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Decisione

38.2005.22

dichiarazioni inveritiere fornite all'amministrazione circa l'invio a potenziali datori di lavoro di 13 candidature sulle 25 controllate.L'invio delle ricerche scritte per posta B non nuoce agli assic

21 luglio 2005Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I datori di lavoro

interpellati che non hanno risposto al quesito menzionato dall’assicurato sono,

in effetti, tra quelli che hanno dichiarato di non poter confermare di avere

ricevuto la candidatura dell’insorgente (cfr. doc. 10). In tal caso risulta

irrilevante che non abbiano risposto alla domanda citata dal ricorrente.

2.9. L’assicurato ha, poi, sottolineato

di avere spedito le lettere di candidatura in questione mediante posta B (cfr.

doc. 6).

Al riguardo è utile

rammentare che normalmente un invio con posta B viene recapitato al

destinatario al più tardi il terzo giorno lavorativo dopo

l'impostazione, escluso il sabato (cfr. www.posta.ch).

In una sentenza del 2

novembre 2000 nella causa H., C 212/00, relativa a un caso in cui

l’amministrazione ha rifiutato a un assicurato le indennità di disoccupazione

in quanto lo stesso non avrebbe esercitato il relativo diritto entro tre mesi

dalla fine del periodo di controllo (art. 20 cpv. 3 LADI), in casu luglio 1997,

il TFA ha stabilito che il plico postale, se fosse stato inviato il 31 ottobre

1997, ultimo giorno del termine di tre mesi, mediante posta non prioritaria,

avrebbe dovuto giungere al destinatario il 5 novembre 1997 (il 3 novembre 1997

era un sabato). Nel caso di specie la lettera è arrivata l’11 novembre 1997,

ossia il settimo giorno feriale dopo il relativo invio. Secondo l’Alta Corte

questo ritardo rientrava nell’ambito del possibile, per cui l’assicurato non

doveva sopportare le conseguenze della perdita o della distruzione della busta

di intimazione da parte della cassa. Il termine di tre mesi è stato considerato

ossequiato.

Nell’evenienza concreta le

13 lettere di candidatura in questione (cfr. consid. 2.8.) sono state inviate

dall’assicurato nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2004, mentre gli

accertamenti dell’amministrazione sono stati eseguiti il 13 ottobre 2004,

per quanto riguarda i mesi di agosto e settembre 2004, e il 28 ottobre 2004,

in relazione alle ricerche di ottobre 2004 (cfr. doc. 10).

Benché inviate con posta

B, le candidature del ricorrente del mese di agosto 2004, e meglio del 3 agosto

presso __________, del 18 agosto presso __________, del 23 agosto presso __________

e del 25 agosto presso __________ __________, e del mese di settembre 2004,

ossia del 4 settembre presso __________, del 10 settembre presso __________ e

del 20 settembre presso __________, il 13 ottobre 2004, allorché sono

stati esperiti i controlli da parte dell’URC a distanza di circa tre settimane

dagli ultimi presunti invii postali dell’assicurato, avrebbero dovuto essere

arrivate ai destinatari.

In proposito va

evidenziato che __________ e __________, ai quali l’insorgente ha scritto il 3,

rispettivamente 18 agosto 2004, hanno indicato che la candidatura è stata loro

recapitata (cfr. doc. 10).

Ciò vale anche per le

ricerche del 6 ottobre 2004 presso __________ e del 12 ottobre 2004 presso __________,

che il 28 ottobre 2004, dopo come minimo 16 giorni dall’ultima

spedizione menzionata, avrebbero dovuto essere giunte ai potenziali datori di

lavoro. In effetti la __________, interpellata per iscritto dal ricorrente il 7

ottobre 2004, ha dichiarato di avere ricevuto la candidatura (cfr. doc. 10)

Relativamente a quella

presso __________ del 21 ottobre 2004, giovedì, va osservato che la “Richiesta

di informazioni sulle ricerche di lavoro” del 28 ottobre 2004 è giunta al più

presto al potenziale datore di lavoro il 29 ottobre 2004, venerdì della

settimana seguente.

Pertanto, considerando

che, di regola, un invio non prioritario viene consegnato il terzo giorno

feriale dopo l’impostazione, anche ammettendo il ritardo di qualche giorno, il

29 ottobre 2004 l’asserita domanda di impiego dell’assicurato avrebbero dovuto

essere stata notificata a __________.

A questo proposito va

sottolineato che verosimilmente tale potenziale datore di lavoro, se avesse

ricevuto la lettera di candidatura dell’insorgente successivamente alla

compilazione e all’invio della “Richiesta di informazioni” all’amministrazione,

avrebbe avvisato in merito quest’ultima.

Ciò per contro non risulta

dalle tavole processuali.

Per

costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a

chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di

un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.). Pertanto, se l’interessato

non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze

giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation

à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288).

Da un

Considerandi

accertamento esperito da questa Corte presso l’URC di __________ nell’ambito di

un’altra vertenza è emerso che normalmente l’amministrazione non chiede agli

assicurati di spedire per raccomandata le ricerche di impiego (cfr. STCA del 16

maggio 2003 nella causa S., 38.2002.108, consid. 1.4.; 2.7).

Il fatto

di inviare le ricerche per posta B non può, dunque, per principio, nuocere agli

assicurati.

L'importante

è che essi sappiano comprovare di avere realmente effettuato le ricerche

allegando, ad esempio, la domanda e la relativa risposta del potenziale datore

di lavoro contattato.

Nel caso

di specie, a prescindere dal fatto che agli atti non risulta la copia di

nessuna lettera di candidatura, l’assicurato non ha prodotto alcuna risposta

dei potenziali datori di lavoro.

Come già

rilevato (cfr. consid. 2.8.), egli ha, al contrario, riconosciuto di non avere

ricevuto alcuna risposta alle sue candidature dei mesi di agosto, settembre e

ottobre 2004 (cfr. doc. 6).

Va, poi, osservato che secondo una costante giurisprudenza federale, il

giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA

29.

gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella

causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA

del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F.,

C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS

1993.

pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c,

RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid.

8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung",

in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come

il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto

che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo"

l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez,

Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403).

Il

TFA ha ricordato questi principi in una sentenza del 15 gennaio 2001 nella

causa P.-B., pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che

conformemente al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed

una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale

che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili.

In casu, tutto ben

considerato, viste in particolare le risposte fornite dai potenziali datori di

lavoro contattati dall’URC menzionate sopra che hanno condotto alla conclusione

che almeno 13 potenziali datori di lavoro non hanno ricevuto la candidatura (cfr.

consid. 2.8.) e il fatto che, comunque, quando sono stati effettuati gli

accertamenti da parte dell’URC le lettere di candidatura avrebbero dovuto

essere giunte alle ditte interpellate, anche se spedite con posta B, questo

Tribunale ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, che l’insorgente, nel periodo da agosto a

ottobre 2004, non ha effettivamente svolto tredici ricerche di lavoro che ha

dichiarato di avere compiuto.

L’assicurato

ha conseguentemente fornito all’amministrazione indicazioni inveritiere.

E’

pertanto a giusto titolo che la Sezione del lavoro lo ha sospeso dal diritto

all’indennità di disoccupazione in base all’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.

2.10

Come visto (cfr.

consid. 2.5.; 2.6.), la durata della sospensione è determinata in funzione

della gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole

al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; STFA del 25 giugno 2004

nella causa A., C 152/03; cfr., pure, la “Tabella delle sospensioni.

All’attenzione degli URC e delle autorità cantonali” pubblicata in Prassi ML/AD

99/1 quale A1 e poi riconfermata nella Circolare relativa all'indennità di

disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 D68, che nel caso dell’art. 30

cpv. 1 lett. e, non fissa il numero dei giorni di sospensione e si limita a

rinviare alla gravità della colpa da valutare secondo i casi).

Ora, il

caso che ci occupa è meno grave di quello deciso dal TFA nella sentenza

pubblicata in DTF 123 V 150 e riportato al consid. 2.6.

In quell’occasione,

il TFA ha confermato, nel caso di un assicurato che aveva fatto dichiarazioni

inveritiere circa le sue ricerche personali di lavoro, una sospensione di 45

giorni.

Ritenuto

un minimo di 31 ed un massimo di 60 giorni di sospensione nel caso di colpa

grave (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI), la nostra Corte federale ha pure

rilevato che una sospensione pari alla durata media di circa 43 giorni offre la

possibilità di considerare tutti i fattori, aggravanti o attenuanti, che

giustificano l'entità della sospensione decisa.

L'amministrazione

ha sospeso l’assicurato per 20 giorni dal diritto alle indennità di

disoccupazione per avere fornito indicazioni inveritiere in relazione a 15

ricerche di impiego (cfr. doc. A1; A2).

Alla luce

della giurisprudenza appena menzionata e tenuto conto di tutte le circostanze

del caso concreto, la sanzione di 20 giorni inflitta al ricorrente, nonostante,

come esposto sopra (cfr. consid. 2.9.), risulti in applicazione del principio

della verosimiglianza preponderante che le ricerche di lavoro non compiute

dall’insorgente nel lasso di tempo da agosto a ottobre 2004 sono 13 su 25

ricerche controllate dall’URC e non 15, è conforme al principio della

proporzionalità e deve essere confermata (cfr. STCA del 16 maggio 2003 nella

causa S., 38.2002.108., in cui il TCA ha confermato la sospensione di 10 giorni

irrogata giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI a un assicurato che,

contrariamente a quanto da lui asserito, non aveva inviato 6 lettere di

candidatura su 24).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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