38.2005.2
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
11 marzo 2005Italiano40 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2005.2
Data decisione, Autorità:
11.03.2005, TCA
Titolo:
assicurato, dopo avere saputo di non avere superato gli esami presso una scuola superiore, ha atteso qualche mese prima di isciversi in disoccupazione.Sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro svolte nel periodo precedente l'annuncio al collocamento
DISOCCUPAZIONE
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 26 cpv. 1 OADI
art. 26 cpv. 2 OADI
art. 26 cpv. 3 OADI
art. 26bis cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.2
cr/sc
Lugano
11 marzo 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 dicembre 2004
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2
dicembre 2004 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ________________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 19
ottobre 2004, l'URC di __________ ha sospeso RI 1 per 9 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione, facendo valere:
"
L'assicurato si iscrive presso l'ufficio
scrivente il 20 settembre 2004, per la ricerca di un impiego in qualità di
elettronico in radio e televisione, nella misura del 100%. Conformemente
all'art. 17 cpv. 3 lett. c) LADI, rispettivamente art. 20 cpv. 1 lett. d) OADI,
l'assicurato che si annuncia allo scrivente ufficio deve presentare unitamente
alla lettera di licenziamento, ai certificati degli ultimi datori di lavoro,
agli attestati sulla formazione e sul perfezionamento, anche la prova degli
sforzi personali intrapresi per trovare lavoro durante il periodo antecedente
la data di richiesta di indennità di disoccupazione: nel caso specifico
l'assicurato non comprova alcuna ricerca nei 3 mesi precedenti la data di
richiesta d'indennità di disoccupazione. Si chiede di motivare tale atteggiamento.
Trascorso il termine per produrre delle
giustificazioni che non sono pervenute all'ufficio scrivente, ma l'assicurato
si è limitato a trasmettere delle copie di ricerche svolte, ritenute
quantitativamente insufficienti, si procede ad una sospensione dal diritto alle
indennità di disoccupazione per un periodo determinato in quanto l'assicurato
che fa valere prestazioni assicurative deve intraprendere tutto quanto si possa
ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione (giusta
art. 17 cpv. 1 LADI).
Si informa l'assicurato che in caso di
opposizione e/o ricorso è tenuto ad adempiere ai suoi obblighi quale
ricercatore di impiego." (Doc. 1b)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurato personalmente (cfr. doc. 1a),
l'amministrazione, in data 2 dicembre 2004, ha emanato una decisione su
opposizione con la quale ha ribadito il contenuto della sua prima decisione,
osservando:
"
(...)
1. Il
signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione a far tempo dal 20 settembre 2004
(4° termine quadro).
Con
richiesta di giustificazione 7 ottobre 2004, l'Ufficio regionale di
collocamento dà la possibilità all'assicurato di prendere posizione circa
l'assenza di ricerche di lavoro relative al periodo antecedente l'iscrizione.
Trascorso il termine entro il quale l'assicurato avrebbe potuto fornire le
proprie osservazioni, l'assicurato si limita a fornire 3 attestazioni relative
al mese di agosto, di conseguenza, la consulente di riferimento emette la
contestata decisione (19 ottobre 2004).
Con
opposizione 26 ottobre / 8 novembre 2004, il signor RI 1 chiede una revisione
della decisione ritenendola ingiusta nei suoi confronti.
A
motivazione di questa sua richiesta l'assicurato argomenta: "a fine
luglio non ho passato gli esami presso la __________ di __________
interrompendo così il proseguimento degli studi. In attesa di decidere il
dafarsi mi sono subito messo a disposizione dei vari centri sportivi della
regione in qualità di monitore volontario, da metà luglio a metà settembre.
Terminato il ciclo, durante il quale mi sono comunque attivato per cercare un
posto di lavoro, non trovandolo, mi sono iscritto all'URC, iniziando subito la
ricerca di un'attività. Non ero a conoscenza dei meccanismi burocratici che
regolamentano l'URC e pertanto il mio comportamento potrebbe non essere stato
completamente corretto, ma in perfetta buona fede. Durante il colloquio avuto
con la collocatrice Sig.a __________ __________, ho motivato quanto suesposto e
pertanto ho ritenuto superfluo farlo anche per posta. RI 1".
2. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (art. 16 LADI), se necessario anche fuori della
professione precedente (art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori dal proprio luogo
di domicilio (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Ogni
assicurato è tenuto a ricercare un impiego già prima di essere iscritto in
disoccupazione. In particolare un nuovo lavoro deve essere cercato intensamente
durante il termine di disdetta in caso di un contratto di lavoro di durata
indeterminata, mentre in caso di un contratto di lavoro di durata determinata
le ricerche di lavoro devono essere svolte durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto d'impiego (3 mesi). Nel caso d'attività stagionali
è comunque necessario svolgere le proprie ricerche non solo nel periodo finale
della stagione lavorativa bensì durante tutto l'anno.
Tutte
le prove dei propri sforzi per trovare un lavoro devono essere conservate e
consegnate all'amministrazione in occasione di una nuova iscrizione in
disoccupazione.
Se
l'assicurato non compie sufficienti sforzi egli deve essere sanzionato sulla
base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI. Secondo tale norma l'assicurato è
sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere
un'occupazione adeguata.
3. Gli
argomenti sollevati dall'assicurato con l'opposizione suindicata, non
permettono, nella fattispecie, di giungere ad una conclusione differente
rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata.
Infatti,
il signor RI 1 si sarebbe dovuto adoperare a ricercare attivamente
un'occupazione dal momento in cui ha cessato la formazione. È irrilevante il
fatto che il signor RI 1 non conoscesse le regole che sono applicate nel caso
in cui gli assicurati non si sono attivati nella ricerca di un nuovo impiego
prima dell'iscrizione al collocamento, anche se ciò appare perlomeno strano,
visto che con il 20.9.2004 ha aperto il 4° termine quadro di riscossione delle
prestazioni assicurative." (Doc. A)
1.3. Con tempestivo
ricorso del 26 dicembre 2004, l'assicurato ha chiesto l'annullamento della
decisione su opposizione, rilevando:
"
Facendo riferimento alla sanzione suindicata
intendo ricorrere alla sanzione inflittami per i seguenti motivi.
Sono venuto a conoscenza dei risultati degli
esami a metà luglio. Fino al 20 settembre 2004 ero occupato in qualità di
monitore volontario. Ho poi deciso di iscrivermi all'URC iniziando a fare tutto
il possibile per trovare un'occupazione.
Chiedo di cancellare la sospensione inflittami o
di limitarla a 5 giorni (2 mesi equivalgono a 8 giorni sanzionabili, meno 3
ricerche) tenendo in debito conto le motivazioni portate." (Doc. I)
1.4. L’amministrazione,
con la sua risposta del 13 gennaio 2005, ha postulato la reiezione del ricorso,
osservando che con il suo ricorso l’assicurato non ha aggiunto nulla a quanto
già noto al momento della decisione su opposizione (cfr. doc. III).
1.5. Pendente
causa il TCA ha chiesto all'assicurato di indicare la data esatta nella quale è
venuto a conoscenza del fatto di non avere superato gli esami presso la __________
di __________ (cfr. doc. V).
In data 9 febbraio 2004 l’assicurato ha inviato
al TCA la risposta ricevuta in data 8 luglio 2004 dal direttore della Scuola __________
e in merito al suo ricorso del 5 luglio 2004 (cfr. doc. VI e VIB).
All’ulteriore richiesta del TCA di specificare la
data esatta in cui gli è stato comunicato l’esito negativo degli esami (cfr.
doc. VII), l’assicurato ha risposto con scritto del 16 febbraio 2005, in cui ha
indicato quanto segue:
"
Sono venuto a conoscenza del fatto di non avere
superato gli esami in data 1° luglio 2004. Al ricevimento della lettera del
direttore della __________, ho potuto visionare i risultati degli esami in data
8 luglio 2004 e ho deciso di non proseguire con ulteriori precisazioni."
(Doc. VIII)
Il doc.
VI e il doc. VIII sono stati trasmessi all’amministrazione (cfr. doc. IX), con
facoltà di presentare osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della presente vertenza è la questione a sapere se l'assicurato deve essere o
meno sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti
ricerche di lavoro nei mesi precedenti l'iscrizione al collocamento.
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal
popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU
N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2., pag. 4;
DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag. 467; DTF 126 V
166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag.
44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34,
consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA
del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella
causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H
114/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 2 dicembre 2004).
Nel caso
in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per insufficienti ricerche
di lavoro nei mesi precedenti l'annuncio al collocamento, avvenuto il 20
settembre 2004. A quel momento la terza revisione della LADI era già in vigore
e deve dunque essere presa in considerazione.
2.3. Dapprima va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né
l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di
sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio
2003. È stato invece parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza. Pertanto
resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.
Come
appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare
personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario
anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche
fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà dunque presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, stabilisce
che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell’assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
2.4. La giurisprudenza federale ha
stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non
si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF
del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo,
"Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C
305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);
STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
2.5. Anche gli
assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
Oltre al
caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca
una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo
immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata
determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che
non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede
l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale in particolare per gli
assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento,
preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati
e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano
per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di
impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).
Per
contro non possono essere sospesi gli assicurati che stanno ancora svolgendo
gli studi (cfr. STCA del 18 aprile 1986 nella causa S.M., Mendrisio contro CAD
Famiglia OCST) o che frequentano corsi di perfezionamento (cfr. STCA del 25
ottobre 1985 nella causa P.G., Riazzino contro CPCAD, concernente un corso di
tedesco in Germania; STCA del 15 settembre 1988 nella causa L.T., Massagno
contro Cassa disoccupazione OCST, a proposito di un corso di inglese in
Olanda).
Per
ulteriori indicazioni, cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali
di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali,
fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.
2.6. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Il
disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire
all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di
lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994
pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).
Secondo costante giurisprudenza
cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono
comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in una
sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella
causa M.Z., C 33/87).
In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro
compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:
"
(…)
Mit der Vorinstanz sind die fünf
Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei,
eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu
qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen
Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht
darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen,
sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des
Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur
um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der
am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen
angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter
Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz
zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne
triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu
beanstanden."
(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02)
In una
sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha
inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:
"
1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden
Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen
(Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung
(Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu
Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120
V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt.
Darauf kann verwiesen werden.
Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis
in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art.
17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an
Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr
nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn
1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,
Schul- und Berufsbildung der versicherten Person
sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden
Arbeitsmarkt. (…)"
Questa giurisprudenza è stata confermata in una
sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha
ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.
In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella
causa C.
(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti
quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.
In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.
(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,
durante due periodi di controllo, sei ricerche di lavoro lavorando a tempo
pieno in un programma di occupazione temporanea.
Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella
causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un
mese.
In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella
causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di
prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata
dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era
sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un
periodo di controllo.
Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta
dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro
nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che
aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di
controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di
lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato
durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha in particolare
sottolineato:
"
(...)
Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine
versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die
Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V
231 Erw. 4a mit Hinweis).
Wenn jedoch dem Versicherten grössere
Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er
wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der
Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten
Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige
Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat
verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."
La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata
ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere
assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle
sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni
particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella
causa K., inc. 38.2002.186).
A proposito dei compiti dei consulenti del
personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74)
il TCA ha ricordato che:
"
Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire
altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai
consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più
idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85
cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."
2.7. Giusta l'art. 17 cpv. 1 in
fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo
posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi
intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova
occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio
competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30
cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio
dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D.
Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
L'obbligo
a comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del
23 gennaio 2003 nella causa C.
(C
280/01), nella quale ha osservato:
"
Selbst wenn sich der Versicherte sodann
tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet
hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er
nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.
2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."
Concretamente
ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi ad un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S.P., AD 5/87).
Inoltre
il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare
le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di
lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il
disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre
1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato
di stato dell'economia, SECO).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha
ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le
ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
In merito alle ricerche di lavoro compiute
esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo
di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C
319/02), ha avuto modo di rilevare:
"
(…)
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231
consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative
exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas
s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au
regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op.
cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré
qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également
à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des
démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée
que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant
d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses
postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à
la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que
les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du
5 juillet 1988 dans la cause R., C 14/88). (…)"
(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)
2.8. L'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il
danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).
In una
sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle
assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le
seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della
sospensione:
"
Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung
soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es
sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche
Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der
Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose
zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll
den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in
Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in
Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern
ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in
der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten
an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der
Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V
40 Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art.
30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im
Taggeldrecht nicht zum Tragen.
Wüsste nämlich eine
arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer
Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem
gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227-
228)
In questa
sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la
conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al
proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
In una
sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro
la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per
evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo
strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA
1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così
voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui
provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei
contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline
Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag.
24 seg.). (…)"
(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)
2.9. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.
45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro
idoneo.
Per quel
che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate
ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione
su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha
approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23
gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato
la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo
comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di
disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella
causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione
per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio
2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha
confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche
durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di
sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di
disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale
l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un
assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche
di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo
nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un
totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C
63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione
per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo e la
sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha
confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il
periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C
210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di
9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente
l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di
controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti
ricerche di lavoro durante un periodo di controllo).
2.10. Nella
sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro
qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha
sottolineato:
" Die
Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf.
Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich
10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die
Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle
Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,.
N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der
Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive
Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von
der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der
Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens
ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung.
Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)
La Cassa
di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione.
Infine,
nella sentenza citata, il TFA ha stabilito che l'amministrazione prima di
applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato
di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:
" Eine
der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht
vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherang, welche
in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.
BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der
Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt
überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der
Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine
Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht
(Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr
Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der
Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht
notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht,
wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperìoden ungenügende
Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das Eidgenössische
Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte
Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl.
auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine
Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist;
eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen
besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233)
2.11. Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incarto che
l'assicurato si è iscritto quale studente presso la Scuola __________ di __________
a partire dal 26 agosto 2002 (cfr. doc. 3b).
In data 1°
luglio 2004, egli ha saputo di non avere superato gli esami e, dopo aver preso
in data 8 luglio 2004 visione degli stessi, ha deciso di non inoltrare ricorso
(cfr. doc. VIII).
Fino al
20 settembre 2004 è poi stato impegnato in qualità di monitore volontario.
Successivamente,
egli si è iscritto in disoccupazione a decorrere dal 20 settembre 2004, alla
ricerca di un impiego al 100% in qualità di elettronico in radio e televisione
(cfr. allegato 4).
Durante i
mesi precedenti l'annuncio al collocamento l'assicurato ha svolto unicamente due
ricerche di lavoro, nel mese di agosto 2004, che sono state ritenute
insufficienti dall'amministrazione.
L'URC,
con decisione formale del 19 ottobre 2004, ha sospeso il ricorrente dal diritto
alle indennità di disoccupazione per 9 giorni per insufficienti ricerche di
lavoro durante i mesi precedenti l’annuncio al collocamento (cfr. doc. 1c).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 2 dicembre
2004 (cfr. doc. A).
L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale
proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta
Corte ha rilevato che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige
Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il
TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:
"
(…) Selon un principe général de la procédure
administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2
let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière
d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."
Nel caso di specie, il 7
ottobre 2004 la consulente del personale dell'assicurato gli ha inviato una
"Richiesta di giustificazione" con la quale gli ha richiesto di
motivare le insufficienti ricerche di lavoro compiute nei tre mesi precedenti
l’annuncio al collocamento entro il 15 ottobre 2004, precisando
che oltre questa data l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti
in suo possesso e menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il
quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 1d).
Nella
presente fattispecie il TCA constata che l'amministrazione, inviando
all'assicurato la richiesta di giustificazione citata (cfr. doc. 1d), ha dato
al ricorrente la possibilità di esprimersi prima di pronunciare la sanzione.
Dunque il
diritto di essere sentito dell'assicurato è stato rispettato già prima
dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara
giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA
del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI
2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 =
SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la
sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n.
1-28; Th. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466
n° 53 e 54).
2.12. L'assicurato, nell'opposizione del 26 ottobre 2004 (cfr. doc. 1a),
ha osservato che il suo comportamento non è stato completamente corretto a
causa del fatto che egli non era a conoscenza dei meccanismi burocratici che
regolamentano l'URC.
Al
riguardo, come correttamente rilevato dall'URC, va innanzitutto sottolineato
che essendo già stato in passato iscritto in disoccupazione - l’assicurato è al
suo quarto termine quadro - il ricorrente aveva già ricevuto
dall'amministrazione le opportune informazioni circa i suoi diritti e doveri di
disoccupato, con riferimento in particolare alla necessità di compiere già
durante il periodo precedente l'annuncio al collocamento gli sforzi necessari
al fine di trovare una nuova occupazione.
Pertanto, l'assicurato era o doveva essere
perfettamente a conoscenza del dovere di ricercare un'occupazione nei mesi
precedenti l'iscrizione al collocamento, così da non dovere fare ricorso alle
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.
2.13. Nell'atto
ricorsuale l'assicurato ha osservato di avere effettuato gli esami presso la __________
di __________, di avere ricevuto i risultati, negativi, nel mese di luglio 2004
e di essere stato occupato in qualità di monitore volontario fino al 20
settembre 2004, motivo per il quale egli non ha avuto il tempo necessario per
potere svolgere delle ricerche di lavoro (cfr. doc. I).
Al
riguardo, va segnalato che secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr.
consid. 2.5.), devono essere sanzionati gli assicurati che una volta terminati
Fatti
i corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima
di annunciarsi in disoccupazione, senza compiere, nel periodo che va dalla fine
degli studi al momento in cui si presentano al collocamento, nessuna ricerca di
impiego.
Il TCA ha confermato che vi è un obbligo di
cercare lavoro tra la fine del perfezionamento (magari soggiornando all'estero)
e l'annuncio in disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 19).
Al contrario, il TCA ha stabilito che non possono
essere sospesi dal diritto all'indennità di disoccupazione gli assicurati che
stanno ancora svolgendo gli studi di base (cfr. STCA del 18 aprile 1986 nella
causa S.M.) o che frequentano dei corsi di perfezionamento (cfr. STCA del 25
ottobre 1985 nella causa P.G.; STCA del 15 settembre 1988 nella causa L.T.)
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
Rispondendo ad un’esplicita richiesta del TCA
(cfr. doc. V e doc. VII), l’assicurato ha indicato di essere venuto a
conoscenza del fatto di non avere superato gli esami compiuti presso la __________
in data 1° luglio 2004 (cfr. doc. VIII) e di aver fatto ricorso contro tale
decisione. Una volta visionati i risultati degli esami in data 8 luglio 2004
(cfr. doc. VI), egli aveva però deciso di non contestare l’esito negativo degli
stessi inoltrando ulteriori precisazioni (cfr. doc. VI).
Alla luce della giurisprudenza appena ricordata,
l'assicurato non aveva l'obbligo di compiere le ricerche di lavoro nel periodo
in cui era impegnato con gli esami presso la __________ di __________. Per
contro, una volta a conoscenza del risultato, negativo, degli esami citati e
dell’impossibilità, presa visione in data 8 luglio 2004 degli stessi, di una
modifica di tale decisione (l'assicurato ha infatti deciso di non proseguire la
procedura di ricorso), l'assicurato era tenuto ad attivarsi nella ricerca di
una nuova occupazione, onde evitare di dover fare ricorso alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Egli non ha invece effettuato nessuna ricerca di
lavoro nel mese di luglio 2004, mentre ha svolto due ricerche di lavoro nel
mese di agosto 2004 e due ricerche di lavoro durante il mese di settembre 2004.
Per il
mese di agosto 2004 l'assicurato ha consegnato all'amministrazione una risposta
scritta, ricevuta dalla __________, alla sua richiesta telefonica di un
Considerandi
eventuale posto di lavoro, effettuata a fine agosto 2004 (cfr. doc. 1c1) e una
ricerca scritta, datata 10 agosto 2004, inviata al __________ di __________
(cfr. doc. 1c2), che non ha avuto esito positivo, come comunicato dal
potenziale datore di lavoro con scritto del 27 agosto 2004 (cfr. doc. 1c3).
Tali ricerche devono essere considerate
insufficienti.
Quanto alle due ricerche di lavoro effettuate
durante il mese di settembre 2004 e comprovate dal timbro dei due potenziali
datori di lavoro contattati personalmente dall’assicurato, come risulta dal
formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” (cfr.
doc. 5b), occorre rilevare che le stesse sono state compiute in data 24
settembre 2004 e 30 settembre 2004 e sono quindi successive all’iscrizione al
collocamento dell’assicurato, avvenuta il 20 settembre 2004 (cfr. allegato 4).
Questo
Tribunale ritiene dunque che l'assicurato ha violato l'obbligo di ridurre il
danno imposto dalla legge non effettuando nessuna ricerca di lavoro nel mese di
luglio 2004 e svolgendo insufficienti ricerche di lavoro durante i mesi di
agosto 2004 e settembre 2004.
2.14
Il ricorrente ha dunque
violato l'obbligo di ridurre il danno nel periodo precedente l'annuncio al
collocamento (cfr. consid. 2.4.).
Di conseguenza
l'assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Nel caso concreto, l'URC
ha inflitto all’assicurato una sospensione di 9 giorni.
Quanto
all'entità della sanzione, occorre rilevare che normalmente, in caso di mancate
ricerche di lavoro durante un mese precedente l'annuncio al collocamento, la
sanzione inflitta dall’amministrazione, secondo le direttive, è pari a un
minimo di 4 giorni, mentre invece in caso di insufficienti ricerche di lavoro
durante un mese precedente l'annuncio al collocamento, i giorni di sanzione
ammontano ad un minimo di 3.
Nel caso di specie, l’assicurato non ha compiuto
nessuna ricerca di lavoro nel periodo compreso fra l’8 e il 31 luglio 2004, ha
svolto insufficienti ricerche di lavoro nel mese di agosto 2004 e non ha svolto
nessuna ricerca di lavoro fra il 1° settembre 2004 e il 20 settembre 2004. La
sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione
inflitta dall’amministrazione appare dunque conforme al principio di
proporzionalità (cfr. consid. 2.9.). In particolare i 3 giorni di penalità per
i mesi di luglio e settembre malgrado l'assicurato non abbia compiuto nessuna
ricerca si giustificano per il fatto che egli non era tenuto a cercare un
lavoro durante l'intero periodo di controllo.
La decisione impugnata
deve dunque essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
erzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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