38.2005.18
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
10 maggio 2005Italiano57 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2005.18
Data decisione, Autorità:
10.05.2005, TCA
Titolo:
mancate e insufficienti ricerche di impiego negli ultimi 3 mesi di un'attività,in merito alla cui durata determinata l'assicurato non poteva nutrire dubbi,visto il chiaro tenore del contratto di lavoro.Irrilevante che non sapesse di dover cercare un'occupazione.Sospensione di 10 giorni corretta
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
INFORMAZIONE E CONSULENZA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 LADI
art. 18 cpv. 1 LADI
art. 18 cpv. 3 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 51 LADI
art. 52 cpv. 1 LADI
art. 53 cpv. 1 LADI
art. 27 LPGA
art. 6 cpv. 4 OADI
art. 6 cpv. 5 OADI
art. 6 cpv. 6 OADI
art. 6a OADI
art. 7 OADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.18
rs/td
Lugano
10 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14
febbraio 2005 emanata da
Ufficio regionale di collocamento __________,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 17 gennaio 2005 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________
ha sospeso RI 1 per 10 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione,
argomentando:
"
(…)
Nel presente caso le
ricerche di lavoro per il periodo ottobre - dicembre sono state ritenute
insufficienti in quanto durante il mese di ottobre non ha presentato nessuna
ricerca di lavoro, novembre una sola ricerca di lavoro e dicembre si è limitato
ad iniziare le ricerche di lavoro solo a partire dal 23.12.04.
La sospensione è stata
calcolata nel seguente modo:
4 indennità per non aver
effettuato nessuna ricerca e 3 indennità per mese per i mesi di novembre e
dicembre ritenute insufficienti.
Le motivazioni presentate
in data 05.01.05 non giustificano tale comportamento in quanto per costante
giurisprudenza non è possibile invocare l'ignoranza della legge per ricavarne
dei vantaggi." (Doc. 5)
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta il 18 gennaio 2005 dall’assicurato (cfr. doc. 6),
l’URC, il 14 febbraio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con la
quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.
In
particolare l’amministrazione ha rilevato:
"
(…)
Lei è iscritto al nostro ufficio a partire dal 1 gennaio 2005, ha
lavorato presso il Ristorante __________ ad __________ (__________) con un
contratto a tempo determinato dal 01.04.2004 al 31.12.2004 in qualità di aiuto
cuoco.
Al colloquio di iscrizione svoltosi il 4 gennaio 2005, come da
prassi è stato invitato a presentare le ricerche di lavoro da lei svolte nel
periodo precedente la sua iscrizione in disoccupazione. Essendo in possesso di
un contratto a tempo determinato, il suo consulente ha proceduto al controllo degli
sforzi effettuati nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2004.
La documentazione da lei presentata non è stata ritenuta
sufficiente, nel corso della stesso colloquio le è stata consegnata una
Richiesta di giustificazione per darle modo di presentare in forma scritta le
sue osservazioni, le motivazioni da lei presentate non sono state accettate e
pertanto è stato sospeso dal diritto alle indennità per 10 giorni (art. 30 cpv.
1 lett. c LADI).
Con opposizione del 18 gennaio 2005 lei ci comunica di ritenere la
sanzione ingiusta e ne chiede il riesame, affermando che non era a conoscenza
delle disposizioni inerenti l'obbligo di attivarsi nelle ricerche di lavoro già
prima della sua entrata in disoccupazione.
Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello
di cercare personalmente un'occupazione adeguata (art. 16 LADI), se necessario
anche al di fuori della professione precedente (art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche
fuori dal proprio luogo di domicilio (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola
sotto forma di domande d'impiego ordinarie (art. 26 cpv. 1 OADI). Annunciandosi
per riscuotere l'indennità giornaliera, deve provare al servizio competente gli
sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro (art. 26 cpv. 2 OADI) e
intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per
evitare o abbreviare la disoccupazione (art. 17 cpv. 1 LADI). Se l'assicurato
non compie sufficienti sforzi egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI. Secondo tale norma l'assicurato è sospeso dal diritto
all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
La necessità, da parte dall'assicurato, di effettuare delle
ricerche di lavoro già prima di annunciarsi in disoccupazione è sottolineata
dagli articoli di legge sopracitati. Il fatto di svolgere un'attività
lavorativa a tempo determinato rafforza il concetto secondo il quale non si può
attendere lo scadere del contratto per ricercare una nuova occupazione.
Fatti
I normali tempi di attesa nelle possibili trattative con i datori
di lavoro e le crescenti e note difficoltà che si incontrano attualmente sul
mercato del lavoro determinano la necessità di attivarsi nelle ricerche di
lavoro con largo anticipo. Facciamo inoltre notare come il fatto di agire nel
settore della ristorazione, notoriamente fermo nel periodo invernale, accentua
ancora di più le sopracitate difficoltà. Dalla documentazione in nostro
possesso rileviamo come lei si sia attivato in maniera corretta solo a partire
dal 23 dicembre 2004, rileviamo pure come il datore di lavoro in data
30.11.2004 le abbia riconfermato, tramite lettera, la fine del rapporto di
lavoro
Non si entra nel merito dei giorni di attesa (6) citati
nell'opposizione non facendo parte della decisione di sanzione in questione
(no. 208858163).
Gli argomenti da lei sollevati con l'opposizione non permettono di
giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto stabilito con la
decisione contestata e pertanto gli sforzi da lei svolti per reperire un
impiego non possono essere ritenuti sufficienti né per quantità, né per
qualità." (Doc. A)
1.3. L'assicurato
ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA,
esprimendosi come segue:
"
(…)
Vi scrivo per sottopormi alla vostra attenzione. Quando mi sono
iscritto al URC di __________ io non sapevo nulla di quello che rientrava nelle
leggi Svizzere che riguardano la disoccupazione. Ripeto come ho spiegato al mio
collocatore che non ero a conoscenza della questione che dovevo ricercare il
lavoro 3 mesi prima della fine del contratto avendo un contratto a tempo
determinato. Ciò che ritengo ingiusto e che mi siano stati tolti 10 giorni di
indennità più i 6 giorni per apertura del quadro che avviene di solito. Per concludere
dopo aver fatto opposizione all’URC la decisione è rimasta la stessa e mi
venivano accreditati soltanto 5 giorni di indennità pari a 597,00 CHF, io nella
situazione di disoccupato che mi ritrovo come posso vivere con 600,00 franchi, ricordando
che devo pagare l'affitto, la cassa malati, devo mangiare, mi sono anche
trovato nella situazione. che il mio datore di lavoro non mi ha pagato l'ultimo
mese lavorativo (per fallimento). Perciò chiedo che mi vengano riaccreditati i
10 giorni di indennità." (Doc. I)
1.4. L'autorità
amministrativa, nella sua risposta di causa del 1° marzo 2005, ha postulato
l'integrale reiezione dell'impugnativa e ha, segnatamente, osservato:
"
(…)
L'assicurato per motivare le ricerche insufficienti ha prima
invocato la sua disinformazione sulle leggi nella risposta alla Richiesta di
giustificazione (doc. 4) e in seguito ha accennato al suo licenziamento
annunciatogli a fine novembre per fallimento della società, vedi lettera di
opposizione (doc. 6). La firma del contratto determinato avvenuta il 18 marzo
2004 (doc. 1) predisponeva già chiaramente la fine del rapporto di lavoro per
il 31 dicembre 2004, pertanto l'assicurato non aveva bisogno di altre conferme
o motivazioni per cercare in anticipo una nuova soluzione lavorativa. II datore
di lavoro gli ha effettivamente intimato una disdetta a fine novembre (doc. 8),
ma questa non è ritenuta determinante dal nostro ufficio in presenza del
contratto a tempo determinato firmato a marzo 2004. Come affermato in fase di
opposizione l'assicurato ha trovato un posto di lavoro con inizio il 16 marzo
2005 circa, ma lo stesso è stato reperito solo dopo l'iscrizione al nostro
ufficio, lo si deduce dalla data della firma del contratto (doc. 9) e dal fatto
che non risulta essere una ricerca effettuata tra i mesi di ottobre e dicembre
2004." (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Oggetto del
presente ricorso è la questione di sapere se la decisione su opposizione del 14
febbraio 2005 che ha confermato la decisione del 17 gennaio 2005 con cui l’URC
ha sospeso l'assicurato dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancate
e insufficienti ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l'iscrizione in
disoccupazione è conforme o meno alla legislazione federale, non invece quella
di sapere se correttamente o meno al caso dell’assicurato sono stati applicati
sei giorni di attesa, come menzionato nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I).
E`
infatti la decisione su opposizione che determina l’oggetto dell’impugnazione
(cfr. STFA del 25 novembre 2004 nella causa M., G. e E., H 53/04, consid. 1.1.3,
pubblicata in SVR 2005 AHV Nr. 9; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C
120/01, consid. 3; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U
105/03, consid. 4; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e
C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid.
3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).
In casu
la decisione su opposizione contestata concerne unicamente la sospensione di 10
giorni per mancate e insufficienti ricerche di impiego negli ultimi tre mesi di
attività lavorativa.
Riguardo
ai sei giorni di attesa applicati al caso del ricorrente, è comunque utile evidenziare
che l’art. 18 cpv. 1 LADI prevede che il diritto all’indennità inizia dopo un
periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata.
Secondo
il cpv. 3, poi, se l’assicurato diventa disoccupato alla fine di un’attività
stagionale o alla fine di un’attività in una professione in cui sono usuali
frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti di impiego di durata
limitata, la perdita di lavoro non è computata durante un periodo di attesa
stabilito dal Consiglio federale (cfr. Circolare relativa all’indennità di
disoccupazione emessa dal SECO, gennaio 2003, C 70 segg.).
L’art. 6 cpv. 4 OADI enuncia che dopo un’attività stagionale (art. 7) o
un’attività nell’ambito di una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti
di datore di lavoro o rapporti di impiego di durata limitata (art. 8), il
periodo di attesa è di un giorno. Dev’essere compiuto una sola volta
durante un periodo di controllo.
Il
cpv. 5 dell’art. 6 OADI, dal canto suo, contempla l’esclusione del periodo di
attesa ai sensi del capoverso 4:
a.
se sono trascorsi due mesi dalla fine del rapporto di lavoro che lo
determina;
b.
se il rapporto di lavoro è durato ininterrottamente almeno un anno;
c.
se il rapporto di lavoro secondo il capoverso 4 viene sciolto prematuramente
per motivi economici;
d.
se, per un periodo di controllo, l’assicurato non comprova più di 5 giorni di
lavoro.
Giusta
l’art. 6 cpv. 6 OADI il periodo di attesa dev’essere compiuto ulteriormente al
periodo di attesa generale di cui all’articolo 18 capoverso 1 LADI.
Sono considerati periodi
di attesa soltanto i giorni per i quali l’assicurato adempie le condizioni che
danno diritto all’indennità (art. 8 cpv. 1 LADI; cfr.
Circolare relativa all’indennità di disoccupazione emessa dal SECO, gennaio
2003, C 83 segg.).
L’art. 7 OADI sancisce che
un’attività è considerata stagionale se:
a.
l’assicurato è stato esplicitamente assunto in base a un rapporto di lavoro
limitato a una stagione, oppure
b.
il rapporto di lavoro equivale, per la sua natura e la sua durata, ad un
impiego stagionale.
Per quanto concerne il
periodo di attesa generale, l’art. 6a OADI, in particolare ai cpv. 1 e 2,
prevede che tale periodo di cinque giorni
dev’essere compiuto una sola volta nel termine quadro per la riscossione della
prestazione. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali
l’assicurato adempie le condizioni che danno diritto all’indennità (art. 8 cpv.
1 LADI).
Il
periodo di attesa generale si applica unicamente alle persone il cui guadagno assicurato,
per un’attività a tempo pieno, supera 3000 franchi al mese; per un’attività a
tempo parziale l’importo è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione.
Siffatto importo aumenta di 1000 franchi per il primo figlio e di 500 franchi
per ogni figlio ulteriore per il quale esiste un obbligo di mantenimento
conformemente all’articolo 33 (cfr. Circolare relativa
all’indennità di disoccupazione emessa dal SECO, gennaio 2003, C 72).
A tale proposito va
rilevato che il TCA in una sentenza del 20 febbraio 2003 nella causa C.
(38.2002.149), ha stabilito che l’art. 6a cpv. 2 OADI, almeno per chi esercita
un’attività a tempo pieno, rispetta pienamente la delega di cui all’art. 18
cpv. 1bisLADI. Esso è, pertanto, stato ritenuto conforme alla legge.
Nel
merito
2.3. Il 1° luglio
2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il
24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del
24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1, consid.
1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag.
467; DTF 126 V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42,
consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71;
DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321
consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella
causa L., H 114/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 14 febbraio 2005).
Nel caso
in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per mancate ricerche di
lavoro nei mesi di ottobre, novembre, e dicembre 2004 precedenti l'iscrizione
al collocamento. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore
e deve dunque essere presa in considerazione.
2.4. Dapprima va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né
l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di
sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio
2003. È stato, invece, parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza.
Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.
Come
appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare
personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario
anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche
fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
2.5. La giurisprudenza federale ha
stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non
si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di
disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il
licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;
DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C
77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure
art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Anche gli
assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C
305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);
STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
2.6. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Il
disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire
all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di
lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994
pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).
Secondo costante
giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,
devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.
per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in
una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella
causa M.Z., C 33/87).
In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro
compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:
"
(…)
Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen
während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier
Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies
insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen
und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich
bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel
schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich
während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen
beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des
leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung
getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des
nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in
welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht
eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden."
(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02)
In una
sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha
inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:
"
1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend
massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1
AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden
Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer
der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die
Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den
erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a)
zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.
Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis
in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art.
17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an
Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr
nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu
berücksichtigen sind namentlich Alter,
Schul- und Berufsbildung der versicherten Person
sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden
Arbeitsmarkt. (…)"
Questa giurisprudenza è stata confermata in una
sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha
ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.
In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella
causa C.
(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti
quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.
In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.
(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,
durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo
pieno in un programma di occupazione temporanea.
Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella
causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un
mese.
In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella
causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di
prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata
dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era
sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un
periodo di controllo.
Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta
dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro
nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che
aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di
controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di
lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate
dall’assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha
in particolare sottolineato:
"
(...)
Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine
versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die
Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V
231 Erw. 4a mit Hinweis).
Wenn jedoch dem Versicherten grössere
Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er
wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der
Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten
Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige
Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat
verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."
La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata
ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere
assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle
sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni
particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella
causa K., inc. 38.2002.186).
A proposito dei compiti dei consulenti del
personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),
il TCA ha ricordato che:
"
Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire
altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai
consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più
idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85
cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."
2.7. Giusta l'art. 17 cpv. 1 in
fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo
posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi
intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova
occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio
competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30
cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio
dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D.
Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
L'obbligo
di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza
del 23 gennaio 2003 nella causa C.
(C
280/01), nella quale ha osservato:
"
Selbst wenn sich der Versicherte sodann
tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet
hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er
nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.
Considerandi
2.
AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."
Concretamente
ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987
nella causa S.P., AD 5/87).
Inoltre
il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare
le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di
lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il
disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre
1999.
nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato
di stato dell'economia, SECO).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha
ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le
ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
In merito alle ricerche di lavoro compiute esclusivamente
per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo di controllo,
il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha avuto
modo di rilevare:
"
(…)
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231
consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique
administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne
peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut
bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des
démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif,
on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par
téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit
(Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un
certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse
ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites,
il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations
de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la
périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que
les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié
du 5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)"
(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)
2.8
L'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il
danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).
In una
sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle
assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le
seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della
sospensione:
"
Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung
soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es
sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche
Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der
Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose
zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll
den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in
Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in
Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern
ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in
der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten
an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der
Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V
40.
Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art.
30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im
Taggeldrecht nicht zum Tragen.
Wüsste nämlich eine
arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer
Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem
gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227-
228)
In questa
sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la
conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al
proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
In una
sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
2.2
Anche nell'ambito dell'assicurazione contro
la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata
per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione
contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).
Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale
(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha
così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui
provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei
contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline
Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag.
24.
seg.). (…)"
(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C
221/02)
2.9
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.
45.
cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre
parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Per quel
che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate
ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione
su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha
approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23
gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato
la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo
comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di
disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella
causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione
per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio
2003.
nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha
confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche
durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro
E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la
sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte
ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità
di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel
1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui
cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale
egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro
ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il
TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti
ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo
2004.
nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni
di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la
sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra
Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per
insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e
mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4
giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo
di controllo).
2.10
Nella già
menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale
delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che
commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di
lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:
" b) Die
Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994
vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der
Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden;
zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem
Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der
Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen
Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten
deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und
Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit
kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der
Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege
unangefochtenerweise dieselbe Praxis.
Demgegenüber macht die
Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass
die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von
der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur
stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren
Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder
drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.
c) Die Vorinstanz
beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der
Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten
zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses
führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im
Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass
Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn
Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht
oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art.
35.
BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse
gleichermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch
bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete
Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem
Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da
insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an
die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den
übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).
d) Die im genannten
Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den
Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des
Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder
verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen
für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht
hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens
auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des
Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das
Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist
im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern
Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45
Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es
widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte
Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf
weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1
1980.
IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird,
die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu
Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht
ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine
zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus
trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen
müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der
nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der Einstellungsfristen
möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte Fahrlässigkeit bei
ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG zu einer
Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.
e) Aus
diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu
Art. 30 Abs. i lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz
anschloss, der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der
kantonale Entscheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er die leichte
Fahrlässigkeit von Sanktionen befreit." (DTF 124 V 231-233)
Nella
sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro
qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha
sottolineato:
" Die
Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf.
Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich
10.
bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die
Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle
Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,
a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der
Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive
Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von
der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der
Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens
ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung.
Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)
La Cassa
di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione.
Infine,
sempre in questa sentenza citata, il TFA ha deciso che l'amministrazione prima
di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare
all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:
" Eine
der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht
vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche
in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.
BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der
Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt
überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung;
hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf
diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis
Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt
er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen
Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung
auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen
Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das
Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht
veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August
1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30)
festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende
Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser
Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V
233)
2.11
Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incarto che
l'assicurato dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2004 ha lavorato presso il
Ristorante __________ di __________ in qualità di aiuto cuoco (cfr. doc. 1).
Egli si è
poi annunciato in disoccupazione con effetto a partire dal 1° gennaio 2005.
Durante
il colloquio di iscrizione del 4 gennaio 2005 l’insorgente ha consegnato
all’URC di __________ una ricerca di lavoro relativa al mese di novembre 2004 e
nove ricerche di impiego per il mese di dicembre 2004 (cfr. doc. 2).
L’amministrazione,
con decisione formale del 17 gennaio 2005, ha sospeso il ricorrente dal diritto
alle indennità di disoccupazione per 10 giorni per mancati e insufficienti
sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione nei tre mesi precedenti
l’annuncio per il collocamento (cfr. doc. 5).
Tale provvedimento
è stato confermato con decisione su opposizione del 14 febbraio 2005 (cfr. doc.
A).
L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
A tale
proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta
Corte ha rilevato che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il
TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:
"
(…) Selon un principe général de la procédure
administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2
let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière
d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."
Nella fattispecie in
esame, prima di emanare la decisione di sanzione, il
consulente del personale ha inviato all'assicurato una "Richiesta di
giustificazione" con la quale gli ha richiesto di motivare le mancate e
insufficienti ricerche entro il 14 gennaio 2005, precisando che oltre questa
data l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso
e menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede
proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile
per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 3).
L'insorgente, con scritto
del 5 gennaio 2005, ha indicato di avere effettuato ricerche di impiego
unicamente durante l’ultimo mese di lavoro, poiché egli non era informato in
merito alle leggi svizzere (cfr. doc. 4).
Nel caso di specie il TCA constata che
l'amministrazione, trasmettendo all'assicurato la richiesta di giustificazione
citata, gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di
esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.
Dunque il
diritto di essere sentito del ricorrente è stato rispettato già prima
dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara
giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA
del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI
2002.
pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 =
SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la
sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n.
1-28; Th. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466
n° 53 e 54).
2.12
Come
esposto precedentemente (cfr. consid. 2.5.), gli assicurati devono effettuare
delle ricerche di impiego prima di iscriversi in disoccupazione.
L’assicurato ha lavorato
presso il Ristorante __________ dal mese di aprile al mese di dicembre 2004
(cfr. consid. 2.11.).
Dalla documentazione agli
atti emerge che il ricorrente, nel mese di marzo 2004, era stato assunto dalla __________
per un periodo limitato nel tempo.
Infatti
dal tenore del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 18 marzo 2004 si
evince chiaramente che l’accordo verteva sull’esercizio di un’occupazione dal
mese di aprile al mese di dicembre 2004. E’ stato, peraltro, espressamente
indicato che il contratto veniva concluso a tempo determinato e che sarebbe
durato fino al 31 dicembre 2004 (cfr. doc. 1).
Al
riguardo risulta irrilevante l’asserzione del ricorrente formulata
nell’opposizione del 18 gennaio 2005 secondo cui egli ha compiuto le ricerche
di impiego unicamente nell’ultimo mese di lavoro, siccome sarebbe stato
licenziato il mese precedente (cfr. doc. 6).
L’assicurato,
alla luce del contratto di lavoro, non era in effetti legittimato a nutrire dei
dubbi in relazione alla durata del proprio impiego ad __________. Egli già dal
mese di marzo 2004 doveva sapere che la sua occupazione sarebbe terminata alla
fine di dicembre 2004.
Lo
scritto dell’ex datore di lavoro del 30 novembre 2004 intitolato “Disdetta del
rapporto di lavoro” (cfr. doc. 8) è, dunque, da intendersi soltanto quale
conferma della fine del rapporto di lavoro prevista nel contratto del mese di
marzo 2004 per la fine del mese di dicembre 2004.
L’insorgente,
conseguentemente, beneficiando di un contratto di lavoro di durata determinata,
avrebbe dovuto attivarsi durante gli ultimi tre mesi di attività, e quindi sin
dall’inizio del mese di ottobre 2004, al fine di tentare, tramite delle
ricerche di lavoro quantitativamente e qualitativamente valide, di reperire una
nuova occupazione.
L’assicurato,
per contro, nel mese di ottobre 2004 non ha intrapreso alcuno sforzo al
fine di reperire un impiego, come d’altronde riconosciuto dal ricorrente
medesimo (cfr. consid. 2.11., doc. 4).
Nel mese
di novembre 2004 egli ha compiuto una sola ricerca di lavoro scritta,
quale operaio presso la ditta __________. La relativa risposta negativa gli è
stata inviata l’11 novembre 2004 (cfr. doc. 2). Benché tale sforzo possa essere
considerato sufficiente qualitativamente, esso risulta nettamente insufficiente
dal profilo quantitativo (cfr. consid. 2.6.).
Dal
formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”
relativo al mese di dicembre 2004 (cfr. doc. 2) risulta che in questo mese
il ricorrente ha effettuato nove ricerche di persona quale aiuto-cuoco.
In proposito, occorre, innanzitutto, osservare
che queste ricerche sono state quasi tutte indicate nel relativo modulo in modo
corretto, menzionando sia la data precisa nella quale sono state compiute, sia
l'impiego ricercato, sia il risultato della domanda d'impiego e sono state
comprovate dall'apposizione del "timbro" da parte del potenziale
datore di lavoro contattato. Infatti solamente in un caso, e meglio in relazione
alla ricerca presso l’Albergo __________ del 23 dicembre 2004, il potenziale
datore di lavoro non ha convalidato quanto specificato dal ricorrente (cfr.
doc. 2).
Va, poi,
rilevato che sei ricerche sono state intraprese il 23 dicembre, due il 27
dicembre e una il 28 dicembre.
Le
ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto l'arco del mese e non
raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del 25 novembre 2002 nella causa B.,
38.2002
; STCA del 29 luglio 2002 nella causa P., 38.2002.1; STCA del 2
maggio 2000 nella causa T., 38.2000.11; STCA del 13 aprile 2000 nella causa G.,
38.1999
; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
Nel caso di ricerche
scritte può, però, essere più razionale preparare le proprie candidature
concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità delle offerte di
lavoro pubblicate nei giornali e tenuto conto del fatto che i termini per
postulare sono generalmente relativamente lunghi (cfr. STFA del 4 giugno 2003
nella causa R., C 319/02, consid. 4.2.)
In casu l’assicurato
nel mese di dicembre 2004 ha svolto unicamente di persona i propri sforzi, per
cui egli doveva ripartirli su tutto il mese e non effettuarli solo durante
l’ultima settimana del mese.
Le
ricerche, inoltre, sono state svolte quasi esclusivamente ad __________, dove
egli vive. Soltanto la ricerca del 28 dicembre 2004 è stata effettuata presso
uno Snack Bar di __________, che comunque si trova sempre nella zona limitrofa
al suo domicilio. Relativamente alla ricerca compiuta presso l’Albergo __________
il 23 dicembre 2004 non è poi stato indicato dove si trovi tale esercizio
pubblico (cfr. doc. 2).
Questa
attitudine dell'assicurato non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e
dalla giurisprudenza federale.
Il
ricorrente avrebbe dovuto ampliare il suo campo di ricerca a livello
territoriale, compiendo le ricerche di lavoro non solo nelle vicinanze del suo
domicilio, ma anche altrove, in modo da avere maggiori possibilità di reperire
un nuovo impiego (cfr. STCA del 29 luglio 2002 nella causa W., inc. 38.01.270;
STCA del 24 luglio 2002 nella causa D., inc. 38.01.251).
E’ vero
che l’insorgente ha asserito di non avere conseguito la patente di guida,
tuttavia egli avrebbe dovuto cercare perlomeno nelle località collegate ad __________
da una buona rete di mezzi pubblici. Fra le località più vicine al suo
domicilio va ricordato il centro maggiore, ossia __________.
Infine
l’assicurato avrebbe dovuto diversificare gli sforzi, rivolgendosi anche ad
altre attività che non richiedono particolari qualifiche, analogamente a quella
di aiuto-cuoco da lui ricercata. E’ infatti notorio che nei mesi di ottobre,
novembre e dicembre il numero di turisti in Ticino cala notevolmente, per cui
nel settore della ristorazione gli impieghi disponibili sono decisamente
inferiori rispetto alla stagione estiva.
A tale
fine l’insorgente avrebbe dovuto preferibilmente rispondere a concrete e reali
offerte d’impiego pubblicate sui quotidiani.
Al
riguardo va rammentato che la legge impone agli assicurati non di raccogliere
firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro
(cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).
In simili
condizioni, a prescindere dalla validità o meno dal profilo quantitativo delle
nove ricerche di lavoro compiute dall’assicurato nel mese di dicembre 2004
(cfr. consid. 2.6.), esse si appalesano insufficienti qualitativamente.
2.13
Alla luce di
tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che l'assicurato, non avendo
effettuato ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2004 e avendone compiute di
insufficienti nei mesi di novembre e dicembre 2004 (cfr. consid. 2.12.), ha
violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
Ciò
implica una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta
l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.4.).
2.14
L'assicurato,
tuttavia, sostiene che, fino alla sua iscrizione presso l’URC, non sapeva nulla
degli obblighi imposti ai disoccupati dalla LADI. Egli ha affermato che del
resto è la prima volta che ricorre all’assicurazione contro la disoccupazione
(cfr. doc. I; 6).
Ora,
quindi, si tratta di esaminare se la non conoscenza della LADI, e meglio del
dovere di compiere delle ricerche di lavoro valide sia quantitativamente che
qualitativamente già prima di iscriversi per il collocamento, può costituire,
nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l'assicurato.
Il 1° gennaio 2003 è
entrato in vigore l'art. 27 LPGA (Informazione e consulenza).
Questa nuova importante
disposizione legale ha il seguente tenore:
" Gli
assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei
limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate
sui loro diritti e obblighi (cpv. 1).
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in
merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli
assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro
diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche
onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e
stabilirne la tariffa (cpv. 2).
Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti
possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa
immediatamente (cpv. 3)."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli
informativi; cfr. DLA 2002 pag. 194 - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e
individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene
fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere
in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über
Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé
par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e
pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Così l'art. 20 cpv. 4 OADI
("avverte l'assicurato riguardo ai suoi obblighi secondo l'articolo 17
LADI, in particolare all'obbligo di adoperarsi per trovare lavoro". Per un
caso di applicazione, cfr. STFA del 13 agosto 2003 nella causa A., C 133/02),
valido fino al 31 dicembre 2002, è stato abrogato e sostituito dall'art. 19a
OADI, il quale prevede che:
" 1
Gli organi esecutivi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a-d LADI
informano gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare, sulla
procedura di annuncio e sull'obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione.
2.
Le casse informano gli
assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai settori di competenza
delle casse (art. 81LADI).
3.
I servizi cantonali e gli
uffici regionali di collocamento (URC) informano gli assicurati sui diritti e
sugli obblighi derivanti dai rispettivi settori di competenza (art. 85 e 85b
LADI)." (cfr. E. Imhof, art. cit in SZS
pag. 317-318)
L'entrata in vigore
dell'art. 27 LPGA ha molto ridimensionato il principio, precedentemente in
vigore, secondo cui non è possibile invocare l'ignoranza della legge per
ricavarne dei vantaggi. Il giudice federale emerito R. Spira ("Du droit
d'être renseigné …" in SZS 2001 pag. 524 seg., in particolare pag. 531)
sottolinea che la presunzione della conoscenza della legge è stata rovesciata.
(Al riguardo vedi pure U. Kieser, "ATSG - Kommentar" ad art. 27 pag.
319; sul principio appena citato cfr. invece Pratique VSI 2003 pag. 207 segg.
(210); DLA 2002 pag. 113 (115); DLA 2000 pag. 99; DTF 124 V 220; STFA del 31
gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 28 novembre 2000 nella causa
P.S., H 407/99; DTF 124 V 220).
Questo
Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc.
38.2003
, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima
dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in
vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere
sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima
di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo,
riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere
informazioni sui suoi diritti e doveri, argomentando:
"
(…).
Malgrado le importanti modifiche appena esposte,
il TCA ritiene che comunque nulla sia mutato, dopo l'entrata in vigore della
LPGA, circa la possibilità di sanzionare gli assicurati che non hanno
effettuato ricerche di lavoro prima di iscriversi per il collocamento, anche in
caso di ignoranza dalla legge.
Da una parte infatti il nuovo art. 19a OADI ha
generalizzato l'obbligo di informazione che prima esisteva quasi esclusivamente
per quel che riguarda le ricerche di lavoro.
Questa norma non ha tuttavia esteso temporalmente
(e cioè anticipato) il momento a partire dal quale gli organi di esecuzione
devono informare gli assicurati riguardo all'obbligo di cercare lavoro.
L'OADI contiene inoltre tuttora altre
disposizioni: l'art. 26 cpv. 2 ("annunciatosi per riscuotere l'indennità
giornaliera, l'assicurato deve provare il servizio competente gli sforzi che ha
intrapreso per trovare lavoro. In seguito, deve fornire tale prova per ogni
periodo di controllo". Cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C
305/01 e l'art. 45 cpv. 1 lett. a ("la sospensione del diritto
all'indennità ha effetto al primo giorno dopo la cessazione del rapporto di
lavoro qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato o se egli non si
è sufficientemente adoperato per trovare un'occupazione adeguata prima della
disoccupazione") che impongono di sanzionare anche coloro che non
presentano ricerche di lavoro per il periodo che precede l'iscrizione per il collocamento.
Inoltre e soprattutto, il fondamentale principio
dell'obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.6), valido per tutti i settori
del diritto delle assicurazioni sociali (e consacrato esplicitamente su un
aspetto particolare all'art. 21 cpv. 3 LPGA), a mente del TCA, resta attuale
anche dopo l'entrata in vigore della legge sulla parte generale.
Infine non va ignorato che, nell'ambito del
diritto civile l'art. 329 cpv. 3 CO stabilisce che se il contratto è disdetto,
il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo necessario per cerca
un altro lavoro. Dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione, si
può dunque ragionevolmente pretendere che l'assicurato inizi a cercare lavoro
ancora prima di essere ufficialmente informato dai servizi addetti al
collocamento" (STCA 20.11.2003 succitata, consid. 2.14.).
Questa
Corte ha confermato tale principio in una sentenza del 19 gennaio 2004 nella
causa L. (inc. 38.2003.84), non cresciuta in giudicato, in cui a proposito, più
specificatamente, del diritto di consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA
ha stabilito:
"
(…) ogni assicurato può esigere che il proprio
assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi.
Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in
questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come
del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle
informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso
specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre tale diritto non è limitato alle persone
assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione
interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che
già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le
informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U, Kieser, op. cit., ad art.
27.
n. 18 pag. 321).
In conclusione, come visto, se un assicurato
contatta direttamente l'amministrazione per avere ragguagli sulla sua condizione
di disoccupato, questa deve informarlo correttamente e in modo completo in
merito ai suoi diritti e doveri.
Per quanto concerne l'assicurazione contro la
disoccupazione, rispetto al periodo precedente all'entrata in vigore della
LPGA, in cui il diritto di consulenza era limitato, ai sensi dell'art. 20 cpv.
4.
OADI, agli obblighi previsti all'art. 17 LADI, che dovevano essere comunicati
dal servizio competente per l'annuncio in disoccupazione, dal 1° gennaio 2003
il dovere di prestare consulenza si impone anche alle casse, ai servizi
cantonali, agli URC." (STCA 19.1.2003 succitata consid. 2.6.)
Nel caso concreto il
ricorrente mai ha allegato di avere, prima del suo annuncio all'URC, contattato
l'amministrazione per ricevere ragguagli relativamente alla sua condizione di
disoccupato.
In
casu, dunque, siccome l’insorgente non si è rivolto direttamente all’URC per
ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, non entra in
considerazione un eventuale diritto alla consulenza ai sensi dell'art. 27 cpv.
2.
LPGA a favore dell'assicurato.
Pertanto, visto che anche
dopo l'entrata in vigore della LPGA l'assicurato che precedentemente alla sua
iscrizione in disoccupazione non ha intrapreso sforzi al fine di reperire
un'occupazione adeguata - o ne ha compiuti di insufficienti - deve essere
sanzionato, anche se ignorava quanto impone la LADI in questo ambito, nel caso
in cui non si sia rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui
suoi diritti e doveri, RI 1 deve essere sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, benché egli non fosse
cognito dell'obbligo di cercare un impiego.
2.15
Per quanto
concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base alle
direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in
disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese, mentre è di 4 giorni la
sospensione minima irrogata agli assicurati che non compiono ricerche in tale lasso
di tempo (cfr. consid. 2.9.).
Nel caso
di specie l’URC ha inflitto all’assicurato 10 giorni di sospensione (4 giorni
per le mancate ricerche del mese di ottobre 2004 + 3 giorni per le insufficienti
ricerche del mese di novembre 2004 + 3 giorni per le insufficienti ricerche del
mese di dicembre 2004).
Tutto ben
considerato, la sospensione di 10 giorni inflitta all'assicurato
dall'amministrazione risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr.
consid. 2.9.).
La
decisione su opposizione del 14 febbraio 2005 va, quindi, confermata.
2.16
A titolo
abbondanziale, in relazione all’asserzione ricorsuale secondo cui
all’assicurato non sarebbe stato pagato l’ultimo mese di lavoro dal suo ex
datore di lavoro a causa del fallimento (cfr. doc. I; consid. 1.3.), va
segnalato che l’art. 51 LADI prevede che i lavoratori soggetti all’obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera a
una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all’indennità per insolvenza se il loro datore di lavoro è stato
dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali.
Secondo
l'art. 52 cpv. 1 LADI (versione in
vigore dal 1° luglio 2003; cfr. RU N. 25 1 luglio 2003, 1828-1851; in concreto
non applicabile; cfr. consid. 2.1), l'indennità per
insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del
rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali
crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di
fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell'importo massimo di
cui all'art. 3 cpv. 2. Sono considerati salari anche gli assegni dovuti.
A norma,
poi, dell’art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in
fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità, entro 60
giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di
commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e
fallimenti.
Alla
scadenza di questo termine, il diritto all’indennità per insolvenza, che copre
unicamente i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto
lavorativo (cfr. art. 52 cpv. 1 LADI), si estingue ai sensi dell’art. 53 cpv. 3
LADI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster