38.2005.15
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8 febbraio 2006Italiano38 min
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Numero d'incarto:
38.2005.15
Data decisione, Autorità:
08.02.2006, TCA
Titolo:
Non é possibile negare l'ind. per insolvenza all'ass. visto che al momento del fallimento della SA sua ex DL il 98% delle azioni di questa società non era più detenuto dalla ditta nella quale suo marito é AU. Rinvio per verificare la verosimiglianza e la tutela del credito da parte dell'ass.
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
art. 31 cpv. 3 LADI
art. 51 LADI
art. 55 LADI
art. 110 LADI
art. 74 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.15
FS/DC/td
Lugano
8 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice
Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29
novembre 2004 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1 ha
inoltrato una “Domanda d’indennità per insolvenza” indicando di aver lavorato
per la __________ dal 1° giugno al 30 settembre 2002 quale sostituta gerente e
rivendicando per gli stessi mesi un importo complessivo pari a fr. 20'000.-- (cfr.
doc. 93).
Agli atti
figurano pure due contratti di lavoro del 30 aprile 2002 e due prolungamenti
del rispettivo contratto del 25 luglio 2002 dai quali risulta che l’assicurata
è stata assunta dalla __________ quale sostituta gerente presso il __________
di __________ per tre mesi dal 1° maggio 2002 rispettivamente dal 1° giugno
2002 e che in seguito il contratto è stato prolungato di un mese fino al 31
agosto 2002 rispettivamente fino al 30 settembre 2002 (cfr. doc. 96-99).
Con
lettera del 14 aprile 2003 all’Ufficio esecuzione e fallimenti l’assicurata,
vista l’apertura del fallimento della __________, ha notificato un credito
complessivo pari a fr. 21'500.-- per salari non percepiti durante i mesi da aprile
a agosto 2002 (cfr. doc. 100).
1.2. Con
decisione su opposizione del 29 novembre 2004 la Cassa CO 1 (di seguito la
Cassa) ha stabilito che RI 1 non ha diritto alle indennità per insolvenza,
argomentando:
"
(…)
Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le
persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale
supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le
decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati
nell'azienda.
Anche le persone che, in ragione della loro
funzione in seno all'azienda, godono di una certa indipendenza e la cui
posizione si avvicina perciò a quella del proprietario dell'azienda non hanno
diritto all'indennità in quanto l'insolvenza del datore di lavoro non dovrebbe
costituire una sorpresa. Per questo motivo, essa non ha bisogno di una
protezione particolare.
La Cassa può pagare l'indennità per insolvenza
soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale verso il datore
di lavoro.
Se necessario, la Cassa fissa all'assicurato un
congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle
conseguenze dell'omissione.
Le azioni della società __________ sono detenute,
per il 98%, dalla ditta __________, il cui amministratore unico è il signor __________.
In sede di opposizione, e alla relativa audizione
del 28.05.2004, l'avevamo invitata a volerci inviare il rogito relativo
all'aumento di capitale della società nonché la dichiarazione dell'AU signor __________
attestante chi erano le persone che avevano ritirato le azioni della società
nel 1998-99.
Tale documentazione le è stata richiamata il 6
agosto 2004. Il 17 agosto 2004 abbiamo ricevuto una sua lettera in cui ci
comunicava che la documentazione sarebbe stata inviata ai nostri uffici
"all'inizio di settembre in quanto sia l'avvocato, che ha in mano la
pratica, che il sig. __________ sono assenti fino alla fine di agosto".
Al 22 settembre abbiamo ricevuto una
dichiarazione firmata dal signor __________, senza alcuna dichiarazione di data,
attestante che le azioni della __________, di proprietà della ditta __________
erano state da lui acquistate. Tale documento non era sufficiente per vagliare
nuovamente il suo diritto, di conseguenza il 1° ottobre 2004, con richiamo
05.11.2004, avevamo chiesto il contratto di compravendita al signor __________.
Non ricevendo da parte del signor __________ alcun cenno, abbiamo interpellato
anche lei il 5 novembre con richiamo al 18 novembre 2004.
Non avendo ricevuto alcuna documentazione
comprovante che le azioni della __________ non erano più in possesso di suo
marito al momento del fallimento della società, la domanda d'insolvenza dev'esserle
respinta.
(…)." (cfr. doc. A1)
1.3. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale ha, in particolare, rilevato che:
"
(…)
La richiesta di complemento documentale del 28
maggio 2005 è stata regolarmente adempiuta.
In primo luogo, con la trasmissione della
dichiarazione del signor __________ (ndr. recte: __________). Il documento,
contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa disoccupazione, è senz'altro
idoneo, unitamente alle altre risultanze, a determinare il diritto dell'istante
alle indennità per insolvenza.
D'altro canto, non sono mai stata in possesso dell'atto
con cui il Signor __________ è entrato in possesso del pacchetto azionario
della __________ e di certo non potevo imporre al medesimo la sua consegna.
Si rileva inoltre come il trapasso di azioni al
portatore non è assolutamente soggetto ad una forma particolare.
Secondariamente, l'atto pubblico di aumento di
capitale della __________ è una circostanza estranea alla presente fattispecie.
In ogni caso, pure tale atto non è mai stato da me detenuto.
Già alla luce di quanto precede il citato art. 51
cpv. 2 LADI non trova applicazione.
Ma v'è di più. La Cassa di disoccupazione è
partita dalla supposizione, non suffragata da alcuna prova, che il signor __________,
mio marito, controllava la __________ (cfr. decisione 29 novembre 2004, par. 2
par. 8).
Dal relativo estratto del Registro di commercio
risulta invero che la suddetta persona riveste la carica di amministratore
unico.
Con tutta evidenza ciò non significa ancora, fino
a prova contraria, che il medesimo deteneva la totalità o la maggioranza del pacchetto
azionario della ditta.
Sottolineo comunque che tale circostanza non ha
alcuna rilevanza dal momento in cui la proprietà delle azioni della ditta
fallita, __________, è passata nelle mani del Signor __________ a partire dal
1998.
La dichiarazione di fallimento risale per contro
al 27 febbraio 2003 (…)." (cfr. doc. I)
1.4. Nella sua
risposta dell’11 febbraio 2005 la Cassa ha osservato che:
"
(…)
Con istanza del 31 marzo 2003 la ricorrente
postulava il versamento delle indennità per insolvenza per il periodo
01.06.2002/30.09.2002 a seguito del fallimento della ditta __________ decretato
dalla Pretura di __________ il __________.
Con decisione del 24 aprile 2003 la Cassa
respingeva il diritto alle indennità di insolvenza in quanto la ricorrente risultava
essere la moglie dell'azionista maggioritario della __________ e non poteva
quindi prevalersi della circostanza di non essere a conoscenza della situazione
finanziaria della ditta.
Con lettera dell'8 maggio 2003 la ricorrente faceva
opposizione alla nostra decisione.
Si precisa che questa opposizione fu presentata
con lettera raccomandata che tuttavia non risultava pervenuta alla Cassa.
In data 20 aprile 2004 la signora RI 1 ha
documentato l'invio della raccomandata esibendo la conferma ricevuta della
raccomandata no. 3232 inviata all'Istituto delle assicurazioni sociali alle ore
17.35 dell'8 maggio 2003.
A seguito di questa prova la Cassa ritenne di
entrare nel merito dell'opposizione sebbene la decisione risaliva ad oltre un
anno.
Prima di determinarsi sull'opposizione è stata
necessaria ulteriore istruttoria e l'assicurata è pure stata sentita ad un
colloquio del 28 maggio 2004.
In tale occasione è stata invitata ad inviarci
ulteriore documentazione per consentirci l'emanazione di una decisione su
opposizione.
In particolare fu richiesto:
a) l'invio
del rogito relativo all'aumento di capitale della __________;
b) l'invio
del contratto scritto relativo al passaggio delle azioni dal signor __________
al signor __________.
La documentazione pervenuta è stata solo
parziale, in particolare la Cassa non è mai venuta in possesso, sebbene
richiesto, del contratto scritto relativo al passaggio delle azioni.
La dichiarazione del signor __________, non
datata, non è stata ritenuta sufficiente per la sua forma poco credibile.
Visto quanto precede si ritiene che il signor __________,
marito della ricorrente, all'epoca dei fatti fosse ancora l'azionista
maggioritario della __________ che controllava la __________. La situazione
finanziaria di quest'ultima non poteva non essere a conoscenza della
ricorrente, coniuge dell'azionista.
A titolo abbondanziale risulta pure poco
comprensibile come la signora RI 1, ammesso e non concesso che suo marito non
fosse più l'azionista maggioritario della __________, non abbia effettuato
passi concreti contro il datore di lavoro per il recupero dei salari dovuti per
il periodo 01.06.2002/30.09.2002 prima del 14 aprile 2003 (v. lettera
all'Ufficio esecuzioni e fallimenti).
Agli atti sono presenti pure delle indicazioni palesemente
discordanti relative al reale periodo di lavoro: due contratti di lavoro
sottoscritti il 30.04.2002 con inizio dell'attività dal 01.05.2002 e dal
01.06.2002, il prolungamento del contratto di lavoro datato 25.07.2002 e valido
fino al 31.08.2002, una rivendicazione fatta all'Ufficio esecuzioni e
fallimenti del 14.04.2003 attestante un periodo lavorativo dal 01.04.2002 al
31.08.2002 per fr. 21500.-- mai percepiti e da ultimo una rivendicazione di
indennità per insolvenza per il periodo 01.06.2002/30.09.2002.
La cassa intravede in queste indicazioni
contraddittorie una situazione poco credibile che fa sorgere sospetti sulla
verosimiglianza del credito.
Si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale
di voler respingere il ricorso così come proposto dalla Cassa. La ricorrente
non ha collaborato alla chiarificazione del caso e ne deve subire le
conseguenze.
(…)." (cfr. doc. V)
1.5. Con scritto
del 26 luglio 2005 il TCA ha posto all’amministratore unico della SA ex datrice
di lavoro dell’assicurata, __________, le seguenti domande:
"
(…)
1) Per quale ragione il 22 agosto 1997 (data dell'istromento
notarile di costituzione della __________ e ditta nella quale ha rivestito la
carica di amministratore unico con diritto di firma individuale) lei ha
sottoscritto solo 1 (una) azione al portatore della costituenda __________?
2) Quando esattamente e in quale/quali occasione/occasioni ha
acquistato tutte le azioni della __________ di proprietà della __________?
3) L'operazione di acquisto delle azioni della __________ è stata
fatta con contratto scritto?
Se sì, voglia produrre copia del contratto.
4) Se non vi è stato un contratto scritto come è avvenuto
esattamente il trapasso a lei delle azioni della __________ di proprietà della __________?
5) In particolare voglia precisare e se possibile
documentare:
- con
chi ha trattato (p.f. indicare le generalità esatte) l'acquisto delle azioni
della __________?
- Qual
è stato il prezzo d'acquisto delle azioni della __________?
- A
chi ha versato (p.f. indicare le generalità) e con quale modalità (pagamento in
contanti, su conto bancario e/o postale o in altro modo) il controvalore delle
azioni della __________ da lei acquistate?
- Qual
è stata la somma complessiva da lei versata per l'acquisto di tutte le azioni
della __________ di proprietà della __________?
(…)."
(cfr. doc. VII)
Dopo che
la stessa lettera gli è stata spedita per posta A il 10 agosto 2005 in quanto
la raccomandata non era stata ritirata (cfr. la busta d’intimazione ritornata
al TCA), l’amministratore unico dell’ex datore di lavoro dell’assicurata ha
così risposto al TCA:
"
(…)
1) Al momento della costituzione ho sottoscritto e liberato
unicamente un'azione della __________ in quanto disponevo unicamente di tale
importo. Era per me impossibile sottoscrivere oltre.
2) Ho acquistato in data 4 agosto 1998, 80 azioni dalla __________
per un importo di Fr. 80'000.--, regolarmente versati in cassa __________. Ho
effettuato tale acquisto non per mio conto ma a nome e per conto del Signor __________.
Ho ricevuto tale importo in data 4 agosto e ho versato l'importo direttamente
alla __________.
All'inizio del
1999, non ricordo esattamente in che data, ho ripetuto l'operazione per le
restanti azioni, per le quali ho versato Fr. 2'000.-, sempre a nome e per conto
del signor __________.
3) Non è stato fatto nessun contratto scritto.
4) Il trapasso, come sopramenzionato, è stato
effettuato a contanti.
5) Tutte le trattative sono state da me condotte con il signor __________,
in rappresentanza della __________.
La somma totale
quindi versata per l'acquisto delle azioni è stata di Fr. 82'000.--. Ripeto che
tutta la trattativa è stata condotta a nome e per conto del Signor __________
di __________ che a mia conoscenza potrà confermare quanto qui indicato.
(…)." (cfr. doc. VIII)
1.6. Il 22 agosto
2005 il TCA ha scritto al marito dell’assicurata una lettera del seguente
tenore:
"
(…)
al nostro Tribunale risulta che lei è stato
amministratore unico della __________ e che per questa ditta ha sottoscritto 48
(quarantotto) azioni al portatore al momento della costituzione e 50
(cinquanta) azioni al portatore in occasione dell'aumento del capitale della
società portato da CHF 50'000.- a CHF 100'00.-.
In uno scritto datato 8 maggio 2003, indirizzato
all'Istituto della assicurazioni sociali, sua moglie, RI 1, ha, in particolare,
dichiarato che:
"(...) la __________, proprietaria del
98% delle azioni della __________, ha venduto, per motivi di liquidità, le
azioni della __________ tra il 1998/1999. (...)"
Ai fini del giudizio voglia, per cortesia e entro
il termine di 5 giorni, rispondere con precisione alle seguenti
domande:
1) Per quali ragioni la __________ ha sottoscritto 98 (novantotto)
azioni al portatore della __________ al momento della sua costituzione il 22 agosto
1997 (data dell'istromento notarile)?
2) Per quali ragioni la __________ avrebbe in seguito venduto le
azioni della __________?
3) A chi (p.f. indicare le generalità precise) e quando sono state
vendute le azioni della __________)?
4) Come è avvenuto esattamente il trapasso delle azioni della __________
e cosa ha incassato la __________ da questa operazione? (p.f. se possibile
voglia documentare la risposta)
5) Voglia inoltre produrre la documentazione contabile della __________
dalla quale risulta:
- l'entrata
dei titoli della __________ e il relativo esborso per l'acquisto degli stessi;
- l'uscita
dei titoli della __________ e la relativa entrata per il trapasso degli stessi.
(…)." (cfr. doc. IX)
Con
scritto del 16 settembre 2005, dopo essere stato sollecitato (cfr. doc. X), il
marito dell’assicurata ha prodotto i doc XI/1 e XI/2 e ha così risposto al TCA:
"
(…)
1) La ditta __________ ha sottoscritto le azioni in quanto ha
effettuato dei lavori all'interno del locale. Per questi lavori non ha potuto
incassare il corrispettivo e quindi ha tramutato in azioni il proprio credito.
2) La ditta __________ è stata obbligata a cedere le azioni per
poter recuperare liquidità.
3) Tra il sottoscritto e il signor __________ (amministratore della __________)
è stata fatta una transazione a nome e per conto di terzi.
La
vendita è avvenuta ad inizio agosto 1998 e le ultime azioni a gennaio 1999.
4) Il trapasso è avvenuto tramite operazione a contanti. L'incasso
totale è stato di Fr. 82'000.--.
5) In allegato vi invio i tabulati contabili per gli anni 1998 e
1999 della __________.
(…). (cfr. doc. XI)
1.7. I doc. VII,
VIII, IX, X e XI con i relativi allegati sono stati notificati alle parti per
osservazioni (cfr. doc. XII).
Una
lettera contenente gli stessi documenti è stata rispedita all’assicurata per
posta A in quanto la raccomandata non era stata ritirata (cfr. la busta
d’intimazione ritornata al TCA il 30 settembre 2005).
Con
lettera del 6 ottobre 2005 la Cassa ha comunicato al TCA quanto segue:
"
(…)
la nostra Cassa ha preso atto del risultato degli
ulteriori accertamenti esperiti dal TCA.
La documentazione prodotta non consente di
risolvere i dubbi su chi controllava la __________. La contraddittorietà dei
documenti no. 97-98-99 non è stata chiarita.
Proponiamo la convocazione dei testi __________ e
RI 1 e del signor __________, anche una dichiarazione del signor __________
sarebbe utile a conferma di quanto asserito da __________.
Vi possiamo inoltre precisare che a seguito di
nostre ulteriori verifiche abbiamo potuto accertare che nell'ambito della
dichiarazione dei salari per l'anno 2002 la __________ non ha menzionato fra i
suoi dipendenti la signora RI 1.
Genera interrogativi pure la circostanza che
nell'ambito del risarcimento danni secondo l'art. 52 LAVS, in relazione alla
ditta __________ di __________, avviata nei confronti del signor __________ -
amministratore unico - dopo più rinvii alla convocazione del Pretore, in
rappresentanza del signor __________ si sia presentato il signor __________ (v.
documenti allegati).
La Cassa attende quindi il giudizio di questo
Lodevole Tribunale.
(…)." (cfr. doc. XIII)
Il doc.
XIII unitamente al suo allegato sono stati notificati all’assicurata che è
rimasta silente (cfr. doc. XIV).
1.8. Previa citazione
scritta (dopo che una precedente udienza, per la quale l’assicurata aveva
comunicato al TCA di non poter essere presente per motivi familiari, ha dovuto
essere annullata a causa dell’assenza del teste che ha inoltrato le proprie
giustificazioni; cfr. doc. XV-XXII), presenti le parti e il marito della
ricorrente, il 6 febbraio 2006 il presidente del TCA ha sentito quale teste il
sig. __________ (cfr. il relativo verbale, Doc. XXIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al
servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura
d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto
all’indennità per insolvenza se:
a. il
loro datore di lavoro é stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore é disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti
salariali.
Il cpv. 2
di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per
insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente
dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle
decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,
nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
Il
contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI é identico a quello dell’art. 31 cpv. 3
lett. c LADI.
Pertanto
la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) e
dal TCA in merito a quest’ultimo disposto trova applicazione analogica anche
nella presente fattispecie.
Infatti
il TFA, in una decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr.
107, ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente
all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI é applicabile pure al diritto all’indennità per
insolvenza di cui all’art. 51 LADI.
Infine al
proposito Gehrards testualmente rileva:
" Keinen
IE-Anspruch hat der Personenkreis, der auch bei der KAE und SWE vom Anspruch ausgeschlossen
ist (AVIG 51 II).” (cfr. G. Gehrards, “Grundriss des neuen
Arbeitslosenversicherungsrecht”, Ed. P. Haupt, Berna-Stoccarda-Vienna,
1996, pag. 174 n° 79).
2.3. Secondo l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto
all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi
finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano
o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
Questa
normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una
situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si
sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die
Kurzarbeitsentschädigung als Arbeitslosenversicherungsrechtliche
Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).
In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA
ha avuto modo di precisare che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al
vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OAD, si deve riconoscere che il diritto è
escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una
sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha
stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di
un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone
effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la
nostra massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad
un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta
con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era
chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a
due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori
tecnici.
Le
sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta
Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA
1996/1997, Nr. 23, pag. 130.
In un'ulteriore
sentenza, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 101, Il TFA, sempre in merito
all’esclusione delle persone elencate all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI dal
diritto all’indennità per lavoro ridotto, ha stabilito che non bisogna
giudicare esclusivamente in base allo statuto formale di organo; va invece
stabilito, in virtù degli elementi concreti della fattispecie, l’ampiezza del
potere decisionale. Occorre pertanto applicare un concetto di organo in senso
materiale, poiché solo così vi é la garanzia che l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI,
il quale intende scientemente combattere gli abusi, adempia il suo scopo.
In
particolare nelle decisioni pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e
DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha affermato
che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode di
un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI ex lege,
come descritto agli art. 716 a 716b del Codice delle obbligazioni.
Il TFA ha
infatti rilevato che:
" (...)
Nach der Rechtsprechung muss bei Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer
Mitwirkung im Betrieb die Frage stellt, ob sie einem obersten betrieblichen
Entscheidungsgremium angehören und ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich
Einfluss auf die Unter- nehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft
werden, welche Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen
betrieblichen Struktur zukommen. Hiervon ausgenommen hat das Eidgenössische
Versicherungsgericht einzig die mitarbeitenden Verwaltungsräte, da diese
unmittelbar von Gesetzes wegen
(Art. 716-716b OR) über eine massgebliche
Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG verfügen (BGE 122
V 273 E. 3 mit Hinweisen). Hingegen geht es nach der zuvor erwähnten Rechtsprechung
nicht an, Angestellte in leitenden Funktionen allein deswegen vom Anspruch auf
Kurzarbeitsentschädigung auszu- schliessen, weil sie für einen Betrieb
zeichnungsberechtigt und im Handelsregister eingetragen sind (BGE 122 V 272 E.
3, 120 V 525 f. E. 3b; vgl. ferner ARV 1996 Nr. 10 S. 52). (...)."
(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 310 consid. 5a)
Il TFA si
é poi ancora riconfermato nella sua giurisprudenza in un’ulteriore decisione
pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107.
In
particolare, in questa sentenza il TFA ha confermato un giudizio cantonale che,
accogliendo parzialmente il ricorso (si trattava di stabilire se un direttore
con diritto di firma individuale fosse o meno escluso dal diritto alle
indennità per insolvenza), ha rinviato gli atti alla Cassa di disoccupazione
per ulteriori accertamenti.
In quell’occasione
il TFA ha pure sottolineato che:
" (...) Im Urteil B. AG vom 26. März 1997 (C 102/96) hat das
Eidgenössische Versicherungsgericht sodann dargelegt, dass Art. 31 Abs. 3 lit.
c AVIG vor allem an die faktische Möglichkeit zur Einflussnahme anknüpft. Diese
wird zwar bei einem Verwaltungsrat begriffsnotwendig vorausgesetzt (BGE 122 V
273 oben), bei leitenden Angestellten auf tieferen Ebenen der Organisation
jedoch häufig durch entsprechende Umschreibung des Aufgaben- und
Kompetenzbereichs eingeschränkt. Wo dabei im Einzelfall die Grenze zwischen dem
obersten betrieblichen Entscheidungsgremium und den unteren Führungsebenen
verläuft, lässt sich anhand formaler Kriterien allein nicht beurteilen. (...)."
(cfr.
SVR 1997 ALV Nr. 107, consid. 1. b). pag. 331)
Ancora
riguardo alla questione a sapere se un assicurato può determinare o influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, in una decisione del 15 giugno 2005 nella causa Z. (C
102/04), dopo aver ribadito che non è possibile escludere un assicurato dal
diritto alle indennità di disoccupazione per il solo fatto che egli è in grado
di vincolare la società grazie al suo diritto di firma iscritto a Registro di
Commercio, l’Alta Corte ha, in particolare, precisato che:
" (…)
La seule exception à ce principe que reconnaît le
Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des conseils
d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir
déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid.
1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit
aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus
concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (cf. ATF
122 V 273 consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2). Il doit en aller de
même avec les associés d'une Sàrl. En effet, conformément à l'art. 811 al. 1
CO, s'il n'en est pas disposé autrement, les associés dans la société à
responsabilité limitée ont non seulement le droit mais également l'obligation
de participer à la gestion de la société. En édictant cette disposition, le
législateur est parti du principe que les personnes qui détiennent la société
doivent également en assumer la direction. A ce titre, les associés,
respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, occupent
collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration
d'une société anonyme (arrêt R. du 22 novembre 2002, C 37/02, et les
références).
(…)." (cfr. STFA del 15 giugno 2005
nella causa Z., C 102/04)
Il TFA,
in un'ulteriore decisione (confermata anche in DLA 2000, pag. 176) pubblicata
in DTF 126 V 134, ha inoltre stabilito che ai fini di determinare il momento
dell'uscita dal consiglio di amministrazione di una società anonima decisiva è
la data, per analogia con la giurisprudenza relativa all'art. 52 LAVS, delle
effettive dimissioni dal consiglio di amministrazione, e non quella della
cancellazione dell'iscrizione nel Registro di commercio o quella della
pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Il
diritto all'indennità per insolvenza dev'essere negato giusta l'art. 51 cpv. 2
LADI pure per i periodi posteriori all'uscita dal consiglio di amministrazione
qualora le difficoltà finanziarie cui è riconducibile il fallimento siano
esistite già in precedenza e il rapporto di lavoro sia stato mantenuto.
2.4. In una
decisione pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130 la nostra Massima Istanza ha
stabilito che un lavoratore che occupa una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione se, dopo
essere stato licenziato da una società anonima, continua ad agire in qualità di
azionista e di amministratore unico di tale società (DTF 123 V 234). Questa
giurisprudenza si estende anche al coniuge delle persone menzionate all’art. 31
cpv. 3 lett. c LADI. Il fatto che il convivente non sia soggetto a tale disposizione
non viola il principio dell’uguaglianza giuridica.
L’Alta Corte
ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.
Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui
fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer
considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de
l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à
l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés
dans l'entreprise.
3.
Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF
123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant
l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage.
Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint
du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à
l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause
Fatti
M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi, Eingeschränkter Anspruch
auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung
von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.). En effet, les conjoints peuvent
exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend
leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette
influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas
également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière
d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une
disposition sur l'indemnité de chômage.
4.
Le recourant se prévaut d'une violation des
principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à
l'égalité.
Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que
cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable
aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans
être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime
résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le
conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3
let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de
l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art.
31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI
(indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas
d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.
De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont
des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément
favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit
aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de
contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation
au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets
de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux
seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement,
mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la
situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001 [C 354/00]). (…)."
(cfr. DLA 2005 N. 9, consid. 2, 3 e 4, pag. 131-132)
Il TFA, in una sentenza
del 24 marzo 2005 nella causa A. (C187/04), ha confermato l’esclusione dal
diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un assicurato il cui
coniuge era membro del consiglio di amministrazione della ditta sua ex datrice
di lavoro.
2.5. In una
direttiva pubblicata in Prassi AD 2004/1 il Segretariato di stato dell'economia
(SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire
un’applicazione uniforme del diritto e impartire le istruzioni generali (cfr.
art. 110 LADI; STFA dell'8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4; STFA
del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001
nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), in
merito all’esclusione del diritto all’indennità per insolvenza secondo l'art.
51 cpv. 2 LADI ha, in particolare, stabilito che:
"
(...)
6. Oltre
alle persone che occupano una posizione analoga a quella di datore di lavoro
non hanno diritto all'indennità neanche i loro coniugi che lavorano
nell'azienda.
L'esclusione
dalle prestazioni di tali persone avviene senza procedere a ulteriori verifiche
dell'effettivo potere decisionale. Di conseguenza i coniugi delle persone che
lavorano nell'azienda sono esclusi dal diritto all'IDI, anche se non svolgono
una funzione analoga a quella del datore di lavoro.
(...)" (cfr. Prassi ML/AD 2004/1, Foglio
11/2, punto 6)
2.6. Nell’evenienza concreta dagli
atti di causa risulta che il 1° aprile 2003 l’assicurata ha inoltrato una
“Domanda d’indennità per insolvenza” indicando quale “Crediti/Pretese
salariali” verso il suo datore di lavoro, la __________ di __________, la somma
totale di fr. 20'000.-- per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2002 (cfr.
doc. 93).
La __________ è stata sciolta in seguito a fallimento
pronunciato con decreto della Pretura di __________ del __________. La
procedura di fallimento è stata poi chiusa con decreto della Pretura del __________
del __________ (cfr. doc. 1).
La Cassa
ha rifiutato all’assicurata il diritto alle indennità per insolvenza in quanto ha
ritenuto che (vista la posizione di suo marito, amministratore unico della
ditta __________ che detiene il 98% del capitale azionario della società __________
ex datrice di lavoro della ricorrente) alla stessa non poteva essere
sconosciuta la situazione finanziaria della società.
In
particolare la Cassa ha sostenuto che: “(…) Non avendo ricevuto alcuna
documentazione comprovante che le azioni della __________ non erano più in
possesso di suo marito al momento del fallimento della società, la domanda
d’insolvenza dev’esserle respinta. (…).” (cfr. doc. A1).
Le
conclusioni a cui è giunta l’amministrazione non possono essere condivise da
questo Tribunale per le seguenti ragioni.
Agli atti
figura una “Dichiarazione” dell’amministratore unico della SA ex datrice di
lavoro dell’assicurata del seguente tenore:
"
Io sottoscritto __________, domiciliato a __________,
amministratore unico della ditta __________ dichiaro che tra il 1998 e il 1999
ho acquistato tutte le azioni della stessa che erano di proprietà della ditta __________."
(cfr. doc. 13)
Lo stesso
amministratore unico rispondendo alle domande postegli da questo Tribunale (cfr.
consid. 1.4) ha, in particolare, dichiarato che:
"
(…)
2) Ho acquistato in data 4 agosto 1998, 80 azioni (ndr.: si
riferisce alle azioni della __________) dalla __________ per un importo di Fr.
80'000.--, regolarmente versati in Cassa __________. Ho effettuato tale
acquisto non per mio conto ma a nome e per conto del Signor __________, __________.
Ho ricevuto tale importo in data 4 agosto e ho versato l’importo direttamente
alla __________.
All’inizio
del 1999, non ricordo esattamente in che data, ho ripetuto l’operazione per le
restanti azioni, per le quali ho versato Fr. 2'000.--, sempre a nome e per
conto del Signor __________.
(…)
5) Tutte le trattative sono state da me condotte con il Signor __________,
in rappresentanza della __________.
La
somma totale quindi versata per l’acquisto delle azioni è stata di Fr.
82'000.--.
Ripeto
che tutta la trattativa è stata condotta a nome e per conto del Signor __________
di __________ che a mia conoscenza potrà confermare quanto qui indicato.
(…)." (cfr. doc. VIII)
Le
dichiarazioni dell’amministratore unico della società ex datrice di lavoro
dell’assicurata trovano poi riscontro nelle risposte che il marito della
ricorrente ha dato al TCA (cfr. consid. 1.5).
Infatti
il marito dell’assicurata, oltre a produrre le “Scheda conto 6200 Ricavi
straordinari” della __________ dai quali risultano i movimenti contabili legati
all’operazione della “vendita azioni __________”, ha dichiarato che:
"
(…)
1) La ditta __________ ha sottoscritto le azioni in quanto ha
effettuato dei lavori all’interno del locale. Per questi lavori non ha potuto
incassare il corrispettivo e quindi ha tramutato in azioni il proprio credito.
2) La ditta __________ è stata obbligata a cedere le azioni per
poter recuperare liquidità.
3) Tra il sottoscritto e il Signor __________ (amministratore unico
della __________) è stata fatta una transazione a nome e per conto di terzi.
La vendita è avvenuta ad
inizio agosto 1998 e le ultime azioni a gennaio 1999.
4) Il trapasso è avvenuto tramite operazioni a contanti. L’incasso
totale è stato di Fr. 82'000.--.
(…)." (cfr. doc. XI)
Anche in
sede di audizione il sig. __________, sentito quale teste dal presidente del
TCA, ha, in particolare, dichiarato che:
"
(…)
Faceva tutto il sig. __________.
Il Presidente del TCA chiede se era stato il
teste ad assumere la ricorrente e a licenziarla. Il teste ribadisce che faceva
tutto il sig. __________.
Sottolinea che il ristorante era: "più suo
che mio".
E' possibile che mi siano state date delle carte
da firmare, io le ho firmate ma faceva tutto lui. Questa persona (il sig. __________)
è domiciliato a __________ (__________).
(…)
Il presidente del TCA chiede al teste se sa che
rapporto vi è tra la ditta "__________" e il sig. __________. Il
teste risponde: "penso che sia il padrone, perché quando ho comprato delle
azioni, ho dato a lui i soldi".
Il presidente del TCA chiede al teste se sa per
quali motivi la ditta "__________" deteneva il 98% delle azioni della
"__________". Egli risponde: "non lo so".
Al riguardo il teste sottolinea di avere detenuto
una sola azione, al momento in cui è stata creata la società e di essere
entrato solo per fare "il terzo" nella società.
Il presidente del TCA chiede come mai è diventato
lui amministratore unico con una sola azione. Il teste risponde: "quando
eravamo dall'avvocato è stato detto a me di fare l'amministratore, l'incentivo
era quello di ricevere ogni anno CHF 500.-".
Il sig. __________ mi ha presentato il sig. __________.
Hanno tra loro deciso di cedere, rispettivamente di comperare le azioni. Io ero
presente quando è avvenuto il trapasso. E' avvenuto a __________ in un
container, dedicato a ufficio di cantiere di proprietà del sig. __________.
In quell'occasione il sig. __________ ha versato
CHF 80'000.- al sig. __________.
(…)." (cfr. doc. XXIII)
Dal canto
suo l’assicurata ha confermato che lei dipendeva direttamente dal sig. __________
il quale veniva ogni settimana (cfr. doc. XXIII e consid. 1.8).
Dalle
risultanze appena esposte e in applicazione dell'abituale criterio della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr.
STFA del 19 ottobre 2004 nella causa G., C 78/04, consid. 3; STFA del 15 marzo
2004 nella causa P.B., C 292/02; STFA del 24 settembre 2003 nella causa R., C
281/02, consid. 1.3.2; STFA del 2 settembre 2003 nella causa C., U 319/02, consid.
1.3; STFA del 14 aprile 2003 nella causa M., U 165/02, consid. 1.2; STFA del 18
settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa
S., H 407/99, consid. 5b; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00, consid.
2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98, consid. 3; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DTF 126 V
322 consid. 5a; DTF 125 V 195 consid. 2; SZS 1993 pag. 106
consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC
1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a,
DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989
pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), questo Tribunale deve
concludere che al momento del fallimento della SA ex datrice di lavoro
dell’assicurata il 98% delle azioni di quest’ultima non era più detenuto dalla
ditta __________ nella quale suo marito riveste la carica di amministratore
unico.
Dall’udienza del 6
febbraio 2006 è poi emerso anche che colui che determinava la volontà della __________ era il sig. __________ (cfr. doc. XXIII e consid. 1.8).
Di conseguenza, in ogni
caso, non è dunque possibile negare all’assicurata il diritto alle indennità
per insolvenza adducendo che, vista la posizione di suo
marito, amministratore unico della ditta che detiene il 98% del capitale
azionario della società ex datrice di lavoro della ricorrente, alla stessa non
poteva essere sconosciuta la situazione finanziaria della società.
Pertanto,
conformemente alla giurisprudenza e alla direttiva citate (cfr. consid. 2.3,
2.4 e 2.5), visti i motivi addotti è a torto che la Cassa ha respinto la
domanda d’indennità per insolvenza inoltrata dall’assicurata.
2.7. Nella decisione su
opposizione la Cassa, senza esprimersi in merito, ha riprodotto la disposizione
dell'ordinanza secondo cui: “(…) La Cassa può pagare l’indennità per insolvenza
soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale. (…).” (cfr.
doc. A1 e consid. 1.2.).
La decisione iniziale del
24 aprile 2003 non conteneva peraltro nessun riferimento a questa norma (cfr. Doc.
65).
Di conseguenza, non essendosi
pronunciata sulla questione a sapere se, come richiesto dall’art. 74 OADI,
l’assicurata ha o meno reso verosimile il credito salariale verso il suo ex
datore di lavoro, questo Tribunale non può qui entrare nel merito degli
ulteriori argomenti al riguardo addotti dalla Cassa solo con la risposta di
causa e nella sua lettera del 6 ottobre 2005 al TCA (cfr. doc. V e XIII).
E`
infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. STFA del
12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella
causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02,
C 226/01 e C 245/01 consid. 5; DTF 130 V 388, consid.
Considerandi
2.
, pag. 391; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con
riferimenti).
Per la
stessa ragione - è solo con la risposta di causa e durante l’udienza del 6
febbraio 2006 che la Cassa si è chiesta per quale ragione la ricorrente se non
ha mai ricevuto il salario non ha reclamato subito (cfr. doc. XXIII, V e 100) -
il TCA non può neppure pronunciarsi sulla questione a sapere se l’assicurata ha
rispettato i suoi obblighi di cui all’art. 55 LADI e meglio se essa ha preso
ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore
di lavoro.
Al
riguardo il TCA si limita qui a ricordare che in una decisione
pubblicata in DLA 2002 pag. 190 il TFA ha stabilito che l’obbligo di riduzione
del danno a carico del lavoratore, menzionato all’art. 55 cpv. 1 LADI, esiste
già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro
non versa – o non versa interamente – il salario e il lavoratore deve
aspettarsi di subire una perdita. L’obbligo di riduzione del danno non è
tuttavia lo stesso prima e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò
dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che
l’assicurato avvii senza indugio un’esecuzione contro il suo datore di lavoro o
che presenti un’accusa contro quest’ultimo. Occorre invece che il lavoratore
mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il
carattere serio del suo credito salariale.
Il TFA, in una decisione
del 23 dicembre 2005 nella causa H. (C 235/04), ha ribadito che dopo lo
scioglimento del rapporto di lavoro l’ex dipendente deve intraprendere i passi necessari
per far valere le sue pretese salariali e che un certo tempo di attesa si
giustifica se vi sono adeguate aspettative e trattative circa il versamento del
salario.
In quel caso l’Alta Corte
ha infatti rilevato che:
" (…)
3.4
Für die Zeit nach Auflösung des
Arbeitsverhältnisses, je nach Einzelfall schon vorher (Urteile B. vom 20. Juli
2005, C 264/04, G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04, und T. vom 4. Juli 2002, C
39/02), obliegen dem Leistungsansprecher grundsätzlich rechtliche Schritte (schriftliche
Mahnungen, Zahlungsbefehl, Betreibung oder Lohnklage) zur Realisierung der Lohnforderung.
Wenn im Einzelfall in gerechtfertigter Weise auf solch durchgreifendere
Massnahmen eine Zeitlang verzichtet wird - in casu bis September 2002 -
bedeutet dies zumindest dann nicht eine mangelnde Erfüllung der Pflicht zur
Anspruchswahrung, wenn mit geeigneten, in der jeweiligen Situation erfolgversprechenden
Vorgehensweisen wie Verhandlungen, der Arbeitgeber zur Begleichung der
Löhnausstände gebracht wird. (…)."
(cfr. STFA succitata)
In simili circostanze,
visto tutto quanto precede, il TCA deve dunque annullare la decisione su
opposizione impugnata e rinviare gli atti alla Cassa affinché statuisca
nuovamente sulla “Domanda d’indennità per insolvenza” formulata dall’assicurata
il 1° aprile 2003 (cfr. doc. 93), tenendo conto di quanto esposto ai consid.
2.6
e 2.7.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata e gli atti vengono rinviati alla Cassa
affinché statuisca nuovamente sulla “Domanda d’indennità per insolvenza”
formulata dall’assicurata il 1° aprile 2003.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso
dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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