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Decisione

38.2005.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 aprile 2005Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal

settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio

incluso (cpv. 4).

2.4. Nella

presente evenienza, con decisione formale del 1° ottobre 2004, la Sezione del

lavoro ha considerato l’assicurato inidoneo al collocamento a decorrere dal 12

luglio 2004, quando si è annunciato in disoccupazione.

L’amministrazione

ha ritenuto che il ricorrente, essendo amministratore unico della __________

presso la quale aveva compiuto il periodo di contribuzione – oltre che presso

la __________, in liquidazione, di cui egli era pure amministratore unico -,

aveva un interesse nell’attività commerciale della società che non gli permetteva

di essere disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente

richieste da un datore di lavoro (cfr. consid. 1.1.; A3; 10).

L’opposizione

inoltrata dall’assicurato, datata 30 ottobre 2004 e pervenuta alla Sezione del

lavoro il 9 novembre 2004, è stata giudicata tardiva dall’amministrazione con

decisione su opposizione del 27 dicembre 2004 (cfr. consid. 1.3.; doc. A2).

L’insorgente

ha impugnato tale provvedimento dinanzi al TCA.

Oggetto

della presente lite è, pertanto, la questione di sapere se l’opposizione

interposta dall’assicurato contro la decisione di inidoneità al collocamento

del 1° ottobre 2004 è tempestiva o meno.

Un invio

raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha

ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito

di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella

postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui

avviene il ritiro alla Posta; se ciò non avviene entro la scadenza del termine

di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere

di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non

modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA del

13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con

riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra

2.3.7. dell'edizione del gennaio 2004).

Questa

finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto

debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione

di un atto.

Pertanto

chi si assenta - per un certo lasso di tempo - dal proprio domicilio, pendente

una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una

comunicazione ufficiale, deve comunicare correttamente e tempestivamente il suo

nuovo recapito, in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente

notificati, o designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome. In

caso contrario, egli non può prevalersi della sua assenza presso l’indirizzo

noto all’autorità al momento della notifica di un determinato atto. La

comunicazione a tale indirizzo è da considerare come validamente notificata

(cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid.

4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a;

STFA del 22 febbraio 2005 nella causa S., H 134/04 consid. 2; STFA del 9 agosto

2001 nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H

338/00).

Secondo

costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto

notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri o ne

prenda altrimenti conoscenza, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella

sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144; STFA del 22

febbraio 2005 nella causa S., H 134/04 consid. 2).

Nel caso

in esame dalla documentazione relativa alla ricerca postale effettuata

dall’amministrazione risulta che la decisione formale emessa dalla Sezione del

lavoro il 1° ottobre 2004 è stata inviata all’assicurato per raccomandata il

medesimo giorno ed è stata recapitata il 5 ottobre 2004 a __________, dove il

ricorrente soggiornava durante la settimana come dallo stesso dichiarato

nell’opposizione (cfr. doc. A4; A6; 3).

Essa è,

dunque, stata notificata all’insorgente correttamente.

Il termine

di 30 giorni per inoltrare opposizione è, perciò, iniziato a decorrere il 6

ottobre 2004 ed è scaduto il 4 novembre 2004. Entro questa data, quindi,

l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l'opposizione alla Sezione del lavoro o

a un ufficio postale svizzero (cfr. consid. 2.3.).

2.5. Secondo

costante giurisprudenza e dottrina, l'onere della prova della tempestività

dell'invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 I b 359 consid. 2; E.

Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 64ss).

Se il

ricorrente non è in grado di fornire la ricevuta comprovante la tempestiva

consegna dell'invio all'ufficio postale, ne deve sopportare le conseguenze

giuridiche (cfr. E. Catenazzi, op. cit. pag. 67; sentenza CDT 29 maggio 1992 in

re C.J.).

In una

sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG il Tribunale federale delle

assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta

spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della

presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei

diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi se l'amministrazione

ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la

prova delle proprie affermazioni.

La semplice

dichiarazione secondo cui è molto poco probabile che l'invio sia stato perso

nella cancelleria dell'amministrazione non è tuttavia sufficiente (cfr. ZAK

1985 pag. 130; DLA 1993-1994 pag. 154).

Infine,

in una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000

pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze

della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel

senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono

effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del

destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in

generale di stabilire se la comunicazione (nella fattispecie: l’opposizione)

sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia

dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata

effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto

può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la

mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami.

Nella

presente fattispecie l'opposizione stesa in lingua tedesca, sebbene datata 30

ottobre 2004, è stata inviata per posta prioritaria (posta A) alla Sezione del

lavoro soltanto l’8 novembre 2004, come emerge dal timbro postale apposto sulla

busta di invio (cfr. doc. 4).

Come

appena visto, nel caso di specie spettava all’assicurato dimostrare di aver

effettivamente spedito all'amministrazione l’opposizione entro il 4 novembre

2004 (ultimo giorno del termine di 30 giorni per inoltrare validamente

opposizione, cfr. consid. 2.4.).

Poiché il

ricorrente non ha saputo comprovare di avere spedito l’opposizione citata

tramite lettera raccomandata, né ha fornito una ricevuta dell'ufficio postale

comprovante l'invio tramite lettera semplice entro il 4 novembre 2004, ne deve

sopportare le conseguenze giuridiche.

Pertanto,

visto il timbro postale dell’8 novembre 2004 apposto sulla busta, tramite la

quale l’insorgente ha inoltrato opposizione in lingua tedesca, il TCA deve

concludere che già la stessa è tardiva.

A torto,

dunque, l’insorgente, nell’atto ricorsuale, ha asserito che l’opposizione in

tedesco è stata presentata tempestivamente, mentre è soltanto la versione in italiano

che è stata inoltrata successivamente al termine di 30 giorni, in quanto egli

non era al corrente di dovere formulare l’opposizione in italiano (cfr. doc.

I).

2.6. Occorre ora

esaminare se l'assicurato può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi

dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla

cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per

compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

Prima

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,

consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.

128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave

malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta

quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un

impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato

impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò

essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti

di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a,

DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K

Considerandi

34/03).

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza

del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova

norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002

N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a,

pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag.

216).

Il TFA,

in una sentenza del 22 settembre 1986 nella causa B., pubblicata in DTF 112 V

255, riguardo ai presupposti necessari affinché una malattia costituisca motivo

di restituzione del termine, ha osservato:

"

2.

- a) Die versäumte Frist kann wiederhergestellt

werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis

abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und binnen zehn Tagen nach Wegfall

des Hindernisses unter Angabe desselben die Wiederherstellung verlangt und die

versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 35 Abs. 1 in Verbindung

mit Art. 135 OG). Das Gesetz lässt somit die Wiederherstellung nur zu, wenn

der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) kein Vorwurf gemacht werden

kann (BGE

110.

Ib 95 Erw. 2, 107 Ia 169 Erw. 2a). Krankheit (wie im übrigen auch schweizerischer

obligatorischer Militärdienst [vgl. BGE 104 IV 210 Erw. 3]) kann ein unverschuldetes,

zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein (BGE 108 V 110 Erw. 2c; EVGE

1969.

S. 149; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 62; GRISEL,

Traité de droit administratif, S. 896). Doch muss die Erkrankung derart sein, dass

der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln

oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen (EVGE

1969.

S. 150). So hat das Eidg. Versicherungsgericht die Wiederherstellung gewährt:

einem an einer schweren Lungenentzündung leidenden, hospitalisierten 60jährigen

Versicherten (in BGE

102.

V 140 nicht veröffentlichte Erw. 1 des Urteils Poltera vom 14. September

1976), ebenso einem Versicherten, der wegen schwerer nachoperativer Blutungen

massive zerebrale Veränderungen aufwies, intellektuell stark beeinträchtigt und

daher während der gesamten Rechtsmittelfrist weder fähig war, selber Beschwerde

zu erheben, noch sich bewusst werden konnte, dass er jemanden mit der Interessenwahrung

hätte betrauen sollen (ZAK 1981 S. 523 Erw. 2b). Nicht gewährt hat das Gericht

die Wiederherstellung dagegen in Fällen eines immobilisierten rechten Armes

bzw. einer schweren Grippe, wo keine objektiven Anhaltspunkte dafür bestanden und

dies auch nicht weiter belegt wurde, dass der Rechtsuchende nicht imstande gewesen

wäre, trotz der Behinderung fristgerecht zu handeln oder nötigenfalls einen Vertreter

mit der Interessenwahrung zu beauftragen (unveröffentlichte Urteile van Driesten

vom 21. Februar 1984 und Reichlin vom 29. Juni 1977). Hindert die Krankheit den

Rechtsuchenden zwar daran, selber zu handeln, könnte er aber in nach den Umständen

zumutbarer Weise einen Dritten mit der Interessenwahrung beauftragen, so kann

die Wiederherstellung nach dem Gesagten ebenfalls nicht gewährt werden, wenn

die Partei den Beizug eines Vertreters versäumt (unveröffentlichtes Urteil Lanni

vom 26. Juni 1984; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S.

273, Anm. 41; GYGI/STUCKI, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege,

1962, S. 113). Bedeutsam für die Frage, ob Krankheit im Sinne eines unverschuldeten

Hindernisses die Partei von eigenem fristgerechten Handeln oder der Beauftragung

eines Dritten abgehalten hat, ist vor allem die letzte Zeit der Rechtsmittelfrist,

weil die gesetzliche Regelung jedermann dazu berechtigt, die notwendige Rechtsschrift

erst gegen das Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen (EVGE 1969 S. 149

f. mit Hinweisen; unveröffentlichte Urteile Gianotti vom 6. Dezember 1984 und Egloff

vom 3. April 1973). Erkrankt die Partei eine gewisse Zeit vor Fristablauf, so ist

es ihr in aller Regel möglich und zumutbar, ihre Interessen selber zu verteidigen

oder die Dienste eines Dritten in Anspruch zu nehmen; erkrankt die Partei dagegen

ernsthaft gegen das Ende der Frist, so wird sie im allgemeinen nicht in der Lage

sein, selber zu handeln oder einen Dritten zu beauftragen, weshalb in solchen Fällen

die Wiederherstellung zu gewähren ist (GRISEL, a.a.O., S. 896)."

In una sentenza del 2 luglio 2003, nella causa

D., K 34/03, l'Alta Corte ha ancora osservato:

"

(…)

Giusta i combinati disposti di cui agli art. 35

cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere

accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza

sua colpa, di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve

indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è

cessato e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso,

l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere

straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui

occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri

restrittivi,

secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG,

per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire

oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva

dovuta a circostanze personali o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i riferimenti

ivi citati),

la giurisprudenza federale ammette in particolare

che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un

impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG,

non basta però che l'interessato medesimo sia

stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a

ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli

atti di procedura necessari,

non appena sia oggettivamente e soggettivamente

esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un

terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa

ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con

riferimenti),

in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta

di concludere che nei 30 giorni successivi alla notificazione della pronunzia

cantonale 18 ottobre 2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le

condizioni dell'assicurata fossero state tali da non consentirle di incaricare

una terza persona di agire in sua vece,

non sono quindi dati i presupposti stabiliti

dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine e

l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere respinta. (…)"

A mente

del TCA tale giurisprudenza mantiene la sua validità anche nel contesto

dell'art. 41 LPGA (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene

citata la giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).

2.7

Nel caso in

esame va rilevato che l’assicurato non ha formulato un’esplicita richiesta di

restituzione del termine legale per inoltrare l’opposizione entro dieci giorni

dalla cessazione dell’impedimento.

Agli atti

risulta, infatti, soltanto uno scritto del ricorrente dell’11 novembre 2004

redatto sia in tedesco che in italiano (cfr. doc. 2), con cui, presentando le

proprie osservazioni in relazione alla comunicazione della Sezione del lavoro

secondo cui l’opposizione datata 30 ottobre 2004 - ma pervenuta

all’amministrazione il 9 novembre 2004 - appariva tardiva (cfr. doc. A5), ha

precisato di avere necessitato di un certo tempo per interporre opposizione,

poiché, da un lato, ha voluto accertarsi di non avere violato alcuna norma

legale relativamente alla decisione di inidoneità al collocamento emessa il 1°

ottobre 2004. Dall’altro, egli ha cercato qualcuno che gli traducesse in

italiano l’opposizione da lui redatta in tedesco. Visto che finanziariamente non

poteva permettersi di fare capo a un traduttore, ha chiesto fra le sue conoscenze.

Dovendo, inoltre, trattarsi di una persona di sua fiducia, non era facile

trovare la persona adatta (cfr. doc. 2).

In ogni

caso, anche considerando tale lettera quale istanza di restituzione, la stessa

andrebbe respinta.

Nello

scritto citato l’insorgente ha motivato il suo comportamento, principalmente,

indicando di avere dovuto cercare una persona di fiducia in grado di tradurre

in italiano l’opposizione da lui stesa in tedesco (cfr. doc. 2).

Questa

giustificazione non è tale da scusare il ritardo con cui è stata interposta

l’opposizione alla Sezione del lavoro.

In

effetti irricevibile è stato considerato l’atto datato 30 ottobre 2004,

pervenuto all’amministrazione il 9 novembre e il cui timbro postale risulta

dell’8 novembre 2004, poiché tardivo (cfr. consid. 2.5.). Tale atto è stato

redatto in tedesco e non in italiano.

La

versione tradotta è, per contro, datata 11 novembre 2004 ed è stata ricevuta

dalla Sezione del lavoro il 15 novembre 2004 (cfr. doc. 2; A6). Essa è, quindi,

stata allestita posteriormente allo scritto del 9 novembre 2004

dell’amministrazione con cui l’assicurato è stato informato che la propria

opposizione appariva tardiva (cfr. doc. A5).

Di

conseguenza, visto che l’amministrazione ha comunque ritenuto irricevibile

l’opposizione, non perché redatta in tedesco invece che in italiano, bensì in

quanto tardiva (cfr. consid. 1.5.), l’assicurato poteva in prima battuta

inoltrare tempestivamente un atto in tedesco, facendolo poi seguire dalla

versione tradotta in italiano.

Va, del

resto, rilevato che all’invito del 24 agosto 2004 della Sezione del lavoro di

formulare entro 10 giorni eventuali osservazioni scritte riguardo alla

ventilata decisione di inidoneità al collocamento (cfr. doc. 10), l’insorgente

aveva risposto in tedesco, rispettando il termine assegnato (cfr. doc. 9).

Soltanto dopo la relativa richiesta del 1° settembre 2004 dell’amministrazione

(cfr. doc. 8), l’assicurato, il 21 settembre 2004, ha prodotto la traduzione

delle proprie osservazioni (cfr. doc. 7).

L’insorgente,

perciò, che ben doveva sapere che il termine per presentare opposizione è di 30

giorni (nella decisione, infatti, l’indicazione dei rimedi giuridici, ovvero la

possibilità di interporre opposizione presso la Sezione del lavoro risulta

nelle tre lingue nazionali, tedesco, francese e italiano, come peraltro

rilevato dall’assicurato nel ricorso; cfr. doc. A3; I), analogamente a quanto

effettuato per le osservazioni attinenti al prospettato rifiuto delle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, avrebbe dovuto e

potuto consegnare alla Posta, entro il 4 novembre 2004, perlomeno l’opposizione

in tedesco, indicando che la traduzione in italiano avrebbe fatto seguito.

Egli non

era in nessuna maniera impedito di procedere in tal senso.

Al

riguardo giova rilevare che, in ogni caso, né l’ignoranza della lingua in cui è

stata redatta la decisione notificata a un assicurato, né quindi la relativa

necessità di ottenerne la traduzione, costituiscono degli impedimenti tali da

giustificare la restituzione del termine di ricorso (cfr. STFA del 25 luglio

2001.

nella causa D., I 7/01; STFA del 20 novembre 2001 nella causa M., I

322/01; RCC 1991 pag. 334 consid. 2).

Neppure la

circostanza che al ricorrente fosse occorso un certo qual lasso di tempo per

verificare di non avere violato alcun disposto di legge in merito alla sua

idoneità al collocamento, giustifica il mancato rispetto del termine perentorio

di 30 giorni per inoltrare opposizione. Visto che l’assicurato sapeva dal 5

ottobre 2004, allorché gli è stata notificata la decisione formale di

inidoneità, che il termine per impugnare questo provvedimento era di 30 giorni,

egli avrebbe dovuto organizzarsi in modo da accertare quanto da lui contestato

in tale lasso di tempo.

E’ utile

d’altronde evidenziare, in generale, che il fatto di intraprendere delle misure,

come ad esempio raccogliere dei mezzi di prova rilevanti, per giustificare la

fondatezza della propria impugnativa non va considerato quale impedimento

maggiore che legittima la restituzione del termine legale di ricorso (cfr. STFA

del 25 luglio 2001 nella causa D., I 7/01).

Di

conseguenza, alla luce della giurisprudenza appena ricordata e considerato che

in concreto non sono dati i presupposti per riconoscere l’esistenza di un

impedimento non colposo, va ritenuto che, in casu, l'inoltro tardivo

dell'opposizione non è scusabile.

In simili

condizioni il TCA deve concludere che nella presente fattispecie non sono

adempiuti i requisiti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per

restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione formale

del 1° ottobre 2004.

Pertanto,

visto che l'opposizione datata 30 ottobre 2004, ma pervenuta

all’amministrazione il 9 novembre 2004, in quanto consegnata alla Posta l’8

novembre 2004 (cfr. consid. 2.5.) è stata inoltrata tardivamente, la decisione

su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 27 dicembre 2004 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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