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Decisione

38.2005.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 febbraio 2006Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi, Eingeschränkter Anspruch

auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung

von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 sv.). En effet, les conjoints peuvent

exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend

leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette

influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas

également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière

d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une

disposition sur l'indemnité de chômage.

4.

Le recourant se prévaut d'une violation des

principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à

l'égalité.

Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que

cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable

aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans

être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime

résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le

conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3

let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de

l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art.

31 al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI

(indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas

d'intempéries), lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.

De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont

des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément

favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit

aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de

contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation

au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets

de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux

seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement,

mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la

situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du

Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001 [C 354/00]). (…)."

(cfr. DLA 2005 N. 9, consid. 2, 3 e 4, pag. 131-132)

Il TFA, in una sentenza

del 24 marzo 2005 nella causa A. (C187/04), ha confermato l’esclusione dal

diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un assicurato il cui

coniuge era membro del consiglio di amministrazione della ditta sua ex datrice

di lavoro.

2.5. In una

direttiva pubblicata in Prassi AD 2004/1 il Segretariato di stato dell'economia

(SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire

un’applicazione uniforme del diritto e impartire le istruzioni generali (cfr.

art. 110 LADI; STFA dell'8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4; STFA

del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001

nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), in

merito all’esclusione del diritto all’indennità per insolvenza secondo l'art.

51 cpv. 2 LADI ha, in particolare, stabilito che:

"

(...)

6. Oltre

alle persone che occupano una posizione analoga a quella di datore di lavoro

non hanno diritto all'indennità neanche i loro coniugi che lavorano

nell'azienda.

L'esclusione

dalle prestazioni di tali persone avviene senza procedere a ulteriori verifiche

dell'effettivo potere decisionale. Di conseguenza i coniugi delle persone che

lavorano nell'azienda sono esclusi dal diritto all'IDI, anche se non svolgono

una funzione analoga a quella del datore di lavoro.

(...)" (cfr. Prassi ML/AD 2004/1, Foglio

11/2, punto 6)

2.6. Nell’evenienza concreta dagli

atti di causa risulta che il 1° aprile 2003 l’assicurata ha inoltrato una

“Domanda d’indennità per insolvenza” indicando quale “Crediti/Pretese

salariali” verso il suo datore di lavoro, la __________ di __________, la somma

totale di fr. 20'000.-- per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2002 (cfr.

doc. 93).

La __________ è stata sciolta in seguito a fallimento

pronunciato con decreto della Pretura di __________ del __________. La

procedura di fallimento è stata poi chiusa con decreto della Pretura del __________

del __________ (cfr. doc. 1).

La Cassa

ha rifiutato all’assicurata il diritto alle indennità per insolvenza in quanto ha

ritenuto che (vista la posizione di suo marito, amministratore unico della

ditta __________ che detiene il 98% del capitale azionario della società __________

ex datrice di lavoro della ricorrente) alla stessa non poteva essere

sconosciuta la situazione finanziaria della società.

In

particolare la Cassa ha sostenuto che: “(…) Non avendo ricevuto alcuna

documentazione comprovante che le azioni della __________ non erano più in

possesso di suo marito al momento del fallimento della società, la domanda

d’insolvenza dev’esserle respinta. (…).” (cfr. doc. A1).

Le

conclusioni a cui è giunta l’amministrazione non possono essere condivise da

questo Tribunale per le seguenti ragioni.

Agli atti

figura una “Dichiarazione” dell’amministratore unico della SA ex datrice di

lavoro dell’assicurata del seguente tenore:

"

Io sottoscritto __________, domiciliato a __________,

amministratore unico della ditta __________ dichiaro che tra il 1998 e il 1999

ho acquistato tutte le azioni della stessa che erano di proprietà della ditta __________."

(cfr. doc. 13)

Lo stesso

amministratore unico rispondendo alle domande postegli da questo Tribunale (cfr.

consid. 1.4) ha, in particolare, dichiarato che:

"

(…)

2) Ho acquistato in data 4 agosto 1998, 80 azioni (ndr.: si

riferisce alle azioni della __________) dalla __________ per un importo di Fr.

80'000.--, regolarmente versati in Cassa __________. Ho effettuato tale

acquisto non per mio conto ma a nome e per conto del Signor __________, __________.

Ho ricevuto tale importo in data 4 agosto e ho versato l’importo direttamente

alla __________.

All’inizio

del 1999, non ricordo esattamente in che data, ho ripetuto l’operazione per le

restanti azioni, per le quali ho versato Fr. 2'000.--, sempre a nome e per

conto del Signor __________.

(…)

5) Tutte le trattative sono state da me condotte con il Signor __________,

in rappresentanza della __________.

La

somma totale quindi versata per l’acquisto delle azioni è stata di Fr.

82'000.--.

Ripeto

che tutta la trattativa è stata condotta a nome e per conto del Signor __________

di __________ che a mia conoscenza potrà confermare quanto qui indicato.

(…)." (cfr. doc. VIII)

Le

dichiarazioni dell’amministratore unico della società ex datrice di lavoro

dell’assicurata trovano poi riscontro nelle risposte che il marito della

ricorrente ha dato al TCA (cfr. consid. 1.5).

Infatti

il marito dell’assicurata, oltre a produrre le “Scheda conto 6200 Ricavi

straordinari” della __________ dai quali risultano i movimenti contabili legati

all’operazione della “vendita azioni __________”, ha dichiarato che:

"

(…)

1) La ditta __________ ha sottoscritto le azioni in quanto ha

effettuato dei lavori all’interno del locale. Per questi lavori non ha potuto

incassare il corrispettivo e quindi ha tramutato in azioni il proprio credito.

2) La ditta __________ è stata obbligata a cedere le azioni per

poter recuperare liquidità.

3) Tra il sottoscritto e il Signor __________ (amministratore unico

della __________) è stata fatta una transazione a nome e per conto di terzi.

La vendita è avvenuta ad

inizio agosto 1998 e le ultime azioni a gennaio 1999.

4) Il trapasso è avvenuto tramite operazioni a contanti. L’incasso

totale è stato di Fr. 82'000.--.

(…)." (cfr. doc. XI)

Anche in

sede di audizione il sig. __________, sentito quale teste dal presidente del

TCA, ha, in particolare, dichiarato che:

"

(…)

Faceva tutto il sig. __________.

Il Presidente del TCA chiede se era stato il

teste ad assumere la ricorrente e a licenziarla. Il teste ribadisce che faceva

tutto il sig. __________.

Sottolinea che il ristorante era: "più suo

che mio".

E' possibile che mi siano state date delle carte

da firmare, io le ho firmate ma faceva tutto lui. Questa persona (il sig. __________)

è domiciliato a __________ (__________).

(…)

Il presidente del TCA chiede al teste se sa che

rapporto vi è tra la ditta "__________" e il sig. __________. Il

teste risponde: "penso che sia il padrone, perché quando ho comprato delle

azioni, ho dato a lui i soldi".

Il presidente del TCA chiede al teste se sa per

quali motivi la ditta "__________" deteneva il 98% delle azioni della

"__________". Egli risponde: "non lo so".

Al riguardo il teste sottolinea di avere detenuto

una sola azione, al momento in cui è stata creata la società e di essere

entrato solo per fare "il terzo" nella società.

Il presidente del TCA chiede come mai è diventato

lui amministratore unico con una sola azione. Il teste risponde: "quando

eravamo dall'avvocato è stato detto a me di fare l'amministratore, l'incentivo

era quello di ricevere ogni anno CHF 500.-".

Il sig. __________ mi ha presentato il sig. __________.

Hanno tra loro deciso di cedere, rispettivamente di comperare le azioni. Io ero

presente quando è avvenuto il trapasso. E' avvenuto a __________ in un

container, dedicato a ufficio di cantiere di proprietà del sig. __________.

In quell'occasione il sig. __________ ha versato

CHF 80'000.- al sig. __________.

(…)." (cfr. doc. XXIII)

Dal canto

suo l’assicurata ha confermato che lei dipendeva direttamente dal sig. __________

il quale veniva ogni settimana (cfr. doc. XXIII e consid. 1.8).

Dalle

risultanze appena esposte e in applicazione dell'abituale criterio della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr.

STFA del 19 ottobre 2004 nella causa G., C 78/04, consid. 3; STFA del 15 marzo

2004 nella causa P.B., C 292/02; STFA del 24 settembre 2003 nella causa R., C

281/02, consid. 1.3.2; STFA del 2 settembre 2003 nella causa C., U 319/02, consid.

1.3; STFA del 14 aprile 2003 nella causa M., U 165/02, consid. 1.2; STFA del 18

settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa

S., H 407/99, consid. 5b; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00, consid.

2b; STFA del 23 dicembre 1999 nella causa F., C 341/98, consid. 3; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DTF 126 V

322 consid. 5a; DTF 125 V 195 consid. 2; SZS 1993 pag. 106

consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC

1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a,

DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989

pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), questo Tribunale deve

concludere che al momento del fallimento della SA ex datrice di lavoro

dell’assicurata il 98% delle azioni di quest’ultima non era più detenuto dalla

ditta __________ nella quale suo marito riveste la carica di amministratore

unico.

Dall’udienza del 6

febbraio 2006 è poi emerso anche che colui che determinava la volontà della __________ era il sig. __________ (cfr. doc. XXIII e consid. 1.8).

Di conseguenza, in ogni

caso, non è dunque possibile negare all’assicurata il diritto alle indennità

per insolvenza adducendo che, vista la posizione di suo

marito, amministratore unico della ditta che detiene il 98% del capitale

azionario della società ex datrice di lavoro della ricorrente, alla stessa non

poteva essere sconosciuta la situazione finanziaria della società.

Pertanto,

conformemente alla giurisprudenza e alla direttiva citate (cfr. consid. 2.3,

2.4 e 2.5), visti i motivi addotti è a torto che la Cassa ha respinto la

domanda d’indennità per insolvenza inoltrata dall’assicurata.

2.7. Nella decisione su

opposizione la Cassa, senza esprimersi in merito, ha riprodotto la disposizione

dell'ordinanza secondo cui: “(…) La Cassa può pagare l’indennità per insolvenza

soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale. (…).” (cfr.

doc. A1 e consid. 1.2.).

La decisione iniziale del

24 aprile 2003 non conteneva peraltro nessun riferimento a questa norma (cfr. Doc.

65).

Di conseguenza, non essendosi

pronunciata sulla questione a sapere se, come richiesto dall’art. 74 OADI,

l’assicurata ha o meno reso verosimile il credito salariale verso il suo ex

datore di lavoro, questo Tribunale non può qui entrare nel merito degli

ulteriori argomenti al riguardo addotti dalla Cassa solo con la risposta di

causa e nella sua lettera del 6 ottobre 2005 al TCA (cfr. doc. V e XIII).

E`

infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. STFA del

12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella

causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02,

C 226/01 e C 245/01 consid. 5; DTF 130 V 388, consid.

Considerandi

2.

, pag. 391; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con

riferimenti).

Per la

stessa ragione - è solo con la risposta di causa e durante l’udienza del 6

febbraio 2006 che la Cassa si è chiesta per quale ragione la ricorrente se non

ha mai ricevuto il salario non ha reclamato subito (cfr. doc. XXIII, V e 100) -

il TCA non può neppure pronunciarsi sulla questione a sapere se l’assicurata ha

rispettato i suoi obblighi di cui all’art. 55 LADI e meglio se essa ha preso

ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore

di lavoro.

Al

riguardo il TCA si limita qui a ricordare che in una decisione

pubblicata in DLA 2002 pag. 190 il TFA ha stabilito che l’obbligo di riduzione

del danno a carico del lavoratore, menzionato all’art. 55 cpv. 1 LADI, esiste

già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro

non versa – o non versa interamente – il salario e il lavoratore deve

aspettarsi di subire una perdita. L’obbligo di riduzione del danno non è

tuttavia lo stesso prima e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò

dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che

l’assicurato avvii senza indugio un’esecuzione contro il suo datore di lavoro o

che presenti un’accusa contro quest’ultimo. Occorre invece che il lavoratore

mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il

carattere serio del suo credito salariale.

Il TFA, in una decisione

del 23 dicembre 2005 nella causa H. (C 235/04), ha ribadito che dopo lo

scioglimento del rapporto di lavoro l’ex dipendente deve intraprendere i passi necessari

per far valere le sue pretese salariali e che un certo tempo di attesa si

giustifica se vi sono adeguate aspettative e trattative circa il versamento del

salario.

In quel caso l’Alta Corte

ha infatti rilevato che:

" (…)

3.4

Für die Zeit nach Auflösung des

Arbeitsverhältnisses, je nach Einzelfall schon vorher (Urteile B. vom 20. Juli

2005, C 264/04, G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04, und T. vom 4. Juli 2002, C

39/02), obliegen dem Leistungsansprecher grundsätzlich rechtliche Schritte (schriftliche

Mahnungen, Zahlungsbefehl, Betreibung oder Lohnklage) zur Realisierung der Lohnforderung.

Wenn im Einzelfall in gerechtfertigter Weise auf solch durchgreifendere

Massnahmen eine Zeitlang verzichtet wird - in casu bis September 2002 -

bedeutet dies zumindest dann nicht eine mangelnde Erfüllung der Pflicht zur

Anspruchswahrung, wenn mit geeigneten, in der jeweiligen Situation erfolgversprechenden

Vorgehensweisen wie Verhandlungen, der Arbeitgeber zur Begleichung der

Löhnausstände gebracht wird. (…)."

(cfr. STFA succitata)

In simili circostanze,

visto tutto quanto precede, il TCA deve dunque annullare la decisione su

opposizione impugnata e rinviare gli atti alla Cassa affinché statuisca

nuovamente sulla “Domanda d’indennità per insolvenza” formulata dall’assicurata

il 1° aprile 2003 (cfr. doc. 93), tenendo conto di quanto esposto ai consid.

2.6

e 2.7.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata e gli atti vengono rinviati alla Cassa

affinché statuisca nuovamente sulla “Domanda d’indennità per insolvenza”

formulata dall’assicurata il 1° aprile 2003.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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