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38.2005.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 luglio 2005Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

J. du 5 mars 1998, C 28/97 et A. du 26 novembre 1996, C 310/96). Cette

jurisprudence est en accord avec l’arrêt ATF 112 V 326 consid. 1a, lequel

n’exclut pas de prendre en considération les démarches effectuées par un assuré

en vue d’exercer une activité indépendante. (...)"

(cfr. DLA 1999, N. 6, consid. 4a, pag. 24)

In

un'altra decisione non pubblicata del 20 ottobre 2000 nella causa C.-P. (C

26/00), in merito alle ricerche di lavoro e alla rilevanza delle stesse per

valutare il presupposto dell'idoneità al collocamento, il TFA ha ancora

stabilito che:

"

(…) Ciò (ndr.: l'interesse commerciale

dell'assicurata nelle società di cui è stata ed è socia maggioritaria e per le

quali ha cercato sbocchi commerciali al fine di garantire a sé e al consorte un

impiego duraturo) è peraltro confermato anche dalle ricerche di impiego

comprovate all'amministrazione, le quali non solo si basano su stringate e poco

convincenti lettere di proposta che nemmeno menzionano la qualifica o

l'esperienza professionale, ma si riferiscono ripetutamente anche a ditte (o

reparti di esse) sue o del marito che ne ha peraltro sottoscritto i relativi

attestati. Siffatte ricerche non denotano invero una grande volontà a reperire

un'occupazione salariata, ma appaiono piuttosto prettamente formali (cfr. DTF

123 V 216 consid. 3, 120 V 394 consid. 1 e 112 V 217 consid. 1b; DLA 1993/94

no. 30 pag. 216 consid. 3b).

Dato quanto precede, correttamente

amministrazione e primo Tribunale hanno concluso che l'interessata, nel periodo

determinante, non avrebbe manifestamente potuto né voluto riservare,

parallela-mente agli impegni legati alle società di cui era ed è socia e entro

le ore ordinarie di lavoro, un ragionevole tempo all'esercizio di un altro

impiego (DTF 120 V 394 consid. 1; DLA 1992 no. 12 pag. 133 consid. 3b).

L'idoneità al collocamento di S. C.-P. deve pertanto essere negata, ricordato

peraltro come, alla luce della summenzionata giurisprudenza, non è a questo

proposito decisivo il fatto che dall'attività commerciale in questione la

ricorrente non abbia, o quasi, proventi, non essendo compito dell'assicurazione

contro la disoccupazione coprire rischi aziendali di qualsiasi sorta (cfr. DTF

112 V 329 consid. 3d; DLA 1993/94 no. 30 pag. 216 consid. 3b). (…)"

(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C.-P.,

C 26/00, consid. 2).

In

un'ulteriore decisione, pubblicata in DLA 2001 pag. 145, la nostra Massima

Istanza ha stabilito che l'assicurato che, al termine di un lasso di tempo

ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro

nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare o

accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al

collocamento.

Contestualmente

il TFA ha tuttavia precisato che:

"

(…)

Zwar rechtfertigen qualitativ ungenügende

Bemühungen um eine neue Arbeitsstelle wie etwa die Beschränkung der

Arbeitssuche im bisherigen Berufsbereich nicht an sich schon den Schluss auf

fehlende Vermittlungsbereitschaft. Indessen ist für die Beurteilung der

Vermittlungsfähigkeit eine gesamthafte Würdigung der für die Anstellungschancen

im Einzelfall wesentlich, objektiven und subjektiven Faktoren massgebend.

Ausser dem Umfang des für die versicherte Person in Betracht fallenden

Arbeitsmarktes ist auch die Art der gesuchten, zumutbaren Arbeit von Bedeutung.

Die Beschränkung der Arbeitsbemühungen auf einen bestimmten beruflichen Bereich

kann deshalb zusammen mit zeitlichen Arbeitsbeschränkungen zur Verneinung der

Vermittlungsfähigkeit führen (BGE 112 V 218 Erw, 2; ARV 1998 Nr. 46 S. 265 Erw.

1c). Vermittlungsfähigkeit kann nicht angenommen werden, wenn die

Vermittlungsbereitschaft gegeben, jedoch zum vornherein davon auszugehen ist,

dass für den fraglichen Zeitraum sich kein Arbeitgeber hätte finden lassen (vgl,

unveröffentlichtes Urteil K. vom 3. Novembre 1995 C

123/94). (…)"

(cfr. DLA 2001 N. 13, consid. 1, pag. 146)

L'Alta

Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione pubblicata

in DLA 2002 N. 13, consid. 4 pag. 110 e, in una sentenza del 24 giugno 2003

nella causa S. (C 263/02), ha ribadito che:

"

(…)

1.2 Nach der Rechtsprechung (ARV 1996/97 Nr. 19

S. 98; Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 87 Rz

219) können fortlaufend ungenügende Bemühungen um eine neue Stelle ein

wesentlicher Hinweis darauf sein, dass die versicherte Person während einer

bestimmten Zeitspanne nicht gewillt war, ihre Arbeitskraft anzubieten, was

einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschlösse. Dies darf aber nicht

ohne weiteres auf Grund der blossen Tatsache unzureichender Stellensuche allein

gefolgert werden. Auch dürftige Bemühungen um eine neue Arbeit sind in der

Regel nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der gesetzlichen

Schadenminderungspflicht und nicht die Folge davon, dass die versicherte Person

in der fraglichen Zeit eine neue Anstellung gar nicht finden wollte. Für die

Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft wegen ungenügender Stellensuche

bedarf es besonders qualifizierter Umstände (Nussbaumer, a.a.O. S. 88 mit

Hinweisen). (…)"

(cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C

263/02)

Il TFA,

in una decisione del 24 febbraio 2004 nella causa I. (C 101/03), ha ancora, in

particolare, osservato che:

"

(…)

L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment

en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus

réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses

démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très

faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid.

3 et la référence). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte

au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail

rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 123 V 216 consid.

3 et la référence, 112 V 327 consid. 1a et les références;

DTA 2003 n° 14 p. 130 consid. 2.1). (…)"

(cfr. STFA del 24 febbraio 2004 nella causa I., C

101/03)

Il TFA in una sentenza del

3 gennaio 2005 nella causa T., (C 119/04) ha precisato che l’idoneità al

collocamento può essere negata in presenza di ricerche d’impiego continuamente

insufficienti, in caso di rifiuto reiterato di accettare un’attività adeguata

oppure ancora se l’assicurato limita i propri interventi a un settore

d’attività nel quale, concretamente, egli ha pochissime possibilità di trovare

un impiego o è altrimenti limitato nella scelta di un impiego al punto tale che

il suo collocamento risulti molto aleatorio.

Infine,

per costante giurisprudenza, questo Tribunale ha stabilito che il disoccupato,

durante alcuni mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria

professione. Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di

fuori della professione appresa (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli

uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 27, p.to 2.3.3 e la

giurisprudenza e dottrina ivi citate).

2.6. L'art. 42

LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione.

A tale proposito in una

sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato

che:

"

Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse

zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige

Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter

Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG

zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins

Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

In

una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.

3.3., si è così espresso:

"

(…)

Selon un principe général de la procédure administrative,

l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition

(art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré,

en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

Questo

Tribunale rileva innanzitutto che il 16 agosto 2004 l’amministrazione ha interpellato

personalmente l’assicurata in merito ai dubbi sulla sua idoneità al

collocamento, ponendole delle domande e invitandola a formulare delle

osservazioni (cfr. doc. 9 inc. della Sezione del lavoro). La ricorrente ha dato

seguito a tale scritto il 23 agosto 2004 (cfr. doc. 8 inc. della Sezione del

lavoro).

Pertanto

all’insorgente è stata data l’opportunità di esprimersi sul ventilato

provvedimento già prima dell’emanazione della decisione formale del 30 agosto 2004

con la quale ha stabilito che dal 2 agosto 2004 l'assicurata è inidonea al

collocamento, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima

dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella

causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d,

pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag.

37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche

successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed.

Stämpfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 21 e 22).

Inoltre

lo scritto “Nuova documentazione e informazioni” inviato dall’URC di __________

alla Sezione del lavoro e gli accertamenti esperiti da quest’ultima in sede di

procedura di opposizione, sempre presso l’URC, sono stati sottoposti

all’assicurata per eventuali osservazioni il 9 dicembre 2004 (cfr. doc. 4 inc.

della Sezione del lavoro).

L’insorgente ha, peraltro,

risposto il 15 dicembre 2004 (cfr. doc. 3 inc. della Sezione del lavoro).

In simili

condizioni, nel caso concreto, il diritto di essere sentito dell’assicurata è

stato ossequiato.

2.7. Per costante

giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle

decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la

decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto

amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 30 settembre 2002 nella

causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000

pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5

giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi

citate).

Ciò vale

anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il

diritto alle prestazioni deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al

momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata

emessa la decisione negativa (cfr. DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA

1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).

Eccezionalmente,

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di

influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il

diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582

consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

In casu,

pertanto, va esaminato il lasso di tempo dal 2 agosto 2004, corrispondente al

giorno in cui l'assicurata ha iniziato a lavorare presso il salone di

parrucchiere del fratello e a partire dal quale essa è stata ritenuta inidonea

al collocamento, al 27 dicembre 2004, quando è stata emanata la decisione su

opposizione contestata.

Il fatto

che in occasione del colloquio del 31 gennaio 2005 l’assicurata abbia indicato

che continuava sempre a lavorare dal fratello, ma a giornate fisse, e meglio

martedì e mercoledì pomeriggio, giovedì mattina, venerdì pomeriggio e sabato

mattina (cfr. doc. XVI6; XVI) è, dunque, irrilevante ai fini della presente

vertenza.

2.8. Nell’evenienza

concreta l’assicurata si è reiscritta in disoccupazione a decorrere dal 1°

febbraio 2004, alla ricerca di un’attività a tempo pieno quale parrucchiera per

signore e signori (cfr. doc. 6 inc. Sezione del lavoro; doc. 27 inc. Cassa __________;

B5, B4).

Dal 1°

agosto 2004 la ricorrente ha modificato la sua disponibilità in disoccupazione

al 50%, poiché ha iniziato a lavorare a tempo parziale presso il Salone di

parrucchiere del fratello (cfr. doc. 27 inc. Cassa __________; B3).

Dal

verbale del colloquio di consulenza dell’11 giugno 2004 presso l’URC di __________,

sottoscritto dall’assicurata, emerge:

" (…)

Mi conferma l’inizio del lavoro c/o il salone del fratello (Salone __________ __________),

dal 01.08.04 al 50% con futuro aumento fino al 100% (segue conferma scritta).

Malgrado il salone porterà il nome di tutti e due, l’assicurata sarà assunta

quale dipendente. La PCI afferma inoltre che quando inizierà il lavoro a tempo

parziale la sua disponibilità al collocamento non sarà più al 100% ma al 50%

(non disposta a lasciare l’attuale impiego). Informata che dovrà continuare con

le ricerche di lavoro come stabilito.” (Doc. 11 inc. Sezione del lavoro)

Il 1°

luglio 2004 ha avuto luogo un ulteriore colloquio, in occasione del quale è

stato steso il seguente verbale, firmato dalla ricorrente:

"

(…) Mi conferma ancora di poter iniziare al 50%

c/o il salone del fratello (Salone __________ __________), a partire dal

01.08.04. Ci spedirà al più presto la dichiarazione di assunzione da parte del

DL. Confermata pure la possibilità che dopo qualche mese l’assunzione di

tramuterà in un 100%. Informata che dovrà comunque continuare con le ricerche

di lavoro regolarmente. L’assicurata ribadisce di non essere più disponibile al

100% (perché non disposta a lasciare impiego presso il fratello) ma bensì al

50%. Sulla dichiarazione dovrà essere indicato pure il tempo di lavoro (a

giornate fisse o variabili).”(Doc. 11 inc. Sezione del lavoro)

Il 16

luglio 2004, in effetti, il fratello dell’insorgente ha comunicato alla

consulente del personale che:

"

(…)

Il mio salone è stato

aperto recentemente per cui assumerò al 50%, gli orari sono flessibili, questo

vuol dire che quando ci sarà bisogno nei momenti più impegnativi della

settimana, l’operaia dovrà essere presente sul posto di lavoro, mantenendo

sempre le ore dovute.” (Doc. 11 inc. Sezione del lavoro)

Dal

verbale concernente il colloquio dell’11 agosto 2004, anch’esso firmato dalla

ricorrente, si evince inoltre:

"

(…) Mi conferma di aver iniziato con il 1°

agosto c/o il salone del fratello (Salone __________ __________), al 50% con

orari e giorni irregolari (vedi dichiarazione del datore di lavoro).

Disponibile solo per il tempo rimanente, non disposta a rinunciarvi per un

altro impiego al 100%. Informata che in questo caso verrà posto caso dubbio

sulla sua collocabilità. Dovrà comunque continuare a svolgere regolarmente le

ricerche d’impiego come precedentemente stabilito.” (doc. 11 inc. Sezione del

lavoro).

L’assicurata,

poi, il 23 agosto 2004, rispondendo a dei quesiti postile dalla Sezione del

lavoro (“1. In quali giorni e in quali orari lei svolge attività a tempo

parziale (50%) presso il Salone __________ di __________?; 2. Oltre

all’attività quale parrucchiera, in quali altre professioni è disposta ad

accettare e cercare un’occupazione a tempo parziale? 3. In quali giorni e in

quali orari è disposta a cercare ed accettare un’occupazione adeguata a tempo

parziale?” cfr. doc. 9 inc. della Sezione del lavoro; consid. 2.6.), ha

affermato:

"

1. Lavoro presso il Salone __________ al 50% con

orari molto

particolari:

a volte lavoro la mattina, a volte il pomeriggio, con molta irregolarità e a

dipendenza dell’esigenza di mio fratello __________.

Considerandi

2.

Ovviamente

preferirei cercare lavoro nel mio campo, in quanto ho studiato come

parrucchiera ed è un lavoro che a me soddisfa molto. Ma in futuro prevedo di

lavorare con mio fratello in ogni caso.

3.

Purtroppo

non posso rispondere alla sua domanda, in quanto come già detto, non ho degli

orari fissi in cui lavoro al salone, ma mio fratello mi chiama in base alle sue

esigenze (a dipendenza di quanti clienti ci sono al salone). Mio fratello non

prende i clienti su appuntamento e quindi a volte è difficile stabilire quanto

lavoro ci sarà in un giorno. Io solitamente attendo che mio fratello mi chiami

e io sono disposta a recarmi al lavoro immediatamente. Mio fratello è

all’inizio di una nuova attività in proprio, e prevediamo che non appena avrà

una clientela fissa, in seguito io possa lavorare al 100% con lui. Speriamo

entrambi che la sua attività inizi a “viaggiare” per la giusta strada.” (doc. 8

inc. Sezione del lavoro)

La

Sezione del lavoro, il 30 agosto 2004, ha conseguentemente ritenuto inidonea al

collocamento l’assicurata a partire dal 2 agosto 2004 (cfr. doc. 7).

Nell’opposizione

del 15 settembre 2004 l’insorgente ha, tuttavia, indicato, per la prima volta,

di essere pronta a lasciare il lavoro presso il fratello se avesse trovato

un’occupazione al 100% (cfr. doc. 6 inc. Sezione del lavoro).

La

Sezione del lavoro ha comunque confermato la propria decisione formale del 30

agosto 2004 con decisione su opposizione del 27 dicembre 2004 (cfr. doc. A1).

Con atto

ricorsuale del 24 gennaio 2005 l’assicurata ha ribadito di avere comunicato

alla sua collocatrice di essere disposta a lasciare il posto di lavoro presso

suo fratello se le fosse stata data la possibilità o se avesse trovato un

impiego a tempo pieno con il salario superiore all’aliquota di disoccupazione

(cfr. doc. I).

Durante

l’udienza del 6 giugno 2005 l’insorgente, in relazione al verbale dell’11

giugno 2004 da cui, come visto, emerge che la stessa non era disposta a

lasciare l’impiego presso il Salone __________, pur precisando che in realtà

avrebbe accettato un'altra occupazione al 100%, ha sottolineato che la

situazione dal fratello era ottimale (cfr. doc. XVI).

Secondo

la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna

1985, p. 263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. RAMI 2004 U 524 pag.

546.

segg., STFA del 30 novembre 1999 nella causa S., C 286/99, consid. 2, p. 3;

DTF 121 V 45, consid. 2a, p. 47; DTF 115 V 133, consid. 8c, p. 143; RAMI 1988

p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubblicata;

RDAT II-1994, p. 189; cfr., pure, Prassi AD 98/1, Commento alle direttive,

Foglio 18/6, punto B).

Nel caso

in esame, pertanto, fondandosi sulla prima versione fornita dall’assicurato,

occorre concludere che essa non era disposta a lasciare il suo impiego a tempo

parziale presso il salone del fratello.

Ciò è

peraltro confermato dallo stesso comportamento della ricorrente, la quale ha continuato

a svolgere l’attività a tempo parziale presso __________, nonostante quest’ultimo,

il 27 agosto 2004, le avesse notificato una lettera di licenziamento con

effetto dal 1° settembre 2004 (cfr. doc. 4, inc. Sezione del lavoro).

In

particolare il TCA ha constatato che l’assicurata, contrariamente alla

motivazione espressa dal fratello per disdire il rapporto di impiego, ossia la

mancanza di lavoro (cfr. doc. 4, inc. Sezione del lavoro), nel mese di

settembre 2004, ha lavorato per un numero di ore più elevato rispetto al mese

di agosto 2004, conseguendo così un guadagno maggiore (cfr. doc. 3 inc. Sezione

del lavoro).

Inoltre

il 2 settembre 2004 all’insorgente è stato assegnato un programma occupazionale

presso la __________ dal 3 settembre al 2 ottobre 2004 a tempo pieno (cfr. doc.

8.

inc. Cassa disoccupazione __________).

L’assicurata,

tuttavia, il 3 settembre 2004 ha chiesto l’annullamento della sua iscrizione in

disoccupazione, in quanto continuava a lavorare dal fratello al Salone __________

(cfr. doc. 4 inc. Sezione del lavoro).

La

decisione relativa al POT è stata conseguentemente annullata il 6 settembre

2004.

(cfr. doc. 9 inc. Cassa disoccupazione __________).

L’iscrizione

dell’assicurata non è, però, stata cancellata (cfr. doc. A1; III; 3, 4 inc.

Sezione del lavoro). Dalla “Modifica di iscrizione per la persona in cerca di

impiego” del 5 novembre 2004 risulta, infatti, che essa dal 1° settembre 2004

cercava un’occupazione al 50% (cfr. doc. 4 inc. Sezione del lavoro).

2.9

E’ vero che la

circostanza che l’assicurata non fosse disposta ad abbandonare l’occupazione al

50% presso il fratello non permette in sé di ritenerla inidonea al collocamento

(cfr. consid. 2.4.).

Tuttavia,

da quanto sopra esposto, emerge che l’assicurata non lavorava sempre durante

gli stessi giorni della settimana, né aveva un orario regolare. Essa era, per

contro, impiegata secondo le necessità del fratello, il quale, ricevendo senza

appuntamento, non poteva organizzare di settimana in settimana e nemmeno di

giorno in giorno il lavoro (cfr. doc. A2; 8 inc. Sezione del lavoro).

Questo

fatto, non solo non è stato smentito né in sede di opposizione, né nel ricorso

(cfr. doc. 6 inc. Sezione del lavoro; I), ma è stato pure confermato dalla

ricorrente medesima in sede di udienza dinanzi al presidente del TCA. L'assicurata

ha pure puntualizzato che veniva chiamata ogni giorno, ma non si sapeva mai

con precisione quando (cfr. doc. XVI).

Di

conseguenza questa Corte, già prescindendo dalla questione di sapere se essa

era o meno disposta a cercare e accettare un’attività in un settore diverso da

quello di parrucchiera (dallo scritto del 23 agosto 2004 risulta comunque che essa

preferiva cercare lavoro nel campo professionale di parrucchiera; cfr. doc. 8

inc. Sezione del lavoro), deve concludere che per l’assicurata il ritrovamento

di un altro posto di lavoro risultava, in ogni caso, molto incerto. L’irregolarità

degli orari di impiego presso il fratello non permetteva, in effetti, di

offrire a un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile.

E’,

quindi, assai improbabile che un datore di lavoro, sia nel settore dei

parrucchieri, che in altri ambiti professionali, fosse disposto ad assumere

l’insorgente, senza poter contare sulla sua presenza al lavoro costante e

regolare.

Inoltre

dalle ricerche di impiego compiute dall’assicurata nei mesi a far tempo

dall’agosto 2004 si evince che l’assicurata neppure ha cercato seriamente una

nuova occupazione.

Le

ricerche appaiono, in effetti, effettuate piuttosto come mera formalità.

Sul

formulario relativo alla “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare

lavoro” del mese di agosto 2004 (cfr. doc. 4 inc. Sezione del lavoro) la

ricorrente ha indicato dieci ricerche di impiego. Cinque sono state compiute per

iscritto dal 1° al 13 e le altre cinque per telefono dal 16 al 31. Esse sono

state tutte effettuate presso saloni di parrucchiere. L’assicurata, dunque, non

ha diversificato gli sforzi anche in altri settori professionali e mai ha

risposto ad annunci apparsi su quotidiani. Essa non ha poi precisato l’esito

della candidatura delle ricerche scritte. Gli sforzi sono, altresì, stati

svolti esclusivamente nella zona limitrofa al suo domicilio di __________.

Anche per

quanto concerne il mese di settembre 2004 (cfr. doc. 4 inc. Sezione del lavoro),

sono state menzionate dieci ricerche di lavoro. Come nel mese precedente,

cinque sono state effettuate per iscritto dal 1° al 14 e non ne è stato

indicato l’esito. Le ulteriori cinque sono avvenute per telefono dal 16 al 28.

Tutte e dieci sono state svolte presso parrucchieri e nel __________.

Relativamente

al mese di ottobre 2004 (cfr. doc. 4 inc. Sezione del lavoro), dal 1° al 12

l’assicurata ha intrapreso cinque sforzi per iscritto. Dal 14 al 30 sono,

invece, state effettuate tre ricerche per telefono e due di persona. Solo nel

caso di queste ultime due è stato precisato l’esito della domanda di impiego.

Esse, analogamente ai mesi di agosto e settembre 2004, sono state compiute

unicamente presso saloni di parrucchieri e nella zona del __________.

Giova,

infine, segnalare che il 26 aprile 2004 all’assicurata era stata offerta, da

parte dell’URC, un’occupazione, in qualità di parrucchiera presso il Salone __________

di __________ (cfr. doc. 13 inc. Sezione del lavoro).

Tale assegnazione

non ha, però, avuto esito positivo. Dalle tavole processuali si evince che il

potenziale datore di lavoro ha motivato la mancata assunzione con il fatto che

l’assicurata avrebbe aperto un’attività in proprio. La ricorrente, dal canto

suo, avrebbe dichiarato di avere già reperito un’altra attività presso il

fratello da giugno o luglio (cfr. doc. 13 inc. Sezione del lavoro).

Interrogata

in merito dal presidente del TCA durante l’udienza del 6 giugno 2005,

l’insorgente ha risposto di avere scritto al responsabile del salone di essere

interessata, ma di avere altre offerte da valutare (cfr. doc. XVI).

Contestualmente

è utile rammentare che la costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto

di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta

esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad

accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di

lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua

volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione

(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43; STFA

del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02).

Per

quanto riguarda l’intenzione dell’assicurata di avviare un attività a titolo

indipendente, va osservato che dai protocolli dei colloqui intercorsi tra la

stessa e la sua consulente del personale emerge che la ricorrente,

verosimilmente nel mese di marzo 2004, ha interposto all’Ufficio di misure

attive la richiesta di beneficiare delle relative indennità. Tale circostanza è

stata menzionata d’altronde nell’atto ricorsuale (cfr.d oc. I). Il progetto

citato è, poi, stato abbandonato a seguito della possibilità di essere assunta

dal fratello (cfr. doc. XVI16, XVI18).

In

occasione dell’udienza del 6 giugno 2005 l’insorgente ha puntualizzato che la

sua domanda è stata respinta, di avere smarrito la relativa documentazione e

che comunque essa non ha aperto un salone quale indipendente (cfr. doc. XVI).

Infine

va, in ogni caso, evidenziato che il salone di parrucchiere di __________, che quest’ultimo,

il 16 luglio 2004, ha indicato di avere aperto “recentemente” (cfr. doc.

11.

inc. Sezione del lavoro, consid. 2.8.), si chiama “__________”, ossia __________

e, corrispondenti ai nomi di battesimo dei due fratelli __________.

In simili

condizioni, alla luce della giurisprudenza federale sopra menzionata (cfr.

consid. 2.4.; 2.5.), questa Corte, valutati attentamente l’irregolarità degli orari

del suo impiego a tempo parziale presso il fratello - occupazione che peraltro

non era disposta a lasciare -, che non permetteva di offrire a un datore di

lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile, la scarsa qualità delle

ricerche di lavoro svolte nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2004, la

richiesta di annullamento dell’iscrizione in disoccupazione a seguito

dell’assegnazione di un POT nel mese di settembre 2004 e il fatto che non si

sia dimostrata espressamente e inequivocabilmente disposta ad accettare

l’occupazione offertale ufficialmente presso il Salone __________ nel mese di

marzo 2004, ritiene, in applicazione del principio della probabilità

preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali

(cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29

gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa

W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22

agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C

341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS

1993.

pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC

1984.

pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b;

Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische

Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), che l’assicurata è inidonea al collocamento a decorrere dal 2 agosto

2004.

La decisione su opposizione del 27 dicembre 2004 impugnata va quindi

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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