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Decisione

38.2005.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 settembre 2005Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I

capoversi 1 e 2 si fondano sulla giurisprudenza federale

(cfr. DTF 122 V 435). Ne consegue che, per acquisire giorni esenti dall'obbligo

di controllo, non sono più determinanti i giorni d'indennizzo, bensì il numero

dei giorni di disoccupazione controllati.

Valgono

come giorni di disoccupazione controllati i giorni in cui l’assicurato adempie

le condizioni del diritto all’indennità conformemente all’art. 8 LADI (cfr.

Circolare relativa all’indennità di disoccupazione emessa dal SECO – gennaio

2003 – p. to B274).

Cambiando

il valore di riferimento (dalla durata della disoccupazione al numero di giorni

di disoccupazione controllata), l'assicurato ha diritto a 5 giorni consecutivi

esenti dall'obbligo di controllo ogni 60 giorni di disoccupazione controllata,

il che corrisponde a quattro settimane di vacanza all'anno.

Giusta le

disposizioni legali, i giorni esenti dall'obbligo di controllo acquisiti

possono essere presi solo in blocchi settimanali (blocchi di cinque; art. 27

cpv. 3 ultima frase OADI). L'assicurato non può, in linea di principio,

prenderli proporzionalmente o in giorni isolati. E’ possibile derogare a questa

regola se i giorni senza controllo non sono stati presi in modo consecutivo a

causa di circostanze indipendenti dalla volontà dell’assicurato, in particolare

durante un guadagno intermedio o un programma di impiego temporaneo (cfr.

Circolare relativa all’indennità di disoccupazione emessa dal SECO – gennaio

2003 – p. to B280).

Per

quanto attiene alla riscossione dei giorni esenti dall'obbligo di controllo, il

Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza del 13 febbraio 1998

nella causa R., citata dall'UFSEL nella direttiva pubblicata in Prassi ML/AD

99/2, Foglio 5, ha precisato che:

" Die

je 50 bezogenen Taggelder sind laut BGE 122 V 441 Erw. 3c und zeit- und nicht

wertmässig zu verstehen. Massgebend ist daher nicht, ob 50 volle (oder infolge

Zwischenverdienstes reduzierte) Taggelder bezogen worden sind, sondern die

Anzahl zurückgelegter Tage mit Arbeitslosigkeit (BGE 122 V Erw. 4). Aus dem

Wortlaut der Formulierung "nach je 50 bezogenen Taggeldern." ergibt

sich, dass ein Vorbezug von Stempelfreientagen nicht möglich ist. Der Anspruch

auf solche Tage setzt den Bezug einer bestimmten Anzahl Taggelder voraus (ARV

1997 Nr. 37 S. 107 Erw. 4). Zudem müssen die 5 kontrollfreien Tage aufeinanderfolgend

bezogen werden. Dies bedeutet mit andern Worten, dass Stempelferien jeweils in

"Fünferblöcken" zu 5, 10, 15 oder 20 tagen zu beziehen sind.

Proporzionale Bezüge (z.B. nach 60 bezogenen Taggeldern 6 Stempelferientage, 70

Bezugstagen 7 Ferientage) sind nicht zulässig, ebensowenig der tageweise Bezug

der kontrollfreien Tage (Kreisschreiben über die Arbeitslosenentschädigung

KS-ALE, Randziffer 135 und 137). Diese Regelung beruht auf dem Zweck der

Stempelferien, welche analog normaler Ferien der Erholung dienen (BGE 122 V 439

Erw. 3b, 114 V 198 Erw. 2c; Gerhards: Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, N. 72 zu Art. 17). Sie kann unter diesem

Gesichtspunkt nicht als überspitzt formalistisch angesehen werden (vgl. auch

art. 329c abs. 1 OR). Denn bei einem Arbeitslosen ist nicht voraussehbar, wann

er eine Stelle findet. Damit lässt sich auch nicht vorgängig bestimmen, wie

lange er stempeln und wieviele kontrollfreie Tage er schliesslich erwerben

wird. Dies rechtfertigt es grundsätzlich den Vorbezug solcher Tagen zu

untersagen."

L'assicurato

non può prendere giorni esenti da controllo prima di averli acquisiti (cfr.

Circolare relativa all’indennità di disoccupazione emessa dal

SECO – gennaio 2003 – p. to B279).

Nei

giorni esenti dal controllo l'assicurato è dispensato dal compiere ricerche di

lavoro (cfr. relativa all’indennità di disoccupazione emessa dal SECO – gennaio

2003 – p. to B232; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in

SBVR,

pag. 102, N° 262).

2.12. Nella

presente evenienza il ricorrente, come visto

(cfr. consid. 2.10.), non si è presentato ai colloqui del 4 e del

23 febbraio 2005, per cui l’URC ha archiviato il caso.

Quando

egli, il 1° aprile 2005, si è reiscritto in disoccupazione, ha indicato di

essere stato assente dal Ticino fino al 31 marzo 2005 e che conseguentemente

non ha potuto intraprendere ricerche di lavoro (cfr. doc. 2).

Con

l’opposizione interposta contro la decisione formale del 7 aprile 2005 con cui

è stato sospeso per 8 giorni e con l’atto ricorsuale introdotto contro la

decisione su opposizione del 25 aprile 2005 dinanzi al TCA, l’assicurato ha

precisato di essersi recato, con il padre, in __________ al funerale del nonno

a cui teneva molto, visto che è stato cresciuto dallo stesso a partire dall’abbandono

da parte della mamma all’età di tre anni fino all’entrata in Svizzera. Egli ha

comunque rilevato che avrebbe potuto tornare in Ticino prima del 31 marzo 2005,

ma che a causa della perdita di un documento ha dovuto posticipare la partenza

(cfr. doc. 44; I).

Rispondendo

ad alcuni quesiti postigli da questa Corte, il ricorrente ha indicato di essere

partito, con il padre, dalla Svizzera alla volta della __________ il 17

febbraio 2005 e di essere rientrato il 31 marzo 2005.

Il

funerale del nonno si è tenuto dal 4 al 6 marzo 2005

(cfr. doc. VIII), benché dal relativo atto di morte emerga che questi sia

comunque deceduto il 24 agosto 2004 (cfr. doc. C1).

Va

dapprima evidenziato, come sottolineato dall’URC, che l’assicurato, avendo

controllato la disoccupazione dal 22 luglio al 17 agosto 2004 e dal 1° gennaio

2005 al 16 febbraio 2005 (cfr. consid. 2.10.), non aveva maturato giorni esenti

da controllo (cfr. doc. 2). Pertanto, anche se il caso non fosse stato

archiviato nel mese di febbraio 2005, egli era in ogni caso tenuto a effettuare

ricerche di lavoro durante i periodi di controllo della sua assenza (cfr.

consid. 2.11.).

Visto, poi,

che la pratica del ricorrente, siccome lo stesso, oltre a non comparire ai

colloqui di consulenza del 4 e del 23 febbraio 2005, non ha informato

l’amministrazione della sua partenza per la __________, è comunque stata chiusa

Considerandi

(cfr. doc. III; 2), a più forte ragione egli al momento della reiscrizione il

1° aprile 2005 avrebbe dovuto presentare delle ricerche svolte precedentemente al

riannuncio in disoccupazione.

L’assicurato,

per contro, non ha compiuto alcuno sforzo al fine di reperire un impiego nei

mesi di febbraio e marzo 2005.

Contestualmente

giova evidenziare che in rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento

(cfr. DTF 130 V 18; DTF 127 V 8; DTF 126 V 40; DTF 126 V 53, DTF 126 V 62; DTF

126.

V 73; DTF 126 V 106 e 110; DTF 126 V 225; DTF 126 V 359-360;

DTF 126 V 438 e 441; DTF 126 V 504-505; DTF 119 V 130 consid. 5b; SVR 2001 AHV

Nr. 3; SVR 2000 EL Nr. 3; Pratique VSI 2000 pag. 180) tra gli assicurati che si

trovano in Svizzera e coloro che si recano all'estero, anche questi ultimi

devono compiere le ricerche di lavoro prima di annunciarsi per il collocamento

in Svizzera.

Va in

proposito segnalato che questo Tribunale conferma costantemente le decisioni di

sospensione emanate dall'URC a causa di mancate ricerche prima dell'iscrizione

in disoccupazione anche da parte di assicurati all'estero (cfr. fra le tante:

STCA del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55, massimata e parzialmente

pubblicata in RtiD I-2004 N. 55

pag. 186; STCA del 5 febbraio 2003 nella causa G.D.L., 38.2002.109; STCA del 16

luglio 2002 nella causa G., 38.2001.287; STCA del 12 dicembre 2001 nella causa

R.D.Q, 38.2001.82).

Anche il TFA, con giudizio

del 26 marzo 2004 nella causa S.,

C 208/03, pubblicata in DLA 2005 pag. 57segg., ha accolto il ricorso

dell’ufficio cantonale del lavoro contro la sentenza di un tribunale cantonale

che aveva annullato la decisione di sospensione di 9 giorni inflitta a un

assicurato per mancate ricerche mentre si trovava in Brasile per due mesi.

L’assicurato,

fino al 16 febbraio 2005, si trovava, inoltre, ancora in Svizzera. Egli, però,

nemmeno in questo periodo ha effettuato delle ricerche di impiego.

Dal 17

febbraio al 31 marzo 2005 il ricorrente ha, poi, soggiornato in __________.

Egli ha

indicato che la ragione che l’ha indotto a partire per __________ è stata

l’intenzione di partecipare al funerale del nonno che si era occupato di lui

durante la sua infanzia.

Tale

motivazione non è stata, del resto, mai contestata dall’amministrazione.

A mente

di questa Corte il motivo invocato dall’assicurato risulta valido per

assentarsi dalla Svizzera e per non effettuare ricerche di lavoro. Tuttavia, considerando

che il funerale ha avuto luogo dal 4 al 6 marzo 2005 e che il nonno non è morto

improvvisamente nel mese di febbraio 2005, bensì è deceduto nel mese di agosto

2004.

(cfr. doc. C1), non è giustificata una permanenza così prolungata - dal 17

febbraio al 31 marzo 2005 - in __________.

Essa non

è, infatti, dipesa da motivi di forza maggiore. Lo stesso assicurato,

nell’opposizione, ha indicato che avrebbe potuto rientrare prima, ma che a

causa della perdita di un documento ha dovuto posticipare la partenza (cfr.

doc. 44).

Dalla

conferma/fattura del TCS si evince, peraltro, che il ritorno del ricorrente era

previsto per l’11 marzo 2005, mentre quello del padre, RI 1, per il 18 marzo

2005.

(cfr. doc. C2,C3).

La

perdita in sé di un documento non legittima, poi, il mancato ossequio da parte

dell’assicurato dei suoi doveri, fra i quali l'obbligo di effettuare degli

sforzi alfine di reperire un'occupazione adeguata.

Di

conseguenza il TCA, tutto ben considerato, ritiene che l’insorgente non era tenuto

a intraprendere sforzi al fine di reperire un’occupazione adeguata durante i

giorni di viaggio di andata e ritorno, ossia il 17 e il 18 febbraio 2005 e il

30.

e

31.

marzo 2005, oltre che nella settimana da lunedì 28 febbraio a domenica 6

marzo 2005 (in cui si è svolto il funerale dal 4 al 6 marzo), ritenuto altresì

qualche giorno supplementare precedente al 4 marzo di raccoglimento e di

preparazione.

Per

quanto riguarda i restanti periodi, dal 19 al 27 febbraio 2005 e dal

7.

al 29 marzo 2005, le argomentazioni addotte dal ricorrente non sono

invece tali da giustificare il suo comportamento, in quanto l’ampio anticipo con

cui si è recato in __________ rispetto alla data del funerale e la lunga

permanenza in __________ non sono stati causati da un’urgenza oggettiva (ad

esempio per il caso di forza maggiore, cfr. Pratique VSI 2001 pag. 202 segg.).

2.13

L’assicurato,

inoltre, era ben consapevole, o perlomeno avrebbe dovuto esserlo, dei doveri

legali che gli incombevano, fra i quali l'obbligo di effettuare degli sforzi

alfine di reperire un'occupazione adeguata.

Egli, in

effetti, come esposto sopra, è stato in disoccupazione dal luglio all’agosto

2004.

e si è reiscritto nel mese di gennaio 2005 (cfr. consid. 2.10.).

Per di

più egli, il 3 agosto 2004, ha partecipato a un incontro informativo Diritti

& Doveri presso l’URC di __________

(cfr. doc. 23; III).

In

proposito è, pure, utile evidenziare che, come precisato dall’amministrazione

(cfr. doc. III; VI; X), se il ricorrente avesse informato l’URC della sua

partenza per __________, gli sarebbero stati ribaditi i suoi obblighi e in

particolare il dovere di svolgere ricerche di impiego durante la sua assenza

per non incorrere in una sanzione. L’assicurato, invece, nonostante il 7

febbraio 2005 abbia scritto all’amministrazione per motivare la sua assenza al

colloquio del 4 febbraio 2005 (cfr. doc. 49) e sapesse già di partire dopo la

metà del mese di febbraio 2005, come risulta dalla conferma/fattura del TCS del

4.

febbraio 2005 (cfr. doc. C2), non ha comunicato nulla in merito al suo

viaggio in __________.

2.14

Alla luce di

tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che l’assicurato, non avendo

compiuto nessuna ricerca di impiego nei periodi dal 19 al 27 febbraio 2005 e

dal 7 al

29.

marzo 2005, ha violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge e

deve pertanto venire sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta

l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3., 2.7.).

Per

quanto concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base

alle direttive in vigore, la sanzione irrogata dall'amministrazione in caso di

mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in

disoccupazione ammonta a un minimo di 4 giorni al mese (cfr. consid. 2.8.).

A mente

del TCA, quindi, tenuto conto che l'assicurato nei giorni del 17 e 18 febbraio

2005.

e del 30 e 31 marzo 2005, corrispondenti alle date dei viaggi per recarsi

in __________ e rientrare in Svizzera, e nella settimana da lunedì 28 febbraio

a domenica 6 marzo 2005, in cui ha avuto luogo il funerale del nonno (cfr.

consid. 2.12.), non era tenuto a intraprendere degli sforzi per trovare

un'occupazione adeguata, la sospensione di 8 giorni inflittagli non rispetta il

principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.8.) e deve, pertanto, essere

ridotta a 5 giorni per mancate ricerche dal 19 al 27 febbraio 2005 e dal

7.

al 29 marzo 2005.

La

decisione su opposizione impugnata deve, dunque, essere riformata nel senso che

l’assicurato è sospeso per 5 giorni dal diritto alle indennità di

disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 25 aprile 2005 dell'URC di __________ è riformata

nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 5 giorni.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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