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Decisione

38.2005.39

Le indennità giornaliere che un assicurato percepisce dall'assicuratore malattia del suo ex datore di lavoro non rientrano nel salario determinante ai sensi della LAVS e non vanno quindi considerate p

21 settembre 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

38.2005.39

Data decisione, Autorità:

21.09.2005, TCA

Titolo:

Le indennità giornaliere che un assicurato percepisce dall'assicuratore malattia del suo ex datore di lavoro non rientrano nel salario determinante ai sensi della LAVS e non vanno quindi considerate per il calcolo del guadagno assicurato.

GUADAGNO ASSICURATO

INDENNITÀ GIORNALIERA

art. 13 cpv. 2 let. c LADI

art. 23 cpv. 1 LADI

art. 37 cpv. 1 OADI

art. 37 cpv. 2 OADI

art. 37 cpv. 3 OADI

art. 39 OADI

Raccomandata

Incarto n.

38.2005.39

FS/td

Lugano

21 settembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei

giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 aprile 2005 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 4 marzo

2005 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

ritenuto, in

fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 4 marzo 2005 la Sezione del lavoro Ufficio

giuridico ha confermato la sua precedente decisione del 15 settembre 2004 con

la quale ha stabilito che nel caso concernente RI 1 le indennità giornaliere

versate dalla Compagnia di assicurazione “__________” non possono essere prese

in considerazione per la determinazione del guadagno assicurato (cfr. doc. V).

L’amministrazione

ha rilevato che:

"

(…)

1. La

signora RI 1 si è iscritta in disoccupazione il 22 aprile 2004 (termine quadro

per la riscossione: 01.05.2004 - 30.04.2006; guadagno assicurato: fr.

3'209.--), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come segretaria di studio

medico o impiegata di commercio.

In data 20 luglio

2004 la Cassa di disoccupazione __________ di __________ ha sottoposto

all'Ufficio giuridico della sezione del lavoro per esame e decisione il caso

della signora RI 1 con scritto del seguente tenore:

"La signora RI

1 si è iscritta presso la nostra Cassa, dal 1° maggio 2004, quale disoccupata a

tempo pieno.

L'assicurata ha

prestato la sua opera alle dipendenze di diversi datori di lavoro e più

precisamente:

- dal 19.01.2003 al 30.04.2004

presso la __________ con

un'occupazione del 80%

- dal 01.03.2003 al 31.08.2003 presso lo Studio del Dr. Med.

__________ con un'occupazione del 50%

- dal 04.11.1996 al 31.01.2003 presso il Dr. Med. __________

con

un'occupazione del 100%

presso

quest'ultimo datore di lavoro e più precisamente (prima della disdetta del

rapporto) dal 15.10.2002 la signora RI 1 era inabile al lavoro causa malattia.

In data 15.11.2002, il datore di lavoro ha disdetto il contratto per il

31.01.2003.

La Cassa aveva

stabilito il guadagno assicurato della propria assicurata sulla base delle

indicazioni fornite dai diversi datori di lavoro. Questo calcolo è stato

contestato dalla signora RI 1. La stessa sostiene che le prestazioni versate

dalla __________, fino al 18.01.2004, derivavano dalla sua inabilità lavorativa

dal 15.10.2002.

Quale Cassa di

disoccupazione, in data 07.07.2004, abbiamo intimato uno scritto alla __________

chiedendo se le prestazioni derivavano dal rapporto di lavoro, avuto dalla

nostra assicurata, con il Dr. Med. __________. La __________, con scritto del

19.07.2004, conferma che le prestazioni versate in favore della signora RI 1

derivavano dall'assicurazione collettiva dello Studio Dr. Med. __________.

Questioni che devono formare oggetto di

una decisione:

La Cassa deve

tenere in considerazione le prestazioni, ricevute dalla __________, in favore

della signora RI 1, quale occupazione lavorativa? se sì, il calcolo deve essere

effettuato tenendo in considerazione i vari redditi (__________, __________, __________

e __________)?".

Esperiti i necessari

accertamenti, con decisione 15 settembre 2004 il servizio cantonale ha concluso

che le indennità giornaliere versate dalla Compagnia di assicurazioni __________

non possono essere prese in considerazione per la determinazione del guadagno

assicurato.

Contro la predetta

decisione l'assicurata ha interposto in data 8/15 ottobre 2004 l'opposizione

qui in esame.

Considerandi

2.

Giusta

l'articolo 23 cpv. 1 ADI, È considerato guadagno assicurato il salario

determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso

durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro,

compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per

inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato

(art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite

minimo.

Secondo l'articolo 13

cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il

termine quadro (Art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione

soggetta a contribuzione.

Conformemente

all'articolo 13 cpv. 2 LADI, Sono parimenti computati:

a. omissis;

b. omissis;

c. i periodi in cui l'assicurato è vincolato da un rapporto

di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non

riceve salario e non paga contributi;

d. omissis.

Il periodo di tempo

durante il quale l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma non

percepisce il salario poiché è malato o è stato vittima di un infortunio, per

cui non paga contributi, è parimenti considerato quale periodo di contribuzione

(cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (ID), Segretariato

di Stato dell'economia, gennaio 2002, nota marginale B92; STCA del 22 luglio

2003.

nella causa N.S., inc. no. 38.2002.276, consid. 2.4, pag. 6 e riferimenti

ivi citati).

3.

Nel

caso in esame, dai documenti agli atti emerge segnatamente che il rapporto

contrattuale con il Dr. Med. __________ è stato disdetto da quest'ultimo in

data 15 novembre 2002 per il 31 gennaio 2003, che la signora RI 1 è stata

impedita di lavorare causa malattia (depressione) nel periodo dal 15 ottobre

2002.

al 31 gennaio 2003 (cfr. Attestato del datore di lavoro compilato

dal Dr. Med. __________ il 26 aprile 2004), che il salario è stato corrisposto

fino al 31 gennaio 2003 (cfr. Attestato, come pure la lettera 28 gennaio

2005.

de __________ e lo scritto 1. febbraio 2005 dell'opponente, risposta alla

domanda no. 3) e, inoltre, che le prestazioni assicurative versate da __________

sono state erogate nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di

lavoro, e meglio dal 1. febbraio 2003 al 18 gennaio 2004.

Ora, visto quanto

precede e in considerazione dei disposti di legge suindicati, ritenuto in

particolare come l'opponente, nonostante la sua malattia, abbia percepito lo

stipendio fino alla conclusione del rapporto contrattuale con il Dr. Med. __________

e come le prestazioni assicurative relative alla sua malattia le siano state

versate soltanto successivamente, una volta cessato il predetto rapporto di

lavoro (cfr. scritto 28 gennaio 2005 de __________), lo scrivente Ufficio

ritiene che le prestazioni erogate da __________ nel periodo dal 1. febbraio

2003.

al 18 gennaio 2004 non possano essere prese in considerazione per la

determinazione del guadagno assicurato.

4.

Le

motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere a

una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione

contestata.

(…)." (cfr. doc. V)

1.2

Contro la

decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA

nel quale ha osservato che:

"

(…)

La Sezione del Lavoro in data 4.3.2005 mi ha intimato

la decisione citata a margine e contro la stessa, come indicato a pagina 3.2

della loro decisione, inoltro il presente ricorso.

Come descritto nella decisione mi sono annunciata

in disoccupazione e, a mio modo di vedere, mi è stata calcolata in modo errato

l'indennità giornaliera di disoccupazione. In effetti, la Sezione del Lavoro

alla pagina 2 della decisione, cita anch'essa che le prestazioni versatemi

dalla __________ derivavano dall'assicurazione collettiva dello Studio del Dr.

Med. __________.

Ora queste indennità non vengono tenute in

considerazione in quanto dalla Sezione del Lavoro viene ritenuto concluso il

rapporto di lavoro in data 31.1.2003.

Preciso che presso il medico citato poco sopra

sono stata impiegata quale segretaria, dal 4.11.1996.

In data 15.11.2002 il datore di lavoro mi ha

notificato la disdetta malgrado io fossi inabile al lavoro dal 15.10.2002.

Come descritto poco sopra in teoria e di fatto il

datore di lavoro mi ha licenziato per il 31.1.2003 ma in pratica, viste le prestazioni

dell'assicurazione collettiva del Dr. __________, sono rimasta in forza fino

all'ultimo versamento delle indennità della __________ e cioè vino al

18.1.2004

Se effettivamente, come sostenuto dalla Sezione

del lavoro, il rapporto di lavoro si fosse concluso in data 31.1.2003

sicuramente la collettiva dello studio del datore di lavoro non mi avrebbe

versato alcuna indennità ritenendo che non risultavo più quale dipendente.

(…)." (cfr. doc. I)

1.3

Nella sua

risposta del 17 maggio 2005 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è

confermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. VI).

in

diritto

2.1

Secondo

l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante

nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo

di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni

contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al

lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a

quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non é

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

L'art. 23

cpv. 3 LADI precisa inoltre che, il guadagno accessorio non è assicurato. E'

considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da un'attività dipendente

esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un'attività indipendente

esercitata fuori del quadro ordinario di un'attività lucrativa indipendente.

In virtù

e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al

periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha

stabilito che il guadagno assicurato

è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione

(art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione

(art. 37 cpv. 1 OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1.

(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla

disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per

almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione

(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Il

Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13

cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è

determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr.

art. 39 OADI).

L’art. 13

cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di

contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di

lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve

salario e non paga quindi i contributi.

2.2

Il TCA è

chiamato a stabilire se è a ragione che la Sezione del lavoro ha deciso che le

indennità giornaliere versate dalla Compagnia di assicurazione “__________” non

possono essere prese in considerazione per la determinazione del guadagno

assicurato della ricorrente.

L’assicurata

si è iscritta al collocamento il 22 aprile 2004 e le è stato aperto un termine

quadro per la riscossione dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006 (cfr. doc.

14/CC).

Dagli

atti di causa risulta in particolare che l’assicurata ha lavorato, quale

segretaria, presso lo Studio del Dr. Med. __________ dal 4 novembre 1996 al 31

gennaio 2003 (cfr. doc. 14/G).

Alla

domanda volta a sapere se al momento della disdetta o durante il termine di

disdetta, la persona assicurata era impedita nel lavoro per malattia,

infortunio, gravidanza, servizio militare, servizio civile o servizio di

protezione civile, il medico ha risposto: “sì, a causa di depressione dal

15.10.02

al 31.01.03” (cfr. doc. 14/G punto 12).

L’ultimo

giorno di lavoro effettuato dall’assicurata presso lo Studio medico è stato il

4.

dicembre 2002 e il salario le è stato corrisposto fino al 31 gennaio 2003

(cfr. doc. 14/G punti 14 e 15).

Con lettera

del 15 novembre 2002 il medico ha significato all’assicurata una disdetta del

seguente tenore:

"

(…)

Con la presente, vista la situazione a lei nota e

più volte discussa venutasi a creare nel mio studio medico, sono costretto a

disdire il contratto di lavoro con effetto al 31.01.2003.

(…)." (cfr. doc. 4/A)

Al

riguardo il 19 novembre 2002 l’assicurata ha scritto al medico quanto segue:

"

(…)

Faccio riferimento alle lettera di licenziamento

intimatami in data 15 novembre 2002 per il 31 gennaio 2003.

La presente per comunicarle di aver preso

conoscenza della sua situazione finanziaria per cui comprendo questa vostra

decisione che a malincuore devo comunque accettare.

Vorrei sottoporle un’eventuale proposta alfine di

trovare una soluzione che tenga conto delle sue difficoltà e delle mie

necessità e potrebbe essere la seguente:

sarei disposta dopo una attenta analisi della mia

situazione finanziaria a ridurre a contare dal 1.2.2003 la mia attività

lavorativa presso il vostro studio del 30%.

Sperando che questa mia proposta abbia ad essere

accetata, se così fosse la invito a volermi confermare per iscritto tale

accordo.

(…)." (cfr. doc. 4/B)

Rispondendo

a delle domande postele dalla Sezione del lavoro l’assicurata ha, in

particolare, confermato che il suo ultimo giorno lavorativo presso lo Studio

medico è stato il 4 dicembre 2002, che dal 1° al 10 novembre 2002 era inabile

al lavoro nella misura del 100%, che il salario le è stato corrisposto fino al

31.

gennaio 2003 e che dal 4 dicembre 2002 al 30 aprile 2004 è stata incapace al

lavoro per malattia (cfr. doc. 4).

Nel

proprio ricorso l’assicurata ha contestato che le prestazioni versatele

dall’assicurazione collettiva dello Studio del Dr. Med. __________ non sono

state considerate nel calcolo della sua indennità giornaliera di disoccupazione

ed ha, in particolare, osservato che:

"

(…)

Preciso che presso il medico citata poco sopra

sono stata impiegata, quale segretaria, dal 4.11.1996. In data 15.11.2002 il

datore di lavoro mi ha notificato la disdetta malgrado io fossi inabile al

lavoro dal 15.10.2002.

Come descritto poco sopra, in teoria e di fatto il

datore di lavoro mi ha licenziato per il 31.1.2003 ma in pratica, viste le

prestazioni dell’assicurazione collettiva del Dr. __________, sono rimasta in

forza fino all’ultimo versamento delle indennità della __________ e cioè fino

al 18.1.2004.

Se effettivamente, come sostenuto dalla Sezione

del Lavoro, il rapporto di lavoro si fosse concluso in data 31.12003

sicuramente la collettiva dello studio del datore di lavoro non mi avrebbe

versato alcuna indennità ritenendo che non risultavo più quale dipendente.

(…)." (cfr. doc. I)

Dalle

risultanze appena esposte questo Tribunale deve innanzitutto concludere che il

contratto di lavoro con lo Studio del Dr. Med. __________ si è concluso il 31

gennaio 2003.

Infatti, allorquando

le è stata significata la disdetta con effetto al 31 gennaio 2003 l’assicurata

non l’ha impugnata in quanto “Disdetta in tempo inopportuno” ai sensi dell’art.

336c cpv. 1 lett. b del Codice delle obbligazioni (CO).

Non solo,

con il suo scritto del 19 novembre 2003, l’assicurata ha dichiarato che, anche

se a malincuore, deve accettare la disdetta.

Inoltre,

l’ultimo giorno di lavoro effettuato dall’assicurata è stato il 4 dicembre 2002

e questo anche se dai conteggi prodotti dalla Compagnia di assicurazioni “__________”

risulta che la ricorrente non è sempre stata inabile al lavoro nella misura

completa del 100%.

In

particolare, l’inabilità lavorativa dell’assicurata è stata del 50% dal 10

marzo al 3 novembre 2003 e del 30% dal 4 al 9 novembre 2003 (cfr. doc. 6/B e

9).

Al

riguardo, rispondendo alle domande volte a sapere su che base e per quale

motivo ha tenuto conto di un’incapacità lavorativa del 50% dal 10 marzo 2003,

del 30% dal 4 al 9 novembre 2003 e per quale ragione dal 18 gennaio 2004 non

sono più state erogate delle prestazioni (cfr. doc. 7, punti 4, 5 e 6), la

Compagnia di assicurazioni “__________” ha così risposto:

"

(…)

4.

- certificazione Dr. __________ e Dr. __________

- attività lavorativa

presso l’__________ di __________ dal 10.03 fino al 31.08.2003 e durante il mese

di settembre presso il Dr. __________

5.

attività lavorativa presso il Dr. __________ in misura del 70%

dal 04.11.03 al 09.11.03 ed in seguito certificazione incapacità lavorativa del

Dr. __________ in misura completa fino al 18.01.2004

6.

ripresa attività lavorativa in misura del 80% e vedere nostro

scritto del 29.01.2004.

(…)." (cfr. doc. 6)

Nel

menzionato scritto del 29 gennaio 2004 la Compagnia di assicurazioni ha

comunicato all’assicurata quanto segue:

"

(…)

Abbiamo ricevuto il certificato del Dr. __________

che la dichiara inabile in misura del 20% dal 19.01.2004.

Le segnaliamo che, secondo le condizioni generali

di polizza, l’indennità giornaliera viene indennizzata al massimo a partire da

una percentuale del 25%.

In considerazione di quanto sopra, siamo

spiacenti di comunicarle di non poter coprire tale incapacità lavorativa ed in

allegato le trasmettiamo il relativo conteggio d’indennità giornaliera per il

mese di gennaio 2004.

(…)." (cfr. doc. 6/A)

Le

domande poste dalla Sezione del lavoro alla Compagnia di assicurazioni “__________”

e le risposte unitamente agli allegati prodotti sono stati sottoposti

all’assicurata che non ha osservato nulla al proposito (cfr. doc. 4).

Del resto

l’ultimo salario versato all’assicurata è stato quello per il mese di gennaio

2003.

e non risulta che la ricorrente, quando era abile al lavoro in misura

ridotta, abbia offerto i propri servizi al suo ex datore di lavoro e/o gli

abbia chiesto il versamento del salario nella misura della sua capacità

lavorativa.

Di

conseguenza, ritenuto che il contratto di lavoro con lo Studio del Dr. Med. __________

si è concluso il 31 gennaio 2003, il periodo in cui ha percepito delle

prestazioni dalla Compagnia di assicurazioni “__________”, meglio dal 1°

febbraio 2003 al 18 gennaio 2004, non può essere computato quale periodo di

contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI.

Pertanto,

durante il medesimo periodo non può essere ritenuto determinante il salario che

l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto presso lo Studio medico (cfr. art. 39

OADI e consid. 2.1).

Per

quanto riguarda invece alle indennità giornaliere versate dalla Compagnia di

assicurazioni “__________” (che l’assicurata vorrebbe fossero ritenute al fine

del calcolo delle sue indennità giornaliere di disoccupazione e quindi del suo

guadagno assicurato; cfr. doc. I) esse non rientrano neppure nel salario

determinante ai sensi della legislazione sull’AVS (cfr. art. 5 LAVS e artt. 7 e

8.

OAVS a cui l’art. 23 cpv. 1 LADI rinvia).

Del resto

le prestazioni della Compagnia di assicurazioni “__________” sono tutte state

versate al netto.

Irrilevante

è infine la circostanza che la Compagnia di assicurazioni “__________”, quale

Assicurazione Malattia Collettiva, ha versato alla ricorrente delle prestazioni

dal 1° febbraio 2003 al 18 gennaio 2004 (cfr. doc. 6/A, 6/B e 9).

Infatti,

in DTF 127 V 106, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che nell’ambito di

un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera secondo la Legge federale

sul contratto d’assicurazione (LCA), il diritto alle prestazioni non dipende

dall'affiliazione, contrariamente all'assicurazione collettiva d'indennità

giornaliera prevista dagli art. 67 segg. della legge federale

sull’assicurazione malattie (LAMal). Pertanto, in assenza di clausole

convenzionali che limitano o sopprimono il diritto alle prestazioni al di là

del periodo di copertura, l'assicurato che, dopo un avvenimento che dà diritto

alle prestazioni, esce da un'assicurazione collettiva perché cessa di far parte

della cerchia di assicurati definita dal contratto, può far valere il diritto

alle prestazioni anche per le conseguenze di tale avvenimento prodottesi dopo

l'estinzione del rapporto di assicurazione.

Al

proposito, invitata a rispondere alla domanda volta a sapere per quale ragione

la vostra compagnia ha erogato all’assicurata le prestazioni a contare dal 1°

febbraio 2003 (cfr. doc. 7 punto 3) la Compagnia di assicurazioni “__________”

ha risposto che: “(…) in quanto l’assicurata fino al 31.01.2003 era ancora alle

dipendenze del Dr. __________ e l’indennità è stata pagata direttamente al

datore di lavoro. (…).” (cfr. doc. 6).

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione la Sezione del lavoro ha

stabilito che le indennità giornaliere versate dalla Compagnia di assicurazione

“__________” non possono essere prese in considerazione per la determinazione

del guadagno assicurato della ricorrente.

La

decisione su opposizione impugnata va dunque confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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