38.2004.81
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18 novembre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
38.2004.81
Data decisione, Autorità:
18.11.2004, TCA
Titolo:
il ricorso al TCA contro una decisione formale di un URC emessa dopo l'entrata in vigore della LPGA (1.1.03) è irricevibile, in quanto contro la stessa doveva essere interposta opposizione presso l'amministrazione. Trasmissione degli atti all'URC affinché esamini l'opposizione dell'assicurato
ASSENZA DI OPPOSIZIONE
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO AL TRIBUNALE CANTONALE DELLE ASSICURAZIONI
TRASMISSIONE ATTI
art. 126 cpv. 1 CPC-TI
art. 1 LADI
art. 100 LADI
art. 52 LPGA
art. 56 cpv. 1 LPGA
art. 23 LPTCA
art. 32 cpv. 4 OG
art. 107 cpv. 2 OG
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.81
dc/fz
Lugano
18 novembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2004
di
RI 1
contro
Ufficio regionale di collocamento,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 22
ottobre 2004 l'URC di __________ ha preso nei confronti di RI 1 la seguente
decisione formale:
" L'ufficio
regionale di collocamento, nei confronti di
RI 1, __________, __________ – __________
e in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (non ha osservato le
prescrizioni di controllo e le istruzioni dell'ufficio del lavoro, segnatamente
non ha accettato un'occupazione adeguata assegnatagli, oppure non ha iniziato o
ha interrotto senza motivi plausibili una misura attiva del mercato del lavoro
(MAML) alla quale gli è stato detto di partecipare)
decide
una sospensione del diritto all'indennità di 3 giorni a
partire dal 15.10.2004.
Motivazioni:
In data 15.10.2004 non si è presentato/a presso il nostro ufficio
per il colloquio di consulenza/controllo previsto alle ore 14.00 (Rif. X5I).
Considerato il fatto che si è sempre impegnato nelle ricerche di lavoro, svolte
anche durante il periodo in cui era in infortunio e che nell'arco di questo
periodo quadro è la prima volta che manca ad un appuntamento, la sanzione viene
ridotta a tre giornate.
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione
scritta, entro 30 giorni dalla notifica, all'Ufficio regionale di collocamento.
L'opposizione, redatta in lingua italiana, deve indicare quale decisione è
chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione e recare la
firma del ricorrente o del suo rappresentate. All'opposizione dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Gli eventuali mezzi di prova devono essere, per quanto possibili, allegati.
Il termine di 30 giorni per l'impugnazione è sospeso dal settimo
giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso,
dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio
incluso."(Doc. IIbis)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA nel quale si è
così espresso:
"
Sanzione di tre giorni, per mancato appuntamento
presso l'ufficio di collocamento in data 15.10.04 alle ore 14.00.
In riferimento alla sanzione del 15 ottobre 04,
intendo comunicarvi che tale decisione di tre giorni mi sembra
eccessiva, tenendo conto del motivo visto anche che ho telefonato e scritto
subito per scusarmi e per dire che ero subito disponibile per un altro
appuntamento.
In attesa di una vostra risposta vi porgo i miei
più distinti saluti." (cfr. Doc. I)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate.
In vi di
principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V
93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).
Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette
dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento
dell'emanazione della decisione è determinata la sua consegna alla posta (vedi
DTF 119 V 95 consid. 4a) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità
di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
2.3. Per quel che
concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI, nella
versione in vigore del 1° gennaio 2003. stabilisce che le disposizioni della
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente
legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L'art.
100 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli
articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi
particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga
all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo
51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata
accolta o lo è stata solo parzialmente."
Le
questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione
(cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a
LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA
in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è
stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO
sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31).
L'art.
100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1
LPGA, i Cantoni possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un
altro servizio".
Quest'ultima
disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i
Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di
opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b
LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente
in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv.
2).
Secondo
l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni creano uffici di collocamento regionali
a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del
lavoro".
2.4. Nella
presente fattispecie, correttamente l'URC ha indicato che contro la decisione,
l'assicurato poteva inoltrare un'opposizione scritta presso la stessa
amministrazione (cfr. consid. 1.1).
Il
presente ricorso è dunque irricevibile.
Gli atti
vanno trasmessi all'URC di __________ affinché esamini l'opposizione
dell'assicurato (che soddisfa senz'altro i requisiti dell'art. 10 OPGA; in
particolare nella già citata Circolare informativa sulla LPGA del dicembre 2002
a pag. 33 il SECO ricorda che "les exigences
relatives aux conclusions et à la motivation sont peu élevées en cas
d'opposition. Il suffit en principe que l'assuré indique son désaccord et que
l'on puisse inférer ce qu'il propose en guise de remplacement". Vedi pure
Fatti
U. Kieser, "ATSG - Kommentar" pag. 521-523) contro la decisione del
24 ottobre 2003.
In una sentenza dell'8
gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo
dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella
competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406;
Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la
giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di
diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente
(sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per quel che concerne
l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso
deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350)
e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2
OG) e cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC applicabile in virtù del rinvio
dell'art. 23 LPTCA).
La LPGA ha invece
codificato, per quel che concerne le disposizioni generali di procedura,
l'obbligo di registrazione e di trasmissione delle domande di prestazioni al
competente servizio (cfr. l'art. 30 LPGA secondo cui "tutti gli organi
esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di accettare le domande,
le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la
Considerandi
data d'inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio",
cfr. U. Kieser "ATSG-Kommentar", pag. 345-350) e, a proposito del
contenzioso, l'obbligo per l'autorità che si considera incompetente di
trasmettere "senza indugio il ricorso al competente tribunale delle
assicurazioni" (art. 58 cpv. 3 LPGA). Da notare che nel secondo caso l'obbligo
è più esteso per quel che concerne le autorità tenute all'obbligo di
trasmissione (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar", pag. 581 -
"sämtliche Behörden der Schweiz zu einer entsprechenden Weiterleitung
verpflichtet sind" - e 582).
L'URC di __________ dovrà
pronunciare la decisione su opposizione entro un termine adeguato (art. 52 cpv.
2.
LPGA). Al riguardo il SECO ha fornito le pertinenti precisazioni:
" L'opposition
fait partie de la procédure en matière d'assurances sociales au cours de laquelle
l'organe d'exécution qui statue en première instance doit clarifier le droit à
l'indemnité. Les prestations sont en règle générale versées dans le courant du mois
suivant (art. 30 OACI). De longues recherches, de même qu'une opposition retarderont
d'autant les versements. Si les faits ont été clarifiés comme il se doit selon
la maxime d'office et que la décision a été dûment motivée, l'opposition consistera
en premier lieu à préciser les faits et à corriger les éventuelles erreurs d'appréciation."
(cfr. Circolare informativa sulla LPGA del dicembre 2002 pag. 34;
vedi pure U. Kieser, "ATSG Kommentar", pag. 525-526)
Va infine ricordato che
contro la decisione su opposizione potrà, se del caso, essere interposto un
ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere
inoltrato anche se l'URC non emetterà, situazione evidentemente non auspicata,
la decisione su opposizione entro un termine adeguato (cfr. art. 56 cpv. 2
LPGA; Circolare informativa del SECO sulla LPGA del dicembre 2002 pag. 42:
"Les recours interjetés contre un refus de droit ou en raison d'un retard injustifié
ne sont dès lors plus traités par l'autorité de surveillance, mais par les tribunaux".
Vedi pure U. Kieser, "ATSG Kommentar, pag. 560-562).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso del 28 ottobre
2004 é irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi all'URC affinché esamini l'opposizione dell'assicurato e
renda una decisione su opposizione.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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