38.2004.79
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10 maggio 2005Italiano74 min
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Numero d'incarto:
38.2004.79
Data decisione, Autorità:
10.05.2005, TCA
Titolo:
un assicurato in disoccupazione da prima della 3° revisione della LADI ha diritto a 400 indennità(e non a 520),poiché,benché come richiedente l'asilo non sia escluso a priori dal diritto a una rendita AI,non l'ha richiesta prima del 1.7.03.La domanda,inoltre,non avrebbe avuto possibilità di successo
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.79
rs/td
Lugano
10 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2004
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25
ottobre 2004 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
comunicazione del 17 agosto 2004 la Cassa CO 1 ha informato l’assicurato che,
nonostante il suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni scadesse
il 31 marzo 2005, lo stesso, avendo diritto a 400 indennità giornaliere, poteva
ancora percepire 56 indennità giornaliere, avendone già riscosse 344 (cfr. doc.
30).
Il 20
agosto 2004 l’assicurato ha chiesto di poter beneficiare di 520 indennità
giornaliere sulla base dell’art. 27 cpv. 2 lett. c LADI, non potendo svolgere
attività pesanti, benché come richiedente l’asilo non ha potuto postulare una
rendita da parte dell’assicurazione contro l’invalidità (cfr. doc. 31).
1.2. Con
decisione formale del 17 settembre 2004 la Cassa CO 1 ha stabilito che
l’assicurato, non adempiendo le condizioni per essere posto al beneficio dell’aumento
delle indennità giornaliere da 400 a 520, avrebbe esaurito il numero massimo di
400 indennità giornaliere il 18 ottobre 2004 e che, quindi, dal giorno
successivo non avrebbe più avuto diritto all’indennità giornaliera di
disoccupazione.
1.3. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 35), la CO 1, il 25
ottobre 2004, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha ribadito
il contenuto del suo primo provvedimento e, in particolare, ha rilevato:
"
L’assicurato rivendica l'indennità di
disoccupazione dal 1° aprile 2003. Entro il termine quadro per il periodo di
contribuzione, ovvero entro i due anni precedenti l'annuncio in disoccupazione,
l'assicurato attesta complessivamente 6.794 mesi di contribuzione. Il numero
massimo di indennità giornaliere, che l'assicurato può riscuotere prima della
scadenza del suo termine quadro per la riscossione, è stabilito in 400
indennità. L'assicurato rivendica il diritto a 520 indennità giornaliere, in
ragione del suo stato di salute, con una capacità lavorativa totale limitata a
lavori leggeri, e dell'impossibilità di domandare una rendita d'invalidità in quanto
richiedente l'asilo.
Con decisione del 17 settembre 2004 la cassa
stabilisce che il diritto all'indennità è limitato a 400 indennità giornaliere
entro il termine quadro per la riscossione.
Contro la decisione sopra menzionata l'assicurato
interpone opposizione il 13 ottobre 2004.
Il termine impartito è dunque rispettato.
Secondo l'articolo 27 capoverso 2 lettera c della
legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
(LADI), l'assicurato ha diritto a 520 indennità giornaliere al massimo, se
riceve una rendita d'invalidità dell'assicurazione invalidità o
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di
ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di
successo e può comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi.
L'assicurato è idoneo al collocamento nella
misura totale, anche se principalmente in un'attività leggera, come attestato
dal medico il 14 aprile 2003. L'assicurato non ha presentato, o non ha potuto presentare,
una nuova domanda d'invalidità.
Il 1° luglio 2003 entra in vigore la revisione
parziale della LADI, compreso il nuovo articolo 27 capoverso 2 lettera c. Gli
articoli revisionati valgono anche per gli assicurati annunciatisi disoccupati
prima del 1° luglio 2003. Tuttavia, il diritto acquisito in virtù delle
disposizioni di legge in vigore prima del 1° luglio 2003 è mantenuto anche dopo
tale data.
Questo significa che, se l'assicurato avesse
rivendicato le prestazioni dell'AI prima del 1° luglio 2003, egli avrebbe avuto
diritto a 520 indennità giornaliere anche dopo il 1° luglio 2003, seppur non
potesse comprovare almeno 18 mesi di contribuzione entro il pertinente termine
quadro. Al contrario, se l'assicurato domanda o potesse domandare le prestazioni
AI dopo il 1° luglio 2003, la durata del diritto non potrebbe in nessun caso
essere aumentata da 400 a 520 indennità giornaliere, poiché l'assicurato non
può comprovare almeno 18 mesi di contribuzione entro il pertinente termine
quadro." (Doc. A1)
1.4. Contro tale
decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è
così espresso:
"
Sono disoccupato dal 1° aprile 2003 e lo stesso
mese ero invalido con un rapporto dal medico (allegato) che dice "la
capacità lavorativa limitata, per l'attività pesante e mediamente pesante e
dovrebbe essere evitata, la scelta del lavoro dovrebbe cadere su un'attività
leggera e adatta, che permetta il rispetto delle regole di ergonomia e brevi
pausa al bisogno."
Vorrei aggiungere il fatto che, la cassa disoccupazione
sa esattamente che come richiedenti l'asilo non si può domandare una
prestazione AI né prima neanche dopo il 1° luglio 2003 (i richiedenti si paga
AVS/AI/IPG ma non si può domandarli), per questo non so come si chiede nella
decisione impugnata perché non ho messo una domanda di prestazione di AI prima
del 1° luglio 2003 e quello posso aver il diritto di 520 indennità giornaliere.
La cassa disoccupazione deve dare dal primo
giorno del 1° aprile 2003 un'indennità giornaliera di 520 secondo l'art. 27
cpv. 2 lett. c. LADI, secondo l'art. precedente non si può applicare il periodo
di 18 mesi perché sono entrato nella disoccupazione e l'invalidità prima della
nuova legge il 1° luglio 2003.
Nella decisione impugnata la cassa disoccupazione
scrive "Questo significa che, se l'assicurato avesse rivendicato le
prestazioni dell'AI prima del 1° luglio 2003, egli avrebbe avuto diritto a 520
indennità giornaliere anche dopo 1° luglio 2003 seppure non potesse comprovare
almeno 18 mesi di contribuzione entro il pertinente termine quadro";
secondo quello che già scritto diventerò automaticamente sotto quella categoria
chi si riceve una indennità giornaliera di 520, perché sono entrato
nell'invalidità prima del 1° luglio 2003, e come un rifugiato la cassa sa che
non posso domandare una prestazione dell'AI." (Doc. I)
1.5. La Cassa,
con la sua risposta del 10 novembre 2004, ha postulato l’integrale reiezione
dell’impugnativa e ha, segnatamente, osservato:
"
(…)
Secondo il tenore dell'articolo
13 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione (LADI), in vigore fino al 30 giugno 2003, ha adempiuto il
periodo di contribuzione colui che, entro il pertinente termine quadro, ha svolto
durante almeno sei mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
Il numero massimo di
indennità giornaliere entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione è disciplinato dall'articolo 27 LADI. Secondo il capoverso 2
lettera a, l'assicurato ha diritto a 400 indennità giornaliere al massimo, se
può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi, rispettivamente 6 mesi,
se il diritto è maturato prima del 1° luglio 2003. In particolare, secondo il
capoverso 2 lettera c, l'assicurato ha diritto a 520 indennità giornaliere al
massimo, se riceve una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità o
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di
ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di
successo, e può comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi. In
virtù delle disposizioni transitorie, per gli assicurati che hanno maturato il
diritto alle prestazioni prima del 1° luglio 2003 e che ricevono o hanno
rivendicato le prestazioni dell'assicurazione invalidità prima del 1° luglio
2003, la prescrizione relativa alla durata minima del periodo di contribuzione
(18 mesi) non è applicabile.
Secondo l'articolo 6
capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI),
i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro
domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera, e in quanto, all'insorgere
dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o
abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Alla cassa,
inoltre, non risulta che lo statuto di richiedente l'asilo precluda il diritto
alla domanda delle prestazioni dell'assicurazione invalidità.
L'assicurato entra in
Svizzera l'8 aprile 2002 ed è titolare di un permesso per richiedenti l'asilo N
(allegato 3).
Il 14 aprile 2003 il dr.
med. __________ in __________ visita l'assicurato e trasmette al dr. med. __________
in __________ una valutazione riguardo al consulto di reumatologia (allegato
8). Secondo il medico, "attività da pesanti a mediamente pesanti
dovrebbero se possibile essere evitate. La scelta del lavoro dovrebbe cadere su
un'attività leggera e adatta, che permetta il rispetto delle regole di
ergonomia a brevi pause al giorno. In un'attività leggera e adatta il paziente
è certamente totalmente abile al lavoro.".
L'assicurato non ha
prodotto alla cassa nessun certificato medico.
L'assicurato non ha
domandato le prestazioni dell'assicurazione invalidità, benché avesse potuto
farlo dopo aver pagato i contributi per almeno un anno intero, e per questa
ragione la cassa non può che negare il prolungamento del numero massimo di
indennità giornaliere da 520 a 400 indennità." (Doc. III)
1.6. Con la
replica del 16 novembre 2004 l’assicurato, allegando una copia dell’art. 1 del
Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle
assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l’invalidità, ha precisato:
" (…)
Finalmente
risulta alla cassa disoccupazione che il periodo di 18 mesi non vale a quelli
che sono entrati nell'invalidità prima del 1° luglio 2003.
Il
periodo di contribuzione almeno per un anno intero all'assicurazione per
l'invalidità è applicabile ai cittadini stranieri non per i rifugiati, i
rifugiati con domicilio o dimora hanno diritto alle stesse condizioni dei
cittadini svizzeri (allegato), per richiedenti l'asilo senza domicilio o dimora
non sono né sotto la categoria dei stranieri neanche sotto la categoria dei
rifugiati domiciliati o dimoranti, per questo motivo non indica di dover pagare
contributi almeno per un anno perché si contribuisce per un anno o di più non
si può chiedere la prestazione AI.
Per
l'abilità al lavoro, dal 1° aprile 2003 fino al momento sto facendo il possibile
per trovarmi un'attività adatta alla mia salute, l'ufficio regionale di collocamento
(URC) non ha mai dato un indirizzo di lavoro dal 1° aprile 2003, sono una
persona con due facoltà universitarie e quattro lingue, ho fatto corso di
lingua italiana per 6 mesi e corsi professionali sul computer in svizzera,
tutto per trovarmi un'attività adatta alla mia salute." (Doc. V)
1.7. Il 4 gennaio
2005 la Cassa CO 1, nata dalla fusione dei sindacati __________, __________, __________
ed entrata in funzione il __________, ha comunicato di non avere ulteriori
osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).
1.8. Pendente
causa questa Corte ha chiesto alla Cassa di:
"
(…) trasmettere al Tribunale la documentazione
su cui la Cassa fonda la seguente affermazione contenuta nella risposta di
causa 10 novembre 2004:
"(…) In virtù delle disposizioni transitorie,
per gli assicurati che
hanno
maturato il diritto alle prestazioni prima del 1° luglio 2003 e che ricevono o
hanno rivendicato le prestazioni dell’assicurazione invalidità prima del 1°
luglio 2003, la prescrizione relativa alla durata minima del periodo di
contribuzione (18 mesi) non è applicabile (…)."" (cfr. doc. VIII)
Il 2
febbraio 2005 la Cassa ha inviato copia della documentazione relativa alla
formazione che il SECO ha impartito ai responsabili delle casse di
disoccupazione (cfr. doc. IX + BIS).
1.9. Il TCA, il 7
febbraio 2005, ha trasmesso al SECO Il seguente scritto:
"
nella risposta di causa relativa al caso citato,
che riguarda un assicurato nato nel 1975 con problemi di salute, la Cassa di
disoccupazione si è così espressa:
(...) In virtù delle disposizioni transitorie,
per gli assicurati che hanno maturato il diritto alle prestazioni prima del 1°
luglio 2003 e che ricevono o hanno rivendicato le prestazioni
dell'assicurazione invalidità prima del 1° luglio 2003, la prescrizione relativa
alla durata minima del periodo di contribuzione (18 mesi) non è applicabile.
(...)".
A seguito di una esplicita domanda del TCA,
l'amministrazione ha indicato di essersi fondata su della documentazione
fornita dal SECO (cfr. Doc. IX bis allegato).
Al fine di evadere la presente vertenza ci
occorre sapere:
1.E' vero che avete impartito la citata
direttiva?
2.Su quale base legale?
3.La direttiva vale anche per le persone che
ricevono una rendita di
invalidità o hanno chiesto una rendita di invalidità?”
(Doc. XI)
Il SECO ha
risposto l’11 febbraio 2005, con argomentazione di cui si dirà nel merito della
vertenza (Doc. XI)
1.10. I doc. VI,
VII, VIII, IX, IXbis, X e XI sono stati inviati per conoscenza all’assicurato
(cfr. doc. XII).
I doc. X,
XI sono invece stati trasmessi per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XIII).
1.11. Il 16 marzo
2005 l’assicurato ha trasmesso un rapporto medico del 18 febbraio 2005
allestito dal Dr. med. __________ (cfr. doc. XIV, B).
1.12. I doc. XIV e
B sono stati sottoposti alla Cassa per conoscenza con facoltà di presentare
eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni (cfr. doc. XV).
Il 22
marzo 2005 la parte convenuta ha comunicato di non avere osservazioni da
formulare in merito (cfr. doc. XVI).
in
diritto
2.1. Con decisione
formale del 17 settembre 2004, confermata con decisione su opposizione del 25
ottobre 2004, la Cassa, fondandosi sull’art. 27 cpv. 2 lett. a LADI, in vigore
dal 1° luglio 2003, ha negato all’assicurato il diritto alle indennità giornaliere
dell’assicurazione contro la disoccupazione a decorrere dal 19 ottobre 2004,
avendo esaurito le 400 indennità di diritto (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).
Il
ricorrente, dal canto suo, sostiene che, essendo entrato in disoccupazione e
diventato invalido prima del 1° luglio 2003, egli ha diritto a 520 indennità ai
sensi dell’art. 27 cpv. 2 lett. a della vecchia legge – senza, quindi, dovere
comprovare i 18 mesi di contribuzione -, anche se il suo statuto non gli
permette di richiedere delle prestazioni dell’AI (cfr. doc. 35; I; consid.
1.3.).
Oggetto
della vertenza è, dunque, la questione di sapere se la Cassa, correttamente o
meno, ha dichiarato estinto il diritto dell’assicurato alle indennità
giornaliere a far tempo dal 19 ottobre 2004, avendo esaurito le 400 indennità
giornaliere di cui al nuovo art. 27 cpv. 2 lett. a LADI.
2.2. Il 1° luglio
2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il
24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del
24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, il cui tenore è rimasto invariato, l'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione, se, tra l’altro, ha compiuto o è
liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione.
Secondo
il v.art. 13 cpv. 1 LADI, in vigore fino al 31 giugno 2003, adempiva il periodo
di contribuzione colui che aveva svolto, entro il termine quadro (art. 9 cpv.
3) un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno 6 mesi.
L'assicurato
che, entro tre anni dalla scadenza del termine quadro per la riscossione delle
prestazioni, ridiveniva disoccupato doveva avere compiuto un periodo di
contribuzione di almeno dodici mesi (cfr. STFA del 24 luglio 2003 nella causa
B., C 216/02; DTF 125 V 355; Prassi AD 96/4 Foglio 1/2; cfr. pure H. Pftizmann,
"La séconde étape de la nouvelle assurance-chômage" in La vie
économique 12/96 pag. 54).
Dal 1°
luglio 2003 il cpv. 1 dell'art. 13 LADI è stato così modificato:
"
Ha adempiuto il periodo di
contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto
durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione."
Il v.art.
27 LADI, in vigore fino al 30 giugno 2003, aveva il seguente tenore:
"
1Entro il
termine quadro per la riscossione delle prestazioni (art. 9 cpv. 2), il numero
massimo delle indennità giornaliere è determinato in base all'età
dell'assicurato.
2L'assicurato
ha diritto a:
a. 150 indennità giornaliere al massimo
fino a 50 anni,
250 indennità giornaliere al massimo
dal compimento del
50° anno,
400 indennità
giornaliere al massimo dal compimento del
60°
anno,
520 indennità
giornaliere al massimo se riceve una rendita d'invalidità dell'assicurazione
invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha
chiesto di ricevere una rendita siffatta e la sua richiesta non sembra priva di
possibilità di successo;
b. indennità giornaliere speciali secondo l'articolo 59b
entro il termine quadro biennale per la riscossione delle prestazioni, sempre
che la legge non preveda altrimenti.
3Il Consiglio
federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero delle indennità
giornaliere e prolungare di 6 mesi il termine quadro per la riscossione delle
prestazioni, per gli assicurati ai sensi del capoverso 2 divenuti disoccupati
durante gli ultimi due anni e mezzo precedenti il raggiungimento dell'età che
dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente
impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.
4Le persone
esentate dall'adempimento del periodo di contribuzione o quelle che riscuotono
indennità per disoccupati alla fine del periodo di educazione secondo
l'articolo 13 capoverso 2bis hanno diritto, nell'ambito del termine
quadro per la riscossione delle prestazioni, alla metà al massimo delle
indennità giornaliere di cui al capoverso 2 lettera a. Il numero totale di
indennità giornaliere ai sensi del capoverso 2 lettere a e b e dell'articolo 72a
capoverso 3 con può superare 260."
Come
risulta dal disposto legale, appena citato, oltre alle indennità giornaliere
normali previste dal v.art. 27 cpv. 2 lett. a, un assicurato poteva percepire
indennità specifiche se partecipava a una misura inerente al mercato del
lavoro. Queste indennità venivano accordate fino alla fine del termine quadro
di indennizzo e il loro numero totale non poteva superare le 520 - cioè
venivano erogate durante quasi l'intero biennio di riscossione -, o le 640
indennità nel caso di prolungamento del termine quadro di indennizzo in virtù
del v.art. 27 cpv. 3 LADI (cfr. Circolare relativa all'indennità di
disoccupazione emanata dal SECO, gennaio 2003 n. C66; C67).
Secondo
il nuovo art. 27 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, invece:
" 1Entro
il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di
indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al
periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).
2L’assicurato ha diritto a:
a. 400 indennità giornaliere al massimo se
può comprovare un
periodo di
contribuzione di 12 mesi in totale;
b. 520 indennità
giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni e
può
comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;
c. 520 indennità
giornaliere al massimo se:
1. riceve una rendita di invalidità
dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta
non sembra priva di possibilità di successo, e
2. può comprovare un periodo di
contribuzione di almeno 18 mesi.
3Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità
al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al
massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti
disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento
dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta
generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del
lavoro.
4Le persone esonerate dall’adempimento del periodo
di contribuzione hanno diritto a 260 indennità giornaliere al massimo.
5In un Cantone colpito da una disoccupazione
elevata, il Consiglio federale può, su richiesta del Cantone interessato,
aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere di cui al
capoverso 2 lettera a se detto Cantone partecipa alle spese nella misura del 20
per cento; questo aumento deve essere limitato ogni volta a sei mesi. Tale
provvedimento può essere applicato anche solo a una regione rilevante del
Cantone."
Il nuovo
art. 41c OADI, valido dal 1° luglio 2003, enuncia:
"
1Su richiesta di un Cantone, il DFE aumenta il
numero massimo di indennità giornaliere per sei mesi se, durante il periodo di
riferimento, il tasso di disoccupazione nel Cantone o in una regione dello
stesso ha raggiunto in media almeno il 5 per cento. Il periodo di riferimento
inizia a decorrere sette mesi prima della data d’inizio dell’aumento richiesto
e si estende su sei mesi.
2Hanno diritto a tale aumento del numero di
indennità gli assicurati che hanno il domicilio nel Cantone o nella regione del
Cantone interessata.
3Durante il termine quadro per la riscossione
della prestazione gli assicurati hanno diritto a 520 indennità al massimo. Il
termine quadro non è prolungato.
4Il diritto all’aumento del numero di indennità
giornaliere sussiste fino al termine del periodo previsto per tale aumento.
5L’aumento del numero massimo di indennità
giornaliere entra sempre in vigore all’inizio del mese.
6Il Cantone che intende chiedere l’aumento del
numero massimo di indennità giornaliere deve presentare la propria domanda
all’ufficio di compensazione al più tardi il decimo giorno del mese precedente
la data d’inizio dell’aumento richiesto. In caso di domanda tardiva, l’inizio
dell’aumento è differito al mese seguente.
7Nella domanda, il Cantone deve indicare la data a
partire da cui chiede l’aumento, la regione del Cantone interessata e il fatto
che il tasso di disoccupazione nel Cantone o nella regione del Cantone in
questione ha raggiunto il 5 per cento in media nel corso del periodo di
riferimento."
La terza
revisione della LADI ha, pertanto, portato il periodo minimo di contribuzione
che dà diritto all'indennità di disoccupazione da sei a dodici mesi,
sopprimendo così la distinzione tra coloro che sono disoccupati per la prima
volta e coloro che lo sono ripetutamente, e ha ridotto, salvo eccezioni
enunciate dalla legge, la durata dell'indennità da 520 (due anni) a 400 giorni
(diciotto mesi).
I
lavoratori anziani e i beneficiari di rendite AI e AINF, ex art. 27 cpv. 2 lett.
b e c LADI, hanno tuttavia ancora diritto allo stesso numero di indennità,
purché abbiano versato i contributi per almeno 18 mesi. Queste deroghe sono
risultate necessarie, perché la riduzione della durata delle prestazioni
avrebbe riguardato soprattutto i lavoratori più anziani.
I
disoccupati più giovani sono esposti a un rischio di disoccupazione superiore
alla media, la durata della loro disoccupazione è per contro inferiore alla
media. I disoccupati più anziani e quelli che percepiscono una rendita AI
presentano, rispetto ai più giovani, un rischio di disoccupazione medio, ma vi
rimangono in media più a lungo rispetto alle altre classi di età (cfr.
Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1974,
2001, 2006; V. Lagger, L'assurance-chômage révisée entre en vigueur, in
Sécurité sociale 3/2003 pag. 165).
La deroga
prevista al cpv. 3 dell'art. 27 abilita a prolungare di 120 giorni entro un
termine quadro di quattro anni al massimo la durata d'indennità degli
assicurati che sono divenuti disoccupati durante i quattro anni che precedono
il raggiungimento dell'età in cui si ha diritto a una rendita AVS. Essa tiene
conto del fatto che per i lavoratori in età avanzata, prossimi al
pensionamento, è molto difficile ritrovare un impiego durevole.
Il cpv. 4
riprende, poi, la disposizione già precedentemente in vigore, secondo cui le
persone esentate dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto al
massimo a 260 indennità giornaliere (cfr. Messaggio citato, pag. 2006-2007).
L'art. 27
cpv. 5 LADI, infine, permette ai Cantoni con un tasso di disoccupazione
superiore al 5% durante i 6 mesi precedenti, a determinate condizioni, di
continuare temporaneamente ad applicare il vecchio sistema (attualmente il
regime antecedente alla terza revisione della LADI è stato autorizzato nei
Cantoni Ginevra, Vaud e Giura; cfr. V. Lagger, art. cit., pag. 165).
Va qui
pure rilevato che, abolite le indennità giornaliere speciali, allorquando un
assicurato ha esaurito il numero massimo di indennità di cui all'art. 27 LADI,
egli non ha più diritto ad alcuna indennità di disoccupazione.
2.3. Secondo i
Fatti
principi generali del diritto, ai fatti le cui conseguenze giuridiche sono in
discussione, si applicano le norme in vigore al momento in cui questi fatti si
realizzano (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 128 V 315 = SVR
2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 1
pag. 37 e DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 e riferimenti; cfr. pure SVR 1996 IV
Nr. 71 pag. 208; DTF 123 V 25, consid. 3, pag. 28 e DTF 123 V 133, consid. 2b,
pag. 135).
Ciò vale
anche in caso di cambiamento delle norme di diritto, a meno che vi sia una
regolamentazione transitoria contraria (cfr. DTF 127 V 309 consid. 3b).
Generalmente,
inoltre, è esclusa la retroattività di una norma.
La
giurisprudenza federale (sviluppata in relazione all'art. 4 v.Cost. fed. il cui
tenore è stato sostanzialmente ripreso dall'art. 8 della Cost. fed. in vigore
dal 1° gennaio 2000), ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata
esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia
chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti
inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata da motivi degni di
nota e non leda diritti acquisiti (cfr. DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, DTF 120 V
329 consid. 8b e sentenze ivi citate; cfr. pure Andreas Auer / Giorgio
Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II, Les
droits fondamentaux, Ed. Staempfli, Berna 2000, pag. 644, n. 1395-1396).
Dalla
retroattività propria, che come appena visto è di principio esclusa, la
quale si riferisce all'applicazione di nuove norme a fatti terminati prima
della loro adozione, va distinta la retroattività impropria, che è
invece, in linea di massima, permessa. Questa evenienza è data allorquando il
nuovo diritto produce effetti solo dopo la sua entrata in vigore, anche se si
applica a fattispecie esistenti prima della sua entrata in vigore, oppure
quando il nuovo diritto si applica a fattispecie durevoli non limitate nel
tempo (cfr. RDAT II-1998, N. 13t, pag. 308, in particolare il consid. 5.5.1 a
pag. 311).
A
proposito di quanto appena esposto, l'Alta Corte, in una sentenza del 19
settembre 1995 nella causa ufficio AI del Canton X. c/ Y., pubblicata in SVR
1996 IV Nr. 71 pag. 207 segg., ha precisato che:
"
(…)
3. a) Nach der Rechtsprechung ist eine gesetzliche
Ordnung dann rückwirkend, wenn sie auf Sachverhalte angewendet wird, die sich
abschliessend vor Inkrafttreten des neuen Rechts verwirklicht haben. Eine
solche Rückwirkung ist ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage nur möglich,
wenn sich die Rückwirkung aus dem Gesetzesinhalt als klar gewollt ergibt und
wenn sie durch triftige Gründe veranlasst und zeitlich beschränkt ist. Von
dieser Rückwirkung im eigentlichen Sinne zu unterscheiden ist die sogenannte
unechte Rückwirkung. Hier findet das neue Recht - gestützt auf Sachverhalte,
die früher eingetreten sind und noch andauern - lediglich für die Zeit seit
Inkrafttreten (ex nunc et pro futuro) Anwendung. Diese Rückwirkung ist bei
kantonalen Erlassen und bundesrechtlichen Verordnungen grundsätzlich als
zulässig zu erachten, sofern ihr nicht wohlerworbene Rechte entgegenstehen (BGE
114 V 151 E. 2, 113 V 299, 110 V 254 E. 3a, je mit Hinweisen auf die
Rechtsprechung und Lehre; vgl. auch BGE 119 Ia 160 E. 4b, 258 E. 3b, 119 V 206
E. 5/cdd, 118 Ia 255 E. 4c, je mit Hinweisen). Sieht hingegen ein Bundesgesetz
ausdrücklich oder sinngemäss die unechte Rückwirkung vor oder untersagt es eine
solche, ist diese Anordnung gemäss Art. 113 Abs. 3 und 114bis Abs. 3
BV für den Richter zum vornherein verbindlich und kann nicht überprüft werden.
Ob einer neuen bundesgesetzlichen Bestimmung die
Bedeutung unechter Rückwirkung zukommt, muss sich aus dem Wortlaut
(insbesondere der Übergangsbestimmungen), der sinngemässen Auslegung oder durch
Lückenfüllung ergeben (BGE 114 V 151 E. 2b mit Hinweisen auf die Rechtsprechung
und die Lehre. (…)"
(SVR 1996 IV Nr. 71 consid. 3a)
Nella
sentenza del 19 novembre 1994 nella causa X. pubblicata in SVR 1995 ALV Nr. 35
pag. 93 seg., il TFA, analizzando gli effetti temporali dell'Ordinanza del 24
marzo 1993 concernente il decreto federale sui provvedimenti in materia di
assicurazione contro la disoccupazione del 19 marzo 1993, e segnatamente della
normativa con la quale è stato introdotto il diritto massimo a 400 indennità
giornaliere, dopo avere constatato che l'ordinanza non conteneva nessuna
disposizione transitoria ma si limitava a fissare la data dell'entrata in
vigore, ha rilevato:
" Aus dieser Rechtslage folgt zunächst, dass die neue Regelung auf all
jene Sachverhalte Anwendung finden soll, die sich nach ihrem Inkrafttreten
verwirklicht haben. Gleiches dürfte, unabhängig von den mit der Revision
verfolgten Zielen, ferner auch für jene Sachverhalte gelten, die ihren Ursprung
Considerandi
zwar vor Inkrafttreten des neuen Rechts finden, unter diesem aber andauern. Zu
nennen sind hier die mit dem Bundesbeschluss ebenfalls veränderten Taggeldsätze
gemäss Art. 22 Abs. 1 bis AVIG, vor allem aber die hier interessierende
Heraufsetzung der Höchstzahl auf 400 Taggelder gemäss Art. 27 Abs. 5 AVIG
i.V.m. Art. 2 der Verordnung vom 24. März 1993. Beide Änderungen finden demnach
- im Sinne unechter Rückwirkung (vgl. BGE 119 V 206; 110 V 255) - nach dem 1. April
1993.
ebenso auf jene Versicherte Anwendung, die bereits unter dem alten Recht
bezugsberechtigt gewesen waren. Dies ergibt sich im übrigen für die vom
Bundesrat festzusetzende Höchstzahl der Taggelder auch aus der ausdrücklich
angeordneten Ausserkraftsetzung (Art. 6 der Verordnung) des bisherigen Rechts
mit seiner Begrenzung auf 300 Tagelder." (SVR 1995
ALV Nr. 35 consid. 4a)
Il
Tribunale federale delle assicurazioni, in una decisione non pubblicata del 30
agosto 1999, nella causa CC. F-O contro A.C. e TCA, H 178/99, ha, in
particolare, rilevato che:
"
(…)
b) Secondo la giurisprudenza, un disposto ha
effetto retroattivo quando, in sede di applicazione di nuovo diritto, è fatto
riferimento ad eventi situati nel passato e conclusi prima dell'entrata in
vigore di esso diritto. La giurisprudenza, nell'ambito dell'applicazione
dell'art. 4 Cost., ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata
esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia
che essa sia stata chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non
comporti inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata per motivi
degni di nota e non leda diritti acquisiti (DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, 120 V
329.
consid. 8b e sentenze ivi citate).
Vi è retroattività impropria quando il
nuovo diritto esplica i suoi effetti su fatti precedenti solo per il periodo
posteriore alla sua entrata in vigore, vale a dire quando la nuova norma di
diritto disciplina uno stato di fatto che, insorto vigente il vecchio diritto,
si manifesta ancora oltre la modifica del disciplinamento giuridico (DTF 124
III 271 consid. 4e, 122 V 124 consid. 3b/dd, 122 V 8 consid. 3a, 408 consid
sb/aa e sentenze ivi citate. (…)."
(cfr. STFA del 30 agosto 1999 in re CC. F-O, H
178/99, consid. 2b, pag. 3)
In una
sentenza del 19 marzo 2002 nella causa B., pubblicata in DLA 2002 pag. 250
segg., il TFA ha esaminato un caso in cui l'articolo 27 cpv. 4 LADI, introdotto
dal programma di stabilizzazione del 19 marzo 1999, entrato in vigore il 1°
settembre 1999, che ha ridotto il numero massimo di indennità giornaliere
spettanti agli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di
contribuzione, era stato applicato a un assicurato che percepiva le prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione dal 1° gennaio 1999.
L'Alta
Corte ha deciso che mancando una disposizione transitoria in senso contrario,
la riduzione del numero delle indennità giornaliere era applicabile anche agli
assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione che
percepivano già indennità giornaliere al momento dell'entrata in vigore della
modifica legislativa.
Al
riguardo il TFA ha osservato:
"
(…)
3.
- Comme en procédure cantonale, le recourant
fait valoir qu'il a droit à 520 indemnités de chômage en vertu de l'art. 27 al.
2.
let. a LACI et que l'art. 27 al. 4 LACI, réduisant ce droit de moitié, ne lui
est pas applicable en vertu du principe de la non-rétroactivité.
4.
- a) Selon les principes généraux, auxquels se sont
référés les premiers juges, l'on applique, en cas de changement de règles de
droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui
doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 126
V 166 consid. 4b, 123 V 135 consid. 2b, 121 V 100
consid. 1a et la jurisprudence citée; Moor, Droit adminis- tratif, vol. I, 2e éd., p. 170). Leur application ne soulève pas de difficultés
en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps.
En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement
de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition
transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité
proprement dite, en principe inadmissible (ATF 123 V 135 consid. 2b, 122 V 408
consid. 3b/aa, 121 V 100 consid. 1a; SVR 1998 AlV n° 13 p. 39 consid. 2a; Moor,
op. cit., p. 173; G. Müller, in : Commentaire de la Constitution fédérale, art.
4.
n° 74; Grisel, Traité de droit administratif, p. 149 sv.; Imboden/Rhinow, Schweize-
rische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., vol. I no 16
B III; Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983 II, p. 167 sv.).
b) Dans le cas particulier, l'état de fait dont découle
le droit aux prestations n'est pas la situation de chômage prévalant au 1er janvier
1999.
ou à un autre jour, considéré comme un événement isolé dans le temps, mais
l'absence durable d'emploi depuis mai 1997. La situation juridique qui en résulte
et donne lieu à des prestations de l'assurance-chômage n'est ainsi pas ponctuelle
mais perdure pendant la période du délai-cadre d'indemnisation ou à tout le moins
jusqu'à la fin du chômage. En cas de modification législative durant cette pé- riode
et conformément aux principes susmentionnés, ce sont les nouvelles règles qui sont
applicables dès lors qu'en l'absence de disposition transitoire, il ne saurait
y avoir rétroactivité impropre. Selon l'état de fait existant au début janvier
2000, le recourant avait bénéficié de 260 indemnités de chômage, si bien qu'au regard
de la disposition nouvelle, il ne peut plus bénéficier d'autres indemnités pendant
le délai-cadre qui va jusqu'au 31 décembre 2000 : la durée maximale d'indemnisation
pour les assurés libérés de l'obligation de cotiser (comme c'est le cas du recourant)
est réduite de 520 à 260 indemnités journalières (FF 1999 33).
5.
- Les rigueurs d'une application immédiate et générale
d'une loi peuvent être adoucies par l'adoption d'un régime transitoire qui permette
la prise en considération des intérêts de ceux dont la situation ne va plus correspondre
aux exigences nouvelles. Le principe et l'aménagement d'une telle transition dépendent
cependant de la liberté d'appréciation du législateur (ATF 122 V 409 consid.
Dispositivo
3b/bb). Parfois, le Tribunal fédéral en a prononcé l'obligation
qu'il a fait dériver du principe de la proportionnalité (ATF 106 Ia 191) ou du
principe de la confiance (ATF 113 V 301; cf. dans ce sens, Moor, op. cit., p.
176). Cette intervention n'a cependant jamais concerné l'application d'une loi
fédérale nouvelle, soustraite à son examen, mais celle de lois cantonales ou de
règlements émanant d'autorités administratives (SVR 1998 AlV n° 13 p. 40
consid. 3). La modification de la LACI a été adaptée le 19 mars 1999 par le législateur
fédéral qui a tacitement renoncé à prévoir des dispositions transitoires. Cette
question échappe dès lors à l'examen du Tribunal fédéral des assu- rances.
6.- Vu ce qui précède, le recours s'avère mal fondé.
(…)" (DLA 2002 pag. 251-252)
Infine,
per quanto attiene alla retroattività propria, il TFA in una sentenza del 28
gennaio 2003 nella causa X., pubblicata in SVR 2003 AHV Nr. 14 pag. 36 seg., ha
precisato che essa è ammissibile unicamente se determinate condizioni sono
adempiute.
In quel
caso, riguardante l'applicazione o meno del nuovo diritto, in vigore dal 1°
gennaio 2001, al calcolo dei contributi AVS degli indipendenti relativi agli
anni antecedenti alla sua entrata in vigore, l'Alta Corte ha deciso che tali
presupposti non erano ossequiati.
Per di
più secondo il cpv. 1 delle disposizioni transitorie alla modifica dell'OAVS
del 1° marzo 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, in tale ipotesi il conteggio
doveva essere effettuato secondo il vecchio diritto.
Pertanto
la retroattività propria era esclusa.
In
particolare il TFA ha rilevato:
"
(…)
Da sich der massgebende Sachverhalt abschliessend
vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts verwirklicht hat, läge eine echte
Rückwirkung vor, welche nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist (BGE
126 V 135 E. 4a mit Hinweisen; HÄFELIN/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4,
Auflage, Zürich 2002, Rz. 330 f). Im vorliegenden Fall sind diese Voraussetzungen
nicht erfüllt. So fehlt es an einer entsprechenden ausdrücklichen Anordnung und
einem sich aus dem Inhalt des Erlasses ergebenden klaren Willen. Die bereits
zitierten Übergangsbestimmungen sehen vielmehr die Anwendung des bisherigen
Rechts auf die Beitragsbemessung für die Zeit bis Ende 2000 vor. Ebenso wenig
sind triftige Gründe ersichtlich, welche für die Bejahung der rückwirkenden
Geltung des am 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Art. 22 AHVV sprechen würden.
Ein begünstigender Erlass, dessen rückwirkende Anwendung unter weniger strengen
Voraussetzungen zulässig wäre (BGE 105 Ia 40 E. 3 mit Hinweisen;
HÄFELIN/MÜLLER, a. a. O., Rz. 334 ff.), liegt nicht vor: Wohl hätte die
Gegenwartsbemessung für die Jahre 1999 und 2000 im Fall des Beschwerdeführers
eine geringere Beitragsbelastung zur Folge; demgegenüber sähen sich andere
Beitragspflichtige, welche ebenfalls im Jahr 1997 eine selbstständige
Erwerbstätigkeit aufgenommen haben, ihr Einkommen jedoch 1999 und 2000
gegenüber den Vorjahren steigern konnten, mit höheren Beiträgen konfrontiert.
Die Zulässigkeit der Rückwirkung eines Erlasses
begründet im Übrigen keinen Anspruch auf Rückwirkung (BGE 127 V 453 E. 3 a mit
Hinweisen, 99 V 203 E. 2). Ein solcher besteht nur, wenn es der Erlass
ausdrücklich vorsieht (HÄFELIN/Müller, a. a. O., Rz. 335), was vorliegend nicht
zutrifft. Ebenso lässt sich die rückwirkende Anwendung des neuen Rechts auf den
Vorrang des milderen Rechts (lex mitior) stützen. Dieses Prinzip gilt in
erster Linie im Bereich der Strafsanktionen. Im Verwaltungsrecht findet das
mildere Recht, wenn es im Gesetz nicht ausdrücklich angeordnet ist, auf einen
abgeschlossenen Sachverhalt nur ausnahmsweise Anwendung, während ansonsten der
Grundsatz der Nichtrückwirkung eines Erlasses gilt (Urteil C. vom 8 Mai 1998,
2A.82/1996, mit Hinweis auf BGE 102 Ib 64 E. 4 und ALFRED KÖLZ, Intertemporales
Verwaltungsrecht, ZSR 192/1983 II S. 175). Vorliegend besteht keine Grundlage
für die Annahme eines Ausnahmefalles."
(SVR 2003 AHV Nr. 14 pag. 37)
Riassumendo quanto illustrato, la retroattività propria è esclusa, a
meno che essa sia prevista espressamente dalla norma stessa, risulti dal
relativo contenuto o sia giustificata da validi motivi.
L'effetto
retroattivo di una norma non si fonda nemmeno sulla lex mitior.
Infatti
tale regola vale principalmente nell'ambito delle sanzioni penali. Nel diritto
amministrativo ci si avvale della stessa solo eccezionalmente a una fattispecie
già conclusa. Il giudice delle assicurazioni sociali, in particolare, non applica
il principio della lex mitior, bensì le norme legali in vigore al momento in
cui si sono realizzati i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. STFA del 23
gennaio 2002 nella causa L., H 114/01, pubblicata in RDAT II-2002 N. 82).
La
retroattività impropria, per contro, è di principio ammessa, a meno che vi si
oppongano dei diritti acquisiti.
Il
giudice è, poi, vincolato da una legge federale che prevede o proibisce la
retroattività impropria, tale disposizione vincola il giudice (cfr. art. 191
Cost. fed.). La questione di sapere se un nuovo disposto di una legge federale
concerne o meno il concetto di retroattività impropria deve essere risolta
esaminando il relativo tenore e quello delle disposizioni transitorie,
interpretando tali norme o colmando una eventuale lacuna.
2.4. Nel caso in
esame l’assicurato si è iscritto in disoccupazione il 1° aprile 2003 (cfr. doc.
2), ossia precedentemente all’entrata in vigore della terza revisione della
LADI – il 1° luglio 2003 – che, salvo eccezioni, ha comportato la diminuzione
della durata dell’indennità a 400 giorni (cfr. consid. 2.2.).
Come esposto
sopra (cfr. consid. 2.3.), di principio vanno applicate le norme in vigore al
momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti.
Al momento
in cui il ricorrente si è annunciato per il collocamento, era ancora valido il
v.art. 13 LADI, ai sensi del quale per considerare adempiuto il periodo di
contribuzione, condizione per beneficiare del diritto alle indennità
giornaliere (cfr. v. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, consid. 2.2.), l'assicurato
doveva aver svolto, nel termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione
durante almeno 6 mesi.
In
concreto è stato ritenuto che l'assicurato ossequiava i requisiti minimi
inerenti al periodo di contribuzione (cfr. doc. A1; 2).
Ossequiando
pure gli ulteriori presupposti posti dalla LADI per beneficiare delle indennità
di disoccupazione, all'assicurato è stato riconosciuto il diritto alle
indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° aprile 2003.
In
proposito va, comunque, osservato che l’insorgente, con decisione del 10 aprile
2003, che non è stata impugnata, è stato sospeso per 4 giorni a partire dal 1°
aprile 2004 per mancate ricerche di lavoro durante il termine di disdetta
giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. doc. 9). Inoltre con provvedimento
del 2 giugno 2003, confermato con decisione su opposizione del 5 agosto 2003
cresciuta in giudicato incontestata, egli è stato sanzionato con 16 giorni di
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 30
cpv. 1 lett. a LADI per avere dato al datore di lavoro motivo di licenziarlo
(cfr. doc. 10).
Il
termine quadro per la riscossione delle prestazioni dell’assicurato scadeva il 31
marzo 2005 (cfr. v.art. 9 cpv. 1 e 2 LADI = art. 9 cpv. 1 e 2 LADI).
Con
decisione formale del 17 settembre 2004, confermata dalla decisione su
opposizione del 25 ottobre 2004, la Cassa ha posto fine al versamento delle
indennità giornaliere a favore dell’assicurato a decorrere dal 18 ottobre 2004,
in applicazione del nuovo art. 27 cpv. 2 lett.a LADI - che ha diminuito il
numero delle indennità alle quali un assicurato ha diritto da 520 a 400 -, in
quanto l’assicurato non adempiva i presupposti per beneficiare eccezionalmente
di 520 indennità (cfr. doc. 34; A1).
L'assicurato
ha interposto ricorso dinanzi al TCA il 28 ottobre 2004, ritenendo di avere
diritto a 520 indennità giornaliere ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 lett. a
v.LADl, poiché è entrato in disoccupazione prima del mese di luglio 2003 ed è
invalido, benché come richiedente l’asilo non possa domandare una prestazione
da parte dell’assicurazione invalidità (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
Questa
Corte, chiamata a pronunciarsi, rileva che il termine quadro per la riscossione
delle indennità del ricorrente è iniziato nel mese di aprile 2003, per cui la
fattispecie in esame è sorta precedentemente all'entrata in vigore della terza
revisione della LADI, avvenuta il 1° luglio 2003.
La Cassa
ha poi continuato, a causa dell'assenza durevole di un impiego che gli
permettesse di non più ricorrere all'assicurazione contro la disoccupazione, a
versare all'insorgente le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la
disoccupazione fino all'entrata in vigore del nuovo art. 27 LADI.
In simili
condizioni non ci troviamo confrontati con un avvenimento unico, al quale, a
meno di una disposizione in senso contrario, non va applicata retroattivamente
una nuova norma (retroattività propria; cfr. consid. 2.3.), bensì con uno stato
di fatto duraturo non ancora concluso al momento della modifica della LADI, al
quale il nuovo diritto è, di principio, immediatamente applicabile per il
periodo posteriore alla sua entrata in vigore, a meno che esista una
disposizione contraria della legge o delle relative norme transitorie o dei
diritti acquisiti che vi si oppongano (retroattività impropria, cfr. consid.
2.3.).
2.5. Il TCA, in
una sentenza del 15 marzo 2004 nella causa P., 38.2003.81, massimata in RtiD
II-2004 N. 67 pag. 206, ha già avuto occasione di chinarsi sulla questione di
sapere se agli assicurati iscrittisi in disoccupazione precedentemente al 1°
luglio 2003 sia applicabile l’art. 27 v.LADI o il nuovo, ossia se essi hanno
diritto di regola a 520 o a 400 indennità giornaliere.
Al
riguardo questa Corte ha stabilito che il nuovo art. 27 cpv. 2 lett. a LADI,
secondo cui, salvo eccezioni enunciate dalla legge, la durata delle indennità
giornaliere è diminuita da 520 a 400 giorni, torna applicabile, sulla base del
principio generale della retroattività impropria, anche agli assicurati a cui
venivano già erogate le indennità di disoccupazione precedentemente all’entrata
in vigore della terza revisione della LADI.
Infatti
il nuovo art. 27 LADI non esclude tale principio, né comporta una lacuna
legislativa. Inoltre non vi sono norme transitorie che prevedano l’applicazione
del diritto previgente a queste evenienze, né la vLADI o la nuova LADI
includono una norma a tutela di diritti acquisiti a una prestazione sociale.
In
particolare il TCA ha rilevato che:
"
(…)
Per costante giurisprudenza federale, la legge va
interpretata in primo luogo sulla base del suo testo letterale (cfr. DTF 125 V
355; DTF 123 V 317; DTF 121 V 60; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 112 V 168, DTF
108 V 240).
Se il testo non è perfettamente chiaro oppure se
sono possibili più interpretazioni conviene ricercare quale sia la vera portata
della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione,
in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui
essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo
contesto (cfr. DTF 129 V 283=RAMI 2003 pag. 209 consid. 4.2.; DTF 128 V 207;
DTF 127 V 194; DTF 124 V 276; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa SECO c/ R.,
C 142/02; STFA del 6 luglio 1998 nella causa E.G., P 41/96; DTF 123 V 301; DTF
119 V 429 consid. 5a; DTF 118 Ib 191 consid. 5; DTF 117 V 109; Pratique VSI
1993 pag. 3 consid. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b e 578 consid. 2b; DTF 111 V 127 consid. 3b; DTF
110 V 122 consid. 2d; DTF 107 V 215 consid. 2b).
D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può
derogare eccezionalmente dal senso letterale di un testo chiaro soltanto
qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà
del legislatore. Devono cioè esistere delle ragioni obiettive, ad esempio
deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione
oppure dalla sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo
di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (cfr. DTF 129
V 283=RAMI 2003 pag. 209 consid. 4.2; DTF 128 V 207; DTF 127 V 194; STFA del 27
gennaio 2003 nella causa SECO c/ R., C 142/02; STFA del 6 luglio 1998 nella
causa E.G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a,
DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121
III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121
V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338
consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429
consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique
VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V
5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure:
Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1,
pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).
L'interpretazione letterale deve dunque condurre
a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren
Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109
V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44;
RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).
Quando una disposizione legale non è chiara o
allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori
preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della
norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non
forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per
l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi
relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può
essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di
legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le
discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di
completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di
interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione
(cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento
alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474
consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid.
5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).
Si è poi confrontati con una lacuna legislativa,
allorquando una disposizione legale si appalesa incompleta poiché non dà una
risposta (soddisfacente) ad una determinata questione. Prima di poter ammettere
l'esistenza di una simile lacuna, che necessita di essere colmata, si deve
stabilire, tramite interpretazione, se la carenza di regolamentazione non
rappresenta una decisione negativa cosciente del legislatore e meglio un
cosiddetto silenzio qualificato (cfr. STFA del 25 settembre 2003 nella causa
SECO c/ B., C 77/00, consid. 2.3.; DTF 127 V 41 consid. 4b/cc; DTF 124 V 271
consid. 2a e b).
Il nuovo art. 27 LADI, il cui tenore è chiaro ed
esprime il vero senso della disposizione anche alla luce dei lavori preparatori
(cfr. Messaggio concernente la revisione della LADI del 28 febbraio 2001, FF N.
23 del 12.6.2001), non contiene riferimento alcuno alla retroattività impropria
né prevedendola, né escludendola.
Nemmeno si è confrontati con una lacuna
legislativa, bensì piuttosto con un silenzio qualificato del legislatore, al
quale tale problematica non può essere sfuggita.
La terza revisione della LADI neppure contempla
una norma di diritto transitorio che prevede l'applicazione del diritto previgente
alle fattispecie durature sorte prima dell'entrata in vigore della medesima e
che continuano a esplicare effetti anche successivamente al nuovo diritto.
Va, inoltre, ricordato che il diritto federale
delle assicurazioni sociali non conosce il diritto acquisito a una prestazione
sociale o all'importo di questa, a meno che la legge lo preveda espressamente
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 33; DTF 124 V 271 consid. 2 b in fine).
Né la vecchia, né la nuova LADI includono una
norma in tal senso per quanto riguarda il diritto alle indennità giornaliere,
per cui non vi sono diritti acquisiti che si oppongono alla retroattività
impropria.
In concreto, pertanto, non essendo realizzata
nessuna eccezione, vale il principio dell'ammissibilità della retroattività
impropria.
Di conseguenza nulla osta all'applicazione, a
decorrere dal 1° luglio 2003, del nuovo art. 27 LADI anche ai casi in cui
venivano già erogate in precedenza le indennità giornaliere dell'assicurazione
contro la disoccupazione, come nella presente evenienza (per un caso analogo
cfr. DLA 2002 pag. 250 segg., citata al consid. 2.4.)."
(STCA del 15 marzo 2004 nella causa P., 38.2003.81, consid. 2.6.)
Inoltre
il TFA, in una sentenza del 21 settembre 2004 nella causa B., C 135/04, ha
confermato l’estinzione del diritto alle 400 indennità giornaliere nel mese di
agosto 2003 di un assicurato iscrittosi in disoccupazione nel mese di gennaio
2002.
L’Alta
Corte ha altresì stabilito che la differenziazione del numero delle indennità a
cui gli assicurati hanno diritto sulla base della loro età non è arbitraria, né
discriminante, né viola la CEDU.
In casu,
pertanto, l’assicurato che si è annunciato per il collocamento prima del luglio
2003 ha, di principio, diritto a 400 indennità giornaliere ai sensi del nuovo
art. 27 cpv. 2 lett. a LADI.
2.6. Il ricorrente,
come visto (cfr. consid. 2.4.), ha fatto valere che nel suo caso, essendo
entrato in disoccupazione e diventato invalido prima dell’entrata in vigore
della terza revisione della LADI, tornerebbe applicabile l’art. 27 cpv. 2 lett.
a v.LADI e quindi avrebbe diritto a 520 indennità giornaliere.
Secondo
l’art. 27 cpv. 2 lett.a v.LADI, in effetti, l’assicurato ha diritto a 520
indennità giornaliere al massimo se riceve una rendita d'invalidità
dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una siffatta rendita e la sua
richiesta non sembra priva di possibilità di successo.
Il nuovo
art. 27 cpv. 2 lett. b LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, dal canto suo,
enuncia che l’assicurato ha diritto a 520 indennità giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni e può
comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi.
La
lett. c prevede, inoltre, 520 indennità giornaliere al massimo se l’assicurato
riceve una rendita di invalidità dell’assicurazione invalidità o
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di
ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di
successo e può comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi.
Anche per
quanto concerne le eccezioni di cui all’art. 27 LADI appena menzionate (art. 27
cpv. 2 lett. b e c LADI), per gli assicurati che si sono iscritti in
disoccupazione prima del luglio 2003, per i medesimi motivi esposti sopra (cfr.
consid. 2.5.) circa l’applicazione a tali disoccupati del nuovo art. 27 cpv.2
lett. a LADI, in conformità al principio della retroattività impropria sarebbero
validi i nuovi disposti in vigore dal 1° luglio 2003.
In tal
caso l’assicurato non potrebbe beneficiare di 520 indennità giornaliere già
solo per il fatto che, a prescindere dalla sua età e dalla circostanza di
beneficiare o meno di una rendita AI/LAINF o di averla almeno richiesta, lo
stesso non ha versato contributi per almeno 18 mesi prima di adempiere tutti i
presupposti per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
Egli, infatti,
prima di annunciarsi per il collocamento, il 1° aprile 2003, ha lavorato quale
dipendente presso il __________ dal 22 agosto 2002 al 16 marzo 2003 (cfr. doc.
4), ossia per poco meno di sette mesi.
Il SECO, tuttavia,
ha emesso la seguente regolamentazione transitoria:
"
Le nombre maximum d'indemnités journalières auquel
ont droit les assurés qui avaient un DC d'indemnisation ouvert le 1.7.2003 est
déterminé par le nouveau droit à partir de cette date.
Les assurés qui avaient 55 ans révolus avant le
1.7.2003 conservent leur droit maximum à 520 indemnités journalières en vertu
de l'ancien régime même si leur période de cotisation était inférieure à 18
mois à l'ouverture de ce DC d'indemnisation.
En revanche, pour les assurés qui auront 55 ans
révolus dès le 1.7.2003, le droit maximum ne sera porté de 400 à 520 indemnités
journalières que s'ils justifiaient d'une période de cotisation de 18 moins
l'ouverture du DC d'indemnisation en cours." (IXbis)
L'autorità
di sorveglianza, su esplicita richiesta del TCA, ha pure precisato:
"
1) Nell’ambito dell'entrata in vigore, il 1°
luglio 2003, delle modifiche della LADI, il seco ha emesso della documentazione
d'istruzione destinata alle autorità d'esecuzione. Essa comprendeva pure le istruzioni
per trattare i vari casi che, iniziati sulla base delle disposizioni del
vecchio diritto, sarebbero perdurati nel nuovo in base a disposti modificati
(le cosiddette "disposizioni transitorie").
2) La fotocopia allegata al suo scritto si
riferisce all'articolo 27 cpv. 1 e 2 LADI, il quale indica il numero massimo di
indennità giornaliere a cui hanno diritto gli assicurati e, segnatamente, al
numero di indennità destinate agli assicurati di età superiore ai 55 anni.
L'istruzione di mantenere le 520 indennità per le persone di età superiore ai
55 anni è scaturita dall'impossibilità tecnica di distinguere in questo gruppo
di assicurati, gli iscritti in disoccupazione anteriormente al 1° luglio 2003
che disponevano di 18 mesi contributivi.
3) La documentazione d'istruzione non si esprime
in merito al caso specifico delle persone che hanno richiesto una rendita AI
entro il 30 giugno 2003. Tuttavia, in ragione delle medesime difficoltà, è
stato ritenuto opportuno applicare per analogia la medesima soluzione anche nei
confronti degli assicurati che avevano fatto richiesta di rendita AI." (Doc.
XI)
Nel caso
di specie, visto che si è iscritto in disoccupazione precedentemente al mese
di luglio 2003, l’assicurato temporalmente ricade nel campo di applicazione
della regolamentazione transitoria appena menzionata.
Essa,
come evidenziato, è però applicabile, in generale, unicamente se un assicurato
ha compiuto 55 anni prima del 1° luglio 2003 o se lo stesso percepiva o ha
richiesto una rendita dell’assicurazione infortuni o dell’AI, non sprovvista di
possibilità di successo, prima del 1° luglio 2003.
2.7. Si tratta
ora, dunque, di esaminare se nell’evenienza concreta l’assicurato adempie i
presupposti di una delle due eccezioni al principio secondo cui un assicurato dal
1° luglio 2003 ha diritto di regola a 400 indennità, contemplate dalla
regolamentazione transitoria del SECO.
Se il
ricorrente ossequiasse tali condizioni, egli avrebbe diritto a 520 indennità, a
prescindere dall'adempimento o meno del periodo di contribuzione di 18 mesi,
previsto invece quale requisito supplementare per beneficiare eccezionalmente
di 520 indennità dal nuovo art. 27 LADI.
L’insorgente, nato nel
1975, è un richiedente l’asilo.
Egli è entrato in Svizzera
l’8 aprile 2002 e ha depositato la domanda di asilo il 9 aprile 2002. Il suo
permesso presente agli atti risulta valido fino al 7 aprile 2005. Inoltre dallo
stesso emerge che lo Stato e il continente di provenienza sono sconosciuti (cfr.
doc. 3).
Il ricorrente ha lavorato
presso il __________, quale ausiliario di cucina, dal 22 agosto 2002 fino al 16
marzo 2003.
Il 1° aprile egli si è
annunciato per il collocamento (cfr. doc. 4; 2).
Per
quanto concerne i presupposti della prima eccezione, e meglio di avere compiuto
55 anni prima del 1° luglio 2003, va osservato che l’assicurato non ha ancora
raggiunto l’età di 55 anni.
Egli, di
conseguenza, non ha diritto a 520 indennità di disoccupazione in base all’età.
Relativamente
ai requisiti della seconda deroga, più precisamente di percepire o avere
richiesto una rendita dell’assicurazione infortuni o dell’assicurazione
invalidità prima del 1° luglio 2003, giova dapprima evidenziare che, in casu,
non entra in considerazione l’eventualità relativa al fatto di essere al
beneficio o di avere richiesto una rendita dell’assicurazione contro gli
infortuni, in quanto agli atti non risulta comunque che l’insorgente abbia
subito un evento traumatico assicurato in Svizzera.
Per
quanto attiene invece al presupposto di percepire o avere richiesto con
possibilità di successo una rendita dell’assicurazione invalidità già
precedentemente al 1° luglio 2003, va preliminarmente vagliato se l’assicurato,
quale richiedente l’asilo, poteva o meno richiedere una rendita AI.
L’art. 6
LAI, relativo alle condizioni assicurative, prevede:
" Gli Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle
prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l’articolo
39. (cpv. 1)
Qualora una convenzione di sicurezza sociale conclusa dalla
Svizzera obblighi soltanto uno Stato contraente a versare prestazioni, non
sussiste alcun diritto ad una rendita d’invalidità se la totalizzazione dei
periodi di assicurazione congiunti in entrambi i Paesi da parte di cittadini
svizzeri o cittadini dell’altro Stato contraente giustifica il diritto alla
rendita secondo la legislazione dell’altro Stato contraente. (cpv. 1bis)
Fatto salvo l’articolo 9 capoverso 3, i cittadini stranieri hanno
diritto alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, e in quanto, all’insorgere
dell’invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per un anno intero o
abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Nessuna
prestazione è assegnata ai loro congiunti domiciliati all’estero. (cpv.
2)."
Giusta l’art. 1 del
Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle
assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità del 4 ottobre
1962:
" I
rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto alle
rendite ordinarie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti come anche
alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione
per l'invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Chiunque
riceva una rendita deve adempiere personalmente alla condizione del domicilio e
della dimora abituale in Svizzera. (cpv. 1)
I rifugiati con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno
diritto alle rendite straordinarie dell'assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti, come anche dell'assicurazione per l'invalidità, alle stesse
condizioni dei cittadini svizzeri quando, immediatamente prima della data a
contare dalla quale essi chiedono la rendita, hanno risieduto ininterrottamente
in Svizzera per un periodo di cinque anni. (cpv. 2)."
I
rifugiati ai sensi del citato Decreto sono quelle persone che nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi e ai quali la Svizzera ha accordato l’asilo. Essi
hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui risiedono legalmente
(cfr. art. 3, 58 segg. Legge sull’asilo – LAsi).
Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono
legalmente da almeno cinque anni hanno diritto a un permesso di domicilio ove
non siano dati nei loro confronti motivi d’espulsione ai sensi dell’articolo 10
capoverso 1 lettere a o b LDDS.
Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state
ammesse provvisoriamente come rifugiati sono autorizzate a esercitare
un’attività lucrativa e a cambiare posto o professione (cfr. art. 59, 60, 61 LAsi).
Durante
la procedura volta all’ottenimento dello statuto di rifugiato tali persone sono
richiedenti l’asilo in Svizzera. Essi possono soggiornarvi fino alla
conclusione della procedura. A determinate condizioni l’Ufficio federale può
tuttavia allontanare preventivamente il richiedente dalla Svizzera se la
prosecuzione del viaggio in uno Stato terzo è possibile, ammissibile e
ragionevolmente esigibile.
Durante i
primi tre mesi dopo l’inoltro della domanda d’asilo i richiedenti non hanno il
diritto di esercitare un’attività lucrativa. Se prima della scadenza del
termine è presa una decisione negativa in prima istanza, il Cantone può negare
per altri tre mesi l’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa.
L’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa si estingue con
lo spirare del termine di partenza fissato allorquando la procedura d’asilo
termina con una decisione negativa passata in giudicato, anche se il
richiedente si è avvalso di un mezzo d’impugnazione straordinario o di un
rimedio di diritto e se l’esecuzione dell’allontanamento è stata sospesa. Se
l’Ufficio federale prolunga il termine di partenza nell’ambito della procedura
ordinaria, può continuare a essere autorizzata un’attività lucrativa (cfr. art. 37, 42, 43, 44a, LAsi).
Sulla base del Decreto federale
sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia,
i superstiti e per l'invalidità, quindi, sono unicamente i rifugiati (e gli
apolidi) con domicilio e dimora abituale in Svizzera ad avere diritto alle
rendite AVS/AI alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, a esclusione dei
richiedenti l’asilo (cfr. SVR 2000 IV N. 14 pag. 43-44, consid. 2c; J. Meyer,
Problèmes concrets soulevés par les réfugiés et les demandeurs d’asile dans
l’AVS/AI, in Droit des réfugiés, Ed. Universitaires Fribourg Suisse 1991, pag.
199).
Conseguentemente a questi
ultimi, ex art. 6 LAI, quali stranieri a cui, verosimilmente non provenendo da
un Paese dell’UE, non torna applicabile l’ALC (cfr. art. 80a LAI), si applicano
le convenzioni di sicurezza sociale concluse tra la Svizzera e lo Stato di
origine della persona richiedente l’asilo.
Nel caso non fossero state
concluse delle convenzioni, i cittadini stranieri hanno diritto alle
prestazioni dell’AI solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora
abituale in Svizzera e in quanto, all’insorgere dell’invalidità, abbiano pagato
i contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in
Svizzera per dieci anni ex art. 6 cpv. 2 LAI (cfr. J. Meyer, op. cit., pag. 200).
In simili condizioni, pertanto,
i richiedenti l’asilo non sono esclusi a priori dal diritto alle prestazioni
dell’AI, di cui possono beneficiare sempre che adempiano i requisiti assicurativi
di cui all’art. 6 LAI, oltre che il periodo contributivo di almeno un anno
quando si manifesta l’invalidità, come per i cittadini svizzeri (all’art. 36
LAI), e presentino un’invalidità di almeno il 40% (cfr. art. 28 LAI; SVR 2000
IV N. 14 pag. 41 seg.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa R., I 793/02,
consid. 2).
All’assicurato, in quanto
richiedente l’asilo, non è applicabile il Decreto federale sullo statuto dei
rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e
per l'invalidità (cfr. SVR 2000 IV N. 14 pag. 43-44, consid. 2c).
Egli, come visto, ha
comunque potenzialmente diritto a una rendita dell’AI.
Per quanto concerne i
presupposti da adempiere, dato che il suo Stato di provenienza risulta sconosciuto
(cfr. doc. 3), non si può fare riferimento a una convenzione bilaterale
conclusa dalla Svizzera. Al ricorrente torna, perciò, applicabile l’art. 6 cpv.
2 LAI, secondo cui i cittadini stranieri hanno diritto alle prestazioni dell’AI
solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera e in
quanto, all’insorgere dell’invalidità, abbiano pagato i contributi almeno per
un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci
anni.
Per quanto riguarda il
domicilio e la dimora abituale in Svizzera, giova rilevare che in una sentenza
del 23 dicembre 1999 nella causa X., pubblicata in SVR 2000 IV N. 14 pag. 41,
il TFA, relativamente al domicilio del richiedente l’asilo, ha stabilito che si
deve ritenere che il suo soggiorno in Svizzera non è temporaneo oppure solo casuale,
ma caratterizzato da una certa durata.
L’Alta Corte ha,
segnatamente, osservato:
" (…) Bereits in BGE 113 Il 5 hat das Bundesgericht den zivilrechtlichen
Wohnsitz eines sich im Zeitpunkt der Verweigerung der Heiratsbewilligung 1 1/4 Jahre in der Schweiz aufhaltenden Asylbewerbers
bejaht. Es erwog, der Aufenthalt des Gesuchstellers
in der Schweiz sei nicht vorübergehend oder rein zufällig, sondern von
einer gewissen Dauer gekennzeichnet. Zudem liessen die äusseren Umstände wie
die Aufgabe des bisherigen Wohnsitzes im Ausland und die Einreichung des
Asylgesuchs in klarer und für Dritte erkennbarer Weise den Willen erkennen,
die Schweiz zum Mittelpunkt seiner Lebensinteressen zu machen. Entsprechend erachtete das Gericht die Voraussetzungen
des Art. 23 Abs. 1 ZGB als erfüllt. Daran ändere
nichts, dass der Asylbewerber während der Dauer des Verfahrens in der
Schweiz bloss toleriert sei, da im Falle der Abweisung des Asylgesuchs der
fiktive Wohnsitz des Art. 24 Abs. 2 ZGB greife, wonach der Aufenthaltsort als
Wohnsitz gilt, wänn ein früher begründeter
Wohnsitz aufgegeben und in der Schweiz kein neuer begründet worden ist
(BGE 113 II 7 f. Erw. 2; ANDREAS BUCHER, Der
Personenstand der Asylbewerber, in:
ZZW 53/1985 Nr. 12 S. 362). Es steht nichts entgegen, diese Rechtsprechung auch
auf dem Gebiet des Bundessozialversicherungsrechts anzuwenden (vgl. JURG
BRECHBÜHL, a. a. O., S. 144; KAESER, a. a.
O., N 1.22). Es trifft zwar zu, dass
sich der Asylbewerber in dem Sinne in einer provisorischen Situation
befindet, als er mit einem negativen
Asylentscheid und der Wegweisung aus der Schweiz rechnen muss. Dies ändert aber nichts daran, dass er den Wohnsitz im Heimatland aufgegeben und die Schweiz
zum Mittelpunkt seiner Lebensinteressen gemacht hat. Zudem ist der Aufenthalt auch auf (eine gewisse) Dauer ausgelegt, da sich das Verfahren bis zum
rechtskraftigen Entscheid oder bis zur Wegweisung erfahrungsgemäss über
einen langeren Zeitraum von bis zu einigen Jahren
erstreckt (ANDREAS BUCHER, a. a. O., S. 363), währenddem er hier ein besonderes gesetzliches
Aufenthaltsrecht (Art. 19 Abs. 1
Asy1G) geniesst. Im Uebrigen ist die Situation
des Asylbewerbers nicht mit derjenigen des Saisonniers vergleichbar, da
dieser die Beziehungen zu seinem Heimatstaat in der Regel nicht abbricht,
sondern einzig zu Erwerbszwecken in die
Schweiz kommt und nach seiner befristeten
Tätigkeit wieder (zu seinen Familienangehörigen) zurückkehrt.
Schliesslich stünden, wie die Vorinstanz zutreffend dargetan hat, einern allfälligen
Wunsch nach Wohnsitzbegründung in der Schweiz öffentlich-rechtliche Hindernisse
entgegen. Bei Saisonniers kann Wohnsitz in der Schweiz praxisgemäss erst
angenommen werden, wenn sie sich mit der
Absicht dauernden Verbleibens in der Schweiz aufhalten und die
Voraussetzungen für die Umwandlung der Saisonbewilligung
in eine ganzjährige Aufenthaltsbewilligung erfüllen oder zu erfüllen im
Begriffe sind (BGE 113 V 264 Erw. 2b mit Hinweisen)." (SVR
2000 IV N. 14 consid. 3d)
Nella fattispecie, comunque,
la questione di sapere se l’assicurato, anteriormente al 1° luglio 2003,
adempiva o meno le condizioni assicurative di cui all’art. 6 cpv. 2 LAI può
restare aperta, siccome, ai fini della vertenza, è determinante il fatto che l’insorgente,
pur avendone il diritto, non ha richiesto una rendita AI prima dell’entrata in
vigore della terza revisione della LADI.
L’inoltro della domanda di
prestazioni dell’AI precedentemente al 1° luglio 2003 - che non deve essere
sprovvista di possibilità di successo - è, infatti, una condizione essenziale
per poter usufruire eccezionalmente di 520 indennità giornaliere secondo la
regolamentazione transitoria emessa dal SECO (cfr. consid. 2.6.).
All’assicurato, di
conseguenza, già per il fatto di non avere mai richiesto una rendita AI, non
devono essere concesse 520 indennità giornaliere.
2.8. Va, d’altra parte, osservato
che anche nel caso in cui il ricorrente avesse interposto domanda di
prestazioni da parte dell’assicurazione invalidità precedentemente al 1° luglio
2003, l’esito delle vertenza non sarebbe stato differente.
Come esposto sopra (cfr. consid.2
6., 2.7.), in effetti, la richiesta di una rendita dell’AI non deve essere
priva di possibilità di successo.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI, in relazione con l’art. 8 della LPGA, con il termine
invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un
danno alla salute fisica, mentale o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo
nuovo tenore, in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve dunque essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi - di regola - non si
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC
1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag.
232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Per
quanto concerne il reddito da invalido, se l’assicurato non lavora, secondo il
TFA, occorre utilizzare i dati che risultano dall’indagine svizzera sulla
struttura dei salari dell’Ufficio federale di statistica. Si tratta di
rilevamenti statistici ufficiali, che si riferiscono agli stipendi medi nelle
principali regioni e categorie di lavoro. Il TCA usa costantemente i salari
statistici relativi al Cantone Ticino (Tabella TA13), in quanto ritiene che
l’applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera è
discriminante per gli assicurati attivi in Ticino (Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale), ritenuto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute. Va, d’altronde, evidenziato che
il TFA in alcune recenti sentenze si è dimostrato più disponibile ad applicare
i dati ticinesi (cfr. DTF 126 V 76; RDAT I-2001pag. 250 = SVR 2000 IV N. 35; STFA
del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01 consid. 4.3.2.; STFA del 13 giugno
2003 nella causa G., I 475/01, consid. 4.4.; D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, pag.
618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle
assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, pag.
124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurances du
Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale"
in CGRSS n° 33-2004 pag. 19 seg. (28-33).
Per gli
assicurati, poi, che a causa della particolare situazione personale o
professionale(limitazioni addebitabile al danno alla salute, età , anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.)
non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato,
si deve operare una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a
seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (cfr. DTF 126
V 75; Pratique VSI 2002 pag. 64 seg.; D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia
…, in RDAT II-2003, pag. 571seg. e in L’autonomia del disabile nel diritto
svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn,
Bellinzona 2004, pag. 123; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des
assurances …" in CGRSS n° 33-2004 pag. 30).
2.9. In concreto dal certificato
medico del 14 aprile 2003 rilasciato dal Dr. med. __________, FMH in
reumatologia, si evince:
" VALUTAZIONE: Dorsalgie
croniche comuni
- trauma nel 11/2000
- condrosi D7/D8
Modica irritazione del muscolo
piramidale a destra
Modici dolori al ginocchio destro di
tipo meccanico, di origine probabilmente prevalentemente periarticolare
ANAMNESI:
2 ½ anni fa il paziente viene colpito da un soldato israeliano con
il calcio di un fucile tra le scapole.
Da allora accusa dolori persistenti, presenti durante il giorno e
durante la notte. Il sonno è disturbato dai dolori. Esacerbazione alla
reclinazione forzata e in posizioni statiche prolungate.
Sono presenti inoltre dolori meno importanti, legati alle
sollecitazioni, a livello del grande trocantere a destra e del ginocchio
destro.
STATUS:
Paziente in buono stato generale, esame neurologico agli arti inferiori
s.p.. Il rachide mostra una minima ipercifosi dorsale e un minimo atteggiamento
scoliotico dorsale e convessità destra. Si tratta di varianti della norma clinicamente
non significative. Il bacino è equilibrato. La mobilità dorsale è minimamente
ridotta per l'estensione senza alterazioni segmentali della mobilità.
RADIOLOGIA:
Colonna dorsale ap e laterale del 24.2.2003: condrosi D7/D8
con assottigliamento dello spazio discale del 20% ca., senza sclerosi
sottocondrale o rilevanti spondilofiti.
IRM colonna cerico-dorsale del 4.4.2003: conferma la
condrosi del disco D7/D8 che appare disidratato e assottigliato del 20% ca.,
senza alcun altro reperto patologico. In particolare non sono presenti
alterazioni compatibili con una distrofia di crescita di Scheuermann.
DISCUSSIONE:
Si tratta dunque di dorsalgie comuni insorte dopo un trauma
diretto tra le scapole nel 11/2000. Le indagini radiologiche realizzate
mostrano unicamente modiche alterazioni degenerative a livello del disco D7/D8,
regione che rappresenta il fulcro dei dolori del paziente. Si tratta comunque
di un reperto minore, al limite del significato clinico. Alterazioni
degenerative di questo tipo sono infatti abitualmente asintomatiche oppure
associate a dolori intermittenti, di tipo meccanico. Una relazione con il
trauma subito nel 11/2000 appare poco probabile.
I dolori a livello del grande trocantere corrispondono a una
modica periartropatia dell'anca destra con irritazione del muscolo piramidale.
I dolori al ginocchio destro, di tipo meccanico, corrispondono
clinicamente a una problematica periarticolare con un'irritazione attorno alla
testa del perone.
Dal punto di vista terapeutico ho proposto una presa a carico di
fisioterapia dal signor __________ a __________ con misure antalgiche passive,
misure di terapia manuale, istruzione in ergonomia della schiena e introduzione
a un programma di allenamento medico per rinforzare la muscolatura
paravertebrale.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa, tenendo conto anche
della costituzione poco robusta del paziente e degli importanti disturbi soggettivi
associati a alterazioni strutturali limitate, attività pesanti a mediamente
pesanti dovrebbero se possibile essere evitate. La scelta del lavoro dovrebbe
cadere su un'attività leggera e adatta, che permetta il rispetto delle regole
di ergonomia e brevi pause al bisogno. In un'attività leggera e adatta il
paziente è certamente totalmente abile al lavoro.
Non ho previsto altri appuntamenti." (Doc. A2)
Dall'attestazione del Dr.
med. __________, relativamente alla cui attendibilità il TCA non ha motivi di
dubitare - prodotta del resto dall’assicurato medesimo -, risulta che
quest’ultimo, doveva sì evitare di svolgere attività da pesanti a mediamente
pesanti, tuttavia era totalmente in grado di esercitare un’occupazione leggera
e adatta, che permettesse il rispetto delle regole di ergonomia e brevi pause
al bisogno.
In casu l’inabilità
lavorativa in relazione ad attività pesanti e mediamente pesanti non implica,
comunque, un’incapacità di guadagno dell’assicurato rilevante ai fini
dell’assicurazione contro l’invalidità.
Infatti, anche
nell’ipotesi in cui la sua originaria attività di aiuto cucina fosse da considerare
pesante e quindi non più esigibile, ciò non comporterebbe un discapito
economico per il ricorrente tale da giustificare l’assegnazione di una rendita
dell’AI.
L’insorgente ha guadagnato,
nel 2003, presso il __________, fr. 3'100.-- lordi mensili (cfr. doc. 4,
6; art. 10 cpv. 1 CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione per
l’anno 2003 per i collaboratori senza apprendistato professionale),
corrispondenti a fr. 37'975.-- annui (fr. 37'200.-- + fr. 775.--, pari
al 25% della tredicesima, come previsto a partire dal 7° mese di lavoro dall’art.
12 del CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione).
Dalla tabella elaborata
dall’Ufficio cantonale di statistica (Ustat) a partire dai rilevamenti compiuti
dall’Ufficio federale di statistica, pubblicata sulla rivista “Dati,
statistiche e società”, 2-2002, emerge che nel Cantone Ticino il salario
mensile lordo in attività che presuppongono qualifiche inferiori per il settore
dell’industria alberghiera e della ristorazione ammontava nel 2000 a fr.
3'178.-- (cfr. Tabella allestita dall’Ustat, pag. 13).
Tale importo, adeguato
all’evoluzione dei salari per il 2003 (cfr. tabella B 10.2), risulta essere di fr.
3'226.--.
Quest’ultimo reddito
supera di circa il 4% quello che l’assicurato ha conseguito, senza
l’infortunio, nel 2003 svolgendo l’attività di aiuto cucina.
Qualora,
già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona
assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività equivalente e che
non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una
retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso
negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da
invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla
media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio
realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va
ridotto in proporzione (cfr. AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s.
consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e
del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).
Al
riguardo in una sentenza del 20 luglio 2004 nella causa S., I 758/03 l'Alta
Corte ha rilevato quanto segue:
"
(….)
4.3
4.3.1 Pour déterminer la perte de gain subie par le
recourant, les premiers juges ont pris en considération au titre du revenu sans
invalidité, le salaire qu'il réalisait en 1996 au service de son ancien
employeur, à savoir 36'000 fr. Or, le salaire auquel pouvaient prétendre les
hommes qui effectuaient des activités simples et répétitives dans le secteur de
l'industrie alimentaire et des boissons s'élevait, en 1996, à 52'027 fr. ([12 x
4'139 fr.] x 41.9 heures: 40 heures; cf. Enquête suisse sur la structure des
salaires [ESS] 1996, TA 1, p. 17, niveau de qualification 4; voir également La
Vie économique 12/2002, p. 88, tableau B 9.2). Dans la mesure où ce revenu
dépasse de 45 pour cent le gain effectivement réalisé par l'assuré, il convient
de calculer le degré d'invalidité de celui-ci en se référant aux données
statistiques prévalant à l'époque de la décision litigieuse, soit en 2002, et
de prendre en considération un revenu mensuel sans invalidité de 4'388 fr. (cf.
ESS 2002, TA 1, p. 43, niveau de qualification 4).
4.3.2 Pour évaluer le gain d'invalide, il y a lieu,
conformément à une jurisprudence bien établie, de se référer aux données
statistiques lorsque, comme en l'espèce, l'assuré n'a pas repris d'activité
lucrative (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). Dès lors,
compte tenu d'un salaire mensuel brut de 4'388 fr. (cf. consid. 4.3.1), sous
déduction de 15 pour cent en regard des limitations liées au handicap subi (ATF
126 V 79 ss. consid. 5b/aa), ainsi que d'une incapacité de travail du recourant
de 50 pour cent, le revenu mensuel d'invalide déterminant s'élève à 1865 fr.
4.3.3 En comparant ce montant avec le revenu sans
invalidité, on obtient une perte de gain de 2'523 fr. correspondant à un taux
d'invalidité de 57,50 pour cent, ouvrant droit à une demi-rente."
Utilizzando la tabella TA13, relativa ai dati ticinesi, elaborata
dall'Ufficio federale di statistica (cfr. consid. 2.8.), il ricorrente,
svolgendo nel 2002 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel
settore privato ticinese (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 4'098.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 1/2-2005, p. 102), esso ammonta a fr.
4'272.16 mensili oppure a fr. 51'265.92 per l'intero anno (fr. 4'272.16 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali per il 2003 (cfr. tab. B 10.3,
pubblicata in La Vie économique, 1/2-2005, p. 103) si ottiene, per il
2003, un reddito annuo di fr. 51'983.64.
In
applicazione della giurisprudenza sopra menzionata, il reddito statistico da
invalido va ridotto del 4% (fr. 51'983.64 decurtati del 4% = fr. 49'905.--).
Confrontando
il reddito statistico da invalido decurtato del 4% e ridotto nella misura
massima possibile del 25%, per tenere conto di fattori estranei all’invalidità
(cfr. consid. 2.8.), corrispondente a fr. 37’429.--, al reddito che lo stesso
guadagnava nel 2003 presso il __________ di fr. 37'975.--, il grado di invalidità
risulta essere di circa il 2%.
L’insorgente,
quindi, non era da ritenere invalido ai sensi dell’assicurazione contro
l’invalidità e, meglio, non avrebbe avuto diritto nemmeno a un quarto di
rendita.
In
effetti, giusta l’art. 28 cpv. 1 LAI, un assicurato ha diritto a un quarto di
rendita qualora raggiunga un grado di invalidità del 40% ( consid. 2.8.).
In ogni
caso, anche raffrontando il reddito che il ricorrente ha percepito nel 2003
presso il __________ di fr. 37'975.-- al reddito da invalido risultante dalla
tabella TA13 di fr. 51'983.64 ridotto della differenza tra tale reddito e il
guadagno effettivamente conseguito nel 2003 dall’assicurato e decurtato nella
misura massima possibile del 25% (cfr. consid. 2.8.), si otterrebbe un grado di
invalidità - di circa il 25% - inferiore al 40%, che dà diritto a un quarto di
rendita (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI; consid. 2.8.).
Di
conseguenza, siccome l’eventuale richiesta di una rendita di invalidità entro
il 30 giugno 2003, a prescindere dall’adempimento o meno delle condizioni
assicurative di cui all’art. 6 cpv. 2 LAI (cfr. consid. 2.7.), sarebbe
risultata priva di possibilità di successo, la stessa non avrebbe comunque permesso
al ricorrente di beneficiare di 520 indennità giornaliere dell’assicurazione
contro la disoccupazione.
2.10. Non è infine
di nessun ausilio l’ulteriore rapporto medico del 18 febbraio 2005 del Dr. med.
__________, trasmesso dal ricorrente, il 16 marzo 2005, del seguente tenore:
"
Il paziente lamenta dolori di tipo meccanico a
livello del grande trocantere a destra e del ginocchio destro, attorno alla
testa del perone.
L'esame clinico è normale per quanto riguarda
l'anca e il ginocchio. Piedi cavi e valghi già corretti con vecchi plantari.
Allego le indagini radiologiche.
Si tratta di una modica periartropatia dell'anca
e del ginocchio, a livello radiologico, non clinico, vi è inoltre un'incipiente
condropatia della rotula. Piccola cisti di Baker che potrebbe indicare la
presenza di un'iperpressione articolare forse in relazione alle modiche alterazioni
degenerative.
Dal punto di vista terapeutico ho prescritto
fisioterapia e ho consegnato al paziente una ricetta per rinnovare i plantari.
Non ho previsto altri appuntamenti." (Doc.
B)
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA, infatti, l'autorità giudicante deve
limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca
in cui è stata resa la decisione impugnata (fra le tante: DTF 130 V 138;
Pratique VSI 2003 pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00;
STFA del 9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella
causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000
pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non
pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248
consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b).
I fatti
accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di
regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. Pratique VSI 2003
pag. 282; DTF 121 V 366; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I 76/00).
Nell’evenienza
concreta il certificato prodotto pendente causa dall’assicurato riguarda la sua
situazione di salute nel mese di febbraio 2005.
Esso è,
perciò, irrilevante ai fini della presente lite.
Come
visto in precedenza, da un lato, il ricorrente non ha comunque postulato una
rendita AI, dall’altro, in casu, è di interesse unicamente lo stato di salute
dell’insorgente nel 2003, considerato che per potere beneficiare di 520
indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, la richiesta
di rendita di invalidità - non destinata all’insuccesso - avrebbe dovuto essere
inoltrata entro il 30 giugno 2003 (cfr. consid. 2.7.; 2.9.).
Abbondanzialmente
va rilevato che l’attestazione medica del mese di febbraio 2005 non apporta in
ogni caso elementi tali da implicare un’invalidità dell’assicurato ai sensi
dell’AI.
In
effetti nulla è specificato circa l’abilità lavorativa del ricorrente. La
situazione, comunque, non appare mutata rispetto all’aprile 2003, per cui,
verosimilmente, l’assicurato è tuttora in grado di svolgere attività leggere.
Di
conseguenza egli sulla base dei dati statistici regionali - da adeguare per il
2005 e da ridurre in applicazione sia della giurisprudenza menzionata al
considerando precedente relativa ai casi di guadagni inferiori alla media a
causa di motivi estranei all’invalidità, che della riduzione massima consentita
del 25% (cfr. consid. 2.8.) - rapportati a quanto avrebbe potuto guadagnare
quale aiuto cucina nel 2005, ossia fr. 3'150.-- lordi mensili (cfr. Decreto del
Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione
del 24 dicembre 2004 in relazione all’art. 10 cpv. 1 del CCNL per i collaboratori senza apprendistato professionale), pari a fr. 40'950.-- annui (cfr. art. 12 CCNL, secondo cui a
partire dal 3° anno di lavoro la tredicesima è del 100%), non subirebbe un
discapito economico tale da implicare la concessione di una rendita da parte
dell’assicurazione invalidità (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI: gli assicurati hanno
diritto a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%; consid. 2.8.; 2.9.).
Alla luce
di tutto quanto esposto la decisione su opposizione del 25 ottobre 2004 deve
essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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