38.2004.8
non é idonea al collocamento l'assicurata che non offre tutta la disponibilità che normalmente un datore di lavoro può esigere e che limita, rendendola alquanto incerta, la possibilità di trovare un i
20 settembre 2004Italiano41 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2004.8
Data decisione, Autorità:
20.09.2004, TCA
Titolo:
non é idonea al collocamento l'assicurata che non offre tutta la disponibilità che normalmente un datore di lavoro può esigere e che limita, rendendola alquanto incerta, la possibilità di trovare un impiego
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
art. 29 COST
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 cpv. 1 LADI
art. 42 LPGA
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.8
FS/td
Lugano
20 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2004
di
RI1
rappr. da: RA1
contro
la decisione del 18 dicembre 2003 emanata
da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 13 agosto
2003 l'Ufficio Regionale di collocamento di __________ (URC) ha trasmesso alla
Sezione del lavoro Ufficio giuridico la seguente "Comunicazione Dubbi
circa l'idoneità al collocamento" concernente la sig.ra RI1:
"
In base a quanto dichiarato dalla Sig.ra RI1 sul
curriculum vitae (copia allegata) e confermato dalla copia dell'estratto del
registro di commercio (copia allegata), la stessa è ancora socia di una Sagl,
la __________." (cfr. doc. 3)
Con
riferimento alla "Comunicazione Dubbi circa l'idoneità al
collocamento" l'assicurata è stata convocata per il giorno di lunedì 8
settembre 2003 alle ore 10:00 presso gli uffici della Sezione del lavoro
Ufficio giuridico per essere sentita in merito (cfr. doc. 6/A).
In quell'occasione
è stato steso e sottoscritto dall'assicurata un "Verbale di
audizione" del seguente tenore:
"
(…)
Dal 14 luglio 2003 sono iscritta in disoccupazione alla ricerca di
un'occupazione a tempo pieno quale venditrice.
In data 02.09.2003 ho partecipato all'incontro informativo
"Diritti & Doveri" presso l'URC di __________.
Sono iscritta presso la Cassa di disoccupazione __________,
sezione di __________.
A quest'ultima cassa ho già consegnato tutti i documenti richiesti
ad eccezione dei FAUT relativi ai mesi di luglio e agosto 2003.
Situazione Personale
Sono nubile e convivo con __________, __________ a __________. Non
ho figli a mio carico e non svolgo nessuna attività accessoria o di
volontariato.
Non sono in possesso della licenza di condurre e non dispongo di
nessun autoveicolo. Mi sposto con i mezzi pubblici di trasporto o facendo capo
a __________
Stato di salute
Mi ritengo in buono stato di salute e abile al lavoro nella misura
del 100%.
Situazione / esperienze professionali
Dal 1992 al 1995 ho frequentato la scuola di lingue __________ a __________,
conseguendo un diploma VHS nelle lingue di inglese, francese e tedesco.
Dal 1995 al 1997, ho conseguito il diploma di venditrice presso la
gioielleria __________ a __________ in __________. In seguito ho lavorato in un
negozio per vendita al minuto di biancheria intima a __________.
Dopo un breve periodo di disoccupazione -marzo/agosto 1998- ho
ripreso la mia attività in un negozio di articoli di regalo a __________.
Infine, precedentemente alla mia iscrizione in disoccupazione, in
data 4 settembre 2000, unitamente a __________, abbiamo costituito la società a
garanzia limitata __________ Sagl, ora con sede a __________ in Via __________.
La società ha quale scopo l'acquisto, la vendita, l'importazione e
l'esportazione di prodotti e materiale agricolo.
Dispone di un magazzino di circa 500 mq e uffici propri.
In seno alla società detengo una quota di fr. 15'000.--, mentre __________
di fr. 5'000.--. La mia funzione è di socia e gerente con firma individuale.
Alle dipendenze della società, compresa la sottoscritta e __________,
vi erano 5 dipendenti ma poi a 2 di essi, occupati a tempo parziale, abbiamo
dovuto presentare la disdetta a causa della mancanza di un'importante vendita
di merce.
Durante la mia attività percepivo un salario netto di fr. 3'000.--.
In merito alla comunicazione in oggetto, dichiaro:
In data 1.luglio 2003, per ordine della Magistratura, tutta la
merce, gli oggetti e la documentazione della __________ Sagl è stata
sequestrata e contemplata nella nota inchiesta "indoor" ora ancora in
fase d'istruttoria.
Purtroppo ho subito un giorno di carcerazione e l'indomani,
chiarita la mia posizione, sono stata liberata su ordine del GIAR.
Sono difesa dall'avv. __________, __________ e attualmente resto
pure in attesa del dissequestro di tutti i beni della __________ Sagl, che
evidentemente dal 01.07.2003 è senza attività, del valore complessivo di circa
500'000.--.
Per ora mi sono state ritornate unicamente le chiavi del
magazzino, completamente vuoto, ma senza nessun documento o atto per poter
continuare con la nostra attività.
Nel futuro, qualora non potessi più continuare con la mia
attività, prospettavo la costituzione di un'attività lavorativa nel settore
della viticoltura.
A precisa domanda rispondo che per quanto mi è dato di sapere a
giorni la magistratura dovrebbe provvedere al dissequestro di tutti i beni
della società. In merito, il mio avvocato dovrebbe presentare istanza di
dissequestro.
La mia intenzione, appena rientro in possesso dei beni e della
merce, é di riprendere da subito a tempo pieno la mia attività.
Per ora ne continuo a curare gli interessi ma senza praticamente
svolgere un'attività lavorativa.
A precisa domanda rispondo di essere alla ricerca di un lavoro a
tempo pieno ma a condizione che possa lasciare subito o mantenerlo a tempo
parziale nei primi tempi, appena rientro in possesso pienamente dei beni della __________
Sagl. Prendo atto che dal sistema informatico COLSTA (gestione dei miei dati
personali in disoccupazione) risulta che il Termine Quadro per il periodo in
esame non è ancora stato attivato da parte della mia Cassa di disoccupazione.
Pertanto, l'Ufficio giuridico prima di procedere ad altre verifiche in merito
alla mia idoneità al collocamento o prima di pronunciare la relativa decisione
amministrativa - sebbene sia stata sentita personalmente in data odierna-
chiederà le dovute informazioni alla mia Cassa di disoccupazione giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI concernente il periodo di
contribuzione.
Prendo atto che l'Ufficio giuridico prospetta una decisione
relativa all'idoneità al collocamento. Visto che l'idoneità al collocamento è
una delle condizioni da cui dipende il diritto alle indennità di
disoccupazione, questa decisione -se fossi ritenuta inidonea- comporterebbe il
diniego di tali indennità.
(…)." (cfr. doc. 6)
Con
decisione del 9 ottobre 2003 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha
stabilito che l'assicurata è ritenuta inidonea al collocamento a far tempo dal
14 luglio 2003 (cfr. doc. 7).
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurata tramite il suo rappresentante,
l'avv. RA1 (cfr. doc. 8), la Sezione del lavoro Ufficio giuridico, in data 18
dicembre 2003, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha
confermato la sua decisione del 9 ottobre 2003 e ha rilevato che:
"
(…)
1. La signora RI1 è iscritta in disoccupazione a far tempo
dal 14 luglio 2003, alla ricerca di un
impiego a tempo pieno come impiegata di vendita al minuto o venditrice in
ambito di orologeria e bigiotteria.
L'assicurata è al suo secondo termine
quadro di riscossione (14.07.2003 - 13.07.2005).
2. Con comunicazione 13 agosto 2003 per dubbi circa l'idoneità al
collocamento l'Ufficio regionale di
collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sottoposto all'Ufficio
giuridico della Sezione del lavoro il caso della signora RI1, in quanto la
stessa risulta essere iscritta a registro di commercio come socia gerente con
firma individuale della società __________ Sagl con sede a __________, con una
quota sociale di fr. 15'000.-.
3. Con decisione 8 ottobre 2003 la Cassa di disoccupazione __________
di
__________ ha negato all'assicurata il
diritto alle indennità di disoccupazione a far tempo dal 14 luglio 2003, non
ritenendo adempiuta la condizione posta dall'articolo 8 cpv. 1 lett. e LADI
(nel caso di specie, non è stata comprovata un'attività soggetta a
contribuzione). Contro questa decisione l'assicurata non ha interposto
opposizione.
4. Esperiti i necessari accertamenti, segnatamente sentita
l'assicurata
a verbale in data 8 settembre 2003, con
decisione 9 ottobre 2003 il servizio cantonale ha ritenuto la stessa inidonea
al collocamento a far tempo dal 14 luglio 2003, in considerazione segnatamente
della posizione ricoperta in seno alla società e dei suoi legami con la
medesima.
Contro la predetta decisione la signora RI1,
per il tramite dell'avv. RA1, __________, ha interposto opposizione in data
5/10 novembre 2003.
5. Giusta l'articolo 8 cpv. 1 lett. f LADI, l'idoneità al
collocamento
costituisce un presupposto per il
diritto alle indennità di disoccupazione. Secondo l'articolo 15 LADI, il disoccupato
è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare
un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
L'idoneità al collocamento comprende due
elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a dire la
capacità di esercitare un'attività lucrativa senza che l'assicurato ne sia
impedito per delle ragioni inerenti alla sua persona e, d'altra parte,
soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi
dell'articolo 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà di prendere
tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al
tempo che l'assicurato può consacrare ad un impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.;
DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung
und Insolvenzenteschädigung, 2, ed., Zurigo 1998 pagg. 31-38). L'assicurato
dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un
tempo ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di
datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (DLA 1986 N.
20; STCA del 5 luglio 2001, nella causa S. G. contro UL, consid. 2.2., pag.
10).
Fatti
I soci gerenti di una società a garanzia
limitata hanno, per legge, una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro. Finché la mantengono, essi sono automaticamente esclusi dalla cerchia
degli aventi diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. Circolare
concernente l'indennità di disoccupazione, Segretariato di Stato dell'economia,
gennaio 2002, B31 e segg.).
6. Nella presente fattispecie, dai documenti agli atti emerge che
l'assicurata è socia gerente con firma
individuale della società __________ Sagl con sede a __________ (tuttora
esistente), ne è la fondatrice unitamente al suo convivente e detiene una quota
sociale di fr. 15'000.- Inoltre, per ordine della magistratura ticinese - nel
quadro delle operazioni anti-canapa legate all'inchiesta "indoor" -
in data 1. luglio 2003 sono stati sequestrate la merce, le attrezzature e la
documentazione della società. Al riguardo, sentita a verbale in data 8
settembre 2003, la signora RI1 ha in particolare dichiarato quanto segue: La
mia intenzione, appena rientro in possesso dei beni e della merce, è di
riprendere da subito a tempo pieno la mia attività. Per ora ne continuo a
curare gli interessi ma senza praticamente svolgere un'attività lavorativa. A
precisa domanda rispondo di essere alla ricerca di un lavoro a tempo pieno ma a
condizione che possa lasciare subito o mantenerlo a tempo parziale nei primi
tempi, appena rientro in possesso pienamente dei beni della __________ Sagl.
Ora, visto quanto precede e alla luce
delta citata giurisprudenza, considerati i legami e il ruolo dell'opponente
nella società __________ Sagl, ritenuto inoltre come la stessa si metta a
disposizione del mercato del lavoro per un periodo incerto riguardo alla sua
scadenza e ponendo quale condizione quella di poter abbandonare o ridurre a
metà tempo un eventuale impiego non appena di nuovo in possesso di quanto
appartenente alla società - per cui l'assicurata non dimostra una reale volontà
e neppure una sufficiente disponibilità al collocamento, in quanto restringe
eccessivamente il numero dei datori di lavoro disposti ad assumerla a queste
condizioni - la stessa non può dunque essere ritenuta idonea al collocamento,
ciò già a far tempo dalla sua iscrizione in disoccupazione (14 luglio 2003).
A ciò si aggiunge il fatto che
l'assicurata non adempie un altro dei presupposti cumulativi di cui
all'articolo 8 LADI, a sapere il requisito dell'adempimento del periodo di
contribuzione (lett. e).
7. Le motivazioni sollevate dall'opponente non permettono di
giungere a una conclusione diversa
rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.
(…)." (cfr. doc. A1)
1.3. Contro
questa decisione il rappresentante dell'assicurata ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA nel quale ha chiesto che:
"1. Il
presente ricorso è accolto.
2. Di
conseguenza la decisione 18.12.03 della Sezione del lavoro è annullata e riformata
nel senso che la signora RI1 è dichiarata idonea al collocamento a far tempo
dal 14.7.2003.
3. Protestate
tasse, spese e ripetibili." (cfr. doc. I, pag. 6)
A
sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell'assicurata ha addotto che:
"
(…)
1. La signora RI1
e socia e gerente, con una quota sociale di nominali fr. 15'000.--, della __________
sagl con sede a __________. La ditta era attiva nell'ambito del commercio
all'ingrosso e al dettaglio di materiale per l'agricoltura e il giardinaggio.
Prove:
documenti, richiamo incarto della signora RI1 in
merito alla domanda di
disoccupazione
Considerandi
2.
A seguito di un intervento del Ministero Pubblico, la __________
Sagl é
stata chiusa in data 1° luglio 2003 e
tutto il materiale e merce ivi rinvenuto e stato posto sotto sequestro. La
signora RI1 si è pertanto trovata impossibilitata da un giorno all'altro a
esercitare la propria attività lucrativa. Parte della merce inizialmente
sequestrata è stata nel frattempo dissequestrata. La signora RI1 tuttavia non
ha ripreso l'attività presso la __________ Sagl anche perché nel frattempo la
società aveva deciso di lasciare i locali occupati per l'attività commerciale.
Prove: c.s.
3.
La signora RI1 in data 14.7.03 si è pertanto iscritta in
disoccupazione chiedendo che le venisse
accordata la relativa indennità ricercando nel contempo un impiego a tempo
pieno come impiegata al minuto o venditrice in ambito di orologeria e
bigiotteria.
Prove: c.s.
4.
Con la decisione impugnata, la Sezione del lavoro, ha respinto
la
richiesta della signora RI1. La Sezione
del lavoro rileva come in data 8.10.03 la Cassa di disoccupazione __________
avrebbe negato all'assicurata il diritto all'indennità di disoccupazione , non
ritenendo adempiuta la condizione prevista all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI,
ovvero l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione. Si contesta tale
verifica. Si allegano i fogli paga della ricorrente rilasciati dalla __________
Sagl per tutti i mesi di attività da cui, tra l'altro, risulta come la signora RI1
soddisfi pure il periodo di contribuzione di cui all'art. 8 lett. e) LADI. Si
rileva che questi documenti sono stati ottenuti in fotocopia dal Ministero
Pubblico essendo inseriti nella documentazione posta sotto sequestro. Gli
originali si trovano presso il Ministero pubblico dove possono essere
visionati.
Prove: documenti, richiamo dal Ministero pubblico
dell'inc. per il
procedimento penale avviato nei confronti della
signora
RI1, c.s.
5.
Sempre con la decisione impugnata la Sezione del lavoro
considera la ricorrente non idonea al
collocamento ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LADI. Essa non sarebbe idonea essendo
gerente della __________ Sagl e inoltre perché avrebbe manifestato l'intenzione
di ricominciare la propria attività in seno a tale società qualora ciò fosse
stato possibile.
Prove: c.s.
6.
È ben vero che la ricorrente è tutt'ora iscritta quale
socia-gerente
della società, ma è anche vero che la
società di fatto non può svolgere alcuna attività essendo stata privata dal
Ministero pubblico di ogni merce. Non si vede nella presente fattispecie quale
influenza possa avere tale posizione nel diritto a ottenere una rendita. La
tesi della Sezione del lavoro secondo cui i soci gerenti di una società hanno
un posizione analoga ai datori di lavoro nella presente fattispecie non regge.
La signora RI1, a seguito dell'intervento della Magistratura, non può
esercitare alcuna attività in seno alla __________ Sagl. Essa non può in alcun
modo prendere decisioni in merito alla società, non può determinarne in alcun
modo l'attività e tantomeno decidere in merito alla sua attività in seno
all'azienda (ARV-2000-72 ss, DTF 112 V 326 ss, DTF 112 V 136 ss). Nella
presente fattispecie si deve per forza concludere che l'attività in seno alla __________
Sagl (inesistente a causa dell'intervento della Magistratura) non ha nessuna
conseguenza sulla piena disponibilità dell'opponente a trovare un nuovo
impiego.
Prove: c. s.
7.
Da un punto di vista di capacità lavorativa in senso oggettivo,
si
ritiene che non vi sia alcun problema e
non sembra che neppure la Sezione del lavoro abbia intravisto un problema a
questo livello. La signora RI1 non ha alcun impedimento personale a essere
collocata. Per quanto concerne la disponibilità soggettiva della signora RI1 a
essere collocata e quindi ad accettare un altro impiego, si ritiene che il
fatto che l'opponente possa aver affermato che, in caso di riapertura della
società, le sarebbe piaciuto poter continuare la sua attività in seno alla
stessa, non ne preclude minimamente l'idoneità a un nuovo impiego. Dal momento
che la __________ Sagl e stata chiusa per ordine della Magistratura e che
verosimilmente lo rimarrà ancora per molto tempo, non si può certo rimproverare
alla signora RI1 di aver una capacità residua di lavoro in seno alla __________
Sagl e di non sfruttarla adeguatamente. Semplicemente non è possibile
lavorarvi. Il fatto che un pio desiderio della signora RI1 le venga
rimproverato, appare perlomeno fuori luogo. II rifiuto di codesta Sezione é
assurdo e illogico. La decisione presa nei confronti della qui opponente porta
all'assurdo risultato secondo cui una persona deve essere dichiarata non idonea
al collocamento ogni qualvolta che questa afferma che se trova un lavoro lo
prende. In fin dei conti la signora RI1 ha detto esattamente questo: "se
riaprono la __________ ricomincio a lavorare". In realtà la risposta
giusta era se riaprono la __________ e non ho ancora trovato un altro lavoro o
ho trovato un lavoro meno interessante, ricomincio a lavorare in __________ I.
D'altra parte, si ritiene che un qualsiasi richiedente di indennità di
disoccupazione possa decidere di chiedere il collocamento, accettare un posto
di lavoro che gli viene proposto per poi cambiarlo se ne trova uno migliore.
Non vi è nessun obbligo legale che imponga a una persona, che richiede di
essere ammessa alla disoccupazione, di non cambiare un lavoro ottenuto a
seguito della domanda di indennità. In poche parole la signora RI1 vuole
trovare un'attività lavorativa e ciò anche per non dover pesare alla cassa di
disoccupazione. Se, una volta ottenuto questo posto di lavoro, in seguito si
dovesse poter riaprire la __________ Sagl, l'opponente non esclude la
possibilità di licenziarsi (nel rispetto delle norme contrattuali e di legge
relative alla disdetta) per ricominciare l'attività in seno alla __________ Sagl.
In ogni caso, dal momento dell'iscrizione in disoccupazione e fino
all'ipotetica riapertura della __________ Sagl, che non avverrà a breve
termine, la signora RI1 vuole ricollocarsi quale dipendente.
Prove: c. s.
(…)." (cfr. doc. I)
1.4
Nella sua
risposta del 26 febbraio 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha
chiesto di respingere il ricorso e, dopo aver, tra l'altro, rilevato che:
"(…) A motivo del fatto che l'assicurata ha trascurato il suo obbligo di
controllo, in data 19 gennaio 2004 l'Ufficio regionale di collocamento di __________
(in seguito: URC) ha proceduto alla chiusura del suo caso (doc. 1 e 2)
(…)." (cfr. doc. III, punto 1, pag. 2), ha ribadito che:
"
(…)
6.
Nel caso in esame, dai documenti agli atti, segnatamente
dall'estratto del registro di commercio
(doc. 4), risulta che la signora RI1 è socia gerente con firma individuale
della società __________ Sagl con sede a __________ (tuttora esistente), ne è
la fondatrice unitamente al suo convivente e vi detiene una quota sociale,
maggioritaria, di fr. 15'000.-. Benché la merce, le attrezzature e la
documentazione della società siano state sequestrate in data 1. luglio 2003
dalla magistratura ticinese nel quadro delle operazioni anti-canapa legate
all'inchiesta "indoor" (al riguardo, nell'atto ricorsuale
l'assicurata ha dichiarato che una parte della merce inizialmente sequestrata
ha fatto nel frattempo oggetto di dissequestro), nel corso della sua audizione
la ricorrente ha dichiarato continuare a curare gli interessi della società (cfr.
doc. 6, pag. 2).
Si osserva d'altra parte come
l'assicurata, nel corso della sua audizione, abbia segnatamente dichiarato
quanto segue: La mia intenzione, appena rientro in possesso dei beni e della
merce, è di riprendere da subito a tempo pieno la mia attività. Per ora ne
continuo a curare gli interessi ma senza praticamente svolgere un'attività
lavorativa. A precisa domanda rispondo di essere alla ricerca di un lavoro a
tempo pieno ma a condizione che possa lasciare subito o mantenerlo a tempo
parziale nei primi tempi, appena rientro in possesso pienamente dei beni della __________
Sagl (cfr. doc. 6, pagg. 2 e 3). Quanto precede mostra la manifesta volontà
della ricorrente di tornare a lavorare per la sua società non appena la
magistratura procede al dissequestro dei beni e, nel contempo, il carattere
troppo incerto del periodo che l'assicurata può consacrare ad un impiego.
Il fatto che, come asserisce la ricorrente,
l'attività della società sia attualmente inesistente a seguito del sequestro
dei beni da parte della magistratura non cambia nulla alla posizione che la
stessa vi ricopre. Del resto, la __________ Sagl non è finora stata cancellata
dal registro di commercio e la signora RI1 continua ad essere iscritta nella
sua qualità di socia gerente con firma individuale (le recenti modifiche che
emergono dal registro di commercio riguardano unicamente il domicilio dei due
soci; cfr. doc. 4). Pertanto, vista la posizione ricoperta dall'assicurata in
seno alla società, considerato inoltre come, stante a quanto dichiarato dalla
ricorrente, una parte dei beni abbia fatto nel frattempo oggetto di
dissequestro, alla stessa rimane pur sempre la possibilità di riattivare l'azienda,
semmai su basi diverse.
Non da ultimo va ricordato che, con
decisione 8 ottobre 2003, la competente Cassa di disoccupazione ha ritenuto che
I'assicurata non avesse diritto alle indennità di disoccupazione a far tempo
dal 14 luglio 2003, in quanto non comprovata l'esistenza di un'attività
soggetta a contribuzione (inadempimento, dunque, di uno dei requisiti
cumulativi previsti all'articolo 8 LADI). Contro questa decisione la signora RI1
non ha interposto opposizione. Le contestazioni che l'assicurata solleva al
riguardo con l'atto ricorsuale non possono dunque essere qui ritenute. A titolo
abbondanziale si osserva che i conteggi di salario che la ricorrente ha
prodotto in questa sede non dimostrano certo l'esistenza del versamento del
salario a favore dell'assicurata sul suo conto privato bancario o postale. Del
resto, come constatato dalla Cassa di disoccupazione __________ di __________,
la stessa percepiva lo stipendio in contanti.
Visto quanto sopra e alla luce della
citata giurisprudenza, ritenuti i legami e il ruolo della signora RI1 nella
società __________ Sagl, ritenuto inoltre come la stessa si metta a
disposizione del mercato del lavoro per un periodo incerto riguardo alla sua
scadenza e ponendo quale condizione quella di poter abbandonare o ridurre a
metà tempo un eventuale impiego non appena di nuovo in possesso di quanto
appartenente alla società - per cui l'assicurata non dimostra una reale volontà
e neppure una sufficiente disponibilità al collocamento, in quanto restringe
eccessivamente il numero dei datori di lavoro disposti ad assumerla a queste
condizioni - la stessa non può dunque essere ritenuta idonea al collocamento,
ciò già a far tempo dalla sua iscrizione in disoccupazione (14 luglio 2003).
(…)." (cfr. doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1
Oggetto del
presente ricorso è la questione a sapere se la decisione su opposizione, che ha
confermato la decisione con la quale la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha
ritenuto che RI1 è inidonea al collocamento, è conforme o meno alla
legislazione federale, non invece quella di sapere se nel pertinente termine
quadro l'assicurata ha compiuto o meno il periodo di contribuzione.
E' infatti la decisione che determina l'oggetto dell'impugnazione (Rumo-Jungo,
Serie: "Rechtsprechung des Bundesgericht zum
Sozialversicherungsrecht", Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 141; cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella
causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid.
3; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01, consid.
2.
; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 123 V
335; DTF 121 V 157. consid. 2b, pag. 159; DTF 118 V
311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274 consid. 1, pag. 276 tutte con
riferimenti), la quale, nel caso di specie, si limita a dichiarare l'assicurata
inidonea al collocamento a far tempo dal 14 luglio 2003.
A questo
proposito, dagli atti di causa risulta che con decisione dell'8 ottobre 2003,
cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa disoccupazione __________ di __________
ha stabilito che l'assicurata non ha diritto all'indennità giornaliera di
disoccupazione dal 14 luglio 2003 perché non ha provato di aver effettivamente
esercitato un'attività soggetta a contribuzione.
Pertanto,
nella misura in cui l'assicurata vuole ritornare su questa questione, essa lo
deve fare presso la Cassa che ha emesso la decisione facendo valere l'esistenza
di motivi di revisione e riconsiderazione (cfr. art. 53 LPGA).
Nel
merito
2.2
Come appena
visto (cfr. consid. 2.1) oggetto della presente vertenza è la questione di
sapere se l'assicurata deve essere o meno ritenuta idonea al collocamento.
In tale
contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14
del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728
segg.).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per
poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la
giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il
comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata
può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il
suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento
isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002
2.3
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,
DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V
51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con
riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer
Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid.
1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità
dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi
dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,
ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più
strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA
1998.
consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54;
DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid.
3.
pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA
1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132;
DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA
1986.
n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid.
2.
a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3
= DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid.
1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid.
3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110
V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e
n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr.
SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395;
DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217,
pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol.
I, note 10 e 55 all'art. 15).
L'Alta
Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il
precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003
nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni
previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI
sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento
comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado
di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa
salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un
altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una
simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità
sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego
offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF
125.
V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole
di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di
farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In
effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se
l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato.
Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno
idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha
intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in
quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente,
nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo
desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità
normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare
riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali,
l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati
orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato
inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto
incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro
(DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in
particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le
pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere
svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia
applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista
dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale
ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente
occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti
limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)"
(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C
3/03, consid. 3)
In particolare
il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a
graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al
collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal
profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre
esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58
e riferimenti).
Al
riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA
ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude
au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient
en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre
en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier
rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si,
par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple,
qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte
de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité
journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi
DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).
Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail
à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre
d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer
sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi
adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2).
(…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella
causa G., C 287/03)
L'Alta
Corte ha pure confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la
questione dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base
alla disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le
circostanze del singolo caso. Tanto maggiore è la domanda sul mercato del
lavoro che entra in considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono,
di regola, le esigenze poste alla disponibilità quanto al tempo per l'esercizio
di un'occupazione.
In una
decisione dell'8 marzo 2004 nella causa V., C 149/03, la nostra Massima Istanza
ha infatti, tra l'altro, rilevato che:
"
(…)
3.1
Per quanto riguarda la disponibilità, da un
punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi
familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta
la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato
idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel
caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali
particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante
determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori
dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti
considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di
lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di
trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con
riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag.
141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare
un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente,
tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori
circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3
pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03,
consid. 1.3). (…)"
(cfr. STFA dell'8 marzo 2004 nella causa V., C
149/03)
Al
riguardo, nel caso di un'assicurata che ha limitato le proprie ricerche verso
un'attività quale danzatrice e considerate le ore di allenamento giornaliero
(da 6 a 8 ore al giorno) che un tale impiego richiedeva, il TFA ha concluso
che:
"
(…)
2.
- Die Beschwerdeführerin war seit 1. August
1996.
arbeitslos. Die Vermittlungsunfähigkeit wurde erst ab 1. Dezember 1997
bejaht. Die Akten, insbesondere der Nachweis der persönlichen Bemühungen
belegen, dass sie beruflich wiederum eine Vollzeitstelle als Tänzerin
anstrebte. Nach eigenen Angaben musste sie, um dieses Ziel zu erreichen,
angesichts der hohen körperlichen Anforderungen im Beruf, ausgedehnte Trainings
von sechs bis acht Stunden pro Tag absolvieren. Auf Grund dieses Sachverhalts
war die Beschwerdefüh- rerin auch nach Einräumung eines angemessenen Zeitraums
zur Suche einer neuen Arbeitsstelle weder bereit noch in der Lage, eine andere
Arbeit ausserhalb ihres Berufes zu suchen und anzunehmen. Sodann zeigt die
langzeitliche und erfolglose Arbeitssuche im angestammten Beruf, dass sie nicht
mit einer neuen vollen Anstellung als Tänzerin rechnen konnte. Verwaltung und
Vorinstanz haben deshalb die Vermittlungsfähigkeit zu Recht verneint. Daran
vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. (…)." (cfr. DLA 2001 N. 13, consid. 2, pag. 146 e 147)
2.4
A proposito
dell'idoneità al collocamento, in una sentenza del 7 giugno 2004 nella causa
C., C 87/02, la nostra Massima Istanza si è confermata nella propria
giurisprudenza e ha ribadito che:
"
(…)
6.
6.
Come già detto nel considerando 3, giusta
l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di
disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste dalla legge, egli
è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore vigente sino al 30
giugno 2003, stabilisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è
disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.
L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato,
l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di
esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni
inerenti alla sua persona; dall'altro, egli deve essere disposto ad accettare
un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la
volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure
una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può
consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei
potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con
riferimento).
6.2
Per quanto riguarda la disponibilità, da un
punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi
familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta
la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato
idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel
caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali
particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante
determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori
dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti
considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di
lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di
trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con
riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag.
141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare
un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente,
tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori
circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3
pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03,
consid. 1.3).
6.3
Il lavoratore in posizione professionale
analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto,
ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale
segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente
e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire
in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui
egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe
sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327 consid.
1a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1;
DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere considerato
idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della ditta o come
amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando la propria
attività quale acquisizione di clienti, tutti compiti suscettibili di mantenere
il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1a e sentenze
ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20 ottobre 2000 in
re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 2;
cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).
6.4
Se, per contro, l'interessato può esercitare
tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al
collocamento. Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività
indipendente è infatti di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il
danno, se egli intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali
attività indipendenti intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di
natura transitorie, limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi
(DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata). (…)"
(cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C
87/02)
Il TFA ha
infine concluso che, nel caso concreto, l'assicurato fosse idoneo al
collocamento in quanto ha ritenuto che l'attività indipendente da lui svolta
dopo il licenziamento comportava la conclusione della sua precedente attività e
non la continuazione della stessa.
Essa
poteva pertanto essere considerata un'attività transitoria che comportava
investimenti minimi e quindi compatibile con l'assunzione di un'attività
lavorativa a tempo pieno.
Inoltre
l'assicurato ha effettivamente reperito un lavoro all'80% che ha accettato
malgrado l'attività si svolgesse fuori cantone.
2.5
Questo
Tribunale rileva innanzitutto che, prima di emettere la decisione con la quale
ha stabilito che dal 14 luglio 2003 l'assicurata è inidonea al collocamento,
l'amministrazione l'ha sentita personalmente e la ricorrente ha potuto
esprimersi in merito (cfr. doc. 6).
Pertanto
l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentita dell'assicurata
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (cfr. inoltre l'art. 42 della
legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] e
STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/93, consid. 3.2; STFA del 22
aprile 2003 nella causa J., C87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002
nella causa C, C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid.
3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12
pag. 37).
2.6
Dagli atti
di causa risulta che l'assicurata si è iscritta in disoccupazione il 14 luglio
2003.
e ha rivendicato il diritto alle indennità in quanto impossibilitata a
lavorare per il suo datore di lavoro, meglio la __________ Sagl, che a seguito
di un intervento del Ministero Pubblico è stata chiusa e tutto il materiale e
la merce posti sotto sequestro (cfr. doc. 1, 6, 7, 8, 9 e I).
Nella Sagl
sua datrice di lavoro l'assicurata riveste tuttora la carica di socia gerente
con firma individuale e una quota di fr. 15'000.-- su un capitale sociale di fr.
20'000.-- (cfr. doc. 4 e I).
Il suo
convivente detiene una quota sociale di fr. 5'000.-- ed è iscritto quale socio
senza diritto di firma (cfr. doc. 4 e 6).
Dal
verbale di audizione dell'8 settembre 2003, da lei sottoscritto, risulta che
l'assicurata ha, in particolare, dichiarato che:
"
(…)
A precisa domanda rispondo che per quanto mi è
dato di sapere a giorni la magistratura dovrebbe provvedere al dissequestro di
tutti i beni della società. In merito, il mio avvocato dovrebbe presentare
istanza di dissequestro.
La mia intenzione, appena rientro in possesso dei
beni e della merce è di riprendere da subito a tempo pieno la mia attività.
Per ora ne continuo a curare gli interessi ma
senza praticamente svolgere un'attività lavorativa.
(…)." (cfr. doc. 6).
Sempre
dal verbale di audizione dell'8 settembre 2003, da lei sottoscritto, risulta
che l'assicurata ha, in particolare, dichiarato che:
"
(…)
A precisa domanda rispondo di essere alla ricerca
di un lavoro a tempo pieno ma a condizione che possa lasciare subito o
mantenerlo a tempo parziale nei primi tempi, appena rientro in possesso
pienamente dei beni della __________ Sagl.
(…)." (cfr. doc. 6)
Viste le
chiare affermazioni dell'assicurata appena riprodotte e sulla base del
principio secondo il quale, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche, le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STFA dell'11 luglio
2003.
nella causa B., C 62/03, consid. 2.2; STFA del 18 luglio 2001 nella causa
C., U 430/00, consid. 3b; STFA del 30 novembre 1999 nella causa S., C 286/99, consid.
2; DTF 121 V 45, consid. 2a, pag. 47 e la giurisprudenza ivi citata), questo
Tribunale deve concludere che l'assicurata è soggettivamente inidonea al
collocamento (cfr. consid. 2.3 e 2.4).
Infatti,
dichiarandosi disposta solo per un lavoro a tempo pieno che possa
immediatamente lasciare o quantomeno mantenerlo a tempo parziale nei primi
tempi non appena rientrata in possesso dei beni della __________ Sagl, l'assicurata
non offre tutta la disponibilità che normalmente un datore di lavoro può
esigere e limita rendendola alquanto incerta la possibilità di trovare un
impiego.
Al
proposito significativo è il fatto che l'URC, dopo che l'assicurata non si è
presentata al colloquio del 19 gennaio 2004, ha chiuso il suo caso (cfr. doc.
1).
Del
resto, considerato anche che l’idoneità al collocamento si esamina in base alla
situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della decisione
impugnata (cfr. STFA del 10 dicembre 2002 nella causa G., C 89/02, consid. 1;
STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00, consid. 2.2; DLA 2000 N.
15, consid. 1, pag. 74; DLA 1998 N. 5, consid. 2, pag. 29; DTF 120 V 385, consid.
2, pag. 387-388 e i riferimenti ivi citati), questo Tribunale non può
considerare l'affermazione sostenuta solo con il ricorso (peraltro nemmeno
minimamente provata) secondo la quale "(…) In ogni caso, dal momento
dell'iscrizione in disoccupazione e fino all'ipotetica riapertura del __________
Sagl, che non avverrà a breve termine, la signora RI1 vuole ricollocarsi quale
dipendente. (…)." (cfr. doc. I, pag. 5).
In simili
circostante, visto tutto quanto precede, il TCA non può che confermare la
decisione impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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