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Decisione

38.2004.95

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 marzo 2005Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I

surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3. Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 15 marzo

2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA

2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag.

290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b,

pag. 119 e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR

2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204,

consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995

pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

In

particolare, in una sentenza del 2 dicembre 2004 nella causa L. C. SA (C

264/03), l'Alta Corte ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale

e, definendo le perdite di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha,

tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Per normale rischio aziendale la dottrina e la

giurisprudenza intendono il pericolo di subire delle perdite per motivi legati

alla sfera interna dell'azienda (p. es. difetti dei macchinari, problemi con il

personale, errori di organizzazione) o per ragioni esterne (p. es. la

situazione del mercato del lavoro o dei capitali). Trattasi segnatamente di

perdite di lavoro abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono

periodicamente e possono colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve

quindi affrontare tali evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o

combatterle con opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un

carattere eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di

un'indennità per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997

no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426 segg., note 64-70).

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10

pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C

264/03)

In

quell’occasione, chiamata a pronunciarsi in un caso in cui i problemi accusati

dalla ditta (impresa di pulizia) che aveva preannunciato il lavoro ridotto

erano causati indirettamente dalla difficile situazione di mercato in cui si era

venuto a trovare il suo committente, attivo a livello internazionale nel

settore vendite, la nostra Massima Istanza ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

Controversa è pertanto la questione se le

riduzioni di lavoro di un committente, attivo a livello internazionale nel

settore delle vendite, possano essere considerate come facenti parte del

rischio aziendale normale di un'impresa di pulizia.

Al riguardo va rilevato che da un lato vero è,

come afferma la ricorrente, che difficilmente una ditta attiva nel settore

delle pulizie nel Cantone Ticino può essere ritenuta a conoscenza della

situazione del mercato in cui opera la propria mandante, attiva in un settore

del tutto differente e per di più a livello internazionale, e quindi prevederne

l'evoluzione e prendere i relativi provvedimenti (si veda in particolare la

giurisprudenza sviluppata per quanto riguarda il settore edilizio, in cui era

notoria negli anni novanta la difficoltà nel ramo di attività stesso; in tal

caso la crisi riguardava tuttavia direttamente quel campo: DLA 1999 no. 10 pag.

52 consid. 4b, 1998 no. 50 pag. 292 consid. 2).

D'altro lato è pur vero che ancora quando era

attiva quale R.________ SA, e meglio nel 2001, la società aveva subito dei

grossi disagi in seguito alla riduzione del lavoro da parte della ditta

A.________ SA ed inoltre la situazione non era migliorata nell'anno successivo.

In tali condizioni ci si può pertanto chiedere se la perdita di lavoro

annunciata nel 2003 non fosse in realtà prevedibile. Non va poi dimenticato che

il fatto di operare per la maggior parte a favore di un solo committente

senz'altro accresce il rischio di perdita.

La questione circa la normalità o meno del

rischio aziendale in concreto può tuttavia restare indecisa: come rettamente

evidenziato dalla Corte cantonale, non risulta dagli atti una perdita di lavoro

effettiva.

Malgrado infatti le previsioni pessimistiche di

fine 2002, secondo cui nei primi tre mesi dell'anno successivo la cifra

d'affari avrebbe dovuto essere pari all'incirca a fr. 35'000.- mensili e quindi

ridotta della metà, alla luce delle dichiarazioni dello stesso datore di lavoro

risalenti al mese di marzo 2003, risulta da gennaio a marzo 2003 un volume

d'affari medio di fr. 62'298.-. Nello stesso periodo dell'anno precedente esso

era invece pari a fr. 58'579.- e mediamente nel 2002 a fr. 60'426.-.

Ciò significa che la ditta interessata, tramite

provvedimenti adeguati e tempestivi, è stata in grado di scongiurare la

prevista - ingente - perdita di lavoro. Del resto è stata lei stessa ad

affermare di aver reperito diversi clienti, anche se in parte solo

temporaneamente, circostanza che è stata espressamente ammessa anche nel

ricorso di diritto amministrativo.

Al riguardo va ancora aggiunto che il fatto che i

nuovi mandati fossero di natura solo temporanea, come precisato nel ricorso di

diritto amministrativo, è irrilevante, determinante essendo il fatto che nel

periodo menzionato la ditta ha potuto trasferire il personale attribuito al

settore ditta A.________ SA ad un altro settore e quindi compensare le perdite.

Anzi probabilmente proprio il fatto di aver reperito mandati temporanei, ha

permesso alla ricorrente di mantenere intatto - malgrado la richiesta necessità

di personale - il rapporto contrattuale concluso con la ditta A.________ SA.

Correttamente quindi l'autorità cantonale ha

rilevato come la cifra d'affari fosse rimasta invariata nel 2003 rispetto

all'anno precedente, il che non indica certo una diminuzione del lavoro,

circostanza questa che esclude l'assegnazione delle chieste prestazioni (si

veda in proposito sentenza del 15 marzo 2004 in re F., C 189/02, consid. 4;

Gerhards, op. cit., pag. 413).

(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella

causa L.C. SA, C 264/03)

2.4. Secondo la

giurisprudenza federale, una flessione della domanda a cui può essere

confrontata una ditta comporta per quest’ultima una perdita di lavoro dovuta a

motivi economici (cfr. DLA 1987 N. 8, consid. 2b, pag. 83; DLA 1985 N. 17,

consid. 2b, pag. 108-109 e DLA 1985 N. 18, consid. 3a, pag. 112, tutte citate

in DLA 1990 N. 21, consid. 3, pag. 138 per negare l’esistenza dei motivi

economici).

In una

decisione pubblicata in DLA 2000 N. 10 l'Alta Corte ha, in particolare,

osservato che:

"

(…)

4.-a) Vorrangiges Ziel der

Kurzarbeitsentschädigung bildet die Verhütung von Arbeitslosigkeit durch die

Erhaltung von Arbeitsplätzen (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG; BGE 120 V 526 Erw. 3b

mit Hinweisen). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im nicht

veröffentlichten Urteil M. vom 8. Januar 1997 (C 203/95) erkannt, dass weder

das Gesetz noch seine Entestehungsgeschichte Anhalktspunkte dafür enthalten,

wonach dieses legislatorische Ziel unter einem grundsätzlichen

strukturpolitischen Vorbehalt stünde. Namentlich darf die in Art. 32 Abs. 1

lit. a AVIG statuierte Anspruchsvoraussetzung der "wirtschaftlichen

Gründe" nicht als Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle

verstanden werden. Vielmehr ist der Begriff der "wirtschaftlichen

Gründe" weit auszulegen (vgl ARV 1989 Nr. 12 S. 122 Erw. 2a, 1987 Nr. 8 S.

83 Erw. 2b mit Hinweisen; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungs-gesetz, Band I, Bern 1987, N 39 zu Art. 32-33). Er

erfasst sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe (Gerhards,

a.a.O., N 41 zu Art. 32-33; a.M. Stauffer, Die Kurzarbeitsentschädigung,

SJZ 1985 S. 177 f.). Abgesehen davon, dass die Organe der

Arbeitslosen-versicherung und Sozialversicherungsrichter mit der Abgrenzung von

konjunkturellen und strukturellen Ursachen eines Arbeitsausfalles im konkreten

Einzelfall, namentlich bei grösseren und international tätigen Betrieben,

überfordert wären (vgl BGE 104 V 112 f. Erw. 4a), erscheint der generelle

Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle von der

Kurzarbeitsentschädigung auch sozialpolitisch fragwürdig (Gerhards,

a.a.O., N 41 zu Art. 32-33). (…)"

(cfr. DLA 2000 N. 10, consid. 4a, pag. 56)

Pertanto,

anche se ogni ditta deve mettere in preventivo che il proprio risultato possa

variare da un periodo con l’altro, ciò non significa ancora che un’azienda

debba essere pronta a sopportare qualsiasi riduzione del proprio preventivato

Considerandi

risultato d’esercizio a titolo di normale rischio aziendale.

In tale

contesto va ricordato che, chiamata a decidere nel caso di una ditta attiva nel

campo dell'abbigliamento, in particolare circa la perdita computabile del

lavoro e il normale rischio aziendale, la nostra Massima Istanza ha sviluppato,

tra l'altro, le seguenti considerazioni:

"

(…)

Le taux de 10 % de perte de travail selon l'art. 32

al. 1 let. b LACI ne constitue pas un critère d'ordre conjoncturel; pour être

prise en considération, la perte de travail subie par l'entreprise ne doit pas

avoir été provoquée - pour un pourcentage déterminé - par la conjoncture. Le

taux de 10 % représente uniquement la limite quantitative de la perte de

travail en deçà de laquelle l'entreprise doit assumer elle-même les

fluctuations de son activité économique au regard du marché (Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 388).

S'il est vrai que l'intimée s'est plus ou moins

adaptée au fil des ans à la chute importante de ses ventes, principalement en

ne repourvoyant pas les postes de travail laissés vacants par les départs

naturels, il n'en demeure pas moins que les efforts entrepris pour adapter la

capacité de production, surtout si leurs effets ne suffisent pas à enrayer la

perte de travail, ne peuvent justifier à eux seuls l'octroi des indemnités pour

réductions de l'horaire de travail. En outre, l'existence d'une situation

économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs indépendants de

la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la perte de travail soit

indemnisable (DTA 1999 n° 35 p. 204, 1998 n° 50 p. 290; 1996/97 n°.40 p. 220).

Or, l'intimée justifie sa perte de travail par la surproduction dans le secteur

de l'habillement et l'essor des importations de textiles et de produits de

confection en provenance des pays de l'Europe de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est.

Ces éléments, ainsi que les pertes dues à un taux de change défavorable pour

les ventes à l'étranger, ne constituent pas un phénomène nouveau; la

concurrence grandissante dans le secteur concerné, la pression extrême sur les

prix touchent toutes les entreprises de confection du pays, qui doivent inclure

dans leurs calculs prévisionnels la diminution des commandes en relation avec

les coûts plus élevés de production et les pertes dues au taux de change. Sous

cet angle la perte de travail n'apparaît ni passagère ni exceptionnelle et se

confond avec les risques normaux d'exploitation de l'entreprise. (…)" (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa X. SA, C

283/01)

In una

sentenza pubblicata in SVR 2003 ALV Nr. 9 = DLA 2003 N. 20 p. 195 seg.,

pronunciandosi circa il normale rischio aziendale in un caso concernete

un'agenzia di collocamento, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha inoltre

deciso che un importante riduzione del numero dei collocamenti che deve essere

effettuato da una ditta che si occupa di lavoro temporaneo fa parte del rischio

impresa. Dunque, la sola consistenza della perdita di lavoro (anche se

rilevante, in quel caso si trattava del 40%) non permette ancora di concludere

automaticamente per l'esistenza di circostanze eccezionali o straordinarie che

esulano quindi dal normale rischio aziendale.

2.5

Il TCA ha

stabilito che, dopo avere considerato tutte le circostanze del caso concreto

(in particolare la situazione del ramo e quella concorrenziale nonché

un'eventuale evoluzione strutturale), é solo a seconda della consistenza della

flessione della cifra d’affari che si può concludere se questa rientra o meno

nel normale rischio aziendale. Non a caso, per quanto attiene alla perdita di

lavoro, il legislatore federale ha stabilito che una perdita di lavoro é

computabile se é dovuta a motivi economici ed é inevitabile e per ogni periodo

di conteggio é di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite dai

lavoratori dell’azienda (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI, vedi inoltre, tra le tante,

STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio

2004.

nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA,

38.

2002.183; STCA del 20 febbraio 2002 nella causa E. D.-L., 38.2001.160; STCA

del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio

2001.

nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 17 gennaio 2001 nella causa C.N.C.

2000.

SA, 38.2000.169; STCA del 21 novembre 2000 nella B., 38.2000.26; STCA del

2.

febbraio 2000 nella causa G.M. & Co. SA, 38.1999.177 e STCA del 7 gennaio

1999.

nella causa V.-V. & A., 38.1998.149).

Pertanto,

secondo la giurisprudenza del TCA, non tutte le oscillazioni della cifra

d'affari giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto.

Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o

supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere

considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non

rientra più nel normale rischio aziendale (cfr. STCA dell’11 maggio 2004 nella

causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA,

38.2003

; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del

18.

ottobre 2002 nella causa C.S.P. SA, 38.2002.95; STCA del 17 giugno 2002

nella causa F. SA, 38.2001.231; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L.

SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA

del 24 luglio 2000 nella causa R.G. SA, 38.2000.22; STCA del 4 gennaio 2000

nella causa I. P. Sagl, 38.1999.178; STCA 17 marzo 1999 nella causa T.N. SA,

38.1998

; STCA del 23 novembre 1998 nella causa A. C. SA, 38.1998.134; STCA

del 10 novembre 1998 nella causa M., 38.1998.172; STCA del 17 agosto 1998 nella

causa M. SA, 38.1997.327; STCA 9 marzo 1998 nella causa T. SA, 38.1997.139; STCA

2.

settembre 1997 nella causa S., 38.1997.48; STCA 11 agosto 1997 nella causa

R., 38.1997.24; STCA 4 giugno 1997 nella causa P., 38.1996.282; STCA 10

settembre 1996 nella causa M.F. SA, 38.1996.53).

2.6

Nel caso

concreto, come visto sopra, quale motivo che l'ha indotta ad introdurre il

lavoro ridotto la ditta ha indicato che: "(…) Le ordinazioni attuali sono

insufficienti per dar lavoro 5 giorni alla settimana. I clienti ordinano molto

poco adducendo il motivo al calo dei consumi e al voler dar fondo prima alle

scorte dei loro magazzini, rimandando ai mesi a venire le nuove ordinazioni.

(…)." (cfr. doc. 5 punto 11° e consid. 1.1).

Il TCA

constata che già in passato la ricorrente ha inoltato delle richieste di

indennità per lavoro ridotto.

Con

decisione del 10 aprile 2002 l’Ufficio del lavoro non ha sollevato opposizione

contro il preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal 18 marzo al 17

giugno 2002 (cfr. doc. 17).

Con

decisione dell’11 giugno 2002 l’Ufficio del lavoro si è opposto al preannuncio

di lavoro ridotto inoltrato il 5 giugno 2002 in quanto la perdita di lavoro

rientrava nel normale rischio aziendale visto che la diminuzione della cifra

d’affari della ditta non aveva raggiunto il 25% rispetto alla media del

quadriennio precedente (cfr. doc. 16).

Questa

decisione è stata impugnata davanti a questo Tribunale che, con sentenza del 20

febbraio 2003, l’ha confermata (cfr. STCA del 20 febbraio 2003 nella causa C.

SA; 38.2002.147).

In

quell’occasione il TCA ha, tra l’altro, puntualizzato che: “(…) le cifre

d'affari conseguite dalla ditta dal 1998 in avanti possono essere comparate tra

di loro. Infatti, il cambiamento strutturale, meglio il passaggio da façonneur

a fabbricante in proprio, è avvenuto gradualmente durante la metà degli anni '90

e nel 1998 la ditta non lavorava più a façon (cfr. doc. VI, risposta 2). Dunque

dal 1998 le cifre d'affari conseguite tengono tutte già conto delle

implicazioni che il passaggio da façonneur a fabbricante in proprio ha

comportato. (…):” (cfr. STCA del 20 febbraio 2003 nella causa C. SA;

38.2002

, consid. 2.6).

Pertanto,

anche in questa occasione e nonostante le considerazioni della ditta in

proposito (cfr. doc. I, punto 2), a mente del TCA le cifre d’affari possono

essere comparate tra loro e utilizzate per valutare se i presupposti necessari

per l’ottenimento delle indennità per lavoro ridotto sono o meno adempiuti.

Va peraltro

rilevato che già allora, quali motivi che l’avevano indotta ad introdurre il

lavoro ridotto, la ditta aveva indicato il sensibile e improvviso calo delle

ordinazioni e la mancanza improvvisa di rinnovi di contratti esistenti a causa

della concorrenza che produce all’estero a prezzi infinitamente più bassi (cfr.

STCA del 20 febbraio 2003 nella causa C. SA, consid. 1.1; 38.2002.147).

Con

decisione del 4 marzo 2003 la Sezione del lavoro si è poi opposta al

preannuncio di lavoro ridotto inoltrato il 29 novembre 2002 e, in particolare,

ha sottolineato che: “ (…) Nel caso in esame la perdita di lavoro subita

dall’azienda è dovuta ad un calo delle ordinazioni, al mancato rinnovo di

contratti esistenti ed alla concorrenza estera. Circostanze queste che possono

toccare qualsiasi datore di lavoro e pertanto rientrano nel normale rischio

aziendale del datore di lavoro. (…).” (cfr. doc. 15).

A seguito

dell’opposizione interposta contro la decisione del 25 aprile 2003, nella quale

la ditta ha sostenuto che la sensibile perdita di lavoro subita era dovuta alla

grave crisi economica generale e al conseguente drastico calo dei consumi, la

Sezione del lavoro, con decisione su opposizione del 4 giugno 2003, ha

modificato la propria decisione e con decisione del 10 giugno 2003 non si è

opposta al preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal 22 aprile al 21

luglio 2003 (cfr. doc. 9, 10 e 13).

La

Sezione del lavoro non si è neppure opposta al preannuncio di lavoro ridotto

per il periodo dal 1° settembre al 30 novembre 2003 (cfr. doc. 8).

Nell’ultima

tabella aggiornata fino al mese di dicembre 2004 e contenente la cifra d’affari

mensile conseguita dalla ditta durante gli anni dal 2000 al 2004 risulta che,

dopo un lieve aumento della cifra d’affari annua nel 2001 rispetto all’anno

precedente, la ditta ha subito una flessione ridotta nel 2002 e una più marcata

nel 2003.

In questi

anni la cifra d’affari annua è infatti stata la seguente:

2000.

fr. 2'596'333.80

2001.

fr. 2'726'912.20

2002.

fr. 2'533'300.40

2003.

fr.

1’956'492.60 (cfr. doc. V/B2)

Dalla

medesima tabella emerge come le cifre d’affari varino sensibilmente da un mese

all’altro e questo anche rispetto agli stessi mesi nei diversi anni (ad esempio

nel mese di gennaio 2004 la cifra d’affari mensile è stata superiore a quella

del mese di gennaio 2001 anno in cui la ditta ha ottenuto il miglior risultato

annuo; nei mesi da aprile a luglio 2004 la cifra d’affari mensile è sempre

stata superiore ai medesimi mesi dell’anno 2002 e lo stesso è accaduto per i

mesi di giugno, luglio e settembre 2004 rispetto a quelli del 2000).

In simili

circostanze, a mente di questo Tribunale, non è dunque possibile confrontare le

cifre d’affari dei singoli mesi e occorre invece valutare l’andamento globale

dell’azienda e considerare i risultati degli esercizi annui.

Nel 2004

la cifra d’affari della ditta è stata di fr. 2'065'895.50 (cfr. doc. V/B2).

Quanto appena

esposto può essere così sintetizzato. Innanzitutto, già negli anni 2002 e 2003

la ditta ha avuto delle difficoltà e ha preannunciato l’introduzione del lavoro

ridotto adducendo sempre i medesimi motivi (diminuzione degli ordini, calo dei

consumi, crisi generale e concorrenza estera). Inoltre la cifra d’affari annua

per il 2004 è superiore rispetto a quella del 2003 (il che non indica certo una

diminuzione del lavoro). In simili condizioni, conformemente alla

giurisprudenza federale citata (cfr. in particolare le sentenze del TFA dell'8

ottobre 2003 nella causa X. SA, C 283/01 e del 2 dicembre 2004 nella causa L.C.

SA, C 264/03 citate in esteso ai consid. 2.3. e 2.4.), questo Tribunale deve

concludere che a ragione la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è opposto

al preannuncio di lavoro ridotto inoltrato dalla ditta per il periodo dal 2

novembre 2004 al 1° febbraio 2005.

In ogni

caso, anche tenendo conto della media della cifra d’affari annua conseguita

negli anni dal 2000 al 2003, nel 2004 la ditta ha subito una flessione del

risultato d’esercizio di quasi il 16% (fr. 2'453'259.75 media 2000-2003 contro

fr. 2'065'895.50 nel 2004).

Ora,

tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, questa ridotta

flessione della cifra d’affari annua non configura una circostanza eccezionale

o straordinaria e come tale, vista la giurisprudenza cantonale citata (cfr.

consid. 2.5) rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.

Visto

tutto quanto precede, a mente del TCA la decisione su opposizione impugnata

deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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