giugno 2003 è stato
pronunciato il fallimento della __________ (cfr. doc. 219-220). Fallimento
aperto il 16 giugno 2003, sospeso il 2 settembre 2003 e poi chiuso
definitivamente per mancanza di attivo (cfr. doc. 217 e 218).
Sentita personalmente il
27.
luglio 2004, in particolare alla domanda volta a sapere fino a quando ha
lavorato presso la __________, l’assicurata ha risposto che: “(…) Sono l’unica
dipendente che è rimasta fino al 17 febbraio 2003. Tutti gli altri dipendenti
avevano già abbandonato la ditta perché insolvente. (…).” (cfr. doc. 108-109).
Con decisione su
opposizione del 27 maggio 2004 la Sezione del lavoro ha accolto l’opposizione
interposta dall’assicurata contro la sua decisione del 29 marzo 2004 e l’ha dichiarata
idonea al collocamento (cfr. doc. 200-201).
Vista questa decisione e
considerata la sua posizione di moglie del presidente del Consiglio di
Amministrazione entrambi con diritto di firma collettiva a due della __________
(cfr. doc. 70 e 71), con lettera del 3 giugno 2004, la Cassa ha chiesto
all’assicurata di trasmetterle copia degli ultimi 12 conteggi paga relativi
all’attività prestata per la __________ e l’estratto conto del suo conto
bancario o postale relativo agli anni 2002 e 2003 attestante il versamento
dello stipendio da parte della ditta (cfr. doc. 185).
Inoltre, con lettera del
24.
giugno 2004, la Cassa ha posto alcune domande al Segretariato di Stato
dell’economia (SECO) (cfr. doc. 173-175).
Con scritto del 16 luglio
2004.
il SECO ha risposto alla Cassa quanto segue:
" (…)
La signora era registrata a RC in quanto detentrice di una procura
a due nella società anonima gestita dal marito. La società è fallita nel
febbraio 2003 ed è stata radiata dal Registro di commercio del __________ il 27
ottobre 2003. Dal 27 gennaio al 31 ottobre 2003 l’interessata è stata inoltre
indennizzata dalla __________ a causa di un infortunio. Si è iscritta in
disoccupazione il 7 gennaio 2004.
Effettività del versamento del salario: l’interessata afferma che
dal 2001 il salario le veniva versato a mano. I contributi sono stati
dichiarati alla Cassa ____________ e la contabilità indica che i salari
venivano versati, senza che siano però comprovati dalle registrazioni
contabili. La signora RI 1 ha pure ottenuto (erroneamente) indennità per
insolvenza dalla Cassa ____________ del canton __________, per il periodo
ottobre 2002 - febbraio 2003.
Nel periodo quadro di contribuzione in esame (1° gennaio 2002-31
dicembre 2003), il lasso di tempo in cui l’interessata avrebbe potuto percepire
un salario si estende da gennaio a settembre 2002, poiché è manifesto che negli
ultimi mesi che hanno preceduto il fallimento, l’interessata non è stata
pagata. Ora, l’unico modo di determinare l’avvenuto pagamento è di avere
accesso al libro di cassa. L’ex vice-presidente della società afferma tuttavia
di non essere in grado, per motivi tecnici, di fornire i dati necessari (il
computer è staccato e necessita un tecnico per riattivarlo - cfr. dichiarazione
__________ del 18 giugno 2004). Conseguentemente, la Cassa può considerare che
l’interessata non ha dimostrato con il grado sufficiente di verosimiglianza che
ha effettivamente percepito un salario.
(…)." (cfr. doc. 172)
Rispondendo
all’assicurata, con scritto del 21 settembre 2004, il SECO ha confermato che la
sua lettera del 16 luglio 2004 era basata esclusivamente sul contenuto
dell’incarto trasmessole dalla Cassa il 24 giugno 2004 (cfr. doc. A1).
In seguito (più
precisamente il 26 e il 30 luglio 2004; cfr. doc. A10) l’assicurata ha
consegnato alla Cassa ulteriore documentazione relativa al versamento del suo
stipendio (si tratta dei conteggi di salario, di estratti dal libro Cassa e di
estratti della __________ relativi al conto bancario a lei intestato; cfr. doc.
18-104, 112-170 e doc. D1-D72).
La Cassa ha negato
all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 7
gennaio 2004 sulla base delle seguenti conclusioni:
“a) Il
periodo contributivo quale salariata dal 7 gennaio 2002 a 31 ottobre 2002 è
esattamente di 8 mesi e 26 giorni;
b) Dal
1° novembre 2002 al 31 gennaio 2003, periodo nel quale la ricorrente ha
percepito l’indennità per insolvenza dalla Cassa _____________ del canton __________,
vi è una lacuna contributiva in quanto l’indennità per insolvenza non era
dovuta;
c) Dal
1° febbraio 2003 al 6 gennaio 2004 la signora RI 1 ha percepito l’indennità per
infortunio dalla __________ per cui il periodo di esonero non raggiunge i
requisiti previsti dall’art. 14 LADI.” (cfr. doc. III).
Il TCA rileva innanzitutto
che, vista la documentazione prodotta e conformemente alla giurisprudenza e
alle direttive citate (cfr. consid. 2.3 e 2.4), la Cassa ha concluso che, dal 7
gennaio 2002 a 31 ottobre 2002, l’assicurata ha contribuito per un periodo di 8
mesi e 26 giorni.
L’amministrazione ha
quindi ritenuto che l’ex datore di lavoro (anche se sotto forma di acconti e
fatto salvo il periodo di circa un mese su quasi dieci mesi di lavoro) ha
versato uno stipendio all’assicurata (diversamente non si sarebbe potuto
riconoscere nessun periodo di contribuzione).
Tuttavia, a differenza dell’importo complessivo di fr. 30'700.-- indicato
sulla decisione del 2 agosto 2004 (cfr. doc. 13-15), dagli atti di causa
risulta che dal mese di gennaio al mese di ottobre 2002 all’assicurata sono
stati versati, con prelievo dalla “cassa”, degli stipendi per un totale pari a
fr. 36'270.-- (cfr. doc. 18, 29, 31, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 55, 56, 57, 59,
62, 72, 80 e 84).
Dunque,
già per questa ragione, il periodo contributivo dovrebbe essere superiore a
quello stabilito dalla Cassa in 8 mesi e 26 giorni.
Il
periodo di contribuzione dovrebbe poi ancora aumentare se, all’importo di fr.
36'270.--, si aggiungessero i fr. 9'000.-- versati sul conto in banca intestato
all’assicurata con la dicitura “versamento __________ acconto stipendi” (cfr.
doc. 32, 40, 53, 54, 71 e 77).
In ogni
caso, anche considerando il periodo contributivo fissato dalla Cassa di 8 mesi
e 26 giorni, per i motivi che seguiranno, il TCA deve concludere che
l’assicurata ha adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 8 cpv.
1.
lett. e LADI.
La Cassa,
visto il parere del SECO secondo il quale l’assicurata avrebbe percepito
erroneamente le indennità per insolvenza per il periodo ottobre 2002 - febbraio
2003.
(cfr. doc. 172; in realtà le indennità per insolvenza sono state versate
per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 gennaio 2003; cfr. doc. 105 e 110),
ha ritenuto che, per questa ragione, dal 1° novembre 2002 al 31 gennaio 2003 vi
sarebbe una lacuna contributiva.
Ora,
visto che in precedenza un salario è sempre stato versato all’assicurata,
questa conclusione non può essere condivisa da questo Tribunale.
Inoltre,
quand’anche le indennità per insolvenza fossero state versate a torto
all'assicurata in quanto moglie del presidente del CdA della SA (cfr. art. 51
cpv. 2 LADI), ciò non significa ancora che durante quel periodo l’assicurata
non abbia lavorato.
Inoltre,
dagli atti di causa, non è neppure possibile concludere che, nel caso in cui
alla ricorrente non fosse stato riconosciuto il diritto all’indennità per
insolvenza, l’ex datore di lavoro non le avrebbe versato lo stipendio come
fatto in precedenza.
Va infine aggiunto che se
è vero che la giurisprudenza federale, al fine di prevenire degli abusi, impone
di negare il diritto alle indennità di disoccupazione a quegli assicurati che,
dopo essere stati licenziati, mantengono una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro all’interno della ditta loro datrice di lavoro, dall’altra
parte tale giurisprudenza non nega che essi abbiano adempiuto all’obbligo del
periodo di contribuzione. In altri termini, il presupposto dell'art. 8 cpv. 1
lett. a LADI è diverso da quello dell'art. 8 cpv. 1 lett. e qui in questione.
Dunque, a mente del TCA,
il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 gennaio 2003 deve essere considerato
quale periodo di contribuzione da aggiungere agli 8 mesi e 26 giorni già
riconosciuti dalla Cassa (cfr. in questo senso anche Barbara Kupfer Bucher, nel
suo contributo pubblicato in SZS 2005 pag. 125-140, in particolare il punto 3b
alle pag. 129-130).
Come visto sopra, dagli
atti di causa risulta che l’assicurata ha lavorato per la __________ fino al 17
febbraio 2003 e che dal 27 gennaio 2003 fino al 6 gennaio 2004 ha percepito
un’indennità al 100% da parte della __________.
Ora, considerato che è
computato quale periodo di contribuzione il periodo in cui l’assicurato è
vincolato da un rapporto di lavoro, ma per infortunio non riceve salario e non
paga quindi i contributi (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. c LADI e consid. 2.2),
anche il periodo dal 1° al 17 febbraio 2003 deve essere considerato quale
periodo di contribuzione.
Di conseguenza il periodo
contributivo dell’assicurata ammonta almeno a 12 mesi e 13 giorni (8 mesi e 26
giorni + 3 mesi + 17 giorni; ritenuto che i periodi di contribuzione inferiori
ad un mese sono addizionati e che 30 giorni civili sono reputati un mese di
contribuzione; cfr. art. 11 cpv. 2 OADI).
E’ dunque a torto che la
Cassa ha concluso che l’assicurata non ha adempiuto il periodo di
contribuzione.
In simili circostanze la
decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati alla Cassa
affinché valuti se le ulteriori premesse necessarie per poter beneficiare del
diritto alle indennità di disoccupazione sono adempiute e proceda ad emettere
una nuova decisione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata é annullata e gli atti rinviati all’amministrazione
perché proceda come indicato al consid. 2.5 in fine.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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