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Decisione

38.2004.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 settembre 2004Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI1

ha presentato il 25.07.2003 alla Cassa __________ (in seguito denominata Cassa)

una domanda, volta ad ottenere il versamento delle indennità giornaliere di

disoccupazione a decorrere dal 11.06.2003, e indicato che ella era abile al

lavoro in misura del 50%, avendo subito un infortunio in data 23.01.2002.

B. In effetti,

l'insorgente era scivolata e caduta davanti alla porta dello stabile del datore

di lavoro la spett. __________ SA. La ____________________, quale assicuratore

LAINF, ha assunto il caso e versato le prestazioni di legge, sino al

31.08.2003, ritenendo l'assicurata completamente abile al lavoro a decorrere

dal 1.09.2003. RI1 ha contestato dapprima la decisione e successivamente la

decisione su opposizione, emesse dalla __________. Quest'ultimo provvedimento

amministrativo è stato deferito con ricorso innanzi a codesta lodevole Corte.

C. L'assicurata

aveva svolto l'attività di governante, dal 1.09.1998 al 30.06.2002, per conto

della spett. __________ SA, __________, la quale aveva disdetto il rapporto di

lavoro poiché, a causa di detto infortunio, RI1 era rimasta per parecchi mesi

assente dal lavoro.

D. Preso atto

dall'incarto della __________, ovvero che __________ RI1 aveva contestato i

provvedimenti resi dall'assicuratore LAINF, e chiesto alla Cassa di anticipare

le prestazioni assicurative, quest'ultima ha sottoposto per decisione il caso

all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.

E. Detto Ufficio

ha con decisione del 1.10.2003 statuito quanto segue:

" - l'assicurata è ritenuta idonea

al collocamento;

- per calcolare la perdita di guadagno, la Cassa dovrà

tenere

conto che la stessa è alla ricerca di un impiego al 50

per

cento."

F. RI1 ha

interposto il 10.10.2003 opposizione contro la predetta decisione,

completandola successivamente il 3.11.2003; ella in sostanza ha ribadito il suo

diritto alla prestazione anticipata da parte della Cassa e chiesto

l'annullamento di detto provvedimento amministrativo, nonché la retrocessione

dell'incarto alla Cassa per la resa di una nuova decisione, accordante

un'indennità giornaliera intera di disoccupazione.

G. L'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha con decisione

su

opposizione, resa in data 18.12.2002,

respinto l'opposizione e confermato la sua decisione del 1.10.2003. Dei motivi

addotti in detto provvedimento si dirà, se del caso, nei considerandi di

diritto.

DIRITTO

1. A mente

dell'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di

disoccupazione, se è idoneo al collocamento.

Considerandi

2.

In relazione

a detto requisito, il legislatore ha stabilito quanto segue.

- il

disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad

accettare un'occupazione adeguata (art. 15 cpv. 1 LADI);

- gli

impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in

condizioni equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro

infermità potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata (art. 15 cpv.

2.

LADI).

3.

Circa

l'indennità giornaliera nel caso di capacità lavorativa temporaneamente

inesistente o ridotta, il legislatore ha previsto quanto segue:

- gli

assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al

collocamento

è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia, infortunio o gravidanza e

che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto

all'indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo

diritto dura al massimo sino al 30° giorno dopo l'inizio dell'incapacità totale

o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine

quadro (art. 28 cpv. 1 LADl);

- i

disoccupati, la cui capacità lavorativa continua ad essere

temporaneamente

ridotta dopo esaurimento del loro diritto secondo il capoverso 1, hanno

diritto, in quanto tale capacità ridotta non impedisca il loro collocamento e

ove adempiano gli altri presupposti, all'intera indennità giornaliera, se la

capacità lavorativa è di almeno il 75 per cento e alla mezza indennità, se la

capacità lavorativa è di almeno il 50 per cento (art. 28 cpv. 4 LADI).

4.

A mente

dell'art. 70 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto può richiedere di riscuotere una

prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto a prestazioni

delle assicurazioni sociali ma sussiste dubbio quanto al debitore delle

suddette prestazioni.

5.

A mente

dell'art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA, l'assicurazione disoccupazione è tenuta a

versare prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte

dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione contro le

malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione per

l'invalidità è contestata.

6.

Fondandosi

sugli atti all'incarto, il Servizio giuridico della Sezione del lavoro ha

ritenuto che la ricorrente era idonea al collocamento solamente in misura del

50% e che ella era iscritta in disoccupazione e alla ricerca di un impiego

soltanto al 50%. II Servizio giuridico menzionato ha reputato giustificato

dimezzare il guadagno assicurato di RI1, ragion per cui ella non poteva

beneficiare di una indennità giornaliera completa calcolata sull'intero

guadagno assicurato.

7.

Si contestano

le valutazioni esposte da detto Servizio giuridico poiché, sebbene contestato

dalla ricorrente, ella è stata ritenuta dalla __________ abile al lavoro in

misura del 100% a decorrere dal 1.09.2003. Sulla base delle conclusioni

dell'assicuratore LAINF, l'insorgente è abile al lavoro, e quindi è

collocabile, in misura del 100%.

8.

Essendo stata

deferita con ricorso del 11.12.2003 a codesto lodevole Tribunale la decisione

su opposizione, emessa il 9.09.2003 nell'ambito LAINF, appare ovvio che la

Cassa non abbia effettuato alcun anticipo di prestazioni, bensì si sia limitata

solo a versare un'indennità giornaliera di disoccupazione ridotta del 50%. La

Cassa ha quindi considerato soltanto le ricerche effettivamente svolte dall'assicurata

di un posto di lavoro a metà tempo.

9.

In tali

condizioni, non si può manifestamente parlare d'anticipo di prestazioni ai

sensi dell'art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA, poiché la Cassa ha unicamente erogato

quelle indennità giornaliere strettamente connesse alle ricerche del posto di

lavoro compiute dall'assicurata per un'occupazione a metà tempo.

10.

Si rimprovera

pertanto al predetto Servizio giuridico di non avere minimamente preso

posizione sul quesito, che era stato posto nell'opposizione, circa l'esistenza

di un diritto di RI1 d'ottenere una prestazione anticipata ai sensi dell'art.

70.

cpv. 2 lett. b LPGA.

11.

Si obbietta dunque che il rifiuto della richiesta

dell'assicurata di

ottenere una prestazione anticipata

da parte della Cassa non è stato debitamente motivato dal prefato Servizio

giuridico.

12.

II Servizio giuridico ha completamente trascurato la ratio

legis

dell'art. 70 LPGA, consistente nel

tutelare gli assicurati nel caso in cui un evento fondi il diritto a

prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussista un dubbio circa il debitore

delle suddette prestazioni.

13.

II legislatore ha voluto così con l'anticipo delle prestazioni

evitare

che un assicurato venga a trovarsi in

una situazione di precarietà economica allorquando sussista un dubbio circa

l'assicuratore tenuto ad erogare la prestazione assicurativa.

14.

Detta volontà è ravvisabile nell'art. 71 seconda parte LPGA il

quale prevede che se il caso è

assunto da un altro assicuratore, questi deve rimborsare gli anticipi entro i

limiti del suo obbligo di versare prestazioni.

15.

Il rifiuto d'accordare delle prestazioni anticipate nella

concreta

evenienza risulta oltremodo urtante,

soprattutto se si tiene conto che il Tribunale federale delle assicurazioni si

era espresso al riguardo nella sentenza inedita del 14.11.2002 (Inc. C 53102)

come segue:

"La présomption

légale instituée par cette réglementation entraîne, pour l'assurance chômage,

une obligation d'avancer les prestations à l'assuré, cela par rapport aux

autres assurances sociales. II s'agit d'un cas de prise en charge provisoire

(ou préalable) des prestations. Quand l'assuré au chômage s'annonce à

l'assurance ­invalidité, cette prise en charge provisoire vise à éviter qu'il

se trouve privé de prestations d'assurance pendant la période de carence d'une

année selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI et plus généralement pendant le temps

nécessaire à l'assurance-invalidité pour statuer sur la demande dont elle est

saisie". (DTF 127 V 486 consid. 2a et les références)

16.

Nella denegata ipotesi che i disturbi accusati da RI1

non fossero addebitabili

all'infortunio bensì ad affezioni d'origine degenerativa, ci si riserva di

presentare una richiesta di prestazioni assicurative all'Ufficio AI. Di

conseguenza si domanda a codesta lodevole Corte che il descritto principio

giurisprudenziale sia applicato pure alla presente fattispecie.

17.

Se non fosse per il fatto che la ricorrente non ha ancora

presentato una richiesta di

prestazioni AI, non si comprenderebbe altrimenti per quale ragione l'Ufficio

giuridico non abbia ammesso il diritto di RI1 d'ottenere una prestazione

anticipata da parte della Cassa.

18.

Detta situazione è oltremodo urtante ed evidenzia una grave

disparità di trattamento tra gli

assicurati che hanno subito un infortunio e quelli che hanno presentato

un'affezione degenerativa. Non si comprende in particolare per quale ragione ai

richiedenti di prestazioni AI viene accordata una prestazione anticipata, in

virtù dei principi esposti nel DTF 127 V 486 consid. 2a, mentre questa

prestazione viene rifiutata ai richiedenti di prestazioni LAINF.

19.

Si domanda pertanto a codesta lodevole Corte di applicare per

analogia il descritto principio

giurisprudenziale pure ai casi d'infortunio, come quello capitato

all'insorgente, al fine d'evitare all'assicurata di trovarsi in una situazione

di grave disagio economico.

20.

Nell'ipotesi in cui l'assicurata dovesse essere riconosciuta

solo

parzialmente abile al lavoro,

beneficiando così di una prestazione dell'assicurazione infortuni e/o di una

rendita parziale dell'assicurazione invalidità, la Cassa - versando

un'indennità intera di disoccupazione - potrebbe ricuperare, a mente dell'art.

71.

LPGA, quella parte della prestazione assicurativa che costituisce

effettivamente un anticipo di prestazione.

21.

Risulta pertanto ininfluente esaminare nel presente caso se

sia

applicabile la fattispecie di persone

impedite dal profilo fisico o psichico, giusta l'art. 15

cpv. 2 LADI, oppure l'ipotesi di persone disoccupate, la cui capacità lavorativa

sia temporaneamente inesistente o ridotta, giusta l'art. 28

cpv. 4 LADI, poiché il legislatore ha voluto in entrambi i casi con l'istituto

della prestazione anticipata, sancito all'art. 70 LPGA, evitare che il

disoccupato cada in una situazione di disagio economico.

22.

In siffatte condizioni, si domanda a codesta lodevole Corte di

annullare i provvedimenti emessi

dall'Ufficio giuridico e di ammettere il diritto di RI1 d'ottenere da parte

della Cassa __________ il versamento dell'indennità giornaliera intera di

disoccupazione.

(…)." (cfr. doc. I)

1.4

Nella sua

risposta del 2 marzo 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è

riconfermata nelle proprie allegazioni e, in particolare, ha osservato che:

"

(…)

8.

Nel caso in esame, la signora RI1 è iscritta in

disoccupazione soltanto nella misura

del 50 per cento (cfr. doc. 4) ed è capace e disposta a lavorare solamente a

tempo parziale (50 %). Inoltre, ella ha sempre ricercato unicamente un impiego

a metà tempo (cfr. doc. 18; ndr. recte: doc. 10). Si rimanda al riguardo al

verbale di audizione 30 settembre 2003 (sottoscritto dall'assicurata), dal

quale risulta segnatamente quanto segue: "[...] - ritengo

infatti di poter svolgere unicamente lavori leggeri al 50 per cento; - prendo

atto che sarò ritenuta idonea al collocamento ma che la Cassa potrà

indennizzarmi unicamente in base alla mia disponibilità per il mercato del

lavoro (50 per cento); - continuerò ad effettuare tutto il possibile per

reperire un'occupazione, adeguata al mio stato di salute, al 50 per

cento". Si osserva d'altra parte come, conformemente alla

giurisprudenza federale, l'idoneità al collocamento non è soggetta a

graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al

collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). È invece dal

profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre

esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di

assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. STFA del 12 febbraio 2003

nella causa N., C 205102, consid. 2.3; DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78). È in

considerazione di quanto precede che il servizio cantonale ha ritenuto la

signora RI1 idonea al collocamento, ma disponibile sul mercato del lavoro

solamente nella misura del 50 per cento (la stessa essendo iscritta e alla

ricerca di un impiego a metà tempo).

Va d'altra parte rilevata una

profonda contraddizione, quando l'assicurata si ritiene contemporaneamente

abile agli occhi dell'assicurazione disoccupazione e inabile, invece, riguardo

all'assicurazione infortuni. Per quanto concerne in particolare l'assicurazione

disoccupazione, la ricorrente persiste nel sostenere aver diritto all'intera

indennità giornaliera calcolata sull'intero suo guadagno assicurato. Ora,

quanto precede è in netta contraddizione con il fatto che l'assicurata si è

iscritta in disoccupazione unicamente nella misura del 50 per cento, siccome in

grado di svolgere soltanto lavori leggeri a metà tempo.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla

ricorrente, l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha preso posizione

sulla questione dell'eventuale riconoscimento e versamento anticipato di

un'indennità giornaliera intera di disoccupazione (art. 70 cpv. 2 lett. b

LPGA). AI riguardo, si conferma quanto già detto con decisione 18 dicembre

2003, osservando, in aggiunta, quanto segue. Conformemente ai combinati

disposti di cui agli articoli 70 cpv. 2 lett. b e 71 LPGA, la Cassa di

disoccupazione, quando sono date le condizioni poste dall'articolo 70 cpv. 1

LPGA, eroga le prestazioni secondo le disposizioni che disciplinano la sua

attività (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 70 no. 9 e 19,

come pure ad art. 71 no. 2 a 4). In considerazione di quanto precede, devono

dunque essere adempiuti i requisiti cumulativi posti dall'articolo 8 LADI, e

tra questi quello dell'idoneità al collocamento (cfr. U. Kieser, op.

cit., ad art. 70 no. 16). Ora, come già detto in precedenza, la signora RI1

e sì idonea al collocamento, ma la sua disponibilità è limitata al 50 per

cento, per cui la stessa non può beneficiare dell'anticipo di un'indennità

giornaliera intera di disoccupazione, come da lei richiesto.

Visto quanto sopra, in ragione del

fatto che la qui ricorrente è iscritta in disoccupazione e alla ricerca di un impiego

solamente al 50 per cento - anche dal punto di vista soggettivo la stessa è

idonea al collocamento solo in misura del 50 per cento -, si giustifica quindi

dimezzare il suo guadagno assicurato, per cui non può essere posta a beneficio

di un'indennità giornaliera intera calcolata sull'intero suo guadagno

assicurato.

(…)." (cfr. doc. III)

1.5

Dopo la

chiesta proroga del termine (cfr. doc. V e VI), con ulteriore scritto del 24

marzo 2003, il rappresentante dell'assicurata ha scritto al TCA quanto segue:

"

(…)

In relazione alla risposta presentata

dalla lodevole Sezione del lavoro, mi preme attirare la vostra attenzione sul

fatto che non vi sia stata alcuna contraddizione da parte della mia mandante

(cfr. punto 8 della suddetta risposta).

In effetti, la __________ ha ritenuto la signora RI1 abile al

lavoro in misura del 100% a decorrere dal 1.09.2003. Questo fatto è stato

subito contestato dalla mia assistita, la quale ha immediatamente ribadito la

propria abilità lavorativa in misura del 50%. Detta contestazione è pure

suffragata dal fatto che la medesima si è iscritta nelle liste della Cassa

Disoccupazione unicamente in misura del 50%, siccome in grado di svolgere

soltanto lavori part-time leggeri.

Si ribadisce, in tal ottica, l'obiezione circa il rifiuto - non

motivato - della richiesta dell'assicurata di ottenere il versamento

dell'anticipo ai sensi dell'art. 70 LPGA, e si raffigura a codesta lodevole

Corte come, in siffatta condizione, la mia mandante si trovi in una situazione

di grave dissesto economico.

L'assicurata de quo, inoltre, sta allestendo una nuova domanda

volta all'ottenimento delle prestazioni d'invalidità, allo scopo di conoscere

se i disturbi da lei presentati (affezioni degenerative e disturbi traumatici)

siano suscettibili di giustificare l'assegnazione della rendita AI a suo

favore.

A tal fine, ci si riserva di produrre a tempo debito il

questionario relativo alla richiesta di prestazioni AI per adulti.

(…)." (cfr. doc. VII).

1.6

Il doc. VI è

stato notificato alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico che, con lettera del

21.

aprile 2004 al TCA, ha infine osservato che:

"

(…)

con riferimento alla causa citata a margine e al vostro scritto

30/31 marzo 2004 e preso atto della documentazione allegata (doc. VII), lo

scrivente Ufficio si riconferma in quanto espresso nella risposta di causa 2

marzo 2004. L'assicurata conferma nuovamente di potere ed essere alla ricerca

di un lavoro a tempo parziale (50%). Pertanto, si ritiene che la signora RI1

debba essere indennizzata in considerazione di detta disponibilità (art. 28

LADI; cfr. pure DLA 2004 p. 50 e seg.) (…)." (cfr. doc.

IX)

in

diritto

2.1

Oggetto

della presente vertenza è la questione a sapere se a ragione all'assicurata è

stato rifiutato il versamento anticipato di un'indennità giornaliera intera di

disoccupazione a motivo del fatto che l'amministrazione ha stabilito che la

stessa è idonea al collocamento e che, per calcolare la sua perdita di

guadagno, la Cassa dovrà tener conto che la stessa è alla ricerca di un impiego

al 50%.

In tale

contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza

revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14

del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728

segg.).

Il nuovo tenore

dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per poter

considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza

sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione

il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare

a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il

comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata

può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il

suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento

isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002

2.2

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f LADI).

L'idoneità

al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,

DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V

51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con

riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess

Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto:

DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag.

146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995

pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V

214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V

436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag.

131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid.

la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275

consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n.

2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3

= DLA 1986 n. 20).

Vi è

invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998

consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF

112.

V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio

diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38,

1979.

n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.

53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato

(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V

395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale

217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

L'Alta

Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il

precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003

nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato

ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni

previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI

sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento

comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado

di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa

salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un

altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una

simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità

sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego

offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF

125.

V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole

di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di

farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti,

tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se

l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato.

Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno

idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha

intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in

quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente,

nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo

desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità

normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare

riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato

intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della

giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al

collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa

del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327

consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere

negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar

avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di

fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile

qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un

guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di

attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni

transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati

(sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02) (…)."

(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C

3/03, consid. 3)

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha pure stabilito

che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che

esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e

l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della

perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in

che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere

un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78;

DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e

riferimenti).

Al

riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA

ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude

au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient

en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre

en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le

dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6);

mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens,

par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit

une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle

de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid.

6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).

Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail

à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre

d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer

sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi

adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2)

(…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03)

2.3

In una

sentenza pubblicata in DLA 1996/1997 N. 34, pag. 191, il TFA ha avuto modo di

stabilire che l'assicurato che non ritiene di essere in grado di lavorare fino

al momento in cui l'assicurazione per l'invalidità si pronuncia sulla sua

domanda e che non cerca un lavoro né accetta un'occupazione adeguata non ha

diritto alle indennità di disoccupazione per questo lasso di tempo.

Sempre il

TFA, in un'ulteriore sentenza pubblicata in DLA 1999 N. 19, pag. 104, ha

ribadito che un assicurato non è considerato idoneo al collocamento se la sua

inidoneità al collocamento risulta chiaramente dalle sue dichiarazioni nonché

da quelle dei medici e dei consulenti del personale.

L'assicurazione

per l'invalidità e l'assicurazione contro la disoccupazione non hanno un

carattere complementare reciproco. Di conseguenza, un assicurato può essere

inidoneo al collocamento dal punto di vista della legislazione in materia di

assicurazione contro la disoccupazione - vale a dire non ha diritto

all'indennità - anche se la sua incapacità lavorativa non è sufficiente per

generare un diritto a una rendita di invalidità.

D’altra

parte l’assegnazione di una rendita di invalidità non esclude di principio

l'idoneità al collocamento (DLA 1998 N. 5, consid. 3bb, pag. 31; DTF 109 V 29).

2.4

Il capitolo

5.

della LPGA stabilisce le "Regole di coordinamento". La Sezione 1

tratta del "Coordinamento delle prestazioni".

In

particolare gli art. 70 e 71 LPGA hanno il seguente tenore:

"

Art. 70 Prestazione anticipata

1.

L’avente

diritto può chiedere di riscuotere una prestazione anticipata se un evento

assicurato fonda il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali ma

sussiste un dubbio quanto al debitore delle suddette prestazioni.

2.

Sono tenute

a versare prestazioni anticipate:

a. per le prestazioni in natura e le indennità

giornaliere la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro le malattie, dell’assicurazione

contro gli infortuni, dell’assicurazione militare o dell’assicurazione per

l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro le malattie;

b. per le prestazioni la cui assunzione da parte

dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione contro le

malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per

l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro la disoccupazione;

c. per le prestazioni la cui assunzione da parte

dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare o da

parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro gli infortuni;

d. per le rendite la cui assunzione da parte

dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare o da

parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità secondo la LPP è contestata: la previdenza professionale per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo la LPP.

3.

L’avente

diritto deve annunciarsi presso le assicurazioni sociali che entrano in

considerazione."

"

Art. 71 Rimborso degli anticipi

L’assicuratore tenuto a versare prestazioni

anticipate eroga le prestazioni secondo le disposizioni che disciplinano la sua

attività. Se il caso è assunto da un altro assicuratore, questi deve rimborsare

gli anticipi entro i limiti del suo obbligo di versare prestazioni."

Circa gli

effetti dell'art. 70 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"

(…)

2.

Voraussetzung dafür, eine

Vorleistung zu verlangen, bildet das Bestehen eines Anspruchs auf

Sozialversicherungsleistungen (Art. 70 Abs. 1 ATSG). Art. 70 ATSG gehört zum 1.

Abschnitt des 5. Kapitels des Gesetzes und stellt somit eine koordinationsrechtliche

Norm dar. Die Frage einer Vorleistung kann sich stellen, wenn ein

intersystemischer Koordinationsfall (vgl. dazu ATSG-Kommentar, Art. 63 Rz. 2, Rz.

5) vorliegt, wobei dieser noch nicht entschieden ist, oder wenn strittig ist,

ob ein intersystemischer Koordinationsfall besteht. Im Rahmen einer allfälligen

extrasystemischen Leistungskoordination besteht keine auf Art. 70 ATSG

gestützte Vorleistungspflicht (vgl. BB1 1991 II 268).

Wenn

Art. 70 Abs. 1 ATSG den Anspruch auf Sozialversiche-rungsleistungen als

Voraussetzung der Vorleistungspflicht nennt, kann dies mithin nur bedeuten,

dass jedenfalls gegenüber dem gemäss Art. 70 Abs. 2 ATSG als

vorleistungspflichtig erklärten Versicherungsträger ein solcher Anspruch

besteht. Bestreitet dieser Versicherungsträger eine Leistungspflicht (etwa wegen

einer fehlenden Unterstellung der leistungsbeanspruchenden Person), ist

zunächst ein rechtskräftiger Entscheid über die Leistungspflicht dieses

Versicherungsträgers zu erwirken. Besteht gegenüber dem in Art. 70 Abs. 2 ATSG

als vorleistungspflichtig bezeichneten Zweig kein Leistungsanspruch (weil z.B.

im Sachverhalt nach Art. 70 Abs. 2 lit. a ATSG eine Leistungspflicht der

Krankenversicherung mangels Unterstellung unter die obligatorische

Krankenpflegeversicherung nicht besteht), entfällt eine Vorleistungspflicht.

Art. 70 ATSG stellt also kein umfassendes System der Vorleistungspflicht zu

Verfügung, sondern beschränkt sich, auf die Regelung von vier Sachverhalten

(vgl. Art. 70 Abs. 2 lit. a bis lit. d ATSG).

(…)

15.

a) Dass in Art. 70

Abs. 2 lit. b ATSG eine Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung

geordnet wird, wirft deshalb Schwierigkeiten auf, weil das ATSG auf die Koordination von Taggeldern verzichtet

(vgl. ATSG-Kommentar, Vorbemerkungen Rz. 23) und zugleich die

Arbeitslosenentschädigung, welche als Taggeld ausgerichtet wird (vgl. Art. 21

AVIG), die hauptsächliche Leistungsart der ALV darstellt (vgl. Art. 8 ff.

AVIG). Mithin regelt die Bestimmung eine Vorleistungspflicht, ohne zugleich

sicherzustellen, dass die Einzelgesetze die entsprechenden Bestimmungen

enthalten.

16.

b) Eine weitere

Schwierigkeit besteht darin, dass die ALV die Ausrichtung der

Arbeitslosenentschädigung an das Vorliegen einer Vermittlungsfähigkeit knüpft (vgl. Art. 15 Abs. 1 AVIG),

mithin eine Leistungsvoraussetzung aufstellt, welche die anderen in Art. 70

Abs. 2 lit. b AVIG genannten Zweige deshalb nicht kennen, weil sie

grundsätzlich an eine Arbeitsunfähigkeit anknüpfen. Weil jedoch - was in Art.

71.

ATSG bestimmt wird - der vorleistungspflichtige Zweig nach den für ihn geltenden

Bestimmungen vorzuleisten hat, bleibt das Kriterium der Vermittlungsfähigkeit

grundsätzlich auch für die Bestimmung einer Vorleistungspflicht massgebend,

dies würde jedoch dazu führen, dass in weiten Bereichen bei Zweifeln über die

Leistungspflicht der KV, der UV oder der IV zugleich wegen des Fehlens einer

Vermittlungsfähigkeit eine Vorleistungspflicht dahinfallen würde. Deshalb kann

die in Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG festgelegte Vorleistungspflicht nur greifen,

weil das Einzelgesetz bei körperlich oder geistig Behinderten einen weiten

Begriff der Vermittlungsfähigkeit festlegt (vgl. Art. 15 Abs. 2 AVIG). Mithin

hängt die effektive Wirkung einer ATSG-Bestimmung von einer einzelgesetzlichen

Festlegung ab.

Diese

Schwierigkeit gründet darin, dass im Verhältnis der ALV zu anderen

Sozialversicherungszweigen regelmässig nicht der Anspruch auf gleichartige

Leistungen für das gleichartige Risiko, sondern eine Risikoabfolge (Arbeitsunfähigkeit

- Arbeitslosigkeit oder umgekehrt) zu beurteilen ist, wo sich aber regelmässig

keine Vorleistungsprobleme, sondern direkte Zuständigkeitsprobleme ergeben

(vgl. dazu SCHLAURI, Koordinationsrecht,

108.

ff.; KIESER, Taggeldkoordination,

255.

ff.). Insofern ist der Anwendungsbereich der Bestimmung klein.

17.

c) Die Zweige KV, UV und

IV die in Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG neben der ALV genannt werden, richten

Taggelder grundsätzlich bei einer Arbeitsunfähigkeit (vgl. Art. 72 Abs. 2 KVG

bzw. Art. 16 Abs. 1 UVG) bzw. im Zusammenhang mit einer medizinischen oder

beruflichen Eingliederung (vgl. Art. 22 Abs. 1 IVG) aus. Die

Vorleistungspflicht der ALV greift somit, wenn Zweifel darüber bestehen, ob

eine (anspruchsbegründende) Arbeitsunfähigkeit bzw. ein Anspruch auf eine Eingliederungsmassnahme

besteht. Einzelgesetzlich wird allerdings die Vorleistungspflicht

eingeschränkt; denn Art. 15 Abs. 2 AVIG ermöglicht es der kantonalen

Amtsstelle, in Zweifelsfällen eine (zweigeigene) Abklä-rung der

Arbeitsfähigkeit vorzunehmen, welche dazu führen kann, eine

Vermittlungsfähigkeit zu verneinen (vgl. NUSSBAUMER,

Arbeitslosenversicherung, Rz. 228) und insoweit eine Vorleistungspflicht

durch einen zweigeigenen Entscheid zu verneinen. Im übrigen war jedoch

gegenüber der IV bereits nach dem früheren Recht eine Vorleistungspflicht der

ALV vorgesehen (vgl. Art. 15 Abs. 3 AVIV und dazu KIESER, Taggeldkoordination, 255 f.).

18.

d) Zu beachten bleibt,

dass nach den einzelgesetzlichen Bestimmungen eine definitive

Leistungspflicht der ALV festgelegt wird für eine erste Zeitspanne der

Arbeitsunfähigkeit (vgl. Art. 28 Abs. 1 AVIG) bzw. bei einer bloss teilweisen

Arbeitsunfähigkeit (vgl. Art. 28 Abs. 4 AVIG), weshalb in diesem Rahmen die ALV

nicht eine Vorleistung erbringt und bei einer späteren Übernahme des Falles von

einem anderen Versicherungsträger eine Rückerstattung nicht zu erfolgen hat,

ein Anwendungsfall von Art. 71 ATSG also nicht vorliegt.

19.

e) Weil Art. 70 Abs. 2

lit. b ATSG nur die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung ordnet,

bezieht sich die Bestimmung nur auf diejenigen Leistungen, die von diesem

Sozialversicherungszweig vorgesehen sind (mithin im wesentlichen die

Arbeitslosenentschädigung in der Form des Taggeldes). Für das weite Spektrum

sonstiger Leistungen, welche die anderen in der Bestimmung genannten Zweige

vorsehen (Renten, Heilbehandlungen etc.), lässt sich ihr nichts entnehmen.

20.

f) In

der Bestimmung wird die MV nicht genannt. Den Materialien lässt sich dazu

nichts entnehmen, und es ist von einem offenbaren gesetzgeberischen Versehen

auszugehen; es ist nämlich nicht nachzuvollziehen, weshalb eine

Vorleistungspflicht der ALV gegenüber der (durchgängig nachrangig behandelten;

vgl. etwa Art. 70 Abs. 2 lit. c ATSG) MV nicht bestehen soll (vgl. eingehender

zur Koordination dieser beiden Zweige SCHLAURI,

Koordinationsrecht, 107 ff.; KIESER, Taggeldkoordination,

258) (…)." (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 70,

n. 2 e n. 15-20, pag. 721-722 e 726-727)

Lo stesso autore, nel commento all'art. 71 LPGA, in particolare,

rileva ancora che:

"

(…)

2.

a) Art.

71.

ATSG trägt den Titel «Rückerstattung von Vorleistungen». Offensichtlich

ordnet Satz 1 der Bestimmung einen anderen Bereich, nämlich denjenigen, nach

welchen Bestimmungen die Vorleistung zu erbringen ist. In systematischer

Hinsicht hätte dieser Satz somit in Art. 70 ATSG aufgenommen werden müssen,

was bei den Gesetzesberatungen übersehen wurde (vgl. BBl 1994 V 957 mit der

Feststellung, dass Art. 71 ATSG das «Verhältnis der Sozialversicherer

untereinander nach der Vorleistung» regle).

3.

b) Dass der

vorleistungspflichtige Träger die im Rahmen der Vorleistungspflicht zu

übernehmenden Leistungen nach den für ihn geltenden Bestimmungen zu erbringen

hat, wurde vom bisherigen Recht nicht anders geordnet (vgl. z.B. altArt. 112

Abs. 1 KVV Erbringung der beim Krankenversicherer «versicherten Leistungen»).

Ist somit gestützt auf Art. 70 ATSG die Vorleistungspflicht bestimmt worden,

richtet sich in der Folge die Leistungspflicht nach den Bestimmungen der für

den betreffenden Sozialversicherungszweig massgebenden Regelung.

4.

c) Dass die Erbringung

der Vorleistungen nach Massgabe der Bestimmungen des vorleistungspflichtigen Sozialversicherungszwei-ges

zu erfolgen hat, bringt mit sich, dass sämtliche für eine Leistungsausrichtung

erheblichen Fragen nach diesen Bestimmungen zu beantworten sind.

Es

darf nicht übersehen werden, dass Art. 70 ATSG lediglich den

vorleistungspflichtigen Sozialversicherungszweig bestimmt, nicht jedoch

festlegt, welcher Träger leistungspflichtig ist. Dies bringt etwa mit

sich, dass im Rahmen der Vorleistungspflicht der beruflichen Vorsorge nach Art.

70.

Abs. 2 lit. d ATSG zunächst zu bestimmen ist, welche Vorsorgeeinrichtung die

Leistungsausrichtung zu übernehmen hat; dies beantwortet sich nach Art. 23 BVG

(vgl. dazu BGE 123 V 264) und somit nach den zweigeigenen Bestimmungen.

Weil

die Vorleistungen durch die zweigeigenen Bestimmungen geordnet werden, haben

sich die Leistungserbringer nach den für den betreffenden Zweig geltenden Tarifen

zu richten. Dies hat gerade für die in Art: 70 Abs. 2 lit. a ATSG festgelegte

Leistungspflicht der Krankenversicherung eine erhebliche Bedeutung (vgl. dazu EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 390).

Nach

der Regelung des Einzelzweiges richtet sich auch die Frage, ob die leistungsbeanspruchende

Person diesem Zweig überhaupt unterstellt ist. Selbstständigerwerbende

werden insoweit eine Vorleistungspflicht der ALV, wie sie in Art. 70 Abs.

2.

lit. b ATSG festgelegt ist, nicht beanspruchen können (vgl. Art. 2 Abs. 1

AVIG) (…)." (cfr. Kieser, op. cit., ad art. 71, n. 2-4)

2.5

Nell'evenienza

concreta risulta dagli atti di causa che l'assicurata si è iscritta al

collocamento l'11 giugno 2003 e ha rivendicato da questa data il diritto alle

indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1, 3 e 4).

In

particolare, nella "Domanda d'indennità di disoccupazione" del 25

luglio 2003, alla domanda volta a sapere "In quale misura è disposto(a) e

capace a lavorare?", l'assicurata ha risposto "a tempo parziale (…)

risp. 50% di un'occupazione a tempo pieno" (cfr. doc. 4, punto 3).

Dal

formulario "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare

lavoro" risulta che l'assicurata, nelle domande di impiego del 26 giugno

2003.

e del 3, 9, 11, 14 e 15 luglio 2003, ha sempre postulato per un lavoro a

tempo parziale (cfr. doc. 18).

Dalle

lettere del 27 giugno 2003, con le quali ha risposto a degli annunci pubblicati

su quotidiani, non risulta invece se l'impiego offerto fosse a tempo parziale o

meno (cfr. doc. 18/A e 18/B).

Già prima

di iscriversi al collocamento, meglio con lettere del 10, 25, e 26 aprile 2003

e del 9 maggio 2003, l'assicurata aveva risposto a quattro annunci pubblicati

su quotidiani (cfr. doc. 18/C, 18/E, 18/G e 18/H). Di questi due riguardavano

un impiego quale "Collaboratrice domestica a tempo parziale". Solo

nella lettera del 10 aprile 2003 l'assicurata ha precisato di essere

disponibile a lavorare "a tempo pieno" (cfr. doc.18/D e 18/G).

Nel

verbale del 30 settembre 2003 l'assicurata ha sottoscritto, tra l'altro, le

seguenti affermazioni:

"

(…)

- ritengo infatti di poter svolgere unicamente lavori leggeri al

50.

per cento:

- prendo atto che sarò ritenuta idonea al collocamento ma che la

Cassa potrà indennizzarmi unicamente in base alla mia disponibilità per il

mercato del lavoro (50%);

- continuerò ad effettuare tutto il possibile per reperire

un'occupazione, adeguata al mio stato di salute, al 50 per cento.

(…)." (cfr. doc. 10)

Nel suo

scritto del 24 marzo 2004 al TCA, il rappresentante dell'assicurata ha, tra

l'altro, ribadito che:

"

(…)

In effetti, la __________ ha ritenuto la signora RI1

abile al lavoro in misura del 100% a decorrere dal 1.09.2003. Questo fatto è

stato subito contestato dalla mia assistita, la quale ha immediatamente

ribadito la propria abilità lavorativa in misura del 50%. Detta contestazione è

pure suffragata dal fatto che la medesima si è iscritta nelle liste della Cassa

Disoccupazione unicamente in misura del 50%, siccome in grado di svolgere

soltanto lavori part-time leggeri (…)." (cfr. doc. VII)

In simili

circostante, viste le risultanze appena esposte (in particolare l'iscrizione

dell'assicurata in disoccupazione nella misura del 50% e la sua volontà a

ricercare un impiego solo con quel grado di occupazione) e in applicazione

dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.B., C

292/02; STFA del 24 settembre 2003 nella causa R., C 281/02, consid. 1.3.2;

STFA del 2 settembre 2003 nella causa C., U 319/02, consid. 1.3; STFA del 14

aprile 2003 nella causa M., U 165/02, consid. 1.2; STFA del 18 settembre 2001

nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99,

consid. 5b; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00, consid. 2b; STFA

del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98, consid. 3; RDAT II-2001 N. 91

pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DTF 125 V 195; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC

1983.

pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a,

DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b;

Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports

de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991,

pag. 63), il TCA deve concludere che, sin dalla sua iscrizione al collocamento,

l'assicurata era disposta ad impegnare la sua capacità lavorativa solo nella

misura di un impiego al 50%.

Pertanto,

conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.2 e 2.3), a ragione

l'amministrazione ha innanzitutto concluso che l'assicurata è idonea al

collocamento.

Visto poi

che l'assicurata, soggettivamente, si ritiene e si dichiara capace e disposta a

cercare solo un impiego con un grado d'occupazione pari al 50% di un tempo

pieno (in effetti tali sono state anche le sue ricerche di lavoro dopo che si è

iscritta al collocamento), pure a ragione l'amministrazione ha indicato che,

per calcolare la sua perdita di guadagno, la Cassa dovrà tener conto che la stessa

è alla ricerca di un impiego al 50%.

Infatti,

la perdita di lavoro computabile non può in questo caso essere determinata in

relazione all'ultimo impiego svolto presso la __________ SA dal 1° settembre

1998.

al 30 giugno 2002 a tempo pieno (cfr. doc. 5) perché, e lo si ribadisce,

l'assicurata é soggettivamente disposta a cercare solo un impiego con un grado

d'occupazione pari al 50% di un tempo pieno. Essa non ha pertanto diritto ad

un'indennità di disoccupazione intera (cfr. art. 11 cpv. 1 LADI e la STFA del

12.

maggio 2004 nella causa G., C 287/03 citata al consid. 2.2 in fine e i

riferimenti ivi riportati).

Di

conseguenza, visto che gli artt. 70 e 71 LPGA presuppongono che l'assicurazione

tenuta ad anticipare le prestazioni riconosca l'obbligo di un tale versamento

secondo le disposizioni che la reggono (cfr. consid. 2.4), in casu, ritenuto

che l'assicurata non ha diritto ad un'indennità di disoccupazione

intera, a ragione l'amministrazione le ha rifiutato un anticipo in quella

misura.

A titolo

abbondanziale il TCA rileva che il caso deciso dal TFA nella DTF 127 V 484 non

è paragonabile a quello della presente fattispecie.

Infatti

in quel caso, tra l'altro, si è trattato del versamento a titolo d'anticipo

delle indennità giornaliere di disoccupazione quando un assicurato ha

contemporaneamente inoltrato una domanda di prestazioni all'assicurazione

invalidità e lo stesso non è stato ritenuto manifestamente inidoneo al

collocamento. In tale evenienza, come del resto anche qualora l'assicurato

abbia inoltrato una richiesta di prestazioni all'assicurazione infortuni, vale

la presunzione secondo la quale l'interessato va considerato idoneo al

collocamento (cfr. art. 15 cpv. 3 OADI e il rinvio al cpv. 2 dello stesso

articolo) e il versamento di prestazioni da parte della LADI va trattato alla

stregua di un anticipo se in seguito l'altra assicurazione richiesta riconosce

all'assicurato il diritto a delle prestazioni per lo stesso periodo.

Nel caso

concreto, come sopra visto, l'assicurata va si ritenuta idonea al collocamento

ma la sua perdita di lavoro computabile è determinata dal fatto che essa cerca

solo un'occupazione al 50%.

Essa non

può quindi pretendere in ogni caso un'indennità di disoccupazione piena e

pertanto nemmeno il suo anticipo in quella misura.

In simili

circostanze, la decisione impugnata deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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