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Decisione

38.2004.8

non é idonea al collocamento l'assicurata che non offre tutta la disponibilità che normalmente un datore di lavoro può esigere e che limita, rendendola alquanto incerta, la possibilità di trovare un i

20 settembre 2004Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I soci gerenti di una società a garanzia

limitata hanno, per legge, una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro. Finché la mantengono, essi sono automaticamente esclusi dalla cerchia

degli aventi diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. Circolare

concernente l'indennità di disoccupazione, Segretariato di Stato dell'economia,

gennaio 2002, B31 e segg.).

6. Nella presente fattispecie, dai documenti agli atti emerge che

l'assicurata è socia gerente con firma

individuale della società __________ Sagl con sede a __________ (tuttora

esistente), ne è la fondatrice unitamente al suo convivente e detiene una quota

sociale di fr. 15'000.- Inoltre, per ordine della magistratura ticinese - nel

quadro delle operazioni anti-canapa legate all'inchiesta "indoor" -

in data 1. luglio 2003 sono stati sequestrate la merce, le attrezzature e la

documentazione della società. Al riguardo, sentita a verbale in data 8

settembre 2003, la signora RI1 ha in particolare dichiarato quanto segue: La

mia intenzione, appena rientro in possesso dei beni e della merce, è di

riprendere da subito a tempo pieno la mia attività. Per ora ne continuo a

curare gli interessi ma senza praticamente svolgere un'attività lavorativa. A

precisa domanda rispondo di essere alla ricerca di un lavoro a tempo pieno ma a

condizione che possa lasciare subito o mantenerlo a tempo parziale nei primi

tempi, appena rientro in possesso pienamente dei beni della __________ Sagl.

Ora, visto quanto precede e alla luce

delta citata giurisprudenza, considerati i legami e il ruolo dell'opponente

nella società __________ Sagl, ritenuto inoltre come la stessa si metta a

disposizione del mercato del lavoro per un periodo incerto riguardo alla sua

scadenza e ponendo quale condizione quella di poter abbandonare o ridurre a

metà tempo un eventuale impiego non appena di nuovo in possesso di quanto

appartenente alla società - per cui l'assicurata non dimostra una reale volontà

e neppure una sufficiente disponibilità al collocamento, in quanto restringe

eccessivamente il numero dei datori di lavoro disposti ad assumerla a queste

condizioni - la stessa non può dunque essere ritenuta idonea al collocamento,

ciò già a far tempo dalla sua iscrizione in disoccupazione (14 luglio 2003).

A ciò si aggiunge il fatto che

l'assicurata non adempie un altro dei presupposti cumulativi di cui

all'articolo 8 LADI, a sapere il requisito dell'adempimento del periodo di

contribuzione (lett. e).

7. Le motivazioni sollevate dall'opponente non permettono di

giungere a una conclusione diversa

rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.

(…)." (cfr. doc. A1)

1.3. Contro

questa decisione il rappresentante dell'assicurata ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA nel quale ha chiesto che:

"1. Il

presente ricorso è accolto.

2. Di

conseguenza la decisione 18.12.03 della Sezione del lavoro è annullata e riformata

nel senso che la signora RI1 è dichiarata idonea al collocamento a far tempo

dal 14.7.2003.

3. Protestate

tasse, spese e ripetibili." (cfr. doc. I, pag. 6)

A

sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell'assicurata ha addotto che:

"

(…)

1. La signora RI1

e socia e gerente, con una quota sociale di nominali fr. 15'000.--, della __________

sagl con sede a __________. La ditta era attiva nell'ambito del commercio

all'ingrosso e al dettaglio di materiale per l'agricoltura e il giardinaggio.

Prove:

documenti, richiamo incarto della signora RI1 in

merito alla domanda di

disoccupazione

Considerandi

2.

A seguito di un intervento del Ministero Pubblico, la __________

Sagl é

stata chiusa in data 1° luglio 2003 e

tutto il materiale e merce ivi rinvenuto e stato posto sotto sequestro. La

signora RI1 si è pertanto trovata impossibilitata da un giorno all'altro a

esercitare la propria attività lucrativa. Parte della merce inizialmente

sequestrata è stata nel frattempo dissequestrata. La signora RI1 tuttavia non

ha ripreso l'attività presso la __________ Sagl anche perché nel frattempo la

società aveva deciso di lasciare i locali occupati per l'attività commerciale.

Prove: c.s.

3.

La signora RI1 in data 14.7.03 si è pertanto iscritta in

disoccupazione chiedendo che le venisse

accordata la relativa indennità ricercando nel contempo un impiego a tempo

pieno come impiegata al minuto o venditrice in ambito di orologeria e

bigiotteria.

Prove: c.s.

4.

Con la decisione impugnata, la Sezione del lavoro, ha respinto

la

richiesta della signora RI1. La Sezione

del lavoro rileva come in data 8.10.03 la Cassa di disoccupazione __________

avrebbe negato all'assicurata il diritto all'indennità di disoccupazione , non

ritenendo adempiuta la condizione prevista all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI,

ovvero l'esistenza di un'attività soggetta a contribuzione. Si contesta tale

verifica. Si allegano i fogli paga della ricorrente rilasciati dalla __________

Sagl per tutti i mesi di attività da cui, tra l'altro, risulta come la signora RI1

soddisfi pure il periodo di contribuzione di cui all'art. 8 lett. e) LADI. Si

rileva che questi documenti sono stati ottenuti in fotocopia dal Ministero

Pubblico essendo inseriti nella documentazione posta sotto sequestro. Gli

originali si trovano presso il Ministero pubblico dove possono essere

visionati.

Prove: documenti, richiamo dal Ministero pubblico

dell'inc. per il

procedimento penale avviato nei confronti della

signora

RI1, c.s.

5.

Sempre con la decisione impugnata la Sezione del lavoro

considera la ricorrente non idonea al

collocamento ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 LADI. Essa non sarebbe idonea essendo

gerente della __________ Sagl e inoltre perché avrebbe manifestato l'intenzione

di ricominciare la propria attività in seno a tale società qualora ciò fosse

stato possibile.

Prove: c.s.

6.

È ben vero che la ricorrente è tutt'ora iscritta quale

socia-gerente

della società, ma è anche vero che la

società di fatto non può svolgere alcuna attività essendo stata privata dal

Ministero pubblico di ogni merce. Non si vede nella presente fattispecie quale

influenza possa avere tale posizione nel diritto a ottenere una rendita. La

tesi della Sezione del lavoro secondo cui i soci gerenti di una società hanno

un posizione analoga ai datori di lavoro nella presente fattispecie non regge.

La signora RI1, a seguito dell'intervento della Magistratura, non può

esercitare alcuna attività in seno alla __________ Sagl. Essa non può in alcun

modo prendere decisioni in merito alla società, non può determinarne in alcun

modo l'attività e tantomeno decidere in merito alla sua attività in seno

all'azienda (ARV-2000-72 ss, DTF 112 V 326 ss, DTF 112 V 136 ss). Nella

presente fattispecie si deve per forza concludere che l'attività in seno alla __________

Sagl (inesistente a causa dell'intervento della Magistratura) non ha nessuna

conseguenza sulla piena disponibilità dell'opponente a trovare un nuovo

impiego.

Prove: c. s.

7.

Da un punto di vista di capacità lavorativa in senso oggettivo,

si

ritiene che non vi sia alcun problema e

non sembra che neppure la Sezione del lavoro abbia intravisto un problema a

questo livello. La signora RI1 non ha alcun impedimento personale a essere

collocata. Per quanto concerne la disponibilità soggettiva della signora RI1 a

essere collocata e quindi ad accettare un altro impiego, si ritiene che il

fatto che l'opponente possa aver affermato che, in caso di riapertura della

società, le sarebbe piaciuto poter continuare la sua attività in seno alla

stessa, non ne preclude minimamente l'idoneità a un nuovo impiego. Dal momento

che la __________ Sagl e stata chiusa per ordine della Magistratura e che

verosimilmente lo rimarrà ancora per molto tempo, non si può certo rimproverare

alla signora RI1 di aver una capacità residua di lavoro in seno alla __________

Sagl e di non sfruttarla adeguatamente. Semplicemente non è possibile

lavorarvi. Il fatto che un pio desiderio della signora RI1 le venga

rimproverato, appare perlomeno fuori luogo. II rifiuto di codesta Sezione é

assurdo e illogico. La decisione presa nei confronti della qui opponente porta

all'assurdo risultato secondo cui una persona deve essere dichiarata non idonea

al collocamento ogni qualvolta che questa afferma che se trova un lavoro lo

prende. In fin dei conti la signora RI1 ha detto esattamente questo: "se

riaprono la __________ ricomincio a lavorare". In realtà la risposta

giusta era se riaprono la __________ e non ho ancora trovato un altro lavoro o

ho trovato un lavoro meno interessante, ricomincio a lavorare in __________ I.

D'altra parte, si ritiene che un qualsiasi richiedente di indennità di

disoccupazione possa decidere di chiedere il collocamento, accettare un posto

di lavoro che gli viene proposto per poi cambiarlo se ne trova uno migliore.

Non vi è nessun obbligo legale che imponga a una persona, che richiede di

essere ammessa alla disoccupazione, di non cambiare un lavoro ottenuto a

seguito della domanda di indennità. In poche parole la signora RI1 vuole

trovare un'attività lavorativa e ciò anche per non dover pesare alla cassa di

disoccupazione. Se, una volta ottenuto questo posto di lavoro, in seguito si

dovesse poter riaprire la __________ Sagl, l'opponente non esclude la

possibilità di licenziarsi (nel rispetto delle norme contrattuali e di legge

relative alla disdetta) per ricominciare l'attività in seno alla __________ Sagl.

In ogni caso, dal momento dell'iscrizione in disoccupazione e fino

all'ipotetica riapertura della __________ Sagl, che non avverrà a breve

termine, la signora RI1 vuole ricollocarsi quale dipendente.

Prove: c. s.

(…)." (cfr. doc. I)

1.4

Nella sua

risposta del 26 febbraio 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha

chiesto di respingere il ricorso e, dopo aver, tra l'altro, rilevato che:

"(…) A motivo del fatto che l'assicurata ha trascurato il suo obbligo di

controllo, in data 19 gennaio 2004 l'Ufficio regionale di collocamento di __________

(in seguito: URC) ha proceduto alla chiusura del suo caso (doc. 1 e 2)

(…)." (cfr. doc. III, punto 1, pag. 2), ha ribadito che:

"

(…)

6.

Nel caso in esame, dai documenti agli atti, segnatamente

dall'estratto del registro di commercio

(doc. 4), risulta che la signora RI1 è socia gerente con firma individuale

della società __________ Sagl con sede a __________ (tuttora esistente), ne è

la fondatrice unitamente al suo convivente e vi detiene una quota sociale,

maggioritaria, di fr. 15'000.-. Benché la merce, le attrezzature e la

documentazione della società siano state sequestrate in data 1. luglio 2003

dalla magistratura ticinese nel quadro delle operazioni anti-canapa legate

all'inchiesta "indoor" (al riguardo, nell'atto ricorsuale

l'assicurata ha dichiarato che una parte della merce inizialmente sequestrata

ha fatto nel frattempo oggetto di dissequestro), nel corso della sua audizione

la ricorrente ha dichiarato continuare a curare gli interessi della società (cfr.

doc. 6, pag. 2).

Si osserva d'altra parte come

l'assicurata, nel corso della sua audizione, abbia segnatamente dichiarato

quanto segue: La mia intenzione, appena rientro in possesso dei beni e della

merce, è di riprendere da subito a tempo pieno la mia attività. Per ora ne

continuo a curare gli interessi ma senza praticamente svolgere un'attività

lavorativa. A precisa domanda rispondo di essere alla ricerca di un lavoro a

tempo pieno ma a condizione che possa lasciare subito o mantenerlo a tempo

parziale nei primi tempi, appena rientro in possesso pienamente dei beni della __________

Sagl (cfr. doc. 6, pagg. 2 e 3). Quanto precede mostra la manifesta volontà

della ricorrente di tornare a lavorare per la sua società non appena la

magistratura procede al dissequestro dei beni e, nel contempo, il carattere

troppo incerto del periodo che l'assicurata può consacrare ad un impiego.

Il fatto che, come asserisce la ricorrente,

l'attività della società sia attualmente inesistente a seguito del sequestro

dei beni da parte della magistratura non cambia nulla alla posizione che la

stessa vi ricopre. Del resto, la __________ Sagl non è finora stata cancellata

dal registro di commercio e la signora RI1 continua ad essere iscritta nella

sua qualità di socia gerente con firma individuale (le recenti modifiche che

emergono dal registro di commercio riguardano unicamente il domicilio dei due

soci; cfr. doc. 4). Pertanto, vista la posizione ricoperta dall'assicurata in

seno alla società, considerato inoltre come, stante a quanto dichiarato dalla

ricorrente, una parte dei beni abbia fatto nel frattempo oggetto di

dissequestro, alla stessa rimane pur sempre la possibilità di riattivare l'azienda,

semmai su basi diverse.

Non da ultimo va ricordato che, con

decisione 8 ottobre 2003, la competente Cassa di disoccupazione ha ritenuto che

I'assicurata non avesse diritto alle indennità di disoccupazione a far tempo

dal 14 luglio 2003, in quanto non comprovata l'esistenza di un'attività

soggetta a contribuzione (inadempimento, dunque, di uno dei requisiti

cumulativi previsti all'articolo 8 LADI). Contro questa decisione la signora RI1

non ha interposto opposizione. Le contestazioni che l'assicurata solleva al

riguardo con l'atto ricorsuale non possono dunque essere qui ritenute. A titolo

abbondanziale si osserva che i conteggi di salario che la ricorrente ha

prodotto in questa sede non dimostrano certo l'esistenza del versamento del

salario a favore dell'assicurata sul suo conto privato bancario o postale. Del

resto, come constatato dalla Cassa di disoccupazione __________ di __________,

la stessa percepiva lo stipendio in contanti.

Visto quanto sopra e alla luce della

citata giurisprudenza, ritenuti i legami e il ruolo della signora RI1 nella

società __________ Sagl, ritenuto inoltre come la stessa si metta a

disposizione del mercato del lavoro per un periodo incerto riguardo alla sua

scadenza e ponendo quale condizione quella di poter abbandonare o ridurre a

metà tempo un eventuale impiego non appena di nuovo in possesso di quanto

appartenente alla società - per cui l'assicurata non dimostra una reale volontà

e neppure una sufficiente disponibilità al collocamento, in quanto restringe

eccessivamente il numero dei datori di lavoro disposti ad assumerla a queste

condizioni - la stessa non può dunque essere ritenuta idonea al collocamento,

ciò già a far tempo dalla sua iscrizione in disoccupazione (14 luglio 2003).

(…)." (cfr. doc. III)

in

diritto

In

ordine

2.1

Oggetto del

presente ricorso è la questione a sapere se la decisione su opposizione, che ha

confermato la decisione con la quale la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha

ritenuto che RI1 è inidonea al collocamento, è conforme o meno alla

legislazione federale, non invece quella di sapere se nel pertinente termine

quadro l'assicurata ha compiuto o meno il periodo di contribuzione.

E' infatti la decisione che determina l'oggetto dell'impugnazione (Rumo-Jungo,

Serie: "Rechtsprechung des Bundesgericht zum

Sozialversicherungsrecht", Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur

Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 141; cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella

causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid.

3; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01, consid.

2.

; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 123 V

335; DTF 121 V 157. consid. 2b, pag. 159; DTF 118 V

311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274 consid. 1, pag. 276 tutte con

riferimenti), la quale, nel caso di specie, si limita a dichiarare l'assicurata

inidonea al collocamento a far tempo dal 14 luglio 2003.

A questo

proposito, dagli atti di causa risulta che con decisione dell'8 ottobre 2003,

cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa disoccupazione __________ di __________

ha stabilito che l'assicurata non ha diritto all'indennità giornaliera di

disoccupazione dal 14 luglio 2003 perché non ha provato di aver effettivamente

esercitato un'attività soggetta a contribuzione.

Pertanto,

nella misura in cui l'assicurata vuole ritornare su questa questione, essa lo

deve fare presso la Cassa che ha emesso la decisione facendo valere l'esistenza

di motivi di revisione e riconsiderazione (cfr. art. 53 LPGA).

Nel

merito

2.2

Come appena

visto (cfr. consid. 2.1) oggetto della presente vertenza è la questione di

sapere se l'assicurata deve essere o meno ritenuta idonea al collocamento.

In tale

contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza

revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14

del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728

segg.).

Il nuovo

tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per

poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la

giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione

il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il

comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata

può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il

suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento

isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002

2.3

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f LADI).

L'idoneità

al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,

DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V

51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con

riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer

Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid.

1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità

dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi

dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,

ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più

strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA

1998.

consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54;

DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid.

3.

pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA

1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132;

DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA

1986.

n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid.

2.

a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3

= DLA 1986 n. 20).

Vi è

invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid.

1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid.

3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110

V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e

n. 27).

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.

53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr.

SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395;

DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217,

pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol.

I, note 10 e 55 all'art. 15).

L'Alta

Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il

precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003

nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato

ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni

previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI

sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento

comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado

di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa

salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un

altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una

simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità

sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego

offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF

125.

V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole

di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di

farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In

effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se

l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato.

Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno

idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha

intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in

quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente,

nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo

desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità

normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare

riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali,

l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati

orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato

inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto

incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro

(DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in

particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le

pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere

svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia

applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista

dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale

ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente

occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti

limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)"

(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C

3/03, consid. 3)

In particolare

il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a

graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al

collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal

profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre

esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di

assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,

pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58

e riferimenti).

Al

riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA

ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude

au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient

en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre

en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier

rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si,

par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple,

qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte

de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité

journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi

DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).

Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail

à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre

d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer

sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi

adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2).

(…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella

causa G., C 287/03)

L'Alta

Corte ha pure confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la

questione dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base

alla disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le

circostanze del singolo caso. Tanto maggiore è la domanda sul mercato del

lavoro che entra in considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono,

di regola, le esigenze poste alla disponibilità quanto al tempo per l'esercizio

di un'occupazione.

In una

decisione dell'8 marzo 2004 nella causa V., C 149/03, la nostra Massima Istanza

ha infatti, tra l'altro, rilevato che:

"

(…)

3.1

Per quanto riguarda la disponibilità, da un

punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale

delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi

familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta

la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato

idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel

caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali

particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante

determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori

dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti

considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di

lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di

trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con

riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag.

141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare

un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente,

tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori

circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3

pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03,

consid. 1.3). (…)"

(cfr. STFA dell'8 marzo 2004 nella causa V., C

149/03)

Al

riguardo, nel caso di un'assicurata che ha limitato le proprie ricerche verso

un'attività quale danzatrice e considerate le ore di allenamento giornaliero

(da 6 a 8 ore al giorno) che un tale impiego richiedeva, il TFA ha concluso

che:

"

(…)

2.

- Die Beschwerdeführerin war seit 1. August

1996.

arbeitslos. Die Vermittlungsunfähigkeit wurde erst ab 1. Dezember 1997

bejaht. Die Akten, insbesondere der Nachweis der persönlichen Bemühungen

belegen, dass sie beruflich wiederum eine Vollzeitstelle als Tänzerin

anstrebte. Nach eigenen Angaben musste sie, um dieses Ziel zu erreichen,

angesichts der hohen körperlichen Anforderungen im Beruf, ausgedehnte Trainings

von sechs bis acht Stunden pro Tag absolvieren. Auf Grund dieses Sachverhalts

war die Beschwerdefüh- rerin auch nach Einräumung eines angemessenen Zeitraums

zur Suche einer neuen Arbeitsstelle weder bereit noch in der Lage, eine andere

Arbeit ausserhalb ihres Berufes zu suchen und anzunehmen. Sodann zeigt die

langzeitliche und erfolglose Arbeitssuche im angestammten Beruf, dass sie nicht

mit einer neuen vollen Anstellung als Tänzerin rechnen konnte. Verwaltung und

Vorinstanz haben deshalb die Vermittlungsfähigkeit zu Recht verneint. Daran

vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. (…)." (cfr. DLA 2001 N. 13, consid. 2, pag. 146 e 147)

2.4

A proposito

dell'idoneità al collocamento, in una sentenza del 7 giugno 2004 nella causa

C., C 87/02, la nostra Massima Istanza si è confermata nella propria

giurisprudenza e ha ribadito che:

"

(…)

6.

6.

Come già detto nel considerando 3, giusta

l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di

disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste dalla legge, egli

è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore vigente sino al 30

giugno 2003, stabilisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è

disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.

L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato,

l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di

esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni

inerenti alla sua persona; dall'altro, egli deve essere disposto ad accettare

un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la

volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure

una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può

consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei

potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con

riferimento).

6.2

Per quanto riguarda la disponibilità, da un

punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale

delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi

familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta

la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato

idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel

caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali

particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante

determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori

dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti

considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di

lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di

trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con

riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag.

141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare

un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente,

tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori

circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3

pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03,

consid. 1.3).

6.3

Il lavoratore in posizione professionale

analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto,

ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale

segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente

e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire

in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui

egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe

sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327 consid.

1a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1;

DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere considerato

idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della ditta o come

amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando la propria

attività quale acquisizione di clienti, tutti compiti suscettibili di mantenere

il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1a e sentenze

ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20 ottobre 2000 in

re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 2;

cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).

6.4

Se, per contro, l'interessato può esercitare

tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al

collocamento. Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività

indipendente è infatti di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il

danno, se egli intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali

attività indipendenti intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di

natura transitorie, limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi

(DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata). (…)"

(cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C

87/02)

Il TFA ha

infine concluso che, nel caso concreto, l'assicurato fosse idoneo al

collocamento in quanto ha ritenuto che l'attività indipendente da lui svolta

dopo il licenziamento comportava la conclusione della sua precedente attività e

non la continuazione della stessa.

Essa

poteva pertanto essere considerata un'attività transitoria che comportava

investimenti minimi e quindi compatibile con l'assunzione di un'attività

lavorativa a tempo pieno.

Inoltre

l'assicurato ha effettivamente reperito un lavoro all'80% che ha accettato

malgrado l'attività si svolgesse fuori cantone.

2.5

Questo

Tribunale rileva innanzitutto che, prima di emettere la decisione con la quale

ha stabilito che dal 14 luglio 2003 l'assicurata è inidonea al collocamento,

l'amministrazione l'ha sentita personalmente e la ricorrente ha potuto

esprimersi in merito (cfr. doc. 6).

Pertanto

l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentita dell'assicurata

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (cfr. inoltre l'art. 42 della

legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] e

STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/93, consid. 3.2; STFA del 22

aprile 2003 nella causa J., C87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002

nella causa C, C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid.

3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12

pag. 37).

2.6

Dagli atti

di causa risulta che l'assicurata si è iscritta in disoccupazione il 14 luglio

2003.

e ha rivendicato il diritto alle indennità in quanto impossibilitata a

lavorare per il suo datore di lavoro, meglio la __________ Sagl, che a seguito

di un intervento del Ministero Pubblico è stata chiusa e tutto il materiale e

la merce posti sotto sequestro (cfr. doc. 1, 6, 7, 8, 9 e I).

Nella Sagl

sua datrice di lavoro l'assicurata riveste tuttora la carica di socia gerente

con firma individuale e una quota di fr. 15'000.-- su un capitale sociale di fr.

20'000.-- (cfr. doc. 4 e I).

Il suo

convivente detiene una quota sociale di fr. 5'000.-- ed è iscritto quale socio

senza diritto di firma (cfr. doc. 4 e 6).

Dal

verbale di audizione dell'8 settembre 2003, da lei sottoscritto, risulta che

l'assicurata ha, in particolare, dichiarato che:

"

(…)

A precisa domanda rispondo che per quanto mi è

dato di sapere a giorni la magistratura dovrebbe provvedere al dissequestro di

tutti i beni della società. In merito, il mio avvocato dovrebbe presentare

istanza di dissequestro.

La mia intenzione, appena rientro in possesso dei

beni e della merce è di riprendere da subito a tempo pieno la mia attività.

Per ora ne continuo a curare gli interessi ma

senza praticamente svolgere un'attività lavorativa.

(…)." (cfr. doc. 6).

Sempre

dal verbale di audizione dell'8 settembre 2003, da lei sottoscritto, risulta

che l'assicurata ha, in particolare, dichiarato che:

"

(…)

A precisa domanda rispondo di essere alla ricerca

di un lavoro a tempo pieno ma a condizione che possa lasciare subito o

mantenerlo a tempo parziale nei primi tempi, appena rientro in possesso

pienamente dei beni della __________ Sagl.

(…)." (cfr. doc. 6)

Viste le

chiare affermazioni dell'assicurata appena riprodotte e sulla base del

principio secondo il quale, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche, le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STFA dell'11 luglio

2003.

nella causa B., C 62/03, consid. 2.2; STFA del 18 luglio 2001 nella causa

C., U 430/00, consid. 3b; STFA del 30 novembre 1999 nella causa S., C 286/99, consid.

2; DTF 121 V 45, consid. 2a, pag. 47 e la giurisprudenza ivi citata), questo

Tribunale deve concludere che l'assicurata è soggettivamente inidonea al

collocamento (cfr. consid. 2.3 e 2.4).

Infatti,

dichiarandosi disposta solo per un lavoro a tempo pieno che possa

immediatamente lasciare o quantomeno mantenerlo a tempo parziale nei primi

tempi non appena rientrata in possesso dei beni della __________ Sagl, l'assicurata

non offre tutta la disponibilità che normalmente un datore di lavoro può

esigere e limita rendendola alquanto incerta la possibilità di trovare un

impiego.

Al

proposito significativo è il fatto che l'URC, dopo che l'assicurata non si è

presentata al colloquio del 19 gennaio 2004, ha chiuso il suo caso (cfr. doc.

1).

Del

resto, considerato anche che l’idoneità al collocamento si esamina in base alla

situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della decisione

impugnata (cfr. STFA del 10 dicembre 2002 nella causa G., C 89/02, consid. 1;

STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00, consid. 2.2; DLA 2000 N.

15, consid. 1, pag. 74; DLA 1998 N. 5, consid. 2, pag. 29; DTF 120 V 385, consid.

2, pag. 387-388 e i riferimenti ivi citati), questo Tribunale non può

considerare l'affermazione sostenuta solo con il ricorso (peraltro nemmeno

minimamente provata) secondo la quale "(…) In ogni caso, dal momento

dell'iscrizione in disoccupazione e fino all'ipotetica riapertura del __________

Sagl, che non avverrà a breve termine, la signora RI1 vuole ricollocarsi quale

dipendente. (…)." (cfr. doc. I, pag. 5).

In simili

circostante, visto tutto quanto precede, il TCA non può che confermare la

decisione impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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