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Decisione

38.2005.27

l'assicurato che dopo essersi iscritto al collocamento é disponibile sul mercato del lavoro solo per alcuni mesi (in caso poco più di due e/o tre mesi) prima di iniziare la scuola recluta non é idoneo

13 luglio 2005Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

U. Meyer-Blaser, "Neueste Rechtsprechung zum Arbeitslosenversicherungsrecht"

in Aktuelle Fragen der Arbeitslosenversicherung, San Gallo 1997, pag. 13).

A nulla di diverso può portare la circostanza che

l'assicurato ha reperito un'attività temporanea nella professione di cuoco nel

periodo 8 dicembre - 31 gennaio 1998 (cfr. Doc. 5).

Secondo la giurisprudenza federale tale fatto

deve essere ritenuto semplicemente una coincidenza fortunata (cfr. STFA del 13

ottobre 1995 nella causa M., pubblicata, in DLAD 1996-97, pag. 195 (198):

" Der

Hinweis, Litentiaten in den beiden Basler Kantonen erhielten in vergleichbarer

Lage Arbeitslosenentschädigung, vermag dem Beschwerdeführer ebenfalls nicht

weiterzuhelfen. Zunächst bleibt seine Behauptung ohne Beleg. Doch selbst wenn

sie zutreffen sollte, könnte der Versicherte nicht als vermittlungsfähig gelten

da dies auf eine Gleichbehandlung im Unrecht (BGE 121 II 88 Erw. 5a)

hinausliefe, wofür die Voraussetzungen nicht erfüllt wären.

Richtig ist auch die

Argumentation der Vorinstanz in bezug auf die befristete Stelle als Koch, die

der Beschwerdeführer gefunden hat. Angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt

muss diese Stelle als Glücksfall bezeichnet werden.

Als Beweis für eine

allgemein vorhandene Vermittlungsfähigkeit Arbeitsloser in derselben Situation

kann sie nicht dienen."

(…)." (cfr. STCA del 24 marzo 1998 nella causa C.,

38.1997.311)

Questa

sentenza è stata confermata dal TFA. Nel suo giudizio del 3 agosto 1998 (C

141/98) l’Alta Corte ha in particolare precisato:

" ...

Infine, la giurisprudenza cantonale si è correttamente riferita alla prassi in

cui questa Corte aveva avuto modo di vagliare il tema dell'idoneità al

collocamento di assicurati disponibili sul mercato del lavoro per pochi mesi

prima di iniziare un periodo di servizio militare (DTF 123 V 218 consid. 5a e

sentenze ivi citate).

3.- Nella fattispecie concreta, il ricorrente è

stato licenziato dal suo datore di lavoro con effetto al 31 ottobre 1997, per

motivi di ristrutturazione del personale.

Egli ha dovuto adempiere gli obblighi militari a

partire dal 1° febbraio 1998, per cui le sue possibilità di essere assunto da

un potenziale datore erano ridotte, la durata della disponibilità per un

eventuale impiego essendo stata di soli tre mesi. In base a tali circostanze,

le precedenti istanze hanno considerato essere l'assicurato inidoneo al

collocamento.

a) A sostegno del suo gravame, l'insorgente fa valere che nei

casi enunciati nel giudizio impugnato il periodo di tempo a disposizione del

disoccupato era stato inferiore a tre mesi. A suo avviso, si dovrebbe inoltre

tener conto di un coordinamento tra il diritto dell'assicurazione contro la

disoccupazione ed il disciplinamento legale che contempla il contratto di

lavoro. Palesemente la sua collocabilità risulterebbe pure dal fatto di aver

effettivamente reperito un'attività temporanea nella professione di cuoco, per

il periodo dall'8 dicembre 1997 al 31 gennaio 1998.

b) Le tesi sostenute dal ricorrente non possono essere

condivise e non sono pertanto suscettibili di sovvertire l'esito della

vertenza. A prescindere dal fatto che la durata di controllo della

disoccupazione di I.C. non diverge sostanzialmente da quelle riscontrate nella

menzionata prassi, a giusta ragione i giudici cantonali hanno sottolineato che

nel campo alberghiero le possibilità di un impiego di brevissima durata sono estremamente

ridotte in periodo di bassa stagione (cfr. DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a e

b). Pure in modo pertinente essi hanno rilevato come l'effettivo reperimento da

parte dell'assicurato di un'attività temporanea nella professione di cuoco sia

stata una coincidenza fortunata, irrilevante ai fini decisionali (cfr. DLA

1996/1997 no. 35 pag. 198 consid. 2d). Infine, nella misura in cui il

ricorrente si avvale di un coordinamento tra il diritto dell'assicurazione

contro la disoccupazione e la normativa legale in materia di contratto di

lavoro, in particolare per quanto concerne l'art. 336c cpv. 1 lett. a CO, gli

accennati intendimenti prospettati a suo tempo dal legislatore non possono

essere considerati vincolanti per l'amministrazione o il giudice che statuisce

in merito all'idoneità al collocamento fondandosi sul mercato del lavoro

secondo le condizioni vigenti al giorno d'oggi.

Deriva da quanto precede che l'adempimento del requisito

della collocabilità del ricorrente dev'essere negato.

Si giustifica pertanto di confermare

le precedenti pronunzie."

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 30 settembre 2002 nella

causa N. (C 43/00) nella quale l'Alta Corte si è così espressa:

" (…)

Giova tuttavia senz'altro ribadire che, secondo la giurisprudenza,

una persona assicurata che a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile

sul mercato del lavoro solo per un periodo limitato, non può di regola essere

considerata idonea al collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5a e riferimento). In

una simile evenienza, infatti, le prospettive di venire, per il periodo di

tempo rimanente, assunto da un altro datore di lavoro sono relativamente

esigue. Decisivo, per la valutazione nel singolo caso, diventa pertanto l'esame

prospettivo in base al quale si possa o meno ritenere, con una certa

verosimiglianza, che un datore di lavoro assumerà la persona assicurata per il

tempo effettivamente a disposizione (DTF 126 V 522 consid. 3a

e riferimenti; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

pag. 86, no. 216).

2.

2.1 Emerge dagli atti ed è pacifico che l'interessato

opponente si è annunciato il 10 maggio 1999 al collocamento chiedendo, da tale

data, l'erogazione di indennità di disoccupazione. Incontestata è inoltre la

circostanza per cui gli è stato notificato l'ordine di marcia per prendere

parte, dal 21 giugno 1999, alla scuola sottufficiali.

2.2 A determinare, nel caso di specie, l'idoneità al

collocamento non sono in primo luogo la volontà e gli sforzi messi in atto

dall'assicurato bensì le prospettive di reperire un posto di lavoro per le sei

settimane che separavano il giorno d'iscrizione alla disoccupazione e l'entrata

in servizio.

Questa Corte, dovendo di principio esaminare la decisione

amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto

esistente al momento in cui essa venne emanata (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V

248 consid. 1a), deve valutare se, al più tardi all'11 giugno 1999 (data della

decisione querelata), l'interessato potesse nutrire reali prospettive di

trovare un'occupazione adeguata prima di dovere entrare in servizio e fare

fronte ai propri obblighi militari.

In considerazione della giurisprudenza suesposta, la domanda deve

essere chiaramente negata, l'assicurato essendo allora stato disponibile sul

mercato del lavoro di riferimento solo per un breve periodo e non avendo di

conseguenza egli potuto risultare collocabile (cfr. sentenza del 15 maggio 2002

in re K., C 210/01, consid. 3b, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare

- e negare - la collocabilità di un assicurato

annunciatosi al collocamento sei settimane prima di cominciare la scuola

sottufficiali).

Nulla modifica in tale contesto il fatto che all'interessato sia

stato concesso di interrompere il servizio militare dopo tre settimane dal suo

inizio e di intraprendere la nuova attività lavorativa. Tale circostanza non è

suscettibile di stravolgere l'esame prospettivo suesposto e di modificare

l'apprezzamento al momento in cui è stata presa la decisione (cfr. DLA 1978 no.

31 pag. 118 seg.). Come questo Tribunale ha già avuto modo di statuire in altra

sede (cfr. DLA 1996/1997 no. 35 pag. 198 consid. 2d), l'effettivo reperimento

dell'occupazione, possibile solo grazie alla flessibilità dimostrata dal responsabile

del corso, configura, per il resto, una coincidenza fortunata, irrilevante ai

fini decisionali.

2.3 In tali condizioni si deve concludere che l'idoneità al

Considerandi

collocamento di N. doveva essere negata per il periodo litigioso. II ricorso di

diritto amministrativo si appalesa pertanto fondato, mentre la pronuncia

cantonale deve essere annullata.

Questa Corte non ignora il fatto che la negazione della

collocabilità - in considerazione dell'obbligo di prestare servizio militare -

possa creare, per il disoccupato in questione, una situazione insoddisfacente.

Tuttavia, come essa ha già avuto modo di rilevare a più riprese, eventuali

rimedi devono essere messi in atto dal legislatore (DLA 1998 no. 29 pag. 160

consid. 2b; cfr. anche DTF 118 V 173 consid. 2b e riferimenti). A tal proposito

si osserva, per completezza, che progetti in questo senso si trovano al momento

in fase di preparazione."

A

proposito dell'idoneità al collocamento degli assicurati che hanno già preso

delle disposizioni per il futuro, Stauffer, commentando una sentenza del TFA

del 7 dicembre 2000 nella causa L., si è così espresso:

"

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Der 1975 geborene L. kündigte am 23.5.1998 sein

Arbeitsverhältnis und trat am 30.6.1998 aus der Firma aus. Bereits am 23.6.1998

meldet er sich zur Arbeitsvermittlung und beantragt ab 1.7.1998 die Ausrichtung

von Arbeitslosenentschädigung. Die Arbeitslosenkasse ersucht am 11.8.1998 das

KIGA um Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit des Versicherten. Dieser

absolviert vom 30.8. bis 12.12.1998 eine Sprachschule. Auf den 1.1.1999 meldet

er sich in Arbeit ab.

Das KIGA lehnt den Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung mit Verfügung vom 4.2.1999 wegen fehlender

Vermittlungsfähigkeit ab. Die Arbeitslosenkasse stellt den Versicherten am 23.3.1999

infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit ab 1.7.1998 für die Dauer von 8

Tagen in der Anspruchsberechtigung ein.

Gegen beide Verfügungen führt L. Beschwerde vor

Versicherungsgericht des Kantons Aargau, welches die Beschwerden mit Entscheid

vom 10.8.1999 abweist. Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt L. die

Anerkennung seiner Vermittlungsfähigkeit und somit die Bejahung des Anspruchs

auf Arbeitslosenentschädigung.

Aus den Erwägungen des EVG:

Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

für die Zeit ab 1.7. bis 29.8.1998. Hat eine Person auf einen bestimmten Termin

anderweitig disponiert und steht sie deshalb für eine neue Beschäftigung nur

noch während kurzer Zeit zur Verfügung, gilt eine solche Person in der Regel

nicht als vermittlungsfähig. In einem solchen Fall sind nämlich die Aussichten,

zwischen dem Verlust einer alten und dem Antritt einer neuen Stelle von einem

andern Arbeitgeber angestellt zu werden, verhältnismässig gering. Entscheidend

für die Beurteilung des Einzelfalles ist dabei, ob mit einer gewissen

Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass ein Arbeitgeber die versicherte

Person für die konkret zur Verfügung stehende Zeit noch einstellen würde (vgl.

dazu BGE 110 V 208 E. 1; SVR 2000 ALV Nr. 1, S. 1 E. 2b, ARV 1991 Nr. 3, S. 24

E. 2d, ARV 1990 Nr. 13, S. 84 E. 2a).

Im konkreten Fall betrug die Zeit für eine

allfällige Vermittlung acht Kalenderwochen und drei Arbeitstage. Diese Periode

fällt zudem in die Sommermonate Juli und August, die für Tätigkeiten im

Bürobereich typische Ferienmonate sind, anders als beispielsweise für eine

Tätigkeit im Gastgewerbe. Das EVG kommt deshalb zum Schluss, dass für eine

Tätigkeit im Bürobereich während einer achtwöchigen Zeitspanne kaum Aussicht

auf eine Beschäftigung besteht und lehnt deshalb die Vermittlungsfähigkeit ab.

Bezüglich der zweiten Verfügung, die von der

Arbeitslosenkasse nach der Verfügung des KIGA erlassen wurde, und in der der

Versicherte infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit eingestellt wird,

sieht das Eidgenössische Versicherungsgericht jedoch keine Rechtsgrundlage.

Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist nur möglich, wenn sämtliche

gesetzliche Anspruchsvoraussetzungen gegeben sind, was bei einer Verneinung

der Vermittlungsfähigkeit nicht der Fall ist. Damit besteht für eine

Einstellung in der Anspruchsberechtigung ab 1.7.1998 keine Grundlage und auch

ein Vollzug einer solchen Einstellung innert 6 Monaten gemäss Art. 30 Abs. 3

AVIG ist nicht möglich.

In der Folge heisst das EVG die vom Versicherten

erhobene Beschwerde teilweise gut, indem die Beschwerde betreffend

Vermittlungsfähigkeit abgewiesen, diejenige betreffend Einstellung in der

Anspruchsberechtigung infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit hingegen

gutgeheissen wird.

Bemerkungen:

Das EVG hat in konstanter Rechtsprechung und bereits

unter dem alten Recht festgehalten, dass aus einer beschränkten Dauer der

Vermittlungsfähigkeit unter Umständen eine Vermittlungsunfähigkeit resultiert.

Eine einzige Ausnahme wird dort gemacht, wo die beschränkte Dauer der

Vermittlungsfähigkeit darauf zurückzuführen ist, dass auf eine späteren

Zeitpunkt bereits eine die Arbeitslosigkeit beendende neue Stelle gefunden

wurde, da der Antritt der neuen Stelle in Erfüllung der allen versicherten Personen

obliegenden Schadenminderungspflicht erfolgt.

Liegt das die Arbeitslosigkeit beendende Ereignis

jedoch im freien Ermessen des Versicherten, beispielsweise weil jemand einen

Auslandaufenthalt antritt (ARV 1988 Nr. 2 S. 24 E. 3a, 1991 Nr. 3 S. 24 E. 2b),

ins Ausland verreist (ALV Praxis 1996/3 S. 5/3), fest Ferien geplant sind (ARV

1992.

Nr. 10 S. 124 E. 2a) oder Jemand die Unteroffiziersschule absolviert (ALV

1996/3 S. 5/2, Bestätigt in BGE 123 V 218 E. 5a), ist von einer fehlenden

Vermittlungsfähigkeit auszugehen.

Richtigerweise wird dabei einzelfallweise geprüft,

wie im konkreten Beschäftigungszweig die Arbeitschancen sind. So wird im

Gastgewerbe in Zeiten der Hochsaison eher eine vorübergehende Beschäftigung zu

finden sein, als dies in anderen Berufen möglich ist. Insofern ist der

Rechtsprechung des EVG zuzustimmen. (…)"

2.5

Nella

presente fattispecie l'assicurato si è iscritto per il collocamento il 26

agosto 2004 ed ha iniziato la scuola reclute il 1° novembre 2004 (cfr. doc.

11/A e 6/E).

Egli era

disponibile per il mercato del lavoro soltanto per poco più di due mesi.

RI 1 ha

concluso il proprio tirocinio presso la __________ il 31 luglio 2004 e ha

superato gli esami di impiegato d’ufficio (cfr. doc. 11/B e 6/C).

In

seguito egli ha postulato per un’occupazione, sia in ufficio, sia in magazzino

o in un punto di vendita per qualunque lavoro (cfr. doc. 11/C-11/N).

La

professione di impiegato d’ufficio è un settore professionale che offre

piuttosto impieghi duraturi.

D’altra

parte è lo stesso assicurato che nei suoi scritti del 20 settembre 2004 alla

Sezione del lavoro e all’Ufficio Regionale di Collocamento (URC) ha, in

particolare, affermato che:

"

(…)

Non trascuravo di contattare comunque aziende

grandi che potessero avere bisogno di un impiegato dal 1 agosto al 31 ottobre

2004.

Purtroppo senza esito positivo; evidentemente nessuno in questo periodo

estivo e per un periodo così limitato ha interesse ad assumere un giovane in

prossima partenza per il servizio militare. (…)" (cfr. doc. 6/C).

"

(…)

Appena saputo che non potevo restare presso la

ditta di tirocinio, mi sono iscritto personalmente presso gli uffici di: __________,

__________, __________, __________. La mia disponibilità non si limitava a

lavori d’ufficio, ma anche a diversi lavori affini, magazziniere, aiuto

magazziniere, aiuto nella vendita o altro. Da quella volta ho scritto a diverse

ditte delle offerte spontanee senza ricevere finora una risposta positiva. Ho

sollecitato gli uffici sopra indicati il 2.9.2004, pure senza risposta

positiva, con la spiegazione che durante il mese di agosto quasi tutte le ditte

rimanevano chiuse. (…)." (cfr. doc. 6/D)

In simili

condizioni, questo Tribunale deve concludere, alla luce della giurisprudenza riprodotta

(cfr. consid. 2.4), che il tempo messo a disposizione da RI 1 era troppo

limitato per avere un sufficiente numero di potenziali datori di lavoro

disposti ad assumerlo.

Questo

vale anche se l’assicurato, come da lui sostenuto, si fosse effettivamente

iscritto al collocamento il 29 luglio 2004.

In questo

caso il tempo che egli avrebbe avuto a disposizione per il mercato del lavoro

sarebbe comunque stato soltanto di poco superiore ai tre mesi

A ragione

dunque la Sezione del lavoro ha considerato l'assicurato inidoneo al

collocamento.

Quanto agli

asseriti ritardi con cui egli sarebbe stato informato (cfr. doc. V e consid.

1.

) va rilevato che dopo l’iscrizione al collocamento del 26 agosto 2004 già

il 13 settembre 2004 l’URC ha trasmesso alla Sezione del lavoro la

Comunicazione Dubbi circa l’idoneità al collocamento (cfr. doc. 11).

Copia della

Comunicazione é quindi stata trasmessa subito il 16 settembre 2003

all’assicurato (cfr. doc. 10) che, da quel momento, era pertanto a conoscenza

del fatto che la sua idoneità al collocamento era messa in dubbio visti i suoi

prossimi obblighi militari.

In

simili circostanze la decisione su opposizione impugnata va confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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