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Decisione

38.2005.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 agosto 2005Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i diversi modelli di orari di lavoro per i piloti occupati a tempo parziale, ha

comunicato una direttiva evidenziando che per queste persone era difficile

reperire una nuova attività lavorativa a complemento di quella già posseduta a

tempo parziale." (Doc. C)

1.3. Contro questa decisione

l’assicurato, rappresentato dalla RA 1 Protezione giuridica, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA, con cui ha postulato:

" 1.

Il presente ricorso è integralmente accolto.

Di conseguenza,

§ La

decisione su opposizione 21.01.05 della Cassa di disoccupazione CO 1 è

annullata.

§§ Al qui

ricorrente sono integralmente riconosciute le indennità di disoccupazione

parziale anche successivamente al 1° giugno 2004.

2. Protestate tasse, spese e ripetibili.”

A sostegno delle proprie

pretese ricorsali l’assicurato ha precisato:

" (…)

II. Nel merito

3. II

qui ricorrente, di professione pilota, si era annunciato presso la Cassa di

disoccupazione qui convenuta in data 1 ° dicembre 2003. Egli, infatti, dopo un

lungo rapporto di collaborazione sempre a tempo pieno dapprima con __________,

poi __________ ed infine __________, si vedeva ipso facto ridotta la propria attività

per decisione unilaterale del datore di lavoro, dal 100% al 60% a far data

appunto dal 1° dicembre 2003.

Dal mese di dicembre 2003, il qui ricorrente ha quindi potuto pacificamente

beneficiare delle indennità per disoccupazione parziale, somme del resto

riconosciute e regolarmente versate dalla Cassa.

Prove:

- si richiama l'intero fascicolo del ricorrente presso la Cassa di

disoccupazione qui convenuta.

4. Con

decisione del 5 agosto 2004, la Sezione di __________ della Cassa

disoccupazione improvvisamente adottava una decisione mediante la quale, in

sintesi, veniva immediatamente sospesa ogni prestazione e pedissequamente era

richiesta al qui ricorrente la restituzione della somma di complessivi fr.

2'428.70 corrispondente all'importo pagato per il mese di giugno 2004.

Questa

singolare per non dire anomala decisione, a dire della Cassa sarebbe dovuta al

fatto che i piloti occupati a tempo parziale non avrebbero diritto alle

indennità di disoccupazione e questo con effetto retroattivo al 1° giugno 2004

in quanto "inidonei al collocamento".

Sempre

a mente della Cassa, questa preclusione retroattiva alle indennità di

disoccupazione dovrebbe trovare giustificazione e fondamento nella lettera del

4 giugno 2004 del Segretariato di Stato dell'economia (in seguito SECO) qui

annessa sub Doc. D e sul cui contenuto si dirà meglio qui di seguito.

Prove: -

Doc. D (Lettera SECO 04.06.04)

- c.s.

5. Il

presente caso, o meglio, le motivazioni e soprattutto le conclusioni della

Cassa altro non possono che ricordare il noto aforisma dell'arroseur, arrosé.

A

mente del qui ricorrente, infatti, il SECO ha adottato la circolare del 4

giugno 2004, del resto d'intesa con il datore di lavoro, visto le gravi

difficoltà economiche ed organizzative in cui è venuto a trovarsi quest'ultimo

ed appunto per cercare di evitare un licenziamento di massa e favorire,

dapprima i dipendenti e, non da ultimo, il datore di lavoro stesso. In

particolare, ai piloti occupati a tempo parziale non sarebbe richiesto e non

sarebbero tenuti a sottoporsi a tutta quella serie di misure speciali richieste

al disoccupato, segnatamente, in ordine al suo reintegro nel mondo del lavoro.

A questo titolo vanno, ad esempio, annoverati eventuali corsi di riqualifica

professionale, ricerca di altri posti di lavoro, contatti con possibili datori

di lavoro, ecc. Visto appunto le particolari esigenze richieste e riconosciute

da un impiego a tempo parziale presso __________ quali, gli orari di lavoro

scaglionati su tutto l'arco della giornata o addirittura su più giorni, le

ubicazioni ove svolgere il lavoro sparse per il mondo intero, il SECO ha

adottato la citata direttiva appunto per favorire le parti, da un lato, il

datore di lavoro con mansioni anche d'interesse nazionale e, d'altro canto,

evitare un massiccio licenziamento di collaboratori specializzati.

Che ne fa dunque la Cassa di disoccupazione di

questa direttiva?

A

mente del ricorrente, la qui convenuta interpreta esattamente a contrario e ben

pensa di penalizzare gli stessi piloti parzialmente disoccupati privandoli di

prestazioni e richiedendo la restituzione delle somme già versate.

Si

osservi non da ultimo che, a mente del qui ricorrente, le altre Casse

disoccupazione in particolare quelle del Canton __________, non hanno affatto

applicato la direttiva del SECO come la qui ricorrente.

I

piloti con mansioni a tempo parziale ricevono integralmente le indennità di

disoccupazione e sono stati esonerati dalle misure di reinserimento richieste

al disoccupato.

Prove: - c.s.

6. Che

la decisione della Cassa sia in stridente contrasto anche con il buon senso,

appare pacifico. Ma la stessa, a mente del ricorrente, viola crassamente

precise norme legali e pure costituzionali, è in contrasto con il principio

della proporzionalità, viola il principio dell'interesse pubblico e quello

della buona fede.

7. Giusta

l’art. 8 della Cost. fed. tutti sono uguali davanti alla legge. Con la

decisione adottata dalla qui convenuta, i piloti assunti a tempo parziale da __________

vengono semplicemente discriminati non solo rispetto agli altri piloti, ma nei

confronti di tutti gli altri disoccupati a tempo parziale. Infatti, se il

ricorrente fosse impiegato a tempo parziale presso qualsivoglia altro datore di

lavoro in Svizzera, egli potrebbe pacificamente percepire delle indennità di

disoccupazione. Considerato che egli lavora per la __________, non ne ha

diritto e deve rimborsare quanto percepito.

Vi

è parimenti da chiedersi se il presente caso non violi altresì il cpv. 2

dell'art. 8 Cost. fed.

Queste

considerazioni sono altresì pertinenti in relazione all'art. 9 della Cost. fed.

che sancisce in particolare il diritto costituzionale di essere trattato senza

arbitrio. Questa disamina non necessita di particolare approfondimento visto la

singolarità del caso di specie che vede, appunto, penalizzato il qui ricorrente

rispetto a tutti gli altri lavoratori parzialmente disoccupati.

8. La

Cassa di disoccupazione viola anche la legge. Giusta l'art. 8 cpv. 1 Legge

federale su l'assicurazione contro la disoccupazione e l'indennità per

insolvenza (LADI), il disoccupato ha, diritto all'indennità se è disoccupato

parzialmente.

L'art. 10 cpv. 2 LADI definisce chi è parzialmente disoccupato.

A mente dell'art. 15 cpv. 1 LADI, poi, il disoccupato è idoneo al collocamento

se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione

Nel

caso di specie, il qui ricorrente adempie pacificamente tutti i requisiti posti

dalla legge a fondamento delle prestazioni di disoccupazione; egli risponde ed

adempie parimenti la condizione di cui all'art. 15 cpv. 1 LADI. Il ricorrente è

infatti perfettamente disposto, capace ed autorizzato ad accettare

un'occupazione adeguata e pure sarebbe disponibile ad ogni provvedimento di

reintegrazione, ma queste misure non gli sono richieste dal SECO.

Orbene,

se misure dipartimentali che non hanno né forza di legge, né di ordinanza o

quant'altro come la circolare del 4 giugno 2004 del SECO certo non possono

stravolgere quello che è espressamente previsto da una norma giuridica formale

ed avente rango di legge.

Ben

al contrario, se del caso, la lettera del SECO può unicamente essere

interpretata a favore del disoccupato e, il caso di specie, deve essere

trattato come o per analogia alle idoneità al collocamento previste dai cpv. 2

o 4 del citato art. 15 LADI. A mente di quest'ultima norma, il legislatore ha

ritenuto de iure idoneo al collocamento, l'assicurato che, ad esempio,

esercita evidentemente autorizzato, volontariamente un'attività nell'ambito di

progetti per disoccupati.

Analogamente

deve essere trattata la circolare del SECO che indica alle Casse disoccupazione

cantonali di soprassedere dal richiedere ai piloti __________ impiegati a tempo

parziale di sottoporsi alle condizioni di cui all'art. 15 cpv. 1 LADI: essi

sono idonei al collocamento senza ulteriore condizione.

Non

da ultimo, alla richiesta di restituzione di somme percepite dal ricorrente per

applicazione retroattiva della citata circolare del SECO stravolge

letteralmente ogni principio legale e giurisprudenziale sulla sicurezza del

dritto e sulla non retroattività delle norme.

9. La

decisione della Cassa qui impugnata viola altresì il principio della

proporzionalità. Va da sé che se pure si ponesse a semplice titolo di modello

accademico ipotetico il fatto che i piloti __________ parzialmente disoccupati

non fossero idonei al collocamento, sicuramente non lo sono per loro colpa o

indisponibilità. Non volendo nella fattispecie neppure esaminare se trattasi di

eventuale colpa o misura di ritorsione o quant'altro da parte del SECO o del

datore di lavoro in quanto queste considerazioni sarebbero perfettamente prive

di utilità, nulla tuttavia può e deve essere rimproverato od imputato al

disoccupato qui ricorrente.

Di

conseguenza, e giusta il principio della proporzionalità si dovrebbe, nella

denegata ipotesi, applicare se del caso esclusivamente una misura di riduzione

delle prestazioni. Tuttavia, vista le singolarità della fattispecie, eventuali

penalità andrebbero applicate, sempre se del caso, al datore di lavoro.

10. L'interesse

pubblico nel caso __________ appare altresì di facile esposizione. Si può

infatti ritenere che sia ampiamente interesse della collettività generare meno

costi possibile salvaguardando più posti di lavoro.

Di due cose l'una: o __________ licenzia un grande numero di piloti, ed allora

la collettività dovrà sopportare un onere non indifferente, oppure __________

riduce il tempo di lavoro dei piloti richiedendo altresì sforzi supplementari

al fine di garantire il raggiungimento di un'attività solida e redditizia. In

quest'ultimo caso, la collettività parteciperà solo limitatamente.

Con

la decisione della Cassa, si potrebbe arrivare al paradosso che per gli

interessati piloti e pure per il datore di lavoro, sia più redditizio

sciogliere il rapporto di lavoro ponendo tutti i relativi costi a carico dello

Stato.

Certo è che con la querelata decisione si penalizza chi di buona volontà è

disposto a rinunciare a parti di salario o aumentare le proprie prestazioni in

vista di un risanamento della Compagnia aerea __________.

11. Il

principio della buona fede, infine, richiede quantomeno che se una siffatta

misura deve essere adottata, non lo sia evidentemente in via retroattiva, ma

soprattutto che sia nota e dichiarata al momento delle trattative a suo tempo

intervenute sia tra datore di lavoro e piloti, rispettivamente tra loro

rappresentanti.

Il qui ricorrente avrebbe dovuto sapere al più tardi il 1 ° dicembre 2003 che

una siffatta misura sarebbe stata adottata, non fosse per determinare le

proprie scelte. Questo non è stato il caso in crassa violazione della buona

fede e della sicurezza del diritto." (Doc. I)

1.4. Nella sua risposta del 14

marzo 2005 la Cassa ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, con argomentazioni

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.

III).

1.5. Il 29 febbraio 2005 la

rappresentante dell’assicurato, RA 1, ha comunicato di non richiedere

l’assunzione di ulteriori mezzi di prova oltre a quelli evidenziati nel ricorso

(cfr. doc. V).

1.6. Questa Corte, pendente causa,

ha chiesto alla Cassa su quale base legale si è fondata per esaminare, nel caso

concreto, l’esistenza del presupposto dell’art. 8 cpv. lett. f LADI - idoneità

al collocamento (cfr. doc. VII).

La Cassa, il 15 aprile

2005, ha risposto:

" In

merito alla decisione su opposizione, effettuata in data 21 gennaio 2005, la

nostra Cassa ha collegato l'art. 8 cpv. 1 lett. f con le disposizioni dell'art.

15 della LADI.

Quest'ultimo articolo prevede che il disoccupato è idoneo al collocamento se è

disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione.

Per un errore questa disposizione doveva essere accertata, in conformità con

l'art. 85 cpv. 1 lett. d LADI, dal Servizio Cantonale (Sezione del Lavoro) e

non dalla Cassa Disoccupazione.

Le chiediamo pertanto voler cortesemente annullare la nostra decisione affinché

possiamo effettuare i relativi passi per la verifica dell'idoneità al

collocamento dell'assicurato oggetto del ricorso."

(Doc. VIII)

1.7. La rappresentante

dell’assicurato, il 21 aprile 2005, ha precisato:

" (…)

il ricorrente non ha evidentemente nulla in contrario alla richiesta della

Cassa convenuta che sarà da considerarsi quale acquiescenza.

Oltre all'annullamento della decisione del 05.08.04 della Cassa, parte

ricorrente deve parimenti postulare che al signor RI 1 siano immediatamente

versate le indennità di disoccupazione scadute dal 01.06.04 ad oggi e relativi

interessi, nonché si richiede che queste indennità siano pure puntualmente

riconosciute all'interessato anche in futuro.

Si protestano infine tasse, spese e ripetibili." (Doc. X)

1.8. Il doc. X è stato trasmesso

alla Cassa per conoscenza

(cfr. doc. XI).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli

26.

c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv.

1.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle

assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del

18.

febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa

B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del

10.

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre

1999.

nella causa C., I 623/98).

2.2

A norma dell'art. 53 cpv. 3

LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, l'assicuratore può riconsiderare una

decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato

ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

Questa norma corrisponde

all'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.

Inoltre la giurisprudenza

relativa a questo principio sviluppata precedentemente alla LPGA resta valida

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53 cpv. 3 LPGA, n. 29 segg.).

In particolare il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che una decisione

emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde

alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova

decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente.

L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza

che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (cfr. DTF

127.

V 228 consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V

250; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la

procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

La riconsiderazione

pendente lite permette dunque all'amministrazione di riesaminare un proprio

provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto

di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della

parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im

Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997

pag. 452).

La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del

ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a

proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale.

In una sentenza del 5 dicembre 1991, il TFA ha stabilito che

"si la décision prise en litispendance entraîne une discrimination de

l'assuré (reformatio in peius), elle prend obligatoirement le caractère d'une requête

et doit être présentée comme telle au juge." (RCC 1992 pag. 122 seg.).

L'Alta Corte, applicando il principio al caso di specie, ha affermato:

" En

l'espèce, la caisse de compensation, dans ses décisions du 10 avril 1989 concernant

la période de cotisations 1984/1985, n'a pas admis la requête du recourant de fixer

des cotisations moins élevées en raison d'une augmentation de son capital propre

investi dans l'entreprise d'une part, et d'une baisse de son revenu d'autre

part. Au contraire, les deux décisions comportent une reformatio in peius, en

ce sens qu'à la différence des deux décisions attaquées (du 14 novembre 1998;

recte: 1988), les revenus estimés pour les années 1984 et 1985 ont été relevés.

Cette discrimination de l'assuré, conséquence de la décision prise litispendente,

ne constitue cependant, ainsi qu'il a été exposé, qu'une simple requête à l'instance

de recours. De la sorte, le litige portant sur la période du janvier 1984 à décembre

1985.

n'est pas sans objet, ce qui fait que l'annulation de la procédure de recours

concernant les périodes de cotisations 1984 et 1985 n'est pas légitime. L'instance

inférieure doit en conséquence poursuivre la procédure et doit se prononcer aussi

bien sur la requête du recourant que sur celles de la caisse de compensation (définies

nouvelles décisions). Si les décisions attaquées étaient réformées au détriment

du recourant - comme c'est le cas ici - ce dernier doit avoir la possibilité de

se prononcer au préalable (art. 85 la. 2 let. d LAVS). Pour l'assuré cela signifie

deux choses: il est autorisé à exposer à l'autorité de recours les raisons allant

à l'encontre, selon son opinion, d'une reformatio in peius. Il est ensuite en

droit de retirer son recours pour éviter une reformatio in peius dont il est menacé

(ATF 107 V 246)".

L'amministrazione non può,

invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di

causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume

unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli

decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992

pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V

236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la

procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

L'art. 3a della Legge di

procedura per i ricorsi al TCA enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto

previsto dall'art. 58 PA.

A tale proposito giova

segnalare che l'Alta Corte ha avuto occasione di dichiarare compatibile con il

diritto federale il fatto che i Cantoni avessero previsto una procedura

corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su delle disposizioni esplicite o

seguendo per analogia una certa prassi (cfr. DTF 127 V 94 consid. 2; RCC 1992

pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).

L'art. 3a LPTCA prevede

che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta,

riesaminare la decisione impugnata.

Essa notifica

immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art.

3a cpv. 2).

Quest'ultimo continua la

trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto

della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase).

In una sentenza del 19

novembre 2003 nella causa P., 38.2003.40, il TCA ha ritenuto la normativa

cantonale conforme all’art. 53 cpv. 3 LPGA.

Nel caso in esame la

Cassa, il 15 aprile 2005, dopo aver indicato che per errore l’idoneità al

collocamento dell’assicurato è stata accertata dalla Cassa e non dal Servizio

cantonale (Sezione del lavoro), ha chiesto al TCA di annullare la decisione

impugnata al fine di effettuare i relativi passi per la verifica dell’idoneità

al collocamento del ricorrente (cfr. doc. VIII; consid. 1.6.).

Tale scritto è stato

inviato successivamente alla risposta di causa del 14 marzo 2005.

La Cassa, inoltre, nello

stesso nulla ha menzionato circa la restituzione delle indennità di

disoccupazione del mese di giugno 2004, il cui ordine emesso nei confronti

dell’insorgente con la decisione formale del 5 agosto 2004 è stato confermato

con la medesima decisione su opposizione del 21 gennaio 2005 contestata davanti

al TCA.

Ne consegue che lo scritto

del 15 aprile 2005 configura soltanto una proposta indirizzata al TCA.

Questa Corte esaminerà,

quindi, se la Cassa era competente o meno per stabilire, con la decisione

formale del 5 agosto 2004 e la decisione su opposizione del 21 gennaio 2005,

che l’assicurato a partire dal 1° giugno 2004 non aveva più diritto alle indennità

di disoccupazione e se essa era legittimata a richiedere la restituzione delle

indennità di disoccupazione del mese di giugno 2004 oppure no.

Nel merito

2.3

Oggetto del contendere, come

appena visto, è, in primo luogo, la questione di sapere se a ragione o meno la

Cassa ha deciso che l’assicurato a partire dal 1° giugno 2004 era inidoneo al

collocamento e conseguentemente non aveva più diritto alle indennità di

disoccupazione.

In secondo luogo, va

valutato se l’ordine di restituzione dell’importo di fr. 2'428.70 emesso nei

confronti dell’assicurato è corretto oppure no.

Infine questa Corte

esaminerà se all’insorgente vanno erogate immediatamente le indennità

giornaliere di disoccupazione, oltre ai relativi interessi, dal 1° giugno 2004

a tutt’oggi, come da questi preteso (cfr. doc. X; consid. 1.7.).

2.4

Per quanto attiene alla prima

problematica da accertare, va osservato che l’art. 81 LADI concernente i

compiti delle casse, enuncia:

"

1.

Le

casse adempiono in particolare i compiti seguenti:

a. appurano

il diritto alle prestazioni, nella misura in cui questo compito non è

espressamente riservato ad un altro ente;

b. sospendono

l’assicurato dal diritto all’indennità nei casi previsti dall’articolo 30

capoverso 1, sempre che tale facoltà non spetti, secondo il capoverso 2, al

servizio cantonale;

c. versano

le prestazioni, salvo disposizione contraria della legge;

d. amministrano

il capitale d’esercizio secondo le disposizioni dell’ordinanza;

e. rendono periodicamente

conto secondo le istruzioni dell’ufficio di compensazione.

2.

La cassa può sottoporre un

caso al servizio cantonale, per decisione, qualora sia dubbio:

a. se l’assicurato abbia diritto alle prestazioni;

b. se,

per quanti giorni o da qual momento l’assicurato debba essere sospeso dal diritto

alle prestazioni."

L'art. 85 LADI, relativo

ai compiti dei servizi cantonali, per contro, prevede:

" 1 I servizi cantonali:

a. consigliano i disoccupati e si adoperano per collocarli, eventualmente in

collaborazione con le istituzioni di collocamento paritetiche o con quelle

gestite dalle organizzazioni dei titolari delle casse o con uffici privati di

collocamento; essi procedono nel corso del primo mese di disoccupazione

controllata ad un esame approfondito delle possibilità di reintegrazione dell’assicurato;

b. appurano il diritto alle prestazioni

nella misura in cui tale compito è loro demandato dalla presente legge;

c. decidono sull’adeguatezza di

un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e

impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 capoverso 3;

d. verificano

l’idoneità al collocamento dei disoccupati;

e. decidono i casi loro sottoposti dalle casse secondo gli articoli 81

capoverso 2 e 95 capoverso 3;

f. eseguono le

prescrizioni di controllo del Consiglio federale;

g. sospendono gli assicurati dal diritto

alle prestazioni nei casi previsti nell’articolo 30 capoversi 2 e 4, e decidono

sulle limitazioni del diritto all’indennità per lavoro ridotto o per intemperie

(art. 41 cpv. 5 e 50);

h. esprimono il loro parere riguardo alle domande di sussidio per

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59c cpv. 3) e si

adoperano affinché l’offerta di tali provvedimenti sia sufficiente e adeguata

ai bisogni;

i. esplicano le altre competenze conferite loro dalla legge, in particolare

quelle secondo gli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4 e 59c capoverso

2;

j. fanno periodicamente rapporto all’ufficio di compensazione, a

destinazione della commissione di sorveglianza, sulle loro decisioni nel

settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;

k. rendono periodicamente conto alla commissione di sorveglianza, secondo le

istruzioni dell’ufficio di compensazione, delle spese amministrative del

servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi

logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

2.

... " (la sottolineatura è del

redattore)

L'art. 85b LADI, attinente

agli Uffici di collocamento regionali, enuncia:

" 1 I Cantoni istituiscono

uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di

annuncio per il collocamento prevista nell’articolo 17 capoverso 2.

2.

Per l’adempimento dei loro compiti, gli

uffici di collocamento regionali possono avvalersi di privati.

3.

I Cantoni comunicano all’ufficio di

compensazione i compiti e le competenze attribuite agli uffici di collocamento

regionali.

4.

Il Consiglio federale stabilisce i

requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di

collocamento."

In una decisione del 21

febbraio 2001 nella causa M., C 144/00, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) ha stabilito che l'art. 85 LADI, normativa che anche dopo

l'entrata in vigore della terza revisione della LADI, come visto, concerne i compiti

di spettanza dei Servizi cantonali, regola in modo esaustivo le competenze

assegnate ai servizi cantonali.

2.5

La LADI, dunque, conferisce

il compito di verificare l'idoneità al collocamento al Servizio cantonale (cfr.

art. 85 lett. d LADI).

L'art. 85b LADI permette,

tuttavia, di delegare questa competenza, come peraltro le altre assegnate al

Servizio cantonale, agli URC. La LADI non prevede, per contro, la delega di

tale compito alle casse.

Nel Cantone Ticino la

mansione di decidere circa l'idoneità al collocamento non è stata attribuita

agli URC, bensì resta di competenza del Servizio cantonale.

In effetti dalla direttiva

interna del 7 agosto 2001 riguardante la ripartizione delle competenze tra il

Servizio cantonale, corrispondente nel Cantone Ticino fino alla fine del 2001

all'Ufficio cantonale del lavoro e dal 2002 alla Sezione del lavoro (cfr. STCA

del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55, consid. 1.6.), e gli URC,

emanata dall'allora UCL, emerge che l'esame dell'idoneità al collocamento

richiesta dagli URC e dalle Casse compete al Servizio giuridico dell'Ufficio

del lavoro.

Ciò risulta, del resto,

anche dal Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno

ai disoccupati del 4 febbraio 1988, modificato il 15 ottobre 2003 (cfr.

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 17 ottobre 2003,

38/2003, pag. 281-282):

" I.

Il Regolamento della

legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4

febbraio 1998 è così modificato:

Autorità Art. 1 Sono competenti per

l’applicazione della LADI e della L-rilocc:

- la

Divisione dell’economia;

- la

Sezione del lavoro (SdL) e le unità amministrative a lei subordinate,

segnatamente l’Ufficio di collocamento (UC) con le sedi regionali (URC),

l’Ufficio delle misure attive (UMA) e l’Ufficio giuridico (UG);

- la

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (CCAD) e le casse di

disoccupazione private riconosciute dall’Ufficio di compensazione

dell’assicurazione contro la disoccupazione;

- le

Commissioni tripartite.

Sezione

del Art.

2.

La

Sezione del lavoro è competente per:

lavoro a) emanare le

disposizioni necessarie ad assicurare il funzionamento, la conduzione e la

gestione delle unità a lei subordinate;

b) rendere

periodicamente conto alle autorità federali di sorveglianza nell’ambito della

LADI (art. 85 cpv. 1 lett. k LADI);

c) prendere

le decisioni e svolgere i compiti che l’ordinamento federale e cantonale, in

materia di disoccupazione e collocamento, non riserva esplicitamente ad altre

autorità.

Ufficio

di

collocamento Art. 2a (nuovo)

L’Ufficio di collocamento è competente, per il tramite

degli Uffici regionali di collocamento, per:

a) la

consulenza e il collocamento dei disoccupati (art. 85 cpv. 1 lett. a LADI);

b) decidere

in merito all’attribuzione di provvedimenti di formazione, di occupazione e

speciali ai sensi della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. b LADI);

c) assegnare

occupazioni adeguate e impartire istruzioni agli assicurati (art. 85 cpv. 1

lett. c LADI);

d) eseguire

le prescrizioni di controllo della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. f LADI);

e) sospendere

gli assicurati dal diritto alle prestazioni in relazione alle ricerche di

lavoro, al mancato rispetto di istruzioni e delle prescrizioni di controllo

sino ad un massimo di 18 giorni (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI).

(…)

Ufficio

giuri-

Art. 2c (nuovo)

dico L’ufficio giuridico è

competente per:

a) decidere

in merito all’idoneità al collocamento e in genere i casi sottoposti per esame

dagli Uffici regionali di collocamento (art. 85 cpv. 1 lett. d LADI);

b) decidere

i casi sottoposti per esame dalle casse di disoccupazione (art. 85 cpv. 1 lett.

e LADI);

c) sospendere

gli assicurati dal diritto alle prestazioni in relazione alle ricerche di

lavoro, al mancato rispetto di istruzioni e delle prescrizioni di controllo

oltre la durata di 18 giorni (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI);

d) sospendere

gli assicurati dal diritto alle prestazioni per quanto questo compito non sia

attribuito ad altri (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI);

e) assolvere,

nell’ambito delle indennità per lavoro ridotto e intemperie, i compiti

riservati ai servizi cantonali (art. 85 cpv. 1 lett. g e i LADI);

f) decidere

le contravvenzioni (art. 28 L-rilocc);

g) trasmette

gli atti al Ministero pubblico nel caso di reati penali di cui agli articoli

105.

e 106 LADI.

Tale modifica è stata

approvata dalla Confederazione, e meglio dal Dipartimento federale

dell'economia, il 5 novembre 2003 (cfr. scritto del Consigliere federale Joseph

Deiss di cui all'inc. 38.2003.55) ed è in vigore a decorrere da tale data (cfr.

STFA del 9 marzo 2005 nella causa S.-M., C 94/04).

Attualmente, competente

per decidere in merito all'idoneità al collocamento nel Cantone Ticino è

quindi, ai sensi dell'art. 85 lett. d LADI e dell'art. 2c lett. a del citato

Regolamento, l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. STCA del 1°

dicembre 2003 nella causa N., 38.2003.79).

Le casse di disoccupazione

sono, perciò, tenute a esaminare il requisito dell'idoneità al collocamento e

non a statuire sullo stesso, dovendo invece sottoporre tale questione alla

Sezione del lavoro (cfr. STFA del 29 giugno 2005 nella causa V., C 20/05).

Abbondanzialmente, va

segnalato che le Casse, in virtù dell'art. 81 LADI sono competenti, per

esempio, a sanzionare gli assicurati che sono disoccupati per colpa propria o

che hanno rinunciato a detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a

pretese di salario o di risarcimento verso l‘ultimo datore di lavoro e a

versare le prestazioni.

2.6

Per costante giurisprudenza

qualora una decisione venga pronunciata da un'autorità incompetente, tale

decisione è nulla, ossia priva di effetti giuridici (cfr. STFA

del 9 marzo 2005 nella causa S.-M., C 94/04; DTF 114 V 327 consid. 4b, a

proposito dalla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione), a

meno che l'autorità in questione riceva nello specifico ambito un potere

decisionale e generale, ciò che non è tuttavia il caso nella concreta evenienza

(DTF 127 II 27, 119 V 314 consid. 3b, 114

V 327 consid. 4b; cfr. pure Imboden/Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl., Basel/Frankfurt a. M. 1986, B. I, Nr. 40 B

V a1 S. 242, nonché Rhinow/Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt a. M. 1990, Nr. 40,

S. 120).

Al

riguardo va ricordato che la nullità di una decisione amministrativa può essere

ammessa solo eccezionalmente. Una decisione può, in particolare, essere

dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente grave e evidente o perlomeno

facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per conseguenza

di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto.

D'altra parte la nullità

di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni tempo e

d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il diritto (cfr.

STFA del 9 marzo 2005 nella causa S.-M., C 94/04, consid. 1; DTF 127 II 48 e

riferimenti: STFA del 23.5.2002, C 236/00; DTF 122 I 97, consid. 3 pag.

98.

e DTF 115 Ia 1, consid. 3, pag. 4).

Come motivi di nullità

entrano principalmente in considerazione gravi omissioni procedurali e

l'incompetenza dell'autorità che ha pronunciato il giudizio. I difetti di

merito non implicano invece che in rare eccezioni la nullità (cfr. DTF 114 V

327.

consid. 4b; T. Locher, "Grundriss des

Sozialversicherungsrechts", Berna 1994, pag. 342; B. Knapp,

"Grundlagen des Verwaltungsrechts", vol. l, Basilea - Francoforte sul

Meno 1992, pag. 265-270).

In DTF 127 II 47-48 il Tribunale federale ha sottolineato testualmente:

"

Nach der Praxis stellt die funktionelle und sachliche Unzuständigkeit einen

schwerwie­genden Mangel und damit einen Nichtigkeitsgrund dar, es sei denn, der

verfügenden Behörde komme auf dem

betreffenden Gebiet all­gemeine Entscheidungsgewalt zu oder der Schluss auf Nichtigkeit

vertrüge sich nicht mit der

Rechtssicherheit (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6.

Aufl., Basel 1986, Bd. 1, Nr. 40 B.

Ziff. V, S. 242; RHINOW/KRÄHENMANN Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basel/Frankfurt a. M. 1990, Nr. 40 B. Ziff. V, S. 120; PETER SALADIN, Die sogenannte

Nichtigkeit von Verfügungen, in Festschrift für Ulrich Häfelin zum 65.

Geburtstag, Zürich 1989, S. 539 ff.). Die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes

ist jederzeit und von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden von Amtes wegen zu

beachten (BGE 122 I 97 E. 3a; 115 Ia 1 E. 3 S. 4); sie kann auch im Rechtsmittelweg festgestellt werden

(IMBODEN/RHINOW, a.a.O., Nr. 40 B. Ziff. V III. c, S. 240). Im vorliegenden

Zusammenhang kommt der Wettbewerbs- kommission keine allgemeine

Entscheidungsgewalt zu und ist die Annahme der Nichtigkeit wegen sachlicher und

funktioneller Unzuständigkeit mit der Rechtssicherheit vereinbar. Die Verfügung

der Wettbewerbskommission vermochte damit von Anfang an keine Rechtswirkungen

zu entfalten."

Sulla

nullità delle decisioni Knapp (in Précis de droit administratif, 4a

edizione, Basilea e Francoforte del Meno, 1991 pag. 262) rileva che:

"

1220.

Dès lors, les motifs de nullité des décisions

sont pour l'essentiel des motifs de forme. Ainsi, peuvent être cause de

nullité:

- l'incompétence

évidente de l'autorité quant à son pouvoir d'intervenir (ATF 114 V 327 Suva;

114.

Ib 184 Commune de Chiasso), quant aux personnes, au lieu ou quant à

la matière, notamment lorsqu'une autre autorité est compétente (ATF 83 I 5

Hoirs Hirschi; 96 I 313 Piazza; 109 V 237 Demarchi); en

revanche, une intervention de l'autorité hiérarchique supérieure ou une

intervention de l'autorité de surveillance ne sont pas cause de nullité

(évocation nos 8s.) (ATF 91 I 381 Fédération suisse des avocats); de

même, il n'y a pas nullité si l'autorité compétente ou l'autorité supérieure

endosse la décision en cours de procédure, voire si l'autorité, en soi

compétente, interprète mal et, partant, excède son pouvoir (ATF 115 II

422)."

2.7

Nell’evenienza

concreta con decisione formale del 5 agosto 2004, confermata con decisione su

opposizione del 21 gennaio 2005, la Cassa ha stabilito che l’assicurato, a far

tempo da l 1° giugno 2004, non aveva più diritto alle indennità di

disoccupazione, in quanto, a seguito dell’emanazione di una direttiva del SECO

del 4 giugno 2004 riguardante i piloti occupati a tempo parziale da __________,

doveva essere ritenuto inidoneo al collocamento (cfr. doc. B, C, D).

Ora, come esposto,

precedentemente (cfr. consid. 2.5.), competente per pronunciarsi circa l'idoneità

al collocamento di un assicurato non sono le casse, bensì l'Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro.

La Cassa convenuta, con

scritto del 15 aprile 2005, successivo alla risposta di causa, ha peraltro

chiesto di "annullare" la decisione della Cassa, precisando

esplicitamente che a causa di un errore l’idoneità al collocamento era stata

accertata dalla stessa e non dal Servizio cantonale (Sezione del lavoro). Essa ha,

altresì, manifestato la volontà di sottoporre il caso dell’assicurato

all’autorità competente per verificarne l’idoneità al collocamento (cfr. doc.

VIII; consid. 1.6., 2.2.).

La decisione formale del 5

agosto 2004 e la decisione su opposizione del 21 gennaio 2005, dal profilo del

giudizio circa l’inidoneità al collocamento dell’assicurato, sono dunque nulle,

in quanto prese da autorità incompetente (cfr. consid. 2.6; STFA del 9 marzo

2005.

nella causa S.-M., C 94/04; STCA del 1° dicembre 2003 nella causa N.,

38.2003

; STCA del 10 febbraio 2003 nella causa A., 38.2002.194; STCA del 6

settembre 2001 nella causa R., 38.01.163; STCA del 19 giugno 2001 nella causa

G., 39.2001.45; STCA del 1° febbraio 1999 nella causa A.T.R., 38.98.466 ; STCA

del 28 gennaio 1999 nella causa P., 38.98.464).

Il ricorso, per quanto

attiene alla censura concernente il diniego del diritto alle prestazioni di

disoccupazione dal 1° giugno 2004 per inidoneità al collocamento, deve,

pertanto, essere accolto e gli atti trasmessi alla Sezione del lavoro - Ufficio

giuridico, affinché si pronunci sulla questione di sapere se il ricorrente dal

1° giugno 2004 è idoneo al collocamento o meno.

Relativamente alla

trasmissione degli atti all'autorità competente, occorre osservare che, in

casu, viene applicato per analogia il principio generale del diritto

amministrativo e delle assicurazioni sociali secondo il quale l'autorità

incompetente ha l'obbligo di trasmettere d'ufficio un incarto a quella

competente (cfr. STFA dell'8 gennaio 2003 nella causa D., K 155/01; DTF 125 V

507.

consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199

consid. 3b).

Per inciso

va pure rilevato che l'obbligo di trasmissione da parte del TCA, nel caso in

cui questa Corte sia incompetente per pronunciarsi su una determinata vertenza,

all'autorità competente deriva, inoltre, anche dopo l'entrata in vigore della

LPGA, da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U.

Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350) e dalle disposizioni procedurali federali

(art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC

applicabile in virtù del rinvio dell'art. 23 LPTCA).

La LPGA ha

invece codificato, per quel che concerne le disposizioni generali di procedura,

l'obbligo di registrazione e di trasmissione delle domande di prestazioni al

competente servizio (cfr. l'art. 30 LPGA secondo cui "tutti gli organi

esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di accettare le domande,

le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la

data d'inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio",

cfr. U. Kieser "ATSG-Kommentar", pag. 345-350) e, a proposito del

contenzioso, l'obbligo per l'autorità che si considera incompetente di

trasmettere "senza indugio il ricorso al competente tribunale delle

assicurazioni" (art. 58 cpv. 3 LPGA). Da notare che nel secondo caso

l'obbligo è più esteso per quel che concerne le autorità tenute all'obbligo di

trasmissione (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar", pag. 581 -

"sämtliche Behörden der Schweiz zu einer entsprechenden Weiterleitung

verpflichtet sind" - e 582).

2.8

Va ora

esaminato se la Cassa era legittimata o meno a richiedere la restituzione delle

indennità di disoccupazione relative al mese di giugno 2004 percepite

dall’insorgente.

L'art.

95.

LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di

questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad

eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce

che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La

restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L'art. 95 LADI, nella

versione valida fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che la cassa è tenuta ad

esigere il rimborso delle prestazioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto e che il rimborso è

condonato se la riscossione è avvenuta in buona fede e se esso cagionasse un

grave rigore.

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA

anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida

della LPGA (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

In particolare la

giurisprudenza federale ha stabilito che conformemente ad un principio generale

valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e

la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella

causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA

del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella

causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del

28.

aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella

causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA

del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle

cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella

causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15; DTF

127.

V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA

2000.

N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV

Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).

Dalla riconsiderazione va

distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

In questo caso

l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi

elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica

differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del

12.

febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella

causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 7

marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99;

DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 1997

ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b,

pag. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della

decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente

attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (cfr. STFA

del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e

riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

I principi validi per la

riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato valgono

anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente, sono da restituire a

norma dell’art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni oggetto di

restituzione non sono state erogate tramite l’emissione di una decisione

formale (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA

del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15 = DTF

129.

V 110; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e riferimenti; DLA

2001.

N. 37, pag. 247 = DTF 126 V 399; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e

80).

Per inciso va osservato

che i principi appena enunciati validi per la riconsiderazione e la revisione

di decisioni amministrative sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr.

STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del

22.

Marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005

nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.).

In una sentenza del 26

ottobre 2004 nella causa B. (C 185/01) l'Alta Corte ha ricordato che:

" (...)

2.3

Nach Art. 95 Abs. 1 AVIG muss die Kasse

Leistungen der Versicherung, auf die der Empfänger keinen Anspruch hatte,

zurückfordern. Zu Unrecht bezogene Geldleistungen können jedoch nur dann

zurückgefordert werden, wenn die Voraussetzungen einer prozessualen Revision

oder Wiedererwägung gegeben sind (vgl. BGE 122 V 368 Erw. 3 und ARV 1998 Nr. 15

S. 79 Erw. 3b): Gemäss einem allgemeinen Grundsatz des

Sozialversicherungsrechts kann die Verwaltung eine formell rechtskräftige

Verfügung, welche nicht Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung

gebildet hat, in Wiedererwägung ziehen, wenn sie zweifellos unrichtig und ihre

Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit

Hinweisen). Von der Wiedererwägung ist die so genannte prozessuale Revision

von Verwaltungsverfügungen zu unterscheiden. Danach ist die Verwaltung

verpflichtet, auf eine formell rechtskräftige Verfügung zurückzukommen, wenn

neue Tatsachen oder neue Beweismittel entdeckt werden, die geeignet sind, zu

einer andern rechtlichen Beurteilung zu führen (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit

Hinweisen). (...)"

2.9

Nel caso in

esame, come visto (cfr. consid. 2.7.), la decisione formale del 5 agosto 2004 e

la decisione su opposizione del 21 gennaio 2005 emesse dalla Cassa sono nulle

in relazione al diniego del diritto alle indennità giornaliere di

disoccupazione per inidoneità al collocamento a partire dal 1° giugno 2004.

In simili

condizioni, non essendo stato emanato in merito un provvedimento dalla

competente autorità, la Cassa non disponeva, nel caso di specie, di alcun

valido elemento per ritenere inidoneo al collocamento l’assicurato.

Essa non era

così legittimata a procedere all’esame dell’adempimento dei presupposti della

restituzione delle indennità giornaliere percepite dal ricorrente nel mese di

giugno 2004. Più precisamente non era ancora possibile vagliare se in concreto

la decisione con cui erano state attribuite all’insorgente le indennità di

disoccupazione quando egli si era annunciato per il collocamento il 1° dicembre

2003.

poteva essere oggetto di riconsiderazione o di revisione processuale.

L’ordine di

restituzione contestato è, quindi, privo di fondamento e si rivela

conseguentemente prematuro e ingiustificato.

La decisione

su opposizione del 21 gennaio 2005 impugnata, in relazione alla richiesta di

rimborso dell’importo di fr. 2'428.70, va, pertanto, annullata.

2.10

L’assicurato ha,

poi, chiesto il versamento delle indennità giornaliere attinenti al periodo

posteriore al mese di giugno 2004, oltre ai relativi interessi, e che tali

prestazioni siano riconosciute anche per il futuro (cfr. doc. I; X, consid.

1.3

, 1.7.).

Al riguardo

giova rilevare che per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata

resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione

devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130

V 138 consid. 2; STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid.

1.1

; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre

2001.

nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000

nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00;

DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

In casu, il lasso di tempo

determinante si estende dal 1° giugno 2004 al 21 gennaio 2005, quando è stata

emanata la decisione su opposizione contestata. Relativamente a questo periodo

il TCA ha già stabilito (cfr. consid. 2.7.) che la decisione di rifiuto delle

indennità di disoccupazione della Cassa è nulla, poiché emessa da una autorità

incompetente e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Sezione del lavoro

affinché decida circa l’idoneità al collocamento del ricorrente.

La Cassa stessa ha

d’altronde manifestato la sua intenzione di sottoporre il caso ex art. 81 cpv.

2.

alla Sezione del lavoro per verificare l’idoneità al collocamento

dell’assicurato (cfr. doc. VIII; consid. 1.6.).

Di conseguenza questa

Corte non può pronunciarsi nel merito della questione di sapere se

l’assicurato ha o meno diritto al versamento delle indennità di disoccupazione

e dei relativi interessi fino a quando la Sezione del lavoro non avrà emanato

una decisione relativa alla sua idoneità al collocamento. Il TCA, inoltre, si

esprimerà soltanto se la decisione su opposizione, emessa a seguito dell’opposizione

interposta contro la decisione formale della Sezione, verrà impugnata dinanzi a

questo Tribunale.

L’arco di

tempo posteriore al 21 gennaio 2005 esula, invece, completamente dalla presente

vertenza, siccome è successivo alla decisione su opposizione impugnata.

Riguardo a

questo periodo non è, altresì, stata emessa nessuna decisione.

In proposito è utile

rammentare che per costante giurisprudenza, la decisione impugnata

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

In una sentenza del 12

marzo 2004 nella causa F., C 226/03, parzialmente pubblicata in DTF 130 V 388 e

in SJZ 100 (2004), n. 11, p. 268s., il TFA ha stabilito che, anche dopo

l'entrata in vigore della LPGA, il rilascio di una decisione è una condizione

materiale necessaria per poter emanare un giudizio di merito nella successiva

procedura amministrativa o giudiziaria.

Pertanto la

richiesta del riconoscimento delle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione dopo il 21 gennaio 2005 è irricevibile.

2.11

Secondo

l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso

delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo

l'importanza della lite e la complessità del procedimento.

La disposizione

transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni devono

adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a partire

dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le prescrizioni

cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).

Al riguardo l'Alta Corte,

in una decisione del 20 agosto 2003 nella causa B., C 56/03, ha, in

particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

1.2

Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für

sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die

Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit

1.

Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde

führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese

geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit

dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen

Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben

anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw.

6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20.

März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen

ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die

Kantone ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von

fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die

bisherigen kantonalen Vorschriften.

§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den

Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976

(Verwaltungsrechtspflegegesetz; Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor,

dass im Rechtsmittelverfahren der ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine

Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne

einzelne Gebiete des Verwaltungs-, insbesondere des Sozialversicherungsrechts

hievon auszunehmen. Materiellrechtlich genügt die kantonale Regelung damit den

bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des

grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden Partei auf Parteientschädigung (auch)

im Arbeitslosenversicherungsprozess ist der zugerische Gesetzgeber mithin zu

keiner Anpassung des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren

gehalten, womit der übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im

vorliegenden Fall auch die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige

Rechtswirkung entfaltet, die

der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g

Satz 1 ATSG entgegenstünde. (…)." (cfr. STFA del 20

agosto 2003 nella causa B., C 56/03, consid. 1)

Secondo

l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella

misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi

e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato

in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener

conto del valore litigioso (cpv. 2).

Ora, visto il tenore

dell'art. 22 LPTCA suenunciato e alla luce della giurisprudenza federale appena

illustrata, anche nel nostro Cantone, la regolamentazione cantonale non deve

essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA, in quanto conforme a quest'ultimo

(cfr. DTF 130 V 320 consid. 2.1.).

In

simili condizioni, visto l'esito della procedura, la Cassa verserà

all'assicurato, rappresentato dalla RA 1 protezione giuridica, fr. 500.-- a

titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso, in quanto

ricevibile, è accolto.

§ E’

accertata la nullità delle decisioni del 5 agosto 2004 e del 21 gennaio 2005

emanate dalla Cassa di disoccupazione CO 1 relativamente al rifiuto delle

indennità di disoccupazione a decorrere dal mese di giugno 2004 per inidoneità

al collocamento dell’assicurato.

§§ Gli

atti sono trasmessi d’ufficio alla Sezione del lavoro – Ufficio giuridico,

Bellinzona, per la decisione di sua competenza.

§§§ La

decisione su opposizione del 21 gennaio 2005, per quanto concerne l’ordine di

restituzione delle indennità di disoccupazione percepite dall’assicurato nel

mese di giugno 2004, è annullata.

2.- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa di disoccupazione

CO 1 verserà al ricorrente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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