38.2004.77
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17 febbraio 2005Italiano45 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2004.77
Data decisione, Autorità:
17.02.2005, TCA
Titolo:
un assicurato di uno Stato non membro ALC,entrato in CH grazie al ricongiungimento familiare,a cui non è rinnovato il permesso di dimora non ha diritto alle indennità LADI. E' infatti inidoneo al collocamento e lasciando la CH entro l'ultimo termine dimostra di non volervi mantenere la dimora
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
INDENNITÀ
PERMESSO DI DIMORA
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
RINNOVO
STRANIERO RESIDENTE IN SVIZZERA
art. 1 ALC
art. 2 cpv. 1 CEE1408/71
art. 8 cpv. 1 let. c LADI
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 12 LADI
art. 15 cpv. 1 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.77
rs/ss
Lugano
17 febbraio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice
Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24
settembre 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 30 marzo
2004 la Cassa Disoccupazione __________, __________ ha sottoposto per decisione
alla Sezione del lavoro il seguente caso concernente RI 1:
" L’assicurato
ha presentato una domanda di indennità a decorrere dal 1° marzo 2004.
Per quanto riguarda il permesso di dimora (B), lo stesso ci
informa che la sua istanza per il rinnovo è stata respinta con effetto 26 febbraio
2004 e che attualmente il suo legale ha avviato un ricorso al Consiglio di
Stato.
Domande che devono formare oggetto di una decisione:
1. Dal 1° marzo 2004
l'assicurato è da ritenere idoneo al
collocamento?" (Doc. 12)
Con
decisione del 27 aprile 2004 la Sezione del lavoro ha stabilito che dal 1°
marzo 2004 l'assicurato non può essere ritenuto idoneo al collocamento.
L'amministrazione
ha così motivato la propria decisione:
" Conformemente
alle disposizioni degli articoli menzionati, l'assicurato ha diritto
all'indennità di disoccupazione solamente se è idoneo al collocamento.
Secondo la costante giurisprudenza, sia del Tribunale cantonale,
sia del Tribunale federale delle assicurazioni, l'idoneità al collocamento deve
essere valutata da un duplice punto di vista.
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da
non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica la disponibilità
dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata, senza
restringere oltremodo la possibilità di collocamento, ponendo ad esempio
condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla
sua persona.
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere
ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. U. Stauffer
"Die Arbeitslosenversicherung", Schultess Polygraphiscer Verlag,
Zurigo 1984 pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto
che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al
collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione,
deve essere negato (DTF 125 V 465).
Nel caso in esame l'assicurato non è a disposizione per il mercato
del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro. E'
infatti tenuto a lasciare la Svizzera per ordine della Sezione dei permessi e
dell'immigrazione entro il 30 aprile 2004 e non può di conseguenza essere
autorizzato a svolgere un'attività salariata.
Si rende attento l'assicurato che l'introduzione di una eventuale
opposizione non modifica gli obblighi di controllo per la durata della
stessa." (Doc. 10)
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato (cfr.
doc. 6), la Sezione del lavoro, il 24 settembre 2004 ha emanato una decisione
su opposizione in cui ha ribadito il contenuto della sua prima decisione.
L’amministrazione,
in particolare, ha rilevato:
"
(…)
6.Nel caso in esame, il signor RI 1 si è
iscritto in disoccupazione in data 1. marzo 2004. Con decisione 26 febbraio
2004 la SPI ha respinto l’istanza per il rinnovo del permesso di dimora annuale
e fissato per il 30 aprile 2004 il termine per lasciare il nostro territorio.
Il ricorso inoltrato contro questa decisione è stato respinto con decisione del
Consiglio di Stato datata 6 aprile 2004. Con scritto 16 aprile 2004 la SPI ha
fissato al signor RI 1 per il 31 maggio 2004 il termine ultimo per l’abbandono
del territorio cantonale.
Visto quanto precede, l’opponente era dunque disponibile sul
mercato del lavoro solamente per un breve periodo (inizialmente dal 1° marzo al
30 aprile 2004, poi fino al 31 maggio 2004). In considerazione della suesposta
giurisprudenza, egli non aveva quindi potuto risultare collocabile in questo
breve lasso di tempo.
In simili condizioni, anche se dagli accertamenti esperiti presso
la SPI l’assicurato avrebbe avuto la possibilità di esplicare attività
lavorativa fino al 31 maggio 2004, l’idoneità al collocamento deve comunque
essere negata per i motivi appena esposti, ciò già a far tempo dalla data della
sua iscrizione in disoccupazione (1. marzo 2004).
Le motivazioni sollevate con l’opposizione in esame non permettono
di giungere a una conclusione diversa a quanto stabilito con la decisione
contestata.” (Doc. A1)
1.3. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso, nel quale si
è così espresso:
"
(…)
1) Il ricorrente è un cittadino della __________ già
titolare
di un permesso B con domicilio
a __________.
Prove: documenti, testi
2) A seguito della separazione dalla moglie
il sig. RI 1 non si è
visto rinnovare il permesso di dimora ed ha dovuto lasciare
il
Paese nel corso del mese di giugno 2004.
Prove: c.s.
3) Dipendente della __________ __________ di __________,
nel mese di febbraio
2004 è stato licenziato a malincuore dal datore di lavoro per motivi
congiunturali, malgrado l'ottimo rendimento. Il ricorrente non si è perso
d'animo e ha subito trovato un impiego presso la __________ di __________:
l'applicazione del contratto e la data d'inizio dipendevano tuttavia dal
rinnovo del permesso che non venne concesso
dalla lodevole Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
Prove: c.s.
4) Il ricorrente si è iscritto quindi in
disoccupazione il 1 ° marzo 2004 alla ricerca di posto a tempo pieno come manovale edile.
Con decisione 27 aprile 2004 l'UG della Sezione
del lavoro ritenevano inidoneo al collocamento
il ricorrente, decisione in seguito confermata in data 24 settembre c.a. su opposizione interposta.
Prove. c.s.
5) Secondo la decisione impugnata l'assicurato
risulta disponibile sul mercato del lavoro per un periodo limitato e quindi è
inidoneo al collocamento.
Tuttavia
la decisione impugnata non considera il fatto che
esistevano
più datori di lavoro disposti ad assumere il sig. RI 1 anche solo per qualche
mese, ossia dal mese di marzo al mese
di giugno 2004.
Tale circostanza è stata ammessa dallo stesso UG:
"..anche
se dagli accertamenti esperiti presso la SPI l'assicurato avrebbe avuto la
possibilità di esplicare attività lavorativa fino al 31 maggio
2004 ".
Prove. c.s.
6) Se infatti per Giurisprudenza non può di regola essere
considerato
idoneo al collocamento un assicurato disponibile sul mercato del lavoro
solo per un periodo limitato, vi sono dei casi, come quello nella presente fattispecie, che giustificano l'idoneità.
Decisivo,
da valutare per ogni singolo caso, è esaminare se nel caso specifico esiste o
esistono più datori di lavoro pronti ad assumere la persona assicurata (DTF
126, V, 522, consid. 3a)
È incontestato e dimostrato
che il ricorrente disponeva di più
opportunità
concrete di lavoro che gli si sono
presentate sia prima dell'iscrizione in disoccupazione che in seguito, cui il
presente ricorso." (Doc.
I)
1.4. Nella sua
risposta del 16 novembre 2004 la Sezione del lavoro ha chiesto di respingere
l’impugnativa e ha osservato:
1. II signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione in data 1.
marzo
2004, alla ricerca di un impiego a tempo pieno come manovale edile, dopo
aver esplicato attività lucrativa come manovale
presso la ditta __________ a __________ dal 1. febbraio 2003 al 29 febbraio
2004 (doc. 12 e 15).
2. Con decisione 26 febbraio
2004 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione
(in seguito: SPI) ha respinto
l'istanza 1. dicembre 2003 presentata dal signor RI 1, tendente al rinnovo del permesso di dimora annuale (scadenza:
21 dicembre 2003), fissando in pari tempo
un termine entro il 30 aprile 2004 per lasciare il territorio cantonale (doc.
12). Contro questa decisione
l'assicurato, per il tramite dell'avv. RA 1, __________, ha presentato in data 15 marzo 2004 ricorso al
Consiglio di Stato, respinto con decisione 6 aprile (doc. 13 e 14). In data 16 aprile 2004 la SPI ha fissato al
signor RI 1 il 31 maggio 2004 quale
termine ultimo per abbandonare il territorio cantonale (doc. 4).
3. Il 30 marzo 2004 la Cassa di disoccupazione __________ di __________
ha
sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito:
UG) la seguente comunicazione:
"L'assicurato ha presentato
una domanda di indennità a decorrere dal 1 ° marzo 2004. Per quanto riguarda il
suo permesso di dimora (B), lo stesso ci informa che la sua istanza per il rinnovo è stata respinta con
effetto 26 febbraio 2004 e che attualmente il suo legale ha avviato un ricorso al Consiglio di Stato.
Dal
1 ° marzo 2004 l'assicurato è da ritenere idoneo al collocamento?" (doc. 12).
La
predetta comunicazione è stata sottoposta in data 13 aprile 2004 per conoscenza
ed eventuali osservazioni
all'assicurato, il quale ha risposto con scritto 27/30 aprile 2004 (doc. 9 e 11).
4. Esperiti i necessari
accertamenti, con decisione 27 aprile
2004
l'UG ha ritenuto il signor RI 1
inidoneo al collocamento a decorrere dal 1. marzo 2004 (doc. 10). Contro questa
decisione l'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha interposto
opposizione in data 5/6 maggio 2004
(doc. 9), respinta con decisione 24 settembre 2004 (doc. 1), ora impugnata con il ricorso in esame (doc. I, inc. no 38.2004.77).
5. Conformemente ai combinati
disposti di cui agli articoli 8 e 15
LADI,
l'assicurato ha diritto all'indennità
di disoccupazione se, tra le altre condizioni, è idoneo al collocamento, a sapere se è disposto, capace e autorizzato ad
accettare un impiego adeguato e a partecipare
a provvedimenti di reintegrazione.
L'idoneità
al collocamento comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a dire la capacità di
esercitare un'attività lucrativa senza che l'assicurato ne sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua persona
e, d'altra parte, soggettivamente la
disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'articolo 16 LADI, ciò che implica non
solamente la volontà di prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al tempo
che l'assicurato può consacrare ad un
impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.; DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenteschädigung, 2. ed., Zurigo 1998 pagg. 31-38). L'assicurato
dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un
tempo ragionevole all'esercizio di
un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DLA 1986 N.
20; STCA del 5 luglio 2001, nella causa S. G. contro UL, consid. 2.2., pag. 10).
Secondo la giurisprudenza, una
persona assicurata che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo per un periodo limitato,
non può di regola essere considerata
idonea al collocamento (cfr. DTF 123 V 217 consid. 5a e riferimento). In una simile evenienza, infatti, le prospettive di
venire, per il periodo di tempo rimanente,
assunto da un altro datore di lavoro sono relativamente esigue (cfr. STFA del 30 settembre 2002 nella causa R.N., C 43/00).
Va
inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, il fatto di reperire
un'attività temporanea deve essere
ritenuto semplicemente una coincidenza fortunata (cfr. STFA del 13 ottobre 1995 nella causa M., pubblicata in
DLAD 1996-1997, pag. 195 (198), in particolare
il seguente passaggio: "[...] Richtig ist auch
die Argumentation der Vorinstanz in bezug auf die befristete Stelle als Koch,
die der Beschwerdeführer gefunden hat. Angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt
muss diese Stelle als Glücksfall bezeichnet werden. Als Beweis für eine
allgemein vorhandene Vermittlungsfähigkeit Arbeitsloser in derselben Situation kann sie nicht dienen").
6. Nella presente fattispecie,
il ricorrente si è iscritto in
disoccupazione
in data 1. marzo 2004. Con decisione
26 febbraio 2004 la SPI ha respinto l'istanza per il rinnovo del permesso di dimora annuale e fissato per il 30
aprile 2004 il termine per lasciare il nostro territorio. Il ricorso inoltrato contro questa decisione è stato
respinto con decisione del Consiglio
di Stato datata 6 aprile 2004 (cfr. doc. 12-14). Con scritto 16 aprile 2004 la
SPI ha fissato al signor RI 1 per il
31 maggio 2004 il termine ultimo per l'abbandono del territorio cantonale (e, di fatto, contrariamente
a quanto sostenuto dal ricorrente, egli ha lasciato il nostro territorio già in data 28 maggio 2004;
cfr.
doc. 4).
Visto quanto precede,
l'assicurato era dunque disponibile sul
mercato
del lavoro soltanto per un breve
periodo (inizialmente dal 1. marzo al 30 aprile 2004, poi fino al 31 maggio 2004). In considerazione della suesposta
giurisprudenza, egli non aveva pertanto potuto risultare collocabile in questo breve lasso di tempo.
In
simili condizioni, anche se dagli accertamenti esperiti presso la SPI risulta
che all'assicurato era concesso di esplicare attività lavorativa fino al 31
maggio 2004, l'idoneità al
collocamento va negata per i motivi appena esposti, ciò già a far tempo dalla
data della sua iscrizione in disoccupazione (1. marzo 2004).
Si
osserva infine che il ricorrente sostiene di aver avuto diverse reali
opportunità d'impiego, senza tuttavia
fornire maggiori precisazioni al riguardo, né produrre la benché minima prova a
sostegno delle proprie allegazioni." (Doc. III)
1.5. L’avv. RA 1,
il 27 novembre 2004, ha confermato che:
"
(…) diversi datori di lavoro erano disposti ad
assumere il sig. RI 1 anche solo per un periodo limitato, ossia fino al 31
maggio 2004, giorno in cui l'assicurato avrebbe dovuto lasciare il Paese.
Tale circostanza è stata in passato pacificamente
ammessa da controparte e non è mai stata oggetto di nessuna contestazione (cfr.
decisione impugnata, punto 6, 3° §, pag. 3.)." (Doc. V)
1.6. Il doc. V è
stato trasmesso alla Sezione del lavoro per conoscenza (cfr. doc. VI).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno all’assicurato è
stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1°
marzo 2004.
2.3. II 1°
giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) del 21 giugno 1999 che contiene delle
disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. art. 8
dell'ALCP e Allegato II).
L'ALC
persegue l'obiettivo indicato al suo art. 1, e meglio:
"
Il presente Accordo a favore dei cittadini degli
Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si prefigge di:
a) conferire
un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività economica
dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto
di rimanere sul territorio delle parti contraenti;
b) agevolare
la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente
liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata;
c) conferire
un diritto di ingresso e di soggiorno, sul territorio delle parti contraenti,
alle persone che non svolgono un'attività economica nel paese ospitante;
d) garantire
le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i
cittadini nazionali."
L'art. 2
ALC prevede uno dei principi cardine sui quali si fonda l'Accordo: la non
discriminazione, ovvero la parità di trattamento (cfr. SVR 2003 AHV Nr. 6 pag.
15). Il tenore di questo disposto è il seguente:
"
In conformità delle disposizioni degli allegati
I, II, III del presente Accordo, i cittadini di una parte contraente che
soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono
oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione
fondata sulla nazionalità".
L'art. 8
ALC, dedicato al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, enuncia:
" Conformemente
all'allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale per garantire in particolare:
a) la parità di trattamento;
b) la determinazione della normativa applicabile;
c) il calcolo
totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni,
nonché per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione
dalle diverse legislazioni nazionali;
d) il pagamento
delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti
contraenti;
e) la mutua
assistenza e la cooperazione amministrative tra le autorità e le
istituzioni."
In
particolare, in virtù dell'Allegato II, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC, è
applicabile il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità, il cui capitolo 6 concerne l'eventualità disoccupazione. Tale settore
fa pertanto parte del campo di applicazione materiale dell'ALC.
Per quel
che riguarda il campo di applicazione personale, il Regolamento n. 1408/71 si
applica in particolare "ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o
sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono
cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel
territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro
superstiti" (art. 2 cpv. 1).
In casu
l’assicurato è cittadino della __________, per cui, non essendo quest’ultimo
uno Stato membro dell’ALC, lo stesso non risulta applicabile alla presente
fattispecie.
2.4. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LADI.
Al
riguardo va, tuttavia, segnalato che unicamente le norme di procedura, in via
di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano immediatamente in vigore (cfr.
SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa
K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20
marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360
consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto
si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per
quanto concerne invece le norme di diritto materiale, nel diritto delle
assicurazioni sociali sono determinanti i disposti in vigore al momento in cui
si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329;
DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV
Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 21 agosto 2003 nella causa C.,
C3/03; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre
2003 nella causa Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino
c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Di conseguenza
nel caso in esame, visto che la fattispecie si riferisce al periodo a decorrere
dal 1° marzo 2004, sono applicabili anche le disposizioni di diritto materiale
della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, eventualmente pertinenti.
2.5. Va, inoltre,
segnalato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della
LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile 2002
pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Come
appena visto (cfr. consid. 2.4.), dal profilo temporale il giudice delle
assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in
vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie rilevante (cfr. DTF 130
V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25
consid. 1.2.).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 24 settembre 2004).
Nel caso
in esame la Sezione del lavoro ha negato il diritto dell'assicurato alle
indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° marzo 2004. A quel momento la
terza revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in
considerazione.
Occorre,
comunque, rilevare che per quanto riguarda le norme della LADI, in casu
applicabili, che verranno menzionate successivamente, la terza revisione della
LADI non ha fondamentalmente apportato alcuna modifica.
Fatti
2.6. Perché
un assicurato possa pretendere l'indennità di disoccupazione, egli deve, da un
lato, risiedere in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI) e, dall'altro,
essere idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
In deroga all’ art. 13
LPGA (Il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli
articoli 23-26 del Codice civile (cpv. 1) Una persona ha la propria dimora
abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata
del soggiorno è fina dall’inizio militata (cpv. 2)), gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale (cfr. art. 12 LADI).
Considerandi
II disoccupato è idoneo al
collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione
adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione (cfr. art. 15 cpv. 1
LADI).
2.7
L'idoneità al collocamento
deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. DLA 2001 pag. 146 consid. 1; DLA 2000 pag. 158 consid. 1a; DLA
2000.
pag. 18; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265,
DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; U. Stauffer "Die
Arbeitslosenversicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,
pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua
situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere
collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità
dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art.
16.
LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad
esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate
alla sua persona (cfr. DLA 2001 pag. 146 consid. 1; DLA 2000 pag. 158 consid.
1a; DLA 2000 pag. 18; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1 b
pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 120 V 388; DTF 115 V
436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123, DLA 1992 pag. 127, DLA 1992 pag.
131-132, DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid.
la, DLA 1986 n. 21, DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275
consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n.
2). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando
può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e
quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente
esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al
collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari
non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo
pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di
ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare
soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,
possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto
condizionatamente.
Quando l'assicurato è
talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il
ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al
collocamento. II motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha
nessuna importanza (cfr. DLA 2001 pag. 158 consid. 1a; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1 b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA
1992.
pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26;
per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10,
1980.
n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
2.8
L'idoneità al collocamento
dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di
norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto
va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato straniero senza permesso di
domicilio (permesso C) non beneficia di un'autorizzazione di lavoro o non può
perlomeno contare su una tale abilitazione, nel caso in cui trovi
un'occupazione adeguata, l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il
diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in SBVR, Nr. 217; SVR 2001 ALV Nr. 3 pag. 5; DTF 120
V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; Gerhards, "Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Voi. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Tuttavia, quando
un'autorizzazione è scaduta, il lavoratore straniero può pretendere le
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione fino a quando egli ha
inoltrato una richiesta di rinnovo del permesso di dimora e di lavoro e può
attendersi l'accoglimento di tale domanda (Gerhards, op. cit., voi. I pag. 213
n. 57; SVR 2003 ALV N. 3 consid. 3=DLA 2003 pag. 49 consid. 3, pubblicata
parzialmente anche in DTF 128 V 315; SVR 2001 ALV Nr. 3 pag. 5; DTF 126 V 376
consid. 1 c).
Parimenti, per costante
prassi, il disoccupato è ritenuto idoneo al collocamento almeno fino alla
decisione dell'autorità di polizia degli stranieri relativamente al rilascio di
un permesso di dimora per caso di rigore.
Sono
inoltre autorizzati a lavorare, fino alla scadenza dell'ultimo termine di
partenza dalla Svizzera, anche assicurati che si erano vista respinta, oltre la
domanda d'asilo, anche la domanda relativa al rilascio di un permesso di
soggiorno di polizia degli stranieri, come pure coloro che potrebbero per
principio potenzialmente beneficiare del permesso di dimora per caso di rigore
sulla base dell'art. 17 cpv. 2 del
Decreto federale concernente la procedura d'asilo del 22 giugno 1990, sebbene abbiano all'inizio presentato una domanda d'asilo (STCA 5.12.1993
nella causa Z.J., consid. 2.3).
Vanno
invece ritenuti inidonei al collocamento gli assicurati stranieri che
beneficiano di permessi di lavoro che limitano oltre modo le loro possibilità
d'impiego (Stauffer, op. cit. pagg. 50 e
segg.; DLA 1980, pag. 11, pag. 90).
Né è idoneo al collocamento lo straniero dopo
che il suo diritto di soggiorno è definitivamente esaurito (DLA 1981, pag. 40).
2.9
II Tribunale federale delle
assicurazioni, in una decisione non pubblicata del 23 dicembre 1997 nella causa
E.Y, confermando il precedente giudizio del TCA, ha, tra l'altro, sottolineato
che:
"
(…)
Giusta l'art. 3 cpv. 3 della Legge federale concernente la dimora
e il domicilio degli stranieri (LDDS), lo straniero non domiciliato potrà
assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il
permesso di dimora lo autorizzi a ciò.
La procedura di autorizzazione è regolata in modo che l'autorità
di polizia degli stranieri, prima di rilasciare a uno straniero un permesso che
lo legittimi ad assumere un impiego, consulta l'ufficio di collocamento
competente (art. 16 cpv. 2 LDDS). In particolare, l'autorità cantonale preposta
al mercato del lavoro, ove si tratti di concedere una prima autorizzazione,
esamina se sono adempiute le condizioni legali per permettere l'esercizio di
un'attività lucrativa e valuta se la situazione dell'economia e del mercato del
lavoro consente che sia assunto uno straniero. Emette dunque una decisione di
massima, la quale vincola l'autorità cantonale di polizia degli stranieri,
ritenuto comunque che quest'ultima può, nonostante un preavviso positivo,
rifiutare il permesso per considerazioni diverse da quelle di carattere
congiunturale (art. 42 cpv. 1 e 4 dell'Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita
l'effettivo degli stranieri, OLS; cfr. anche art. 14c cpv. 3 LDDS).
Entrambe le autorità decidono secondo il loro libero
apprezzamento, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero
e valutando le circostanze concrete (cfr. SVR 1995 ALV. no. 26 pag. 63 consid.
3b).
Per quanto riguarda gli
stranieri e i richiedenti cui è stato rifiutato l'asilo che vengono ammessi
provvisoriamente in Svizzera, come è il caso della ricorrente, essi non sono di
principio esclusi dalla possibilità di esercitare un'attività lucrativa, ma vi
vengono autorizzati solo se il mercato e la situazione economica lo permettono
(art. 14c cpv. 3 LDDS e art. 42 cpv. 1 OLS; cfr. SVR 1995 ALV no. 26 pag. 63
consid. 3b). Giusta l'art. 6 dell'Ordinanza del 25 novembre 1987 concernente
l'ammissione provvisoria degli stranieri, tornano parzialmente applicabili le
norme della OLS, tra cui quelle dinanzi evocate. Questo rimando comporta, tra
l'altro, che la priorità deve essere data ai lavoratori indigeni, vale a dire
in particolare agli svizzeri e agli stranieri titolari di un permesso di
soggiorno e di lavoro (art. 7 OLS). Tuttavia, ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 OLS,
l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro può considerare gli
stranieri al beneficio di un'ammissione provvisoria come stranieri alla ricerca
di un impiego autorizzati a lavorare (art. 6 cpv. 2 dell'Ordinanza concernente
l'ammissione provvisoria degli stranieri).
In pratica, vista l'attuale
persistente disoccupazione che interessa la manodopera indigena, gli stranieri
ammessi provvisoriamente, così come i richiedenti l'asilo, ricevono, se del
caso, solo autorizzazioni di lavoro di durata limitata e per mestieri in cui
ancora vi è penuria di forze lavorative (cfr. DTF 120 V 380 consid 2c e
riferimenti; SVR 1995 ALV no. 26 pag. 62 consid. 2b e no. 42 pag. 118 consid.
2b).
Giova da ultimo rilevare che
secondo la giurisprudenza del TFA il richiedente l'asilo disoccupato può essere
considerato idoneo al collocamento ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. f) e 15
cpv. 1 LADI non solo quando è in possesso di un permesso di lavoro rilasciato
dall'autorità competente, ma anche quando, pur essendone sprovvisto, può di
principio aspettarsi di ottenerne uno, ove trovi un'occupazione adeguata (cfr.
DTF 120 V 380 consid. 2c; SVR 1995 ALV no. 26 pag. 62 consid. 2b e no. 42 pag.
118.
consid. 2b; DLA 1993/1994 no. 2 pag. 14 consid. 2c). (...)."
(cfr. Sentenza del TFA del 23
dicembre 1997 nella causa E.Y, consid. 2. pag. 4-6).
L'Alta Corte federale ha
ribadito questi principi in due altre sentenze pubblicate in SVR 2001 ALV Nr. 3
pag. 5, rispettivamente in DTF 126 V 376 segg.
2.10
In una sentenza del 20
settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata
integralmente da Cattaneo (cfr. Daniele Cattaneo, "Les mesures préventives
et de rédaptation de I'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8
cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera,
bensì quella della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era
chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un
cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva
a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art.
8.
cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo
Tribunale, in una sentenza dell'8 giugno 1993 nella causa G.V. confermata dal
TFA il 16 novembre 1993 (C 130/93), ha invece negato il diritto alle indennità
di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.
In una sentenza del 13
settembre 1995 nella causa B., pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 85 segg., il
TFA ha rilevato che secondo l’art. 12 LADI, gli stranieri senza permesso di
domicilio non sono tenuti ad avere il loro domicilio in Svizzera ai sensi del
diritto civile (art. 23 CC), ma devono avere la loro dimora effettiva o
abituale in Svizzera. Per adempiere la condizione della dimora abituale sono
determinanti l’effettiva dimora in Svizzera e l’intenzione di mantenerla, il
centro delle loro relazioni personali deve inoltre trovarsi in Svizzera. Gli
stranieri senza permesso di domicilio sono altresì ritenuti idonei al
collocamento unicamente se beneficiano di un permesso di stagionale o di un
permesso di dimora rilasciato dalla polizia degli stranieri che permette loro
di esercitare un’attività lucrativa. Le condizioni della dimora abituale e del
permesso della polizia degli stranieri sono cumulative e devono essere
soddisfatte durante il periodo per il quale la persona chiede delle indennità
di disoccupazione. Si può derogare a tale principio se il permesso della
polizia degli stranieri è scaduto, ma lo straniero ha presentato
tempestivamente una domanda di proroga che non sia votata all’insuccesso.
In particolare l’Alta
Corte ha rilevato:
" (…)
c) Da ein Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung
nur als in der Schweiz wohnend gilt, wenn er entweder im Besitze einer die Berechtigung zur Ausübung einer
Erwerbstätigkeit einschliessenden fremdenpolizeilichen
Bewilligung ist oder im Falle ihres Ablaufes mit einer Bewilligungsverlängerung rechnen kann, die Arbeitsberechtigung dieser Kategorie von Versicherten aber
zugleich auch Voraussetzung ihrer
Vermittlungsfähigkeit ist, überschneiden sich die beiden Anspruchsvoraussetzungen von Art. 8
lit. c und f AVIG bei diesen Versicherten teilweise. Sowohl die Arbeitsberechtigung als Element der Vermittlungsfähigkeit als auch die
Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz sind bei Ausländern ohne
Niederlassungsbewilligung entscheidend vom Vorhandensein oder der mutmasslichen
Verlängerung einer fremdenpolizeilichen Aufenthaltsbewilligung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit abhängig. Dementsprechend
sind die für Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung im Rahmen der
Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz (Art. 8 lit. c in Verbindung
mit Art. 12 AVIG) massgebenden und vorstehend (Erw. 3a) dargelegten Grundsätze
für die Bejahung ihrer Arbeitsberechtigung auch fair die Beurteilung ihrer
Vermittlungsfähigkeit gültig.
4.
- a) Der Ausländer bedarf zur
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit sowie
zum Stellen- und Berufswechsel einer Bewilligung; ausgenommen von der
Bewilligungspflicht ist nur die erwerbliche Betätigung der niedergelassenen Ausländer (Art. 3 Abs. 3 des Bundesgesetzes über
Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26. März 1931 [ANAG, SR 142.20]). Nach Art. 14c Abs. 3 ANAG bewilligen die kantonalen Behörden den Ausländern eine
unselbständige Erwerbstätigkeit, sofern die Arbeitsmarkt- und
Wirtschaftslage dies gestattet. Das Bewilligungsverfahren ist so geregelt, dass
die kantonale Fremdenpolizeibehörde vor der Erteilung einer Bewilligung in der
Regel «die Begutachtung des zuständigen Arbeitsnachweises einzuholen» hat, wenn der Ausländer eine Stelle antreten will (Art. 16 Abs. 2 ANAG). Bevor die
kantonale Fremdenpolizei dem Ausländer
eine Bewilligung erteilt, hat sie deshalb eine Vorentscheid (bei
erstmaligen Gesuchen) oder eine Stellungnahme (insbesondere bei Verlängerungsgesuchen und Gesuchen um
Bewilligung eines Stellenwechsels)
der kantonalen Arbeitsmarktbehörde zur Frage einzuholen, ob die nach
Art. 6 ff. der Verordnung über die Begrenzung
der Zahl der Ausländer vom 6. Oktober 1986 (BVO, SR 823.21) geltenden Voraussetzungen erfüllt sind und ob die Wirtschaftsund Arbeitsmarktlage die
Erteilung einer Arbeitsbewilligung gestattet (Art. 42 Abs.1 und Art. 43 Abs. l
und 2 BVO). Vorentscheid oder Stellungnahme der
Arbeitsmarktbehörde sind für die Fremdenpolizeibehörde verbindlich.
Die kantonale Fremdenpolizei kann jedoch trotz eines positiven Vorentscheides
die Bewilligung aus anderen als
wirtschaftlichen oder arbeitsmarktlichen Gründen verweigern (Art. 42 Abs. 4 und Art. 43 Abs. 4 BVO).
Aus dieser Kompetenzverteilung zwischen
Arbeitsmarkt- und Fremdenpolizeibehörde ergibt sich, dass die Berechtigung zur
Ausübung einer Erwerbstätigkeit stets mit
der Anwesenheitsbewilligung verknüpft ist. Eine selbständige Arbeitsbewilligung
gibt es nicht (Thürer, Die Rechtsstellung
des Ausländers in der Schweiz, in Frowein/Stein,
Die Rechtsstellung von
Ausländern nach staatlichem Recht und Völkerrecht, Berlin e.a. 1987, S. 1400; Kottusch, Die
Bestimmungen über die Begrenzung der
Zahl der Ausländer, in SJZ 1988 S. 40)." (DLA 1996/1997 pag. 90-92).
In proposito cfr. anche
DLA 1996/1997 pag. 183 segg.
In
un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il
TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione
di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata in
relazione all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della
Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione
del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal
17.
ottobre 1991). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha pure ribadito la
validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di
disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione
di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni.
In
particolare il TFA ha sottolineato che:
" (…)
Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa
all'art. 8 cpv.
1.
lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere
contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il
mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar
prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la
presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di
verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione.
Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente,
equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di
concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe
garantita solo I'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso
l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno
impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che
favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che
subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza
effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo
periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni
personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a
prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la
possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.
(...)."
(cfr. DTF 125 V 465, consid. 5, pag. 468-469)
Nel caso che era chiamata
a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il gravame e rinviando gli atti
all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il
ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera
presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di
quanto affermato esibisce una dichiarazione 18
dicembre 1996 di quest'ultimo,
da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava
durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva
per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante
una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice
di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'Istruttoria.
(...)." (cfr. DTF 125 V 465, consid.
6, pag. 469-470)
2.11
In una sentenza del 6 agosto
2001.
nella causa SECO c/ Q. (C 258/00), pubblicata in DLA 2002 pag. 111 segg.,
concernente un caso in cui il diritto all’indennità di disoccupazione è stato
negato a un’assicurata – straniera e senza permesso di domicilio – che, arrivata
in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare, ha fatto valere un
periodo educativo e a cui l’autorità preposta al mercato del lavoro ha dato un
parere negativo in merito al permesso di lavoro, il TFA, relativamente agli
stranieri giunti in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare, ha
indicato:
" (…)
Im Familiennachzug eingereiste Ausländer unterliegen
nicht einem generellen Arbeitsverbot. Wie Asylbewerber (Art. 13 lit. g BVO)
sind sie von der für erwerbstätige Jahresaufenthalter geltenden zahlenmässigen
Zulassungsbegrenzung ausgenommen (Art. 12 Abs. 2 BVO). Gegenüber jenen sind sie
insofern privilegiert, als der Vorrang der stellensuchenden Ausländer nach Art.
7.
Abs. 3 BVO, die sich bereits in der Schweiz aufhalten und zur
Erwerbstätigkeit berechtigt sind, nicht zur Anwendung kommt. Namentlich
Jahresaufenthalter können somit gegenüber den Personen, die im Familiennachzug
eingereist sind, keinen Vorrang geltend machen. Die Arbeitsmarktbehörde hat
daher im Rahmen des Vorentscheides oder der Stellungnahme gemäss Art. 42 und 43
BVO den Vorrang der einheimischen Arbeitskräfte zu beachten (Art. 7 Abs. 1 und
4.
BVO) und zu prüfen, ob die orts- und berufsüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen
eingehalten sind (Art. 9 BVO). Damit steht den zuständigen kantonalen Behörden
bei der Bewilligung von Arbeitsberechtigungen von Ausländern, welche im
Familiennachzug in die Schweiz eingereist sind, nach wie vor ein weiter
Ermessensspielraum zu (BGE 126 V 382 Erw. 5c mit Hinweis)." (DLA
2002.
pag. 112)
2.12
Nella presente evenienza dalla
documentazione agli atti emerge che l’assicurato, cittadino della __________, a
seguito del matrimonio, il 9 settembre 2002, con una connazionale al beneficio
di un permesso di domicilio nel Cantone Ticino, ha potuto entrare nel nostro
Paese il 22 dicembre 2002 ed è stato posto, nell’ambito del ricongiungimento
familiare per vivere con la consorte, al beneficio di un permesso di dimora
annuale, scadente il 21 dicembre 2003 (cfr. doc. 13).
Come esposto al
considerando precedente, gli stranieri che entrano in Svizzera nell’ambito del
ricongiungimento familiare non sottostanno a un divieto generale di lavorare.
Essi, come i richiedenti l’asilo, non sono assoggettati al contingente previsto
dall’Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri (OLS).
Inoltre essi sono
privilegiati, rispetto ai richiedenti l’asilo, poiché non viene loro applicata
la priorità riconosciuta dall’art. 7 cpv. 3 OLS agli stranieri alla ricerca di un posto di
lavoro che si trovano già in
Svizzera e sono autorizzati a lavorare.
In casu, conseguentemente,
il 1° febbraio 2003, l’insorgente ha iniziato a lavorare presso la __________
di __________ quale manovale (cfr. doc. 4).
Il 26 gennaio 2004 egli ha
poi ricevuto da parte di tale ditta la disdetta con effetto dal 29 febbraio
2004.
A motivazione del licenziamento il datore di lavoro ha indicato che
l’assicurato a un anno dall’assunzione non aveva rispettato gli accordi presi
(cfr. doc. 12), ossia, come precisato dall’assicurato stesso (cfr. doc. 12),
non è riuscito a diventare un muratore in grado di lavorare in modo indipendente
al 100%.
Il 1° marzo 2004
l’assicurato si è iscritto in disoccupazione, ricercando un’attività al 100%
quale manovale edile
(cfr. doc. 12).
La Sezione del lavoro, con
decisione formale del 27 aprile 2004, poi confermata con decisione su
opposizione del 24 settembre 2004 (cfr. doc. 10; A1; consid. 1.1.; 1.2.), ha
ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento a partire dal 1° marzo 2004,
visto che, a seguito del mancato rinnovo del permesso di dimora, egli doveva lasciare
la Svizzera entro il 30 aprile 2004 – termine poi prolungato al 31 maggio 2004.
Il 26 febbraio 2004 la
Sezione dei permessi e dell’immigrazione – Ufficio degli stranieri aveva,
infatti, respinto la richiesta di rinnovo del permesso di dimora annuale,
inoltrata dall’assicurato il 1° dicembre 2003, in quanto, non vivendo più con
la moglie dall’inizio del mese di marzo 2003 ed essendovi pure in corso una
procedura di divorzio all’estero, lo scopo del permesso di dimora di cui
beneficiava il ricorrente era venuto meno. L’autorità citata aveva, altresì,
fissato al ricorrente il termine del 30 aprile 2004 per lasciare il territorio
del Cantone Ticino (cfr. doc. 12).
Questo provvedimento è
stato del resto confermato, con decisione definitiva del 6 aprile 2004, dal
Consiglio di Stato, adito dal ricorrente con ricorso del 15 marzo 2004 (cfr.
doc. 13).
Il 16 aprile 2004 l’Ufficio
degli stranieri ha poi fissato all’assicurato il 31 maggio 2004 quale termine
ultimo per lasciare la Svizzera (cfr. doc. 9).
2.13
L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale proposito in una
sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato
che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige
Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In
una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.
3.3
, si è così espresso:
"
(…)
Selon un principe général de la procédure
administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
prendre une décision susceptible
d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est
aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art.
42.
2ème phrase LPGA."
Nella
presente fattispecie l'amministrazione, con lettera del 13 aprile 2004, da un
lato, ha informato l’insorgente che nei suoi confronti si prospettava una
decisione di rifiuto delle indennità di disoccupazione a partire dal 1° marzo
2004, dall’altro, gli ha dato la possibilità di formulare le proprie
osservazioni in merito nel termine di 10 giorni (cfr. doc. 11).
Il
patrocinatore dell’insorgente, il 27 aprile 2004, ha rilevato che l’assicurato
era idoneo al collocamento fino al 31 maggio 2004, allegando sia lo scritto
della Sezione dei permessi e dell’immigrazione del 16 aprile 2004 che fissava
tale termine, che uno scritto del Servizio dei ricorsi del 16 marzo 2004 che
evidenziava che il ricorso presso la medesima autorità aveva effetto sospensivo
(cfr. doc. 9).
Al
ricorrente, pertanto, è stata data l’opportunità di esprimersi sul ventilato
provvedimento già prima dell'emanazione della decisione formale del 27 aprile
2004, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima
dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella
causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d,
pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag.
37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche
successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed.
Stämpfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 21 e 22).
Inoltre
l’accertamento esperito dalla Sezione del lavoro in sede di procedura di
opposizione presso la Sezione dei permessi e dell’immigrazione il 30 luglio
2004.
e il relativo esito del 18 agosto 2004 (cfr. doc. 4; 5) sono stati
sottoposti all’assicurato per eventuali osservazioni l’8 settembre 2004 (cfr.
doc. 3).
Il ricorrente è, peraltro,
rimasto silente.
In simili
condizioni, nel caso concreto, il diritto di essere sentito dell’assicurato è
stato ossequiato.
2.14
Come
evidenziato precedentemente (cfr. consid. 2.8.-2.10.), l’assicurato straniero
senza permesso di domicilio per essere idoneo al collocamento ai sensi degli
art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI deve beneficiare di un’autorizzazione di lavoro
o perlomeno deve poter contare su di essa (cfr. pure Circulaire relative à
l’indemnité de chômage (IC), edita dal SECO, del gennaio 2003, p. ti B 165; B
166).
D'altra parte, per
ossequiare l'ulteriore condizione del diritto all'indennità di disoccupazione
di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, l'assicurato deve in ogni caso avere la
residenza effettiva in Svizzera e l'intenzione di conservarla durante un certo
periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni
personali (cfr. consid. 2.8. e DTF 125 V 465 citata in esteso). L'art. 8 cpv. 1
lett. c LADI esige pertanto una presenza qualificata e costante nel nostro
Paese.
Nel caso in esame
l’assicurato ha beneficiato a partire dal 22 dicembre 2002 di un permesso di
dimora annuale nell’ambito del ricongiungimento familiare ex art. 17 cpv. 2
LDDS.
Come visto, tali stranieri
possono lavorare in Svizzera e così ha fatto l’assicurato fino alla fine del
mese di febbraio 2004, quando è stato licenziato.
Nel frattempo la
situazione personale e familiare del ricorrente è però mutata. Dal mese di
marzo 2003, in effetti, non ha più vissuto con la moglie e all’estero è stata
introdotta una procedura di divorzio (cfr. consid. 2.13.).
Venendo meno lo scopo del suo
soggiorno in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato
il rilascio del permesso di dimora, a decorrere dal 22 dicembre 2003 l’Ufficio
degli stranieri non ha più rinnovato all’assicurato il permesso di dimora
nell’ambito del ricongiungimento familiare che gli permetteva anche di
lavorare.
Quando la Sezione del
lavoro, il 27 aprile 2004, ha emesso nei confronti del ricorrente la decisione
formale di inidoneità al collocamento dal 1° marzo 2004, anche il Consiglio di
Stato aveva già emanato la sua decisione definitiva del 6 aprile 2004 con cui è
stato respinto il ricorso dell’assicurato contro il rifiuto del rinnovo (cfr.
doc. 13).
Visto che non era più in
possesso dal 21 dicembre 2003 di un permesso di polizia che lo autorizzasse
pure a lavorare in Svizzera, né poteva attendersene uno, a ragione
l’amministrazione ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento giusta
l’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI.
L’asserzione dell’Ufficio
degli stranieri del 18 agosto 2004, in risposta a un accertamento della Sezione
del lavoro del 30 luglio 2004 (cfr. doc. 5), e meglio che l’assicurato “poteva
continuare la sua attività o sottoporsi al controllo della disoccupazione anche
dopo la decisione del Consiglio di Stato del 6 aprile a.c. fino al 31 maggio
2004” è, poi, ininfluente nel caso di specie.
Infatti, per quanto
riguarda la prima affermazione – “poteva continuare la sua attività” -,
va osservato che tale Ufficio, dichiarando che l’assicurato poteva lavorare
anche dopo la scadenza del permesso, si è riferito soltanto all’attività svolta
dall’assicurato al momento della scadenza del permesso di dimora, ovvero a
quella di manovale presso la __________.
Ciò è comprovato anche dal
fatto che l’Ufficio degli stranieri nello stesso scritto ha comunque indicato
che la “sua attività” è terminata il 29 febbraio 2004 e mai ha accennato
alla possibilità di iniziare un nuovo impiego.
Del resto l’art. 3 cpv. 3
LDDS prevede che lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un
datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi
a ciò.
Più in particolare,
quindi, gli stranieri che sono entrati in Svizzera nell’ambito di un
ricongiungimento familiare, possono iniziare una nuova attività finché
beneficiano del relativo permesso di dimora.
L’insorgente, perciò, dopo
il 21 dicembre 2003, non poteva - senza permesso - assumere una nuova occupazione.
L’assicurato, d’altronde,
nonostante abbia sostenuto, senza tuttavia documentare la propria asserzione,
che diversi datori di lavoro erano disposti ad assumerlo (cfr. doc. I; V), non
ha comunque iniziato una nuova attività.
In relazione alla seconda
affermazione – “sottoporsi al controllo della disoccupazione” -,
l’Ufficio degli stranieri non è l’autorità competente per decidere se un
assicurato ha diritto o meno alle indennità di disoccupazione.
Di conseguenza dallo
scritto del 18 agosto 2004 si deduce solo che il ricorrente aveva la facoltà di
iscriversi in disoccupazione, ossia di richiedere le relative prestazioni,
facoltà peraltro esercitata dall’insorgente.
Va peraltro sottolineato
che, a prescindere da quanto appena esposto, l’assicurato era comunque
disponibile sul mercato del lavoro al massimo per due mesi – poi prolungati a
tre mesi.
Tale periodo risulta
troppo breve per poter considerare l’assicurato collocabile.
Secondo la giurisprudenza
federale, infatti, il fatto di reperire un’attività temporanea per pochi mesi
deve essere ritenuto semplicemente una coincidenza fortunata (cfr. DLA 1996/1997
pag. 195 segg.).
Neppure
la condizione posta dall'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI era ossequiata.
L'assicurato,
da quando aveva terminato di lavorare presso la __________ a seguito del
licenziamento, ovvero dalla fine del mese di febbraio 2004, non era in effetti
più in condizione di assumere un'attività adeguata, visto che non gli era stato
rinnovato il permesso annuale ottenuto nel 2002 nell’ambito del
ricongiungimento familiare e non aveva nemmeno più l'intenzione di conservare la
propria residenza in Svizzera.
Il
ricorrente ha lasciato il Canton Ticino il 28 maggio 2004, rispettando l'ultimo
termine impartitogli dall'Ufficio degli stranieri successivamente
all'emanazione della decisione del Consiglio di Stato, senza peraltro
richiedere una proroga (cfr. doc. 4).
In simili
condizioni il TCA deve concludere che a far tempo dal
1° marzo
2004.
l'assicurato non aveva diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. per
alcuni casi analoghi SVR 2003 ALV Nr. 3 = DLA 2003 pag. 49, pubblicata
parzialmente anche in DTF 128 V 315; STCA del 26 maggio 2003 nella causa D.,
38.2003
).
La
decisione su opposizione emanata dalla Sezione del Lavoro il 24 settembre 2004
deve dunque essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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