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Decisione

38.2004.91

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 agosto 2005Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I capoversi 3 e 4 sono ordinati in modo più preciso per motivi di

sistematica e per tener conto della giurisprudenza, ma il loro contenuto, ad

eccezione del capoverso 3, rimane invariato.

Capoverso 3bis (nuovo):

secondo la formulazione attuale dell’articolo 24 capoverso 2 terzo periodo

LADI, non può essere versato alcun pagamento compensativo dopo una

disdetta a seguito di una modifica del contratto di lavoro o in caso di

riassunzione nell’intervallo di un anno da parte dello stesso datore di lavoro

a un tasso di occupazione inferiore, anche se il salario proposto è usuale per

la professione e il luogo.

Il legislatore voleva semplicemente impedire il dumping salariale

a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo una disdetta dovuta a

una modifica del contratto di lavoro. Non v’è invece il rischio di abusi se il

datore di lavoro è costretto, per motivi legati all’impresa, a ridurre il tasso

di occupazione con una riduzione proporzionale del salario e se il lavoro

proposto è rimunerato a un’aliquota usuale per la professione e il luogo.

Il nostro Consiglio non rifiuterà di prendere in considerazione un

eventuale guadagno intermedio, e quindi si opporrà alla concessione di

pagamenti compensativi secondo la disposizione dell’attuale articolo 41a capoverso

3 OADI soltanto se il rapporto di lavoro è mantenuto o ripreso nell’intervallo

di un anno fra le due parti a una delle condizioni seguenti:

a) il tempo di

lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è eccessiva;

b) il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.

Con questa clausola contro gli abusi e con il criterio

dell’aliquota usuale per la professione e il luogo, occorre evitare che i costi

salariali siano trasferiti all’assicurazione contro la disoccupazione (dumping

salariale). In particolare, il guadagno intermedio non deve portare a un

degrado generale delle condizioni di lavoro e salariali né a una trasformazione

dei posti di lavoro «normali» in posti di lavoro «con guadagno intermedio». A

tal fine, da un lato l’importo dei pagamenti compensativi deve rispettare i

salari usuali per la professione e il luogo (art. 24 cpv. 3 LADI) e,

dall’altro, i guadagni intermedi presso il datore precedente sono ammessi o

presi in considerazione solo se il salario non è stato ridotto in misura

eccessiva. Con questa disposizione si vuole impedire di finanziare la

riassunzione a un salario eccessivamente basso a spese dell’assicurazione

contro la disoccupazione (guadagno intermedio).

Questo disciplinamento tiene conto delle contingenze economiche,

del principio delle assicurazioni sociali della diminuzione del danno, del

principio dell’assicurazione contro la disoccupazione «lavorare è redditizio» e

impedisce inoltre che gli assicurati

accettino importanti sacrifici salariali a spese dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

Capoverso 4: la modifica del rinvio è necessaria in considerazione

della fusione dei capoversi 1 e 2.”

(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2005-2006)

2.2. Secondo

l’art. 24 cpv. 1 LADI é considerato guadagno intermedio il reddito proveniente

da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene

entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della

perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22.

Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito

proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In virtù

dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il

guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno

all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.

Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

Il

Consiglio federale, competente a emanare le disposizioni esecutive (cfr. art.

109 LADI) e sulla base della delega di cui all’art. 24 cpv. 1 LADI, ha emanato

l’art. 41a OADI.

In

particolare il cpv. 1 dell’art. 41a OADI stabilisce che se il reddito è

inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito

del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità

compensative.

2.3. Secondo

l’art. 24 cpv. 3 LADI é considerata perdita di guadagno la differenza tra il

guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno

all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato (cfr.

DLA 2000 N. 40 consid. 3a pag. 211). Un guadagno accessorio (cfr. art. 23 cpv.

3 LADI) non é preso in considerazione (cfr. DTF 126 V 207 in merito al calcolo

del guadagno assicurato quando accanto a un'attività principale a tempo

parziale viene esercitata un'attività accessoria).

In una

decisione del 3 agosto 1999 nella causa S., C 134/99, il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA) ha confermato il precedente giudizio del TCA che, nel

caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo, aveva rilevato che

non si può tener conto del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta

inferiore al minimo d’esistenza, bensì si deve prendere in considerazione un

guadagno ipotetico corrispondente al salario minimo per il rilascio di un

permesso di lavoro nella professione concreta. Inoltre questo Tribunale aveva

considerato quale guadagno ipotetico l’importo di fr. 2’750.--, pari al salario

minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta.

La nostra

Massima Istanza ha, in particolare, osservato che:

"

(...)

1. - La presente lite verte sul tema di

sapere se il guadagno intermedio, per il calcolo della perdita di guadagno

determinante ai fini di stabilire il diritto all’indennità di disoccupazione,

debba in ogni caso corrispondere almeno all’aliquota usuale per la professione

ed il luogo in cui l’attività è esercitata, o se invece da prendere in

considerazione a questo scopo possa essere, secondo le circostanze, il reale reddito

percepito dall’assicurato durante il periodo di controllo.

Considerandi

2.

- a) Nell’impugnato giudizio l’autorità di

ricorso cantonale ha correttamente indicato che è considerato guadagno

intermedio, ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 LADI, il reddito proveniente da un’attività

lucrativa dipendente o indipendente ottenuto dal disoccupato entro un periodo

di controllo. Giusta il cpv. 3 di questa norma, è considerata perdita di

guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di

controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed

il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non

è preso in considerazione.

La precedente istanza ha pure illustrato in

modo pertinente i principi di giurisprudenza sviluppati in questo contesto.

Essa in particolare ha ricordato come non vi sia retribuzione conforme agli usi

professionale o locali in caso di lavoro sostitutivo quando risulti

inequivocabilmente che un assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite

effettuate non possa, per mesi, conseguire un guadagno corrispondente al minimo

d’esistenza nonostante il massimo impegno (DLA 1986 no. 22 pag. 89 consid. 2; cfr.

pure DTF 120 V 245 consid. 3c; SVR 1994 ALV no. 22 pag. 51 consid. 6b). In

altri casi, il Tribunale federale delle assicurazioni, ha stabilito che si

doveva prendere in considerazione, per il calcolo della perdita di guadagno del

disoccupato, un salario ipotetico di fr. 2’750.-- corrispondente al salario

minimo richiesto per il rilascio di un permesso di lavoro a manodopera estera

non domiciliata per svolgere l’attività di rappresentante (sentenze inedite 31

dicembre 1998 in re C., C 53/98, e 18 dicembre 1995 in re G., C 213/95; cfr.

DLA 1998 no. 33 pag. 181 consid. 2, pag. 182 consid. 3a, pag. 183 consid. 3c).

b) La Corte cantonale si è fondata sulla

summenzionata prassi per ritenere che nel caso di specie si doveva, ai fini del

calcolo della perdita di guadagno determinante per il diritto all’indennità di

disoccupazione, prendere in considerazione un guadagno intermedio ipotetico di fr.

2’750.--. (...)."

(cfr. STFA del 3 agosto 1999 nella causa S., C

134/99)

Contestualmente

il TFA ha pure ribadito che l’esigenza della conformità all’uso professionale e

locale si riferisce tanto al guadagno proveniente da un’attività lucrativa

dipendente quanto al reddito che il disoccupato ottiene esercitando un’attività

lucrativa indipendente (cfr. pure RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV

N. 10, pag. 31 consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998 N. 25,

pag. 134 consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4).

Inoltre

il TFA ha stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che

deve eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su

provvigione - che svolge la sua attività nel servizio esterno - occorre

computare il salario conforme agli usi professionali e locali a partire

dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun reddito

durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né giurisprudenza

su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine di un periodo

transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N. 33, pag. 179).

Dunque il

salario conforme agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo

giorno d’inizio dell’attività.

Sempre il

TFA, in una decisione non pubblicata del 31 dicembre 1998 nella causa C., C

53/98, ha pure ribadito che deve essere presa in considerazione la circostanza

che un’attività rimunerata a provvigioni venga esercitata a tempo parziale.

L'Alta

corte si è riconfermata nella propria giurisprudenza in una decisione

pubblicata in DLA 2000 N. 20, pag. 95 dove, in particolare, è stato ribadito

che siccome il legislatore non ha previsto alcun obbligo di informare in

materia di guadagno intermedio, l'assicurato deve assumersi personalmente le

conseguenze che risultano dalla legislazione sull'assicurazione contro la

disoccupazione se accetta un'attività il cui salario è inferiore agli usi

professionali e locali.

Il TFA ha ribadito la

propria giurisprudenza e, confermando il precedente giudizio di questo

Tribunale, in una decisione del 21 giugno 2001 nella causa Q. (C 65/01), ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

3.

- a) I giudici di prime cure hanno osservato

che determinante non può essere il guadagno effettivamente conseguito dalla

ricorrente, che nell'evenienza concreta non raggiunge nemmeno il minimo

d'esistenza, bensì quello ipotetico corrispondente al salario minimo per il

rilascio di un permesso di lavoro nella professione specifica,

indipendentemente dal fatto che siffatto guadagno sia condizionato da fattori

estrinseci alla volontà del lavoratore.

b) A questo modo di giudicare il Tribunale

federale delle assicurazioni non ha nulla da eccepire. Nella sua giurisprudenza

esso ha infatti avuto occasione di rilevare che, quando un assicurato

retribuito proporzionalmente alle vendite effettuate non può conseguire un

salario corrispondente al minimo esistenziale nonostante il massimo impegno,

tale retribuzione non può essere considerata conforme agli usi professionali o

locali in caso di lavoro sostitutivo (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33

pag. 182 consid. 2 e riferimenti). Questa Corte ha ulteriormente precisato che,

qualora non venga raggiunto quanto è usuale per la professione ed il luogo,

occorre, procedendo al confronto tra guadagno intermedio e guadagno assicurato,

fondarsi sul salario che corrisponde almeno all'aliquota usuale per la

professione ed il luogo, anziché su quello effettivo. In siffatta evenienza,

l'assicurato ha diritto alla compensazione della differenza tra il guadagno

assicurato e il salario corrispondente agli usi professionali e locali (DTF 120

V 253 consid. 5e; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2 e riferimenti).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte,

per potere ritenere una retribuzione conforme agli usi professionali, è

necessario che l'assicurato che consegue un guadagno intermedio nella

professione appresa venga remunerato secondo i parametri validi per i

rappresentanti - con relativa formazione - di tale mestiere. Per converso,

nell'ambito di attività non apprese sono applicabili i salari medi nella branca

in questione (DTF 120 V 245 consid. 3c, 252 consid. 5e, 513 consid. 8e; DLA

1998.

n. 33 pag. 182 consid. 2).

c) Nel caso di specie è evidente che il

guadagno realmente percepito dall'assicurata nel periodo in esame non può

essere equiparato a quello ipotetico usuale nella professione specifica e che

pertanto solo quest'ultimo debba essere preso in considerazione.

Le censure mosse dalla ricorrente non sono in

alcun modo tali da sovvertire la pronunzia querelata, atteso che, con

l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale giusta l'art. 24

cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro e lavoratore

disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscano stipendi inadeguati

a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla quale il lavoratore

si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi a discapito della

collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2). In

questa ottica deve essere interpretato l'accordo che qui ci occupa, dove le

parti hanno stabilito una retribuzione solo per il tempo effettivo di

conversazione, senza prevedere alcun compenso per il tempo - 184 ore nel mese

in questione - in cui l'assicurata doveva comunque restare a disposizione del

datore di lavoro. In entrambi i casi, un manifesto squilibrio contrattuale non

può - alla luce della predetta giurisprudenza - gravare sull'assicurazione

contro la disoccupazione, ma deve eventualmente essere oggetto di particolare

disamina nel contesto dei rapporti interni fra datrice di lavoro e lavoratrice,

come correttamente indicato dall'autorità cantonale.

d) Alla luce di quanto esposto, l'operato del

Tribunale cantonale, che non si è basato sul guadagno realmente realizzato,

merita di essere confermato.

(…)." (cfr. STFA del 21 giugno 2001 nella

causa Q., C 65/01)

2.4

Nell’evenienza concreta dagli

atti di causa e dagli accertamenti effettuati dal TCA risulta quanto segue.

L’assicurato si è iscritto

al collocamento il 15 gennaio 2004 alla ricerca di un’attività a tempo pieno - quale

contabile, capo cantiere, disegnatore edile - dopo essere stato licenziato, con

effetto al 31 gennaio 2004, dalla __________, ditta per la quale ha lavorato

quale impiegato amministrativo, (cfr. doc. 2, 3, 4 e 5).

Egli ha rivendicato il

diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° febbraio 2004 (cfr. doc. 1).

Nei verbali dei colloqui

di consulenza del 15 gennaio e del 6 febbraio 2004, sottoscritti

dall’assicurato, si legge che:

" (…)

Colloquio iscrizione effettuato da T7CMI. Incontro oggi per la

prima volta il Sig RI 1 che si annuncia presso il nostro ufficio in quanto con

la fine di questo mese terminerà la sua collaborazione con la __________. Presso

di loro operava in qualità di contabile. Il Sig. Parisi ha svolto 4 anni di

STS, poi ha frequentato il corso presso la Associazione Svizzera Dei Fiduciari

Immobiliari che gli permette di potersi iscrivere per gli esami finali. Oltre,

ha svolto diversi corsi sia in ambito edile che in quello informatico. Per il

momento non ha in vista delle trattative di lavoro a corto/medio termine.

(…).” (cfr. doc. X/4)

" (…)

Abbiamo controllato assieme le ricerche di lavoro effettuate

durante il mese di gennaio ’04, gli esiti delle stesse non hanno avuto

riscontri positivi. Si tratta di candidature spontanee inviate presso delle

agenzie di collocamento per attività come contabile. Attualmente sta

collaborando senza percepire alcun salario con la __________ che appartiene al

fratello. All’interno dell’ufficio si occupa di preparare ed organizzare una

futura struttura che contempli la parte legata all’amministrazione di stabili

(attività che potrà svolgere solo dopo aver conseguito l’esame presso la SVIT

come amministratore d’immobili). Attualmente non è in grado d’indicare con

precisione la data di quando verranno organizzati gli esami citati in

precedenza. L’assicurato mi ha spiegato che dopo due anni dal conseguimento del

titolo di amministratore, si diventa automaticamente fiduciari immobiliari. Al

momento la sua idea è di ingaggiare una persona che abbia questo titolo di

studio e che permetta poi di poter iniziare concretamente con l’attività. Lo

invito a voler continuare con la ricerca del lavoro fino a quando non potrà

confermare un inizio dell’attività. Stà preparando la bozza relativa al

business-plan, non appena pronta me la consegnerà. Per il momento questo è

quanto, non ho altro da aggiungere.

(…)." (cfr. doc. X/5)

Durante il colloquio del 6

febbraio 2004 l’assicurato ha consegnato al proprio collocatore (cfr. doc. X,

punto 2) una lettera datata 26 gennaio 2004 della CFDI SA del seguente tenore:

" (…)

Conferma di Collaborazione con il Signor RI 1, __________

Con la presente, confermiamo che il Signor RI 1 in __________,

collaborerà con la nostra società a partire dal 1° febbraio 2004, per impostare

la creazione di una eventuale nuova società che si occuperà di amministrazione

immobiliare, senza alcuna retribuzione mensile.

Il Signor RI 1, potrà usufruire dei nostri uffici sino al

raggiungimento dell’obbiettivo programmato.

In caso di assunzione futura, farà stato inizialmente il guadagno

intermedio, tramite la Cassa disoccupazione di __________, nel frattempo, Il Sig.

RI 1 è tenuto a svolgere tutte le ricerche di lavoro, richieste dall’ufficio di

collocamento.

Il Signor RI 1, si impegna a fornire al proprio collocatore tutte

le informazioni riguardanti lo sviluppo del progetto.

Ci aspettiamo un adeguato sostegno economico dall’ufficio di

collocamento, per la realizzazione del progetto per la creazione di una nuova

società in cui il Signor RI 1 sarà azionista.

(…)." (cfr. doc. X/5 = doc. A/18)

Durante il colloquio di

consulenza del 6 aprile 2004 è stato steso e l’assicurato ha controfirmato il

seguente verbale:

" (…)

L’assicurato viene informato che per i periodi di controllo di

gennaio e febbraio 2004, non sarà emessa alcuna sanzione (il modo di svolgere

le ricerche di lavoro è sanzionabile, ma non essendo stato richiamato durante

l’incontro di febbraio, le giustificazioni addotte vengono accettate). E’ ovvio

che per i periodi di controllo di marzo e seguenti il tutto dovrà essere svolto

come richiesto. Viene pure informato che per la sua “occupazione senza salario”

presso la __________, l’ufficio giuridico a cui è stato sottoposto il caso

prenderà posizione in merito. Al colloquio odierno vengono controllate le

ricerche di lavoro svolte durante lo scorso mese, si tratta di candidature

inoltrate per attività come impiegato, assistente di direzione, responsabile

commerciale e impiegato contabile. Si tratta di annunci apparsi presso le liste

__________. Da due DL gli è stato conferito il mandato di collaborazione

relativo all’eventuale amministrazione di stabili.

(…)." (cfr. doc. X/8)

In occasione

dell’audizione del 26 aprile 2004 presso l’Ufficio Giuridico della Sezione del

lavoro è stato steso un verbale, sottoscritto dall’assicurato, nel quale figurano,

tra l’altro, le seguenti dichiarazioni:

" (…)

In merito alla comunicazione in oggetto (ndr. si riferisce

alla “Comunicazione Dubbi circa l’idoneità al collocamento” dell’8 aprile 2004;

cfr. doc. A/17) dichiaro:

Con lettera 26 gennaio 2004 la società __________ con sede a __________

in __________ mi ha confermato di intrattenere una collaborazione lavorativa

presso di loro a decorrere dal 1° febbraio 2004.

In buona sostanza, è stato messo a mia disposizione un ufficio

proprio comprendente di telefono (__________), apparecchio fax (__________),

personal computer nonché il relativo mobilio e materiale di cancelleria per

poter svolgere una mia attività individuale nell’intento di intermediazioni

immobiliari per la vendita, l’acquisto, la progettazione o la ristrutturazione

di immobili.

A domanda rispondo di non essermi annunciato presso la Cassa di

compensazione AVS quale attività individuale.

Dichiaro:

Mediamente mi reco in ufficio 4 giorni su 5 giorni lavorativi e di

regola sono occupato dalle ore 0930 alle ore 1230 e dalle ore 1400 fino un

massimo alle ore 1930.

Durante la mia permanenza in ufficio promuovo la mia attività e ho

già acquisito due mandati (__________) di collaborazione per futuri lavori e

clienti.

In pratica se dovessi reperire un cliente disposto a costruire,

trasformare o vendere un immobile, faccio da intermediario con i citati studi

di architettura.

Visitando il sito __________ è possibile ritrovare due inserzioni

di vendita di immobili nelle quali è invitato il potenziale cliente a

contattare il sottoscritto (riferimento oggetto n° __________).

Attualmente la mia attività presso la __________ non è remunerata

e non faccio capo alle indennità compensative (guadagno intermedio).

Con la società in parola non ho formalizzato alcun eventuale

rimborso spese.

A domanda rispondo che ho ottenuto questa possibilità di impiego

presso la __________ poiché mio fratello __________, __________, detiene parte

delle azioni (capitale sociale) della società.

A domanda rispondo che non esiste contratto di lavoro tra il

sottoscritto e la __________, ma unicamente una collaborazione come descritta

con lettera del 26.01.2004 (consegnata all’URC di __________).

A domanda rispondo che non vi sono agenti immobiliari alle mie

dipendenze.

Saltuariamente mostro la mia attività (rendiconto) a mio fratello

più che altro per dimostrare il tempo impiegato presso il suo ufficio.

A domanda rispondo che tengo un registro dei lavori svolti

(attività) nell’arco della mia giornata comprensivo delle spese economiche

(telefono, fax, internet, ecc) così come un conteggio del materiale di

cancelleria utilizzato.

Durante la mia giornata lavorativa dedico anche del tempo per

svolgere le mie ricerche di lavoro.

A domanda rispondo che qualora dovessi reperire o mi venisse

offerto un posto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale per le professioni

che ricerco sono disposto da subito o in un ragionevole termine (1 mese) ad

accettarlo senza particolari impedimenti personali e vincoli professionali con

la __________.

Per l’attività lavorativa che svolgo è ipotizzabile un salario

mensile lordo di fr. 7'000.-- poiché deve tenere necessariamente in

considerazione che le mansioni svolte sono di livello superiore e laborioso

alfine di vendere un immobile o ottenerne l’esclusiva per la vendita.

A domanda rispondo di aver già iniziato un discorso con il mio

consulente del personale dell’URC di __________ (dicembre 2003) relativo ad una

attività in proprio e pertanto al beneficio delle indennità speciali

concernenti la fase di progettazione, anche se a dire il vero, è una fase che

ho già concluso poiché a tutti gli effetti sono già operativo.

In merito consegno una bozza (allegato 1) che descrive in sostanza

la mia attività.

A domanda rispondo che per il tramite della __________ attingo

pure, così autorizzato, al loro bacino di clienti potenziale per l’acquisto o

la vendita di immobili.

Prendo atto che l’Ufficio del giuridico prospetta una decisione

relativa all’idoneità al collocamento. Visto che l’idoneità al collocamento è

una delle condizioni da cui dipende il diritto alle indennità di

disoccupazione, questa decisione - se fossi ritenuto inidoneo - comporterebbe

il diniego di tale indennità (senza diritto).

(…)." (cfr. doc. A/15)

Questo il testo

dell’”Allegato 1.”:

" Attività

immobiliare in __________

- Mediazione

immobiliare / pubblicità immobiliare

- Vendita di

immobili

- Promozione

progettazione e ristrutturazione di immobili abitativi

Trattasi di una società immobiliare che si prefigge con la massima

professionalità e discrezione nella mediazione di immobili, il cliente verrà

trattato con massimo riguardo e rispetto, esso sarà accompagnato

professionalmente nella vendita diretta e sarà trattato affinché possa

concludere senza brutte sorprese finali il suo affare. I nostri potenziali

clienti sono clienti molto discreti e senza problemi finanziari, quindi

solvibili e seriamente interessati.

La società si occupa anche della pubblicità immobiliare sui

principali giornali svizzeri, eventualmente anche esteri se il caso, e della

pubblicità nei vari più importanti portali internet, tutto su accordo del

cliente e in base alle sue esigenze, anche in questo caso il cliente sarà

trattato con la massima trasparenza, sarà quindi il cliente stesso a

indirizzarci su come e dove pubblicizzare l’oggetto.

La vendita degli oggetti è di principio gratuita se da esso ne

scaturisce un eventuale ristrutturazione o progettazione di una nuova

edificazione, tramite il nostro studio (__________, o __________). Nel caso

trattasi unicamente della mediazione di vendita verrà stipulato un contratto a

parte e saranno presi in considerazione i molteplici aspetti di un contratto di

questo tipo, l’esclusiva sarà richiesta unicamente dopo attenta valutazione da

parte dei nostri professionisti, ma non sarà una clausola primaria se il

cliente ha già intrapreso dei contatti con agenzie immobiliari o con altri enti.

Lo studio d’architettura __________ oppure lo __________ per la

quale il Sig. RI 1 si occupa quale tecnico e addetto alla vendita, saranno

premurose nel valutare qualsiasi tipo di progetto immobiliare." (cfr. doc.

14)

Con decisione del 27

aprile 2004 la Sezione del lavoro ha stabilito che:

- L’assicurato

è ritenuto idoneo al collocamento a far tempo dal 1° febbraio 2004.

- Per

l’attività lavorativa dell’assicurato, svolta dal 1° febbraio 2004 presso la __________,

devono essere applicate le disposizioni previste in caso di guadagno intermedio

(art. 24 LADI) (cfr. doc. A/13).

Contro questa decisione,

il 3 maggio 2004, l’assicurato ha inoltrato un opposizione del seguente tenore:

" (…)

Egregio Signor __________,

con la presente la informo che purtroppo devo ritirare

l’intenzione di creare una ditta individualmente in quanto applicando così come

indicato da lei o dalla legge un guadagno ipotetico intermedio (che

effettivamente non esiste in quanto non ho percepito assolutamente nulla per il

lavoro svolto, anzi ho anticipato dei soldi) non riesco a sostenere la maggior

parte delle mie spese mensili, ossia da quel che mi pare di aver capito dovrei

percepire meno di Fr. 1'000 mensili. E’ chiaro che così mi mettete in serie

difficoltà, io da solo ho oltre Fr. 20'000 in precetto e come già comunicato

dallo scritto della __________ io non percepisco nessun salario usufruisco

solamente dell’infrastruttura logistica a gratis. Ma come detto non posso

andare avanti oggi 3 maggio 2004 mi ritrovo con Fr. 2 in tasca in quanto la

cassa non mi ha ancora versato le indennità per il mese di aprile 2004, sono

veramente deluso credevo che “L’Ufficio del lavoro” così per come si chiama mi

avrebbe dato un aiuto visto la mia onestà nel comunicare tempestivamente la

cosa al competente ufficio del lavoro di __________. Oltretutto la __________

mi comunica che probabilmente non potrò più usufruire dell’infrastruttura in

quanto prevedono l’assunzione di un impiegato che dovrà per forza prendere il

posto da me occupato.

Vorrei quindi rinunciare alla creazione di una ditta individuale

non perché non mi stia a cuore, ma come detto non dispongo di sufficiente

liquidità neanche per mangiare, chiedo quindi gentilmente di stralciare la

decisione in merito e di comunicarlo all’ufficio del lavoro di __________,

chiedo anche di fare presto in quanto ora la mia situazione è disperata, vorrei

ricevere lo stipendio di aprile 2004 (meno l’acconto che ho già preso a metà

mese, ossia 3'600 – 1'000 = ~ 2'600.--)

Vorrei eventualmente sapere se non ci sia un’alternativa, in

quanto non sono disposto a chiedere la differenza all’assistenza sociale visto

che ho il diritto alla disoccupazione e visto i miei anni di lavoro presso

datori di lavoro.

Oggi 3 maggio 2004 ore 17.45 vado a casa a piedi prendo tutto il

mio materiale presso la __________ e non vi torno più fino a quando non avrò

chiare risposte, dovesse esserci un’alternativa sarò disposto a rivalutare il

tutto sempre che l’ufficio del lavoro capisca la situazione idem per la __________.

Non dovessero esserci alternative vorrà dire che chi cerca di mettersi in

proprio non ottiene nessun beneficio anzi … mi dica lei se ho torto!!!

Spero di ricevere al più presto una risposta in merito e sopra

tutto spero di ricevere ciò che mi spetta affinché io possa fare fronte ai miei

debiti.

Mi riservo il diritto di chiedere un risarcimento danni

nell’eventualità dovessi ricevere false informazioni come d’altronde ricevute

dall’ufficio del lavoro, e di denunciare il Sig. __________ consulente per aver

(ndr. recte: fatto) dichiarazioni false in merito alla mia posizione in

disoccupazione e per non avermi informato adeguatamente.

(…)." (cfr. doc. A/12)

Sempre il 3 maggio 2004

l’assicurato ha scritto all’ispettore __________ della Sezione del lavoro

Ufficio giuridico una lettera di “Chiarimenti al verbale del 27 aprile 2004” (ndr.

recte: 26 aprile 2004) nella quale, in particolare, si legge che:

" (…)

Per quanto concerne l’occupazione presso la __________ in realtà

corrisponde al massimo a due giorni la settimana per quanto concerne la

promozione della mia attività, il resto mi serve per far fronte alle ricerche

di lavoro e per far fronte ai molteplici impegni che la vita impone (tasse,

pagamenti, ecc.).

(…)

E’ vero che la fase di progettazione per l’attività è conclusa, ma

questo non spetta a me giudicarlo in quanto mi aspettavo dal consulente appunto

una collaborazione in questo senso. Io per non perdere tempo prezioso sono

andato avanti pensando che l’URC mi avrebbe comunicato mediante degli scritti

su come procedere, ma non ho mai ricevuto nulla. Avevo chiesto esplicitamente

al consulente di poter beneficiare delle indennità speciali.

Ribadisco che se avessi ottenuto informazioni adeguate in merito

non avrei iniziato un’attività indipendente di quest’entità. Il salario

intermedio mi penalizza sproporzionatamente perché concretamente e formalmente non

ho nessuna esclusiva di vendita, quindi trovo sleale applicare l’art. 24 della

LADI, al momento non ho incassato nulla, la vendita di un immobile impone tempi

lunghi.

(…)." (cfr. doc. A/11)

Il 5 maggio 2004, dinnanzi

al consulente del personale __________ dell’URC di __________, è stato steso e

l’assicurato ha controfirmato il seguente “Verbale del colloquio di

consulenza”:

" (…)

Incontro l’assicurato alfine di chiarire la sua posizione. Faccio

anzitutto presente al Sig. RI 1 che è perfettamente inutile telefonare all’URC

minacciando gli interlocutori. Il suo modo di agire non si addice certamente ad

una persona che intende diventare promotore/agente immobiliare. Ciò premesso si

esamina la sua situazione alla luce della decisione dell’UG e la conseguente

applicazione del GI da parte della sua C.D.

Il Sig. RI 1 ritiene di non aver insultato né minacciato nessuno.

Vengono nuovamente ribadite le competenze URC, rispettivamente

delle CD. Spiego nuovamente il concetto di idoneità al collocamento, ed il

principio per cui non è ammissibile che un assicurato svolga attività non retribuita

(unica eccezione attività di volontariato, ma a precise condizioni e per un

tempo limitato).

Spiego i presupposti e le condizioni per poter beneficiare degli

aiuti previsti dalla Ladi/Oadi per chi intende mettersi in proprio. Se il suo

consulente non ne ha parlato è perché lo ha messo davanti al fatto compiuto

(vedi lettera __________ 26.01.04). L’assicurato non condivide quanto sopra, ma

ritiene di non essere stato informato in modo adeguato.

Spiego che per poter beneficiare delle ind. Speciali previste

dalla Ladi (per chi intende mettersi in proprio) devono essere rispettate le

disposizioni in materia. Presentazione di un avanprogetto e di un business

plan, il tutto viene demandato allo specialista della Sezione (Sig. __________)

il quale, previa valutazione, deciderà sul proseguo o meno del progetto e della

relativa concessione di eventuali ind. Speciali. Si deciderà pure se inserirla

nei previsti corsi di autoimprenditorialità (ed in quali moduli).

Informo pure l’assicurato che nel caso in cui smette

immediatamente la sua “occupazione” presso la __________ e pertanto è

totalmente “a disposizione” sarà inserito in una delle misure previste dalla Ladi,

nel suo caso in __________ al 100%, probabile data di inizio 17.05.04. Spiego

di cosa si tratta. Ovviamente gli impegni con l’URC/CD rimangono invariati.

Beninteso l’assicurato potrebbe decidere di chiudere la sua

pratica.

Trovandosi in difficoltà economiche l’assicurato è intenzionato a

chiedere alla CD, condono di quanto percepito. Non entro nel merito del

problema trattandosi di questione di competenza della Cassa disoccupazione.

Sarà effettuato cambio di consulente. Il nuovo consulente di

riferimento gli sarà comunicato in seguito. Per il momento in caso di necessità

deve rivolgersi al sottoscritto.

Entro lunedì sera 10.05.04 mi farà sapere se rimane iscritto o

meno e se intende presentare avanprogetto per autoimprenditorialità.

(…)." (cfr. doc. A/10)

Con lettera del 10 maggio

2004, con copia per conoscenza alla cassa di disoccupazione, l’assicurato ha

comunicato al consulente __________ dell’URC di __________ quanto segue:

" (…)

Egregio Signor __________,

mio malgrado con la presente le trasmetto formalmente l’intenzione

di rinunciare a decorrere dal 3 maggio u.s. l’attività intrapresa, in quanto

non dispongo più di sufficienti mezzi per poter far fronte alla situazione che

si viene a presentare. Purtroppo i rapporti con la __________ __________ non

vanno al meglio anche perché i progetti futuri di questa società non hanno

avuto buon fine, quindi molto probabilmente non potrò più usufruire dell’infrastruttura

logistica, cosa che mi penalizza parecchio. Oltre a questo gli oggetti

acquisiti (senza esclusiva) sono già in trattativa di vendita per tramite di

altri intermediari.

Chiedo quindi gentilmente di poter rientrare e di poter

beneficiare dell’assicurazione disoccupazione così come previsto dalla LADI.

Sono come sempre disponibile per l’URC di __________ nella misura

del 100%.

(…)." (cfr. doc. A/9)

Con decisione su

opposizione del 5 agosto 2004 la Sezione del lavoro, ravvisato che competenti

per il computo del guadagno intermedio sono le casse di disoccupazione, ha

modificato la propria decisione del 27 aprile 2004 nel senso che, ritenuta

l’idoneità al collocamento dell’assicurato, la pratica è trasmessa alla

competente cassa di disoccupazione per le sue incombenze (cfr. doc. A/8).

Con decisione del 20

agosto 2004 la Cassa ha deciso di computare quale guadagno intermedio

l’attività indipendente svolta dall’assicurato dal 1° febbraio 2004 al 2 maggio

2004.

Ai fini del calcolo della

compensazione la Cassa disoccupazione considera il salario ipotizzabile,

fornito dall’assicurato stesso, pari a Sfr. 7'000.-- lordi mensili (per

un’occupazione a tempo pieno) (cfr. doc. A/7).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato

(cfr. doc. A/6), con lettera del 28 settembre la Cassa ha posto le seguenti

domande all’assicurato:

" (…)

1.

Quale

funzione svolgeva all’interno della __________?

2.

Ha già svolto

in precedenza l’attività di intermediazione immobiliare?

3.

Per quale

ragione non ha mai indicato alla cassa di disoccupazione di svolgere

un’attività di intermediazione immobiliare dal 1° febbraio al 2 maggio 2004?

(…)." (cfr.

doc. A/5)

L'assicurato ha così

risposto il 6 ottobre 2004:

" (…)

1.

Premesso che

siete già in possesso del mio curriculum vitae, certificati e allegati,

all’interno della __________, svolgevo la funzione di “impiegato

amministrativo”.

2.

Tengo a

precisare che non ho mai svolto l’attività di intermediazione immobiliare in

precedenza.

3.

Ritengo di

dover precisare che in quel periodo ero in una fase di preparazione del

progetto, ma non ero per niente attivo al punto di riuscire a concludere dei

contratti concreti, infatti, non ho concluso nessun affare perché mai avuto un

concreto potenziale cliente.

Non ho mai

indicato alla cassa di svolgere un’attività d’intermediazione immobiliare per

un semplice motivo, non ero per nulla preparato per intermediare una

compravendita immobiliare reale.

Inoltre non

ho mai guadagnato un soldo, (impossibile riscontrare un guadagno intermedio)

sul possibile progetto prospettato, che non era per nulla un’attività

d’intermediazione concreta come interpretato. Non è mai stata mia intenzione

non informare la Cassa di quanto io stessi preparando.

In ogni caso

ho sempre svolto le mie ricerche di lavoro dimostrando più volte che se avessi

avuto la possibilità di lavorare l’avrei subito fatto, tenendo conto della mia

situazione finanziaria di cui siete a conoscenza.

(…)." (cfr.

doc. A/4)

Il 7 ottobre 2004

l'amministrazione ha inviato all'assicurato uno scritto dal seguente tenore:

" (…)

1.

Vogliate

trasmetterci copia del contratto di lavoro presso la __________.

2.

Il 26 aprile

2004, in sede di udienza presso l’ufficio giuridico della Sezione del lavoro,

lei ha dichiarato di recarsi in ufficio presso la __________ in __________

mediamente 4 giorni su 5, dalle 0930 alle 1230 e dalle 1400 alle 1930, e di

occuparsi della promozione della sua attività durante la permanenza in ufficio.

Il 3 maggio 2004, in una lettera di chiarimenti all’ufficio giuridico, modifica

la sua versione, e dichiara che la promozione della sua attività l’occupava

nella misura di 2 giorni, anziché 4 giorni. Voglia precisarci per quale ragione

ha inizialmente dichiarato di lavorare 4 giorni per la promozione della sua

attività, e sottoscritto il relativo verbale di audizione, e in seguito si è

corretto.

(…)." (cfr.

doc. A/3)

Il 19 ottobre 2004 egli ha

così risposto:

" (…)

1.

In allegato

vi trasmetto copia del contratto di lavoro sottoscritto alla __________ di __________

quale tecnico amministrativo, vi prego di notare che ho accettato di lavorare

per loro anche per molto meno di ciò che percepivo presso la __________.

2.

Ripeto che la

mia presenza presso la __________ era sì di 4 giorni su 7, ma in questi giorni

io non mi occupavo solamente dell’organizzazione della mia attività futura, ma

sopra tutto mi occupavo di ricerche di lavoro (in tutti i modi possibili

immaginabili), grazie ai mezzi della __________. Quindi cosa volete che io

facessi più di cercare lavoro e nel mezzo tentare di accaparrarsi se possibile

qualche cliente. Purtroppo il tempo per fare questo è stato molto breve dal

momento che sono stato costretto a rinunciare solo all’idea di continuare.

Oltre a ciò

vi preciso che la lettera di chiarimento si chiama tale non per niente,

purtroppo non avevo prestato sufficiente attenzione al verbale che io ho

sottoscritto, sono andato in fiducia pensando di essere stato abbastanza chiaro

oralmente e quindi quando mi è stata data la possibilità di leggerlo, sì l’ho

riletto ma velocemente senza prestare sufficiente attenzione. In sostanza però

questo non cambia la realtà dei fatti. Oggi lavoro e sono in periodo di prova,

spero di farcela perché mi trovo bene, non vi nascondo che sono amareggiato di

quanto mi è successo senza poi parlare del danno finanziario che ho dovuto

assorbirmi nonostante la mia difficile situazione di cui anche l’Ufficio

giuridico era a conoscenza. Comincio poi a pensare che tutto questo sia stato

un complotto di chi ha il potere di mettere il bastone tra le ruote a chi si

impegna per se, utilizzando addirittura le istituzioni statali e le persone

corrotte all’interno, “per tagliare fuori dal giro”, in questo caso me, per

paura di concorrenza leale, non parliamo poi se si tratta di uno “straniero”.

Credo che comunque ognuno prima o poi pagherà i propri sbagli … Io sono stato

onesto con tutti ho semplicemente cercato di lavorare alla luce del sole. Ma

sembrerebbe quasi più facile fare tutto di nascosto a questo punto, ma non mi

abbasserò a questo per queste persone se si possono reputare tali.

(…)." (cfr.

doc. A2)

Con la decisione su

opposizione qui impugnata, oggetto della presente vertenza, la Cassa ha quindi

stabilito che l’attività svolta dall’assicurato per l’avvio di un’attività di

intermediazione immobiliare è considerata quale guadagno intermedio. Per il

calcolo della compensazione della perdita di guadagno la cassa ha considerato

un guadagno intermedio di Fr. 3'000.-- lordi mensili (cfr. doc. A1).

2.5

Alla luce delle risultanze

appena esposte questo Tribunale osserva innanzitutto che, vista la descrizione

dell’attività immobiliare dell’assicurato di cui all’”Allegato 1” riprodotto

sopra in esteso e considerato che per quanto attiene ai mandati acquisiti dalla

__________ e dallo __________ l’attività consiste in una intermediazione tra i

citati studi d’architettura e il cliente disposto a costruire, trasformare o

vendere un immobile, a ragione che la Cassa ha parificato l’occupazione del

ricorrente a quella di un rappresentante con retribuzione su provvigioni ed ha

fissato un importo a titolo di guadagno intermedio.

Infatti, anche al

mediatore la mercede è dovuta tosto che il contratto sia conchiuso a seguito

dell’indicazione o della interposizione del mediatore (cfr. art. 413 cpv. 1 del

Codice delle Obbligazioni; CO).

Dunque, come per il

rappresentante con retribuzione su provvigioni, anche per il mediatore una

retribuzione è legata e dipende da un determinato risultato.

Del resto, per promuovere

la propria attività l’assicurato deve convincere il potenziale cliente della

bontà del suo prodotto quale intervento nell’attività immobiliare paventata.

Ritenuto poi che, anche se

non quale intermediatore, in ogni caso l’assicurato ha un’esperienza lavorativa

nell’ambito immobiliare di oltre due anni e che, circa le sue esperienze

professionali egli ha dichiarato che:

" (…)

Precedentemente alla mia iscrizione in disoccupazione: Dal 1993 al

1997.

ho frequentato la __________ a __________ nell’indirizzo quale architetto.

Lasciati gli studi superiori dal 1998 al 1999 ho conseguito una

formazione quale segretario-comunicatore di cantiere per il tramite dell’__________

presso i __________, ottenendo il certificato di perfezionamento professionale.

Nel 2002-2003 ho poi conseguito l’attestato di frequenza in

qualità di amministratore di immobili esame che avrò l’opportunità di sostenere

nel 2005 o 2006 (…)." (cfr. doc. A/15)

Questo Tribunale ritiene

ancora che a ragione la Cassa ha considerato quale salario conforme all’art. 24

cpv. 3 LADI l’importo di fr. 3'000.-- lordi mensili.

Infatti, riguardo a questo

importo, il TCA ha già avuto modo di stabilire che il salario

di fr. 3'000.-- mensili o un importo annuo di fr. 36'000.-- (valido dopo il

periodo di prova e raggiungibile in media annua o frazione) corrisponde alla

retribuzione minima richiesta dall'Ufficio cantonale della manodopera estera

per il rilascio di un permesso alla manodopera estera non domiciliata quale

rappresentante (cfr. STCA del 4 gennaio 2000 nella causa S., 38.1999.120; STCA

del 28 luglio 1999 nella causa Z., 38.1999.174; STCA del 15 luglio 1999 nella

causa C., 38.1999.126 e STCA del 16 aprile 1999 nella causa M., 38.1998.396).

Su due

altri aspetti la decisione della Cassa non può invece essere confermata.

Innanzitutto, sulla sola

base degli atti di causa il TCA non può condividere la conclusione della Cassa

secondo cui l’assicurato sarebbe stato occupato già a partire dal 1° febbraio

2004.

nella propria attività lucrativa (non è qui necessario

stabilire l’effettiva natura dipendente o indipendente dell’attività svolta

dall’assicurato ritenuto che configura guadagno

intermedio tanto il salario proveniente da un’attività lucrativa dipendente

quanto il reddito che il disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa

indipendente; cfr. consid. 2.3).

Infatti, visti i contenuti

del verbale del colloquio di consulenza del 6 febbraio 2004 e quello della

lettera del 26 gennaio 2004 della __________, consegnata in quell’occasione

all’amministrazione (testi sopra riprodotti in esteso), il TCA ritiene che non

si può escludere che l'assicurato abbia svolto all'inizio semplicemente una

fase di progettazione. In tale contesto si ricorda che la LADI agli art. 71a

seg. prevede il versamento di indennità quale sostegno ai fini del promovimento

dell’attività indipendente.

Di conseguenza, per quel

che concerne la problematica che qui ci occupa il TCA (inizio dell’attività

vera) è necessario che l’amministrazione stabilisca con precisione se vi è

stata effettivamente una progettazione oppure no.

Nel primo caso (semplice

fase di progettazione) non dovrà essere ritenuto nessun guadagno intermedio. In

caso contrario (lavoro effettivo) va invece considerato un importo a questo

titolo.

Al riguardo va tenuto

conto del fatto che, durante l’audizione del 26 aprile 2004 presso l’Ufficio

giuridico della Sezione del lavoro, l’assicurato ha dichiarato che “(…) a tutti

gli effetti sono già operativo. (…).” (cfr. doc. A/15). Si tratta di stabilire

da quando.

In secondo luogo, rilevato

che per il calcolo del guadagno intermedio deve essere presa

in considerazione la circostanza che un’attività può essere esercitata a tempo

parziale (cfr. consid. 2.3), la Cassa dovrà pure determinare quanto

tempo dei quattro giorni in cui ha dichiarato di essere occupato negli uffici

della ditta __________ è stato dedicato all’effettivo lavoro svolto

dall’assicurato (cfr. al riguardo la sentenza del 15 gennaio 2001 nella causa

P.-B., C 49/00 con la quale il TFA ha confermato il precedente giudizio

cantonale che, vista la sua presenza regolare in ufficio per

occuparsi della sua famiglia tra le ore 10.00 e le ore 15.00 e poi ancora per

svolgere attività private, aveva considerato un'assicurata idonea al

collocamento ritenuto che la stessa aveva tuttavia subito una

perdita di lavoro computabile soltanto in una misura equivalente al 50% del

guadagno precedentemente conseguito).

Questo

vale a maggiore ragione se si considera che nella sua decisione del 20

agosto 2004, ritenute le dichiarazioni dell'assicurato durante l’audizione del

26.

aprile 2004 davanti all’ispettore dell’Ufficio giuridico, la Cassa ha

considerato che l’assicurato era occupato nella misura dell’80% (cfr. doc.

A/7).

Per contro, nella

decisione su opposizione qui impugnata, la Cassa, tra l’altro, ha affermato che

“(…) è tuttavia plausibile che l’attività occupasse l’assicurato più dei due

giorni dichiarati, come d’altronde asserito dall’assicurato in sede di udienza

presso la SdL, altrimenti mal si comprende la necessità di usufruire di un

ufficio proprio e il termine ragionevole di un mese che era necessario

all’assicurato per accettare un’occupazione adeguata assegnata dall’ufficio

regionale di collocamento (URC). Lo stesso scopo di avviso di un'attività

indipendente, lascia intendere che l'assicurato impieghi tutte le sue forze ed

il suo tempo per avviare l'attività nei tempi più rapidi. In ogni caso, quando

il tempo di occupazione non è definibile in maniera oggettiva, la cassa

considera che l'assicurato è occupato a tempo pieno (…).” (cfr. doc. A/1).

A mente del TCA non vi

sono motivi per non credere che l'assicurato era impiegato nella misura massima

dell'80%.

Questo Tribunale rileva

ancora che già durante l’audizione del 26 aprile 2004 è stato, tra l’altro,

verbalizzato che: “(…) Durante la mia giornata lavorativa dedico anche del tempo

per svolgere le mie ricerche di lavoro. (…).” (cfr. doc. A/15).

Inoltre, nella sua lettera

di “Chiarimenti al verbale del 27 aprile 2004” (ndr. recte: 26 aprile 2004) del

3.

maggio 2004, l’assicurato ha, in particolare, precisato che “(…) Per quanto concerne

l’occupazione presso la __________ in realtà corrisponde al massimo a due

giorni la settimana per quanto concerne la promozione della mia attività, il

resto mi serve per far fronte alle ricerche di lavoro e per far fronte ai

molteplici impegni che la vita impone (tasse, pagamenti, ecc.) (…).” (cfr. doc.

A/11).

L’assicurato ha confermato

queste affermazioni nella lettera del 19 ottobre 2004 alla Cassa dove ha anche

fornito una spiegazione circa i motivi dei chiarimenti contenuti nel suo

scritto del 3 maggio 2004.

Nel verbale dell’audizione

del 26 aprile 2004 si legge anche che: “(…) A domanda rispondo che qualora

dovessi reperire o mi venisse offerto un posto di lavoro a tempo pieno o a

tempo parziale per le professioni che ricerco sono disposto da subito o

in un ragionevole termine (1 mese) ad accettarlo senza particolari impedimenti

personali e vincoli professionali con la __________. (…).” (cfr. doc. A/15, la

sottolineatura è del redattore).

Dunque, in ogni caso, un

eventuale guadagno intermedio in una misura ridotta rispetto all’80%, dovrà

essere fissato, per i motivi addotti all’inizio del considerando, sulla base di

un salario pari a fr. 3'000.-- lordi mensili per un’occupazione a tempo pieno.

In simili circostanze,

visto tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’amministrazione perché, appurato quando è avvenuto l'effettivo

inizio del lavoro e, il grado di occupazione, considerato quale salario

conforme all’art. 24 cpv. 3 LADI un salario pari a Fr. 3'000.-- lordi mensili

per un’occupazione a tempo pieno, si pronunci nuovamente sul guadagno

intermedio dell’assicurato da considerare nel periodo 1° febbraio-2 maggio 2004.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda come indicato al consid. 2.5.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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