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Decisione

38.2005.16

sospensione corretta di 10 giorni per mancate e insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi 3 mesi di un mandato di consulenza.Il chiaro tenore del contratto indica infatti che la durata era determi

18 maggio 2005Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

i primi quattro mesi, per poi procedere all'assunzione del sottoscritto da

parte della SA svizzera e stipulare così un normale contratto di lavoro tra la

SA e il sottoscritto. Questa intenzione è stata indicata in modo generico nella

"lettera di incarico» citata.

Tutto si è svolto regolarmente, come inizialmente previsto, fino a

metà ottobre 2004. A questo punto, al momento in cui si sarebbe dovuto

costituire la SA svizzera, per motivi a me sconosciuti, ho costatato un

rallentamento dell'attività di __________ necessaria per la futura attività in

Svizzera e i responsabili di __________ hanno cominciato a tergiversare e

rinviare le decisioni che si imponevano, fino a comunicarmi che la mia attività

sarebbe cessata il 7 novembre 2004 e che la creazione della SA svizzera sarebbe

stata rinviata a data da stabilirsi.

Davanti a tale situazione il 26.10.2005 (recte: 2004) mi sono

iscritto cautelativamente all'Ufficio di collocamento di __________.

Il 22.12.2004 mi veniva intimata la decisione di sospensione dal

diritto di indennità di 12 giorni. Il 25.12.2004 ho interposto opposizione alla

decisione e il 10.01.2005 mi è stata comunicata la decisione che la sospensione

sarà ridotta a 10 giorni.

MOTIVAZIONI

1. La

"Lettera di incarico"(allegato A), unico documento scritto che

descrive i rispettivi impegni tra __________ e il sottoscritto, cita che il

sottoscritto svolgerà a partire dal 21 giugno 2004, per 4 mesi, un incarico di

consulenza in territorio svizzero per la costituenda __________. Definisce poi

che al termine del periodo di consulenza, al momento della costituzione della __________

il sottoscritto assumerà il ruolo di responsabile di detta società. Da notare

il termine "costituenda" che dimostra come le intenzioni erano a quel

tempo chiaramente definite.

Da ciò si evince chiaramente che il

rapporto tra il sottoscritto e la __________ avrebbe dovuto continuare con la

costituzione di una SA di diritto svizzero, per la quale oltretutto vi erano

già avanzati contatti con una fiduciaria svizzera che da tempo aveva chiesto la

conferma (allegato B) alle competenti istanze che nulla ostasse all'iscrizione

di una Società Anonima di diritto svizzero con il nome citato.

Considerandi

2.

La

"Lettera di incarico" stabilisce che i miei compiti erano quelli

della [... ] definizione della modulistica trilingue (contratti, documenti

pubblicitari, moduli di convenzionamento, etc.) nonché la ricerca e la

formazione della rete di assistenza (officine meccaniche, carrozzerie,

assistenza pneumatici etc.), oltre a contatti con altri fornitori (fornitori

veicoli, assicurazioni, etc.). [...]" Tutte attività che non hanno nulla a

che vedere con ricerche di mercato, studi di fattibilità, business plan o altro

il cui esito avrebbe potuto in qualche modo impedire la costituzione della

società svizzera. I miei compiti sono stati prettamente amministrativi e

commerciali che con molta evidenza preludevano alla costituzione della società

svizzera e non lasciavano in alcun modo prevedere che questa non sarebbe poi

stata costituita immediatamente.

3.

Occorre

rilevare che la "Lettera di incarico" prevedeva la mia attività per

la __________ a partire dal 21 giugno 2004 per quattro mesi, quindi fino al 20

ottobre 2004 e non fino al 7 novembre 2004 come indicato nella decisione

impugnata. Il fatto che poi verbalmente sia stato concordato che la mia attività

sarebbe continuata conferma che i termini non erano così perentori come preteso

dalla decisione impugnata, ma che vi era una seria intenzione di continuare. Se

no che senso avrebbe avuto prolungare la mia attività oltre al termine

inizialmente stabilito? Tanto è vero che la comunicazione definitiva che

l'incarico di consulenza si era interrotto il 7 novembre 2004 io l'ho ricevuta

ufficialmente solo il 12 novembre 2004 (allegato C), mentre in precedenza le

intenzioni di __________ mi venivano comunicate in modo interlocutorio

(allegato D). Anche un solo giorno di lavoro in più dimostra che i termini

indicati nella "Lettera di incarico" non erano così perentori come

vuole far credere la decisione impugnata.

4.

Quando, come

un "fulmine a ciel sereno" ho avuto sentore che la mia attività

presso __________ sarebbe stata interrotta, mi sono subito attivato per trovare

delle alternative. Vedi a tal proposito il foglio "prova degli sforzi

personali intrapresi per trovare lavoro" (allegato E) consegnato il 17

novembre 2004 ai vostri sportelli, secondo le istruzioni ricevute e relative

lettere inviate e ricevute (allegati F, G, H, I). Queste ricerche sono avvenute

prima dell'iscrizione ai vostri uffici, avvenuta il 26 ottobre 2004 con il

primo colloquio di consulenza avvenuto il 2 novembre 2004 (vedi allegato M),

quindi prima che la mia attività presso __________ terminasse. A dimostrazione

di quanto la situazione fosse diventata dubbiosa - e proprio per questo io mi

sia attivato per trovare alternative professionali - vi è poi il verbale del

colloquio di consulenza del 2 novembre 2004 (di cui non mi sono fatto fare

copia ma che voi potete facilmente richiedere al consulente URC, Signor __________)

nel quale si era scritto, cito a memoria, che il sottoscritto si era annunciato

cautelativamente, non sapendo ancora, a quel momento, se il suo rapporto con __________

si sarebbe interrotto e, in caso affermativo, per quale termine.

Mi rendo conto che le ricerche

effettuate sono poche, ma sono iniziate immediatamente al momento in cui il

sottoscritto ha avuto il dubbio (nemmeno ancora la certezza) che la sua

attività non potesse continuare presso la __________. Le attuali condizioni del

mercato del lavoro sono note e altrettanto noto è che le opportunità serie e

concrete sono estremamente ridotte.

CONCLUSIONI

Mi oppongo alla decisione di sospensione delle indennità per i

motivi sopra ampiamente esposti e che qui di seguito riassumo:

1.

Non è per

nulla accertato che la mia attività precedente all'iscrizione fosse a tempo

determinato.

2.

In ogni caso

era previsto che la stessa continuasse con una nuova funzione (da stabilire)

presso una Società anonima di diritto svizzero che avesse il medesimo nome

della Società __________ (__________)

3.

I compiti da

me svolti preludevano con ogni evidenza alla creazione della società svizzera,

non vi era alcun motivo di ritenere che questa non venisse poi costituita.

4.

La mia

attività è andata oltre il periodo inizialmente previsto e ciò dimostra che il

termine indicato nella "Lettera di incarico" non era per nulla così

perentorio, mentre è pacifico che io mi sono attivato immediatamente con le

ricerche di lavoro non appena ho avuto l'impressione che la mia attività per __________

potesse essere interrotta con un preavviso brevissimo." (Doc. I)

1.4

L'autorità

amministrativa, nella sua risposta di causa del 22 febbraio 2005, ha postulato

l'integrale reiezione dell'impugnativa e ha, segnatamente, osservato:

"

(…)

Nel ricorso presentato

comunica di ritenere ingiusta la sanzione e ne chiede l'annullamento in quanto,

non è per nulla accertato, che la sua attività precedente l'iscrizione fosse a

tempo determinato (4 mesi dal 21.06.2004) essendo andata oltre il periodo

inizialmente preventivato (ca. 2 settimane!!!) ed inoltre era previsto che, nel

caso in cui fosse stata costituita una nuova società (__________) egli avrebbe

assunto il ruolo di responsabile.

Nella lettera di incarico

firmata dall'assicurato in data 07.06.2004 è chiaramente indicato che: "…

con decorrenza 21.06.2004 e per un periodo di 4 mesi dalla data indicata, il

sig. RI 1 assumerà un incarico di consulenza …". Solo al termine di

questo periodo e nel caso in cui fosse stata costituita la società

svizzera, avrebbe assunto il ruolo di responsabile di detta società.

Non essendoci nessuna

garanzia di continuità presso la __________, e tantomeno presso la Società

svizzera (ancora da costituire) egli doveva continuare ad effettuare le

ricerche di lavoro, fino al momento in cui avrebbe avuto conferma che la __________

era stata costituita e ne veniva confermato nel previsto ruolo di responsabile.

Ininfluente pure il fatto

che il previsto periodo iniziale di quattro mesi si sia prolungato di una

quindicina di giorni (fino al 07.11.04). Non è abbastanza per dedurre in modo

inequivocabile che la costituenda società svizzera veniva realizzata. Al

contrario, dal mail 28.10.04, che un responsabile della società __________ ha

inviato all'assicurato, traspare che detto prolungamento è avvenuto per motivi

fortuiti e completamente estranei (incidente ad un membro influente del CdA

della __________).

In sede di opposizione

l'entità della sanzione è stata ridotta da 12 a 10 giorni di sospensione,

tenuto conto che durante il mese di ottobre, anche se insufficienti, almeno tre

ricerche erano state effettuate." (Doc. III)

1.5

Il 4 marzo

2005.

l’assicurato ha sottolineato:

"

(…) al momento di iniziare l'attività presso __________,

l'intenzione di tutti era di aprire, al termine della mia attività a __________,

una SA svizzera della quale io sarei stato dipendente. Tenuto conto della

situazione, cercare già a quel momento un lavoro alternativo, sarebbe stato

controproducente, comunque un agire assolutamente irragionevole e contrario ad

ogni regola di buon senso" (Doc. V)

1.6

Il doc. V è

stato trasmesso all’URC per conoscenza (cfr. doc. VI).

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002.

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Oggetto

della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurato deve essere o

meno sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancate e insufficienti

ricerche di lavoro nei mesi precedenti l'iscrizione in disoccupazione.

Il 1°

luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal

popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU

N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1, consid.

1.2

, pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag.

467; DTF 126 V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42,

consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71;

DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321

consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20

gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella

causa L., H 114/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 10 gennaio 2005).

Nel caso

in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per mancate ricerche di

lavoro nei mesi di agosto, settembre, e ottobre 2004 precedenti l'annuncio per

il collocamento. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore

e deve dunque essere presa in considerazione.

2.3

Dapprima va

rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né

l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di

sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio

2003.

È stato, invece, parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza.

Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.

Come

appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare

personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario

anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche

fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo

di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92

nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1

OADI:

"

L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di

regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI

prevede che:

"

Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve

provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare

lavoro."

L'art. 26 cpv. 2bis OADI

precisa che

" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di

controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno

lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente

gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per

scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le

ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell'assicurato."

Conformemente al principio

dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI

ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue

possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Se non adempie il suo

obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il

suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

2.4

La giurisprudenza federale ha

stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non

si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di

disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il

licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;

DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C

77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure

art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Anche gli

assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C

305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);

STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04)).

2.5

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Il

disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire

all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di

lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994

pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

Secondo costante

giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,

devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.

per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in

una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella

causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro

compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

"

(…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen

während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier

Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies

insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen

und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich

bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel

schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich

während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen

beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des

leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung

getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des

nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in

welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht

eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden."

(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E., C 286/02)

In una

sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha

inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:

"

1.

- Das kantonale Gericht hat die vorliegend

massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1

AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden

Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer

der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die

Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den

erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a)

zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis

in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden

(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art.

17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an

Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr

nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn

1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,

Schul- und Berufsbildung der versicherten Person

sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden

Arbeitsmarkt. (…)"

Questa giurisprudenza è stata confermata in una

sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha

ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella

causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti

quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.

(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,

durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo

pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella

causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un

mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella

causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di

prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione

di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha

ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.

Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta

dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro

nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che

aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di

controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di

lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate

dall’assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha

in particolare sottolineato:

"

(...)

Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine

versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die

Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V

231.

Erw. 4a mit Hinweis).

Wenn jedoch dem Versicherten grössere

Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er

wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der

Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten

Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige

Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat

verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata

ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere

assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle

sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni

particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella

causa K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del

personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),

il TCA ha ricordato che:

"

Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire

altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai

consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più

idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85

cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

2.6

Giusta l'art. 17 cpv. 1 in

fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo

posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi

intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova

occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio

competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30

cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio

dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D.

Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92

nella causa E.R., non pubblicata).

L'obbligo

di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza

del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C

280/01), nella quale ha osservato:

"

Selbst wenn sich der Versicherte sodann

tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet

hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er

nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.

2.

AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

Concretamente

ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987

nella causa S.P., AD 5/87).

Inoltre

il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare

le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di

lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il

disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre

1999.

nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato

di stato dell'economia, SECO).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha

ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le

ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute

esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo

di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C

319/02), ha avuto modo di rilevare:

"

(…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait

des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte

aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid.

4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige

dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en

tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au

regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op.

cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un

assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde

également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La

continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne

saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une

période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être

rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur

quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois

dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en

général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause

R., C 14/88). (…)"

(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

2.7

L'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il

danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

In una

sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle

assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le

seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della

sospensione:

"

Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung

soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es

sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche

Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der

Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose

zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll

den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in

Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in

Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern

ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in

der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten

an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der

Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V

40.

Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art.

30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im

Taggeldrecht nicht zum Tragen.

Wüsste nämlich eine

arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer

Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem

gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227-

228)

In questa

sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la

conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della

Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al

proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

In una

sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra

l'altro, ribadito che:

"

(…)

2.2

Anche nell'ambito dell'assicurazione contro

la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,

all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.

48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata

per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione

contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).

Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale

(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha

così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui

provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per

motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di

comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"

(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C

221/02)

2.8

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.

45.

cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

Per quel

che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata

sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione

da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni

per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate

ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di

lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi,

visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de

chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle

sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione

su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha

approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23

gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato

la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo

comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di

disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella

causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione

per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio

2003.

nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha

confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche

durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di

sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta;

la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta

Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle

indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato,

nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro,

di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso

del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di

trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03,

nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per

insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza

del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha

confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il

periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C

210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di

9.

giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente

l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di

controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti

ricerche di lavoro durante un periodo di controllo).

2.9

Nella già

menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale

delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che

commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di

lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:

" b) Die

Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994

vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der

Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden;

zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem

Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der

Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen

Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten

deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und

Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit

kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der

Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege

unangefochtenerweise dieselbe Praxis.

Demgegenüber macht die

Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass

die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von

der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur

stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren

Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder

drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.

c) Die Vorinstanz

beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der

Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten zulässig

sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses führte in

einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im

Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass

Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn

Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht

oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art.

35.

BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse

gleichermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch

bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete

Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem

Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da

insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an

die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den

übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).

d) Die im genannten

Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den

Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des

Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder

verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen

für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht

hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf

Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung

ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art.

30.

Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von

jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen

aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig

unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem

Verschulden. Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn

die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert

würde. Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1

1980.

IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird,

die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu

Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht

ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine

zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus

trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen

müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der

nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der

Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte

Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c

AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.

e) Aus diesen Ausführungen

folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c

AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung

des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher

insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen

befreit." (DTF 124 V 231-233)

Nella

sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro

qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha

sottolineato:

" Die

Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf.

Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich

10.

bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die

Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle

Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,

a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der

Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive

Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von

der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der

Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens

ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung.

Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)

La Cassa

di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione.

Infine,

sempre in questa sentenza citata, il TFA ha deciso che l'amministrazione prima

di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare

all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:

" Eine

der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht

vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche

in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.

BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der

Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht

würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird

der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige

zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996

gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen

der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt.

Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung

auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen

Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das

Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht

veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985,

C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30)

festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende

Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser

Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V

233)

2.10

Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incarto che

l'assicurato, dopo aver beneficiato di prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione nel periodo dal 1° ottobre 2003 al 20 giugno 2004 (cfr. doc. 1, 2),

ha iniziato, il 21 giugno 2004, un‘attività lavorativa, a tempo pieno, quale

consulente in territorio svizzero per la __________, in vista della

costituzione della società __________ (cfr. doc. A).

Il 26

ottobre 2004 il ricorrente si è riannunciato presso l’URC di __________ a

titolo cautelativo, in quanto, come risulta dal verbale allestito in occasione

del colloquio di reiscrizione del 2 novembre 2004, a breve termine avrebbe

ricevuto la risposta definitiva relativa all’assunzione presso la ditta __________

(cfr. doc. 1).

Egli ha

comunque indicato di essere alla ricerca di un’occupazione quale direttore

d’azienda, consulente del personale, direttore del personale (cfr. doc. 1).

L’insorgente,

a seguito della comunicazione del 12 novembre 2004 da parte della __________ di

__________ di rinviare a data da stabilirsi la fattibilità della __________

(cfr. doc. C), ha poi confermato la propria reiscrizione in dicossupazione.

Al

momento del suo annuncio per il collocamento l'assicurato non ha consegnato

all'amministrazione alcuna ricerca di lavoro relativa ai tre mesi precedenti l'iscrizione

in disoccupazione, ovvero ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2004.

L'URC di __________,

con decisione formale del 22 dicembre 2004, ha sospeso il ricorrente dal

diritto alle indennità di disoccupazione per 12 giorni (cfr. doc. 2).

Con

decisione su opposizione del 10 gennaio 2005 l’amministrazione ha però ridotto

la sanzione a 10 giorni di sospensione, poiché l’insorgente ha comprovato di

avere effettuato tre ricerche di impiego nel mese di ottobre 2004 (cfr. doc.

M).

L'art. 42

LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione.

A tale

proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta

Corte ha rilevato che:

"

Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse

zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine

allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter

Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG

zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins

Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il

TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

"

(…) Selon un principe général de la procédure

administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de

prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2

let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière

d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

Nella fattispecie in

esame, prima di emanare la decisione di sanzione, e meglio il

17.

dicembre 2004 durante un colloquio di consulenza, il collocatore

dell’insorgente ha reso attento quest’ultimo della circostanza di poter incorrere

in una sanzione a causa del mancato compimento di ricerche di lavoro nei tre

mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione. Inoltre per valutare se il suo

comportamento era passibile di sospensione o meno il consulente del personale ha

invitato l’assicurato a trasmettere una copia del contratto di collaborazione

concluso con la __________ nel mese di giugno 2004 (cfr. doc. 1).

In simili circostanze il TCA constata che

l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito del ricorrente già

precedentemente all’emanazione della decisione formale, conformemente alla

chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA

(cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9;

DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune

circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit.,

ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des

Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466

n° 53 e 54).

2.11

Come

esposto precedentemente (cfr. consid. 2.4.), gli assicurati devono effettuare

delle ricerche di impiego prima di iscriversi in disoccupazione.

Dalla documentazione agli

atti emerge che l'assicurato quando si è annunciato per il collocamento non ha

prodotto alcuna ricerca di lavoro per i mesi di agosto, settembre e ottobre

2004.

(cfr. doc. 1).

Nella procedura di

opposizione egli ha allegato tre ricerche di impiego effettuate il 19, 20 e 25

ottobre 2004 (cfr. doc. E-I).

L’URC

ritiene che l’assicurato non avrebbe dovuto limitarsi a compiere degli sforzi

nel solo mese di ottobre 2004, bensì avrebbe dovuto attivarsi anche durante i

mesi di agosto e settembre 2004 al fine di reperire una nuova occupazione.

Allo

stesso non era, infatti, stata garantita la continuità dell’attività presso la __________

tramite la costituzione della __________ (cfr. doc. M; consid. 1.2.).

L'insorgente, dal canto

suo, ha motivato il fatto di avere intrapreso degli sforzi volti

all’ottenimento di una nuova occupazione soltanto nel mese di ottobre 2004,

indicando che quando ha iniziato a svolgere l’incarico di consulenza per la __________

le intenzioni chiaramente definite erano quelle di costituire, alla fine dei

quattro mesi previsti nell’accordo del 7 giugno 2004 (cfr. doc. A), la __________,

di cui egli avrebbe assunto il ruolo di responsabile. Ciò sarebbe dimostrato dagli

avanzati contatti intercorsi con una fiduciaria svizzera che da tempo aveva

richiesto alle competenti autorità federali che nulla ostasse all’iscrizione al

Registro di commercio della società citata. Anche i compiti svolti

dall’assicurato - definizione della modulistica trilingue, ricerca e formazione

della rete di assistenza (officine meccaniche, carrozzerie, assistenza

pneumatici) e contatti con altri fornitori - preludevano alla creazione della

ditta e non lasciavano prevedere che questa non sarebbe stata costituita. A

mente del ricorrente, pertanto, cercare un impiego alternativo nei quattro mesi

di attività presso la __________ sarebbe stato controproducente, irragionevole

e contrario a ogni regola di buon senso. Quando, poi, egli ha avuto sentore che

la sua occupazione sarebbe stata interrotta, si è attivato per trovare un altro

impiego effettuando le ricerche del 19, 20, 25 ottobre 2004 (cfr. doc. I, V;

consid. 1.3.; 1.5.).

2.12

Il TFA ha

stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione l'assicurato che pur non compiendo un numero di ricerche di

lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132;

STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,

C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.

Cattaneo, op. cit., pag. 32).

In

particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte

ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44.

lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und

Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR

tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März

1987, C 110/86). (...)"

Decisivo è dunque il

fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella

forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa

H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Umzumutbarkeit, am Arbeitsplatz, am

Arbeitsplatz zu verbleiben".

2.13

L’assicurato e la __________, il 7 giugno 2004, hanno concluso il

seguente accordo:

"

Si concorda che con decorrenza 21/06/2004, per

un periodo di mesi 4 dalla data indicata, il sig. RI 1 svolgerà un incarico

di consulenza in territorio svizzero per la costituenda __________,

avente ad oggetto la definizione della modulistica trilingue (contratti,

documenti pubblicitari, moduli di convenzionamento, etc.) nonché la ricerca e

la formazione della rete di assistenza (officine meccaniche, carrozzerie,

assistenza pneumatici etc.), oltre a contatti con altri fornitori (fornitori

veicoli, assicurazioni, etc.).

Tale attività prevede un compenso fatturato pari a 7.500

(settemilacinquecento) franchi svizzeri mensili da bonificarsi il 30 di

ogni mese, oltre le spese sostenute e documentate.

AI termine del periodo di consulenza in caso di costituzione della

__________, il Sig RI 1 assumerà il ruolo di responsabile di detta società.

Il Sig. RI 1 si impegna comunque, sia in caso di evoluzione

positiva che negativa, a non prestare concorrenza alla __________ sia in __________

che in Svizzera, ed a non diffondere le informazioni ricevute sulla struttura

ed il funzionamento della stessa per un periodo di anni 3, in caso

contrario il Sig. RI 1 sarà tenuto a riconoscere una penale pari a 25.000 (venticinquemila)

franchi svizzeri." (Doc. A)

Secondo

costante giurisprudenza, confrontato con l'interpretazione di un contratto, il

giudice deve in primo luogo adoperarsi per determinare la vera e concorde

volontà dei contraenti, anziché attenersi unicamente alla denominazione o alle

parole inesatte utilizzate, per errore o allo scopo di nascondere la vera

natura del contratto (interpretazione soggettiva; art. 18 cpv. 1 CO). Se la

reale e concorde volontà delle parti non può essere stabilita, il giudice

procede all'interpretazione delle dichiarazioni delle parti secondo il

principio dell'affidamento (interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso

che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle

dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (cfr. DTF 129 III

118.

consid. 2.5 pag. 122 con rinvii, STF del 20 aprile 2005 nella causa A.,

4C.462/2004, consid. 4.3.1.; STF del 2 giugno 2004 nella causa A.,4C.78/2004,

consid. 5.1.).

Il TCA,

esaminato attentamente il chiaro tenore complessivo della “Lettera di incarico”

del 7 giugno 2004 - che non dà adito a dubbi circa la reale volontà delle parti

- osserva che, in casu, tra l’assicurato e la __________ è stato convenuto che

all’insorgente venivano affidati dei compiti in Svizzera unicamente per il

periodo dal 21 giugno 2004 al 21 ottobre 2004.

Il 7

giugno 2004, in effetti, da una parte, è stato precisato che il ricorrente

avrebbe svolto un incarico di consulenza di quattro mesi.

Dall’altra,

è stato espressamente indicato che l’assicurato avrebbe in seguito ricoperto il

ruolo di responsabile della __________ in caso di costituzione di detta

società. Non era, dunque, ancora dato di sapere se la ditta in Svizzera sarebbe

stata creata o meno.

Inoltre

anche l’impegno assunto dall’assicurato a non prestare concorrenza alla __________

sia in __________ che in Svizzera per tre anni sia in caso di evoluzione

positiva che negativa dimostra che nel mese di giugno 2004, quando è stato

sottoscritto l’accordo, tra le parti è stato solamente concordato l’incarico di

quattro mesi.

Il futuro

per quel che concerneva la costituzione della __________ - e quindi l’assunzione

definitiva dell’assicurato - risultava ancora incerto.

In simili

condizioni, in primo luogo, la “Lettera di incarico” del 7 giugno 2004

costituisce un contratto di lavoro di durata determinata.

In

secondo luogo, all’assicurato non era stato garantito il posto di responsabile

della __________ a partire dalla fine del mese di ottobre 2004.

Nemmeno

nei mesi seguenti al mese di giugno 2004 è stata comunicata all’insorgente la

risoluzione certa di fondare la nuova società in Svizzera. Ancora il 28 ottobre

2004.

un responsabile di __________ ha inviato al ricorrente un messaggio di

posta elettronica, da cui si evince che lo stesso a quell’epoca non aveva

ricevuto una risposta definitiva dal Consiglio di amministrazione della ditta

sul da farsi in merito al progetto Ticino – se proseguire o meno (cfr. doc. D).

Pertanto

l’assicurato durante tutta la durata del suo incarico per la __________ non

poteva ragionevolmente avere la certezza di venire assunto quale responsabile a

far tempo dal mese di ottobre 2004.

Visto che

la costituzione della società in Svizzera non era ancora stata decisa

definitivamente, nemmeno poteva essergli stata garantita l’attività di

responsabile.

L’insorgente

piuttosto sperava di poter continuare la collaborazione con la __________. La

mera speranza, tuttavia, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di

compiere ricerche di impiego negli ultimi tre mesi di un contratto di lavoro di

durata determinata (cfr. consid. 2.12.).

L’affermazione

del ricorrente secondo cui vi era una seria intenzione di continuare l’attività,

siccome il termine del proprio incarico presso la __________ non ha avuto luogo

il 21 ottobre 2004, bensì dopo qualche settimana, ossia il 7 novembre 2004

(cfr. doc. I, C; consid. 1.3.), è pure irrilevante ai fini della presente

vertenza.

In

effetti, l’insorgente già il 19 ottobre 2004, ovvero precedentemente alla fine

dell’incarico, prevista dall’accordo per il 21 ottobre 2004 (cfr. doc. A), ha

inoltrato la sua candidatura per un posto di direttore presso la __________,

specificando di avere appreso in quei giorni che la sua attività sarebbe stata

interrotta a breve termine (cfr. doc. F).

La stessa

precisazione è, del resto, stata indicata il 25 ottobre 2004 nella lettera con

cui ha postulato per un impiego quale responsabile amministrativo preso la __________

(cfr. doc. G).

Queste

ricerche attestano che, nonostante il suo incarico presso la __________ si sia

prolungato di un paio di settimane, l’assicurato ben sapeva che lo stesso

sarebbe terminato entro il 21 ottobre 2004, data menzionata nell’accordo del 7

giugno 2004.

Relativamente

al fatto che egli, nei suoi scritti ai potenziali datori di lavoro abbia

puntualizzato che solo in quei giorni aveva appreso che il suo rapporto di

impiego si sarebbe concluso a breve termine, va rilevato che agli atti non

risulta nessun documento precedente alle lettere di candidatura che comprovi

questa asserzione.

La data

della fine dell’impiego presso la __________ risulta invece dall’accordo del 7

giugno 2004 (cfr. doc. A).

Inoltre, la

semplice intenzione, pur seria che sia, da parte di un datore di lavoro di

continuare un rapporto di impiego con un assicurato non è sufficiente per

esonerare quest’ultimo dall’obbligo di cercare una nuova attività, se tale

continuazione non viene garantita. In casu, come già evidenziato, non emergono

elementi che permettano di dedurre che l’attività di responsabile era stata

garantita al ricorrente.

Di

conseguenza l’assicurato, essendo al beneficio di un contratto di durata

determinata e nutrendo soltanto la speranza di essere assunto quale

responsabile della __________ per la Svizzera, avrebbe dovuto intraprendere

degli sforzi al fine di reperire un nuovo impiego già a partire dal mese di

agosto 2004 (cfr. STCA del 20 ottobre 2004 nella causa B., 38.2004.30).

L’insorgente,

per contro, nei mesi di agosto e settembre 2004 non ha effettuato alcuna

ricerca.

2.14

Per quel che

attiene al mese di ottobre 2004, occorre rilevare che l’assicurato ha compiuto

tre ricerche di lavoro scritte.

Più

precisamente il 19 ottobre 2004 egli ha postulato quale direttore presso la __________

sulla base di un’inserzione sul __________ (cfr. doc. F), il 20 ottobre 2004 ha

inviato il proprio curriculum alla __________ (cfr. doc. H) e il 25 ottobre

2004.

ha risposto a un annuncio della __________ apparso sul __________ per un

impiego quale responsabile amministrativo (cfr. doc. G).

Le

ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto l’arco del mese e non

raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del 25 novembre 2002

nella causa B., 38.2002.111; STCA del 2 maggio 2000 nella causa T.,

38.00

; STCA del 13 aprile 2000 nella causa G., 38.99.375; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 27-28).

Nel caso di ricerche

scritte, comunque, può essere più razionale preparare le proprie candidature

concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità delle offerte di

lavoro pubblicate nei giornali e tenuto conto del fatto che i termini per

postulare sono generalmente relativamente lunghi (cfr. STFA del 4 giugno 2003

nella causa R., C 319/02, consid. 4.2.)

Nel caso

concreto, dunque, all’assicurato che ha risposto per iscritto a degli annunci

apparsi su un quotidiano locale non può essere imputato il fatto di avere

effettuato delle ricerche in un lasso di tempo breve di circa una settimana, e

meglio dal 19 al 25 ottobre 2005.

Egli ha, tuttavia,

compiuto soltanto tre ricerche.

Esse,

come peraltro indicato dall’amministrazione (cfr. consid. 1.2.), devono essere

ritenute insufficienti dal profilo quantitativo.

Al

riguardo va, in effetti, rammentato che secondo

costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di

controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente

valide (cfr. consid. 2.5.).

2.15

In simili

condizioni, questa Corte deve concludere che l'assicurato, non avendo svolto

delle ricerche di impiego nei mesi di agosto e settembre 2004 e avendo compiuto

degli sforzi insufficienti dal profilo quantitativo nel mese di ottobre 2004 (cfr.

consid. 2.13., 2.14.), ha violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla

legge e deve dunque essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione

giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

Per

quanto concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base

alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in

disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese, mentre è di 4 giorni la

sospensione minima irrogata agli assicurati che non compiono ricerche in tale

lasso di tempo (cfr. consid. 2.8.).

Nel caso

di specie l’URC ha inflitto all’assicurato 10 giorni di sospensione (4 giorni

per le mancate ricerche del mese di agosto 2004 + 4 giorni per le mancate

ricerche del mese di settembre 2004 + 2 giorni per le insufficienti ricerche

del mese di ottobre 2004).

Tutto ben

considerato, la sospensione di 10 giorni inflitta all'assicurato

dall'amministrazione risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.8.).

La

decisione su opposizione del 10 gennaio 2005 va, quindi, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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