38.2004.97
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
14 febbraio 2005Italiano54 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2004.97
Data decisione, Autorità:
14.02.2005, TCA
Titolo:
assicurato sanzionato dall'amministrazione a causa delle mancate ricerche di lavoro durante tutto il periodo precedente l'annuncio al collocamento durante il quale svolgeva la sua attività di tipo stagionale. Sanzione ridotta della metà vista l'età dell'assicurato
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 26 cpv. 1 OADI
art. 26 cpv. 2 OADI
art. 26 cpv. 3 OADI
art. 26bis cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.97
cr/sc
Lugano
14 febbraio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
novembre 2004 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO
1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 22 novembre
2004, l'URC di __________ ha sospeso RI 1 per 9 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione, facendo valere:
"
In data 15.11.2004 abbiamo sottoposto una
richiesta di giustificazione inerente all'assenza di ricerche di lavoro durante
l'attività di tipo stagionale svolta presso __________ dal 23.03.2004 al
31.10.2004. Dopo aver vagliato attentamente il caso e rilevato che era stato
informato di dover svolgere le ricerche durante il periodo a margine (vedi
verbale e formulario promemoria sulle ricerche di lavoro), ci troviamo
costretti ad applicare una sanzione." (Doc. 21e)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato, rappresentato dall’__________ (cfr.
doc. 21d), l'amministrazione, in data 25 novembre 2004, ha emanato una
decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto della sua prima
decisione, osservando:
"
Fatti e motivazioni
Il 15 novembre 2004 l'assicurato si è presentato
nei nostri uffici per l'iscrizione.
L'assicurato non ha potuto mostrare al consulente
le prove delle ricerche d'impiego nel periodo precedente la sua iscrizione in
disoccupazione e più precisamente, trattandosi di un impiego stagionale,
durante l'attività estiva e nei tre mesi precedenti l'entrata in disoccupazione
(02.11.2004).
Va fatto notare che le direttive cantonali
impongono ai consulenti di controllare le ricerche che i lavoratori, legati ad
un contratto di lavoro di carattere stagionale, devono produrre al momento
dell'iscrizione in disoccupazione.
Fatti
D. Cattaneo, giudice del "Tribunale di
appello e presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, nel suo libro
"Appunti sociali - Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza" cita: "La successiva prassi
amministrativa, poi ratificata dal TCA, ha stabilito che anche quest'ultimo
presupposto è adempiuto ma che l'assicurato deve cercare lavoro durante tutta
la stagione. In caso contrario egli non dimostrerebbe la sua reale
disponibilità a lavorare tutto l'anno. In altri termini: in assenza di costanti
ricerche di un impiego duraturo si dovrebbe concludere che egli resta volontariamente
disoccupato per i mesi invernali in attesa di iniziare la nuova stagione e non
è intenzionato ad esercitare un altro lavoro".
Per quanto riguarda l'effettiva possibilità di
ricerca d'impiego nonostante la sua permanenza sui luoghi dove svolgeva il suo
lavoro, al sabato e alla domenica e nei giorni nei quali si recava a casa
avrebbe avuto il tempo di candidarsi ad ipotetici posti di lavoro pubblicati
sulla stampa oppure per mezzo di candidature spontanee presso ditte che
ritenesse avessero bisogno di manodopera. D'altronde questo sistema è stato
usato da un altro assicurato che era nelle sue stesse condizioni.
Inoltre vi facciamo notare che, vista l'età
dell'assicurato, la sanzione è stata ridotta del 50%.
Infatti, i giorni di penalità erano
effettivamente 18 (2 per ogni mese d'aprile, maggio, giugno e luglio, e 4 per
ogni mese d'agosto, settembre e ottobre)." (Doc. 21c)
1.3. Con
tempestivo ricorso del 29 novembre 2004, l'assicurato, sempre rappresentato dal
RA 1 di __________, ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione,
rilevando:
"
(...)
Già in fase di opposizione, che riportiamo poco
sotto, abbiamo ampiamente illustrato la situazione che si è venuta a
presentare.
Ricordiamo che il signor RI 1 è una persona di 61
anni e che dopo molti anni di lavoro alle sue spalle si è trovato, senza volerlo,
in disoccupazione.
Vista la sua età e la crisi economica che oramai
si prolunga da diversi anni e per non rimanere a carico della disoccupazione
per tutto il periodo al quale ha diritto aveva già accettato gli anni scorsi un
contratto di durata determinata.
Tale contratto richiedeva che il nostro associato
fosse presente quale capo squadra per la squadra sentieri dell'__________.
Il suo rapporto di lavoro a tempo pieno (42 ore
settimanali) aveva una durata dal 22.3.2004 al 31.10.2004.
Come sicuramente a vostra conoscenza i lavori che
il nostro associato era tenuto a svolgere erano nel comprensorio della __________
e che come da contratto c'era la possibilità concreta, visto i lavori sui
sentieri di montagna e/o alta montagna che lo stesso dovesse pernottare in
montagna presso capanne, baite, ... (vedi p.to 7 del contratto).
Con la sottoscrizione di tale contratto a nostro
modo di vedere non era permesso allo stesso di svolgere le normali ricerche di
lavoro e di conseguenza chiediamo l'annullamento della decisione di sanzione
emessa nei confronti del nostro associato.
A nostro parere non vi sono neppure gli estremi
per richiedere ricerche di lavoro durante l'attività di tipo stagionale.
Nella decisione su opposizione constatiamo che è
stato indicato che le direttive cantonali impongono ai consulenti di
controllare le ricerche che i lavoratori, legati ad un lavoro di carattere
stagionale, devono produrre al momento dell'iscrizione in disoccupazione.
Visto il tenore di questa frase e più specificatamente
"va fatto notare che le direttive cantonali impongono ai consulenti
..." ci chiediamo se l'indicazione emessa quale direttiva cantonale sia
corretta al cospetto dell'art. 17 LADI.
Considerato come sia stata emessa una direttiva
cantonale e non sia stata prodotta nella decisione su opposizione chiediamo, se
possibile, di poter entrare in possesso di tale documento.
Visto quanto sopra chiediamo che la decisione su
opposizione emessa dall'Ufficio Regionale di Collocamento venga annullata come
pure la decisione di sospensione di 9 giorni emessa a suo tempo." (Doc. I)
1.4. L’amministrazione,
con la sua risposta del 4 gennaio 2005, ha postulato la reiezione del ricorso,
osservando:
"
(...)
Nel ricorso viene segnalato che con la
sottoscrizione del contratto di lavoro, che prevede la possibilità in caso di
necessità di pernottare in montagna (capanne, baite, ...), l'assicurato era
materialmente impedito nell'effettuare le normali ricerche di lavoro (doc. 1).
A questo scopo ci siamo messi in contatto con la
direzione dell'__________ per cercare di quantificare le effettive assenze dal
domicilio durante il periodo di lavoro, 22.03.2004 - 31.10.2004.
Dal documento ricevuto dal datore di lavoro,
copia del quale è stata inviata per conoscenza al signor RI 1 in data
28.12.2004 (doc. 2 e 3), si rileva che l'assicurato ha pernottato in montagna
unicamente una decina di giorni durante il mese di giugno mentre nei restanti
giorni ha potuto fare regolare rientro al domicilio. Inoltre, nei giorni di
pioggia è stato lasciato libero da impegni lavorativi.
Si rileva inoltre che già l'anno precedente ha
svolto la stessa attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro e che,
al momento della reiscrizione in disoccupazione, ha potuto comprovare le
ricerche di lavoro svolte durante la stagione lavorativa (doc. 7 - 8 e 9 - 16).
Riteniamo pertanto che egli, oggettivamente,
avrebbe avuto il tempo materiale per effettuare delle ricerche nei rimanenti
giorni in cui non pernottava fuori domicilio, tenendo conto anche che ha potuto
usufruire di diverse giornate di libero causate dal maltempo della scorsa
estate.
Vogliamo inoltre far notare che abbiamo tenuto in
debita considerazione l'età dell'assicurato dimezzando la penalità, come
previsto dalle disposizioni.
Si chiede pertanto a codesto Tribunale di voler
respingere il ricorso e confermare la decisione impugnata." (Doc. V)
1.5. In data 13 gennaio
2005 l’assicurato ha ancora osservato:
"
(...)
Non possiamo accettare le conclusioni fatte da
parte dell'URC in quanto:
1) Il ricorso è ricevibile, è stato inoltrato
come da disposti di legge;
2) la
penalità inflitta al nostro associato è sproporzionata per il caso in oggetto:
in effetti l'URC non ha tenuto in considerazione la circolare del Seco -
Indennità di disoccupazione (ID) edizione gennaio 2002 - B226-B230.
Il punto B 227 cita: ... "in particolare
egli deve adempiere tale obbligo durante il termine di disdetta o nel corso
degli ultimi mesi di lavoro a tempo determinato ..."
Visto quanto sopra e richiamando tutte le nostre
lettere confermiamo il nostro ricorso e chiediamo a questo Lodevole Tribunale
di accettare il nostro ricorso e di annullare la decisione di sospensione
emessa da parte dell'URC di __________." (Doc. VIII)
Il doc. VIII è stato inviato all’amministrazione
(cfr. doc. IX), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l'assicurato deve essere o meno sospeso dal diritto
all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche compiute nei mesi
precedenti l'iscrizione in disoccupazione nei quali era impegnato in
un'attività stagionale.
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal
popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU
N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2., pag. 4;
DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag. 467; DTF 126 V
166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag.
44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34,
consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA
del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella
causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H
114/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 25 novembre 2004).
Nel caso
in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per mancate ricerche di
lavoro nei mesi durante i quali ha svolto la sua attività di tipo stagionale
(da marzo a ottobre 2004). A quel momento la terza revisione della LADI era già
in vigore e deve dunque essere presa in considerazione.
2.3. Dapprima va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né
l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di
sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio
2003. È stato invece parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza. Pertanto
resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.
Come
appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare
personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario
anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche
fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà dunque presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, stabilisce
che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell’assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
2.4. La giurisprudenza federale ha
stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non
si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di
disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il
licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;
DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C
77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure
art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C
305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);
STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
2.5. Riguardo ai
lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte
ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.
Infatti
secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente
dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque
l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre
1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993
nella causa W.E., C 167/93).
L'art. 17
cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può
ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione
tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e
professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro
(cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 28-29).
Il TCA
constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha
ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la
necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del
lavoro.
La stessa
Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente
un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:
"
Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994
lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch
einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards,
a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten,
hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten
(ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N 14 zu Art.
17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und
nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)
Anche relativamente ad
assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella commisurazione
della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso di due
assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi dal
diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un
periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità
minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA
(cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; STFA del 24 novembre
1993 nella causa W.E., C 167/93).
2.6. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Il
disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire
all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di
lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994
pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).
Secondo costante
giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,
devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.
per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in
una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella
causa M.Z., C 33/87).
In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro
compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:
"
(…)
Mit der Vorinstanz sind die fünf
Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei,
eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu
qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen
Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht
darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen,
sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des
Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur
um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der
am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen
angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter
Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz
zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne
triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu
beanstanden."
(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02)
In una
sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha
inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:
"
1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden
Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen
(Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung
(Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu
Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120
V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt.
Darauf kann verwiesen werden.
Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis
in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art.
17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an
Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr
nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn
1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,
Schul- und Berufsbildung der versicherten Person
sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden
Arbeitsmarkt. (…)"
Questa giurisprudenza è stata confermata in una
sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha
ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.
In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella
causa C.
(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti
quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.
In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.
(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,
durante due periodi di controllo, sei ricerche di lavoro lavorando a tempo
pieno in un programma di occupazione temporanea.
Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella
causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un
mese.
In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella
causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di
prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata
dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era
sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un
periodo di controllo.
Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta
dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro
nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che
aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di
controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di
lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate
dall’assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha
in particolare sottolineato:
"
(...)
Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine
versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die
Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V
231 Erw. 4a mit Hinweis).
Wenn jedoch dem Versicherten grössere
Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er
wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der
Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten
Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige
Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat
verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."
La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata
ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere
assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle
sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni
particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella
causa K., inc. 38.2002.186).
A proposito dei compiti dei consulenti del
personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74)
il TCA ha ricordato che:
"
Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire
altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai
consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più
idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85
cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."
2.7. Giusta l'art. 17 cpv. 1 in
fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo
posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi
intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova
occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio
competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30
cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio
dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D.
Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
L'obbligo
di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza
del 23 gennaio 2003 nella causa C.
(C
280/01), nella quale ha osservato:
"
Selbst wenn sich der Versicherte sodann
tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet
hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er
nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.
Considerandi
2.
AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."
Concretamente
ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi ad un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987
nella causa S.P., AD 5/87).
Inoltre
il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare
le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di
lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il
disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre
1999.
nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato
di stato dell'economia, SECO).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha
ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le
ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
In merito alle ricerche di lavoro compiute
esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo
di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C
319/02), ha avuto modo di rilevare:
"
(…)
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231
consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative
exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas
s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au
regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op.
cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré
qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également
à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des
démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée
que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant
d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses
postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à
la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que
les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du
5.
juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)"
(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)
2.8
L'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il
danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).
In una
sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle
assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le
seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della
sospensione:
"
Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung
soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es
sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche
Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der
Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose
zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll
den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in
Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in
Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern
ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in
der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten
an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der
Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V
40.
Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art.
30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im
Taggeldrecht nicht zum Tragen.
Wüsste nämlich eine
arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer
Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem
gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227-
228)
In questa
sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la
conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al
proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
In una
sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
2.2
Anche nell'ambito dell'assicurazione contro
la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata
per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione
contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).
Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale
(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha
così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui
provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei
contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline
Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag.
24.
seg.). (…)"
(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C
221/02)
2.9
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.
45.
cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Per quel
che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate
ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione
su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha
approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23
gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato
la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo
comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di
disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella
causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione
per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio
2003.
nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha
confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche
durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di
sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di
disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale
l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un
assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche
di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo
nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale
di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03,
nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per
insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza
del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha
confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il
periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C
210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di
9.
giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente
l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di
controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti
ricerche di lavoro durante un periodo di controllo).
2.10
Nella già
citata sentenza H. del 17 marzo 1998, il Tribunale federale delle assicurazioni
ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto)
una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha
al proposito rilevato:
" b) Die
Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994
vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei
der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt
worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf
dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der
Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen
Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten
deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und
Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit
kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der
Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern
pflege unangefochtenerweíse dieselbe Praxis.
Demgegenüber macht die
Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass
die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von
der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur
stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren Gunsten
aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder drei
Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.
c) Die Vorinstanz
beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der
Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten
zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses
führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im
Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass
Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn
Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht
oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art.
35.
BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleihermassen
für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher
Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der
Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt
werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht
einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die
Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den übrigen
Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).
d) Die im genannten
Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den
Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles
durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder verweigert werden können.
Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen für leichtfahrlässiges
Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen fehlt eine derartige
Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf Grobfahrlässigkeit und
Vorsatz. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich
"nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG).
Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher
Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen
aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig
unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem
Verschulden. Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn
die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert
würde. Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2.
Juli 1980 in BB1 1980 IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen
gesprochen wird, die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards,
a.a.O., N 2 zu Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei
auch nicht ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder
eine zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe
hieraus trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen
müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit
der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der
Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte
Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c
AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.
e) Aus diesen Ausführungen
folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c
AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher
insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen
befreit." (DTF 124 V 231-233)
Nella
sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro
qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha
sottolineato:
" Die
Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies
ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10
bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die
Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle
Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,.
N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der
Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive
Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von
der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der
Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens
ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung.
Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)
La Cassa
di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione.
Infine,
nella sentenza citata, il TFA ha stabilito che l'amministrazione prima di
applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato
di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:
" Eine
der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht
vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche
in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.
BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der
Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt
überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der
Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine
Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art.
19.
Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20
Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften
Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer
Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in
den vorangegangenen Kontrollperìoden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht
sanktioniert hat. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in
ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890
und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N
61.
zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn
der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig.
Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass."
(DTF 124 V 233)
2.11
Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incarto che
l'assicurato ha lavorato quale operaio addetto alla pulizia dei sentieri presso
l’__________ dal 22 marzo 2004, al 31 ottobre 2004, con un contratto di lavoro
di tipo stagionale (cfr. doc. 17e).
Egli si è
poi iscritto in disoccupazione a decorrere dal 2 novembre 2004 (cfr. doc. 17c).
Al
momento del suo annuncio per il collocamento l'assicurato non ha consegnato
all'amministrazione nessuna ricerca di lavoro compiuta nei mesi durante i quali
ha svolto la sua attività di tipo stagionale (da marzo a ottobre 2004).
L'amministrazione,
con decisione formale del 22 novembre 2004, ha sospeso il ricorrente dal
diritto alle indennità di disoccupazione per 9 giorni (cfr. doc. 21e).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 25 novembre
2004.
(cfr. doc. 21c).
L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale
proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta
Corte ha rilevato che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il
TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:
"
(…) Selon un principe général de la procédure
administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2
let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière
d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."
Nel caso di specie, prima di emanare la decisione di sanzione il consulente del
personale ha provveduto a consegnare all'assicurato una "Richiesta di
giustificazione" con la quale gli richiedeva di motivare le insufficienti
ricerche entro il 20 novembre 2004, precisando che oltre questa data l'autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso e menzionando
espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per
ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 21f).
Nella presente fattispecie il TCA constata che
l'amministrazione, consegnando all'assicurato la richiesta di giustificazione
citata, ha dato l'opportunità al ricorrente di giustificare il suo
comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi
confronti.
Dunque il
diritto di essere sentito dell'assicurato è stato rispettato già prima
dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara
giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA
del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI
2002.
pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 =
SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la
sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n.
1-28; Th. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466
n° 53 e 54).
2.12
Per quanto attiene agli assicurati che entrano in
disoccupazione al termine di un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o
nella ristorazione), va osservato che, per un certo periodo, l'UCL ha applicato
anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in
disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente
durante qualche mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un
soggiorno di perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o
lasciare definitivamente il nostro paese.
Il TFA considera queste
persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto
all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle
attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza
professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,
generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata
limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000
pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA
1990.
pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V
209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien
et ses aides à l'emploi", Friborgo 1998, pag. 56-58; B. Despland,
"Votre sécurité sociale au quotidien", Losanna 1998, pag. 155-156;
DTF del 2.5.97 nella causa P.F.; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 19 segg.).
In una sentenza del 18
novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza
appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano
un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In
questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA
2000.
pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V
38; D. Cattaneo , op. cit., pag. 24).
Tuttavia, alla luce della
giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso
di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o
durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione
soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante
di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga
decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In
particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il
periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o
almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori
dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del
lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo
ufficialmente assegnato (cfr. STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B.,
38.2000
; STCA del 17 aprile 2001 nella causa V.-S; STCA del 16 marzo 2000
nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di
Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q
contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, op. cit. pag. 21; 24-25).
Il TCA ha
pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti
sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,
deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa
e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. STCA del 17 agosto 2001
nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B.,
38.2000
; STCA del 17 aprile 2001 nella causa V.-S., 38.2000.270).
2.13
L'assicurato
ha lavorato presso l'__________ (__________), tramite un contratto di durata determinata,
dal 22 marzo 2004 al 31 ottobre 2004, in qualità di capo squadra per la squadra
sentieri (cfr. doc. 17e).
In data 2 novembre 2004 RI 1 si è reiscritto in
disoccupazione.
In sede ricorsuale il rappresentante
dell’assicurato ha osservato che nel caso di specie non vi sarebbero gli
estremi per richiedere ricerche di lavoro durante l’attività di tipo
stagionale, contestando pure l’affermazione dell’amministrazione riguardo al
fatto che le direttive cantonali impongono ai consulenti di controllare le
ricerche che i lavoratori, legati ad un lavoro di carattere stagionale, devono
produrre al momento dell’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. I).
Il rappresentante dell’assicurato ha pure
affermato che l’amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione la
Circolare del SECO concernente le indennità di disoccupazione (ID), edizione
gennaio 2002, che in particolare al punto B 227 prevede che “in linea di
massima, ogni disoccupato è tenuto a cercare un impiego già prima di presentare
una domanda d’indennità. In particolare, egli deve adempiere tale obbligo
durante il termine di disdetta o nel corso degli ultimi mesi di lavoro a tempo
determinato” (cfr. doc. VIII).
Il TCA constata innanzitutto che
l’amministrazione ha giustamente qualificato di impiego stagionale quello
svolto dall’assicurato presso l’__________.
Egli aveva già lavorato presso il medesimo datore
di lavoro nel periodo compreso fra marzo 2003 e ottobre 2003 (cfr. doc. V8).
Inoltre,
occorre rilevare che l'assicurato, essendo già stato iscritto in disoccupazione
dal 4 marzo 2002 (cfr. doc. 17n) al 12 luglio 2002 (cfr. doc. 17m), poi dal 4
settembre 2002 (cfr. doc. 17l) al 14 marzo 2003 (cfr. doc. 17i), infine dal 5
novembre 2003 (cfr. doc. 17g) al 3 marzo 2004 (cfr. doc. 17f), aveva già ricevuto
dall'amministrazione le opportune informazioni circa i suoi diritti e doveri di
disoccupato, con riferimento in particolare alla necessità, in caso di
occupazione stagionale, di compiere regolarmente gli sforzi necessari al fine
di trovare un'occupazione duratura o perlomeno un'attività temporanea durante i
mesi di inattività.
Egli ha
inoltre ricevuto e sottoscritto sia in data 11 marzo 2002 (cfr. doc. 18l), che in
data 11 novembre 2003 (cfr. doc. 17h), il "Promemoria ricerche di
lavoro", nel quale è indicato che gli assicurati devono compiere le
ricerche di lavoro già prima di iscriversi al collocamento, durante il periodo
di disdetta dal precedente rapporto lavorativo o, in caso di contratti di
lavoro di durata determinata, nei tre mesi precedenti l'iscrizione al
collocamento; nello stesso documento l'amministrazione ha poi ricordato la
necessità, per gli assicurati che svolgono un'attività stagionale e che
ricorrono al collocamento solo durante brevi periodi tra una stagione e
l'altra, di effettuare gli sforzi necessari per reperire di un'occupazione
duratura durante tutto l'anno.
In simili condizioni, occorre ritenere che
l'assicurato era o doveva essere perfettamente a conoscenza del dovere di
ricercare un'occupazione annuale o perlomeno un impiego temporaneo durante tutto
il periodo in cui ha lavorato, così da non dovere fare ricorso alle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione al termine della stagione
lavorativa.
L'assicurato ha invece omesso di compiere tali
ricerche durante tutto il periodo in cui ha lavorato.
Del
resto, in occasione dell'ultimo colloquio di consulenza del 12 febbraio 2004
(colloquio che precedeva l'inizio della sua attività stagionale presso l'__________)
l'assicurato era stato informato dal proprio consulente del personale circa
l'obbligo di compiere delle ricerche di lavoro durante tutto il periodo in cui
lavorava. Al riguardo il consulente del personale ha verbalizzato quanto segue
(verbale sottoscritto dall'assicurato):
"
Come da conferma della Cassa il sig. RI 1
esaurirà il diritto al 03.03.04. Sa già di essere riassunto per la stagione
presso __________ per cui alla data a margine procederemo all'annullamento del
caso. Rilasciamo necessario alle ricerche per la stagione unitamente ai faut di
febbraio e marzo e ritiriamo ricerche di gennaio e febbraio."
(Doc. V4)
Il ricorrente è quindi stato più volte informato
dall'amministrazione circa i suoi diritti e doveri di disoccupato, con
riferimento in particolare alla necessità di compiere regolarmente gli sforzi
necessari al fine di trovare un'occupazione duratura o perlomeno un'attività
temporanea durante i mesi di inattività.
Infine, va sottolineato che nella precedente
stagione lavorativa 2003, l'assicurato ha regolarmente svolto le ricerche di
lavoro durante tutti i mesi di attività, da marzo 2003 a ottobre 2003 (cfr.
doc. V9-V16), come risulta dal verbale del colloquio di consulenza dell'11
novembre 2003, del seguente tenore:
"
L'assicurato si è presentato al regolare
colloquio di consulenza e viene reiscritto in disoccupazione dopo periodo di
lavoro stagionale. Nulla da segnalare rispetto all'anno precedente, le ricerche
di lavoro sono state svolte di persona presentandosi nelle varie aziende della
zona, offrendosi come operaio generico. Invitato anche per la prossima stagione
e continuare bene come ha fatto quest'anno al fine di trovare una soluzione
lavorativa fissa/annuale. In data odierna consegnato FAUT corrente mese e mese
di dicembre + formulari per le ricerche d'impiego. Non si entra nel merito della
qualità e quantità ricerche lavoro visto che il suo casa sarà gestito dal suo
ultimo consulente del personale Sig. __________, il quale provvederà a
convocarlo prossimamente per posta!" (Doc. V7)
L'assicurato era dunque perfettamente a
conoscenza del dovere di ricercare un'occupazione annuale o perlomeno un
impiego temporaneo durante tutto il periodo in cui ha lavorato per l'__________,
così da non dovere fare ricorso alle prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione al termine della propria attività, a tempo determinato, presso
il citato datore di lavoro, dove è stato impiegato dal 22 marzo 2004 al 31
ottobre 2004 (cfr. doc. V1).
2.14
A nulla giova
la motivazione fornita in sede ricorsuale dall'assicurato per giustificare le
mancate ricerche di una nuova occupazione prima di annunciarsi al collocamento,
vale a dire il fatto di non avere potuto fare ritorno al proprio domicilio, ma
di avere dovuto pernottare, come da contratto, in montagna, presso capanne e
baite, visto il suo lavoro di capo squadra sentieri dell’__________, attivo su
sentieri di montagna ed alta montagna.
Il
contratto di lavoro sottoscritto in data 20 febbraio 2004 dall’assicurato
prevede, al punto 7, che “di regola è previsto il rientro al proprio domicilio
alla sera. Potrebbe comunque verificarsi la necessità di pernottare in montagna
(capanne, baite, ...). Le spese di vitto e alloggio sono a carico dell’__________.”
(cfr. doc. V1)
L’amministrazione, proprio al fine di verificare tali
affermazioni, ha preso contatto con il datore di lavoro dell’assicurato,
invitandolo a comunicare il numero di pernottamenti effettuati da RI 1 fuori
domicilio durante la sua attività stagionale, dal 22 marzo 2004 al 31 ottobre
2004.
Il direttore di __________ ha risposto in data 23
dicembre 2004, indicando che l’assicurato ha pernottato per dieci notti in
montagna durante il mese di giugno ed è stato lasciato a casa a sua
disposizione quando pioveva (cfr. doc. V3).
L’amministrazione ha trasmesso questi
accertamenti all’assicurato, permettendogli di prendere posizione in merito
(cfr. doc. V2).
A mente del TCA, poiché l’assicurato ha dovuto
pernottare in montagna soltanto durante dieci giorni nel mese di giugno 2004, egli
disponeva del tempo necessario per svolgere le ricerche di lavoro.
Il ricorrente avrebbe quindi dovuto compiere degli
sforzi al fine di trovare una nuova occupazione nel periodo antecedente
l'annuncio al collocamento, come aveva peraltro fatto l’anno precedente,
allorquando era impegnato nella medesima attività.
2.15
In simili
condizioni, questo Tribunale deve concludere che il ricorrente ha violato
l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone per cui, a ragione,
l'amministrazione l'ha sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione
sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
Per
quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato
che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare
interna no. 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una
vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S.,
inc. 38.2001.201).
Essa
indica che:
"
(…)
1.
Periodo di tempo
da esaminare
L'esame delle ricerche di
lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in
disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha
lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).
2.
Quantità/qualità
delle ricerche
Nella valutazione delle
ricerche di lavoro svolte durante l'anno l'accento va posto soprattutto sulla
qualità e non sulla quantità. In particolare bisognerà verificare se gli sforzi
effettuati sono mirati ad ottenere degli impieghi duraturi in settori e aziende
non tradizionalmente noti per la loro attività stagionale e se il disoccupato ha
risposto ad annunci di impieghi annuali pubblicati regolarmente sui giornali.
La valutazione dovrà ovviamente tenere conto della situazione concreta (per
esempio offerte sul mercato del lavoro, profilo dell'assicurato, se si tratta
d'impieghi duraturi, in settori che offrono concretamente posti annuali, di
candidature spontanee, di risposte a reali offerte del mercato, di ricerche
anche al di fuori del proprio settore, eventualmente fuori Cantone - tipico per
settore alberghiero, v. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI - con possibilità di
pernottamento).
L'obiettivo è quello di
spingere l'assicurato a svolgere ricerche mirate e non "ricerche
alibi" a tappeto. Gli sforzi durante l'anno dovranno consistere nel
rispondere ad offerte di lavoro durature che dovessero apparire sul mercato del
lavoro e che vengono normalmente portate all'attenzione di ogni potenziale
interessato tramite annunci su giornali, riviste settoriali o in altro modo.
Gli assicurati non sono tenuti a presentare offerte spontanee presso datori di
lavoro che non cercano nuovo personale ma a rispondere a delle reali offerte
presenti sul mercato.
Nel periodo immediatamente precedente la fine del lavoro
stagionale - rispettivamente inizio della disoccupazione ‑ gli sforzi per
il reperimento di un nuovo posto di lavoro dovranno essere maggiormente intensi
e valutati secondo la prassi applicata a tutti gli assicurati (esame rigoroso
degli ultimi 3 mesi).
3.
Durata della sospensione
La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa
dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti
durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la
durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e
offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere
determinati tenendo conto di quanto segue:
3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o
inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2
giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o
inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."
(Doc. 10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della vertenza
sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto
dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.
2.11
; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).
La circolare interna no.
114a, come appena esposto, prevede che per ricerche insufficienti o inesistenti
durante i tre mesi prima della disoccupazione vengano irrogati 3-4 giorni di
sospensione, mentre per i restanti mesi dell'anno 1-2 giorni per mese, senza
superare il massimo di 18 giorni.
Nel caso
in esame l'URC ha inflitto al ricorrente 9 giorni di sospensione dal diritto alle
indennità.
Al
riguardo, nella decisione su opposizione del 25 novembre 2004 l’amministrazione
ha rilevato che la sanzione che avrebbe dovuto essere inflitta all’assicurato
ammontava a 18 giorni, così calcolati: 2 giorni per mancate ricerche di lavoro
durante ognuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2004 e 4 giorni per
mancate ricerche di lavoro durante ognuno dei mesi di agosto, settembre e
ottobre 2004 (cfr. doc. 21c). L’URC ha tuttavia ridotto della metà tale
sanzione, in considerazione dell’età del ricorrente (61 anni al momento della
sospensione).
Occorre
innanzitutto rilevare che l’amministrazione ha a giusta
ragione, in virtù di quanto stabilito dalla giurisprudenza del TFA (cfr.
consid. 2.5.), ridotto della metà la sanzione, tenendo
conto dell'età dell'assicurato, nato il __________ 1943.
Quanto
all’entità della sospensione, va rilevato che la circolare specifica per i
lavoratori stagionali citata, prevede, in caso di mancate ricerche di lavoro
nei tre mesi precedenti l'iscrizione, 4 giorni di sanzione per ogni mese,
mentre invece la sanzione da infliggere per mancate ricerche di lavoro nei mesi
precedenti in cui l'assicurato lavorava ammonta a 2 giorni per ogni mese.
In una
sentenza del 24 settembre 2002 nella causa P. (cfr. inc. 38.2001.241) il TCA, a
proposito della Circolare interna no. 114a, ha avuto modo di precisare quanto
segue:
"
(…)
Va peraltro rilevato che la Circolare no. 114a
non indica in modo preciso, relativamente agli ultimi tre mesi di attività
lavorativa, quando infliggere 3 o 4 giorni per mese.
Il TCA ritiene, in analogia con quanto enunciato
dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" del SECO in
vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68), la quale prevede per il periodo di
disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti
ricerche, che si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4
giorni per mancate ricerche.
Il medesimo ragionamento vale per i giorni di
sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre prima della
disoccupazione, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1
giorno è da infliggere per insufficienti ricerche.
Gli URC, pertanto, dovranno in futuro attenersi a
quanto stabilito nell'ambito della presente vertenza."
Applicando la giurisprudenza appena citata al
caso concreto, l'amministrazione ha quindi correttamente inflitto all'assicurato
4.
giorni mensili per mancate ricerche in agosto, settembre e ottobre 2004
(ultimi tre mesi precedenti l'iscrizione al collocamento), aumentati di 2 giorni
per ogni mese precedente (da aprile a luglio 2004) in cui l'assicurato non ha
svolto nessuna ricerca di una nuova occupazione, per un totale di 20 giorni e
non di 18 giorni come erroneamente calcolato dall’amministrazione nella
decisione su opposizione del 25 novembre 2004 (cfr. doc. 21c).
Tuttavia, dato che nel mese di giugno 2004
l’assicurato ha dovuto pernottare, per motivi di lavoro, per dieci giorni in
montagna, senza avere la possibilità di fare ritorno al proprio domicilio, a
mente del TCA la sanzione di 2 giorni inflitta per mancate ricerche di lavoro
durante il mese di giugno 2004 non rispetta il principio di proporzionalità e deve
essere ridotta a 1 giorno. Di conseguenza, la sanzione totale da infliggere
all’assicurato sarebbe stata di 19 giorni, poi ridotta, vista l’età
dell’assicurato (cfr. consid. 2.5.), a 9 giorni.
La decisione impugnata,
nel suo risultato, deve dunque essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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