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Decisione

38.2005.29

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 giugno 2005Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul

caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di

controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i

precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese

tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di

dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì

17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi

manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del

personale, non era stato adeguatamente informato circa la data

dell'appuntamento.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal

diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione,

egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul

serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti oltre

ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre adempiuto

diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine quadro,

iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la circostanza

che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver rifiutato

un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.

In una

sentenza del 4 marzo 2003 nella causa W., C 100/02, ha stabilito che

l’amministrazione, infliggendo a un assicurato 5 giorni di sospensione per non

avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentato

con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di

apprezzamento.

Infine in

una sentenza del 4 dicembre 2003 nella causa S. (C 206/03) l'Alta Corte ha

confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era

presentato a un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato

convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta

dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che durante le feste

natalizie del 2002, trascorse in Spagna, lo avessero derubato, oltre che dei

soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è infatti stata

ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe

dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi

appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003

all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso

riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.

Dal canto

suo, questo Tribunale ha sempre regolarmente confermato le decisioni degli URC

con le quali venivano sospesi dal diritto all'indennità di disoccupazione degli

assicurati che senza valide giustificazioni non avevano presenziato a dei

colloqui di consulenza e di controllo (cfr. D. Cattaneo, Alcuni compiti degli

Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza, Appunti

sociali, fascicolo n. 3., Pregassona 2000, pag. 50 segg.).

Infatti,

non sono quasi mai state ritenute valide dal TCA, giustificazioni addotte dagli

assicurati per non aver partecipato a colloqui di consulenza del tipo: "mi

sono dimenticato/a dell'appuntamento" (cfr. STCA del 2 maggio 2000 nella

causa L.P.); "ho confuso le date" (cfr. STCA del 21 settembre 1999

nella causa E.G.L.) oppure "c'è stato un malinteso" (cfr. STCA del 21

settembre 1999 nella causa M.C.).

In una

sentenza del 14 luglio 1999 nella causa M.P., il TCA, dopo aver appurato in

udienza che ogni mese ha luogo un colloquio di consulenza con la collocatrice

ed uno di controllo (effettuato agli sportelli) e che il calendario di

controllo viene consegnato agli assicurati sin dal momento in cui si iscrivono

per il collocamento, ha confermato la sanzione di 10 giorni inflitta ad un

assicurato che non si era puntualmente presentato in quanto la visita del

proprio cane da parte di un veterinario si è protratta più del previsto.

Inoltre egli avrebbe avuto problemi a reperire un parcheggio.

Il TCA

non ha ritenuto valida la giustificazione di un'assicurata che non si è

presentata ad un colloquio perché stava svolgendo una prova per un nuovo

lavoro. Il TCA ha considerato che l'assicurata doveva comunque avvertire

tempestivamente e direttamente la sua consulente della mancata partecipazione

all'incontro, illustrandone i motivi (cfr. STCA del 6 aprile 2000 nella causa

M.D.).

Il

Tribunale è giunto alla stessa conclusione (sanzione confermata) nel caso di un

assicurato che non si è presentato in quanto stava facendo un trasloco (stralcio

del 30 marzo 2000 nella causa A.I.).

In altri

casi il TCA ha stabilito che spetta all'assicurato organizzarsi in modo tale da

potere ricevere le convocazioni tempestivamente inviate dall'URC (cfr. STCA del

24 settembre 1999 nella causa G.B.; STCA del 21 aprile 1999 nella causa C.Z.).

In una

sentenza dell'8 gennaio 1996 nella causa M.S. il TCA ha confermato la sanzione

di 5 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a una riunione

informativa, in quanto, a seguito di un infortunio, poteva muoversi solo con le

stampelle. Il Tribunale ha in particolare precisato che poiché l'ordine

dell'UCL riguardava la semplice partecipazione ad una seduta informativa egli

non poteva dunque giustificare la mancata presenza con motivi di salute. D'altra

parte l'assicurato non aveva neppure avvisato telefonicamente il collocatore

circa l'impossibilità di presenziare al colloquio (cfr. STCA del 17 agosto 1993

nella causa M.M.).

Inoltre,

in una sentenza del 31 luglio 2000 nella causa L.I., questa Corte ha confermato

la sanzione inflitta ad un assicurato il quale non si è presentato ad un

colloquio affermando, dopo aver ricevuto la "Richiesta di

giustificazioni" da parte dell'URC, di avere avuto problemi con la sua

auto mentre si trovava fuori __________. In effetti, benché sia stato invitato

dal TCA a fornire maggiori dettagli sui problemi che avrebbe avuto, non ha

risposto alle precise domande che gli sono state formulate e di conseguenza non

ha così reso credibile le giustificazioni addotte. L'assicurato si era,

peraltro, già nel passato dimenticato di un colloquio.

2.4. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa

lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso

di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto

all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.5. Riguardo

alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le

direttive dell'UFSEL concernenti i giorni di sospensione da applicare per la

mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, op.

cit., pag. 53-54).

In una

sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C.,

(C

268/98), non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:

"

(…)

Aus dem Umstand, dass die

Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund

alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten

RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist.

Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die

Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art.

30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des

theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen.

Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht

bundesrechtskonform."

(STFA del 22 dicembre 1998

nella causa C., C 268/98 Hm)

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza

nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata

in DLA 2000 pag. 101 e segg.

2.6. Va

riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato

dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo

hanno una grande importanza (cfr. STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C

268/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98; STFA del 22

dicembre 1998 nella causa R., C 336/98).

Infatti,

la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per

reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare

l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per

ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.

f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per

questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle

date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.

La

giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare

(mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del

7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).

Il compito

dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta

applicazione della Legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i

disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti

abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità

al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso all'UCL

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).

Infine,

ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito

la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano

"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola

volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di

questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale

Considerandi

della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la

LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa

la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di

consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare

questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi

dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente

effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.2.).

2.7

Nell'evenienza

concreta all'assicurato, il 23 dicembre 2004, in occasione del colloquio di

iscrizione, è stata consegnata la convocazione al colloquio di consulenza del 4

febbraio 2005 che avrebbe dovuto avere luogo presso l’URC di __________ alle

ore 8:00. Tale convocazione è stata sottoscritta dall’assicurato stesso (cfr.

doc. 2, 12).

Il ricorrente, però, il 4

febbraio 2005, si è presentato presso l’amministrazione con un certo ritardo.

La collocatrice,

conseguentemente, non l’ha ricevuto e con decisione formale del 18 febbraio

2005.

l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni

(cfr. doc. A4; consid. 1.1.). Questo provvedimento è stato confermato con

decisione su opposizione del 1° marzo 2005 (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).

Prima di

emanare la decisione formale, l'URC, in data 4 febbraio 2005, ha invitato il

ricorrente a giustificare, entro il

18.

febbraio 2005, la propria assenza al colloquio di consulenza, sottolineando

inoltre che "giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento può

comportare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione"

(doc. 3).

L’insorgente

non ha risposto alcunché a tale richiesta.

Al

riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo al ricorrente la

"Richiesta di giustificazione", gli ha dato l'opportunità di

giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato

provvedimento nei suoi confronti.

Di

conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito

dell'assicurato (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di

opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 44/03;

STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03).

Risulta,

pertanto, infondata la censura formulata dall’insorgente nell’opposizione e nel

ricorso di non aver potuto spiegare all’URC le proprie ragioni in relazione al

fatto di essere arrivato in ritardo all’appuntamento del 4 febbraio 2005 (cfr.

doc. I; A2; consid. 1.2., 1.4.).

2.8

Come

stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.3.), in ben precise

situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente

da sanzioni. Occorre in particolare che il suo comportamento generale dimostri

che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di

prestazioni.

Nel caso

di specie è incontestato che l'assicurato si è presentato presso

l'amministrazione in ritardo. Controversa è, invece, l’entità di tale ritardo.

L’URC,

nella decisione su opposizione, ha indicato che dopo verifiche interne è stato

appurato che l’insorgente si sarebbe presentato alle ore 8:40, quindi con 40

minuti di ritardo (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).

In

occasione dell’udienza del 10 giugno 2005 la collocatrice del ricorrente ha

precisato alla vicecancelliera di aver atteso l’assicurato, il 4 febbraio 2005,

fino alle 8.30, come da sua prassi. In seguito, siccome lo stesso non è

arrivato, ha ricevuto l’assicurato successivo. Alle 8.40, allorché la

consulente è uscita dal suo ufficio per effettuare delle fotocopie, ha visto

l’insorgente (cfr. doc. VII).

Dal canto

suo il ricorrente, sia nell’opposizione che nell’atto ricorsuale, sostiene che

il ritardo corrisponde a 10 minuti e che è dovuto al fatto di aver trovato

traffico dopo aver accompagnato la moglie al lavoro presso la __________ di __________

(cfr. doc. A2; I; consid. 1.2.; 1.4.).

L’assicurato,

tuttavia, durante l’udienza del 10 giugno 2005, ha relativizzato le sue

precedenti asserzioni, indicando sì di essere entrato presso la sede dell’URC

alle 8:10, ma anche di non essersi subito recato dalla propria collocatrice, __________,

bensì di avere prima parlato con il signor __________ e di avergli chiesto dove

si trovava l’ufficio di __________ (cfr. doc. VII).

Il signor

__________ non svolge la funzione di collocatore, bensì si occupa di ricevere

gli assicurati agli sportelli al fine di fissare loro gli appuntamenti per le

iscrizioni in disoccupazione (cfr. doc. VII).

Dagli

atti risulta, però, che l’insorgente sapeva esattamente dove fosse l’ufficio

della sua collocatrice, dato che vi era già stato il 23 dicembre 2004 per il

colloquio di iscrizione (cfr. doc. 12, 15), come peraltro confermato

dall’assicurato medesimo in sede di udienza (cfr. doc. VII).

Riguardo

al motivo per il quale non si è recato direttamente dalla propria collocatrice

benché fosse già in ritardo, il ricorrente, interpellato nuovamente in

proposito dalla vicecancelliera, ha infine affermato che pensava di avere

comunque tempo (cfr. doc. VII).

In simili

condizioni, questa Corte ritiene che sia più attendibile la versione dei fatti

fornita dalla consulente del personale dell’assicurato.

L’amministrazione

non si è, d’altronde, mai contraddetta. Nella decisione su opposizione e nella

risposta di causa è stato indicato che da verifiche interne, in particolare

presso la collocatrice, è risultato che il ricorrente si è presentato

all’appuntamento del 4 febbraio 2005 con 40 minuti di ritardo (cfr. doc. I; A2).

Durante l’udienza del 10 giugno 2005 la consulente del personale ha poi

dettagliato quanto accaduto quel giorno (cfr. doc. VII).

Come

visto sopra, l’assicurato medesimo ha, inoltre, ammesso di essersi recato dalla

consulente dopo le 8:10 - senza specificare l’ora esatta -, in quanto in precedenza

si è attardato con il signor __________ (cfr. doc. VII).

Occorre,

dunque, concludere, in applicazione del principio della probabilità

preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali

(cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29

gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa

W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22

agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C

341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS

1993.

pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC

1984.

pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid.

8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b;

Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische

Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), che l’assicurato, il 4 febbraio 2005, è

comparso davanti alla sua collocatrice alle ore 8:40 circa, ossia con 40 minuti

di ritardo.

Tale ritardo non è poi

giustificato da validi motivi.

In primo luogo, come

spiegato dall’assicurato in occasione dell’udienza del 10 giugno 2005, egli il

4.

febbraio 2005 non è arrivato puntuale all’incontro con la propria consulente

del personale, semplicemente poiché ha accompagnato la moglie al posto di

lavoro presso la __________ di __________, visto che la stessa, che di solito

utilizza l’autobus, era in ritardo (cfr. doc. VII).

Quella mattina, dunque,

non sono intervenuti dei motivi di forza maggiore tali da rendere secondario

l’appuntamento presso l’URC.

L’insorgente, che era al

corrente dell’appuntamento del 4 febbraio 2005 con l’URC a far tempo dal 23

dicembre 2004, quando gli è stata consegnata la “Convocazione al colloquio di

consulenza” firmata dallo stesso (cfr. doc. 2), avrebbe dovuto e potuto, quindi,

organizzarsi in modo tale da arrivare puntuale al colloquio.

L’assicurato, al

contrario, è partito da casa, in Via __________ a __________ - strada nota per

il forte traffico soprattutto durante gli orari di punta, come di prima mattina

- soltanto alle 7.45 con l’intenzione di accompagnare prima la moglie in centro

e poi raggiungere la sede dell’URC sita in zona stazione.

In secondo luogo non vi

erano ragioni che richiedessero all’insorgente, quando è entrato presso l’URC

già in ritardo, di fermarsi dal signor __________. Egli, in effetti, sapendo

dove si trovava l’ufficio della propria collocatrice, avrebbe dovuto recarvisi

immediatamente.

Il comportamento

complessivo del ricorrente denota un certo disinteresse da parte sua verso i

propri obblighi di disoccupato, i quali dovevano essergli ben noti, avendo

partecipato, il 20 dicembre 2004, all’incontro informativo “Diritti e Doveri”

(cfr. doc. 1; VII).

Inoltre egli neppure si è

premurato di avvertire la propria consulente che sarebbe giunto in ritardo, né

alle 7.45 quando è uscito di casa, potendo immaginare che con il traffico di __________

a quell’ora e volendo prima recarsi in centro avrebbe rischiato di non arrivare

in tempo all’appuntamento, né dopo aver lasciato la moglie alla __________,

quando verosimilmente - anche nell’improbabile ipotesi in cui non fossero

ancora le 8.00 - ha potuto constatare che non sarebbe mai riuscito a giungere

puntuale all’incontro.

L’assicurato ha indicato

di non aver avvisato, in quanto non ci ha pensato (cfr. verbale di udienza 10

giugno 2005, doc. VII).

Il ricorrente, per di più,

nemmeno ha risposto alla “Richiesta di giustificazione” che la collocatrice gli

ha spedito il giorno stesso dell’appuntamento (cfr. doc. 3), motivando, davanti

alla vicecancelliera del TCA, questa omissione con il fatto di non sapere perché

non ha dato seguito alla richiesta (cfr. verbale di udienza 10 giugno 2005, doc.

VII).

Per quanto attiene alla

censura sollevata, soltanto con l’opposizione del 23 febbraio 2005, di non avere

risposto alla lettera dell’URC del 4 febbraio 2005, poiché egli, non essendo di

lingua madre italiana, ha qualche difficoltà di comprensione, va rilevato che

essa è irrilevante ai fini della presente vertenza.

In effetti, da un lato, sulla

Convocazione al colloquio del 4 febbraio 2005, consegnata all’assicurato il 23

dicembre 2004, è stato espressamente menzionato che “l’ufficio regionale di

collocamento si riserva di chiedere una giustificazione scritta per l’assenza” (cfr.

doc. 2), dall’altro, sulla “Richiesta di giustificazione” stessa del 4 febbraio

2005.

è stato indicato a chiare lettere di formulare le proprie giustificazioni

per iscritto entro il 18 febbraio 2005 e che, in caso contrario, l’URC avrebbe

deciso sulla base degli atti (cfr. doc. 3).

Se, nonostante l’esplicito

invito, l’assicurato avesse comunque nutrito dei dubbi in merito al tenore di

queste indicazioni, avrebbe dovuto perlomeno chiedere ragguagli alla sua

collocatrice.

Nemmeno giova al

ricorrente l’asserzione secondo cui, siccome egli era da poco in

disoccupazione, non era ancora pratico delle relative direttive e gli è così

sfuggita la lettera del 4 febbraio 2005 dell’URC. L’assicurato, infatti, come

visto, il 20 dicembre 2004 ha partecipato a un incontro presso

l’amministrazione durante il quale gli assicurati sono stati informati circa i

loro diritti e i loro doveri (cfr. doc. 1, VII).

Sulla

base della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3.), nel caso di

specie è quindi configurabile un comportamento che deve essere sanzionato.

Va, infine,

segnalato che l'assicurato era già stato sanzionato dall'URC il 23 dicembre

2004.

con sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità di rioccupazione

per mancate ricerche durante il periodo di disdetta. Tale decisione formale è passata

in giudicato incontestata (cfr. doc. 29).

Alla luce

di quanto esposto, il TCA deve concludere che a giusto titolo l'URC ha sospeso

l’insorgente dal diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 30

cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA del 4 marzo 2003 nella causa W., C 100/02).

2.9

Per quanto

concerne l’entità della sanzione, va rilevato che l’URC di __________ ha inflitto

all’assicurato 5 giorni di sospensione.

Al

riguardo è utile evidenziare che il TFA nella già citata sentenza del 4 marzo

2003.

nella causa W., C 100/02, ha stabilito che l’amministrazione, infliggendo

a un assicurato 5 giorni di sospensione per non avere potuto partecipare a una

seduta informativa, in quanto si era presentato con venti minuti di ritardo,

non aveva abusato del proprio potere di apprezzamento.

Tutto ben

considerato, quindi, la sospensione di 5 giorni irrogata all’assicurato dall’URC

risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

La

decisione su opposizione del 1° marzo 2005 va conseguentemente confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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