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Decisione

38.2005.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 maggio 2005Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

I normali tempi di attesa nelle possibili trattative con i datori

di lavoro e le crescenti e note difficoltà che si incontrano attualmente sul

mercato del lavoro determinano la necessità di attivarsi nelle ricerche di

lavoro con largo anticipo. Facciamo inoltre notare come il fatto di agire nel

settore della ristorazione, notoriamente fermo nel periodo invernale, accentua

ancora di più le sopracitate difficoltà. Dalla documentazione in nostro

possesso rileviamo come lei si sia attivato in maniera corretta solo a partire

dal 23 dicembre 2004, rileviamo pure come il datore di lavoro in data

30.11.2004 le abbia riconfermato, tramite lettera, la fine del rapporto di

lavoro

Non si entra nel merito dei giorni di attesa (6) citati

nell'opposizione non facendo parte della decisione di sanzione in questione

(no. 208858163).

Gli argomenti da lei sollevati con l'opposizione non permettono di

giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto stabilito con la

decisione contestata e pertanto gli sforzi da lei svolti per reperire un

impiego non possono essere ritenuti sufficienti né per quantità, né per

qualità." (Doc. A)

1.3. L'assicurato

ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA,

esprimendosi come segue:

"

(…)

Vi scrivo per sottopormi alla vostra attenzione. Quando mi sono

iscritto al URC di __________ io non sapevo nulla di quello che rientrava nelle

leggi Svizzere che riguardano la disoccupazione. Ripeto come ho spiegato al mio

collocatore che non ero a conoscenza della questione che dovevo ricercare il

lavoro 3 mesi prima della fine del contratto avendo un contratto a tempo

determinato. Ciò che ritengo ingiusto e che mi siano stati tolti 10 giorni di

indennità più i 6 giorni per apertura del quadro che avviene di solito. Per concludere

dopo aver fatto opposizione all’URC la decisione è rimasta la stessa e mi

venivano accreditati soltanto 5 giorni di indennità pari a 597,00 CHF, io nella

situazione di disoccupato che mi ritrovo come posso vivere con 600,00 franchi, ricordando

che devo pagare l'affitto, la cassa malati, devo mangiare, mi sono anche

trovato nella situazione. che il mio datore di lavoro non mi ha pagato l'ultimo

mese lavorativo (per fallimento). Perciò chiedo che mi vengano riaccreditati i

10 giorni di indennità." (Doc. I)

1.4. L'autorità

amministrativa, nella sua risposta di causa del 1° marzo 2005, ha postulato

l'integrale reiezione dell'impugnativa e ha, segnatamente, osservato:

"

(…)

L'assicurato per motivare le ricerche insufficienti ha prima

invocato la sua disinformazione sulle leggi nella risposta alla Richiesta di

giustificazione (doc. 4) e in seguito ha accennato al suo licenziamento

annunciatogli a fine novembre per fallimento della società, vedi lettera di

opposizione (doc. 6). La firma del contratto determinato avvenuta il 18 marzo

2004 (doc. 1) predisponeva già chiaramente la fine del rapporto di lavoro per

il 31 dicembre 2004, pertanto l'assicurato non aveva bisogno di altre conferme

o motivazioni per cercare in anticipo una nuova soluzione lavorativa. II datore

di lavoro gli ha effettivamente intimato una disdetta a fine novembre (doc. 8),

ma questa non è ritenuta determinante dal nostro ufficio in presenza del

contratto a tempo determinato firmato a marzo 2004. Come affermato in fase di

opposizione l'assicurato ha trovato un posto di lavoro con inizio il 16 marzo

2005 circa, ma lo stesso è stato reperito solo dopo l'iscrizione al nostro

ufficio, lo si deduce dalla data della firma del contratto (doc. 9) e dal fatto

che non risulta essere una ricerca effettuata tra i mesi di ottobre e dicembre

2004." (Doc. III)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Oggetto del

presente ricorso è la questione di sapere se la decisione su opposizione del 14

febbraio 2005 che ha confermato la decisione del 17 gennaio 2005 con cui l’URC

ha sospeso l'assicurato dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancate

e insufficienti ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l'iscrizione in

disoccupazione è conforme o meno alla legislazione federale, non invece quella

di sapere se correttamente o meno al caso dell’assicurato sono stati applicati

sei giorni di attesa, come menzionato nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I).

E`

infatti la decisione su opposizione che determina l’oggetto dell’impugnazione

(cfr. STFA del 25 novembre 2004 nella causa M., G. e E., H 53/04, consid. 1.1.3,

pubblicata in SVR 2005 AHV Nr. 9; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C

120/01, consid. 3; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U

105/03, consid. 4; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e

C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid.

3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).

In casu

la decisione su opposizione contestata concerne unicamente la sospensione di 10

giorni per mancate e insufficienti ricerche di impiego negli ultimi tre mesi di

attività lavorativa.

Riguardo

ai sei giorni di attesa applicati al caso del ricorrente, è comunque utile evidenziare

che l’art. 18 cpv. 1 LADI prevede che il diritto all’indennità inizia dopo un

periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata.

Secondo

il cpv. 3, poi, se l’assicurato diventa disoccupato alla fine di un’attività

stagionale o alla fine di un’attività in una professione in cui sono usuali

frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti di impiego di durata

limitata, la perdita di lavoro non è computata durante un periodo di attesa

stabilito dal Consiglio federale (cfr. Circolare relativa all’indennità di

disoccupazione emessa dal SECO, gennaio 2003, C 70 segg.).

L’art. 6 cpv. 4 OADI enuncia che dopo un’attività stagionale (art. 7) o

un’attività nell’ambito di una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti

di datore di lavoro o rapporti di impiego di durata limitata (art. 8), il

periodo di attesa è di un giorno. Dev’essere compiuto una sola volta

durante un periodo di controllo.

Il

cpv. 5 dell’art. 6 OADI, dal canto suo, contempla l’esclusione del periodo di

attesa ai sensi del capoverso 4:

a.

se sono trascorsi due mesi dalla fine del rapporto di lavoro che lo

determina;

b.

se il rapporto di lavoro è durato ininterrottamente almeno un anno;

c.

se il rapporto di lavoro secondo il capoverso 4 viene sciolto prematuramente

per motivi economici;

d.

se, per un periodo di controllo, l’assicurato non comprova più di 5 giorni di

lavoro.

Giusta

l’art. 6 cpv. 6 OADI il periodo di attesa dev’essere compiuto ulteriormente al

periodo di attesa generale di cui all’articolo 18 capoverso 1 LADI.

Sono considerati periodi

di attesa soltanto i giorni per i quali l’assicurato adempie le condizioni che

danno diritto all’indennità (art. 8 cpv. 1 LADI; cfr.

Circolare relativa all’indennità di disoccupazione emessa dal SECO, gennaio

2003, C 83 segg.).

L’art. 7 OADI sancisce che

un’attività è considerata stagionale se:

a.

l’assicurato è stato esplicitamente assunto in base a un rapporto di lavoro

limitato a una stagione, oppure

b.

il rapporto di lavoro equivale, per la sua natura e la sua durata, ad un

impiego stagionale.

Per quanto concerne il

periodo di attesa generale, l’art. 6a OADI, in particolare ai cpv. 1 e 2,

prevede che tale periodo di cinque giorni

dev’essere compiuto una sola volta nel termine quadro per la riscossione della

prestazione. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali

l’assicurato adempie le condizioni che danno diritto all’indennità (art. 8 cpv.

1 LADI).

Il

periodo di attesa generale si applica unicamente alle persone il cui guadagno assicurato,

per un’attività a tempo pieno, supera 3000 franchi al mese; per un’attività a

tempo parziale l’importo è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione.

Siffatto importo aumenta di 1000 franchi per il primo figlio e di 500 franchi

per ogni figlio ulteriore per il quale esiste un obbligo di mantenimento

conformemente all’articolo 33 (cfr. Circolare relativa

all’indennità di disoccupazione emessa dal SECO, gennaio 2003, C 72).

A tale proposito va

rilevato che il TCA in una sentenza del 20 febbraio 2003 nella causa C.

(38.2002.149), ha stabilito che l’art. 6a cpv. 2 OADI, almeno per chi esercita

un’attività a tempo pieno, rispetta pienamente la delega di cui all’art. 18

cpv. 1bisLADI. Esso è, pertanto, stato ritenuto conforme alla legge.

Nel

merito

2.3. Il 1° luglio

2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il

24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del

24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1, consid.

1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag.

467; DTF 126 V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42,

consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71;

DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321

consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20

gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella

causa L., H 114/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 14 febbraio 2005).

Nel caso

in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per mancate ricerche di

lavoro nei mesi di ottobre, novembre, e dicembre 2004 precedenti l'iscrizione

al collocamento. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore

e deve dunque essere presa in considerazione.

2.4. Dapprima va

rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né

l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di

sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio

2003. È stato, invece, parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza.

Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.

Come

appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare

personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario

anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche

fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo

di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92

nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1

OADI:

"

L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di

regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI

prevede che:

"

Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve

provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare

lavoro."

L'art. 26 cpv. 2bis OADI

precisa che

" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di

controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio

competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo

informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione

valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell'assicurato."

Conformemente al principio

dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI

ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue

possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Se non adempie il suo

obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il

suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

2.5. La giurisprudenza federale ha

stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non

si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di

disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il

licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;

DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C

77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure

art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Anche gli

assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C

305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);

STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04)).

2.6. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Il

disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire

all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di

lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994

pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

Secondo costante

giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,

devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.

per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in

una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella

causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro

compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

"

(…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen

während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier

Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies

insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen

und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich

bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel

schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich

während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen

beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des

leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung

getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des

nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in

welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht

eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden."

(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E., C 286/02)

In una

sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha

inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:

"

1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend

massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1

AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden

Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer

der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die

Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den

erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a)

zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.

Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis

in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden

(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art.

17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an

Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr

nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu

berücksichtigen sind namentlich Alter,

Schul- und Berufsbildung der versicherten Person

sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden

Arbeitsmarkt. (…)"

Questa giurisprudenza è stata confermata in una

sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha

ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella

causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti

quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.

(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,

durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo

pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella

causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un

mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella

causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di

prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata

dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era

sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un

periodo di controllo.

Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta

dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro

nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che

aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di

controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di

lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate

dall’assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha

in particolare sottolineato:

"

(...)

Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine

versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die

Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V

231 Erw. 4a mit Hinweis).

Wenn jedoch dem Versicherten grössere

Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er

wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der

Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten

Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige

Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat

verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata

ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere

assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle

sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni

particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella

causa K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del

personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),

il TCA ha ricordato che:

"

Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire

altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai

consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più

idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85

cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

2.7. Giusta l'art. 17 cpv. 1 in

fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo

posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi

intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova

occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio

competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30

cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio

dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D.

Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

L'obbligo

di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza

del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C

280/01), nella quale ha osservato:

"

Selbst wenn sich der Versicherte sodann

tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet

hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er

nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.

Considerandi

2.

AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

Concretamente

ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987

nella causa S.P., AD 5/87).

Inoltre

il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare

le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di

lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il

disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre

1999.

nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato

di stato dell'economia, SECO).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha

ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le

ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute esclusivamente

per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo di controllo,

il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha avuto

modo di rilevare:

"

(…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait

des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte

aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231

consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique

administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne

peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut

bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des

démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif,

on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par

téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit

(Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un

certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse

ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites,

il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations

de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la

périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que

les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié

du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)"

(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

2.8

L'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il

danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

In una

sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle

assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le

seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della

sospensione:

"

Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung

soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es

sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche

Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der

Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose

zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll

den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in

Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in

Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern

ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in

der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten

an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der

Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V

40.

Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art.

30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im

Taggeldrecht nicht zum Tragen.

Wüsste nämlich eine

arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer

Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem

gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227-

228)

In questa

sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la

conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della

Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al

proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

In una

sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra

l'altro, ribadito che:

"

(…)

2.2

Anche nell'ambito dell'assicurazione contro

la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,

all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.

48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata

per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione

contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).

Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale

(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha

così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui

provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,

vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei

contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline

Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag.

24.

seg.). (…)"

(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C

221/02)

2.9

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.

45.

cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata

secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre

parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

Per quel

che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata

sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione

da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni

per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate

ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di

lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi

successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto

1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione

su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha

approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23

gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato

la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo

comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di

disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella

causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione

per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio

2003.

nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha

confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche

durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro

E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la

sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte

ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità

di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel

1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui

cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale

egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro

ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il

TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti

ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo

2004.

nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni

di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la

sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra

Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per

insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e

mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4

giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo

di controllo).

2.10

Nella già

menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale

delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che

commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di

lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:

" b) Die

Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994

vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der

Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden;

zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem

Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der

Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen

Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten

deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und

Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit

kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der

Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege

unangefochtenerweise dieselbe Praxis.

Demgegenüber macht die

Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass

die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von

der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur

stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren

Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder

drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.

c) Die Vorinstanz

beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der

Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten

zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses

führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im

Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass

Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn

Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht

oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art.

35.

BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse

gleichermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch

bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete

Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem

Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da

insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an

die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den

übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).

d) Die im genannten

Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den

Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des

Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder

verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen

für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht

hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens

auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des

Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das

Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist

im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern

Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45

Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es

widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte

Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf

weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1

1980.

IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird,

die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu

Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht

ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine

zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus

trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen

müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der

nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der Einstellungsfristen

möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte Fahrlässigkeit bei

ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG zu einer

Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.

e) Aus

diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu

Art. 30 Abs. i lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz

anschloss, der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der

kantonale Entscheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er die leichte

Fahrlässigkeit von Sanktionen befreit." (DTF 124 V 231-233)

Nella

sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro

qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha

sottolineato:

" Die

Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf.

Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich

10.

bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die

Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle

Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,

a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der

Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive

Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von

der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der

Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens

ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung.

Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)

La Cassa

di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione.

Infine,

sempre in questa sentenza citata, il TFA ha deciso che l'amministrazione prima

di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare

all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:

" Eine

der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht

vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche

in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.

BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der

Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt

überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung;

hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf

diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis

Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt

er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen

Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung

auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen

Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das

Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht

veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August

1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30)

festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende

Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser

Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V

233)

2.11

Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incarto che

l'assicurato dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2004 ha lavorato presso il

Ristorante __________ di __________ in qualità di aiuto cuoco (cfr. doc. 1).

Egli si è

poi annunciato in disoccupazione con effetto a partire dal 1° gennaio 2005.

Durante

il colloquio di iscrizione del 4 gennaio 2005 l’insorgente ha consegnato

all’URC di __________ una ricerca di lavoro relativa al mese di novembre 2004 e

nove ricerche di impiego per il mese di dicembre 2004 (cfr. doc. 2).

L’amministrazione,

con decisione formale del 17 gennaio 2005, ha sospeso il ricorrente dal diritto

alle indennità di disoccupazione per 10 giorni per mancati e insufficienti

sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione nei tre mesi precedenti

l’annuncio per il collocamento (cfr. doc. 5).

Tale provvedimento

è stato confermato con decisione su opposizione del 14 febbraio 2005 (cfr. doc.

A).

L'art. 42

LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

A tale

proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta

Corte ha rilevato che:

"

Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse

zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine

allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter

Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG

zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins

Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il

TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

"

(…) Selon un principe général de la procédure

administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de

prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2

let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière

d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

Nella fattispecie in

esame, prima di emanare la decisione di sanzione, il

consulente del personale ha inviato all'assicurato una "Richiesta di

giustificazione" con la quale gli ha richiesto di motivare le mancate e

insufficienti ricerche entro il 14 gennaio 2005, precisando che oltre questa

data l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso

e menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede

proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile

per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 3).

L'insorgente, con scritto

del 5 gennaio 2005, ha indicato di avere effettuato ricerche di impiego

unicamente durante l’ultimo mese di lavoro, poiché egli non era informato in

merito alle leggi svizzere (cfr. doc. 4).

Nel caso di specie il TCA constata che

l'amministrazione, trasmettendo all'assicurato la richiesta di giustificazione

citata, gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di

esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.

Dunque il

diritto di essere sentito del ricorrente è stato rispettato già prima

dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara

giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA

del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI

2002.

pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 =

SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la

sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n.

1-28; Th. Locher, "Grundriss des

Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466

n° 53 e 54).

2.12

Come

esposto precedentemente (cfr. consid. 2.5.), gli assicurati devono effettuare

delle ricerche di impiego prima di iscriversi in disoccupazione.

L’assicurato ha lavorato

presso il Ristorante __________ dal mese di aprile al mese di dicembre 2004

(cfr. consid. 2.11.).

Dalla documentazione agli

atti emerge che il ricorrente, nel mese di marzo 2004, era stato assunto dalla __________

per un periodo limitato nel tempo.

Infatti

dal tenore del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 18 marzo 2004 si

evince chiaramente che l’accordo verteva sull’esercizio di un’occupazione dal

mese di aprile al mese di dicembre 2004. E’ stato, peraltro, espressamente

indicato che il contratto veniva concluso a tempo determinato e che sarebbe

durato fino al 31 dicembre 2004 (cfr. doc. 1).

Al

riguardo risulta irrilevante l’asserzione del ricorrente formulata

nell’opposizione del 18 gennaio 2005 secondo cui egli ha compiuto le ricerche

di impiego unicamente nell’ultimo mese di lavoro, siccome sarebbe stato

licenziato il mese precedente (cfr. doc. 6).

L’assicurato,

alla luce del contratto di lavoro, non era in effetti legittimato a nutrire dei

dubbi in relazione alla durata del proprio impiego ad __________. Egli già dal

mese di marzo 2004 doveva sapere che la sua occupazione sarebbe terminata alla

fine di dicembre 2004.

Lo

scritto dell’ex datore di lavoro del 30 novembre 2004 intitolato “Disdetta del

rapporto di lavoro” (cfr. doc. 8) è, dunque, da intendersi soltanto quale

conferma della fine del rapporto di lavoro prevista nel contratto del mese di

marzo 2004 per la fine del mese di dicembre 2004.

L’insorgente,

conseguentemente, beneficiando di un contratto di lavoro di durata determinata,

avrebbe dovuto attivarsi durante gli ultimi tre mesi di attività, e quindi sin

dall’inizio del mese di ottobre 2004, al fine di tentare, tramite delle

ricerche di lavoro quantitativamente e qualitativamente valide, di reperire una

nuova occupazione.

L’assicurato,

per contro, nel mese di ottobre 2004 non ha intrapreso alcuno sforzo al

fine di reperire un impiego, come d’altronde riconosciuto dal ricorrente

medesimo (cfr. consid. 2.11., doc. 4).

Nel mese

di novembre 2004 egli ha compiuto una sola ricerca di lavoro scritta,

quale operaio presso la ditta __________. La relativa risposta negativa gli è

stata inviata l’11 novembre 2004 (cfr. doc. 2). Benché tale sforzo possa essere

considerato sufficiente qualitativamente, esso risulta nettamente insufficiente

dal profilo quantitativo (cfr. consid. 2.6.).

Dal

formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”

relativo al mese di dicembre 2004 (cfr. doc. 2) risulta che in questo mese

il ricorrente ha effettuato nove ricerche di persona quale aiuto-cuoco.

In proposito, occorre, innanzitutto, osservare

che queste ricerche sono state quasi tutte indicate nel relativo modulo in modo

corretto, menzionando sia la data precisa nella quale sono state compiute, sia

l'impiego ricercato, sia il risultato della domanda d'impiego e sono state

comprovate dall'apposizione del "timbro" da parte del potenziale

datore di lavoro contattato. Infatti solamente in un caso, e meglio in relazione

alla ricerca presso l’Albergo __________ del 23 dicembre 2004, il potenziale

datore di lavoro non ha convalidato quanto specificato dal ricorrente (cfr.

doc. 2).

Va, poi,

rilevato che sei ricerche sono state intraprese il 23 dicembre, due il 27

dicembre e una il 28 dicembre.

Le

ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto l'arco del mese e non

raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del 25 novembre 2002 nella causa B.,

38.2002

; STCA del 29 luglio 2002 nella causa P., 38.2002.1; STCA del 2

maggio 2000 nella causa T., 38.2000.11; STCA del 13 aprile 2000 nella causa G.,

38.1999

; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

Nel caso di ricerche

scritte può, però, essere più razionale preparare le proprie candidature

concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità delle offerte di

lavoro pubblicate nei giornali e tenuto conto del fatto che i termini per

postulare sono generalmente relativamente lunghi (cfr. STFA del 4 giugno 2003

nella causa R., C 319/02, consid. 4.2.)

In casu l’assicurato

nel mese di dicembre 2004 ha svolto unicamente di persona i propri sforzi, per

cui egli doveva ripartirli su tutto il mese e non effettuarli solo durante

l’ultima settimana del mese.

Le

ricerche, inoltre, sono state svolte quasi esclusivamente ad __________, dove

egli vive. Soltanto la ricerca del 28 dicembre 2004 è stata effettuata presso

uno Snack Bar di __________, che comunque si trova sempre nella zona limitrofa

al suo domicilio. Relativamente alla ricerca compiuta presso l’Albergo __________

il 23 dicembre 2004 non è poi stato indicato dove si trovi tale esercizio

pubblico (cfr. doc. 2).

Questa

attitudine dell'assicurato non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e

dalla giurisprudenza federale.

Il

ricorrente avrebbe dovuto ampliare il suo campo di ricerca a livello

territoriale, compiendo le ricerche di lavoro non solo nelle vicinanze del suo

domicilio, ma anche altrove, in modo da avere maggiori possibilità di reperire

un nuovo impiego (cfr. STCA del 29 luglio 2002 nella causa W., inc. 38.01.270;

STCA del 24 luglio 2002 nella causa D., inc. 38.01.251).

E’ vero

che l’insorgente ha asserito di non avere conseguito la patente di guida,

tuttavia egli avrebbe dovuto cercare perlomeno nelle località collegate ad __________

da una buona rete di mezzi pubblici. Fra le località più vicine al suo

domicilio va ricordato il centro maggiore, ossia __________.

Infine

l’assicurato avrebbe dovuto diversificare gli sforzi, rivolgendosi anche ad

altre attività che non richiedono particolari qualifiche, analogamente a quella

di aiuto-cuoco da lui ricercata. E’ infatti notorio che nei mesi di ottobre,

novembre e dicembre il numero di turisti in Ticino cala notevolmente, per cui

nel settore della ristorazione gli impieghi disponibili sono decisamente

inferiori rispetto alla stagione estiva.

A tale

fine l’insorgente avrebbe dovuto preferibilmente rispondere a concrete e reali

offerte d’impiego pubblicate sui quotidiani.

Al

riguardo va rammentato che la legge impone agli assicurati non di raccogliere

firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro

(cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).

In simili

condizioni, a prescindere dalla validità o meno dal profilo quantitativo delle

nove ricerche di lavoro compiute dall’assicurato nel mese di dicembre 2004

(cfr. consid. 2.6.), esse si appalesano insufficienti qualitativamente.

2.13

Alla luce di

tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che l'assicurato, non avendo

effettuato ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2004 e avendone compiute di

insufficienti nei mesi di novembre e dicembre 2004 (cfr. consid. 2.12.), ha

violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

Ciò

implica una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta

l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.4.).

2.14

L'assicurato,

tuttavia, sostiene che, fino alla sua iscrizione presso l’URC, non sapeva nulla

degli obblighi imposti ai disoccupati dalla LADI. Egli ha affermato che del

resto è la prima volta che ricorre all’assicurazione contro la disoccupazione

(cfr. doc. I; 6).

Ora,

quindi, si tratta di esaminare se la non conoscenza della LADI, e meglio del

dovere di compiere delle ricerche di lavoro valide sia quantitativamente che

qualitativamente già prima di iscriversi per il collocamento, può costituire,

nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l'assicurato.

Il 1° gennaio 2003 è

entrato in vigore l'art. 27 LPGA (Informazione e consulenza).

Questa nuova importante

disposizione legale ha il seguente tenore:

" Gli

assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei

limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate

sui loro diritti e obblighi (cpv. 1).

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in

merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli

assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro

diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche

onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e

stabilirne la tariffa (cpv. 2).

Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente (cpv. 3)."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli

informativi; cfr. DLA 2002 pag. 194 - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere

in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé

par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e

pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Così l'art. 20 cpv. 4 OADI

("avverte l'assicurato riguardo ai suoi obblighi secondo l'articolo 17

LADI, in particolare all'obbligo di adoperarsi per trovare lavoro". Per un

caso di applicazione, cfr. STFA del 13 agosto 2003 nella causa A., C 133/02),

valido fino al 31 dicembre 2002, è stato abrogato e sostituito dall'art. 19a

OADI, il quale prevede che:

" 1

Gli organi esecutivi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a-d LADI

informano gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare, sulla

procedura di annuncio e sull'obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione.

2.

Le casse informano gli

assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai settori di competenza

delle casse (art. 81LADI).

3.

I servizi cantonali e gli

uffici regionali di collocamento (URC) informano gli assicurati sui diritti e

sugli obblighi derivanti dai rispettivi settori di competenza (art. 85 e 85b

LADI)." (cfr. E. Imhof, art. cit in SZS

pag. 317-318)

L'entrata in vigore

dell'art. 27 LPGA ha molto ridimensionato il principio, precedentemente in

vigore, secondo cui non è possibile invocare l'ignoranza della legge per

ricavarne dei vantaggi. Il giudice federale emerito R. Spira ("Du droit

d'être renseigné …" in SZS 2001 pag. 524 seg., in particolare pag. 531)

sottolinea che la presunzione della conoscenza della legge è stata rovesciata.

(Al riguardo vedi pure U. Kieser, "ATSG - Kommentar" ad art. 27 pag.

319; sul principio appena citato cfr. invece Pratique VSI 2003 pag. 207 segg.

(210); DLA 2002 pag. 113 (115); DLA 2000 pag. 99; DTF 124 V 220; STFA del 31

gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 28 novembre 2000 nella causa

P.S., H 407/99; DTF 124 V 220).

Questo

Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc.

38.2003

, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima

dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in

vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere

sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima

di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo,

riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere

informazioni sui suoi diritti e doveri, argomentando:

"

(…).

Malgrado le importanti modifiche appena esposte,

il TCA ritiene che comunque nulla sia mutato, dopo l'entrata in vigore della

LPGA, circa la possibilità di sanzionare gli assicurati che non hanno

effettuato ricerche di lavoro prima di iscriversi per il collocamento, anche in

caso di ignoranza dalla legge.

Da una parte infatti il nuovo art. 19a OADI ha

generalizzato l'obbligo di informazione che prima esisteva quasi esclusivamente

per quel che riguarda le ricerche di lavoro.

Questa norma non ha tuttavia esteso temporalmente

(e cioè anticipato) il momento a partire dal quale gli organi di esecuzione

devono informare gli assicurati riguardo all'obbligo di cercare lavoro.

L'OADI contiene inoltre tuttora altre

disposizioni: l'art. 26 cpv. 2 ("annunciatosi per riscuotere l'indennità

giornaliera, l'assicurato deve provare il servizio competente gli sforzi che ha

intrapreso per trovare lavoro. In seguito, deve fornire tale prova per ogni

periodo di controllo". Cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C

305/01 e l'art. 45 cpv. 1 lett. a ("la sospensione del diritto

all'indennità ha effetto al primo giorno dopo la cessazione del rapporto di

lavoro qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato o se egli non si

è sufficientemente adoperato per trovare un'occupazione adeguata prima della

disoccupazione") che impongono di sanzionare anche coloro che non

presentano ricerche di lavoro per il periodo che precede l'iscrizione per il collocamento.

Inoltre e soprattutto, il fondamentale principio

dell'obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.6), valido per tutti i settori

del diritto delle assicurazioni sociali (e consacrato esplicitamente su un

aspetto particolare all'art. 21 cpv. 3 LPGA), a mente del TCA, resta attuale

anche dopo l'entrata in vigore della legge sulla parte generale.

Infine non va ignorato che, nell'ambito del

diritto civile l'art. 329 cpv. 3 CO stabilisce che se il contratto è disdetto,

il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo necessario per cerca

un altro lavoro. Dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione, si

può dunque ragionevolmente pretendere che l'assicurato inizi a cercare lavoro

ancora prima di essere ufficialmente informato dai servizi addetti al

collocamento" (STCA 20.11.2003 succitata, consid. 2.14.).

Questa

Corte ha confermato tale principio in una sentenza del 19 gennaio 2004 nella

causa L. (inc. 38.2003.84), non cresciuta in giudicato, in cui a proposito, più

specificatamente, del diritto di consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA

ha stabilito:

"

(…) ogni assicurato può esigere che il proprio

assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi.

Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in

questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come

del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle

informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso

specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è limitato alle persone

assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione

interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che

già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le

informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U, Kieser, op. cit., ad art.

27.

n. 18 pag. 321).

In conclusione, come visto, se un assicurato

contatta direttamente l'amministrazione per avere ragguagli sulla sua condizione

di disoccupato, questa deve informarlo correttamente e in modo completo in

merito ai suoi diritti e doveri.

Per quanto concerne l'assicurazione contro la

disoccupazione, rispetto al periodo precedente all'entrata in vigore della

LPGA, in cui il diritto di consulenza era limitato, ai sensi dell'art. 20 cpv.

4.

OADI, agli obblighi previsti all'art. 17 LADI, che dovevano essere comunicati

dal servizio competente per l'annuncio in disoccupazione, dal 1° gennaio 2003

il dovere di prestare consulenza si impone anche alle casse, ai servizi

cantonali, agli URC." (STCA 19.1.2003 succitata consid. 2.6.)

Nel caso concreto il

ricorrente mai ha allegato di avere, prima del suo annuncio all'URC, contattato

l'amministrazione per ricevere ragguagli relativamente alla sua condizione di

disoccupato.

In

casu, dunque, siccome l’insorgente non si è rivolto direttamente all’URC per

ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, non entra in

considerazione un eventuale diritto alla consulenza ai sensi dell'art. 27 cpv.

2.

LPGA a favore dell'assicurato.

Pertanto, visto che anche

dopo l'entrata in vigore della LPGA l'assicurato che precedentemente alla sua

iscrizione in disoccupazione non ha intrapreso sforzi al fine di reperire

un'occupazione adeguata - o ne ha compiuti di insufficienti - deve essere

sanzionato, anche se ignorava quanto impone la LADI in questo ambito, nel caso

in cui non si sia rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui

suoi diritti e doveri, RI 1 deve essere sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, benché egli non fosse

cognito dell'obbligo di cercare un impiego.

2.15

Per quanto

concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base alle

direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in

disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese, mentre è di 4 giorni la

sospensione minima irrogata agli assicurati che non compiono ricerche in tale lasso

di tempo (cfr. consid. 2.9.).

Nel caso

di specie l’URC ha inflitto all’assicurato 10 giorni di sospensione (4 giorni

per le mancate ricerche del mese di ottobre 2004 + 3 giorni per le insufficienti

ricerche del mese di novembre 2004 + 3 giorni per le insufficienti ricerche del

mese di dicembre 2004).

Tutto ben

considerato, la sospensione di 10 giorni inflitta all'assicurato

dall'amministrazione risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.9.).

La

decisione su opposizione del 14 febbraio 2005 va, quindi, confermata.

2.16

A titolo

abbondanziale, in relazione all’asserzione ricorsuale secondo cui

all’assicurato non sarebbe stato pagato l’ultimo mese di lavoro dal suo ex

datore di lavoro a causa del fallimento (cfr. doc. I; consid. 1.3.), va

segnalato che l’art. 51 LADI prevede che i lavoratori soggetti all’obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera a

una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all’indennità per insolvenza se il loro datore di lavoro è stato

dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali.

Secondo

l'art. 52 cpv. 1 LADI (versione in

vigore dal 1° luglio 2003; cfr. RU N. 25 1 luglio 2003, 1828-1851; in concreto

non applicabile; cfr. consid. 2.1), l'indennità per

insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del

rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali

crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di

fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell'importo massimo di

cui all'art. 3 cpv. 2. Sono considerati salari anche gli assegni dovuti.

A norma,

poi, dell’art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in

fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità, entro 60

giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di

commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e

fallimenti.

Alla

scadenza di questo termine, il diritto all’indennità per insolvenza, che copre

unicamente i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto

lavorativo (cfr. art. 52 cpv. 1 LADI), si estingue ai sensi dell’art. 53 cpv. 3

LADI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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