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Decisione

38.2005.30

sospensione di 31 giorni ammortizzati senza che la Cassa abbia mai emanato una decisione formale in merito,malgrado la richiesta dell'assicurato. Diniego di giustizia. Atti trasmessi alla Cassa per va

13 aprile 2005Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in:

Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo

1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo

del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per

aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo

ricezione di una perizia (cfr. Plädoyer 6/1998, p. 67).

Infine, il TFA ha stabilito, in

una sentenza pubblicata in SVR 2001

UV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 106

cpv. 2 LAINF, é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo:

il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le

prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto

litigioso di questa procedura.

2.6. Nella presente fattispecie in

data 9 agosto 2003 l'assicurato, dopo una precedente richiesta d'incontro (cfr.

Doc. A8), ha esplicitamente chiesto al responsabile della Cassa di

disoccupazione l'emanazione di una decisione formale, relativa alla sospensione

di 31 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, già scontati nel

periodo aprile - giugno 2003.

Egli si è infatti così

espresso:

" Egregio

signore,

Data 01.07.2003. Ho ricevuto vostra lettera - richiesta

giustificazioni sul fine rapporto di lavoro alla ditta __________.

Data 02.07.2003. Ho risposto chiedendo un appuntamento previsto

dalla stessa.

Data 16.07.03. Ho ricevuto conteggio aprile, maggio, giugno con

giorni di sospensione ammortati/imputati.

Come ho ricevuto le sanzioni senza una decisione, senza diritto di

difendermi, senza possibilità di ricorso e così via vorrei:

Considerandi

Che lei mi spiega gentilmente perchè sono stato tagliato fuori.

Su quale base ha deciso sanzioni.

Perchè non ho una decisione.

Posso farla una causa al Tribunale delle Assicurazioni.

In attesa della vostra risposta vi saluto cordialmente."

(Doc. A10)

Come visto (cfr. consid.

2.

), trattandosi di sospensioni dal diritto all'indennità di disoccupazione la

Cassa deve emanare una decisione ai sensi dell'art. 49 LPGA.

La Cassa di

disoccupazione, fino ad oggi non ha emesso nessuna decisione formale con

l'indicazione dei rimedi di diritto pur avendo compiuto tutti gli accertamenti

del caso.

In particolare non può certamente

essere definita una decisione, la nota interna di __________ a __________ (Doc.

31) che ha costituito la base per "bloccare" le indennità di

disoccupazione dell'assicurato.

Visto il lunghissimo tempo

trascorso e considerata la problematica relativamente semplice e comunque

abituale che la Cassa doveva affrontare (sanzione per disoccupazione per colpa propria

ai sensi degli art. 30 cpv. 1 LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI), il

TCA ritiene che l'amministrazione, non emettendo una decisione formale, ha

commesso un diniego di giustizia.

Il ricorso dell'assicurato,

così inteso (cfr. consid. 1.2), deve dunque essere accolto.

Gli atti sono ritrasmessi

all'amministrazione affinché valuti al più presto se emettere una decisione

formale impugnabile prima mediante opposizione (cfr. consid. 2.2) ed

eventualmente successivamente mediante ricorso presso il TCA oppure, se tenuto

conto dell'art. 30 cpv. 3 LADI ("l'esecuzione della sospensione decade se

mesi dopo l'inizio del termine di sospensione"; cfr. RFJ 2001 pag. 447

seg.; STFA del 6 maggio 2003 nella causa G., C 220/01; STFA del 30 settembre

1999.

nella causa S., C 236/96; in tale contesto vedi pure STCA del

26.

marzo 2003 nella causa

T., 38.2002.196; STCA del 3 aprile 2000 nella causa B., 38.2000.221; STCA del

10.

agosto 2000 nella causa M., 38.2000.103; STCA del 7 gennaio 1989 nella causa

B., 38.98.251) rinunci ad ogni sanzione e restituisca le 31 indennità giornaliere

trattenute all'assicurato nel periodo aprile-maggio-giugno 2003.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

§ È

accertata un diniego di giustizia da parte della Cassa disoccupazione CO 1.

2.- Gli atti

sono ritrasmessi all'amministrazione affinché evada immediatamente il caso

(cfr. consid. 2.6 in fine).

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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