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Decisione

38.2005.44

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 agosto 2005Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

R. N., C 43/00).

Va inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, il fatto di

reperire un'attività temporanea deve essere ritenuta semplicemente una

coincidenza fortunata (cfr. STFA del 13 ottobre 1995 nella causa M., pubblicata

in DLAD 1996-1997, pag. 195 (198), in particolare il seguente passaggio: [...]

Richtig ist auch die Argumentation der Voristanz in bezug

auf die befristete Stelle als Koch, die der Beschwerdeführer gefunden hat.

Angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt muss diese Stelle als Glücksfall

bezeichnet werden. Als Beweis für eine allgemein vorhandene

Vermittlungsfähigkeit Arbeitsloser in derselben Situation kann sie nicht dienen").

5. Nella presente fattispecie, il ricorrente si è

annunciato in disoccupazione a decorrere dal 23 agosto 2004 (cfr. doc. 14). In

sede di colloquio di consulenza in data 22 settembre 2004 egli ha dichiarato di

essersi iscritto per un corso di tedesco in __________ (peraltro a suo carico),

con inizio previsto per il giorno 27 settembre 2004 (cfr. doc. 13). In data 24

settembre 2004 il signor RI 1 ha confermato all'URC la data della sua partenza

(26 settembre 2004), come pure il periodo di assenza all'estero (dodici

settimane), e formulato la richiesta di essere annullato dalla disoccupazione

(cfr. doc. 10 e 13).

Ora, in considerazione di quanto precede e alla luce della menzionata

giurisprudenza, ritenuto in particolare come il ricorrente sia stato a

disposizione del mercato del lavoro, prima della sua partenza per la __________,

soltanto per un breve periodo (circa un mese), egli non può essere ritenuto

idoneo al collocamento, ciò già a decorrere dal

23 agosto 2004." (doc. IV)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurato deve essere o

meno ritenuto idoneo al collocamento.

In tale

contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza

revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14

del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728

segg.).

Il nuovo

tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per

poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la

giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione

il nuovo testo, in vigore dal

1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di

reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc.

E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al

collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se

l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta

di partecipare a un provvedimento isolato.

E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002

2.3. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f LADI).

L'idoneità

al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.

265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e

DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer

"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,

Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità

dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi

dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,

ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più

strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa

T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,

DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125

V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con

riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag.

123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V

137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il

vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979

n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo

(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un

assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la

sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C

245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a

pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388,

DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n.

26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982

n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico

(cfr.

Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato

(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V

395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale

217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

L'Alta

Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il

precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003

nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato

ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni

previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI

sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento

comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado

di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa

salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un

altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una

simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità

sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego

offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF

125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole

di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di

farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In

effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se

l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato.

Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno

idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha

intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in

quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente,

nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo

desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità

normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare

riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali,

l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati

orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato

inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto

incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro

(DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in

particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le

pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere

svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia

applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista

dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale

ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente

occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti

limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)"

(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3)

2.4. In una

sentenza del 29 aprile 1998 nella causa C. (C 215/97), confermando il

precedente giudizio del TCA, il TFA ha negato l’idoneità al collocamento nel

caso di un assicurato che era disponibile per il mercato del lavoro per soli

due mesi prima di partire per un perfezionamento linguistico all'estero ed ha

sottolineato:

" 2.-

a) Nella presente fattispecie l'assicurato ha controllato la propria

disoccupazione a partire dal 28 ottobre 1996 ed ha iniziato il soggiorno di

perfezionamento linguistico a Colonia il 6 gennaio 1997. A suo avviso, questo

periodo di poco più di due mesi sarebbe sufficientemente lungo perché si possa

ammettere la sua idoneità al collocamento. In sostanza, il ricorrente si

prevale segnatamente di una giurisprudenza in cui questa Corte aveva ammesso la

collocabilità degli interessati, i quali esercitavano la professione di

cameriere (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a e b). Nella sentenza in questione

si trattava tuttavia di un periodo di controllo di comunque quattro mesi e

mezzo, quindi sensibilmente superiore, praticamente di durata doppia rispetto a

quella oggetto della presente lite. Peraltro, nel caso cui fa riferimento il

ricorrente, gli assicurati svolgevano la propria attività nel ramo alberghiero,

campo in cui la richiesta di lavoratori é in ogni caso grande e assunzioni per

brevi periodi non sono inusuali.

Nell'evenienza

concreta, il requisito della collocabilità del ricorrente deve essere negato.

In una vertenza quasi identica alla presente dal profilo della durata del

controllo della disoccupazione, questa Corte ha infatti avuto modo di stabilire

che il presupposto dell'idoneità al collocamento non era adempiuto in quanto

l'assicurato avrebbe potuto impegnare la sua capacità lavorativa durante circa

due mesi e mezzo soltanto, vale a dire, in quel caso, dal 9 novembre 1992 al 1°

febbraio 1993, data in cui egli avrebbe poi iniziato un servizio militare

d'avanzamento (sentenza inedita 3 novembre 1995 in re K., C 123/94). Detta

soluzione é conforme anche alla giurisprudenza ricordata dai primi giudici, per

cui gli studenti universitari non sono considerati collocabili durante le vacanze

semestrali.

Considerandi

Secondo tali prassi,

applicabile in concreto, periodi di disponibilità e quindi di collocabilità di

pochi mesi non possono giustificare il diritto a prestazioni dell'assicurazione

contro la disoccupazione (DTF 120 V 389 consid. 4a-c).

Discende da quanto

precede che il requisito della collocabilità di C. deve in concreto essere

negato.

b) Contrariamente a

quanto sembra ritenere l'insorgente, il fatto di non essere considerato

collocabile dall'assicurazione contro la disoccupazione non deve essere in

alcun modo ritenuto degradante. Si tratta in effetti solo di valutare quali

sarebbero le sue reali possibilità di assunzione sul mercato del lavoro avuto

riguardo al limitato tempo a disposizione nel periodo protrattosi in concreto

dal 28 ottobre 1996 al 6 gennaio 1997. Né é messa in dubbio la serietà

dell'istante, il quale ha effettuato un soggiorno di perfezionamento

linguistico in previsione di poter quindi essere assunto dalla Società.

Irrilevante in particolare é la circostanza che egli, se non si fosse recato in

Germania per seguire corsi di lingua, avrebbe normalmente percepito indennità

di disoccupazione: decisivo é infatti che egli non é stato collocabile per la

durata dei corsi e per il periodo di due mesi che li hanno preceduti. A questo

proposito deve essere ricordato che, in quanto non cada nel campo

d'applicazione degli art. 59 segg. LADI, i quali disciplinano i provvedimenti

destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione (cfr. DTF 122 V 266

consid. 4), la spontanea rinunzia momentanea a un'attività lavorativa per

perfezionarsi professionalmente, indiscussa la volontà di reperire in tal modo

più facilmente un'attività, comporta uno scapito economico che non può essere

preso a carico dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 29

aprile 1998 in re C., C 215/97, consid. 2a e 2b)

2.5

In una

sentenza del 6 luglio 2005 nella causa H. (C 56/05) l’Alta Corte ha

riconosciuto l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che era

disponibile sul mercato del lavoro durante tre mesi prima di partire per la

scuola reclute.

L’Alta Corte si è così espressa:

"

2.

2.1

Die Vorinstanz hat erwogen, die

Vermittlungsfähigkeit könne im vorliegenden Fall nicht deswegen verneint

werden, weil der Versicherte dem Arbeitsmarkt wegen des bevorstehenden

Einrückens in die Rekrutenschule nur für knapp drei Monate zur Verfügung

gestanden sei. Wohl seien die Chancen, eine Anstellung, besonders eine

Festanstellung, zu erhalten, unter diesen Umständen zu einem gewissen Grad

eingeschränkt gewesen, doch habe der Beschwerdegegner durchaus Chancen auf eine

Anstellung gehabt, zumal er - wie er nach Abschluss der Schreinerlehre gezeigt

habe - bereit und in der Lage gewesen sei, auch Tätigkeiten ausserhalb seines

erlernten Berufs und Temporärstellen anzunehmen. Mit der tatsächlichen

Realisation einer Anstellung per 19. Januar 2004 habe er denn auch den Beweis

erbracht, dass seine Chancen, für den fraglichen Zeitraum von einem Arbeitgeber

angestellt zu werden, zumindest intakt gewesen seien und nicht als gering

bezeichnet werden könnten.

2.2

Dieser Auffassung ist im Ergebnis

beizupflichten. Dem Staatssekretariat für Wirtschaft ist insoweit zuzustimmen,

als nicht aus dem Umstand, dass der Versicherte effektiv eine Stelle gefunden

hat, auf intakte Anstellungschancen geschlossen werden kann. Vielmehr hat diese

Beurteilung - wie in Erw. 1.2 dargelegt - prospektiv zu erfolgen. Auch unter

diesem Blickwinkel war jedoch beim Beschwerdegegner als gelerntem Schreiner,

der seit Abschluss seiner Lehre in verschiedenen, meist temporären

Arbeitsverhältnissen tätig war, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit

anzunehmen, dass er von einem Arbeitgeber für die konkret zur Verfügung

stehende Zeit noch eingestellt würde. Dabei fällt einerseits ins Gewicht, dass

der Versicherte für eine neue Beschäftigung immerhin während drei Monaten zur

Verfügung stand, wohingegen diese Zeitspanne bei den meisten Fällen, welche der

in Erw. 1.1 zitierten Rechtsprechung zu Grunde lagen, ein bis zwei Monate

betrug. Andrerseits zeichnete sich der Beschwerdegegner - was die Vorinstanz

mitberücksichtigte - durch eine grosse Flexibilität sowohl bezüglich

Tätigkeiten auch ausserhalb des gelernten Berufs wie auch bezüglich

Temporärstellen aus und vergrösserte dadurch seine Chancen erheblich. Zu Recht

hat demzufolge das kantonale Gericht die Vermittlungsfähigkeit des

Beschwerdegegners bejaht und die Sache an die Arbeitslosenkasse zurückgewiesen,

damit sie die übrigen Voraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG überprüfe und

anschliessend über den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung für die Zeit vom

16.

Dezember 2003 bis und mit 16. Januar 2004 neu entscheide.“

2.6

In una

decisione pubblicata in DLA 2001 N. 29 pag. 230 la nostra Massima Istanza si è

confermata nella propria giurisprudenza pubblicata in DTF 122 V 265 e DLA 1990

N. 22 pag. 139 e ha ribadito che un assicurato che frequenta un corso che non

soddisfa le condizioni previste all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto

all’indennità di disoccupazione se adempie i presupposti del diritto secondo

l’art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed

essere disposto ad interrompere senza indugio il corso che ha finanziato

personalmente se si presenta un’opportunità d’impiego. In caso contrario, egli

non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro, per cui

l’idoneità al collocamento deve essere negata.

Chiamata

a pronunciarsi circa l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che

durante il periodo dal 14 gennaio 2003 al 16 maggio 2003 ha frequentato il

corso ""Pre-MBA Preparation" (Vorbereitungskurs MBA) am American

Language Institute der San Diego State University in den USA", l’Alta

Corte ha avuto modo di richiamare questa giurisprudenza e ha ancora una volta

ribadito che:

"

(…)

1.2

Nach dem in ARV 2001 Nr. 29 S. 231

publizierten Urteil D. vom 7. Februar 2001 (C 149/00) Erw. 2a hat ein

Versicherter, der während seiner Arbeitslosigkeit einen Kurs besucht, ohne dass

die Bedingungen der Art. 59 ff. AVIG gegeben sind (was vorliegend der Fall ist:

vgl. Urteil T. vom 8. Juni 2004 [C 44/04] Erw. 5), dennoch Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung, sofern die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG

erfüllt sind. Um vermittlungsfähig zu sein, muss er jederzeit bereit und in der

Lage sein, den Kurs abzubrechen, um eine Arbeit aufzunehmen. Zudem muss er

seiner Pflicht persönlicher Arbeitsbemühungen voll nachkommen (ARV 1990 Nr. 22

S. 139). Hiebei sind der objektive und der subjektive Bereich der

Vermittlungsfähigkeit zu unterscheiden. Klarzustellen ist, dass die hier zu

prüfende Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 AVIG nicht mit der

Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt gleichgestellt werden darf (BGE 122 V 266

Erw. 4, 120 V 390 Erw. 4c/aa; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, N. 43 ff. zu Art. 59 AVIG). Zwar darf

angenommen werden, diese sei durch den Kursbesuch gesteigert worden; davon

unabhängig beurteilt sich indessen im vorliegenden Zusammenhang, ob während der

Arbeitslosigkeit die Vermittlungsfähigkeit im Sinne von Art. 15 Abs. 1 AVIG

gegeben war (BGE 122 V 266 Erw. 4).

Hinsichtlich des objektiven Bereichs der

Vermittlungsfähigkeit hält das bereits erwähnte Urteil C 149/00 in Erw. 2a

fest, dass der Besuch eines ganztägigen Kurses die Annahme einer erwerblichen

Tätigkeit ausschliesst. Die Vermittlungsfähigkeit kann nur bejaht werden, wenn

eindeutig feststeht, dass der Versicherte bereit und in der Lage ist, den Kurs

jederzeit abzubrechen, um eine Stelle anzutreten. Dies ist auf Grund objektiver

Kriterien zu prüfen. Die Willensäusserung des Versicherten allein genügt hierzu

nicht. Vielmehr ist eine entsprechende überprüfbare Bestätigung der

Schulleitung zu verlangen, worin auch die allfälligen finanziellen Konsequenzen

eines Kursabbruchs enthalten sein müssen. In subjektiver Hinsicht muss

feststehen, dass der Versicherte auch während des Kursbesuches seiner Pflicht

zu persönlichen Arbeitsbemühungen nachgekommen ist. Daher müssen an die

Disponibilität und Flexibilität der Versicherten, die freiwillig und auf eigene

Kosten einen nicht bewilligten Kurs besuchen, erhöhte Anforderungen gestellt

werden. Sie müssen ihre Arbeitsbemühungen qualitativ und quantitativ fortsetzen

und bereit sein, den Kurs unverzüglich abzubrechen, um eine angebotene Stelle

anzutreten. Eine entsprechende Willenshaltung oder die bloss verbal erklärte

Vermittlungsbereitschaft genügt nicht. Bei fehlender Aktivität und

Dispositionen, die der Annahme der Vermittlungsbereitschaft entgegenstehen,

kann sich der Versicherte nicht darauf berufen, er habe die Vermittlung und

Suche einer Arbeit gewollt (BGE 122 V 266 f. Erw. 4).

(cfr. STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., C 132/04)

In quell’evenienza il TFA

ha concluso che l’assicurato era inidoneo al collocamento e ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

" (…)

2.

Streitig und zu prüfen ist, ob das KIGA dem

Beschwerdegegner die Vermittlungsfähigkeit in Folge des vom 14. Januar 2003 bis

16.

Mai 2003 an der San Diego State University absolvierten Kursbesuches zu

Recht abgesprochen hat.

2.1

Diese Frage ist entgegen der Auffassung der

Vorinstanz ohne zusätzliche Abklärungen zu bejahen, und zwar im Wesentlichen

aus den folgenden Gründen:

2.1

Gemäss Art. 21 AVIV muss sich der

Versicherte nach der Anmeldung entsprechend den Anordnungen des Kantons zu

Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle

melden. Er muss sicherstellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist von der

zuständigen Amtsstelle erreicht werden kann. Durch einen mehrmonatigen

Kursbesuch im fernen Ausland ist die Durchführung von Beratungen und

Kontrollgesprächen von vornherein ausgeschlossen. Dem Versicherten fehlt daher

dieses objektive Element der Vermittlungsfähigkeit.

2.1.2

Der Versicherte muss sich gemäss Art. 17

AVIG in Verbindung mit Art. 26 AVIV überdies gezielt persönlich um Arbeit

bemühen. Die Stellenbemühung verspricht nur ungenügenden Erfolg, wenn die

Bewerbung um eine Anstellung aus dem fernen Ausland erfolgt, da die Arbeitgeber

gerade bei einer Mehrzahl von Bewerbungen diejenigen Kandidaten bevorzugen

werden, die rasch und unkompliziert erreichbar und zu einem

Vorstellungsgespräch bereit sind. In diesem Sinne fehlt es an der

Vermittlungsbereitschaft des Beschwerdegegners: Der erhebliche Zeitbedarf für

eine Rückkehr in die Schweiz und die damit verbundenen hohen Kosten lassen es

als ausgeschlossen erscheinen, dass der Versicherte - wie dies Gesetz und

Verordnung verlangen - jederzeit und so oft als nötig bereit und in der Lage

ist, sich einem Arbeitgeber zur Durchführung eines Vorstellungsgespräches oder

zum Stellenantritt zur Verfügung zu stellen.

2.2

Aus dem in diesem Zusammenhang auch von der

Vorinstanz zitierten Entscheid ARV 2001 Nr. 29 S. 231 f. Erw. 2a kann nichts

anderes abgeleitet werden. Dort wird die Vermittlungsfähigkeit beim Besuch

eines ganztägigen Kurses grundsätzlich verneint. Sie kann nur ausnahmsweise

bejaht werden, wenn eindeutig feststeht, dass die versicherte Person bereit und

in der Lage ist, den Kurs jederzeit abzubrechen, um eine Stelle anzutreten.

Diese Voraussetzung wurde in jenem Fall verneint, obwohl der damalige

Beschwerdeführer nicht einen Kurs im Ausland, sondern einen solchen in der

Schweiz besuchte, der zudem weniger lang gedauert hat, als der Kurs des

Beschwerdegegners.

2.3

Bedeutsam ist sodann Art. 25 AVIV, welcher

die Erleichterung der Beratung und Kontrolle sowie die vorübergehende Befreiung

von der Vermittlungsfähigkeit regelt. Nach dessen Abs. 1 lit. a bis e befreien

nur aussergewöhnliche Ereignisse, wie die Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen

von landesweiter Bedeutung im Ausland, die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen

im Ausland, das Absolvieren einer Schnupperlehre, Abklärungen an einem

Arbeitsplatz, eine Stellenbewerbung sowie persönliche Gründe (Heirat, Geburt,

Todesfall; schwere Behinderung), vorübergehend von den grundsätzlichen

Anforderungen gemäss Art. 17 AVIG, wobei alle diese Erleichterungen nur auf

Gesuch hin bewilligt werden. Diese qualifizierten Voraussetzungen zeigen, dass

es mit der Vermittlungsfähigkeit bei Auslandaufenthalten zu nicht bewilligten

Ausbildungszwecken eher streng zu nehmen ist.

2.4

Nach der Rechtsprechung muss auf der

Erfüllung von Kontrollvorschriften nicht beharrt werden, um die Überprüfbarkeit

der Vermittlungsfähigkeit eines Versicherten zu gewährleisten, wenn dieser kurz

vor Antritt einer neuen Dauerstelle steht (vgl. Urteile G. vom 30. Mai 2003 [C

23/03] Erw. 2 und 3 sowie F. vom 9. März 2004 [C 23/03] Erw. 4). Diese Praxis

zeigt, dass an die Vermittlungsfähigkeit, insbesondere die

Vermittlungsbereitschaft, weniger hohe Anforderungen gestellt werden dürfen,

wenn absehbar ist, dass der Versicherte innert Kürze keine Leistungen der

Arbeitslosenversicherung mehr zu beziehen hat. Diese Voraussetzung war indessen

beim Beschwerdegegner bisher nicht erfüllt.

3.

Bei dieser Rechts- und Sachlage kann offen

bleiben, ob und inwieweit der Beschwerdegegner seinen Kurs in San Diego

jederzeit hätte unterbrechen können. Durch seinen mehrmonatigen Aufenthalt in

den USA hat er die an die Vermittlungsfähigkeit gestellten hohen Anforderungen

von vornherein nicht erfüllt. Zu Recht weist das KIGA in diesem Zusammenhang

auf das Kreisschreiben des seco über die Arbeitslosenentschädigung vom Januar

2003.

(B289-B292) hin. Danach hat eine Person, welche sich vorübergehend ins

Ausland begibt, auch für die Zeit des Auslandaufenthaltes Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung, wenn sie im Ausland innert Tagesfrist erreichbar

ist, innert nützlicher Frist vermittelbar ist und die übrigen

Kontrollvorschriften erfüllt. Für die Erfüllung dieser Voraussetzungen bestand

beim Beschwerdegegner in keinem Zeitpunkt Gewähr.

(cfr. STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., C 132/04)

In un’altra decisione del

17.

novembre 2004 nella causa S.

(C 122/04), l’Alta Corte ha invece ritenuto idoneo al collocamento un

assicurato che ha frequentato un corso non autorizzato durante il periodo dal

17.

luglio al 15 agosto 2003 negli USA sviluppando, in particolare, le seguenti

considerazioni:

" (…)

2.1.2

Nach der Rechtsprechung (BGE 122 V 266 Erw.

4) muss ein Versicherter, der auf eigene Initiative einen nicht bewilligten

Kurs besucht, während der Kursdauer qualitativ und quantitativ in besonderem

Ausmass Stellen suchen.

Ausserdem muss er jederzeit bereit und in der

Lage sein, den Kurs zu Gunsten eines Arbeitsplatzes abzubrechen. Diesen

Voraussetzungen hat der Beschwerdeführer genügt. Da die heutigen technischen

Möglichkeiten (E-Mail, Fax, Handy) die Kommunikation über Kontinente hinweg

stark erleichtern, ist die Entfernung kein allzu schwer wiegendes Hindernis

mehr. Ausserdem hat der Versicherte nachgewiesen, dass er vom Kursort täglich

mehrere Flugverbindungen in die Schweiz hätte benützen können. Zwar dürfte die

Anzahl der geltend gemachten Flugmöglichkeiten nicht so hoch sein wie

behauptet, da das selbe Flugzeug wegen Code-Sharings mehrmals unter verschiedenen

Flugnummern auf den Flugplänen erscheint. Indessen bestanden genügend

Verbindungen, um innert eines Tages in die Schweiz zurückkehren zu können.

Die von Verwaltung und Vorinstanz geltend

gemachten Gründe höherer Gewalt reichen nicht aus, die Vermittlungsfähigkeit zu

verneinen, zumal auch in der Schweiz eine Verhinderung eintreten kann und ein

Vorstellungsgespräch auch nicht immer innert weniger Stunden durchgeführt

werden muss. Daher ist die Vermittlungsfähigkeit des Beschwerdeführers während

der streitigen Kursdauer zu bejahen. (…)." (cfr. STFA del 17

novembre 2004 nella causa S., C 122/04)

Dal

canto suo questo Tribunale, in una sentenza non cresciuta in giudicato dell'11

marzo 2005 nella causa N. (38.2004.57), ha ritenuto inidoneo al collocamento un

assicurato in quanto non disposto ad abbandonare senza indugio la formazione

che aveva intrapreso. In particolare il TCA ha rilevato che:

" (...)

Infine, ma non da ultimo,

vista la seguente dichiarazione: "(…) Ho ricevuto una borsa di studio per

questa attività di Fr. 15'000.-. Nel caso dovessi interrompere il corso devo

ritornare l’importo. (…)." (cfr. doc. 4), il TCA ritiene del tutto

improbabile, dal profilo oggettivo, che l’assicurato sia effettivamente

disposto ad accettare un posto di lavoro prima della conclusione della

formazione che ha intrapreso."

2.7

Nella

presente fattispecie l'assicurato si è iscritto in disoccupazione il 23 agosto

2004.

ed è partito per un corso di tedesco in __________, della durata di 12

settimane, il 26 settembre 2004.

Egli è dunque stato disponibile sul mercato del lavoro soltanto per poco più di

un mese. L’assicurato ha così limitato eccessivamente le possibilità di essere

assunto da un potenziale datore di lavoro e questo anche considerando la sua

disponibilità a lavorare in professioni diverse da quella appresa

(cfr. consid. 1.1.).

In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza federale citata e

ampiamente riprodotta in precedenza (cfr. i consid. 2.4. e 2.5.), il TCA non

può che confermare la decisione su opposizione della Sezione del lavoro che ha

dichiarato l'assicurato inidoneo al collocamento a decorrere dal 23 agosto

2004.

Infine, a mente del TCA, l'assicurato non ha neppure diritto alle indennità di

disoccupazione, in applicazione della particolare giurisprudenza relativa agli

assicurati che seguono un corso di propria iniziativa (cfr. consid. 2.6.).

Visto lo scopo del soggiorno all'estero e di costi dello stesso a carico della

famiglia dell'assicurato non è infatti credibile (e del resto il ricorrente neppure

lo sostiene) che egli avrebbe interrotto immediatamente il corso se avesse

reperito una nuova occupazione. Non a caso nel ricorso l'assicurato sottolinea

che avrebbe "accettato un posto di lavoro durante tutto il tempo che sono

stato iscritto in disoccupazione rinunciando al corso di tedesco". Ora il

ricorrente ha chiesto di annullare la sua iscrizione in disoccupazione il 24

settembre 2004 (cfr. consid. 1.1.) e quindi prima di partire per la __________.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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