38.2005.10
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13 aprile 2005Italiano32 min
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Numero d'incarto:
38.2005.10
Data decisione, Autorità:
13.04.2005, TCA
Titolo:
tardività di un'opposizione in tedesco.Il ritardo non è giustificato né dal dover cercare qualcuno per la traduzione,poiché l'assicurato poteva inoltrare tempestivamente l'opposizione,facendola seguire dalla versione italiana,né dalla necessità di verificare se egli nel merito aveva violato la LADI
INTEMPESTIVITÀ
IRRICEVIBILITÀ
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 38 LPGA
art. 39 LPGA
art. 41 LPGA
art. 52 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.10
rs/td
Lugano
13 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27
dicembre 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 1° ottobre 2004 la Sezione del lavoro ha stabilito l’inidoneità
al collocamento di RI 1 a far tempo dal 12 luglio le della società __________,
di cui era amministratore unico, non risultava disponibile per il mercato del
lavoro alle condizioni 2004, poiché egli, avendo un interesse nell’attività
commercia normalmente richieste da un datore di lavoro (cfr. doc. A3, 10).
1.2. Contro tale
provvedimento l’assicurato ha interposto opposizione datata 30 ottobre 2004,
pervenuta all’amministrazione il 9 novembre 2004, in lingua tedesca, poi
seguita da una traduzione in italiano dell’11 novembre 2004 (cfr. doc. A4; A6;
4).
1.3. La Sezione
del lavoro, il 27 dicembre 2004, ha emanato una decisione su opposizione con
cui ha ritenuto l’opposizione introdotta dall’assicurato irricevibile, in
quanto tardiva.
A
motivazione di questo provvedimento l’amministrazione ha rilevato:
"
1. Il signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione in data 12 luglio
2004, alla ricerca di un impiego a tempo
pieno come direttore di azienda, grafico, designer.
In data 20/23 agosto 2004 la Cassa di
disoccupazione __________ di __________ (in seguito: __________) ha sottoposto
all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) per esame e
decisione il caso del signor RI 1, con scritto del seguente tenore:
"Il signor RI 1 si è iscritto presso
la nostra Cassa, dal 12 luglio 2004, quale disoccupato a tempo pieno.
Il signor __________, collocatore presso
I'URC di __________, ci ha invitato a voler verificare, dopo aver conferito
con la signora __________, se l'assicurato è iscritto presso il
Registro di Commercio di __________ per la ditta RI 1.
Questioni che devono formare oggetto
di una decisione: La Cassa può indennizzare l'assicurato?".
In data 24 agosto 2004 il predetto
scritto è stato sottoposto per conoscenza ed eventuali osservazioni
all'assicurato, il quale ha risposto con scritto 30 agosto 2004 (in tedesco) e
21 settembre 2004 (in italiano).
Esperiti i necessari accertamenti, con
decisione 1. ottobre 2004 l'UG ha ritenuto il signor RI 1 non idoneo al
collocamento.
Contro la predetta decisione
l'assicurato ha interposto opposizione (in tedesco) in data 30 ottobre/9
novembre 2004.
Con scritto 9 novembre 2004
all'opponente l'UG ha rilevato il carattere tardivo dell'opposizione - la
stessa essendo stata consegnata all'ufficio postale in data 8 novembre 2004 e
pervenuta al servizio cantonale il giorno seguente, oltre la scadenza, dunque,
del termine di trenta giorni per interporre opposizione (4 novembre 2004) - e
sottoposto per conoscenza ed eventuali osservazioni il risultato degli
accertamenti esperiti presso la Posta. In pari tempo il servizio cantonale ha
richiesto all'assicurato la trasmissione di una copia dell'opposizione in
lingua italiana.
Con lettera 11/15 novembre 2004 il
signor RI 1 ha, in sostanza, motivato il tardivo inoltro dell'opposizione con
il fatto di aver cercato, seppure invano, una persona disposta a redigere in
italiano l'opposizione e, inoltre, con il fatto di aver avuto bisogno di un po'
di tempo per sincerarsi di non aver contravvenuto ad una qualche norma.
2. Conformemente
all'articolo 52 cpv. 1 LPGA, Le decisioni possono essere impugnate entro
trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate;
fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Conformemente alla giurisprudenza, un
invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l'ha
ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito
di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella
postale, l'invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui
avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro,
che è di sette giorni, l'invio si considera notificato allo scadere di questo
periodo (cfr. DTF 127 1131; STFA del 25 febbraio 2000 nella causa M.G., C
359/99; DTF 123 III 493). Generalmente un secondo invio e la susseguente
ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti
(cfr. DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti). Inoltre, affinché un atto
possa essere ritenuto notificato non è necessario che il diretto interessato lo
ritiri; a tal fine è sufficiente che l'atto entri nella sua sfera d'azione. Una
persona può del resto farsi rappresentare da un terzo nel ritiro della sua
corrispondenza (cfr. STCA del 5 dicembre 2002 nella causa D.B., 38.2002.230 e
riferimenti ivi citati).
3. Nel caso in esame, dagli accertamenti esperiti presso la Posta
emerge che la decisione 1. ottobre 2004,
contestata con l'opposizione qui in esame e inviata per raccomandata, è stata
recapitata in data 5 ottobre 2004. Considerato il termine di trenta giorni per
interporre opposizione giusta l'articolo 52 LPGA, lo stesso termine è venuto a
scadere in data 4 novembre 2004, per cui l'opposizione, consegnata ai servizi
postali l'8 novembre 2004 e pervenuta all'UG il giorno susseguente, appare
tardiva e dunque irricevibile in ordine.
Le motivazioni addotte dall'opponente
non permettono di giungere a una conclusione diversa." (Doc.
A2)
1.4. L’assicurato,
rappresentato dalla RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su
opposizione dinanzi al TCA. L’atto ricorsale è stato redatto in lingua tedesca,
a cui è stata allegata la relativa traduzione.
Egli si è
espresso come segue:
"
(…)
1. II ricorso è stato presentato in tempo.
2. La RA 1 è
autorizzata a presentare questo ricorso dalla delega allegata.
BO1: procura firmata
3. Il ricorso viene presentato in lingua tedesca ed italiana.
Considerando i costi elevati di una
traduzione, la traduzione presente è stata fatta mediante una software di
traduzione. Non sono quindi esclusi piccoli errori di traduzione. In caso
dovessero subentrare delle difficoltà riguardo alla comprensibilità, si prega
di considerare la versione in lingua tedesca o di contattarci per eventuali
chiarificazioni.
4. L' Ufficio
Giuridico (Ufficio in seguente) sostiene che il ricorso contro la disposizione
del 1 ottobre 2004 non sia stato presentato nel rispetto dei termini di tempo
dovuti. Il ricorso di RI 1 (RI 1 in seguente) invece è stato presentato in
tempo utile, come dimostreremo in seguito.
5. La disposizione
dell'Ufficio data del 1 ottobre 2004 ed è pervenuta al RI 1 il 5 ottobre 2004.
Il termine di ricorso è di 30 giorni fino al 4 novembre 2004. Queste circostanze
sono incontestate e confermate nella sentenza dell' Ufficio del 27 dicembre
2004 (paragrafo 3).
B02: Decisione dell'Ufficio del 27 dicembre 2004
La disposizione dell'Ufficio è
scritta nelle lingue nazionali tedesco, francese e italiana e non contiene
nell'indicazione delle possibili vie di ricorso nessun obbligo di presentare il
ricorso in lingua italiana.
B03: Decisione dell'Ufficio del 1 ottobre 2004
II ricorso di RI 1 del 30 ottobre
2004 in lingua tedesca era stato dunque presentato conformemente al periodo di
ricorso di 30 giorni. Non si può pretendere dal RI 1 che sia informato riguardo
all'obbligo di presentare il ricorso tradotto in lingua italiana, se non si è
provveduto ad informarlo su questo punto nell'indicazione riguardante le vie
legali (Rechtsmittelbelehrung).
B04: Ricorso di RI 1 del 30 ottobre 2004 (lingua tedesca)
Con lettera del 9 novembre 2004 I'Ufficio
richiede una traduzione in italiano entro 10 giorni.
BO 5: Lettera dell'Ufficio del 9 novembre 2004
Già l'11 novembre 2004 RI 1 presentò il ricorso in lingua
italiana.
B06: Ricorso di RI 1 del 11 novembre 2004 (lingua italiana)
Il ricorso come pure la successiva
consegna della traduzione in italiano sono dunque stati presentati nel pieno
rispetto delle scadenze.
6. Con disposizione del 1 ottobre 2004 I'Ufficio decide che RI 1
non adempie le premesse per il
diritto al beneficio di indennità come disoccupato conformemente all'artt. 8
cpv. 1 lett. f e 15 cpv. 1 LADI ed è escluso quindi dal beneficio dalle
indennità di disoccupazione.
B03: Decisione dell'Ufficio del i ottobre 2004
L'Ufficio sostiene che RI 1 è
consigliere e socio amministrativo della __________ (prima __________) e non è
quindi piazzabile. Questa decisione è errata come dimostreremo in quanto segue.
7. RI 1 e suo
fratello __________ hanno fondato l'azienda __________ nel 1995. Gli azionisti
erano RI 1 a 70% e __________ a 30%. Durante gli anni 1995 - 2002 la __________
ha eseguito tutti gli incarichi della __________ nell'ambito della fase
preliminare di stampa. Gerente e impiegato della __________ era __________.
In seguito alla perdita dei mandati
della __________ anche gli incarichi per la __________ vennero a mancare. __________
dovette alla fine del 2002 procurarsi un'occupazione fissa presso un'altra
azienda e cessare le attività della __________. Da allora la __________ non ha
più impiegati e non ha più nessun giro d'affari.
RI 1 stesso fino ad oggi non ha mai
effettuato all'interno della __________ nessuna attività commerciale né ha mai
ricavato alcun introito o guadagno dalla __________.
Dopo il fallimento della __________
nel mese di gennaio 2004 ha provato a procurarsi nuovi mandati e ha avuto vari
colloqui miranti ad una cooperazione con altre agenzie di pubblicità. Per
questo motivo il nome della __________ fu cambiato in __________. Ma purtroppo RI
1 con questi tentativi non ha avuto successo.
8. Considerata
la sua disastrosa situazione finanziaria, nel giugno 2004 RI 1 decise di
cercare un'occupazione fissa e si presentò all'ufficio di lavoro di __________.
Da allora RI 1 si è sforzato
intensamente d'ottenere un'occupazione fissa e ha sempre rispettato tutte le imposizioni
ed i regolamenti dell’URC. Sulla base del suo dossier URC risulta evidente come
RI 1 abbia sempre e con insistenza rispettato le disposizioni e si sia sforzato
di trovare un posto di lavoro fisso.
B07: dossier URC di RI 1
9. Il 27
dicembre 2004 RI 1 ha firmato un contratto di lavoro come dirigente alla __________.
L'inizio del lavoro è per il 1 febbraio 2005. Con ciò RI 1 ha dimostrato in
maniera lampante che si è sforzato intensamente nella ricerca di un'occupazione
ed ha provato che la decisione dell'Ufficio è
errata." (Doc. I)
1.5. La Sezione
del lavoro, nella sua risposta di causa del 22 febbraio 2005 ha postulato la
reiezione dell’impugnativa, osservando in particolare:
" (…)
8. Nella
presente fattispecie, dagli accertamenti esperiti presso la Posta emerge che la
decisione 1. ottobre 2004, contestata con opposizione 30 ottobre / 9 novembre
2004 e inviata per raccomandata, è stata recapitata in data 5 ottobre 2004.
Considerato il termine di trenta giorni per interporre opposizione giusta
l'articolo 52 LPGA, lo stesso termine è venuto a scadere in data 4 novembre
2004, per cui l'opposizione (redatta in lingua tedesca), consegnata ai servizi
postali l'8 novembre 2004 e pervenuta all'UG il giorno susseguente, appare
tardiva e dunque irricevibile in ordine (cfr. doc. 3). I motivi addotti dal
signor RI 1 a giustificazione dell'inoltro tardivo dell'opposizione non possono
giustificare una restituzione dei termini conformemente all'articolo 41 LPGA.
Si
tiene infine a sottolineare che il servizio cantonale ha respinto (dichiarato
irricevibile) l'opposizione 30 ottobre 2004, pervenuta allo stesso in data 9
novembre 2004, non per il fatto che è stata redatta in lingua tedesca (anziché
nella lingua ufficiale del Cantone Ticino), bensì perché, appunto, presentata
oltre il termine legale previsto dall'articolo 52 LPGA." (Doc. III)
1.6. L’8 marzo
2005, la RA 1, per conto dell’assicurato, ha precisato:
" (…)
con la presentazione del ricorso del 19/01/2005 abbiamo inoltrato tutti i
documenti rilevanti.
La risposta della Sezione del lavoro Ufficio
giuridico di Bellinzona non contiene alcun elemento nuovo.
Rimandiamo con insistenza alla lettera della
Sezione del lavoro Ufficio Giuridico di Bellinzona del 9/11/2004 (BO 5), nella
quale al RI 1 veniva concesso uno spazio di tempo di 10 giorni per presentare
una traduzione in italiano del ricorso. Già in data 11/11/2004 RI 1 presentava
il ricorso in lingua italiana. Sia il ricorso che la traduzione in italiano
dello stesso sono avvenuti dunque nel rispetto dei termini prescritti." (Doc.
V)
1.7. Il doc. V è
stato trasmesso all’amministrazione per conoscenza (cfr. doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la
stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LADI.
Al
riguardo va segnalato che le norme di procedura, in via di principio (cfr. art.
82 cpv. 2 LPGA), entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25,
consid. 1.2., pag. 76; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA
del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa
E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no
37 pag. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le
decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
Per quanto
concerne, invece, le norme di diritto materiale, nel diritto delle
assicurazioni sociali sono determinanti i disposti in vigore al momento in cui
si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329;
DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV
Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Di
conseguenza nel caso in esame, visto che la fattispecie si riferisce al periodo
a decorrere dal 12 luglio 2004, sono applicabili, oltre alle norme di
procedura, anche le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2003, eventualmente pertinenti.
2.3. Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se la
parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è
stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38
cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine
scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3).
Fatti
I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio
incluso (cpv. 4).
2.4. Nella
presente evenienza, con decisione formale del 1° ottobre 2004, la Sezione del
lavoro ha considerato l’assicurato inidoneo al collocamento a decorrere dal 12
luglio 2004, quando si è annunciato in disoccupazione.
L’amministrazione
ha ritenuto che il ricorrente, essendo amministratore unico della __________
presso la quale aveva compiuto il periodo di contribuzione – oltre che presso
la __________, in liquidazione, di cui egli era pure amministratore unico -,
aveva un interesse nell’attività commerciale della società che non gli permetteva
di essere disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente
richieste da un datore di lavoro (cfr. consid. 1.1.; A3; 10).
L’opposizione
inoltrata dall’assicurato, datata 30 ottobre 2004 e pervenuta alla Sezione del
lavoro il 9 novembre 2004, è stata giudicata tardiva dall’amministrazione con
decisione su opposizione del 27 dicembre 2004 (cfr. consid. 1.3.; doc. A2).
L’insorgente
ha impugnato tale provvedimento dinanzi al TCA.
Oggetto
della presente lite è, pertanto, la questione di sapere se l’opposizione
interposta dall’assicurato contro la decisione di inidoneità al collocamento
del 1° ottobre 2004 è tempestiva o meno.
Un invio
raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha
ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito
di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella
postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui
avviene il ritiro alla Posta; se ciò non avviene entro la scadenza del termine
di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere
di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non
modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA del
13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con
riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra
2.3.7. dell'edizione del gennaio 2004).
Questa
finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto
debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione
di un atto.
Pertanto
chi si assenta - per un certo lasso di tempo - dal proprio domicilio, pendente
una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una
comunicazione ufficiale, deve comunicare correttamente e tempestivamente il suo
nuovo recapito, in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente
notificati, o designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome. In
caso contrario, egli non può prevalersi della sua assenza presso l’indirizzo
noto all’autorità al momento della notifica di un determinato atto. La
comunicazione a tale indirizzo è da considerare come validamente notificata
(cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid.
4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a;
STFA del 22 febbraio 2005 nella causa S., H 134/04 consid. 2; STFA del 9 agosto
2001 nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H
338/00).
Secondo
costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto
notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri o ne
prenda altrimenti conoscenza, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella
sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144; STFA del 22
febbraio 2005 nella causa S., H 134/04 consid. 2).
Nel caso
in esame dalla documentazione relativa alla ricerca postale effettuata
dall’amministrazione risulta che la decisione formale emessa dalla Sezione del
lavoro il 1° ottobre 2004 è stata inviata all’assicurato per raccomandata il
medesimo giorno ed è stata recapitata il 5 ottobre 2004 a __________, dove il
ricorrente soggiornava durante la settimana come dallo stesso dichiarato
nell’opposizione (cfr. doc. A4; A6; 3).
Essa è,
dunque, stata notificata all’insorgente correttamente.
Il termine
di 30 giorni per inoltrare opposizione è, perciò, iniziato a decorrere il 6
ottobre 2004 ed è scaduto il 4 novembre 2004. Entro questa data, quindi,
l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l'opposizione alla Sezione del lavoro o
a un ufficio postale svizzero (cfr. consid. 2.3.).
2.5. Secondo
costante giurisprudenza e dottrina, l'onere della prova della tempestività
dell'invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 I b 359 consid. 2; E.
Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 64ss).
Se il
ricorrente non è in grado di fornire la ricevuta comprovante la tempestiva
consegna dell'invio all'ufficio postale, ne deve sopportare le conseguenze
giuridiche (cfr. E. Catenazzi, op. cit. pag. 67; sentenza CDT 29 maggio 1992 in
re C.J.).
In una
sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG il Tribunale federale delle
assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta
spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della
presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei
diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi se l'amministrazione
ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la
prova delle proprie affermazioni.
La semplice
dichiarazione secondo cui è molto poco probabile che l'invio sia stato perso
nella cancelleria dell'amministrazione non è tuttavia sufficiente (cfr. ZAK
1985 pag. 130; DLA 1993-1994 pag. 154).
Infine,
in una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000
pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze
della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel
senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono
effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del
destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in
generale di stabilire se la comunicazione (nella fattispecie: l’opposizione)
sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia
dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata
effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto
può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la
mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami.
Nella
presente fattispecie l'opposizione stesa in lingua tedesca, sebbene datata 30
ottobre 2004, è stata inviata per posta prioritaria (posta A) alla Sezione del
lavoro soltanto l’8 novembre 2004, come emerge dal timbro postale apposto sulla
busta di invio (cfr. doc. 4).
Come
appena visto, nel caso di specie spettava all’assicurato dimostrare di aver
effettivamente spedito all'amministrazione l’opposizione entro il 4 novembre
2004 (ultimo giorno del termine di 30 giorni per inoltrare validamente
opposizione, cfr. consid. 2.4.).
Poiché il
ricorrente non ha saputo comprovare di avere spedito l’opposizione citata
tramite lettera raccomandata, né ha fornito una ricevuta dell'ufficio postale
comprovante l'invio tramite lettera semplice entro il 4 novembre 2004, ne deve
sopportare le conseguenze giuridiche.
Pertanto,
visto il timbro postale dell’8 novembre 2004 apposto sulla busta, tramite la
quale l’insorgente ha inoltrato opposizione in lingua tedesca, il TCA deve
concludere che già la stessa è tardiva.
A torto,
dunque, l’insorgente, nell’atto ricorsuale, ha asserito che l’opposizione in
tedesco è stata presentata tempestivamente, mentre è soltanto la versione in italiano
che è stata inoltrata successivamente al termine di 30 giorni, in quanto egli
non era al corrente di dovere formulare l’opposizione in italiano (cfr. doc.
I).
2.6. Occorre ora
esaminare se l'assicurato può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi
dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,
senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,
sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla
cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per
compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,
consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.
128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave
malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta
quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un
impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato
impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò
essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti
di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a,
DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K
Considerandi
34/03).
Non
costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza
del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova
norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002
N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a,
pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag.
216).
Il TFA,
in una sentenza del 22 settembre 1986 nella causa B., pubblicata in DTF 112 V
255, riguardo ai presupposti necessari affinché una malattia costituisca motivo
di restituzione del termine, ha osservato:
"
2.
- a) Die versäumte Frist kann wiederhergestellt
werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis
abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und binnen zehn Tagen nach Wegfall
des Hindernisses unter Angabe desselben die Wiederherstellung verlangt und die
versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 35 Abs. 1 in Verbindung
mit Art. 135 OG). Das Gesetz lässt somit die Wiederherstellung nur zu, wenn
der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) kein Vorwurf gemacht werden
kann (BGE
110.
Ib 95 Erw. 2, 107 Ia 169 Erw. 2a). Krankheit (wie im übrigen auch schweizerischer
obligatorischer Militärdienst [vgl. BGE 104 IV 210 Erw. 3]) kann ein unverschuldetes,
zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein (BGE 108 V 110 Erw. 2c; EVGE
1969.
S. 149; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 62; GRISEL,
Traité de droit administratif, S. 896). Doch muss die Erkrankung derart sein, dass
der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln
oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen (EVGE
1969.
S. 150). So hat das Eidg. Versicherungsgericht die Wiederherstellung gewährt:
einem an einer schweren Lungenentzündung leidenden, hospitalisierten 60jährigen
Versicherten (in BGE
102.
V 140 nicht veröffentlichte Erw. 1 des Urteils Poltera vom 14. September
1976), ebenso einem Versicherten, der wegen schwerer nachoperativer Blutungen
massive zerebrale Veränderungen aufwies, intellektuell stark beeinträchtigt und
daher während der gesamten Rechtsmittelfrist weder fähig war, selber Beschwerde
zu erheben, noch sich bewusst werden konnte, dass er jemanden mit der Interessenwahrung
hätte betrauen sollen (ZAK 1981 S. 523 Erw. 2b). Nicht gewährt hat das Gericht
die Wiederherstellung dagegen in Fällen eines immobilisierten rechten Armes
bzw. einer schweren Grippe, wo keine objektiven Anhaltspunkte dafür bestanden und
dies auch nicht weiter belegt wurde, dass der Rechtsuchende nicht imstande gewesen
wäre, trotz der Behinderung fristgerecht zu handeln oder nötigenfalls einen Vertreter
mit der Interessenwahrung zu beauftragen (unveröffentlichte Urteile van Driesten
vom 21. Februar 1984 und Reichlin vom 29. Juni 1977). Hindert die Krankheit den
Rechtsuchenden zwar daran, selber zu handeln, könnte er aber in nach den Umständen
zumutbarer Weise einen Dritten mit der Interessenwahrung beauftragen, so kann
die Wiederherstellung nach dem Gesagten ebenfalls nicht gewährt werden, wenn
die Partei den Beizug eines Vertreters versäumt (unveröffentlichtes Urteil Lanni
vom 26. Juni 1984; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S.
273, Anm. 41; GYGI/STUCKI, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege,
1962, S. 113). Bedeutsam für die Frage, ob Krankheit im Sinne eines unverschuldeten
Hindernisses die Partei von eigenem fristgerechten Handeln oder der Beauftragung
eines Dritten abgehalten hat, ist vor allem die letzte Zeit der Rechtsmittelfrist,
weil die gesetzliche Regelung jedermann dazu berechtigt, die notwendige Rechtsschrift
erst gegen das Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen (EVGE 1969 S. 149
f. mit Hinweisen; unveröffentlichte Urteile Gianotti vom 6. Dezember 1984 und Egloff
vom 3. April 1973). Erkrankt die Partei eine gewisse Zeit vor Fristablauf, so ist
es ihr in aller Regel möglich und zumutbar, ihre Interessen selber zu verteidigen
oder die Dienste eines Dritten in Anspruch zu nehmen; erkrankt die Partei dagegen
ernsthaft gegen das Ende der Frist, so wird sie im allgemeinen nicht in der Lage
sein, selber zu handeln oder einen Dritten zu beauftragen, weshalb in solchen Fällen
die Wiederherstellung zu gewähren ist (GRISEL, a.a.O., S. 896)."
In una sentenza del 2 luglio 2003, nella causa
D., K 34/03, l'Alta Corte ha ancora osservato:
"
(…)
Giusta i combinati disposti di cui agli art. 35
cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere
accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza
sua colpa, di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve
indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è
cessato e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso,
l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere
straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui
occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri
restrittivi,
secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG,
per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire
oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva
dovuta a circostanze personali o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i riferimenti
ivi citati),
la giurisprudenza federale ammette in particolare
che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un
impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG,
non basta però che l'interessato medesimo sia
stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a
ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli
atti di procedura necessari,
non appena sia oggettivamente e soggettivamente
esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un
terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa
ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con
riferimenti),
in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta
di concludere che nei 30 giorni successivi alla notificazione della pronunzia
cantonale 18 ottobre 2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le
condizioni dell'assicurata fossero state tali da non consentirle di incaricare
una terza persona di agire in sua vece,
non sono quindi dati i presupposti stabiliti
dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine e
l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere respinta. (…)"
A mente
del TCA tale giurisprudenza mantiene la sua validità anche nel contesto
dell'art. 41 LPGA (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene
citata la giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).
2.7
Nel caso in
esame va rilevato che l’assicurato non ha formulato un’esplicita richiesta di
restituzione del termine legale per inoltrare l’opposizione entro dieci giorni
dalla cessazione dell’impedimento.
Agli atti
risulta, infatti, soltanto uno scritto del ricorrente dell’11 novembre 2004
redatto sia in tedesco che in italiano (cfr. doc. 2), con cui, presentando le
proprie osservazioni in relazione alla comunicazione della Sezione del lavoro
secondo cui l’opposizione datata 30 ottobre 2004 - ma pervenuta
all’amministrazione il 9 novembre 2004 - appariva tardiva (cfr. doc. A5), ha
precisato di avere necessitato di un certo tempo per interporre opposizione,
poiché, da un lato, ha voluto accertarsi di non avere violato alcuna norma
legale relativamente alla decisione di inidoneità al collocamento emessa il 1°
ottobre 2004. Dall’altro, egli ha cercato qualcuno che gli traducesse in
italiano l’opposizione da lui redatta in tedesco. Visto che finanziariamente non
poteva permettersi di fare capo a un traduttore, ha chiesto fra le sue conoscenze.
Dovendo, inoltre, trattarsi di una persona di sua fiducia, non era facile
trovare la persona adatta (cfr. doc. 2).
In ogni
caso, anche considerando tale lettera quale istanza di restituzione, la stessa
andrebbe respinta.
Nello
scritto citato l’insorgente ha motivato il suo comportamento, principalmente,
indicando di avere dovuto cercare una persona di fiducia in grado di tradurre
in italiano l’opposizione da lui stesa in tedesco (cfr. doc. 2).
Questa
giustificazione non è tale da scusare il ritardo con cui è stata interposta
l’opposizione alla Sezione del lavoro.
In
effetti irricevibile è stato considerato l’atto datato 30 ottobre 2004,
pervenuto all’amministrazione il 9 novembre e il cui timbro postale risulta
dell’8 novembre 2004, poiché tardivo (cfr. consid. 2.5.). Tale atto è stato
redatto in tedesco e non in italiano.
La
versione tradotta è, per contro, datata 11 novembre 2004 ed è stata ricevuta
dalla Sezione del lavoro il 15 novembre 2004 (cfr. doc. 2; A6). Essa è, quindi,
stata allestita posteriormente allo scritto del 9 novembre 2004
dell’amministrazione con cui l’assicurato è stato informato che la propria
opposizione appariva tardiva (cfr. doc. A5).
Di
conseguenza, visto che l’amministrazione ha comunque ritenuto irricevibile
l’opposizione, non perché redatta in tedesco invece che in italiano, bensì in
quanto tardiva (cfr. consid. 1.5.), l’assicurato poteva in prima battuta
inoltrare tempestivamente un atto in tedesco, facendolo poi seguire dalla
versione tradotta in italiano.
Va, del
resto, rilevato che all’invito del 24 agosto 2004 della Sezione del lavoro di
formulare entro 10 giorni eventuali osservazioni scritte riguardo alla
ventilata decisione di inidoneità al collocamento (cfr. doc. 10), l’insorgente
aveva risposto in tedesco, rispettando il termine assegnato (cfr. doc. 9).
Soltanto dopo la relativa richiesta del 1° settembre 2004 dell’amministrazione
(cfr. doc. 8), l’assicurato, il 21 settembre 2004, ha prodotto la traduzione
delle proprie osservazioni (cfr. doc. 7).
L’insorgente,
perciò, che ben doveva sapere che il termine per presentare opposizione è di 30
giorni (nella decisione, infatti, l’indicazione dei rimedi giuridici, ovvero la
possibilità di interporre opposizione presso la Sezione del lavoro risulta
nelle tre lingue nazionali, tedesco, francese e italiano, come peraltro
rilevato dall’assicurato nel ricorso; cfr. doc. A3; I), analogamente a quanto
effettuato per le osservazioni attinenti al prospettato rifiuto delle
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, avrebbe dovuto e
potuto consegnare alla Posta, entro il 4 novembre 2004, perlomeno l’opposizione
in tedesco, indicando che la traduzione in italiano avrebbe fatto seguito.
Egli non
era in nessuna maniera impedito di procedere in tal senso.
Al
riguardo giova rilevare che, in ogni caso, né l’ignoranza della lingua in cui è
stata redatta la decisione notificata a un assicurato, né quindi la relativa
necessità di ottenerne la traduzione, costituiscono degli impedimenti tali da
giustificare la restituzione del termine di ricorso (cfr. STFA del 25 luglio
2001.
nella causa D., I 7/01; STFA del 20 novembre 2001 nella causa M., I
322/01; RCC 1991 pag. 334 consid. 2).
Neppure la
circostanza che al ricorrente fosse occorso un certo qual lasso di tempo per
verificare di non avere violato alcun disposto di legge in merito alla sua
idoneità al collocamento, giustifica il mancato rispetto del termine perentorio
di 30 giorni per inoltrare opposizione. Visto che l’assicurato sapeva dal 5
ottobre 2004, allorché gli è stata notificata la decisione formale di
inidoneità, che il termine per impugnare questo provvedimento era di 30 giorni,
egli avrebbe dovuto organizzarsi in modo da accertare quanto da lui contestato
in tale lasso di tempo.
E’ utile
d’altronde evidenziare, in generale, che il fatto di intraprendere delle misure,
come ad esempio raccogliere dei mezzi di prova rilevanti, per giustificare la
fondatezza della propria impugnativa non va considerato quale impedimento
maggiore che legittima la restituzione del termine legale di ricorso (cfr. STFA
del 25 luglio 2001 nella causa D., I 7/01).
Di
conseguenza, alla luce della giurisprudenza appena ricordata e considerato che
in concreto non sono dati i presupposti per riconoscere l’esistenza di un
impedimento non colposo, va ritenuto che, in casu, l'inoltro tardivo
dell'opposizione non è scusabile.
In simili
condizioni il TCA deve concludere che nella presente fattispecie non sono
adempiuti i requisiti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per
restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione formale
del 1° ottobre 2004.
Pertanto,
visto che l'opposizione datata 30 ottobre 2004, ma pervenuta
all’amministrazione il 9 novembre 2004, in quanto consegnata alla Posta l’8
novembre 2004 (cfr. consid. 2.5.) è stata inoltrata tardivamente, la decisione
su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 27 dicembre 2004 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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