38.2004.92
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9 marzo 2005Italiano28 min
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Numero d'incarto:
38.2004.92
Data decisione, Autorità:
09.03.2005, TCA
Titolo:
assicurato sospeso per abbandono di un impiego adeguato in un altro Cantone avendo solo la speranza di trovare un lavoro in Ticino.Sanzione ridotta da 31 a 25 giorni:disdetta data poiché la moglie si trovava male nel Cantone di lingua diversa e per permettere alla figlia di andare a scuola in Ticino
LICENZIAMENTO / DISDETTA
OCCUPAZIONE ADEGUATA
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 30 cpv. 1 let. a LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 44 let. b OADI
art. 45 cpv. 3 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.92
DC/sc
Lugano
9 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2004
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29
novembre 2004 emanata da
Cassa Disoccupazione CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione
su opposizione del 29 novembre 2004 la Cassa di disoccupazione CO 1 (in
seguito: la Cassa) ha confermato la sospensione per 31 giorni dal diritto alle
indennità di disoccupazione precedentemente inflitta a RI 1, argomentando:
"
L'assicurato rivendica l'indennità di
disoccupazione dal 4 ottobre 2004. Il 24 giugno 2004, l'assicurato disdice il
rapporto di lavoro in __________, per trasferirsi in Ticino con la famiglia.
L'assicurato è sospeso temporaneamente dal
diritto all'indennità per 31 giorni con decisione del 27 ottobre 2004.
Contro la decisione sopra menzionata l'assicurato
interpone opposizione il 2 novembre 2004.
Il termine impartito è dunque rispettato.
Secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera e della
legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (LADI),
l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità, se è disoccupato per propria
colpa. La disoccupazione è segnatamente imputabile all'assicurato, che ha
disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza previamente assicurarsi un
altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di
conservare il vecchio impiego.
Il 5, il 13 ed il 26 ottobre 2004, l'assicurato
dichiara alla cassa di essersi licenziato, poiché intenzionato a trasferirsi in
Ticino per ragioni linguistiche. In sede di opposizione, l'assicurato ricorda
che, al momento dell'inoltro della disdetta, aveva un accordo verbale per una
possibile assunzione presso un'impresa di __________, concluso durante un
colloquio personale. L'azienda e l'assicurato confermano che il colloquio è
avvenuto il 26 giugno 2004, ovvero due giorni dopo l'inoltro della disdetta del
rapporto di lavoro.
Secondo istruzioni del seco - Segretariato di
Stato dell'economia, quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per
garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni
generali, si ritiene che l'assicurato sia certo di ottenere un impiego solo
dopo che il contratto è stato effettivamente concluso.
In considerazione di quanto sopra, l'opposizione
è respinta e la decisione di sospensione di 31 giorni è confermata." (Doc. A)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale chiede la revoca della sanzione o, subordinatamente, una riduzione della stessa,
rilevando:
"
Io non sono pratico della legge che mi sembra
molto complicata. Mi sono trasferito da __________, __________ a __________ perchè
mia moglie non riusciva ad adattarsi nella Svizzera interna, per la lingua, per
la mentalità diversa e per il motivo che nostra figlia di 6 anni potesse
iniziare la scuola elementare in lingua italiana.
Da giugno di quest'anno appena deciso il
trasferimento ho cercato lavoro personalmente prendendo contatto con varie
ditte per telefono.
Il trasloco l'ho fatto in settembre. Da giugno a
settembre ho lavorato presso la ditta __________ (presso la quale sono rimasto
15 anni). Appena giunto in Ticino mi sono dato ancora da fare per cercare
lavoro purtroppo non riuscendovi.
Chiedo che il Tribunale tenga conto dei motivi
già da me indicati nell'opposizione e di quelli indicati sopra e annulli,
rispettivamente riduca, la sanzione inflittami. Mi trovo infatti in grosse
difficoltà finanziarie, avendo due figli e la moglie casalinga.
Sono a disposizione per potermi spiegare meglio
di persona." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 17 dicembre 2004 la Cassa chiede di respingere il ricorso e
osserva:
"
(...)
Su richiesta della cassa, il 5 ottobre 2004
(allegato 7) ed il 26 ottobre 2004 (allegato 8), l'assicurato dichiara, che la
ragione della disdetta del rapporto di lavoro è il trasferimento in Ticino,
dove si parla la lingua italiana, per consentire anche alla figlia di iniziare
per tempo la scuola elementare. Dichiara altresì di aver cercato un lavoro in
Ticino, senza trovarlo.
(...)
Secondo istruzioni del seco - Segretariato di
Stato dell'economia, si ritiene che l'assicurato sia certo di ottenere un
impiego solo dopo che il contratto è stato effettivamente concluso, anche in
forma verbale.
Dagli accertamenti compiuti risulta che
l'assicurato, al momento in cui inoltra la disdetta del rapporto di lavoro, non
ha ancora concluso alcun accordo, verbale o scritto, per una futura
assunzione." (Doc. III)
1.4. Il 17
dicembre 2004 l’assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" Tengo
a precisare che nella settimana dal 20 giugno 2004 ho preso contatto per
telefono con il sig. __________ di __________ che ha una ditta di gessatore
avendo letto un suo annuncio nei locali della cassa disoccupazione di __________
che cercava personale. Mi sono proposto come aiutante gessatore spiegandogli
che la mia formazione è quello di "isolatore" (isolazioni termiche
degli edifici, attività vicina a quella di gessatore). Al telefono il sig. __________
mi ha detto che per lui andava bene e mi ha dato appuntamento per il giorno di
sabato 26 giugno a __________. Al telefono mi aveva in pratica fatto capire che
il posto era mio e che per i dettagli ci saremmo accordati di persona il sabato
seguente.
Contento della prospettiva, dopo questa telefonata, ho dato la
disdetta presso la ditta __________ per scritto il giorno 24 giugno.
Il colloquio di sabato 26 giugno a __________ si è svolto a mia
soddisfazione: il sig. __________ mi ha chiesto di inviargli la fotocopia dei
documenti (libretto per stranieri, ecc.) e ci siamo accordati anche sulla paga.
Il sig. __________ mi ha promesso di spedirmi il contratto di lavoro nel corso
della settimana seguente: purtroppo invece ricevetti una lettera dove mi
comunicava che preferiva assumere un gessatore già formato invece di un aiuto
gessatore in formazione come me.
Sono rimasto molto deluso e poi mi sono trovato colpito da una
sanzione della disoccupazione.
È la prima volta che mi trovo disoccupato in 15 anni di lavoro. Il
trasferimento in Ticino l'ho fatto perchè mia moglie stava male nella Svizzera
tedesca. Non potevo tenere il vecchio lavoro restando con la famiglia separata
dalle Alpi.
Chiedo che il Tribunale tenga conto di tutto ciò e riduca la
sanzione della casa disoccupazione." (Doc. V)
Al riguardo il 4 gennaio 2005
la Cassa si è così espressa:
" (...)
L'assicurato dichiara che prima di inoltrare la disdetta del
rapporto di lavoro aveva già concluso un accordo verbale telefonico con il
potenziale datore di lavoro in Ticino.
Il 15 novembre 2004, l'assicurato dichiara tuttavia alla cassa di
aver raggiunto un accordo verbale di assunzione soltanto il 26 giugno 2004,
ovvero due giorni dopo l'inoltro della disdetta del rapporto di lavoro.
Inoltre, il datore di lavoro dichiara il 10 novembre 2004, di non
aver concluso alcun accordo di assunzione, poiché le qualifiche dell'assicurato
non rispondevano alle esigenze dell'azienda."
(Doc. VII)
1.5. Il 27
gennaio 2005 Il TCA ha assegnato all’assicurato un termine di 10 giorni per
formulare osservazioni scritte sui seguenti documenti:
"
(...)
Ø lettera del 4 gennaio 2005 di CO 1 al TCA (VII);
Ø lettera del 5 luglio 2004 della __________ (14);
Ø lettera del 10 novembre 2004 della __________ (15); (...)"
(Doc. VIII)
L’assicurato non ha
formulato nessuna osservazione.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'assicurato
che è disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr.
art. 30 cpv. 1 lett. a LADI).
E'
segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il
contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra
occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di
lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).
Secondo costante
giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la continuazione
del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta
inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STFA dell'8 ottobre 2004 nella
causa B., C 22/04; STFA del 24 febbraio 2003 nella causa G., C 170/02; DLA
1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2,
pag. 95).
La costante giurisprudenza
del Tribunale Federale delle Assicurazioni (TFA) esige invece che un assicurato
mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche
malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i
superiori o l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di
lavoro (cfr. DLA 1953 N. 80, DLA 1954 N. 33; DLA 1968 N. 10, DLA 1976 N. 4; DLA
1976 N. 18; DLA 1977 N. 8; DLA 1986 N. 23).
Analogamente, il TFA ha
già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di lavoro
adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il tipo di
attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro (cfr.
DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare l'accettazione di
un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto sull'assicurazione contro la
disoccupazione fin quando abbia trovato un'occupazione che gli sia gradita
sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5 - tanto meno può essere
giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per analoghi motivi
soggettivi").
L'assicurato deve dunque
mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività esercitata
non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi desideri
("in tempi di disoccupazione non è possibile realizzare tutti i propri
ideali", cfr. DLA 1977 N. 6, N. 13, N. 14, N. 31; DLA 1980 N. 43; DLA 1987
N. 1 e art. 16 cpv. 1 lett. b LADI).
Nella già citata sentenza
dell'8 ottobre 2004 nella causa B.,
C 22/04 l'Alta Corte si è
così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:
" (...)
Cette disposition réglementaire est compatible avec
l'art. 20 let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du
travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le
chômage du 21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention,
les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les
éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une
suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail,
peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure
prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a
quitté volontairement son emploi sans motif légitime.
Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive
LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation
d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut
arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable
à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de
circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il
conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre
et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1
let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44).
(...)"
Va ancora
precisato che la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, in vigore dal
1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli assicurati che
sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi preventivamente
garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di impiego, la cui
continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli art. 30 cpv. 1
lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio concernente la
revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
Pertanto
resta valida la giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.
2.3. La
seconda revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la
disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).
L’art 16 cpv. 1 LADI
prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto
di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI
stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme
agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c. non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in
un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo
di lavoro;
f. necessita
di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato;
g. implica da parte
del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito
dell'occupazione garantita;
h. è svolta in
un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni
o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura
all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,
salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24
(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio
regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata
un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno
assicurato."
(Per un
commento cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, pag.
93-98; G. Gerhards, “Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts”, Ed.
Paul Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, pag. 113-114, n° 92f; KIGA des Kantons
Aargau, "Arbeitslosenversicherung", Aarau, 1996, pag. 25-27, vedi
pure: DLA 2000 pag. 48; DTF 124 V 62 consid. 3b pag. 63 e DTF 122 V 41).
2.4. Nella
presente fattispecie è giustamente incontestato che l’occupazione
dell’assicurato , nella sua professione di lavoratore edile con conoscenze
professionali, alle dipendenze della ditta __________ a __________ era adeguata
(cfr. Doc. 3, 4 e 5).
L'amministrazione
ha sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base degli
art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI in quanto egli avrebbe disdetto
il contratto di lavoro senza previamente assicurarsi un altro impiego.
Il
ricorrente nel suo scritto del 17 dicembre 2004 ha invece affermato di avere
inoltrato la disdetta il 24 giugno 2004 soltanto dopo avere già trovato un
impiego presso la ditta __________ di __________ il 20 giugno 2004. Questa
possibilità di impiego non si è successivamente concretizzata in quanto egli
non avrebbe avuto le qualifiche richieste dal datore di lavoro.
Per costante
giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito
soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o
tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti. Non basta invece che
le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il
contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STCA del 23 maggio 1995
nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In
particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg., l'Alta Corte
ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR
tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März
1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11
ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Umzumutbarkeit, am Arbeitsplatz, am
Arbeitsplatz zu verbleiben".
Nella presente fattispecie, dagli atti dell’incarto risulta che in
data 8 novembre 2004 la Cassa ha sottoposto i seguenti quesiti all’ Impresa __________:
"
(...)
1. in
quale giorno l'assicurato ha avuto un colloquio personale presso la vostra
impresa in vista di una possibile assunzione?
Considerandi
2.
quando,
approssimativamente, l'assicurato ha preso contatto per la prima volta con la
vostra impresa alla ricerca di un'occupazione?
3.
con
l'assicurato era stato trovato un accordo verbale per la sua assunzione. Se sì,
quando è stato trovato questo accordo? E se no, per quale ragione non è stato
trovato l'accordo?
4.
dalla
vostra lettera del 5 luglio 2004, che alleghiamo, rileviamo che eravate alla
ricerca di un gessatore-intonacatore qualificato. L'assicurato vi aveva
specificato, in sede di colloquio, che era un isolatore-intonacatore e non un
gessatore-intonacatore?"
(Doc.
15/2)
La ditta ha
così risposto il 10 novembre 2004:
"
(...)
1.
ci sembra di ricordare che era sabato 26
giugno 2004;
2.
circa 5-7 giorni prima, telefonicamente;
3.
non
è stato trovato l'accordo per l'assunzione poiché il sig. RI 1 è isolatore e
quindi non idoneo alla nostra impresa che effettua lavori di gessatura;
4.
ai
primi contratti ci è stato comunicato che era aiuto-gessatore (che invece era
isolatore ne siamo venuti a conoscenza al colloquio personale)." (Doc.
15/1)
Risulta
inoltre che, in data 5 luglio 2004, la ditta aveva
inviato all’assicurato uno scritto del seguente tenore:
"
Egregio signor RI 1,
ci riferiamo al colloquio avuto settimana scorsa
con il ns. responsabile sig. __________ riguardo ad un’eventuale assunzione
presso la nostra ditta.
Abbiamo purtroppo appreso, secondo le
informazioni che ci ha dato, che la sua professione è isolatore.
Noi invece siamo alla ricerca di un
gessatore-intonacatore qualificato, e quindi ci rammarica doverle comunicare
che non possiamo assumerla." (Doc. 14)
Il 13
dicembre 2004 l’assicurato si è così espresso sugli accertamenti compiuti dalla
Cassa presso l’impresa __________:
"
Riguardo alle risposte fornite dal datore di
lavoro devo dire che si era giunti ad un accordo verbale di assunzione come
aiuto gessatore. Il colloquio è avvenuto il 26 giugno 2004 ma ad una settimana
dal colloquio il datore di lavoro ha cambiato idea." (Doc. 16)
Da quanto
appena esposto risulta con evidenza che in data 20 giugno 2004 ha avuto luogo
un primo contatto telefonico con il potenziale datore di lavoro. L’incontro
tra le parti si è svolto soltanto il sabato 26 giugno 2004. Pertanto, quando
il 24 giugno 2004 l’assicurato ha sciolto il precedente rapporto di lavoro,
egli si trovava ancora in fase di trattative con l’Impresa __________. Il nuovo
contratto di lavoro non era invece ancora stato concluso. Prova ne è che
proprio durante il colloquio del 26 giugno 2004 il datore di lavoro ha potuto
rendersi conto che egli non adempiva i requisiti richiesti dalla ditta.
Nella
migliore delle ipotesi per il ricorrente si potrebbe peraltro sostenere che il
contratto è stato effettivamente concluso il 26 giugno 2004 e che l’accordo è
poi stato revocato dal datore di lavoro una settimana dopo. Questa è del resto la
tesi difesa dall’assicurato nel suo scritto del 3 novembre 2004 alla Cassa:
"
(...)
Al momento della disdetta avevo un accordo
verbale, fatto con un colloquio avuto di persona, con una ditta di gessatura di
__________. Purtroppo il datore di lavoro ha cambiato idea adducendo alla
motivazione che cercavo un gessatore-intonacatore, ma già nel colloquio aveva
specificato che sono un isolatore intonacatore ma che avrei potuto cavarmela.
Non potevo riprendere il lavoro disdetto in
quanto non potevo pagare due appartamenti e non volevo, anche, dividere la
famiglia. Infatti mia moglie non trovandosi bene a causa della lingua voleva
trasferirsi in Ticino e far sì che nostra figlia iniziasse le scuole elementari
in Ticino." (Doc. 13)
In ogni
caso, anche in questa ipotesi, il colloquio ha avuto luogo dopo che
l’assicurato aveva già sciolto il precedente rapporto di lavoro.
Pertanto,
secondo questo Tribunale, al momento in cui ha sciolto il contratto di lavoro
l'assicurato aveva solo la speranza e l'aspettativa di reperire un nuovo
impiego e non una garanzia di assunzione.
In simili
condizioni RI 1, non essendosi previamente procurato un nuovo impiego, alla
luce della giurisprudenza federale citata deve essere sospeso dal diritto
all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in
relazione con l'art. 44 lett. b OADI.
2.5
Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
150).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
In una
sentenza del 15 febbraio 1999 nella causa B., pubblicata in DLA 2000 N. 8, pag.
38, l'Alta Corte ha così riassunto la propria giurisprudenza sulla durata delle
sospensioni inflitte agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a
LADI ,in relazione con l'art. 44 lett. b OADI:
"
c) Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV (eingefügt mit der
auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 11. Dezember
1995, AS 1996 295) liegt ein schweres Verschulden vor, wenn der Versicherte
ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer
neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat. Bei schwerem
Verschulden dauert die Einstellung in der Anspruchsberechtigung 31 bis 60 Tage
(Art. 45 Abs. 2 lit. c AVIV in der ab 1. Januar 1997 gültigen Fassung, AS 1996
3071).
In einem nicht veröffentlichten Urteil U.
vom 9. November 1998, C 386/97, in dem es um die Ablehnung zumutbarer Arbeit
ging, hat des Eidgenössische Versicherungsgericht die Bestimmung von Art. 45
Abs. 3 AVIV als gesetzmässig qualifiziert und einen kantonalen Entscheid
aufgehoben, mit welchem die von der Verwaltung verfügte Einstellungsgrundes von
31.
auf 28 Tage herabsetztet worden war. Der Begründung des Urteils ist
zu entnehmen, dass eine Einstellungsdauer von weniger als 31 Tagen im Rahmen
dieses Einstellungsgrundes generell unzulässig ist und sich das Ermessen von
Verwaltung und Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer
Einstellungsdauer zwischen 31 und 60 Tagen beschränkt. Demgegenüber hat das
Gericht im nicht veröffentlichten Urteil W. vom 16. September 1998, C 199/98,
in einem Anwendungsfall von Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (Kündigung ohne
Zusicherung einer neuen Stelle) eine vom kantonalen Richter verfügte
Herabsetzung der Einstellungsdauer von 39 auf 25 Tage geschützt mit der
Feststellung, dass entschuldbare Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV
vorlägen. Dabei wurde berücksichtigt, dass die Kündigung des
Arbeitsverhältnisses während der Probezeit erfolgte. In gleichem Sinn war
bereits in dem in RJJ 1998 S. 213 publizierten Urteil B. vom 28. November 1997,
C 282/97, entschieden worden. Das Urteil U. vom 9. November 1998 hat an dieser
Rechtsprechung nichts geändert. Beim Einstellungsgrund der Auflösung des
Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle kommt dem konkreten
Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere
Bedeutung zu als bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit
(Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG) wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist
klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann
Art. 45 Abs. 3 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen
besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das
Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine
Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschrankt, sondern
lässt auch eine mildere Sanktion zu. Im übrigen fragt sich, ob ‑ unter
dem Titel der entschuldbaren Gründe ‑ nicht auch bei der Ablehnung
zumutbarer Arbeit Ausnahmen vorzubehalten sind, so wenn die Zumutbarkeit nach
den gesamten Umständen (Art der Tätigkeit, Entlohnung, Arbeitszeit etc.) nur
als Grenzfall zu bejahen ist. Dies kann im vorliegenden Fall indessen
offen bleiben."
(cfr. DLA 2000 N. 8, consid. 2c,
pag. 41-42)
Nel caso che era chiamato
a giudicare il TFA ha poi stabilito quanto segue:
"
d) Hier geht es nicht um den klassischen, nach
der bisherigen Rechtsprechung in der Regel als schwer zu qualifizierenden Fall,
wo der Versicherte zunächst das Arbeitsverhältnis auflöst und sich erst
anschliessend um eine neue Stelle bemüht. Nach den glaubhaften und von der
Verwaltung nicht bestrittenen Angaben des Beschwerdeführers hat er die
bisherige Stelle auf den 11. Oktober 1997 gekündigt, nachdem ihm auf den 1.
November 1997 eine andere Stelle mündlich zugesichert worden war. Nach den
ebenfalls unbestritten gebliebenen Angaben des Beschwerdeführers ist das
Arbeitsverhältnis in der Folge nur deshalb nicht zustande gekommen, weil er
sich mit einer vom Arbeitgeber erst nachträglich verlangten Konkurrenzverbotsklausel nicht einverstanden erklären wollte. Indem der
Beschwerdeführer das Arbeitsverhältnis auf eine bloss mündliche Zusicherung hin
aufgelöst hat, verschuldete er die Arbeitslosigkeit nach dem Gesagten zwar
selbst. Es liegt jedoch kein schweres Verschulden im Sinne von Art. 45 Abs. 2
lit. c AVIV vor. In vergleichbaren Fällen wurde bisher auf ein mittelschweres
Verschulden erkannt (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 23. März 1983, C
16/82), was auch vorliegend als richtig erscheint. Es rechtfertigt sich daher,
die verfügte Einstellungsdauer ermessensweise von 33 Tagen auf 20 Tage
herabzusetzen."
(cfr. DLA 2000, N. 8, consid. 2d, pag. 42-42)
In una
sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha inoltre
confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva
lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla
malattia di sua madre.
In una
sentenza dell'8 aprile 1999, pubblicata in DLA 2000 N. 9, pag. 45, la nostra
Massima istanza ha ribadito che:
"
(…) Zwar hat das Eidgenössischen
Versicherungsgericht im nicht veröffentlichten Urteil U. vom 9. November 1998
(C 386/97), in welchem es um die Ablehnung einer amtlich zugewiesenen
zumutbaren Arbeit von unbefristeter Dauer ging, ausgeführt, dass eine
Einstellung von weniger als 31 Tagen im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV generell
unzulässig ist und sich das Ermessen von Verwaltung und
Sozialversicherungsrichter auf die Festsetzung einer Einstellungsdauer zwischen
31.
und 60 Tagen beschränkt. Dagegen hat das Eidgenössische Versicherungsgericht
im nicht veröffentlichten Urteil B. vom 15. febbraio 1999 (C 226/98) unter
Hinweis auf die bisherige Rechtsprechung (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom
16.
September 1998 [C199/98] sowie in RJJ 1998 S. 213 publiziertes Urteil B.
vom 28.November 1997 [C 282/97]), an welcher das erwähnte Urteil U. nichts
Dispositivo
geändert hat, entschieden, dass beim Einstellungsgrund der Auflösung des
Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle dem konkreten
Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine grössere
Bedeutung zukommt als bei Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Art.
30 Abs. 1 lit. d AVIG)), wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar
feststehen. Art. 45 Abs. 3 AVIV kann daher bei Einstellungen nach Art. 44 Abs.
1 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer
Umstände im Einzellfall abgewichen werden kann. Insoweit ist das Ermessen von
Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im
Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere
Sanktion zu. Diese Überlegungen haben - unter dem Gesichtspunkt entschulbaren
Gründe - auch ihre Gültigkeit, wenn es - wie Hier - um die Ablehnung einer
(nicht amtlich zugewiesenen) zumutbaren Arbeit von bloss befristeter Dauer
geht. (…)." (cfr. DLA 2000, N. 9, consid. 4 b)aa),
pag. 50)
In una
sentenza del 17 marzo 2003 nella causa J. (C 278/01), citata in RtiD I-2004
pag. 213 il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una
sospensione di 25 giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi
previamente garantita una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di
lavoro oltre Gottardo per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto
per tre anni -, trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività
professionale.
In un'altra sentenza
dell'11 novembre 2003 (C 288/02) pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta
Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione
concernente un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha
abbandonato senza aver previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di
lavoro in Svizzera interna, ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in
Ticino dove risiedono i suoi genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza
-, non documentando con attestati medici la necessità di lasciare
impellentemente il tessuto socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti
anni, né di prevenire un possibile esaurimento nervoso.
Nonostante il
principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza
federale appena citata ha dunque stabilito che, trattandosi di un assicurato
che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di
lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza
fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali
delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque
limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c
OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr.
RTiD I- 2004 pag. 212 seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA
dell'11 novembre 2003 nella causa SECO c/ B.-D., C 288/02; STFA del 4 agosto
2003 nella causa SECO c/ S., C 221/02; STCA del 17 marzo 2003 nella causa SECO
c/ J., C 278/01).
Ciò vale
peraltro anche per le sanzioni fondate sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr.
DTF 130 V 125 seg. e D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali : alcuni temi
d’attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg.,in particolare pag. 237-239)
2.6. Nella presente fattispecie
l’assicurato ha sciolto il precedente rapporto di lavoro sostanzialmente per
motivi familiari e meglio per trasferirsi in un Cantone dove si parla la sua
lingua madre visto che la moglie non si trovava bene nelle Svizzere tedesca e
per permettere alla figlia ( nata nel 1998, cfr. doc. 1 ) di iniziare la scuola
elementare in Ticino (cfr. Doc. 4, Doc. 7, Doc. 8).
Alla luce di queste motivazioni
il TCA ritiene che , vista la giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.5), la Cassa, avrebbe dovuto infliggere all'assicurato una sanzione
per colpa di media gravità e non per colpa grave. Di conseguenza la sanzione va
ridotta da 31 a 25 giorni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 29 novembre 2004 è riformata nel senso che RI 1 è
sospeso per 25 giorni del diritto all'indennità di disoccupazione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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