38.2005.28
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8 giugno 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
38.2005.28
Data decisione, Autorità:
08.06.2005, TCA
Titolo:
Il ricorso inoltrato al TCA più di 2 mesi e mezzo dopo la scadenza del relativo termine,calcolato partendo dalla notifica,alla scadenza del termine di giacenza di 7 giorni,della decisione su opposizione e tenendo conto delle ferie giudiziarie estive, è tardivo. Esso è quindi irricevibile.
INTEMPESTIVITÀ
INTERESSI DI RITARDO
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
RICORSO
art. 38 LPGA
art. 39 LPGA
art. 40 LPGA
art. 60 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.28
DC/sc
Lugano
8 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2004
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 agosto
2004 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 29
novembre 2004 RI 1 ha inoltrato al TCA un'opposizione (recte: ricorso) contro
una decisione della Cassa disoccupazione __________ del 27 ottobre 2004.
L'assicurato
è stato più volte invitato a completare il ricorso, ciò che gli ha fatto il 14 marzo
2005.
In quest'ultimo
scritto l'assicurato ha precisato quanto segue:
" Intendo
ricorrere alle seguenti decisioni:
- Decisione n° 15973, emessa dall'ufficio giuridico del lavoro di
Bellinzona in data 27 aprile 2004
- Decisione su opposizione, emessa dalla Sezione del lavoro di
Bellinzona in data 5 agosto
2004
- Decisione, emessa dalla cassa disoccupazione __________ di __________
in data 20 agosto 2004
- Decisione su opposizione, emessa dalla cassa disoccupazione __________
di __________ in data 27 ottobre 2004
Esposizione dei fatti:
in poche parole mi sono ritrovato visto i tempi
che corrono a dover far fronte alle indennità di disoccupazione, ma nonostante
la molto grave situazione di per se, mi sono dovuto assorbire i maltrattamenti
dall' ufficio del lavoro di __________. Parlo di maltrattamenti e pressioni
rivolte ignobilmente a chi ha perduto il proprio lavoro senza colpa; io sono
fin dall'inizio stato preso di mira da costoro in quanto mi si chiedeva
l'impossibile, giustificazioni una dietro l'altra per non parlare di sanzioni
che ingiustamente e per forza maggiore ho dovuto pagare malgrado la mia
delicata situazione finanziaria. Mi sono sentito fin dal primo momento
manipolato da persone che addirittura si permettevano di farmi apparire che la
perdita del posto del lavoro era colpa mia ...
di conseguenza anche la possibilità di togliermi
delle indennità era per l'ufficio del lavoro di __________ primaria cosa. Ed è
questo che è successo e più precisamente il mio collocatore Signor __________
non mi ha dato sufficienti chiarimenti per come si pianifica l'attività che
avevo in mente di preparare, cioè l'attività di intermediatore immobiliare.
Purtroppo quest'idea che era solo tale si è trasformata all'improvvisa secondo le autorità competenti
in un'attività indipendente ne
creasse un guadagno intermedio, e come si può ben immaginare ciò mi ha
penalizzato enormemente al punto di rinunciare immediatamente alla
pianificazione di questa attività. Non perché non lo volessi ma chiaramente
perché applicando così un guadagno ipotetico di ben 3'000.- mensili,
impossibili da raggiungere, i miei effettivi introiti mensili risultavano
essere sotto i 1'000 ... non
aggiungo altro.
Motivazioni:
Ora mi ritrovo a dover affrontare un'altra
montagna di soldi da pagare che non so come pagare. Mi sento umiliato da queste
autorità e raggirato, e ancora oggi questa cosa influenza la mia vita
quotidiana, spero solo che non influisca il rapporto di lavoro che ho
instaurato con l'attuale datore di lavoro.
PS. Chiedo sinceramente perdono per il ritardo
nel rispondervi, .... tutto ciò mi ha veramente super impegnato.
Concludo:
Chiedo di poter rivalutare il tutto e di non
dovermi assorbire ulteriori debiti, inoltre chiedo se possibile controllare che
non ci siano stati abusi nei miei confronti visti gli articoli menzionati nelle
decisioni. Chiedo i danni morali e vorrei riservarmi il diritto di denunciare
eventuali responsabili. Vorrei valutare e chiedere il rimborso del danno
finanziario che mi ritrovo." (Doc. V)
1.2. Per quel che concerne il
ricorso contro la decisione su opposizione emessa dalla Cassa di disoccupazione
il 27 ottobre 2004, il TCA ha aperto un altro incarto (38.2004.91) e il ricorso
verrà trattato separatamente.
1.3. Il 16 marzo 2005 il TCA ha
invitato la Sezione del Lavoro ad accertare presso la posta la data esatta in
cui l'assicurato ha ricevuto la decisione su opposizione del 5 agosto 2004
(Doc. VI).
La Sezione del Lavoro ha
così risposto il 13 aprile 2005:
"
Con riferimento alla causa citata a margine e al
vostro scritto 16 marzo 2005, vi trasmettiamo in allegato il risultato
dell'accertamento esperito presso la Posta, dal quale risulta che la decisione
su opposizione 5 agosto 2004, trasmessa inizialmente all'assicurato con invio
raccomandato, è stata rinviata al luogo di impostazione in data 16 agosto 2004.
Va osservato che la predetta decisione è stata
intimata all'indirizzo corretto, che l'invio non è stato ritirato e che,
trascorso il termine di giacenza di sette giorni, l'invio è da considerare
notificato allo scadere di questo periodo e prende avvio il termine ricorsuale
di trenta giorni. Ora, nel caso in esame, il termine per interporre ricorso al
Tribunale cantonale delle assicurazioni, calcolato alla fine del termine di
giacenza, è ampiamente trascorso, per cui il gravame presentato dal signor RI 1
in data 29 novembre 2004 appare tardivo e dunque irricevibile.
Vi rimettiamo inoltre
la documentazione trasmessa dal signor RI 1 alla Cassa di disoccupazione __________
di __________ e fattaci pervenire dalla stessa in data 20/22 settembre 2004,
tra cui anche la nostra decisione su opposizione, firmata in originale,
ritrasmessa al signor RI 1 con invio normale (posta B) in data 19 agosto
2004." (Doc. VII)
1.4. La lettera
della Sezione del Lavoro è stata immediatamente trasmessa all'assicurato per
conoscenza (cfr. Doc. VIII).
Successivamente
all'assicurato è stato assegnato un termine di 10 giorni per prendere posizione
a proposito dalla tardività al ricorso (Doc. I).
L'assicurato
non ha formulato nessuna osservazione.
1.5. Il 9 maggio
2005 il segretario del TCA ha inviato a La Posta Svizzera uno scritto del
seguente tenore:
"
ai fini del giudizio della causa indicata a
margine, con riferimento all’allegata lettera della Sezione del lavoro al
nostro Tribunale e alla ricerca postale ivi annessa in fotocopia, vi preghiamo
di indicarci la data esatta in cui l’invio oggetto della ricerca postale è
pervenuto all’ufficio di distribuzione e la data in cui è iniziato a
decorrere il periodo di giacenza di 7 giorni.
Vi preghiamo di confermarci se il 16 agosto
“data di rinvio al luogo di impostazione” corrisponde al settimo giorno di
giacenza oppure no.
Vi ringraziamo per una vostra sollecita ed
esauriente risposta che ci permetterà di statuire quale istanza superiore alla
Sezione del lavoro, sulla fattispecie ricorsuale indicata a margine."
(Doc. X)
La Posta
Svizzera ha così risposto il 23 maggio 2005:
"
La LSI in questione è giunta al nostro ufficio
venerdì 6.8.04 con giacenza dal 7.8.04 al 13.8.04. Siccome il 13, ultimo giorno
a disposizione per il ritiro, cadeva in venerdì, la LSI è stata ritornata al
mittente il lunedì 16.8.04." (Doc. XI)
Questi
scritti sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (Doc. XII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Il
capoverso 2, prevede che gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se la
parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è
stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38
cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine
scade il primo giorno feriale seguente (cpv. 3).
Fatti
I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo
giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso,
dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (cpv.
4).
Secondo
la giurisprudenza federale, valida anche dopo l'entrata in vigore
dell'art. 38 cpv. 4 LPGA, quando la notificazione dell'atto litigioso avvenga
durante le ferie giudiziarie, il giorno che fa seguito alle ferie non entra in
linea di conto per il calcolo del termine di ricorso (cfr. DTF 122 V 60; STFA
del 25 ottobre 2001 nella causa S., U 55/00; STCA del 31 maggio 2001 nella
causa F., U 216/00; U. Kieser, "ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 38 n. 12
pag. 407).
2.3. Nella
presente evenienza, la decisione su opposizione della Sezione del Lavoro datata
5 agosto 2004.
L'assicurato,
nella migliore delle ipotesi (cfr. Doc. I: il titolo del ricorso cita solo la
decisione del 27 ottobre 2004 della Cassa __________) ha inoltrato un ricorso
al TCA il 29 novembre 2004.
Al
riguardo questo Tribunale ricorda che un invio raccomandato è reputato notificato
al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il
destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato
nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato
è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro alla Posta; se ciò
non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni,
l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo.
Questo
principio è stato ricordato in una recente sentenza del 22 febbraio 2005 nella
causa B., H 134/04 nella quale l'Alta Corte si è così espressa:
"
(...)
2.
L'onere della prova circa l'atto e il momento
della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio,
all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid.
2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con
il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di
assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può
tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105
III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121).
Secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è
considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve
effettivamente. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si
rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella
bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene
ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro,
corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo
giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere
un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid.
2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag.
329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo
comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale
(DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo
lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità,
omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali
provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le
stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un
rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della
sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di
Considerandi
notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare
ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e
riferimento).
Detto altrimenti, una decisione amministrativa o
giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando
entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che
quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda
altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui
il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a
prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la
notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo
(cfr. sentenza del 3 luglio 2001 della 2a Corte di diritto pubblico,
2A.271/2001).
Infine, sempre secondo giurisprudenza, è da
considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo
sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita,
risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b; cfr. pure RDAT 1997 II
no. 26t pag. 380). (...)"
Su questo argomento, vedi pure
le sentenze del TFA del
7.
dicembre 2004 nella
causa A. (M 2/03) e dell'11 aprile 2005 nella causa R. (C 24/05).
Generalmente
un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi
sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA del 13 settembre 2000 nella causa
S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali
della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione del gennaio
2004).
Questa
finzione di notifica vale, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba
ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,
l'intimazione di un atto.
Pertanto
chi si assenta - per un certo lasso di tempo - dal proprio domicilio, pendente
una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una
comunicazione ufficiale, deve comunicare correttamente e tempestivamente il suo
nuovo recapito, in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente
notificati, o designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome. In
caso contrario, egli non può prevalersi della sua assenza presso l’indirizzo
noto all’autorità al momento della notifica di un determinato atto. La
comunicazione a tale indirizzo è da considerare come validamente notificata
(cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid.
4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a;
STFA del 22 febbraio 2005 nella causa S., H 134/04 consid. 2; STFA del 9 agosto
2001.
nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H
338/00).
Secondo
costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto
notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri o ne
prenda altrimenti conoscenza, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella
sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144; STFA del 22
febbraio 2005 nella causa S., H 134/04 consid. 2).
2.4
Nel caso in
esame, dalla documentazione relativa alla ricerca postale effettuata
dall’amministrazione, risulta che la decisione formale emessa dalla Sezione del
lavoro il 5 agosto 2004 è stata inviata all’assicurato per raccomandata il
medesimo giorno.
Essa non
è stata ritirata dal ricorrente ed è stata rinviata al luogo d'impostazione il
16.
agosto 2004 (cfr. Doc. VII1 e Doc. VII). La Posta Svizzera ha precisato che
il termine di giacenza di 7 giorni è scaduto il 13 agosto 2004 (cfr. consid.
1.
).
Alla luce
della giurisprudenza federale citata la decisione su opposizione deve essere
ritenuta correttamente notificata alla scadenza del termine di giacenza di 7
giorni (cfr. consid. 2.3) .
Di
conseguenza, nella presente fattispecie la decisione su opposizione deve essere
ritenuta notificata il 13 agosto 2004.
Tenuto
conto delle ferie giudiziarie il termine di ricorso scadeva il 15 settembre
2004.
(cfr. consid. 2.2).
Il
ricorso del 29 novembre 2004 è pertanto manifestamente tardivo e quindi
irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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