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Decisione

38.2004.81

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 novembre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, "ATSG - Kommentar" pag. 521-523) contro la decisione del

24 ottobre 2003.

In una sentenza dell'8

gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo

dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella

competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406;

Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la

giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di

diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente

(sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".

Per quel che concerne

l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso

deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del

diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350)

e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2

OG) e cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC applicabile in virtù del rinvio

dell'art. 23 LPTCA).

La LPGA ha invece

codificato, per quel che concerne le disposizioni generali di procedura,

l'obbligo di registrazione e di trasmissione delle domande di prestazioni al

competente servizio (cfr. l'art. 30 LPGA secondo cui "tutti gli organi

esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di accettare le domande,

le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la

Considerandi

data d'inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio",

cfr. U. Kieser "ATSG-Kommentar", pag. 345-350) e, a proposito del

contenzioso, l'obbligo per l'autorità che si considera incompetente di

trasmettere "senza indugio il ricorso al competente tribunale delle

assicurazioni" (art. 58 cpv. 3 LPGA). Da notare che nel secondo caso l'obbligo

è più esteso per quel che concerne le autorità tenute all'obbligo di

trasmissione (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar", pag. 581 -

"sämtliche Behörden der Schweiz zu einer entsprechenden Weiterleitung

verpflichtet sind" - e 582).

L'URC di __________ dovrà

pronunciare la decisione su opposizione entro un termine adeguato (art. 52 cpv.

2.

LPGA). Al riguardo il SECO ha fornito le pertinenti precisazioni:

" L'opposition

fait partie de la procédure en matière d'assurances sociales au cours de laquelle

l'organe d'exécution qui statue en première instance doit clarifier le droit à

l'indemnité. Les prestations sont en règle générale versées dans le courant du mois

suivant (art. 30 OACI). De longues recherches, de même qu'une opposition retarderont

d'autant les versements. Si les faits ont été clarifiés comme il se doit selon

la maxime d'office et que la décision a été dûment motivée, l'opposition consistera

en premier lieu à préciser les faits et à corriger les éventuelles erreurs d'appréciation."

(cfr. Circolare informativa sulla LPGA del dicembre 2002 pag. 34;

vedi pure U. Kieser, "ATSG Kommentar", pag. 525-526)

Va infine ricordato che

contro la decisione su opposizione potrà, se del caso, essere interposto un

ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere

inoltrato anche se l'URC non emetterà, situazione evidentemente non auspicata,

la decisione su opposizione entro un termine adeguato (cfr. art. 56 cpv. 2

LPGA; Circolare informativa del SECO sulla LPGA del dicembre 2002 pag. 42:

"Les recours interjetés contre un refus de droit ou en raison d'un retard injustifié

ne sont dès lors plus traités par l'autorité de surveillance, mais par les tribunaux".

Vedi pure U. Kieser, "ATSG Kommentar, pag. 560-562).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso del 28 ottobre

2004 é irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi all'URC affinché esamini l'opposizione dell'assicurato e

renda una decisione su opposizione.

2.- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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