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Decisione

38.2005.34

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 settembre 2005Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

i contratti di missione dell’assicurato risulta che durante i seguenti periodi

egli è stato occupato come pittore presso le seguenti ditte:

"- __________ 02.05.98 - 31.07.98

17.08.98

- 11.09.98

- __________ 09.02.00

- 31.03.00

03.04.00

- 27.08.00

28.08.00

- 15.09.00

- __________ 09.04.01

- 31.05.01

01.06.01

- 21.09.01

- __________ 26.09.01

- 21.12.01

07.01.02

- 29.03.02

- __________ 08.04.02

- 03.05.02

- __________ 22.05.02

- 31.07.02

19.08.02

- 30.11.02

01.12.02

- 19.12.02

07.01.03

- 16.02.03

- __________ 05.03.03

- 01.08.03

18.08.03

- 21.10.03

- __________ 23.10.03

- 19.12.03" (cfr. doc. 4)

Il 23 marzo 2004 il

consulente del personale, __________ dell’Ufficio Regionale di Collocamento

(URC) di __________, ha annullato l’iscrizione al collocamento dell’assicurato

in quanto lo stesso ha ripreso in data 22.03.04 l’attività al 100% con

l’agenzia di collocamento __________ (cfr. doc. 22).

Con lettera del 13

dicembre 2004 il datore di lavoro ha disdetto nuovamente il contratto con

l’assicurato e gli ha comunicato che: “(…) Ci dispiace doverLe comunicare che

il nostro rapporto, causa mancanza di incarichi per Lei idonei, è terminato con

il suo ultimo giorno di lavoro il 22.12.2004. (…).” (cfr. doc. 17).

Dall’estratto dei

“Contratti candidati” risulta che, dopo la precedente iscrizione al

collocamento del 19 dicembre 2003, l’assicurato è stato impiegato ai seguenti

domicili, quale pittore/pittore diplomato durante i seguenti periodi:

"(…)

__________ pittore 26.01.04 -

12.02.04

__________ pittore 22.03.04 -

28.05.04

__________ pittore diplomato 01.06.04 - 30.06.04

__________ pittore diplomato 01.07.04 - 30.07.04

__________ pittore diplomato 23.08.04 - 22.12.04

(…)." (cfr, doc. 16)

L’assicurato si è quindi

nuovamente iscritto al collocamento il 23 dicembre 2004 (cfr. doc. 14).

In precedenza l'assicurato

si era annunciato in disoccupazione il 1° agosto 2004 rivendicando il diritto

all'indennità di disoccupazione fino al 22 agosto 2004, Doc. 28).

Con lettera del 17

settembre 2004 l’Impresa di pittura __________, __________ ha rilasciato

all’intenzione dell’assicurato una “Dichiarazione di collaborazione temporanea”

del seguente tenore: “(…) Come da lei richiesto, confermiamo la sua assunzione

temporanea tramite la ditta __________ fino al

30 luglio 2004. In data 16

agosto abbiamo ricontattato la ditta __________ per una sua nuova

collaborazione temporanea a partire dal 23 agosto 2004. (…).” (cfr. doc. 29).

Dallo “Stundenübersicht”

degli anni 2003 e 2004 risulta ancora che nei singoli mesi le ore effettuate

dall’assicurato sono state:

"(…)

gennaio 2003 50.00 ore

febbraio 2003 16.00 ore

marzo 2003 137.00 ore

aprile 2003 149.00 ore

maggio 2003 170.50 ore

giugno 2003 154.50 ore

luglio 2003 198.00 ore

agosto 2003 85.00 ore

settembre 2003 172.50 ore

ottobre 2003 177.75 ore

novembre 2003 168.00 ore

dicembre 2003 117.75 ore

gennaio 2004 40.00 ore

febbraio 2004 64.00 ore

marzo 2004 67.00 ore

aprile 2004 163.50 ore

maggio 2004 122.00 ore

giugno 2004 174.50 ore

luglio 2004 199.00 ore

agosto 2004 63.00 ore

settembre 2004 197.50 ore

Considerandi

ottobre 2004 181.50 ore

novembre 2004 176.50 ore

dicembre 2004 124.50 ore

(…)." (cfr. doc. 16/A e 16/B)

Il 25 marzo 2005

l’assicurato ha sottoscritto un contratto di lavoro e un contratto di missione

con un’altra agenzia di collocamento, la __________ (cfr. doc. 4/A).

Viste le risultanze appena

esposte questo Tribunale deve innanzitutto concludere che i contratti di lavoro

tra l’agenzia di collocamento __________ e l’assicurato sono dei contratti di

lavoro temporanei propri ai sensi della dottrina e della giurisprudenza

federale citata (cfr. consid. 2.2 e 2.3).

Infatti, nei diversi anni

in cui è stato impiegato presso la __________ l’assicurato è stato licenziato e

riassunto a più riprese, i contratti di missione erano conclusi con diverse

imprese e tra gli stessi, a volte, intercorreva diverso tempo. Negli anni 2003 e

2004.

le ore lavorate nei singoli mesi variavano poi sensibilmente tra un

periodo e l’altro.

Inoltre (a differenza del

caso deciso nella DTF 108 V 95), dagli atti di causa non risulta che

l’assicurato beneficiava di un contratto di lavoro durevole che prevedeva un termine

di disdetta di due mesi.

Al contrario, con lettera

del 19 dicembre 2003 l’assicurato è stato licenziato con effetto allo stesso

giorno mentre che le altre due disdette, quella del 23 luglio con effetto al 30

luglio 2004 e quella del 13 dicembre con effetto al 22 dicembre 2004, rispettavano

i termini di disdetta di cui all’art. 19 LC (cfr. doc. 5, 11 e 17).

Del resto, ritenuta la

volontà del legislatore e viste le particolarità del contratto di lavoro

temporaneo (cfr. consid. 2.2 e 2.3), nel caso concreto nemmeno si può

concludere per l’esistenza di un contratto a catena.

Di conseguenza, visto che

nell’ambito di un contratto di lavoro temporaneo tra una missione e l’altra il

rapporto è di regola interrotto, a torto, la Cassa ha rifiutato all’assicurato

il diritto alle indennità di disoccupazione a contare dal 1° agosto 2004.

Infatti, considerata la natura del contratto di lavoro (contratto di lavoro

temporaneo proprio) e ritenuta la disdetta del 23 luglio con effetto al 30

luglio 2004, il 1° agosto 2004 l’assicurato non ha iniziato le proprie vacanze

bensì si è trovato di nuovo disoccupato.

Questa questione è

peraltro già stata affrontata e risolta dal TFA il quale ha stabilito che il

fatto di concludere un contratto di lavoro di durata determinata fino al

momento della chiusura annuale dell’azienda e un contratto di durata

indeterminata che entra in vigore immediatamente dopo le vacanze aziendali, non

costituisce un abuso di diritto ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC e che la cassa

di disoccupazione non può rifiutare l’indennità, ai sensi dell’art. 11 cpv. 3

LADI, per la durata delle vacanze aziendali (cfr. consid. 2.4).

Secondo il TCA questa

chiara giurisprudenza federale va applicata anche se l’Assemblea federale ha

deciso di non dare seguito all’iniziativa del Canton Jura denominata “Chômage

et vacances d’entreprise. Inégalité de traitement” (cfr. consid. 2.5 e 2.6).

In simili circostanze, la

decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti vengono retrocessi

all’amministrazione perché verifichi se l’assicurato adempie gli altri

presupposti necessari per poter beneficiare del diritto alle indennità di

disoccupazione.

2.8

Secondo

l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso

delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo

l'importanza della lite e la complessità del procedimento.

La

disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA stabilisce poi che i Cantoni

devono adeguare la loro legislazione alla presente legge entro cinque anni a

partire dalla sua entrata in vigore. Fino a quel momento sono valide le

prescrizioni cantonali in vigore precedentemente (cfr. DTF 129 V 115).

Al

riguardo l’Alta Corte in una decisione del 20 agosto 2003 nella causa B., C

56/03, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

1.2

Neu verankert Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG für

sämtliche von diesem Gesetz erfassten Regelungsgebiete, einschliesslich die

Arbeitslosenversicherung (Art. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 1 AVIG in der seit

1.

Januar 2003 geltenden Fassung), einen Anspruch der obsiegenden Beschwerde

führenden Person auf Ersatz der Parteikosten. Nach der Rechtsprechung ist diese

geänderte prozessrechtliche Norm des Bundesrechts - im Unterschied zu den mit

dem ATSG geänderten materiellrechtlichen Vorschriften - ab dem Tag dessen

Inkrafttretens am 1. Januar 2003 sofort anwendbar geworden; vorbehalten bleiben

anders lautende Übergangsbestimmungen (BGE 129 V 115 Erw. 2.2, 117 V 93 Erw.

6b, 112 V 360 Erw. 4a; RKUV 1998 Nr. KV 37 S. 316 Erw. 3b; Urteil E. vom 20.

März 2003 [I 238/02] Erw. 1.2). Von den im ATSG enthaltenen Übergangsregelungen

ist allein Art. 82 Abs. 2 ATSG verfahrensrechtlicher Natur. Danach haben die

Kantone ihre Bestimmungen über die Rechtspflege diesem Gesetz innerhalb von

fünf Jahren nach seinem Inkrafttreten anzupassen; bis dahin gelten die

bisherigen kantonalen Vorschriften.

§ 28 Abs. 2 des Zuger Gesetzes über den

Rechtsschutz in Verwaltungssachen vom 1. April 1976 (Verwaltungsrechtspflegegesetz;

Bereinigte Gesetzessammlung 162.1) sieht vor, dass im Rechtsmittelverfahren der

ganz oder teilweise obsiegenden Partei eine Parteientschädigung nach Massgabe

ihres Obsiegens zuzusprechen ist, ohne einzelne Gebiete des Verwaltungs-,

insbesondere des Sozialversicherungsrechts hievon auszunehmen. Materiellrechtlich

genügt die kantonale Regelung damit den bundesrechtlichen Vorgaben des Art. 61

lit. g Satz 1 ATSG. Hinsichtlich des grundsätzlichen Anspruchs der obsiegenden

Partei auf Parteientschädigung (auch) im Arbeitslosenversicherungsprozess ist

der zugerische Gesetzgeber mithin zu keiner Anpassung des

Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert fünf Jahren gehalten, womit der

übergangsrechtliche Art. 82 Abs. 2 ATSG hier - wovon im vorliegenden Fall auch

die Vorinstanz ausgegangen ist - keine eigenständige Rechtswirkung entfaltet,

die der sofortigen Anwendbarkeit des Art. 61 lit. g Satz 1 ATSG entgegenstünde.

(…)"

(cfr. STFA del 20 agosto 2003 nella causa B., C

56/03, consid. 1)

Secondo

l'art. 22 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (LPTCA), il ricorrente che vince la causa ha diritto nella

misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi

e delle spese di patrocinio (cpv. 1). L'importo delle ripetibili è determinato

in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener

conto del valore litigioso (cpv. 2).

Ora, visto

il tenore dell’art. 22 LPTCA suenunciato e alla luce della giurisprudenza

federale appena illustrata, anche nel nostro Cantone, la regolamentazione

cantonale non deve essere adeguata all'art. 61 lett. g LPGA in quanto conforme

a quest’ultimo (cfr. DTF 130 V 320, consid. 2.1, pag. 324 e 325).

In simili

condizioni, visto l'esito della procedura, la Cassa verserà all'assicurato fr.

1'000.-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata va annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi all’amministrazione perché verifichi se

l’assicurato adempie agli ulteriori presupposti necessari per poter beneficiare

del diritto alle indennità di disoccupazione.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà all'assicurato la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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