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Decisione

38.2005.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 maggio 2005Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida della LPGA (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

In particolare

la giurisprudenza federale ha stabilito che conformemente ad un principio

generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa

D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17

dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa

S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28

aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella

causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA

del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle

cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella

causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15; DTF

127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA

2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV

Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).

Dalla

riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni

amministrative.

In questo

caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si

manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C

227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17

dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000

nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e

riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80). Tali sono quelle

circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate,

ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste

sconosciute e non provate (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01;

DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

I principi

validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta in

giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente,

sono da restituire a norma dell’art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni

oggetto di restituzione non sono state erogate tramite l’emissione di una

decisione formale (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C

137/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5,

pag. 15 = DTF 129 V 110; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e

riferimenti; DLA 2001 N. 37, pag. 247 = DTF 126 V 399; DLA 1998 N. 15, consid.

3b, pag. 79 e 80).

Per

inciso va osservato che i principi appena enunciati validi per la

riconsiderazione e la revisione di decisioni amministrative sono stati

concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K

147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 Marzo 2004 nella causa M., U 149/03,

consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello

dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA

del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2002

nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

In una

sentenza del 26 ottobre 2004 nella causa B. (C 185/01) l'Alta Corte ha

ricordato che:

"

(...)

2.3 Nach Art. 95 Abs. 1 AVIG muss die Kasse

Leistungen der Versicherung, auf die der Empfänger keinen Anspruch hatte,

zurückfordern. Zu Unrecht bezogene Geldleistungen können jedoch nur dann

zurückgefordert werden, wenn die Voraussetzungen einer prozessualen Revision

oder Wiedererwägung gegeben sind (vgl. BGE 122 V 368 Erw. 3 und ARV 1998 Nr. 15

S. 79 Erw. 3b): Gemäss einem allgemeinen Grundsatz des

Sozialversicherungsrechts kann die Verwaltung eine formell rechtskräftige

Verfügung, welche nicht Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung

gebildet hat, in Wiedererwägung ziehen, wenn sie zweifellos unrichtig und ihre

Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit

Hinweisen). Von der Wiedererwägung ist die so genannte prozessuale Revision

von Verwaltungsverfügungen zu unterscheiden. Danach ist die Verwaltung

verpflichtet, auf eine formell rechtskräftige Verfügung zurückzukommen, wenn

neue Tatsachen oder neue Beweismittel entdeckt werden, die geeignet sind, zu

einer andern rechtlichen Beurteilung zu führen (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit

Hinweisen)." (...)"

2.4. Nell’evenienza

concreta l’assicurata si è iscritta in disoccupazione nel mese di gennaio 2003

alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno quale aiuto cucina, lavapiatti,

aiuto-contabile (cfr. doc. 1).

Con decisione

formale del 9 gennaio 2004 la Sezione del lavoro l’ha ritenuta inidonea al

collocamento a far tempo dal 6 ottobre 2003, poiché la stessa è socia senza

diritto di firma, con una quota sociale di fr. 1'000.--, della __________ di __________,

di cui il marito è socio gerente con firma individuale e con una quota sociale

di fr. 9'000.--. Presso tale ditta al ricorrente, dal mese di ottobre 2003,

svolge inoltre un’attività lavorativa per circa dieci ore settimanali (cfr.

doc. 5).

A seguito

della decisione di inidoneità al collocamento, la Cassa, il 3 febbraio 2004, ha

ordinato la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite nei mesi

di ottobre, novembre e dicembre 2003 per complessivi fr. 5'589.95 (cfr. doc.

6).

La

Sezione del lavoro, l’11 febbraio 2004, ha però accolto l’opposizione

interposta dall’assicurata contro il menzionato provvedimento di inidoneità.

L’insorgente, vista la sporadica attività presso l’esercizio pubblico del

marito che non le ha impedito di seguire regolarmente due provvedimenti del

mercato del lavoro dal 6 ottobre al 10 novembre 2003 e dal 24 novembre 2003 al

15 gennaio 2004, è stata considerata idonea al collocamento (cfr. doc. 7).

La Cassa,

il 23 febbraio 2004, ha di conseguenza annullato la decisione di restituzione

emessa il 3 febbraio 2004 (cfr. doc. 8, 12).

Dalla

documentazione agli atti emerge che la Cassa, effettuando gli storni nel

sistema informatico per annullare contabilmente la precedente operazione di

restituzione, ha nuovamente versato all’insorgente le indennità giornaliere

relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003 (cfr. doc. 13).

L’assicurata,

tuttavia, non aveva rimborsato quanto richiestole con la decisione del 3

febbraio 2004, poi annullata il 23 febbraio 2004.

La Cassa,

quindi, il 30 novembre 2004 ha emanato un ulteriore ordine di restituzione

della somma di fr. 5'589.95 che l’assicurata ha percepito due volte, in seguito

confermato dalla decisione su opposizione del 26 gennaio 2005 (cfr. doc. 9, A).

2.5. Giusta

l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. le parti hanno diritto di essere sentite. Per

costante giurisprudenza, da questo principio va in particolare dedotto il

diritto per l'interessato di esprimersi prima della pronuncia di una decisione

sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STFA dell'11 febbraio 2004 nella

causa M., C 24/02, consid. 5.4; STFA del 10 luglio 2003 nella causa F., U

22/03; DTF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a;

cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si

applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.

1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

L'art. 42

LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione.

A tale

proposito, in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) (cfr. in

questo stesso senso, STFA del 1° settembre 2003 nella causa P., P 32/03) -

riguardante una fattispecie in cui l'art. 42 LPGA non poteva ancora essere

applicato - accertato che il diritto di essere sentito dell'assicurato era stato

violato prima dell'emanazione di una decisione di sospensione, l'Alta Corte ha

rilevato che:

"

Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse

zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine

allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter

Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG

zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins

Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

(cfr. STFA succitata, consid. 3.2 - la

sottolineatura è del redattore)

In una

sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.

3.3., si è invece così espresso:

" (…)

Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas

tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être

frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui

spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème

phrase LPGA."

Questo

Tribunale ritiene comunque che la chiara giurisprudenza federale emessa prima

dell'entrata in vigore della LPGA, secondo cui l'assicurato deve essere sentito

prima che venga presa una decisione nei suoi confronti, (cfr. STFA del 22

aprile 2003 nella causa J., C 87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002

nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 p. 77, consid.

3d, p. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 p.

37), mantiene, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 42, n. 7 e n. 19-23;

Th. Locher, "Grundriss des

Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag.

447-448 n° 18-23).

In

particolare, circa il diritto di essere sentito nell'ambito di una decisione di

restituzione, in una sentenza del 6 agosto 2002, nella causa C. (C 91/02),

l'Alta Corte chiamata a statuire su un ricorso del SECO contro una decisione

della "Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage"

che, ritenendo leso il diritto di essere sentito dell'assicurato, aveva

annullato e rinviato gli atti per un complemento d'istruttoria e resa di un

nuovo giudizio una decisione di restituzione emessa da una cassa di

disoccupazione sulla base di un rapporto di revisione del SECO ha, tra l'altro,

rilevato che:

"

(…)

1.- a) La jurisprudence, rendue sous l'empire

de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I

56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit

d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves,

d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16

consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. la, 375 consid. 3b et les références).

En matière d'assurance-chômage, le Tribunal

fédéral des assurances a admis qu'avant qu'elle ne rende une décision de

suspension du droit à l'indemnité de chômage, l'autorité compétente doit donner

à l'assuré l'occasion de s'exprimer sur la sanction envisagée (ATF 126 V 133

consid. 3b).

b) La décision litigieuse porte sur la

restitution de prestations d'assurance-chômage. Il s'agit d'une mesure qui

porte atteinte à la situation juridique de l'assuré d'une manière tout aussi

grave qu'une suspension du droit à l'indemnité, de sorte qu'il y a lieu

d'appliquer en l'espèce les principes cités y relatifs.

Considerandi

2.

- a) (…)

Au demeurant, le droit d'être entendu implique

que la personne concernée puisse prendre position sur la mesure concrète que

l'administration est appelée à rendre. Or, il ne ressort pas des pièces du

dossier que l'intimé ait été informé, à un moment donné, sur le contenu de la

décision de restitution qui allait être prise à son encontre, ni, partant,

qu'il lui ait été donné l'occasion de se déterminer à ce sujet.

b) (…)

Si le seco exerce certes

la surveillance de l'exécution de la LACI afin d'assurer une application

uniforme du droit (art. 110 al. 2 et 3 LACI), cette compétence ne saurait

conduire à une restriction des droits fondamentaux des assurés. Le droit d'être

entendu de l'assuré pourrait parfaitement s'exercer au terme de la procédure de

révision, par la remise du rapport du seco à l'intéressé,

assortie d'une invitation à se déterminer. Comme, en l'occurrence, le droit

d'être entendu de l'intimé n'a pas été respecté à ce stade, - ni dans une phase

ultérieure de la procédure administrative -, on ne saurait faire grief aux

premiers juges d'avoir constaté l'existence d'une violation du droit d'être

entendu, non susceptible d'être réparée dans la procédure de recours. Rien ne

s'opposait par ailleurs à ce que l'instance cantonale de recours constate

d'office la violation du droit d'être entendu (ATF 107 V 248 consid. lb) qui

entraîne, en raison du caractère formel de la garantie constitutionnelle,

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du succès du

recourant sur le fond (ATF 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).

3.

- Quant à savoir si un complément

d'instruction était ou non justifié en l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner

cette question, dans la mesure où c'est la violation du droit d'être entendu

par l'administration qui a conduit les premiers juges à annuler la décision

attaquée." (STFA del 6 agosto 2002, nella causa

C., C 91/02)

2.6

Nel caso di specie dagli atti

dell’incarto non risulta che l’assicurata sia mai stata informata circa

l’intenzione della Cassa di voler procedere a una decisione di restituzione, né

emerge che la ricorrente abbia avuto la possibilità di esprimersi in merito

prima dell’emanazione della decisione formale del 23 febbraio 2004 o prima

dell’emissione della decisione su opposizione del 30 novembre 2005.

In simili

condizioni il TCA, alla luce dell'art. 42 LPGA, secondo cui il diritto di

essere sentito deve essere garantito soprattutto durante la procedura di

opposizione, e della giurisprudenza federale citata precedentemente relativa al

diritto di essere sentito nell’ambito delle decisioni di restituzione, deve

concludere che la Cassa ha violato il diritto di essere sentito della

ricorrente.

Tale lesione,

in questo caso particolare, risulta comunque sanata, tenuto conto, da un lato,

che la contestazione formulata dall’assicurata in sede di opposizione avverso

la decisione di restituzione di indennità di disoccupazione percepite a torto, che

non si fonda del resto sulla circostanza di non avere ricevuto due volte la

somma di fr. 5'589.95 a titolo di indennità di disoccupazione per i mesi di

ottobre, novembre e dicembre 2003, bensì di non aver commesso colpa alcuna

(cfr. doc.10), è stata riproposta anche in sede ricorsuale (cfr. doc. I),

dall’altro, che il TCA gode di un pieno potere cognitivo.

Al

riguardo giova segnalare che il TFA in una sentenza del 22 dicembre 2004 nella

causa S., C 116/04, ha stabilito che nella fattispecie, relativa a un assicurato

sospeso per 31 giorni per non avere accettato un’occupazione adeguata, il

diritto di essere sentito dello stesso era stato violato, poiché non gli era

stato sottoposto per osservazioni il verbale di un colloquio con un

responsabile del potenziale datore di lavoro steso durante la procedura di

opposizione. Tuttavia, siccome le dichiarazioni risultanti da tale documento

non erano decisive ai fini della vertenza e l’assicurato ha potuto esprimersi

su tutti i punti della lite sia nella procedura giudiziaria cantonale che in

quella federale, tale lesione è stata eccezionalmente sanata.

Con

giudizio del 27 settembre 2004 nella causa V., I 407/04 l’Alta Corte ha, per

contro, lasciato irrisolta la questione di sapere se il fatto di non avere dato

la possibilità a un’assicurata di prendere posizione, al più tardi nella

procedura di opposizione, riguardo a un rapporto del servizio medico regionale allestito

precedentemente alla decisione formale di assegnare alla medesima una mezza

rendita di invalidità, oltre a una rendita complementare per il marito,

costituiva o meno una violazione del diritto di essere sentito di cui all’art.

42.

LPGA. Il ricorso, infatti, doveva in ogni caso essere accolto e gli atti

rinviati all’Ufficio AI per esperire ulteriori accertamenti.

2.7

E’ tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve

restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge.

Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la

scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato

era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il

problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della

procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA dell'8

marzo 2004 nella causa A. e B., P 91/02, consid. 3.2.; STFA del 2 dicembre 2002

nella causa B., P 17/02; STFA del 16 maggio 2001 nella causa S., P 40/99; STFA

del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Il fatto,

poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla cassa è

ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia

imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di

calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere

tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di

prestazioni versate a torto (cfr. STFA del 12 marzo 2001 nella causa X., C

402/00, consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).

Nel caso

di specie la Cassa, dopo avere annullato, il 23 febbraio 2004, la decisione di

restituzione dell’importo di fr. 5'589.95 - peraltro mai rimborsato -, ha

corrisposto per la seconda volta all’assicurata le indennità giornaliere relative

ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003, pari a fr. 5'589.95 (cfr. consid.

2.4

).

Tale

circostanza, come visto (cfr. consid. 2.6.) non è stata mai contestata dalla

ricorrente (cfr. doc. I, 10).

Procedendo

in tal senso la Cassa ha commesso un errore manifesto.

L’insorgente,

inoltre, avendo già percepito le prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione per il periodo da ottobre a dicembre 2003, ha ricevuto la somma

di fr. 5'589.95 oggettivamente a torto.

La

rettifica del versamento sbagliato di tale importo effettuato dalla Cassa

riveste, del resto, un’importanza particolare.

Pertanto

la decisione di restituzione va confermata in quanto sono dati i presupposti

per una riconsiderazione delle decisioni informali (cfr. consid. 2.3.) con cui

la Cassa ha versato all’assicurata per la seconda volta le indennità di

disoccupazione relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003 (cfr. doc.

13).

Il TCA

deve, dunque, confermare la decisione impugnata.

Occorre, comunque,

stigmatizzare il modo di operare della Cassa, la quale ha emanato il primo

ordine di restituzione il 3 febbraio 2004, allorché la decisione di inidoneità

al collocamento della Sezione del lavoro del 9 gennaio 2004 non era passata in

giudicato, bensì era stata impugnata con opposizione del 14 gennaio 2004 da parte

dell’insorgente (cfr. doc. 5, 6, 7).

Come

visto sopra, la Sezione del lavoro ha poi accolto l’opposizione interposta

dalla ricorrente con decisione su opposizione dell’11 febbraio 2004,

ritenendola idonea al collocamento a decorrere dal 6 ottobre 2003 (cfr. doc. 7;

consid. 2.4.).

La Cassa,

quindi, prima di emettere l’ordine di restituzione, avrebbe dovuto attendere

l’esito della procedura di opposizione presso la Sezione del lavoro per poter

così valutare se si giustificava ancora o no la prolazione di un simile

provvedimento.

2.8

Infine va

evidenziato che, come visto precedentemente (cfr. consid. 2.2.), questa Corte

non può chinarsi sulla richiesta di condono, in quanto non oggetto della

decisione querelata.

Va,

tuttavia, ricordato che per costante giurisprudenza si giustifica pronunciare

una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale

della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo

è stabilito definitivamente.

In simili

circostanze gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta

in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per

decisione, al Servizio cantonale (cfr. art. 95 LADI; 25 cpv. 1 LPGA).

Riguardo

alla buona fede - presupposto da adempiere, oltre alla condizione dell’onere

gravoso, per poter beneficiare del condono (cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; consid.

2.3

), è in ogni caso utile rilevare che il TFA, in una sentenza del 2 luglio

2003.

nella causa D, C 70/03, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa a un

caso in cui la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente a un

assicurato un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, ha stabilito che

il medesimo non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi

collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del

caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza

segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del

conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta

Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato

a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione

disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto trattavasi di

un caso di negligenza lieve.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- In

quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2.- Gli atti

vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta in giudicato la

presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per decisione, al Servizio

cantonale.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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