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Decisione

38.2005.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 marzo 2005Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima

di annunciarsi in disoccupazione, senza compiere, nel periodo che va dalla fine

degli studi al momento in cui si presentano al collocamento, nessuna ricerca di

impiego.

Il TCA ha confermato che vi è un obbligo di

cercare lavoro tra la fine del perfezionamento (magari soggiornando all'estero)

e l'annuncio in disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 19).

Al contrario, il TCA ha stabilito che non possono

essere sospesi dal diritto all'indennità di disoccupazione gli assicurati che

stanno ancora svolgendo gli studi di base (cfr. STCA del 18 aprile 1986 nella

causa S.M.) o che frequentano dei corsi di perfezionamento (cfr. STCA del 25

ottobre 1985 nella causa P.G.; STCA del 15 settembre 1988 nella causa L.T.)

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Rispondendo ad un’esplicita richiesta del TCA

(cfr. doc. V e doc. VII), l’assicurato ha indicato di essere venuto a

conoscenza del fatto di non avere superato gli esami compiuti presso la __________

in data 1° luglio 2004 (cfr. doc. VIII) e di aver fatto ricorso contro tale

decisione. Una volta visionati i risultati degli esami in data 8 luglio 2004

(cfr. doc. VI), egli aveva però deciso di non contestare l’esito negativo degli

stessi inoltrando ulteriori precisazioni (cfr. doc. VI).

Alla luce della giurisprudenza appena ricordata,

l'assicurato non aveva l'obbligo di compiere le ricerche di lavoro nel periodo

in cui era impegnato con gli esami presso la __________ di __________. Per

contro, una volta a conoscenza del risultato, negativo, degli esami citati e

dell’impossibilità, presa visione in data 8 luglio 2004 degli stessi, di una

modifica di tale decisione (l'assicurato ha infatti deciso di non proseguire la

procedura di ricorso), l'assicurato era tenuto ad attivarsi nella ricerca di

una nuova occupazione, onde evitare di dover fare ricorso alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Egli non ha invece effettuato nessuna ricerca di

lavoro nel mese di luglio 2004, mentre ha svolto due ricerche di lavoro nel

mese di agosto 2004 e due ricerche di lavoro durante il mese di settembre 2004.

Per il

mese di agosto 2004 l'assicurato ha consegnato all'amministrazione una risposta

scritta, ricevuta dalla __________, alla sua richiesta telefonica di un

Considerandi

eventuale posto di lavoro, effettuata a fine agosto 2004 (cfr. doc. 1c1) e una

ricerca scritta, datata 10 agosto 2004, inviata al __________ di __________

(cfr. doc. 1c2), che non ha avuto esito positivo, come comunicato dal

potenziale datore di lavoro con scritto del 27 agosto 2004 (cfr. doc. 1c3).

Tali ricerche devono essere considerate

insufficienti.

Quanto alle due ricerche di lavoro effettuate

durante il mese di settembre 2004 e comprovate dal timbro dei due potenziali

datori di lavoro contattati personalmente dall’assicurato, come risulta dal

formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” (cfr.

doc. 5b), occorre rilevare che le stesse sono state compiute in data 24

settembre 2004 e 30 settembre 2004 e sono quindi successive all’iscrizione al

collocamento dell’assicurato, avvenuta il 20 settembre 2004 (cfr. allegato 4).

Questo

Tribunale ritiene dunque che l'assicurato ha violato l'obbligo di ridurre il

danno imposto dalla legge non effettuando nessuna ricerca di lavoro nel mese di

luglio 2004 e svolgendo insufficienti ricerche di lavoro durante i mesi di

agosto 2004 e settembre 2004.

2.14

Il ricorrente ha dunque

violato l'obbligo di ridurre il danno nel periodo precedente l'annuncio al

collocamento (cfr. consid. 2.4.).

Di conseguenza

l'assicurato deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Nel caso concreto, l'URC

ha inflitto all’assicurato una sospensione di 9 giorni.

Quanto

all'entità della sanzione, occorre rilevare che normalmente, in caso di mancate

ricerche di lavoro durante un mese precedente l'annuncio al collocamento, la

sanzione inflitta dall’amministrazione, secondo le direttive, è pari a un

minimo di 4 giorni, mentre invece in caso di insufficienti ricerche di lavoro

durante un mese precedente l'annuncio al collocamento, i giorni di sanzione

ammontano ad un minimo di 3.

Nel caso di specie, l’assicurato non ha compiuto

nessuna ricerca di lavoro nel periodo compreso fra l’8 e il 31 luglio 2004, ha

svolto insufficienti ricerche di lavoro nel mese di agosto 2004 e non ha svolto

nessuna ricerca di lavoro fra il 1° settembre 2004 e il 20 settembre 2004. La

sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione

inflitta dall’amministrazione appare dunque conforme al principio di

proporzionalità (cfr. consid. 2.9.). In particolare i 3 giorni di penalità per

i mesi di luglio e settembre malgrado l'assicurato non abbia compiuto nessuna

ricerca si giustificano per il fatto che egli non era tenuto a cercare un

lavoro durante l'intero periodo di controllo.

La decisione impugnata

deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

erzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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