38.2005.4
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
17 febbraio 2005Italiano53 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2005.4
Data decisione, Autorità:
17.02.2005, TCA
Titolo:
assicurata sanzionata dall'amministrazione perché ha omesso di compiere ricerche di lavoro durante tutto il periodo in cui era impegnata nella sua attività stagionale,limitandosi ad effettuare le ricerche di una nuova occupazione unicamente negli ultimi tre mesi precedenti l'annuncio al collocamento
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 26 cpv. 1 OADI
art. 26 cpv. 2 OADI
art. 26 cpv. 3 OADI
art. 26bis cpv. 2 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.4
cr/sc
Lugano
17 febbraio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6
dicembre 2004 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO
1,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 22
novembre 2004, l'URC di __________ ha sospeso RI 1 per 12 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione, facendo valere:
"
(...)
Nel presente caso non ha presentato nessuna
ricerca di lavoro per il periodo marzo 2004 - agosto 2004 pur sapendo della
cessazione dell'attività già a partire dal 15.12.03.
Sono state calcolate 2 indennità per mese.
Le motivazioni presentate in data 18.11.04 non
giustificano tale comportamento in quanto in passato aveva ricevuto le
informazioni a riguardo di come comportarsi con le ricerche di lavoro prima di
iscriversi in disoccupazione.
Tale sospensione è aggravata dal fatto che già in
data 24.11.03 venne sospesa per gli stessi motivi.
Va ricordato che il ripetersi di tale
comportamento può portare a rivedere l'idoneità al collocamento." (Doc.
A3)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dall'assicurata, rappresentata dall’RA 1 di __________
(cfr. doc. A2), l'amministrazione, in data 6 dicembre 2004, ha emanato una
decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo
provvedimento, osservando:
"
(...)
Fatti e motivazioni
Lei si è iscritta al nostro ufficio a partire dal
15 novembre 2004.
Precedentemente ha lavorato dal 25 febbraio 2004
al 14 novembre 2004 presso l'Hotel __________ a __________ in qualità di
ausiliaria ai piani.
Al colloquio di iscrizione effettuato il 16
novembre 2004 ha consegnato le ricerche di lavoro effettuate nei mesi di
settembre, ottobre e novembre 2004, per il periodo tra aprile - agosto 2004 non
è stata in grado di comprovare alcuna ricerca di lavoro.
II 17 novembre 2004 le è stata trasmessa una
"Richiesta di giustificazione" (__________) per darle modo di
esprimere, in forma scritta, i motivi per cui non era in grado di comprovare
ricerche nel periodo lavorativo sopraccitato. Nella sua lettera afferma che la
consulente precedente le aveva detto che nei primi 6 mesi le sue ricerche
dovevano essere verbali e solo in seguito dovevano essere effettuate
candidature scritte.
Le motivazioni da lei presentate non sono state
accettate e pertanto è stata sospesa dal diritto alle indennità per 8 giorni.
(art. 30 cpv. 1 lett. c LADI).
Con opposizione del 23 novembre 2004 lei ci
comunica di ritenere la sanzione ingiusta e ne chiede l'annullamento,
affermando che il lavoro a tempo pieno nel settore alberghiero non le lascia
molto tempo libero durante la stagione e che questa attività stagionale le
permette di non essere disoccupata in modo continuo.
Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello
di cercare personalmente un'occupazione adeguata (art. 16 LADI), se necessario
anche al di fuori della professione precedente (art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche
fuori dal proprio luogo di domicilio (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI). Il
disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve provare al servizio competente
gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro (art. 26 OADI). Se l'assicurato
non compie sufficienti sforzi egli deve essere sanzionato sulla base dell'art.
30 cpv. 1 lett. c LADI. Secondo tale norma l'assicurato è sospeso dal diritto
all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
Fatti
I disoccupati stagionali che ripetono
regolarmente ogni anno un periodo di disoccupazione sono tenuti, come tutti gli
assicurati, a ricercare un impiego già prima della loro iscrizione in
disoccupazione. Tuttavia questo obbligo non è limitato al periodo
immediatamente precedente l'inizio della disoccupazione, ma si estende a tutto
il periodo durante il quale essi hanno lavorato.
Le disposizioni in vigore sono certamente a
conoscenza dell'assicurata, poiché già dal suo primo annuncio in disoccupazione
(vedi verbale del colloquio di consulenza del 14.01.2003) è stata informata sulle
modalità di ricerca durante un'attività lavorativa stagionale.
Spiegazioni e cenni su questo tema figurano
inoltre nei seguenti documenti presenti nel suo dossier:
q verbale del 24.02.2003 / 12.03.2003 / 24.02.2004
q circolari "Promemoria ricerche di lavoro" firmate e
consegnate in copia all'assicurata in 2 riprese.
Non da ultimo facciamo notare che nel corso della
stagione 2003 ha svolto correttamente delle ricerche di lavoro durante tutto il
periodo lavorativo stagionale, non essendo cambiate le disposizioni in
questione e sulla base del verbale di uscita del 24.02.2004 riteniamo che non
possano esserle state impartite disposizioni differenti in materia.
Gli argomenti da lei sollevati con l'opposizione
non permettono di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto
stabilito con la decisione contestata e pertanto gli sforzi da lei svolti per
reperire un impiego non possono essere ritenuti sufficienti né per quantità, né
per qualità." (Doc. A1)
1.3. Con
tempestivo ricorso del 5 gennaio 2005, l'assicurata, sempre rappresentata dal RA
1 di __________, ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione,
rilevando:
"
(...)
In data 23.11.2004 abbiamo, vista la decisione di
sanzione __________, inoltrato regolare opposizione contro la decisione di
sospensione di 12 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione del 15
novembre 2004.
Visto che l'ufficio regionale di collocamento
nella decisione su opposizione non ha portato ulteriori motivi per il suo
rifiuto diamo per qui riportate le motivazioni indicate nella nostra
opposizione.
In caso dovessimo venire a conoscenza di
ulteriori fatti ci riserviamo di motivarli nel corso della procedura."
(Doc. I)
1.4. L’amministrazione,
con la sua risposta del 24 gennaio 2005, ha postulato la reiezione del ricorso,
osservando:
"
(...)
La Signora RI 1, iscritta presso il nostro
ufficio in data 4 novembre 2004, non è stata in grado di comprovare ricerche di
lavoro per il periodo marzo 2004 - agosto 2004 (ricerche durante lavoro
stagionale).
Essa ha lavorato con un contratto di lavoro
stagionale (doc. 2) presso l'Hotel __________ di __________ dal 25
febbraio 2004 al 14 novembre 2004, il contratto era stato firmato il 15
dicembre 2003.
Essendo già stata iscritta in precedenza era
stata più volte informata sull'obbligo di effettuare ricerche di lavoro durante
tutta la stagione lavorativa, così come appare dai seguenti documenti allegati:
q Colloquio di
consulenza del 14.01.03 - verbale (doc. 3)
q Colloquio di
consulenza del 24.02.03 - verbale (doc. 4)
q Colloquio di
consulenza del 12.03.03 - verbale (doc. 5)
q Colloquio di
consulenza del 24.02.04 - verbale (doc. 6)
q Circolare
"Promemoria delle ricerche di lavoro" ricevuta per conoscenza in data
14.01.03 (doc. 7).
In data 17 novembre 2004 le è stata inoltrata una
Richiesta di giustificazione (diritto di essere sentito) per darle la
possibilità di motivare per iscritto (doc. 8) il fatto di non avere
fatto ricerche di lavoro durante il periodo sopraccitato.
Le motivazioni presentate con lettera del 18 novembre
2004 (doc. 9) non sono state ritenute come valide per giustificare tale
comportamento, tra l'altro quanto scritto è in netto contrasto con quanto
appare sui Verbali di consulenza citati in precedenza.
In nessun caso è stato chiesto all'assicurata di effettuare
le ricerche di lavoro in forma verbale.
Va segnalato che l'assicurata in data 23 novembre
2004 ha interposto opposizione (doc. 10) contro la decisione di
sospensione del 22 novembre 2004, il nostro Ufficio con la Decisione su
opposizione del 6 dicembre 2004 (doc. 11) ha confermato i 12 giorni di
sospensione.
L'entità della sanzione è stata calcolata sulla
base delle direttive della sezione del lavoro.
A complemento di quanto scritto sopra segnaliamo
che già nel novembre 2003, al suo riannuncio in disoccupazione al termine della
stagione 2003, l'assicurata era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 3 giorni a causa delle ricerche di lavoro insufficienti (doc.
12).
Visto quanto sopra, si chiede a codesto lodevole
Tribunale di voler respingere il ricorso e riconfermare la decisione impugnata."
(Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della presente vertenza è la questione a sapere se l'assicurata deve essere o
meno sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancate ricerche di
lavoro nei mesi compresi fra marzo 2004 e agosto 2004 precedenti l'iscrizione
in disoccupazione nei quali era impegnata in un'attività stagionale.
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal
popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU
N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2., pag. 4;
DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag. 467; DTF 126 V
166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag.
44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34,
consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA
del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella
causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H
114/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366
consid. 1b; qui: il 6 dicembre 2004).
Nel caso
in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurata per mancate ricerche di
lavoro nei mesi precedenti l'iscrizione al collocamento, vale a dire da marzo ad
agosto 2004, nei quali svolgeva un'attività stagionale. A quel momento la terza
revisione della LADI era già in vigore e deve dunque essere presa in
considerazione.
2.3. Dapprima va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né
l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di
sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio
2003. È stato invece parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza. Pertanto
resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.
Come
appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare
personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario
anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche
fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà dunque presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, stabilisce
che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell’assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
2.4. La giurisprudenza federale ha
stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non
si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di
disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il
licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;
DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C
77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure
art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C
305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);
STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
2.5. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Il
disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire
all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di
lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994
pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).
Secondo costante giurisprudenza
cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono
comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in una
sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella
causa M.Z., C 33/87).
In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro
compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:
"
(…)
Mit der Vorinstanz sind die fünf
Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei,
eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu
qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen
Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht
darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen,
sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des
Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur
um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der
am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen
angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter
Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz
zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne
triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu
beanstanden."
(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02)
In una
sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha
inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:
"
1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden
Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen
(Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung
(Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu
Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120
V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt.
Darauf kann verwiesen werden.
Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis
in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art.
17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an
Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr
nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn
1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,
Schul- und Berufsbildung der versicherten Person
sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden
Arbeitsmarkt. (…)"
Questa giurisprudenza è stata confermata in una
sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha
ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.
In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella
causa C.
(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti
quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.
In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.
(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,
durante due periodi di controllo, sei ricerche di lavoro lavorando a tempo
pieno in un programma di occupazione temporanea.
Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella
causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un
mese.
In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella
causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di
prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata
dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era
sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un
periodo di controllo.
Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta
dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro
nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che
aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di
controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di
lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate
dall’assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha
in particolare sottolineato:
"
(...)
Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine
versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die
Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V
231 Erw. 4a mit Hinweis).
Wenn jedoch dem Versicherten grössere
Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er
wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der Anspruchsberechtigung
einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten Umstände an. Im Sinne
einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige Kassen
durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat verlangen
(BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."
La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata
ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere
assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle
sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni
particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella
causa K., inc. 38.2002.186).
A proposito dei compiti dei consulenti del
personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74)
il TCA ha ricordato che:
"
Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire
altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai
consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più
idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85
cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."
2.6. Giusta l'art. 17 cpv. 1 in
fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo
posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi
intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova
occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio
competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30
cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio
dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D.
Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
L'obbligo
di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza
del 23 gennaio 2003 nella causa C.
(C
280/01), nella quale ha osservato:
"
Selbst wenn sich der Versicherte sodann
tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet
hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er
nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.
Considerandi
2.
AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."
Concretamente
ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi ad un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987
nella causa S.P., AD 5/87).
Inoltre
il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare
le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di
lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il
disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre
1999.
nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato
di stato dell'economia, SECO).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha
ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le
ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
In merito alle ricerche di lavoro compiute
esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo
di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C
319/02), ha avuto modo di rilevare:
"
(…)
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231
consid. 4a et l'arrêt cité). Sur
le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres
d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite
purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des
circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op. cit., note
de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré
qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde
également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La
continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne
saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une
période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être
rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur
quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois
dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en
général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause
R., C 14/88). (…)"
(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)
2.7
L'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il
danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).
In una
sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle
assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le
seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della
sospensione:
"
Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung
soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es
sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche
Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der
Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose
zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll
den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in
Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in
Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern
ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in
der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten
an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der
Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V
40.
Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art.
30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im
Taggeldrecht nicht zum Tragen.
Wüsste nämlich eine
arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer
Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem
gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227-
228)
In questa
sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la
conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al
proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
In una
sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
2.2
Anche nell'ambito dell'assicurazione contro
la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per
evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo
strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA
1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così
voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui
provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi
di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di
comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"
(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)
2.8
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.
45.
cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Per quel
che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate
ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione
su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha
approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23
gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato
la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo
comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di
disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella
causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione
per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio
2003.
nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha
confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche
durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di
sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di
disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale
l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle
indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato,
nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro,
di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso
del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di
trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03,
nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per
insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza
del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha
confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il
periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C
210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di
9.
giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente
l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di
controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti
ricerche di lavoro durante un periodo di controllo).
2.9
Nella già
citata sentenza H. del 17 marzo 1998, il Tribunale federale delle assicurazioni
ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto)
una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha
al proposito rilevato:
" b) Die
Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994
vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei
der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt
worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf
dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der
Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen
Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten
deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und
Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit
kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der
Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern
pflege unangefochtenerweíse dieselbe Praxis.
Demgegenüber macht die
Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass
die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von
der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur
stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren
Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder
drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.
c) Die Vorinstanz
beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der
Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten
zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses
führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im
Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass
Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn
Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht
oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art.
35.
BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleihermassen
für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher
Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der
Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt
werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht
einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die
Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den übrigen
Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).
d) Die im genannten
Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den
Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des
Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder
verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich
Sanktionen für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht
hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens
auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des
Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das
Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist
im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern
Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45
Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es
widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte
Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde.
Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1
1980.
IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird,
die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu
Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht
ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine
zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus
trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen
müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit
der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der
Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte
Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c
AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.
e) Aus diesen Ausführungen
folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c
AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher
insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen
befreit." (DTF 124 V 231-233)
Nella
sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro
qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha
sottolineato:
" Die
Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf.
Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich
10.
bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die
Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle
Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,.
N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der
Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive
Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von
der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der
Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens
ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung.
Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)
La Cassa
di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione.
Infine,
nella sentenza citata, il TFA ha stabilito che l'amministrazione prima di
applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato
di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:
" Eine
der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht
vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche
in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.
BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der
Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt
überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der
Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine
Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht
(Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr
Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der
Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht
notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht,
wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperìoden ungenügende
Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das Eidgenössische
Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte
Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl.
auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine
Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist;
eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen
besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233)
2.10
Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incarto che
l'assicurata ha lavorato quale ausiliaria ai piani presso l'Hotel __________ di
__________ dal 25 febbraio 2004 al 14 novembre 2004, con un contratto di lavoro
di tipo stagionale (cfr. doc. III2).
Ella si è
poi iscritta in disoccupazione a decorrere dal 15 novembre 2004 (cfr. doc. A1).
Al
momento del suo annuncio per il collocamento l'assicurata ha consegnato
all'amministrazione le ricerche di lavoro svolte negli ultimi tre mesi di
settembre, ottobre e novembre 2004 precedenti l'iscrizione in disoccupazione, nei
quali lavorava presso l'Hotel __________, mentre non ha saputo comprovare
nessuna ricerca di lavoro compiuta nei precedenti mesi, compresi fra marzo 2004
e agosto 2004, durante i quali ha svolto la sua attività di tipo stagionale.
L'amministrazione,
con decisione formale del 22 novembre 2004, ha sospeso la ricorrente dal
diritto alle indennità di disoccupazione per 12 giorni (cfr. doc. A3).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 6 dicembre
2004.
(cfr. doc. A1).
L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale
proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta
Corte ha rilevato che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il
TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:
"
(…) Selon un principe général de la procédure
administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2
let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances
sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."
Nel caso di specie, prima di emanare la decisione di sanzione il consulente del
personale ha provveduto ad inviare all'assicurata una "Richiesta di
giustificazione" con la quale le richiedeva di motivare le mancate
ricerche entro il 29 novembre 2004, precisando che oltre questa data l'autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso e menzionando
espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per
ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. III8).
L'assicurata, con scritto
del 18 novembre 2004, ha fornito le seguenti giustificazioni:
" (...)
- la sottoscritta ha sempre fatto le ricerche di lavoro
chiaramente verbali in quanto la signora __________ ex collocatrice mi aveva
comunicato che dovevo chiaramente fare le ricerche di lavoro durante tutto il
periodo del contratto e più precisamente: per i primi sei mesi le stesse dovevano
essere verbali dopo di che le stesse dovevano essere scritte.
Con questo non voglio sicuramente sottrarmi ai
miei doveri in quanto è nel mio interesse trovare un lavoro a carattere annuale
per cui mi sto adoperando più che seriamente affinché in un prossimo futuro immediato
possa trovare la collocazione annuale.
Visto quanto sopra chiedo che le giustificazioni
vengano accettate in quanto si tratta veramente della buona fede reciproca."
(Doc. 9)
Nella presente fattispecie il TCA constata che
l'amministrazione, inviando all'assicurata la richiesta di giustificazione
citata, ha dato l'opportunità alla ricorrente di giustificare il suo
comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi
confronti.
Dunque il
diritto di essere sentito dell'assicurata è stato rispettato già prima
dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara
giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA
del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI
2002.
pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 =
SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la
sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n.
1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts",
Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54).
2.11
Per quanto attiene agli assicurati che entrano in
disoccupazione al termine di un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o
nella ristorazione), va osservato che, per un certo periodo, l'UCL ha applicato
anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in
disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente
durante qualche mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un
soggiorno di perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o
lasciare definitivamente il nostro paese.
Il TFA considera queste
persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto
all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle
attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza
professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,
generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata
limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000
pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA
1990.
pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V
209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au
quotidien et ses aides à l'emploi", Friborgo 1998, pag. 56-58; B.
Despland, "Votre sécurité sociale au quotidien", Losanna 1998, pag.
155-156; DTF del 2.5.97 nella causa P.F.; D. Cattaneo, "Alcuni compiti
degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".
Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 19 segg.).
In una sentenza del 18
novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza
appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano
un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In
questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA
2000.
pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V
38; D. Cattaneo , op. cit., pag. 24).
Tuttavia, alla luce della
giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso
di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o
durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione
soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante
di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga
decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In
particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il
periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o
almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori
dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del
lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo
ufficialmente assegnato (cfr. STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B.,
38.2000
; STCA del 17 aprile 2001 nella causa V.-S; STCA del 16 marzo 2000
nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di
Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q
contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, op. cit. pag. 21; 24-25).
Il TCA ha
pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti
sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,
deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa
e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. STCA del 17 agosto 2001
nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B.,
38.2000
; STCA del 17 aprile 2001 nella causa V.-S., 38.2000.270).
2.12
Nella
fattispecie concreta, l'assicurata ha lavorato presso l'Hotel __________ di __________,
tramite un contratto di durata determinata, dal 25 febbraio 2004 al 14 novembre
2004, in qualità di ausiliaria ai piani (cfr. doc. III2).
In data 15 novembre 2004 l'assicurata si è
reiscritta in disoccupazione.
Nella risposta alla richiesta di giustificazioni
inviatale dall'amministrazione l'assicurata ha osservato di non avere potuto
comprovare di avere svolto delle ricerche di lavoro nei mesi compresi fra marzo
2004.
e agosto 2004 dato che la sua consulente del personale le avrebbe comunicato
di compiere durante i primi sei mesi di attività delle ricerche di lavoro
verbali (cfr. doc. III9).
Il TCA constata innanzitutto che
l’amministrazione ha giustamente qualificato di impiego stagionale quello
svolto dall’assicurata in qualità di ausiliaria ai piani presso l'Hotel __________.
Nella precedente stagione lavorativa, infatti,
ella aveva compiuto lo stesso tipo di attività presso l'Albergo __________ di __________
nel periodo compreso fra marzo 2003 e novembre 2003 (cfr. doc. III4 e doc.
III12).
Inoltre,
occorre rilevare che l'assicurata, essendo già stata iscritta in disoccupazione
dal 9 gennaio 2003 al 17 marzo 2003 (cfr. doc. III3 e III4), aveva già ricevuto
dall'amministrazione le opportune informazioni circa i suoi diritti e doveri di
disoccupata, con riferimento in particolare alla necessità di compiere
regolarmente gli sforzi necessari al fine di trovare un'occupazione duratura o
perlomeno un'attività temporanea durante i mesi di inattività.
Ella ha
inoltre ricevuto e sottoscritto in data 14 gennaio 2003 (cfr. doc. III7), il
"Promemoria ricerche di lavoro", nel quale è indicato che gli
assicurati devono compiere le ricerche di lavoro già prima di iscriversi al collocamento,
durante il periodo di disdetta dal precedente rapporto lavorativo o, in caso di
contratti di lavoro di durata determinata, nei tre mesi precedenti l'iscrizione
al collocamento; nello stesso documento l'amministrazione ha poi ricordato la
necessità, per gli assicurati che svolgono un'attività stagionale e che
ricorrono al collocamento solo durante brevi periodi tra una stagione e
l'altra, di effettuare gli sforzi necessari per reperire di un'occupazione
duratura durante tutto l'anno.
In simili condizioni, occorre ritenere che
l'assicurata era o doveva essere perfettamente a conoscenza del dovere di
ricercare un'occupazione annuale o perlomeno un impiego temporaneo durante tutto
il periodo in cui ha lavorato, così da non dovere fare ricorso alle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione al termine della stagione
lavorativa.
L'assicurata ha sì svolto delle ricerche di
lavoro durante i mesi di settembre, ottobre e novembre 2004 in cui lavorava
presso l'Hotel __________, ma ha invece omesso di compiere tali ricerche
durante il periodo compreso fra il mese di marzo 2004 e il mese di agosto 2004
in cui era impegnata nella sua attività stagionale presso il citato albergo.
Viste le numerose e corrette informazioni
ricevute dall'assicurata da parte dell'amministrazione, occorre ritenere che ella
sapesse perfettamente che le ricerche di lavoro svolte durante la stagione
lavorativa, per iscritto, di persona o per telefono, devono poi essere
consegnate all'amministrazione al momento dell'iscrizione al collocamento, così
da dimostrare al servizio competente di avere realmente compiuto degli sforzi
costanti volti al reperimento di una nuova occupazione. Ella era dunque ben
consapevole del fatto che tali sforzi devono essere comprovati o dalla copia delle
lettere inviate ai potenziali datori di lavoro e dalle eventuali risposte
scritte ricevute, in caso di ricerca compiuta per iscritto, o dal timbro apposto
dal potenziale datore di lavoro, in caso di ricerca svolta di persona, o da una
successiva conferma per iscritto in caso di ricerca telefonica.
Non può quindi essere ritenuta quale valida giustificazione
la presunta indicazione ricevuta, secondo l'assicurata, dalla propria
consulente del personale, di effettuare delle ricerche verbali durante i primi
sei mesi di attività. Va peraltro sottolineato che la ricorrente non ha comunque
comprovato di avere effettivamente compiuto delle ricerche di lavoro, seppur
verbali, durante i mesi compresi fra marzo 2004 e agosto 2004.
Inoltre, va
rilevato che nel primo colloquio di consulenza del 14 gennaio 2003 la
consulente del personale le aveva espressamente indicato che anche nel caso di
impieghi stagionali, della durata di qualche mese, durante i quali si
interrompe la disoccupazione, occorre svolgere le ricerche di lavoro. Ella ha
infatti verbalizzato:
"
(…)
Nel caso di impiego stagionale / temporaneo vanno
continuate le ricerche di occupazione anche se si annulla il caso con la disoccupazione.
Dovranno essere consegnate al momento della reiscrizione (al termine
dell'attività stagionale / temporanea)."
(Doc. 3)
Anche in
occasione dell'ultimo colloquio di consulenza del 24 febbraio 2004 (colloquio
che precedeva l'inizio della sua attività stagionale presso l'Hotel __________
di __________) l'assicurata era stata informata dalla propria consulente del
personale circa l'obbligo di compiere delle ricerche di lavoro durante tutto il
periodo in cui lavorava ed in particolare di intensificarle durante gli ultimi tre
mesi di lavoro. Al riguardo, la consulente del personale ha verbalizzato quanto
segue (verbale sottoscritto dall'assicurata):
" Conferma inizio attività stagionale per 24.2.04. Consegnato FAUT di febbraio
e annullato. Ricordato che durante questo periodo (attività stagionale) dovrà
proseguire con ricerche di lavoro alfine di trovare un'attività annuale oppure cercare almeno un lavoro sostitutivo per la "stagione morta" (anche fuori dalla propria
professione normale). Per non fare ricerche inutili e prive di valore presso
datori di lavoro che non hanno posti da offrire, deve in particolare candidarsi
presso aziende che sono attive durante tutto l'anno e che cercano concretamente
nuovo personale (annunci su quotidiani, annunci c/o URC, ecc). Tre mesi prima
della nuova iscrizione in disoccupazione è necessario intensificare le ricerche
di lavoro: risposte annunci + autocandidature + ricerche di persona. Per le
ricerche utilizzare i formulari consegnati da URC, se necessario può
presentarsi allo sportello a chiederne ulteriori (o di nuovi se smarriti). Per
necessità o informazioni potrà contattare il nostro ufficio. Consegnata copia
del presente verbale a PCI quale promemoria." (Doc. 6)
La ricorrente è quindi stata più volte informata
dall'amministrazione circa i suoi diritti e doveri di disoccupata, con riferimento
in particolare alla necessità di compiere regolarmente gli sforzi necessari al
fine di trovare un'occupazione duratura o perlomeno un'attività temporanea
durante i mesi di inattività.
Occorre, infine, rilevare che nella precedente
stagione lavorativa 2003, nella quale era stata impiegata presso l'Albergo __________,
ad __________, sempre in qualità di cameriera ai piani (cfr. doc. III4),
l'assicurata, nonostante fosse stata espressamente invitata dalla sua
consulente del personale, in occasione dei colloqui di consulenza del 24
febbraio 2003 (cfr. doc. III4) e del 12 marzo 2003 (cfr. doc. III5), a compiere
le ricerche di lavoro durante tutto il periodo in cui lavorava, non ha svolto nessuna
ricerca di lavoro durante tutti i mesi di attività, da marzo 2003 a novembre
2003.
e per questo motivo, una volta reiscrittasi in disoccupazione,
l'amministrazione le aveva inflitto una sanzione di 3 giorni di sospensione dal
diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. doc. III12).
L'assicurata era dunque perfettamente a
conoscenza del dovere di ricercare un'occupazione annuale o perlomeno un
impiego temporaneo durante tutto il periodo in cui ha lavorato per l'Hotel __________
di __________, così da non dovere fare ricorso alle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione al termine della propria attività,
a tempo determinato, presso il citato datore di lavoro, dove è stata impiegata
dal 25 febbraio 2004 al 14 novembre 2004 (cfr. doc. III2).
2.13
A nulla giova
la motivazione fornita in sede di opposizione dall'assicurata per giustificare
le mancate ricerche di una nuova occupazione prima di annunciarsi al
collocamento, vale a dire il fatto di avere avuto poco tempo libero a
disposizione, visto che l'attività lavorativa di cameriera ai piani è
irregolare, con turni sia nei giorni feriali, sia nei giorni festivi e il tempo
per reperire una nuova occupazione è pertanto assai limitato (cfr. doc. A2).
Alla luce della giurisprudenza citata (cfr.
consid. 2.3.-2.5. e 2.9.) e pur considerando il notevole impegno che richiedeva
l'attività della ricorrente, a mente del TCA l'assicurata avrebbe dovuto
compiere gli sforzi necessari al fine di trovare una nuova occupazione durante
tutto il periodo antecedente l'annuncio al collocamento in cui svolgeva la sua
attività stagionale.
2.14
In simili
condizioni, questo Tribunale deve concludere che la ricorrente ha violato
l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone per cui, a ragione,
l'amministrazione l'ha sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla
base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
Per
quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato
che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare
interna no. 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una
vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S.,
inc. 38.2001.201).
Essa
indica che:
"
(…)
1.
Periodo di tempo
da esaminare
L'esame delle ricerche di
lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in
disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha
lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).
2.
Quantità/qualità
delle ricerche
Nella valutazione delle
ricerche di lavoro svolte durante l'anno l'accento va posto soprattutto sulla
qualità e non sulla quantità. In particolare bisognerà verificare se gli sforzi
effettuati sono mirati ad ottenere degli impieghi duraturi in settori e aziende
non tradizionalmente noti per la loro attività stagionale e se il disoccupato
ha risposto ad annunci di impieghi annuali pubblicati regolarmente sui
giornali. La valutazione dovrà ovviamente tenere conto della situazione
concreta (per esempio offerte sul mercato del lavoro, profilo dell'assicurato,
se si tratta d'impieghi duraturi, in settori che offrono concretamente posti
annuali, di candidature spontanee, di risposte a reali offerte del mercato, di
ricerche anche al di fuori del proprio settore, eventualmente fuori Cantone -
tipico per settore alberghiero, v. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI - con
possibilità di pernottamento).
L'obiettivo è quello di
spingere l'assicurato a svolgere ricerche mirate e non "ricerche
alibi" a tappeto. Gli sforzi durante l'anno dovranno consistere nel
rispondere ad offerte di lavoro durature che dovessero apparire sul mercato del
lavoro e che vengono normalmente portate all'attenzione di ogni potenziale
interessato tramite annunci su giornali, riviste settoriali o in altro modo.
Gli assicurati non sono tenuti a presentare offerte spontanee presso datori di
lavoro che non cercano nuovo personale ma a rispondere a delle reali offerte
presenti sul mercato.
Nel periodo immediatamente precedente la fine del lavoro
stagionale - rispettivamente inizio della disoccupazione ‑ gli sforzi per
il reperimento di un nuovo posto di lavoro dovranno essere maggiormente intensi
e valutati secondo la prassi applicata a tutti gli assicurati (esame rigoroso
degli ultimi 3 mesi).
3.
Durata della sospensione
La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa
dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti
durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la
durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e
offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere
determinati tenendo conto di quanto segue:
3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o
inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2
giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o
inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."
(Doc. 10, inc. 38.2001.201)
Nell'ambito della vertenza
sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto
dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.
2.11
; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).
La circolare interna no.
114a, come appena esposto, prevede che per ricerche insufficienti o inesistenti
durante i tre mesi prima della disoccupazione vengano irrogati 3-4 giorni di
sospensione, mentre per i restanti mesi dell'anno 1-2 giorni per mese, senza
superare il massimo di 18 giorni.
Nel caso
in esame l'URC ha inflitto alla ricorrente 12 giorni di sospensione dal diritto
alle indennità.
Al
riguardo, nella decisione del 22 novembre 2004 l’amministrazione ha indicato
che la sanzione è stata così calcolata: 2 giorni di penalità per ognuno dei
mesi fra marzo 2004 e agosto 2004 durante i quali l'assicurata ha omesso di
compiere ricerche di lavoro (cfr. doc. A3).
Quanto
all’entità della sospensione, va rilevato che la circolare specifica per i
lavoratori stagionali citata, prevede, in caso di mancate ricerche di lavoro
nei tre mesi precedenti l'iscrizione, 4 giorni di sanzione per ogni mese,
mentre invece la sanzione da infliggere per mancate ricerche di lavoro nei mesi
precedenti in cui l'assicurato lavorava ammonta a 2 giorni per ogni mese.
In una
sentenza del 24 settembre 2002 nella causa P. (cfr. inc. 38.2001.241) il TCA, a
proposito della Circolare interna no. 114a, ha avuto modo di precisare quanto
segue:
"
(…)
Va peraltro rilevato che la Circolare no. 114a
non indica in modo preciso, relativamente agli ultimi tre mesi di attività
lavorativa, quando infliggere 3 o 4 giorni per mese.
Il TCA ritiene, in analogia con quanto enunciato
dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" del SECO in
vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68), la quale prevede per il periodo di
disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti
ricerche, che si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4
giorni per mancate ricerche.
Il medesimo ragionamento vale per i giorni di
sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre prima della
disoccupazione, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1
giorno è da infliggere per insufficienti ricerche.
Gli URC, pertanto, dovranno in futuro attenersi a
quanto stabilito nell'ambito della presente vertenza."
Applicando la giurisprudenza appena citata al
caso concreto, l'amministrazione ha quindi correttamente inflitto all'assicurata
2.
giorni di sospensione per mancate ricerche in ognuno dei mesi di marzo,
aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2004 in cui non ha svolto nessuna ricerca
di una nuova occupazione, per un totale di 12 giorni (cfr. doc. A3).
La decisione impugnata
deve dunque essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster