38.2005.23
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19 maggio 2005Italiano27 min
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Numero d'incarto:
38.2005.23
Data decisione, Autorità:
19.05.2005, TCA
Titolo:
un'assicurata deve restituire le indennità di disoccupazione che,per un errore,le sono state versate per la seconda volta. La violazione del diritto di essere sentito,in questo caso particolare, è stata sanata. CIrca il condono,il ricorso è irricevibile: non è stata emessa alcuna decisone formale
CONDONO
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
INDENNITÀ
IRRICEVIBILITÀ
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
RICONSIDERAZIONE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 95 LADI
art. 25 cpv. 1 LPGA
art. 42 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.23
rs/td
Lugano
19 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2005
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26
gennaio 2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 30 novembre 2004 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha chiesto
all’assicurata la restituzione dell’importo di fr. 5'589.95 a titolo di
prestazioni ricevute indebitamente.
La Cassa
ha così motivato la propria decisione:
"
Dopo che la sua opposizione sulla nostra
decisione di restituzione del 03 febbraio 04 è stata accolta da parte della
Sezione del lavoro, Bellinzona, durante gli storni, purtroppo si è verificato
un errore contabile che ha portato ad un secondo versamento dell'importo
citato.
Le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite per cui chiediamo la restituzione degli importi versati per i
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003 pari a Fr. 5'589.95." (Doc. 9)
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. 10), la Cassa, il 26
gennaio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il
proprio provvedimento di restituzione, osservando che:
"
La Sig.ra RI 1 si è iscritta presso l'URC di __________
il 2 gennaio 2003 alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale
aiuto-contabile.
Il 9 gennaio 2004 la Sezione del lavoro di
Bellinzona ha ritenuto la sig.ra RI 1 inidonea al collocamento a partire dal 6
ottobre 2003.
Conseguentemente a questa decisione, la Cassa CO
1 di __________ ha emesso una decisione di restituzione inerente i mesi di
ottobre-novembre-dicembre 2003 per un importo di CHF 5'589.95 precedentemente
versati.
L'11 febbraio 2004 la Sezione del lavoro ha accolto
l'opposizione, presentata dalla sig.ra RI 1 il 14/15 gennaio 2004, contro la decisione
emessa il 9 gennaio 2004 ed ha ritenuto la nostra assicurata idonea al
collocamento dal 6 ottobre 2003.
La Cassa CO 1 di __________ ha perciò annullato
la decisione di restituzione precedentemente stabilita, effettuando gli storni
nel sistema informatico al fine di annullare contabilmente la precedente
operazione; tuttavia, ha nuovamente versato alla sig.ra RI 1 CHF 5'589.95 in
data 26 febbraio 2004." (Doc. A)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale si è espressa come segue:
"
(…)
Mi sono iscritta presso
URC di __________ il 2 gennaio 2003 alla ricerca di un impiego a tempo pieno in
qualità di aiuto-cucina, pulizie, e aiuto-contabile.
Il 9 gennaio la Sezione
del lavoro mi ha ritenuto inidonea al collocamento dal 6 ottobre, ho subito
fatto ricorso e l'11 febbraio è stata accolta la mia opposizione, nel frattempo
la Cassa aveva emesso la decisione della restituzione delle indennità e subito
dopo poco tempo ha annullato la restituzione precedentemente stabilita.
E' da precisare che da
parte mia non ho mai inoltrato richiesta di versamento della somma che la Cassa
VOLONTARIAMENTE mi ha versato e che non sono state indebitamente ottenute.
Tra l'altro sulle buste
paga ricevute in fondo alla pagina viene scritta dalla Cassa la seguente frase
"Nel caso volesse contestare il contenuto del presente conteggio, può
richiedere per iscritto una decisione entro 90 giorni.
In assenza di tale
richiesta, il conteggio entra in vigore."
Nel frattempo il 27
settembre ho iniziato a frequentare una scuola a pagamento della durata di 4
mesi, e nel frattempo a causa della frequenza della scuola a tempo pieno, dalle
08.00 alle 17.00, non ho potuto svolgere attività lucrativa, ed ho usato tale
somma per poter vivere.
Per cui chiedo a questo
Lodevole Tribunale il condono per la somma di Fr. 5'589.95 usata dopo i 90
giorni per poter vivere." (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 23 marzo 2005 la Cassa ha postulato la reiezione integrale
dell’impugnativa, riconfermandosi nelle proprie argomentazioni, di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il TCA, il
24 marzo 2005, trasmettendo all’assicurata la risposta di causa, l’ha invitata
a comunicare se con il suo ricorso ha chiesto unicamente di essere liberata dall’obbligo
di rimborsare la somma oggetto dell’ordine di restituzione postulandone il
condono (cfr. doc. V).
Il 1°
aprile 2005 l’interessata ha precisato di contestare la restituzione e chiede di
essere liberata dall’obbligo di restituire l’ammontare di fr. 5'589.95 postulandone
il condono (cfr. doc. VI).
1.6. La Cassa,
l’11 aprile 2005, relativamente alle obiezioni sollevate dall’assicurata, ha
rinviato alla decisione su opposizione del 26 gennaio 2005 e alla risposta di
causa del 23 marzo 2005.
Inoltre
essa ha precisato che nella decisione su opposizione è stato indicato all’assicurata
che qualora avesse voluto inoltrare domanda di condono, avrebbe dovuto
attenersi ai rimedi giuridici menzionati nella decisione di restituzione del 30
novembre 2004 (cfr. doc. VIII).
1.7. Il doc. VIII
è stato inviato all’assicurata per conoscenza (cfr. doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Oggetto del
presente ricorso è la questione di sapere se la decisione su opposizione che ha
confermato la decisione con cui la Cassa ha chiesto all’assicurata la
restituzione dell’importo di fr. 5'589.95 per prestazioni ricevute
indebitamente è conforme o meno alla legislazione federale, non invece quella
di sapere se debba essere condonata la restituzione di tale somma, nel caso in
cui l’interessata fosse in buona fede e il rimborso la ponesse in gravi
difficoltà.
E'
infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (cfr. STFA del
12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella
causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E.,
F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C
226/01 e C 245/01 consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V
311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con
riferimenti).
In casu la
decisione su opposizione contestata si limita unicamente a ordinare la
restituzione di prestazioni.
La Cassa
non ha, invece, emesso un provvedimento formale concernente il condono.
Al
riguardo va ribadito che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un
determinato oggetto solo in presenza di una decisione emessa dall’organo
competente (cfr. SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M.,
C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A.,
U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF
118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V
180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re
G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
In una
sentenza del 12 marzo 2004 nella causa F., C 226/03, pubblicata in DTF 130 V
388, il TFA ha, inoltre, stabilito che, anche sotto l’egida della LPGA, entrata
in vigore il 1° gennaio 2003, l’emanazione di una decisione costituisce, nell’ambito
della giurisdizione amministrativa contenziosa, un presupposto indispensabile per
poter prolare un giudizio di merito nella susseguente procedura di ricorso
amministrativo e di ricorso di diritto amministrativo.
Il TFA ha
inoltre rilevato che in assenza di una concretizzazione più precisa all'art. 49
cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 PA.
Di
conseguenza, relativamente alla richiesta di condono della restituzione di fr.
5'589.95, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Nel
merito
2.3. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L'art. 95
LADI, nella versione valida fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che la cassa è
tenuta ad esigere il rimborso delle prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto e che il rimborso è
condonato se la riscossione è avvenuta in buona fede e se esso cagionasse un
grave rigore.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida della LPGA (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
In particolare
la giurisprudenza federale ha stabilito che conformemente ad un principio
generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa
D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17
dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa
S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28
aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella
causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA
del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle
cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella
causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15; DTF
127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA
2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV
Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).
Dalla
riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
In questo
caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si
manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C
227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17
dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000
nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e
riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80). Tali sono quelle
circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate,
ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste
sconosciute e non provate (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01;
DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
I principi
validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta in
giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente,
sono da restituire a norma dell’art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni
oggetto di restituzione non sono state erogate tramite l’emissione di una
decisione formale (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C
137/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5,
pag. 15 = DTF 129 V 110; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e
riferimenti; DLA 2001 N. 37, pag. 247 = DTF 126 V 399; DLA 1998 N. 15, consid.
3b, pag. 79 e 80).
Per
inciso va osservato che i principi appena enunciati validi per la
riconsiderazione e la revisione di decisioni amministrative sono stati
concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K
147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 Marzo 2004 nella causa M., U 149/03,
consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.).
Circa l'ulteriore
presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello
dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA
del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2002
nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
In una
sentenza del 26 ottobre 2004 nella causa B. (C 185/01) l'Alta Corte ha
ricordato che:
"
(...)
2.3 Nach Art. 95 Abs. 1 AVIG muss die Kasse
Leistungen der Versicherung, auf die der Empfänger keinen Anspruch hatte,
zurückfordern. Zu Unrecht bezogene Geldleistungen können jedoch nur dann
zurückgefordert werden, wenn die Voraussetzungen einer prozessualen Revision
oder Wiedererwägung gegeben sind (vgl. BGE 122 V 368 Erw. 3 und ARV 1998 Nr. 15
S. 79 Erw. 3b): Gemäss einem allgemeinen Grundsatz des
Sozialversicherungsrechts kann die Verwaltung eine formell rechtskräftige
Verfügung, welche nicht Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung
gebildet hat, in Wiedererwägung ziehen, wenn sie zweifellos unrichtig und ihre
Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit
Hinweisen). Von der Wiedererwägung ist die so genannte prozessuale Revision
von Verwaltungsverfügungen zu unterscheiden. Danach ist die Verwaltung
verpflichtet, auf eine formell rechtskräftige Verfügung zurückzukommen, wenn
neue Tatsachen oder neue Beweismittel entdeckt werden, die geeignet sind, zu
einer andern rechtlichen Beurteilung zu führen (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit
Hinweisen)." (...)"
2.4. Nell’evenienza
concreta l’assicurata si è iscritta in disoccupazione nel mese di gennaio 2003
alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno quale aiuto cucina, lavapiatti,
aiuto-contabile (cfr. doc. 1).
Con decisione
formale del 9 gennaio 2004 la Sezione del lavoro l’ha ritenuta inidonea al
collocamento a far tempo dal 6 ottobre 2003, poiché la stessa è socia senza
diritto di firma, con una quota sociale di fr. 1'000.--, della __________ di __________,
di cui il marito è socio gerente con firma individuale e con una quota sociale
di fr. 9'000.--. Presso tale ditta al ricorrente, dal mese di ottobre 2003,
svolge inoltre un’attività lavorativa per circa dieci ore settimanali (cfr.
doc. 5).
A seguito
della decisione di inidoneità al collocamento, la Cassa, il 3 febbraio 2004, ha
ordinato la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite nei mesi
di ottobre, novembre e dicembre 2003 per complessivi fr. 5'589.95 (cfr. doc.
6).
La
Sezione del lavoro, l’11 febbraio 2004, ha però accolto l’opposizione
interposta dall’assicurata contro il menzionato provvedimento di inidoneità.
L’insorgente, vista la sporadica attività presso l’esercizio pubblico del
marito che non le ha impedito di seguire regolarmente due provvedimenti del
mercato del lavoro dal 6 ottobre al 10 novembre 2003 e dal 24 novembre 2003 al
15 gennaio 2004, è stata considerata idonea al collocamento (cfr. doc. 7).
La Cassa,
il 23 febbraio 2004, ha di conseguenza annullato la decisione di restituzione
emessa il 3 febbraio 2004 (cfr. doc. 8, 12).
Dalla
documentazione agli atti emerge che la Cassa, effettuando gli storni nel
sistema informatico per annullare contabilmente la precedente operazione di
restituzione, ha nuovamente versato all’insorgente le indennità giornaliere
relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003 (cfr. doc. 13).
L’assicurata,
tuttavia, non aveva rimborsato quanto richiestole con la decisione del 3
febbraio 2004, poi annullata il 23 febbraio 2004.
La Cassa,
quindi, il 30 novembre 2004 ha emanato un ulteriore ordine di restituzione
della somma di fr. 5'589.95 che l’assicurata ha percepito due volte, in seguito
confermato dalla decisione su opposizione del 26 gennaio 2005 (cfr. doc. 9, A).
2.5. Giusta
l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. le parti hanno diritto di essere sentite. Per
costante giurisprudenza, da questo principio va in particolare dedotto il
diritto per l'interessato di esprimersi prima della pronuncia di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STFA dell'11 febbraio 2004 nella
causa M., C 24/02, consid. 5.4; STFA del 10 luglio 2003 nella causa F., U
22/03; DTF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a;
cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.
1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale
proposito, in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) (cfr. in
questo stesso senso, STFA del 1° settembre 2003 nella causa P., P 32/03) -
riguardante una fattispecie in cui l'art. 42 LPGA non poteva ancora essere
applicato - accertato che il diritto di essere sentito dell'assicurato era stato
violato prima dell'emanazione di una decisione di sospensione, l'Alta Corte ha
rilevato che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
(cfr. STFA succitata, consid. 3.2 - la
sottolineatura è del redattore)
In una
sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.
3.3., si è invece così espresso:
" (…)
Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas
tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être
frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui
spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème
phrase LPGA."
Questo
Tribunale ritiene comunque che la chiara giurisprudenza federale emessa prima
dell'entrata in vigore della LPGA, secondo cui l'assicurato deve essere sentito
prima che venga presa una decisione nei suoi confronti, (cfr. STFA del 22
aprile 2003 nella causa J., C 87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002
nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 p. 77, consid.
3d, p. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 p.
37), mantiene, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente
(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 42, n. 7 e n. 19-23;
Th. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag.
447-448 n° 18-23).
In
particolare, circa il diritto di essere sentito nell'ambito di una decisione di
restituzione, in una sentenza del 6 agosto 2002, nella causa C. (C 91/02),
l'Alta Corte chiamata a statuire su un ricorso del SECO contro una decisione
della "Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage"
che, ritenendo leso il diritto di essere sentito dell'assicurato, aveva
annullato e rinviato gli atti per un complemento d'istruttoria e resa di un
nuovo giudizio una decisione di restituzione emessa da una cassa di
disoccupazione sulla base di un rapporto di revisione del SECO ha, tra l'altro,
rilevato che:
"
(…)
1.- a) La jurisprudence, rendue sous l'empire
de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I
56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit
d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16
consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. la, 375 consid. 3b et les références).
En matière d'assurance-chômage, le Tribunal
fédéral des assurances a admis qu'avant qu'elle ne rende une décision de
suspension du droit à l'indemnité de chômage, l'autorité compétente doit donner
à l'assuré l'occasion de s'exprimer sur la sanction envisagée (ATF 126 V 133
consid. 3b).
b) La décision litigieuse porte sur la
restitution de prestations d'assurance-chômage. Il s'agit d'une mesure qui
porte atteinte à la situation juridique de l'assuré d'une manière tout aussi
grave qu'une suspension du droit à l'indemnité, de sorte qu'il y a lieu
d'appliquer en l'espèce les principes cités y relatifs.
Considerandi
2.
- a) (…)
Au demeurant, le droit d'être entendu implique
que la personne concernée puisse prendre position sur la mesure concrète que
l'administration est appelée à rendre. Or, il ne ressort pas des pièces du
dossier que l'intimé ait été informé, à un moment donné, sur le contenu de la
décision de restitution qui allait être prise à son encontre, ni, partant,
qu'il lui ait été donné l'occasion de se déterminer à ce sujet.
b) (…)
Si le seco exerce certes
la surveillance de l'exécution de la LACI afin d'assurer une application
uniforme du droit (art. 110 al. 2 et 3 LACI), cette compétence ne saurait
conduire à une restriction des droits fondamentaux des assurés. Le droit d'être
entendu de l'assuré pourrait parfaitement s'exercer au terme de la procédure de
révision, par la remise du rapport du seco à l'intéressé,
assortie d'une invitation à se déterminer. Comme, en l'occurrence, le droit
d'être entendu de l'intimé n'a pas été respecté à ce stade, - ni dans une phase
ultérieure de la procédure administrative -, on ne saurait faire grief aux
premiers juges d'avoir constaté l'existence d'une violation du droit d'être
entendu, non susceptible d'être réparée dans la procédure de recours. Rien ne
s'opposait par ailleurs à ce que l'instance cantonale de recours constate
d'office la violation du droit d'être entendu (ATF 107 V 248 consid. lb) qui
entraîne, en raison du caractère formel de la garantie constitutionnelle,
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du succès du
recourant sur le fond (ATF 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).
3.
- Quant à savoir si un complément
d'instruction était ou non justifié en l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner
cette question, dans la mesure où c'est la violation du droit d'être entendu
par l'administration qui a conduit les premiers juges à annuler la décision
attaquée." (STFA del 6 agosto 2002, nella causa
C., C 91/02)
2.6
Nel caso di specie dagli atti
dell’incarto non risulta che l’assicurata sia mai stata informata circa
l’intenzione della Cassa di voler procedere a una decisione di restituzione, né
emerge che la ricorrente abbia avuto la possibilità di esprimersi in merito
prima dell’emanazione della decisione formale del 23 febbraio 2004 o prima
dell’emissione della decisione su opposizione del 30 novembre 2005.
In simili
condizioni il TCA, alla luce dell'art. 42 LPGA, secondo cui il diritto di
essere sentito deve essere garantito soprattutto durante la procedura di
opposizione, e della giurisprudenza federale citata precedentemente relativa al
diritto di essere sentito nell’ambito delle decisioni di restituzione, deve
concludere che la Cassa ha violato il diritto di essere sentito della
ricorrente.
Tale lesione,
in questo caso particolare, risulta comunque sanata, tenuto conto, da un lato,
che la contestazione formulata dall’assicurata in sede di opposizione avverso
la decisione di restituzione di indennità di disoccupazione percepite a torto, che
non si fonda del resto sulla circostanza di non avere ricevuto due volte la
somma di fr. 5'589.95 a titolo di indennità di disoccupazione per i mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2003, bensì di non aver commesso colpa alcuna
(cfr. doc.10), è stata riproposta anche in sede ricorsuale (cfr. doc. I),
dall’altro, che il TCA gode di un pieno potere cognitivo.
Al
riguardo giova segnalare che il TFA in una sentenza del 22 dicembre 2004 nella
causa S., C 116/04, ha stabilito che nella fattispecie, relativa a un assicurato
sospeso per 31 giorni per non avere accettato un’occupazione adeguata, il
diritto di essere sentito dello stesso era stato violato, poiché non gli era
stato sottoposto per osservazioni il verbale di un colloquio con un
responsabile del potenziale datore di lavoro steso durante la procedura di
opposizione. Tuttavia, siccome le dichiarazioni risultanti da tale documento
non erano decisive ai fini della vertenza e l’assicurato ha potuto esprimersi
su tutti i punti della lite sia nella procedura giudiziaria cantonale che in
quella federale, tale lesione è stata eccezionalmente sanata.
Con
giudizio del 27 settembre 2004 nella causa V., I 407/04 l’Alta Corte ha, per
contro, lasciato irrisolta la questione di sapere se il fatto di non avere dato
la possibilità a un’assicurata di prendere posizione, al più tardi nella
procedura di opposizione, riguardo a un rapporto del servizio medico regionale allestito
precedentemente alla decisione formale di assegnare alla medesima una mezza
rendita di invalidità, oltre a una rendita complementare per il marito,
costituiva o meno una violazione del diritto di essere sentito di cui all’art.
42.
LPGA. Il ricorso, infatti, doveva in ogni caso essere accolto e gli atti
rinviati all’Ufficio AI per esperire ulteriori accertamenti.
2.7
E’ tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve
restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge.
Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la
scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato
era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il
problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della
procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA dell'8
marzo 2004 nella causa A. e B., P 91/02, consid. 3.2.; STFA del 2 dicembre 2002
nella causa B., P 17/02; STFA del 16 maggio 2001 nella causa S., P 40/99; STFA
del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Il fatto,
poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla cassa è
ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia
imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di
calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere
tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di
prestazioni versate a torto (cfr. STFA del 12 marzo 2001 nella causa X., C
402/00, consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).
Nel caso
di specie la Cassa, dopo avere annullato, il 23 febbraio 2004, la decisione di
restituzione dell’importo di fr. 5'589.95 - peraltro mai rimborsato -, ha
corrisposto per la seconda volta all’assicurata le indennità giornaliere relative
ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003, pari a fr. 5'589.95 (cfr. consid.
2.4
).
Tale
circostanza, come visto (cfr. consid. 2.6.) non è stata mai contestata dalla
ricorrente (cfr. doc. I, 10).
Procedendo
in tal senso la Cassa ha commesso un errore manifesto.
L’insorgente,
inoltre, avendo già percepito le prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione per il periodo da ottobre a dicembre 2003, ha ricevuto la somma
di fr. 5'589.95 oggettivamente a torto.
La
rettifica del versamento sbagliato di tale importo effettuato dalla Cassa
riveste, del resto, un’importanza particolare.
Pertanto
la decisione di restituzione va confermata in quanto sono dati i presupposti
per una riconsiderazione delle decisioni informali (cfr. consid. 2.3.) con cui
la Cassa ha versato all’assicurata per la seconda volta le indennità di
disoccupazione relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003 (cfr. doc.
13).
Il TCA
deve, dunque, confermare la decisione impugnata.
Occorre, comunque,
stigmatizzare il modo di operare della Cassa, la quale ha emanato il primo
ordine di restituzione il 3 febbraio 2004, allorché la decisione di inidoneità
al collocamento della Sezione del lavoro del 9 gennaio 2004 non era passata in
giudicato, bensì era stata impugnata con opposizione del 14 gennaio 2004 da parte
dell’insorgente (cfr. doc. 5, 6, 7).
Come
visto sopra, la Sezione del lavoro ha poi accolto l’opposizione interposta
dalla ricorrente con decisione su opposizione dell’11 febbraio 2004,
ritenendola idonea al collocamento a decorrere dal 6 ottobre 2003 (cfr. doc. 7;
consid. 2.4.).
La Cassa,
quindi, prima di emettere l’ordine di restituzione, avrebbe dovuto attendere
l’esito della procedura di opposizione presso la Sezione del lavoro per poter
così valutare se si giustificava ancora o no la prolazione di un simile
provvedimento.
2.8
Infine va
evidenziato che, come visto precedentemente (cfr. consid. 2.2.), questa Corte
non può chinarsi sulla richiesta di condono, in quanto non oggetto della
decisione querelata.
Va,
tuttavia, ricordato che per costante giurisprudenza si giustifica pronunciare
una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale
della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo
è stabilito definitivamente.
In simili
circostanze gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta
in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per
decisione, al Servizio cantonale (cfr. art. 95 LADI; 25 cpv. 1 LPGA).
Riguardo
alla buona fede - presupposto da adempiere, oltre alla condizione dell’onere
gravoso, per poter beneficiare del condono (cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; consid.
2.3
), è in ogni caso utile rilevare che il TFA, in una sentenza del 2 luglio
2003.
nella causa D, C 70/03, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa a un
caso in cui la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente a un
assicurato un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, ha stabilito che
il medesimo non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi
collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del
caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza
segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del
conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta
Corte, visto l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato
a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione
disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto trattavasi di
un caso di negligenza lieve.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- In
quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.- Gli atti
vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta in giudicato la
presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per decisione, al Servizio
cantonale.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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