38.2005.22
dichiarazioni inveritiere fornite all'amministrazione circa l'invio a potenziali datori di lavoro di 13 candidature sulle 25 controllate.L'invio delle ricerche scritte per posta B non nuoce agli assic
21 luglio 2005Italiano42 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2005.22
Data decisione, Autorità:
21.07.2005, TCA
Titolo:
dichiarazioni inveritiere fornite all'amministrazione circa l'invio a potenziali datori di lavoro di 13 candidature sulle 25 controllate.L'invio delle ricerche scritte per posta B non nuoce agli assicurati,tuttavia in casu esse non sono state minimamente comprovate.Sospensione di 20 giorni corretta
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
OBBLIGO DI COLLABORARE
SANZIONE
art. 30 cpv. 1 let. e LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 28 LPGA
art. 31 LPGA
art. 42 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.22
rs/td
Lugano
21 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2
febbraio 2005 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 19
novembre 2004 l’Ufficio regionale di collocamento di __________, fondandosi
sull’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha sottoposto per decisione alla Sezione del
lavoro il caso concernente l’assicurato, in quanto da un controllo delle
ricerche di impiego relative ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2004 è
emerso, segnatamente, che delle 25 ricerche consegnate, 15 potenziali datori di
lavoro hanno dichiarato di non avere ricevuto la relativa candidatura (cfr.
doc. 10 = A4).
Con
decisione del 27 dicembre 2004 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato
per 20 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, argomentando:
"
Conformemente alle disposizioni degli articoli
menzionati, l'assicurato che ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete
oppure ha violato altrimenti l'obbligo di informare o di annunciare deve essere
sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Nella presente fattispecie il signor RI 1 si è
iscritto in disoccupazione dal 1 maggio 2004, a tempo pieno e alla ricerca di
attività quale pittore, magazziniere, operaio di fabbrica. Al suo quarto
termine quadro con un guadagno assicurato di Fr. 3'328.--.
Da un controllo effettuato dall'URC di __________
presso i datori di lavoro riguardanti le ricerche di lavoro svolte
dall'assicurato durante i mesi di agosto, settembre e ottobre 2004, è risultato
che su un totale di 25 datori di lavoro contattati, 15 hanno risposto di non
aver mai ricevuto nessuna lettera di candidatura da parte del signor RI 1.
Sentito personalmente, in sede di verbale di
audizione del 17 dicembre 2004, l'assicurato ha esplicitamente dichiarato e
controfirmato: "… Sì, in effetti avrei potuto svolgere diversamente e
in modo più efficace le mie ricerche di lavoro durante il periodo tra maggio
2004 e ottobre 2004. Me ne assumo tutte le responsabilità…". Ora,
visto quanto precede, l'ufficio giuridico ritiene che il comportamento
dell'assicurato non sia stato conforme alle prescrizioni di legge e decide
pertanto di sospenderlo per un determinato periodo dal beneficio delle
prestazioni della disoccupazione. Si rende attento l'assicurato che
l'introduzione di una eventuale procedura di opposizione non modifica gli
obblighi di controllo per la durata della stessa." (Doc. 5 = A2)
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 4), la Sezione del
lavoro, il 2 febbraio 2005, ha emanato una decisione su opposizione in cui ha
ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.
L’amministrazione,
in particolare, ha rilevato:
"
(…)
3. Nel caso in esame,
dagli accertamenti esperiti dall'URC è emerso che dei 25 datori di lavoro
interpellati, 15 hanno risposto di non aver ricevuto nessuna lettera di candidatura
da parte del signor RI 1. Da rilevare come la maggior parte dei datori di
lavoro, che dichiara di non aver ricevuto l'offerta d'impiego dell'assicurato,
risponde per iscritto alle persone in cerca di impiego.
Nel corso della sua
audizione di data 17 dicembre 2004 l'opponente ha segnatamente dichiarato di
aver proceduto all'invio delle sue candidature con corrispondenza normale
(posta B) e che inoltre, per quanto riguarda i mesi da agosto a ottobre 2004,
egli non ha ricevuto nessuna risposta da parte dei datori di lavoro contattati.
Ora, ritenuto come l'onere
di comprovare l'effettivo invio delle lettere di candidatura ai diversi
potenziali datori di lavoro incombe all'assicurato, osservato inoltre come,
viste le risposte dei datori di lavoro contattati dall'URC, un gran numero
degli stessi dichiara di non aver ricevuto la candidatura scritta del signor RI
1 e di rispondere sempre per iscritto ai cercatori di impiego che si rivolgono
a loro, possiamo concludere che l'assicurato non ha effettivamente inviato le
ricerche di lavoro in questione. Ritenuto pertanto come il signor RI 1 abbia
fornito nel caso concreto indicazioni inveritiere - per cui è realizzato il
presupposto di cui all'articolo 30 cpv. 1 lett. e LADI - una sospensione di
venti giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione appare dunque
giustificata.
Le motivazioni sollevate
con l'opposizione in esame non permettono di giungere a una conclusione diversa
rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata." (Doc. A1)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, nel quale
si è così espresso:
"
(…) sul verbale di audizione
del 17.12.2004, dove si fa rilevare "che in effetti avrei potuto
svolgere diversamente le mie ricerche di lavoro, in modo più efficace", la
risposta da me data in quella occasione
significava una apertura a possibili miglioramenti da apportare per migliorare
qualitativamente gli sforzi di ricerca da me effettuati mensilmente, a
dimostrazione della mia massima disponibilità ad accettare i consigli dati sia
dal Servizio Giuridico che dall'URC di __________. In effetti tutto è migliorabile, questo però non vuol dire
assolutamente che le ricerche di lavoro fino ad ora eseguite tramite
lettere di candidature spontanee non fossero altrettanto efficaci, in effetti
tutte le opportunità fino ad ora da me
trovate, e comprovate dal guadagno intermedio dichiarato presso la mia cassa di
disoccupazione __________, sono
frutto del mio attuale modo di operare.
2°- per quanto concerne le risposte
date dai datori di lavoro, a seguito del controllo effettuato dalla mia collocatrice,
si rileva che parte di essi ha dichiarato di aver ricevuto la mia candidatura,
altri datori di lavoro dicono di non
ricordare, altri viceversa sostengono di non aver mai ricevuto la mia lettera. A mio modo di vedere le risposte date dalle persone
sopra citate non dimostrano assolutamente che io non abbia regolarmente inviato la mia candidatura
presso di loro, a questo proposito faccio rilevare che sulla lettera di richiesta di informazioni inviata
dall'URC, alla domanda, avete conservato la lettera , la maggior parte di loro non ha nemmeno risposto, ciò mi fa
pensare sulla veridicità di quanto da loro sostenuto. Io ribadisco, e sostengo nuovamente di aver
regolarmente inviato la mia lettera di candidatura alle ditte menzionate.
3°- alla precisa domanda postami
dall'ispettore signor __________, sul verbale di audizione del 17.12.2004,
circa i motivi per i quali non avrei
risposto agli annunci apparsi sui nostri quotidiani, di quali annunci
parla? Mi potrebbe inviare copia degli
annunci citati? In quanto, anche
se non molto frequentemente, leggo i quotidiani, ma annunci che
potrebbero riguardare le mie conoscenze professionali non ne ho mai visti, altrimenti, non avrei esitato ad inoltrare
immediatamente la mia candidatura, visto che sono interessato a trovarmi un'opportunità lavorativa per evitare di
far capo all'assicurazione disoccupazione.
4°- sempre per quanto concerne
il verbale di audizione sopra citato, alla domanda "come si comporterebbe qualora le venisse offerto un impiego adeguato a
tempo pieno di durata illimitata? Sarebbe disposto a lasciare l'attuale attività per accettare
l'opportunità offerta?". Mi sembra evidente che la mia risposta non poteva che essere affermativa, in quanto ho sempre
sostenuto, anche con la mia collocatrice, di essere alla ricerca di un posto di
lavoro a tempo pieno, dandole la mia completa disponibilità nell'accettare
eventuali assegnazioni od offerte di
lavoro da lei proposte, cosa che
fino ad ora non è mai successa.
In conclusione mi chiedo come
il Servizio Giuridico e l'URC di __________, possano sostenere e mettere in dubbio
il mio comportamento e la mia fiducia unicamente con questi argomenti. E' vero
che sono già al quarto termine quadro, come
fattomi notare dall'ispettore signor __________, è altrettanto vero però che ho
sempre lavorato e accettato tutte le
opportunità lavorative che mi sono capitate, a dimostrazione della mia massima disponibilità e versatilità nel mettermi a disposizione
in più professioni e nei più svariati settori.
Sono consapevole di
essere al beneficio
dell'assicurazione disoccupazione, ma questo stato di cose non può
essere imputato al mio comportamento, ma
unicamente all'attuale mercato del lavoro. Cercherò in futuro di far tesoro dei consigli ricevuti per migliorare la
qualità delle mie ricerche di lavoro, prova ne è che a partire dal mese di dicembre 2004 invio le mie lettere
di candidatura inserendo il francobollo
per la risposta anche se la cosa mi sta pesando non poco a livello finanziario.
Spero che in questo modo
si possano appianare i dubbi sollevati dal Servizio Giuridico e dall'URC di __________,
nella massima collaborazione
reciproca." (Doc. I)
1.4. Nella
propria risposta del 7 aprile 2005 la Sezione del lavoro ha postulato la
reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato deve o meno
essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere fornito
all’URC di __________ delle indicazioni inveritiere in merito all’invio di alcune
lettere di candidatura spontanea relative ai mesi di agosto, settembre e
ottobre 2004.
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal
popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU
N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1, consid.
1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag.
467; DTF 126 V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid.
2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122
V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid.
2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003
nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H
114/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
su opposizione contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2004 nella causa S., U
417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid.
1b; qui: il 2 febbraio 2005).
Nel caso
in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per indicazioni inveritiere
fornite nei mesi di agosto, settembre, e ottobre 2004. A quel momento la terza
revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in
considerazione.
2.3. L’assicurato
è sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni inveritiere
o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di informare o di
annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).
Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 (in concreto applicabile; cfr.
consid. 2.2) il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di informare e di
annunciare, è stato abrogato (cfr. n. 16 dell’Allegato alla legge federale del
6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS
830.1).
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in
den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch
LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten
verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen
Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG
(Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der
Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine
wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der
Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben.
Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von
Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."
(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,
ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf
verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende
einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden
einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl
1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La
dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art. 96 LADI
conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gehrards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im
einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet
sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen
Unterlagen”).
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder
“nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden.
(...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die
Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- vorausetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,
21, 22 e 30).
In una
decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80 il TFA ha stabilito che la
sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI,
può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96
cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare
alla cassa, segnatamente, di aver conseguito un guadagno intermedio.
Il TFA ha
in particolare rilevato che:
"
(...)
c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé
que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être
considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir indûment
des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application de l’art.
30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;
qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI,
l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce
un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit
informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17
décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,
vol. I, nos 28 et 29 p. 312; STAUFFER, Die Arbeitslosen-versicherung,
n° 2.3.1 p. 87);
qu’en l'occurrence, l’intimé devait en
particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception
d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de
chômage à réduire le montant des indemnités journalières;
que selon la jurisprudence, la notion de faute en
droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en
ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un
acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS,
op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);
qu’un assuré qui omet de déclarer a l’administration
l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de chômage commet une
faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81), laquelle justifie donc en
l’espèce une suspension du droit à l’indemnité prononcée en vertu de l’art. 30
al. 1 let. e et f LACI; (...)."
(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 80, consid. c, pag. 243)
Ancora, circa l'obbligo di
annunciare e informare, in un'altra decisione, la nostra Massima istanza ha
confermato il precedente giudizio del TCA e, in particolare, ha sottolineato che:
" (…)
2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso
pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti
principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute
indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art.
30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni inveritiere
o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o di
informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico che
il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla Cassa di
aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli, a suo
dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere in
relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla disoccupazione.
Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto dall'Ufficio regionale di
collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe particolarmente lieve e la
sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente apprezzato nel
giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non possono essere
prese in considerazione, essendo esse generiche e non comprovate. E' quindi del
tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare
e informare previsto dalla legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo
diritto all'indennità di disoccupazione (…)."
(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa B., C 89/00, consid.
2a)
L'Alta
Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un'altra sentenza ha,
in particolare, osservato che:
"
(…)
3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto
verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro
nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto
produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23
settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi
intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e
annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere
prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della
documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in
concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare
all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite
nella residua misura di fr. 9662.75 (…)."
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C
104/01, consid. 3b)
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr.
STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere
o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del
relativo calcolo (cfr. DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, pag. 191; DTF 123 V 150 consid.
1b, pag. 151; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, pag. 21).
2.4. Il Segretariato
di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve
adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le
istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa
H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00, consid.
3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57,
consid. 3a pag. 61), nella versione francese della Circolare relativa alle
indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC, Janvier
2003), in merito alla violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha stabilito
che:
"D 34 L'assuré enfreint son obbligation d'aviser et de
renseigner lorsqu'il répond de manière fausse ou incomplète aux questions
figurant sur le formulaire à remettre à l'autorité compétente. Il y a aussi
motif de suspension lorsqu'il ne fournit pas spontanément tous les
renseignements importants pour déterminer son droit à l'indemnité ou calculer
ses prestations.
D
35 Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient
effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit
ne revêt pas une grande importance.
D.
36 S'il est établi que l'assuré a enfreint sciemment son obligation de
renseigner et d'aviser, l'organe d'éxecution concerné dépose de surcroît une
plainte pénale conformément à l'art. 106 LACI.
D
37 Si la violation de l'obligation de reinsegner et
d'aviser entraîne une perte durable ou passegère du droit à l'indemnité, aucune
suspension ne sera prononcé."
(cfr.
Circulaire IC, Janvier 2003, D34-D37)
2.5. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.
45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.6. In una
sentenza del 27 maggio 1997 pubblicata in DTF 123 V 150 (giudizio reso contro
una decisione emessa dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1996, della
modifica dell’art. 30 cpv. 3 LADI e dell’art. 45 cpv. 2 OADI che hanno
inasprito i limiti della durata delle sospensioni a seconda del grado della
colpa), il TFA ha stabilito che è costitutiva di abuso del potere di
apprezzamento la prassi amministrativa secondo cui nel caso di un assicurato
che fa dichiarazioni inveritiere circa le sue ricerche personali di lavoro
viene di regola pronunciata una sospensione dal diritto all’indennità di
disoccupazione per la durata massima prevista nell’ipotesi di colpa grave.
Contestualmente
la nostra Massima Istanza ha, in particolare, rilevato che:
"
(...)
2.- Streitig und zu prüfen ist, ob die von der
Vorinstanz auf 45 Tage reduzierte Dauer der Einstellung in der
Anspruchberechtigung im Sinne des mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde gestellten Rechts-begehrens
wieder auf 60 Tage zu erhöhen ist.
(...)
3.- (...)
c) Als sachgemässer Ausgangspunkt für die
individuelle Verschuldensbeurteilung im Bereich des schweren Verschuldens ist
ein Mittelwert in der von 26 bis 60 Tagen reichenden Skala zu wählen, d.h. eine
durchschnittliche Dauer von ca. 43 Einstellungstagen. Unter Berücksichtigung
der gegebenen Umstände des konkreten Einzelfalls ermöglicht diese
Vorgehensweise einerseits eine Verschärfung der verwaltungsrechtlichen
Sanktion, wie dies auch durch Art. 45 Abs. 2 lit. d AVIV angeordnet wird, wenn
das Verschulden des Versicherten besonders schwer wiegt, z.B. im
Wiederholungsfall bei bereits erfolgter strafrechtlicher Verurteilung. Eine
Verschärfung der Sanktion in krasseren Fällen als dem vorliegenden ist nicht
mehr möglich, wenn bereits der durchschnittliche Fall mit der maximal
zulässigen Sanktion belegt wird. Anderseits erlauben Milderungsgründe, den
Durchschnittswert von ca. 43 Einstellungstagen nach Massgabe des in milderem
Licht erscheinenden Verschuldens auch in der Kategorie schweren Verschuldens
angemessen zu reduzieren, wobei der Bereich von 26 bis 42 Tagen auszuschöpfen
ist, ohne das Ermessen zu unterschreiten. Sachgerechte Ermessenbetätigung
erfordert, den gesamten Ermessespielraum nach oben und unten in eine dem
jeweiligen Verschulden entsprechenden Weise zu nutzen.
Eine zahlenmässige Schwerpunktbildung an der
oberen Grenze des Ermessensspielraums ist auch insofern nicht sachgerecht, als
der Gesetzgeber mit der auf den 1. Januar 1996 in Kraft getretenen Neuregelung
von Art. 30 Abs. 3 AVIG den Sanktionsrahmen von 40 auf 60 Einstellungstage je Einstellungsgrrund
erhöht hat. Es geht somit nicht etwa darum, überholte reformbedürftige Normen
durch besonders strenge Anwendung aktuellen Bedürfnissen anzupassen.
(...)
d) Auch die konkreten Umstände des
vorliegenden Falles bilden keinen hinreichenden Anlass, auf 60 Einstellungstage
zu erkennen. Festzuhalten ist, das die unwahren Angaben des Beschwerde-gegners
als erstellt zu gelten haben. Es sind jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich,
welche eine Verschärfung der Sanktion über einen mittleren Wert, der gemäss vorinstanzlichem
Entscheid bei 45 Tagen liegen kann, aufdrängen oder rechtfertigen würden.
(...)." (cfr. DTF 123 V 150, consid. 2 e 3c)
e d), pag. 151, 153 e 154)
In un’ulteriore decisione
del 25 giugno 2004 nella causa A. (C 152/03), chiamata a decidere nel caso in
cui ad un assicurato, oltre ad una sospensione di 37 giorni in quanto
disoccupato per propria colpa, è stata inflitta una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione di 60 giorni, ridotti dal Tribunale cantonale
a 45, sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, in merito allo scopo e alla
durata della sospensione irrogata in forza di quest’ultimo disposto l’Alta
Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.3 Die Dauer der Einstellung nach Art. 30 Abs. 1
lit. e AVIG leitet sich - ihrer Zweckbestimmung gemäss - von Art und Ausmass
des im Einzelfall vorhandenen objektiven Schadensrisikos ab, wie es sich durch
die unwahren oder unvollständigen Angaben oder durch andere Verletzungen der
Auskunfts- und Meldepflichten ergeben hat. Die subjektive Vorwerfbarkeit des
betreffenden Verhaltens beeinflusst das Mass der Sanktion dagegen nur insoweit,
als deren Berücksichtigung in einem angemessenen Verhältnis zum gesetzlichen
Schutzzweck steht. Denn auch bei beim Einstellungstatbestand des Art. 30 Abs. 1
lit. e AVIG handelt es sich nicht um eine Massnahme mit dem Charakter einer
Strafe (a.M. Chopard, a.a.O., S. 35; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O., S. 251 N
691). Dies ergibt sich nach gesetzessystematischen Gesichtspunkten nicht
zuletzt daraus, dass die rein pönalen Rechtsfolgen - unter anderem - von
Auskunfts- oder Meldepflichtverletzungen in komplementärer Weise durch die
Strafbestimmungen der Art. 105 und 106 AVIG abgedeckt werden.
Im konkreten Fall hat das Verhalten des
Versicherten nur insofern zu einem effektiven wirtschaftlichen Schaden der
Arbeitslosenversicherung geführt, als er ein Arbeitsverhältnis aufgekündigt
hat, ohne dass hiefür hinreichende Gründe vorgelegen hätten. Die
selbstverschuldete Arbeitslosigkeit wurde mit einer (rechtskräftigen)
Einstellung in der Anspruchsberechtigung über 37 Tage separat sanktioniert.
Diese Anzahl von Arbeitslosentaggeldern hätte der Versicherte zu Unrecht in
Anspruch genommen, falls sein Ansinnen, die Kasse über die Urheberschaft der
Vertragskündigung zu täuschen, erfolgreich gewesen wäre. Mit Blick auf dieses
begrenzte spezifische Schadensrisiko erhellt die Unverhältnismässigkeit einer
Einstellungsdauer von 60 Tagen. Hinzu kommt noch, dass die Einreichung des
gefälschten Belegs gewissermassen einem untauglichen Versuch gleichkommen
musste, der als solcher objektiv nicht geeignet war, eine Täuschung zu
bewirken, weil die Kasse bei der Abklärung des Leistungsanspruchs stets Angaben
des letzten Arbeitgebers einholt, die sich unter anderem auf die Umstände der
Vertragsauflösung erstrecken. Damit ist die vorinstanzlich reduzierte
Einstellungsdauer im Ergebnis zu bestätigen.
(…)." (cfr. STFA del 25 giugno 2004 nella causa A., C 152/03)
2.7. L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale
proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta
Corte ha rilevato che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il
TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:
"
(…) Selon un principe général de la procédure
administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2
let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière
d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."
Nella
presente fattispecie il TCA constata che, prima di emettere la decisione
formale del 27 dicembre 2004 con la quale ha sospeso RI 1 per 20 giorni dal
diritto all’indennità di disoccupazione, la Sezione del lavoro ha, in primo
luogo, trasmesso all’assicurato copia della comunicazione dell’URC del 19
novembre 2004 relativa a una sospensione dal diritto alle indennità,
invitandolo a formulare osservazioni in merito (cfr. doc. 8, 10; consid. 1.1.),
che l’insorgente ha, peraltro, inoltrato il 29 novembre 2004 (cfr. doc. 7).
In
secondo luogo, l’amministrazione, il 17 dicembre 2004, ha sentito personalmente
il ricorrente in relazione alle ricerche di impiego dei mesi di agosto,
settembre, e ottobre 2004 (cfr. doc. 6).
Il
diritto di essere sentito dell’assicurato è, dunque, stato rispettato già prima
dell’emanazione della decisione formale del 27 dicembre 2004, conformemente
alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della
LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9;
DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune
circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit.,
ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466
n° 53 e 54).
2.8. La
Sezione del lavoro ritiene che l’assicurato non abbia spedito 15 delle 25
lettere di candidatura indicate sui Formulari relativi alle ricerche di impiego
svolte dal mese di agosto al mese di ottobre 2004 che sono state oggetto di
verifica presso i potenziali datori di lavoro da parte dell’URC di __________ (cfr.
doc. A1; A2).
Il ricorrente, dal canto
suo, sostiene di avere regolarmente inviato le lettere di domanda di impiego
menzionate nei Formulari relativi alla prova degli sforzi personali intrapresi
per trovare lavoro (cfr. doc. I).
In occasione dell’audizione
del 17 dicembre 2004 davanti alla Sezione del lavoro egli ha, inoltre,
affermato di aver svolto le ricerche alla fine dell’attività lavorativa, alla
sera o durante i fine settimana, di regola spedendo la sua candidatura a
potenziali datori di lavoro scelti sfogliando in prevalenza l’elenco
telefonico, poiché durante il giorno non aveva tempo di leggere i quotidiani,
né di rispondere a reali annunci.
L’assicurato ha pure
aggiunto che gli invii avvenivano mediante corrispondenza non prioritaria –
posta B (cfr. doc. 6).
Questa Corte, dapprima,
constata che l’URC di __________, relativamente a quanto emerso dagli
accertamenti esperiti nel mese di ottobre 2004 presso 25 potenziali datori di
lavoro che l’assicurato ha precisato di avere interpellato nei mesi di agosto,
settembre e ottobre 2004, ha indicato:
" Agosto
04; nr. ricerche controllate 8 con esito:
DL che dichiarano di aver ricevuto la candidatura = 2
DL che dichiarano di non aver ricevuto la candidatura = 6
Settembre 04; nr. ricerche controllata 9 con esito:
DL che dichiarano di aver ricevuto la candidatura = nessuno
DL che dichiarano di non aver ricevuto la candidatura = 4
DL che non sono in grado di rispondere = 3
DL che non hanno dato seguito alla nostra richiesta = 2
Ottobre 04; nr. ricerche controllate 8 con esito:
DL che dichiarano di aver ricevuto la candidatura = 1
DL che dichiarano di non aver ricevuto la candidatura = 5
DL che non sono in grado di rispondere = 1
DL che non hanno dato seguito alla nostra richiesta = 1" (Doc.
10)
Da questo scritto sembra,
dunque, emergere che 15 potenziali datori di lavoro (6 nel mese di agosto 2004
+ 4 nel mese di settembre 2004 + 5 nel mese di ottobre 2004) hanno dichiarato
di non avere ricevuto la candidatura del ricorrente.
Tuttavia da un attento
esame delle “Richieste di informazioni sulle ricerche di lavoro” trasmesse ai
potenziali datori di lavoro, risulta che, a differenza di quanto concluso
dall’amministrazione (cfr. doc. 10; A1; A2), rispondendo negativamente alla
domanda “Potete confermare di avere ricevuto la candidatura in questione?”,
il potenziale datore di lavoro non ha dichiarato di non avere ricevuto la
domanda di impiego dell’assicurato, bensì ha soltanto affermato di non avere la
certezza della relativa ricezione.
Ciò implica che le
indicazioni, sopra citate, fornite dall’URC in merito ai potenziali datori di
lavoro che avrebbero precisato che non è stata loro recapitata alcuna lettera
da parte dell’assicurato non sono pienamente attendibili e vanno rivalutate
facendo capo all’insieme della documentazione agli atti (Formulari delle
ricerche di lavoro, Richieste di informazione ai potenziali datori di lavoro,
ecc.).
Questo Tribunale
approfitta dell’occasione per invitare l’amministrazione a meglio formulare le
domande da sottoporre ai potenziali datori di lavoro riguardanti il controllo
delle ricerche di impiego che un assicurato sostiene di aver compiuto. In
particolare la prima domanda dovrebbe essere, ad esempio, così formulata: “Avete
ricevuto la candidatura in questione?”.
Dai Formulari concernenti
gli sforzi intrapresi dal ricorrente nei mesi di agosto, settembre e ottobre
2004, si evince che lo stesso ha indicato di aver compiuto 29 ricerche di
impiego, quasi esclusivamente in forma scritta, ad eccezione delle ricerche presso
__________ il 12 ottobre 2004 e __________ di __________ il 20 settembre 2004
che sarebbero state effettuate per telefono (cfr. doc. 10).
L’URC di __________ ha
interpellato 25 dei 27 potenziali datori di lavoro contattati per iscritto
dall’insorgente, chiedendo loro, come visto, se essi potevano o meno confermare
di avere ricevuto la candidatura dell’assicurato (cfr. doc. 10).
Sui Formulari attinenti
alle ricerche di lavoro è stato menzionato che tre potenziali datori di lavoro
non hanno dato seguito alla richiesta dell’amministrazione (cfr. doc. 10).
Dalla Richiesta inviata
alla __________ risulta, poi, unicamente che la ditta ha cessato l’attività (cfr.
doc. 10).
Tre ulteriori potenziali
datori di lavoro, la __________ di __________, __________ di __________, __________
di __________, hanno, invece, dichiarato sulle “Richieste di informazione sulle
ricerche di lavoro” di avere ricevuto la candidatura dell’assicurato (cfr. doc.
10).
La __________ ha
esplicitamente risposto di non avere mai ricevuto la candidatura
dell’assicurato (cfr. doc. 10).
Altri dieci potenziali
datori di lavoro, e meglio __________ di __________, __________ di __________, __________
di __________, __________ di __________, __________ di __________, __________ di
__________, __________ __________ di __________, __________ di __________, __________
di __________ e __________ di __________ hanno dichiarato di non potere
confermare di avere ricevuto la candidatura in questione, ma di rispondere
sempre per iscritto alle domande di impiego notificate loro (cfr. doc. 10).
L’assicurato non ha,
tuttavia, prodotto degli scritti di risposta di queste ditte e in occasione dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro ha espressamente
riconosciuto di non avere ricevuto alcuna risposta alle sue candidature dei
mesi di agosto, settembre e ottobre 2004 (cfr. doc. 6).
Inoltre __________, __________,
__________ e __________ hanno risposto affermativamente alla domanda se
generalmente conservano le lettere dei candidati. __________ ha puntualizzato
di tenere tali scritti per quattro mesi e la __________ per un anno. Queste
quattro ditte, come visto, non hanno però indicato di avere ricevuto la
candidatura dell’insorgente (cfr. doc. 10).
Da tali attestazioni, che
risultano peraltro precise e credibili, va desunto che questi dieci
potenziali datori di lavoro non hanno ricevuto le lettere di domanda di impiego
dell’insorgente.
In caso contrario,
infatti, essi avrebbero risposto al ricorrente come da loro prassi.
Sette potenziali datori di
lavoro, __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________,
__________ e __________ di __________, __________ di __________, __________ di __________,
__________ di __________, hanno specificato di non poter confermare di avere
ricevuto la candidatura in questione e di non rispondere alle lettere di
candidatura (cfr. doc. 10).
Tuttavia __________ ha
affermato di conservare le lettere di candidatura e __________ di tenerle a
volte, ma non sempre (cfr. doc. 10). Nel caso dell’assicurato, tuttavia, non
risulta che essi siano in possesso di alcuna domanda di impiego.
Di conseguenza, in questi due
ultimi casi va considerato che i potenziali datori di lavoro non hanno ricevuto
le domande di impiego dell’insorgente.
Per quanto concerne,
invece, la __________, __________ e __________, la __________, __________ e la __________,
visto che queste ditte, da un lato, dichiarando di non poter confermare di aver
ricevuto la candidatura del ricorrente, non hanno escluso che la stessa sia
stata loro notificata, dall’altro, di solito non rispondono alle domande di
impiego a loro indirizzate, non può essere affermato con la necessaria
tranquillità che questi potenziali datori di lavoro non hanno ricevuto la
candidatura dell’assicurato.
Complessivamente, quindi,
risultano almeno 13 i potenziali datori di lavoro che non hanno ricevuto le
lettere di candidatura che l’assicurato sostiene di aver inviato e non 15 come
sostenuto dall’amministrazione (cfr. doc. A1; A2).
Quanto asserito dal
ricorrente, e meglio che le risposte date dai potenziali datori di lavoro non
dimostrano che egli non ha regolarmente inviato le lettere di candidatura e che
la maggior parte non ha risposto alla domanda se è stato conservato il suo
scritto o meno, è ininfluente ai fini della presente vertenza.
Fatti
I datori di lavoro
interpellati che non hanno risposto al quesito menzionato dall’assicurato sono,
in effetti, tra quelli che hanno dichiarato di non poter confermare di avere
ricevuto la candidatura dell’insorgente (cfr. doc. 10). In tal caso risulta
irrilevante che non abbiano risposto alla domanda citata dal ricorrente.
2.9. L’assicurato ha, poi, sottolineato
di avere spedito le lettere di candidatura in questione mediante posta B (cfr.
doc. 6).
Al riguardo è utile
rammentare che normalmente un invio con posta B viene recapitato al
destinatario al più tardi il terzo giorno lavorativo dopo
l'impostazione, escluso il sabato (cfr. www.posta.ch).
In una sentenza del 2
novembre 2000 nella causa H., C 212/00, relativa a un caso in cui
l’amministrazione ha rifiutato a un assicurato le indennità di disoccupazione
in quanto lo stesso non avrebbe esercitato il relativo diritto entro tre mesi
dalla fine del periodo di controllo (art. 20 cpv. 3 LADI), in casu luglio 1997,
il TFA ha stabilito che il plico postale, se fosse stato inviato il 31 ottobre
1997, ultimo giorno del termine di tre mesi, mediante posta non prioritaria,
avrebbe dovuto giungere al destinatario il 5 novembre 1997 (il 3 novembre 1997
era un sabato). Nel caso di specie la lettera è arrivata l’11 novembre 1997,
ossia il settimo giorno feriale dopo il relativo invio. Secondo l’Alta Corte
questo ritardo rientrava nell’ambito del possibile, per cui l’assicurato non
doveva sopportare le conseguenze della perdita o della distruzione della busta
di intimazione da parte della cassa. Il termine di tre mesi è stato considerato
ossequiato.
Nell’evenienza concreta le
13 lettere di candidatura in questione (cfr. consid. 2.8.) sono state inviate
dall’assicurato nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2004, mentre gli
accertamenti dell’amministrazione sono stati eseguiti il 13 ottobre 2004,
per quanto riguarda i mesi di agosto e settembre 2004, e il 28 ottobre 2004,
in relazione alle ricerche di ottobre 2004 (cfr. doc. 10).
Benché inviate con posta
B, le candidature del ricorrente del mese di agosto 2004, e meglio del 3 agosto
presso __________, del 18 agosto presso __________, del 23 agosto presso __________
e del 25 agosto presso __________ __________, e del mese di settembre 2004,
ossia del 4 settembre presso __________, del 10 settembre presso __________ e
del 20 settembre presso __________, il 13 ottobre 2004, allorché sono
stati esperiti i controlli da parte dell’URC a distanza di circa tre settimane
dagli ultimi presunti invii postali dell’assicurato, avrebbero dovuto essere
arrivate ai destinatari.
In proposito va
evidenziato che __________ e __________, ai quali l’insorgente ha scritto il 3,
rispettivamente 18 agosto 2004, hanno indicato che la candidatura è stata loro
recapitata (cfr. doc. 10).
Ciò vale anche per le
ricerche del 6 ottobre 2004 presso __________ e del 12 ottobre 2004 presso __________,
che il 28 ottobre 2004, dopo come minimo 16 giorni dall’ultima
spedizione menzionata, avrebbero dovuto essere giunte ai potenziali datori di
lavoro. In effetti la __________, interpellata per iscritto dal ricorrente il 7
ottobre 2004, ha dichiarato di avere ricevuto la candidatura (cfr. doc. 10)
Relativamente a quella
presso __________ del 21 ottobre 2004, giovedì, va osservato che la “Richiesta
di informazioni sulle ricerche di lavoro” del 28 ottobre 2004 è giunta al più
presto al potenziale datore di lavoro il 29 ottobre 2004, venerdì della
settimana seguente.
Pertanto, considerando
che, di regola, un invio non prioritario viene consegnato il terzo giorno
feriale dopo l’impostazione, anche ammettendo il ritardo di qualche giorno, il
29 ottobre 2004 l’asserita domanda di impiego dell’assicurato avrebbero dovuto
essere stata notificata a __________.
A questo proposito va
sottolineato che verosimilmente tale potenziale datore di lavoro, se avesse
ricevuto la lettera di candidatura dell’insorgente successivamente alla
compilazione e all’invio della “Richiesta di informazioni” all’amministrazione,
avrebbe avvisato in merito quest’ultima.
Ciò per contro non risulta
dalle tavole processuali.
Per
costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a
chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di
un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.). Pertanto, se l’interessato
non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze
giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation
à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288).
Da un
Considerandi
accertamento esperito da questa Corte presso l’URC di __________ nell’ambito di
un’altra vertenza è emerso che normalmente l’amministrazione non chiede agli
assicurati di spedire per raccomandata le ricerche di impiego (cfr. STCA del 16
maggio 2003 nella causa S., 38.2002.108, consid. 1.4.; 2.7).
Il fatto
di inviare le ricerche per posta B non può, dunque, per principio, nuocere agli
assicurati.
L'importante
è che essi sappiano comprovare di avere realmente effettuato le ricerche
allegando, ad esempio, la domanda e la relativa risposta del potenziale datore
di lavoro contattato.
Nel caso
di specie, a prescindere dal fatto che agli atti non risulta la copia di
nessuna lettera di candidatura, l’assicurato non ha prodotto alcuna risposta
dei potenziali datori di lavoro.
Come già
rilevato (cfr. consid. 2.8.), egli ha, al contrario, riconosciuto di non avere
ricevuto alcuna risposta alle sue candidature dei mesi di agosto, settembre e
ottobre 2004 (cfr. doc. 6).
Va, poi, osservato che secondo una costante giurisprudenza federale, il
giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA
29.
gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella
causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA
del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F.,
C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS
1993.
pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c,
RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid.
8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung",
in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come
il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto
che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo"
l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403).
Il
TFA ha ricordato questi principi in una sentenza del 15 gennaio 2001 nella
causa P.-B., pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che
conformemente al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed
una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale
che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili.
In casu, tutto ben
considerato, viste in particolare le risposte fornite dai potenziali datori di
lavoro contattati dall’URC menzionate sopra che hanno condotto alla conclusione
che almeno 13 potenziali datori di lavoro non hanno ricevuto la candidatura (cfr.
consid. 2.8.) e il fatto che, comunque, quando sono stati effettuati gli
accertamenti da parte dell’URC le lettere di candidatura avrebbero dovuto
essere giunte alle ditte interpellate, anche se spedite con posta B, questo
Tribunale ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, che l’insorgente, nel periodo da agosto a
ottobre 2004, non ha effettivamente svolto tredici ricerche di lavoro che ha
dichiarato di avere compiuto.
L’assicurato
ha conseguentemente fornito all’amministrazione indicazioni inveritiere.
E’
pertanto a giusto titolo che la Sezione del lavoro lo ha sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione in base all’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI.
2.10
Come visto (cfr.
consid. 2.5.; 2.6.), la durata della sospensione è determinata in funzione
della gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole
al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; STFA del 25 giugno 2004
nella causa A., C 152/03; cfr., pure, la “Tabella delle sospensioni.
All’attenzione degli URC e delle autorità cantonali” pubblicata in Prassi ML/AD
99/1 quale A1 e poi riconfermata nella Circolare relativa all'indennità di
disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 D68, che nel caso dell’art. 30
cpv. 1 lett. e, non fissa il numero dei giorni di sospensione e si limita a
rinviare alla gravità della colpa da valutare secondo i casi).
Ora, il
caso che ci occupa è meno grave di quello deciso dal TFA nella sentenza
pubblicata in DTF 123 V 150 e riportato al consid. 2.6.
In quell’occasione,
il TFA ha confermato, nel caso di un assicurato che aveva fatto dichiarazioni
inveritiere circa le sue ricerche personali di lavoro, una sospensione di 45
giorni.
Ritenuto
un minimo di 31 ed un massimo di 60 giorni di sospensione nel caso di colpa
grave (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI), la nostra Corte federale ha pure
rilevato che una sospensione pari alla durata media di circa 43 giorni offre la
possibilità di considerare tutti i fattori, aggravanti o attenuanti, che
giustificano l'entità della sospensione decisa.
L'amministrazione
ha sospeso l’assicurato per 20 giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione per avere fornito indicazioni inveritiere in relazione a 15
ricerche di impiego (cfr. doc. A1; A2).
Alla luce
della giurisprudenza appena menzionata e tenuto conto di tutte le circostanze
del caso concreto, la sanzione di 20 giorni inflitta al ricorrente, nonostante,
come esposto sopra (cfr. consid. 2.9.), risulti in applicazione del principio
della verosimiglianza preponderante che le ricerche di lavoro non compiute
dall’insorgente nel lasso di tempo da agosto a ottobre 2004 sono 13 su 25
ricerche controllate dall’URC e non 15, è conforme al principio della
proporzionalità e deve essere confermata (cfr. STCA del 16 maggio 2003 nella
causa S., 38.2002.108., in cui il TCA ha confermato la sospensione di 10 giorni
irrogata giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI a un assicurato che,
contrariamente a quanto da lui asserito, non aveva inviato 6 lettere di
candidatura su 24).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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