38.2005.29
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14 giugno 2005Italiano31 min
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Numero d'incarto:
38.2005.29
Data decisione, Autorità:
14.06.2005, TCA
Titolo:
un assicurato che,senza validi motivi,è arrivato a un colloquio presso l'URC con 40 minuti di ritardo ha violato i suoi obblighi.Inoltre egli non ha avvertito la consulente,né ha risposto alla richiesta di giustificazione ed era già stato sospeso per mancate ricerche. Sanzione di 5 giorni corretta
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 17 cpv. 3 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 21 OADI
art. 22 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.29
rs/sc
Lugano
14 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1 marzo
2005 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 18
febbraio 2005, l'Ufficio regionale di collocamento (di seguito URC) di __________
ha sospeso l’assicurato per 5 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione
a partire dal 4 febbraio 2005, argomentando:
"
In data 040205 non si è presentato/a presso il
nostro ufficio per il colloquio di consulenza/controllo previsto alle ore
08:00. Lo stesso giorno le veniva inviata la richiesta di giustificazione ma a
tutt'oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta in merito. Diamo pertanto 05
giorni di sospensione." (Doc. A4)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato una tempestiva opposizione del
seguente tenore:
"
(...)
a) Non
corrisponde al vero che in data 4.02.05 non mi sono presentato al colloquio di
consulenza previsto con la Sig.a __________. Sono arrivato con un ritardo di 10
minuti e non sono quindi stato ricevuto e non mi è stato neppure chiesto quali
erano le ragioni. Il mio ritardo è da attribuire all'accompagnamento, con
l'auto, di mia moglie al lavoro (__________di __________). Nel ritorno ho
trovato traffico.
b) Perchè
percepisco già poco d'indennità di disoccupazione e la penalità attribuitami mi
crea ulteriori problemi finanziari e perchè la penalità mi sembra eccessiva.
c) Perchè
essendo da poco iscritto in disoccupazione sono ancora poco pratico delle
direttive e mi è purtroppo sfuggita la vostra lettera inviatami il 04.02.05 con
la quale mi chiedevate motivare il motivo del mio ritardo. Per questo vi chiedo
scusa e vi garantisco che in futuro presterò più attenzione alle vostre
richieste (non sono di madre lingua italiana e ho qualche difficoltà di
comprensione)." (Doc. A2)
1.3. Il 1° marzo
2005 l'URC ha respinto l'opposizione, rilevando che:
"
(...)
Il 15.12.2004 l'assicurato si è annunciato agli
sportelli dell'URC di __________ per la ricerca di un impiego al 100%. Ha
svolto il momento informativo dei Diritti & Doveri il 20.12.2004. Inizio
del diritto alle indennità LADI il 01.01.2005.
Durante il momento informativo gli è stato
spiegato l'art. 17 cpv. 3 lett. b, che indica che l'assicurato è obbligato a
partecipare ai colloqui di consulenza fissati dal consulente di riferimento,
l'obbligo della puntualità e l'obbligo di annunciare ed informare. Gli è stato
anche spiegato l'art. 30 cpv. 1 lett. d, che indica che l'assicurato è sospeso
dalle indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni
URC.
Durante il colloquio di consulenza del 23.12.2004
era stata concordata la data in cui avrebbe dovuto aver luogo il colloquio di
controllo relativo di febbraio 2005, 04.02.2005 alle ore 08.00.
Il 04.02.2005 l'assicurato non si è presentato
all'orario stabilito nè ha giustificato l'assenza (presentandosi poi
spontaneamente alle ore 08.40 dello stesso giorno), pertanto, secondo
procedura, la consulente di riferimento ha immediatamente inoltrato la
richiesta di giustificazioni.
Il termine per l'inoltro delle osservazioni in
merito alle giustificazioni richieste è scaduto il 18.02.2005 e l'assicurato
non vi ha dato seguito.
Visto quanto sopra, il 18.02.2005 la consulente
ha emesso la sanzione prevista dalle leggi vigenti.
Con opposizione del 25.02.2005 l'assicurato
comunica di ritenere la sanzione ingiusta e ne chiede l'annullamento.
Osserviamo:
Dopo verifiche interne ho appurato che il ritardo
effettivo non era di 10 minuti, bensì di 40 minuti.
Era a conoscenza della data e dell'ora
dell'incontro dal 23.12.2004 e quindi ha avuto tutto il tempo necessario per
organizzare i suoi impegni privati.
Inoltre essendo in possesso di un natel avrebbe
dovuto contattare la sua consulente di riferimento per informarla
dell'impedimento, alfine di trovare una soluzione alternativa.
Richiamate le basi legali già citate, osservo che
gli argomenti da lei sollevati con l'opposizione e la giustificazione data, non
permettono di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto
stabilito con la decisione contestata." (Doc. A1)
1.4. Con
tempestivo ricorso del 17 marzo 2005 l'assicurato ha chiesto l'annullamento
della decisione e di diminuire la sanzione da cinque a due giorni di
sospensione, esprimendosi come segue:
"
(...)
a) Nella
prima decisione emessa dall'URC (firmata dalla collocatrice Sig.ra __________),
quale motivazione viene indicata "che non mi sono presentato al
colloquio del 04.02.05". Invece sono arrivato con 10 minuti di ritardo
e non mi hanno più ricevuto e ascoltato le mie giustificazioni. Per questo
motivo in data 23.02.05 ho contestato quanto sostenuto dall'URC.
b) Il
01.03.05 ho ricevuto comunicazione per lettera dall'URC che respingevano le mie
argomentazioni e mantenevamo la sanzione stabilita in precedenza. Ribadisco che
il mio ritardo era di 10 minuti e non di 40 come da loro indicato nella
decisione su opposizione.
Faccio
cortesemente notare che nella prima decisione del 18.02.05 la motivazione della
penalità era che non mi sono presentato all'appuntamento, mentre che
nella decisione su opposizione del 01.03.05, viene indicata come motivazione che
mi sono presentato ma con 40 minuti di ritardo. (...)" (Doc. I)
1.5. L'URC, nella
sua risposta del 23 marzo 2005, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso
e, in particolare, ha osservato:
"
(...)
6. Dopo
verifiche interne effettuate durante la valutazione dell'opposizione, fra la
segreteria del gruppo 2 e la consulente di riferimento, è risultato che il
ritardo effettivo non era di 10 minuti, bensì di 40 minuti. Pertanto, di fatto,
non si è presentato al colloquio stabilito per le ore 08.00 e dunque la
sanzione è stata emessa con questa dicitura. Si è poi presentato spontaneamente
alle ore 08.40, da qui la mia indicazione che lo stesso giorno si è presentato
ma con un notevole ritardo.
7. Osserviamo
che l'assicurato era a conoscenza della data e dell'ora dell'incontro dal 23.12.2004
e quindi ha avuto il tempo necessario per organizzare i suoi impegni privati.
Abitando
da più tempo a __________ sa che nella fascia oraria in questione il traffico è
intenso e pertanto bisogna spostarsi con il dovuto anticipo. Inoltre essendo in
possesso di un natel, dichiarato sul Curriculum Vitae ufficiale (doc. 5),
avrebbe dovuto contattare la sua consulente di riferimento per informarla
dell'impedimento, alfine di trovare una soluzione alternativa .
Visto
quanto sopra abbiamo ritenuto corretto applicare le direttive vigenti (doc. 6)
che prevedono una sospensione da 5 a 8 giorni per la prima mancanza."
(Doc. III)
1.6. Il 10 giugno
2005 le parti, e meglio l’assicurato e __________, dell’URC di __________, sono
state sentite dalla vicecancelliera __________.
In quell’occasione
è stato allestito un verbale (cfr. doc. VII) delle cui risultanze si dirà nel
merito.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art. 17
cpv. 2 LADI stabilisce, in particolare che, dopo essersi annunciato
personalmente per il collocamento al servizio competente, l'assicurato deve
osservare le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L'art. 17
cpv. 3 LADI, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito dell'entrata
in vigore della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, precisa che, su
istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a
partecipare a colloqui di consulenza.
L'art. 21
OADI ("consulenza e controllo"), in vigore dal 1° gennaio 2000,
prevede che:
"
Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve
presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il
servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire
di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente.
(cpv. 1)
Il servizio competente fissa le date dei
colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)
Registra per ogni assicurato le date in cui
si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui
risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)
Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si
svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"
L'art. 22
OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di
controllo":
"
Il primo colloquio di consulenza e di controllo
si svolge entro quindici giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato
per il collocamento al Comune o al servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente effettua un
colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al
mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al
collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)
Se l'assicurato esercita un'attività a
tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria
secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca
almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo.
(cpv. 3)
Il servizio competente stabilisce d'intesa
con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un
giorno. (cpv. 4)."
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo.
2.3. In una
sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101
segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per
stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver
partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.
Le
principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella
decisione dell'8 giugno 1998 nella causa F., C 30/98, non pubblicata, la nostra
Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro
una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di
consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento,
non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e
non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha
dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato. Pertanto,
ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale e
corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una
successiva sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98, non
pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e
di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per
concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la
giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un
assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non
quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e,
presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In quell'occasione
la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato
che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto ad un
colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo
risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi
per la mancata presenza. Per il resto, ha sempre avuto un atteggiamento
corretto e puntuale.
Per
contro, in una sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa R., C 336/98, il TFA
ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato
l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato
subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa
richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntale e che inoltre si
trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la
penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse
giustificata.
In
un'altra sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98, non
pubblicata, il TFA ha annullato una decisione di sospensione di 3 giorni,
ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era
presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso
le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non
legittima l'assenza a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è
sanzionabile. Una penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese
prima dei fatti in questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni
per non aver presenziato ad un appuntamento.
Nella
sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA
Fatti
2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul
caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di
controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i
precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese
tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di
dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì
17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi
manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del
personale, non era stato adeguatamente informato circa la data
dell'appuntamento.
Il TFA ha
accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal
diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione,
egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul
serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti oltre
ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre adempiuto
diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine quadro,
iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la circostanza
che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver rifiutato
un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.
In una
sentenza del 4 marzo 2003 nella causa W., C 100/02, ha stabilito che
l’amministrazione, infliggendo a un assicurato 5 giorni di sospensione per non
avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentato
con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di
apprezzamento.
Infine in
una sentenza del 4 dicembre 2003 nella causa S. (C 206/03) l'Alta Corte ha
confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era
presentato a un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato
convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta
dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che durante le feste
natalizie del 2002, trascorse in Spagna, lo avessero derubato, oltre che dei
soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è infatti stata
ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe
dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi
appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003
all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso
riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.
Dal canto
suo, questo Tribunale ha sempre regolarmente confermato le decisioni degli URC
con le quali venivano sospesi dal diritto all'indennità di disoccupazione degli
assicurati che senza valide giustificazioni non avevano presenziato a dei
colloqui di consulenza e di controllo (cfr. D. Cattaneo, Alcuni compiti degli
Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza, Appunti
sociali, fascicolo n. 3., Pregassona 2000, pag. 50 segg.).
Infatti,
non sono quasi mai state ritenute valide dal TCA, giustificazioni addotte dagli
assicurati per non aver partecipato a colloqui di consulenza del tipo: "mi
sono dimenticato/a dell'appuntamento" (cfr. STCA del 2 maggio 2000 nella
causa L.P.); "ho confuso le date" (cfr. STCA del 21 settembre 1999
nella causa E.G.L.) oppure "c'è stato un malinteso" (cfr. STCA del 21
settembre 1999 nella causa M.C.).
In una
sentenza del 14 luglio 1999 nella causa M.P., il TCA, dopo aver appurato in
udienza che ogni mese ha luogo un colloquio di consulenza con la collocatrice
ed uno di controllo (effettuato agli sportelli) e che il calendario di
controllo viene consegnato agli assicurati sin dal momento in cui si iscrivono
per il collocamento, ha confermato la sanzione di 10 giorni inflitta ad un
assicurato che non si era puntualmente presentato in quanto la visita del
proprio cane da parte di un veterinario si è protratta più del previsto.
Inoltre egli avrebbe avuto problemi a reperire un parcheggio.
Il TCA
non ha ritenuto valida la giustificazione di un'assicurata che non si è
presentata ad un colloquio perché stava svolgendo una prova per un nuovo
lavoro. Il TCA ha considerato che l'assicurata doveva comunque avvertire
tempestivamente e direttamente la sua consulente della mancata partecipazione
all'incontro, illustrandone i motivi (cfr. STCA del 6 aprile 2000 nella causa
M.D.).
Il
Tribunale è giunto alla stessa conclusione (sanzione confermata) nel caso di un
assicurato che non si è presentato in quanto stava facendo un trasloco (stralcio
del 30 marzo 2000 nella causa A.I.).
In altri
casi il TCA ha stabilito che spetta all'assicurato organizzarsi in modo tale da
potere ricevere le convocazioni tempestivamente inviate dall'URC (cfr. STCA del
24 settembre 1999 nella causa G.B.; STCA del 21 aprile 1999 nella causa C.Z.).
In una
sentenza dell'8 gennaio 1996 nella causa M.S. il TCA ha confermato la sanzione
di 5 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a una riunione
informativa, in quanto, a seguito di un infortunio, poteva muoversi solo con le
stampelle. Il Tribunale ha in particolare precisato che poiché l'ordine
dell'UCL riguardava la semplice partecipazione ad una seduta informativa egli
non poteva dunque giustificare la mancata presenza con motivi di salute. D'altra
parte l'assicurato non aveva neppure avvisato telefonicamente il collocatore
circa l'impossibilità di presenziare al colloquio (cfr. STCA del 17 agosto 1993
nella causa M.M.).
Inoltre,
in una sentenza del 31 luglio 2000 nella causa L.I., questa Corte ha confermato
la sanzione inflitta ad un assicurato il quale non si è presentato ad un
colloquio affermando, dopo aver ricevuto la "Richiesta di
giustificazioni" da parte dell'URC, di avere avuto problemi con la sua
auto mentre si trovava fuori __________. In effetti, benché sia stato invitato
dal TCA a fornire maggiori dettagli sui problemi che avrebbe avuto, non ha
risposto alle precise domande che gli sono state formulate e di conseguenza non
ha così reso credibile le giustificazioni addotte. L'assicurato si era,
peraltro, già nel passato dimenticato di un colloquio.
2.4. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa
lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso
di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
150).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto
all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.5. Riguardo
alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le
direttive dell'UFSEL concernenti i giorni di sospensione da applicare per la
mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, op.
cit., pag. 53-54).
In una
sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C.,
(C
268/98), non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:
"
(…)
Aus dem Umstand, dass die
Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund
alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten
RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist.
Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die
Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art.
30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des
theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen.
Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht
bundesrechtskonform."
(STFA del 22 dicembre 1998
nella causa C., C 268/98 Hm)
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza
nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata
in DLA 2000 pag. 101 e segg.
2.6. Va
riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato
dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo
hanno una grande importanza (cfr. STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C
268/98; STFA del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98; STFA del 22
dicembre 1998 nella causa R., C 336/98).
Infatti,
la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per
reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare
l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per
ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per
questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle
date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.
La
giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare
(mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del
7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il compito
dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta
applicazione della Legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i
disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti
abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità
al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso all'UCL
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).
Infine,
ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito
la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano
"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola
volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di
questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale
Considerandi
della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la
LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa
la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di
consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare
questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi
dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente
effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.2.).
2.7
Nell'evenienza
concreta all'assicurato, il 23 dicembre 2004, in occasione del colloquio di
iscrizione, è stata consegnata la convocazione al colloquio di consulenza del 4
febbraio 2005 che avrebbe dovuto avere luogo presso l’URC di __________ alle
ore 8:00. Tale convocazione è stata sottoscritta dall’assicurato stesso (cfr.
doc. 2, 12).
Il ricorrente, però, il 4
febbraio 2005, si è presentato presso l’amministrazione con un certo ritardo.
La collocatrice,
conseguentemente, non l’ha ricevuto e con decisione formale del 18 febbraio
2005.
l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni
(cfr. doc. A4; consid. 1.1.). Questo provvedimento è stato confermato con
decisione su opposizione del 1° marzo 2005 (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).
Prima di
emanare la decisione formale, l'URC, in data 4 febbraio 2005, ha invitato il
ricorrente a giustificare, entro il
18.
febbraio 2005, la propria assenza al colloquio di consulenza, sottolineando
inoltre che "giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento può
comportare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione"
(doc. 3).
L’insorgente
non ha risposto alcunché a tale richiesta.
Al
riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo al ricorrente la
"Richiesta di giustificazione", gli ha dato l'opportunità di
giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato
provvedimento nei suoi confronti.
Di
conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito
dell'assicurato (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di
opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 44/03;
STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03).
Risulta,
pertanto, infondata la censura formulata dall’insorgente nell’opposizione e nel
ricorso di non aver potuto spiegare all’URC le proprie ragioni in relazione al
fatto di essere arrivato in ritardo all’appuntamento del 4 febbraio 2005 (cfr.
doc. I; A2; consid. 1.2., 1.4.).
2.8
Come
stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.3.), in ben precise
situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente
da sanzioni. Occorre in particolare che il suo comportamento generale dimostri
che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di
prestazioni.
Nel caso
di specie è incontestato che l'assicurato si è presentato presso
l'amministrazione in ritardo. Controversa è, invece, l’entità di tale ritardo.
L’URC,
nella decisione su opposizione, ha indicato che dopo verifiche interne è stato
appurato che l’insorgente si sarebbe presentato alle ore 8:40, quindi con 40
minuti di ritardo (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).
In
occasione dell’udienza del 10 giugno 2005 la collocatrice del ricorrente ha
precisato alla vicecancelliera di aver atteso l’assicurato, il 4 febbraio 2005,
fino alle 8.30, come da sua prassi. In seguito, siccome lo stesso non è
arrivato, ha ricevuto l’assicurato successivo. Alle 8.40, allorché la
consulente è uscita dal suo ufficio per effettuare delle fotocopie, ha visto
l’insorgente (cfr. doc. VII).
Dal canto
suo il ricorrente, sia nell’opposizione che nell’atto ricorsuale, sostiene che
il ritardo corrisponde a 10 minuti e che è dovuto al fatto di aver trovato
traffico dopo aver accompagnato la moglie al lavoro presso la __________ di __________
(cfr. doc. A2; I; consid. 1.2.; 1.4.).
L’assicurato,
tuttavia, durante l’udienza del 10 giugno 2005, ha relativizzato le sue
precedenti asserzioni, indicando sì di essere entrato presso la sede dell’URC
alle 8:10, ma anche di non essersi subito recato dalla propria collocatrice, __________,
bensì di avere prima parlato con il signor __________ e di avergli chiesto dove
si trovava l’ufficio di __________ (cfr. doc. VII).
Il signor
__________ non svolge la funzione di collocatore, bensì si occupa di ricevere
gli assicurati agli sportelli al fine di fissare loro gli appuntamenti per le
iscrizioni in disoccupazione (cfr. doc. VII).
Dagli
atti risulta, però, che l’insorgente sapeva esattamente dove fosse l’ufficio
della sua collocatrice, dato che vi era già stato il 23 dicembre 2004 per il
colloquio di iscrizione (cfr. doc. 12, 15), come peraltro confermato
dall’assicurato medesimo in sede di udienza (cfr. doc. VII).
Riguardo
al motivo per il quale non si è recato direttamente dalla propria collocatrice
benché fosse già in ritardo, il ricorrente, interpellato nuovamente in
proposito dalla vicecancelliera, ha infine affermato che pensava di avere
comunque tempo (cfr. doc. VII).
In simili
condizioni, questa Corte ritiene che sia più attendibile la versione dei fatti
fornita dalla consulente del personale dell’assicurato.
L’amministrazione
non si è, d’altronde, mai contraddetta. Nella decisione su opposizione e nella
risposta di causa è stato indicato che da verifiche interne, in particolare
presso la collocatrice, è risultato che il ricorrente si è presentato
all’appuntamento del 4 febbraio 2005 con 40 minuti di ritardo (cfr. doc. I; A2).
Durante l’udienza del 10 giugno 2005 la consulente del personale ha poi
dettagliato quanto accaduto quel giorno (cfr. doc. VII).
Come
visto sopra, l’assicurato medesimo ha, inoltre, ammesso di essersi recato dalla
consulente dopo le 8:10 - senza specificare l’ora esatta -, in quanto in precedenza
si è attardato con il signor __________ (cfr. doc. VII).
Occorre,
dunque, concludere, in applicazione del principio della probabilità
preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali
(cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29
gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa
W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22
agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C
341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS
1993.
pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC
1984.
pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid.
8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b;
Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische
Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), che l’assicurato, il 4 febbraio 2005, è
comparso davanti alla sua collocatrice alle ore 8:40 circa, ossia con 40 minuti
di ritardo.
Tale ritardo non è poi
giustificato da validi motivi.
In primo luogo, come
spiegato dall’assicurato in occasione dell’udienza del 10 giugno 2005, egli il
4.
febbraio 2005 non è arrivato puntuale all’incontro con la propria consulente
del personale, semplicemente poiché ha accompagnato la moglie al posto di
lavoro presso la __________ di __________, visto che la stessa, che di solito
utilizza l’autobus, era in ritardo (cfr. doc. VII).
Quella mattina, dunque,
non sono intervenuti dei motivi di forza maggiore tali da rendere secondario
l’appuntamento presso l’URC.
L’insorgente, che era al
corrente dell’appuntamento del 4 febbraio 2005 con l’URC a far tempo dal 23
dicembre 2004, quando gli è stata consegnata la “Convocazione al colloquio di
consulenza” firmata dallo stesso (cfr. doc. 2), avrebbe dovuto e potuto, quindi,
organizzarsi in modo tale da arrivare puntuale al colloquio.
L’assicurato, al
contrario, è partito da casa, in Via __________ a __________ - strada nota per
il forte traffico soprattutto durante gli orari di punta, come di prima mattina
- soltanto alle 7.45 con l’intenzione di accompagnare prima la moglie in centro
e poi raggiungere la sede dell’URC sita in zona stazione.
In secondo luogo non vi
erano ragioni che richiedessero all’insorgente, quando è entrato presso l’URC
già in ritardo, di fermarsi dal signor __________. Egli, in effetti, sapendo
dove si trovava l’ufficio della propria collocatrice, avrebbe dovuto recarvisi
immediatamente.
Il comportamento
complessivo del ricorrente denota un certo disinteresse da parte sua verso i
propri obblighi di disoccupato, i quali dovevano essergli ben noti, avendo
partecipato, il 20 dicembre 2004, all’incontro informativo “Diritti e Doveri”
(cfr. doc. 1; VII).
Inoltre egli neppure si è
premurato di avvertire la propria consulente che sarebbe giunto in ritardo, né
alle 7.45 quando è uscito di casa, potendo immaginare che con il traffico di __________
a quell’ora e volendo prima recarsi in centro avrebbe rischiato di non arrivare
in tempo all’appuntamento, né dopo aver lasciato la moglie alla __________,
quando verosimilmente - anche nell’improbabile ipotesi in cui non fossero
ancora le 8.00 - ha potuto constatare che non sarebbe mai riuscito a giungere
puntuale all’incontro.
L’assicurato ha indicato
di non aver avvisato, in quanto non ci ha pensato (cfr. verbale di udienza 10
giugno 2005, doc. VII).
Il ricorrente, per di più,
nemmeno ha risposto alla “Richiesta di giustificazione” che la collocatrice gli
ha spedito il giorno stesso dell’appuntamento (cfr. doc. 3), motivando, davanti
alla vicecancelliera del TCA, questa omissione con il fatto di non sapere perché
non ha dato seguito alla richiesta (cfr. verbale di udienza 10 giugno 2005, doc.
VII).
Per quanto attiene alla
censura sollevata, soltanto con l’opposizione del 23 febbraio 2005, di non avere
risposto alla lettera dell’URC del 4 febbraio 2005, poiché egli, non essendo di
lingua madre italiana, ha qualche difficoltà di comprensione, va rilevato che
essa è irrilevante ai fini della presente vertenza.
In effetti, da un lato, sulla
Convocazione al colloquio del 4 febbraio 2005, consegnata all’assicurato il 23
dicembre 2004, è stato espressamente menzionato che “l’ufficio regionale di
collocamento si riserva di chiedere una giustificazione scritta per l’assenza” (cfr.
doc. 2), dall’altro, sulla “Richiesta di giustificazione” stessa del 4 febbraio
2005.
è stato indicato a chiare lettere di formulare le proprie giustificazioni
per iscritto entro il 18 febbraio 2005 e che, in caso contrario, l’URC avrebbe
deciso sulla base degli atti (cfr. doc. 3).
Se, nonostante l’esplicito
invito, l’assicurato avesse comunque nutrito dei dubbi in merito al tenore di
queste indicazioni, avrebbe dovuto perlomeno chiedere ragguagli alla sua
collocatrice.
Nemmeno giova al
ricorrente l’asserzione secondo cui, siccome egli era da poco in
disoccupazione, non era ancora pratico delle relative direttive e gli è così
sfuggita la lettera del 4 febbraio 2005 dell’URC. L’assicurato, infatti, come
visto, il 20 dicembre 2004 ha partecipato a un incontro presso
l’amministrazione durante il quale gli assicurati sono stati informati circa i
loro diritti e i loro doveri (cfr. doc. 1, VII).
Sulla
base della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3.), nel caso di
specie è quindi configurabile un comportamento che deve essere sanzionato.
Va, infine,
segnalato che l'assicurato era già stato sanzionato dall'URC il 23 dicembre
2004.
con sei giorni di sospensione dal diritto alle indennità di rioccupazione
per mancate ricerche durante il periodo di disdetta. Tale decisione formale è passata
in giudicato incontestata (cfr. doc. 29).
Alla luce
di quanto esposto, il TCA deve concludere che a giusto titolo l'URC ha sospeso
l’insorgente dal diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 30
cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA del 4 marzo 2003 nella causa W., C 100/02).
2.9
Per quanto
concerne l’entità della sanzione, va rilevato che l’URC di __________ ha inflitto
all’assicurato 5 giorni di sospensione.
Al
riguardo è utile evidenziare che il TFA nella già citata sentenza del 4 marzo
2003.
nella causa W., C 100/02, ha stabilito che l’amministrazione, infliggendo
a un assicurato 5 giorni di sospensione per non avere potuto partecipare a una
seduta informativa, in quanto si era presentato con venti minuti di ritardo,
non aveva abusato del proprio potere di apprezzamento.
Tutto ben
considerato, quindi, la sospensione di 5 giorni irrogata all’assicurato dall’URC
risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).
La
decisione su opposizione del 1° marzo 2005 va conseguentemente confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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