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Decisione

38.2005.102

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 marzo 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles

melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

- Anspruchsberechtigung des Versicherten

(s. Anspruchs- Voraussetzungen)

- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,

21, 22 e 30).

Il dovere

di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di

prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA

1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.5. Nella presente fattispecie

emerge dagli atti dell’incarto che l’assicurato, che ha iniziato a percepire

indennità di disoccupazione dal mese di novembre 2001, nel febbraio del 2002 ha

chiesto al Municipio di __________ di essere posto al beneficio del

pensionamento anticipato (60%) dal 1° novembre 2001. La richiesta é stata

accolta . Il ricorrente è stato pure ritenuto invalido al 40% per cui, complessivamente,

dal 1° novembre 2004 ha beneficiato dalla Cassa pensioni __________ di una

Considerandi

rendita del 100% (cfr.doc.11).

A seguito

del prepensionamento volontario l’assicurato non poteva più beneficiare di

indennità di disoccupazione, che gli sono dunque state versate indebitamente.

L’errore della

Cassa di disoccupazione è avvenuto in quanto l’assicurato, contravvenendo

all’obbligo sancito all’art. 31 LPGA (cfr. consid. 2.3) ha omesso di fornire

alla Cassa di disoccupazione questa importante indicazione e cioè l’ottenimento

delle prestazioni da parte della Cassa pensioni.

Si tratta

di una negligenza grave (per dei casi in cui il TCA ha riconosciuto almeno una

lieve negligenza la mancata comunicazione di una semplice richiesta di

prestazioni ad un assicuratore sociale; RDAT I-2002 pag. 194 seg.; STFA del 16

dicembre 2004 nella causa T., 39.2004.9; STCA del 17 febbraio 2005 nella causa

P., 29.2004.12).

In simili

condizioni, conformemente alla giurisprudenza federale citata (cfr. consid.

2.

), la buona fede dell’assicurato deve essere negata.

In

particolare, con riferimento a quanto da lui affermato il 27 settembre 2004

(cfr. doc. 10 : "Non ho notificato tale fatto in quanto credevo che tale

reddito non fosse influente ai fini dell'assicurazione contro la

disoccupazione. Infatti tale importo è anche stato regolarmente notificato

all'Ufficio tassazione"), il TFA ha già stabilito che è irrilevante sapere

se le indicazioni che l’assicurato è tenuto a fornire avranno o no effetti

concreti sul diritto alle prestazioni (cfr. consid. 2.4 in fine).

In

conclusione, venendo a mancare il primo presupposto cumulativo, secondo questo

TCA, a ragione l’amministrazione ha respinto la domanda di condono inoltrata

dall’assicurato.

Riguardo

alla richiesta del ricorrente di rimborsare il debito ratealmente, egli è

invitato a contattare direttamente la Cassa di disoccupazione (cfr. consid.

1.

).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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