38.2005.36
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8 settembre 2005Italiano44 min
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Numero d'incarto:
38.2005.36
Data decisione, Autorità:
08.09.2005, TCA
Titolo:
condono delle indennità da restituire a seguito di una sanzione per insufficienti ricerche. Buona fede ammessa:indennità percepite prima che la sanzione sia stata ventilata. Se,poi,l'assicurato sapeva di dover cercare lavoro,il mancato avviso di un'eventuale sanzione è solo una negligenza lieve
BUONA FEDE
CONDONO
INDENNITÀ
SANZIONE
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
art. 28 LPGA
art. 31 LPGA
art. 4 OPGA
art. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.36
rs/sc
Lugano
8 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice
Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 aprile 2005 di
SECO - Direzione del lavoro Mercato
del lavoro e AD (RDTC-INTC), 3003 Berna
contro
la decisione su opposizione del 30 marzo
2005 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
In relazione al caso: PI 1, __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La Cassa
disoccupazione __________, con decisione del 20 gennaio 2004, ha chiesto a PI 1
la restituzione dell’importo di fr. 1'045.95 quale prestazione
dell’assicurazione contro la disoccupazione percepita di troppo, argomentando:
"
L'assicurato si è annunciato disoccupato a far
tempo dal 1° ottobre 2003.
La Cassa ha regolarmente versato le indennità di
disoccupazione sino e compreso il 31 dicembre 2003.
Il 30 dicembre 2003 l'Ufficio regionale di
collocamento di __________ emette una decisione di sospensione di 6 giorni a
partire dal 1° ottobre 2003.
Con riferimento a tale decisione la Cassa ha
emesso un nuovo conteggio delle indennità di ottobre 2003 e calcolato un
importo da restituire pari a Sfr. 1'054.95." (Doc. 12)
1.2. Il 30
gennaio 2004 l’assicurato ha inoltrato alla Cassa una domanda di condono (cfr.
doc. 12), che è stata trasmessa per decisione alla Sezione del lavoro (cfr.
doc. 12).
Con decisione
del 13 aprile 2004 la Sezione del lavoro ha accolto la citata domanda di
condono, in quanto, da una parte, all’assicurato va riconosciuta la buona fede,
poiché, nonostante abbia assunto un comportamento negligente non ricercando in
modo sufficiente un’occupazione prima dell’iscrizione in disoccupazione, ha
percepito l’importo da rimborsare senza violare l’obbligo di annunciare o di informare.
Dall’altra, la restituzione della prestazione percepita indebitamente
cagionerebbe per lo stesso una situazione economica di grave rigore (cfr. doc.
6).
1.3. Il
Segretariato di Stato dell’economia (SECO) – Direzione del lavoro – Mercato del
lavoro/assicurazione contro la disoccupazione, il 18 maggio 2004, ha interposto
opposizione contro il menzionato provvedimento (cfr. doc. 5).
Con
decisione su opposizione del 30 marzo 2005 la Sezione del lavoro ha ribadito il
contenuto del suo primo provvedimento, precisando:
"
(...)
3. Nel
caso in esame, dai documenti agli atti emerge che il signor PI 1 è stato
sospeso per sei giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, a
decorrere dal 1. ottobre 2003, per insufficienti ricerche di impiego nel periodo
antecedente la sua iscrizione per il collocamento. D'altra parte, come anche
rilevato dallo stesso URC nella decisione di sospensione 30 dicembre 2003, è
proprio grazie a un contatto avuto poco prima di annunciarsi per il
collocamento, che l'assicurato ha potuto nuovamente trovare lavoro e chiudere
così con la disoccupazione.
In
considerazione di quanto precede, osservato in particolare come alla base della
decretata sospensione per sei giorni dal diritto alle relative indennità vi sia
soltanto una colpa lieve attribuibile all'assicurato, non è dunque possibile
ravvisare nel comportamento dello stesso una negligenza grave, per cui va
riconosciuta la sua buona fede. Il primo requisito cumulativo posto dai
combinati disposti di cui agli articoli 25 LPGA e 4 OPGA è dunque adempiuto.
Essendo
realizzato nel caso di specie anche il secondo requisito cumulativo di cui agli
articoli 25 LPGA e 4 OPGA, a sapere quello del grave rigore economico, la
decisione 13 aprile 2004 deve pertanto essere confermata. (...)" (Doc. D)
1.4. L’11 aprile
2005 il SECO ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi
al TCA, esprimendosi come segue:
"
(...)
3) Nella
fattispecie, occorre quindi esaminare se, al momento del percepimento delle
indennità litigiose, l'assicurato poteva essere considerato di buona fede.
Ciò
che conta non è la severità con la quale è stato sospeso, come sembra credere
l'autorità inferiore, ma bensì se al momento in cui ha incassato le suddette
indennità, egli poteva riconoscere che non vi aveva diritto. Determinante è
quindi il punto di sapere quando l'interessato è stato reso edotto
dell'eventualità di una sanzione per le mancate ricerche intervenute
antecedentemente alla sua iscrizione in disoccupazione. Infatti, se il
versamento delle indennità di disoccupazione è intervenuto solo ulteriormente,
egli non può pretendere di averle ricevute in buona fede, in quanto sapeva
allora che una sanzione doveva essere pronunciata.
4) Ora,
invece di verificare presso l'incarto URC quando l'assicurato è stato informato
della possibilità di una sanzione, l'autorità inferiore si è limitata a
considerarlo di buona fede solo in ragione della leggera entità della sanzione
pronunciata nei suoi confronti.
Tuttavia,
emerge dal sistema informatico dell'assicurazione contro la disoccupazione che
l'interessato è stato sentito in merito alle mancate ricerche di lavoro in data
10 novembre 2003, e che in tal data gli è stata pure comunicata l'eventualità
di una sanzione (cfr. fotocopia allegata). Pertanto, considerato che,
verosimilmente, il 10 novembre non era ancora a conoscenza dell'intervenuto
versamento delle indennità di disoccupazione per il mese di ottobre, ad
ulteriore notifica dello stesso da parte della banca/posta, l'interessato non
poteva non sapere che parte di tali indennità gli erano state versate
indebitamente.
5) Da
quanto esposto risulta che l'assicurato non può essere ritenuto di buona fede,
poiché non poteva ignorare, in quanto dovutamente informato della prevista
sanzione, che parte delle indennità versategli nel corso del mese di novembre
2003 non gli erano dovute." (Doc. I)
1.5. L’autorità
amministrativa, nella sua risposta di causa del 17 maggio 2005, ha postulato
l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. PI 1, a
seguito dell’assegnazione da parte di questa Corte di un termine per presentare
la sua presa di posizione in merito al ricorso del SECO (cfr. doc. II) e del
relativo sollecito (cfr. doc. IV), ha comunicato di non “avere nessuna
affermazione da fare” (cfr. doc. V).
1.7. La Sezione
del lavoro, il 31 maggio 2005, si è riconfermata in quanto espresso nella
risposta di causa (cfr. doc. VII).
Il 7
giugno 2005 il SECO, dal canto suo, ha puntualizzato che gli scritti
dell’assicurato e della Sezione del lavoro non contengono argomenti o
osservazioni atti a giustificare un ritiro del ricorso e ha riconfermato
interamente le proprie conclusioni (cfr. doc. IX).
1.8. Pendente
causa il TCA ha interpellato la Cassa disoccupazione __________ al fine di
sapere quando esattamente sono state corrisposte all’assicurato le indennità di
disoccupazione relative al mese di ottobre 2003 (cfr. doc. X).
La Cassa,
il 23 giugno 2005, ha risposto che tali indennità sono state versate
all’assicurato il 31 ottobre 2003 e ha allegato il relativo conteggio (cfr.
doc. XI + 14).
1.9. I doc. XI e
14 sono stati inviati al SECO e alla Sezione del lavoro per conoscenza con
facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr. doc. XII,
XIII).
Inoltre
questi documenti sono stati trasmessi all’assicurato per conoscenza (cfr. doc.
XIV).
1.10. Il 6 luglio
2005 la Sezione del lavoro si è riconfermata in quanto espresso nella risposta
di causa e nel successivo scritto del 31 maggio 2005 (cfr. doc. XV).
Il SECO,
il 6 luglio 2005, ha inviato un estratto del sistema informatico di pagamento e
ha, segnatamente, precisato:
"
(...)
Constatiamo che la data indicata dalla Cassa __________
corrisponde alla data dell'emanazione del conteggio e non alla data del
versamento delle indennità. Rammentiamo oltretutto che è determinante ai fini
della buona fede la data in cui le indennità sono state percepite. Un
conteggio, anche se corrisponde ad una decisione, non può essere equiparato al
percepimento effettivo delle indennità.
L'assicurato non può invocare la sua buona fede
se questi avrebbe potuto o dovuto sapere, dando prova della necessaria
diligenza, che le prestazioni erano state percepite a torto. Il mero dubbio permette
di negare la buona fede (cfr. Boris Rubin, "Assurance-chômage", pag.
459, e prassi citata).
Ora, in casu, l'ordine di versare le indennità
del mese di ottobre 2003 è stato dato il 3 novembre 2003. La data
dell'esecuzione non ci è nota, ma appare chiaro che, secondo la pratica degli
stabilimenti bancari e della posta. la notifica dell'effettuato versamento non
ha potuto intervenire prima dell'audizione presso l'URC sui motivi dell'assenza
di ricerche di lavoro.
Pertanto, quando ha ricevuto la notifica del
versamento da parte della banca delle indennità del mese di ottobre 2003, egli
sapeva che era pendente una procedura di sospensione nei suoi confronti e che
pertanto parte di quanto ricevuto era stato versato a torto.
Ribadiamo quindi ulteriormente le nostre
conclusioni." (Doc. XVI)
1.11. Questa Corte,
il 20 luglio 2005, ha invitato PI 1 a trasmettere copia dell’estratto del suo
conto bancario presso la Banca __________ relativo al mese di novembre 2003
(cfr. doc. XVII).
L’interessato
ha dato seguito a tale richiesta il 26 luglio 2005 (cfr. doc. XVIII).
1.12. I doc. XVIII,
XVII, XII, XIV e XV sono stati inviati al SECO per conoscenza con facoltà di
presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr. doc. XIX).
Fatti
I doc.
XVIII, XVII, XVI+bis, XIV, XIII sono, invece, stati trasmessi alla Sezione del
lavoro con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr.
doc. XX).
La
Sezione del lavoro, il 29 luglio 2005, si è riconfermata in quanto espresso
nella risposta di causa e nei successivi scritti (cfr. doc. XXI).
Il SECO è
rimasto silente.
1.13. Il doc. XXI è
stato inviato per conoscenza al SECO (cfr. doc. XXII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Al
proposito va qui rilevato che i principi applicabili alla restituzione secondo
la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che
conserva pertanto la sua validità (cfr. DTF 130 V 318).
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
"
1 La grave
difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
Considerandi
2.
Per il
calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il
rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a
LPC;
b. quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
c. quale importo per le spese personali:
4800.
franchi l’anno;
d. quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone
secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari.
3.
La
franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c
LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari
di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c
cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente
invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività
lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese
per il soggiorno in un istituto.
4.
Sono
computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è
necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere
concesso.
Circa gli
effetti dell'art. 25 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
i) ALV: Die bisherige Rückerstattungsregelung
des AVIG (vgl. altArt 6, altArt. 95 AVIG) fällt grundsätzlich zugunsten
derjenigen Art. 25 ATSG dahin (vgl. BBl 1999 4733, 4743). Immerhin werden für
Einzelfragen abweichende Lösungen vorgesehen; dies betrifft die Rückforderung
von Beiträgen, wo die in Art. 16 Abs. 3 AHVG vorgesehene Besonderheit auch für
die ALV massgebend ist (vgl. Art. 6 AVIG), und einzelne Bereiche der
Leistungsrückforderung (vgl. Art. 95 AVIG). Es ergeben sich insoweit gegenüber
dem bisherigen Recht keine massgebenden Abweichungen."
(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,
ad art. 25, n. 45)
Dunque anche la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95
LADI conserva tutta la sua validità.
La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave (cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P 42/04, consid. 2.2.; STFA
del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2002 N. 38,
consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14,
consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; SVR 1998 ALV Nr. 14,
consid. 3, pag. 41). Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede
quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione
lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 20 giugno 2005
nella causa C., P 42/04, consid. 2.2.; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C.,
C 130/02, consid. 2.3; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18,
consid. 3, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7,
consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,
consid. 3c, pag. 180).
In
particolare, pronunciandosi nel caso di un assicurato che non aveva annunciato
di avere ricevuto un salario durante alcuni giorni e al quale il Tribunale
cantonale aveva riconosciuto la buona fede nella percezione delle indennità in
un determinato periodo di controllo il TFA ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
3.2
Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet
werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19. März
2002.
ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26. März
2002.
in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt hat, keine
Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine
Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine
Verletzung der Melde- oder Auskunftspficht ist eine zwar häufige, aber nicht
die einzige Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von
Gutgläubigkeit ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der
Beschwerdegegner die Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der
Arbeitslosenkasse vom 16. April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in
diesem Monat in der Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen
zustehenden Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen
können, dass ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest
nicht vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im vorinstanzlichen
Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des Regionalen
Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in Kenntnis
gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten nicht
die nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit
aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den
gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181
Erw. 3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der Taggeldabrechnung für den
Monat März 2002 nicht unverzüglich bei der Arbeitslosenkasse intervenierte und
sie auf die offensichtlich zu hoch ausgefallene Zahlung aufmerksam machte,
kann, entgegen der vorinstanzlichen Argumentation, nicht als bloss leichte
Nachlässigkeit gewertet werden, sondern ist vielmehr als grobe
Pflichtwidrigkeit zu qualifizieren, welche einer erfolgreichen Berufung auf den
guten Glauben entgegensteht. Die nach Art. 95 Abs. 2 AVIG erforderliche
Voraussetzung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug ist demnach nicht erfüllt,
weshalb die Rückerstattung der für den Monat März 2002 zu Unrecht
ausgerichteten Taggelder im Betrag von Fr. 841.25 nicht erlassen werden kann. (…)."
(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C
172/03; le sottolineature sono del redattore)
In un
altro caso l’Alta Corte ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata
chiamata a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua
disponibilità ad accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente
ritenuto.
L'Alta
Corte ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
4.1
In dem am 20. März 2000 ausgefüllten Antrag
auf Arbeitslosenentschädigung gab die Beschwerdeführerin noch an, bereit und in
der Lage zu sein, eine Arbeit im Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung
anzunehmen. Wie sich in der Folge herausstellte, war sie im Hinblick auf die
ihr zu Hause obliegende Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20
%igen Teilpensum interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin
damit eine Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden kommen
lassen, kann dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass
sie offenbar bereits am 7. April 2000 anlässlich eines Beratungsgesprächs auf
dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft
korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die darauf gebotene rasche
Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige Reduktion der ausbezahlten
Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der Leistungsbezügerin zu vertreten.
4.2
Entscheidend fällt indessen ins Gewicht,
dass die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten
Taggelder jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit
der Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer
Begründung für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu
erkundigen. Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der
Arbeitslosenversicherung nicht genauer geprüft haben will, vermag sie nicht zu
entlasten, muss doch von einer Bezügerin von Versicherungsleistungen ein
gewisses Mindestmass an Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung
des Versicherungsfalles erwartet werden. Nachdem die von der
Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit
bei einer Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne
weiteres erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in
dieser Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass
sie, würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben,
kaum je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung
erreichen würde. Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der
Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu
nicht. Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen
dem anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der
ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene
Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an
Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in
gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten
müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten
Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem
zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen
bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit
Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche
eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"
(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C
70/03, consid. 4, pubblicata in DLA 2005 N. 7, pag. 69 segg.; le sottolineature
sono del redattore)
In
un'altra decisione, confermando il precedente giudizio cantonale che aveva
negato il condono ad un'assicurata la quale, non comunicando la propria
posizione di amministratrice unica nella ditta del padre, aveva ottenuto
indebitamente delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, la
nostra Massima istanza ha, tra l'altro, rilevato che:
"
(…)
4.
A ben vedere, questo Tribunale non ravvisa seri
motivi per non condividere, almeno nel suo risultato, l'operato della Corte
cantonale.
4.1
Anche se il Tribunale federale delle
assicurazioni - in materia di restituzione di indennità per lavoro ridotto
(cfr. art. 31 cpv. 3 lett. c LADI) versate a torto ad un membro del consiglio
di amministrazione di una SA attivo nella ditta - ha già avuto modo di
osservare come, per l'effetto di pubblicità del registro di commercio (art. 933
cpv. 1 CO), la cassa disoccupazione debba sin dall'inizio lasciarsi opporre
l'appartenenza di un lavoratore al consiglio di amministrazione (DTF 122 V 270)
e - in una sentenza avente per oggetto, come in concreto, una domanda di
condono dell'obbligo di restituzione di prestazioni dell'assicurazione contro
la disoccupazione - ha altresì precisato che non sussiste un obbligo legale
incondizionato - tale da escludere eo ipso la buona fede - di segnalare
spontaneamente la propria posizione di consigliere di amministrazione (sentenza
dell'8 agosto 2001 in re K., C 90/01, consid. 4b/aa e bb), la pronuncia impugnata
deve comunque essere confermata, e questo già solo in ragione di un altro
aspetto.
4.2
Come rilevato dalla Corte cantonale, non
possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la
vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro
appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del
lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta
società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2
febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello
stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto -
mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di
riscossione di prestazioni.
4.3
I fatti così esposti ed accertati dalla
precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente
evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,
sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi
istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria
posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia
datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso
eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali
non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che,
secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e
dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è
considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di
amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA
familiare.
4.4
In tali condizioni, avendo potuto e dovuto
riconoscere l'illegittimità della propria richiesta di indennità di
disoccupazione (cfr. DTF 123 V 237 consid. 7b/bb e i riferimenti ivi citati;
cfr. pure DLA 2002 no. 28 pag. 183 nonché il consid. 2a non pubblicato in DLA
2001.
no. 27 pag. 225), l'insorgente non poteva giustamente essere ritenuta in
buona fede al momento della loro riscossione. Ne consegue pertanto che a
ragione la precedente istanza le ha negato il diritto al condono dell'obbligo
di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.
4.5
A nulla serve, in un simile contesto,
invocare la presunta conoscenza (cfr. consid. 4.1), da parte
dell'amministrazione, dei rapporti societari e, quindi, del fatto che C. non
avrebbe, dall'inizio, avuto diritto alle prestazioni indebitamente versate
dalla cassa di disoccupazione (cfr. a tal proposito DTF 123 V 234; consid. 2a
non pubblicato in DLA 2001 no. 27 pag. 225). A tal proposito va infatti
rammentato che l'eventuale errore da parte dell'amministrazione (in concreto:
l'indebito versamento delle prestazioni assicurative) non è suscettibile di
sopperire alla mancanza di buona fede iniziale dell'assicurato (DLA 1998 no. 41
pag. 234). (…)"
(cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C. C
130/02. consid. 4)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato
che:
"
(…) Nach der Rechtsprechung ist grobe
Fahrlässigkeit gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem
verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als
beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl.
auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II, N. 41 zu
Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)
In una sentenza del 2
agosto 2005 nella causa H., C 143/05 l'Alta Corte ha negato la buona fede di
un'assicurata che aveva ricevuto un'indennizzazione superiore a quella alla
quale aveva e si è così espressa:
" (...)
4.
4.
Mit der Vorinstanz, auf deren einlässliche
Begründung verwiesen wird, hätte der Beschwerdeführer bei zumutbarer
Aufmerksamkeit erkennen müssen, dass die Entschädigung, welche auf der
Grundlage einer Vollzeitbeschäftigung und nicht eines 50%-Pensums ausgerichtet
wurde, offensichtlich zu hoch ausgefallen war. Indem er die Taggelder jeweils
entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der Abrechnungen
hinzuweisen oder wenigstens eine Begründung für die offenkundig zu hohen Betreffnisse
einzuholen, ist ihm vorzuhalten, dass er nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit
aufgewendet hat, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter
den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181
Erw. 3d mit Hinweisen). Somit liegt eine nicht leicht wiegende
Pflichtwidrigkeit vor, welche die Berufung auf den guten Glauben ausschliesst.
4.2
Den Vorbringen des Beschwerdeführers ist,
soweit sie nicht bereits im kantonalen Prozess entkräftet wurden, Folgendes
entgegenzuhalten.
Der Versicherte hat in den sechs Monaten vor
Beginn der vom 1. September 1995 bis 31. Juli 1997 dauernden Rahmenfrist für
den Leistungsbezug bei einem halben Pensum monatlich Fr. 1'750.- verdient (vgl.
Arbeitgeberbestätigung der Firma M.________ AG, vom 12. September 1995 über die vom 6. März bis 31. August 1995 bezogenen Löhne
von 6 x Fr. 1'750.- = Fr. 10'500.-). Davor war er vom 29. November 1994 bis 21.
Februar 1995 vollzeitig als kaufmännischer
Angestellter/Sachbearbeiter bei der Schweizerischen Nationalbank angestellt
gewesen, wobei er in den Monaten September bis Dezember 1994 jeweils Fr.
5'481.35, im Januar 1995 Fr. 5'536.15 und im Februar 1995 Fr. 4'152.15 verdient
hatte. Nach Lage der Akten ist davon auszugehen, dass die Verwaltung wegen der
starken Lohnschwankungen für die Bemessung des versicherten Verdienstes (von
Fr. 3542.-) auf die letzten zwölf Beitragsmonate vor Beginn der Rahmenfrist für
den Leistungsbezug abstellte (vgl. Art. 37 Abs. 3 AVIV in der bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Fassung). Der
Beschwerdeführer räumt denn auch ein, es sei ihm durch die Verwaltung erklärt
worden, für die Ermittlung des versicherten Verdienstes finde eine
"Mischrechnung" der erheblich differierenden Löhne statt
(undatiertes, am 30. März 1998 bei der Verwaltung eingegangenes Schreiben
"Stellungnahme Erlassgesuch...").
Laut der Taggeldabrechnung vom 31. Oktober 1995
wurde (ausgehend von einem versicherten Verdienst von Fr. 3'542.- bei 22
kontrollierten Tagen und einer entsprechenden Anzahl entschädigungsberechtigter
Taggelder) ein Anspruch von Fr. 2'860.- brutto oder
Fr. 2'715.55 netto (= Auszahlungsbetrag) ermittelt.
Es springt ins Auge, dass damit der für den Monat
Oktober 1995 errechnete Betrag um fast Fr. 1'000.- über dem (bei einem
50%-Pensum) in den letzten sechs Monaten vor Beginn der Rahmenfrist für den
Leistungsbezug effektiv erzielten monatlichen Verdienst lag. Sodann wusste der
Beschwerdeführer auf Grund seiner eigenen Angabe im Taggeldgesuch vom 1./7.
September 1995, wonach für ihn wegen der Ausbildung zum Sportheilpraktiker nur
eine 50%-Anstellung in Frage kam, dass er nur mit einer entsprechend gekürzten
Arbeitslosenentschädigung rechnen konnte. Dass die erbrachte Leistung
offenkundig rechtsfehlerhaft bemessen wurde, hätte der kaufmännisch versierte Beschwerdeführer
folglich ohne Weiteres bemerken müssen, weil ausgehend vom effektiv bezogenen
Taggeld (Fr. 2'860.-) die Arbeitslosenentschädigung bei Suche einer
Vollzeitbeschäftigung (ohne Ausbildung) zwangsläufig das Doppelte, Fr. 5'720.-,
betragen hätte. Dieser Betrag liegt nun aber um mehrere hundert Franken über
demjenigen den der Beschwerdeführer bei der Schweizerischen Nationalbank als
Vollzeitangestellter in der Zeit von September 1994 bis Februar 1995 monatlich
im Durchschnitt (Fr. 5'269.-) verdient hatte. (...)"
2.3
Con l'entrata
in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava
l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in
den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch
LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten
verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen
Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG
(Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der
Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine
wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der
Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben.
Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von
Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf
verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende
einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden
einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl
1999.
4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La
dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art. 96 LADI
conservano, dunque, la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im
einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet
sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen
Unterlagen”).
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder
“nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden.
(...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die
Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- vorausetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer).”
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,
21, 22 e 30).
In una
decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80 il TFA ha stabilito che la
sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI,
può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96
cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare
alla cassa di aver conseguito un guadagno intermedio.
Il TFA ha
in particolare rilevato che:
"
(...)
c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé
que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être
considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir
indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application
de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;
qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI,
l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce
un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit
informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17
décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,
vol. I, nos 28 et 29 p. 312; STAUFFER, Die Arbeitslosen-versicherung, n° 2.3.1
p. 87);
qu’en l'occurrence, l’intimé devait en
particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception
d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de
chômage à réduire le montant des indemnités journalières;
que selon la jurisprudence, la notion de faute en
droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en
ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un
acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS,
op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);
qu’un assuré qui omet de déclarer a
l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de
chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81),
laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité
prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...)"
(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 80, consid. c, pag. 243)
Ancora, circa l'obbligo di
annunciare e informare, in un'altra decisione, la nostra Massima istanza ha
confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha sottolineato
che:
" (…)
2.
- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso
pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti
principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute
indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art.
30.
cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni
inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o
di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico
che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla
Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli,
a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere
in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla
disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto
dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe
particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente
apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non
possono essere prese in considerazione, essendo esse generiche e non
comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il
suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per cui a ragione
la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di disoccupazione. (…)"
(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa B., C 89/00, consid.
2a)
L'Alta
Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un'altra sentenza ha,
in particolare, osservato che:
"
(…)
3.
- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto
verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro
nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto
produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23
settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi
intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e
annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere
prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della
documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in
concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare
all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite
nella residua misura di fr. 9662.75. (…)"
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C
104/01, consid. 3b)
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA
1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.4
PI 1 si è
iscritto in disoccupazione a far tempo dal
1°
ottobre 2003, ricercando un impiego a tempo pieno quale magazziniere (cfr. doc.
12).
L’assicurato
non ha presentato al consulente del personale le ricerche di impiego compiute
prima della disoccupazione al momento dell’annuncio per il collocamento, bensì
solo più tardi (cfr. doc. 13).
Dalle
stesse è emerso che egli aveva reperito un impiego per la fine del 2003 –
inizio del 2004. La sua iscrizione in disoccupazione è stata, infatti, annullata
con effetto dal 12 gennaio 2004 (cfr. doc. 12, 13, 2).
Le
ricerche relative al periodo precedente la disoccupazione fornite all’URC sono
state, comunque, considerate insufficienti, per cui l’assicurato, con decisione
del 30 dicembre 2003, è stato sospeso dal diritto alle indennità giornaliere
per 6 giorni a partire dal 1° ottobre 2003 (cfr. doc. 12).
Tale
provvedimento è passato in giudicato incontestato.
A seguito
della decisione di sospensione, la Cassa di disoccupazione __________ di __________,
il 20 gennaio 2004, ha emanato un ordine di restituzione dell’importo di fr.
1'054.95, pari alle indennità percepite senza giusta causa per il mese di
ottobre 2003 (cfr. doc. 12; consid. 1.1.).
La
relativa domanda di condono formulata dall’assicurato il 30 gennaio 2004 (cfr.
doc. 12; consid.1.2.) è stata accolta dalla Sezione del lavoro, la quale ha
riconosciuto allo stesso sia la buona fede, che l’onere gravoso (cfr. doc. 6, D;
consid. 1.2., 1.3.).
Il SECO,
ricorrente nella presente procedura, per contro, ritiene che non possa essere
ammessa la buona fede di PI 1, siccome quando il 10 novembre 2003, in occasione
di un colloquio presso l’URC, gli è stata comunicata l’eventualità di una
sanzione, egli non era ancora a conoscenza dell’intervenuta corresponsione
delle indennità di disoccupazione per il mese di ottobre 2003.
L’assicurato,
quindi, allorché gli è stato notificato il relativo versamento sul suo conto
bancario, non poteva non sapere che parte delle indennità erano state erogate a
torto (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
2.5
Con
decisione del 30 dicembre 2003 l’assicurato è stato sospeso ex art. 30 cpv. 1
lett. c LADI per 6 giorni per insufficienti ricerche prima della disoccupazione
(cfr. doc. 12).
Nel caso in
esame non è dato di sapere se l’assicurato prima dell’annuncio per il
collocamento era al corrente o meno del dovere di cercare un’occupazione.
Per
inciso va osservato che ciò risulta ininfluente ai fini della sospensione
giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, poiché anche
dopo l'entrata in vigore della LPGA, più precisamente dell’art. 27 LPGA,
l'assicurato che precedentemente alla sua iscrizione in disoccupazione ha
intrapreso sforzi insufficienti al fine di reperire un'occupazione adeguata
deve essere sanzionato, anche se ignorava quanto impone la LADI in questo
ambito, nel caso in cui non si è rivolto all'amministrazione per chiedere
informazioni sui suoi diritti e doveri.
Tale
questione assume, invece, una certa rilevanza per quanto riguarda la buona fede
dell’assicurato.
In
concreto il TCA può, però, esimersi dall’approfondire se PI 1, prima
dell’iscrizione presso l’URC, era al corrente o meno del proprio obbligo di
cercare un impiego nel periodo antecedente la disoccupazione.
In
effetti in entrambe le ipotesi, come verrà esposto più dettagliatamente in
seguito, all’assicurato, contrariamente a quanto sostiene il SECO, non può
comunque essere negata la buona fede al momento in cui ha percepito le
indennità di disoccupazione relative al mese di ottobre 2003 versategli dalla
Cassa di disoccupazione (cfr. doc. D, I, XVI).
2.6
Per quanto
attiene al caso in cui l’assicurato, prima dell’annuncio per il collocamento, non
fosse stato al corrente del dovere cercare un’occupazione prima della disoccupazione,
occorre preliminarmente, rammentare che la violazione del dovere di
informazione di una determinata circostanza rilevante ai fini del diritto alle
prestazioni da parte di un assicurato non è il solo comportamento colpevole che
esclude la buona fede nell’ambito del condono. Anche il fatto di non avvisare
l’autorità competente che a torto sono state versate più prestazioni di quelle
di diritto, implica il diniego della buona fede, qualora con la dovuta
attenzione sia possibile accorgersi dell’errore (cfr. consid. 2.1.).
In casu,
come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), il SECO non ha imputato all’assicurato
la mancata informazione di una determinata circostanza o di un cambiamento
intervenuto nella sua condizione personale o economica, bensì ha indicato che
lo stesso, al momento in cui ha preso atto del versamento delle indennità di
disoccupazione relative al mese di ottobre 2003, doveva già sapere che parte di
esse era stata erogata indebitamente.
Al
riguardo il TCA rileva quanto segue dalla documentazione agli atti emerge che lunedì
10.
novembre 2003 tra le ore 16.00 e le 16.30 ha avuto luogo un colloquio di
orientamento durante il quale il collocatore ha reso attento PI 1 che nei suoi
confronti avrebbe potuto essere emessa una sanzione (cfr. doc. A, 13).
Dal
protocollo dell’incontro del 10 novembre 2003 non si evince se la prospettata
sospensione riguardava o meno le ricerche di lavoro dei mesi precedenti
l’annuncio per il collocamento (cfr. doc. A; 13).
Ciò è
comunque stato confermato dalla Sezione del lavoro nella risposta di causa
(cfr. doc. III) e non è stato contestato dall’assicurato (cfr. doc. V).
Dagli
accertamenti esperiti pendente causa risulta, poi, in primo luogo, che le
prestazioni concernenti il mese di ottobre 2003 sono state conteggiate dalla Cassa
di disoccupazione __________ venerdì 31 ottobre 2003 (cfr. doc. X, XI; consid.
1.4
; 1.8.).
Sul conteggio
del 31 ottobre 2003 è stato precisato che il pagamento all’assicurato delle
indennità giornaliere sarebbe avvenuto sul suo conto bancario presso la __________
(cfr. doc. 14).
Tale
documento è stato inviato all’assicurato (cfr. doc. 14).
Non è
dato di sapere quando il conteggio è stato notificato all’interessato. In ogni
caso, comunque, anche considerando l’ipotesi più sfavorevole all’assicurato,
ossia che il conteggio sia stato spedito per posta B, esso verosimilmente gli è
arrivato entro la fine della prima settimana di novembre, e meglio entro il 7
novembre 2003.
In
proposito è utile rammentare che normalmente un invio con posta B viene
recapitato al destinatario al più tardi il terzo giorno lavorativo dopo l'impostazione, escluso il sabato (cfr. www.posta.ch).
A PI 1,
con la trasmissione del citato conteggio, è stato, dunque, reso noto che
l’importo delle indennità giornaliere del mese di ottobre 2003 di fr. 3'164.75
sarebbe stato corrisposto sul suo conto bancario (cfr. doc. 14). L’assicurato attendeva,
del resto, questo versamento dal momento della propria iscrizione in
disoccupazione del 1° ottobre 2003 (cfr. doc. 12).
In
secondo luogo, gli accertamenti effettuati da questa Corte hanno messo in luce
che l’ordine di pagamento che è stato dato dalla Cassa lunedì 3 novembre 2003,
come allegato e sostanziato dal SECO (cfr. doc. XVI+bis; consid. 1.10.), è
stato eseguito dalla Banca __________ il medesimo giorno (cfr. doc. XVIII).
L’estratto
conto bancario relativo al mese di novembre 2003 dell’assicurato menziona, in
effetti, che le indennità giornaliere del mese di ottobre 2003, corrispondenti
a fr. 3'164.75, sono state depositate sul conto il 3 novembre 2003 (cfr. doc.
XVIII), ovvero una settimana prima del colloquio del 10 novembre 2003.
L’assicurato,
al più tardi a decorrere dal 4 novembre 2003 - non sapendo a che ora del 3
novembre 2003 è stato eseguito il versamento -, e perciò anteriormente al 10
novembre 2003, poteva, quindi, disporre della citata somma.
Al
riguardo risulta irrilevante che l’estratto conto mensile venga elaborato e
spedito dalla banca solo alla fine del mese in questione, circostanza a cui fa
riferimento il SECO (cfr. doc. XVI), poiché in ogni momento del mese
l’assicurato poteva richiedere informazioni sulla situazione del conto allo
sportello dell’istituto bancario o verificare lo stato del conto e le ultime
operazioni tramite bancomat con la carta di conto, carta peraltro fornita
gratuitamente dalla banca ai titolari di un conto privato (cfr. www.__________.ch).
In simili
condizioni, questa Corte, visti il conteggio del 31 ottobre 2003 inviato a PI 1
e l’esecuzione, il 3 novembre 2003, dell’ordine di pagamento del medesimo
giorno sul conto bancario dell’assicurato che questi poteva facilmente
controllare, deve concludere che l’assicurato ha percepito le indennità
giornaliere precedentemente all’incontro con l’URC di lunedì
pomeriggio 10 novembre 2003.
Di
conseguenza, nell’ipotesi in cui l’assicurato non fosse stato al corrente dell’obbligo
di cercare un lavoro nell’arco di tempo precedente la disoccupazione, allo
stesso, avendo ricevuto le prestazioni del mese di ottobre 2003 prima che gli
fosse ventilata una possibile sanzione, non deve essere imputata nessuna
mancanza e deve, perciò, essergli riconosciuta la buona fede (cfr. al riguardo
il consid. 1.4).
Tale
soluzione si giustifica tanto più se si pone mente al fatto che durante il
colloquio del 10 novembre 2003 a PI 1 non è, in ogni caso, stata consegnata la
decisione di sospensione di 6 giorni, bensì il ricorrente è unicamente stato
avvertito della possibilità di essere sanzionato. L’assicurato ha avuto la
certezza di essere oggetto di una penalità soltanto allorché gli è stato
notificato il provvedimento del 30 dicembre 2003 (cfr. doc. 12).
2.7
Anche nel
caso in cui PI 1 fosse stato al corrente dell’obbligo di cercare un impiego nei
mesi antecedenti l’annuncio per il collocamento, va ammessa la sua buona fede al
momento in cui ha beneficiato delle indennità giornaliere del mese di ottobre
2003.
E’ vero
che, avendo effettuato degli sforzi insufficienti al fine di reperire
un’occupazione nel periodo precedente la disoccupazione, l’assicurato, già
prima del colloquio con l’URC del 10 novembre 2003, e meglio dal momento della
sua iscrizione in disoccupazione del 1° ottobre 2003 (cfr. doc. 12), prestando
la dovuta attenzione, avrebbe potuto e dovuto capire che nei suoi confronti
avrebbe potuto essere emessa una sospensione.
Va,
comunque, osservato che l’assicurato, avendo compiuto alcune ricerche di lavoro
precedentemente alla disoccupazione e avendo, grazie a una di queste, potuto
porre termine alla disoccupazione – egli è del resto rimasto iscritto presso
l’URC unicamente dal 1° ottobre 2003 al 12 gennaio 2004 (cfr. doc. 12), anche
se l’inizio della nuova attività ha poi avuto luogo il 1° marzo 2004 (cfr. doc.
9) – era legittimato a nutrire unicamente il dubbio in merito a un’eventuale penalità.
Egli non era, per contro, tenuto a essere sicuro che sarebbe stato sanzionato, diversamente
dal caso in cui non avesse compiuto alcuna ricerca.
Il
mancato avvertimento nei confronti della Cassa, prima del versamento delle
indennità giornaliere del mese di ottobre 2003 e al momento della ricezione di
queste, del rischio di incorrere in una sanzione non configura, dunque, una
negligenza grave, ma semmai una lieve, poiché la Cassa avrebbe solo potuto
chiedere all’URC di accelerare i tempi dell’esame del caso dell’assicurato e dell’eventuale
emissione di una decisione di sospensione.
Una
negligenza lieve, come già esposto (cfr. consid. 2.1.), non esclude la buona
fede di un assicurato.
In
proposito, per analogia, giova evidenziare che il TFA in una sentenza
pubblicata in DTF 122 V 221 consid. 4 = Pratique VSI 1996 pag. 267 seg. ha
stabilito che un‘assicurata, se avesse comunicato all’autorità competente nell’ambito
delle prestazioni complementari il fatto di poter eventualmente percepire delle
prestazioni di invalidità della previdenza professionale precedentemente alla
ricezione della lettera della compagnia di assicurazione in questione che la informava
del momento a partire dal quale avrebbe beneficiato di tali prestazioni e della
relativa entità, avrebbe unicamente permesso di subordinare l’attribuzione
delle PC a una condizione o a una riserva, ma tale avviso non avrebbe influito
sull’importo delle PC. La relativa omissione non costituiva, pertanto, secondo
l’Alta Corte, una negligenza grave.
Contestualmente
cfr. pure STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T., 39.2004.9, consid. 2.11.
Diversa è
la fattispecie decisa dalla nostra Massima Istanza con giudizio pubblicato in DLA
2005.
N. 7 pag. 69 segg., citato precedentemente (cfr. consid. 2.1.), in cui un
assicurato non ha segnalato un errore dell’amministrazione, che inavvertitamente
gli aveva versato un numero eccessivo di indennità, nonostante lo stesso,
prestando la dovuta attenzione, fosse in grado di comprenderlo o perlomeno di
informarsi sui motivi di una tale corresponsione. In questo caso la buona fede
non è stata riconosciuta. L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il
probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le
prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso
che in concreto trattavasi di un caso di negligenza lieve (cfr. DLA 2005 N. 7,
pag. 69 segg.; consid. 2.1.).
Nell’evenienza
appena menzionata giudicata dal TFA, quando le prestazioni sono state erogate,
l’assicurato avrebbe potuto e dovuto rendersi immediatamente conto dell’errore
che era stato commesso, esso era concreto.
Nel caso
ora in esame, per contro, l’errore era solo possibile e non si era ancora
realizzato, dato che la sanzione per insufficienti ricerche prima della
disoccupazione è stata prospettata all’assicurato soltanto il 10 novembre 2003
ed è stata decisa il 30 dicembre 2003.
La
situazione di PI 1 sarebbe stata analoga a quella di cui alla DLA 2005 N. 7, se
l’URC avesse emanato e notificato all’assicurato il provvedimento di
sospensione prima dell’emissione da parte della Cassa del conteggio 31 ottobre
2003.
delle indennità senza deduzione dei giorni di sospensione e del relativo
pagamento del 3 novembre 2003.
2.8
Alla luce di
tutto quanto esposto, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione
emessa dalla Sezione del lavoro il 30 marzo 2005.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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