38.2005.26
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
10 agosto 2005Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2005.26
Data decisione, Autorità:
10.08.2005, TCA
Titolo:
Non ha diritto alle indennità di disoccupazione assicurato che,dopo aver ceduto alla moglie (anch'essa occupata presso la stessa ditta) la carica di AU, rivendica il diritto alle prestazioni perché licenziato dalla SA sua ex datrice di lavoro.
INDENNITÀ
art. 8 cpv. 1 let. a LADI
art. 8 cpv. 1 let. b LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.26
FS/ss
Lugano
10 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2005 di
SECO - Direzione del lavoro Mercato
del lavoro e AD
(RDTC-INTC), 3003 Berna
contro
la decisione su opposizione del 10 febbraio
2005 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
in relazione al caso: PI 1, __________
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 10 febbraio 2005 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha parzialmente accolto l’opposizione inoltrata da PI 1 e,
modificando la decisione del 14 dicembre 2004, ha stabilito che l’assicurato è
ritenuto idoneo al collocamento a partire dal 14 gennaio 2005.
L’amministrazione
ha, in particolare, addotto che:
"
(…)
3. Nel
caso in esame, dalla documentazione prodotta dall'assicurato unitamente
all'opposizione emerge che lo stesso, in data 27 agosto 2004, avrebbe
dimissionato dalla sua carica di presidente con firma individuale della ditta __________
in __________ e che tale carica sarebbe stata trasferita e assunta dalla moglie
dell'opponente, la dottoressa __________. Nel corso dell'assemblea generale
straordinaria avvenuta il 20 dicembre 2004 sono state confermate le dimissioni
dell'assicurato dalla sua carica e approvata la nomina della consorte in sua
vece.
Con
lettera 31 agosto 2004 firmata dalla moglie del signor PI 1, la predetta ditta
gli ha notificato il licenziamento con effetto al 30 novembre 2004. Nonostante
la rottura del rapporto contrattuale e l'asserito trasferimento della carica di
presidente del consiglio di amministrazione alla consorte, l'iscrizione a
registro di commercio dell'opponente è sussistita sino al 14 gennaio 2005.
D'altra
parte, si osserva come l'opponente si sia scritto in disoccupazione dopo aver
perso l'impiego presso la ditta __________.
Ora,
visto quanto precede, alla luce della citata giurisprudenza e delle direttive
amministrative suindicate, ritenuta la posizione ricoperta dall'opponente, come
pure dalla consorte, in seno alla ditta __________ in __________, osservato
inoltre come l'assicurato abbia perso il suo impiego proprio presso questa
ditta, il signor PI 1 può essere ritenuto idoneo al collocamento solamente a
decorrere dal 14 gennaio 2005, data in cui é avvenuta la radiazione a registro
di commercio della sua carica quale presidente del consiglio di
amministrazione.
(…).”(cfr.
doc. A)
1.2. Contro la
decisione su opposizione il Segretariato di Stato dell'economia (SECO) ha
inoltrato un tempestivo ricorso con il quale ha invitato il TCA a:
" a)
accogliere il presente ricorso;
b) annullare la decisione su opposizione del 10 febbraio 2005;
c) negare a PI 1 il diritto alle indennità di
disoccupazione sin dalla sua iscrizione."
(cfr. doc. I, pag. 4)
A
sostegno del proprio ricorso il SECO ha, in particolare, addotto che:
"
(…)
II. In fatto
PI 1 si è
annunciato in disoccupazione in data 11 novembre 2004. Egli è stato licenziato
dalla società __________. Al momento dell'esame della sua iscrizione è apparso che l'interessato era membro dal 1
° ottobre 1996 del consiglio di amministrazione di detta società.
Dopo aver in un
primo tempo negato l'idoneità al collocamento (decisione 14 dicembre 2004), l'autorità cantonale ha ritenuto
in sede di opposizione che l'idoneità al collocamento poteva essere riconosciuta a far tempo
dal 14 gennaio 2005, data in cui è stata pubblicata la radiazione al registro
di commercio dalla sua carica di presidente del consiglio di amministrazione.
Il seco considera errata quest'ultima
decisione ed inoltra ricorso per i seguenti motivi:
III. In diritto
1) Giusta la prassi del Tribunale
federale delle assicurazioni e la circolare relativa alle indennità di disoccupazione
(Circolare ID, c. marg. B 31 e segg), l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI esclude dal diritto all'indennità
per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo
decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le
decisioni del datore di lavoro, nonché i loro coniugi occupati nell'azienda.
Sebbene questa disposizione sia concepita per l'indennità per lavoro ridotto, essa ha anche un impatto
sull'indennità di disoccupazione.
Di conseguenza, le persone che
occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non sono considerate
disoccupate e nemmeno idonee al collocamento. Si parla di elusione delle disposizioni in
materia di indennità per lavoro ridotto se l'azienda continua a esistere anche dopo la rescissione
del rapporto di lavoro e se l'assicurato mantiene una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro. Tali persone non hanno pertanto diritto all'indennità di disoccupazione,
siano esse disoccupate totalmente o parzialmente. Qualsiasi altra interpretazione
consentirebbe di eludere questa disposizione prevista allo scopo di prevenire gli abusi di
diritto in materia di indennità per lavoro ridotto.
Fatti
I membri del consiglio
d'amministrazione di una società anonima e i soci dirigenti o i terzi gestori di una società a garanzia
limitata hanno, per legge, una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Finché la
mantengono, essi sono automaticamente esclusi dalla cerchia degli aventi diritto
all'indennità.
In linea di massima è
determinante la data alla quale l'assicurato smette effettivamente di occupare una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro e non la rispettiva pubblicazione nel Foglio
ufficiale svizzero di commercio (cfr. DLA 2000 n° 34, pag. 176).
4) In casu, l'interessato considera di avere
rassegnato le dimissioni dalla presidenza del consiglio di amministrazione il 27 agosto 2004. Il
suo posto in seno al consiglio di amministrazione è stato immediatamente ripreso dalla
moglie Dr.ssa __________, anteriormente solo membro del consiglio di amministrazione. Il 31
agosto 2004 l'interessato è stato licenziato per il 30 novembre 2004. La
passazione dei poteri è stata ufficialmente avalizzata durante un'assemblea generale intervenuta il 20
dicembre 2004.
Conseguentemente, in
applicazione della prassi succitata, l'interessato al momento dello scioglimento del rapporto di
lavoro non era più presidente del consiglio di amministrazione della società, ma bensì coniuge
della neo eletta presidente del suddetto consiglio. In sostanza quindi, la sua posizione
in seno all'azienda, nonché dal punto di vista dell'assicurazione contro la disoccupazione, non è
mutata poiché ad ogni modo egli mantiene una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro (cfr. sentenza non pubblicata del TFA del 7 dicembre 2004, C 193/04) . Irrilevante è
pertanto il fatto che la radiazione
dal Registro di Commercio sia intervenuta solo il 14 gennaio 2005.
5) Da quanto esposto risulta che
l'assicurato, malgrado abbia rinunciato formalmente alla sua posizione dirigente in seno
alla __________, ha mantenuto i legami con l'azienda che lo impiegava già per il fatto
di essere il marito dell'attuale presidente del Consiglio di amministrazione. Egli quindi non
solo non è idoneo al collocamento ma non ha diritto alle indennità di disoccupazione. (…)." (cfr. doc. I)
1.3. Con lettera
del 18 marzo 2005 al TCA PI 1 ha chiesto di respingere il ricorso e protestato
spese e indennità.
L’assicurato
si è così espresso:
"
(…)
1. Non considero applicabile alla mia situazione
la sentenza, tra l'altro non pubblicata, per la quale il marito di una
Presidente del CdA di una persona giuridica possa influenzare l'azienda. Non
vedo come potrei, anche perché si tratta di una piccola società.
In sostanza, chiunque fosse il nuovo AU della
società, avrebbe dovuto pervenire alle stesse conclusioni, e cioè al fatto che
il sottoscritto non poteva più essere impiegato, per mancanza di ordini e, di
conseguenza, di liquidità.
Di conseguenza la circostanza che mia moglie sia
subentrata a me, nulla muta alla circostanza che la società non era più in
grado di salariarmi.
Considerandi
2.
Rilevo inoltro che ho 62 anni e mezzo, quattro
figli che studiano e fanno sport a livelli molto alti, e che non ho mai chiesto
aiuti statali, né per me né per la mia famiglia.
Al contrario, ho sempre pagato i contributi di
legge, non mi sembra equo non poter ottenere un aiuto adesso che ne ho
veramente bisogno.
Potete immaginare i miei sforzi nel portare
avanti i figli sia negli studi sia nello sport, e la mia delusione nel
constatare la presa di posizione del ricorrente.
3.
Per quanto concerne ulteriori motivazioni
giuridiche mi rimetto alle Osservazioni che presenterà la Sezione del
lavoro." (…)."
(cfr. doc. III)
1.4
Nella sua
risposta del 13 maggio 2005 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha aderito
alle conclusioni del SECO e, in particolare, ha osservato che:
"
(…)
2.
Dal
momento dell'iscrizione a Registro di commercio, avvenuta l'11 settembre 1996,
sino al 14 gennaio 2005 il ricorrente ha ricoperto la carica di presidente con
firma individuale della __________, __________. La moglie dell'assicurato,
dalla costituzione sino alla modifica intervenuta il 14 gennaio 2005, è stata
iscritta quale membro con diritto di firma individuale (doc. 8).
3.
Visto
quanto precede, la portata dell'abbandono della carica di presidente della
società in parola da parte dell'assicurato deve essere ridimensionata, essendo
la ditta gestita essenzialmente a livello famigliare ed essendo l'interessato
coniuge dell'attuale amministratrice unica, la quale, anche durante tutto il
periodo quadro di contribuzione, ha avuto una funzione di primo piano nella
società (membro con diritto di firma individuale).
Pertanto,
indipendentemente dal fatto che il signor PI 1 sia - dopo il 14 gennaio 2005 -
occupato o meno per la società __________, il diritto alle indennità non può
essergli riconosciuto per i motivi invocati dal ricorrente.
(…)."
(cfr. doc. IV)
1.5
I doc. III e
IV al SECO e il doc. III alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico sono stati
trasmessi per conoscenza (cfr. doc. V e VI).
Il doc.
IV è stato notificato all’assicurato e allo stesso è stato assegnato un termine
per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. VII).
L’assicurato
è rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2
Oggetto
della presente vertenza è la questione a sapere se l’assicurato ha o meno
diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal momento della sua
iscrizione al collocamento.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e
che ha subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e
b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).
2.3
In una
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA) ha stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a
quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione
se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere
l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.
In una
sentenza relativa a un caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di
condono, in una decisione del 16 giugno 2003 nella causa G. (C 130/02), l'Alta
Corte ha confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha
osservato che:
"
(…)
4.2
Come rilevato dalla Corte cantonale, non
possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la
vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro
appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del
lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta
società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2
febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello
stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto -
mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di
riscossione di prestazioni.
4.3
I fatti così esposti ed accertati dalla
precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente
evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,
sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi
istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria
posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia
datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso
eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali
non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che,
secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e
dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e
riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del
consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore
unico di una SA familiare. (…)" (STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C
130/02)
In un
altro caso ticinese, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui un assicurato,
vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, ha dovuto
restituire prestazioni ricevute indebitamente, il TFA ha confermato il
precedente giudizio di questo Tribunale e ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
la precedente istanza ha
quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore
manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un
lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di
indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare
a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante
le decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C 274/99],
I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario),
nel caso di specie, gli
accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo
che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art.
944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato
azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli
apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di
amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne
padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione
a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa disoccupazione
con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della società,
malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero presenti tutte
le azioni,
stante quanto precede, si
giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente
abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro
anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta -
con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così
inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto,
alle quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31
cpv. 3 lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione
giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di
prestazioni assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali
condizioni, è a ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere
dati i presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali
all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per
domandarne la restituzione, (…)."
(cfr. STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C 217/02)
In
un’altra decisione del 7 giugno 2004 nella causa C. (C 87/02), chiamata a
decidere nel caso di un assicurato che, dopo aver svolto attività indipendente
quale titolare di una ditta individuale, in seguito ha lavorato quale direttore
con firma individuale di una SA, che ha rilevato le attività della sua ditta
individuale e che lo ha licenziato perché la banca che aveva concesso il
prestito necessario per la costituzione della società, poco tempo dopo (7
mesi), ha rinunciato al finanziamento del progetto in quanto non lo ha ritenuto
decollato, l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
4.
4.1
Secondo la giurisprudenza, il lavoratore che
gode di una situazione professionale analoga a quella di un datore di lavoro
non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato
formalmente licenziato dalla ditta, continua a determinarne le scelte oppure a
influenzarle in maniera determinante. Se così non fosse, tramite una
disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe elusa la
regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto, in particolare
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza del
16.
dicembre 2003 in re E., C 301/02, consid. 2.1; DLA 2000 no. 14 pag. 67).
Giusta tale disposizione non hanno infatti diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda (si veda in proposito DTF 120 V 525 consid. 3b). In tal
senso esiste quindi uno stretto parallelismo tra il diritto alle indennità per
lavoro ridotto e quello a indennità di disoccupazione.
4.2
Diversa è invece la situazione nel caso in
cui il lavoratore dipendente, che si trova in una posizione assimilabile a
quella del datore di lavoro, lascia definitivamente la ditta a seguito della
sua chiusura. Lo stesso discorso vale se la ditta continua ad esistere, ma il
dipendente, tuttavia, in seguito alla disdetta del suo contratto, interrompe
ogni legame con la società. In tal caso egli può di principio pretendere indennità
di disoccupazione (DTF 123 V 238 seg.; SVR 2001 ALV no. 14 pag. 41 seg. consid.
2a; DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2; sentenza del 22 novembre 2002 in re R.,
C 37/02,
consid. 3).
4.3
Al riguardo questa Corte ha inoltre
ripetutamente statuito che il fatto di subordinare il versamento di indennità
di disoccupazione all'interruzione di ogni legame con la società di cui la
persona interessata era alle dipendenze può apparire rigoroso a seconda delle
circostanze del caso concreto. Nondimeno, non si devono dimenticare i motivi
che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di
lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le
indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale
controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il
lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le
persone che occupano una posizione dirigenziale che, malgrado siano state
formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della
società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano
all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che
subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile
(sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).
Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei
legami con la sua società, non soltanto è impossibile controllare la perdita di
lavoro che subisce, ma esiste pure la possibilità che egli decida di perseguire
lo scopo sociale (DLA 2002 no. 28 pag. 183; sentenza del 22 novembre 2002 in re
R., C 37/02). In tal caso, eccezion fatta per un esame a posteriori delle
circostanze - che è contrario al principio secondo cui questo esame ha luogo
nel momento in cui si statuisce sul diritto dell'assicurato -, è quindi
impossibile determinare se le condizioni legali sono adempiute. Del resto con
la citata condizione non viene perseguito l'abuso in sé stesso, bensì il
rischio d'abuso (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).
(…)."
(cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02)
Secondo
il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di
disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
decisiva.
2.4
In una
decisione del 2 giugno 2004 nella causa N. (C 219/03), chiamata a pronunciarsi
circa il diritto alle indennità di un assicurato che, dopo essere stato
licenziato, ha abbandonato la carica di amministratore unico della SA sua
datrice di lavoro, ha venduto tutte le azioni ed inoltre sua moglie è entrata
nel consiglio di amministrazione della stessa società, l'Alta Corte ha, tra
l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.5
Am 15. Januar 2003 trat der Beschwerdeführer
aus dem Verwaltungsrat zurück und verkaufte anschliessend das gesamte
Aktienkapital. Auf den gleichen Zeitpunkt trat seine Ehefrau als Mitglied mit
Einzelunterschrift in den Verwaltungsrat ein und übernahm eine von hundert
Aktien. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, es fehle an
einem Ausschlussgrund im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, da das
Erfordernis der Gleichzeitigkeit nicht gegeben sei. Diesem Einwand kann nicht
gefolgt werden. In der Zeit vor der ausserordentlichen Generalversammlung vom
15.
Januar 2003 war zwar der Beschwerdeführer Alleineigentümer und einziger Verwaltungsrat
der Firma. Anhand der Akten ergibt sich jedoch, dass bereits vor der genannten
ausserordentlichen Generalversammlung seine Ehefrau in relevanter Art und Weise
an der Betriebsführung mitgewirkt hatte, allerdings ohne handelsregistermässig
in Erscheinung zu treten. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass sie die
Kündigung des Arbeitsverhältnisses ihres Ehemannes (ohne ersichtlichen Grund)
mit unterzeichnet hatte. Sodann betreute sie firmenintern ein Mandat, welches
Anlass dafür war, in den neuen Verwaltungsrat einzutreten. Damit steht fest,
dass in der Zeit bis zum 15. Januar 2003 beide Eheleute in der Firma
massgebliche Funktionen wahrgenommen hatten. Mit den Beschlüssen der
ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003 verblieb die Ehefrau
in der Firma und erhielt eine auch nach aussen sichtbare Vertretungsbefugnis.
Zu erwähnen bleibt, dass die Aufgabe des genannten Mandats durch die Firma per
Ende März 2003 B.________ nicht zum Rücktritt aus dem Verwaltungsrat bewogen
hatte. Dieser Umstand ist insofern jedoch ohne Bedeutung, als der
Beschwerdeführer per 1. April 2003 eine neue Vollzeitstelle angetreten hat.
Entscheidend ist, dass im Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitslosigkeit der
Beschwerdeführer und seine Ehegattin in massgeblicher Weise an der Firma
mitwirkten und der eine Ehegatte diese Stellung weiter beibehielt.
2.6
Die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung
wurde im vorliegenden Fall daher zu Recht abgelehnt. Bei dieser Rechtslage
braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob die Anspruchsvoraussetzungen im
Sinne von Art. 8 Abs. 1 AVIG (wozu u.a. ein anrechenbarer Arbeitsausfall
gehört) erfüllt sind.
(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella
causa N., C 219/03)
In una
sentenza del 5 luglio 2004 nella causa D. (C 155/03) il TFA, nel caso di un
assicurato licenziato da una Sagl nella quale sua moglie ha rivestito il ruolo
di socia gerente con diritto di firma individuale e socia principale, ha
stabilito che:
"
(…)
2.2
D.________ war sowohl bei der Kündigung am
29.
April 2002 als auch bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar nicht
Organ der Arbeitgeberfirma Firma C.________ GmbH, doch war er finanziell daran
beteiligt. Hingegen blieb seine Ehefrau K.________ einzelzeichnungsberechtigte
Geschäftsführerin und Hauptgesellschafterin der Firma C.________ GmbH. Sie
besass auch bei momentaner Inaktivität der Firma weiterhin die
Dispositionsfreiheit und damit die Möglichkeit, den statutarischen
Gesellschaftszweck beispielsweise durch Neuakquisition von Aufträgen zu
verwirklichen und dannzumal ihren Ehemann erneut anzustellen. Daran vermögen
die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Wenn die
GmbH trotz Inaktivität aus irgendwelchen Gründen im Handelsregister nicht
gelöscht werden soll, so hat der Beschwerdeführer die sich daraus ergebenden
rechtlichen Konsequenzen (hier: Fortdauer der arbeitgeberähnlichen Stellung) zu
tragen. Unter solchen Umständen kann weder eine rechtsmissbräuchliche Umgehung
der Vorschriften über die Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines
missbräuchlichen Beanspruchens der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr.
22.
S. 242 Erw. 4, bestätigt im Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03])
ausgeschlossen werden. Daher könnte kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung
entstehen. Folglich muss rechtsprechungsgemäss (BGE 123 V 234) auch ein
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint werden. Nach dem klaren
Wortlaut des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG hätte der Beschwerde führende Ehemann
keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung; denn seine Ehefrau war
Einzelzeichnungsberechtigte der Arbeitgeberin. Diese Ausschlusseigenschaft
("Ehegatte") verliert er bei Eintritt der Ganzarbeitslosigkeit nicht.
(…)." (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella
causa D., C 155/03)
In una
decisione del 7 dicembre 2004 nella causa W. (C 193/04) la nostra Massima
Istanza ha confermato il rifiuto del diritto alle indennità di disoccupazione a
un assicurato che si è iscritto al collocamento dopo essere stato licenziato da
una ditta nella quale sua moglie ha conservato la carica di socia gerente.
L’Alta
corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
2.
Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui
fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer
considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de
l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à
l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés
dans l'entreprise.
3.
Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF
123.
V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant
l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage.
Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint
du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à
l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la
cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi,
Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher
Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p.
9.
sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de
travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable.
En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une
possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas
détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de
chômage.
4.
Le recourant se prévaut d'une violation des
principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à
l'égalité.
Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que
cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable
aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans
être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime
résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le
conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3
let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de
l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art.
31.
al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI
(indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas d'intempéries),
lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.
De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont
des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément
favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit
aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de
contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation
au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets
de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux
seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement,
mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la
situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001
[C 354/00]).
(…)." (cfr. STFA
del 7 dicembre 2004 nella causa W., C 193/04)
Sempre in merito
all’esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un assicurato
il cui coniuge riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
nella ditta sua ex datrice di lavoro, in una sentenza del 24 marzo 2005 nella
causa A. (C187/04), l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che:
" (…)
2.1
Unbestrittenermassen war der Beschwerdeführer
bis Ende Januar 2004 als Chief Executive Officer in der Firma I.________ AG
angestellt. Überdies fungierte er gemäss Handelsregistereintrag bis zum selben
Datum als Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ab 1. Februar 2004 trat die Ehefrau des Beschwerdeführers als Präsidentin mit
Kollektivunterschrift zu zweien in den Verwaltungsrat ein. Arbeitslosenkasse
und Vorinstanz verneinten den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung des
Versicherten mit der Begründung, seine Frau sei eine Person in
arbeitgeberähnlicher Stellung und er als Ehegatte einer solchen von dieser
Leistung ausgeschlossen. Der Beschwerdeführer wendet hiergegen ein, die Firma
sei hoch verschuldet, seine Ehefrau beziehe keinen Lohn für ihre Tätigkeit als
Verwaltungsratspräsidentin und besitze überdies die Unterschriftsberechtigung
nur zu zweien und bloss 40% der Aktien.
2.2
Die Ehegattin des Beschwerdeführers bekleidet
ungeachtet der Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine arbeitgeberähnliche
Stellung. Eine solche kommt ihr als Verwaltungsratspräsidentin von Gesetzes
wegen zu (BGE 122 V 273 Erw. 3; ARV 2004 Nr. 21 S. 196). Auch wenn sie nur
kollektiv zu zweien unterschriftsberechtigt ist und lediglich 40 % der Aktien
besitzt, ändert sich nichts daran, dass sie den Gang des Geschäfts massgeblich
zu beeinflussen vermag. Zudem ist irrelevant, ob sie für ihr
Verwaltungsratsmandat Lohn bezieht und ob die Firma inaktiv ist (100%ige
Kurzarbeit, BGE 123 V 238 Erw. 7b/bb). Die Überschuldung ist sodann kein
taugliches Kriterium, das Ausscheiden einer Person in arbeitgeberähnlicher
Stellung zu belegen (Urteil K. vom 8. Juni 2004, C 110/03). Vorliegend stand
überdies bis zum Datum des Einspracheentscheides (22. März 2004), welches die
zeitliche Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis bildet (BGE 116 V 248
Erw. 1), nicht definitiv fest, ob die Firma endgültig liquidiert werde, waren
doch noch Straf- und Rechtsöffnungsverfahren mit Forderungen in Millionenhöhe
hängig. In diesen Prozessen spielte der Beschwerdeführer eine aktive Rolle.
Dies zeigt auf, dass er nicht jede Verbindung mit
seiner Firma gänzlich abgebrochen hat, in der seine Ehegattin eine
arbeitgeberähnliche Stellung innehat. Daher steht ihm keine
Arbeitslosenentschädigung zu (ARV 2001 Nr. 25 S. 218; Urteil F. vom 11. August
2003, C 30/03).
(…).” (cfr. STFA del 24 marzo 2005 nella causa A., C 187/04)
2.5
In una sentenza del 4 luglio
2005.
nella causa M. (C 270/04) il TFA ha confermato il precedente giudizio con
il quale questo Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto alle
indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era
iscritta al collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice
di lavoro nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con
diritto di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al
collocamento.
In quell’occasione l’Alta
Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha
rilevato:
"
(...)
2.2
Giusta l'art.
31.
cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le
persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo
decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
2.3
Con la
sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di
quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella
occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una
società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo
amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in
posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha
diritto - ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es.
sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di
disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa
all'indennità di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione
in materia di indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb;
sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).
2.4
Questo
principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di
una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della
possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi
dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a
prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re
R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C
71/01).
2.5
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare
il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al
coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza
inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es.
dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge
Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata
all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera
determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di
impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre
2004.
in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03,
consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di
lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile
(sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).
2.6
La presente
Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non
si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di
prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità
di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione
professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro
coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre
2004.
in re K., consid. 2).
2.7
Orbene, un
rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo
perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di
lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di
direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua
posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla
ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte
firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la
capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit
[sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può
escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione
alfine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli
atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile
2001.
in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione
delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di
un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione
(cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2,
quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla
ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il
diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° gennaio 2003.
2.8
Idoneità al
collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente
rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto
esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e
di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del
normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà
neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale
relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le
ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un
paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente
il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle
offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano
assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di
natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag.
55.
consid. 2b e dottrina citata).
3.
3.1
Contrariamente
a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina
l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza
fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad
es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore
letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del
diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re
W., consid. 4).
3.2
Né osta a
tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i
contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la
negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una
situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi
della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per
sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione
(sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).
(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella
causa M., C 270/04)
2.6
Circa la
questione a sapere se un assicurato può determinare o influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, nella già citata sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N. (C
219/03), il TFA ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
2.4
Nach der Rechtsprechung muss bei
Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage
stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und
ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die
Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche
Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur
zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche
Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege
(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden
Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3
lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren
Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit Hinweisen).
Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die Aufgabenbereiche
und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie der Umfang der
Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung verneint, obwohl
das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur Kollektivunterschrift
besass und lediglich mit 2% am Aktienkapital beteiligt war. (…)."
(cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03)
In questo
contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la
posizione di socio gerente di una Sagl é equiparabile a quella di un membro del
consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa
M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto
2001.
nella causa B., C 71/01).
In una
decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato
che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2
LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in
virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né
all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.
Contestualmente
il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2
Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al.
3.
let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de
personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer
par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas
admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés
au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils
sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon
stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt
établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est
déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c
LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no
101.
p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est
la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision
de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b
et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe
que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des
conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un
pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41
p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil
d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit
nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent
au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3). (…)." (cfr. DLA 2004 N.
21, consid. 3.2, pag. 198)
2.7
Nel caso concreto dagli atti
di causa risulta che l’assicurato si è iscritto al collocamento e ha
rivendicato il diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 1°
dicembre 2004 dopo essere stato licenziato dalla __________ - ditta presso la
quale è stato impiegato dal 1994 - con effetto al 30 novembre 2004.
Dal 1° gennaio 2004 anche
la moglie dell’assicurato lavora presso la stessa ditta.
Il 27 agosto 2004
l’assicurato e sua moglie hanno sottoscritto uno scritto denominato
"Abtretung" del seguente tenore:
" (…)
PI 1 (wohnhaft in __________) seit dem 3. September
1996.
Geschäftsführer und Präsident der Firma __________, __________, übergibt
sein Amt als Geschäftsführer und Präsident am heutigen Tag an Frau Dr. __________
(wohnhaft in __________) und bis anhin Mitglied mit
Einzelunterschriftsberechtigung bei der Firma __________. (…)."
(cfr. doc. 4C)
Le dimissioni e la nomina
del nuovo presidente della __________ sono state avvallate in occasione
dell’assemblea generale straordinaria della __________ del 20 dicembre 2004
(cfr. doc. 4A).
Dall’estratto del Registro
di Commercio (RC) risulta infatti che l’assicurato è stato iscritto quale
presidente con diritto di firma individuale della __________ dall’11 settembre
1996.
al 14 gennaio 2005 e che sua moglie, fino ad allora membro con diritto di
firma individuale, è stata iscritta quale amministratrice unica con diritto di
firma individuale (cfr. doc. 8).
Da quanto appena esposto
emerge quindi con chiarezza che la moglie dell’assicurato, al
momento determinante della decisione su opposizione (cfr. STFA del 1° luglio
2005.
nella causa Service de l’industrie, du commerce et du travail,
Assurance-chômage, Sion contre F., C 198/04; STFA del 22 aprile 2005 nella
causa S., U 417/04; DTF 121 V 366; DTF 129 V 4; DTF 129 V 169; DTF 129 V 356),
rivestiva (e riveste tuttora cfr. estratto del Registro di comercio relativo
alla __________ facilmente reperibile su internet all’indirizzo www.__________.ch)
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
Pertanto, alla luce della giurisprudenza
citata (cfr. consid. 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6), PI 1 non ha diritto alle indennità
di disoccupazione.
Infatti, benché
licenziato, vista la posizione di sua moglie all’interno della ditta sua ex
datrice di lavoro, l’assicurato continua a determinare le
decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva (cfr. in
particolare la sentenza federale riprodotta al consid. 2.5., anche per quel che
concerne la questione del pagamento dei contributi sociali).
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata va annullata e
riformata nel senso che PI 1 non ha diritto alle indennità di disoccupazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza la decisione
su opposizione impugnata va annullata e riformata nel senso che PI 1 non ha
diritto alle indennità di disoccupazione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster