38.2005.39
Le indennità giornaliere che un assicurato percepisce dall'assicuratore malattia del suo ex datore di lavoro non rientrano nel salario determinante ai sensi della LAVS e non vanno quindi considerate p
21 settembre 2005Italiano18 min
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Numero d'incarto:
Fatti
38.2005.39
Data decisione, Autorità:
21.09.2005, TCA
Titolo:
Le indennità giornaliere che un assicurato percepisce dall'assicuratore malattia del suo ex datore di lavoro non rientrano nel salario determinante ai sensi della LAVS e non vanno quindi considerate per il calcolo del guadagno assicurato.
GUADAGNO ASSICURATO
INDENNITÀ GIORNALIERA
art. 13 cpv. 2 let. c LADI
art. 23 cpv. 1 LADI
art. 37 cpv. 1 OADI
art. 37 cpv. 2 OADI
art. 37 cpv. 3 OADI
art. 39 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.39
FS/td
Lugano
21 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 aprile 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 marzo
2005 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 4 marzo 2005 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato la sua precedente decisione del 15 settembre 2004 con
la quale ha stabilito che nel caso concernente RI 1 le indennità giornaliere
versate dalla Compagnia di assicurazione “__________” non possono essere prese
in considerazione per la determinazione del guadagno assicurato (cfr. doc. V).
L’amministrazione
ha rilevato che:
"
(…)
1. La
signora RI 1 si è iscritta in disoccupazione il 22 aprile 2004 (termine quadro
per la riscossione: 01.05.2004 - 30.04.2006; guadagno assicurato: fr.
3'209.--), alla ricerca di un impiego a tempo pieno come segretaria di studio
medico o impiegata di commercio.
In data 20 luglio
2004 la Cassa di disoccupazione __________ di __________ ha sottoposto
all'Ufficio giuridico della sezione del lavoro per esame e decisione il caso
della signora RI 1 con scritto del seguente tenore:
"La signora RI
1 si è iscritta presso la nostra Cassa, dal 1° maggio 2004, quale disoccupata a
tempo pieno.
L'assicurata ha
prestato la sua opera alle dipendenze di diversi datori di lavoro e più
precisamente:
- dal 19.01.2003 al 30.04.2004
presso la __________ con
un'occupazione del 80%
- dal 01.03.2003 al 31.08.2003 presso lo Studio del Dr. Med.
__________ con un'occupazione del 50%
- dal 04.11.1996 al 31.01.2003 presso il Dr. Med. __________
con
un'occupazione del 100%
presso
quest'ultimo datore di lavoro e più precisamente (prima della disdetta del
rapporto) dal 15.10.2002 la signora RI 1 era inabile al lavoro causa malattia.
In data 15.11.2002, il datore di lavoro ha disdetto il contratto per il
31.01.2003.
La Cassa aveva
stabilito il guadagno assicurato della propria assicurata sulla base delle
indicazioni fornite dai diversi datori di lavoro. Questo calcolo è stato
contestato dalla signora RI 1. La stessa sostiene che le prestazioni versate
dalla __________, fino al 18.01.2004, derivavano dalla sua inabilità lavorativa
dal 15.10.2002.
Quale Cassa di
disoccupazione, in data 07.07.2004, abbiamo intimato uno scritto alla __________
chiedendo se le prestazioni derivavano dal rapporto di lavoro, avuto dalla
nostra assicurata, con il Dr. Med. __________. La __________, con scritto del
19.07.2004, conferma che le prestazioni versate in favore della signora RI 1
derivavano dall'assicurazione collettiva dello Studio Dr. Med. __________.
Questioni che devono formare oggetto di
una decisione:
La Cassa deve
tenere in considerazione le prestazioni, ricevute dalla __________, in favore
della signora RI 1, quale occupazione lavorativa? se sì, il calcolo deve essere
effettuato tenendo in considerazione i vari redditi (__________, __________, __________
e __________)?".
Esperiti i necessari
accertamenti, con decisione 15 settembre 2004 il servizio cantonale ha concluso
che le indennità giornaliere versate dalla Compagnia di assicurazioni __________
non possono essere prese in considerazione per la determinazione del guadagno
assicurato.
Contro la predetta
decisione l'assicurata ha interposto in data 8/15 ottobre 2004 l'opposizione
qui in esame.
Considerandi
2.
Giusta
l'articolo 23 cpv. 1 ADI, È considerato guadagno assicurato il salario
determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso
durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro,
compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per
inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato
(art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite
minimo.
Secondo l'articolo 13
cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il
termine quadro (Art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione
soggetta a contribuzione.
Conformemente
all'articolo 13 cpv. 2 LADI, Sono parimenti computati:
a. omissis;
b. omissis;
c. i periodi in cui l'assicurato è vincolato da un rapporto
di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non
riceve salario e non paga contributi;
d. omissis.
Il periodo di tempo
durante il quale l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma non
percepisce il salario poiché è malato o è stato vittima di un infortunio, per
cui non paga contributi, è parimenti considerato quale periodo di contribuzione
(cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (ID), Segretariato
di Stato dell'economia, gennaio 2002, nota marginale B92; STCA del 22 luglio
2003.
nella causa N.S., inc. no. 38.2002.276, consid. 2.4, pag. 6 e riferimenti
ivi citati).
3.
Nel
caso in esame, dai documenti agli atti emerge segnatamente che il rapporto
contrattuale con il Dr. Med. __________ è stato disdetto da quest'ultimo in
data 15 novembre 2002 per il 31 gennaio 2003, che la signora RI 1 è stata
impedita di lavorare causa malattia (depressione) nel periodo dal 15 ottobre
2002.
al 31 gennaio 2003 (cfr. Attestato del datore di lavoro compilato
dal Dr. Med. __________ il 26 aprile 2004), che il salario è stato corrisposto
fino al 31 gennaio 2003 (cfr. Attestato, come pure la lettera 28 gennaio
2005.
de __________ e lo scritto 1. febbraio 2005 dell'opponente, risposta alla
domanda no. 3) e, inoltre, che le prestazioni assicurative versate da __________
sono state erogate nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro, e meglio dal 1. febbraio 2003 al 18 gennaio 2004.
Ora, visto quanto
precede e in considerazione dei disposti di legge suindicati, ritenuto in
particolare come l'opponente, nonostante la sua malattia, abbia percepito lo
stipendio fino alla conclusione del rapporto contrattuale con il Dr. Med. __________
e come le prestazioni assicurative relative alla sua malattia le siano state
versate soltanto successivamente, una volta cessato il predetto rapporto di
lavoro (cfr. scritto 28 gennaio 2005 de __________), lo scrivente Ufficio
ritiene che le prestazioni erogate da __________ nel periodo dal 1. febbraio
2003.
al 18 gennaio 2004 non possano essere prese in considerazione per la
determinazione del guadagno assicurato.
4.
Le
motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non permettono di giungere a
una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione
contestata.
(…)." (cfr. doc. V)
1.2
Contro la
decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale ha osservato che:
"
(…)
La Sezione del Lavoro in data 4.3.2005 mi ha intimato
la decisione citata a margine e contro la stessa, come indicato a pagina 3.2
della loro decisione, inoltro il presente ricorso.
Come descritto nella decisione mi sono annunciata
in disoccupazione e, a mio modo di vedere, mi è stata calcolata in modo errato
l'indennità giornaliera di disoccupazione. In effetti, la Sezione del Lavoro
alla pagina 2 della decisione, cita anch'essa che le prestazioni versatemi
dalla __________ derivavano dall'assicurazione collettiva dello Studio del Dr.
Med. __________.
Ora queste indennità non vengono tenute in
considerazione in quanto dalla Sezione del Lavoro viene ritenuto concluso il
rapporto di lavoro in data 31.1.2003.
Preciso che presso il medico citato poco sopra
sono stata impiegata quale segretaria, dal 4.11.1996.
In data 15.11.2002 il datore di lavoro mi ha
notificato la disdetta malgrado io fossi inabile al lavoro dal 15.10.2002.
Come descritto poco sopra in teoria e di fatto il
datore di lavoro mi ha licenziato per il 31.1.2003 ma in pratica, viste le prestazioni
dell'assicurazione collettiva del Dr. __________, sono rimasta in forza fino
all'ultimo versamento delle indennità della __________ e cioè vino al
18.1.2004
Se effettivamente, come sostenuto dalla Sezione
del lavoro, il rapporto di lavoro si fosse concluso in data 31.1.2003
sicuramente la collettiva dello studio del datore di lavoro non mi avrebbe
versato alcuna indennità ritenendo che non risultavo più quale dipendente.
(…)." (cfr. doc. I)
1.3
Nella sua
risposta del 17 maggio 2005 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è
confermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. VI).
in
diritto
2.1
Secondo
l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante
nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo
di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni
contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al
lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a
quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non é
considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale
stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
L'art. 23
cpv. 3 LADI precisa inoltre che, il guadagno accessorio non è assicurato. E'
considerato tale ogni guadagno che un assicurato trae da un'attività dipendente
esercitata fuori del tempo normale di lavoro o da un'attività indipendente
esercitata fuori del quadro ordinario di un'attività lucrativa indipendente.
In virtù
e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al
periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha
stabilito che il guadagno assicurato
è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione
(art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione
(art. 37 cpv. 1 OADI).
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1.
(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il
periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla
disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per
almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione
(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Il
Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13
cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è
determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr.
art. 39 OADI).
L’art. 13
cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di
contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di
lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve
salario e non paga quindi i contributi.
2.2
Il TCA è
chiamato a stabilire se è a ragione che la Sezione del lavoro ha deciso che le
indennità giornaliere versate dalla Compagnia di assicurazione “__________” non
possono essere prese in considerazione per la determinazione del guadagno
assicurato della ricorrente.
L’assicurata
si è iscritta al collocamento il 22 aprile 2004 e le è stato aperto un termine
quadro per la riscossione dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006 (cfr. doc.
14/CC).
Dagli
atti di causa risulta in particolare che l’assicurata ha lavorato, quale
segretaria, presso lo Studio del Dr. Med. __________ dal 4 novembre 1996 al 31
gennaio 2003 (cfr. doc. 14/G).
Alla
domanda volta a sapere se al momento della disdetta o durante il termine di
disdetta, la persona assicurata era impedita nel lavoro per malattia,
infortunio, gravidanza, servizio militare, servizio civile o servizio di
protezione civile, il medico ha risposto: “sì, a causa di depressione dal
15.10.02
al 31.01.03” (cfr. doc. 14/G punto 12).
L’ultimo
giorno di lavoro effettuato dall’assicurata presso lo Studio medico è stato il
4.
dicembre 2002 e il salario le è stato corrisposto fino al 31 gennaio 2003
(cfr. doc. 14/G punti 14 e 15).
Con lettera
del 15 novembre 2002 il medico ha significato all’assicurata una disdetta del
seguente tenore:
"
(…)
Con la presente, vista la situazione a lei nota e
più volte discussa venutasi a creare nel mio studio medico, sono costretto a
disdire il contratto di lavoro con effetto al 31.01.2003.
(…)." (cfr. doc. 4/A)
Al
riguardo il 19 novembre 2002 l’assicurata ha scritto al medico quanto segue:
"
(…)
Faccio riferimento alle lettera di licenziamento
intimatami in data 15 novembre 2002 per il 31 gennaio 2003.
La presente per comunicarle di aver preso
conoscenza della sua situazione finanziaria per cui comprendo questa vostra
decisione che a malincuore devo comunque accettare.
Vorrei sottoporle un’eventuale proposta alfine di
trovare una soluzione che tenga conto delle sue difficoltà e delle mie
necessità e potrebbe essere la seguente:
sarei disposta dopo una attenta analisi della mia
situazione finanziaria a ridurre a contare dal 1.2.2003 la mia attività
lavorativa presso il vostro studio del 30%.
Sperando che questa mia proposta abbia ad essere
accetata, se così fosse la invito a volermi confermare per iscritto tale
accordo.
(…)." (cfr. doc. 4/B)
Rispondendo
a delle domande postele dalla Sezione del lavoro l’assicurata ha, in
particolare, confermato che il suo ultimo giorno lavorativo presso lo Studio
medico è stato il 4 dicembre 2002, che dal 1° al 10 novembre 2002 era inabile
al lavoro nella misura del 100%, che il salario le è stato corrisposto fino al
31.
gennaio 2003 e che dal 4 dicembre 2002 al 30 aprile 2004 è stata incapace al
lavoro per malattia (cfr. doc. 4).
Nel
proprio ricorso l’assicurata ha contestato che le prestazioni versatele
dall’assicurazione collettiva dello Studio del Dr. Med. __________ non sono
state considerate nel calcolo della sua indennità giornaliera di disoccupazione
ed ha, in particolare, osservato che:
"
(…)
Preciso che presso il medico citata poco sopra
sono stata impiegata, quale segretaria, dal 4.11.1996. In data 15.11.2002 il
datore di lavoro mi ha notificato la disdetta malgrado io fossi inabile al
lavoro dal 15.10.2002.
Come descritto poco sopra, in teoria e di fatto il
datore di lavoro mi ha licenziato per il 31.1.2003 ma in pratica, viste le
prestazioni dell’assicurazione collettiva del Dr. __________, sono rimasta in
forza fino all’ultimo versamento delle indennità della __________ e cioè fino
al 18.1.2004.
Se effettivamente, come sostenuto dalla Sezione
del Lavoro, il rapporto di lavoro si fosse concluso in data 31.12003
sicuramente la collettiva dello studio del datore di lavoro non mi avrebbe
versato alcuna indennità ritenendo che non risultavo più quale dipendente.
(…)." (cfr. doc. I)
Dalle
risultanze appena esposte questo Tribunale deve innanzitutto concludere che il
contratto di lavoro con lo Studio del Dr. Med. __________ si è concluso il 31
gennaio 2003.
Infatti, allorquando
le è stata significata la disdetta con effetto al 31 gennaio 2003 l’assicurata
non l’ha impugnata in quanto “Disdetta in tempo inopportuno” ai sensi dell’art.
336c cpv. 1 lett. b del Codice delle obbligazioni (CO).
Non solo,
con il suo scritto del 19 novembre 2003, l’assicurata ha dichiarato che, anche
se a malincuore, deve accettare la disdetta.
Inoltre,
l’ultimo giorno di lavoro effettuato dall’assicurata è stato il 4 dicembre 2002
e questo anche se dai conteggi prodotti dalla Compagnia di assicurazioni “__________”
risulta che la ricorrente non è sempre stata inabile al lavoro nella misura
completa del 100%.
In
particolare, l’inabilità lavorativa dell’assicurata è stata del 50% dal 10
marzo al 3 novembre 2003 e del 30% dal 4 al 9 novembre 2003 (cfr. doc. 6/B e
9).
Al
riguardo, rispondendo alle domande volte a sapere su che base e per quale
motivo ha tenuto conto di un’incapacità lavorativa del 50% dal 10 marzo 2003,
del 30% dal 4 al 9 novembre 2003 e per quale ragione dal 18 gennaio 2004 non
sono più state erogate delle prestazioni (cfr. doc. 7, punti 4, 5 e 6), la
Compagnia di assicurazioni “__________” ha così risposto:
"
(…)
4.
- certificazione Dr. __________ e Dr. __________
- attività lavorativa
presso l’__________ di __________ dal 10.03 fino al 31.08.2003 e durante il mese
di settembre presso il Dr. __________
5.
attività lavorativa presso il Dr. __________ in misura del 70%
dal 04.11.03 al 09.11.03 ed in seguito certificazione incapacità lavorativa del
Dr. __________ in misura completa fino al 18.01.2004
6.
ripresa attività lavorativa in misura del 80% e vedere nostro
scritto del 29.01.2004.
(…)." (cfr. doc. 6)
Nel
menzionato scritto del 29 gennaio 2004 la Compagnia di assicurazioni ha
comunicato all’assicurata quanto segue:
"
(…)
Abbiamo ricevuto il certificato del Dr. __________
che la dichiara inabile in misura del 20% dal 19.01.2004.
Le segnaliamo che, secondo le condizioni generali
di polizza, l’indennità giornaliera viene indennizzata al massimo a partire da
una percentuale del 25%.
In considerazione di quanto sopra, siamo
spiacenti di comunicarle di non poter coprire tale incapacità lavorativa ed in
allegato le trasmettiamo il relativo conteggio d’indennità giornaliera per il
mese di gennaio 2004.
(…)." (cfr. doc. 6/A)
Le
domande poste dalla Sezione del lavoro alla Compagnia di assicurazioni “__________”
e le risposte unitamente agli allegati prodotti sono stati sottoposti
all’assicurata che non ha osservato nulla al proposito (cfr. doc. 4).
Del resto
l’ultimo salario versato all’assicurata è stato quello per il mese di gennaio
2003.
e non risulta che la ricorrente, quando era abile al lavoro in misura
ridotta, abbia offerto i propri servizi al suo ex datore di lavoro e/o gli
abbia chiesto il versamento del salario nella misura della sua capacità
lavorativa.
Di
conseguenza, ritenuto che il contratto di lavoro con lo Studio del Dr. Med. __________
si è concluso il 31 gennaio 2003, il periodo in cui ha percepito delle
prestazioni dalla Compagnia di assicurazioni “__________”, meglio dal 1°
febbraio 2003 al 18 gennaio 2004, non può essere computato quale periodo di
contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI.
Pertanto,
durante il medesimo periodo non può essere ritenuto determinante il salario che
l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto presso lo Studio medico (cfr. art. 39
OADI e consid. 2.1).
Per
quanto riguarda invece alle indennità giornaliere versate dalla Compagnia di
assicurazioni “__________” (che l’assicurata vorrebbe fossero ritenute al fine
del calcolo delle sue indennità giornaliere di disoccupazione e quindi del suo
guadagno assicurato; cfr. doc. I) esse non rientrano neppure nel salario
determinante ai sensi della legislazione sull’AVS (cfr. art. 5 LAVS e artt. 7 e
8.
OAVS a cui l’art. 23 cpv. 1 LADI rinvia).
Del resto
le prestazioni della Compagnia di assicurazioni “__________” sono tutte state
versate al netto.
Irrilevante
è infine la circostanza che la Compagnia di assicurazioni “__________”, quale
Assicurazione Malattia Collettiva, ha versato alla ricorrente delle prestazioni
dal 1° febbraio 2003 al 18 gennaio 2004 (cfr. doc. 6/A, 6/B e 9).
Infatti,
in DTF 127 V 106, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che nell’ambito di
un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera secondo la Legge federale
sul contratto d’assicurazione (LCA), il diritto alle prestazioni non dipende
dall'affiliazione, contrariamente all'assicurazione collettiva d'indennità
giornaliera prevista dagli art. 67 segg. della legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal). Pertanto, in assenza di clausole
convenzionali che limitano o sopprimono il diritto alle prestazioni al di là
del periodo di copertura, l'assicurato che, dopo un avvenimento che dà diritto
alle prestazioni, esce da un'assicurazione collettiva perché cessa di far parte
della cerchia di assicurati definita dal contratto, può far valere il diritto
alle prestazioni anche per le conseguenze di tale avvenimento prodottesi dopo
l'estinzione del rapporto di assicurazione.
Al
proposito, invitata a rispondere alla domanda volta a sapere per quale ragione
la vostra compagnia ha erogato all’assicurata le prestazioni a contare dal 1°
febbraio 2003 (cfr. doc. 7 punto 3) la Compagnia di assicurazioni “__________”
ha risposto che: “(…) in quanto l’assicurata fino al 31.01.2003 era ancora alle
dipendenze del Dr. __________ e l’indennità è stata pagata direttamente al
datore di lavoro. (…).” (cfr. doc. 6).
In simili
circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione la Sezione del lavoro ha
stabilito che le indennità giornaliere versate dalla Compagnia di assicurazione
“__________” non possono essere prese in considerazione per la determinazione
del guadagno assicurato della ricorrente.
La
decisione su opposizione impugnata va dunque confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso
dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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