38.2005.20
Per calcolare il guadagno intermedio di un ass. che, dopo le ferie aziendali e durante il periodo di prova ha ricevuto la disdetta, va ritenuto il salario che egli avrebbe percepito se non avesse pres
21 settembre 2005Italiano45 min
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Numero d'incarto:
38.2005.20
Data decisione, Autorità:
21.09.2005, TCA
Titolo:
Per calcolare il guadagno intermedio di un ass. che, dopo le ferie aziendali e durante il periodo di prova ha ricevuto la disdetta, va ritenuto il salario che egli avrebbe percepito se non avesse preso le vacanze. Questo anche se l'indennità di vacanze acquisita non copre la durata delle vac. az.
GUADAGNO ASSICURATO
GUADAGNO INTERMEDIO
art. 23 cpv. 1 LADI
art. 24 LADI
art. 109 LADI
art. 110 LADI
art. 41a cpv. 1 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.20
FS/td
Lugano
21 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21
gennaio 2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 21
gennaio 2005 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha emesso una decisione su
opposizione concernente RI 1 con la quale ha stabilito che:
"
In applicazione delle seguenti disposizioni:
▪ LADI, art. 24
cpv. 1 e 3
▪ Circolare SECO, marginale C 112
La richiesta d’indennità di disoccupazione del
mese di agosto 2004 è calcolata su un salario ipotetico." (cfr. doc. A1)
La Cassa
ha così motivato la propria decisione su opposizione:
"
(…)
Fattispecie e motivi:
In virtù dell'art. 24 LADI cpv. 1 "è considerato guadagno
intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o
indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo.
L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno".
Il capoverso 3, indica che "è considerato guadagno intermedio
la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto durante il periodo di
controllo, ma corrispondente almeno all'aliquota usuale per la professione ed
il luogo, e il guadagno assicurato".
Nella fattispecie lei ha usufruito di giorni di ferie dal
01.08.2004 al 15.08.2004 (vedi pt. 6 del modulo "Indicazioni della persona
assicurata" del mese di agosto 2004 consegnato in data 03.09.2004) quali
ferie aziendali.
In base al contratto di lavoro rileviamo che è stato
contrattualmente concordato un salario lordo pari a fr. 3'000.00 mensili ed una
durata del lavoro pari a 43.5 ore settimanali (contratto di lavoro individuale
del 20.07.2004).
In data 20 agosto 2004 il datore di lavoro rescinde il contratto
per il 27 agosto 2004 durante il periodo di prova.
Dal conteggio salariale del mese di agosto 2004 rileviamo che
l'importo corrisposto lordo ammonta a fr. 1'100.00, in quanto il datore di
lavoro non ha riconosciuto le ferie.
La Cassa CO 1, con valuta 02.11.2004, ha proceduto a rettificare
il precedente conteggio calcolando un salario di fr. 2'612.90 lordi (dal
01.08.2004 al 27.08.2004), riconoscendole una compensazione salariale di fr. 932.95
lordi.
In base alla circolare SECO, marginale C112, vengono trattati i
rapporti di lavoro con guadagno intermedio a tempo indeterminato con orario di
lavoro convenuto contrattualmente (vacanze individuali o aziendali / attività a
tempo pieno o parziale).
La marginale recita che "durante il periodo in cui
l'assicurato fruisce delle vacanze, il salario intero che avrebbe percepito se
non avesse preso vacanza va considerato come guadagno intermedio. Non è
rilevante sapere in che misura l'indennità di vacanza già acquisita copre la durata
delle vacanze. Non spetta all'assicurazione contro la disoccupazione coprire le
perdite di guadagno dovute alle vacanze prese nell'ambito di un orario normale
di lavoro convenuto contrattualmente".
In applicazione di quanto suddetto, essendo convenuto contrattualmente
l'orario normale di lavoro ed essendo pure l'attività lavorativa di durata
indeterminata, la Cassa ha considerato il salario che avrebbe dovuto ricevere
se non avesse usufruito di ferie.
Siccome non sono emersi nuovi elementi, la sua opposizione del 21
dicembre 2004 non può essere accolta.
(…)." (cfr. doc. A1)
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del
seguente tenore:
"
Egregi Signori,
con la presente mi permetto presentare ricorso alla decisione
dell'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa CO 1 del 21 gennaio 2005 -
dec. Nr. 358B/04.
Questa decisione conferma la precedente emessa sempre dalle stesse
persone in data 22 novembre 2004 la quale mi conteggia, nella richiesta di
disoccupazione del mese di agosto 2004, un salario ipotetico, relativo alle
vacanze, e non tiene in considerazione il salario effettivamente ricevuto dal
sottoscritto.
In particolare mi permetto evidenziare quanto segue:
- dopo alcuni mesi di disoccupazione ho reperito una nuova
attività lavorativa, in data 19 luglio 2004, come da contratto sottoscritto con
la ditta __________ sa di __________;
- per il mese di luglio ho percepito uno stipendio di Frs. 1'300.-
lordi in quanto mi è stato versato l'ammontare pro-rata conteggiato;
- per il mese di agosto 2004 la ditta ha chiuso per vacanze
aziendali dal 1. al 16 compreso e quindi non ho potuto svolgere attività
lavorativa in quanto la società non operava;
- ho ripreso il giorno 17 agosto lavorando a tempo pieno con
immenso impegno;
- purtroppo, in data 20 agosto 2004, ho ricevuto la disdetta del
rapporto di lavoro con un preavviso di 7 giorni (ero in tempo di prova)
scadente il 27 agosto 2004 in quanto purtroppo la ditta non mi riteneva la
persona idonea alle loro necessità e aspettative;
- la ditta, per il periodo 17 - 27 agosto 2004, mi versò un
importo di Frs. 1'100.- lordo in quanto mi sono stati unicamente corrisposti
gli 11 giorni civili di lavoro mentre per le vacanze aziendali in cui la ditta
era chiusa non mi hanno corrisposto alcun importo in quanto lavoravo da meno di
un mese;
- con mio immenso stupore la Cassa CO 1, mi ha conteggiato uno
stipendio ipotetico di Frs. 2'612.90 in quanto, in base al contratto di lavoro,
era stato pattuito uno stipendio mensile di Fr. 3'000.- lordi;
- ho subito provveduto a contestare, alla Cassa, questo conteggio
in quanto la mia ditta mi aveva versato unicamente uno stipendio di Frs. 1'100.-
per le giornate che avevo lavorato ed inoltre le vacanze non erano state
richieste dal sottoscritto ma la società aveva chiuso tutta l'attività per le
ferie estive;
- con decisione del 22 novembre 2004 la Cassa ha provveduto a
comunicarmi che in base alla circolare SECO aveva considerato il salario che
avrei dovuto ricevere se non avessi usufruito delle ferie aziendali.
Contesto formalmente quanto da loro asserito in quanto, al momento
dell'inserimento del mio pagamento, erano informati che la mia attività
lavorativa era già conclusa e quindi non avrei mai maturato ed usufruito di un
numero di giorni di vacanza così elevato (per poco più di un mese di lavoro
hanno conteggiato un'indennità di vacanza ipotetica ammontante ad oltre Fr.
1'500.-- corrispondenti a 11 giorni lavorativi di ferie);
Rilevo che dal contratto viene indicato che ho diritto a 20 giorni
di vacanza in un anno e quindi al massimo mi può essere conteggiata
un'indennità di vacanza, che tra l'altro non ho mai percepito, di 1,66 giorni
(20 : 12) ammontante a Frs. 249.- (attività lavorativa dal 19 luglio 2004 al 27
agosto 2004).
Nella decisione su opposizione, che evidentemente non può essere
modificata in quanto decisa dalle stesse persone indicate sulla prima
decisione, si fa riferimento alla circolare Seco dove vengono trattati i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
A mio avviso ciò non è il mio caso in quanto alla fine del mese di
agosto, quando ho consegnato i documenti in Cassa, quest'ultima era a
conoscenza che la mia attività era purtroppo già cessata e quindi non era da
definire come un contratto di durata indeterminata ma era già determinata con
termine il 27 agosto 2004.
Contesto pertanto la decisione su opposizione emanata dalla Cassa CO
1 e chiedo che mi vengano pagate le indennità di disoccupazione considerando un
guadagno intermedio corrispondente a quanto realmente percepito e non
conteggiando un salario ipotetico.
(…)." (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 12 marzo 2005 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e, in
particolare, ha precisato che:
"
(…)
La Cassa ha quindi tenuto conto dell’ipotetica
retribuzione per il periodo 1/27.08.2004 di fr. 2'612.90 (fr. 3'000.-- : 31 x
27) riconoscendo un’indennità compensativa di fr. 932.95.
Non è pertanto possibile, come sembrerebbe
richiederlo il ricorrente, tener conto della retribuzione effettivamente
incassata di fr. 1'100.-- e nemmeno di fr. 1'349.-- che comprende fr. 249.-- di
indennità di vacanza maturato per l’attività lavorativa dal 19 luglio al 27
agosto 2004.
(…)." (cfr. doc. III)
1.4. Con lettera
del 21 marzo 2005 al TCA l’assicurato ha ancora osservato che:
"
(…)
con riferimento alla risposta di causa presentata dall'Istituto
delle Assicurazioni Sociali - C CO 1 (Inc. 38.2005.20) con la presente mi
permetto ribadire che, al momento dell'inserimento dei miei dati relativi al
mese di agosto 2004, i collaboratori della Cassa erano già a conoscenza che il
mio rapporto di lavoro si era concluso.
Quindi non risultava più essere un guadagno intermedio a tempo
indeterminato ma un rapporto di lavoro iniziato il 19 luglio 2004 e concluso,
per volontà del datore di lavoro, in data 27 agosto 2004.
Risulta, a mio modesto avviso, parecchio penalizzante per un
assicurato calcolare le indennità di vacanza ipotetica di oltre Fr. 1'500.-
quando ho lavorato poco più di un mese e sicuramente non ho percepito alcun
importo relativo alle vacanze maturate in questo periodo di attività lavorativa
che al massimo può essere quantificato in Fr. 249.
(…)." (cfr. doc. V)
1.5. Il doc. V è
stato notificato alla Cassa (cfr. doc. VI) che, non ravvisando elementi nuovi
che possano modificare la propria posizione, ha comunicato al TCA di
confermarsi nella propria risposta di causa (cfr. doc. VII).
Fatti
I doc. VI
e VII sono stati trasmessi per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. Nel proprio
ricorso l’assicurato ha sostenuto che la decisione del 22 novembre 2004 e la
decisione su opposizione del 21 gennaio 2005 sarebbero state emesse dalle
stesse persone (cfr. doc. A1 e A2).
Il TCA
rileva che, anche se firmate dalle medesime persone, la decisione del 22
novembre 2004 indica quale “Funzionario incaricato” __________ mentre che il
“Funzionario incaricato” della decisione su opposizione del 21 gennaio 2005
risulta essere __________.
Dunque vi
è stata una separazione personale e gerarchica tra chi ha trattato la decisione
e chi si è occupato della decisione su opposizione.
Sull’importanza
della separazione personale tra chi emette la decisione e chi prende la
decisione su opposizione rispettivamente sul senso e lo scopo della procedura
di opposizione, in una decisione di principio del 25 novembre 2004 pubblicata
in SVR 2005 AHV Nr. 9, l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
1.3.1 Diese Argumentation verkennt Sinn und Zweck
des Einspracheverfahrens. Durch das dem Verwaltungsjustizverfahren vorgelagerte
Rechtsmittel der Einsprache (BGE 117 V 409 unten) erhält die verfügende Stelle
die Möglichkeit, die angefochtene Verfügung nochmals zu überprüfen und über die
bestrittenen Punkte zu entscheiden, bevor das Gericht angerufen wird. Das
Einspracheverfahren stellt nicht bloss eine Wiederholung des
Verfügungsverfahrens dar. Vielmehr hat die verfügende Behörde gegebenenfalls
weitere Abklärungen vorzunehmen und auf Grund des vervollständigten
Sachverhalts die eigenen Anordnungen zu überprüfen (BGE 125 V 190 f. Erw. 1b
und c mit Hinweisen; RKUV 1998 Nr. U 309 S. 460 Erw. 4a; Kieser a.a.O. S. 518
f.). Dabei ist es nach Massgabe der Organisation der Verwaltung allenfalls
erforderlich und im Übrigen auch sinnvoll, die Einsprache durch eine andere als
die im Verfügungsverfahren zuständig gewesene Person oder Einheit behandeln zu
lassen (BGE 125 V 191 Erw. 1b, 118 V 187 oben; Andreas Freivogel, Zu den
Verfahrensbestimmungen des ATSG, in: Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG) [Band 15 der Schriftenreihe des IRP-HSG, St.
Gallen 2003 (René Schaffhauser/Ueli Kieser [Hrsg.])] S. 109). Eine solche
verwaltungsinterne Aufteilung der Entscheidungskompetenz kennen seit jeher die
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) und das Bundesamt für
Militärversicherung (BAMV; vgl. Bericht «Parlamentarische Initiative
Sozialversicherungsrecht» der Kommission des Nationalrates für soziale
Sicherheit und Gesundheit vom 26. März 1999 [BBl 1999 4523] S. 4613 unten sowie
Botschaft vom 27. Juni 1990 zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [BBl
1990 III 201] S. 255). In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass auch im
Einspracheverfahren Anspruch auf rechtliches Gehör besteht (BGE 125 V 338 Erw.
4c und RKUV 1999 Nr. U 328 S. 113; vgl. auch BGE 122 II 286 Erw. 6a). Im
Einspracheentscheid hat somit eine Auseinandersetzung mit den Vorbringen des
Einsprechers oder der Einsprecherin zu erfolgen. Die Begründung darf sich
insbesondere nicht in einer wörtlichen Wiederholung des bereits in der
Verfügung Gesagten erschöpfen (vgl. BGE 124 V 182 f. Erw. 2; Kieser a.a.O. S.
525 Rz 21 zu Art. 52; ferner Freivogel a.a.O. S. 108 f.) Das zum
Verwaltungsverfahren zählende, Elemente der streitigen Verwaltungsrechtspflege
aufweisende Rechtsmittel der Einsprache soll letztlich der Entlastung der
Gerichte dienen (BGE 125 V 191 Erw. 1c und RKUV 1998 Nr. U 309 S. 459
unten; Freivogel a. a.O. S. 108 unten).
(…)."(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 9, consid. 1.3.1, pag. 31 e 32)
In una
successiva decisione del 16 febbraio 2005 nella causa S. (C 6/04), chiamata a
pronunciarsi in materia di assicurazione contro la disoccupazione nel caso in
cui un assicurato si è lamentato del fatto che la decisione su opposizione non
è stata trattata da un’altra persona rispetto a quella che ha preso la decisione,
la nostra Massima Istanza ha tuttavia sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
4.1 Die Einsprache ist gemäss Art. 52 Abs. 1 ATSG
"bei der verfügenden Stelle" einzureichen. Sie hat den Zweck, es der
verfügenden Behörde zu ermöglichen, ihre Verfügung nochmals zu überprüfen (vgl.
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, N 7 zu
Art. 52; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht
des Bundes, Basel 1996, S. 114 Rz 587; Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, S. 610). Vom Wortlaut des Art. 52 Abs. 1 ATSG her
betrachtet - welcher offener formuliert ist als Art. 58 Abs. 2 des
ständerätlichen Entwurfs (BBl 1999 4610 f.) - wäre es an sich denkbar, die bei
der verfügenden Stelle eingereichte Beschwerde durch eine andere Instanz
innerhalb des Versicherungsträgers behandeln zu lassen (vgl. Andreas Freivogel,
Zu den Verfahrensbestimmungen des ATSG, in: Schaffhauser/Kieser [Hrsg.],
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG],
St. Gallen 2003, S. 109). Indessen wollte der Gesetzgeber im ATSG kein von den
allgemeinen Grundsätzen abweichendes Einspracheverfahren einführen (Kieser,
a.a.O., N 8 zu Art. 52). Nach Massgabe der Organisation der einzelnen
Versicherungsträger ist es gegebenenfalls aber erforderlich, dass die
Einsprache durch eine andere als die im Verfügungsverfahren zuständig gewesene
Person oder Einheit behandelt wird. Eine solche verwaltungsinterne personelle
Entflechtung der Bearbeitung von Verfügung und Einsprache kennt die SUVA (Willi
Morger, Das Einspracheverfahren im Leistungsrecht des
Unfallversicherungsgesetzes [UVG], in: SZS 1985 S. 242; BGE 125 V 191 Erw. 1c),
ferner auch die Militärversicherung (BBl 1990 III 255; BGE 118 V 187 oben; vgl.
auch Urteil M. vom 25. November 2004, H 53/04, Erw. 1.3.1). Im Bereich der
Arbeitslosenversicherung besteht insofern eine Ausnahme von Art. 52 Abs. 1
ATSG, als die Kantone eine andere als die verfügende Behörde für die Behandlung
der Einsprache als zuständig erklären können (Art. 100 Abs. 2 AVIG in der seit
1. Januar 2003 geltenden Fassung; dazu BBl 1999 4613; Kieser, a.a.O., N 33 zu
Art. 52).
4.2 Im Kanton Luzern verhält es sich so, dass er
von der Kompetenz in Art. 85b Abs. 1 Satz 2 AVIG, den regionalen
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) Aufgaben der Kantonalen Amtsstelle zu
übertragen, mit Erlass von § 3 Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes über die
Arbeitslosenversicherung und den Arbeitslosenfonds vom 18. Januar 2000 (SRL Nr.
890) und § 3 Abs. 2 lit. a der (gleichnamigen) Verordnung vom 5. November 2002
(SRL Nr. 890a) Gebrauch gemacht und den RAV die Verfügungskompetenz im Falle
von Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG, das heisst der Einstellung in der Anspruchsberechtigung
bei ungenügendem Bemühen um zumutbare Arbeit, übertragen hat. Anderseits hat
der Kanton Luzern darauf verzichtet, aufgrund von Art. 100 Abs. 2 AVIG eine
andere als die verfügende Behörde zur Behandlung der Einsprache als zuständig
zu erklären. Demnach bleibt es dabei, dass die RAV auch die Einsprachen gegen
die von ihr getroffenen Verfügungen zu behandeln haben. Zwar mag es im Hinblick
auf eine erhöhte Objektivität des Einspracheentscheides sinnvoll sein,
Verfügungs- und Einsprachebehörde innerhalb des Versicherungsträgers personell
zu trennen (Freivogel, a.a.O., S. 109; Morger, a.a.O., S. 242); eine
bundesrechtliche Verpflichtung zu einer solchen, für das Einspracheverfahren
atypischen Zuständigkeitsordnung (Kieser, a.a.O., N 8 zu Art. 52) besteht
indessen nicht. Der vorinstanzliche Entscheid ist daher in diesem Punkt nicht
zu beanstanden.
(…)."(cfr. STFA del 16 febbraio 2005 nella causa S., C 6/04)
Il TCA entra pertanto nel
merito del ricorso.
Nel merito
2.2. Il 1° luglio
2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il
24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del
24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Poiché
nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento
legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C
154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;
DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70,
consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36
con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio
2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa
L., H 114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a una questione
(il diritto alle indennità di disoccupazione in base alle norme che regolano il
guadagno intermedio per il mese di agosto 2004) che si è posta successivamente
all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, si applicano le norme valide
dal 1° luglio 2003.
Il nuovo
tenore dell’art. 24 LADI non ha modificato il contenuto di quello vecchio e
quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua
validità.
Al
riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale
sull’assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio
federale, circa l’art. 24 LADI, ha rilevato che:
" Art.
24 Computo del guadagno intermedio
Capoverso 1: i capoversi 1 e 2 sono riuniti in un unico capoverso.
Il capoverso 2 è abrogato.
I capoversi 3 e 4 sono ordinati in modo più preciso per motivi di
sistematica e per tener conto della giurisprudenza, ma il loro contenuto, ad
eccezione del capoverso 3, rimane invariato.
Capoverso 3bis (nuovo):
secondo la formulazione attuale dell’articolo 24 capoverso 2 terzo periodo
LADI, non può essere versato alcun pagamento compensativo dopo una
disdetta a seguito di una modifica del contratto di lavoro o in caso di
riassunzione nell’intervallo di un anno da parte dello stesso datore di lavoro
a un tasso di occupazione inferiore, anche se il salario proposto è usuale per
la professione e il luogo.
Il legislatore voleva semplicemente impedire il dumping salariale
a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo una disdetta dovuta a
una modifica del contratto di lavoro. Non v’è invece il rischio di abusi se il
datore di lavoro è costretto, per motivi legati all’impresa, a ridurre il tasso
di occupazione con una riduzione proporzionale del salario e se il lavoro
proposto è rimunerato a un’aliquota usuale per la professione e il luogo.
Il nostro Consiglio non rifiuterà di prendere in considerazione un
eventuale guadagno intermedio, e quindi si opporrà alla concessione di
pagamenti compensativi secondo la disposizione dell’attuale articolo 41a capoverso
3 OADI soltanto se il rapporto di lavoro è mantenuto o ripreso nell’intervallo
di un anno fra le due parti a una delle condizioni seguenti:
a) il tempo di
lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è eccessiva;
b) il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.
Con questa clausola contro gli abusi e con il criterio
dell’aliquota usuale per la professione e il luogo, occorre evitare che i costi
salariali siano trasferiti all’assicurazione contro la disoccupazione (dumping
salariale). In particolare, il guadagno intermedio non deve portare a un
degrado generale delle condizioni di lavoro e salariali né a una trasformazione
dei posti di lavoro «normali» in posti di lavoro «con guadagno intermedio». A
tal fine, da un lato l’importo dei pagamenti compensativi deve rispettare i
salari usuali per la professione e il luogo (art. 24 cpv. 3 LADI) e, dall’altro,
i guadagni intermedi presso il datore precedente sono ammessi o presi in
considerazione solo se il salario non è stato ridotto in misura eccessiva. Con
questa disposizione si vuole impedire di finanziare la riassunzione a un
salario eccessivamente basso a spese dell’assicurazione contro la
disoccupazione (guadagno intermedio).
Questo disciplinamento tiene conto delle contingenze economiche,
del principio delle assicurazioni sociali della diminuzione del danno, del
principio dell’assicurazione contro la disoccupazione «lavorare è redditizio» e
impedisce inoltre che gli assicurati
accettino importanti sacrifici salariali a spese dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
Capoverso 4: la modifica del rinvio è necessaria in considerazione
della fusione dei capoversi 1 e 2."
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2005-2006)
2.3. In virtù
dell'art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario
determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso
durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro,
compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per
inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato
(art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite
minimo.
Secondo
l’art. 24 cpv. 1 LADI é considerato guadagno intermedio il reddito proveniente
da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene
entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della
perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22.
Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito
proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù
dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il
guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno
all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.
Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il
Consiglio federale, competente a emanare le disposizioni esecutive (cfr. art.
109 LADI) e sulla base della delega di cui all’art. 24 cpv. 1 LADI, ha emanato
l’art. 41a OADI.
In
particolare il cpv. 1 dell’art. 41a OADI stabilisce che se il reddito è
inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito
del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità
compensative.
2.4. In una
sentenza pubblicata in DTF 124 V 69, chiamato a pronunciarsi circa
l’adempimento del presupposto (necessario perché il guadagno assicurato possa
nel caso di lavoro intermedio essere ricalcolato) di un’attività ininterrotta
soggetta a contribuzione di almeno sei mesi per la quale venga ottenuto un
salario più elevato, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha
stabilito che nell’ipotesi in cui l’assicurato abbia fruito di vacanze,
decisivo ai fini di accertare se sia sussistito un periodo di lavoro
ininterrotto di sei mesi conferente un salario intermedio superiore al guadagno
assicurato è segnatamente stabilire quale fosse la volontà delle parti
all’inizio del rapporto lavorativo: qualora, come in concreto, sia stato pattuito
un unico rapporto, le indennità per vacanze devono essere prese in
considerazione quale guadagno intermedio ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 OADI a
prescindere dal quesito se esse siano maturate prima o dopo le vacanze
medesime.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
4.- Le precedenti istanze ritengono poi che, seppure detto nuovo
calcolo fosse in via di massima ammissibile, per la valutazione del salario
corrispondente alle vacanze dovrebbero essere prese in considerazione solo le
indennità pagate prima delle ferie medesime, e non quelle maturate nei
successivi periodi lavorativi.
a) Decisivo, per sapere se in un caso concreto vi sia stato un
periodo di lavoro ininterrotto di sei mesi durante il quale l'interessato ha
ottenuto un salario superiore al guadagno assicurato, è segnatamente stabilire
quale fosse la volontà delle parti all'inizio del rapporto. Ora, dagli atti
all'inserto è lecito inferire che esse avessero pattuito un unico rapporto, non
interrotto nel mese di agosto 1994. Infatti, emerge dal contratto di lavoro
concluso tra il ricorrente e la società C. SA il 30 giugno 1994, che il salario
e le vacanze erano stati fissati in proporzione all'orario lavorativo effettivo
e che la disdetta, durante i primi tre mesi, avrebbe avuto effetto per la fine
della settimana successiva, rispettivamente, durante il primo anno, per la fine
del mese successivo. Dal canto suo, la ditta G. SA ha attestato, il 17 gennaio
1995, che nell'importo mensile di fr. 7000.- pattuito con il dipendente era
compresa la quota parte per vacanze pari all'8,3 % e che il
diritto ai giorni di vacanza per il 1994 doveva essere esercitato nel mese di
agosto dello stesso anno.
L'assicurato aveva pertanto il diritto, senza subire pregiudizi
dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione, di prendere le sue
vacanze quando voleva in tale periodo (cfr. sul diritto di fruire delle vacanze
in relazione con l'assegnazione di indennità di disoccupazione DTF 123 V 73 consid.
5a). Il ricorrente era tantopiù legittimato a prendere le vacanze proprio in
agosto quando si ritenga essersi trattato di vacanze aziendali, così fissate
con il datore.
b) Deriva da quanto precede che, nel computo del salario
determinante per il mese di agosto 1994, C. doveva poter fruire dell'insieme
delle indennità per vacanze relative al rapporto lavorativo, unico come si è
visto. Aderire alla tesi, peraltro non motivata, dell'amministrazione e della
giurisdizione cantonale condurrebbe invece a far sì che la durata delle vacanze
ammissibili per non perdere i diritti di cui all'art. 37 cpv. 4 OADI sarebbe
funzione del tempo di lavoro effettuato, molto corta all'inizio del rapporto
lavorativo, più lunga solo con il decorrere del tempo. Simile costrizione per
il lavoratore trattandosi di fissare l'epoca e la durata delle proprie vacanze
potrebbe, come in concreto, essere incompatibile con l'organizzazione di una
ditta e, se del caso, renderebbe meno attraente la ricerca di lavoro
intermedio, questo in contrasto con le intenzioni del legislatore.
(…)." (cfr. DTF 124 V 69, consid. 4, pag. 73 e 74)
In una
decisione pubblicata in DLA 2000 N. 7 pag. 33 e concernente le indennità di
vacanza/vacanze aziendali in caso di guadagno intermedio, in merito al cpv. 1 dell'art.
23 LADI, il TFA ha rilevato che sebbene le indennità di vacanze, versate con il
salario di base sotto forma di percentuale, costituiscano salario determinante
ai sensi della LAVS, esse non fanno parte del guadagno assicurato. Una prassi
contraria avrebbe l'effetto di favorire senza alcun motivo l'assicurato che si
trova in questa situazione rispetto a colui che prende effettivamente le
vacanze. Tuttavia è necessario stabilire quanti giorni di vacanza vengono
indennizzati nell'ambito di tali compensazioni finanziarie rispetto al periodo
di contribuzione che occorre prendere in considerazione. Ne consegue che le
indennità di vacanze percepite dall'assicurato oltre al suo salario orario o
mensile devono essere considerate come guadagno assicurato nel mese in cui
prende effettivamente le vacanze.
Al
riguardo la nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato che:
"
(…)
Considerandi
2.
- Est réputé gain assuré le salaire déterminant
au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou
plusieurs rapport de travail durant une période de référence, y compris les
allocations régulièrement versées et convenues contractuellement (art. 23 al. 1
première phrase LACI).Au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, les indemnités de
vacances et pour jours fériés notamment font partie du gain assuré.
Suivant l'arrêt publié aux ATF 123 V 70, les
indemnités de vacances versées avec le salaire de base sous forme de
pourcentage, bien qu'elles constituent le salaire déterminant au sens de la
LAVS, ne font pas partie du gain assuré pour le mois où elles sont payées. Le
Tribunal fédéral des assurances a notamment considéré que la pratique contraire
suivie jusqu'alors avait pour effet de favoriser sans motif l'assuré dans cette
situation par rapport à celui qui prend réellement ses vacances. Or le CO
contient une interdiction absolument impérative de compensation des vacances
par d'autres avantages ou prestations afin de garantir l'objectif de repos du
travailleur. Il demeure toutefois nécessaire d'établir combien de jours ou de
semaines de vacances sont dédommagés dans le cadre de telles compensations
financières au regard de la période de cotisation qui doit être prise en
considération. Il en résulte que les indemnités de vacances perçues par
l'assuré en sus de son salaire horaire ou mensuel doivent être comptées à titre
de gain assuré dans le mois où il y a effectivement vacances (ATF 125 V 47
consid. 5). Les indemnités de vacances, perçues en sus d'un gain intermédiaire,
s'y ajoutent, de la même manière, lorsque l'assuré prend ses vacances.
(…)." (cfr. DLA 2000 N. 7, consid. 2, pag.
35-36)
In quel
caso il TFA ha dovuto pronunciarsi sulla questione a sapere se a ragione la
Cassa aveva negato parzialmente il diritto alle indennità di disoccupazione ad
un assicurato durante il periodo in cui egli aveva beneficiato delle vacanze
aziendali. Secondo l'Alta Corte nella fattispecie non era importante che
l'assicurato, autista in un istituto scolastico, abbia deciso di prendere o
meno le proprie vacanze durante il periodo delle vacanze scolastiche (vacanze
aziendali) durante le quali non ha potuto lavorare. Ne consegue che le
indennità di vacanze percepite (17,04%) devono essere computate come guadagno
intermedio nel periodo in questione.
Il TFA ha
al riguardo sottolineato quanto segue:
"
(…)
4.
- En l'espèce, et quoiqu'en disent les premiers
juges, l'activité de chauffeur exercée au profit des pensionnaires d'un
établissement scolaire est liée au rythme des vacances des professeurs et des
élèves. Dès lors, il n'est pas décisif de savoir si l'intimé avait décidé
personnellement de prendre ou non ses vacances en octobre 1997 comme l'a
soutenu à tort la recourante. Il importe bien plus de constater que celui-ci
s'est retrouvé de facto en vacances à raison des vacances scolaires qui étaient
également celles de l'établissement pour lequel il travaillait. Au regard de la
convention passée entre employeur et travailleur pour ce genre d'activité, on
doit considérer ainsi que cette situation correspond à des vacances
d'entreprise et non à une période sans travail comme l'ont considéré les
premiers juges. Pendant les vacances scolaires, l'assuré était en droit de
prendre ou non ses propres vacances sans subir de préjudice du point de vue de
l'assurance-chômage (ATF 124 V 74 consid. 4b); il ne pouvait en revanche
choisir d'autres périodes pour ce faire. (…)." (cfr. DLA 2000 N. 7,
consid. 4, pag. 36)
Il TFA ha
poi concluso che:
"
(…) Il en résulte que les indemnités de vacances
perçues en plus du salaire horaire pendant les mois d'août et de septembre 1997
doivent être comptées comme gain intermédiaire pour la période litigieuse.
Elles s'ajoutent simplement au gain intermédiaire brut (y compris les
indemnités pour jours fériés et la part au 13e salaire) pris en
considération pour le mois d'octobre.
Le recours
doit être admis dans ce sens et le dossier de la cause renvoyé à la caisse pour
nouveau calcul du gain intermédiaire au sens des considérants. Ce faisant, la
caisse se conformera simplement à la Directive de l'OFDE aux caisses de chômage
(Bulletin MT/AC 98/3 fiche 2/2), applicable aux assurés ayant, comme dans le
cas particulier, un horaire de travail irrégulier. Sous le titre "Gains
intermédiaires avec horaire de travail irrégulier (vacances individuelles ou
d'entreprise / activité de durée déterminée ou indéterminée)", celle-ci
dispose que seule l'indemnité de vacances acquise par l'assuré avant ses
vacances (éventuellement au cours de plusieurs gains intermédiaires) peut être
prise en compte au titre de gain intermédiaire.
Par ces
Dispositivo
motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours
est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du 19 novembre
1998 ainsi que la décision de la caisse du 15 décembre 1997 sont annulées, la
cause étant renvoyée à la caisse de chômage pour qu'elle procède conformément
aux considérants." (cfr. DLA 2000 N. 7, consid. 4, pag. 36-37)
In una
decisione pubblicata in DLA 2001 N. 16 pag. 154 l’Alta Corte ha ribadito che
non ha diritto alla ridefinizione del guadagno assicurato secondo l'art. 37
cpv. 4 let. a OADI l'assicurata il cui rapporto di lavoro è durato 5 mesi e 25
giorni e che, immediatamente dopo la scadenza del contratto, ha preso le
vacanze corrispondenti all'indennità di vacanze percepita. Il presupposto
secondo cui la persona assicurata deve avere esercitato un'attività soggetta a
contribuzione durante almeno sei mesi consecutivi si riferisce esclusivamente
alla durata formale del rapporto di lavoro. Il fatto che sia stata versata
un'indennità di vacanze non può avere l'effetto di prolungare un rapporto di
lavoro che è stato disdetto.
Da questa
situazione occorre distinguere il caso (DTF 124 V 69 segg.) in cui l'assicurata
beneficia dell'indennità di vacanze durante il rapporto di lavoro, vale a dire
se le parti hanno concordato che si trattava di un unico rapporto di lavoro
comprendente periodi di lavoro prima e dopo le vacanze. In tal caso, le vacanze
contano per la durata del rapporto di lavoro, e, di conseguenza, vanno
considerate come attività soggetta a contribuzione.
In una
decisione pubblicata in DTF 130 V 492 la nostra Massima Istanza ha cambiato la
giurisprudenza sviluppata in DTF 112 V 226 consid. 2d e ha stabilito che la
compensazione del diritto alle vacanze sotto forma di supplemento al salario
orario e mensile non determina un aumento del periodo di contribuzione
computabile corrispondente all’indennità di vacanze commutata in giorni o
settimane di vacanze.
Dopo aver
esposto la propria giurisprudenza concernente il significato dell’indennità di
vacanze nel determinare la perdita di lavoro, il periodo di contribuzione e il
guadagno assicurato, l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
4.3
4.3.1 Art. 11 Abs. 3 AVIV, auf welchen in BGE 112
V 226 Erw. 2d und weiteren der erwähnten Präjudizien Bezug genommen wird,
regelt den Fall, wo der oder die Versicherte während der Dauer des
Arbeitsverhältnisses tatsächlich Ferien bezog (ARV 2001 Nr. 16 S. 156 Erw. 1b,
2000 Nr. 17 S. 87 Erw. 2b sowie Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR]/Soziale Sicherheit, S. 68 Rz
172). Ob während dieser arbeitsfreien Zeit der Lohn weiterhin ausbezahlt wurde
oder die Abgeltung in Form eines Zuschlages zum (Grund-) Lohn erfolgte, ist
ohne Belang. Es kann sich insofern nach der Logik des Gesetzes unter dem
Gesichtspunkt der Gleichbehandlung der Versicherten nicht anders verhalten als
beim versicherten Verdienst (vgl. BGE 125 V 48 Erw. 5b; Erw. 4.2.4 zweiter
Abschnitt). Fehlt es am Merkmal des realen Bezugs von Ferien, kann Art. 11 Abs.
3 AVIV somit nicht, zumindest nicht unmittelbar zur Anwendung gelangen. Und
durch Auszahlung einer Entschädigung für effektiv nicht bezogene Ferien kann
grundsätzlich keine Beitragszeit entstehen (ARV 2000 Nr. 17 S. 87 Erw. 2b;
Nussbaumer, a.a.O., S. 68 FN 349).
4.3.2 Im Weitern kann die mit BGE 112 V 226 Erw.
2d begründete und seither mehrmals bestätigte Rechtsprechung lediglich
Sachverhalte betreffen, wo während des oder der in Frage stehenden
Arbeitsverhältnisse keine Betriebsferien waren und der oder die Versicherte an
keinem betriebsüblichen Arbeitstag beschäftigungsfrei war. Auf Grund der
Bedeutung der formalen Dauer des Arbeitsverhältnisses für die Ermittlung der
Beitragszeit (BGE 125 V 45 Erw. 3c, 122 V 252 Erw. 3c) sodann beschränkt sich
ihr Anwendungsbereich auf angebrochene Monate (Art. 11 Abs. 2 AVIV; vgl. BGE
125 V 47 oben, 121 V 175 Erw. 4c/dd).
4.4 In BGE 123 V 74 Erw. 5c hat das
Eidgenössische Versicherungsgericht die Umrechnung lohnprozentualer Ferienentschädigung
in Ferientage oder -wochen und deren Anrechnung als Beitragszeit im Sinne von
Art. 13 Abs. 1 AVIG aus Sicht des Abgeltungsverbotes nach Art. 329d Abs. 2 OR
als folgerichtig bezeichnet (vgl. Erw. 4.2.4 erster Abschnitt in fine ). Nach
dieser Bestimmung dürfen Ferien während der Dauer des Arbeitsverhältnisses
nicht durch Geldleistungen oder andere Vergünstigungen abgegolten werden. Das
Verbot ist zwingend (Art. 361 OR). Es dient der Sicherung des mit den Ferien
verfolgten Erholungszweckes (BGE 118 II 137 Erw. 3b). Wo die Durchsetzung des
Verbots insbesondere auf Grund der Natur des konkreten Arbeitsverhältnisses
(u.a. unregelmässiger oder sehr kurzer Arbeitseinsatz) oder bei gleichzeitiger
Tätigkeit für verschiedene Arbeitgeber mit Schwierigkeiten verbunden ist, lässt
die Praxis Ausnahmen zu, sofern für den Arbeitnehmer sowohl aus dem
Arbeitsvertrag wie aus den Lohnabrechnungen klar ersichtlich ist, welcher Teil
des Lohnes den Ferienanspruch abgelten soll (BGE 116 II 517 Erw. 4a mit
Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts in Sachen S. vom 21. Februar 2002
[4C.301/2001] Erw. 3a).
4.4.1 Ob die Abrede der Abgeltung des
Ferienanspruches in Form eines Lohnzuschlages, soweit damit zum Voraus auf den
realen Bezug von Ferien während des Arbeitsverhältnisses verzichtet wird, im
Einzelfall zulässig ist, kann für die Frage der Anrechenbarkeit der in
Ferientage oder -wochen umgerechneten Ferienentschädigung als zusätzliche
Beitragszeit nicht von Bedeutung sein.
4.4.2 Mit der Rechtsprechung (BGE 112 V 220 und
seitherige Urteile) werden Versicherte, deren Ferienanspruch in Form eines
Lohnzuschlages abgegolten wurde, so gestellt, wie wenn sie während der Dauer
des Arbeitsverhältnisses im Umfang der entschädigten Tage oder Wochen effektiv
Ferien bezogen hätten, welche ihnen im Rahmen von Art. 11 Abs. 3 AVIV als
Beitragszeit nach Art. 13 Abs. 1 AVIG angerechnet werden. Diese von der
Aufsichtsbehörde als gesetzwidrig erachtete Praxis widerspricht in zweierlei
Hinsicht dem Gleichbehandlungsgebot. Zum einen benachteiligt sie alle jene
Versicherten, deren Arbeitsverhältnisse innerhalb der Beitragsrahmenfrist
lediglich volle Kalendermonate umfassten und die wegen der Art der Tätigkeit
und/oder aus zeitlichen Gründen (Dringlichkeit) keine oder nicht alle Ferien
beziehen konnten. Bei diesen Versicherten wird die Beitragszeit nach Art. 11
Abs. 1 AVIV ermittelt, was die Anrechnung von in welcher Form auch immer
abgegoltenen nicht bezogenen Ferien zum Vornherein ausschliesst (Erw. 4.3.2).
Schlechter gestellt werden zum andern Versicherte mit vereinbartem Lohnanspruch
während den Ferien, welche aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen indessen
effektiv keine oder nicht alle Ferien beziehen konnten. Wenn und soweit sie
hiefür entschädigt wurden, führt dies nicht durch entsprechende Umrechnung in
Ferientage oder -wochen zu zusätzlichen Beitragszeiten im Sinne von Art. 13
Abs. 1 AVIG (ARV 2000 Nr. 17 S. 87 Erw. 2b; vgl. auch BGE 123 V 74 oben).
Die dargelegte ungleiche Behandlung wird dadurch
akzentuiert, dass in Bezug auf die Anrechenbarkeit von Ferienentschädigung beim
versicherten Verdienst (Art. 23 Abs. 1 AVIG) nicht nach der Form der Abgeltung
(einmalige Zahlung, Lohnzuschlag) differenziert und auch nicht nach den Gründen
für den Nichtbezug der Ferien während der Dauer des Arbeitsverhältnisses
gefragt wird. Gleiches liesse sich im Übrigen auch für Art. 11 Abs. 4 AVIG
sagen.
4.4.3 Aus vorstehenden Gründen kann an der mit
BGE 112 V 226 Erw. 2d begründeten Rechtsprechung nicht festgehalten werden. Mit
anderen Worten rechtfertigt die Abgeltung des Ferienanspruches in Form eines
Lohnzuschlages allein nicht gestützt auf Art. 11 Abs. 3 AVIV die Anrechnung der
auf Ferientage oder -wochen umgerechneten Ferienentschädigung als zusätzliche
Beitragszeit (in diesem Sinne schon ARV 2001 S. 154).
(…)." (cfr. DTF 130 V 492, consid. 4.3 e 4.4, pag. 498-500)
2.5. In una decisione pubblicata
in DLA 2001 N. 6 pag. 80 il TFA ha stabilito che il fatto di concludere un
contratto di lavoro di durata determinata fino al momento della chiusura
annuale dell’azienda e un contratto di durata indeterminata immediatamente dopo
le vacanze aziendali, non costituisce un abuso di diritto ai sensi dell’art. 2
cpv. 2 del Codice Civile.
La cassa di disoccupazione
non può rifiutare l’indennità, ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 LADI, per la durata
delle vacanze aziendali. Essa deve indennizzare l’assicurato, se tutti i
presupposti del diritto sono soddisfatti, sia in applicazione dell’art. 11 cpv.
1 LADI sia se ha un dubbio circa le pretese salariali derivanti dal contratto di
lavoro, in applicazione dell’art. 29 LADI.
La giurisprudenza
pubblicata nel DLA 1953 N. 22 pag. 21 si riferisce a vecchie disposizioni di
diritto dell’assicurazione contro la disoccupazione e non è applicabile
all’attuale LADI.
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.- a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage
si, entre autres conditions, il est sans emploi ou partiellement sans emploi
(art. 8 al. 1 let. a LACI) et s'il subit une perte de travail
à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Selon l'art. 11 LACI, il
y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit
par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (al.
1); n'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle
le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée
des rapports de travail (al. 3).
b) Aux termes de l'art. 334 al. 1 CO, le contrat
de travail de durée déterminée se définit comme celui qui prend fin sans qu'il soit
nécessaire de donner le congé. La durée déterminée du contrat résulte de la
loi, de la nature du contrat ou de la convention des parties. Celles-ci peuvent fixer soit un terme, soit une durée, soit un laps
de temps objectivement déterminable (par exemple une saison). Dans tous les cas,
elles doivent être en mesure de connaître de façon suffisamment précise la fin
des rapports de travail (message du Conseil fédéral du 9 mai 1984 concernant l'initiative
populaire «pour la protection des travailleurs contre les licenciements dans le
droit du contrat de travail» et la révision des dispositions sur la résiliation
du contrat de travail dans le code des obligations, FF 1984 II 615; Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 2ème édition, 1996, notes 1 et 2 ad art. 334
CO). Inversement, sont des contrats de durée indéterminée
au sens de l'art. 335 CO, tous les contrats dont l'échéance
n'est pas fixée à l'avance par les parties, de sorte qu'une résiliation est nécessaire
pour mettre fin aux rapports de travail (Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., note
2 ad art. 335 CO).
c) Le droit suisse autorise en principe les parties
à passer un nouveau contrat de durée déterminée à la suite d'un contrat de même
nature (message précité, p. 617). Néanmoins, l'art. 2 al. 2 CC, qui prohibe la fraude
à la loi, s'oppose à la conclusion de «contrats en chaîne» («Kettenverträge») dont
la durée déterminée ne se justifie par aucun motif objectif et qui ont
pour but d'éluder l'application des dispositions sur la protection
contre les congés ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques dépendant
d'une durée minimale des rapports de travail (message précité, p. 617 sv.; ATF
119 V 48 consid. 1c; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 14ème édition, §
12, p. 134; Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., note 6 ad art. 334 CO; Staehelin, Commentaire
zurichois, note 5 ad art. 334 CO). Cependant, en règle ordinaire, il n'y a pas
d'abus de droit dans la succession de deux contrats seulement de durée déterminée
(arrêts non publiés du Tribunal fédéral dans les causes M. du 20 juillet 1999
[4C.51/1999], G. du 18 août 1995 [4P.127/1995] et B. du 20 août 1992 [4C.34/1992]).
En l'occurrence, les parties ont conclu un seul contrat
de durée déterminée, avant de conclure un contrat de durée indéterminée. Déjà
pour cette raison d'ordre purement quantitatif, il est pour le moins douteux que
la travailleuse aurait pu faire valoir une prétention de salaire durant la période
de vacances en cause, en invoquant un abus de droit et la demeure de son employeur
(art. 324 CO). Ensuite, s'il est indéniable que la conclusion d'un contrat de durée
déterminée permettait à l'employeur d'éviter de payer un salaire pendant la période
de fermeture de l'entreprise, on ne saurait conclure d'emblée qu'il s'agissait
d'un but frauduleux ou abusif et ce d'autant moins que l'intimée a perçu des indemnités
de vacances, en plus de son salaire, entre avril et juillet 1998.
d) Dans ces conditions, on ne peut tenir pour acquis l'existence d'un droit au salaire de l'intimée pendant la durée de
la fermeture annuelle de l'entreprise. En tout état de cause, la situation
juridique n'était pas suffisamment claire pour que la caisse pût
refuser d'indemniser l'assurée: elle aurait dû, si elle estimait que celle-ci avait
un droit au salaire pendant cette période, procéder conformément à l'art. 29 al.
1 LACI. Selon cette disposition, si la caisse a de sérieux doutes quant au
droit qu'a l'assuré de faire valoir, pour la durée de la perte de travail,
des prétentions de salaire ou d'indemnisation au sens de l'art. 11 al. 3 LACI, envers son ancien employeur, ou s'il y a doute sur la
satisfaction de ces prétentions, elle verse les prestations prévues à l'art. 7
al. 2 let. a ou b LACI. En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré
dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité
journalière versée par la caisse (art. 29 al. 2, première phrase, LACI).
L'application de cette disposition suppose l'existence
de doutes fondés, découlant notamment d'une situation juridique peu claire. En revanche,
lorsqu'il s'avère d'emblée que les prétentions du salarié sont justifiées ou qu'elles
ne sont pas contestées par l'employeur, la caisse appliquera l'art. 11 al. 3
LACI et refusera de reconnaître le droit aux indemnités (pour plus de détails, voir
DTA 1999 no 8 p. 30 et la jurisprudence citée; cf. aussi Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch., 365
ss; Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités
de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 194). Par ailleurs, la caisse n'a
pas le droit de réclamer à l'assuré le remboursement de prétentions de salaire qu'elle
n'a pas pu faire valoir avec succès, à la suite de la subrogation légale
(Munoz, op. cit., p. 198 sv. et la jurisprudence citée).
Dans le cas particulier, on l'a vu, il n'est pas
possible d'affirmer - en tout cas pas au premier examen - que l'intimée aurait pu
invoquer la demeure de son employeur. Dès lors, de deux choses l'une: ou bien
la caisse admettait que l'assurée n'avait pas de prétention à faire valoir durant
la période de vacances; ou bien elle était fondée à éprouver des doutes sérieux
au sens l'art. 29 al. 1 LACI. Dans
un cas comme dans l'autre, elle était tenue de verser les prestations, pour autant
- comme le retient le premier juge - que toutes les conditions, non examinées ici,
du droit à l'indemnité fussent remplies.
e) Enfin, le recourant se réfère vainement à l'arrêt
publié dans DTA 1953 no 22 p. 21. Comme l'a déjà relevé le premier juge, cette jurisprudence
se rapporte à d'anciennes dispositions du droit de l'assurance-chômage et ne saurait
sans plus être transposée dans le régime de la LACI.
(…)." (cfr. DLA 2001 N 6, consid. 2,pag. 82-83)
2.6. L’Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro (UFSEL, oggi Segretariato di Stato
dell’economia SECO), quale autorità di sorveglianza che deve
adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le
istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA del 19 agosto 2004 nella causa
T., C 195/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA
dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid.
3a pag. 61), in una Direttiva intitolata “Indennità di vacanze in caso di
guadagno intermedio”, pubblicata in Prassi ML/AD 98/3 Foglio e ripresa
testualmente nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione
(Circolare ID nella versione italiana del gennaio 2002) e nella Circulaire
rélative à l’indemnité de chômage (Circulaire IC nella versione francese del
gennaio 2003) ha, tra l’altro, stabilito che:
" (…)
C109 Principio:
l’indennità di vacanze è dedotta dal guadagno intermedio computabile.
L’indennità
di vacanze acquisita è computata come guadagno intermedio solo al momento in
cui l’assicurato prende le vacanze.
(…)
C112 Rapporti di lavoro possibili a
titolo di guadagno intermedio:
1. Guadagni
intermedi a tempo indeterminato con orario di lavoro convenuto contrattualmente
(vacanze individuali o aziendali / attività a tempo pieno o a tempo parziale)
Durante il
periodo in cui l’assicurato fruisce delle vacanze, il salario intero che
avrebbe percepito se non avesse preso vacanza va considerato come guadagno
intermedio. Non è rilevante sapere in che misura l’indennità di vacanze già
acquisita copre la durata delle vacanze.
Non spetta
all’assicurazione contro la disoccupazione coprire le perdite di guadagno dovute
alle vacanze prese nell’ambito di un orario normale di lavoro convenuto contrattualmente.
(…)." (cfr. Circolare IC, gennaio 2002, cifra marginale C 109
e C 112)
2.7. Nell’evenienza concreta dagli
atti di causa risulta che l’assicurato si è iscritto al collocamento il 16
febbraio 2004 e che da quel momento ha rivendicato il diritto alle indennità di
disoccupazione (cfr. doc. 100 e 38).
Il 19 luglio 2004
l’assicurato ha sottoscritto un contratto di lavoro con la __________ di __________.
Il “Contratto di lavoro”,
in particolare, per quanto riguarda il suo oggetto, il salario, le vacanze, il
periodo di prova e la durata, stabilisce che:
" (…)
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
La __________ assume
il signor RI 1 in qualità di Venditore.
Il rapporto di
lavoro inizia il 19 luglio 2004. Il rapporto di lavoro sarà al 100%.
L’orario di lavoro stabilito dal lu-ve è dalle 09.00-12.30 e 14.00-18.30,
sabato dalle 9.00 alle 14.00.
2. SALARIO
Il signor RI 1 riceverà per le sue
mansioni, un salario lordo di Frs. 3'000.00 mensili (franchi tremila/00) per 12
mensilità incluso: vacanze, spese.
(…)
(…)
5. VACANZE
L’impiegato ha
diritto a 4 settimane di vacanza in un anno (non retribuite, incluse nei
3'000.--) e dovranno essere concordate con la Direzione.
6. PERIODO DI PROVA
Le parti convengono
di effettuare il periodo di prova per una durata di 3 (tre) mesi.
7. DURATA DEL CONTRATTO
Questo contratto è
concluso a tempo indeterminato. Durante il periodo di prova il contratto può
essere disdetto da ogni parte contraente in ogni momento, con un preavviso di 7
(sette) giorni. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere
disdetto come da art. 335 e seguenti del CO.
(…)." (cfr. doc. 18)
Con scritto del 20 agosto
2004, sottoscritto il medesimo giorno per ricevuta dall’assicurato, il datore
di lavoro ha disdetto il rapporto di collaborazione con effetto al 27 agosto
2004 (cfr. doc. 17).
Il TCA rileva innanzitutto
che per chiara volontà delle parti il contratto di lavoro tra l’assicurato e la
__________ è a tempo indeterminato.
Di conseguenza al caso
concreto non può essere applicata la giurisprudenza federale sviluppata nella
decisione pubblicata in DLA 2001 N. 6 pag. 80 e riprodotta in esteso al consid.
2.5.
Per il calcolo delle
indennità di vacanze in caso di guadagno intermedio, conformemente alla
giurisprudenza federale e alle Direttive citate (cfr. consid. 2.4 e 2.6), va
ritenuto il salario completo che l’assicurato avrebbe percepito se non avesse
preso vacanza.
Questo vale anche se
l’indennità di vacanze acquisita non copre la durata delle vacanze.
In ogni caso, nel caso
concreto, dal “Contratto di lavoro” risulta che l’assicurato ha diritto a un
salario lordo di fr. 3'000.-- per 12 mensilità.
Dunque, anche durante il
periodo in cui, come da lui sostenuto, la ditta era chiusa per vacanze
aziendali, l’assicurato aveva diritto al versamento del salario lordo mensile
pari a fr. 3'000.--.
Inoltre, dal formulario ”Attestato di guadagno intermedio” del mese
di agosto 2004 risulta che il salario lordo mensile è di fr. 3'000.-- e che la
tredicesima mensilità non è stata convenuta (cfr. doc. 16).
Pertanto,
visto il diritto a un salario lordo mensile di fr. 3'000.-- per 12 mensilità e
considerata l’esclusione della tredicesima mensilità, nel mese di agosto 2004 la
__________ avrebbe dovuto versare all’assicurato lo stipendio pattuito di fr.
3'000.-- lordi.
Del
resto, interpellata dall’__________, la fiduciaria dell’ex datore di lavoro ha
solo sostenuto che: “(…) Il salario lordo mensile indicato in fr. 3'000.00 si
riferisce a quanto convenuto e non è assolutamente quello pagato o da pagare
(…).” (cfr. doc. 14).
Al riguardo, Brunner-Bühler-Waeber-Bruchez (in Commentaire du contrat de travail,
Ed. Réalités sociales, Losanna 2004) rilevano che: “Il est loisible aux employeurs
de procéder à la fermeture de l’entreprise pendant certaines périodes et de
fixer ainsi une date uniforme de vacances pour l’ensemble du personel. Les
dates de ces vacances doivent être annoncées suffisamment tôt, en tout cas
trois mois à l’avance. Si pour un travailleur en particulier la fermeture de
l’entreprise entraîne une anticipation de son droit aux vacances, l’employeur
ne peut pas demander le remboursement des jours de vacances pris en trop, en
cas de rupture prématurée des rapports de travail.” (ad Art. 329c, N. 4, pag.
170).
Ora, visto
il salario mensile lordo di fr. 3'000.-- e considerata la disdetta del
contratto di lavoro con effetto al 27 agosto 2004, a ragione la Cassa ha
considerato l’importo di fr. 2'612.90 quale guadagno intermedio dell’assicurato
durante il mese di agosto 2004 (fr. 3'000.-- : 31 x 27).
Pure a
ragione la Cassa si é fondata su questo importo per calcolare il diritto alle
indennità compensative dell’assicurato (nel loro importo di fr. 932.95 lordi
non contestato) durante il periodo di controllo del mese di agosto 2004.
In simili
circostanze la decisione su opposizione impugnata va quindi confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso
dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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