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Decisione

38.2005.28

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 giugno 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo

giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso,

dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (cpv.

4).

Secondo

la giurisprudenza federale, valida anche dopo l'entrata in vigore

dell'art. 38 cpv. 4 LPGA, quando la notificazione dell'atto litigioso avvenga

durante le ferie giudiziarie, il giorno che fa seguito alle ferie non entra in

linea di conto per il calcolo del termine di ricorso (cfr. DTF 122 V 60; STFA

del 25 ottobre 2001 nella causa S., U 55/00; STCA del 31 maggio 2001 nella

causa F., U 216/00; U. Kieser, "ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 38 n. 12

pag. 407).

2.3. Nella

presente evenienza, la decisione su opposizione della Sezione del Lavoro datata

5 agosto 2004.

L'assicurato,

nella migliore delle ipotesi (cfr. Doc. I: il titolo del ricorso cita solo la

decisione del 27 ottobre 2004 della Cassa __________) ha inoltrato un ricorso

al TCA il 29 novembre 2004.

Al

riguardo questo Tribunale ricorda che un invio raccomandato è reputato notificato

al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il

destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato

nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato

è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro alla Posta; se ciò

non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni,

l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo.

Questo

principio è stato ricordato in una recente sentenza del 22 febbraio 2005 nella

causa B., H 134/04 nella quale l'Alta Corte si è così espressa:

"

(...)

2.

L'onere della prova circa l'atto e il momento

della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio,

all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid.

2a). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con

il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di

assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può

tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105

III 46 consid. 3, DLA 2000 no. 25 pag. 121).

Secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è

considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve

effettivamente. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si

rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella

bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene

ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro,

corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo

giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere

un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid.

2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag.

329). Ne discende che se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo

comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale

(DTF 117 V 133 consid. 4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo

lasso di tempo) dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità,

omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali

provenienti a tale recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le

stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un

rappresentante abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della

sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di

Considerandi

notifica di un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare

ugualmente come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e

riferimento).

Detto altrimenti, una decisione amministrativa o

giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando

entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che

quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda

altrimenti conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui

il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a

prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la

notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo

(cfr. sentenza del 3 luglio 2001 della 2a Corte di diritto pubblico,

2A.271/2001).

Infine, sempre secondo giurisprudenza, è da

considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo

sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita,

risultante dalle circostanze (DTF 110 V 38 consid. 3b; cfr. pure RDAT 1997 II

no. 26t pag. 380). (...)"

Su questo argomento, vedi pure

le sentenze del TFA del

7.

dicembre 2004 nella

causa A. (M 2/03) e dell'11 aprile 2005 nella causa R. (C 24/05).

Generalmente

un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi

sono giuridicamente irrilevanti (cfr. STFA del 13 settembre 2000 nella causa

S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali

della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione del gennaio

2004).

Questa

finzione di notifica vale, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba

ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede,

l'intimazione di un atto.

Pertanto

chi si assenta - per un certo lasso di tempo - dal proprio domicilio, pendente

una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una

comunicazione ufficiale, deve comunicare correttamente e tempestivamente il suo

nuovo recapito, in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente

notificati, o designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome. In

caso contrario, egli non può prevalersi della sua assenza presso l’indirizzo

noto all’autorità al momento della notifica di un determinato atto. La

comunicazione a tale indirizzo è da considerare come validamente notificata

(cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid.

4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a;

STFA del 22 febbraio 2005 nella causa S., H 134/04 consid. 2; STFA del 9 agosto

2001.

nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H

338/00).

Secondo

costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto

notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri o ne

prenda altrimenti conoscenza, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella

sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144; STFA del 22

febbraio 2005 nella causa S., H 134/04 consid. 2).

2.4

Nel caso in

esame, dalla documentazione relativa alla ricerca postale effettuata

dall’amministrazione, risulta che la decisione formale emessa dalla Sezione del

lavoro il 5 agosto 2004 è stata inviata all’assicurato per raccomandata il

medesimo giorno.

Essa non

è stata ritirata dal ricorrente ed è stata rinviata al luogo d'impostazione il

16.

agosto 2004 (cfr. Doc. VII1 e Doc. VII). La Posta Svizzera ha precisato che

il termine di giacenza di 7 giorni è scaduto il 13 agosto 2004 (cfr. consid.

1.

).

Alla luce

della giurisprudenza federale citata la decisione su opposizione deve essere

ritenuta correttamente notificata alla scadenza del termine di giacenza di 7

giorni (cfr. consid. 2.3) .

Di

conseguenza, nella presente fattispecie la decisione su opposizione deve essere

ritenuta notificata il 13 agosto 2004.

Tenuto

conto delle ferie giudiziarie il termine di ricorso scadeva il 15 settembre

2004.

(cfr. consid. 2.2).

Il

ricorso del 29 novembre 2004 è pertanto manifestamente tardivo e quindi

irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é irricevibile.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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