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Decisione

38.2004.92

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 marzo 2005Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno

assicurato."

(Per un

commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, pag.

93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”, Ed.

Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des Kantons

Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27, vedi

pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V 41).

2.4. Nella

presente fattispecie è giustamente incontestato che l’occupazione

dell’assicurato , nella sua professione di lavoratore edile con conoscenze

professionali, alle dipendenze della ditta __________ a __________ era adeguata

(cfr. Doc. 3, 4 e 5).

L'amministrazione

ha sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base degli

art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI in quanto egli avrebbe disdetto

il contratto di lavoro senza previamente assicurarsi un altro impiego.

Il

ricorrente nel suo scritto del 17 dicembre 2004 ha invece affermato di avere

inoltrato la disdetta il 24 giugno 2004 soltanto dopo avere già trovato un

impiego presso la ditta __________ di __________ il 20 giugno 2004. Questa

possibilità di impiego non si è successivamente concretizzata in quanto egli

non avrebbe avuto le qualifiche richieste dal datore di lavoro.

Per costante

giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito

soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o

tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti. Non basta invece che

le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il

contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STCA del 23 maggio 1995

nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg., l'Alta Corte

ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und

Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR

tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März

1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11

ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Umzumutbarkeit, am Arbeitsplatz, am

Arbeitsplatz zu verbleiben".

Nella presente fattispecie, dagli atti dell’incarto risulta che in

data 8 novembre 2004 la Cassa ha sottoposto i seguenti quesiti all’ Impresa __________:

"

(...)

1. in

quale giorno l'assicurato ha avuto un colloquio personale presso la vostra

impresa in vista di una possibile assunzione?

Considerandi

2.

quando,

approssimativamente, l'assicurato ha preso contatto per la prima volta con la

vostra impresa alla ricerca di un'occupazione?

3.

con

l'assicurato era stato trovato un accordo verbale per la sua assunzione. Se sì,

quando è stato trovato questo accordo? E se no, per quale ragione non è stato

trovato l'accordo?

4.

dalla

vostra lettera del 5 luglio 2004, che alleghiamo, rileviamo che eravate alla

ricerca di un gessatore-intonacatore qualificato. L'assicurato vi aveva

specificato, in sede di colloquio, che era un isolatore-intonacatore e non un

gessatore-intonacatore?"

(Doc.

15/2)

La ditta ha

così risposto il 10 novembre 2004:

"

(...)

1.

ci sembra di ricordare che era sabato 26

giugno 2004;

2.

circa 5-7 giorni prima, telefonicamente;

3.

non

è stato trovato l'accordo per l'assunzione poiché il sig. RI 1 è isolatore e

quindi non idoneo alla nostra impresa che effettua lavori di gessatura;

4.

ai

primi contratti ci è stato comunicato che era aiuto-gessatore (che invece era

isolatore ne siamo venuti a conoscenza al colloquio personale)." (Doc.

15/1)

Risulta

inoltre che, in data 5 luglio 2004, la ditta aveva

inviato all’assicurato uno scritto del seguente tenore:

"

Egregio signor RI 1,

ci riferiamo al colloquio avuto settimana scorsa

con il ns. responsabile sig. __________ riguardo ad un’eventuale assunzione

presso la nostra ditta.

Abbiamo purtroppo appreso, secondo le

informazioni che ci ha dato, che la sua professione è isolatore.

Noi invece siamo alla ricerca di un

gessatore-intonacatore qualificato, e quindi ci rammarica doverle comunicare

che non possiamo assumerla." (Doc. 14)

Il 13

dicembre 2004 l’assicurato si è così espresso sugli accertamenti compiuti dalla

Cassa presso l’impresa __________:

"

Riguardo alle risposte fornite dal datore di

lavoro devo dire che si era giunti ad un accordo verbale di assunzione come

aiuto gessatore. Il colloquio è avvenuto il 26 giugno 2004 ma ad una settimana

dal colloquio il datore di lavoro ha cambiato idea." (Doc. 16)

Da quanto

appena esposto risulta con evidenza che in data 20 giugno 2004 ha avuto luogo

un primo contatto telefonico con il potenziale datore di lavoro. L’incontro

tra le parti si è svolto soltanto il sabato 26 giugno 2004. Pertanto, quando

il 24 giugno 2004 l’assicurato ha sciolto il precedente rapporto di lavoro,

egli si trovava ancora in fase di trattative con l’Impresa __________. Il nuovo

contratto di lavoro non era invece ancora stato concluso. Prova ne è che

proprio durante il colloquio del 26 giugno 2004 il datore di lavoro ha potuto

rendersi conto che egli non adempiva i requisiti richiesti dalla ditta.

Nella

migliore delle ipotesi per il ricorrente si potrebbe peraltro sostenere che il

contratto è stato effettivamente concluso il 26 giugno 2004 e che l’accordo è

poi stato revocato dal datore di lavoro una settimana dopo. Questa è del resto la

tesi difesa dall’assicurato nel suo scritto del 3 novembre 2004 alla Cassa:

"

(...)

Al momento della disdetta avevo un accordo

verbale, fatto con un colloquio avuto di persona, con una ditta di gessatura di

__________. Purtroppo il datore di lavoro ha cambiato idea adducendo alla

motivazione che cercavo un gessatore-intonacatore, ma già nel colloquio aveva

specificato che sono un isolatore intonacatore ma che avrei potuto cavarmela.

Non potevo riprendere il lavoro disdetto in

quanto non potevo pagare due appartamenti e non volevo, anche, dividere la

famiglia. Infatti mia moglie non trovandosi bene a causa della lingua voleva

trasferirsi in Ticino e far sì che nostra figlia iniziasse le scuole elementari

in Ticino." (Doc. 13)

In ogni

caso, anche in questa ipotesi, il colloquio ha avuto luogo dopo che

l’assicurato aveva già sciolto il precedente rapporto di lavoro.

Pertanto,

secondo questo Tribunale, al momento in cui ha sciolto il contratto di lavoro

l'assicurato aveva solo la speranza e l'aspettativa di reperire un nuovo

impiego e non una garanzia di assunzione.

In simili

condizioni RI 1, non essendosi previamente procurato un nuovo impiego, alla

luce della giurisprudenza federale citata deve essere sospeso dal diritto

all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in

relazione con l'art. 44 lett. b OADI.

2.5

Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

In una

sentenza del 15 febbraio 1999 nella causa B., pubblicata in DLA 2000 N. 8, pag.

38, l'Alta Corte ha così riassunto la propria giurisprudenza sulla durata delle

sospensioni inflitte agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a

LADI ,in relazione con l'art. 44 lett. b OADI:

"

c) Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV (eingefügt mit der

auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 11. Dezember

1995, AS 1996 295) liegt ein schweres Verschulden vor, wenn der Versicherte

ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer

neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat. Bei schwerem

Verschulden dauert die Einstellung in der Anspruchsberechtigung 31 bis 60 Tage

(Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV in der ab 1. Januar 1997 gültigen Fassung, AS 1996

3071).

In einem nicht veröffentlichten Urteil U.

vom 9. November 1998, C 386/97, in dem es um die Ablehnung zumutbarer Arbeit

ging, hat des Eidgenössische Versicherungsgericht die Bestimmung von Art. 45

Abs. 3 AVIV als gesetzmässig qualifiziert und einen kantonalen Entscheid

aufgehoben, mit welchem die von der Verwaltung verfügte Einstellungsgrundes von

31.

auf 28 Tage herabsetztet worden war. Der Begründung des Urteils ist

zu entnehmen, dass eine Einstellungsdauer von weniger als 31 Tagen im Rahmen

dieses Einstellungsgrundes generell unzulässig ist und sich das Ermessen von

Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer

Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Demgegenüber hat das

Gericht im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 16. September 1998, C 199/98,

in einem Anwendungsfall von Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (Kündigung ohne

Zusicherung einer neuen Stelle) eine vom kantonalen Richter verfügte

Herabsetzung der Einstellungsdauer von 39 auf 25 Tage geschützt mit der

Feststellung, dass entschuldbare Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV

vorlägen. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Kündigung des

Arbeitsverhältnisses während der Probezeit erfolgte. In gleichem Sinn war

bereits in dem in RJJ 1998 S. 213 publizierten Urteil B. vom 28. November 1997,

C 282/97, entschieden worden. Das Urteil U. vom 9. November 1998 hat an dieser

Rechtsprechung nichts geändert. Beim Einstellungsgrund der Auflösung des

Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle kommt dem konkreten

Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere

Bedeutung zu als bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit

(Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG) wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist

klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann

Art. 45 Abs. 3 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen

besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das

Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine

Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschrankt, sondern

lässt auch eine mildere Sanktion zu. Im übrigen fragt sich, ob ‑ unter

dem Titel der entschuldbaren Gründe ‑ nicht auch bei der Ablehnung

zumutbarer Arbeit Ausnahmen vorzubehalten sind, so wenn die Zumutbarkeit nach

den gesamten Umständen (Art der Tätigkeit, Entlohnung, Arbeitszeit etc.) nur

als Grenzfall zu bejahen ist. Dies kann im vorliegenden Fall indessen

offen bleiben."

(cfr. DLA 2000 N. 8, consid. 2c,

pag. 41-42)

Nel caso che era chiamato

a giudicare il TFA ha poi stabilito quanto segue:

"

d) Hier geht es nicht um den klassischen, nach

der bisherigen Rechtsprechung in der Regel als schwer zu qualifizierenden Fall,

wo der Versicherte zunächst das Arbeitsverhältnis auflöst und sich erst

anschliessend um eine neue Stelle bemüht. Nach den glaubhaften und von der

Verwaltung nicht bestrittenen Angaben des Beschwerdeführers hat er die

bisherige Stelle auf den 11. Oktober 1997 gekündigt, nachdem ihm auf den 1.

November 1997 eine andere Stelle mündlich zugesichert worden war. Nach den

ebenfalls unbestritten gebliebenen Angaben des Beschwerdeführers ist das

Arbeitsverhältnis in der Folge nur deshalb nicht zustande gekommen, weil er

sich mit einer vom Arbeitgeber erst nachträglich verlangten Konkurrenzverbotsklausel nicht einverstanden erklären wollte. Indem der

Beschwerdeführer das Arbeitsverhältnis auf eine bloss mündliche Zusicherung hin

aufgelöst hat, verschuldete er die Arbeitslosigkeit nach dem Gesagten zwar

selbst. Es liegt jedoch kein schweres Verschulden im Sinne von Art. 45 Abs. 2

lit. c AVIV vor. In vergleichbaren Fällen wurde bisher auf ein mittelschweres

Verschulden erkannt (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 23. März 1983, C

16/82), was auch vorliegend als richtig erscheint. Es rechtfertigt sich daher,

die verfügte Einstellungsdauer ermessensweise von 33 Tagen auf 20 Tage

herabzusetzen."

(cfr. DLA 2000, N. 8, consid. 2d, pag. 42-42)

In una

sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha inoltre

confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva

lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla

malattia di sua madre.

In una

sentenza dell'8 aprile 1999, pubblicata in DLA 2000 N. 9, pag. 45, la nostra

Massima istanza ha ribadito che:

"

(…) Zwar hat das Eidgenössischen

Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998

(C 386/97), in welchem es um die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen

zumutbaren Arbeit von unbefristeter Dauer ging, ausgeführt, dass eine

Einstellung von weniger als 31 Tagen im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV generell

unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und

Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen

31.

und 60 Tagen beschränkt. Dagegen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht

im nicht veröffentlichten Urteil B. vom 15. febbraio 1999 (C 226/98) unter

Hinweis auf die bisherige Rechtsprechung (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom

16.

September 1998 [C199/98] sowie in RJJ 1998 S. 213 publiziertes Urteil B.

vom 28.November 1997 [C 282/97]), an welcher das erwähnte Urteil U. nichts

Dispositivo

geändert hat, entschieden, dass beim Einstellungsgrund der Auflösung des

Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle dem konkreten

Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere

Bedeutung zukommt als bei Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art.

30 Abs. 1 lit. d AVIG)), wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar

feststehen. Art. 45 Abs. 3 AVIV kann daher bei Einstellungen nach Art. 44 Abs.

1 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer

Umstände im Einzellfall abgewichen werden kann. Insoweit ist das Ermessen von

Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im

Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere

Sanktion zu. Diese Überlegungen haben - unter dem Gesichtspunkt entschulbaren

Gründe - auch ihre Gültigkeit, wenn es - wie Hier - um die Ablehnung einer

(nicht amtlich zugewiesenen) zumutbaren Arbeit von bloss befristeter Dauer

geht. (…)." (cfr. DLA 2000, N. 9, consid. 4 b)aa),

pag. 50)

In una

sentenza del 17 marzo 2003 nella causa J. (C 278/01), citata in RtiD I-2004

pag. 213 il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una

sospensione di 25 giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi

previamente garantita una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di

lavoro oltre Gottardo per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto

per tre anni -, trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività

professionale.

In un'altra sentenza

dell'11 novembre 2003 (C 288/02) pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta

Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione

concernente un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha

abbandonato senza aver previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di

lavoro in Svizzera interna, ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in

Ticino dove risiedono i suoi genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza

-, non documentando con attestati medici la necessità di lasciare

impellentemente il tessuto socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti

anni, né di prevenire un possibile esaurimento nervoso.

Nonostante il

principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza

federale appena citata ha dunque stabilito che, trattandosi di un assicurato

che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di

lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza

fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali

delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque

limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c

OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr.

RTiD I- 2004 pag. 212 seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA

dell'11 novembre 2003 nella causa SECO c/ B.-D., C 288/02; STFA del 4 agosto

2003 nella causa SECO c/ S., C 221/02; STCA del 17 marzo 2003 nella causa SECO

c/ J., C 278/01).

Ciò vale

peraltro anche per le sanzioni fondate sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr.

DTF 130 V 125 seg. e D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali : alcuni temi

d’attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg.,in particolare pag. 237-239)

2.6. Nella presente fattispecie

l’assicurato ha sciolto il precedente rapporto di lavoro sostanzialmente per

motivi familiari e meglio per trasferirsi in un Cantone dove si parla la sua

lingua madre visto che la moglie non si trovava bene nelle Svizzere tedesca e

per permettere alla figlia ( nata nel 1998, cfr. doc. 1 ) di iniziare la scuola

elementare in Ticino (cfr. Doc. 4, Doc. 7, Doc. 8).

Alla luce di queste motivazioni

il TCA ritiene che , vista la giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.5), la Cassa, avrebbe dovuto infliggere all'assicurato una sanzione

per colpa di media gravità e non per colpa grave. Di conseguenza la sanzione va

ridotta da 31 a 25 giorni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 29 novembre 2004 è riformata nel senso che RI 1 è

sospeso per 25 giorni del diritto all'indennità di disoccupazione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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