38.2005.102
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20 marzo 2006Italiano20 min
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Numero d'incarto:
38.2005.102
Data decisione, Autorità:
20.03.2006, TCA
Titolo:
Un assicurato non informando la Cassa del proprio prepensionamento anticipato(evento che escludeva di poter beneficiare di indennità) ha commesso una negligenza grave.Va così negata la buona fede,ergo il condono delle prestazioni percepite a torto. Per il rimborso rateale va contattata la Cassa.
CONDONO
INDENNITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
art. 31 LPGA
art. 4 OPGA
art. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.102
DC/sc
Lugano
20 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27
ottobre 2005 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 27 ottobre 2005 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato la propria decisione del 21 luglio 2005 (doc. 5) con
la quale ha respinto la domanda del 18 maggio 2005 dell’assicurato (cfr. Doc. 7
e doc. 8) volta ad ottenere il condono dell’importo di fr. 35’8689 chiestogli
in restituzione (cfr. Doc. 9).
L’amministrazione
ha così motivato la decisione su opposizione:
"
(...)
Il signor __________
(1940) si è iscritto in disoccupazione in data 19 novembre 2001 (termine quadro
per la riscossione: 19.11.2001 - 31.10.2005; guadagno assicurato: 1'219), alla
ricerca di un impiego a tempo pieno come artigiano, ausiliare di pulizia.
L'assicurato si è annunciato alla Cassa __________ di __________ (in seguito:
Cassa), rivendicando le relative indennità a decorrere da novembre 2001. II
signor RI 1 è stato indennizzato nel periodo da novembre 2001 a luglio 2004.
Dal 31 agosto 2004 egli non risulta più iscritto quale persona in cerca di
impiego.
Prima di annunciarsi in disoccupazione, e meglio
nel periodo dal 1. settembre 1984 al 10 ottobre 2001, l'assicurato ha lavorato
come operaio generico presso il Comune di __________. Il rapporto di lavoro ha
preso fine a seguito della disdetta, da parte del datore di lavoro, per
raggiungimento, da parte del dipendente, del limite di 720 giorni di assenza
per malattia previsto dal Regolamento Organico dei dipendenti (il signor RI 1 è
in effetti stato impedito di lavorare causa malattia nel periodo dal 23
settembre 1999 al 10 ottobre 2001). Con decisione 13 settembre 2004 il signor RI
1 è stato posto a beneficio delle prestazioni dell'assicurazione per
l'invalidità nella misura del
75% con effetto retroattivo al 1. novembre 2003.
Con scritto 19 agosto
2004, completato con scritto 20 settembre 2004, la Cassa pensioni __________ ha
segnatamente comunicato alla Cassa quanto segue: il signor RI 1 ha richiesto in
data 11 febbraio 2002 il pensionamento anticipato per limite di età al 60% dal
1. novembre 2001; in seguito all'assegnazione di una rendita Al al 40% ha
chiesto di essere messo a beneficio anche della pensione invalidità al 40% a
decorrere dal 1. novembre 2001; il versamento delle rendite ha avuto inizio nel
mese di marzo 2002 (mese in cui si è anche proceduto al versamento retroattivo
relativo al periodo novembre 2001-febbraio 2002). Tale pensionamento anticipato
volontario non è tuttavia mai stato notificato alla Cassa (cfr. verbale di
audizione 27 settembre 2004 dell'assicurato presso la Cassa).
Considerato come in caso di pensionamento
anticipato volontario il diritto alle prestazioni assicurative cessa - per cui
il signor RI 1, nel caso concreto, non poteva essere posto a beneficio delle
indennità di disoccupazione a decorrere dalla data della sua iscrizione per il
collocamento - la Cassa ha in data 21 ottobre 2004 emesso una decisione di
restituzione per l'importo di fr. 35'868.-, pari alle indennità percepite senza
giusta causa.
(...)
Nel caso in esame, si constata come l'opponente,
in seguito a grave negligenza, abbia indebitamente ottenuto delle prestazioni
alle quali non aveva diritto. Infatti, non informando tempestivamente la Cassa
della sua richiesta, avvenuta l'11 febbraio 2002, di pensionamento anticipato e
della relativa decisione della competente autorità, l'assicurato non ha avuto
un comportamento conforme alla buona fede e ha così indotto la Cassa a
versargli, per oltre due anni, delle prestazioni
assicurative alle quali non aveva in realtà diritto.
(...)" (Doc. A1)
1.2. Contro questa
decisione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel
quale il suo patrocinatore si è così espresso:
"
(...)
Nel caso indicato nel presente ricorso ci
troviamo di fronte ad un assicurato del 1940 che ha chiesto ed ottenuto il prepensionamento
e che ha continuato a percepire la disoccupazione, in quanto a sua insaputa, non
è stato informato che con tale richiesta non aveva più diritto alla
prestazioni. Al riguardo osserviamo che la possibilità di pre-pensionamento era
appena stata introdotta e che sicuramente il nostro assistito , in buona fede ,
riteneva che il diritto alla disoccupazione sussisteva sino al termine del
diritto. Ciò è dimostrabile , in quanto sui relativi conteggi mensili viene
indicato , sia il diritto rimanente , che i giorni timbrati. Riteniamo che da
parte della Cassa non ci si è accorti di questa situazione e che quindi non si
è potuto avvisare il nostro assistito della perdita del diritto all'indennità.
Non ci sembra pertanto che si possa accusare il nostro assistito di aver voluto
deliberatamente percepire delle indennità a torto. Riteniamo che
l'apprezzamento della sezione del lavoro, di palese negligenza sia eccessiva e
che considerando lo stato di salute del nostro assistito, messo la beneficio di
una rendita parziale AI, non era evidente , che lo stesso potesse comprendere
la situazione inerente il diritto alla disoccupazione. Pensiamo piuttosto che
si è trattato di una mancanza di informazione tra Cassa Disoccupazione, datore
di lavoro , assicurato che abbia portato alla situazione creatasi. Per tutto
quanto espresso riteniamo che non sia provato un reale comportamento doloso o
una negligenza grave che non permetta di accettare il condono. Per quanto
riguarda la situazione economica attuale, come da documentazione allegata,
risulta chiaramente che non è possibile procedere alla restituzione intera
dell'importo chiesto in restituzione pari a Fr. 35'868.- . Ricordiamo che il
nostro assistito attualmente è stato degente per più di tre mesi e che è ancora
al beneficio di prestazioni da parte della __________. Cessate dette
prestazioni , le entrate della famiglia sono solo quelle inerenti la rendita di
vecchiaia di Fr. 2'029.- e l'importo della Cassa Pensione __________, che
permetterebbero tuttavia un rimborso mensile non superiore a Fr. 200.-.
Si chiede quindi al vostro Lodevole Tribunale di
accordare al nostro assistito il principio della buona fede e riconoscere il
diritto al condono dell'importo di Fr. 35'868.
Nel caso non ci fossero gli estremi per la concessione
del condono, si chiede a codesto Lodevole Tribunale almeno la possibilità di
rimborsare il debito ratealmente." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 15
dicembre 2005 la Cassa di disoccupazione propone di respingere il ricorso sulla
base delle argomentazioni contenute nella decisione su opposizione (cfr. Doc.
II).
1.4. Il 6 marzo 2006 il TCA ha
chiesto alla Sezione del lavoro di prendere posizione sulla richiesta di
rateizzazione formulata dal ricorrente se del caso interpellando la Cassa di
disoccupazione (Doc. V).
La Sezione del lavoro si è
così espressa il 10 marzo 2006:
" (...)
Lo scrivente Ufficio non si oppone alla richiesta, formulata dal
signor RI 1, di rateizzare l'importo da restituire, constatando nondimeno che,
competente per eventualmente approvare una simile modalità di pagamento, rimane
la Cassa di disoccupazione scelta dall'assicurato (Cassa __________ di __________)."
(Doc. VI)
La Cassa di
disoccupazione, il 16 marzo 2006 ha rilevato:
" (...)
Con la presente, le comunichiamo che la nostra Cassa potrà
valutare la concessione o meno di una dilazione di pagamento, solo dopo aver
ricevuto una proposta concreta da parte del Signor RI 1,
La sua richiesta di dilazione dovrà tener conto dei termini di perenzione
fissati dell'art. 16 cpv. 2 della Legge AVS ossia, "un credito per
contributi fissato in una decisione notificata si estingue cinque anni dopo la
fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato"."
(Doc. VII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Chiamata
a pronunciarsi circa il diritto applicabile nel caso in cui l’amministrazione
si è dovuta pronunciare su una domanda di condono dopo l’entrata in vigore
della LPGA il 1° gennaio 2003 e concernente la restituzione di prestazioni
ricevute in precedenza, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
1.2 Die Vorinstanz hat hinsichtlich der am 18.
Juli 2003 verfügten, mit Einspracheentscheid vom 16. Februar 2004 bestätigten
Ablehnung des Erlassgesuchs des Beschwerdeführers Art. 95 Abs. 1 AVIG (in der
seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 Satz 2
des auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 6. Oktober
2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) angewendet.
Ob diese Vorgehensweise mit Blick darauf, dass die Gutgläubigkeit während des
Leistungsbezugs vom 9. Mai bis 20. Juni 2002 - und damit ein Sachverhalt, der
sich in einer vor dem In-Kraft-Treten des ATSG liegenden Zeitspanne
verwirklicht hat - zur Diskussion steht, einer näheren Überprüfung stand hält,
oder ob der bis Ende 2002 Grundlage für den Erlass einer Rückerstattungsschuld
gegenüber der Arbeitslosenversicherung bildende Art. 95 Abs. 2 Satz 1 AVIG (in
seiner bis dahin geltenden Fassung) zum Zuge kommt, braucht vorliegend nicht
abschliessend beurteilt zu werden. Ebenso wenig wie im Falle der Rückerstattung
von zu Unrecht bezogenen Leistungen (vgl. BGE 130 V 319 Erw. 5.1 und 5.2) kommt
im Zusammenhang mit der Erlassvoraussetzung der Gutgläubigkeit der Frage
ausschlaggebende Bedeutung zu, ob Art. 25 ATSG (oder altes Recht) anzuwenden
ist, wenn der Einspracheentscheid nach dem In-Kraft-Treten des ATSG ergangen,
der Erlass aber in Bezug auf vor dem 1. Januar 2003 gewährte Leistungen zu
prüfen ist. Denn die nach dem ATSG diesbezüglich massgeblichen Grundsätze sind
aus der früheren Regelung und den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien
zur Beurteilung der für einen Erlass unter anderem vorausgesetzten
Gutgläubigkeit des Leistungsbezügers (BGE 122 V 223 Erw. 3, 112 V 103 Erw. 2c,
110 V 180 f. Erw. 3c; AHI 2003 S. 161 f. Erw. 3a; ARV 2001 Nr. 18 S. 162 Erw.
3b) hervorgegangen (vgl. auch Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum
Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts, Zürich 2003, Rz 23 zu Art. 25). Unbestrittenermassen
gelangten demgegenüber auf das am 1. Mai 2003 angehobene Erlassverfahren
bereits die in Art. 4 Abs. 4 und 5 ATSV geregelten formalen Aspekte der
Gesuchseinreichung zur Anwendung. (…)." (cfr. STFA del 27 aprile
2005 nella causa R.,
C 174/04)
Inoltre, circa gli effetti dell'art. 25 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
i) ALV: Die bisherige Rückerstattungsregelung
des AVIG (vgl. alt Art.
6, alt Art. 95 AVIG) fällt grundsätzlich
zugunsten derjenigen Art. 25 ATSG dahin (vgl. BBl 1999 4733, 4743). Immerhin
werden für Einzelfragen abweichende Lösungen vorgesehen; dies betrifft die
Rückforderung von Beiträgen, wo die in Art. 16 Abs. 3 AHVG vorgesehene
Besonderheit auch für die ALV massgebend ist (vgl. Art. 6 AVIG), und einzelne
Bereiche der Leistungsrückforderung (vgl. Art. 95 AVIG). Es ergeben sich
insoweit gegenüber dem bisherigen Recht keine massgebenden Abweichungen."
(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,
ad art. 25, n. 45)
Dunque la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI
conserva tutta la sua validità.
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
"
1 La grave
difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
2 Per il
calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il
rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a
LPC;
b. quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
c. quale importo per le spese personali:
4800 franchi l’anno;
d. quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone
secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari.
3 La
franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c
LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari
di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c
cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente
invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività
lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese
per il soggiorno in un istituto.
4 Sono
computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è
necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere
concesso.
2.3. La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella
causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA
2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA
1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,
consid. 3c, pag. 180).
2.4. Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che
regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und
insbesondere
bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende
Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in
den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht
grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in
Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von
Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber
dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze
wurde im Zuge
der
Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen
zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999
4585). (…)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf
verzichtet, von der
allgemeinen
Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen
festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen
ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie
altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.
96 LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was
dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende
Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die
nötigen Unterlagen").
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht
"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf
also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben
Fatti
N. 28) ist umfassend (vgl. "alles
melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- Voraussetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,
21, 22 e 30).
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA
1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.5. Nella presente fattispecie
emerge dagli atti dell’incarto che l’assicurato, che ha iniziato a percepire
indennità di disoccupazione dal mese di novembre 2001, nel febbraio del 2002 ha
chiesto al Municipio di __________ di essere posto al beneficio del
pensionamento anticipato (60%) dal 1° novembre 2001. La richiesta é stata
accolta . Il ricorrente è stato pure ritenuto invalido al 40% per cui, complessivamente,
dal 1° novembre 2004 ha beneficiato dalla Cassa pensioni __________ di una
Considerandi
rendita del 100% (cfr.doc.11).
A seguito
del prepensionamento volontario l’assicurato non poteva più beneficiare di
indennità di disoccupazione, che gli sono dunque state versate indebitamente.
L’errore della
Cassa di disoccupazione è avvenuto in quanto l’assicurato, contravvenendo
all’obbligo sancito all’art. 31 LPGA (cfr. consid. 2.3) ha omesso di fornire
alla Cassa di disoccupazione questa importante indicazione e cioè l’ottenimento
delle prestazioni da parte della Cassa pensioni.
Si tratta
di una negligenza grave (per dei casi in cui il TCA ha riconosciuto almeno una
lieve negligenza la mancata comunicazione di una semplice richiesta di
prestazioni ad un assicuratore sociale; RDAT I-2002 pag. 194 seg.; STFA del 16
dicembre 2004 nella causa T., 39.2004.9; STCA del 17 febbraio 2005 nella causa
P., 29.2004.12).
In simili
condizioni, conformemente alla giurisprudenza federale citata (cfr. consid.
2.
), la buona fede dell’assicurato deve essere negata.
In
particolare, con riferimento a quanto da lui affermato il 27 settembre 2004
(cfr. doc. 10 : "Non ho notificato tale fatto in quanto credevo che tale
reddito non fosse influente ai fini dell'assicurazione contro la
disoccupazione. Infatti tale importo è anche stato regolarmente notificato
all'Ufficio tassazione"), il TFA ha già stabilito che è irrilevante sapere
se le indicazioni che l’assicurato è tenuto a fornire avranno o no effetti
concreti sul diritto alle prestazioni (cfr. consid. 2.4 in fine).
In
conclusione, venendo a mancare il primo presupposto cumulativo, secondo questo
TCA, a ragione l’amministrazione ha respinto la domanda di condono inoltrata
dall’assicurato.
Riguardo
alla richiesta del ricorrente di rimborsare il debito ratealmente, egli è
invitato a contattare direttamente la Cassa di disoccupazione (cfr. consid.
1.
).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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