38.2004.91
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
8 agosto 2005Italiano54 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2004.91
Data decisione, Autorità:
08.08.2005, TCA
Titolo:
la fase di progettazione di un'attività indipendente non configura un guadagno intermedio. Le norme che regolano il guadagno intermedio trovano applicazione quando l'attività indipendente é iniziata e solo nella misura in cui detta attività é esercitata
INDENNITÀ
art. 413 cpv. 1 CO
art. 24 cpv. 1 LADI
art. 24 cpv. 3 LADI
art. 109 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.91
FS/DC/td
Lugano
8 agosto 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2004
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27
ottobre 2004 emanata da
Cassa Disoccupazione CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 20 agosto 2004 la Cassa Disoccupazione __________ (oggi CO 1 e di
seguito la Cassa) ha stabilito che, nel caso concernente RI 1, ai fini del
calcolo della compensazione l’amministrazione considera il salario
ipotizzabile, fornito dall’assicurato stesso, pari a Sfr. 7'000.-- lordi mensili
(per un’occupazione a tempo pieno).
La Cassa
ha così motivato la propria decisione:
"
(…)
L’assicurato si è annunciato disoccupato a far
tempo dal 1° febbraio 2004.
Dal 1° febbraio 2004 al 2 maggio 2004
l'assicurato ha intrapreso un'attività indipendente che prevede la:
• Mediazione
immobiliare/pubblicità immobiliare;
• Vendita di immobili;
• Promozione
progettazione e ristrutturazioni di immobili abitativi.
Nel verbale d'audizione, redatto dall'Ufficio
Giuridico di Bellinzona il 26 aprile 2004, l'assicurato informa che: "per
l'attività lavorativa che svolgo è ipotizzabile un salario mensile lordo di Sfr.
7'000.-- poiché deve tenere necessariamente in considerazione che le mansioni
svolte sono di livello superiore e laborioso alfine di vendere un immobile o
ottenerne l'esclusiva per la vendita."
L'assicurato conferma inoltre che: "mediamente
mi reco in ufficio 4 giorni su 5 giorni lavorativi e di regola sono occupato
dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 fino un massimo alle ore
19.30."
Tenuto conto di quanto sopra la Cassa considera
ai fini del versamento delle indennità di disoccupazione dal 1° febbraio 2004
al 2 maggio 2004, compresi, un guadagno intermedio mensile di Sfr. 5'600.--
lordi (Sfr. 7'000.-- x 80%).
(…)." (cfr. doc. A/7)
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato il 20 settembre 2004 (cfr. doc. A/6)
la Cassa, dopo avere effettuato ulteriori accertamenti (cfr. doc. A/2, A/3, A/4
e A/5), in data 27 ottobre 2004, ha emesso una decisione su opposizione con la
quale ha annullato la decisione del 20 agosto 2004 e ha stabilito che
l’attività svolta dall’assicurato dal 1° febbraio 2004 al 30 aprile 2004 per
l’avvio di un’attività di intermediazione immobiliare è considerata quale
guadagno intermedio. Per il calcolo della compensazione della perdita di
guadagno la cassa considera un guadagno intermedio di Fr. 3'000.-- lordi mensili
(cfr. doc. A/1).
La Cassa
ha così motivato la decisione su opposizione:
"
(…)
L’assicurato rivendica l'indennità di
disoccupazione dal 1° febbraio 2004.
Dal medesimo giorno l'assicurato usufruisce di un
ufficio proprio presso la società __________, di cui il fratello è
amministratore unico, per avviare un'attività indipendente di intermediazione
immobiliare. Il 26 aprile 2004, in sede di udienza presso l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (SdL), l'assicurato dichiara di essere presente in ufficio
mediamente 4 giorni su 5, di regola dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle
19.30, e durante questa presenza di occuparsi della promozione della sua
attività. Nella medesima sede, l'assicurato ipotizza per l'attività che sta avviando
uno stipendio mensile lordo di Fr. 7000.--. Il 3 maggio 2004 l'assicurato
corregge alcune dichiarazioni rilasciate in sede di udienza presso la SdL,
segnatamente che la promozione della sua attività occupava 2 giorni e non 4
giorni.
L'assicurato dichiara di interrompere l'attività
sopra menzionata il 3 maggio 2004.
L'assicurato non ha annunciato alla cassa di
essere occupato nell'avvio dell'attività di intermediazione immobiliare.
Con decisione del 20 agosto 2004, la cassa
considera l'attività svolta dall'assicurato quale guadagno intermedio e
stabilisce un guadagno ipotetico (usuale) di Fr. 7000.--.
Contro la decisione sopra menzionata l'assicurato
interpone opposizione il 20 settembre 2004. Il termine impartito è dunque stato
rispettato.
Secondo l'articolo 24 capoverso 1 della legge
federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (LADI), è
considerato guadagno intermedio il reddito proveniente a un'attività lucrativa
dipendente o indipendente, che il disoccupato ottiene entro un periodo di
controllo. L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di
guadagno. È considerata perdita di guadagno, giusto il capoverso 3, la
differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma
corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il
guadagno assicurato.
Secondo l'articolo 41a capoverso 5 dell'ordinanza
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (OADI), il reddito
proveniente da un'attività lucrativa indipendente è computato nel periodo di
controllo durante il quale il lavoro è stato fornito.
L'assicurato non contesta di essersi attivato, a
partire dall'inizio del mese di febbraio, per avviare un'attività indipendente
di intermediazione immobiliare. Egli limita tuttavia tale attività a circa due
giorni lavorativi alla settimana. A mente della cassa è tuttavia plausibile che
l'attività occupasse l'assicurato più dei due giorni dichiarati, come
d'altronde asserito dall'assicurato in sede di udienza presso la SdL, altrimenti
mal si comprende la necessità di usufruire di un ufficio proprio e il termine
ragionevole di un mese che era necessario all'assicurato per accettare
un'occupazione adeguata assegnata dall'ufficio regionale di collocamento (URC).
Lo stesso scopo di avvio di un'attività indipendente, lascia intendere che
l'assicurato impieghi tutte le sue forze ed il suo tempo per avviare l'attività
nei tempi più rapidi. In ogni caso, quando il tempo di occupazione non è
definibile in maniera oggettiva, la cassa considera che l'assicurato è occupato
a tempo pieno.
L'attività svolta dall'assicuratore è considerata
quale guadagno intermedio. A questo fine è ininfluente che l'assicurato abbia o
meno conseguito un reddito, bensì che l'assicurato abbia lavorato.
Il guadagno intermedio computabile deve essere
conforme agli usi professionali e locali.
Questo principio vale anche per le attività a
carattere indipendente. In questo caso la cassa considera quale salario usuale
l'importo di Fr. 3000.-- lordi mensili, normalmente applicato alle attività di
rappresentante ed assicuratore con retribuzione su provvigione, parificabili,
secondo la cassa, all'attività di intermediario immobiliare, senza esperienza,
durante la fase di avvio dell'attività.
In considerazione di quanto sopra, la cassa
decide di considerare quale guadagno intermedio ipotetico per i mesi di
febbraio, marzo ed aprile 2004 l'importo di Fr. 3000.-- lordi.
(…)." (cfr. doc. A/1)
1.3. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato una tempestiva “opposizione”
(recte: un tempestivo ricorso) al TCA (cfr. doc. I).
L'assicurato
è stato più volte invitato a completare il ricorso (cfr. doc. II, III e IV),
ciò che egli ha fatto il 14 marzo 2005.
In quest'ultimo
scritto l'assicurato ha precisato quanto segue:
" (…)
Intendo ricorrere alle seguenti decisioni:
- Decisione n° 15973, emessa dall'ufficio giuridico del lavoro di Bellinzona
in data 27 aprile 2004
- Decisione su opposizione, emessa dalla Sezione del lavoro di Bellinzona
in data 5 agosto 2004
- Decisione, emessa dalla cassa disoccupazione __________ in data
20 agosto 2004
- Decisione su opposizione, emessa dalla cassa disoccupazione __________
in data 27 ottobre 2004
Esposizione dei fatti:
in poche parole mi sono ritrovato visto i tempi
che corrono a dover far fronte alle indennità di disoccupazione, ma nonostante
la molto grave situazione di per sè, mi sono dovuto assorbire i maltrattamenti
dall'ufficio del lavoro di __________. Parlo di maltrattamenti e pressioni
rivolte ignobilmente a chi ha perduto il proprio lavoro senza colpa; io sono
fin dall'inizio stato preso di mira da costoro in quanto mi si chiedeva
l'impossibile, giustificazioni una dietro l'altra per non parlare di sanzioni
che ingiustamente e per forza maggiore ho dovuto pagare malgrado la mia
delicata situazione finanziaria. Mi sono sentito fin dal primo momento
manipolato da persone che addirittura si permettevano di farmi apparire che la
perdita del posto del lavoro era colpa mia ...
di conseguenza anche la possibilità di togliermi
delle indennità era per l'ufficio del lavoro di __________ primaria cosa. Ed è
questo che è successo e più precisamente il mio collocatore Signor __________
non mi ha dato sufficienti chiarimenti per come si pianifica l'attività che
avevo in mente di preparare, cioè l'attività di intermediatore immobiliare.
Purtroppo quest'idea che era solo tale si è trasformata all'improvvisa secondo le autorità competenti
in un'attività indipendente che
creasse un guadagno intermedio, e come si può ben immaginare ciò mi ha
penalizzato enormemente al punto di rinunciare immediatamente alla
pianificazione di questa attività. Non perché non lo volessi ma chiaramente
perché applicando così un guadagno ipotetico di ben 3'000.- mensili,
impossibili da raggiungere, i miei effettivi introiti mensili risultavano
essere sotto i 1'000 ... non
aggiungo altro.
Motivazioni:
Ora mi ritrovo a dover affrontare un'altra
montagna di soldi da pagare che non so come pagare. Mi sento umiliato da queste
autorità e raggirato, e ancora oggi questa cosa influenza la mia vita
quotidiana, spero solo che non influisca il rapporto di lavoro che ho
instaurato con l'attuale datore di lavoro.
PS. Chiedo sinceramente perdono per il ritardo
nel rispondervi, .... tutto ciò mi ha veramente super impegnato.
Concludo:
Chiedo di poter rivalutare il tutto e di non
dovermi assorbire ulteriori debiti, inoltre chiedo se possibile controllare che
non ci siano stati abusi nei miei confronti visti gli articoli menzionati nelle
decisioni. Chiedo i danni morali e vorrei riservarmi il diritto di denunciare
eventuali responsabili. Vorrei valutare e chiedere il rimborso del danno
finanziario che mi ritrovo.
(…)." (cfr. doc. V)
1.4. Il ricorso dell’assicurato
contro la decisione su opposizione della Sezione del lavoro del 5 agosto 2004 è
stato dichiarato irricevibile da questo Tribunale con decisione dell’8 giugno
2005 (cfr. Inc. 38.2005.28).
1.5. Il 28 aprile
2005 il TCA ha scritto all’Ufficio Regionale di collocamento di __________
(URC), all’att. del sig. __________, una lettera del seguente tenore:
"
(…)
Egregio Signor __________,
il nostro Tribunale è chiamato a pronunciarsi
nella causa di cui a margine.
Ai fini del giudizio e viste le seguenti
affermazioni del signor RI 1:
" (…)
A domanda rispondo di aver già iniziato un discorso con il mio consulente del
personale dell'URC di __________ (dicembre 2003) relativo ad una attività in
proprio e pertanto al beneficio delle indennità speciali concernenti la fase di
progettazione (…)."
" (…)
Mi riservo il diritto di chiedere un risarcimento danni nell'eventualità
dovessi ricevere false informazioni come d'altronde ricevute dall'ufficio del
lavoro di __________, e di denunciare il Sig. __________ consulente per aver
dichiarazioni (ndr. recte: dichiarato) il falso in merito alla mia posizione in
disoccupazione e per non avermi informato adeguatamente. (…)"
" (…)
già con il primo colloquio con il consulente avevo chiesto di poter beneficiare
delle misure speciali appunto per far fronte alla mia intenzione di intraprendere
un'attività individuale. (…)"
" (…)
È vero che la fase di progettazione per l'attività è conclusa, ma questo non
spetta a me giudicarlo in quanto mi aspettavo dal consulente appunto una
collaborazione in questo senso. Io per non perdere tempo prezioso sono andato
avanti pensando che l'URC mi avrebbe comunicato mediante degli scritti su come
procedere, ma non ho mai ricevuto nulla. Avevo chiesto esplicitamente al
consulente di poter beneficiare delle indennità speciali! (…)"
" (…)
il mio collocatore signor __________ non mi ha dato sufficienti chiarimenti per
come si pianifica l'attività che avevo in mente di preparare, cioè l'attività
di intermediatore immobiliare (…)."
" (…)
ripeto che se fossi stato informato a dovere dal mio ex consulente __________ e
se lui avesse informato per tempo come da prassi normale le autorità
competenti, io non avrei mai iniziato un'attività indipendente. (…)"
voglia, per cortesia e entro il termine di 10
giorni, rispondere alle seguenti domande:
1. Quando
ha visto per la prima volta il signor RI 1 e quando è diventato il suo
collocatore?
2. Il
signor RI 1 le ha comunicato di volere intraprendere un'attività indipendente?
Se
sì, quando esattamente, cosa le ha detto e quali sono state le sue osservazioni?
3. Il
signor RI 1 le ha chiesto di poter beneficiare delle indennità speciali a
sostegno della sua attività indipendente?
Se
sì, quando esattamente, cosa le ha detto e quali sono state le sue risposte?
4. Il
signor RI 1 le ha consegnato la lettera del 26 gennaio 2004 della __________
(qui allegata in copia)?
Se
sì, quando esattamente, per quale ragione e, se vi è stata, quale è stata la
discussione sulla medesima?
N.B.: Voglia
rispondere precisamente a tutte le domande.
Voglia inoltre trasmettere
al TCA copia di tutti i verbali dei colloqui avuti con il signor RI 1 nonché
qualsiasi altra nota che possa documentare il suo intervento con l'assicurato.
(…)." (cfr. doc. IX)
Con
lettera del 3 maggio 2005 il consulente dell’URC ha trasmesso al TCA i doc. da
X/1 a X/23 e ha così risposto alle domande postegli:
"
(…)
1. Il Sig. RI 1 si è annunciato ai nostri
sportelli in data 29.12.03. Ha
seguito il momento
informativo il 13.01.04. Ho incontrato per la prima volta l'assicurato in
data 15.01.04 durante il colloquio di iscrizione. Da quel momento sono stato il
suo consulente di riferimento (doc. 1. 2. e 3.). Durante tale incontro non
accennava in alcun modo che era sua intenzione mettersi in proprio; vedi copia
verbale di consulenza (doc. 4).
2. Rivedo il Sig. RI 1 in data 06.02.04; in tale occasione mi
consegna la lettera 26.01.04 della __________ (doc. 5). È durante tale
incontro che si è parlato di autoimprenditorialità. Mi ha spiegato la sua idea
di assumere qualcuno che avesse già i titoli di studio richiesti dal settore
immobiliare. Dopo avergli spiegato la procedura per mettersi in proprio, l'ho
invitato a voler continuare con le ricerche di lavoro.
Mi ha informato che
stava preparando una bozza di businnes plan. Era pure stato convenuto che non
appena pronta me l'avrebbe consegnata (alfine di
poterla mandare a Bellinzona al responsabile di tale misura), vedi copia
verbale controfirmato del 06.02.04 (doc. 6).
Nuovo incontro con
l'assicurato in data 25.02.04; copia verbale allegato (doc. 7).
11.03.04 il controllo
viene svolto allo sportello (in marzo non incontro l'assicurato).
3. Durante l'incontro del 06.02.04, quando ho
spiegato l'iter da
seguire alfine di
eventualmente poter beneficiare degli aiuti previsti si è parlato di indennità
speciali, di eventuale inserimento in uno specifico corso di autoimprenditorialità,
di un eventuale consulenza durante il primo anno di attività, ecc. Ovviamente
il tutto era subordinato alla presentazione di un avanprogetto da poter mandare
a Bellinzona. Una formale domanda da parte del Sig. RI 1 non mi è mai
pervenuta, ma in quella fase, non avendo potuto mandare a Bellinzona alcun avanprogetto
era prematuro.
4. Come già indicato al p.to 2, confermo di aver
ricevuto la lettera
__________ del 26.01.04
in occasione del colloquio avuto in data 06.02.04. Sul momento non vi è stata
una particolare discussione sulla stessa.
5. Dal 04.05.04 la gestione dell'incarto veniva assunta dal collega __________.
(…)." (cfr. doc. X)
1.6. I doc. IX e
X con i rispettivi allegati sono stati notificati alle parti per osservazioni (cfr.
doc. XI).
L’assicurato,
anche dopo che il plico raccomandato gli è stato spedito nuovamente per posta A
perché non lo aveva ritirato (cfr. doc. XI), è rimasto silente.
Dal canto
suo la Cassa, con lettera del 12 maggio 2005, ha comunicato al TCA di non avere
ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. XII).
1.7. Il doc. XII
è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato al quale è stato ricordato che
a tuttoggi non ha ancora risposto alla lettera del TCA del 6 maggio 2005 (cfr.
doc. XIII).
Anche
questa lettera raccomandata non è stata ritirata dall’assicurato e la stessa
gli è stata spedita nuovamente per posta A (cfr. doc. XIII).
in
diritto
2.1. Il 1° luglio
2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il
24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del
24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Poiché
nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale
in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V
1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid.
1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF
125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2,
pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994
pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e
STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che la presente
fattispecie si riferisce a una questione (il diritto alle indennità di
disoccupazione in base alle norme che regolano il guadagno intermedio) che si è
posta successivamente (e cioè il 1° febbraio 2004 data in cui ha iniziato la
sua collaborazione con la __________; cfr. doc. A/18) all’entrata in vigore
delle nuove disposizioni, si applicano le norme valide dal 1° luglio 2003.
Il nuovo
tenore dell’art. 24 LADI non ha modificato il contenuto di quello vecchio e
quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua
validità.
Al
riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale
sull’assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio
federale, circa l’art. 24 LADI, ha rilevato che:
" Art.
24 Computo del guadagno intermedio
Capoverso 1: i capoversi 1 e 2 sono riuniti in un unico capoverso.
Il capoverso 2 è abrogato.
Fatti
I capoversi 3 e 4 sono ordinati in modo più preciso per motivi di
sistematica e per tener conto della giurisprudenza, ma il loro contenuto, ad
eccezione del capoverso 3, rimane invariato.
Capoverso 3bis (nuovo):
secondo la formulazione attuale dell’articolo 24 capoverso 2 terzo periodo
LADI, non può essere versato alcun pagamento compensativo dopo una
disdetta a seguito di una modifica del contratto di lavoro o in caso di
riassunzione nell’intervallo di un anno da parte dello stesso datore di lavoro
a un tasso di occupazione inferiore, anche se il salario proposto è usuale per
la professione e il luogo.
Il legislatore voleva semplicemente impedire il dumping salariale
a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo una disdetta dovuta a
una modifica del contratto di lavoro. Non v’è invece il rischio di abusi se il
datore di lavoro è costretto, per motivi legati all’impresa, a ridurre il tasso
di occupazione con una riduzione proporzionale del salario e se il lavoro
proposto è rimunerato a un’aliquota usuale per la professione e il luogo.
Il nostro Consiglio non rifiuterà di prendere in considerazione un
eventuale guadagno intermedio, e quindi si opporrà alla concessione di
pagamenti compensativi secondo la disposizione dell’attuale articolo 41a capoverso
3 OADI soltanto se il rapporto di lavoro è mantenuto o ripreso nell’intervallo
di un anno fra le due parti a una delle condizioni seguenti:
a) il tempo di
lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è eccessiva;
b) il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.
Con questa clausola contro gli abusi e con il criterio
dell’aliquota usuale per la professione e il luogo, occorre evitare che i costi
salariali siano trasferiti all’assicurazione contro la disoccupazione (dumping
salariale). In particolare, il guadagno intermedio non deve portare a un
degrado generale delle condizioni di lavoro e salariali né a una trasformazione
dei posti di lavoro «normali» in posti di lavoro «con guadagno intermedio». A
tal fine, da un lato l’importo dei pagamenti compensativi deve rispettare i
salari usuali per la professione e il luogo (art. 24 cpv. 3 LADI) e,
dall’altro, i guadagni intermedi presso il datore precedente sono ammessi o
presi in considerazione solo se il salario non è stato ridotto in misura
eccessiva. Con questa disposizione si vuole impedire di finanziare la
riassunzione a un salario eccessivamente basso a spese dell’assicurazione
contro la disoccupazione (guadagno intermedio).
Questo disciplinamento tiene conto delle contingenze economiche,
del principio delle assicurazioni sociali della diminuzione del danno, del
principio dell’assicurazione contro la disoccupazione «lavorare è redditizio» e
impedisce inoltre che gli assicurati
accettino importanti sacrifici salariali a spese dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
Capoverso 4: la modifica del rinvio è necessaria in considerazione
della fusione dei capoversi 1 e 2.”
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2005-2006)
2.2. Secondo
l’art. 24 cpv. 1 LADI é considerato guadagno intermedio il reddito proveniente
da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene
entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della
perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22.
Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito
proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù
dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il
guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno
all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.
Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il
Consiglio federale, competente a emanare le disposizioni esecutive (cfr. art.
109 LADI) e sulla base della delega di cui all’art. 24 cpv. 1 LADI, ha emanato
l’art. 41a OADI.
In
particolare il cpv. 1 dell’art. 41a OADI stabilisce che se il reddito è
inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito
del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità
compensative.
2.3. Secondo
l’art. 24 cpv. 3 LADI é considerata perdita di guadagno la differenza tra il
guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno
all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato (cfr.
DLA 2000 N. 40 consid. 3a pag. 211). Un guadagno accessorio (cfr. art. 23 cpv.
3 LADI) non é preso in considerazione (cfr. DTF 126 V 207 in merito al calcolo
del guadagno assicurato quando accanto a un'attività principale a tempo
parziale viene esercitata un'attività accessoria).
In una
decisione del 3 agosto 1999 nella causa S., C 134/99, il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA) ha confermato il precedente giudizio del TCA che, nel
caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo, aveva rilevato che
non si può tener conto del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta
inferiore al minimo d’esistenza, bensì si deve prendere in considerazione un
guadagno ipotetico corrispondente al salario minimo per il rilascio di un
permesso di lavoro nella professione concreta. Inoltre questo Tribunale aveva
considerato quale guadagno ipotetico l’importo di fr. 2’750.--, pari al salario
minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta.
La nostra
Massima Istanza ha, in particolare, osservato che:
"
(...)
1. - La presente lite verte sul tema di
sapere se il guadagno intermedio, per il calcolo della perdita di guadagno
determinante ai fini di stabilire il diritto all’indennità di disoccupazione,
debba in ogni caso corrispondere almeno all’aliquota usuale per la professione
ed il luogo in cui l’attività è esercitata, o se invece da prendere in
considerazione a questo scopo possa essere, secondo le circostanze, il reale reddito
percepito dall’assicurato durante il periodo di controllo.
Considerandi
2.
- a) Nell’impugnato giudizio l’autorità di
ricorso cantonale ha correttamente indicato che è considerato guadagno
intermedio, ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 LADI, il reddito proveniente da un’attività
lucrativa dipendente o indipendente ottenuto dal disoccupato entro un periodo
di controllo. Giusta il cpv. 3 di questa norma, è considerata perdita di
guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di
controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed
il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non
è preso in considerazione.
La precedente istanza ha pure illustrato in
modo pertinente i principi di giurisprudenza sviluppati in questo contesto.
Essa in particolare ha ricordato come non vi sia retribuzione conforme agli usi
professionale o locali in caso di lavoro sostitutivo quando risulti
inequivocabilmente che un assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite
effettuate non possa, per mesi, conseguire un guadagno corrispondente al minimo
d’esistenza nonostante il massimo impegno (DLA 1986 no. 22 pag. 89 consid. 2; cfr.
pure DTF 120 V 245 consid. 3c; SVR 1994 ALV no. 22 pag. 51 consid. 6b). In
altri casi, il Tribunale federale delle assicurazioni, ha stabilito che si
doveva prendere in considerazione, per il calcolo della perdita di guadagno del
disoccupato, un salario ipotetico di fr. 2’750.-- corrispondente al salario
minimo richiesto per il rilascio di un permesso di lavoro a manodopera estera
non domiciliata per svolgere l’attività di rappresentante (sentenze inedite 31
dicembre 1998 in re C., C 53/98, e 18 dicembre 1995 in re G., C 213/95; cfr.
DLA 1998 no. 33 pag. 181 consid. 2, pag. 182 consid. 3a, pag. 183 consid. 3c).
b) La Corte cantonale si è fondata sulla
summenzionata prassi per ritenere che nel caso di specie si doveva, ai fini del
calcolo della perdita di guadagno determinante per il diritto all’indennità di
disoccupazione, prendere in considerazione un guadagno intermedio ipotetico di fr.
2’750.--. (...)."
(cfr. STFA del 3 agosto 1999 nella causa S., C
134/99)
Contestualmente
il TFA ha pure ribadito che l’esigenza della conformità all’uso professionale e
locale si riferisce tanto al guadagno proveniente da un’attività lucrativa
dipendente quanto al reddito che il disoccupato ottiene esercitando un’attività
lucrativa indipendente (cfr. pure RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV
N. 10, pag. 31 consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998 N. 25,
pag. 134 consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4).
Inoltre
il TFA ha stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che
deve eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su
provvigione - che svolge la sua attività nel servizio esterno - occorre
computare il salario conforme agli usi professionali e locali a partire
dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun reddito
durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né giurisprudenza
su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine di un periodo
transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N. 33, pag. 179).
Dunque il
salario conforme agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo
giorno d’inizio dell’attività.
Sempre il
TFA, in una decisione non pubblicata del 31 dicembre 1998 nella causa C., C
53/98, ha pure ribadito che deve essere presa in considerazione la circostanza
che un’attività rimunerata a provvigioni venga esercitata a tempo parziale.
L'Alta
corte si è riconfermata nella propria giurisprudenza in una decisione
pubblicata in DLA 2000 N. 20, pag. 95 dove, in particolare, è stato ribadito
che siccome il legislatore non ha previsto alcun obbligo di informare in
materia di guadagno intermedio, l'assicurato deve assumersi personalmente le
conseguenze che risultano dalla legislazione sull'assicurazione contro la
disoccupazione se accetta un'attività il cui salario è inferiore agli usi
professionali e locali.
Il TFA ha ribadito la
propria giurisprudenza e, confermando il precedente giudizio di questo
Tribunale, in una decisione del 21 giugno 2001 nella causa Q. (C 65/01), ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.
- a) I giudici di prime cure hanno osservato
che determinante non può essere il guadagno effettivamente conseguito dalla
ricorrente, che nell'evenienza concreta non raggiunge nemmeno il minimo
d'esistenza, bensì quello ipotetico corrispondente al salario minimo per il
rilascio di un permesso di lavoro nella professione specifica,
indipendentemente dal fatto che siffatto guadagno sia condizionato da fattori
estrinseci alla volontà del lavoratore.
b) A questo modo di giudicare il Tribunale
federale delle assicurazioni non ha nulla da eccepire. Nella sua giurisprudenza
esso ha infatti avuto occasione di rilevare che, quando un assicurato
retribuito proporzionalmente alle vendite effettuate non può conseguire un
salario corrispondente al minimo esistenziale nonostante il massimo impegno,
tale retribuzione non può essere considerata conforme agli usi professionali o
locali in caso di lavoro sostitutivo (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33
pag. 182 consid. 2 e riferimenti). Questa Corte ha ulteriormente precisato che,
qualora non venga raggiunto quanto è usuale per la professione ed il luogo,
occorre, procedendo al confronto tra guadagno intermedio e guadagno assicurato,
fondarsi sul salario che corrisponde almeno all'aliquota usuale per la
professione ed il luogo, anziché su quello effettivo. In siffatta evenienza,
l'assicurato ha diritto alla compensazione della differenza tra il guadagno
assicurato e il salario corrispondente agli usi professionali e locali (DTF 120
V 253 consid. 5e; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2 e riferimenti).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte,
per potere ritenere una retribuzione conforme agli usi professionali, è
necessario che l'assicurato che consegue un guadagno intermedio nella
professione appresa venga remunerato secondo i parametri validi per i
rappresentanti - con relativa formazione - di tale mestiere. Per converso,
nell'ambito di attività non apprese sono applicabili i salari medi nella branca
in questione (DTF 120 V 245 consid. 3c, 252 consid. 5e, 513 consid. 8e; DLA
1998.
n. 33 pag. 182 consid. 2).
c) Nel caso di specie è evidente che il
guadagno realmente percepito dall'assicurata nel periodo in esame non può
essere equiparato a quello ipotetico usuale nella professione specifica e che
pertanto solo quest'ultimo debba essere preso in considerazione.
Le censure mosse dalla ricorrente non sono in
alcun modo tali da sovvertire la pronunzia querelata, atteso che, con
l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale giusta l'art. 24
cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro e lavoratore
disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscano stipendi inadeguati
a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla quale il lavoratore
si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi a discapito della
collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2). In
questa ottica deve essere interpretato l'accordo che qui ci occupa, dove le
parti hanno stabilito una retribuzione solo per il tempo effettivo di
conversazione, senza prevedere alcun compenso per il tempo - 184 ore nel mese
in questione - in cui l'assicurata doveva comunque restare a disposizione del
datore di lavoro. In entrambi i casi, un manifesto squilibrio contrattuale non
può - alla luce della predetta giurisprudenza - gravare sull'assicurazione
contro la disoccupazione, ma deve eventualmente essere oggetto di particolare
disamina nel contesto dei rapporti interni fra datrice di lavoro e lavoratrice,
come correttamente indicato dall'autorità cantonale.
d) Alla luce di quanto esposto, l'operato del
Tribunale cantonale, che non si è basato sul guadagno realmente realizzato,
merita di essere confermato.
(…)." (cfr. STFA del 21 giugno 2001 nella
causa Q., C 65/01)
2.4
Nell’evenienza concreta dagli
atti di causa e dagli accertamenti effettuati dal TCA risulta quanto segue.
L’assicurato si è iscritto
al collocamento il 15 gennaio 2004 alla ricerca di un’attività a tempo pieno - quale
contabile, capo cantiere, disegnatore edile - dopo essere stato licenziato, con
effetto al 31 gennaio 2004, dalla __________, ditta per la quale ha lavorato
quale impiegato amministrativo, (cfr. doc. 2, 3, 4 e 5).
Egli ha rivendicato il
diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° febbraio 2004 (cfr. doc. 1).
Nei verbali dei colloqui
di consulenza del 15 gennaio e del 6 febbraio 2004, sottoscritti
dall’assicurato, si legge che:
" (…)
Colloquio iscrizione effettuato da T7CMI. Incontro oggi per la
prima volta il Sig RI 1 che si annuncia presso il nostro ufficio in quanto con
la fine di questo mese terminerà la sua collaborazione con la __________. Presso
di loro operava in qualità di contabile. Il Sig. Parisi ha svolto 4 anni di
STS, poi ha frequentato il corso presso la Associazione Svizzera Dei Fiduciari
Immobiliari che gli permette di potersi iscrivere per gli esami finali. Oltre,
ha svolto diversi corsi sia in ambito edile che in quello informatico. Per il
momento non ha in vista delle trattative di lavoro a corto/medio termine.
(…).” (cfr. doc. X/4)
" (…)
Abbiamo controllato assieme le ricerche di lavoro effettuate
durante il mese di gennaio ’04, gli esiti delle stesse non hanno avuto
riscontri positivi. Si tratta di candidature spontanee inviate presso delle
agenzie di collocamento per attività come contabile. Attualmente sta
collaborando senza percepire alcun salario con la __________ che appartiene al
fratello. All’interno dell’ufficio si occupa di preparare ed organizzare una
futura struttura che contempli la parte legata all’amministrazione di stabili
(attività che potrà svolgere solo dopo aver conseguito l’esame presso la SVIT
come amministratore d’immobili). Attualmente non è in grado d’indicare con
precisione la data di quando verranno organizzati gli esami citati in
precedenza. L’assicurato mi ha spiegato che dopo due anni dal conseguimento del
titolo di amministratore, si diventa automaticamente fiduciari immobiliari. Al
momento la sua idea è di ingaggiare una persona che abbia questo titolo di
studio e che permetta poi di poter iniziare concretamente con l’attività. Lo
invito a voler continuare con la ricerca del lavoro fino a quando non potrà
confermare un inizio dell’attività. Stà preparando la bozza relativa al
business-plan, non appena pronta me la consegnerà. Per il momento questo è
quanto, non ho altro da aggiungere.
(…)." (cfr. doc. X/5)
Durante il colloquio del 6
febbraio 2004 l’assicurato ha consegnato al proprio collocatore (cfr. doc. X,
punto 2) una lettera datata 26 gennaio 2004 della CFDI SA del seguente tenore:
" (…)
Conferma di Collaborazione con il Signor RI 1, __________
Con la presente, confermiamo che il Signor RI 1 in __________,
collaborerà con la nostra società a partire dal 1° febbraio 2004, per impostare
la creazione di una eventuale nuova società che si occuperà di amministrazione
immobiliare, senza alcuna retribuzione mensile.
Il Signor RI 1, potrà usufruire dei nostri uffici sino al
raggiungimento dell’obbiettivo programmato.
In caso di assunzione futura, farà stato inizialmente il guadagno
intermedio, tramite la Cassa disoccupazione di __________, nel frattempo, Il Sig.
RI 1 è tenuto a svolgere tutte le ricerche di lavoro, richieste dall’ufficio di
collocamento.
Il Signor RI 1, si impegna a fornire al proprio collocatore tutte
le informazioni riguardanti lo sviluppo del progetto.
Ci aspettiamo un adeguato sostegno economico dall’ufficio di
collocamento, per la realizzazione del progetto per la creazione di una nuova
società in cui il Signor RI 1 sarà azionista.
(…)." (cfr. doc. X/5 = doc. A/18)
Durante il colloquio di
consulenza del 6 aprile 2004 è stato steso e l’assicurato ha controfirmato il
seguente verbale:
" (…)
L’assicurato viene informato che per i periodi di controllo di
gennaio e febbraio 2004, non sarà emessa alcuna sanzione (il modo di svolgere
le ricerche di lavoro è sanzionabile, ma non essendo stato richiamato durante
l’incontro di febbraio, le giustificazioni addotte vengono accettate). E’ ovvio
che per i periodi di controllo di marzo e seguenti il tutto dovrà essere svolto
come richiesto. Viene pure informato che per la sua “occupazione senza salario”
presso la __________, l’ufficio giuridico a cui è stato sottoposto il caso
prenderà posizione in merito. Al colloquio odierno vengono controllate le
ricerche di lavoro svolte durante lo scorso mese, si tratta di candidature
inoltrate per attività come impiegato, assistente di direzione, responsabile
commerciale e impiegato contabile. Si tratta di annunci apparsi presso le liste
__________. Da due DL gli è stato conferito il mandato di collaborazione
relativo all’eventuale amministrazione di stabili.
(…)." (cfr. doc. X/8)
In occasione
dell’audizione del 26 aprile 2004 presso l’Ufficio Giuridico della Sezione del
lavoro è stato steso un verbale, sottoscritto dall’assicurato, nel quale figurano,
tra l’altro, le seguenti dichiarazioni:
" (…)
In merito alla comunicazione in oggetto (ndr. si riferisce
alla “Comunicazione Dubbi circa l’idoneità al collocamento” dell’8 aprile 2004;
cfr. doc. A/17) dichiaro:
Con lettera 26 gennaio 2004 la società __________ con sede a __________
in __________ mi ha confermato di intrattenere una collaborazione lavorativa
presso di loro a decorrere dal 1° febbraio 2004.
In buona sostanza, è stato messo a mia disposizione un ufficio
proprio comprendente di telefono (__________), apparecchio fax (__________),
personal computer nonché il relativo mobilio e materiale di cancelleria per
poter svolgere una mia attività individuale nell’intento di intermediazioni
immobiliari per la vendita, l’acquisto, la progettazione o la ristrutturazione
di immobili.
A domanda rispondo di non essermi annunciato presso la Cassa di
compensazione AVS quale attività individuale.
Dichiaro:
Mediamente mi reco in ufficio 4 giorni su 5 giorni lavorativi e di
regola sono occupato dalle ore 0930 alle ore 1230 e dalle ore 1400 fino un
massimo alle ore 1930.
Durante la mia permanenza in ufficio promuovo la mia attività e ho
già acquisito due mandati (__________) di collaborazione per futuri lavori e
clienti.
In pratica se dovessi reperire un cliente disposto a costruire,
trasformare o vendere un immobile, faccio da intermediario con i citati studi
di architettura.
Visitando il sito __________ è possibile ritrovare due inserzioni
di vendita di immobili nelle quali è invitato il potenziale cliente a
contattare il sottoscritto (riferimento oggetto n° __________).
Attualmente la mia attività presso la __________ non è remunerata
e non faccio capo alle indennità compensative (guadagno intermedio).
Con la società in parola non ho formalizzato alcun eventuale
rimborso spese.
A domanda rispondo che ho ottenuto questa possibilità di impiego
presso la __________ poiché mio fratello __________, __________, detiene parte
delle azioni (capitale sociale) della società.
A domanda rispondo che non esiste contratto di lavoro tra il
sottoscritto e la __________, ma unicamente una collaborazione come descritta
con lettera del 26.01.2004 (consegnata all’URC di __________).
A domanda rispondo che non vi sono agenti immobiliari alle mie
dipendenze.
Saltuariamente mostro la mia attività (rendiconto) a mio fratello
più che altro per dimostrare il tempo impiegato presso il suo ufficio.
A domanda rispondo che tengo un registro dei lavori svolti
(attività) nell’arco della mia giornata comprensivo delle spese economiche
(telefono, fax, internet, ecc) così come un conteggio del materiale di
cancelleria utilizzato.
Durante la mia giornata lavorativa dedico anche del tempo per
svolgere le mie ricerche di lavoro.
A domanda rispondo che qualora dovessi reperire o mi venisse
offerto un posto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale per le professioni
che ricerco sono disposto da subito o in un ragionevole termine (1 mese) ad
accettarlo senza particolari impedimenti personali e vincoli professionali con
la __________.
Per l’attività lavorativa che svolgo è ipotizzabile un salario
mensile lordo di fr. 7'000.-- poiché deve tenere necessariamente in
considerazione che le mansioni svolte sono di livello superiore e laborioso
alfine di vendere un immobile o ottenerne l’esclusiva per la vendita.
A domanda rispondo di aver già iniziato un discorso con il mio
consulente del personale dell’URC di __________ (dicembre 2003) relativo ad una
attività in proprio e pertanto al beneficio delle indennità speciali
concernenti la fase di progettazione, anche se a dire il vero, è una fase che
ho già concluso poiché a tutti gli effetti sono già operativo.
In merito consegno una bozza (allegato 1) che descrive in sostanza
la mia attività.
A domanda rispondo che per il tramite della __________ attingo
pure, così autorizzato, al loro bacino di clienti potenziale per l’acquisto o
la vendita di immobili.
Prendo atto che l’Ufficio del giuridico prospetta una decisione
relativa all’idoneità al collocamento. Visto che l’idoneità al collocamento è
una delle condizioni da cui dipende il diritto alle indennità di
disoccupazione, questa decisione - se fossi ritenuto inidoneo - comporterebbe
il diniego di tale indennità (senza diritto).
(…)." (cfr. doc. A/15)
Questo il testo
dell’”Allegato 1.”:
" Attività
immobiliare in __________
- Mediazione
immobiliare / pubblicità immobiliare
- Vendita di
immobili
- Promozione
progettazione e ristrutturazione di immobili abitativi
Trattasi di una società immobiliare che si prefigge con la massima
professionalità e discrezione nella mediazione di immobili, il cliente verrà
trattato con massimo riguardo e rispetto, esso sarà accompagnato
professionalmente nella vendita diretta e sarà trattato affinché possa
concludere senza brutte sorprese finali il suo affare. I nostri potenziali
clienti sono clienti molto discreti e senza problemi finanziari, quindi
solvibili e seriamente interessati.
La società si occupa anche della pubblicità immobiliare sui
principali giornali svizzeri, eventualmente anche esteri se il caso, e della
pubblicità nei vari più importanti portali internet, tutto su accordo del
cliente e in base alle sue esigenze, anche in questo caso il cliente sarà
trattato con la massima trasparenza, sarà quindi il cliente stesso a
indirizzarci su come e dove pubblicizzare l’oggetto.
La vendita degli oggetti è di principio gratuita se da esso ne
scaturisce un eventuale ristrutturazione o progettazione di una nuova
edificazione, tramite il nostro studio (__________, o __________). Nel caso
trattasi unicamente della mediazione di vendita verrà stipulato un contratto a
parte e saranno presi in considerazione i molteplici aspetti di un contratto di
questo tipo, l’esclusiva sarà richiesta unicamente dopo attenta valutazione da
parte dei nostri professionisti, ma non sarà una clausola primaria se il
cliente ha già intrapreso dei contatti con agenzie immobiliari o con altri enti.
Lo studio d’architettura __________ oppure lo __________ per la
quale il Sig. RI 1 si occupa quale tecnico e addetto alla vendita, saranno
premurose nel valutare qualsiasi tipo di progetto immobiliare." (cfr. doc.
14)
Con decisione del 27
aprile 2004 la Sezione del lavoro ha stabilito che:
- L’assicurato
è ritenuto idoneo al collocamento a far tempo dal 1° febbraio 2004.
- Per
l’attività lavorativa dell’assicurato, svolta dal 1° febbraio 2004 presso la __________,
devono essere applicate le disposizioni previste in caso di guadagno intermedio
(art. 24 LADI) (cfr. doc. A/13).
Contro questa decisione,
il 3 maggio 2004, l’assicurato ha inoltrato un opposizione del seguente tenore:
" (…)
Egregio Signor __________,
con la presente la informo che purtroppo devo ritirare
l’intenzione di creare una ditta individualmente in quanto applicando così come
indicato da lei o dalla legge un guadagno ipotetico intermedio (che
effettivamente non esiste in quanto non ho percepito assolutamente nulla per il
lavoro svolto, anzi ho anticipato dei soldi) non riesco a sostenere la maggior
parte delle mie spese mensili, ossia da quel che mi pare di aver capito dovrei
percepire meno di Fr. 1'000 mensili. E’ chiaro che così mi mettete in serie
difficoltà, io da solo ho oltre Fr. 20'000 in precetto e come già comunicato
dallo scritto della __________ io non percepisco nessun salario usufruisco
solamente dell’infrastruttura logistica a gratis. Ma come detto non posso
andare avanti oggi 3 maggio 2004 mi ritrovo con Fr. 2 in tasca in quanto la
cassa non mi ha ancora versato le indennità per il mese di aprile 2004, sono
veramente deluso credevo che “L’Ufficio del lavoro” così per come si chiama mi
avrebbe dato un aiuto visto la mia onestà nel comunicare tempestivamente la
cosa al competente ufficio del lavoro di __________. Oltretutto la __________
mi comunica che probabilmente non potrò più usufruire dell’infrastruttura in
quanto prevedono l’assunzione di un impiegato che dovrà per forza prendere il
posto da me occupato.
Vorrei quindi rinunciare alla creazione di una ditta individuale
non perché non mi stia a cuore, ma come detto non dispongo di sufficiente
liquidità neanche per mangiare, chiedo quindi gentilmente di stralciare la
decisione in merito e di comunicarlo all’ufficio del lavoro di __________,
chiedo anche di fare presto in quanto ora la mia situazione è disperata, vorrei
ricevere lo stipendio di aprile 2004 (meno l’acconto che ho già preso a metà
mese, ossia 3'600 – 1'000 = ~ 2'600.--)
Vorrei eventualmente sapere se non ci sia un’alternativa, in
quanto non sono disposto a chiedere la differenza all’assistenza sociale visto
che ho il diritto alla disoccupazione e visto i miei anni di lavoro presso
datori di lavoro.
Oggi 3 maggio 2004 ore 17.45 vado a casa a piedi prendo tutto il
mio materiale presso la __________ e non vi torno più fino a quando non avrò
chiare risposte, dovesse esserci un’alternativa sarò disposto a rivalutare il
tutto sempre che l’ufficio del lavoro capisca la situazione idem per la __________.
Non dovessero esserci alternative vorrà dire che chi cerca di mettersi in
proprio non ottiene nessun beneficio anzi … mi dica lei se ho torto!!!
Spero di ricevere al più presto una risposta in merito e sopra
tutto spero di ricevere ciò che mi spetta affinché io possa fare fronte ai miei
debiti.
Mi riservo il diritto di chiedere un risarcimento danni
nell’eventualità dovessi ricevere false informazioni come d’altronde ricevute
dall’ufficio del lavoro, e di denunciare il Sig. __________ consulente per aver
(ndr. recte: fatto) dichiarazioni false in merito alla mia posizione in
disoccupazione e per non avermi informato adeguatamente.
(…)." (cfr. doc. A/12)
Sempre il 3 maggio 2004
l’assicurato ha scritto all’ispettore __________ della Sezione del lavoro
Ufficio giuridico una lettera di “Chiarimenti al verbale del 27 aprile 2004” (ndr.
recte: 26 aprile 2004) nella quale, in particolare, si legge che:
" (…)
Per quanto concerne l’occupazione presso la __________ in realtà
corrisponde al massimo a due giorni la settimana per quanto concerne la
promozione della mia attività, il resto mi serve per far fronte alle ricerche
di lavoro e per far fronte ai molteplici impegni che la vita impone (tasse,
pagamenti, ecc.).
(…)
E’ vero che la fase di progettazione per l’attività è conclusa, ma
questo non spetta a me giudicarlo in quanto mi aspettavo dal consulente appunto
una collaborazione in questo senso. Io per non perdere tempo prezioso sono
andato avanti pensando che l’URC mi avrebbe comunicato mediante degli scritti
su come procedere, ma non ho mai ricevuto nulla. Avevo chiesto esplicitamente
al consulente di poter beneficiare delle indennità speciali.
Ribadisco che se avessi ottenuto informazioni adeguate in merito
non avrei iniziato un’attività indipendente di quest’entità. Il salario
intermedio mi penalizza sproporzionatamente perché concretamente e formalmente non
ho nessuna esclusiva di vendita, quindi trovo sleale applicare l’art. 24 della
LADI, al momento non ho incassato nulla, la vendita di un immobile impone tempi
lunghi.
(…)." (cfr. doc. A/11)
Il 5 maggio 2004, dinnanzi
al consulente del personale __________ dell’URC di __________, è stato steso e
l’assicurato ha controfirmato il seguente “Verbale del colloquio di
consulenza”:
" (…)
Incontro l’assicurato alfine di chiarire la sua posizione. Faccio
anzitutto presente al Sig. RI 1 che è perfettamente inutile telefonare all’URC
minacciando gli interlocutori. Il suo modo di agire non si addice certamente ad
una persona che intende diventare promotore/agente immobiliare. Ciò premesso si
esamina la sua situazione alla luce della decisione dell’UG e la conseguente
applicazione del GI da parte della sua C.D.
Il Sig. RI 1 ritiene di non aver insultato né minacciato nessuno.
Vengono nuovamente ribadite le competenze URC, rispettivamente
delle CD. Spiego nuovamente il concetto di idoneità al collocamento, ed il
principio per cui non è ammissibile che un assicurato svolga attività non retribuita
(unica eccezione attività di volontariato, ma a precise condizioni e per un
tempo limitato).
Spiego i presupposti e le condizioni per poter beneficiare degli
aiuti previsti dalla Ladi/Oadi per chi intende mettersi in proprio. Se il suo
consulente non ne ha parlato è perché lo ha messo davanti al fatto compiuto
(vedi lettera __________ 26.01.04). L’assicurato non condivide quanto sopra, ma
ritiene di non essere stato informato in modo adeguato.
Spiego che per poter beneficiare delle ind. Speciali previste
dalla Ladi (per chi intende mettersi in proprio) devono essere rispettate le
disposizioni in materia. Presentazione di un avanprogetto e di un business
plan, il tutto viene demandato allo specialista della Sezione (Sig. __________)
il quale, previa valutazione, deciderà sul proseguo o meno del progetto e della
relativa concessione di eventuali ind. Speciali. Si deciderà pure se inserirla
nei previsti corsi di autoimprenditorialità (ed in quali moduli).
Informo pure l’assicurato che nel caso in cui smette
immediatamente la sua “occupazione” presso la __________ e pertanto è
totalmente “a disposizione” sarà inserito in una delle misure previste dalla Ladi,
nel suo caso in __________ al 100%, probabile data di inizio 17.05.04. Spiego
di cosa si tratta. Ovviamente gli impegni con l’URC/CD rimangono invariati.
Beninteso l’assicurato potrebbe decidere di chiudere la sua
pratica.
Trovandosi in difficoltà economiche l’assicurato è intenzionato a
chiedere alla CD, condono di quanto percepito. Non entro nel merito del
problema trattandosi di questione di competenza della Cassa disoccupazione.
Sarà effettuato cambio di consulente. Il nuovo consulente di
riferimento gli sarà comunicato in seguito. Per il momento in caso di necessità
deve rivolgersi al sottoscritto.
Entro lunedì sera 10.05.04 mi farà sapere se rimane iscritto o
meno e se intende presentare avanprogetto per autoimprenditorialità.
(…)." (cfr. doc. A/10)
Con lettera del 10 maggio
2004, con copia per conoscenza alla cassa di disoccupazione, l’assicurato ha
comunicato al consulente __________ dell’URC di __________ quanto segue:
" (…)
Egregio Signor __________,
mio malgrado con la presente le trasmetto formalmente l’intenzione
di rinunciare a decorrere dal 3 maggio u.s. l’attività intrapresa, in quanto
non dispongo più di sufficienti mezzi per poter far fronte alla situazione che
si viene a presentare. Purtroppo i rapporti con la __________ __________ non
vanno al meglio anche perché i progetti futuri di questa società non hanno
avuto buon fine, quindi molto probabilmente non potrò più usufruire dell’infrastruttura
logistica, cosa che mi penalizza parecchio. Oltre a questo gli oggetti
acquisiti (senza esclusiva) sono già in trattativa di vendita per tramite di
altri intermediari.
Chiedo quindi gentilmente di poter rientrare e di poter
beneficiare dell’assicurazione disoccupazione così come previsto dalla LADI.
Sono come sempre disponibile per l’URC di __________ nella misura
del 100%.
(…)." (cfr. doc. A/9)
Con decisione su
opposizione del 5 agosto 2004 la Sezione del lavoro, ravvisato che competenti
per il computo del guadagno intermedio sono le casse di disoccupazione, ha
modificato la propria decisione del 27 aprile 2004 nel senso che, ritenuta
l’idoneità al collocamento dell’assicurato, la pratica è trasmessa alla
competente cassa di disoccupazione per le sue incombenze (cfr. doc. A/8).
Con decisione del 20
agosto 2004 la Cassa ha deciso di computare quale guadagno intermedio
l’attività indipendente svolta dall’assicurato dal 1° febbraio 2004 al 2 maggio
2004.
Ai fini del calcolo della
compensazione la Cassa disoccupazione considera il salario ipotizzabile,
fornito dall’assicurato stesso, pari a Sfr. 7'000.-- lordi mensili (per
un’occupazione a tempo pieno) (cfr. doc. A/7).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato
(cfr. doc. A/6), con lettera del 28 settembre la Cassa ha posto le seguenti
domande all’assicurato:
" (…)
1.
Quale
funzione svolgeva all’interno della __________?
2.
Ha già svolto
in precedenza l’attività di intermediazione immobiliare?
3.
Per quale
ragione non ha mai indicato alla cassa di disoccupazione di svolgere
un’attività di intermediazione immobiliare dal 1° febbraio al 2 maggio 2004?
(…)." (cfr.
doc. A/5)
L'assicurato ha così
risposto il 6 ottobre 2004:
" (…)
1.
Premesso che
siete già in possesso del mio curriculum vitae, certificati e allegati,
all’interno della __________, svolgevo la funzione di “impiegato
amministrativo”.
2.
Tengo a
precisare che non ho mai svolto l’attività di intermediazione immobiliare in
precedenza.
3.
Ritengo di
dover precisare che in quel periodo ero in una fase di preparazione del
progetto, ma non ero per niente attivo al punto di riuscire a concludere dei
contratti concreti, infatti, non ho concluso nessun affare perché mai avuto un
concreto potenziale cliente.
Non ho mai
indicato alla cassa di svolgere un’attività d’intermediazione immobiliare per
un semplice motivo, non ero per nulla preparato per intermediare una
compravendita immobiliare reale.
Inoltre non
ho mai guadagnato un soldo, (impossibile riscontrare un guadagno intermedio)
sul possibile progetto prospettato, che non era per nulla un’attività
d’intermediazione concreta come interpretato. Non è mai stata mia intenzione
non informare la Cassa di quanto io stessi preparando.
In ogni caso
ho sempre svolto le mie ricerche di lavoro dimostrando più volte che se avessi
avuto la possibilità di lavorare l’avrei subito fatto, tenendo conto della mia
situazione finanziaria di cui siete a conoscenza.
(…)." (cfr.
doc. A/4)
Il 7 ottobre 2004
l'amministrazione ha inviato all'assicurato uno scritto dal seguente tenore:
" (…)
1.
Vogliate
trasmetterci copia del contratto di lavoro presso la __________.
2.
Il 26 aprile
2004, in sede di udienza presso l’ufficio giuridico della Sezione del lavoro,
lei ha dichiarato di recarsi in ufficio presso la __________ in __________
mediamente 4 giorni su 5, dalle 0930 alle 1230 e dalle 1400 alle 1930, e di
occuparsi della promozione della sua attività durante la permanenza in ufficio.
Il 3 maggio 2004, in una lettera di chiarimenti all’ufficio giuridico, modifica
la sua versione, e dichiara che la promozione della sua attività l’occupava
nella misura di 2 giorni, anziché 4 giorni. Voglia precisarci per quale ragione
ha inizialmente dichiarato di lavorare 4 giorni per la promozione della sua
attività, e sottoscritto il relativo verbale di audizione, e in seguito si è
corretto.
(…)." (cfr.
doc. A/3)
Il 19 ottobre 2004 egli ha
così risposto:
" (…)
1.
In allegato
vi trasmetto copia del contratto di lavoro sottoscritto alla __________ di __________
quale tecnico amministrativo, vi prego di notare che ho accettato di lavorare
per loro anche per molto meno di ciò che percepivo presso la __________.
2.
Ripeto che la
mia presenza presso la __________ era sì di 4 giorni su 7, ma in questi giorni
io non mi occupavo solamente dell’organizzazione della mia attività futura, ma
sopra tutto mi occupavo di ricerche di lavoro (in tutti i modi possibili
immaginabili), grazie ai mezzi della __________. Quindi cosa volete che io
facessi più di cercare lavoro e nel mezzo tentare di accaparrarsi se possibile
qualche cliente. Purtroppo il tempo per fare questo è stato molto breve dal
momento che sono stato costretto a rinunciare solo all’idea di continuare.
Oltre a ciò
vi preciso che la lettera di chiarimento si chiama tale non per niente,
purtroppo non avevo prestato sufficiente attenzione al verbale che io ho
sottoscritto, sono andato in fiducia pensando di essere stato abbastanza chiaro
oralmente e quindi quando mi è stata data la possibilità di leggerlo, sì l’ho
riletto ma velocemente senza prestare sufficiente attenzione. In sostanza però
questo non cambia la realtà dei fatti. Oggi lavoro e sono in periodo di prova,
spero di farcela perché mi trovo bene, non vi nascondo che sono amareggiato di
quanto mi è successo senza poi parlare del danno finanziario che ho dovuto
assorbirmi nonostante la mia difficile situazione di cui anche l’Ufficio
giuridico era a conoscenza. Comincio poi a pensare che tutto questo sia stato
un complotto di chi ha il potere di mettere il bastone tra le ruote a chi si
impegna per se, utilizzando addirittura le istituzioni statali e le persone
corrotte all’interno, “per tagliare fuori dal giro”, in questo caso me, per
paura di concorrenza leale, non parliamo poi se si tratta di uno “straniero”.
Credo che comunque ognuno prima o poi pagherà i propri sbagli … Io sono stato
onesto con tutti ho semplicemente cercato di lavorare alla luce del sole. Ma
sembrerebbe quasi più facile fare tutto di nascosto a questo punto, ma non mi
abbasserò a questo per queste persone se si possono reputare tali.
(…)." (cfr.
doc. A2)
Con la decisione su
opposizione qui impugnata, oggetto della presente vertenza, la Cassa ha quindi
stabilito che l’attività svolta dall’assicurato per l’avvio di un’attività di
intermediazione immobiliare è considerata quale guadagno intermedio. Per il
calcolo della compensazione della perdita di guadagno la cassa ha considerato
un guadagno intermedio di Fr. 3'000.-- lordi mensili (cfr. doc. A1).
2.5
Alla luce delle risultanze
appena esposte questo Tribunale osserva innanzitutto che, vista la descrizione
dell’attività immobiliare dell’assicurato di cui all’”Allegato 1” riprodotto
sopra in esteso e considerato che per quanto attiene ai mandati acquisiti dalla
__________ e dallo __________ l’attività consiste in una intermediazione tra i
citati studi d’architettura e il cliente disposto a costruire, trasformare o
vendere un immobile, a ragione che la Cassa ha parificato l’occupazione del
ricorrente a quella di un rappresentante con retribuzione su provvigioni ed ha
fissato un importo a titolo di guadagno intermedio.
Infatti, anche al
mediatore la mercede è dovuta tosto che il contratto sia conchiuso a seguito
dell’indicazione o della interposizione del mediatore (cfr. art. 413 cpv. 1 del
Codice delle Obbligazioni; CO).
Dunque, come per il
rappresentante con retribuzione su provvigioni, anche per il mediatore una
retribuzione è legata e dipende da un determinato risultato.
Del resto, per promuovere
la propria attività l’assicurato deve convincere il potenziale cliente della
bontà del suo prodotto quale intervento nell’attività immobiliare paventata.
Ritenuto poi che, anche se
non quale intermediatore, in ogni caso l’assicurato ha un’esperienza lavorativa
nell’ambito immobiliare di oltre due anni e che, circa le sue esperienze
professionali egli ha dichiarato che:
" (…)
Precedentemente alla mia iscrizione in disoccupazione: Dal 1993 al
1997.
ho frequentato la __________ a __________ nell’indirizzo quale architetto.
Lasciati gli studi superiori dal 1998 al 1999 ho conseguito una
formazione quale segretario-comunicatore di cantiere per il tramite dell’__________
presso i __________, ottenendo il certificato di perfezionamento professionale.
Nel 2002-2003 ho poi conseguito l’attestato di frequenza in
qualità di amministratore di immobili esame che avrò l’opportunità di sostenere
nel 2005 o 2006 (…)." (cfr. doc. A/15)
Questo Tribunale ritiene
ancora che a ragione la Cassa ha considerato quale salario conforme all’art. 24
cpv. 3 LADI l’importo di fr. 3'000.-- lordi mensili.
Infatti, riguardo a questo
importo, il TCA ha già avuto modo di stabilire che il salario
di fr. 3'000.-- mensili o un importo annuo di fr. 36'000.-- (valido dopo il
periodo di prova e raggiungibile in media annua o frazione) corrisponde alla
retribuzione minima richiesta dall'Ufficio cantonale della manodopera estera
per il rilascio di un permesso alla manodopera estera non domiciliata quale
rappresentante (cfr. STCA del 4 gennaio 2000 nella causa S., 38.1999.120; STCA
del 28 luglio 1999 nella causa Z., 38.1999.174; STCA del 15 luglio 1999 nella
causa C., 38.1999.126 e STCA del 16 aprile 1999 nella causa M., 38.1998.396).
Su due
altri aspetti la decisione della Cassa non può invece essere confermata.
Innanzitutto, sulla sola
base degli atti di causa il TCA non può condividere la conclusione della Cassa
secondo cui l’assicurato sarebbe stato occupato già a partire dal 1° febbraio
2004.
nella propria attività lucrativa (non è qui necessario
stabilire l’effettiva natura dipendente o indipendente dell’attività svolta
dall’assicurato ritenuto che configura guadagno
intermedio tanto il salario proveniente da un’attività lucrativa dipendente
quanto il reddito che il disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa
indipendente; cfr. consid. 2.3).
Infatti, visti i contenuti
del verbale del colloquio di consulenza del 6 febbraio 2004 e quello della
lettera del 26 gennaio 2004 della __________, consegnata in quell’occasione
all’amministrazione (testi sopra riprodotti in esteso), il TCA ritiene che non
si può escludere che l'assicurato abbia svolto all'inizio semplicemente una
fase di progettazione. In tale contesto si ricorda che la LADI agli art. 71a
seg. prevede il versamento di indennità quale sostegno ai fini del promovimento
dell’attività indipendente.
Di conseguenza, per quel
che concerne la problematica che qui ci occupa il TCA (inizio dell’attività
vera) è necessario che l’amministrazione stabilisca con precisione se vi è
stata effettivamente una progettazione oppure no.
Nel primo caso (semplice
fase di progettazione) non dovrà essere ritenuto nessun guadagno intermedio. In
caso contrario (lavoro effettivo) va invece considerato un importo a questo
titolo.
Al riguardo va tenuto
conto del fatto che, durante l’audizione del 26 aprile 2004 presso l’Ufficio
giuridico della Sezione del lavoro, l’assicurato ha dichiarato che “(…) a tutti
gli effetti sono già operativo. (…).” (cfr. doc. A/15). Si tratta di stabilire
da quando.
In secondo luogo, rilevato
che per il calcolo del guadagno intermedio deve essere presa
in considerazione la circostanza che un’attività può essere esercitata a tempo
parziale (cfr. consid. 2.3), la Cassa dovrà pure determinare quanto
tempo dei quattro giorni in cui ha dichiarato di essere occupato negli uffici
della ditta __________ è stato dedicato all’effettivo lavoro svolto
dall’assicurato (cfr. al riguardo la sentenza del 15 gennaio 2001 nella causa
P.-B., C 49/00 con la quale il TFA ha confermato il precedente giudizio
cantonale che, vista la sua presenza regolare in ufficio per
occuparsi della sua famiglia tra le ore 10.00 e le ore 15.00 e poi ancora per
svolgere attività private, aveva considerato un'assicurata idonea al
collocamento ritenuto che la stessa aveva tuttavia subito una
perdita di lavoro computabile soltanto in una misura equivalente al 50% del
guadagno precedentemente conseguito).
Questo
vale a maggiore ragione se si considera che nella sua decisione del 20
agosto 2004, ritenute le dichiarazioni dell'assicurato durante l’audizione del
26.
aprile 2004 davanti all’ispettore dell’Ufficio giuridico, la Cassa ha
considerato che l’assicurato era occupato nella misura dell’80% (cfr. doc.
A/7).
Per contro, nella
decisione su opposizione qui impugnata, la Cassa, tra l’altro, ha affermato che
“(…) è tuttavia plausibile che l’attività occupasse l’assicurato più dei due
giorni dichiarati, come d’altronde asserito dall’assicurato in sede di udienza
presso la SdL, altrimenti mal si comprende la necessità di usufruire di un
ufficio proprio e il termine ragionevole di un mese che era necessario
all’assicurato per accettare un’occupazione adeguata assegnata dall’ufficio
regionale di collocamento (URC). Lo stesso scopo di avviso di un'attività
indipendente, lascia intendere che l'assicurato impieghi tutte le sue forze ed
il suo tempo per avviare l'attività nei tempi più rapidi. In ogni caso, quando
il tempo di occupazione non è definibile in maniera oggettiva, la cassa
considera che l'assicurato è occupato a tempo pieno (…).” (cfr. doc. A/1).
A mente del TCA non vi
sono motivi per non credere che l'assicurato era impiegato nella misura massima
dell'80%.
Questo Tribunale rileva
ancora che già durante l’audizione del 26 aprile 2004 è stato, tra l’altro,
verbalizzato che: “(…) Durante la mia giornata lavorativa dedico anche del tempo
per svolgere le mie ricerche di lavoro. (…).” (cfr. doc. A/15).
Inoltre, nella sua lettera
di “Chiarimenti al verbale del 27 aprile 2004” (ndr. recte: 26 aprile 2004) del
3.
maggio 2004, l’assicurato ha, in particolare, precisato che “(…) Per quanto concerne
l’occupazione presso la __________ in realtà corrisponde al massimo a due
giorni la settimana per quanto concerne la promozione della mia attività, il
resto mi serve per far fronte alle ricerche di lavoro e per far fronte ai
molteplici impegni che la vita impone (tasse, pagamenti, ecc.) (…).” (cfr. doc.
A/11).
L’assicurato ha confermato
queste affermazioni nella lettera del 19 ottobre 2004 alla Cassa dove ha anche
fornito una spiegazione circa i motivi dei chiarimenti contenuti nel suo
scritto del 3 maggio 2004.
Nel verbale dell’audizione
del 26 aprile 2004 si legge anche che: “(…) A domanda rispondo che qualora
dovessi reperire o mi venisse offerto un posto di lavoro a tempo pieno o a
tempo parziale per le professioni che ricerco sono disposto da subito o
in un ragionevole termine (1 mese) ad accettarlo senza particolari impedimenti
personali e vincoli professionali con la __________. (…).” (cfr. doc. A/15, la
sottolineatura è del redattore).
Dunque, in ogni caso, un
eventuale guadagno intermedio in una misura ridotta rispetto all’80%, dovrà
essere fissato, per i motivi addotti all’inizio del considerando, sulla base di
un salario pari a fr. 3'000.-- lordi mensili per un’occupazione a tempo pieno.
In simili circostanze,
visto tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata va annullata
e gli atti rinviati all’amministrazione perché, appurato quando è avvenuto l'effettivo
inizio del lavoro e, il grado di occupazione, considerato quale salario
conforme all’art. 24 cpv. 3 LADI un salario pari a Fr. 3'000.-- lordi mensili
per un’occupazione a tempo pieno, si pronunci nuovamente sul guadagno
intermedio dell’assicurato da considerare nel periodo 1° febbraio-2 maggio 2004.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché proceda come indicato al consid. 2.5.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso
dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster