38.2005.103
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5 aprile 2006Italiano20 min
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Numero d'incarto:
38.2005.103
Data decisione, Autorità:
05.04.2006, TCA
Titolo:
Assicurata ha percepito due volte l'importo di alcune indennità. Non informando la Cassa, al momento del secondo versamento, che non aveva ancora restituito la somma del primo bonifico, ha commesso negligenza grave. Negata la buona fede e di conseguenza il condono delle prestazioni percepite a torto
CONDONO
INDENNITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
art. 28 LPGA
art. 31 LPGA
art. 4 OPGA
art. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.103
DC/sc
Lugano
5 aprile 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3
novembre 2005 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 3 novembre 2005 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato la propria decisione del 1° settembre 2005 con la quale
ha respinto la domanda dell'assi-curata volta ad ottenere il condono dell'importo
di fr. 5'589.95 chiestole in restituzione (cfr. consid. 1.3 e 2.2 della
sentenza del TCA del 14 maggio 2005, inc. 38.2005.23).
L'amministrazione
ha così motivato la decisione su opposizione:
"
Nel caso in esame, con decisione su opposizione
11 febbraio 2004 la signora RI 1 è stato ritenuta idonea al collocamento a far
tempo dal 6 ottobre 2003.
In considerazione di questa decisione la Cassa ha
proceduto ad annullare la richiesta di restituzione dell'importo di fr.
5'589.95, pari alle indennità di disoccupazione relative ai mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2003. La medesima Cassa ha tuttavia inavvertitamente
erogato il medesimo importo, una seconda volta, per lo stesso periodo.
Ora, l'assicurata non poteva ignorare che le
prestazioni per lo stesso periodo, versate una seconda volta, erano state
erogate per errore. Doveva dunque senza indugio segnalare l'errore alla Cassa
ad attendersi, da parte di quest'ultima, una richiesta di restituzione delle
indennità indebitamente versate. Alla luce della menzionata giurisprudenza,
l'assicurata non può pertanto invocare la sua buona fede. (...)" (Doc. A)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale si è così espressa:
"
(...)
Chiedo a questo Lodevole ufficio che la mia
domanda di Opposizione venga accolta, in quanto io indebitamente non ho preso
niente non ho dato falsi atti o quant'altro è da precisare che vi è stato un errore di accredito da parte
della __________ ed è stato anche un mio errore a non accorgermi dello sbaglio
ho utilizzato tale somma dal periodo dal 25 settembre 04 al 02 febbraio 05 periodo in cui sono rimasta senza attività
lucrativa e utilizzati per mangiare.
Attualmente non ho la possibilità economica per
restituire tale somma e purtroppo se non trovo lavoro dovrò chiedere l'
assistenza.
Mi auguro che il prossimo futuro cambi per far sì
che io possa restituire la somma che mi ha permesso di sopravvivere per tale
periodo di vita.
1.3. Nella sua risposta del 20
dicembre 2005 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso sulla base
delle argomentazioni già esposte nella decisione su opposizione (cfr. Doc.
III).
1.4. Il 5 gennaio 2006
l'assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
(...)
Con la presente voglio ribadire , come sempre
affermato, che non mi sono appropriata indebitamente intenzionalmente della
cifra di fr. 5.589.95.- infatti da parte mia non ho mai inoltrato nessuna
richiesta della somma summenzionata.
Sono consapevole che ho usufruito di tale somma
per vivere dal mese di ottobre 04 a fine gennaio 05 periodo in cui ho
frequentato una scuola a tempo pieno, dalle ore 08.00 alle 17.00, che visto gli
orari e l' impegno non mi ha permesso di lavorare.
Lodevole Presidente attualmente lavoro come
gerente nel __________ a __________, e da diverso tempo che la crisi economica,
dovuta a divieti tipo la riduzione del tasso alcolemico, questo è il fattore
predominante della crisi in generale che si ripercuotono sulle attività.
È dal mese di novembre 05 che lavoro presso il
centro formazione __________ di __________, in qualità di ausiliaria pagata a
ore, ma la paga è minima al di sotto di fr. 1000- .
In conclusione Chiedo a questo lodevole Ufficio di aiutarmi e di credere
nella mia buona fede, potrò restituire la somma sopracitata inviatami per un
loro errore a fr.100- mensili, oppure in caso di disoccupazione si tratterranno
la somma dovuta." (Doc. V)
Al
riguardo il 14 febbraio 2006 la Sezione del lavoro si è così espressa:
"
Con riferimento alla causa citata a margine e al
vostro scritto 10/13 febbraio 2006, preso atto della documentazione annessa
(doc. V), lo scrivente Ufficio si riconferma in quanto espresso nella risposta
di causa 20 dicembre 2005." (Doc. VII)
1.5. Il 15 marzo
2006 il TCA ha chiesto alla Cassa di disoccupazione di prendere posizione sulla
richiesta di rateazione formulata dall'assicurata.
Il 21
marzo 2006 l'amministrazione ha così risposto:
"
(...)
Vi comunichiamo che siamo disposti ad accettare
un pagamento rateale per un importo mensile di fr. 200.--.
Qualora la Sig.ra RI 1 dovesse iscriversi
nuovamente in disoccupazione provvederemo a trattenere la somma menzionata
dalle indennità.
Per ciò che concerne la frase riportata
dall'interessata "restituire la somma sopracitata per un loro errore"
tale problematica è già stata dettagliatamente spiegata sia nel nostro atto di
ricorso, sia nella sentenza del 19.05.2005." (Doc. X)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Chiamata
a pronunciarsi circa il diritto applicabile nel caso in cui l’amministrazione
si è dovuta pronunciare su una domanda di condono dopo l’entrata in vigore
della LPGA il 1° gennaio 2003 e concernente la restituzione di prestazioni
ricevute in precedenza, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
1.2 Die Vorinstanz hat hinsichtlich der am 18.
Juli 2003 verfügten, mit Einspracheentscheid vom 16. Februar 2004 bestätigten
Ablehnung des Erlassgesuchs des Beschwerdeführers Art. 95 Abs. 1 AVIG (in der
seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 Satz 2 des
auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) angewendet. Ob
diese Vorgehensweise mit Blick darauf, dass die Gutgläubigkeit während des
Leistungsbezugs vom 9. Mai bis 20. Juni 2002 - und damit ein Sachverhalt, der
sich in einer vor dem In-Kraft-Treten des ATSG liegenden Zeitspanne
verwirklicht hat - zur Diskussion steht, einer näheren Überprüfung stand hält,
oder ob der bis Ende 2002 Grundlage für den Erlass einer Rückerstattungsschuld
gegenüber der Arbeitslosenversicherung bildende Art. 95 Abs. 2 Satz 1 AVIG (in
seiner bis dahin geltenden Fassung) zum Zuge kommt, braucht vorliegend nicht
abschliessend beurteilt zu werden. Ebenso wenig wie im Falle der Rückerstattung
von zu Unrecht bezogenen Leistungen (vgl. BGE 130 V 319 Erw. 5.1 und 5.2) kommt
im Zusammenhang mit der Erlassvoraussetzung der Gutgläubigkeit der Frage
ausschlaggebende Bedeutung zu, ob Art. 25 ATSG (oder altes Recht) anzuwenden
ist, wenn der Einspracheentscheid nach dem In-Kraft-Treten des ATSG ergangen,
der Erlass aber in Bezug auf vor dem 1. Januar 2003 gewährte Leistungen zu
prüfen ist. Denn die nach dem ATSG diesbezüglich massgeblichen Grundsätze sind
aus der früheren Regelung und den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien
zur Beurteilung der für einen Erlass unter anderem vorausgesetzten
Gutgläubigkeit des Leistungsbezügers (BGE 122 V 223 Erw. 3, 112 V 103 Erw. 2c,
110 V 180 f. Erw. 3c; AHI 2003 S. 161 f. Erw. 3a; ARV 2001 Nr. 18 S. 162 Erw.
3b) hervorgegangen (vgl. auch Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum
Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts, Zürich 2003, Rz 23 zu Art. 25). Unbestrittenermassen
gelangten demgegenüber auf das am 1. Mai 2003 angehobene Erlassverfahren
bereits die in Art. 4 Abs. 4 und 5 ATSV geregelten formalen Aspekte der
Gesuchseinreichung zur Anwendung. (…)." (cfr. STFA del 27 aprile
2005 nella causa R.,
C 174/04)
Inoltre, circa gli effetti dell'art. 25 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
i) ALV: Die bisherige Rückerstattungsregelung
des AVIG (vgl. alt Art.
6, alt Art. 95 AVIG) fällt grundsätzlich
zugunsten derjenigen Art. 25 ATSG dahin (vgl. BBl 1999 4733, 4743). Immerhin
werden für Einzelfragen abweichende Lösungen vorgesehen; dies betrifft die
Rückforderung von Beiträgen, wo die in Art. 16 Abs. 3 AHVG vorgesehene
Besonderheit auch für die ALV massgebend ist (vgl. Art. 6 AVIG), und einzelne
Bereiche der Leistungsrückforderung (vgl. Art. 95 AVIG). Es ergeben sich
insoweit gegenüber dem bisherigen Recht keine massgebenden Abweichungen."
(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,
ad art. 25, n. 45)
Dunque la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI
conserva tutta la sua validità.
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
"
1 La grave
difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
2 Per il
calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il
rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a
LPC;
b. quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
c. quale importo per le spese personali:
4800 franchi l’anno;
d. quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone
secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari.
3 La
franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c
LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari
di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c
cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente
invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa.
Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il
soggiorno in un istituto.
4 Sono
computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è
necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere
concesso.
2.3. La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella
causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA
2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA
1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,
consid. 3c, pag. 180).
2.4. Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che
regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und
insbesondere
bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende
Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in
den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht
grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in
Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von
Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber
dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze
wurde im Zuge
der
Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen
zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999
4585). (…)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf
verzichtet, von der
allgemeinen
Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen
festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen
ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie
altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.
96 LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was
dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende
Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die
nötigen Unterlagen").
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht
"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf
also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben
Fatti
N. 28) ist umfassend (vgl. "alles
melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- Voraussetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,
21, 22 e 30).
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA
1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.5. Il TFA, in
una sentenza del 2 luglio 2003 nella causa D, C 70/03, pubblicata in DLA 2005
N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione
aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di
disoccupazione, ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a
causa dell’assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di
attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva
incassato le prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza
informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta
Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato
a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione
disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di
un caso di negligenza lieve.
Il TFA ha
in particolare sottolineato che:
"
(...)
4.2 Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass
die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder
jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der
Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung
für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.
Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer
geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer
Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an
Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles
erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen
annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer
Considerandi
Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres
erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser
Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie,
würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20%igen Pensum ausüben, kaum
je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung
erreichen würde.
Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen
der Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es
dazu nicht.
Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare
Missverhältnis zwischen dem anrechenbaren Arbeitsund damit verbundenen
Verdienstausfall Und der ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm
nicht die gebotene Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das
Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen
Menschen in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte
einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss
leichten Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz
zwischen dem zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und
der deswegen bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden.
Vielmehr ist mit Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit
auszugehen, welche eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben
ausschliesst."
In un'altra sentenza del 25 gennaio 2006 nella causa B., C 264/05 il
TFA ha stabilito che un assicurato non poteva invocare il principio della buona
fede per non dovere restituire delle indennità di disoccupazione indebitamente
ricevute, argomentando:
"
(...)
Ungeachtet dessen weist die Vorinstanz zu Recht
darauf hin, dass die Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz
auch daran scheitert, dass die Beschwerdeführerin bei einem versicherten
Verdienst von Fr. 1992.- und Gesamteinkommen (einschliesslich der bezogenen
Taggelder) in den betreffenden Monaten, welche diesen um 50 % übersteigen, die
Unrichtigkeit der Abrechnungen ohne weiteres erkennen konnte oder hätte erkennen
können. (...)"
2.6
Nella
presente fattispecie il TCA ha accertato nella precedente sentenza del 19
maggio 2005 concernente l'assicurata (cfr. inc. 38.2005.23) che RI 1 ha
ricevuto due volte l'importo di fr. 5'589.95 (indennità di disoccupazione per i
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003) a seguito di un errore della Cassa
di disoccupazione la quale in un primo tempo ha versato le indennità di
disoccupazione, le ha poi chieste in restituzione (a seguito di una decisione
con la quale la ricorrente era stata dichiarata inidonea al collocamento dalla
Sezione del lavoro) senza mai incassarle e le ha poi versate una seconda volta
dopo che la Sezione del lavoro aveva accolto l'opposizione dell'assicurata
contro la sua decisione.
Chiamato ora a pronunciarsi
sulla domanda di condono, il TCA richiamata la giurisprudenza esposta al
consid. 2.5, ritiene che l'assicurata, non comunicando immediatamente alla
Cassa di disoccupazione che non aveva ancora restituito le indennità di
disoccupazione e che quindi, a torto, riceveva un nuovo versamento, ha commesso
una negligenza grave.
In particolare l'entità
dell'importo in questione era tale da permetterle di riconoscere che si
trattava di un errore.
Di conseguenza, non
essendo realizzato il primo presupposto cumulativo per concedere il condono, la
decisione su opposizione deve essere confermata.
A titolo abbondanziale il
TCA segnala che la Cassa di disoccupazione si è già dichiarata disposta a
concordare una restituzione rateale delle indennità di disoccupazione
indebitamente percepite (cfr. consid. 1.5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono
poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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