38.2005.27
l'assicurato che dopo essersi iscritto al collocamento é disponibile sul mercato del lavoro solo per alcuni mesi (in caso poco più di due e/o tre mesi) prima di iniziare la scuola recluta non é idoneo
13 luglio 2005Italiano36 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
38.2005.27
Data decisione, Autorità:
13.07.2005, TCA
Titolo:
l'assicurato che dopo essersi iscritto al collocamento é disponibile sul mercato del lavoro solo per alcuni mesi (in caso poco più di due e/o tre mesi) prima di iniziare la scuola recluta non é idoneo al collocamento
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 cpv. 1 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.27
FS/td
Lugano
13 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21
febbraio 2005 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 21 febbraio 2005 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato la decisione del 12 ottobre 2004 con la quale aveva
stabilito che l’assicurato è ritenuto inidoneo al collocamento a far tempo dal
26 agosto 2004 (cfr. doc. A1 e 8).
L’amministrazione
ha così motivato la decisione su opposizione:
"
(…)
1. Il signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione
in data 26 agosto 2004, alla ricerca di un impiego a tempo pieno come impiegato
di ufficio.
In data 13 settembre 2004 l'Ufficio regionale di
collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sottoposto all'Ufficio
giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG) per esame e decisione il
caso del signor RI 1, con comunicazione per dubbi circa l'idoneità al
collocamento del seguente tenore:
"L'assicurato si iscrive in
disoccupazione dal 26 agosto 2004, dopo aver terminato gli studi in qualità di
apprendista di ufficio (ultimo rapporto di lavoro dal 1 agosto 2003 al 31
luglio 2004).
Dal 15 novembre 2004 dovrà prestare servizio
militare (scuola reclute).
In considerazione di quanto sopra, si chiede
se l'assicurato è da ritenersi idoneo al collocamento per il periodo 26 agosto
2004 - 14 novembre 2004".
La predetta comunicazione è stata sottoposta in
data 16 settembre 2004 per conoscenza ed eventuali osservazioni all'assicurato,
il quale ha risposto con scritto datato 20 settembre 2004.
Esperiti i necessari accertamenti, con decisione
12 ottobre 2004 l'UG ha ritenuto il signor RI 1 non idoneo al collocamento a
far tempo dal 26 agosto 2004.
Contro la predetta decisione l'assicurato ha
interposto in data 21/25 ottobre 2004 l'opposizione qui in esame.
2. Giusta l'articolo 8 cpv. 1 lett. f LADI,
l'idoneità al collocamento costituisce un presupposto per il diritto
all'indennità di disoccupazione. Secondo la definizione legale dell'articolo 15
LADI,
Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato
ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di
reintegrazione.
L'idoneità al collocamento comprende due
elementi: da una parte la capacità lavorativa in senso oggettivo, vale a dire
la capacità di esercitare un'attività lucrativa senza che l'assicurato ne sia
impedito per delle ragioni inerenti alla sua persona, e, d'altra parte,
soggettivamente la disponibilità ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi
dell'articolo 16 LADI, ciò che implica non solamente la volontà di prendere
tale lavoro se si presenta, ma anche una disponibilità sufficiente in merito al
tempo che l'assicurato può consacrare all'impiego (cfr. DTF 120 V 392 segg.;
DTF 112 V 329 segg.; Stauffer, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenteschädigung, 2. ed., Zurigo 1998
pagg. 31-38). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al
collocamento quando può dedicare un tempo ragionevole all'esercizio di
un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di
assumerlo non è eccessivamente esiguo (DLA 1986 N. 20; STCA del 5 luglio 2001,
nella causa S. G. contro UL, consid. 2.2., pag. 10).
Secondo la giurisprudenza, l'assicurato che
assume degli impegni a partire da una data determinata ed è disponibile sul
mercato del lavoro solamente per un corto periodo non è di regola idoneo al
collocamento (cfr. DTF 123 V 214-217).
In numerose sentenze il Tribunale federale delle
assicurazioni ha già avuto modo di negare l'idoneità al collocamento di
assicurati disponibili sul mercato del lavoro per pochi mesi prima di iniziare
un periodo di servizio militare (cfr. DTF 123 V 214-218 per un impiegato di
commercio, disponibile dal 13 novembre 1995 al 22 gennaio 1996, prima di
iniziare un servizio di istruzione per aspiranti, STFA del 3 novembre 1995
nella causa K. per un assicurato, cuoco di professione, disponibile dal 9
novembre 1992 al 1. febbraio 1993 prima di iniziare la scuola ufficiali, STFA
del 3 aprile 1995 nella causa M. per un assicurato, impiegato di banca,
disponibile dal 3 dicembre 1993 al 31 gennaio 1994 prima di iniziare il
servizio quale caporale presso una scuola reclute (zum Abverdienen)
citate da U. Meyer-Blaser, Neueste Rechtsprechung zum
Arbeitslosversicherungsrecht in Aktuelle Fragen der
Arbeitslosenversicherung, San Gallo 1997, pag. 13).
Va inoltre ricordato che, secondo la
giurisprudenza federale, il fatto di reperire un'attività temporanea deve
essere ritenuta semplicemente una coincidenza fortunata (cfr. STFA del 13
ottobre 1995 nella causa M., pubblicata in DLAD 1996-1997, pag. 195 (198), in
particolare il seguente passaggio: [...] Richtig
ist auch die Argumentation der Voristanz in bezug auf die befristete Stelle als
Koch, die der Beschwerdeführer gefunden hat. Angesichts der Lage auf dem
Arbeitsmarkt muss diese Stelle als Glücksfall bezeichnet werden. Als Beweis für
eine allgemein vorhandene Vermittlungsfähigkeit Arbeitsloser in derselben
Situation kann sie nicht dienen").
3. Nel caso in esame, dai documenti agli atti,
segnatamente dall'Autorizzazione di differimento del servizio rilasciata
dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito in data 17 agosto 2004, emerge
che il signor RI 1, a decorrere dal 1. novembre 2004 e fino al 15 aprile 2005,
è impegnato con la frequentazione della scuola reclute.
Ora, visto quanto precede alla luce della
summenzionata giurisprudenza, l'opponente non può essere ritenuto idoneo al
collocamento, considerato come sia disponibile sul mercato del lavoro solamente
per un breve periodo.
A titolo abbondanziale va osservato come, anche
ammettendo che il signor RI 1 si sia reso disponibile già a decorrere dal 1.
agosto 2004 - così come da lui stesso più volte sostenuto e ribadito in sede di
opposizione - da una parte, nello scritto Richiesta d'impiego temporaneo inviato
alle diverse agenzie di collocamento l'assicurato abbia dichiarato la sua
disponibilità ad accettare un impiego temporaneo, per quanto riguarda il mese
di agosto 2004, solamente nel periodo dal 2 al 13, d'altra parte, egli abbia di
fatto sottoscritto la Conferma di iscrizione per la persona in cerca
d'impiego, ove è espressamente indicata quale data d'iscrizione in
disoccupazione il giorno 26 agosto 2004.
4. Le motivazioni sollevate con l'opposizione in
esame non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto
stabilito con la decisione contestata.
(…)." (cfr. doc. A1)
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del
seguente tenore:
"
(…)
1. Come
ampiamente spiegato nella precedente corrispondenza mi sono iscritto presso
l'URC di __________ in data 29.7.2004. In presenza della mancanza di alcuni
documenti (certificato di capacità emesso dall'autorità competente di
Bellinzona e cartella AVS ritenuti presso gli uffici di Bellinzona e non ancora
restituitimi tramite il mio datore di lavoro) mi è stato chiesto di ripassare
verso la fine di agosto. Quando mi è stato sottoposto la Conferma di
iscrizione per la persona in cerca d'impiego in quella seconda occasione,
ignoravo il fatto che questa data faceva poi perentoriamente stato per
un'eventuale indennità di disoccupazione. Si trattava della mia prima
esperienza in questo senso, non avevo ancora compiuto i 19 anni.
2. Nelle Richieste
d'impiego temporaneo inviate alle diverse agenzie di collocamento in data
14 luglio 2004 la disponibilità ad accettare un impiego temporaneo, per quanto
concerne il mese di agosto, soltanto dal 2 al 13 di questo mese, era motivato
dall'impegno assunto almeno 8 mesi prima di partecipare, come giocatore nella
squadra mista e maschile, della __________, al 2° Campionato Mondiale di __________
che si svolgeva dal 17-25 agosto 2004 a __________, in __________. Essendomi
allenato con le squadre per tanti mesi e fino a quel momento, non avrei mai
potuto ritirarmi poche settimane prima della partenza per il motivo di aver
purtroppo terminato il contratto di lavoro a fine luglio 2004. Ho inoltre
inoltrato molte richieste di lavoro a diverse ditte per ottenere un impiego
provvisorio anche al di fuori della mia professione.
3. Faccio
presente che l'Autorizzazione di differimento del servizio rilasciato
dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito in data 17 agosto ha seguito la
mia precisa richiesta in tal senso due giorni prima della partenza in __________.
In effetti, la data d'entrata in servizio per il mio reclutamento era prevista
per il giorno 21 marzo 2005, e soltanto per non trovarmi per ca. 7 mesi nelle
difficoltà di trovare un posto di lavoro ho chiesto di anticipare tale
servizio.
4. Secondo la
definizione legale dell'articolo 15 LADI Il disoccupato è idoneo al
collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione
adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
Ho
dimostrato di essere disposto, capace e autorizzato ad accettare
un'occupazione adeguata e avrei volentieri partecipato a provvedimenti
di reintegrazione se mi fossero stati proposti; avrei pure accettato
volentieri un'occupazione in altri ambiti, ma nulla mi è stato proposto
dall'URC.
5. Quanto alla
giurisprudenza elencata nella decisione menzionata a margine, tutte e tre le
sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni citate come esempio (idoneità
al collocamento di assicurati disponibili sul mercato del lavoro per pochi mesi
prima di iniziare un periodo di servizio militare) si riferiscono a persone
che hanno fatto come scelta volontaria il previsto corso militare:
-
cfr. DTF 123 V 214-218 per un impiegato di commercio, disponibile
dal 13 novembre 1995 al 22 gennaio 1996, prima di iniziare un servizio di
istruzione per aspiranti,
-
STFA del 3 novembre 1995 nella causa K. per un assicurato, cuoco
di professione, disponibile dal 9 novembre 1992 al 1. febbraio 1993 prima di
iniziare la scuola ufficiali,
-
STFA del 3 aprile 1995 nella causa M. per un assicurato,
impiegato di banca, disponibile dal 3 dicembre 1993 al 31 gennaio 1994 prima di
iniziare il servizio quale caporale presso una scuola reclute (zum
Abverdienen), citate da U. Meyer-Blaser, Neueste Rechtsprechung zum
Arbeitslosversicherungsrecht in Aktuelle Fragen der Arbeitslosenversicherung, San
Gallo 1997, pag. 13).
Risulta chiara la differenza tra queste
sentenze, dove sempre si tratta di corsi scelti di istruzione militare
supplementare, ed il mio caso, dove si tratta della scuola reclute
obbligatoria.
Per tutti questi motivi
richiedo che
-
la decisione dell'Ufficio giuridico della Sezione di lavoro, 6501
Bellinzona, venga modificata nel senso che il sottoscritto sia dichiarato "idoneo
al collocamento", e questo - tenendo in considerazione l'assenza di 10
giorni durante il mese di agosto 2004 per motivi dell'importantissimo evento
sportivo in __________ citato sotto punto 2 della presente - almeno per
il periodo a far tempo dal 26 agosto 2004 fino al 31 ottobre 2004, periodo
in cui ero a piena disposizione per assumere un impiego propostomi.
-
Ribadisco che non ritengo analoghi alla mia situazione (servizio
militare obbligatorio) gli esempi di giurisprudenza addotti per i motivi
sopraesposti.
-
Ritengo pertanto per il periodo indicato di avere diritto alla
corrispondente indennità.
(…)." (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 26 aprile 2005 la Sezione del lavoro ha ribadito le proprie
argomentazioni e, in particolare, ha osservato che "(…) contrariamente a
quanto sembra sostenere il ricorrente, la giurisprudenza summenzionata trova
applicazione pure nel caso di assicurati che stanno per iniziare un servizio
militare e anche se queste persone "sono costrette a compiere una carriera
militare" (cfr. RDAT I-2000, pag. 589). (…)" (cfr. doc. III).
1.4. Nel suo
scritto del 2 maggio 2005 al TCA l’assicurato ha, in particolare, osservato
ancora che:
"
(…)
Se, come asserito dall'UC, il fatto di dover
partire per la scuola reclute in una determinata data costituisce un
impedimento all'idoneità di collocamento, non sarebbe più giusto dirlo in
occasione del primo incontro con la URC?
Ho dovuto recarmi presso il Municipio del mio
luogo di domicilio, la prima volta il 29.7.2004, poi, visto che in quel
momento mi mancavano la tessera AVS e il certificato federale di capacità (non
ancora ricevuti, vedi punto 1 del mio ricorso), la seconda volta il 26.8.2004.
Ho dovuto procurare un grande numero di documenti, ho ricevuto un'ampia
documentazione con non pochi fogli da leggere e da firmare, ho cercato un
lavoro mediante lettere, telefonicamente e personalmente, inviando, come
richiesto, le relative liste a URC. Sono stato convocato ad un incontro
informativo in data 7.9.2004, sono stato convocato al colloquio con la signora __________
in data 13.9.2004 (portando a lei gli 8 documenti richiesti), sono stato convocato
ad un secondo colloquio per il 15.10.2004, (poi rimandato in data 17.11.2004,
quando già sapevo che dovevo iniziare la scuola reclute il 1.11.2004).
E' utile richiedere un percorso di tale portata
se la legge, come ora dicono, stabilisce un'idoneità di collocamento? Se fossi
stato informato subito che non ero idoneo al collocamento e pertanto non avrei
mai avuto alcun riscontro né per un'occupazione né per un corso di
aggiornamento/perfezionamento professionale, avrei certamente programmato
diversamente, ed in maniera più proficua, i mesi che mi restavano prima
della scuola reclute.
(…)." (cfr. doc. V)
1.5. Il doc. V è
stato notificato alla Sezione del lavoro che con lettera dell’11 maggio 2005 al
TCA si è confermata nella propria risposta di causa (cfr. doc. VI e VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurato deve essere o
meno ritenuto idoneo al collocamento.
In tale
contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14
del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728
segg.).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per
poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la
giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il
comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata
può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il
suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento
isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)." (cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002
2.3. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer
"Die Arbeitslosenversicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,
Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,
ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più
strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa
T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,
DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125
V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con
riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag.
123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V
137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il
vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979
n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3
= DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C
245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a
pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388,
DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n.
26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982
n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",
Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
L'Alta
Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il
precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003
nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni
previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI
sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento
comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado
di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa
salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un
altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una
simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità
sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego
offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF
125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole
di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di
farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In
effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se
l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato.
Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno
idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha
intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in
quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente,
nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo
desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità
normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare
riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali,
l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati
orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato
inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto
incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro
(DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in
particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le
pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere
svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia
applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista
dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale
ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente
occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti
limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02).
(…)" (cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella
causa C., C 3/03, consid. 3)
Il TFA ha
pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel
senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e
l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della
perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in
che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere
un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78;
DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
riferimenti).
Al
riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G. (C 287/03), il TFA
ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude
au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de
distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en
considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le
dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6);
mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens,
par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il
subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction
proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125
V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).
Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail
à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre
d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer
sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches
d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2). (…)." (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C
287/03)
2.4. Il TCA e il
TFA in diverse sentenze hanno negato l'idoneità al collocamento di assicurati
disponibili sul mercato del lavoro solo per alcuni mesi prima di svolgere il
servizio militare.
Ad esempio in una sentenza del 24 marzo 1998 nella causa C. (38.1997.311) il TCA
ha avuto modo di sviluppare le seguenti considerazioni:
"
(…)
Nella fattispecie l'assicurato ha chiesto di
poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione dal 1° novembre 1997 al 31
gennaio 1998. Dal 1° febbraio 1998 egli è impegnato con il servizio militare, e
precisamente con la scuola reclute (cfr. Doc. I).
L'assicurato al momento in cui si é annunciato in
disoccupazione era dunque disponibile sul mercato del lavoro soltanto per tre
mesi.
Alla luce della giurisprudenza federale citata
(cfr. consid. 2.3), a mente del TCA, giustamente l'amministrazione ha decretato
l'inidoneità al collocamento di I.C.
Infatti, visto il settore di attività
dell'assicurato (di professione cuoco) le possibilità di essere assunto da un
potenziale datore di lavoro mediante un contratto di brevissima durata
soprattutto in periodo di bassa stagione sono estremamente ridotte (cfr. Prassi
AD 96/3 foglio 5.1 in cui l'UFIAML, dopo avere sottolineato che
"l'assicurato che può mettersi a disposizione del mercato del lavoro
soltanto per un periodo relativamente breve in quanto ha preso disposizioni ad
una data determinata non deve di regola essere considerato idoneo al
collocamento", ha stabilito che questo principio generale si applica anche
agli assicurati che stanno per iniziare un servizio militare e anche se queste
persone "sono costrette a compiere una carriera militare").
Del resto il Tribunale federale delle
assicurazioni in numerose sentenze ha già avuto modo di negare l'idoneità al collocamento
di assicurati disponibili sul mercato del lavoro per pochi mesi prima di
iniziare un periodo di servizio militare (cfr. DTF 123 V 214 (218) per un
impiegato di commercio, disponibile dal 13 novembre 1995 al 22 gennaio 1996,
prima di iniziare un servizio di istruzione per aspiranti; STFA del 3 novembre
1995 nella causa K. per un assicurato, cuoco di professione, disponibile dal 9
novembre 1992 al 1 febbraio 1993 prima di iniziare la scuola ufficiali e STFA
dal 3 aprile 1995 nella causa M. per un assicurato, impiegato di banca,
disponibile dal 3 dicembre 1993 al 31 gennaio 1994 prima di iniziare il
servizio quale caporale presso una scuola reclute (zum Abverdienen) citate da
Fatti
U. Meyer-Blaser, "Neueste Rechtsprechung zum Arbeitslosenversicherungsrecht"
in Aktuelle Fragen der Arbeitslosenversicherung, San Gallo 1997, pag. 13).
A nulla di diverso può portare la circostanza che
l'assicurato ha reperito un'attività temporanea nella professione di cuoco nel
periodo 8 dicembre - 31 gennaio 1998 (cfr. Doc. 5).
Secondo la giurisprudenza federale tale fatto
deve essere ritenuto semplicemente una coincidenza fortunata (cfr. STFA del 13
ottobre 1995 nella causa M., pubblicata, in DLAD 1996-97, pag. 195 (198):
" Der
Hinweis, Litentiaten in den beiden Basler Kantonen erhielten in vergleichbarer
Lage Arbeitslosenentschädigung, vermag dem Beschwerdeführer ebenfalls nicht
weiterzuhelfen. Zunächst bleibt seine Behauptung ohne Beleg. Doch selbst wenn
sie zutreffen sollte, könnte der Versicherte nicht als vermittlungsfähig gelten
da dies auf eine Gleichbehandlung im Unrecht (BGE 121 II 88 Erw. 5a)
hinausliefe, wofür die Voraussetzungen nicht erfüllt wären.
Richtig ist auch die
Argumentation der Vorinstanz in bezug auf die befristete Stelle als Koch, die
der Beschwerdeführer gefunden hat. Angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt
muss diese Stelle als Glücksfall bezeichnet werden.
Als Beweis für eine
allgemein vorhandene Vermittlungsfähigkeit Arbeitsloser in derselben Situation
kann sie nicht dienen."
(…)." (cfr. STCA del 24 marzo 1998 nella causa C.,
38.1997.311)
Questa
sentenza è stata confermata dal TFA. Nel suo giudizio del 3 agosto 1998 (C
141/98) l’Alta Corte ha in particolare precisato:
" ...
Infine, la giurisprudenza cantonale si è correttamente riferita alla prassi in
cui questa Corte aveva avuto modo di vagliare il tema dell'idoneità al
collocamento di assicurati disponibili sul mercato del lavoro per pochi mesi
prima di iniziare un periodo di servizio militare (DTF 123 V 218 consid. 5a e
sentenze ivi citate).
3.- Nella fattispecie concreta, il ricorrente è
stato licenziato dal suo datore di lavoro con effetto al 31 ottobre 1997, per
motivi di ristrutturazione del personale.
Egli ha dovuto adempiere gli obblighi militari a
partire dal 1° febbraio 1998, per cui le sue possibilità di essere assunto da
un potenziale datore erano ridotte, la durata della disponibilità per un
eventuale impiego essendo stata di soli tre mesi. In base a tali circostanze,
le precedenti istanze hanno considerato essere l'assicurato inidoneo al
collocamento.
a) A sostegno del suo gravame, l'insorgente fa valere che nei
casi enunciati nel giudizio impugnato il periodo di tempo a disposizione del
disoccupato era stato inferiore a tre mesi. A suo avviso, si dovrebbe inoltre
tener conto di un coordinamento tra il diritto dell'assicurazione contro la
disoccupazione ed il disciplinamento legale che contempla il contratto di
lavoro. Palesemente la sua collocabilità risulterebbe pure dal fatto di aver
effettivamente reperito un'attività temporanea nella professione di cuoco, per
il periodo dall'8 dicembre 1997 al 31 gennaio 1998.
b) Le tesi sostenute dal ricorrente non possono essere
condivise e non sono pertanto suscettibili di sovvertire l'esito della
vertenza. A prescindere dal fatto che la durata di controllo della
disoccupazione di I.C. non diverge sostanzialmente da quelle riscontrate nella
menzionata prassi, a giusta ragione i giudici cantonali hanno sottolineato che
nel campo alberghiero le possibilità di un impiego di brevissima durata sono estremamente
ridotte in periodo di bassa stagione (cfr. DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a e
b). Pure in modo pertinente essi hanno rilevato come l'effettivo reperimento da
parte dell'assicurato di un'attività temporanea nella professione di cuoco sia
stata una coincidenza fortunata, irrilevante ai fini decisionali (cfr. DLA
1996/1997 no. 35 pag. 198 consid. 2d). Infine, nella misura in cui il
ricorrente si avvale di un coordinamento tra il diritto dell'assicurazione
contro la disoccupazione e la normativa legale in materia di contratto di
lavoro, in particolare per quanto concerne l'art. 336c cpv. 1 lett. a CO, gli
accennati intendimenti prospettati a suo tempo dal legislatore non possono
essere considerati vincolanti per l'amministrazione o il giudice che statuisce
in merito all'idoneità al collocamento fondandosi sul mercato del lavoro
secondo le condizioni vigenti al giorno d'oggi.
Deriva da quanto precede che l'adempimento del requisito
della collocabilità del ricorrente dev'essere negato.
Si giustifica pertanto di confermare
le precedenti pronunzie."
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 30 settembre 2002 nella
causa N. (C 43/00) nella quale l'Alta Corte si è così espressa:
" (…)
Giova tuttavia senz'altro ribadire che, secondo la giurisprudenza,
una persona assicurata che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile
sul mercato del lavoro solo per un periodo limitato, non può di regola essere
considerata idonea al collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5a e riferimento). In
una simile evenienza, infatti, le prospettive di venire, per il periodo di
tempo rimanente, assunto da un altro datore di lavoro sono relativamente
esigue. Decisivo, per la valutazione nel singolo caso, diventa pertanto l'esame
prospettivo in base al quale si possa o meno ritenere, con una certa
verosimiglianza, che un datore di lavoro assumerà la persona assicurata per il
tempo effettivamente a disposizione (DTF 126 V 522 consid. 3a
e riferimenti; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
pag. 86, no. 216).
2.
2.1 Emerge dagli atti ed è pacifico che l'interessato
opponente si è annunciato il 10 maggio 1999 al collocamento chiedendo, da tale
data, l'erogazione di indennità di disoccupazione. Incontestata è inoltre la
circostanza per cui gli è stato notificato l'ordine di marcia per prendere
parte, dal 21 giugno 1999, alla scuola sottufficiali.
2.2 A determinare, nel caso di specie, l'idoneità al
collocamento non sono in primo luogo la volontà e gli sforzi messi in atto
dall'assicurato bensì le prospettive di reperire un posto di lavoro per le sei
settimane che separavano il giorno d'iscrizione alla disoccupazione e l'entrata
in servizio.
Questa Corte, dovendo di principio esaminare la decisione
amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto
esistente al momento in cui essa venne emanata (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V
248 consid. 1a), deve valutare se, al più tardi all'11 giugno 1999 (data della
decisione querelata), l'interessato potesse nutrire reali prospettive di
trovare un'occupazione adeguata prima di dovere entrare in servizio e fare
fronte ai propri obblighi militari.
In considerazione della giurisprudenza suesposta, la domanda deve
essere chiaramente negata, l'assicurato essendo allora stato disponibile sul
mercato del lavoro di riferimento solo per un breve periodo e non avendo di
conseguenza egli potuto risultare collocabile (cfr. sentenza del 15 maggio 2002
in re K., C 210/01, consid. 3b, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare
- e negare - la collocabilità di un assicurato
annunciatosi al collocamento sei settimane prima di cominciare la scuola
sottufficiali).
Nulla modifica in tale contesto il fatto che all'interessato sia
stato concesso di interrompere il servizio militare dopo tre settimane dal suo
inizio e di intraprendere la nuova attività lavorativa. Tale circostanza non è
suscettibile di stravolgere l'esame prospettivo suesposto e di modificare
l'apprezzamento al momento in cui è stata presa la decisione (cfr. DLA 1978 no.
31 pag. 118 seg.). Come questo Tribunale ha già avuto modo di statuire in altra
sede (cfr. DLA 1996/1997 no. 35 pag. 198 consid. 2d), l'effettivo reperimento
dell'occupazione, possibile solo grazie alla flessibilità dimostrata dal responsabile
del corso, configura, per il resto, una coincidenza fortunata, irrilevante ai
fini decisionali.
2.3 In tali condizioni si deve concludere che l'idoneità al
Considerandi
collocamento di N. doveva essere negata per il periodo litigioso. II ricorso di
diritto amministrativo si appalesa pertanto fondato, mentre la pronuncia
cantonale deve essere annullata.
Questa Corte non ignora il fatto che la negazione della
collocabilità - in considerazione dell'obbligo di prestare servizio militare -
possa creare, per il disoccupato in questione, una situazione insoddisfacente.
Tuttavia, come essa ha già avuto modo di rilevare a più riprese, eventuali
rimedi devono essere messi in atto dal legislatore (DLA 1998 no. 29 pag. 160
consid. 2b; cfr. anche DTF 118 V 173 consid. 2b e riferimenti). A tal proposito
si osserva, per completezza, che progetti in questo senso si trovano al momento
in fase di preparazione."
A
proposito dell'idoneità al collocamento degli assicurati che hanno già preso
delle disposizioni per il futuro, Stauffer, commentando una sentenza del TFA
del 7 dicembre 2000 nella causa L., si è così espresso:
"
Zusammenfassung des Sachverhalts:
Der 1975 geborene L. kündigte am 23.5.1998 sein
Arbeitsverhältnis und trat am 30.6.1998 aus der Firma aus. Bereits am 23.6.1998
meldet er sich zur Arbeitsvermittlung und beantragt ab 1.7.1998 die Ausrichtung
von Arbeitslosenentschädigung. Die Arbeitslosenkasse ersucht am 11.8.1998 das
KIGA um Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit des Versicherten. Dieser
absolviert vom 30.8. bis 12.12.1998 eine Sprachschule. Auf den 1.1.1999 meldet
er sich in Arbeit ab.
Das KIGA lehnt den Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung mit Verfügung vom 4.2.1999 wegen fehlender
Vermittlungsfähigkeit ab. Die Arbeitslosenkasse stellt den Versicherten am 23.3.1999
infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit ab 1.7.1998 für die Dauer von 8
Tagen in der Anspruchsberechtigung ein.
Gegen beide Verfügungen führt L. Beschwerde vor
Versicherungsgericht des Kantons Aargau, welches die Beschwerden mit Entscheid
vom 10.8.1999 abweist. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt L. die
Anerkennung seiner Vermittlungsfähigkeit und somit die Bejahung des Anspruchs
auf Arbeitslosenentschädigung.
Aus den Erwägungen des EVG:
Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung
für die Zeit ab 1.7. bis 29.8.1998. Hat eine Person auf einen bestimmten Termin
anderweitig disponiert und steht sie deshalb für eine neue Beschäftigung nur
noch während kurzer Zeit zur Verfügung, gilt eine solche Person in der Regel
nicht als vermittlungsfähig. In einem solchen Fall sind nämlich die Aussichten,
zwischen dem Verlust einer alten und dem Antritt einer neuen Stelle von einem
andern Arbeitgeber angestellt zu werden, verhältnismässig gering. Entscheidend
für die Beurteilung des Einzelfalles ist dabei, ob mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass ein Arbeitgeber die versicherte
Person für die konkret zur Verfügung stehende Zeit noch einstellen würde (vgl.
dazu BGE 110 V 208 E. 1; SVR 2000 ALV Nr. 1, S. 1 E. 2b, ARV 1991 Nr. 3, S. 24
E. 2d, ARV 1990 Nr. 13, S. 84 E. 2a).
Im konkreten Fall betrug die Zeit für eine
allfällige Vermittlung acht Kalenderwochen und drei Arbeitstage. Diese Periode
fällt zudem in die Sommermonate Juli und August, die für Tätigkeiten im
Bürobereich typische Ferienmonate sind, anders als beispielsweise für eine
Tätigkeit im Gastgewerbe. Das EVG kommt deshalb zum Schluss, dass für eine
Tätigkeit im Bürobereich während einer achtwöchigen Zeitspanne kaum Aussicht
auf eine Beschäftigung besteht und lehnt deshalb die Vermittlungsfähigkeit ab.
Bezüglich der zweiten Verfügung, die von der
Arbeitslosenkasse nach der Verfügung des KIGA erlassen wurde, und in der der
Versicherte infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit eingestellt wird,
sieht das Eidgenössische Versicherungsgericht jedoch keine Rechtsgrundlage.
Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist nur möglich, wenn sämtliche
gesetzliche Anspruchsvoraussetzungen gegeben sind, was bei einer Verneinung
der Vermittlungsfähigkeit nicht der Fall ist. Damit besteht für eine
Einstellung in der Anspruchsberechtigung ab 1.7.1998 keine Grundlage und auch
ein Vollzug einer solchen Einstellung innert 6 Monaten gemäss Art. 30 Abs. 3
AVIG ist nicht möglich.
In der Folge heisst das EVG die vom Versicherten
erhobene Beschwerde teilweise gut, indem die Beschwerde betreffend
Vermittlungsfähigkeit abgewiesen, diejenige betreffend Einstellung in der
Anspruchsberechtigung infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit hingegen
gutgeheissen wird.
Bemerkungen:
Das EVG hat in konstanter Rechtsprechung und bereits
unter dem alten Recht festgehalten, dass aus einer beschränkten Dauer der
Vermittlungsfähigkeit unter Umständen eine Vermittlungsunfähigkeit resultiert.
Eine einzige Ausnahme wird dort gemacht, wo die beschränkte Dauer der
Vermittlungsfähigkeit darauf zurückzuführen ist, dass auf eine späteren
Zeitpunkt bereits eine die Arbeitslosigkeit beendende neue Stelle gefunden
wurde, da der Antritt der neuen Stelle in Erfüllung der allen versicherten Personen
obliegenden Schadenminderungspflicht erfolgt.
Liegt das die Arbeitslosigkeit beendende Ereignis
jedoch im freien Ermessen des Versicherten, beispielsweise weil jemand einen
Auslandaufenthalt antritt (ARV 1988 Nr. 2 S. 24 E. 3a, 1991 Nr. 3 S. 24 E. 2b),
ins Ausland verreist (ALV Praxis 1996/3 S. 5/3), fest Ferien geplant sind (ARV
1992.
Nr. 10 S. 124 E. 2a) oder Jemand die Unteroffiziersschule absolviert (ALV
1996/3 S. 5/2, Bestätigt in BGE 123 V 218 E. 5a), ist von einer fehlenden
Vermittlungsfähigkeit auszugehen.
Richtigerweise wird dabei einzelfallweise geprüft,
wie im konkreten Beschäftigungszweig die Arbeitschancen sind. So wird im
Gastgewerbe in Zeiten der Hochsaison eher eine vorübergehende Beschäftigung zu
finden sein, als dies in anderen Berufen möglich ist. Insofern ist der
Rechtsprechung des EVG zuzustimmen. (…)"
2.5
Nella
presente fattispecie l'assicurato si è iscritto per il collocamento il 26
agosto 2004 ed ha iniziato la scuola reclute il 1° novembre 2004 (cfr. doc.
11/A e 6/E).
Egli era
disponibile per il mercato del lavoro soltanto per poco più di due mesi.
RI 1 ha
concluso il proprio tirocinio presso la __________ il 31 luglio 2004 e ha
superato gli esami di impiegato d’ufficio (cfr. doc. 11/B e 6/C).
In
seguito egli ha postulato per un’occupazione, sia in ufficio, sia in magazzino
o in un punto di vendita per qualunque lavoro (cfr. doc. 11/C-11/N).
La
professione di impiegato d’ufficio è un settore professionale che offre
piuttosto impieghi duraturi.
D’altra
parte è lo stesso assicurato che nei suoi scritti del 20 settembre 2004 alla
Sezione del lavoro e all’Ufficio Regionale di Collocamento (URC) ha, in
particolare, affermato che:
"
(…)
Non trascuravo di contattare comunque aziende
grandi che potessero avere bisogno di un impiegato dal 1 agosto al 31 ottobre
2004.
Purtroppo senza esito positivo; evidentemente nessuno in questo periodo
estivo e per un periodo così limitato ha interesse ad assumere un giovane in
prossima partenza per il servizio militare. (…)" (cfr. doc. 6/C).
"
(…)
Appena saputo che non potevo restare presso la
ditta di tirocinio, mi sono iscritto personalmente presso gli uffici di: __________,
__________, __________, __________. La mia disponibilità non si limitava a
lavori d’ufficio, ma anche a diversi lavori affini, magazziniere, aiuto
magazziniere, aiuto nella vendita o altro. Da quella volta ho scritto a diverse
ditte delle offerte spontanee senza ricevere finora una risposta positiva. Ho
sollecitato gli uffici sopra indicati il 2.9.2004, pure senza risposta
positiva, con la spiegazione che durante il mese di agosto quasi tutte le ditte
rimanevano chiuse. (…)." (cfr. doc. 6/D)
In simili
condizioni, questo Tribunale deve concludere, alla luce della giurisprudenza riprodotta
(cfr. consid. 2.4), che il tempo messo a disposizione da RI 1 era troppo
limitato per avere un sufficiente numero di potenziali datori di lavoro
disposti ad assumerlo.
Questo
vale anche se l’assicurato, come da lui sostenuto, si fosse effettivamente
iscritto al collocamento il 29 luglio 2004.
In questo
caso il tempo che egli avrebbe avuto a disposizione per il mercato del lavoro
sarebbe comunque stato soltanto di poco superiore ai tre mesi
A ragione
dunque la Sezione del lavoro ha considerato l'assicurato inidoneo al
collocamento.
Quanto agli
asseriti ritardi con cui egli sarebbe stato informato (cfr. doc. V e consid.
1.
) va rilevato che dopo l’iscrizione al collocamento del 26 agosto 2004 già
il 13 settembre 2004 l’URC ha trasmesso alla Sezione del lavoro la
Comunicazione Dubbi circa l’idoneità al collocamento (cfr. doc. 11).
Copia della
Comunicazione é quindi stata trasmessa subito il 16 settembre 2003
all’assicurato (cfr. doc. 10) che, da quel momento, era pertanto a conoscenza
del fatto che la sua idoneità al collocamento era messa in dubbio visti i suoi
prossimi obblighi militari.
In
simili circostanze la decisione su opposizione impugnata va confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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