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38.2004.77

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 febbraio 2005Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

2.6. Perché

un assicurato possa pretendere l'indennità di disoccupazione, egli deve, da un

lato, risiedere in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI) e, dall'altro,

essere idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

In deroga all’ art. 13

LPGA (Il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli

articoli 23-26 del Codice civile (cpv. 1) Una persona ha la propria dimora

abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata

del soggiorno è fina dall’inizio militata (cpv. 2)), gli stranieri senza

permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi

dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività

lucrativa o in virtù di un permesso stagionale (cfr. art. 12 LADI).

Considerandi

II disoccupato è idoneo al

collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione

adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione (cfr. art. 15 cpv. 1

LADI).

2.7

L'idoneità al collocamento

deve essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. DLA 2001 pag. 146 consid. 1; DLA 2000 pag. 158 consid. 1a; DLA

2000.

pag. 18; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265,

DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; U. Stauffer "Die

Arbeitslosenversicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,

pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente la sua

situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere

collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità

dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art.

16.

LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad

esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate

alla sua persona (cfr. DLA 2001 pag. 146 consid. 1; DLA 2000 pag. 158 consid.

1a; DLA 2000 pag. 18; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1 b

pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 120 V 388; DTF 115 V

436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123, DLA 1992 pag. 127, DLA 1992 pag.

131-132, DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid.

la, DLA 1986 n. 21, DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275

consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n.

2). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando

può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e

quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente

esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al

collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari

non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo

pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di

ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare

soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,

possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto

condizionatamente.

Quando l'assicurato è

talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il

ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al

collocamento. II motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha

nessuna importanza (cfr. DLA 2001 pag. 158 consid. 1a; DLA 1998 consid. 3a pag.

101-102, DLA 1998 consid. 1 b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA

1992.

pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26;

per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10,

1980.

n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

2.8

L'idoneità al collocamento

dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di

norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo a quest'ultimo aspetto

va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato straniero senza permesso di

domicilio (permesso C) non beneficia di un'autorizzazione di lavoro o non può

perlomeno contare su una tale abilitazione, nel caso in cui trovi

un'occupazione adeguata, l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il

diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in SBVR, Nr. 217; SVR 2001 ALV Nr. 3 pag. 5; DTF 120

V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; Gerhards, "Kommentar

zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Voi. I, note 10 e 55 all'art. 15).

Tuttavia, quando

un'autorizzazione è scaduta, il lavoratore straniero può pretendere le

prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione fino a quando egli ha

inoltrato una richiesta di rinnovo del permesso di dimora e di lavoro e può

attendersi l'accoglimento di tale domanda (Gerhards, op. cit., voi. I pag. 213

n. 57; SVR 2003 ALV N. 3 consid. 3=DLA 2003 pag. 49 consid. 3, pubblicata

parzialmente anche in DTF 128 V 315; SVR 2001 ALV Nr. 3 pag. 5; DTF 126 V 376

consid. 1 c).

Parimenti, per costante

prassi, il disoccupato è ritenuto idoneo al collocamento almeno fino alla

decisione dell'autorità di polizia degli stranieri relativamente al rilascio di

un permesso di dimora per caso di rigore.

Sono

inoltre autorizzati a lavorare, fino alla scadenza dell'ultimo termine di

partenza dalla Svizzera, anche assicurati che si erano vista respinta, oltre la

domanda d'asilo, anche la domanda relativa al rilascio di un permesso di

soggiorno di polizia degli stranieri, come pure coloro che potrebbero per

principio potenzialmente beneficiare del permesso di dimora per caso di rigore

sulla base dell'art. 17 cpv. 2 del

Decreto federale concernente la procedura d'asilo del 22 giugno 1990, sebbene abbiano all'inizio presentato una domanda d'asilo (STCA 5.12.1993

nella causa Z.J., consid. 2.3).

Vanno

invece ritenuti inidonei al collocamento gli assicurati stranieri che

beneficiano di permessi di lavoro che limitano oltre modo le loro possibilità

d'impiego (Stauffer, op. cit. pagg. 50 e

segg.; DLA 1980, pag. 11, pag. 90).

Né è idoneo al collocamento lo straniero dopo

che il suo diritto di soggiorno è definitivamente esaurito (DLA 1981, pag. 40).

2.9

II Tribunale federale delle

assicurazioni, in una decisione non pubblicata del 23 dicembre 1997 nella causa

E.Y, confermando il precedente giudizio del TCA, ha, tra l'altro, sottolineato

che:

"

(…)

Giusta l'art. 3 cpv. 3 della Legge federale concernente la dimora

e il domicilio degli stranieri (LDDS), lo straniero non domiciliato potrà

assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il

permesso di dimora lo autorizzi a ciò.

La procedura di autorizzazione è regolata in modo che l'autorità

di polizia degli stranieri, prima di rilasciare a uno straniero un permesso che

lo legittimi ad assumere un impiego, consulta l'ufficio di collocamento

competente (art. 16 cpv. 2 LDDS). In particolare, l'autorità cantonale preposta

al mercato del lavoro, ove si tratti di concedere una prima autorizzazione,

esamina se sono adempiute le condizioni legali per permettere l'esercizio di

un'attività lucrativa e valuta se la situazione dell'economia e del mercato del

lavoro consente che sia assunto uno straniero. Emette dunque una decisione di

massima, la quale vincola l'autorità cantonale di polizia degli stranieri,

ritenuto comunque che quest'ultima può, nonostante un preavviso positivo,

rifiutare il permesso per considerazioni diverse da quelle di carattere

congiunturale (art. 42 cpv. 1 e 4 dell'Ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita

l'effettivo degli stranieri, OLS; cfr. anche art. 14c cpv. 3 LDDS).

Entrambe le autorità decidono secondo il loro libero

apprezzamento, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero

e valutando le circostanze concrete (cfr. SVR 1995 ALV. no. 26 pag. 63 consid.

3b).

Per quanto riguarda gli

stranieri e i richiedenti cui è stato rifiutato l'asilo che vengono ammessi

provvisoriamente in Svizzera, come è il caso della ricorrente, essi non sono di

principio esclusi dalla possibilità di esercitare un'attività lucrativa, ma vi

vengono autorizzati solo se il mercato e la situazione economica lo permettono

(art. 14c cpv. 3 LDDS e art. 42 cpv. 1 OLS; cfr. SVR 1995 ALV no. 26 pag. 63

consid. 3b). Giusta l'art. 6 dell'Ordinanza del 25 novembre 1987 concernente

l'ammissione provvisoria degli stranieri, tornano parzialmente applicabili le

norme della OLS, tra cui quelle dinanzi evocate. Questo rimando comporta, tra

l'altro, che la priorità deve essere data ai lavoratori indigeni, vale a dire

in particolare agli svizzeri e agli stranieri titolari di un permesso di

soggiorno e di lavoro (art. 7 OLS). Tuttavia, ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 OLS,

l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro può considerare gli

stranieri al beneficio di un'ammissione provvisoria come stranieri alla ricerca

di un impiego autorizzati a lavorare (art. 6 cpv. 2 dell'Ordinanza concernente

l'ammissione provvisoria degli stranieri).

In pratica, vista l'attuale

persistente disoccupazione che interessa la manodopera indigena, gli stranieri

ammessi provvisoriamente, così come i richiedenti l'asilo, ricevono, se del

caso, solo autorizzazioni di lavoro di durata limitata e per mestieri in cui

ancora vi è penuria di forze lavorative (cfr. DTF 120 V 380 consid 2c e

riferimenti; SVR 1995 ALV no. 26 pag. 62 consid. 2b e no. 42 pag. 118 consid.

2b).

Giova da ultimo rilevare che

secondo la giurisprudenza del TFA il richiedente l'asilo disoccupato può essere

considerato idoneo al collocamento ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. f) e 15

cpv. 1 LADI non solo quando è in possesso di un permesso di lavoro rilasciato

dall'autorità competente, ma anche quando, pur essendone sprovvisto, può di

principio aspettarsi di ottenerne uno, ove trovi un'occupazione adeguata (cfr.

DTF 120 V 380 consid. 2c; SVR 1995 ALV no. 26 pag. 62 consid. 2b e no. 42 pag.

118.

consid. 2b; DLA 1993/1994 no. 2 pag. 14 consid. 2c). (...)."

(cfr. Sentenza del TFA del 23

dicembre 1997 nella causa E.Y, consid. 2. pag. 4-6).

L'Alta Corte federale ha

ribadito questi principi in due altre sentenze pubblicate in SVR 2001 ALV Nr. 3

pag. 5, rispettivamente in DTF 126 V 376 segg.

2.10

In una sentenza del 20

settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata

integralmente da Cattaneo (cfr. Daniele Cattaneo, "Les mesures préventives

et de rédaptation de I'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8

cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera,

bensì quella della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

Così, nel caso che era

chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un

cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva

a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art.

8.

cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

Questo

Tribunale, in una sentenza dell'8 giugno 1993 nella causa G.V. confermata dal

TFA il 16 novembre 1993 (C 130/93), ha invece negato il diritto alle indennità

di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.

In una sentenza del 13

settembre 1995 nella causa B., pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 85 segg., il

TFA ha rilevato che secondo l’art. 12 LADI, gli stranieri senza permesso di

domicilio non sono tenuti ad avere il loro domicilio in Svizzera ai sensi del

diritto civile (art. 23 CC), ma devono avere la loro dimora effettiva o

abituale in Svizzera. Per adempiere la condizione della dimora abituale sono

determinanti l’effettiva dimora in Svizzera e l’intenzione di mantenerla, il

centro delle loro relazioni personali deve inoltre trovarsi in Svizzera. Gli

stranieri senza permesso di domicilio sono altresì ritenuti idonei al

collocamento unicamente se beneficiano di un permesso di stagionale o di un

permesso di dimora rilasciato dalla polizia degli stranieri che permette loro

di esercitare un’attività lucrativa. Le condizioni della dimora abituale e del

permesso della polizia degli stranieri sono cumulative e devono essere

soddisfatte durante il periodo per il quale la persona chiede delle indennità

di disoccupazione. Si può derogare a tale principio se il permesso della

polizia degli stranieri è scaduto, ma lo straniero ha presentato

tempestivamente una domanda di proroga che non sia votata all’insuccesso.

In particolare l’Alta

Corte ha rilevato:

" (…)

c) Da ein Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung

nur als in der Schweiz wohnend gilt, wenn er entweder im Besitze einer die Berechtigung zur Ausübung einer

Erwerbstätigkeit einschliessenden fremdenpolizeilichen

Bewilligung ist oder im Falle ihres Ablaufes mit einer Bewilligungsverlängerung rechnen kann, die Arbeitsberechtigung dieser Kategorie von Versicherten aber

zugleich auch Voraussetzung ihrer

Vermittlungsfähigkeit ist, überschneiden sich die beiden Anspruchsvoraussetzungen von Art. 8

lit. c und f AVIG bei diesen Versicherten teilweise. Sowohl die Arbeitsberechtigung als Element der Vermittlungsfähigkeit als auch die

Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz sind bei Ausländern ohne

Niederlassungsbewilligung entscheidend vom Vorhandensein oder der mutmasslichen

Verlängerung einer fremdenpolizeilichen Aufenthaltsbewilligung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit abhängig. Dementsprechend

sind die für Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung im Rahmen der

Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz (Art. 8 lit. c in Verbindung

mit Art. 12 AVIG) massgebenden und vorstehend (Erw. 3a) dargelegten Grundsätze

für die Bejahung ihrer Arbeitsberechtigung auch fair die Beurteilung ihrer

Vermittlungsfähigkeit gültig.

4.

- a) Der Ausländer bedarf zur

Aufnahme einer Erwerbstätigkeit sowie

zum Stellen- und Berufswechsel einer Bewilligung; ausgenommen von der

Bewilligungspflicht ist nur die erwerbliche Betätigung der niedergelassenen Ausländer (Art. 3 Abs. 3 des Bundesgesetzes über

Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26. März 1931 [ANAG, SR 142.20]). Nach Art. 14c Abs. 3 ANAG bewilligen die kantonalen Behörden den Ausländern eine

unselbständige Erwerbstätigkeit, sofern die Arbeitsmarkt- und

Wirtschaftslage dies gestattet. Das Bewilligungsverfahren ist so geregelt, dass

die kantonale Fremdenpolizeibehörde vor der Erteilung einer Bewilligung in der

Regel «die Begutachtung des zuständigen Arbeitsnachweises einzuholen» hat, wenn der Ausländer eine Stelle antreten will (Art. 16 Abs. 2 ANAG). Bevor die

kantonale Fremdenpolizei dem Ausländer

eine Bewilligung erteilt, hat sie deshalb eine Vorentscheid (bei

erstmaligen Gesuchen) oder eine Stellungnahme (insbesondere bei Verlängerungsgesuchen und Gesuchen um

Bewilligung eines Stellenwechsels)

der kantonalen Arbeitsmarktbehörde zur Frage einzuholen, ob die nach

Art. 6 ff. der Verordnung über die Begrenzung

der Zahl der Ausländer vom 6. Oktober 1986 (BVO, SR 823.21) geltenden Voraussetzungen erfüllt sind und ob die Wirtschaftsund Arbeitsmarktlage die

Erteilung einer Arbeitsbewilligung gestattet (Art. 42 Abs.1 und Art. 43 Abs. l

und 2 BVO). Vorentscheid oder Stellungnahme der

Arbeitsmarktbehörde sind für die Fremdenpolizeibehörde verbindlich.

Die kantonale Fremdenpolizei kann jedoch trotz eines positiven Vorentscheides

die Bewilligung aus anderen als

wirtschaftlichen oder arbeitsmarktlichen Gründen verweigern (Art. 42 Abs. 4 und Art. 43 Abs. 4 BVO).

Aus dieser Kompetenzverteilung zwischen

Arbeitsmarkt- und Fremdenpolizeibehörde ergibt sich, dass die Berechtigung zur

Ausübung einer Erwerbstätigkeit stets mit

der Anwesenheitsbewilligung verknüpft ist. Eine selbständige Arbeitsbewilligung

gibt es nicht (Thürer, Die Rechtsstellung

des Ausländers in der Schweiz, in Frowein/Stein,

Die Rechtsstellung von

Ausländern nach staatlichem Recht und Völkerrecht, Berlin e.a. 1987, S. 1400; Kottusch, Die

Bestimmungen über die Begrenzung der

Zahl der Ausländer, in SJZ 1988 S. 40)." (DLA 1996/1997 pag. 90-92).

In proposito cfr. anche

DLA 1996/1997 pag. 183 segg.

In

un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il

TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione

di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata in

relazione all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della

Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione

del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal

17.

ottobre 1991). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha pure ribadito la

validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di

disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione

di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il

centro delle proprie relazioni.

In

particolare il TFA ha sottolineato che:

" (…)

Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa

all'art. 8 cpv.

1.

lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possa essere

contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il

mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar

prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la

presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di

verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione.

Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente,

equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di

concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe

garantita solo I'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso

l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno

impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che

favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che

subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza

effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo

periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni

personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a

prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la

possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.

(...)."

(cfr. DTF 125 V 465, consid. 5, pag. 468-469)

Nel caso che era chiamata

a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il gravame e rinviando gli atti

all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

" (…)

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il

ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera

presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di

quanto affermato esibisce una dichiarazione 18

dicembre 1996 di quest'ultimo,

da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava

durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva

per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante

una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice

di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'Istruttoria.

(...)." (cfr. DTF 125 V 465, consid.

6, pag. 469-470)

2.11

In una sentenza del 6 agosto

2001.

nella causa SECO c/ Q. (C 258/00), pubblicata in DLA 2002 pag. 111 segg.,

concernente un caso in cui il diritto all’indennità di disoccupazione è stato

negato a un’assicurata – straniera e senza permesso di domicilio – che, arrivata

in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare, ha fatto valere un

periodo educativo e a cui l’autorità preposta al mercato del lavoro ha dato un

parere negativo in merito al permesso di lavoro, il TFA, relativamente agli

stranieri giunti in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare, ha

indicato:

" (…)

Im Familiennachzug eingereiste Ausländer unterliegen

nicht einem generellen Arbeitsverbot. Wie Asylbewerber (Art. 13 lit. g BVO)

sind sie von der für erwerbstätige Jahresaufenthalter geltenden zahlenmässigen

Zulassungsbegrenzung ausgenommen (Art. 12 Abs. 2 BVO). Gegenüber jenen sind sie

insofern privilegiert, als der Vorrang der stellensuchenden Ausländer nach Art.

7.

Abs. 3 BVO, die sich bereits in der Schweiz aufhalten und zur

Erwerbstätigkeit berechtigt sind, nicht zur Anwendung kommt. Namentlich

Jahresaufenthalter können somit gegenüber den Personen, die im Familiennachzug

eingereist sind, keinen Vorrang geltend machen. Die Arbeitsmarktbehörde hat

daher im Rahmen des Vorentscheides oder der Stellungnahme gemäss Art. 42 und 43

BVO den Vorrang der einheimischen Arbeitskräfte zu beachten (Art. 7 Abs. 1 und

4.

BVO) und zu prüfen, ob die orts- und berufsüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen

eingehalten sind (Art. 9 BVO). Damit steht den zuständigen kantonalen Behörden

bei der Bewilligung von Arbeitsberechtigungen von Ausländern, welche im

Familiennachzug in die Schweiz eingereist sind, nach wie vor ein weiter

Ermessensspielraum zu (BGE 126 V 382 Erw. 5c mit Hinweis)." (DLA

2002.

pag. 112)

2.12

Nella presente evenienza dalla

documentazione agli atti emerge che l’assicurato, cittadino della __________, a

seguito del matrimonio, il 9 settembre 2002, con una connazionale al beneficio

di un permesso di domicilio nel Cantone Ticino, ha potuto entrare nel nostro

Paese il 22 dicembre 2002 ed è stato posto, nell’ambito del ricongiungimento

familiare per vivere con la consorte, al beneficio di un permesso di dimora

annuale, scadente il 21 dicembre 2003 (cfr. doc. 13).

Come esposto al

considerando precedente, gli stranieri che entrano in Svizzera nell’ambito del

ricongiungimento familiare non sottostanno a un divieto generale di lavorare.

Essi, come i richiedenti l’asilo, non sono assoggettati al contingente previsto

dall’Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri (OLS).

Inoltre essi sono

privilegiati, rispetto ai richiedenti l’asilo, poiché non viene loro applicata

la priorità riconosciuta dall’art. 7 cpv. 3 OLS agli stranieri alla ricerca di un posto di

lavoro che si trovano già in

Svizzera e sono autorizzati a lavorare.

In casu, conseguentemente,

il 1° febbraio 2003, l’insorgente ha iniziato a lavorare presso la __________

di __________ quale manovale (cfr. doc. 4).

Il 26 gennaio 2004 egli ha

poi ricevuto da parte di tale ditta la disdetta con effetto dal 29 febbraio

2004.

A motivazione del licenziamento il datore di lavoro ha indicato che

l’assicurato a un anno dall’assunzione non aveva rispettato gli accordi presi

(cfr. doc. 12), ossia, come precisato dall’assicurato stesso (cfr. doc. 12),

non è riuscito a diventare un muratore in grado di lavorare in modo indipendente

al 100%.

Il 1° marzo 2004

l’assicurato si è iscritto in disoccupazione, ricercando un’attività al 100%

quale manovale edile

(cfr. doc. 12).

La Sezione del lavoro, con

decisione formale del 27 aprile 2004, poi confermata con decisione su

opposizione del 24 settembre 2004 (cfr. doc. 10; A1; consid. 1.1.; 1.2.), ha

ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento a partire dal 1° marzo 2004,

visto che, a seguito del mancato rinnovo del permesso di dimora, egli doveva lasciare

la Svizzera entro il 30 aprile 2004 – termine poi prolungato al 31 maggio 2004.

Il 26 febbraio 2004 la

Sezione dei permessi e dell’immigrazione – Ufficio degli stranieri aveva,

infatti, respinto la richiesta di rinnovo del permesso di dimora annuale,

inoltrata dall’assicurato il 1° dicembre 2003, in quanto, non vivendo più con

la moglie dall’inizio del mese di marzo 2003 ed essendovi pure in corso una

procedura di divorzio all’estero, lo scopo del permesso di dimora di cui

beneficiava il ricorrente era venuto meno. L’autorità citata aveva, altresì,

fissato al ricorrente il termine del 30 aprile 2004 per lasciare il territorio

del Cantone Ticino (cfr. doc. 12).

Questo provvedimento è

stato del resto confermato, con decisione definitiva del 6 aprile 2004, dal

Consiglio di Stato, adito dal ricorrente con ricorso del 15 marzo 2004 (cfr.

doc. 13).

Il 16 aprile 2004 l’Ufficio

degli stranieri ha poi fissato all’assicurato il 31 maggio 2004 quale termine

ultimo per lasciare la Svizzera (cfr. doc. 9).

2.13

L'art. 42

LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione.

A tale proposito in una

sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato

che:

"

Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse

zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige

Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter

Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG

zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins

Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

In

una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.

3.3

, si è così espresso:

"

(…)

Selon un principe général de la procédure

administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de

prendre une décision susceptible

d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est

aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art.

42.

2ème phrase LPGA."

Nella

presente fattispecie l'amministrazione, con lettera del 13 aprile 2004, da un

lato, ha informato l’insorgente che nei suoi confronti si prospettava una

decisione di rifiuto delle indennità di disoccupazione a partire dal 1° marzo

2004, dall’altro, gli ha dato la possibilità di formulare le proprie

osservazioni in merito nel termine di 10 giorni (cfr. doc. 11).

Il

patrocinatore dell’insorgente, il 27 aprile 2004, ha rilevato che l’assicurato

era idoneo al collocamento fino al 31 maggio 2004, allegando sia lo scritto

della Sezione dei permessi e dell’immigrazione del 16 aprile 2004 che fissava

tale termine, che uno scritto del Servizio dei ricorsi del 16 marzo 2004 che

evidenziava che il ricorso presso la medesima autorità aveva effetto sospensivo

(cfr. doc. 9).

Al

ricorrente, pertanto, è stata data l’opportunità di esprimersi sul ventilato

provvedimento già prima dell'emanazione della decisione formale del 27 aprile

2004, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima

dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella

causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d,

pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag.

37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche

successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed.

Stämpfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 21 e 22).

Inoltre

l’accertamento esperito dalla Sezione del lavoro in sede di procedura di

opposizione presso la Sezione dei permessi e dell’immigrazione il 30 luglio

2004.

e il relativo esito del 18 agosto 2004 (cfr. doc. 4; 5) sono stati

sottoposti all’assicurato per eventuali osservazioni l’8 settembre 2004 (cfr.

doc. 3).

Il ricorrente è, peraltro,

rimasto silente.

In simili

condizioni, nel caso concreto, il diritto di essere sentito dell’assicurato è

stato ossequiato.

2.14

Come

evidenziato precedentemente (cfr. consid. 2.8.-2.10.), l’assicurato straniero

senza permesso di domicilio per essere idoneo al collocamento ai sensi degli

art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI deve beneficiare di un’autorizzazione di lavoro

o perlomeno deve poter contare su di essa (cfr. pure Circulaire relative à

l’indemnité de chômage (IC), edita dal SECO, del gennaio 2003, p. ti B 165; B

166).

D'altra parte, per

ossequiare l'ulteriore condizione del diritto all'indennità di disoccupazione

di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, l'assicurato deve in ogni caso avere la

residenza effettiva in Svizzera e l'intenzione di conservarla durante un certo

periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni

personali (cfr. consid. 2.8. e DTF 125 V 465 citata in esteso). L'art. 8 cpv. 1

lett. c LADI esige pertanto una presenza qualificata e costante nel nostro

Paese.

Nel caso in esame

l’assicurato ha beneficiato a partire dal 22 dicembre 2002 di un permesso di

dimora annuale nell’ambito del ricongiungimento familiare ex art. 17 cpv. 2

LDDS.

Come visto, tali stranieri

possono lavorare in Svizzera e così ha fatto l’assicurato fino alla fine del

mese di febbraio 2004, quando è stato licenziato.

Nel frattempo la

situazione personale e familiare del ricorrente è però mutata. Dal mese di

marzo 2003, in effetti, non ha più vissuto con la moglie e all’estero è stata

introdotta una procedura di divorzio (cfr. consid. 2.13.).

Venendo meno lo scopo del suo

soggiorno in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato

il rilascio del permesso di dimora, a decorrere dal 22 dicembre 2003 l’Ufficio

degli stranieri non ha più rinnovato all’assicurato il permesso di dimora

nell’ambito del ricongiungimento familiare che gli permetteva anche di

lavorare.

Quando la Sezione del

lavoro, il 27 aprile 2004, ha emesso nei confronti del ricorrente la decisione

formale di inidoneità al collocamento dal 1° marzo 2004, anche il Consiglio di

Stato aveva già emanato la sua decisione definitiva del 6 aprile 2004 con cui è

stato respinto il ricorso dell’assicurato contro il rifiuto del rinnovo (cfr.

doc. 13).

Visto che non era più in

possesso dal 21 dicembre 2003 di un permesso di polizia che lo autorizzasse

pure a lavorare in Svizzera, né poteva attendersene uno, a ragione

l’amministrazione ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento giusta

l’art. 8 cpv. 1 lett. f LADI.

L’asserzione dell’Ufficio

degli stranieri del 18 agosto 2004, in risposta a un accertamento della Sezione

del lavoro del 30 luglio 2004 (cfr. doc. 5), e meglio che l’assicurato “poteva

continuare la sua attività o sottoporsi al controllo della disoccupazione anche

dopo la decisione del Consiglio di Stato del 6 aprile a.c. fino al 31 maggio

2004” è, poi, ininfluente nel caso di specie.

Infatti, per quanto

riguarda la prima affermazione – “poteva continuare la sua attività” -,

va osservato che tale Ufficio, dichiarando che l’assicurato poteva lavorare

anche dopo la scadenza del permesso, si è riferito soltanto all’attività svolta

dall’assicurato al momento della scadenza del permesso di dimora, ovvero a

quella di manovale presso la __________.

Ciò è comprovato anche dal

fatto che l’Ufficio degli stranieri nello stesso scritto ha comunque indicato

che la “sua attività” è terminata il 29 febbraio 2004 e mai ha accennato

alla possibilità di iniziare un nuovo impiego.

Del resto l’art. 3 cpv. 3

LDDS prevede che lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un

datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi

a ciò.

Più in particolare,

quindi, gli stranieri che sono entrati in Svizzera nell’ambito di un

ricongiungimento familiare, possono iniziare una nuova attività finché

beneficiano del relativo permesso di dimora.

L’insorgente, perciò, dopo

il 21 dicembre 2003, non poteva - senza permesso - assumere una nuova occupazione.

L’assicurato, d’altronde,

nonostante abbia sostenuto, senza tuttavia documentare la propria asserzione,

che diversi datori di lavoro erano disposti ad assumerlo (cfr. doc. I; V), non

ha comunque iniziato una nuova attività.

In relazione alla seconda

affermazione – “sottoporsi al controllo della disoccupazione” -,

l’Ufficio degli stranieri non è l’autorità competente per decidere se un

assicurato ha diritto o meno alle indennità di disoccupazione.

Di conseguenza dallo

scritto del 18 agosto 2004 si deduce solo che il ricorrente aveva la facoltà di

iscriversi in disoccupazione, ossia di richiedere le relative prestazioni,

facoltà peraltro esercitata dall’insorgente.

Va peraltro sottolineato

che, a prescindere da quanto appena esposto, l’assicurato era comunque

disponibile sul mercato del lavoro al massimo per due mesi – poi prolungati a

tre mesi.

Tale periodo risulta

troppo breve per poter considerare l’assicurato collocabile.

Secondo la giurisprudenza

federale, infatti, il fatto di reperire un’attività temporanea per pochi mesi

deve essere ritenuto semplicemente una coincidenza fortunata (cfr. DLA 1996/1997

pag. 195 segg.).

Neppure

la condizione posta dall'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI era ossequiata.

L'assicurato,

da quando aveva terminato di lavorare presso la __________ a seguito del

licenziamento, ovvero dalla fine del mese di febbraio 2004, non era in effetti

più in condizione di assumere un'attività adeguata, visto che non gli era stato

rinnovato il permesso annuale ottenuto nel 2002 nell’ambito del

ricongiungimento familiare e non aveva nemmeno più l'intenzione di conservare la

propria residenza in Svizzera.

Il

ricorrente ha lasciato il Canton Ticino il 28 maggio 2004, rispettando l'ultimo

termine impartitogli dall'Ufficio degli stranieri successivamente

all'emanazione della decisione del Consiglio di Stato, senza peraltro

richiedere una proroga (cfr. doc. 4).

In simili

condizioni il TCA deve concludere che a far tempo dal

1° marzo

2004.

l'assicurato non aveva diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. per

alcuni casi analoghi SVR 2003 ALV Nr. 3 = DLA 2003 pag. 49, pubblicata

parzialmente anche in DTF 128 V 315; STCA del 26 maggio 2003 nella causa D.,

38.2003

).

La

decisione su opposizione emanata dalla Sezione del Lavoro il 24 settembre 2004

deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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