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Decisione

38.2004.86

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 luglio 2005Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

I proprietari del bar "__________" in __________

ragguagliano verbalmente il personale di servizio intorno a future modifiche

che interverranno e che toccheranno l'impiego dentro il locale.

Novembre 2003

La signora RI 1 è informata dettagliatamente da

terza persona del futuro corso CRS proprio in __________ (ne erano stati fatti

accenni già a partire da ottobre): assume così informazioni più dettagliate.

17 Novembre 2003

La signora RI 1 è informata verbalmente della

cessazione del rapporto di lavoro: riesce ad ottenere una dilazione portandone

la scadenza al 15 gennaio 2004.

25 Novembre 2003

Seppur la partecipazione al corso NON sia

garantita, la signora RI 1 aderisce al corso CRS in quanto vi sono tempi

(indicati anche nei colloqui telefonici con CRS) che devono essere rispettati e

che implicano la possibilità di partecipare al corso CRS in base alla quantità

(pochi: niente corso - troppi: gli ultimi aderenti sarebbero esclusi/la tassa +

o - versata).

27 Novembre 2003

La signora RI 1 riceve la lettera brevi manu con

la quale le viene ufficialmente comunicato che il contratto di lavoro scadrà il

15 gennaio 2004.

9 Dicembre 2003

La signora RI 1 si iscrive all'URC di __________

osservando da tempo e con diligenza i compiti spettanti a chi è informato del

proprio licenziamento.

15 Gennaio 2004

La signora RI 1 cessa forzatamente l'attività

lavorativa.

19 Gennaio 2004

È la data del primo colloquio presso il

collocatore: gli sottopone l'impegno in vista del corso CRS (inizio 20 Gennaio)

e la richiesta verbale del suo riconoscimento ed approvazione. Vi è una

scadenza dei termini per l'adesione.

20 Gennaio 2004

Inizia il corso dopo aver ottenuto un prestito

"brevi manu" da terza persona per poter consegnare la prima rata

d'iscrizione.

1° Giugno 2004

Inizia la collaborazione con __________ (grazie

all'Attestato CRS ottenuto).

1° Agosto 2004

La signora è assunta dalla Casa __________ a __________

(grazie all'Attestato CRS ottenuto).

…collaborazione

e assunzione perdurano fruttuosamente a tutt'oggi...

(…)." (cfr. doc. I)

1.3. Nella sua

risposta del 3 dicembre 2004 l’URC ha prodotto gli allegati 1a, 1b, 1c e 1d e

ha ribadito che:

"

(…)

La decisione del corso di "Collaboratrice

sanitaria CRS" è stata emessa negativa perché il collocatore

dell'assicurata aveva valutato, il corso in oggetto, non necessario per un

collocamento rapido e duraturo.

Infatti, l'assicurata, iscritta come cameriera

senza AFC, aveva un mercato del lavoro, periodo estivo e di conseguenza alta

stagione per il settore della ristorazione, favorevole per un reinserimento in

tempi brevi nell'attività svolta.

Inoltre il collocatore non riteneva giustificato,

a quel momento, la possibilità di cambio professione, da cameriera senza AFC a

collaboratrice sanitaria, per l’assicurata in quanto non era in possesso della

documentazione relativa agli studi precedenti l'arrivo in Svizzera.

L'assicurata dal 2001, arrivo in Svizzera, al

2004 aveva sempre svolto lavori nella ristorazione (allegato a).

L'assicurata, al momento dell'iscrizione al

collocamento, presso l'URC di __________, aveva già confermato verbalmente la

sua iscrizione al corso di "Collaboratrice sanitaria CRS", mettendo

il collocatore davanti al fatto compiuto.

La domanda ufficiale di corso è stata inoltrata

in modo tardivo rispetto alle disposizioni della LADI/OADI (allegato b).

Infatti l'art. 81e cpv. 1 OADI, recita

chiaramente "… chi partecipa a un provvedimento inerente al mercato del

lavoro deve presentare al Servizio cantonale competente la domanda di consenso

al più tardi dieci giorni prima dell'inizio del provvedimento …".

Informazione trascritta in chiare lettere anche

sul formulario di richiesta dei corsi individuali (allegato c).

L'assicurata ha trasmesso la richiesta di corso

il 02.08.2004 dopo aver concluso il corso di collaboratrice CRS nel periodo:

dal 20.01.2004 al 19.02.2004 per il modulo base; dal 23.02.2004 al 12.03.2004

per lo stage pratico e dal 04.05.2004 al 21.05.2004 per il corso di

approfondimento (allegato d).

È evidente la discrepanza fra la frequenza e la

richiesta tardiva del corso in oggetto.

(…)." (cfr. doc. III)

1.4. Con

ulteriore scritto dell'8 dicembre 2004 il rappresentante dell’assicurata ha

prodotto i doc. da V/A a V/E e ha osservato che:

"

(…)

1. l'approvazione

o l'autorizzazione intorno ad un corso di perfezionamento sono determinate

dalla EFFETTIVA presenza del posto di lavoro conseguente: tale è la

raccomandazione alla quale sono stati istruiti i responsabili degli uffici URC

e i capi-sede (vedi anche Estratto Sentenza TCA 1.2.1999).

Tale posto di

lavoro risulta NON presente né tantomeno accertato

nella prassi attuata in sede URC nei confronti delle frequentatrici del

corso CRS. EPPURE, ogni frequentatrice del corso CRS di __________

ha avuto le spese riconosciute sebbene non risulti abbia trovato una

significativa attività professionale in ambito sanitario.

Differentemente,

la signora RI 1 è l'unica persona alla quale NON sono state riconosciute le

spese del corso nonostante si sia inserita in un settore medicale ed

infermieristico grazie al necessario certificato

CRS ricevuto al termine del corso di __________.

La signora RI 1,

infatti, è stata assunta in posti di lavoro (tuttora mantenuti, tanto che l'impiego sanitario presso la Casa __________ in __________

è stato protratto cinque giorni orsono fino al 30 Giugno 2005) in stretta

connessione alla richiesta dei datori di lavoro (Casa __________, __________ - __________)

della frequenza, portata a termine, presentazione del documento finale,

inerente il corso CRS di __________: la signora RI 1 aveva già determinanti

prese di contatto.

2. I

risultati conseguiti (l'attività in corso) testimoniano ampiamente che il corso

CRS è stato determinante per risolvere il caso professionale ed uscire

dalla LADI.

3. Si

richiede la messa a disposizione e si richiamano qui i dossiers delle partecipanti

ai corsi CRS in Cantone Ticino (__________in particolare) per una verifica

sulla prassi adottata nei termini richiesti nella raccomandazione di cui al

punto 1.

4. Si

richiede la messa a disposizione dei dati aggiornati del sistema federale COLSTA

inerente il funzionamento dei provvedimenti del mercato del lavoro, in

particolari sui partecipanti ai corsi CRS.

Prioritario è il valore effettivo, la validità

del corso nel permettere di conseguire un reale posto di assunzione. Scopo della LADI verso la disoccupazione è "… combattere

quella esistente" (art. 1 cpv. 2 LADI)

Secondario è invece il termine di

presentazione della domanda (verbale, 19 Gennaio 2004) come recita infatti

l'art. 81e1 Competenza e procedura

(art. 59c LADI)

1Fatti salvi

gli articoli 90a e 95b-95d, chi partecipa a un provvedimento inerente la

mercato del lavoro …… . Se il partecipante presenta la domanda dopo l'inizio

del provvedimento, senza motivo scusabile*, le prestazioni gli sono

pagate soltanto a partire dalla data di presentazione della domanda.

* senza motivo scusabile al capoverso 3 si

afferma che le prestazioni sono UGUALMENTE pagate … dalla data di presentazione

della domanda. Ma, … la signora RI 1 ha ben donde in quanto ogni suo tentativo

non solo è scusabile intorno all'argomentazione (!) di un eventuale ritardo ma

la prassi ha portato al raggiungimento dello scopo per il quale ha chiesto la

copertura delle spese.

Come si evince chiaramente dai carteggi

documentativi la signora RI 1 NON ha potuto presentare, né oralmente né

mediante formulari, la richiesta di copertura del corso giorni addietro (…

almeno 10 giorni prima secondo OADI) l'inizio ufficiale del corso CRS poiché

il primo incontro con il collocatore è avvenuto ca. 45 giorni dopo

l'annuncio al comune di __________ (iscrizione al 9 Dicembre 2003 - 1°

colloquio al 19 Gennaio 2004 / vedi allegati A e A1 dell'istanza): di

conseguenza ogni spiegazione od aggiornamento da parte del collocatore ed ogni

chiarimento hanno ricevuto un rinvio giunto poi al periodo successivo

all'inizio effettivo del corso.

La legge in vigore

(OADI, modif. 28.05.2003, art. 22 cp. 1) è invece categorica: "Il 1°

colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro 15 giorni dalla

data in cui l'assicurato si è annunciato al Comune".

Tale prassi è stata disattesa NEGANDO di fatto all'assicurata la possibilità di sottoporre all'assicurata

ogni spiegazione inerente la prassi da seguire per il riconoscimento delle

spese del corso e radunare in tempi utili (19 gennaio, colloquio URC - 20

gennaio, inizio del corso) l'intera documentazione sul corso CRS in base ai

formulari che il collocatore avrebbe dovuto sottoporre alla signora RI 1 a

seguito della richiesta verbale di riconoscimento del corso avvenuta nel 1°

colloquio del 19 gennaio 2004. Il 1° colloquio, che avrebbe dovuto essere

convocato intorno al 19 dicembre 2004, è stato invece richiesto dal collocatore

per il 19 gennaio 2004, al di fuori dei tempi consentiti dalla legge e il corso

CRS cominciava già il 20 gennaio, cioè il giorno successivo.

Art. 83 Considerazione delle capacità e

delle attitudini dell'assicurato

(art. 60 LADI)1

Il servizio cantonale, se ordina a un assicurato

la frequentazione di un corso, deve tenere adeguatamente conto, in più della

situazione del mercato del lavoro, anche delle sue capacità ed attitudini.

Tale prestazione e/o servizio NON è stata

presa nell'opportuna considerazione dal collocatore, che afferma di

considerare, erroneamente, favorevole il mercato lavorativo (settore

ristorazione) essendo periodo estivo. Siamo, all'epoca dei fatti, in pieno

inverno ed in profonda crisi nel settore della ristorazione, come già spiegato

nell'istanza.

Negli allegati A, B, C, D (DFE/Sezione del

Lavoro / 2 febbraio 2004, al termine della presente) la documentazione

ufficiale annuncia che, in gennaio 2004, il tasso di disoccupazione è

aumentato rispetto al mese precedente e che le persone in cerca di lavoro

sono aumentate dello 1,7%, a quota 10.688.

"In termini assoluti l'aumento più

consistente del numero di disoccupati si è registrato nelle professioni

alberghiere …" (+ 4,9%, Allegato B)

Ciò contraddice ed è

esattamente l'opposto di quanto sostenuto nella decisione URC secondo la

quale la signora RI 1 aveva un mercato favorevole se fosse rimasta nel

settore ristorazione.

Per concludere, richiamando quanto sopra e cioè:

● La

signora RI 1 deve poter avere la copertura del corso CRS in quanto essa aveva

già in previsione possibilità lavorative legate al completamento dello stesso

● La

signora RI 1 non è senza motivo scusabile né deve giustificare l'aver

fatto ogni cosa a propria disposizione per frequentare un corso professionale

in linea con le richieste LADI (Promemoria Ricerche di Lavoro / Sez. del Lavoro

- già in istanza).

Dunque, in base

all'art. 81, essa RIENTRA benissimo all'interno di un riconoscimento.

● L'URC

ha disatteso le raccomandazioni intorno al posto di lavoro conseguente ad un

corso approvato: in tal modo ha danneggiato solo ed esclusivamente la

signora RI 1.

● L'URC

ha erroneamente gestito i tempi inducendo la signora RI 1 a giungere in ritardo

con la domanda di riconoscimento ed anziché incontrare l'assicurata intorno al

19 Dicembre 2003, l'ha incontrata solamente il 19 gennaio 2004.

● L'URC

ha disatteso pure l'art. 83 OADI in quanto volutamente NON è stato in grado di

considerare le reali capacità e attitudini della persona assicurata.

● L'URC

NON ha preso in considerazione l'aumento del tasso di disoccupazione inerente

in particolare il settore ristorazione ed alberghiero a livello ticinese e

nazionale e, mentendo, parla di situazione favorevole. Per il caso della

signora RI 1, e non solo, si trattava di dare ogni possibilità a disposizione

per uscire prima possibile dalla LADI e poter entrare eventualmente in una

professione effettivamente duratura. La signora RI 1 rientrava invece nella

cerchia di assicurare "… il cui collocamento è … intralciato per motivi

inerenti al mercato del lavoro" (cfr. DTF 111 V 398, Allegato E).

Si richiede la conferma di quanto inscritto

nell'ISTANZA DI OPPOSIZIONE e la copertura dell'intera tassa di fr. 1.600.00 o,

subordinatamente, dei 2/3 della stessa.

(…)." (cfr. doc. V)

1.5. Il doc. V

con i suoi allegati sono stati notificati all’URC (cfr. doc. VII) che ha

comunicato al TCA di non avere altro da aggiungere a quanto già descritto nella

risposta di causa del 3 dicembre 2004 (cfr. doc. VIII).

1.6. I doc. VII e

VIII sono stati trasmessi al rappresentante dell’assicurata per conoscenza

(cfr. doc. IX).

1.7. Così

richiesto e dopo averlo finalmente trovato (cfr. doc. X e XI), il 4 maggio

2005, l’URC ha trasmesso al TCA l’incarto completo concernente l’assicurata

(cfr. doc. XII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La decisione

su opposizione impugnata del 22 ottobre 2004 è stata emanata dall’URC di __________

(cfr. doc. T/1).

Gli URC,

in virtù dell’art. 85b LADI e sulla base della delega di cui all’art. 2a lett.

b del Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai

disoccupati (L-rilocc) sono competenti a decidere in merito all’attribuzione di

provvedimenti di formazione, di occupazione e speciali ai sensi della LADI (art

85 cpv. 1 lett. b LADI) (vedi pure la STFA del 9 marzo 2005 nella causa S.-M.,

C 94/04).

2.2. L'assicurata

ha frequentato il corso per "Collaboratrice Sanitaria CRS” organizzato

dalla Croce Rossa Ticino (cfr. doc. 1d).

Il TCA

entra pertanto nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha invece

dichiarato irricevibile i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito

i corsi, cfr. STCA del 3 febbraio 2004 nella causa P., 38.2003.83 e STCA del 2

aprile 2004 nella causa C., 38.2004.12).

2.3. Il TCA

constata inoltre che, dopo che gli è stato assegnato un termine per presentare

la risposta di causa unitamente all’incarto completo (cfr. doc. II, la

sottolineatura è del redattore), l’URC ha trasmesso i doc. 1a , 1b, 1c e 1d

(cfr. doc. III e allegati).

Al riguardo

va ribadita qui la necessità che l'amministrazione produca tutta la

documentazione necessaria per poter esaminare il caso e che i suoi atti vengano

debitamente numerati con numeri arabi (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti

degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".

Appunti

sociali fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 49 nota 37).

Nel

merito

2.4. Il 1° luglio

2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,

accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag.

2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa

revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda

revisione della legge del 1995.

Questi

provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta

contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio

federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23

del 12 giugno 2001, pag. 1972):

"

(…)

In linea di massima, la presente revisione non

concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito

sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi

e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata

(…)."

Pertanto,

a mente del TCA, la giurisprudenza (cfr. consid. 2.6) concernente il vecchio

Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni

per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione"

(provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità

anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.

In questo

senso si è pronunciato anche il TFA, nella sentenza del 10 dicembre 2004 nella

causa F. (C 209/04), in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore

dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio

art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI.

In

un’altra decisione di principio del 24 dicembre 2004 nella causa B. (C 77/04)

(decisione resa nella composizione di 5 giudici), circa la questione a sapere

se a ragione la precedente istanza aveva applicato la giurisprudenza espressa

prima dell’entrata in vigore della terza revisione della LADI, l’Alta Corte ha,

in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.1 Die zweite Teilrevision des AVIG vom 23. Juni

1995 hatte unter anderem zum Ziel, die Sicherung der Erwerbsfähigkeit der

Arbeitslosen und ihre rasche und dauerhafte Wiedereingliederung in den

Vordergrund zu stellen, was durch eine Neukonzeption und den Ausbau der

Präventivmassnahmen (aktive arbeitsmarktliche Massnahmen) erreicht werden

sollte (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 533 und 535

mit Hinweis auf die Materialien; Gerhards, Grundriss des neuen

Arbeitslosenversicherungsrechts, Bern/Stuttgart/Wien 1996, S. 35; Cattaneo, I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro nella legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione, in: Il Ticino e il diritto, Lugano

1997, S. 256 ff.). Dieser Prioritätenwechsel wurde in

den Zweckartikel des Gesetzes nicht aufgenommen (Gerhards, a.a.O.). Im Rahmen

der dritten Teilrevision des AVIG vom 22. März 2002 ist Art. 1a Abs. 2 AVIG neu

gefasst worden und enthält nun neben dem Zweck, dass das Gesetz drohende

Arbeitslosigkeit verhüten und bestehende bekämpfen will, neu auch das erklärte

Ziel, die rasche und dauerhafte Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern.

Dieser Grundsatz wird im neuen Art. 59 Abs. 2 Satz 2 lit. a AVIG wiederholt,

wonach arbeitsmarktliche Massnahmen insbesondere die Vermittlungsfähigkeit der

Versicherten verbessern sollen, damit diese rasch und dauerhaft wieder

eingegliedert werden können. Die nunmehr vorliegende positivrechtliche

Umschreibung des Zieles des AVIG weicht mithin nicht von der Zweckbestimmung

des am 23. Juni 1995 revidierten Gesetzes ab, sodass sich in diesem Punkt

nichts Grundsätzliches geändert hat.

3.2 Das Sechste Kapitel des AVIG (Art. 59 bis 75)

ist im Rahmen der dritten AVIG-Revision hinsichtlich der Systematik umgestaltet

und sprachlich teilweise neu gefasst worden. Grundsätzliche Änderungen waren

nach der Botschaft des Bundesrates zu einem revidierten

Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 28. Februar 2001 nicht vorgesehen (BBl 2001

Considerandi

II 2247, 2286 f.). Einzig die besonderen Taggelder gemäss alt Art. 59b AVIG

wurden abgeschafft zu Gunsten einer Vereinheitlichung der Taggelder (BBl 2001

II 2253) und das Verfahren bei Gesuchen für arbeitsmarktliche Massnahmen wurde

teilweise neu geregelt (Art. 59c AVIG; BBl 2001 II 2253). In den Absätzen 1 und

4.

von Art. 59 AVIG sind lediglich sprachliche Anpassungen vorgenommen worden.

Alt Art. 72b AVIG (mit Ergänzungen) und alt Art. 59 Abs. 3 AVIG sind im neuen

Art. 59 Abs. 2 AVIG zusammengefasst worden, welcher die Kriterien festlegt, die

arbeitsmarktliche Massnahmen zu erfüllen haben (BBl 2001 II 2286 f.). Indessen

ist nicht zu übersehen, dass gemäss alt Art. 59 Abs. 1 Satz 1 AVIG für die

Erbringung von Leistungen vorausgesetzt wurde, dass die Vermittlung von

Versicherten aus Gründen des Arbeitsmarktes unmöglich oder stark erschwert war.

Nach neuem Art. 59 Abs. 2 AVIG soll die Eingliederung von Versicherten

gefördert werden, die aus Gründen des Arbeitsmarkts erschwert vermittelbar sind

("dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de

l'emploi", "il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti

al mercato del lavoro"). Es stellt sich daher die Frage, ob mit dieser

Neuformulierung eine Erleichterung in der Anspruchsbegründung auf

arbeitsmarktliche Massnahmen bzw. eine Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten

beabsichtigt war.

3.3

Bei der Auslegung von Gesetzen wird von

Rechtsprechung und Lehre keiner Auslegungsmethode (grammatikalische,

historische, zeitgemässe, systematische und teleologische) ein grundsätzlicher

Vorrang zuerkannt (BGE 128 I 40 f. Erw. 3b; 124 III 268 Erw. 4 mit Hinweis;

Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern 2004, S. 53;

Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Zürich 1998, 3.

Aufl., S. 41). Insbesondere bei verhältnismässig jungen Gesetzen darf aber der

Wille des historischen Gesetzgebers nicht übergangen werden (BGE 124 V 189 f.

Erw. 3a; 123 V 301 Erw. 6a, 317 f. Erw. 4, 115 V 349 Erw. 1c mit Hinweisen auf

Lehre und Rechtsprechung).

3.4

In den parlamentarischen Beratungen wurde der

bundesrätliche Entwurf von Art. 59 AVIG diskussionslos angenommen (Amtliches

Bulletin S 2001 S. 397; N 2001 S. 1906 und 1908). Einen Antrag des Nationalrats

auf Einfügung eines Absatzes 3bis und 3ter in Art. 59, mit welchem eine

Ausdehnung des Kreises der Anspruchsberechtigten auf arbeitsmarktliche

Massnahmen auf ausgesteuerte, ältere Arbeitslose beabsichtigt war (Amtliches

Bulletin N 2001 S. 1906), wurde vom Ständerat abgelehnt (Amtliches Bulletin S

2002.

S. 75) und schliesslich auch von der Mehrheit im Nationalrat (Amtliches

Bulletin N 2002 S. 315 und 317) verworfen. Der Bundesrat, dessen Entwurf von

Art. 59 AVIG nach dem Willen des Parlaments unverändert Gesetz geworden ist,

beabsichtigte mit der dritten AVIG-Revision, durch Erhöhung der Beitragszeit

und Herabsetzung der maximalen Bezugsdauer von Arbeitslosenentschädigung sowie

mit Effizienzsteigerung bei den Regionalen Arbeitsvermittlungen und

arbeitsmarktlichen Massnahmen Einsparungen zu erzielen, um der Senkung des

Beitragssatzes und der zu erwartenden Mehrbelastung der

Arbeitslosenversicherung durch die bilateralen Verträge (Abkommen vom 21. Juni

1999.

zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der

Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit)

Rechnung zu tragen. Eine Ausdehnung der verfügbaren arbeitsmarktlichen

Instrumente im Sinne einer allgemeinen Prävention auf Personen, welche nicht

unmittelbar von Arbeitslosigkeit bedroht sind, wurde vom Bundesrat abgelehnt,

weil mit erheblichen, angesichts des engen Spielraums sowohl auf der Leistungs-

wie auf der Finanzierungsseite nicht tragbare Zusatzaufwendungen zu rechnen sei

(BBl 2001 II 2252 und 2259). Mit der Neufassung von Art. 59 AVIG sollten nur

sprachliche Anpassungen und eine verbesserte Systematik eingeführt werden (BBl

2001.

II 2286 f.). Daraus folgt, dass eine Änderung der allgemeinen

Anspruchsvoraussetzungen für arbeitsmarktliche Massnahmen nicht vorgesehen war.

Die Neufassung von Art. 59 Abs. 2 AVIG hat daher weder eine erleichterte

Begründung des Anspruchs auf arbeitsmarktliche Massnahmen noch eine Ausweitung

des Kreises der Anspruchsberechtigten eingeführt.

3.5

Die bisherige Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Abgrenzung von Grund- und allgemeiner

beruflicher Weiterbildung einerseits und Umschulung und Weiterbildung im

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn anderseits, die im angefochtenen

Entscheid (worauf verwiesen wird; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O. Rz. 562 ff.)

zutreffend dargelegt wird, bleibt daher weiterhin anwendbar (…)." (cfr.

STFA del 24 dicembre 2004 nella causa B., C 77/04)

2.5

Fra gli

scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e

di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per

realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI

(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro.

Si tratta

di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di

riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di

esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.

64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,

semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni

per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli

assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del

promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

Il nuovo

art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro e prevede che:

"

1.

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla

disoccupazione.

2.

I

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la

reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi

inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una

disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire

esperienze professionali.

3.

Possono

partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli

articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il

provvedimento in questione.

4.

I servizi

competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella

reintegrazione dei disoccupati invalidi."

All'art.

59.

cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il

diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti

al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:

provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti

dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare

l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione

disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04,

consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02,

consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale

concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la

disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469

segg.).

Il nuovo

art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di

formazione e stabilisce che:

"

1.

Per

provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o

collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché

aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

2.

Per la

partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

a. gli assicurati secondo l’articolo 59b

capoverso 1;

b. le

persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62

capoverso 2.

3.

Chi intende

partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al

servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

4.

Nella misura

in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve

necessariamente essere idoneo al collocamento.

5.

I

provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere

impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge

federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il

coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli

previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e

trasparente."

L’art. 81

OADI regola la “Partecipazione a provvedimenti di formazione o di occupazione”

e stabilisce che:

"

1.

Il

servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un

provvedimento di formazione o di occupazione soltanto se esso è organizzato

secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate.

2.

Sono esclusi

i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l’introduzione di

nuovi collaboratori.

3.

L’articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al

termine di presentazione della domanda di consenso."

L’art.

81e cpv. 1 OADI, cui l’art. 81 cpv. 3 OADI rinvia, stabilisce che:

"

1Fatti salvi

gli articoli 90a e 95b–95d, chi partecipa a un

provvedimento inerente al mercato del lavoro deve presentare al servizio

cantonale competente la domanda di consenso al più tardi dieci giorni prima

dell’inizio del provvedimento. Se il partecipante presenta la domanda dopo

l’inizio del provvedimento, senza motivo scusabile, le prestazioni gli sono

pagate soltanto a partire dalla data di presentazione della domanda."

2.6

In

conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono

direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno

posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate

(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA

1998.

N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94

N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,

1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo,

"Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317

n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione

abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62

cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto deve

trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una

reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;

DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.

1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,

consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di

"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.

17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima

formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8

gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale

generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza

disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.

1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

Non deve neppure trattarsi

di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di

nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.

pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR

1999.

ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre l'assicurato deve

essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;

cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione

adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile

1987.

nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato deve poi

soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve

esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI

e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

Ma, soprattutto, il corso

in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende

frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.

12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA

1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;

DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e

179).

Le spese derivanti dalla

frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di

reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la

frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60

cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben

strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:

"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e

tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le

"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo

con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986

N. 16, pag. 60).

Infine le spese derivanti

dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse

appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la

frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre

possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura

l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA

1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,

Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.

125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

L'accertamento dei

presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI

e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è

deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.

36, pag. 172).

2.7

A

titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle

prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di

reintegrazione.

Il

perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o

completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del

perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso

genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la

disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i

corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e

tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella

sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

La

riconversione professionali per definizione prepara i disoccupati ad essere

attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.

Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.

142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165;

e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

In linea

di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché

l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche

soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare

un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

Una

formazione di base o una nuova formazione completa non può invece essere

finanziata sulla base degli art. 59 seg. LADI.

Tale

formazione può essere assunta dall’assicurazione contro la disoccupazione,

soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,

consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

In una

sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il

giudizio di questo Tribunale che aveva ritenuto un corso biennale di formazione

quale massaggiatrice medica quale nuova formazione non finanziabile dalla LADI

e non un perfezionamento o riqualificazione professionale.

In un'altra

sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva preteso delle

prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva seguire un

Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und

Multimedia" la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, affermato che:

"

(…)

Nach Gesetz und Rechtsprechung sind

Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung

nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in

gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen

eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende

Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche

dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt

anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche

Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem

Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner

beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein

und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch

jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des

Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche

Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V

398.

Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261

mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche

Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die

Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder

wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den

gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre

(soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch

absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht

arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer,

indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen

lassen (BGE 111 V 276).

(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella

causa K., C 29/03)

2.8

L'indicazione

relativa al mercato del lavoro è data innanzitutto quando all'assicurato non è

possibile assegnare un'occupazione adeguata, malgrado le conoscenze di cui egli

già dispone.

Ad

esempio, nella già citata sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T. - S. (C

11/02), l'Alta Corte ha precisato:

"

(…)

6.1

In proposito va rilevato che il presupposto

del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la

situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel

1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari

extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti

l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che

dall'età, dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche,

anche dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107

consid. 3c).

(…)." (cfr. STFA del 22 marzo 2004 nella

causa T. - S., C 11/02)

Chiamata

a pronunciarsi nel caso di un assicurato che aveva chiesto di poter frequentare

un “Nachdiplomkurses FH in der Vertiefungsrichtung Marketingmanagment”, in una

decisione del 10 gennaio 2005 nella causa F. (C 56/04), l’Alta Corte ha, tra

l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2.1

Nach einer Lehre als Feinmechaniker hatte

der Beschwerdeführer an der Fachhochschule Konstanz ein Studium in Maschinenbau

abgeschlossen. In der Folge hat er sich berufsbegleitend im Hinblick auf seine

Fremdsprachenkenntnisse (Französisch und Englisch), in seinem Fachbereich (Computerunterstützte

Automation und Digitaltechnik für Maschinenbauer) und in

wirtschaftswissenschaftlicher Hinsicht (Nachdiplomstudium Wirtschaftsingenieur

STV, Vertiefung Beschaffungs- und Produktionslogistik) weitergebildet. Zuletzt

war er während acht Jahren als Leiter eines Konstruktions- und

Entwicklungsteams bei der Firma N.________ AG tätig.

3.2.2

Wie die Vorinstanz erkannt hat, stehen dem

Beschwerdeführer aufgrund seiner Ausbildung, seines Nachdiplomstudiums und der

bisherigen Berufserfahrung auf dem Arbeitsmarkt verschiedene Möglichkeiten

offen. Seine Arbeitslosigkeit ist nicht ungenügenden beruflichen

Vorraussetzungen zuzuschreiben. Es verhält sich nicht so, dass es praktisch

keine Arbeitsplätze geben würde, deren Anforderungsprofil der Beschwerdeführer

- mit seinen zahlreichen zusätzlich zum Grundstudium erworbenen Qualifikationen

und beruflichen Erfahrungen - ohne Absolvierung des gewünschten

Nachdiplomkurses nicht erfüllen würde. Trotz allenfalls geringen Angebots von

in Betracht fallenden freien Stellen kann deshalb nicht angenommen werden, der

beantragte Nachdiplomkurs dränge sich aus Gründen des Arbeitsmarktes auf. Zwar

dürfte sich dessen Besuch - wie jede berufliche Weiterbildung (vgl. ARV 1999

Nr. 12 S. 66 Erw. 2) - durchaus positiv auf die Vermittelbarkeit auswirken; von

einer Notwendigkeit für das Finden einer neuen Stelle kann indessen nicht

gesprochen werden.

3.2.3

In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird

unter anderem dargelegt, in einem grossen Teil der an Maschineningenieure

gerichteten Stelleninseraten werde eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung

gefordert. Durch diese eröffneten sich weitere Tätigkeitsfelder. Von der

Arbeitslosenkasse gebe es für Maschinen-/Elektroingenieure und Informatiker mit

langjähriger beruflicher Praxis kein Kursangebot, sodass Betroffene selber für

die ihren Bedürfnissen entsprechende Weiterbildung sorgen müssten, um ihre

Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Wie die Verwaltung in ihrer

Vernehmlassung vom 14. Oktober 2003 gegenüber dem kantonalen Gericht indessen

zu Recht geltend gemacht hat, kann davon ausgegangen werden, dass der

Beschwerdeführer auf Grund seiner Ausbildung und der mehrjährigen

breitgefächerten Berufserfahrung auch bei angespannter Arbeitsmarktlage noch in

der Lage sein sollte, ohne den gewünschten Nachdiplomkurs eine Stelle in seinem

angestammten oder einem verwandten Tätigkeitsgebiet zu finden. Da der

Beschwerdeführer keine berufliche Erfahrung im Bereich Marketing/Verkauf habe

und bisher im Bereich Entwicklung/Konstruktion gearbeitet habe, könne nicht

angenommen werden, dass die Arbeitslosigkeit mit dem anbegehrten Kurs beendet

werde. Für die Bekämpfung oder Verhinderung der Arbeitslosigkeit bedarf es

daher der ins Auge gefassten Weiterbildung nicht und auch der Einsatz von

Präventivmassnahmen der Arbeitslosenversicherung ist nicht unmittelbar geboten.

Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen die Anspruchsvoraussetzung der

arbeitsmarktlichen Indikation verneint hat, ist auch unter Berücksichtigung der

dagegen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwände nicht zu

beanstanden.

(…)." (cfr. STFA del 10 gennaio 2005 nella causa F., C 56/04)

2.9

La

riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono

inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a

LADI).

Per poter essere

finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un

corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la

prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel

caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al

collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un

perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse sentenze il TFA

ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso

l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle

di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo

il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

Nella già

citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima

Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

4.1

Ein bloss theoretisch möglicher, aber im

konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der

Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.

Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die

Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel

absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem

Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,

je mit Hinweisen).

(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella

causa K., C 29/03)

In una

sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha statuito su un ricorso

inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del

Canton Argovia che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio del

lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso

"Internet Publisher", in quanto non si trattava di una riconversione

o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al

collocamento.

La nostra

Alta Corte ha in particolare rilevato:

"

(…)

aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der Kurs

"Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne einer

Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine Förderung

der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus persönlichem

Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist vielmehr eine

gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten erlaubt, sich dem

technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV

1998.

Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit schnellstmöglich beenden

zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur Aufnahme einer selbstständigen

oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt, ist dabei unerheblich.

bb) Nachdem der

Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche

mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn

der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint

- bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen

Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen

RAV-Personalberaterin überzeugend, dass der beantragte Kurs die

Vermittlungsfähigkeit massiv verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage

des KIGA in seiner vorinstanzlichen Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass

der Versicherte als EDV-Analytiker und Programmierer auf älteren

Programmiersprachen tätig war und er durch Erlernen von neuen Sprachen im

Bereich Programmierung durchaus gute Chancen hätte, eine Stelle zu finden.

(…)." (cfr. DTF 128 V

197-198)

Nella già

citata sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa F. (C 209/04) l'Alta Corte ha

negato che un corso per ottenere il brevetto federale di specialista in

gestione del personale migliorasse l'idoneità al collocamento dell'assicurato

rilevando:

"

(...)

4.1

En l'occurrence, il est souvent fait mention de

l'exigence d'un brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel dans les

offres d'emploi (environ une quinzaine) produites par le recourant. L'examen de

ces pièces montre toutefois qu'il existe plusieurs filières de formation qui

mènent à un emploi de responsable des ressources humaines (licence

universitaire, brevet fédéral, CFC, diplôme ou titre jugé équivalent).

Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'exigence du brevet fédéral en

question n'apparaît aucunement comme une condition nécessaire à un éventuel

engagement. On relèvera également que pratiquement toutes les offres produites

exigent une expérience professionnelle d'assez longue durée dans le domaine des

ressources humaines dont F.________ peut justement se prévaloir. Sous cet angle,

sans nier que l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en gestion du

personnel constitue un atout dans la recherche d'un emploi, il ne s'agit toutefois

pas d'une mesure susceptible d'améliorer de manière décisive l'aptitude au placement

du recourant et permettre sa réinsertion rapide et durable sur le marché du

travail (art. 59 al. 2 let. a LACI).

4.2

Il ressort de la lecture du curriculum vitae de

F.________ et des certificats de travail au dossier, qu'il dispose d'une formation

solide et d'une expérience professionnelle variée. Le recourant a complété sa formation

initiale d'employé de commerce par l'obtention d'un diplôme de gestion d'entreprise,

délivré en 1995, ainsi que par la fréquentation de cours à l'Institut A.________

qui lui ont valu la remise d'un certificat en Politiques du personnel

comparées, en 1996, et d'une attestation en Droit et législation, en 1997. Sur

le plan professionnel, il a occupé différents postes dans les domaines

administratifs, financiers et de gestion du personnel. De 2001 à mars 2003, il

a exercé les fonctions de chef du personnel, puis de directeur administratif

d'une entreprise horlogère qui comptait 170 collaborateurs.

Avec les premiers juges, il faut admettre que cette

formation et cette expérience professionnelle suffisent au recourant pour lui

permettre de retrouver un emploi dans le domaine des ressources humaines ou un

poste de cadre. Ses activités antérieures et l'importance des responsabilités

qu'il a assumées lui procurent indiscutablement un avantage par rapport à des diplômés

plus jeunes que lui et qui ne bénéficient pas encore d'une expérience

professionnelle confirmée. De plus, le recourant était âgé de 34 ans au moment

de la décision administrative litigieuse, ce qui est une circonstance très

favorable pour un engagement à un poste dirigeant.

Dans ces conditions, on doit considérer que le

chômage du recourant n'est pas dû à une formation insuffisante et qu'une mesure

de formation n'est pas propre à améliorer - en tout cas pas de manière sensible

- son aptitude au placement.

(...)" (cfr. STFA del 10

dicembre 2004 nella causa F., C 209/04)

2.10

Sulla

base della delega generale di cui all’art. 109 LADI il Consiglio federale ha

emanato l’art. 83 OADI che, quale disposizione esecutiva, circa la

“Considerazione delle capacità e delle attitudini dell’assicurato” stabilisce

che:

"

Il servizio cantonale, se ordina a un assicurato

la frequentazione di un corso, deve tenere adeguatamente conto, in più della

situazione del mercato del lavoro, anche delle sue capacità ed attitudini.

D’intesa con l’assicurato, esso può, se necessario, incaricare l’orientamento

professionale pubblico di chiarire il caso."

Al

riguardo, nella Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

(PML) (nella versione in francese dell’ottobre 2004: Circulaire relative aux

mesures de marché du travail [MMT], Octobre 2004), il Segretariato di Stato

dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per

garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni

generali (cfr. art. 110 LADI; STFA del 19 agosto 2004 nella causa T., C 195/03;

STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto

2001.

nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61),

in merito al presupposto del “Miglioramento dell’idoneità al collocamento” ha

rilevato che:

"

(…)

C32 La fréquentation du cours financé

par l'assurance-chômage doit avoir pour effet d'améliorer l'aptitude au

placement de l'assuré (art. 59 al. 2 let. a LACI). Le TFA a précisé dans divers

arrêts ce qu'il fallait entendre par amélioration spécifique, c'est-à dire

substantielle, de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que la mesure

demandée améliore, de manière générale, les perspectives économiques et

professionnelles. Une simple amélioration potentielle, mais ne promettant pas

d'avantage immédiat pour l'aptitude au placement dans le cas d'espèce, ne

suffit pas à répondre aux exigences de l'art. 59 al. 2 let. a LACI. Il faut

qu'il y ait une probabilité avérée qu'un cours de perfectionnement suivi en

perspective d'un objectif professionnel concret améliore effectivement et

substantiellement l'aptitude au placement dans le cas d'espèce.

C33 Toute

acquisition de connaissances et d'aptitudes professionnelles ne satisfait donc

pas à la condition définie à l'art. 59 al. 2 let. a LACI. La prudence s'impose

par exemple concernant les reconversions dans des branches où le marché du

travail est saturé. En revanche, des cours de perfectionnement

conférant une spécialisation sont susceptibles d'améliorer effectivement l'aptitude

au placement dans ces mêmes branches.

C34 La

durée et l'intensité du cours interviennent également dans la question de savoir

si la fréquentation du cours améliorera substantiellement l'aptitude au

placement. Ainsi, un bref cours de langue n'améliorera certainement pas

l'aptitude au placement de l'assuré si celui-ci ne possède encore aucune notion

de la langue en question.

C35 Il

n'y a pas non plus d'amélioration substantielle de l'aptitude au placement lorsqu'un

cours n'est pas directement exploitable sur le marché du travail mais constitue

uniquement la condition préalable d'un autre cours qui n'entre pas dans le champ

d'application de l'assurance-chômage, comme, par exemple, le cours préparatoire

au technicum.

C36 Selon

une récente jurisprudence du TFA (C 305/00), un cours relatif à la création

d'une activité indépendante peut être alloué sur la base de l'art. 60 LACI indépendamment

du fait que l'assuré souhaite ou puisse bénéficier des indemnités allouées à titre

d'encouragement à la prise d'une activité indépendante.

C37 L'art. 83 OACI exige que le cours

assigné à l'assuré pour améliorer son aptitude au placement réponde à ses

aptitudes et inclinations. A cet effet, l'autorité compétente peut au besoin

adresser l'assuré, avec l'assentiment de celui-ci, au service public d'orientation

professionnelle pour clarifier ses aptitudes et inclinations. Elle peut aussi assigner

l'assuré au cours d'analyse entrant dans le programme de base de formation des chômeurs

et qui a précisément pour objet de fournir des éclaircissements sur les

aptitudes et inclinations des assurés.

C38 Des

éléments visant à la stabilisation de la situation psychosociale de l'assuré peuvent

être intégrés au cours, pour autant que la direction du cours dispose des compétences

nécessaires en matière de conseil. La frontière entre des activités de conseil et

de thérapie doit toutefois être clairement définie.

C39 De

manière générale, la fréquentation d'un cours peut être ordonnée par le biais

d'une assignation ou, si une demande a été déposée, en acceptant cette dernière.

(…)."

(Circulaire MMT, ottobre 2004, ch. marg. C32 - C39)

L'art. 83

OADI contiene dunque una tutela particolare per gli assicurati ai quali è

imposta la partecipazione a un corso (cfr. art. 17 cpv. 3 lett. a LADI. Vedi

pure l'art. 81 cpv. 1 OADI secondo cui "il servizio cantonale può ordinare

o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione

soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da

persone qualificate"): oltre alla situazione del mercato del lavoro,

l'amministrazione dovrà pure tenere in considerazione le sue capacità ed

attitudini.

2.11

Nell’evenienza

concreta l’URC ha respinto la richiesta dell’assicurata di frequentare un corso

per diventare “Collaboratrice Sanitaria CRS” organizzato dalla Croce Rossa

Ticino di __________, in quanto ha ritenuto che il collocamento della

ricorrente non sarebbe considerevolmente intralciato per motivi inerenti al

mercato del lavoro (cfr. doc. XII/039 e doc. T/1).

Nella

decisione su opposizione si legge infatti, tra l’altro, che: “(…) La decisione

del corso è stata emessa negativa in quanto il collocatore dell’assicurata

aveva valutato, il corso in oggetto, non necessario per un collocamento rapido

e duraturo. Infatti l’assicurata, iscritta come cameriera senza AFC, aveva un

mercato del lavoro, periodo estivo e di conseguenza alta stagione per il

settore della ristorazione, favorevole per un reinserimento in tempi brevi

nell’attività svolta, precedente al momento dell’iscrizione all’assicurazione

disoccupazione. (…).” (cfr. doc. T/1).

Anche

nella decisione dell’11 agosto 2004 l’URC ha, tra l’altro, indicato che: “(…)

la persona iscritta in data 22.12.2004 è stata iscritta come cameriera senza

AFC (ultimo lavoro svolto), ausiliaria di pulizia, professioni in cui

normalmente ci si colloca abbastanza facilmente. (…).” (cfr. doc. XII/39).

L’amministrazione

ha pure addotto che la domanda formulata dall’assicurata sarebbe tardiva

rispetto alle disposizioni della LADI e dell’OADI e ha sostenuto che: “(…)

L’assicurata ha inoltrato la richiesta di corso il 02.08.2004 dopo aver

concluso il corso di collaboratrice CRS nel periodo: dal 20.01.2004 al 19.02.2004

per il modulo base; dal 23.02.2004 al 12.03.2004 per lo stage pratico e dal

04.05.2004

al 21.05.2004 per il corso di approfondimento. (allegato b). E’

evidente la discrepanza fra la frequenza e la richiesta tardiva del corso in

oggetto. (…).” (cfr. doc. T/1).

2.12

Questo

Tribunale rileva innanzitutto che in occasione del colloquio di consulenza del

19.

gennaio 2004 è stato steso e firmato, dal consulente del personale URC, __________,

e dall’assicurata, un verbale del seguente tenore:

"

(…)

(Rif. 1549/X5M) La PCI si presenta con le

ricerche di gennaio che vanno bene. Consegnato faut di gennaio, foglio di

ricerca per febbraio e appuntamento per lo stesso mese. Mi comunica che non ha

ancora ricevuto notizie da Berna per il riconoscimento dei suoi diplomi.

Inoltre vorrebbe cambiare professione e si è iscritta al corso di ausiliaria di

cure crs, ha già effettuato il primo colloquio in cui le hanno comunicato che è

idonea. Devo verificare con il mio collega se poter concedere il sussidio.

Intanto mi comunica che ha cambiato indirizzo.

(…)." (cfr. doc. 1A = XII/010)

Dal

tenore del verbale appena riportato questo Tribunale deve concludere che, anche

se solo un giorno prima, l’assicurata ha chiesto di poter frequentare il corso

organizzato dalla CRS prima del suo inizio.

Infatti,

lo stesso consulente del personale URC ha, in particolare, verbalizzato che

“(…) Devo verificare con il mio collega se poter concedere il sussidio. (…).”

(cfr. doc. 1A = XII/010).

Inoltre, negli

ulteriori verbali dei colloqui di consulenza del 19 febbraio, 18 maggio e 16

luglio 2004 (sempre sottoscritti dal consulente dell’URC e dall’assicurata), si

legge, tra l’altro, che:

"

(…)

Le spiego che non posso riconoscere le spese del

corso della CRS poiché ho verificato con la caposede __________ l’iter da

seguire e spiegato alla PCI che senza un contratto d’assunzione non può essere

concesso il riconoscimento delle spese.

(…)." (cfr. doc. XII/008)

(…)

Confermo ancora una volta quanto detto nel

verbale del 19 febbraio 2004 che non posso riconoscere le spese del corso di

ausiliaria di cure se l’assicurata non è in possesso di contratto che la faccia

uscire dalla disoccupazione e in questo contratto dev’essere specificato che

senza questa formazione non verrebbe assunta. La PCI mi comunica che inoltrerà

ricorso alla mia decisione.

(…)." (cfr. doc. XII/005)

(…)

Per quanto riguarda il rifiuto del corso CRS le

ho comunicato che deve portare tutti i documenti in suo possesso così da poter

verificare con l’UMA di __________ il no. di profilo per emanare la decisione

formale negativa. In seguito se vuole procedere contro questa decisione dovrà

inoltrare opposizione come da e-mail trasmesso a sig. RA 1 (con la conseguente

procura da parte dell’assicurata) dall’avv. __________ (UG). (…)." (cfr. doc.

XII/003)

Del

resto, nella “Richiesta di corsi individuali di qualificazione e di

perfezionamento”, pervenuta all’URC il 2 agosto 2004, circa i motivi del

ritardo della richiesta l’assicurata ha affermato che: “(…) La richiesta è

stata presentata verbalmente al primo incontro URC: prima dell’inizio del

corso. (…).” (cfr. doc. III, all. 1b = doc. XII/038).

Il

1° gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la

“Informazione e consulenza”.

Questa nuova importante

disposizione legale ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate

sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi;

cfr. DLA 2002 pag. 194 - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale

dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un

caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare E. Imhof - CH Zünd, "ATSG

und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);

E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé

par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli

miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più

limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.

DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato

generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Questo

Tribunale ritiene che subito dopo il primo colloquio del 19 gennaio 2004 il

consulente dell’URC, conformemente all’art. 27 LPGA, avrebbe dovuto fornire

immediatamente all’assicurata i formulari necessari per introdurre nella debita

forma la “Richiesta di corsi individuali di riqualificazione e di

perfezionamento” e renderla attenta che, ai sensi dell’art. 60 cpv. 3 LADI, una

tale domanda andava motivata e corredata degli atti necessari.

L’amministrazione

avrebbe poi dovuto emettere una decisione formale e non accontentarsi di

comunicare oralmente e a più riprese all’assicurata di non poter riconoscere le

spese del corso richiesto.

Infatti,

secondo l'art. 49 cpv. 1 LPGA "nei casi di ragguardevole entità o quando

vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le

decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni" (cfr. al

riguardo DTF 130 V 388).

Inoltre,

l'art. 100 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli

articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi

particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga all'articolo

49.

capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad

esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo

è stata solo parzialmente."

Nel caso

concreto l’URC non ha mai dichiarato e tantomeno allegato di aver fornito

immediatamente all’assicurata i formulari necessari per introdurre nella debita

forma la “Richiesta di corsi individuali di riqualificazione e di

perfezionamento” e di averla resa attenta che, ai sensi dell’art. 60 cpv. 3

LADI, una tale domanda andava motivata e corredata degli atti necessari.

Ora, come

visto sopra, l’assicurata ha chiesto oralmente di poter frequentare il corso

organizzato dalla CRS prima del suo inizio.

La

domanda formulata dalla ricorrente non è quindi tardiva (cfr. art. 60 cpv. 3

LADI e art. 81e cpv. 1 OADI).

Del resto,

l’assicurata non deve sopportare le conseguenze di un suo comportamento (meglio

dell’invio della documentazione inerente il corso CRS solo il 31 luglio 2004;

cfr. doc. XII/038) riconducibile ad una negligenza nei suoi confronti da parte

dell’amministrazione.

Significativa

al riguardo é una decisione del 18 marzo 2005 nella causa B. (C18/05) nella

quale, in particolare circa la questione a sapere se vi erano delle ragioni

sufficienti perché un assicurato potesse ritenere competente un consulente

dell’URC a rilasciargli delle informazioni circa il diritto alle indennità di

disoccupazione, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

"

(…)

3.3.2.1

Ob eine versicherte Person eine Behörde

in guten Treuen als zuständig für die Erteilung bestimmter Auskünfte betreffend

ihre Ansprüche und auch Verpflichtungen erachten darf, beurteilt sich aufgrund

objektiver und subjektiver Elemente. In objektiver Hinsicht sind vor allem die

Natur der erteilten Auskunft und die Rolle der auskunfterteilenden Person, in

subjektiver die Stellung sowie etwaige besondere Befähigungen des

Auskunftsempfängers zu berücksichtigen (vgl. BGE 114 Ia 109 Erw. 2d/aa; Ulrich

Häfelin/Georg Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 4. Aufl., S.

140.

Rz 675; Beatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht,

Basel/Frankfurt a.M. 1983, S. 111).

3.3.2.2

Mit Bezug auf die hier im Vordergrund

stehende (fehlende) örtliche Zuständigkeit des RAV fällt (objektiv) ins

Gewicht, dass es bei der Arbeitslosenentschädigung um einen bundesrechtlichen

Anspruch geht und die einzelnen Anspruchsnormen einheitlich und nicht von

Kanton zu Kanton verschieden auszulegen und anzuwenden sind. Es kommt unter dem

Gesichtspunkt der sachlichen (und funktionellen) Zuständigkeit dazu, dass die

Regionalen Arbeitsvermittlungszentren häufig oder sogar regelmässig erste

Anlaufstelle der Arbeitslosen oder der von Arbeitslosigkeit bedrohten Personen

sind. Sie nehmen nach Massgabe des jeweiligen kantonalen Rechts Aufgaben der

kantonalen Amtstelle wahr (Art. 85b Abs. 1 AVIG). Dazu gehören in der Regel die

Arbeitsvermittlung sowie Beratungs- und Kontrollfunktionen. Diese

Kompetenzdelegation kann sich indessen grundsätzlich auf alle der kantonalen

Amtsstelle übertragenen Aufgaben beziehen (Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR]/Soziale Sicherheit, S. 281 f.; vgl. BGE 125 V 364 f. Erw. 2b; ferner BGE

128.

V 311). Es kann daher nicht gesagt werden, der Beschwerdegegner hätte

(subjektiv) die sachliche Unzuständigkeit des RAV ohne weiteres erkennen

müssen. Zumindest hätte er erwarten dürfen, dass ihn die auskunfterteilende

Person (Herr D.________) auf die Unzuständigkeit des RAV aufmerksam macht.

Diese aus dem Vertrauensgrundsatz abgeleitete

Verpflichtung ergibt sich auch aus Art. 27 Abs. 2 ATSG. Nach Satz 1 und 2

dieser aufgrund von Art. 1 Abs. 1 AVIG sowie Art. 1 lit. b und Art. 2 ATSG

ebenfalls im Bereich der Arbeitslosenversicherung anwendbaren Bestimmung hat

jede Person Anspruch auf grundsätzlich unentgeltliche Beratung über ihre Rechte

und Pflichten. Dafür zuständig sind die Versicherungsträger, denen gegenüber

die Rechte geltend zu machen oder die Pflichten zu erfüllen sind (Ueli Kieser,

ATSG-Kommentar, S. 318 Rz 12).

(…)." (cfr. STFA del 18 marzo 2005 nella causa B., C 18/05)

Vista la competenza

dell’URC a emettere una decisione circa l’attribuzione di

provvedimenti di formazione (cfr. consid. 2.1) e ritenuto che l’assicurata ha

chiesto, prima del suo inizio, di potere cambiare professione e

frequentare il corso per diventare “Collaboratrice Sanitaria CRS” organizzato

dalla Croce Rossa Ticino di __________, a mente del TCA, è dunque a torto che

l’URC ha ritenuto la richiesta della ricorrente tardiva ai sensi della LADI e

dell’OADI.

Va qui

ancora ricordato che il diritto alla protezione della buona fede di cui

all'art. 9 Cost. fed. non tutela unicamente il cittadino che si affida in modo

giustificato al comportamento dell'autorità, la quale dà delle informazioni

errate, bensì anche nel caso in cui l'autorità ha omesso di fornire

informazioni che la legge le imponeva di dare in una fattispecie particolare

(cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127), come nel caso dell'art.

27.

LPGA (cfr. la STFA del 18 marzo 2005 nella causa B., C 18/05 appena

sopra riportata).

2.13

L’assicurata, senza qualifica,

si è iscritta al collocamento il 9 dicembre 2003 alla ricerca di un’attività

quale cameriera senza AFC e ausiliaria di pulizia (cfr. doc. XII/1).

Dopo aver frequentato le

“Scuole dell’obbligo (medie)” e una “Scuola Superiore Tecnico-Veterinario (4

anni con pratica)” in __________, l’assicurata ha svolto un’”Attività quale

ausiliaria cuoca” dal 1998 al 2001 (cfr. doc. H).

Arrivata in Svizzera nel

2001.

l’assicurata ha lavorato nel settore della ristorazione quale cameriera

dal 2001 al 2004 (cfr. doc. XII/011 e H).

La ricorrente è stata

dapprima licenziata con effetto al 30 settembre 2002 dal __________ e in

seguito dalla __________ per il 15 gennaio 2004 (cfr. doc. D e E).

Nei verbali dei colloqui

di consulenza del 19 gennaio,19 febbraio, 18 marzo, 21 aprile, 18 maggio, 17

giugno 16 luglio e 17 agosto 2004 il consulente dell’URC ha sempre attestato

che le ricerche di lavoro svolte dall’assicurata per i mesi da gennaio a agosto

2004.

“vanno bene” (cfr. doc. XII/002, XII/003, XI//004, XII/005, XII/006,

XII/007, XII/008 e XII/10).

Dai formulari “Prova degli

sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” risulta che le ricerche

effettuate presso esercizi pubblici e quale ausiliaria di pulizia nei mesi di

gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2004 non hanno avuto esiti positivi

(cfr. doc. da XII/058 a XII/066).

All’assicurata non è stato

assegnato ufficialmente nessun posto di lavoro presso degli esercizi pubblici e

agli atti figura una sola assegnazione per un posto di lavoro quale ausiliaria

di pulizia presso un privato del 15 aprile 2004 (cfr. doc. XII/054 e XII/055).

Si trattava di un impiego

a tempo indeterminato con un tempo di lavoro di circa due mezze giornate (4

ore) alla settimana (cfr. doc. XII/030).

L’unica altra assegnazione

è del 16 luglio 2004 e consiste in un lavoro quale assistente cure/ausiliaria

cure CRS presso una Casa per anziani (cfr. doc. XII/53).

In simili condizioni

questo Tribunale ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dall’URC, al

momento in cui è stata inoltrata la domanda di poter frequentare il corso per diventare “Collaboratrice Sanitaria CRS” organizzato

dalla Croce Rossa Ticino di __________, il collocamento dell’assicurata era

considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr.

consid. 2.6 e 2.8; vedi inoltre SVR 1999 ALV. Nr. 1 pag. 1; DLA 1998 N. 38 pag.

212; STFA del 3 luglio 1997 nella causa F., C 373/96; STCA del 1° febbraio 1999

nella causa Z., 38.1998.381).

Questo vale a maggiore

ragione se si pone mente al fatto che dalla documentazione concernente “La

situazione del mercato del lavoro nel canton Ticino” (trattasi della

documentazione per la stampa emessa dal Dipartimento delle finanze e

dell’economia prodotta sub doc. da V/A a V/E), risulta che, a fine gennaio 2004,

l’aumento più consistente del numero di disoccupati si è registrato nelle

professioni alberghiere e dell’economia domestica (+67 unità; +4.9%) (cfr. doc.

V/B).

Del resto

l’amministrazione non dimostra in alcun modo come l’assicurata sarebbe stata concretamente

e in un breve tempo reinserita durevolmente nella sua precedente attività quale

cameriera senza AFC (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage." Ed. Helbing § Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Reno, 1992 pag. 354-355 n. 541).

Anzi, come sopra visto, la

stessa amministrazione ha assegnato all’assicurata un lavoro quale assistente

cure/ausiliaria cure CRS presso una Casa per anziani (cfr. doc. XII/53).

Di conseguenza, questo

Tribunale deve concludere che, da una parte, l’assicurata non ha inoltrato

tardivamente la domanda per poter frequentare il corso per

diventare “Collaboratrice sanitaria CRS” organizzato dalla Croce Rossa Ticino

di __________.

D’altra

parte, al momento in cui è stata inoltrata la domanda, il collocamento

dell’assicurata era considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato

del lavoro.

Pertanto,

la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata.

2.14

Rispondendo all’assicurata che

si era informata circa il riconoscimento della sua formazione conseguita presso

la “Scuola Superiore Tecnico-Veterinario (4 anni con pratica)” di __________

(cfr. la traduzione autenticata della relativa documentazione prodotta sub doc.

da XII/015 a XII/027), l’Ufficio Federale della Formazione Professionale e

della Tecnologia (UFFT), il 19 gennaio 2004, ha scritto all’assicurata una

lettera del seguente tenore:

" (…)

Formazione conseguita all’estero

Ammissione: intenso corso di perfezionamento con la CRS

Gentile signora RI 1,

facciamo riferimento alla sua richiesta del 17 dicembre 2003.

Una formazione svolta all’estero è ritenuta equipollente ad un

attestato federale di capacità, ad un attestato professionale o ad un diploma,

allorquando la formazione (scuola dell’obbligo inclusa) ha avuto una durata

uguale a quella svizzera, l’insegnamento teorico e pratico ha una struttura comparabile

e la formazione si è conclusa con un esame riconosciuto nello Stato in cui si

sono svolti gli studi.

In previsione di una sua ammissione alla formazione continua

citata in epigrafe le possiamo confermare che, dal profilo del livello, la sua

formazione può essere paragonata a una formazione svolta in Svizzera di

livello secondario (formazione di base).

Nella speranza che queste informazioni possano esserle utili, le

auguriamo pieno successo nella sua formazione continua.

(…)." (cfr. doc. C)

In merito alla lettera

dell’UFFT, il capoufficio dell’Ufficio della formazione sociosanitaria, __________,

in una e-mail del 17 febbraio 2004 inviata al rappresentante dell’assicurata

ha, tra l’altro, osservato che:

" (…)

Nella dichiarazione dell’UFFT si dice che la formazione da lei

seguita può essere paragonata a una formazione svolta in Svizzera di livello

secondario (formazione di base).

Questa dichiarazione significa che la sua formazione equivale ad

un apprendistato concluso. Ciò è importante per poter essere ammessi ad una

formazione sanitaria di grado superiore (infermieri, fisioterapisti, tecnici in

radiologia medica ecc.).

(…)." (cfr. doc. B).

Viste le risultanze appena

esposte, questo Tribunale ritiene che il corso per diventare

“Collaboratrice Sanitaria CRS” organizzato dalla Croce Rossa Ticino di __________

deve essere considerato quale riconversione professionale dell’assicurata (di

professione cameriera senza AFC con qualche esperienza; cfr. doc. XII/001) che,

vista la sua natura e durata, può essere per principio assunto dalla LADI (cfr.

consid. 2.5, 2.6 e 2.7).

Gli atti vengono pertanto

rinviati all’amministrazione affinché, vista la giurisprudenza federale e le

direttive in merito (cfr. consid. 2.9 e 2.10), appuri se il corso

per diventare “Collaboratrice Sanitaria CRS” migliora l’idoneità al

collocamento dell’assicurata e proceda ad emettere una nuova decisione.

In

particolare l’URC dovrà verificare se in quale misura e da quando l’assicurata

è stata effettivamente impiegata dalla __________ e chiarire la dichiarazione

del 10 maggio 2004 nella quale __________ ha attestato che:

"

Con la presente dichiariamo che la signora RI 1,

residente a __________ in via __________, si è presentata in data odierna

presso il nostro ufficio per un posto di lavoro in qualità di ausiliaria di

cura CRS ed è in attesa di ricevere un incarico da parte nostra dopo

l’ottenimento del certificato del corso che sta frequentando attualmente."

(cfr. doc. R)

L’URC dovrà altresì

verificare se l’assunzione presso il Centro anziani __________ è stato reso

possibile grazie all’attestato CRS conseguito dall’assicurata.

In ogni caso, visto che

l’assicurata sostiene di essere stata trattata diversamente rispetto ad altri

assicurati (cfr. doc. I e V) e considerato che l’amministrazione non si è

espressa in merito, l’URC è invitato a motivare dettagliatamente la propria

decisione.

In simili circostanze la

decisione su opposizione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione perché, effettuati gli accertamenti per stabilire se il corso per diventare “Collaboratrice Sanitaria CRS” migliora

l’idoneità al collocamento dell’assicurata, proceda ad emettere una nuova

decisione.

Vincente in causa, anche

se rappresentata da RA 1, all’assicurata non può essere riconosciuto un diritto

a ripetibili.

Infatti, l'Alta

Corte riconosce un'indennità per ripetibili solo quando il patrocinio é assunto

da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica

considerata (cfr. STFA del 13 gennaio 2000 nella causa K., U 284/99, consid. 6; DTF 126 V 11; RDAT II-1993, N. 67; RCC 1992 pag. 433 consid. 2a;

RCC 1985 pag. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

perché, effettuati gli accertamenti per stabilire se il corso

per diventare “Collaboratrice Sanitaria CRS” migliora l’idoneità al

collocamento dell’assicurata ed emetta una nuova decisione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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