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Decisione

38.2005.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 agosto 2005Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I membri del consiglio

d'amministrazione di una società anonima e i soci dirigenti o i terzi gestori di una società a garanzia

limitata hanno, per legge, una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Finché la

mantengono, essi sono automaticamente esclusi dalla cerchia degli aventi diritto

all'indennità.

In linea di massima è

determinante la data alla quale l'assicurato smette effettivamente di occupare una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro e non la rispettiva pubblicazione nel Foglio

ufficiale svizzero di commercio (cfr. DLA 2000 n° 34, pag. 176).

4) In casu, l'interessato considera di avere

rassegnato le dimissioni dalla presidenza del consiglio di amministrazione il 27 agosto 2004. Il

suo posto in seno al consiglio di amministrazione è stato immediatamente ripreso dalla

moglie Dr.ssa __________, anteriormente solo membro del consiglio di amministrazione. Il 31

agosto 2004 l'interessato è stato licenziato per il 30 novembre 2004. La

passazione dei poteri è stata ufficialmente avalizzata durante un'assemblea generale intervenuta il 20

dicembre 2004.

Conseguentemente, in

applicazione della prassi succitata, l'interessato al momento dello scioglimento del rapporto di

lavoro non era più presidente del consiglio di amministrazione della società, ma bensì coniuge

della neo eletta presidente del suddetto consiglio. In sostanza quindi, la sua posizione

in seno all'azienda, nonché dal punto di vista dell'assicurazione contro la disoccupazione, non è

mutata poiché ad ogni modo egli mantiene una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro (cfr. sentenza non pubblicata del TFA del 7 dicembre 2004, C 193/04) . Irrilevante è

pertanto il fatto che la radiazione

dal Registro di Commercio sia intervenuta solo il 14 gennaio 2005.

5) Da quanto esposto risulta che

l'assicurato, malgrado abbia rinunciato formalmente alla sua posizione dirigente in seno

alla __________, ha mantenuto i legami con l'azienda che lo impiegava già per il fatto

di essere il marito dell'attuale presidente del Consiglio di amministrazione. Egli quindi non

solo non è idoneo al collocamento ma non ha diritto alle indennità di disoccupazione. (…)." (cfr. doc. I)

1.3. Con lettera

del 18 marzo 2005 al TCA PI 1 ha chiesto di respingere il ricorso e protestato

spese e indennità.

L’assicurato

si è così espresso:

"

(…)

1. Non considero applicabile alla mia situazione

la sentenza, tra l'altro non pubblicata, per la quale il marito di una

Presidente del CdA di una persona giuridica possa influenzare l'azienda. Non

vedo come potrei, anche perché si tratta di una piccola società.

In sostanza, chiunque fosse il nuovo AU della

società, avrebbe dovuto pervenire alle stesse conclusioni, e cioè al fatto che

il sottoscritto non poteva più essere impiegato, per mancanza di ordini e, di

conseguenza, di liquidità.

Di conseguenza la circostanza che mia moglie sia

subentrata a me, nulla muta alla circostanza che la società non era più in

grado di salariarmi.

Considerandi

2.

Rilevo inoltro che ho 62 anni e mezzo, quattro

figli che studiano e fanno sport a livelli molto alti, e che non ho mai chiesto

aiuti statali, né per me né per la mia famiglia.

Al contrario, ho sempre pagato i contributi di

legge, non mi sembra equo non poter ottenere un aiuto adesso che ne ho

veramente bisogno.

Potete immaginare i miei sforzi nel portare

avanti i figli sia negli studi sia nello sport, e la mia delusione nel

constatare la presa di posizione del ricorrente.

3.

Per quanto concerne ulteriori motivazioni

giuridiche mi rimetto alle Osservazioni che presenterà la Sezione del

lavoro." (…)."

(cfr. doc. III)

1.4

Nella sua

risposta del 13 maggio 2005 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha aderito

alle conclusioni del SECO e, in particolare, ha osservato che:

"

(…)

2.

Dal

momento dell'iscrizione a Registro di commercio, avvenuta l'11 settembre 1996,

sino al 14 gennaio 2005 il ricorrente ha ricoperto la carica di presidente con

firma individuale della __________, __________. La moglie dell'assicurato,

dalla costituzione sino alla modifica intervenuta il 14 gennaio 2005, è stata

iscritta quale membro con diritto di firma individuale (doc. 8).

3.

Visto

quanto precede, la portata dell'abbandono della carica di presidente della

società in parola da parte dell'assicurato deve essere ridimensionata, essendo

la ditta gestita essenzialmente a livello famigliare ed essendo l'interessato

coniuge dell'attuale amministratrice unica, la quale, anche durante tutto il

periodo quadro di contribuzione, ha avuto una funzione di primo piano nella

società (membro con diritto di firma individuale).

Pertanto,

indipendentemente dal fatto che il signor PI 1 sia - dopo il 14 gennaio 2005 -

occupato o meno per la società __________, il diritto alle indennità non può

essergli riconosciuto per i motivi invocati dal ricorrente.

(…)."

(cfr. doc. IV)

1.5

I doc. III e

IV al SECO e il doc. III alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico sono stati

trasmessi per conoscenza (cfr. doc. V e VI).

Il doc.

IV è stato notificato all’assicurato e allo stesso è stato assegnato un termine

per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. VII).

L’assicurato

è rimasto silente.

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Oggetto

della presente vertenza è la questione a sapere se l’assicurato ha o meno

diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal momento della sua

iscrizione al collocamento.

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione

è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e

che ha subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e

b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

2.3

In una

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA) ha stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a

quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione

se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere

l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

In una

sentenza relativa a un caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di

condono, in una decisione del 16 giugno 2003 nella causa G. (C 130/02), l'Alta

Corte ha confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha

osservato che:

"

(…)

4.2

Come rilevato dalla Corte cantonale, non

possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la

vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro

appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del

lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta

società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2

febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello

stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto -

mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di

riscossione di prestazioni.

4.3

I fatti così esposti ed accertati dalla

precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente

evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,

sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi

istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria

posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia

datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso

eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali

non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che,

secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e

dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e

riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del

consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore

unico di una SA familiare. (…)" (STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C

130/02)

In un

altro caso ticinese, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui un assicurato,

vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, ha dovuto

restituire prestazioni ricevute indebitamente, il TFA ha confermato il

precedente giudizio di questo Tribunale e ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

la precedente istanza ha

quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore

manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un

lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di

indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare

a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante

le decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C 274/99],

I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario),

nel caso di specie, gli

accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo

che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art.

944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato

azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli

apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di

amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne

padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione

a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa disoccupazione

con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della società,

malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero presenti tutte

le azioni,

stante quanto precede, si

giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente

abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro

anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta -

con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così

inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto,

alle quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31

cpv. 3 lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione

giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di

prestazioni assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali

condizioni, è a ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere

dati i presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali

all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per

domandarne la restituzione, (…)."

(cfr. STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C 217/02)

In

un’altra decisione del 7 giugno 2004 nella causa C. (C 87/02), chiamata a

decidere nel caso di un assicurato che, dopo aver svolto attività indipendente

quale titolare di una ditta individuale, in seguito ha lavorato quale direttore

con firma individuale di una SA, che ha rilevato le attività della sua ditta

individuale e che lo ha licenziato perché la banca che aveva concesso il

prestito necessario per la costituzione della società, poco tempo dopo (7

mesi), ha rinunciato al finanziamento del progetto in quanto non lo ha ritenuto

decollato, l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.

4.1

Secondo la giurisprudenza, il lavoratore che

gode di una situazione professionale analoga a quella di un datore di lavoro

non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato

formalmente licenziato dalla ditta, continua a determinarne le scelte oppure a

influenzarle in maniera determinante. Se così non fosse, tramite una

disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe elusa la

regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto, in particolare

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza del

16.

dicembre 2003 in re E., C 301/02, consid. 2.1; DLA 2000 no. 14 pag. 67).

Giusta tale disposizione non hanno infatti diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda (si veda in proposito DTF 120 V 525 consid. 3b). In tal

senso esiste quindi uno stretto parallelismo tra il diritto alle indennità per

lavoro ridotto e quello a indennità di disoccupazione.

4.2

Diversa è invece la situazione nel caso in

cui il lavoratore dipendente, che si trova in una posizione assimilabile a

quella del datore di lavoro, lascia definitivamente la ditta a seguito della

sua chiusura. Lo stesso discorso vale se la ditta continua ad esistere, ma il

dipendente, tuttavia, in seguito alla disdetta del suo contratto, interrompe

ogni legame con la società. In tal caso egli può di principio pretendere indennità

di disoccupazione (DTF 123 V 238 seg.; SVR 2001 ALV no. 14 pag. 41 seg. consid.

2a; DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2; sentenza del 22 novembre 2002 in re R.,

C 37/02,

consid. 3).

4.3

Al riguardo questa Corte ha inoltre

ripetutamente statuito che il fatto di subordinare il versamento di indennità

di disoccupazione all'interruzione di ogni legame con la società di cui la

persona interessata era alle dipendenze può apparire rigoroso a seconda delle

circostanze del caso concreto. Nondimeno, non si devono dimenticare i motivi

che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di

lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le

indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale

controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il

lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le

persone che occupano una posizione dirigenziale che, malgrado siano state

formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della

società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano

all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che

subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile

(sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).

Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei

legami con la sua società, non soltanto è impossibile controllare la perdita di

lavoro che subisce, ma esiste pure la possibilità che egli decida di perseguire

lo scopo sociale (DLA 2002 no. 28 pag. 183; sentenza del 22 novembre 2002 in re

R., C 37/02). In tal caso, eccezion fatta per un esame a posteriori delle

circostanze - che è contrario al principio secondo cui questo esame ha luogo

nel momento in cui si statuisce sul diritto dell'assicurato -, è quindi

impossibile determinare se le condizioni legali sono adempiute. Del resto con

la citata condizione non viene perseguito l'abuso in sé stesso, bensì il

rischio d'abuso (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).

(…)."

(cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02)

Secondo

il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di

disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva.

2.4

In una

decisione del 2 giugno 2004 nella causa N. (C 219/03), chiamata a pronunciarsi

circa il diritto alle indennità di un assicurato che, dopo essere stato

licenziato, ha abbandonato la carica di amministratore unico della SA sua

datrice di lavoro, ha venduto tutte le azioni ed inoltre sua moglie è entrata

nel consiglio di amministrazione della stessa società, l'Alta Corte ha, tra

l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

2.5

Am 15. Januar 2003 trat der Beschwerdeführer

aus dem Verwaltungsrat zurück und verkaufte anschliessend das gesamte

Aktienkapital. Auf den gleichen Zeitpunkt trat seine Ehefrau als Mitglied mit

Einzelunterschrift in den Verwaltungsrat ein und übernahm eine von hundert

Aktien. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, es fehle an

einem Ausschlussgrund im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, da das

Erfordernis der Gleichzeitigkeit nicht gegeben sei. Diesem Einwand kann nicht

gefolgt werden. In der Zeit vor der ausserordentlichen Generalversammlung vom

15.

Januar 2003 war zwar der Beschwerdeführer Alleineigentümer und einziger Verwaltungsrat

der Firma. Anhand der Akten ergibt sich jedoch, dass bereits vor der genannten

ausserordentlichen Generalversammlung seine Ehefrau in relevanter Art und Weise

an der Betriebsführung mitgewirkt hatte, allerdings ohne handelsregistermässig

in Erscheinung zu treten. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass sie die

Kündigung des Arbeitsverhältnisses ihres Ehemannes (ohne ersichtlichen Grund)

mit unterzeichnet hatte. Sodann betreute sie firmenintern ein Mandat, welches

Anlass dafür war, in den neuen Verwaltungsrat einzutreten. Damit steht fest,

dass in der Zeit bis zum 15. Januar 2003 beide Eheleute in der Firma

massgebliche Funktionen wahrgenommen hatten. Mit den Beschlüssen der

ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003 verblieb die Ehefrau

in der Firma und erhielt eine auch nach aussen sichtbare Vertretungsbefugnis.

Zu erwähnen bleibt, dass die Aufgabe des genannten Mandats durch die Firma per

Ende März 2003 B.________ nicht zum Rücktritt aus dem Verwaltungsrat bewogen

hatte. Dieser Umstand ist insofern jedoch ohne Bedeutung, als der

Beschwerdeführer per 1. April 2003 eine neue Vollzeitstelle angetreten hat.

Entscheidend ist, dass im Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitslosigkeit der

Beschwerdeführer und seine Ehegattin in massgeblicher Weise an der Firma

mitwirkten und der eine Ehegatte diese Stellung weiter beibehielt.

2.6

Die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung

wurde im vorliegenden Fall daher zu Recht abgelehnt. Bei dieser Rechtslage

braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob die Anspruchsvoraussetzungen im

Sinne von Art. 8 Abs. 1 AVIG (wozu u.a. ein anrechenbarer Arbeitsausfall

gehört) erfüllt sind.

(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella

causa N., C 219/03)

In una

sentenza del 5 luglio 2004 nella causa D. (C 155/03) il TFA, nel caso di un

assicurato licenziato da una Sagl nella quale sua moglie ha rivestito il ruolo

di socia gerente con diritto di firma individuale e socia principale, ha

stabilito che:

"

(…)

2.2

D.________ war sowohl bei der Kündigung am

29.

April 2002 als auch bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar nicht

Organ der Arbeitgeberfirma Firma C.________ GmbH, doch war er finanziell daran

beteiligt. Hingegen blieb seine Ehefrau K.________ einzelzeichnungsberechtigte

Geschäftsführerin und Hauptgesellschafterin der Firma C.________ GmbH. Sie

besass auch bei momentaner Inaktivität der Firma weiterhin die

Dispositionsfreiheit und damit die Möglichkeit, den statutarischen

Gesellschaftszweck beispielsweise durch Neuakquisition von Aufträgen zu

verwirklichen und dannzumal ihren Ehemann erneut anzustellen. Daran vermögen

die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Wenn die

GmbH trotz Inaktivität aus irgendwelchen Gründen im Handelsregister nicht

gelöscht werden soll, so hat der Beschwerdeführer die sich daraus ergebenden

rechtlichen Konsequenzen (hier: Fortdauer der arbeitgeberähnlichen Stellung) zu

tragen. Unter solchen Umständen kann weder eine rechtsmissbräuchliche Umgehung

der Vorschriften über die Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines

missbräuchlichen Beanspruchens der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr.

22.

S. 242 Erw. 4, bestätigt im Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03])

ausgeschlossen werden. Daher könnte kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung

entstehen. Folglich muss rechtsprechungsgemäss (BGE 123 V 234) auch ein

Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verneint werden. Nach dem klaren

Wortlaut des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG hätte der Beschwerde führende Ehemann

keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung; denn seine Ehefrau war

Einzelzeichnungsberechtigte der Arbeitgeberin. Diese Ausschlusseigenschaft

("Ehegatte") verliert er bei Eintritt der Ganzarbeitslosigkeit nicht.

(…)." (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella

causa D., C 155/03)

In una

decisione del 7 dicembre 2004 nella causa W. (C 193/04) la nostra Massima

Istanza ha confermato il rifiuto del diritto alle indennità di disoccupazione a

un assicurato che si è iscritto al collocamento dopo essere stato licenziato da

una ditta nella quale sua moglie ha conservato la carica di socia gerente.

L’Alta

corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

2.

Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, les personnes qui

fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer

considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de

l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à

l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés

dans l'entreprise.

3.

Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF

123.

V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant

l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage.

Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint

du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à

l'indemnité de chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la

cause M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi,

Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher

Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p.

9.

sv.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de

travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable.

En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une

possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas

détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de

chômage.

4.

Le recourant se prévaut d'une violation des

principes de la légalité, de l'interdiction de l'arbitraire et du droit à

l'égalité.

Ces moyens ne sont pas fondés. S'il est vrai que

cette jurisprudence fondée sur l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable

aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans

être mariées (par exemple un concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime

résulte directement de la loi qui exclut du droit à certaines prestations, le

conjoint occupé dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3

let. c LACI, lorsqu'il existe un risque de mise à contribution abusive de

l'assurance. C'est ainsi qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art.

31.

al. 3 let. c LACI figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI

(indemnité en cas d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas d'intempéries),

lequel renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.

De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont

des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément

favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit

aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de

contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation

au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets

de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux

seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement,

mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la

situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du

Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001

[C 354/00]).

(…)." (cfr. STFA

del 7 dicembre 2004 nella causa W., C 193/04)

Sempre in merito

all’esclusione dal diritto alle indennità di disoccupazione nel caso di un assicurato

il cui coniuge riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

nella ditta sua ex datrice di lavoro, in una sentenza del 24 marzo 2005 nella

causa A. (C187/04), l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che:

" (…)

2.1

Unbestrittenermassen war der Beschwerdeführer

bis Ende Januar 2004 als Chief Executive Officer in der Firma I.________ AG

angestellt. Überdies fungierte er gemäss Handelsregistereintrag bis zum selben

Datum als Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ab 1. Februar 2004 trat die Ehefrau des Beschwerdeführers als Präsidentin mit

Kollektivunterschrift zu zweien in den Verwaltungsrat ein. Arbeitslosenkasse

und Vorinstanz verneinten den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung des

Versicherten mit der Begründung, seine Frau sei eine Person in

arbeitgeberähnlicher Stellung und er als Ehegatte einer solchen von dieser

Leistung ausgeschlossen. Der Beschwerdeführer wendet hiergegen ein, die Firma

sei hoch verschuldet, seine Ehefrau beziehe keinen Lohn für ihre Tätigkeit als

Verwaltungsratspräsidentin und besitze überdies die Unterschriftsberechtigung

nur zu zweien und bloss 40% der Aktien.

2.2

Die Ehegattin des Beschwerdeführers bekleidet

ungeachtet der Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eine arbeitgeberähnliche

Stellung. Eine solche kommt ihr als Verwaltungsratspräsidentin von Gesetzes

wegen zu (BGE 122 V 273 Erw. 3; ARV 2004 Nr. 21 S. 196). Auch wenn sie nur

kollektiv zu zweien unterschriftsberechtigt ist und lediglich 40 % der Aktien

besitzt, ändert sich nichts daran, dass sie den Gang des Geschäfts massgeblich

zu beeinflussen vermag. Zudem ist irrelevant, ob sie für ihr

Verwaltungsratsmandat Lohn bezieht und ob die Firma inaktiv ist (100%ige

Kurzarbeit, BGE 123 V 238 Erw. 7b/bb). Die Überschuldung ist sodann kein

taugliches Kriterium, das Ausscheiden einer Person in arbeitgeberähnlicher

Stellung zu belegen (Urteil K. vom 8. Juni 2004, C 110/03). Vorliegend stand

überdies bis zum Datum des Einspracheentscheides (22. März 2004), welches die

zeitliche Grenze der richterlichen Überprüfungsbefugnis bildet (BGE 116 V 248

Erw. 1), nicht definitiv fest, ob die Firma endgültig liquidiert werde, waren

doch noch Straf- und Rechtsöffnungsverfahren mit Forderungen in Millionenhöhe

hängig. In diesen Prozessen spielte der Beschwerdeführer eine aktive Rolle.

Dies zeigt auf, dass er nicht jede Verbindung mit

seiner Firma gänzlich abgebrochen hat, in der seine Ehegattin eine

arbeitgeberähnliche Stellung innehat. Daher steht ihm keine

Arbeitslosenentschädigung zu (ARV 2001 Nr. 25 S. 218; Urteil F. vom 11. August

2003, C 30/03).

(…).” (cfr. STFA del 24 marzo 2005 nella causa A., C 187/04)

2.5

In una sentenza del 4 luglio

2005.

nella causa M. (C 270/04) il TFA ha confermato il precedente giudizio con

il quale questo Tribunale aveva negato a un’assicurata il diritto alle

indennità di disoccupazione, in quanto, da una parte, l’assicurata si era

iscritta al collocamento dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice

di lavoro nella quale suo marito rivestiva la carica di unico socio gerente con

diritto di firma individuale e, d'altra parte, la ricorrente non era idonea al

collocamento.

In quell’occasione l’Alta

Corte ha avuto occasione di riassumere la propria giurisprudenza ed ha

rilevato:

"

(...)

2.2

Giusta l'art.

31.

cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le

persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo

decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda.

2.3

Con la

sentenza del 4 settembre 1997 in re M., pubblicata in DTF 123 V 234, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha esteso l'applicabilità di

quest'ultima norma all'assegnazione dell'indennità di disoccupazione. In quella

occasione - concernente un dipendente che, dopo essere stato licenziato da una

società anonima, aveva continuato ad esserne l'azionista unico e il solo

amministratore -, questa Corte ha infatti stabilito che il lavoratore in

posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha

diritto - ritenuta anche la sua inidoneità al collocamento (cfr. ad es.

sentenza del 7 giugno 2004 in re C., C 87/02, consid. 6.3) - all'indennità di

disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

considerevole. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa

all'indennità di disoccupazione verrebbe altrimenti elusa la regolamentazione

in materia di indennità per lavoro ridotto (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb;

sentenza citata del 7 giugno 2004 in re C., consid. 4.1).

2.4

Questo

principio è quindi stato dichiarato valido anche nel caso del socio gerente di

una Sagl (art. 811 cpv. 2 CO), ritenuto che quest'ultimo dispone ex lege della

possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente ai sensi

dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le decisioni che la società è chiamata a

prendere in qualità di datrice di lavoro (sentenza del 22 novembre 2002 in re

R., C 37/02, consid. 4; cfr. pure la sentenza del 30 agosto 2001 in re B., C

71/01).

2.5

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre pure avuto modo di allargare

il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al

coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (sentenza

inedita del 26 luglio 1999 in re M., ancora recentemente confermata ad es.

dalla sentenza del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge

Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo questa Corte, infatti, fintanto che la persona menzionata

all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera

determinante l'attività del datore di lavoro, essa ha anche la possibilità di

impiegare nuovamente il proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre

2004.

in re K., C 150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03,

consid. 2.1). Il quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di

lavoro da lui subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile

(sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).

2.6

La presente

Corte ha infine osservato che la giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non

si prefigge unicamente di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche di

prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità

di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro

coniugi (DLA 2003 no. 22 pag. 240; cfr. pure la sentenza citata del 7 dicembre

2004.

in re K., consid. 2).

2.7

Orbene, un

rischio di tale natura si realizza senz'altro nell'evenienza concreta già solo

perché il marito, in qualità di unico socio gerente della società datrice di

lavoro, dopo avere già assunto due volte la ricorrente, dapprima in qualità di

direttrice e in seguito quale segretaria, ha continuato a rivestire questa sua

posizione anche successivamente al gennaio 2003 e ha continuato ad impiegarla

ad ore (cfr. gli attestati sul guadagno intermedio, per la maggior parte

firmati, per il datore di lavoro, dall'insorgente stessa), conservando così la

capacità di disporre dell'azienda ("unternehmerische Dispositionsfähigkeit

[sentenza citata del 26 luglio 1999 in re M.]). In tali condizioni, non può

escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione

alfine di rimediare a un periodo di contrazione - chiaramente evidenziata dagli

atti - del giro di affari della datrice di lavoro (cfr. sentenza del 30 aprile

2001.

in re W., C 199/00 e C 200/00, consid. 3). Non può quindi escludersi un'elusione

delle disposizioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto né il rischio di

un ricorso abusivo alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione

(cfr. ad es. le sentenze del 5 luglio 2004 in re D., C 155/03, consid. 2.2,

quella citata del 23 febbraio 2004 in re T., consid. 2.2). Di conseguenza, alla

ricorrente devono giustamente essere negati l'idoneità al collocamento e il

diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1 ° gennaio 2003.

2.8

Idoneità al

collocamento che si giustifica inoltre di escludere poiché, come giustamente

rilevato dai primi giudici, ben difficilmente l'interessata avrebbe potuto

esercitare la sua attività di segretaria amministrativa per la X._____ Sagl e

di consulente immobiliare per lo Studio di architettura Y._____ al di fuori del

normale orario di lavoro e poiché, a ben vedere, la ricorrente in realtà

neppure era disposta a lasciare queste attività (cfr. ad es. il verbale

relativo al colloquio di consulenza del 17 luglio 2003: "Consegnate-le

ricerche di luglio e alcune risposte ricevute, è stata anche contattata da un

paio di alberghi ai quali aveva mandato la candidatura, visto che attualmente

il lavoro c/o immobiliare inizia a funzionare bene ha preferito rinunciare alle

offerte degli alberghi"). Le quali attività, per giunta, sembravano

assicurarle un buon futuro lavorativo e non erano pertanto da considerarsi di

natura transitoria e limitata nel tempo (cfr. a contrario DLA 2002 no. 5 pag.

55.

consid. 2b e dottrina citata).

3.

3.1

Contrariamente

a quanto sostenuto in sede ricorsuale, questo giudizio non discrimina

l'istituzione del matrimonio. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

infatti già avuto modo di stabilire che l'applicabilità della giurisprudenza

fondata sull'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI alle persone sposate e non invece ad

es. alle persone che vivono in concubinato, oltre a potersi poggiare sul tenore

letterale della menzionata disposizione, non costituisce una violazione del

diritto alla parità di trattamento (sentenza citata del 7 dicembre 2004 in re

W., consid. 4).

3.2

Né osta a

tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i

contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la

negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una

situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi

della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per

sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione

(sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).

(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella

causa M., C 270/04)

2.6

Circa la

questione a sapere se un assicurato può determinare o influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, nella già citata sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N. (C

219/03), il TFA ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

2.4

Nach der Rechtsprechung muss bei

Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage

stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und

ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die

Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche

Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur

zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche

Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege

(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden

Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3

lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren

Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit Hinweisen).

Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die Aufgabenbereiche

und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie der Umfang der

Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung verneint, obwohl

das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur Kollektivunterschrift

besass und lediglich mit 2% am Aktienkapital beteiligt war. (…)."

(cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03)

In questo

contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la

posizione di socio gerente di una Sagl é equiparabile a quella di un membro del

consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa

M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto

2001.

nella causa B., C 71/01).

In una

decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato

che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2

LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in

virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né

all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.

Contestualmente

il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2

Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al.

3.

let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de

personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer

par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas

admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés

au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils

sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon

stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt

établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances

concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est

déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c

LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no

101.

p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est

la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision

de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes

existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en

fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b

et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe

que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des

conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un

pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41

p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil

d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit

nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent

au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3). (…)." (cfr. DLA 2004 N.

21, consid. 3.2, pag. 198)

2.7

Nel caso concreto dagli atti

di causa risulta che l’assicurato si è iscritto al collocamento e ha

rivendicato il diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 1°

dicembre 2004 dopo essere stato licenziato dalla __________ - ditta presso la

quale è stato impiegato dal 1994 - con effetto al 30 novembre 2004.

Dal 1° gennaio 2004 anche

la moglie dell’assicurato lavora presso la stessa ditta.

Il 27 agosto 2004

l’assicurato e sua moglie hanno sottoscritto uno scritto denominato

"Abtretung" del seguente tenore:

" (…)

PI 1 (wohnhaft in __________) seit dem 3. September

1996.

Geschäftsführer und Präsident der Firma __________, __________, übergibt

sein Amt als Geschäftsführer und Präsident am heutigen Tag an Frau Dr. __________

(wohnhaft in __________) und bis anhin Mitglied mit

Einzelunterschriftsberechtigung bei der Firma __________. (…)."

(cfr. doc. 4C)

Le dimissioni e la nomina

del nuovo presidente della __________ sono state avvallate in occasione

dell’assemblea generale straordinaria della __________ del 20 dicembre 2004

(cfr. doc. 4A).

Dall’estratto del Registro

di Commercio (RC) risulta infatti che l’assicurato è stato iscritto quale

presidente con diritto di firma individuale della __________ dall’11 settembre

1996.

al 14 gennaio 2005 e che sua moglie, fino ad allora membro con diritto di

firma individuale, è stata iscritta quale amministratrice unica con diritto di

firma individuale (cfr. doc. 8).

Da quanto appena esposto

emerge quindi con chiarezza che la moglie dell’assicurato, al

momento determinante della decisione su opposizione (cfr. STFA del 1° luglio

2005.

nella causa Service de l’industrie, du commerce et du travail,

Assurance-chômage, Sion contre F., C 198/04; STFA del 22 aprile 2005 nella

causa S., U 417/04; DTF 121 V 366; DTF 129 V 4; DTF 129 V 169; DTF 129 V 356),

rivestiva (e riveste tuttora cfr. estratto del Registro di comercio relativo

alla __________ facilmente reperibile su internet all’indirizzo www.__________.ch)

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.

Pertanto, alla luce della giurisprudenza

citata (cfr. consid. 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6), PI 1 non ha diritto alle indennità

di disoccupazione.

Infatti, benché

licenziato, vista la posizione di sua moglie all’interno della ditta sua ex

datrice di lavoro, l’assicurato continua a determinare le

decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva (cfr. in

particolare la sentenza federale riprodotta al consid. 2.5., anche per quel che

concerne la questione del pagamento dei contributi sociali).

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata va annullata e

riformata nel senso che PI 1 non ha diritto alle indennità di disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è accolto.

§ Di conseguenza la decisione

su opposizione impugnata va annullata e riformata nel senso che PI 1 non ha

diritto alle indennità di disoccupazione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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