38.2005.16
sospensione corretta di 10 giorni per mancate e insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi 3 mesi di un mandato di consulenza.Il chiaro tenore del contratto indica infatti che la durata era determi
18 maggio 2005Italiano56 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2005.16
Data decisione, Autorità:
18.05.2005, TCA
Titolo:
sospensione corretta di 10 giorni per mancate e insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi 3 mesi di un mandato di consulenza.Il chiaro tenore del contratto indica infatti che la durata era determinata e che il posto di responsabile di una nuova ditta-che non è poi stata fondata-non era garantito
MANIFESTAZIONE CONCORDE DELLA VOLONTÀ
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 18 cpv. 1 CO
art. 16 LADI
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.16
rs/td
Lugano
18 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10
gennaio 2005 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 22 dicembre 2004 l'Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________
ha sospeso RI 1 per 12 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione,
argomentando:
"
Ogni assicurato è tenuto a ricercare un impiego
già prima di essere iscritto in disoccupazione. In particolare un nuovo lavoro
deve essere cercato intensamente durante il termine di disdetta in caso di un
contratto di lavoro di durata indeterminata, mentre in caso di un contratto di
lavoro di durata determinata, le ricerche devono essere svolte durante un
periodo ragionevole che precede la fine del rapporto d'impiego (di regola
almeno negli ultimi tre mesi). Tutte le prove dei propri sforzi per trovare
lavoro devono essere conservate e consegnate all'amministrazione in occasione
di una nuova iscrizione in disoccupazione. Nel presente caso l'assicurato, con
un mandato di consulenza a tempo determinato (21.06/07.11.04), non ha prodotto
alcuna ricerca di lavoro effettuata prima della sua reiscrizione presso i
nostri servizi." (Doc. 2)
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta il 25 dicembre 2004 dall’assicurato (cfr. doc. 2),
l’URC, il 10 gennaio 2005, ha ridotto la sanzione inflitta allo stesso a 10
giorni di sospensione.
In
particolare l'amministrazione ha rilevato:
"
(…)
Il signor RI 1 si era iscritto in precedenza presso i nostri
uffici in data 28.08.2003 e, dopo aver effettuato il momento informativo
D&D (Diritti e Doveri) nel quale aveva ricevuto tutte le informazioni in
merito, aveva controllato la disoccupazione fino al 20.06.2004 e, dal giorno
successivo, iniziato a lavorare per la __________, con sede a __________.
Nel contratto firmato in data 07.06.2004 si evince che
"....con decorrenza 21.06.2004, per un periodo di mesi 4 dalla data
indicata, il Sig. RI 1 svolgerà un incarico di consulenza in territorio
svizzero...." ..." Al termine del periodo di consulenza in caso di
costituzione della __________, il Sig. RI 1 assumerà il ruolo di responsabile
di detta società".
Purtroppo il 26.10.2004 l'interessato si è riannunciato
"cautelativamente" ai nostri sportelli segnalando che, l'attività
sopraccitata, non aveva dato gli esiti sperati ed era quindi possibile un suo
rientro in disoccupazione.
II 12.11.2004 la __________ spediva una lettera al signor RI 1
segnalandogli che, a partire dal 07.11.2004, l'incarico di consulenza era
terminato.
Nel corso del colloquio di reiscrizione, non ha presentato nessuna
ricerca di lavoro ed il consulente, in data 22.12.2004, ha quindi emesso una
decisione di sanzione di 12 giorni secondo le disposizioni vigenti.
Con opposizione 25.12.2004, comunica di ritenere ingiusta la
sanzione e ne chiede l'annullamento, o una diminuzione, in quanto ritiene che
non è per nulla accertato che la sua attività fosse a tempo determinato (4 mesi
dal 21.06.2004) in quanto è andata oltre il periodo inizialmente preventivato
(ca. 2 settimane!!! ).
Era inoltre previsto che, nel caso in cui fosse stata costituita
una nuova società (__________) il signor RI 1 avrebbe assunto il ruolo di
responsabile.
Contesta pure il fatto di non aver effettuato ricerche di lavoro
prima di iscriversi.
La lettera firmata dall'assicurato in data 07.06.2004 prevede, con
decorrenza 21.06.2004 per un periodo di 4 mesi, un incarico di consulenza e
solo al termine di questo periodo e nel caso in cui fosse stata costituita la
nuova Società, avrebbe assunto il ruolo di responsabile.
Non essendoci quindi nessuna garanzia di continuità in merito, egli
avrebbe dovuto continuare ad effettuare le ricerche di lavoro, fino al momento
in cui avrebbe ricevuto la conferma dell'incarico di responsabile sopraccitato.
Conformemente all'art. 17 cpv 1 LADI rispettivamente 20 cpv. 1
lett. d OADI, l'assicurato che si annuncia al nostro servizio deve presentare
le prove degli sforzi intrapresi per trovare lavoro. Ogni assicurato è tenuto a
ricercare un impiego già prima di essere iscritto in disoccupazione. In particolare
un nuovo lavoro deve essere cercato intensamente durante il termine di disdetta
in caso di contratto di lavoro di durata indeterminata, mentre in caso di un
contratto di lavoro di durata determinata, le ricerche devono essere svolte
durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro ( 3
mesi ). Nel caso di attività stagionali (o temporanee) è comunque necessario
svolgere le proprie ricerche di lavoro non solo nel periodo finale della
stagione lavorativa, bensì durante tutto l'anno. Il disoccupato deve provare al
servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro (art. 26
OADI ). Se l'assicurato non compie sufficienti sforzi egli deve essere
sanzionato sulla base dell' art. 30 cpv. 1 lett. c LADI. Secondo tale norma
l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il possibile per
ottenere un'occupazione adeguata.
Da una verifica svolta risulta tuttavia che, nel
corso del mese di ottobre, sono state effettuate 3 ricerche ( il 19, il 20 ed
il 25 ) le quali, pur essendo mirate, risultano tuttavia essere nettamente
insufficienti ma permettono comunque di giungere ad una conclusione differente
rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata e
Per questi motivi
Decide
1. L'opposizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza la decisione del 22.12.2004 (n.
208791572) è annullata e il signor RI 1 è sospeso per 10 giorni dal
diritto all'indennità." (Doc. M)
1.3. L'assicurato
ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA,
esprimendosi come segue:
"
(…)
PREMESSA
II 7 giugno 2004 ho trovato un accordo con la ditta __________ di __________
per effettuare tutti i lavori preparatori necessari all'apertura dì una ditta
in Svizzera che avrebbe dovuto effettuare il noleggio a lungo termine di
autoveicoli fino a 3,5 t.
Il noleggio a lungo termine di autoveicoli, così come d'altra
parte la ditta __________ lo gestisce in __________ e come è in uso nel settore
a livello internazionale, comporta un notevole lavoro di organizzazione e di
preparazione. La ditta proprietaria dei veicoli è infatti responsabile per
tutte quelle attività connesse con la circolazione dei veicoli stessi. Più
precisamente: l'acquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la
stipulazione delle polizze assicurative, le riparazioni, la sostituzione dei
pneumatici, il recupero e la sostituzione del veicolo in caso dì incidenti o
pannes, ecc., fino alla rivendita del veicolo al momento che il contratto di
noleggio scade. Per ovvii motivi tutte queste attività devono essere definite
prima della conclusione del primo contratto di noleggio. Terminata la fase
preparatoria, le intenzioni erano di aprire una SA di diritto svizzero con sede
in Ticino, nella quale io avrei avuto una funzione direttiva da stabilire in
seguito. Tenuto conto della situazione giuridica particolare a cavallo tra __________
e Svizzera - l'attività iniziale durante alcuni mesi a __________ per
apprendere le particolarità dell'attività in __________, poi il lavoro si
sarebbe (come si è) svolto in Svizzera attraverso contatti con importatori,
concessionari, officine meccaniche, carrozzerie, assicurazioni, ecc., per,
infine, aprire la SA svizzera - sì è deciso inizialmente di fissare i rispettivi
impegni in una "lettera di incarico" che definisce l'attività durante
Fatti
i primi quattro mesi, per poi procedere all'assunzione del sottoscritto da
parte della SA svizzera e stipulare così un normale contratto di lavoro tra la
SA e il sottoscritto. Questa intenzione è stata indicata in modo generico nella
"lettera di incarico» citata.
Tutto si è svolto regolarmente, come inizialmente previsto, fino a
metà ottobre 2004. A questo punto, al momento in cui si sarebbe dovuto
costituire la SA svizzera, per motivi a me sconosciuti, ho costatato un
rallentamento dell'attività di __________ necessaria per la futura attività in
Svizzera e i responsabili di __________ hanno cominciato a tergiversare e
rinviare le decisioni che si imponevano, fino a comunicarmi che la mia attività
sarebbe cessata il 7 novembre 2004 e che la creazione della SA svizzera sarebbe
stata rinviata a data da stabilirsi.
Davanti a tale situazione il 26.10.2005 (recte: 2004) mi sono
iscritto cautelativamente all'Ufficio di collocamento di __________.
Il 22.12.2004 mi veniva intimata la decisione di sospensione dal
diritto di indennità di 12 giorni. Il 25.12.2004 ho interposto opposizione alla
decisione e il 10.01.2005 mi è stata comunicata la decisione che la sospensione
sarà ridotta a 10 giorni.
MOTIVAZIONI
1. La
"Lettera di incarico"(allegato A), unico documento scritto che
descrive i rispettivi impegni tra __________ e il sottoscritto, cita che il
sottoscritto svolgerà a partire dal 21 giugno 2004, per 4 mesi, un incarico di
consulenza in territorio svizzero per la costituenda __________. Definisce poi
che al termine del periodo di consulenza, al momento della costituzione della __________
il sottoscritto assumerà il ruolo di responsabile di detta società. Da notare
il termine "costituenda" che dimostra come le intenzioni erano a quel
tempo chiaramente definite.
Da ciò si evince chiaramente che il
rapporto tra il sottoscritto e la __________ avrebbe dovuto continuare con la
costituzione di una SA di diritto svizzero, per la quale oltretutto vi erano
già avanzati contatti con una fiduciaria svizzera che da tempo aveva chiesto la
conferma (allegato B) alle competenti istanze che nulla ostasse all'iscrizione
di una Società Anonima di diritto svizzero con il nome citato.
Considerandi
2.
La
"Lettera di incarico" stabilisce che i miei compiti erano quelli
della [... ] definizione della modulistica trilingue (contratti, documenti
pubblicitari, moduli di convenzionamento, etc.) nonché la ricerca e la
formazione della rete di assistenza (officine meccaniche, carrozzerie,
assistenza pneumatici etc.), oltre a contatti con altri fornitori (fornitori
veicoli, assicurazioni, etc.). [...]" Tutte attività che non hanno nulla a
che vedere con ricerche di mercato, studi di fattibilità, business plan o altro
il cui esito avrebbe potuto in qualche modo impedire la costituzione della
società svizzera. I miei compiti sono stati prettamente amministrativi e
commerciali che con molta evidenza preludevano alla costituzione della società
svizzera e non lasciavano in alcun modo prevedere che questa non sarebbe poi
stata costituita immediatamente.
3.
Occorre
rilevare che la "Lettera di incarico" prevedeva la mia attività per
la __________ a partire dal 21 giugno 2004 per quattro mesi, quindi fino al 20
ottobre 2004 e non fino al 7 novembre 2004 come indicato nella decisione
impugnata. Il fatto che poi verbalmente sia stato concordato che la mia attività
sarebbe continuata conferma che i termini non erano così perentori come preteso
dalla decisione impugnata, ma che vi era una seria intenzione di continuare. Se
no che senso avrebbe avuto prolungare la mia attività oltre al termine
inizialmente stabilito? Tanto è vero che la comunicazione definitiva che
l'incarico di consulenza si era interrotto il 7 novembre 2004 io l'ho ricevuta
ufficialmente solo il 12 novembre 2004 (allegato C), mentre in precedenza le
intenzioni di __________ mi venivano comunicate in modo interlocutorio
(allegato D). Anche un solo giorno di lavoro in più dimostra che i termini
indicati nella "Lettera di incarico" non erano così perentori come
vuole far credere la decisione impugnata.
4.
Quando, come
un "fulmine a ciel sereno" ho avuto sentore che la mia attività
presso __________ sarebbe stata interrotta, mi sono subito attivato per trovare
delle alternative. Vedi a tal proposito il foglio "prova degli sforzi
personali intrapresi per trovare lavoro" (allegato E) consegnato il 17
novembre 2004 ai vostri sportelli, secondo le istruzioni ricevute e relative
lettere inviate e ricevute (allegati F, G, H, I). Queste ricerche sono avvenute
prima dell'iscrizione ai vostri uffici, avvenuta il 26 ottobre 2004 con il
primo colloquio di consulenza avvenuto il 2 novembre 2004 (vedi allegato M),
quindi prima che la mia attività presso __________ terminasse. A dimostrazione
di quanto la situazione fosse diventata dubbiosa - e proprio per questo io mi
sia attivato per trovare alternative professionali - vi è poi il verbale del
colloquio di consulenza del 2 novembre 2004 (di cui non mi sono fatto fare
copia ma che voi potete facilmente richiedere al consulente URC, Signor __________)
nel quale si era scritto, cito a memoria, che il sottoscritto si era annunciato
cautelativamente, non sapendo ancora, a quel momento, se il suo rapporto con __________
si sarebbe interrotto e, in caso affermativo, per quale termine.
Mi rendo conto che le ricerche
effettuate sono poche, ma sono iniziate immediatamente al momento in cui il
sottoscritto ha avuto il dubbio (nemmeno ancora la certezza) che la sua
attività non potesse continuare presso la __________. Le attuali condizioni del
mercato del lavoro sono note e altrettanto noto è che le opportunità serie e
concrete sono estremamente ridotte.
CONCLUSIONI
Mi oppongo alla decisione di sospensione delle indennità per i
motivi sopra ampiamente esposti e che qui di seguito riassumo:
1.
Non è per
nulla accertato che la mia attività precedente all'iscrizione fosse a tempo
determinato.
2.
In ogni caso
era previsto che la stessa continuasse con una nuova funzione (da stabilire)
presso una Società anonima di diritto svizzero che avesse il medesimo nome
della Società __________ (__________)
3.
I compiti da
me svolti preludevano con ogni evidenza alla creazione della società svizzera,
non vi era alcun motivo di ritenere che questa non venisse poi costituita.
4.
La mia
attività è andata oltre il periodo inizialmente previsto e ciò dimostra che il
termine indicato nella "Lettera di incarico" non era per nulla così
perentorio, mentre è pacifico che io mi sono attivato immediatamente con le
ricerche di lavoro non appena ho avuto l'impressione che la mia attività per __________
potesse essere interrotta con un preavviso brevissimo." (Doc. I)
1.4
L'autorità
amministrativa, nella sua risposta di causa del 22 febbraio 2005, ha postulato
l'integrale reiezione dell'impugnativa e ha, segnatamente, osservato:
"
(…)
Nel ricorso presentato
comunica di ritenere ingiusta la sanzione e ne chiede l'annullamento in quanto,
non è per nulla accertato, che la sua attività precedente l'iscrizione fosse a
tempo determinato (4 mesi dal 21.06.2004) essendo andata oltre il periodo
inizialmente preventivato (ca. 2 settimane!!!) ed inoltre era previsto che, nel
caso in cui fosse stata costituita una nuova società (__________) egli avrebbe
assunto il ruolo di responsabile.
Nella lettera di incarico
firmata dall'assicurato in data 07.06.2004 è chiaramente indicato che: "…
con decorrenza 21.06.2004 e per un periodo di 4 mesi dalla data indicata, il
sig. RI 1 assumerà un incarico di consulenza …". Solo al termine di
questo periodo e nel caso in cui fosse stata costituita la società
svizzera, avrebbe assunto il ruolo di responsabile di detta società.
Non essendoci nessuna
garanzia di continuità presso la __________, e tantomeno presso la Società
svizzera (ancora da costituire) egli doveva continuare ad effettuare le
ricerche di lavoro, fino al momento in cui avrebbe avuto conferma che la __________
era stata costituita e ne veniva confermato nel previsto ruolo di responsabile.
Ininfluente pure il fatto
che il previsto periodo iniziale di quattro mesi si sia prolungato di una
quindicina di giorni (fino al 07.11.04). Non è abbastanza per dedurre in modo
inequivocabile che la costituenda società svizzera veniva realizzata. Al
contrario, dal mail 28.10.04, che un responsabile della società __________ ha
inviato all'assicurato, traspare che detto prolungamento è avvenuto per motivi
fortuiti e completamente estranei (incidente ad un membro influente del CdA
della __________).
In sede di opposizione
l'entità della sanzione è stata ridotta da 12 a 10 giorni di sospensione,
tenuto conto che durante il mese di ottobre, anche se insufficienti, almeno tre
ricerche erano state effettuate." (Doc. III)
1.5
Il 4 marzo
2005.
l’assicurato ha sottolineato:
"
(…) al momento di iniziare l'attività presso __________,
l'intenzione di tutti era di aprire, al termine della mia attività a __________,
una SA svizzera della quale io sarei stato dipendente. Tenuto conto della
situazione, cercare già a quel momento un lavoro alternativo, sarebbe stato
controproducente, comunque un agire assolutamente irragionevole e contrario ad
ogni regola di buon senso" (Doc. V)
1.6
Il doc. V è
stato trasmesso all’URC per conoscenza (cfr. doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002.
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2
Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurato deve essere o
meno sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancate e insufficienti
ricerche di lavoro nei mesi precedenti l'iscrizione in disoccupazione.
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal
popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU
N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1, consid.
1.2
, pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag.
467; DTF 126 V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42,
consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71;
DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321
consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella
causa L., H 114/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 10 gennaio 2005).
Nel caso
in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per mancate ricerche di
lavoro nei mesi di agosto, settembre, e ottobre 2004 precedenti l'annuncio per
il collocamento. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore
e deve dunque essere presa in considerazione.
2.3
Dapprima va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né
l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di
sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio
2003.
È stato, invece, parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza.
Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.
Come
appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare
personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario
anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche
fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno
lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente
gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per
scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le
ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
2.4
La giurisprudenza federale ha
stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non
si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di
disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il
licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;
DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C
77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure
art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Anche gli
assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C
305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);
STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
2.5
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Il
disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire
all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di
lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994
pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).
Secondo costante
giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,
devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.
per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in
una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella
causa M.Z., C 33/87).
In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro
compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:
"
(…)
Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen
während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier
Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies
insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen
und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich
bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel
schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich
während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen
beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des
leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung
getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des
nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in
welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht
eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden."
(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02)
In una
sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha
inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:
"
1.
- Das kantonale Gericht hat die vorliegend
massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1
AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden
Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer
der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die
Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den
erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a)
zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.
Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis
in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art.
17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an
Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr
nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn
1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,
Schul- und Berufsbildung der versicherten Person
sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden
Arbeitsmarkt. (…)"
Questa giurisprudenza è stata confermata in una
sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha
ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.
In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella
causa C.
(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti
quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.
In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.
(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,
durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo
pieno in un programma di occupazione temporanea.
Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella
causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un
mese.
In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella
causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di
prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione
di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha
ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.
Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta
dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro
nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che
aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di
controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di
lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate
dall’assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha
in particolare sottolineato:
"
(...)
Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine
versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die
Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V
231.
Erw. 4a mit Hinweis).
Wenn jedoch dem Versicherten grössere
Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er
wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der
Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten
Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige
Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat
verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."
La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata
ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere
assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle
sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni
particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella
causa K., inc. 38.2002.186).
A proposito dei compiti dei consulenti del
personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),
il TCA ha ricordato che:
"
Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire
altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai
consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più
idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85
cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."
2.6
Giusta l'art. 17 cpv. 1 in
fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo
posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi
intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova
occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio
competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30
cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio
dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D.
Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
L'obbligo
di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza
del 23 gennaio 2003 nella causa C.
(C
280/01), nella quale ha osservato:
"
Selbst wenn sich der Versicherte sodann
tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet
hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er
nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.
2.
AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."
Concretamente
ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987
nella causa S.P., AD 5/87).
Inoltre
il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare
le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di
lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il
disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre
1999.
nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato
di stato dell'economia, SECO).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha
ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le
ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
In merito alle ricerche di lavoro compiute
esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo
di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C
319/02), ha avuto modo di rilevare:
"
(…)
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid.
4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige
dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en
tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au
regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op.
cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un
assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde
également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La
continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne
saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une
période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être
rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur
quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois
dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en
général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause
R., C 14/88). (…)"
(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)
2.7
L'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il
danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).
In una
sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle
assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le
seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della
sospensione:
"
Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung
soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es
sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche
Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der
Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose
zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll
den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in
Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in
Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern
ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in
der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten
an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der
Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V
40.
Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art.
30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im
Taggeldrecht nicht zum Tragen.
Wüsste nämlich eine
arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer
Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem
gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227-
228)
In questa
sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la
conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al
proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
In una
sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
2.2
Anche nell'ambito dell'assicurazione contro
la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata
per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione
contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).
Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale
(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha
così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui
provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per
motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di
comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"
(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C
221/02)
2.8
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.
45.
cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Per quel
che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate
ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi,
visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de
chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle
sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione
su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha
approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23
gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato
la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo
comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di
disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella
causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione
per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio
2003.
nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha
confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche
durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di
sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta;
la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta
Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle
indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato,
nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro,
di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso
del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di
trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03,
nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per
insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza
del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha
confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il
periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C
210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di
9.
giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente
l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di
controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti
ricerche di lavoro durante un periodo di controllo).
2.9
Nella già
menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale
delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che
commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di
lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:
" b) Die
Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994
vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der
Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden;
zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem
Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der
Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen
Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten
deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und
Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit
kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der
Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege
unangefochtenerweise dieselbe Praxis.
Demgegenüber macht die
Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass
die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von
der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur
stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren
Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder
drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.
c) Die Vorinstanz
beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der
Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten zulässig
sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses führte in
einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im
Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass
Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn
Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht
oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art.
35.
BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse
gleichermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch
bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete
Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem
Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da
insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an
die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den
übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).
d) Die im genannten
Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den
Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des
Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder
verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen
für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht
hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf
Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung
ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art.
30.
Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von
jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen
aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig
unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem
Verschulden. Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn
die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert
würde. Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1
1980.
IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird,
die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu
Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht
ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine
zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus
trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen
müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der
nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der
Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte
Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c
AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.
e) Aus diesen Ausführungen
folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c
AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher
insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen
befreit." (DTF 124 V 231-233)
Nella
sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro
qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha
sottolineato:
" Die
Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf.
Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich
10.
bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die
Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle
Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,
a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der
Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive
Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von
der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der
Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens
ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung.
Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)
La Cassa
di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione.
Infine,
sempre in questa sentenza citata, il TFA ha deciso che l'amministrazione prima
di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare
all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:
" Eine
der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht
vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche
in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.
BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der
Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht
würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird
der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige
zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996
gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen
der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt.
Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung
auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen
Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das
Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht
veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985,
C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30)
festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende
Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser
Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V
233)
2.10
Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incarto che
l'assicurato, dopo aver beneficiato di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione nel periodo dal 1° ottobre 2003 al 20 giugno 2004 (cfr. doc. 1, 2),
ha iniziato, il 21 giugno 2004, un‘attività lavorativa, a tempo pieno, quale
consulente in territorio svizzero per la __________, in vista della
costituzione della società __________ (cfr. doc. A).
Il 26
ottobre 2004 il ricorrente si è riannunciato presso l’URC di __________ a
titolo cautelativo, in quanto, come risulta dal verbale allestito in occasione
del colloquio di reiscrizione del 2 novembre 2004, a breve termine avrebbe
ricevuto la risposta definitiva relativa all’assunzione presso la ditta __________
(cfr. doc. 1).
Egli ha
comunque indicato di essere alla ricerca di un’occupazione quale direttore
d’azienda, consulente del personale, direttore del personale (cfr. doc. 1).
L’insorgente,
a seguito della comunicazione del 12 novembre 2004 da parte della __________ di
__________ di rinviare a data da stabilirsi la fattibilità della __________
(cfr. doc. C), ha poi confermato la propria reiscrizione in dicossupazione.
Al
momento del suo annuncio per il collocamento l'assicurato non ha consegnato
all'amministrazione alcuna ricerca di lavoro relativa ai tre mesi precedenti l'iscrizione
in disoccupazione, ovvero ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2004.
L'URC di __________,
con decisione formale del 22 dicembre 2004, ha sospeso il ricorrente dal
diritto alle indennità di disoccupazione per 12 giorni (cfr. doc. 2).
Con
decisione su opposizione del 10 gennaio 2005 l’amministrazione ha però ridotto
la sanzione a 10 giorni di sospensione, poiché l’insorgente ha comprovato di
avere effettuato tre ricerche di impiego nel mese di ottobre 2004 (cfr. doc.
M).
L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale
proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta
Corte ha rilevato che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il
TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:
"
(…) Selon un principe général de la procédure
administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2
let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière
d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."
Nella fattispecie in
esame, prima di emanare la decisione di sanzione, e meglio il
17.
dicembre 2004 durante un colloquio di consulenza, il collocatore
dell’insorgente ha reso attento quest’ultimo della circostanza di poter incorrere
in una sanzione a causa del mancato compimento di ricerche di lavoro nei tre
mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione. Inoltre per valutare se il suo
comportamento era passibile di sospensione o meno il consulente del personale ha
invitato l’assicurato a trasmettere una copia del contratto di collaborazione
concluso con la __________ nel mese di giugno 2004 (cfr. doc. 1).
In simili circostanze il TCA constata che
l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito del ricorrente già
precedentemente all’emanazione della decisione formale, conformemente alla
chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA
(cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9;
DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune
circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit.,
ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466
n° 53 e 54).
2.11
Come
esposto precedentemente (cfr. consid. 2.4.), gli assicurati devono effettuare
delle ricerche di impiego prima di iscriversi in disoccupazione.
Dalla documentazione agli
atti emerge che l'assicurato quando si è annunciato per il collocamento non ha
prodotto alcuna ricerca di lavoro per i mesi di agosto, settembre e ottobre
2004.
(cfr. doc. 1).
Nella procedura di
opposizione egli ha allegato tre ricerche di impiego effettuate il 19, 20 e 25
ottobre 2004 (cfr. doc. E-I).
L’URC
ritiene che l’assicurato non avrebbe dovuto limitarsi a compiere degli sforzi
nel solo mese di ottobre 2004, bensì avrebbe dovuto attivarsi anche durante i
mesi di agosto e settembre 2004 al fine di reperire una nuova occupazione.
Allo
stesso non era, infatti, stata garantita la continuità dell’attività presso la __________
tramite la costituzione della __________ (cfr. doc. M; consid. 1.2.).
L'insorgente, dal canto
suo, ha motivato il fatto di avere intrapreso degli sforzi volti
all’ottenimento di una nuova occupazione soltanto nel mese di ottobre 2004,
indicando che quando ha iniziato a svolgere l’incarico di consulenza per la __________
le intenzioni chiaramente definite erano quelle di costituire, alla fine dei
quattro mesi previsti nell’accordo del 7 giugno 2004 (cfr. doc. A), la __________,
di cui egli avrebbe assunto il ruolo di responsabile. Ciò sarebbe dimostrato dagli
avanzati contatti intercorsi con una fiduciaria svizzera che da tempo aveva
richiesto alle competenti autorità federali che nulla ostasse all’iscrizione al
Registro di commercio della società citata. Anche i compiti svolti
dall’assicurato - definizione della modulistica trilingue, ricerca e formazione
della rete di assistenza (officine meccaniche, carrozzerie, assistenza
pneumatici) e contatti con altri fornitori - preludevano alla creazione della
ditta e non lasciavano prevedere che questa non sarebbe stata costituita. A
mente del ricorrente, pertanto, cercare un impiego alternativo nei quattro mesi
di attività presso la __________ sarebbe stato controproducente, irragionevole
e contrario a ogni regola di buon senso. Quando, poi, egli ha avuto sentore che
la sua occupazione sarebbe stata interrotta, si è attivato per trovare un altro
impiego effettuando le ricerche del 19, 20, 25 ottobre 2004 (cfr. doc. I, V;
consid. 1.3.; 1.5.).
2.12
Il TFA ha
stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di
disoccupazione l'assicurato che pur non compiendo un numero di ricerche di
lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132;
STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,
C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.
Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In
particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte
ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44.
lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR
tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März
1987, C 110/86). (...)"
Decisivo è dunque il
fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella
forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa
H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Umzumutbarkeit, am Arbeitsplatz, am
Arbeitsplatz zu verbleiben".
2.13
L’assicurato e la __________, il 7 giugno 2004, hanno concluso il
seguente accordo:
"
Si concorda che con decorrenza 21/06/2004, per
un periodo di mesi 4 dalla data indicata, il sig. RI 1 svolgerà un incarico
di consulenza in territorio svizzero per la costituenda __________,
avente ad oggetto la definizione della modulistica trilingue (contratti,
documenti pubblicitari, moduli di convenzionamento, etc.) nonché la ricerca e
la formazione della rete di assistenza (officine meccaniche, carrozzerie,
assistenza pneumatici etc.), oltre a contatti con altri fornitori (fornitori
veicoli, assicurazioni, etc.).
Tale attività prevede un compenso fatturato pari a 7.500
(settemilacinquecento) franchi svizzeri mensili da bonificarsi il 30 di
ogni mese, oltre le spese sostenute e documentate.
AI termine del periodo di consulenza in caso di costituzione della
__________, il Sig RI 1 assumerà il ruolo di responsabile di detta società.
Il Sig. RI 1 si impegna comunque, sia in caso di evoluzione
positiva che negativa, a non prestare concorrenza alla __________ sia in __________
che in Svizzera, ed a non diffondere le informazioni ricevute sulla struttura
ed il funzionamento della stessa per un periodo di anni 3, in caso
contrario il Sig. RI 1 sarà tenuto a riconoscere una penale pari a 25.000 (venticinquemila)
franchi svizzeri." (Doc. A)
Secondo
costante giurisprudenza, confrontato con l'interpretazione di un contratto, il
giudice deve in primo luogo adoperarsi per determinare la vera e concorde
volontà dei contraenti, anziché attenersi unicamente alla denominazione o alle
parole inesatte utilizzate, per errore o allo scopo di nascondere la vera
natura del contratto (interpretazione soggettiva; art. 18 cpv. 1 CO). Se la
reale e concorde volontà delle parti non può essere stabilita, il giudice
procede all'interpretazione delle dichiarazioni delle parti secondo il
principio dell'affidamento (interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso
che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle
dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (cfr. DTF 129 III
118.
consid. 2.5 pag. 122 con rinvii, STF del 20 aprile 2005 nella causa A.,
4C.462/2004, consid. 4.3.1.; STF del 2 giugno 2004 nella causa A.,4C.78/2004,
consid. 5.1.).
Il TCA,
esaminato attentamente il chiaro tenore complessivo della “Lettera di incarico”
del 7 giugno 2004 - che non dà adito a dubbi circa la reale volontà delle parti
- osserva che, in casu, tra l’assicurato e la __________ è stato convenuto che
all’insorgente venivano affidati dei compiti in Svizzera unicamente per il
periodo dal 21 giugno 2004 al 21 ottobre 2004.
Il 7
giugno 2004, in effetti, da una parte, è stato precisato che il ricorrente
avrebbe svolto un incarico di consulenza di quattro mesi.
Dall’altra,
è stato espressamente indicato che l’assicurato avrebbe in seguito ricoperto il
ruolo di responsabile della __________ in caso di costituzione di detta
società. Non era, dunque, ancora dato di sapere se la ditta in Svizzera sarebbe
stata creata o meno.
Inoltre
anche l’impegno assunto dall’assicurato a non prestare concorrenza alla __________
sia in __________ che in Svizzera per tre anni sia in caso di evoluzione
positiva che negativa dimostra che nel mese di giugno 2004, quando è stato
sottoscritto l’accordo, tra le parti è stato solamente concordato l’incarico di
quattro mesi.
Il futuro
per quel che concerneva la costituzione della __________ - e quindi l’assunzione
definitiva dell’assicurato - risultava ancora incerto.
In simili
condizioni, in primo luogo, la “Lettera di incarico” del 7 giugno 2004
costituisce un contratto di lavoro di durata determinata.
In
secondo luogo, all’assicurato non era stato garantito il posto di responsabile
della __________ a partire dalla fine del mese di ottobre 2004.
Nemmeno
nei mesi seguenti al mese di giugno 2004 è stata comunicata all’insorgente la
risoluzione certa di fondare la nuova società in Svizzera. Ancora il 28 ottobre
2004.
un responsabile di __________ ha inviato al ricorrente un messaggio di
posta elettronica, da cui si evince che lo stesso a quell’epoca non aveva
ricevuto una risposta definitiva dal Consiglio di amministrazione della ditta
sul da farsi in merito al progetto Ticino – se proseguire o meno (cfr. doc. D).
Pertanto
l’assicurato durante tutta la durata del suo incarico per la __________ non
poteva ragionevolmente avere la certezza di venire assunto quale responsabile a
far tempo dal mese di ottobre 2004.
Visto che
la costituzione della società in Svizzera non era ancora stata decisa
definitivamente, nemmeno poteva essergli stata garantita l’attività di
responsabile.
L’insorgente
piuttosto sperava di poter continuare la collaborazione con la __________. La
mera speranza, tuttavia, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di
compiere ricerche di impiego negli ultimi tre mesi di un contratto di lavoro di
durata determinata (cfr. consid. 2.12.).
L’affermazione
del ricorrente secondo cui vi era una seria intenzione di continuare l’attività,
siccome il termine del proprio incarico presso la __________ non ha avuto luogo
il 21 ottobre 2004, bensì dopo qualche settimana, ossia il 7 novembre 2004
(cfr. doc. I, C; consid. 1.3.), è pure irrilevante ai fini della presente
vertenza.
In
effetti, l’insorgente già il 19 ottobre 2004, ovvero precedentemente alla fine
dell’incarico, prevista dall’accordo per il 21 ottobre 2004 (cfr. doc. A), ha
inoltrato la sua candidatura per un posto di direttore presso la __________,
specificando di avere appreso in quei giorni che la sua attività sarebbe stata
interrotta a breve termine (cfr. doc. F).
La stessa
precisazione è, del resto, stata indicata il 25 ottobre 2004 nella lettera con
cui ha postulato per un impiego quale responsabile amministrativo preso la __________
(cfr. doc. G).
Queste
ricerche attestano che, nonostante il suo incarico presso la __________ si sia
prolungato di un paio di settimane, l’assicurato ben sapeva che lo stesso
sarebbe terminato entro il 21 ottobre 2004, data menzionata nell’accordo del 7
giugno 2004.
Relativamente
al fatto che egli, nei suoi scritti ai potenziali datori di lavoro abbia
puntualizzato che solo in quei giorni aveva appreso che il suo rapporto di
impiego si sarebbe concluso a breve termine, va rilevato che agli atti non
risulta nessun documento precedente alle lettere di candidatura che comprovi
questa asserzione.
La data
della fine dell’impiego presso la __________ risulta invece dall’accordo del 7
giugno 2004 (cfr. doc. A).
Inoltre, la
semplice intenzione, pur seria che sia, da parte di un datore di lavoro di
continuare un rapporto di impiego con un assicurato non è sufficiente per
esonerare quest’ultimo dall’obbligo di cercare una nuova attività, se tale
continuazione non viene garantita. In casu, come già evidenziato, non emergono
elementi che permettano di dedurre che l’attività di responsabile era stata
garantita al ricorrente.
Di
conseguenza l’assicurato, essendo al beneficio di un contratto di durata
determinata e nutrendo soltanto la speranza di essere assunto quale
responsabile della __________ per la Svizzera, avrebbe dovuto intraprendere
degli sforzi al fine di reperire un nuovo impiego già a partire dal mese di
agosto 2004 (cfr. STCA del 20 ottobre 2004 nella causa B., 38.2004.30).
L’insorgente,
per contro, nei mesi di agosto e settembre 2004 non ha effettuato alcuna
ricerca.
2.14
Per quel che
attiene al mese di ottobre 2004, occorre rilevare che l’assicurato ha compiuto
tre ricerche di lavoro scritte.
Più
precisamente il 19 ottobre 2004 egli ha postulato quale direttore presso la __________
sulla base di un’inserzione sul __________ (cfr. doc. F), il 20 ottobre 2004 ha
inviato il proprio curriculum alla __________ (cfr. doc. H) e il 25 ottobre
2004.
ha risposto a un annuncio della __________ apparso sul __________ per un
impiego quale responsabile amministrativo (cfr. doc. G).
Le
ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto l’arco del mese e non
raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del 25 novembre 2002
nella causa B., 38.2002.111; STCA del 2 maggio 2000 nella causa T.,
38.00
; STCA del 13 aprile 2000 nella causa G., 38.99.375; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 27-28).
Nel caso di ricerche
scritte, comunque, può essere più razionale preparare le proprie candidature
concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità delle offerte di
lavoro pubblicate nei giornali e tenuto conto del fatto che i termini per
postulare sono generalmente relativamente lunghi (cfr. STFA del 4 giugno 2003
nella causa R., C 319/02, consid. 4.2.)
Nel caso
concreto, dunque, all’assicurato che ha risposto per iscritto a degli annunci
apparsi su un quotidiano locale non può essere imputato il fatto di avere
effettuato delle ricerche in un lasso di tempo breve di circa una settimana, e
meglio dal 19 al 25 ottobre 2005.
Egli ha, tuttavia,
compiuto soltanto tre ricerche.
Esse,
come peraltro indicato dall’amministrazione (cfr. consid. 1.2.), devono essere
ritenute insufficienti dal profilo quantitativo.
Al
riguardo va, in effetti, rammentato che secondo
costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di
controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente
valide (cfr. consid. 2.5.).
2.15
In simili
condizioni, questa Corte deve concludere che l'assicurato, non avendo svolto
delle ricerche di impiego nei mesi di agosto e settembre 2004 e avendo compiuto
degli sforzi insufficienti dal profilo quantitativo nel mese di ottobre 2004 (cfr.
consid. 2.13., 2.14.), ha violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla
legge e deve dunque essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione
giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
Per
quanto concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base
alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in
disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese, mentre è di 4 giorni la
sospensione minima irrogata agli assicurati che non compiono ricerche in tale
lasso di tempo (cfr. consid. 2.8.).
Nel caso
di specie l’URC ha inflitto all’assicurato 10 giorni di sospensione (4 giorni
per le mancate ricerche del mese di agosto 2004 + 4 giorni per le mancate
ricerche del mese di settembre 2004 + 2 giorni per le insufficienti ricerche
del mese di ottobre 2004).
Tutto ben
considerato, la sospensione di 10 giorni inflitta all'assicurato
dall'amministrazione risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr.
consid. 2.8.).
La
decisione su opposizione del 10 gennaio 2005 va, quindi, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster