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Decisione

38.2004.80

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 maggio 2005Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi accompagnati da una stanchezza smisurata. A questo punto mia moglie

smise di uscire anche di casa, rimanendo a letto anche di giorno senza alzarsi

nemmeno per i pasti, questo alla fine la portò in uno stato depressivo molto

preoccupante. Il Dott. __________ mi contattò dicendomi che le necessitava un

ricovero immediato presso la Clinica __________ di __________, dove vi restò

per una settimana. Ma una volta rientrata a casa i problemi persistettero per

cui fu nuovamente ricoverata ai primi di dicembre fino a metà gennaio 2003. Le

fecero un trattamento con delle flebo di Tranxilium e in seguito iniziò una

cura di antidepressivi di cui attualmente si serve ancora. In clinica iniziò

pure a seguirla uno psichiatra del centro sociopsichiatrico di __________ con

il quale ancora oggi segue una costante terapia. Tengo a precisare che in

questo periodo, grazie alla sensibilità dei miei superiori, rimasi a casa per

accudire i miei due figli in quanto l'assistenza domiciliare mi sarebbe costata

troppo (circa Fr. 2'600.-- mensili) mentre la Cassa malati Sanitas mi avrebbe

coperto con soli Fr. 10.-- al giorno.

In accordo con il primario della Clinica Dott. __________

si decise di provare a dimetterla in quanto la tiroide si era, nel frattempo,

parzialmente stabilizzata; per alcuni giorni tutto sembrò che andasse per il

meglio e decisi di conseguenza di riprendere normalmente a lavorare. Il 16.2.03

venne a mancare anche mia madre con la quale, mia moglie, aveva un legame

affettivo e di collaborazione reciproca molto stretti. Gradualmente iniziarono

di nuovo a manifestarsi i sintomi di panico, confusione mentale ed inappetenza,

e visto l'esperienza avuta in precedenza capii subito che il tutto si stava

ripetendo, mentre da parte mia mi resi conto di non poter più professare la mia

attività professionale in modo adeguato alle aspettative in quanto mi riusciva

difficile mantenere la necessaria concentrazione, continuità produttiva e

serenità interiore. Non avendo più nessun Santo a cui rivolgermi mi misi a

tavolino con mia moglie e, come già consigliatomi tempo prima dai medici

curanti, decisi di propormi per un'attività indipendente dove potessi coinvolgere

anche lei. Essendo ambedue appassionati di cani, ci balzò in mente l'idea di

aprire un Centro fitness per cani, soluzione che avrebbe richiesto uno spazio

adeguato di terra ed infrastrutture particolari.

Venni a sapere, tramite la Banca dov'ero

impiegato, che avrei potuto riscattare una proprietà relativa ad un fallimento,

perfettamente idonea al nostro scopo per la somma di Fr. 150'000.--.

A questo punto non persi tempo ed inoltrai le dimissioni

per il 30 maggio 2003 e, con l'accordo della Direzione, ottenni di lasciare

anzitempo il mio posto di lavoro per riorganizzarmi in questo progetto. Dopo

aver contattato architetti, impresari ecc., e preso coscienza di quanto avrei

dovuto investire, mi prefissi di riscattare la mia Cassa pensione ed in seguito

di vendere la casa di mia proprietà. Pochi giorni dopo la scadenza del mio

contratto di lavoro contattai un consulente della banca per richiedere il

finanziamento relativo alla proprietà fallimentare. Due giorni dopo venni

richiamato e mi annunciarono che, pur avendo come garanzia la cassa pensione,

il finanziamento non era fattibile in quanto non avrei più beneficiato di un

reddito fisso mensile.

A questo punto dovetti reagire ed iniziai una

ricerca di mercato e, dopo aver valutato molteplici opportunità, decisi di

aprire un negozio adibito alla vendita di videogiochi. Contattai il Sig. __________

della Società __________ di __________, leader, in Italia, nella vendita di

giochi elettronici in lingua italiana, con lui discussi e trattammo le varie

modalità finanziarie; confermate in seguito da un contratto che avrei dovuto

firmare, presso la loro sede di __________, solo dopo la prima richiesta di

fornitura di merce.

Mi recai all'Uff. dei Registri di __________ per

la relativa registrazione della Società nominativa "__________",

trovai un negozio presso il __________ di __________ e stipulai il relativo

contratto d'affitto (a partire dal 01.07.03) con l'amministratore Arch. __________.

Verso la fine di giugno contattai la Ditta "__________" di __________,

specializzata in arredamenti per interni commerciali, e dopo un sopralluogo del

loro Arch. __________ decisi di dare l'incarico e di procedere nei lavori di

arredamento. Durante la suddetta visita scoprimmo un alone di umidità che

correva orizzontalmente su tutta la lunghezza della parete principale del

negozio (7 metri). Il sig. __________ mi consigliò di procedere ad una verifica

in quanto se veramente fosse stata umidità, questa avrebbe potuto nuocere sia

ai videogiochi che all'arredamento. Contattai l'Arch. __________ il quale si

attivò in tal senso, vennero fatti diversi tentativi, pitturando e ripitturando

la parete fin quando a settembre si dovette procedere a frantumare il muro

intaccato d'umidità e risanare il tutto iniettando un prodotto idrorepellente.

Ai primi di novembre tutto sembrava pronto e

cercai così di accelerare i tempi in modo di poter essere operativo durante il

periodo natalizio. Ricontattai il Sig. __________ della __________ per la

relativa fornitura e durate il colloquio scaturì che, per motivi di riorganizzazione

interna ed ammodernamento dei loro sistemi informatici eseguiti nei loro 38

negozi sparsi in tutta l'Italia, i margini di guadagno per ogni singolo

videogioco sarebbero stati del 25-30% anziché dei preannunciato 40-45%. A

seguito di questa ennesima delusione e confrontato con i persistenti malesseri

di mia moglie, decisi di mantenere affittato il negozio, e di trovare man mano

nuove alternative che potessero essere compatibili con l'arredamento esistente.

Alternative che fino ad oggi non hanno dato frutti e che di conseguenza mi

hanno costretto, anche per motivi finanziari, a disdire il relativo contratto

d'affitto il 30 luglio 2004.

Durante tutto questo travagliato periodo ho

dovuto autofinanziarmi e nel contempo provvedere, fino ad oggi, al

sostentamento della mia famiglia usufruendo esclusivamente del capitale

versatomi dalla Cassa pensione.

Attualmente vi posso confermare che mi sto attivando

per vendere la mia casa onde poter a breve reinvestire, per il benessere di mia

moglie ed il futuro dei miei figli, in una nuova ed adeguata attività

indipendente e nel contempo di risanare il deposito della mia Cassa pensione.

Tengo a precisare che il mio ex datore di lavoro

(__________) nel mese di agosto mi ha concesso, in via straordinaria, un

sorpasso in conto che mi ha permesso fino ad oggi di sostenere la mia famiglia

e fare fronte ai pagamenti relativi alle consuete fatture mensili con la speranza

che a breve riuscirò a vendere la casa (eventuali inf. Signorina __________

Tel. __________). Nel frattempo mi trovo però confrontato con dei pignoramenti

in corso che non so proprio come potrò affrontare in quanto il sostentamento

della mia famiglia è attualmente garantito da piccoli aiuti di parenti ed

amici, e non vorrei proprio che si arrivasse al punto di dover mettere all'asta

la mia casa.

Per informazioni in merito ai pignoramenti potete

contattare l'Ufficio esecuzioni e fallimenti sig. __________ /Tel. __________.

Ribadisco che la mia ritardata iscrizione in

disoccupazione è da ritenere come un fatto di pura e sacrosanta ingenuità in

quanto mai più avrei pensato che ci fossero dei termini imposti dalla legge.

Dal momento che mi sono licenziato dal __________ la mia volontà è sempre stata

quella di avere una mia attività indipendente che potesse conciliare con i

problemi relativi a mia moglie e che a tutt'oggi sussistono ancora. La

responsabile della __________ di __________ mi ha "giustificato" il

rifiuto di assistenza dicendomi che avrei potuto già iscrivermi nel mese di

luglio 2003. Le ho risposto che io ho lavorato alle dipendenze del __________

per 31 anni, pagando di conseguenza i relativi contributi, che ho dato le

dimissioni per dei problemi di salute di mia moglie, che avevo due piccoli a

cui badare e che comunque il mio scopo non è mai stato quello di voler

attingere alla cassa della disoccupazione ma semmai di rendermi autonomo ed

indipendente in una nuova attività.

Le ho comunque fatto presente che, se il mondo

gira così, alla prossima occasione non esiterò di certo ad iscrivermi il giorno

dopo.

A conclusione di questo scritto vi chiedo

gentilmente di voler esaminare al più presto quanto indicato e, appellandomi

alla vostra comprensione, chiedo che mi siano almeno riconosciuti gli

indennizzi dal mese di giugno alla fine di ottobre compreso, periodo in cui ero

regolarmente iscritto al DPL, dandomi la possibilità di sostenere la mia

famiglia per i prossimi 5 mesi e nel contempo di aver il tempo necessario di

continuare le trattative per la vendita della casa onde evitare una probabile

messa all'asta della stessa.

(…)." (cfr. doc. I)

1.4. Nella sua

risposta del 22 novembre 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è

confermata nelle proprie allegazioni e ha concluso che:

"

(…)

Pur comprendendo la difficile situazione

dell’assicurato, non possiamo giungere ad una conclusione diversa rispetto a

quanto stabilito con la decisione impugnata.

Si chiede pertanto a codesto Tribunale di voler

respingere il ricorso e confermare la querelata decisione.

(…)." (cfr. doc. III)

in

diritto

2.1. Il 1° luglio

2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il

24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del

24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Poiché

nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento

legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie

giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C

154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;

DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70,

consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36

con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio

2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa

L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a una questione

(l’adempimento e/o l’esonero dell’adempimento del periodo di contribuzione) che

si è posta successivamente (e cioè il 18 giugno 2004 data d’iscrizione al

collocamento e dalla quale rivendica il diritto alle indennità di

disoccupazione; cfr. doc. 8 e 28) all’entrata in vigore delle nuove

disposizioni, si applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.

In una

decisione del 10 gennaio 2005 nella causa R. (C 181/04), l’Alta Corte, chiamata

a pronunciarsi sull’adempimento del periodo di contribuzione nel caso di un

assicurato che si è iscritto al collocamento il 7 luglio 2003 rivendicando

dalla stessa data il diritto alle indennità di disoccupazione, ha, tra l’altro,

osservato che:

"

(…)

In zeitlicher Hinsicht sind grundsätzlich

diejenigen Rechtssätze massgeblich, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen

führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 127 V 467 Erw. 1, 126 V 136 Erw. 4b,

je mit Hinweisen). Der Versicherte ist nach dem 1. Juli 2003 arbeitslos

geworden (Mitte/Ende Juli 2003) und hat sich nach dem 30. Juni 2003 zur Arbeitsvermittlung

gemeldet (7. Juli 2003). Mit Blick darauf, dass sowohl der Eintritt der

Arbeitslosigkeit als auch die Anmeldung zur Arbeitsvermittlung nach dem 1. Juli

2003 liegen, gelangt die auf diesen Zeitpunkt in Kraft getretene Änderung von

Art. 13 Abs. 1 AVIG zur Anwendung (vgl. Urteil L. vom 20. September 2004, C

34/04).

Vorliegend ist daher zu prüfen, ob R.________,

damit die Beitragszeit als erfüllt gelten kann, innerhalb der dafür

vorgesehenen Rahmenfrist eine zwölfmonatige beitragspflichtige Beschäftigung

(Art. 13 Abs. 1 AVIG in der seit 1. Juli 2003 geltenden Fassung) ausgeübt hat.

(…)." (cfr. STFA del 10 gennaio 2005 nella causa R., C

181/04)

2.2. L'assicurato

ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è

liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.

1 lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,

entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione

soggetta a contribuzione.

L'art. 2

cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che é tenuto a pagare i contributi

all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.

10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per

il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre

1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante

almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS

(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

2.3. L'art. 14

LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,

prevede, tra l'altro, che sono parimenti esonerate dall’adempimento del periodo

di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio,

invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a

causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad

assumere o a estendere un’attività dipendente. Questa norma é applicabile

soltanto se l’evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona

interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera (cfr.

art. 14 cpv. 2 LADI, nuovo tenore dopo l'entrata in vigore della legge federale

concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera da una parte, e la

Comunità europea ed i suoi membri, dall'altra parte, sulla libera circolazione

delle persone, modifica dell'8 ottobre 1999, in vigore dal 1° giugno 2002; cfr.

RU N. 18 del 7 maggio 2002, pag. 720 e 722).

In particolare,

nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 il Consiglio federale, circa

l'Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione", ha rilevato

che:

"

(…)

Nell’avamprogetto relativo

alla legge federale su provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei

confronti dei disabili inviato in consultazione il 5 giugno 2000 si è proposto

di estendere il campo d’applicazione dell’articolo 13 capoverso 2bis LADI affinché l’assistenza a familiari che

beneficiano di un’indennità per grandi invalidi sia equiparata al lavoro

educativo. Quale alternativa si è altresì accennato alla possibilità di

interpretare più ampiamente l’articolo 14 capoverso 2 LADI (esenzione

dall’adempimento del periodo di contribuzione). Per motivi di trasparenza e di

certezza del diritto, le cerchie consultate hanno optato per la prima

soluzione, ossia per una revisione dell’articolo 13 capoverso 2bis LADI, decidendo che i relativi lavori dovevano

essere intrapresi nell’ambito della revisione LADI 2003 e non nell’ambito della

legge sulla parità di diritti per i disabili (cfr. messaggio dell’11 dicembre

2000 relativo alla legge sulla parità di diritti per i disabili, n. 4.4.6).

Con la revisione LADI 2003 si propone

di abrogare l’articolo 13 capoverso 2bis LADI

conformemente a quanto postulato dalla mozione Baumann e di introdurre una

norma concettualmente nuova nell’articolo 9b LADI. Di conseguenza, il

tempo dedicato all’educazione dei propri figli non è più considerato in quanto

periodo di contribuzione, ma dà diritto ad un prolungamento di due anni del

termine quadro. In tal modo si impedisce che gli assicurati perdano i diritti

acquisiti al momento della nascita di un figlio.

Si è tuttavia rinunciato a emanare

una norma analoga per le persone che si dedicano all’assistenza di familiari

bisognosi di cure poiché, secondo la nuova concezione, riprendere l’attività

lucrativa al termine del lavoro educativo implica un cambiamento pianificabile

di statuto. La cura di familiari disabili non rientra pertanto in questo caso

poiché la decisione di cambiare statuto non dipende unicamente dalla

disponibilità dell’assicurato.

Dall’analisi effettuata

risulta tuttavia che la copertura sociale prevista dall’articolo 14 capoverso 2

LADI è sufficiente. Già oggi, le persone obbligate a riprendere un’attività

lucrativa per motivi legati all’invalidità o alla morte del coniuge o alla

soppressione di una rendita di invalidità (percepita direttamente o dalla

persona assistita) sono di fatto esentate dal periodo di contribuzione. In

particolare, hanno diritto sia alle indennità di disoccupazione sia alle altre

prestazioni previste dalla LADI, ossia in particolare alla consulenza degli URC

e alla partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Va

inoltre rilevato che la nozione di «motivi analoghi» di cui all’articolo 14

capoverso 2 LADI può essere interpretata in senso lato, consentendo pertanto di

applicare la disposizione a svariate fattispecie.

Da ultimo, le esigenze in

materia di trasparenza e di certezza del diritto emerse nell’ambito della

consultazione relativa alla legge sulla parità di diritti per i disabili per

quanto concerne l’articolo 14 capoverso 2 LADI potranno essere soddisfatte

nell’ambito dell’adeguamento dell’ordinanza sull’assicurazione contro la

disoccupazione (OADI) in seguito alla modifica della relativa legge.

(…)" (cfr. FF 2001, pag.

1982 e 1983)

Il

nuovo art. 13 cpv. 1 bis dell'OADI, in vigore dal 1° luglio 2003 prevede quanto

segue:

"

1bis Vi è

motivo analogo ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 LADI segnatamente se le

persone sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente in

quanto non devono più farsi carico di compiti assistenziali nei confronti di

persone bisognose di cure a condizione che:

a. le persone bisognose di cure necessitavano di

un aiuto

permanente;

b. tali persone vivevano in comunione domestica

con l'assicurato e

c. la durata dell'assistenza era superiore ad un

anno."

2.4. Il nuovo art.

9a LADI, entrato in vigore il 1° luglio 2003, regola i “Termini quadro dopo

l’avvio di un’attività indipendente senza l’aiuto dell’assicurazione contro la

disoccupazione”.

Secondo

il primo capoverso, il termine quadro per la riscossione della prestazione da

parte di un assicurato che ha intrapreso un’attività lucrativa indipendente

senza aver ricevuto le prestazioni previste negli articoli 71a – 71d è

prolungato di due anni se:

a. l’assicurato

intraprende l’attività lucrativa indipendente durante un termine quadro; e

b. al

momento in cui cessa l’attività lucrativa indipendente e a causa di questa

attività, l’assicurato non adempie i presupposti di un periodo di contribuzione

sufficiente.

(cfr.

art. 9a cpv. 1 LADI).

Il termine quadro per il periodo di contribuzione di un assicurato

che ha intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza aver ricevuto

prestazioni è prolungato della durata dell’attività indipendente, ma al massimo

di due anni (cfr. art. 9a cpv. 2).

Le indennità giornaliere non possono superare complessivamente il

numero massimo fissato nell’articolo 27 (cfr. art. 9a cpv. 3).

2.5. Per costante

giurisprudenza federale, la legge va interpretata in primo luogo sulla base del

suo testo letterale (cfr. DTF 125 V 355; DTF 123 V 317; DTF 121 V 60; DTF 119 V

429 consid. 5a; DTF 112 V 168, DTF 108 V 240).

Se il

testo non è perfettamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni

conviene ricercare quale sia la vera portata della norma, prendendo in

considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo

della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende

fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr. STFA

dell’8 aprile 2005 nella causa S., K 68/02; DTF 129 V 283=RAMI 2003 pag. 209

consid. 4.2.; DTF 128 V 207; DTF 127 V 194; DTF 124 V 276; STFA del 27 gennaio

2003 nella causa SECO c/ R., C 142/02; STFA del 6 luglio 1998 nella causa E.G.,

P 41/96; DTF 123 V 301; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 118 Ib 191 consid. 5; DTF

117 V 109; Pratique VSI 1993 pag. 3 consid. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415

consid. 5b, 527 consid. 2b e 578 consid. 2b; DTF 111 V

127 consid. 3b; DTF 110 V 122 consid. 2d; DTF 107 V 215 consid. 2b).

D'altra

parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente dal senso

letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni

manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono

cioè esistere delle ragioni obiettive, ad esempio deducibili dai lavori

preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla

sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non

esprime il vero senso della disposizione in oggetto (cfr. STFA dell’8 aprile

2005 nella causa S., K 68/02; STFA del 30 marzo 2005 nella causa T., U 337/04; DTF

129 V 283=RAMI 2003 pag. 209 consid. 4.2; DTF 128 V 207; DTF 127 V 194; STFA

del 27 gennaio 2003 nella causa SECO c/ R., C 142/02; STFA del 6 luglio 1998

nella causa E.G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364

consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb,

DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b;

324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55

consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique

VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V

109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).

L'interpretazione

letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu

offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera

intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF

107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).

Quando

una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse

contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un

valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così

interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta

chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In

particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la

volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però

questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva

per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è

stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di

quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale

interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF

123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla

dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247

consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b

e 527 f consid. 2b).

Il TCA è

chiamato a stabilire se l'art. 9a LADI entra in considerazione soltanto per gli

assicurati che hanno effettivamente esercitato un'attività lucrativa

indipendente o anche per coloro che hanno tentato di mettersi in proprio (fase

preparatoria) senza tuttavia mai iniziare ad esercitare un'attività

indipendente. Il testo della legge utilizza i termini "intraprende o ha

intrapreso un'attività lucrativa indipendente".

2.6. Nel

Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha

sottolineato che:

"

(…)

Il problema è analogo a quello per l’assicurazione complementare

facoltativa: anche per le persone esercitanti un’attività lucrativa

indipendente il rischio non può praticamente essere assicurato, poiché le

assicurazioni non sono in grado di adempiere i presupposti tecnici richiesti. È

quanto risulta anche da una perizia ordinata dalla commissione peritale. Il

nuovo articolo 9a si prefigge comunque di promuovere ulteriormente

l’attività indipendente prolungando i termini quadro a quattro anni per meglio

tenere conto dei maggiori rischi assunti dalle persone esercitanti un’attività indipendente.

(…)

Il nuovo articolo 9a permette agli assicurati che si sono

dedicati a un’attività indipendente senza chiedere indennità giornaliere in

virtù degli articoli 71a e seguenti di beneficiare, a talune condizioni,

di una proroga di due anni al massimo del termine quadro di riscossione delle

prestazioni o del termine quadro di contribuzione.

Il capoverso 1 disciplina il caso in cui il termine quadro per la

riscossione della prestazione scade durante l’attività lucrativa indipendente.

In questo caso entra in considerazione solo un prolungamento del termine quadro

per la riscossione della prestazione perché altrimenti vi sarebbe una

sovrapposizione dei due termini quadro.

Il capoverso 2 disciplina invece il caso in cui, in mancanza di un

termine quadro per la riscossione della prestazione, non entra in

considerazione nemmeno un suo prolungamento. In questo caso è opportuno un

prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione della durata

dell’attività indipendente, ma al massimo di due anni. Con questa disposizione

si vuole evitare che l’assicurato sia penalizzato nel suo diritto all’indennità

a causa della sua attività indipendente.

Il capoverso 3 precisa che un prolungamento dei termini quadro non

comporta un aumento del numero di indennità giornaliere.

(…)." (cfr. FF 2001, pag.

1976 e 2000)

L’art. 9a è stato

accettato dal Consiglio agli Stati durante la sessione estiva del 19 giugno

2001.

In quell’occasione,

Christine Beerli, per la Commissione, ha rilevato che:

"

Diesel Artikel befasst sich mit dem Wechsel zur

selbständigen Erwerbstätigkeit. Neu wird festgehalten, dass ein Versicherter

vor diesem Wechsel nicht arbeitslos sein muss, um von der verlängerten

Rahmenfrist zu profitieren."

(cfr. Amtliches Bulletin Ständerat

19.06.01-08h00)

Dal

canto suo il Consiglio Nazionale lo ha accettato durante la sessione invernale

del 12 dicembre 2001 (cfr. Amtliches Bulletin Nationalrat 12.12.01-15h00).

2.7. Da quanto appena esposto

(cfr. consid. 2.6) sembra dunque chiara la volontà del legislatore di estendere

la protezione, allungando il termine quadro a coloro che hanno effettivamente

esercitato un'attività lucrativa indipendente e che in assenza di ciò, non

potrebbero beneficiare del diritto all'indennità di disoccupazione.

In dottrina Rubini (cfr.

B. Rubini, "Assurance-chômage", Délemont 2005, pag. 96 punto

3.4.4.1.2.) si riferisce all'esercizio di un'attività lucrativa indipendente e

sottolinea che:

"

Selon l'art. 9a al. 2 LACI, le délai-cadre de

cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher

d'indemnités journalières est prolongé de la durée de l'activité

indépendante, mais de deux ans au maximum. Ainsi, les droits acquis avant

l'exercice de l'activité indépendante sont préservés. Le but de cette

disposition est d'éviter que l'assuré qui a exercé une activité indépendante

soit pénalisé dans son droit à l'indemnité du fait de l'exercice de son

activité indépendante. Une relation de causalité doit ainsi exister entre le

défaut d'exercice d'une activité soumise à cotisation et l'exercice d'une activité

indépendante. L'art. 9a al. 2 LACI régit donc le cas où

une prolongation du délai-cadre d'indemnisation n'est pas possible car aucun

délai-cadre d'indemnisation n'a été ouvert."

Dal profilo dell'assicuratore

contro la disoccupazione la fase di progettazione viene peraltro distinta

dall'esercizio di un'attività lucrativa indipendente. Ad esempio in una

decisione del 13 febbraio 2004 nella causa D. (C118/03), chiamata, tra l’altro,

a pronunciarsi circa il diritto al sostegno ai fini del promovimento

dell’attività lucrativa indipendente (cfr. art. 71a - 71d LADI), l’Alta Corte

ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni e così definito la

“fase di progettazione” ai sensi dell’art. 71a cpv. 1 LADI:

" (…)

3.2 Nach der Verwaltungspraxis des Bundes

(Kreisschreiben des seco über die arbeitsmarktlichen Massnahmen [AMM], Rz K17,

gültig ab 1. Januar 2002) können grundsätzlich bei der Übernahme eines

bestehenden Betriebes keine besonderen Taggelder übernommen werden. Selbst wenn

man vorliegend von einer - wenn auch kurzen - Planungsphase ausgeht, ist

festzustellen, dass sich das Projekt der Versicherten aufgrund der dargelegten

tatsächlichen Gegebenheiten bei Gesuchseinreichung (11. Juli 2002) bereits in

der nicht mehr unterstützungsberechtigten Anlauf- oder Startphase befand. Denn

unter der Planungsphase nach Art. 71a Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 95a

AVIV wird nur die allererste Periode des Beginns der Selbstständigkeit

verstanden, nämlich diejenige Zeitspanne, in welcher die versicherte Person

ihrer bisher als blossen Idee bestehenden Absicht der selbstständigen

Erwerbstätigkeit konkrete Züge verleiht, indem sie sich ein die Grundlagen der

Geschäftstätigkeit umfassendes Dossier zusammenstellt und die dafür notwendigen

Abklärungsarbeiten vornimmt (Urteil N. vom 7. März 2003, C 160/02, Erw. 3.2).

Hier war bereits vor Gesuchseinreichung die gesamte Infrastruktur vorhanden

sowie die eigentliche Übernahme des Arbeitsplatzes vereinbart und die

Versicherte arbeitete ab Mai 2002 mit ihren Kunden. Damit besteht auch aufgrund

der am 11. Juli 2002 bereits weit fortgeschrittenen Umsetzung der geplanten

Selbstständigkeit kein Raum, den Anspruch auf Ausrichtung von besonderen

Taggeldern zur Förderung der selbstständigen Erwerbstätigkeit zu bejahen, womit

der vorinstanzliche Entscheid im Ergebnis zu bestätigen ist.

(…)." (cfr. STFA del 13 febbraio 2004 nella causa D., C

118/03)

Nella citata STFA del 7

marzo 2003 nella causa N. (C 160/02), il TFA ha confermato la decisione con la

quale l’autorità cantonale ha rifiutato all’assicurato il diritto alle

prestazioni ex art. 71a - 71d LADI in quanto la fase di progettazione era già

terminata al momento della richiesta.

La nostra Massima Istanza

ha, tra l’altro, osservato che:

" (…)

3.3 Der Entscheid darüber, wann die Planungs- und

Vorbereitungsphase abgeschlossen ist und wann die - in der Regel fliessend

nachfolgende - Anlaufphase beginnt, ist jeweils wertend im Einzelfall zu

treffen, wobei der zuständigen Behörde ein Ermessensspielraum eingeräumt werden

muss. Eine Bevormundung des Versicherten durch amtlichen Entscheid über den

Zeitpunkt der Geschäftsaufnahme ist - entgegen der Vermutung in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde - jedenfalls nicht zu befürchten, da der

Versicherte selber den Zeitpunkt der Umsetzung der getroffenen Pläne bestimmt,

während die Verwaltung nur (aber immerhin) feststellt, wann die Planungsphase

im konkreten Einzelfall abgeschlossen ist. Der effektive Markteintritt kann

zwar einen Anhaltspunkt für den Abschluss der Planungsphase darstellen, ist

jedoch nicht das allein massgebende Kriterium (wie es der Beschwerdeführer

letzten Endes verlangt): Wegen des in den allermeisten Fällen fliessenden

Überganges zwischen den verschiedenen Phasen ist nicht klar, wann genau der

Markteintritt erfolgt und ob er überhaupt ohne Unterbruch an die Planungsphase

anschliesst. Vorliegend würde sich im Übrigen auch ein Abstellen auf den

effektiven Markteintritt nicht zu Gunsten des Versicherten auswirken, da er

bereits im Juli 2001 - also zur Zeit der Anmeldung bei der

Arbeitslosenversicherung - Aufträge abklärte sowie Kontakte geschaffen hatte

und damit schon als Selbstständigerwerbender in den Markt eingetreten war.

3.4 Der Beschwerdeführer hat in den Monaten Mai

und Juni 2001 - d.h. vor erfolgter Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung -

bereits an seinem Projekt der selbstständigen Erwerbstätigkeit gearbeitet: Er

hat ein "Label" entworfen, sich seine Ziele gesetzt, den (ihm von

seiner früheren Tätigkeit her bereits bekannten) Markt für seine künftigen Dienstleistungen

bestimmt sowie sich Gedanken über Werbung (Internet, Geschäftstafel,

Fahrzeugaufschrift) und Kundenakquisition gemacht; im Weiteren hatte er sich

schon vor der Gesuchseinreichung entschlossen, seine Tätigkeit durch Aufnahme

von EDV-Dienstleistungen zu diversifizieren. Die Infrastruktur war zur Zeit der

Anmeldung im Juli 2001 bereits vorhanden, ebenso das Layout des Briefpapiers,

der Korrespondenz, der Formulare und Visitenkarten sowie der Entwurf eines an

potentielle Kunden zu richtenden Werbebriefes; auch Kontakte sind bereits

geschaffen worden. Zwar hat der Versicherte in seinen Unterlagen angegeben, er

sei zur Zeit am Schreiben eines Konzeptes, jedoch ist nicht klar, inwiefern

dieses Konzept über sein zu diesem Zeitpunkt vollständiges Dossier zur

Umsetzung der selbstständigen Erwerbstätigkeit hinausgehen sollte (vgl. dagegen

das in Art. 95b Abs. 1 lit. c AVIV verlangte blosse Grobkonzept). Damit hatte

der Beschwerdeführer die Planungs- und Vorbereitungsphase gemäss Art. 95a AVIV

im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung bereits abgeschlossen, denn das während der

Monate Mai und Juni 2001 zusammengestellte Dossier bildete eine genügende

Grundlage zur Umsetzung der getroffenen Pläne und Vorbereitungen. In dieser

Hinsicht haben Vorinstanz und Verwaltung den Sachverhalt genügend abgeklärt und

anhand dieser Fakten den Stand des Projektes korrekt bestimmen können; eine in

der Verwaltungsgerichtsbeschwerde als notwendig erachtete Einvernahme des

Versicherten trägt nichts weiter zur Sachverhaltsfindung bei.

Die vorzunehmenden - teilweise obligatorischen -

administrativen Anmeldungen beim Handelsregister, der Mehrwertsteuer und der

Ausgleichskasse sind - entgegen der Auffassung in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde - hier nicht mehr als organisatorische Vorbereitungen

für den Geschäftsbetrieb aufzufassen, sondern erfolgen schon in Ausführung der

getroffenen Pläne und Vorbereitungen, da die Geschäftsaufnahme vorliegend nicht

von diesen behördlichen Entscheiden abhängig oder gar bewilligungspflichtig

ist. Die vorzunehmenden Anmeldungen sind im Übrigen mit Kosten und anderen

Pflichten verbunden, welche erst nach dem definitiven Entschluss zur

Geschäftsaufnahme und während des Anlaufs des Unternehmens getätigt werden, so

dass die anfallenden Kosten mit den ersten Einnahmen bezahlt werden können und

nicht durch vorher (normalerweise mühsam) aufgebrachtes Kapital finanziert

werden müssen. In dieser Hinsicht ist im Weiteren zu berücksichtigen, dass ein

Selbstständigerwerbender in der Zeit der Anlaufphase in aller Regel noch nicht

ausgelastet ist und die behördlichen Anmeldungen (wie auch andere

administrative Vorbereitungshandlungen wie z.B. das Einrichten der Buchhaltung

oder eines Geschäftskontos) parallel zur aufgenommenen selbstständigen

Erwerbstätigkeit vornehmen kann.

Das kantonale Gericht hat alle für den Entscheid

über den Abschluss der Planungsphase notwendigen Gesichtspunkte berücksichtigt.

Es ist im Übrigen nicht verpflichtet, sich ausdrücklich mit jeder

tatbeständlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinanderzusetzen,

sondern kann sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte

beschränken (BGE 126 I 102 Erw. 2b, 124 V 181 Erw. 1a, je mit Hinweisen).

Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist die Vorinstanz ihrer

Begründungspflicht somit genügend nachgekommen; der vorinstanzliche Entscheid

ist jedenfalls ohne Weiteres nachvollziehbar.

3.5 Damit ist davon auszugehen, dass der

Beschwerdeführer im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung die Planungsphase der

selbstständigen Erwerbstätigkeit bereits abgeschlossen hatte und somit kein

Anspruch auf besondere Taggelder gemäss Art. 71a Abs. 1 AVIG besteht. Das die

Gerichte bindende Gesetz (Art. 191 BV) sieht keinerlei Spielraum für eine

andere Lösung vor."

(cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa N., C 160/02)

In particolare, l’art. 71d

LADI, che regola la “Conclusione della fase di progettazione”, stabilisce che al termine della fase di progettazione, ma al più tardi con la

riscossione dell’ultima indennità giornaliera, l’assicurato deve informare il

servizio competente se intraprende un’attività lucrativa indipendente.

L’obbligo di comunicazione incombe alla cooperativa di fideiussione se

l’assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione (cfr. art. 71d cpv. 1

LADI).

Se l’assicurato intraprende un’attività lucrativa indipendente, per

l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere si applica un termine

quadro di quattro anni. Le indennità giornaliere non possono superare

complessivamente il numero massimo fissato nell’articolo 27 (cfr. art. 71d cpv.

Considerandi

2.

LADI).

2.8

Secondo questo Tribunale,

visto il testo della norma, i lavori preparatori, lo scopo della disposizione

legale, (tenere conto dei maggiori rischi assunti dalle persone esercitanti

un’attività indipendente, cfr. consid. 2.6) e ritenuta la distinzione che

risulta da altre norme della LADI tra la fase di progettazione e quella di

esercizio dell'attività lucrativa, l’art. 9a LADI deve essere interpretato nel

senso che esso va applicato solo nel caso in cui l’assicurato inizia e

intraprende effettivamente l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente.

Ciò permette peraltro

un'applicazione della norma sulla base di dati oggetti, ciò che non sarebbe il

caso se si volesse estenderla anche alla fase preparatoria, anche perché

quest'ultima può avere una durata estremamente variabile.

2.9

Dagli atti di causa risulta

che l’assicurato si è iscritto al collocamento il 18 giugno 2004 e che da

quella data ha rivendicato il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr.

doc. 8 punto 2 e 28).

Il suo ultimo datore di

lavoro è stato il __________ di __________ (cfr. doc. 28).

Presso questa banca, prima

di inoltrare la sua disdetta del 26 febbraio 2003 “(…) per motivi di salute e

gravosi problemi legati alla mia stretta cerchia familiare (…).” (cfr. doc.

14), l’assicurato ha lavorato quale “__________(traffico dei pagamenti)” dal 20

marzo 1973 al 31 maggio 2003 (cfr. doc. 8 e 13).

Nel pertinente termine

quadro per il periodo di contribuzione, meglio dal 18 giugno 2002 al 17 giugno

2004.

(cfr. art. 9 cpv. 3 LADI, il ricorrente non ha dunque svolto durante

almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione (cfr. consid. 2.2).

L’assicurato non può

nemmeno essere esonerato dall’obbligo del compimento del periodo di

contribuzione.

In particolare egli non

può essere esonerato sulla base degli art. 14 cpv. 2 LADI e 13 cpv. 1bis OADI

invocando i “motivi analoghi” (cfr. consid. 2.3).

Infatti, nel proprio

ricorso, circa lo stato di salute di sua moglie, l’assicurato ha, in particolare,

riferito di “(…) persistenti malesseri (…)” e di problemi “(…) che a tutt’oggi

sussistono ancora (…)”.

Dunque, chiamato a

valutare la conformità alla legge della decisione su opposizione impugnata in

base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa

(cfr. STFA del 27 ottobre 2004 nella causa M., I 65/03; STFA del 17 gennaio

2003.

nella causa A., I 134/02; DTF 121 V 362, consid. 1b, pag. 366 e le

sentenze ivi citate), questo Tribunale deve concludere che, a quel momento, il

ricorrente doveva ancora farsi carico dei bisogni di sua moglie.

Al riguardo il Dr. __________,

nel suo “Certificato medico” del 24 giugno 2004, circa le esigenze legate

all’assistenza della moglie dell’assicurato, ha attestato che:

" (…)

Con il presente certifico che la paziente sopraccitata necessita

di un’assistenza a domicilio regolare causa problemi di salute iniziati

nell’ottobre 2002 e che persistono tutt’ora dovuti a malfunzionamento della

tiroide associati a frequenti episodi di attacchi di panico.

(…)." (cfr. doc. 12)

In simili circostanze il

TCA deve quindi concludere che l’assicurato non ha adempiuto il periodo di

contribuzione ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett e) e 13 cpv. 1 LADI e che nemmeno

poteva essere esonerato da tale obbligo sulla base degli art. 14 cpv. 2 LADI e

13.

cpv. 1bis OADI (cfr. consid. 2.2 e 2.3).

A proposito dell’affermazione

dell’assicurato secondo la quale egli non si sarebbe iscritto prima in

disoccupazione per ingenuità e perché non sapeva che esistessero dei termini imposti

dalla legge (cfr. doc. I), il TCA rileva quanto segue.

L'entrata in vigore

dell'art. 27 LPGA ha molto ridimensionato il principio, precedentemente in

vigore, secondo cui non è possibile invocare l'ignoranza della legge per

ricavarne dei vantaggi. Il giudice federale emerito R. Spira ("Du droit

d'être renseigné …" in SZS 2001 pag. 524 seg., in particolare pag. 531)

sottolinea che la presunzione della conoscenza della legge è stata rovesciata.

(Al riguardo vedi pure U. Kieser, "ATSG - Kommentar" ad art. 27 pag.

319; sul principio appena citato cfr. invece Pratique VSI 2003 pag. 207 segg.

(210); DLA 2002 pag. 113 (115); DLA 2000 pag. 99; DTF 124 V 220; STFA del 31

gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 28 novembre 2000 nella causa

P.S., H 407/99; DTF 124 V 220).

Nel caso concreto non

risulta tuttavia che l’assicurato, prima di iscriversi al collocamento, abbia

mai chiesto all’amministrazione delle informazioni.

Dunque, in ogni caso,

l’amministrazione non può aver violato il suo obbligo di informazione e

consulenza ai sensi dell’art. 27 LPGA e l’assicurato non può essere protetto

nella sua buona fede visto che nessuno gli ha garantito di avere diritto alle

indennità di disoccupazione indipendentemente dal momento nel quale egli si

sarebbe iscritto al collocamento.

Il TCA deve comunque

ancora esaminare se il termine quadro di contribuzione può essere prorogato

(art. 9a cpv. 2 LADI).

2.10

Nella presente fattispecie in

uno scritto del 20 giugno 2004 alla Cassa Disoccupazione __________ di __________,

dopo aver descritto l’inizio dei malesseri fisici, lo stato di salute e le cure

a cui è stata sottoposta sua moglie, l’assicurato ha, in particolare, rilevato

che:

" (…)

Il 16.2.03 venne a mancare anche mia madre con la quale, mia

moglie, aveva un legame affettivo e di collaborazione reciproca molto stretti.

Gradualmente iniziarono di nuovo a manifestarsi i sintomi di panico, confusione

mentale ed inappetenza, questi incisero pure e di molto nella mia attività

professionale in quanto mi riusciva difficile mantenere la necessaria

continuità produttività, rispettivamente la serenità interiore e

concentrazione. Non avendo più nessun Santo a cui rivolgermi mi misi a tavolino

con mia moglie e, come già ventilatomi tempo prima dai medici curanti, decisi di

propormi per un’attività indipendente dove potessi coinvolgere e seguire anche

lei. Essendo ambedue appassionati di cani, ci balzò in mente l’idea di aprire

un Centro fitness per cani, soluzione che avrebbe richiesto uno spazio adeguato

di terra ed infrastrutture particolari. Venni a sapere tramite la Banca dov’ero

impiegato che avrei potuto riscattare una proprietà, relativa ad un fallimento,

perfettamente idonea al nostro scopo per la somma di Fr. 150'000.-. A questo

punto non persi tempo e inoltrai le dimissioni per la fine di maggio 2003 e,

con l’accordo della Direzione, ottenni di lasciare anzitempo il mio posto di

lavoro per riorganizzarmi in questo progetto. Dopo aver contattato architetti,

impresari ecc., e preso coscienza di quanto avrei dovuto investire, mi prefissi

di riscattare la mia Cassa pensione ed in seguito di vendere la casa di mia

proprietà. Pochi giorni dopo la scadenza del mio contratto di lavoro contattai

un consulente della banca per chiedere il finanziamento relativo alla proprietà

fallimentare. Due giorni dopo venni richiamato e mi annunciarono che il

finanziamento non era fattibile in quanto non avrei più beneficiato di un

reddito.

Senza dilungarmi sui retroscena scaturiti da questa assurda

decisione, faccio presente che la delusione e lo sconforto personale non furono

di poca entità e che a mia moglie contribuì a deteriorare ulteriormente il suo

stato di insicurezza e di ansia già marcatamente presenti. A questo punto

dovetti reagire ed iniziai una ricerca di mercato e, dopo aver valutato

molteplici opportunità, decisi di aprire un negozio adibito alla vendita di

videogiochi. Contattai il Sig. __________ della Società __________ di __________,

leader, in Italia, nella vendita di giochi elettronici in lingua italiano, con

lui discussi e trattammo le varie modalità finanziarie; confermate in seguito

da un contratto che avrei dovuto firmare, presso la loro sede di __________,

solo dopo la prima richiesta di fornitura di merce per un ammontare di Fr.

15'000.-.

Mi recai all’Uff. dei Registri di __________ per la relativa

registrazione della Società nominativa “__________”, trovai un negozio presso

il __________ di __________ e stipulai il relativo contratto d’affitto (a

partire dal 01.07.03) con l’amministratore Arch. __________. Verso la fine di

giugno contattai la ditta “__________” di __________, specializzata in

arredamenti per interni commerciali, e dopo un sopralluogo del loro Arch. __________,

decisi di dare l’incarico e di procedere nei lavori di arredamento. Durante la

suddetta visita scoprimmo un alone di umidità che correva orizzontalmente su

tutta la lunghezza della parete principale del negozio (7 metri). Il Sig. __________

mi consigliò di procedere ad una verifica in quanto se veramente fosse stata

umidità, questa avrebbe potuto nuocere sia ai videogiochi che all’arredamento.

Contattai l’Arch. __________ il quale si attivò in tal senso, vennero fatti

diversi tentativi, pitturando e ripitturando la parete fin quando a settembre

si dovette procedere a frantumare il muro intaccato d’umidità e risanare il

tutto iniettando un prodotto idrorepellente. Ai primi di novembre tutto

sembrava pronto e cercai così di accelerare i tempi in modo di poter essere

operativo durante il periodo natalizio. Ricontattai il Sig. __________ della __________

per la relativa fornitura e durante il colloquio scaturì che, per motivi di

riorganizzazione interna ed ammodernamento dei loro sistemi informatici

eseguiti nei loro 38 negozi sparsi in tutta l’Italia, i margini di guadagno per

ogni singolo videogioco sarebbero stati del 25-30% anziché dei preannunciati

40-45%. A seguito di questa ennesima delusione e confrontato con i persistenti

malesseri di mia moglie, decisi di mantenere affittato il negozio, e di trovare

man mano nuove alternative che potessero essere compatibili con l’arredamento

esistente. Alternative che fino ad oggi non hanno dato frutti e che di

conseguenza mi hanno costretto a disdire il relativo contratto d’affitto e di

procedere alla vendita del mobilio.

(…)." (cfr. doc. 11)

Dalle dichiarazioni appena

riprodotte questo Tribunale deve concludere che, dopo aver rassegnato le

proprie dimissioni il 26 febbraio con effetto al 31 maggio 2003 e fino

all’iscrizione al collocamento del 18 giugno 2004 (cfr. doc. 1 e 14),

l’assicurato non ha mai intrapreso un’attività lucrativa indipendente.

Infatti, le prospettate

attività indipendenti quale “Centro fitness per cani”, “negozio di videogiochi”

e le non meglio specificate “alternative” compatibili con il negozio già

affittato e l’arredamento esistente, hanno al massimo superato la fase di

progettazione ma, in ogni caso, mai superato la seguente “Anlaufphase”.

In particolare, per quanto

riguarda il “negozio di videogiochi”, per il solo fatto di aver iscritto a

Registro di commercio la sua ditta individuale “__________di RI 1”, aver avuto

dei contatti orali con una ditta italiana che si occupa della vendita di giochi

elettronici e sottoscritto un contratto di locazione per un locale commerciale

e per un parcheggio veicoli (cfr. doc. 16-22), non è ancora possibile

concludere che l’assicurato ha intrapreso l’attività lucrativa indipendente

prospettata.

Questo vale a maggiore

ragione visto che con la ditta italiana di giochi elettronici (è irrilevante

per quale motivo) non è stato concluso nessun contratto e di conseguenza

l’assicurato non ha mai comprato e nemmeno venduto per il suo negozio nessun

videogioco.

Del resto è lo stesso

assicurato che, riferendosi al suo desiderio d’intraprendere un’attività

indipendente coinvolgendo sua moglie, nell’opposizione del 20 luglio 2004 ha,

in particolare, dichiarato che: “(…) Purtroppo, per i motivi già espressi, non

ho potuto intraprendere questa nuova attività, che fino in ultimo ho sempre

pensato di poter avviare in altro modo. (…).” (cfr. doc. 5).

Anche nel proprio ricorso,

dopo aver esposto i motivi per i quali non ha sottoscritto alcun contratto con

la ditta italiana contattata, l’assicurato ha affermato che: “(…) A seguito di

questa ennesima delusione e confrontato con i persistenti malesseri di mia moglie,

decisi di mantenere affittato il negozio, e di trovare man mano nuove

alternative che potessero essere compatibili con l’arredamento esistente.

Alternative che fino ad oggi non hanno dato frutti e che di conseguenza mi

hanno costretto, anche per motivi finanziari, a disdire il relativo contratto

d’affitto il 30 luglio 2004. (…).” (cfr. doc. I).

In precedenza, questo

Tribunale ha concluso che l’art. 9a LADI va applicato solo nel caso in cui l’assicurato

inizia e intraprende effettivamente l’esercizio di un’attività lucrativa

indipendente (cfr. consid. 2.4.-2.8.).

Di conseguenza, nel caso

concreto, ritenuto che, dopo le sue dimissioni dal __________ di __________ e

prima di iscriversi al collocamento, l’assicurato non ha intrapreso alcuna

attività indipendente, il termine quadro per il periodo di contribuzione non

può essere prolungato in base all’art. 9a cpv. 2 LADI.

Nella decisione su

opposizione la Cassa ha rilevato che il ricorrente non si è neppure iscritto

presso la cassa di compensazione AVS quale indipendente e che in base alle

Direttive concernenti la revisione della LADI e dell’OADI (ndr.: si fa

riferimento alle Direttive pubblicate dal Segretariato di Stato dell’economia

in PRASSI ML/AD 2003/3, Allegato 1, pag. 2) si considera che l’assicurato ha

avviato un’attività indipendente al momento in cui la Cassa di compensazione

AVS gli riconosce lo statuto di indipendente (cfr. doc. 2 e consid. 1.2).

Al riguardo questo

Tribunale deve precisare che dall’iscrizione presso la cassa di compensazione

AVS quale indipendente si può solo desumere che l’attività indipendente

ha avuto inizio e non invece il contrario.

Infatti è ben possibile

che l’inoltro della richiesta di iscrizione quale indipendente e la relativa

conferma di questo statuto avvengano dopo che l’assicurato ha già intrapreso

un’attività lucrativa indipendente (cfr. in questo senso la STFA del 7 marzo

2003.

nella causa N., C 160/02 citata in esteso al consid. 2.7).

Questa osservazione non

muta comunque l'esito della presente vertenza visto che l'assicurato non ha mai

iniziato un'attività indipendente.

In simili circostanze,

visto tutto quanto precede e tutto ben considerato, il TCA deve confermare la

decisione su opposizione impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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