38.2005.12
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
18 luglio 2005Italiano49 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2005.12
Data decisione, Autorità:
18.07.2005, TCA
Titolo:
inidoneità al collocamento di un'assicurata impiegata dal fratello nel suo salone di parrucchiere al 50% che, oltre a non essere disposta a lasciare tale lavoro, ha giorni e orari irregolari. Le ricerche di impiego non sono poi valide ed essa non ha accettato un posto assegnatole
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
RIFIUTO DELL'OCCUPAZIONE
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 LADI
art. 42 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.12
rs/sc
Lugano
18 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice
Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2005
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27
dicembre 2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 12 agosto
2004 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha trasmesso alla
Sezione del lavoro la seguente “Comunicazione Dubbi circa l’idoneità al collocamento”
concernente l’assicurata:
"
La signora RI 1 è stata assunta c/o il salone
del fratello (Salone __________ di __________ a __________) nella misura del
50%, a partire dal 02.08.04, ma ad orari e giorni irregolari (vedi
dichiarazione di assunzione allegata). In occasione degli ultimi colloqui,
l'assicurata ci aveva preavvisato e poi confermato di non voler rinunciare a
questo impiego a tempo parziale per un altro a tempo pieno; anche perchè forse
esiste la possibilità che in futuro possa venir assunta al 100% (vedi copia
verbali). Di conseguenza è stata modificata la sua disponibilità al
collocamento dal 100% al 50%." (Doc. 11)
Con
decisione 30 agosto 2004 la Sezione del lavoro ha stabilito che dal 2 agosto
2004 l’assicurata è ritenuta inidonea al collocamento, argomentando:
"
(...)
Nella presente fattispecie, la signora RI 1 si è
reiscritta in disoccupazione dal 1° febbraio 2004 a tempo pieno e alla ricerca
di attività quale parrucchiera per signora e uomini, termine quadro dal 4
ottobre 2002 al 3 ottobre 2004.
Dal 2 agosto 2004 la signora RI 1 ha modificato
la sua disponibilità in disoccupazione al 50%, in quanto ha iniziato ad
esplicare attività lavorativa a tempo parziale presso il Salone __________ di __________
a __________ ad orari e giorni irregolari.
Con comunicazione datata 12 agosto 2004, l'URC di
__________ ha sottoposto il caso per decisione allo scrivente ufficio alfine di
valutare l'idoneità al collocamento dell'assicurata.
Per dare all'assicurata la possibilità di potersi
esprimere in merito a quanto contestatole, lo scrivente ufficio ha provveduto
16 agosto 2004 ad inviare tutta la documentazione.
Con lettera datata 23 agosto 2004, la signora RI
1 ha fatto pervenire le sue osservazioni a proposito della sua idoneità, nella
quale si legge: "... Lavoro presso il Salone __________ al 50% con
orari molto particolari: a volte lavoro la mattina, a volte il pomeriggio, con
molta irregolarità e a dipendenza dell'esigenza di mio fratello __________ ...
non ho degli orari fissi in cui lavoro al Salone, ma mio fratello mi chiama in
base alle sue esigenze ... e prevediamo che non appena avrà una clientela
fissa, in seguito io possa lavorare al 100% con lui ...".
Ora, visto quanto precede, tenuto conto delle
direttive summenzionate come pure delle dichiarazioni dell'assicurata,
l'ufficio giuridico decide di ritenere la signora RI 1 inidonea al collocamento
a far tempo dal 2 agosto 2004.
Si rende attenta l'assicurata che l'introduzione
di una eventuale procedura di opposizione non modifica gli obblighi di
controllo per la durata della stessa." (Doc. 7)
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurata (cfr. doc. 6 inc.
della Sezione del lavoro), la Sezione del lavoro, il 27 dicembre 2004, ha
emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il suo primo
provvedimento e, in particolare, ha rilevato che:
"
(...)
Successivamente
all'opposizione, e meglio in data 23 settembre 2004, I'URC di __________ ha
trasmesso all'UG ulteriore documentazione riguardante l'opponente, in
particolare la lettera di licenziamento datata 27 agosto 2004 sottoscritta dal
fratello dell'assicurata, signor __________, come pure copia del verbale del
colloquio avvenuto presso l'URC il 2 settembre 2004, ove emerge che, a
decorrere da quella data, l'assicurata figura nuovamente iscritta nella misura
del 100%. In occasione del predetto colloquio, all'opponente è anche stata
consegnata l'offerta per la frequentazione di un programma di occupazione
temporanea __________ previsto, a __________ dal 3 settembre al 2 ottobre 2004,
dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.30.
La predetta
documentazione, unitamente al risultato degli accertamenti esperiti dal
servizio cantonale presso I'URC successivamente all'opposizione, è stata
sottoposta per conoscenza ed eventuali osservazioni alla signora RI 1 in data 9
dicembre 2004. In pari tempo I'UG ha formulato alcune domande all'attenzione
dell'opponente, la quale ha risposto con scritto 15/16 dicembre 2004,
allegando, tra gli altri documenti, gli attestati di guadagno intermedio
relativi ai mesi da agosto a novembre 2004.
Dalla Modifica di
iscrizione per la persona in cerca d'impiego del 5 novembre 2004 risulta
che dal 1. settembre 2004 RI 1 è iscritta in disoccupazione alla ricerca di un
impiego a tempo parziale (50%). Inoltre, in data 3 settembre 2004 l'assicurata
ha chiesto all'URC l'annullamento dalla disoccupazione a decorrere dal 1.
settembre 2004 - ciò che però non è avvenuto, l'assicurata essendo attualmente
ancora iscritta nella misura del 50%.
2. L'assicurato
ha diritto alle indennità di disoccupazione se, tra le altre condizioni, è
idoneo al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
Secondo la
definizione legale dell'articolo 15 LADI, il disoccupato è idoneo al
collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione
adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
L'idoneità al
collocamento comprende due elementi: da una parte la capacità lavorativa in
senso oggettivo, vale a dire la capacità di esercitare un'attività lucrativa
senza che l'assicurato ne sia impedito per delle ragioni inerenti alla sua
persona e, d'altra parte, soggettivamente la disponibilità ad accettare
un'occupazione adeguata ai sensi dell'articolo 16 LADI, ciò che implica non
solamente la volontà di prendere tale lavoro se si presenta, ma anche una
disponibilità sufficiente in merito al tempo che l'assicurato può consacrare ad
un impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.; DTF 112 V 326 segg.; Stauffer, Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenteschädigung,
2. ed., Zurigo 1998 pagg. 31-38). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un
tempo ragionevole all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di
datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF
113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece
inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato, per motivi
personali o familiari, non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro. Assicurati che, a causa di
ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare
soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,
possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto
condizionatamente. Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di
un'occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro,
occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione
nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STCA del 13
dicembre 2004, inc. no. 38.2004.26 e riferimenti ivi citati).
3. Nel
caso in esame, dai documenti agli atti emerge che la signora RI 1, in data 2
agosto 2004, è stata assunta dal fratello __________ come parrucchiera a tempo
parziale presso il Salone __________ a __________. Nel corso del verbale del
colloquio di consulenza di data 11 giugno 2004, sottoscritto dall'assicurata,
ella ha dichiarato di non essere disposta a lasciare l'impiego presso il
fratello - contrariamente, dunque, a quanto sostenuto dall'assicurata in sede
di opposizione. Medesima affermazione è stata fatta durante il colloquio di consulenza
dello scorso 11 agosto 2004 (cfr. verbale, sottoscritto dall'opponente): in
quell'occasione l'assicurata ha pure confermato alla consulente del personale,
signora __________, di aver iniziato a lavorare presso il fratello a tempo
parziale (50%), con orari e giorni irregolari.
Quest'ultima
circostanza è stata confermata da RI 1 nel suo scritto 23/30 agosto 2004
all'UG, precisando di avere orari di lavoro molto particolari: "[...]
Lavoro presso il Salone __________ al 50% con orari molto particolari: a volte
lavoro la mattina, a volte il pomeriggio, con molta irregolarità e a dipendenza
di mio fratello __________. [...] non ho degli orari fissi in cui lavoro al
salone, ma mio fratello mi chiama in base alle sue esigenze (a dipendenza di
quanti clienti ci sono al salone). Mio fratello non prende i clienti su
appuntamento, e quindi a volte è difficile stabilire quanto lavoro ci sarà in
un giorno. lo solitamente attendo che mio fratello mi chiami, e io sono
disposta a recarmi al lavoro immediatamente. Mio fratello è all'inizio di una
nuova attività in proprio, e prevediamo che non appena avrà una clientela
fissa, in seguito io possa lavorare al 100% con lui. [...]".
Ora, visto quanto
precede e alla luce della menzionata giurisprudenza, ritenuti segnatamente la
particolarità dell'impiego iniziato dall'opponente lo scorso mese di agosto
presso il Salone __________ a __________ (segnatamente per quanto attiene
all'irregolarità degli orari e dei giorni di lavoro) e il fatto che
l'assicurata non fosse disposta a rinunciarvi per un impiego a tempo pieno,
osservato inoltre come l'assicurata, benché licenziata dal fratello alla fine
di agosto (per motivi di mancanza di lavoro), abbia continuato ad esplicare
attività lavorativa presso lo stesso in analoga misura anche nel corso dei mesi
successivi e sempre ad orari e in giorni irregolari (addirittura, per quanto
riguarda il mese di settembre 2004, l'assicurata ha beneficiato di un guadagno
superiore rispetto a quello del mese precedente; cfr. Attestati di guadagno intermedio),
l'idoneità al collocamento della signora RI 1 va dunque negata e la decisione
30 agosto 2004, qui contestata, confermata.
A titolo
abbondanziale si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurata
nell'opposizione, in data 26 aprile 2004 vi è stata da parte dell'URC di __________
un'assegnazione presso il Salone __________ ad __________ - tuttavia non andata
in porto, in quanto l'opponente aveva manifestato al potenziale datore di
lavoro la sua intenzione di avviare un'attività in proprio. Inoltre,
diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, la stessa era a conoscenza dei
suoi obblighi di controllo (si veda al riguardo, a titolo di esempio, il
verbale del colloquio di consulenza del 2 settembre 2004, sottoscritto
dall'assicurata, ove risulta segnatamente quanto segue: "[...]
L'assicurata è informata che dovrà ampliare notevolmente le sue ricerche di
lavoro in altri settori professionali. [...]"). Del resto la signora RI
1 ha continuato a svolgere ricerche di lavoro e a presenziare ai colloqui di
consulenza.
4. Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non
permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito
con la decisione contestata." (Doc. A1)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, in cui
si è così espressa:
"
(...)
la Sezione del lavoro si è basata unicamente su
quanto indicato dalla mia collocatrice e non ha tenuto completamente in
considerazione le mie osservazioni come da lettere citate poco sopra.
In effetti mio malgrado mi sono trovata in
disoccupazione e per sopperire a tale situazione ho accettato l'offerta
lavorativa fattami da mio fratello per un impiego parziale.
Alla Cassa Disoccupazione ho sempre consegnato i
formulari "attestato su guadagno intermedio" indicanti la mia
attività lavorativa e vi chiedo di chiedere la fotocopia degli stessi alla
Sezione del Lavoro in quanto tali documenti sono stati da me inviati alla loro
attenzione con la lettera del 15.12.2004.
Da parte mia, come ho più volte indicato
verbalmente alla mia collocatrice, ho sempre sostenuto che ero disposta a
lasciare il posto di lavoro presso mio fratello se mi fosse stata data la
possibilità o se avrei trovato un posto di lavoro a tempo pieno con il salario
superiore all'aliquota di disoccupazione. In quel caso avrei potuto togliermi
dalla disoccupazione e non più rivendicare il pagamento compensativo di tale
indennità.
Riferendomi alla proposta di collocamento
offertomi in data 26.04.2004 presso il Salone __________ di __________, faccio
rilevare che mi sono regolarmente presentata all'incontro con la titolare del
Salone la quale aveva preso nota della mia candidatura con la promessa che
l'avrebbe valutata in confronto con altre candidature che le erano giunte.
Dalla signora non ho mai ricevuto risposta.
È altresì vero che in quel periodo avevo fatto
richiesta tramite la mia collocatrice, di un sostegno nell'eventualità di
mettermi in proprio. Domanda che è stata respinta da parte dell'Autorità
preposta, costringendomi a dover far capo ulteriormente all'assicurazione
disoccupazione.
Resto a disposizione per un eventuale incontro
chiarificatore (...)" (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 16 febbraio 2005 l’amministrazione ha chiesto di respingere
l’impugnativa e ha ribadito le motivazioni espresse nella decisione su
opposizione (cfr. doc. III)
1.5. Il 4 marzo
2005 l’assicurata ha trasmesso alcuni documenti (cfr. doc. B1-B5 allegati a
doc. V) e ha osservato:
"
(...)
Richiamo e produco questi ulteriori documenti
datati 21.10.2002, 04.02.2004, 11.08.2004, 02.09.2004 e 04.11.2004. Questi
documenti sono delle conferme d'iscrizione o modifiche d'iscrizione
rilasciatemi dal mio consulente del personale. Da quanto prodotto emerge che il
mio stato di disoccupata è più volte stato modificato e dimostra l'accanimento
nei miei confronti da parte del consulente nel voler dimostrare a tutti i costi
la mia incollocabilità.
A questo proposito mi permetto chiedere a questo
Lodevole Tribunale di farsi rilasciare tutti i verbali stesi da parte dell'URC
in occasione dei colloqui personali. Dagli stessi sicuramente risulterà quanto
detto in occasione dei colloqui di consulenza. Se gli stessi sono stati da me
controfirmati significa che da parte mia ho condiviso il contenuto. Se non
controfirmati vuol dire che non condividevo il contenuto. Per questo motivo
chiedo di poter visionare tali verbali.
In conclusione, confermo che l'accettazione
dell'attività lavorativa presso mio fratello è da considerarsi quale lavoro
intermedio nell'attesa di un pronto rientro nel mondo del lavoro, oltre che uno
sgravio del costo a carico dell'assicurazione disoccupazione. Anche per questo
motivo, mal si comprende l'atteggiamento del funzionario dell'URC nei miei
confronti.
A tale riguardo vi segnalo che da parte dell'URC
non mi è mai stata intimata alcuna sanzione per mancanza di ricerche di lavoro,
di rifiuto posto di lavoro o rifiuto di una misura all'interno della
disoccupazione. Anzi in data 3 settembre 2004 mi era stata offerta un'attività lavorativa
per il tramite di un programma occupazione ed in seguito lo stesso è stato
annullato da parte dell'URC. Ancora oggi non ne capisco il motivo." (Doc.
V)
1.6. La Sezione
del lavoro, il 14 marzo 2005, si è riconfermata in quanto espresso nella
risposta di causa (cfr. doc. VIII).
1.7. Il 14 marzo
2005 la Cassa di disoccupazione __________, su richiesta di questa Corte (cfr.
doc. VII), ha prodotto l’incarto completo relativo all’assicurata (cfr. doc. IX
1-33).
All’assicurata
e alla Sezione del lavoro è stato assegnato un termine di 10 giorni per
visionare tale documentazione e per presentare osservazioni scritte in merito
(cfr. doc. X).
Il 23
marzo 2005 il sindacato RA 1 __________, in qualità di rappresentante
dell’assicurata (cfr. doc. XII), in seguito all’esame dell’incarto della Cassa
di disoccupazione, ha riconfermato il contenuto degli scritti dell’interessata,
parti integranti del ricorso (cfr. doc. XIII).
L’amministrazione,
il 29 marzo 2005, dopo aver visionato i documenti della Cassa, ha ribadito quanto
specificato nella risposta di causa e nello scritto del 14 marzo 2005 (cfr.
doc. XIV).
1.8. Il 6 giugno
2005 le parti, e meglio l’assicurata, rappresentata da __________ dell’RA 1, e
l’avv. __________ della Sezione del lavoro, sono state sentite in udienza dal
presidente del TCA.
In
quell'occasione è stato steso un verbale (cfr. doc. XVI), di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto.
La
Sezione del lavoro, in udienza, ha depositato della documentazione (doc.
XVI1-20), che è stata immediatamente consegnata all’assicurata, alla quale è
stato pure assegnato un termine di 5 giorni per eventualmente pronunciarsi in
merito.
L’RA 1 ha
trasmesso le proprie osservazioni il 10 giugno 2005 (cfr. doc. XVII).
1.9. La Sezione
del lavoro ha obiettato a quanto asserito dall’interessata con scritto del 21
giugno 2005 (cfr. doc. XIX).
1.10. Il doc. XIX è
stato inviato al rappresentante della ricorrente per conoscenza (cfr. doc. XX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurata deve essere o
meno ritenuta idonea al collocamento a contare dal 2 agosto 2004.
In tale
contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14
del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728
segg.), che torna applicabile nel caso di specie che si riferisce a un lasso di
tempo successivo al 1° luglio 2003.
Al
riguardo va infatti ricordato che, dal profilo temporale il giudice delle
assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in
vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti
(cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V
467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa
Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino c/ C., B 28/01;
STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per
poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la
giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il
comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata
può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il
suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento
isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002
2.3. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer
"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,
Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA
1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;
DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo
(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M.,
C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a
pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388,
DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n.
26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982
n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha
pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel
senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e
l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la
persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un
lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure
non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal
profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre
esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58
e riferimenti).
Al
riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G. (C 287/03), il TFA
ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude
au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de
distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en
considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le
dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6);
mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens,
par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il
subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction
proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125
V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).
Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail
à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre
d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer
sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches
d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2). (…)"
(cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C
287/03)
2.4. Relativamente,
in particolare, ad assicurati parzialmente disoccupati che esercitano
un’attività a tempo parziale e che cercano un’ulteriore occupazione per
completare la prima, occorre rilevare che il fatto che essi non sono disposti
ad abbandonare il loro impiego a tempo parziale non costituisce in sé un motivo
sufficiente per sancirne l’inidoneità al collocamento (cfr. STFA del 14 ottobre
2002 nella causa SECO c/ H., C 190/02, consid. 2.2.2; STFA del 12 maggio 2004
nella causa G., C 287/03, consid. 3.1.).
L’Alta
Corte, in una sentenza del 7 novembre 2001 nella causa B., C 84/00, ha deciso
che un’assicurata, che era disponibile per un’attività al 20% unicamente due
pomeriggi alla settimana e solo per determinate combinazioni di giornate
(martedì e giovedì o lunedì e giovedì o lunedì e martedì), in quanto al mattino
doveva occuparsi del figlio e spesso del marito che non lavorava e che a
seguito di parecchi ricoveri all’anno in ospedale necessitava di particolari
cure, era inidonea al collocamento.
In un
successivo giudizio del 13 dicembre 2002 nella causa C., C 224/01, il TFA ha decretato
l’inidoneità al collocamento di un’assicurata che si era iscritta in
disoccupazione ricercando un‘attività all’80%, poiché la stessa per il periodo
in questione, aveva investito molto tempo in una Sagl che si occupava del
collocamento di modelle, oltre che nella cura dei propri figli. Dagli atti
erano, infatti, emersi indizi a sostegno del fatto che l’occupazione presso la
Sagl, a prescindere che essa fosse o meno remunerata, era un’attività
indipendente durevole, cosicché l’assicurata oggettivamente non era più in
grado di offrire a un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente
esigibile.
La nostra
Massima Istanza, in una sentenza del 7 febbraio 2003 nella causa A., C 250/02,
ha poi considerato inidonea la collocamento un‘assicurata che, oltre a essere
attiva due-tre giorni al mese in una commissione cantonale, aveva ricevuto per
il semestre invernale l’incarico di insegnare presso un’università ed era
impegnata nella procedura di candidatura per continuare la carriera accademica.
Il TFA ha, in effetti, ritenuto che, in simili circostanze, la disponibilità
della stessa per il mercato generale del lavoro era temporalmente limitata, per
cui un suo collocamento risultava estremamente difficile.
Al
contrario l’Alta Corte, in una sentenza del 1° marzo 2004 nella causa D. (C
255/02), pubblicata in DLA 2004 N. 29 pag. 278 segg., ha ritenuto idonea al
collocamento un'assicurata madre di una bambina di non ancora tre anni, in
quanto disponibile a lavorare al 50%, a complemento dell'attività di aiuto
domestico al 50%, durante la fascia oraria serale, a partire dalle 17:00,
nell'ambito della ristorazione, settore che, come quello delle ausiliarie di
pulizia, necessitano di manodopera disposta a essere impiegata in orari
inusuali. La cura della bambina poteva, inoltre, essere affidata al marito dopo
il suo rientro a casa la sera.
Inoltre
con giudizio del 21 aprile 2005 nella causa R., C 127/04, la nostra Massima
istanza ha stabilito che un’assicurata che, dovendosi occupare di un figlio
piccolo, era disponibile a lavorare solamente durante certi orari era idonea al
collocamento. Infatti dall’esame del mercato del lavoro relativo ai settori
delle lavanderie e della ristorazione, in cui l’assicurata cercava
un’occupazione, nella zona limitrofa al suo domicilio, ossia nei Cantoni di Zurigo,
Zugo e Svitto, è emerso che essa, che poteva svolgere, grazie all’aiuto del
marito, un impiego la sera e durante tutto il sabato, era confrontata con una
scelta sufficientemente grande di posti di impiego a tempo parziale.
2.5. In una
decisione pubblicata in DLA 1996/1997 N. 19, pag. 98, in merito alle ricerche
di lavoro, il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di regola trarre la
conclusione di una mancanza di disponibilità dell’assicurato ad essere
collocato sulla base di ricerche d’impiego insufficienti, fintantoché queste
riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell’obbligo di ridurre il
danno. Se invece gli sforzi intesi a trovare un posto di lavoro non soltanto
sono insufficienti o mediocri, ma talmente inutilizzabili da costituire uno
stato di fatto qualificato, l’inidoneità al collocamento deve essere negata
anche se non vi è stata una precedente sospensione.
Ancora il
TFA, in una decisione pubblicata in DLA 1999, N. 6 pag. 22, ha affermato che:
"
(...)
4. - a) Contrairement à l’opinion des premiers
juges, dans le cadre de l’art. 17 LACI, les démarches opérées par un assuré en
vue d’entreprendre une activité indépendante ne doivent pas être traitées
différemment de celles qui visent l’exercice d’une activité dépendante, aussi
longtemps qu’elles n’entravent pas l’aptitude au placement (arrêts non publiées
Fatti
J. du 5 mars 1998, C 28/97 et A. du 26 novembre 1996, C 310/96). Cette
jurisprudence est en accord avec l’arrêt ATF 112 V 326 consid. 1a, lequel
n’exclut pas de prendre en considération les démarches effectuées par un assuré
en vue d’exercer une activité indépendante. (...)"
(cfr. DLA 1999, N. 6, consid. 4a, pag. 24)
In
un'altra decisione non pubblicata del 20 ottobre 2000 nella causa C.-P. (C
26/00), in merito alle ricerche di lavoro e alla rilevanza delle stesse per
valutare il presupposto dell'idoneità al collocamento, il TFA ha ancora
stabilito che:
"
(…) Ciò (ndr.: l'interesse commerciale
dell'assicurata nelle società di cui è stata ed è socia maggioritaria e per le
quali ha cercato sbocchi commerciali al fine di garantire a sé e al consorte un
impiego duraturo) è peraltro confermato anche dalle ricerche di impiego
comprovate all'amministrazione, le quali non solo si basano su stringate e poco
convincenti lettere di proposta che nemmeno menzionano la qualifica o
l'esperienza professionale, ma si riferiscono ripetutamente anche a ditte (o
reparti di esse) sue o del marito che ne ha peraltro sottoscritto i relativi
attestati. Siffatte ricerche non denotano invero una grande volontà a reperire
un'occupazione salariata, ma appaiono piuttosto prettamente formali (cfr. DTF
123 V 216 consid. 3, 120 V 394 consid. 1 e 112 V 217 consid. 1b; DLA 1993/94
no. 30 pag. 216 consid. 3b).
Dato quanto precede, correttamente
amministrazione e primo Tribunale hanno concluso che l'interessata, nel periodo
determinante, non avrebbe manifestamente potuto né voluto riservare,
parallela-mente agli impegni legati alle società di cui era ed è socia e entro
le ore ordinarie di lavoro, un ragionevole tempo all'esercizio di un altro
impiego (DTF 120 V 394 consid. 1; DLA 1992 no. 12 pag. 133 consid. 3b).
L'idoneità al collocamento di S. C.-P. deve pertanto essere negata, ricordato
peraltro come, alla luce della summenzionata giurisprudenza, non è a questo
proposito decisivo il fatto che dall'attività commerciale in questione la
ricorrente non abbia, o quasi, proventi, non essendo compito dell'assicurazione
contro la disoccupazione coprire rischi aziendali di qualsiasi sorta (cfr. DTF
112 V 329 consid. 3d; DLA 1993/94 no. 30 pag. 216 consid. 3b). (…)"
(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C.-P.,
C 26/00, consid. 2).
In
un'ulteriore decisione, pubblicata in DLA 2001 pag. 145, la nostra Massima
Istanza ha stabilito che l'assicurato che, al termine di un lasso di tempo
ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro
nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare o
accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al
collocamento.
Contestualmente
il TFA ha tuttavia precisato che:
"
(…)
Zwar rechtfertigen qualitativ ungenügende
Bemühungen um eine neue Arbeitsstelle wie etwa die Beschränkung der
Arbeitssuche im bisherigen Berufsbereich nicht an sich schon den Schluss auf
fehlende Vermittlungsbereitschaft. Indessen ist für die Beurteilung der
Vermittlungsfähigkeit eine gesamthafte Würdigung der für die Anstellungschancen
im Einzelfall wesentlich, objektiven und subjektiven Faktoren massgebend.
Ausser dem Umfang des für die versicherte Person in Betracht fallenden
Arbeitsmarktes ist auch die Art der gesuchten, zumutbaren Arbeit von Bedeutung.
Die Beschränkung der Arbeitsbemühungen auf einen bestimmten beruflichen Bereich
kann deshalb zusammen mit zeitlichen Arbeitsbeschränkungen zur Verneinung der
Vermittlungsfähigkeit führen (BGE 112 V 218 Erw, 2; ARV 1998 Nr. 46 S. 265 Erw.
1c). Vermittlungsfähigkeit kann nicht angenommen werden, wenn die
Vermittlungsbereitschaft gegeben, jedoch zum vornherein davon auszugehen ist,
dass für den fraglichen Zeitraum sich kein Arbeitgeber hätte finden lassen (vgl,
unveröffentlichtes Urteil K. vom 3. Novembre 1995 C
123/94). (…)"
(cfr. DLA 2001 N. 13, consid. 1, pag. 146)
L'Alta
Corte si è confermata nella propria giurisprudenza in una decisione pubblicata
in DLA 2002 N. 13, consid. 4 pag. 110 e, in una sentenza del 24 giugno 2003
nella causa S. (C 263/02), ha ribadito che:
"
(…)
1.2 Nach der Rechtsprechung (ARV 1996/97 Nr. 19
S. 98; Nr. 8 S. 31 Erw. 3 mit Hinweisen; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 87 Rz
219) können fortlaufend ungenügende Bemühungen um eine neue Stelle ein
wesentlicher Hinweis darauf sein, dass die versicherte Person während einer
bestimmten Zeitspanne nicht gewillt war, ihre Arbeitskraft anzubieten, was
einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschlösse. Dies darf aber nicht
ohne weiteres auf Grund der blossen Tatsache unzureichender Stellensuche allein
gefolgert werden. Auch dürftige Bemühungen um eine neue Arbeit sind in der
Regel nur Ausdruck unzureichender Erfüllung der gesetzlichen
Schadenminderungspflicht und nicht die Folge davon, dass die versicherte Person
in der fraglichen Zeit eine neue Anstellung gar nicht finden wollte. Für die
Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft wegen ungenügender Stellensuche
bedarf es besonders qualifizierter Umstände (Nussbaumer, a.a.O. S. 88 mit
Hinweisen). (…)"
(cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa S., C
263/02)
Il TFA,
in una decisione del 24 febbraio 2004 nella causa I. (C 101/03), ha ancora, in
particolare, osservato che:
"
(…)
L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment
en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus
réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses
démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très
faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid.
3 et la référence). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte
au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail
rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 123 V 216 consid.
3 et la référence, 112 V 327 consid. 1a et les références;
DTA 2003 n° 14 p. 130 consid. 2.1). (…)"
(cfr. STFA del 24 febbraio 2004 nella causa I., C
101/03)
Il TFA in una sentenza del
3 gennaio 2005 nella causa T., (C 119/04) ha precisato che l’idoneità al
collocamento può essere negata in presenza di ricerche d’impiego continuamente
insufficienti, in caso di rifiuto reiterato di accettare un’attività adeguata
oppure ancora se l’assicurato limita i propri interventi a un settore
d’attività nel quale, concretamente, egli ha pochissime possibilità di trovare
un impiego o è altrimenti limitato nella scelta di un impiego al punto tale che
il suo collocamento risulti molto aleatorio.
Infine,
per costante giurisprudenza, questo Tribunale ha stabilito che il disoccupato,
durante alcuni mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria
professione. Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di
fuori della professione appresa (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli
uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 27, p.to 2.3.3 e la
giurisprudenza e dottrina ivi citate).
2.6. L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale proposito in una
sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato
che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige
Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In
una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.
3.3., si è così espresso:
"
(…)
Selon un principe général de la procédure administrative,
l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition
(art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré,
en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."
Questo
Tribunale rileva innanzitutto che il 16 agosto 2004 l’amministrazione ha interpellato
personalmente l’assicurata in merito ai dubbi sulla sua idoneità al
collocamento, ponendole delle domande e invitandola a formulare delle
osservazioni (cfr. doc. 9 inc. della Sezione del lavoro). La ricorrente ha dato
seguito a tale scritto il 23 agosto 2004 (cfr. doc. 8 inc. della Sezione del
lavoro).
Pertanto
all’insorgente è stata data l’opportunità di esprimersi sul ventilato
provvedimento già prima dell’emanazione della decisione formale del 30 agosto 2004
con la quale ha stabilito che dal 2 agosto 2004 l'assicurata è inidonea al
collocamento, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima
dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella
causa C, C91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d,
pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag.
37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche
successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed.
Stämpfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 21 e 22).
Inoltre
lo scritto “Nuova documentazione e informazioni” inviato dall’URC di __________
alla Sezione del lavoro e gli accertamenti esperiti da quest’ultima in sede di
procedura di opposizione, sempre presso l’URC, sono stati sottoposti
all’assicurata per eventuali osservazioni il 9 dicembre 2004 (cfr. doc. 4 inc.
della Sezione del lavoro).
L’insorgente ha, peraltro,
risposto il 15 dicembre 2004 (cfr. doc. 3 inc. della Sezione del lavoro).
In simili
condizioni, nel caso concreto, il diritto di essere sentito dell’assicurata è
stato ossequiato.
2.7. Per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle
decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la
decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto
amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 30 settembre 2002 nella
causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000
pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5
giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi
citate).
Ciò vale
anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il
diritto alle prestazioni deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al
momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata
emessa la decisione negativa (cfr. DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA
1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di
influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il
diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.;
RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582
consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
In casu,
pertanto, va esaminato il lasso di tempo dal 2 agosto 2004, corrispondente al
giorno in cui l'assicurata ha iniziato a lavorare presso il salone di
parrucchiere del fratello e a partire dal quale essa è stata ritenuta inidonea
al collocamento, al 27 dicembre 2004, quando è stata emanata la decisione su
opposizione contestata.
Il fatto
che in occasione del colloquio del 31 gennaio 2005 l’assicurata abbia indicato
che continuava sempre a lavorare dal fratello, ma a giornate fisse, e meglio
martedì e mercoledì pomeriggio, giovedì mattina, venerdì pomeriggio e sabato
mattina (cfr. doc. XVI6; XVI) è, dunque, irrilevante ai fini della presente
vertenza.
2.8. Nell’evenienza
concreta l’assicurata si è reiscritta in disoccupazione a decorrere dal 1°
febbraio 2004, alla ricerca di un’attività a tempo pieno quale parrucchiera per
signore e signori (cfr. doc. 6 inc. Sezione del lavoro; doc. 27 inc. Cassa __________;
B5, B4).
Dal 1°
agosto 2004 la ricorrente ha modificato la sua disponibilità in disoccupazione
al 50%, poiché ha iniziato a lavorare a tempo parziale presso il Salone di
parrucchiere del fratello (cfr. doc. 27 inc. Cassa __________; B3).
Dal
verbale del colloquio di consulenza dell’11 giugno 2004 presso l’URC di __________,
sottoscritto dall’assicurata, emerge:
" (…)
Mi conferma l’inizio del lavoro c/o il salone del fratello (Salone __________ __________),
dal 01.08.04 al 50% con futuro aumento fino al 100% (segue conferma scritta).
Malgrado il salone porterà il nome di tutti e due, l’assicurata sarà assunta
quale dipendente. La PCI afferma inoltre che quando inizierà il lavoro a tempo
parziale la sua disponibilità al collocamento non sarà più al 100% ma al 50%
(non disposta a lasciare l’attuale impiego). Informata che dovrà continuare con
le ricerche di lavoro come stabilito.” (Doc. 11 inc. Sezione del lavoro)
Il 1°
luglio 2004 ha avuto luogo un ulteriore colloquio, in occasione del quale è
stato steso il seguente verbale, firmato dalla ricorrente:
"
(…) Mi conferma ancora di poter iniziare al 50%
c/o il salone del fratello (Salone __________ __________), a partire dal
01.08.04. Ci spedirà al più presto la dichiarazione di assunzione da parte del
DL. Confermata pure la possibilità che dopo qualche mese l’assunzione di
tramuterà in un 100%. Informata che dovrà comunque continuare con le ricerche
di lavoro regolarmente. L’assicurata ribadisce di non essere più disponibile al
100% (perché non disposta a lasciare impiego presso il fratello) ma bensì al
50%. Sulla dichiarazione dovrà essere indicato pure il tempo di lavoro (a
giornate fisse o variabili).”(Doc. 11 inc. Sezione del lavoro)
Il 16
luglio 2004, in effetti, il fratello dell’insorgente ha comunicato alla
consulente del personale che:
"
(…)
Il mio salone è stato
aperto recentemente per cui assumerò al 50%, gli orari sono flessibili, questo
vuol dire che quando ci sarà bisogno nei momenti più impegnativi della
settimana, l’operaia dovrà essere presente sul posto di lavoro, mantenendo
sempre le ore dovute.” (Doc. 11 inc. Sezione del lavoro)
Dal
verbale concernente il colloquio dell’11 agosto 2004, anch’esso firmato dalla
ricorrente, si evince inoltre:
"
(…) Mi conferma di aver iniziato con il 1°
agosto c/o il salone del fratello (Salone __________ __________), al 50% con
orari e giorni irregolari (vedi dichiarazione del datore di lavoro).
Disponibile solo per il tempo rimanente, non disposta a rinunciarvi per un
altro impiego al 100%. Informata che in questo caso verrà posto caso dubbio
sulla sua collocabilità. Dovrà comunque continuare a svolgere regolarmente le
ricerche d’impiego come precedentemente stabilito.” (doc. 11 inc. Sezione del
lavoro).
L’assicurata,
poi, il 23 agosto 2004, rispondendo a dei quesiti postile dalla Sezione del
lavoro (“1. In quali giorni e in quali orari lei svolge attività a tempo
parziale (50%) presso il Salone __________ di __________?; 2. Oltre
all’attività quale parrucchiera, in quali altre professioni è disposta ad
accettare e cercare un’occupazione a tempo parziale? 3. In quali giorni e in
quali orari è disposta a cercare ed accettare un’occupazione adeguata a tempo
parziale?” cfr. doc. 9 inc. della Sezione del lavoro; consid. 2.6.), ha
affermato:
"
1. Lavoro presso il Salone __________ al 50% con
orari molto
particolari:
a volte lavoro la mattina, a volte il pomeriggio, con molta irregolarità e a
dipendenza dell’esigenza di mio fratello __________.
Considerandi
2.
Ovviamente
preferirei cercare lavoro nel mio campo, in quanto ho studiato come
parrucchiera ed è un lavoro che a me soddisfa molto. Ma in futuro prevedo di
lavorare con mio fratello in ogni caso.
3.
Purtroppo
non posso rispondere alla sua domanda, in quanto come già detto, non ho degli
orari fissi in cui lavoro al salone, ma mio fratello mi chiama in base alle sue
esigenze (a dipendenza di quanti clienti ci sono al salone). Mio fratello non
prende i clienti su appuntamento e quindi a volte è difficile stabilire quanto
lavoro ci sarà in un giorno. Io solitamente attendo che mio fratello mi chiami
e io sono disposta a recarmi al lavoro immediatamente. Mio fratello è
all’inizio di una nuova attività in proprio, e prevediamo che non appena avrà
una clientela fissa, in seguito io possa lavorare al 100% con lui. Speriamo
entrambi che la sua attività inizi a “viaggiare” per la giusta strada.” (doc. 8
inc. Sezione del lavoro)
La
Sezione del lavoro, il 30 agosto 2004, ha conseguentemente ritenuto inidonea al
collocamento l’assicurata a partire dal 2 agosto 2004 (cfr. doc. 7).
Nell’opposizione
del 15 settembre 2004 l’insorgente ha, tuttavia, indicato, per la prima volta,
di essere pronta a lasciare il lavoro presso il fratello se avesse trovato
un’occupazione al 100% (cfr. doc. 6 inc. Sezione del lavoro).
La
Sezione del lavoro ha comunque confermato la propria decisione formale del 30
agosto 2004 con decisione su opposizione del 27 dicembre 2004 (cfr. doc. A1).
Con atto
ricorsuale del 24 gennaio 2005 l’assicurata ha ribadito di avere comunicato
alla sua collocatrice di essere disposta a lasciare il posto di lavoro presso
suo fratello se le fosse stata data la possibilità o se avesse trovato un
impiego a tempo pieno con il salario superiore all’aliquota di disoccupazione
(cfr. doc. I).
Durante
l’udienza del 6 giugno 2005 l’insorgente, in relazione al verbale dell’11
giugno 2004 da cui, come visto, emerge che la stessa non era disposta a
lasciare l’impiego presso il Salone __________, pur precisando che in realtà
avrebbe accettato un'altra occupazione al 100%, ha sottolineato che la
situazione dal fratello era ottimale (cfr. doc. XVI).
Secondo
la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. RAMI 2004 U 524 pag.
546.
segg., STFA del 30 novembre 1999 nella causa S., C 286/99, consid. 2, p. 3;
DTF 121 V 45, consid. 2a, p. 47; DTF 115 V 133, consid. 8c, p. 143; RAMI 1988
p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubblicata;
RDAT II-1994, p. 189; cfr., pure, Prassi AD 98/1, Commento alle direttive,
Foglio 18/6, punto B).
Nel caso
in esame, pertanto, fondandosi sulla prima versione fornita dall’assicurato,
occorre concludere che essa non era disposta a lasciare il suo impiego a tempo
parziale presso il salone del fratello.
Ciò è
peraltro confermato dallo stesso comportamento della ricorrente, la quale ha continuato
a svolgere l’attività a tempo parziale presso __________, nonostante quest’ultimo,
il 27 agosto 2004, le avesse notificato una lettera di licenziamento con
effetto dal 1° settembre 2004 (cfr. doc. 4, inc. Sezione del lavoro).
In
particolare il TCA ha constatato che l’assicurata, contrariamente alla
motivazione espressa dal fratello per disdire il rapporto di impiego, ossia la
mancanza di lavoro (cfr. doc. 4, inc. Sezione del lavoro), nel mese di
settembre 2004, ha lavorato per un numero di ore più elevato rispetto al mese
di agosto 2004, conseguendo così un guadagno maggiore (cfr. doc. 3 inc. Sezione
del lavoro).
Inoltre
il 2 settembre 2004 all’insorgente è stato assegnato un programma occupazionale
presso la __________ dal 3 settembre al 2 ottobre 2004 a tempo pieno (cfr. doc.
8.
inc. Cassa disoccupazione __________).
L’assicurata,
tuttavia, il 3 settembre 2004 ha chiesto l’annullamento della sua iscrizione in
disoccupazione, in quanto continuava a lavorare dal fratello al Salone __________
(cfr. doc. 4 inc. Sezione del lavoro).
La
decisione relativa al POT è stata conseguentemente annullata il 6 settembre
2004.
(cfr. doc. 9 inc. Cassa disoccupazione __________).
L’iscrizione
dell’assicurata non è, però, stata cancellata (cfr. doc. A1; III; 3, 4 inc.
Sezione del lavoro). Dalla “Modifica di iscrizione per la persona in cerca di
impiego” del 5 novembre 2004 risulta, infatti, che essa dal 1° settembre 2004
cercava un’occupazione al 50% (cfr. doc. 4 inc. Sezione del lavoro).
2.9
E’ vero che la
circostanza che l’assicurata non fosse disposta ad abbandonare l’occupazione al
50% presso il fratello non permette in sé di ritenerla inidonea al collocamento
(cfr. consid. 2.4.).
Tuttavia,
da quanto sopra esposto, emerge che l’assicurata non lavorava sempre durante
gli stessi giorni della settimana, né aveva un orario regolare. Essa era, per
contro, impiegata secondo le necessità del fratello, il quale, ricevendo senza
appuntamento, non poteva organizzare di settimana in settimana e nemmeno di
giorno in giorno il lavoro (cfr. doc. A2; 8 inc. Sezione del lavoro).
Questo
fatto, non solo non è stato smentito né in sede di opposizione, né nel ricorso
(cfr. doc. 6 inc. Sezione del lavoro; I), ma è stato pure confermato dalla
ricorrente medesima in sede di udienza dinanzi al presidente del TCA. L'assicurata
ha pure puntualizzato che veniva chiamata ogni giorno, ma non si sapeva mai
con precisione quando (cfr. doc. XVI).
Di
conseguenza questa Corte, già prescindendo dalla questione di sapere se essa
era o meno disposta a cercare e accettare un’attività in un settore diverso da
quello di parrucchiera (dallo scritto del 23 agosto 2004 risulta comunque che essa
preferiva cercare lavoro nel campo professionale di parrucchiera; cfr. doc. 8
inc. Sezione del lavoro), deve concludere che per l’assicurata il ritrovamento
di un altro posto di lavoro risultava, in ogni caso, molto incerto. L’irregolarità
degli orari di impiego presso il fratello non permetteva, in effetti, di
offrire a un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile.
E’,
quindi, assai improbabile che un datore di lavoro, sia nel settore dei
parrucchieri, che in altri ambiti professionali, fosse disposto ad assumere
l’insorgente, senza poter contare sulla sua presenza al lavoro costante e
regolare.
Inoltre
dalle ricerche di impiego compiute dall’assicurata nei mesi a far tempo
dall’agosto 2004 si evince che l’assicurata neppure ha cercato seriamente una
nuova occupazione.
Le
ricerche appaiono, in effetti, effettuate piuttosto come mera formalità.
Sul
formulario relativo alla “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare
lavoro” del mese di agosto 2004 (cfr. doc. 4 inc. Sezione del lavoro) la
ricorrente ha indicato dieci ricerche di impiego. Cinque sono state compiute per
iscritto dal 1° al 13 e le altre cinque per telefono dal 16 al 31. Esse sono
state tutte effettuate presso saloni di parrucchiere. L’assicurata, dunque, non
ha diversificato gli sforzi anche in altri settori professionali e mai ha
risposto ad annunci apparsi su quotidiani. Essa non ha poi precisato l’esito
della candidatura delle ricerche scritte. Gli sforzi sono, altresì, stati
svolti esclusivamente nella zona limitrofa al suo domicilio di __________.
Anche per
quanto concerne il mese di settembre 2004 (cfr. doc. 4 inc. Sezione del lavoro),
sono state menzionate dieci ricerche di lavoro. Come nel mese precedente,
cinque sono state effettuate per iscritto dal 1° al 14 e non ne è stato
indicato l’esito. Le ulteriori cinque sono avvenute per telefono dal 16 al 28.
Tutte e dieci sono state svolte presso parrucchieri e nel __________.
Relativamente
al mese di ottobre 2004 (cfr. doc. 4 inc. Sezione del lavoro), dal 1° al 12
l’assicurata ha intrapreso cinque sforzi per iscritto. Dal 14 al 30 sono,
invece, state effettuate tre ricerche per telefono e due di persona. Solo nel
caso di queste ultime due è stato precisato l’esito della domanda di impiego.
Esse, analogamente ai mesi di agosto e settembre 2004, sono state compiute
unicamente presso saloni di parrucchieri e nella zona del __________.
Giova,
infine, segnalare che il 26 aprile 2004 all’assicurata era stata offerta, da
parte dell’URC, un’occupazione, in qualità di parrucchiera presso il Salone __________
di __________ (cfr. doc. 13 inc. Sezione del lavoro).
Tale assegnazione
non ha, però, avuto esito positivo. Dalle tavole processuali si evince che il
potenziale datore di lavoro ha motivato la mancata assunzione con il fatto che
l’assicurata avrebbe aperto un’attività in proprio. La ricorrente, dal canto
suo, avrebbe dichiarato di avere già reperito un’altra attività presso il
fratello da giugno o luglio (cfr. doc. 13 inc. Sezione del lavoro).
Interrogata
in merito dal presidente del TCA durante l’udienza del 6 giugno 2005,
l’insorgente ha risposto di avere scritto al responsabile del salone di essere
interessata, ma di avere altre offerte da valutare (cfr. doc. XVI).
Contestualmente
è utile rammentare che la costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto
di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta
esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad
accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di
lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua
volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione
(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43; STFA
del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02).
Per
quanto riguarda l’intenzione dell’assicurata di avviare un attività a titolo
indipendente, va osservato che dai protocolli dei colloqui intercorsi tra la
stessa e la sua consulente del personale emerge che la ricorrente,
verosimilmente nel mese di marzo 2004, ha interposto all’Ufficio di misure
attive la richiesta di beneficiare delle relative indennità. Tale circostanza è
stata menzionata d’altronde nell’atto ricorsuale (cfr.d oc. I). Il progetto
citato è, poi, stato abbandonato a seguito della possibilità di essere assunta
dal fratello (cfr. doc. XVI16, XVI18).
In
occasione dell’udienza del 6 giugno 2005 l’insorgente ha puntualizzato che la
sua domanda è stata respinta, di avere smarrito la relativa documentazione e
che comunque essa non ha aperto un salone quale indipendente (cfr. doc. XVI).
Infine
va, in ogni caso, evidenziato che il salone di parrucchiere di __________, che quest’ultimo,
il 16 luglio 2004, ha indicato di avere aperto “recentemente” (cfr. doc.
11.
inc. Sezione del lavoro, consid. 2.8.), si chiama “__________”, ossia __________
e, corrispondenti ai nomi di battesimo dei due fratelli __________.
In simili
condizioni, alla luce della giurisprudenza federale sopra menzionata (cfr.
consid. 2.4.; 2.5.), questa Corte, valutati attentamente l’irregolarità degli orari
del suo impiego a tempo parziale presso il fratello - occupazione che peraltro
non era disposta a lasciare -, che non permetteva di offrire a un datore di
lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile, la scarsa qualità delle
ricerche di lavoro svolte nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2004, la
richiesta di annullamento dell’iscrizione in disoccupazione a seguito
dell’assegnazione di un POT nel mese di settembre 2004 e il fatto che non si
sia dimostrata espressamente e inequivocabilmente disposta ad accettare
l’occupazione offertale ufficialmente presso il Salone __________ nel mese di
marzo 2004, ritiene, in applicazione del principio della probabilità
preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali
(cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29
gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa
W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22
agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C
341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS
1993.
pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC
1984.
pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b;
Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische
Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), che l’assicurata è inidonea al collocamento a decorrere dal 2 agosto
2004.
La decisione su opposizione del 27 dicembre 2004 impugnata va quindi
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster