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Decisione

38.2004.85

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 gennaio 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

38.2004.85

Data decisione, Autorità:

19.01.2005, TCA

Titolo:

assicurato che ha sciolto un contratto di tirocinio non può più vantare nessuna pretesa salariale e nemmeno rinunciarvi.Sanzione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. b LADI annullata. Giurispr. federale sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. b OADI valida anche dopo la terza revisione LADI

SANZIONE

art. 30 cpv. 1 let. a LADI

art. 30 cpv. 1 let. b LADI

art. 44 cpv. 1 let. b OADI

Raccomandata

Incarto n.

38.2004.85

FS/sc

Lugano

19 gennaio

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 novembre 2004

di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20

ottobre 2004 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

ritenuto, in

fatto

1.1. Il 5 ottobre

2004 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha emesso la seguente decisione nei

confronti di RI 1:

"

(…)

DECISIONE

In applicazione delle seguenti disposizioni:

- LADI art. 30 cpv. 1 lett. b

Il suo diritto all’indennità di disoccupazione è

sospeso per 10 giorni a decorrere dal 21 luglio 2004.

Fattispecie e motivi:

L’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità

se ha rinunciato a detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a

pretese di salario o di risarcimento verso l’ultimo datore di lavoro.

Nel suo caso in data 15 luglio 2004, causa motivi

personali, ha anticipato la fine del contratto di tirocinio stipulato con la __________

SA, che scadeva il 31 agosto 2004.

Pertanto la sua disoccupazione a partire dal 3

agosto 2004 le è imputabile.

(…).” (cfr. doc. A/2)

1.2. A seguito

dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. A/3), il 20 ottobre

2004, la Cassa ha emanato una decisione su opposizione nella quale, in particolare,

ha osservato che:

"

(…)

Dalla sua opposizione del 18 ottobre 2004

rileviamo che la sua decisione di anticipare la fine del contratto di tirocinio

stipulato con la __________ SA di __________ il 25 luglio 2004 (ndr. recte il

19 luglio 2003; cfr. doc. 36 e 38), è dovuta a motivi famigliari. Infatti ci

comunica di essere stata allontanata contro la sua volontà dalla sua famiglia,

e di essere stata così costretta a trovare un’indipendenza economica e un nuovo

alloggio.

La nostra Cassa ritiene tuttavia che avrebbe

potuto rivolgersi all’autorità competente denunciando il mancato obbligo di

mantenimento nei suoi confronti da parte dei suoi genitori, richiedendo nel

frattempo l’aiuto da parte del Servizio sociale. Avrebbe potuto così proseguire

il rapporto di lavoro fino al 31 agosto 2004, scadenza naturale del contratto

di tirocinio, non rimanendo disoccupata.

Anticipando la fine del contratto di tirocinio

per il 25 luglio 2004 ha anticipato la sua disoccupazione che pertanto le è

imputabile.

Considerato quanto sopra la nostra Cassa decide

di riconfermarle una sospensione del diritto alle indennità al minimo della

colpa lieve di 10 giorni a decorrere dal 21 luglio 2004.

(…).” (cfr. doc. A1)

1.3. Contro

questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel

quale ha rilevato che:

"

(…)

In riferimento alla decisione su opposizione del

20 ottobre 2004 faccio formale ricorso in quanto ritengo di aver intrapreso

tutti i passi necessari per uscire dalla mia situazione di disagio.

In quel periodo, infatti, sono stata allontanata,

contro la mia volontà, dalla famiglia e costretta a trovare un’indipendenza sia

economica che abitativa. A questo proposito mi sono rivolta al servizio medico

psicologico di __________ in quanto conoscevo già la struttura perché

l’assistente sociale mi stava aiutando già da tempo. Non conoscevo altre

istituzioni o servizi come il servizio sociale a cui vi riferite nella vostra

lettera né ero stata informata da nessuno.

Non accetto le vostre giustificazioni in merito

alla denuncia della mia famiglia perché non ritengo questa misura adeguata alla

mia situazione personale.

Tengo a precisare, inoltre, che non sapevo di

dovermi rivolgere all’autorità competente come da voi scritto nella decisione

su opposizione.

Ribadisco ancora una volta che ho intrapreso

tutto quanto possibile in rapporto alle mie conoscenze delle disposizioni o

leggi esistenti.

Trovandomi in questa situazione sono stata

costretta per motivi di causa maggiore ad interrompere la mia formazione

professionale.

Ritengo quindi non adeguate al mio caso le

penalità ricevute (dieci giorni), chiedo l’annullamento delle stesse e il

reintegro delle indennità perse.

(…).” (cfr. doc. I)

1.4. Nella sua

risposta del 26 novembre 2004 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e,

in particolare, ha osservato che:

"

(…)

Dalla documentazione agli atti si evincono i

punti seguenti:

a) la signorina RI 1 in data 15 luglio 2004 ha abbandonato il

posto di lavoro dove svolgeva un tirocinio quale impiegata specializzata in fotografia;

b) la scadenza del tirocinio era prevista al 31 agosto 2004;

c) in data 16 agosto 2004 il SIT ci informava che la signorina RI

1 dopo aver terminato il tirocinio a fine luglio 2004 presso la __________ SA

era intenzionata ad iniziare la Scuola __________ di __________ a partire dal

1° settembre 2004 ed a seguire parallelamente un apprendistato che la potesse

specializzare nella professione di fotografa;

d) in data 27 settembre 2004 lo stesso SIT, smentendo la

precedente comunicazione, ci informava che la ricorrente intendeva conseguire

la maturità professionale serale presso la __________ e non più frequentare la

Scuola __________ di __________ e relativo apprendistato;

e) in data 13 settembre 2004 la ricorrente ci comunicava che

l’interruzione del tirocinio in data 15 luglio 2004 era dovuta a problemi

famigliari che l’hanno costretta a cercare un lavoro per avere l’indipendenza

finanziaria dalla famiglia.

Nella sua decisione di (ndr. recte: su)

opposizione la Cassa ha ritenuto di riconfermarsi nella decisione di

sospensione di 10 giorni in quanto la disoccupazione prima del 31 agosto 2004 è

imputabile alla ricorrente. Secondo la Cassa i problemi famigliari potevano

essere risolti imponendo alla famiglia l’obbligo di mantenimento per la figlia che

era in formazione fino al 31 agosto 2004. Non è corretto far sopportare

dall’assicurazione contro la disoccupazione gli oneri che una prematura

interruzione del tirocinio comporta. La Cassa ritiene anche che la sospensione

di 10 giorni dal diritto all’indennità sia una sanzione proporzionata alla

colpa commessa.

(…).” (cfr. doc. III)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della presente vertenza è la questione a sapere se l'assicurata deve essere o

meno sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione perché ha rinunciato a

detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o

di risarcimento verso l’ultimo datore di lavoro (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. b

LADI).

2.3. Secondo la

costante giurisprudenza federale una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1

lett. b LADI presuppone l’esistenza di una pretesa salariale o di un chiaro

diritto a un’indennità per perdita di salario.

In una

decisione del 4 maggio 2000 nella causa S. (C 180/99), il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA) ha confermato la propria giurisprudenza sviluppata

nella DLA 1996/1997 N. 21 pag. 113 e, dopo aver stabilito che, visti i

contratti a catena, non era possibile affermare immediatamente che l’assicurato

avrebbe potuto invocare la mora del datore di lavoro, ha, tra l’altro,

osservato che:

"

(…)

3.- Il s'ensuit que le recours de droit

administratif est mal fondé. Quant à la question, évoquée par le tribunal

administratif, d'une éventuelle suspension du droit de l'intimée à l'indemnité

en application de l'art. 30 al. 1 let. b LACI, elle ne se pose plus, compte

tenu de la solution adoptée dans le présent arrêt. En effet, une

suspension de ce genre suppose l'existence d'une prétention de salaire ou

d'indemnisation clairement établie (DTA 1996/1997 no 21, p. 120 consid. 7a; Nussbaumer, op. cit., ch. 699), condition non réalisée en

l'espèce.

(…).” (cfr. STFA del 4 maggio 2000 nella causa

S., C 180/99)

In

un’altra decisione del 10 maggio 2001 nella causa A. (C 76/00), chiamata a

pronunciarsi nel caso di un assicurato che non ha contestato un licenziamento

non rispettoso dei termini legali di disdetta, l’Alta Corte ha, in particolare,

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

Considerandi

2.

- a) Selon la jurisprudence, le

comportement du salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur

en violation du délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation

anticipée des rapports de travail ou à refuser la continuation du contrat

jusqu'à son terme est susceptible de tomber sous le coup de l'art. 30 al. 1

let. a LACI (ATF 112 V 324 consid. 2b). En effet, dans le cas où, par exemple,

le congé a été donné sans respecter le délai légal ou contractuel, l'employé

n'est pas fondé à élever des prétentions de salaire ou en dommages-intérêts

pour la période allant jusqu'au terme régulier du contrat lorsqu'il l'accepte

sans opposition. Or, en l'absence de droit à un

salaire, il ne peut ainsi pas y avoir renonciation à faire valoir des

prétentions au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LACI (cf.

Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich

1997, p. 133 sv).

(…).“ (cfr. STFA del 10 maggio 2001 nella causa

A., C 76/00)

In questa occasione il TFA

non si è pronunciato sulla questione a sapere se l’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI

è conforme con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la

Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage"

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193

seg.).

In un’altra decisione

dell’11 giugno 2001 nella causa A. (C 276/99), chiamata a decidere nel caso in

cui un assicurato è stato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione

in quanto l’autorità cantonale ha ritenuto che egli, accettando una disdetta

anticipata del rapporto di lavoro sottoscrivendo una convenzione di

conciliazione con il suo datore di lavoro, avrebbe rinunciato a

detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a delle pretese di

salario, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti

considerazioni:

" (…)

c) Ce point de vue est mal fondé, dans la

mesure où le comportement reproché au recourant ne pouvait pas entraîner

une suspension de l'indemnité de chômage en vertu de l'art. 30

al. 1 let. b LACI. Cette sanction suppose en effet que le travailleur est

toujours disposé à exécuter le travail convenu, mais que l'employeur refuse

l'exécution offerte, se trouvant ainsi en demeure de l'accepter (art. 324 al. 1

CO; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], soziale Sicherheit, ch. 699 p. 255; Jacqueline

Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1997, p.

133). Ce motif de suspension doit être distingué de la

suspension en raison d'un chômage dû à la propre faute de l'assuré (art. 30 al.

1.

let. a LACI), ce qui suppose que le comportement de celui-ci a joué un rôle

causal dans la survenance du chômage, constituant ainsi une violation de

l'obligation d'éviter le chômage (ATF 122 V 38 consid. 3a). Tel est le cas

notamment lorsque l'assuré accepte la résiliation anticipée des rapports de

travail signifiée par l'employeur (Thomas Nussbaumer, op. cit. no 699 p. 255;

Jacqueline Chopard, op. cit. p. 133).

(…).” (cfr. STFA dell’11 giugno 2001 nella

causa A., C 276/99)

In

quell’evenienza l’Alta Corte, ritenuto che dagli atti di causa non era

possibile concludere se l’assicurato poteva essere sospeso dal diritto alle

indennità di disoccupazione sulla base dei disposti di cui agli art. 30 cpv. 1

lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a o b OADI, ha rinviato gli atti

all’amministrazione affinché, dopo ulteriori accertamenti, si pronunciasse in

merito.

2.4

Nell’evenienza

concreta dagli atti di causa risulta chiaramente che l’assicurata ha disdetto

anticipatamente il contratto di tirocinio sottoscritto con la __________ SA la

cui conclusione era prevista per il 31 agosto 2004 (cfr. doc. 7 punti 17-21, 22

punto 10, 36, 37 e 38).

Dunque,

conformemente alla legge e alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.2 e 2.3),

l’assicurata non può essere sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI.

Infatti,

dal momento in cui il contratto di tirocinio è stato sciolto, l’assicurata non

poteva più vantare nessuna pretesa salariale e pertanto nemmeno poteva

rinunciare alla stessa.

Per

contro si potrebbe ipotizzare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione,

fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. b OADI, se

dall’assicurata si poteva ragionevolmente esigere di portare a termine il

contratto di tirocinio.

La

giurisprudenza federale sviluppata in merito agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e

44.

cpv. 1 lett. b OADI mantiene la sua validità anche dopo l’entrata in vigore

della terza revisione della LADI (cfr. STFA del 30 novembre 2004 nella causa

S., C 151/04).

L’assicurata

ha sottolineato di avere disdetto il contratto per “Motivi personali” (cfr.

doc. 7 punto 21).

In sede

di opposizione l’assicurata ha, inoltre in particolare, osservato che:

"

(…)

Ritengo opportuno riferire che ho terminato il

mio apprendistato il 25 luglio 2004 per motivi famigliari.

In questo periodo, infatti, sono stata

allontanata, contro la mia volontà, dalla famiglia e costretta a trovare

un’indipendenza sia economica che abitativa.

Trovandomi in questa situazione sono stata

costretta per motivi di causa di forza maggiore ad interrompere la mia

formazione professionale.

(…).” (cfr. doc. A/3)

Al

riguardo questo Tribunale ritiene che le indicazioni fornite dall'assicurata

non sono sufficientemente chiare per potere stabilire se la ricorrente deve

essere sospesa oppure no dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla

base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. b OADI.

La Cassa

è quindi invitata a sentire personalmente l’assicurata al fine di chiarire se

sono dati i presupposti per una sospensione in tal senso.

In

particolare l’amministrazione dovrà appurare meglio quale era la situazione

personale dell’assicurata, quali sono i motivi di rottura con i genitori, dove

è andata ad abitare e per quale ragione ha dovuto sciogliere anche il contratto

di tirocinio.

La Cassa

dovrà anche stabilire quando esattamente il contratto di tirocinio è stato

sciolto viste le versioni contraddittorie in merito (cfr. doc. 7 punti 17 e 20,

22.

punti 10, 15 e 16, 34 e 37).

In conclusione

la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

perché proceda come appena indicato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

§ La decisione impugnata

è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché proceda come

indicato al consid. 2.4.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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