38.2004.85
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19 gennaio 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
Fatti
38.2004.85
Data decisione, Autorità:
19.01.2005, TCA
Titolo:
assicurato che ha sciolto un contratto di tirocinio non può più vantare nessuna pretesa salariale e nemmeno rinunciarvi.Sanzione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. b LADI annullata. Giurispr. federale sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. b OADI valida anche dopo la terza revisione LADI
SANZIONE
art. 30 cpv. 1 let. a LADI
art. 30 cpv. 1 let. b LADI
art. 44 cpv. 1 let. b OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.85
FS/sc
Lugano
19 gennaio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 novembre 2004
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20
ottobre 2004 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 5 ottobre
2004 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha emesso la seguente decisione nei
confronti di RI 1:
"
(…)
DECISIONE
In applicazione delle seguenti disposizioni:
- LADI art. 30 cpv. 1 lett. b
Il suo diritto all’indennità di disoccupazione è
sospeso per 10 giorni a decorrere dal 21 luglio 2004.
Fattispecie e motivi:
L’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità
se ha rinunciato a detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a
pretese di salario o di risarcimento verso l’ultimo datore di lavoro.
Nel suo caso in data 15 luglio 2004, causa motivi
personali, ha anticipato la fine del contratto di tirocinio stipulato con la __________
SA, che scadeva il 31 agosto 2004.
Pertanto la sua disoccupazione a partire dal 3
agosto 2004 le è imputabile.
(…).” (cfr. doc. A/2)
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. A/3), il 20 ottobre
2004, la Cassa ha emanato una decisione su opposizione nella quale, in particolare,
ha osservato che:
"
(…)
Dalla sua opposizione del 18 ottobre 2004
rileviamo che la sua decisione di anticipare la fine del contratto di tirocinio
stipulato con la __________ SA di __________ il 25 luglio 2004 (ndr. recte il
19 luglio 2003; cfr. doc. 36 e 38), è dovuta a motivi famigliari. Infatti ci
comunica di essere stata allontanata contro la sua volontà dalla sua famiglia,
e di essere stata così costretta a trovare un’indipendenza economica e un nuovo
alloggio.
La nostra Cassa ritiene tuttavia che avrebbe
potuto rivolgersi all’autorità competente denunciando il mancato obbligo di
mantenimento nei suoi confronti da parte dei suoi genitori, richiedendo nel
frattempo l’aiuto da parte del Servizio sociale. Avrebbe potuto così proseguire
il rapporto di lavoro fino al 31 agosto 2004, scadenza naturale del contratto
di tirocinio, non rimanendo disoccupata.
Anticipando la fine del contratto di tirocinio
per il 25 luglio 2004 ha anticipato la sua disoccupazione che pertanto le è
imputabile.
Considerato quanto sopra la nostra Cassa decide
di riconfermarle una sospensione del diritto alle indennità al minimo della
colpa lieve di 10 giorni a decorrere dal 21 luglio 2004.
(…).” (cfr. doc. A1)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale ha rilevato che:
"
(…)
In riferimento alla decisione su opposizione del
20 ottobre 2004 faccio formale ricorso in quanto ritengo di aver intrapreso
tutti i passi necessari per uscire dalla mia situazione di disagio.
In quel periodo, infatti, sono stata allontanata,
contro la mia volontà, dalla famiglia e costretta a trovare un’indipendenza sia
economica che abitativa. A questo proposito mi sono rivolta al servizio medico
psicologico di __________ in quanto conoscevo già la struttura perché
l’assistente sociale mi stava aiutando già da tempo. Non conoscevo altre
istituzioni o servizi come il servizio sociale a cui vi riferite nella vostra
lettera né ero stata informata da nessuno.
Non accetto le vostre giustificazioni in merito
alla denuncia della mia famiglia perché non ritengo questa misura adeguata alla
mia situazione personale.
Tengo a precisare, inoltre, che non sapevo di
dovermi rivolgere all’autorità competente come da voi scritto nella decisione
su opposizione.
Ribadisco ancora una volta che ho intrapreso
tutto quanto possibile in rapporto alle mie conoscenze delle disposizioni o
leggi esistenti.
Trovandomi in questa situazione sono stata
costretta per motivi di causa maggiore ad interrompere la mia formazione
professionale.
Ritengo quindi non adeguate al mio caso le
penalità ricevute (dieci giorni), chiedo l’annullamento delle stesse e il
reintegro delle indennità perse.
(…).” (cfr. doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 26 novembre 2004 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e,
in particolare, ha osservato che:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti si evincono i
punti seguenti:
a) la signorina RI 1 in data 15 luglio 2004 ha abbandonato il
posto di lavoro dove svolgeva un tirocinio quale impiegata specializzata in fotografia;
b) la scadenza del tirocinio era prevista al 31 agosto 2004;
c) in data 16 agosto 2004 il SIT ci informava che la signorina RI
1 dopo aver terminato il tirocinio a fine luglio 2004 presso la __________ SA
era intenzionata ad iniziare la Scuola __________ di __________ a partire dal
1° settembre 2004 ed a seguire parallelamente un apprendistato che la potesse
specializzare nella professione di fotografa;
d) in data 27 settembre 2004 lo stesso SIT, smentendo la
precedente comunicazione, ci informava che la ricorrente intendeva conseguire
la maturità professionale serale presso la __________ e non più frequentare la
Scuola __________ di __________ e relativo apprendistato;
e) in data 13 settembre 2004 la ricorrente ci comunicava che
l’interruzione del tirocinio in data 15 luglio 2004 era dovuta a problemi
famigliari che l’hanno costretta a cercare un lavoro per avere l’indipendenza
finanziaria dalla famiglia.
Nella sua decisione di (ndr. recte: su)
opposizione la Cassa ha ritenuto di riconfermarsi nella decisione di
sospensione di 10 giorni in quanto la disoccupazione prima del 31 agosto 2004 è
imputabile alla ricorrente. Secondo la Cassa i problemi famigliari potevano
essere risolti imponendo alla famiglia l’obbligo di mantenimento per la figlia che
era in formazione fino al 31 agosto 2004. Non è corretto far sopportare
dall’assicurazione contro la disoccupazione gli oneri che una prematura
interruzione del tirocinio comporta. La Cassa ritiene anche che la sospensione
di 10 giorni dal diritto all’indennità sia una sanzione proporzionata alla
colpa commessa.
(…).” (cfr. doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della presente vertenza è la questione a sapere se l'assicurata deve essere o
meno sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione perché ha rinunciato a
detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o
di risarcimento verso l’ultimo datore di lavoro (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. b
LADI).
2.3. Secondo la
costante giurisprudenza federale una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1
lett. b LADI presuppone l’esistenza di una pretesa salariale o di un chiaro
diritto a un’indennità per perdita di salario.
In una
decisione del 4 maggio 2000 nella causa S. (C 180/99), il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA) ha confermato la propria giurisprudenza sviluppata
nella DLA 1996/1997 N. 21 pag. 113 e, dopo aver stabilito che, visti i
contratti a catena, non era possibile affermare immediatamente che l’assicurato
avrebbe potuto invocare la mora del datore di lavoro, ha, tra l’altro,
osservato che:
"
(…)
3.- Il s'ensuit que le recours de droit
administratif est mal fondé. Quant à la question, évoquée par le tribunal
administratif, d'une éventuelle suspension du droit de l'intimée à l'indemnité
en application de l'art. 30 al. 1 let. b LACI, elle ne se pose plus, compte
tenu de la solution adoptée dans le présent arrêt. En effet, une
suspension de ce genre suppose l'existence d'une prétention de salaire ou
d'indemnisation clairement établie (DTA 1996/1997 no 21, p. 120 consid. 7a; Nussbaumer, op. cit., ch. 699), condition non réalisée en
l'espèce.
(…).” (cfr. STFA del 4 maggio 2000 nella causa
S., C 180/99)
In
un’altra decisione del 10 maggio 2001 nella causa A. (C 76/00), chiamata a
pronunciarsi nel caso di un assicurato che non ha contestato un licenziamento
non rispettoso dei termini legali di disdetta, l’Alta Corte ha, in particolare,
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
Considerandi
2.
- a) Selon la jurisprudence, le
comportement du salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur
en violation du délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation
anticipée des rapports de travail ou à refuser la continuation du contrat
jusqu'à son terme est susceptible de tomber sous le coup de l'art. 30 al. 1
let. a LACI (ATF 112 V 324 consid. 2b). En effet, dans le cas où, par exemple,
le congé a été donné sans respecter le délai légal ou contractuel, l'employé
n'est pas fondé à élever des prétentions de salaire ou en dommages-intérêts
pour la période allant jusqu'au terme régulier du contrat lorsqu'il l'accepte
sans opposition. Or, en l'absence de droit à un
salaire, il ne peut ainsi pas y avoir renonciation à faire valoir des
prétentions au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LACI (cf.
Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich
1997, p. 133 sv).
(…).“ (cfr. STFA del 10 maggio 2001 nella causa
A., C 76/00)
In questa occasione il TFA
non si è pronunciato sulla questione a sapere se l’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI
è conforme con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la
Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage"
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193
seg.).
In un’altra decisione
dell’11 giugno 2001 nella causa A. (C 276/99), chiamata a decidere nel caso in
cui un assicurato è stato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione
in quanto l’autorità cantonale ha ritenuto che egli, accettando una disdetta
anticipata del rapporto di lavoro sottoscrivendo una convenzione di
conciliazione con il suo datore di lavoro, avrebbe rinunciato a
detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a delle pretese di
salario, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti
considerazioni:
" (…)
c) Ce point de vue est mal fondé, dans la
mesure où le comportement reproché au recourant ne pouvait pas entraîner
une suspension de l'indemnité de chômage en vertu de l'art. 30
al. 1 let. b LACI. Cette sanction suppose en effet que le travailleur est
toujours disposé à exécuter le travail convenu, mais que l'employeur refuse
l'exécution offerte, se trouvant ainsi en demeure de l'accepter (art. 324 al. 1
CO; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], soziale Sicherheit, ch. 699 p. 255; Jacqueline
Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1997, p.
133). Ce motif de suspension doit être distingué de la
suspension en raison d'un chômage dû à la propre faute de l'assuré (art. 30 al.
1.
let. a LACI), ce qui suppose que le comportement de celui-ci a joué un rôle
causal dans la survenance du chômage, constituant ainsi une violation de
l'obligation d'éviter le chômage (ATF 122 V 38 consid. 3a). Tel est le cas
notamment lorsque l'assuré accepte la résiliation anticipée des rapports de
travail signifiée par l'employeur (Thomas Nussbaumer, op. cit. no 699 p. 255;
Jacqueline Chopard, op. cit. p. 133).
(…).” (cfr. STFA dell’11 giugno 2001 nella
causa A., C 276/99)
In
quell’evenienza l’Alta Corte, ritenuto che dagli atti di causa non era
possibile concludere se l’assicurato poteva essere sospeso dal diritto alle
indennità di disoccupazione sulla base dei disposti di cui agli art. 30 cpv. 1
lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a o b OADI, ha rinviato gli atti
all’amministrazione affinché, dopo ulteriori accertamenti, si pronunciasse in
merito.
2.4
Nell’evenienza
concreta dagli atti di causa risulta chiaramente che l’assicurata ha disdetto
anticipatamente il contratto di tirocinio sottoscritto con la __________ SA la
cui conclusione era prevista per il 31 agosto 2004 (cfr. doc. 7 punti 17-21, 22
punto 10, 36, 37 e 38).
Dunque,
conformemente alla legge e alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.2 e 2.3),
l’assicurata non può essere sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI.
Infatti,
dal momento in cui il contratto di tirocinio è stato sciolto, l’assicurata non
poteva più vantare nessuna pretesa salariale e pertanto nemmeno poteva
rinunciare alla stessa.
Per
contro si potrebbe ipotizzare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione,
fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. b OADI, se
dall’assicurata si poteva ragionevolmente esigere di portare a termine il
contratto di tirocinio.
La
giurisprudenza federale sviluppata in merito agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e
44.
cpv. 1 lett. b OADI mantiene la sua validità anche dopo l’entrata in vigore
della terza revisione della LADI (cfr. STFA del 30 novembre 2004 nella causa
S., C 151/04).
L’assicurata
ha sottolineato di avere disdetto il contratto per “Motivi personali” (cfr.
doc. 7 punto 21).
In sede
di opposizione l’assicurata ha, inoltre in particolare, osservato che:
"
(…)
Ritengo opportuno riferire che ho terminato il
mio apprendistato il 25 luglio 2004 per motivi famigliari.
In questo periodo, infatti, sono stata
allontanata, contro la mia volontà, dalla famiglia e costretta a trovare
un’indipendenza sia economica che abitativa.
Trovandomi in questa situazione sono stata
costretta per motivi di causa di forza maggiore ad interrompere la mia
formazione professionale.
(…).” (cfr. doc. A/3)
Al
riguardo questo Tribunale ritiene che le indicazioni fornite dall'assicurata
non sono sufficientemente chiare per potere stabilire se la ricorrente deve
essere sospesa oppure no dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla
base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. b OADI.
La Cassa
è quindi invitata a sentire personalmente l’assicurata al fine di chiarire se
sono dati i presupposti per una sospensione in tal senso.
In
particolare l’amministrazione dovrà appurare meglio quale era la situazione
personale dell’assicurata, quali sono i motivi di rottura con i genitori, dove
è andata ad abitare e per quale ragione ha dovuto sciogliere anche il contratto
di tirocinio.
La Cassa
dovrà anche stabilire quando esattamente il contratto di tirocinio è stato
sciolto viste le versioni contraddittorie in merito (cfr. doc. 7 punti 17 e 20,
22.
punti 10, 15 e 16, 34 e 37).
In conclusione
la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione
perché proceda come appena indicato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La decisione impugnata
è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché proceda come
indicato al consid. 2.4.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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