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Decisione

38.2005.36

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 settembre 2005Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

XVIII, XVII, XVI+bis, XIV, XIII sono, invece, stati trasmessi alla Sezione del

lavoro con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr.

doc. XX).

La

Sezione del lavoro, il 29 luglio 2005, si è riconfermata in quanto espresso

nella risposta di causa e nei successivi scritti (cfr. doc. XXI).

Il SECO è

rimasto silente.

1.13. Il doc. XXI è

stato inviato per conoscenza al SECO (cfr. doc. XXII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. L'art. 95

LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo

il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25

LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

L'art. 25

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Al

proposito va qui rilevato che i principi applicabili alla restituzione secondo

la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che

conserva pertanto la sua validità (cfr. DTF 130 V 318).

L'art. 4

OPGA regola il condono.

Se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul

condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5

OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"

1 La grave

difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i

redditi determinanti secondo la LPC.

Considerandi

2.

Per il

calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il

rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a

LPC;

b. quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui

all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

c. quale importo per le spese personali:

4800.

franchi l’anno;

d. quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone

secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali

dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni

complementari.

3.

La

franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c

LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari

di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c

cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente

invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività

lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese

per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono

computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli

dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è

necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi,

anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere

concesso.

Circa gli

effetti dell'art. 25 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"

i) ALV: Die bisherige Rückerstattungsregelung

des AVIG (vgl. altArt 6, altArt. 95 AVIG) fällt grundsätzlich zugunsten

derjenigen Art. 25 ATSG dahin (vgl. BBl 1999 4733, 4743). Immerhin werden für

Einzelfragen abweichende Lösungen vorgesehen; dies betrifft die Rückforderung

von Beiträgen, wo die in Art. 16 Abs. 3 AHVG vorgesehene Besonderheit auch für

die ALV massgebend ist (vgl. Art. 6 AVIG), und einzelne Bereiche der

Leistungsrückforderung (vgl. Art. 95 AVIG). Es ergeben sich insoweit gegenüber

dem bisherigen Recht keine massgebenden Abweichungen."

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,

ad art. 25, n. 45)

Dunque anche la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95

LADI conserva tutta la sua validità.

La buona

fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.

Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata

da sua negligenza.

Per quel

che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,

intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che

hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza

grave (cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P 42/04, consid. 2.2.; STFA

del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2002 N. 38,

consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14,

consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; SVR 1998 ALV Nr. 14,

consid. 3, pag. 41). Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede

quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione

lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 20 giugno 2005

nella causa C., P 42/04, consid. 2.2.; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C.,

C 130/02, consid. 2.3; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18,

consid. 3, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7,

consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,

consid. 3c, pag. 180).

In

particolare, pronunciandosi nel caso di un assicurato che non aveva annunciato

di avere ricevuto un salario durante alcuni giorni e al quale il Tribunale

cantonale aveva riconosciuto la buona fede nella percezione delle indennità in

un determinato periodo di controllo il TFA ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

3.2

Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet

werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19. März

2002.

ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26. März

2002.

in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt hat, keine

Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine

Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine

Verletzung der Melde- oder Auskunftspficht ist eine zwar häufige, aber nicht

die einzige Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von

Gutgläubigkeit ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der

Beschwerdegegner die Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der

Arbeitslosenkasse vom 16. April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in

diesem Monat in der Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen

zustehenden Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen

können, dass ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest

nicht vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im vorinstanzlichen

Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des Regionalen

Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in Kenntnis

gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten nicht

die nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit

aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den

gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181

Erw. 3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der Taggeldabrechnung für den

Monat März 2002 nicht unverzüglich bei der Arbeitslosenkasse intervenierte und

sie auf die offensichtlich zu hoch ausgefallene Zahlung aufmerksam machte,

kann, entgegen der vorinstanzlichen Argumentation, nicht als bloss leichte

Nachlässigkeit gewertet werden, sondern ist vielmehr als grobe

Pflichtwidrigkeit zu qualifizieren, welche einer erfolgreichen Berufung auf den

guten Glauben entgegensteht. Die nach Art. 95 Abs. 2 AVIG erforderliche

Voraussetzung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug ist demnach nicht erfüllt,

weshalb die Rückerstattung der für den Monat März 2002 zu Unrecht

ausgerichteten Taggelder im Betrag von Fr. 841.25 nicht erlassen werden kann. (…)."

(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C

172/03; le sottolineature sono del redattore)

In un

altro caso l’Alta Corte ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata

chiamata a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua

disponibilità ad accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente

ritenuto.

L'Alta

Corte ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

4.1

In dem am 20. März 2000 ausgefüllten Antrag

auf Arbeitslosenentschädigung gab die Beschwerdeführerin noch an, bereit und in

der Lage zu sein, eine Arbeit im Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung

anzunehmen. Wie sich in der Folge herausstellte, war sie im Hinblick auf die

ihr zu Hause obliegende Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20

%igen Teilpensum interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin

damit eine Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden kommen

lassen, kann dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass

sie offenbar bereits am 7. April 2000 anlässlich eines Beratungsgesprächs auf

dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft

korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die darauf gebotene rasche

Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige Reduktion der ausbezahlten

Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der Leistungsbezügerin zu vertreten.

4.2

Entscheidend fällt indessen ins Gewicht,

dass die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten

Taggelder jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit

der Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer

Begründung für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu

erkundigen. Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der

Arbeitslosenversicherung nicht genauer geprüft haben will, vermag sie nicht zu

entlasten, muss doch von einer Bezügerin von Versicherungsleistungen ein

gewisses Mindestmass an Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung

des Versicherungsfalles erwartet werden. Nachdem die von der

Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit

bei einer Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne

weiteres erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in

dieser Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass

sie, würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben,

kaum je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung

erreichen würde. Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der

Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu

nicht. Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen

dem anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der

ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene

Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an

Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in

gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten

müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten

Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem

zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen

bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit

Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche

eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"

(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C

70/03, consid. 4, pubblicata in DLA 2005 N. 7, pag. 69 segg.; le sottolineature

sono del redattore)

In

un'altra decisione, confermando il precedente giudizio cantonale che aveva

negato il condono ad un'assicurata la quale, non comunicando la propria

posizione di amministratrice unica nella ditta del padre, aveva ottenuto

indebitamente delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, la

nostra Massima istanza ha, tra l'altro, rilevato che:

"

(…)

4.

A ben vedere, questo Tribunale non ravvisa seri

motivi per non condividere, almeno nel suo risultato, l'operato della Corte

cantonale.

4.1

Anche se il Tribunale federale delle

assicurazioni - in materia di restituzione di indennità per lavoro ridotto

(cfr. art. 31 cpv. 3 lett. c LADI) versate a torto ad un membro del consiglio

di amministrazione di una SA attivo nella ditta - ha già avuto modo di

osservare come, per l'effetto di pubblicità del registro di commercio (art. 933

cpv. 1 CO), la cassa disoccupazione debba sin dall'inizio lasciarsi opporre

l'appartenenza di un lavoratore al consiglio di amministrazione (DTF 122 V 270)

e - in una sentenza avente per oggetto, come in concreto, una domanda di

condono dell'obbligo di restituzione di prestazioni dell'assicurazione contro

la disoccupazione - ha altresì precisato che non sussiste un obbligo legale

incondizionato - tale da escludere eo ipso la buona fede - di segnalare

spontaneamente la propria posizione di consigliere di amministrazione (sentenza

dell'8 agosto 2001 in re K., C 90/01, consid. 4b/aa e bb), la pronuncia impugnata

deve comunque essere confermata, e questo già solo in ragione di un altro

aspetto.

4.2

Come rilevato dalla Corte cantonale, non

possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la

vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro

appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del

lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta

società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2

febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello

stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto -

mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di

riscossione di prestazioni.

4.3

I fatti così esposti ed accertati dalla

precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente

evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,

sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi

istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria

posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia

datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso

eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali

non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che,

secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e

dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è

considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di

amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA

familiare.

4.4

In tali condizioni, avendo potuto e dovuto

riconoscere l'illegittimità della propria richiesta di indennità di

disoccupazione (cfr. DTF 123 V 237 consid. 7b/bb e i riferimenti ivi citati;

cfr. pure DLA 2002 no. 28 pag. 183 nonché il consid. 2a non pubblicato in DLA

2001.

no. 27 pag. 225), l'insorgente non poteva giustamente essere ritenuta in

buona fede al momento della loro riscossione. Ne consegue pertanto che a

ragione la precedente istanza le ha negato il diritto al condono dell'obbligo

di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.

4.5

A nulla serve, in un simile contesto,

invocare la presunta conoscenza (cfr. consid. 4.1), da parte

dell'amministrazione, dei rapporti societari e, quindi, del fatto che C. non

avrebbe, dall'inizio, avuto diritto alle prestazioni indebitamente versate

dalla cassa di disoccupazione (cfr. a tal proposito DTF 123 V 234; consid. 2a

non pubblicato in DLA 2001 no. 27 pag. 225). A tal proposito va infatti

rammentato che l'eventuale errore da parte dell'amministrazione (in concreto:

l'indebito versamento delle prestazioni assicurative) non è suscettibile di

sopperire alla mancanza di buona fede iniziale dell'assicurato (DLA 1998 no. 41

pag. 234). (…)"

(cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella causa C. C

130/02. consid. 4)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato

che:

"

(…) Nach der Rechtsprechung ist grobe

Fahrlässigkeit gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem

verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als

beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl.

auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II, N. 41 zu

Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)

In una sentenza del 2

agosto 2005 nella causa H., C 143/05 l'Alta Corte ha negato la buona fede di

un'assicurata che aveva ricevuto un'indennizzazione superiore a quella alla

quale aveva e si è così espressa:

" (...)

4.

4.

Mit der Vorinstanz, auf deren einlässliche

Begründung verwiesen wird, hätte der Beschwerdeführer bei zumutbarer

Aufmerksamkeit erkennen müssen, dass die Entschädigung, welche auf der

Grundlage einer Vollzeitbeschäftigung und nicht eines 50%-Pensums ausgerichtet

wurde, offensichtlich zu hoch ausgefallen war. Indem er die Taggelder jeweils

entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der Abrechnungen

hinzuweisen oder wenigstens eine Begründung für die offenkundig zu hohen Betreffnisse

einzuholen, ist ihm vorzuhalten, dass er nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit

aufgewendet hat, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter

den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181

Erw. 3d mit Hinweisen). Somit liegt eine nicht leicht wiegende

Pflichtwidrigkeit vor, welche die Berufung auf den guten Glauben ausschliesst.

4.2

Den Vorbringen des Beschwerdeführers ist,

soweit sie nicht bereits im kantonalen Prozess entkräftet wurden, Folgendes

entgegenzuhalten.

Der Versicherte hat in den sechs Monaten vor

Beginn der vom 1. September 1995 bis 31. Juli 1997 dauernden Rahmenfrist für

den Leistungsbezug bei einem halben Pensum monatlich Fr. 1'750.- verdient (vgl.

Arbeitgeberbestätigung der Firma M.________ AG, vom 12. September 1995 über die vom 6. März bis 31. August 1995 bezogenen Löhne

von 6 x Fr. 1'750.- = Fr. 10'500.-). Davor war er vom 29. November 1994 bis 21.

Februar 1995 vollzeitig als kaufmännischer

Angestellter/Sachbearbeiter bei der Schweizerischen Nationalbank angestellt

gewesen, wobei er in den Monaten September bis Dezember 1994 jeweils Fr.

5'481.35, im Januar 1995 Fr. 5'536.15 und im Februar 1995 Fr. 4'152.15 verdient

hatte. Nach Lage der Akten ist davon auszugehen, dass die Verwaltung wegen der

starken Lohnschwankungen für die Bemessung des versicherten Verdienstes (von

Fr. 3542.-) auf die letzten zwölf Beitragsmonate vor Beginn der Rahmenfrist für

den Leistungsbezug abstellte (vgl. Art. 37 Abs. 3 AVIV in der bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Fassung). Der

Beschwerdeführer räumt denn auch ein, es sei ihm durch die Verwaltung erklärt

worden, für die Ermittlung des versicherten Verdienstes finde eine

"Mischrechnung" der erheblich differierenden Löhne statt

(undatiertes, am 30. März 1998 bei der Verwaltung eingegangenes Schreiben

"Stellungnahme Erlassgesuch...").

Laut der Taggeldabrechnung vom 31. Oktober 1995

wurde (ausgehend von einem versicherten Verdienst von Fr. 3'542.- bei 22

kontrollierten Tagen und einer entsprechenden Anzahl entschädigungsberechtigter

Taggelder) ein Anspruch von Fr. 2'860.- brutto oder

Fr. 2'715.55 netto (= Auszahlungsbetrag) ermittelt.

Es springt ins Auge, dass damit der für den Monat

Oktober 1995 errechnete Betrag um fast Fr. 1'000.- über dem (bei einem

50%-Pensum) in den letzten sechs Monaten vor Beginn der Rahmenfrist für den

Leistungsbezug effektiv erzielten monatlichen Verdienst lag. Sodann wusste der

Beschwerdeführer auf Grund seiner eigenen Angabe im Taggeldgesuch vom 1./7.

September 1995, wonach für ihn wegen der Ausbildung zum Sportheilpraktiker nur

eine 50%-Anstellung in Frage kam, dass er nur mit einer entsprechend gekürzten

Arbeitslosenentschädigung rechnen konnte. Dass die erbrachte Leistung

offenkundig rechtsfehlerhaft bemessen wurde, hätte der kaufmännisch versierte Beschwerdeführer

folglich ohne Weiteres bemerken müssen, weil ausgehend vom effektiv bezogenen

Taggeld (Fr. 2'860.-) die Arbeitslosenentschädigung bei Suche einer

Vollzeitbeschäftigung (ohne Ausbildung) zwangsläufig das Doppelte, Fr. 5'720.-,

betragen hätte. Dieser Betrag liegt nun aber um mehrere hundert Franken über

demjenigen den der Beschwerdeführer bei der Schweizerischen Nationalbank als

Vollzeitangestellter in der Zeit von September 1994 bis Februar 1995 monatlich

im Durchschnitt (Fr. 5'269.-) verdient hatte. (...)"

2.3

Con l'entrata

in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava

l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art. 28

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e

per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di

lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo

caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il

diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le

informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Circa gli

effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"

a) Die Mitwirkung beim Vollzug der

Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in

den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch

LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten

verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen

Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG

(Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der

Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine

wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der

Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben.

Dies trifft insbesondere Regelungen zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von

Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)

"

a Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf

verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende

einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden

einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl

1999.

4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

La

dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art. 96 LADI

conservano, dunque, la loro validità.

In merito

all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"

Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie

bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im

einzelnen “erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet

sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von

Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende

Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen

Unterlagen”).

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle

keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder

“nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden.

(...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der

Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die

Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

- Anspruchsberechtigung des Versicherten

(s. Anspruchs- vorausetzungen)

- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer).”

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,

21, 22 e 30).

In una

decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80 il TFA ha stabilito che la

sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI,

può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96

cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare

alla cassa di aver conseguito un guadagno intermedio.

Il TFA ha

in particolare rilevato che:

"

(...)

c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé

que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être

considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir

indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application

de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;

qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI,

l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce

un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit

informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17

décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,

vol. I, nos 28 et 29 p. 312; STAUFFER, Die Arbeitslosen-versicherung, n° 2.3.1

p. 87);

qu’en l'occurrence, l’intimé devait en

particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception

d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de

chômage à réduire le montant des indemnités journalières;

que selon la jurisprudence, la notion de faute en

droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en

ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un

acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS,

op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);

qu’un assuré qui omet de déclarer a

l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de

chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81),

laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité

prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...)"

(cfr. SVR 1997 ALV Nr. 80, consid. c, pag. 243)

Ancora, circa l'obbligo di

annunciare e informare, in un'altra decisione, la nostra Massima istanza ha

confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha sottolineato

che:

" (…)

2.

- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso

pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti

principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute

indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art.

30.

cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni

inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o

di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico

che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla

Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli,

a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere

in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla

disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto

dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe

particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente

apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non

possono essere prese in considerazione, essendo esse generiche e non

comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il

suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per cui a ragione

la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di disoccupazione. (…)"

(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa B., C 89/00, consid.

2a)

L'Alta

Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un'altra sentenza ha,

in particolare, osservato che:

"

(…)

3.

- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto

verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro

nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto

produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23

settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi

intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e

annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere

prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della

documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in

concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare

all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite

nella residua misura di fr. 9662.75. (…)"

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C

104/01, consid. 3b)

Il dovere

di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di

prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA

1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.4

PI 1 si è

iscritto in disoccupazione a far tempo dal

ottobre 2003, ricercando un impiego a tempo pieno quale magazziniere (cfr. doc.

12).

L’assicurato

non ha presentato al consulente del personale le ricerche di impiego compiute

prima della disoccupazione al momento dell’annuncio per il collocamento, bensì

solo più tardi (cfr. doc. 13).

Dalle

stesse è emerso che egli aveva reperito un impiego per la fine del 2003 –

inizio del 2004. La sua iscrizione in disoccupazione è stata, infatti, annullata

con effetto dal 12 gennaio 2004 (cfr. doc. 12, 13, 2).

Le

ricerche relative al periodo precedente la disoccupazione fornite all’URC sono

state, comunque, considerate insufficienti, per cui l’assicurato, con decisione

del 30 dicembre 2003, è stato sospeso dal diritto alle indennità giornaliere

per 6 giorni a partire dal 1° ottobre 2003 (cfr. doc. 12).

Tale

provvedimento è passato in giudicato incontestato.

A seguito

della decisione di sospensione, la Cassa di disoccupazione __________ di __________,

il 20 gennaio 2004, ha emanato un ordine di restituzione dell’importo di fr.

1'054.95, pari alle indennità percepite senza giusta causa per il mese di

ottobre 2003 (cfr. doc. 12; consid. 1.1.).

La

relativa domanda di condono formulata dall’assicurato il 30 gennaio 2004 (cfr.

doc. 12; consid.1.2.) è stata accolta dalla Sezione del lavoro, la quale ha

riconosciuto allo stesso sia la buona fede, che l’onere gravoso (cfr. doc. 6, D;

consid. 1.2., 1.3.).

Il SECO,

ricorrente nella presente procedura, per contro, ritiene che non possa essere

ammessa la buona fede di PI 1, siccome quando il 10 novembre 2003, in occasione

di un colloquio presso l’URC, gli è stata comunicata l’eventualità di una

sanzione, egli non era ancora a conoscenza dell’intervenuta corresponsione

delle indennità di disoccupazione per il mese di ottobre 2003.

L’assicurato,

quindi, allorché gli è stato notificato il relativo versamento sul suo conto

bancario, non poteva non sapere che parte delle indennità erano state erogate a

torto (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

2.5

Con

decisione del 30 dicembre 2003 l’assicurato è stato sospeso ex art. 30 cpv. 1

lett. c LADI per 6 giorni per insufficienti ricerche prima della disoccupazione

(cfr. doc. 12).

Nel caso in

esame non è dato di sapere se l’assicurato prima dell’annuncio per il

collocamento era al corrente o meno del dovere di cercare un’occupazione.

Per

inciso va osservato che ciò risulta ininfluente ai fini della sospensione

giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, poiché anche

dopo l'entrata in vigore della LPGA, più precisamente dell’art. 27 LPGA,

l'assicurato che precedentemente alla sua iscrizione in disoccupazione ha

intrapreso sforzi insufficienti al fine di reperire un'occupazione adeguata

deve essere sanzionato, anche se ignorava quanto impone la LADI in questo

ambito, nel caso in cui non si è rivolto all'amministrazione per chiedere

informazioni sui suoi diritti e doveri.

Tale

questione assume, invece, una certa rilevanza per quanto riguarda la buona fede

dell’assicurato.

In

concreto il TCA può, però, esimersi dall’approfondire se PI 1, prima

dell’iscrizione presso l’URC, era al corrente o meno del proprio obbligo di

cercare un impiego nel periodo antecedente la disoccupazione.

In

effetti in entrambe le ipotesi, come verrà esposto più dettagliatamente in

seguito, all’assicurato, contrariamente a quanto sostiene il SECO, non può

comunque essere negata la buona fede al momento in cui ha percepito le

indennità di disoccupazione relative al mese di ottobre 2003 versategli dalla

Cassa di disoccupazione (cfr. doc. D, I, XVI).

2.6

Per quanto

attiene al caso in cui l’assicurato, prima dell’annuncio per il collocamento, non

fosse stato al corrente del dovere cercare un’occupazione prima della disoccupazione,

occorre preliminarmente, rammentare che la violazione del dovere di

informazione di una determinata circostanza rilevante ai fini del diritto alle

prestazioni da parte di un assicurato non è il solo comportamento colpevole che

esclude la buona fede nell’ambito del condono. Anche il fatto di non avvisare

l’autorità competente che a torto sono state versate più prestazioni di quelle

di diritto, implica il diniego della buona fede, qualora con la dovuta

attenzione sia possibile accorgersi dell’errore (cfr. consid. 2.1.).

In casu,

come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), il SECO non ha imputato all’assicurato

la mancata informazione di una determinata circostanza o di un cambiamento

intervenuto nella sua condizione personale o economica, bensì ha indicato che

lo stesso, al momento in cui ha preso atto del versamento delle indennità di

disoccupazione relative al mese di ottobre 2003, doveva già sapere che parte di

esse era stata erogata indebitamente.

Al

riguardo il TCA rileva quanto segue dalla documentazione agli atti emerge che lunedì

10.

novembre 2003 tra le ore 16.00 e le 16.30 ha avuto luogo un colloquio di

orientamento durante il quale il collocatore ha reso attento PI 1 che nei suoi

confronti avrebbe potuto essere emessa una sanzione (cfr. doc. A, 13).

Dal

protocollo dell’incontro del 10 novembre 2003 non si evince se la prospettata

sospensione riguardava o meno le ricerche di lavoro dei mesi precedenti

l’annuncio per il collocamento (cfr. doc. A; 13).

Ciò è

comunque stato confermato dalla Sezione del lavoro nella risposta di causa

(cfr. doc. III) e non è stato contestato dall’assicurato (cfr. doc. V).

Dagli

accertamenti esperiti pendente causa risulta, poi, in primo luogo, che le

prestazioni concernenti il mese di ottobre 2003 sono state conteggiate dalla Cassa

di disoccupazione __________ venerdì 31 ottobre 2003 (cfr. doc. X, XI; consid.

1.4

; 1.8.).

Sul conteggio

del 31 ottobre 2003 è stato precisato che il pagamento all’assicurato delle

indennità giornaliere sarebbe avvenuto sul suo conto bancario presso la __________

(cfr. doc. 14).

Tale

documento è stato inviato all’assicurato (cfr. doc. 14).

Non è

dato di sapere quando il conteggio è stato notificato all’interessato. In ogni

caso, comunque, anche considerando l’ipotesi più sfavorevole all’assicurato,

ossia che il conteggio sia stato spedito per posta B, esso verosimilmente gli è

arrivato entro la fine della prima settimana di novembre, e meglio entro il 7

novembre 2003.

In

proposito è utile rammentare che normalmente un invio con posta B viene

recapitato al destinatario al più tardi il terzo giorno lavorativo dopo l'impostazione, escluso il sabato (cfr. www.posta.ch).

A PI 1,

con la trasmissione del citato conteggio, è stato, dunque, reso noto che

l’importo delle indennità giornaliere del mese di ottobre 2003 di fr. 3'164.75

sarebbe stato corrisposto sul suo conto bancario (cfr. doc. 14). L’assicurato attendeva,

del resto, questo versamento dal momento della propria iscrizione in

disoccupazione del 1° ottobre 2003 (cfr. doc. 12).

In

secondo luogo, gli accertamenti effettuati da questa Corte hanno messo in luce

che l’ordine di pagamento che è stato dato dalla Cassa lunedì 3 novembre 2003,

come allegato e sostanziato dal SECO (cfr. doc. XVI+bis; consid. 1.10.), è

stato eseguito dalla Banca __________ il medesimo giorno (cfr. doc. XVIII).

L’estratto

conto bancario relativo al mese di novembre 2003 dell’assicurato menziona, in

effetti, che le indennità giornaliere del mese di ottobre 2003, corrispondenti

a fr. 3'164.75, sono state depositate sul conto il 3 novembre 2003 (cfr. doc.

XVIII), ovvero una settimana prima del colloquio del 10 novembre 2003.

L’assicurato,

al più tardi a decorrere dal 4 novembre 2003 - non sapendo a che ora del 3

novembre 2003 è stato eseguito il versamento -, e perciò anteriormente al 10

novembre 2003, poteva, quindi, disporre della citata somma.

Al

riguardo risulta irrilevante che l’estratto conto mensile venga elaborato e

spedito dalla banca solo alla fine del mese in questione, circostanza a cui fa

riferimento il SECO (cfr. doc. XVI), poiché in ogni momento del mese

l’assicurato poteva richiedere informazioni sulla situazione del conto allo

sportello dell’istituto bancario o verificare lo stato del conto e le ultime

operazioni tramite bancomat con la carta di conto, carta peraltro fornita

gratuitamente dalla banca ai titolari di un conto privato (cfr. www.__________.ch).

In simili

condizioni, questa Corte, visti il conteggio del 31 ottobre 2003 inviato a PI 1

e l’esecuzione, il 3 novembre 2003, dell’ordine di pagamento del medesimo

giorno sul conto bancario dell’assicurato che questi poteva facilmente

controllare, deve concludere che l’assicurato ha percepito le indennità

giornaliere precedentemente all’incontro con l’URC di lunedì

pomeriggio 10 novembre 2003.

Di

conseguenza, nell’ipotesi in cui l’assicurato non fosse stato al corrente dell’obbligo

di cercare un lavoro nell’arco di tempo precedente la disoccupazione, allo

stesso, avendo ricevuto le prestazioni del mese di ottobre 2003 prima che gli

fosse ventilata una possibile sanzione, non deve essere imputata nessuna

mancanza e deve, perciò, essergli riconosciuta la buona fede (cfr. al riguardo

il consid. 1.4).

Tale

soluzione si giustifica tanto più se si pone mente al fatto che durante il

colloquio del 10 novembre 2003 a PI 1 non è, in ogni caso, stata consegnata la

decisione di sospensione di 6 giorni, bensì il ricorrente è unicamente stato

avvertito della possibilità di essere sanzionato. L’assicurato ha avuto la

certezza di essere oggetto di una penalità soltanto allorché gli è stato

notificato il provvedimento del 30 dicembre 2003 (cfr. doc. 12).

2.7

Anche nel

caso in cui PI 1 fosse stato al corrente dell’obbligo di cercare un impiego nei

mesi antecedenti l’annuncio per il collocamento, va ammessa la sua buona fede al

momento in cui ha beneficiato delle indennità giornaliere del mese di ottobre

2003.

E’ vero

che, avendo effettuato degli sforzi insufficienti al fine di reperire

un’occupazione nel periodo precedente la disoccupazione, l’assicurato, già

prima del colloquio con l’URC del 10 novembre 2003, e meglio dal momento della

sua iscrizione in disoccupazione del 1° ottobre 2003 (cfr. doc. 12), prestando

la dovuta attenzione, avrebbe potuto e dovuto capire che nei suoi confronti

avrebbe potuto essere emessa una sospensione.

Va,

comunque, osservato che l’assicurato, avendo compiuto alcune ricerche di lavoro

precedentemente alla disoccupazione e avendo, grazie a una di queste, potuto

porre termine alla disoccupazione – egli è del resto rimasto iscritto presso

l’URC unicamente dal 1° ottobre 2003 al 12 gennaio 2004 (cfr. doc. 12), anche

se l’inizio della nuova attività ha poi avuto luogo il 1° marzo 2004 (cfr. doc.

9) – era legittimato a nutrire unicamente il dubbio in merito a un’eventuale penalità.

Egli non era, per contro, tenuto a essere sicuro che sarebbe stato sanzionato, diversamente

dal caso in cui non avesse compiuto alcuna ricerca.

Il

mancato avvertimento nei confronti della Cassa, prima del versamento delle

indennità giornaliere del mese di ottobre 2003 e al momento della ricezione di

queste, del rischio di incorrere in una sanzione non configura, dunque, una

negligenza grave, ma semmai una lieve, poiché la Cassa avrebbe solo potuto

chiedere all’URC di accelerare i tempi dell’esame del caso dell’assicurato e dell’eventuale

emissione di una decisione di sospensione.

Una

negligenza lieve, come già esposto (cfr. consid. 2.1.), non esclude la buona

fede di un assicurato.

In

proposito, per analogia, giova evidenziare che il TFA in una sentenza

pubblicata in DTF 122 V 221 consid. 4 = Pratique VSI 1996 pag. 267 seg. ha

stabilito che un‘assicurata, se avesse comunicato all’autorità competente nell’ambito

delle prestazioni complementari il fatto di poter eventualmente percepire delle

prestazioni di invalidità della previdenza professionale precedentemente alla

ricezione della lettera della compagnia di assicurazione in questione che la informava

del momento a partire dal quale avrebbe beneficiato di tali prestazioni e della

relativa entità, avrebbe unicamente permesso di subordinare l’attribuzione

delle PC a una condizione o a una riserva, ma tale avviso non avrebbe influito

sull’importo delle PC. La relativa omissione non costituiva, pertanto, secondo

l’Alta Corte, una negligenza grave.

Contestualmente

cfr. pure STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T., 39.2004.9, consid. 2.11.

Diversa è

la fattispecie decisa dalla nostra Massima Istanza con giudizio pubblicato in DLA

2005.

N. 7 pag. 69 segg., citato precedentemente (cfr. consid. 2.1.), in cui un

assicurato non ha segnalato un errore dell’amministrazione, che inavvertitamente

gli aveva versato un numero eccessivo di indennità, nonostante lo stesso,

prestando la dovuta attenzione, fosse in grado di comprenderlo o perlomeno di

informarsi sui motivi di una tale corresponsione. In questo caso la buona fede

non è stata riconosciuta. L’Alta Corte, visto l’evidente divario fra il

probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della disoccupazione e le

prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso

che in concreto trattavasi di un caso di negligenza lieve (cfr. DLA 2005 N. 7,

pag. 69 segg.; consid. 2.1.).

Nell’evenienza

appena menzionata giudicata dal TFA, quando le prestazioni sono state erogate,

l’assicurato avrebbe potuto e dovuto rendersi immediatamente conto dell’errore

che era stato commesso, esso era concreto.

Nel caso

ora in esame, per contro, l’errore era solo possibile e non si era ancora

realizzato, dato che la sanzione per insufficienti ricerche prima della

disoccupazione è stata prospettata all’assicurato soltanto il 10 novembre 2003

ed è stata decisa il 30 dicembre 2003.

La

situazione di PI 1 sarebbe stata analoga a quella di cui alla DLA 2005 N. 7, se

l’URC avesse emanato e notificato all’assicurato il provvedimento di

sospensione prima dell’emissione da parte della Cassa del conteggio 31 ottobre

2003.

delle indennità senza deduzione dei giorni di sospensione e del relativo

pagamento del 3 novembre 2003.

2.8

Alla luce di

tutto quanto esposto, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione

emessa dalla Sezione del lavoro il 30 marzo 2005.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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