38.2004.9
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20 settembre 2004Italiano43 min
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Numero d'incarto:
38.2004.9
Data decisione, Autorità:
20.09.2004, TCA
Titolo:
un assicurato che é disposto ad impegnare la sua capacità lavorativa solo nella misura del 50% non ha diritto ad un'indennità di disoccupazione intera. In una tale evenienza anche un eventuale anticipo delle prestazioni della LADI può essere riconosciuto solo nella misura del 50%
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 11 cpv. 1 LADI
art. 15 LADI
art. 70 LPGA
art. 71 LPGA
art. 15 cpv. 3 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.9
FS/td
Lugano
20 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2004
di
RI1
rappr. da: RA1
contro
la decisione del 18 dicembre 2003 emanata
da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. L'8
settembre 2003 la Cassa __________ ha sottoposto alla Sezione del lavoro
Ufficio giuridico per decisione (cfr. art. 81 cpv. 2 LADI) il seguente caso
concernente RI1:
" L'assicurata
summenzionata si è annunciata presso la nostra Cassa __________ a decorrere dal
11 giugno 2003 nella misura del 100% (iscrizione URC), ma disponibile nella
misura parziale del 50% (vedi domanda d'indennità di disoccupazione).
L'iscrizione verrà posticipata al 01.07.2003 in quanto retribuita
dall'assicurazione __________ fino al 30.06.2003.
La stessa ha lavorato nella misura totale fino a fine giugno 2002
presso la Spettabile __________ SA di __________ e, in seguito, è stata inabile
al lavoro dal 23.01.2002 al 30.06.2003.
Con decisione del 20 maggio 2003 la Spett. __________ riconosce
l'assicurata abile al lavoro nella misura del 50% a luglio 2003, mentre dal
01.08.2003 nella misura del 75%. Il legale della Signora RI1, come da
opposizione cautelativa del 17.06.2003, contesta tale decisione; inoltre
richiede alla Cassa di disoccupazione di anticipare le prestazioni assicurative
in virtù dell'art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA.
Da un controllo effettuato presso l'URC rileviamo però che
l'assicurata, avendo presentato ancora dei certificati medici, non svolge le
ricerche di lavoro.
Allo stato attuale l'assicurata rivendica le prestazioni
assicurative sulla base della decisione della __________ (abilità lavorativa),
pertanto idonea al collocamento nella misura del 50 e rispettivamente in
seguito 75%, ma si reputa inabile al lavoro nella misura del 100% per il
collocamento (vedi documentazione URC)
Zu entscheidende Fragen Questions devant faire l'objet d'une Questioni che devono
décision formare oggetto di
decisione
A decorrere dal 01 luglio 2003, l'assicurata può essere
considerata idonea al collocamento ed in quale misura?" (cfr.
doc. 8)
Con
decisione del 1° ottobre 2003 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha
stabilito che:
- l'assicurata
è ritenuta idonea al collocamento;
- per
calcolare la sua perdita di guadagno, la Cassa dovrà tener conto che la stessa
è alla ricerca di un impiego al 50%.
L'amministrazione
ha così motivato la propria decisione:
"
L'assicurata è stata sentita personalmente ed ha
reso credibile di essere in grado e disposta ad assumere un'occupazione
adeguata di durata indeterminata.
E' tuttavia unicamente alla ricerca di un lavoro
a metà tempo.
Deve pertanto essere ritenuta idonea al
collocamento.
Si precisa che, conformemente alla giurisprudenza
del Tribunale federale delle assicurazioni, l'idoneità al collocamento non è
soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra
l'idoneità e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal
profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre
esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 consid. 2 pag.
78)." (cfr. doc. B)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurata tramite il suo rappresentante (cfr.
doc. C e D) la Sezione del lavoro Ufficio giuridico, il 18 dicembre 2003, ha
emanato una decisione su opposizione nella quale, in particolare, ha rilevato
che:
"
(…)
5. Con l'opposizione cautelativa 10/13
ottobre 2003, completata con
lo scritto 3/4 novembre 2003, il
rappresentante della signora RI1 chiede, in buona sostanza, che alla stessa sia
riconosciuta e versata anticipatamente, in applicazione dell'articolo 70 cpv. 2
lett. b LPGA, un'indennità giornaliera intera di disoccupazione.
Ora, dai documenti agli atti,
segnatamente dal formulario Domanda d'indennità di disoccupazione datato
25 luglio 2003 e dal verbale di audizione 30 settembre 2003 sottoscritto
dall'assicurata, emerge che la stessa è iscritta in disoccupazione nella misura
del 50% e che è capace e disposta a lavorare solamente a tempo parziale (50%).
Inoltre, la stessa ha sempre ricercato un impiego a metà tempo.
Visto quanto precede e alla luce
della citata giurisprudenza, già solamente dal punto di vista soggettivo
l'opponente è idonea al collocamento soltanto in misura del 50%. Considerato
come la signora RI1 sia iscritta in disoccupazione e alla ricerca di un impiego
soltanto al 50%, è dunque giustificato dimezzare il suo guadagno assicurato,
per cui non può beneficiare di un'indennità giornaliera intera calcolata
sull'intero suo guadagno assicurato.
Si osserva d'altra parte che,
indipendentemente dal fatto che nel caso concreto trovi applicazione l'articolo
28 LADI oppure l'articolo 15 cpv. 2 LADI, in entrambi i casi, per i motivi
appena esposti, l'assicurata non avrebbe comunque diritto a un'indennità
giornaliera intera, bensì a un'indennità giornaliera calcolata su un guadagno
assicurato dimezzato.
A titolo abbondanziale si osserva che
la Cassa di disoccupazione ha proceduto lo scorso mese di novembre al
versamento delle indennità di disoccupazione alle quali la signora RI1 ha
diritto.
6. Visto quanto
sopra, le motivazioni sollevate dall'opponente non permettono di giungere a una
conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.
(…)."
(cfr. doc. E)
1.3. Contro
questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA
nel quale il suo rappresentante ha chiesto che:
"1. La
decisione 1.10.2003 e la decisione su opposizione del 18.12.2003, emesse dalla
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, sono annullate.
2. Di
conseguenza sono accordate a RI1 da parte della Cassa cantonale di
disoccupazione le indennità giornaliere intere di disoccupazione.
3. Spese
e ripetibili protestate." (cfr. doc. I, pag. 6)
A
sostegno del proprio ricorso il rappresentante dell'assicurata ha addotto che:
"
(…)
Fatti
A. RI1
ha presentato il 25.07.2003 alla Cassa __________ (in seguito denominata Cassa)
una domanda, volta ad ottenere il versamento delle indennità giornaliere di
disoccupazione a decorrere dal 11.06.2003, e indicato che ella era abile al
lavoro in misura del 50%, avendo subito un infortunio in data 23.01.2002.
B. In effetti,
l'insorgente era scivolata e caduta davanti alla porta dello stabile del datore
di lavoro la spett. __________ SA. La ____________________, quale assicuratore
LAINF, ha assunto il caso e versato le prestazioni di legge, sino al
31.08.2003, ritenendo l'assicurata completamente abile al lavoro a decorrere
dal 1.09.2003. RI1 ha contestato dapprima la decisione e successivamente la
decisione su opposizione, emesse dalla __________. Quest'ultimo provvedimento
amministrativo è stato deferito con ricorso innanzi a codesta lodevole Corte.
C. L'assicurata
aveva svolto l'attività di governante, dal 1.09.1998 al 30.06.2002, per conto
della spett. __________ SA, __________, la quale aveva disdetto il rapporto di
lavoro poiché, a causa di detto infortunio, RI1 era rimasta per parecchi mesi
assente dal lavoro.
D. Preso atto
dall'incarto della __________, ovvero che __________ RI1 aveva contestato i
provvedimenti resi dall'assicuratore LAINF, e chiesto alla Cassa di anticipare
le prestazioni assicurative, quest'ultima ha sottoposto per decisione il caso
all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.
E. Detto Ufficio
ha con decisione del 1.10.2003 statuito quanto segue:
" - l'assicurata è ritenuta idonea
al collocamento;
- per calcolare la perdita di guadagno, la Cassa dovrà
tenere
conto che la stessa è alla ricerca di un impiego al 50
per
cento."
F. RI1 ha
interposto il 10.10.2003 opposizione contro la predetta decisione,
completandola successivamente il 3.11.2003; ella in sostanza ha ribadito il suo
diritto alla prestazione anticipata da parte della Cassa e chiesto
l'annullamento di detto provvedimento amministrativo, nonché la retrocessione
dell'incarto alla Cassa per la resa di una nuova decisione, accordante
un'indennità giornaliera intera di disoccupazione.
G. L'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha con decisione
su
opposizione, resa in data 18.12.2002,
respinto l'opposizione e confermato la sua decisione del 1.10.2003. Dei motivi
addotti in detto provvedimento si dirà, se del caso, nei considerandi di
diritto.
DIRITTO
1. A mente
dell'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di
disoccupazione, se è idoneo al collocamento.
Considerandi
2.
In relazione
a detto requisito, il legislatore ha stabilito quanto segue.
- il
disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad
accettare un'occupazione adeguata (art. 15 cpv. 1 LADI);
- gli
impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in
condizioni equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro
infermità potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata (art. 15 cpv.
2.
LADI).
3.
Circa
l'indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa temporaneamente
inesistente o ridotta, il legislatore ha previsto quanto segue:
- gli
assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al
collocamento
è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia, infortunio o gravidanza e
che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto
all'indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo
diritto dura al massimo sino al 30° giorno dopo l'inizio dell'incapacità totale
o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine
quadro (art. 28 cpv. 1 LADl);
- i
disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere
temporaneamente
ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1, hanno
diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e
ove adempiano gli altri presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la
capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento e alla mezza indennità, se la
capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento (art. 28 cpv. 4 LADI).
4.
A mente
dell'art. 70 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto può richiedere di riscuotere una
prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni
delle assicurazioni sociali ma sussiste dubbio quanto al debitore delle
suddette prestazioni.
5.
A mente
dell'art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA, l'assicurazione disoccupazione è tenuta a
versare prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte
dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione contro le
malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione per
l'invalidità è contestata.
6.
Fondandosi
sugli atti all'incarto, il Servizio giuridico della Sezione del lavoro ha
ritenuto che la ricorrente era idonea al collocamento solamente in misura del
50% e che ella era iscritta in disoccupazione e alla ricerca di un impiego
soltanto al 50%. II Servizio giuridico menzionato ha reputato giustificato
dimezzare il guadagno assicurato di RI1, ragion per cui ella non poteva
beneficiare di una indennità giornaliera completa calcolata sull'intero
guadagno assicurato.
7.
Si contestano
le valutazioni esposte da detto Servizio giuridico poiché, sebbene contestato
dalla ricorrente, ella è stata ritenuta dalla __________ abile al lavoro in
misura del 100% a decorrere dal 1.09.2003. Sulla base delle conclusioni
dell'assicuratore LAINF, l'insorgente è abile al lavoro, e quindi è
collocabile, in misura del 100%.
8.
Essendo stata
deferita con ricorso del 11.12.2003 a codesto lodevole Tribunale la decisione
su opposizione, emessa il 9.09.2003 nell'ambito LAINF, appare ovvio che la
Cassa non abbia effettuato alcun anticipo di prestazioni, bensì si sia limitata
solo a versare un'indennità giornaliera di disoccupazione ridotta del 50%. La
Cassa ha quindi considerato soltanto le ricerche effettivamente svolte dall'assicurata
di un posto di lavoro a metà tempo.
9.
In tali
condizioni, non si può manifestamente parlare d'anticipo di prestazioni ai
sensi dell'art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA, poiché la Cassa ha unicamente erogato
quelle indennità giornaliere strettamente connesse alle ricerche del posto di
lavoro compiute dall'assicurata per un'occupazione a metà tempo.
10.
Si rimprovera
pertanto al predetto Servizio giuridico di non avere minimamente preso
posizione sul quesito, che era stato posto nell'opposizione, circa l'esistenza
di un diritto di RI1 d'ottenere una prestazione anticipata ai sensi dell'art.
70.
cpv. 2 lett. b LPGA.
11.
Si obbietta dunque che il rifiuto della richiesta
dell'assicurata di
ottenere una prestazione anticipata
da parte della Cassa non è stato debitamente motivato dal prefato Servizio
giuridico.
12.
II Servizio giuridico ha completamente trascurato la ratio
legis
dell'art. 70 LPGA, consistente nel
tutelare gli assicurati nel caso in cui un evento fondi il diritto a
prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussista un dubbio circa il debitore
delle suddette prestazioni.
13.
II legislatore ha voluto così con l'anticipo delle prestazioni
evitare
che un assicurato venga a trovarsi in
una situazione di precarietà economica allorquando sussista un dubbio circa
l'assicuratore tenuto ad erogare la prestazione assicurativa.
14.
Detta volontà è ravvisabile nell'art. 71 seconda parte LPGA il
quale prevede che se il caso è
assunto da un altro assicuratore, questi deve rimborsare gli anticipi entro i
limiti del suo obbligo di versare prestazioni.
15.
Il rifiuto d'accordare delle prestazioni anticipate nella
concreta
evenienza risulta oltremodo urtante,
soprattutto se si tiene conto che il Tribunale federale delle assicurazioni si
era espresso al riguardo nella sentenza inedita del 14.11.2002 (Inc. C 53102)
come segue:
"La présomption
légale instituée par cette réglementation entraîne, pour l'assurance chômage,
une obligation d'avancer les prestations à l'assuré, cela par rapport aux
autres assurances sociales. II s'agit d'un cas de prise en charge provisoire
(ou préalable) des prestations. Quand l'assuré au chômage s'annonce à
l'assurance invalidité, cette prise en charge provisoire vise à éviter qu'il
se trouve privé de prestations d'assurance pendant la période de carence d'une
année selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI et plus généralement pendant le temps
nécessaire à l'assurance-invalidité pour statuer sur la demande dont elle est
saisie". (DTF 127 V 486 consid. 2a et les références)
16.
Nella denegata ipotesi che i disturbi accusati da RI1
non fossero addebitabili
all'infortunio bensì ad affezioni d'origine degenerativa, ci si riserva di
presentare una richiesta di prestazioni assicurative all'Ufficio AI. Di
conseguenza si domanda a codesta lodevole Corte che il descritto principio
giurisprudenziale sia applicato pure alla presente fattispecie.
17.
Se non fosse per il fatto che la ricorrente non ha ancora
presentato una richiesta di
prestazioni AI, non si comprenderebbe altrimenti per quale ragione l'Ufficio
giuridico non abbia ammesso il diritto di RI1 d'ottenere una prestazione
anticipata da parte della Cassa.
18.
Detta situazione è oltremodo urtante ed evidenzia una grave
disparità di trattamento tra gli
assicurati che hanno subito un infortunio e quelli che hanno presentato
un'affezione degenerativa. Non si comprende in particolare per quale ragione ai
richiedenti di prestazioni AI viene accordata una prestazione anticipata, in
virtù dei principi esposti nel DTF 127 V 486 consid. 2a, mentre questa
prestazione viene rifiutata ai richiedenti di prestazioni LAINF.
19.
Si domanda pertanto a codesta lodevole Corte di applicare per
analogia il descritto principio
giurisprudenziale pure ai casi d'infortunio, come quello capitato
all'insorgente, al fine d'evitare all'assicurata di trovarsi in una situazione
di grave disagio economico.
20.
Nell'ipotesi in cui l'assicurata dovesse essere riconosciuta
solo
parzialmente abile al lavoro,
beneficiando così di una prestazione dell'assicurazione infortuni e/o di una
rendita parziale dell'assicurazione invalidità, la Cassa - versando
un'indennità intera di disoccupazione - potrebbe ricuperare, a mente dell'art.
71.
LPGA, quella parte della prestazione assicurativa che costituisce
effettivamente un anticipo di prestazione.
21.
Risulta pertanto ininfluente esaminare nel presente caso se
sia
applicabile la fattispecie di persone
impedite dal profilo fisico o psichico, giusta l'art. 15
cpv. 2 LADI, oppure l'ipotesi di persone disoccupate, la cui capacità lavorativa
sia temporaneamente inesistente o ridotta, giusta l'art. 28
cpv. 4 LADI, poiché il legislatore ha voluto in entrambi i casi con l'istituto
della prestazione anticipata, sancito all'art. 70 LPGA, evitare che il
disoccupato cada in una situazione di disagio economico.
22.
In siffatte condizioni, si domanda a codesta lodevole Corte di
annullare i provvedimenti emessi
dall'Ufficio giuridico e di ammettere il diritto di RI1 d'ottenere da parte
della Cassa __________ il versamento dell'indennità giornaliera intera di
disoccupazione.
(…)." (cfr. doc. I)
1.4
Nella sua
risposta del 2 marzo 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è
riconfermata nelle proprie allegazioni e, in particolare, ha osservato che:
"
(…)
8.
Nel caso in esame, la signora RI1 è iscritta in
disoccupazione soltanto nella misura
del 50 per cento (cfr. doc. 4) ed è capace e disposta a lavorare solamente a
tempo parziale (50 %). Inoltre, ella ha sempre ricercato unicamente un impiego
a metà tempo (cfr. doc. 18; ndr. recte: doc. 10). Si rimanda al riguardo al
verbale di audizione 30 settembre 2003 (sottoscritto dall'assicurata), dal
quale risulta segnatamente quanto segue: "[...] - ritengo
infatti di poter svolgere unicamente lavori leggeri al 50 per cento; - prendo
atto che sarò ritenuta idonea al collocamento ma che la Cassa potrà
indennizzarmi unicamente in base alla mia disponibilità per il mercato del
lavoro (50 per cento); - continuerò ad effettuare tutto il possibile per
reperire un'occupazione, adeguata al mio stato di salute, al 50 per
cento". Si osserva d'altra parte come, conformemente alla
giurisprudenza federale, l'idoneità al collocamento non è soggetta a
graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al
collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). È invece dal
profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre
esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. STFA del 12 febbraio 2003
nella causa N., C 205102, consid. 2.3; DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78). È in
considerazione di quanto precede che il servizio cantonale ha ritenuto la
signora RI1 idonea al collocamento, ma disponibile sul mercato del lavoro
solamente nella misura del 50 per cento (la stessa essendo iscritta e alla
ricerca di un impiego a metà tempo).
Va d'altra parte rilevata una
profonda contraddizione, quando l'assicurata si ritiene contemporaneamente
abile agli occhi dell'assicurazione disoccupazione e inabile, invece, riguardo
all'assicurazione infortuni. Per quanto concerne in particolare l'assicurazione
disoccupazione, la ricorrente persiste nel sostenere aver diritto all'intera
indennità giornaliera calcolata sull'intero suo guadagno assicurato. Ora,
quanto precede è in netta contraddizione con il fatto che l'assicurata si è
iscritta in disoccupazione unicamente nella misura del 50 per cento, siccome in
grado di svolgere soltanto lavori leggeri a metà tempo.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla
ricorrente, l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha preso posizione
sulla questione dell'eventuale riconoscimento e versamento anticipato di
un'indennità giornaliera intera di disoccupazione (art. 70 cpv. 2 lett. b
LPGA). AI riguardo, si conferma quanto già detto con decisione 18 dicembre
2003, osservando, in aggiunta, quanto segue. Conformemente ai combinati
disposti di cui agli articoli 70 cpv. 2 lett. b e 71 LPGA, la Cassa di
disoccupazione, quando sono date le condizioni poste dall'articolo 70 cpv. 1
LPGA, eroga le prestazioni secondo le disposizioni che disciplinano la sua
attività (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 70 no. 9 e 19,
come pure ad art. 71 no. 2 a 4). In considerazione di quanto precede, devono
dunque essere adempiuti i requisiti cumulativi posti dall'articolo 8 LADI, e
tra questi quello dell'idoneità al collocamento (cfr. U. Kieser, op.
cit., ad art. 70 no. 16). Ora, come già detto in precedenza, la signora RI1
e sì idonea al collocamento, ma la sua disponibilità è limitata al 50 per
cento, per cui la stessa non può beneficiare dell'anticipo di un'indennità
giornaliera intera di disoccupazione, come da lei richiesto.
Visto quanto sopra, in ragione del
fatto che la qui ricorrente è iscritta in disoccupazione e alla ricerca di un impiego
solamente al 50 per cento - anche dal punto di vista soggettivo la stessa è
idonea al collocamento solo in misura del 50 per cento -, si giustifica quindi
dimezzare il suo guadagno assicurato, per cui non può essere posta a beneficio
di un'indennità giornaliera intera calcolata sull'intero suo guadagno
assicurato.
(…)." (cfr. doc. III)
1.5
Dopo la
chiesta proroga del termine (cfr. doc. V e VI), con ulteriore scritto del 24
marzo 2003, il rappresentante dell'assicurata ha scritto al TCA quanto segue:
"
(…)
In relazione alla risposta presentata
dalla lodevole Sezione del lavoro, mi preme attirare la vostra attenzione sul
fatto che non vi sia stata alcuna contraddizione da parte della mia mandante
(cfr. punto 8 della suddetta risposta).
In effetti, la __________ ha ritenuto la signora RI1 abile al
lavoro in misura del 100% a decorrere dal 1.09.2003. Questo fatto è stato
subito contestato dalla mia assistita, la quale ha immediatamente ribadito la
propria abilità lavorativa in misura del 50%. Detta contestazione è pure
suffragata dal fatto che la medesima si è iscritta nelle liste della Cassa
Disoccupazione unicamente in misura del 50%, siccome in grado di svolgere
soltanto lavori part-time leggeri.
Si ribadisce, in tal ottica, l'obiezione circa il rifiuto - non
motivato - della richiesta dell'assicurata di ottenere il versamento
dell'anticipo ai sensi dell'art. 70 LPGA, e si raffigura a codesta lodevole
Corte come, in siffatta condizione, la mia mandante si trovi in una situazione
di grave dissesto economico.
L'assicurata de quo, inoltre, sta allestendo una nuova domanda
volta all'ottenimento delle prestazioni d'invalidità, allo scopo di conoscere
se i disturbi da lei presentati (affezioni degenerative e disturbi traumatici)
siano suscettibili di giustificare l'assegnazione della rendita AI a suo
favore.
A tal fine, ci si riserva di produrre a tempo debito il
questionario relativo alla richiesta di prestazioni AI per adulti.
(…)." (cfr. doc. VII).
1.6
Il doc. VI è
stato notificato alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico che, con lettera del
21.
aprile 2004 al TCA, ha infine osservato che:
"
(…)
con riferimento alla causa citata a margine e al vostro scritto
30/31 marzo 2004 e preso atto della documentazione allegata (doc. VII), lo
scrivente Ufficio si riconferma in quanto espresso nella risposta di causa 2
marzo 2004. L'assicurata conferma nuovamente di potere ed essere alla ricerca
di un lavoro a tempo parziale (50%). Pertanto, si ritiene che la signora RI1
debba essere indennizzata in considerazione di detta disponibilità (art. 28
LADI; cfr. pure DLA 2004 p. 50 e seg.) (…)." (cfr. doc.
IX)
in
diritto
2.1
Oggetto
della presente vertenza è la questione a sapere se a ragione all'assicurata è
stato rifiutato il versamento anticipato di un'indennità giornaliera intera di
disoccupazione a motivo del fatto che l'amministrazione ha stabilito che la
stessa è idonea al collocamento e che, per calcolare la sua perdita di
guadagno, la Cassa dovrà tener conto che la stessa è alla ricerca di un impiego
al 50%.
In tale
contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14
del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728
segg.).
Il nuovo tenore
dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per poter
considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza
sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare
a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il
comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata
può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il
suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento
isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002
2.2
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,
DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V
51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con
riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess
Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto:
DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag.
146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995
pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V
214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V
436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag.
131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid.
la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275
consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n.
2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3
= DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998
consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF
112.
V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio
diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38,
1979.
n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
L'Alta
Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il
precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003
nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni
previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI
sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento
comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado
di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa
salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un
altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una
simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità
sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego
offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF
125.
V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole
di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di
farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti,
tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se
l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato.
Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno
idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha
intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in
quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente,
nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo
desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità
normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare
riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato
intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della
giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al
collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa
del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327
consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere
negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar
avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di
fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile
qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un
guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di
attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni
transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati
(sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02) (…)."
(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C
3/03, consid. 3)
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha pure stabilito
che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che
esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e
l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della
perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in
che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere
un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78;
DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
riferimenti).
Al
riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA
ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude
au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient
en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre
en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le
dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6);
mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens,
par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit
une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle
de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid.
6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).
Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail
à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre
d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer
sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi
adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2)
(…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03)
2.3
In una
sentenza pubblicata in DLA 1996/1997 N. 34, pag. 191, il TFA ha avuto modo di
stabilire che l'assicurato che non ritiene di essere in grado di lavorare fino
al momento in cui l'assicurazione per l'invalidità si pronuncia sulla sua
domanda e che non cerca un lavoro né accetta un'occupazione adeguata non ha
diritto alle indennità di disoccupazione per questo lasso di tempo.
Sempre il
TFA, in un'ulteriore sentenza pubblicata in DLA 1999 N. 19, pag. 104, ha
ribadito che un assicurato non è considerato idoneo al collocamento se la sua
inidoneità al collocamento risulta chiaramente dalle sue dichiarazioni nonché
da quelle dei medici e dei consulenti del personale.
L'assicurazione
per l'invalidità e l'assicurazione contro la disoccupazione non hanno un
carattere complementare reciproco. Di conseguenza, un assicurato può essere
inidoneo al collocamento dal punto di vista della legislazione in materia di
assicurazione contro la disoccupazione - vale a dire non ha diritto
all'indennità - anche se la sua incapacità lavorativa non è sufficiente per
generare un diritto a una rendita di invalidità.
D’altra
parte l’assegnazione di una rendita di invalidità non esclude di principio
l'idoneità al collocamento (DLA 1998 N. 5, consid. 3bb, pag. 31; DTF 109 V 29).
2.4
Il capitolo
5.
della LPGA stabilisce le "Regole di coordinamento". La Sezione 1
tratta del "Coordinamento delle prestazioni".
In
particolare gli art. 70 e 71 LPGA hanno il seguente tenore:
"
Art. 70 Prestazione anticipata
1.
L’avente
diritto può chiedere di riscuotere una prestazione anticipata se un evento
assicurato fonda il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali ma
sussiste un dubbio quanto al debitore delle suddette prestazioni.
2.
Sono tenute
a versare prestazioni anticipate:
a. per le prestazioni in natura e le indennità
giornaliere la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione
contro gli infortuni, dell’assicurazione militare o dell’assicurazione per
l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro le malattie;
b. per le prestazioni la cui assunzione da parte
dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione contro le
malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per
l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro la disoccupazione;
c. per le prestazioni la cui assunzione da parte
dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare o da
parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro gli infortuni;
d. per le rendite la cui assunzione da parte
dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare o da
parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità secondo la LPP è contestata: la previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo la LPP.
3.
L’avente
diritto deve annunciarsi presso le assicurazioni sociali che entrano in
considerazione."
"
Art. 71 Rimborso degli anticipi
L’assicuratore tenuto a versare prestazioni
anticipate eroga le prestazioni secondo le disposizioni che disciplinano la sua
attività. Se il caso è assunto da un altro assicuratore, questi deve rimborsare
gli anticipi entro i limiti del suo obbligo di versare prestazioni."
Circa gli
effetti dell'art. 70 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
(…)
2.
Voraussetzung dafür, eine
Vorleistung zu verlangen, bildet das Bestehen eines Anspruchs auf
Sozialversicherungsleistungen (Art. 70 Abs. 1 ATSG). Art. 70 ATSG gehört zum 1.
Abschnitt des 5. Kapitels des Gesetzes und stellt somit eine koordinationsrechtliche
Norm dar. Die Frage einer Vorleistung kann sich stellen, wenn ein
intersystemischer Koordinationsfall (vgl. dazu ATSG-Kommentar, Art. 63 Rz. 2, Rz.
5) vorliegt, wobei dieser noch nicht entschieden ist, oder wenn strittig ist,
ob ein intersystemischer Koordinationsfall besteht. Im Rahmen einer allfälligen
extrasystemischen Leistungskoordination besteht keine auf Art. 70 ATSG
gestützte Vorleistungspflicht (vgl. BB1 1991 II 268).
Wenn
Art. 70 Abs. 1 ATSG den Anspruch auf Sozialversiche-rungsleistungen als
Voraussetzung der Vorleistungspflicht nennt, kann dies mithin nur bedeuten,
dass jedenfalls gegenüber dem gemäss Art. 70 Abs. 2 ATSG als
vorleistungspflichtig erklärten Versicherungsträger ein solcher Anspruch
besteht. Bestreitet dieser Versicherungsträger eine Leistungspflicht (etwa wegen
einer fehlenden Unterstellung der leistungsbeanspruchenden Person), ist
zunächst ein rechtskräftiger Entscheid über die Leistungspflicht dieses
Versicherungsträgers zu erwirken. Besteht gegenüber dem in Art. 70 Abs. 2 ATSG
als vorleistungspflichtig bezeichneten Zweig kein Leistungsanspruch (weil z.B.
im Sachverhalt nach Art. 70 Abs. 2 lit. a ATSG eine Leistungspflicht der
Krankenversicherung mangels Unterstellung unter die obligatorische
Krankenpflegeversicherung nicht besteht), entfällt eine Vorleistungspflicht.
Art. 70 ATSG stellt also kein umfassendes System der Vorleistungspflicht zu
Verfügung, sondern beschränkt sich, auf die Regelung von vier Sachverhalten
(vgl. Art. 70 Abs. 2 lit. a bis lit. d ATSG).
(…)
15.
a) Dass in Art. 70
Abs. 2 lit. b ATSG eine Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung
geordnet wird, wirft deshalb Schwierigkeiten auf, weil das ATSG auf die Koordination von Taggeldern verzichtet
(vgl. ATSG-Kommentar, Vorbemerkungen Rz. 23) und zugleich die
Arbeitslosenentschädigung, welche als Taggeld ausgerichtet wird (vgl. Art. 21
AVIG), die hauptsächliche Leistungsart der ALV darstellt (vgl. Art. 8 ff.
AVIG). Mithin regelt die Bestimmung eine Vorleistungspflicht, ohne zugleich
sicherzustellen, dass die Einzelgesetze die entsprechenden Bestimmungen
enthalten.
16.
b) Eine weitere
Schwierigkeit besteht darin, dass die ALV die Ausrichtung der
Arbeitslosenentschädigung an das Vorliegen einer Vermittlungsfähigkeit knüpft (vgl. Art. 15 Abs. 1 AVIG),
mithin eine Leistungsvoraussetzung aufstellt, welche die anderen in Art. 70
Abs. 2 lit. b AVIG genannten Zweige deshalb nicht kennen, weil sie
grundsätzlich an eine Arbeitsunfähigkeit anknüpfen. Weil jedoch - was in Art.
71.
ATSG bestimmt wird - der vorleistungspflichtige Zweig nach den für ihn geltenden
Bestimmungen vorzuleisten hat, bleibt das Kriterium der Vermittlungsfähigkeit
grundsätzlich auch für die Bestimmung einer Vorleistungspflicht massgebend,
dies würde jedoch dazu führen, dass in weiten Bereichen bei Zweifeln über die
Leistungspflicht der KV, der UV oder der IV zugleich wegen des Fehlens einer
Vermittlungsfähigkeit eine Vorleistungspflicht dahinfallen würde. Deshalb kann
die in Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG festgelegte Vorleistungspflicht nur greifen,
weil das Einzelgesetz bei körperlich oder geistig Behinderten einen weiten
Begriff der Vermittlungsfähigkeit festlegt (vgl. Art. 15 Abs. 2 AVIG). Mithin
hängt die effektive Wirkung einer ATSG-Bestimmung von einer einzelgesetzlichen
Festlegung ab.
Diese
Schwierigkeit gründet darin, dass im Verhältnis der ALV zu anderen
Sozialversicherungszweigen regelmässig nicht der Anspruch auf gleichartige
Leistungen für das gleichartige Risiko, sondern eine Risikoabfolge (Arbeitsunfähigkeit
- Arbeitslosigkeit oder umgekehrt) zu beurteilen ist, wo sich aber regelmässig
keine Vorleistungsprobleme, sondern direkte Zuständigkeitsprobleme ergeben
(vgl. dazu SCHLAURI, Koordinationsrecht,
108.
ff.; KIESER, Taggeldkoordination,
255.
ff.). Insofern ist der Anwendungsbereich der Bestimmung klein.
17.
c) Die Zweige KV, UV und
IV die in Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG neben der ALV genannt werden, richten
Taggelder grundsätzlich bei einer Arbeitsunfähigkeit (vgl. Art. 72 Abs. 2 KVG
bzw. Art. 16 Abs. 1 UVG) bzw. im Zusammenhang mit einer medizinischen oder
beruflichen Eingliederung (vgl. Art. 22 Abs. 1 IVG) aus. Die
Vorleistungspflicht der ALV greift somit, wenn Zweifel darüber bestehen, ob
eine (anspruchsbegründende) Arbeitsunfähigkeit bzw. ein Anspruch auf eine Eingliederungsmassnahme
besteht. Einzelgesetzlich wird allerdings die Vorleistungspflicht
eingeschränkt; denn Art. 15 Abs. 2 AVIG ermöglicht es der kantonalen
Amtsstelle, in Zweifelsfällen eine (zweigeigene) Abklä-rung der
Arbeitsfähigkeit vorzunehmen, welche dazu führen kann, eine
Vermittlungsfähigkeit zu verneinen (vgl. NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, Rz. 228) und insoweit eine Vorleistungspflicht
durch einen zweigeigenen Entscheid zu verneinen. Im übrigen war jedoch
gegenüber der IV bereits nach dem früheren Recht eine Vorleistungspflicht der
ALV vorgesehen (vgl. Art. 15 Abs. 3 AVIV und dazu KIESER, Taggeldkoordination, 255 f.).
18.
d) Zu beachten bleibt,
dass nach den einzelgesetzlichen Bestimmungen eine definitive
Leistungspflicht der ALV festgelegt wird für eine erste Zeitspanne der
Arbeitsunfähigkeit (vgl. Art. 28 Abs. 1 AVIG) bzw. bei einer bloss teilweisen
Arbeitsunfähigkeit (vgl. Art. 28 Abs. 4 AVIG), weshalb in diesem Rahmen die ALV
nicht eine Vorleistung erbringt und bei einer späteren Übernahme des Falles von
einem anderen Versicherungsträger eine Rückerstattung nicht zu erfolgen hat,
ein Anwendungsfall von Art. 71 ATSG also nicht vorliegt.
19.
e) Weil Art. 70 Abs. 2
lit. b ATSG nur die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung ordnet,
bezieht sich die Bestimmung nur auf diejenigen Leistungen, die von diesem
Sozialversicherungszweig vorgesehen sind (mithin im wesentlichen die
Arbeitslosenentschädigung in der Form des Taggeldes). Für das weite Spektrum
sonstiger Leistungen, welche die anderen in der Bestimmung genannten Zweige
vorsehen (Renten, Heilbehandlungen etc.), lässt sich ihr nichts entnehmen.
20.
f) In
der Bestimmung wird die MV nicht genannt. Den Materialien lässt sich dazu
nichts entnehmen, und es ist von einem offenbaren gesetzgeberischen Versehen
auszugehen; es ist nämlich nicht nachzuvollziehen, weshalb eine
Vorleistungspflicht der ALV gegenüber der (durchgängig nachrangig behandelten;
vgl. etwa Art. 70 Abs. 2 lit. c ATSG) MV nicht bestehen soll (vgl. eingehender
zur Koordination dieser beiden Zweige SCHLAURI,
Koordinationsrecht, 107 ff.; KIESER, Taggeldkoordination,
258) (…)." (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 70,
n. 2 e n. 15-20, pag. 721-722 e 726-727)
Lo stesso autore, nel commento all'art. 71 LPGA, in particolare,
rileva ancora che:
"
(…)
2.
a) Art.
71.
ATSG trägt den Titel «Rückerstattung von Vorleistungen». Offensichtlich
ordnet Satz 1 der Bestimmung einen anderen Bereich, nämlich denjenigen, nach
welchen Bestimmungen die Vorleistung zu erbringen ist. In systematischer
Hinsicht hätte dieser Satz somit in Art. 70 ATSG aufgenommen werden müssen,
was bei den Gesetzesberatungen übersehen wurde (vgl. BBl 1994 V 957 mit der
Feststellung, dass Art. 71 ATSG das «Verhältnis der Sozialversicherer
untereinander nach der Vorleistung» regle).
3.
b) Dass der
vorleistungspflichtige Träger die im Rahmen der Vorleistungspflicht zu
übernehmenden Leistungen nach den für ihn geltenden Bestimmungen zu erbringen
hat, wurde vom bisherigen Recht nicht anders geordnet (vgl. z.B. altArt. 112
Abs. 1 KVV Erbringung der beim Krankenversicherer «versicherten Leistungen»).
Ist somit gestützt auf Art. 70 ATSG die Vorleistungspflicht bestimmt worden,
richtet sich in der Folge die Leistungspflicht nach den Bestimmungen der für
den betreffenden Sozialversicherungszweig massgebenden Regelung.
4.
c) Dass die Erbringung
der Vorleistungen nach Massgabe der Bestimmungen des vorleistungspflichtigen Sozialversicherungszwei-ges
zu erfolgen hat, bringt mit sich, dass sämtliche für eine Leistungsausrichtung
erheblichen Fragen nach diesen Bestimmungen zu beantworten sind.
Es
darf nicht übersehen werden, dass Art. 70 ATSG lediglich den
vorleistungspflichtigen Sozialversicherungszweig bestimmt, nicht jedoch
festlegt, welcher Träger leistungspflichtig ist. Dies bringt etwa mit
sich, dass im Rahmen der Vorleistungspflicht der beruflichen Vorsorge nach Art.
70.
Abs. 2 lit. d ATSG zunächst zu bestimmen ist, welche Vorsorgeeinrichtung die
Leistungsausrichtung zu übernehmen hat; dies beantwortet sich nach Art. 23 BVG
(vgl. dazu BGE 123 V 264) und somit nach den zweigeigenen Bestimmungen.
Weil
die Vorleistungen durch die zweigeigenen Bestimmungen geordnet werden, haben
sich die Leistungserbringer nach den für den betreffenden Zweig geltenden Tarifen
zu richten. Dies hat gerade für die in Art: 70 Abs. 2 lit. a ATSG festgelegte
Leistungspflicht der Krankenversicherung eine erhebliche Bedeutung (vgl. dazu EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 390).
Nach
der Regelung des Einzelzweiges richtet sich auch die Frage, ob die leistungsbeanspruchende
Person diesem Zweig überhaupt unterstellt ist. Selbstständigerwerbende
werden insoweit eine Vorleistungspflicht der ALV, wie sie in Art. 70 Abs.
2.
lit. b ATSG festgelegt ist, nicht beanspruchen können (vgl. Art. 2 Abs. 1
AVIG) (…)." (cfr. Kieser, op. cit., ad art. 71, n. 2-4)
2.5
Nell'evenienza
concreta risulta dagli atti di causa che l'assicurata si è iscritta al
collocamento l'11 giugno 2003 e ha rivendicato da questa data il diritto alle
indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1, 3 e 4).
In
particolare, nella "Domanda d'indennità di disoccupazione" del 25
luglio 2003, alla domanda volta a sapere "In quale misura è disposto(a) e
capace a lavorare?", l'assicurata ha risposto "a tempo parziale (…)
risp. 50% di un'occupazione a tempo pieno" (cfr. doc. 4, punto 3).
Dal
formulario "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare
lavoro" risulta che l'assicurata, nelle domande di impiego del 26 giugno
2003.
e del 3, 9, 11, 14 e 15 luglio 2003, ha sempre postulato per un lavoro a
tempo parziale (cfr. doc. 18).
Dalle
lettere del 27 giugno 2003, con le quali ha risposto a degli annunci pubblicati
su quotidiani, non risulta invece se l'impiego offerto fosse a tempo parziale o
meno (cfr. doc. 18/A e 18/B).
Già prima
di iscriversi al collocamento, meglio con lettere del 10, 25, e 26 aprile 2003
e del 9 maggio 2003, l'assicurata aveva risposto a quattro annunci pubblicati
su quotidiani (cfr. doc. 18/C, 18/E, 18/G e 18/H). Di questi due riguardavano
un impiego quale "Collaboratrice domestica a tempo parziale". Solo
nella lettera del 10 aprile 2003 l'assicurata ha precisato di essere
disponibile a lavorare "a tempo pieno" (cfr. doc.18/D e 18/G).
Nel
verbale del 30 settembre 2003 l'assicurata ha sottoscritto, tra l'altro, le
seguenti affermazioni:
"
(…)
- ritengo infatti di poter svolgere unicamente lavori leggeri al
50.
per cento:
- prendo atto che sarò ritenuta idonea al collocamento ma che la
Cassa potrà indennizzarmi unicamente in base alla mia disponibilità per il
mercato del lavoro (50%);
- continuerò ad effettuare tutto il possibile per reperire
un'occupazione, adeguata al mio stato di salute, al 50 per cento.
(…)." (cfr. doc. 10)
Nel suo
scritto del 24 marzo 2004 al TCA, il rappresentante dell'assicurata ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
In effetti, la __________ ha ritenuto la signora RI1
abile al lavoro in misura del 100% a decorrere dal 1.09.2003. Questo fatto è
stato subito contestato dalla mia assistita, la quale ha immediatamente
ribadito la propria abilità lavorativa in misura del 50%. Detta contestazione è
pure suffragata dal fatto che la medesima si è iscritta nelle liste della Cassa
Disoccupazione unicamente in misura del 50%, siccome in grado di svolgere
soltanto lavori part-time leggeri (…)." (cfr. doc. VII)
In simili
circostante, viste le risultanze appena esposte (in particolare l'iscrizione
dell'assicurata in disoccupazione nella misura del 50% e la sua volontà a
ricercare un impiego solo con quel grado di occupazione) e in applicazione
dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.B., C
292/02; STFA del 24 settembre 2003 nella causa R., C 281/02, consid. 1.3.2;
STFA del 2 settembre 2003 nella causa C., U 319/02, consid. 1.3; STFA del 14
aprile 2003 nella causa M., U 165/02, consid. 1.2; STFA del 18 settembre 2001
nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99,
consid. 5b; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00, consid. 2b; STFA
del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98, consid. 3; RDAT II-2001 N. 91
pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DTF 125 V 195; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC
1983.
pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a,
DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b;
Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports
de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991,
pag. 63), il TCA deve concludere che, sin dalla sua iscrizione al collocamento,
l'assicurata era disposta ad impegnare la sua capacità lavorativa solo nella
misura di un impiego al 50%.
Pertanto,
conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.2 e 2.3), a ragione
l'amministrazione ha innanzitutto concluso che l'assicurata è idonea al
collocamento.
Visto poi
che l'assicurata, soggettivamente, si ritiene e si dichiara capace e disposta a
cercare solo un impiego con un grado d'occupazione pari al 50% di un tempo
pieno (in effetti tali sono state anche le sue ricerche di lavoro dopo che si è
iscritta al collocamento), pure a ragione l'amministrazione ha indicato che,
per calcolare la sua perdita di guadagno, la Cassa dovrà tener conto che la stessa
è alla ricerca di un impiego al 50%.
Infatti,
la perdita di lavoro computabile non può in questo caso essere determinata in
relazione all'ultimo impiego svolto presso la __________ SA dal 1° settembre
1998.
al 30 giugno 2002 a tempo pieno (cfr. doc. 5) perché, e lo si ribadisce,
l'assicurata é soggettivamente disposta a cercare solo un impiego con un grado
d'occupazione pari al 50% di un tempo pieno. Essa non ha pertanto diritto ad
un'indennità di disoccupazione intera (cfr. art. 11 cpv. 1 LADI e la STFA del
12.
maggio 2004 nella causa G., C 287/03 citata al consid. 2.2 in fine e i
riferimenti ivi riportati).
Di
conseguenza, visto che gli artt. 70 e 71 LPGA presuppongono che l'assicurazione
tenuta ad anticipare le prestazioni riconosca l'obbligo di un tale versamento
secondo le disposizioni che la reggono (cfr. consid. 2.4), in casu, ritenuto
che l'assicurata non ha diritto ad un'indennità di disoccupazione
intera, a ragione l'amministrazione le ha rifiutato un anticipo in quella
misura.
A titolo
abbondanziale il TCA rileva che il caso deciso dal TFA nella DTF 127 V 484 non
è paragonabile a quello della presente fattispecie.
Infatti
in quel caso, tra l'altro, si è trattato del versamento a titolo d'anticipo
delle indennità giornaliere di disoccupazione quando un assicurato ha
contemporaneamente inoltrato una domanda di prestazioni all'assicurazione
invalidità e lo stesso non è stato ritenuto manifestamente inidoneo al
collocamento. In tale evenienza, come del resto anche qualora l'assicurato
abbia inoltrato una richiesta di prestazioni all'assicurazione infortuni, vale
la presunzione secondo la quale l'interessato va considerato idoneo al
collocamento (cfr. art. 15 cpv. 3 OADI e il rinvio al cpv. 2 dello stesso
articolo) e il versamento di prestazioni da parte della LADI va trattato alla
stregua di un anticipo se in seguito l'altra assicurazione richiesta riconosce
all'assicurato il diritto a delle prestazioni per lo stesso periodo.
Nel caso
concreto, come sopra visto, l'assicurata va si ritenuta idonea al collocamento
ma la sua perdita di lavoro computabile è determinata dal fatto che essa cerca
solo un'occupazione al 50%.
Essa non
può quindi pretendere in ogni caso un'indennità di disoccupazione piena e
pertanto nemmeno il suo anticipo in quella misura.
In simili
circostanze, la decisione impugnata deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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