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Decisione

38.2005.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 ottobre 2005Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

Il 26 settembre 2005 l'amministrazione

ha rilevato:

" Con

riferimento alla causa citata a margine e al vostro scritto 20/21 settembre

2005, preso atto della sentenza 30 agosto 2005 del Tribunale federale delle

assicurazioni (C 129/05), lo scrivente Ufficio comunica di rinunciare alla

presentazione di osservazioni in merito." (Doc. XVIII)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l'assicurato dal 1° giugno 2004 deve essere o meno

ritenuto idoneo al collocamento.

In tale

contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza

revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14

del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728

segg.).

Il nuovo

tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per

poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la

giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione

il nuovo testo, in vigore dal

1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di

reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del

28 febbraio 2001, il

Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc.

E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al

collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se

l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta

di partecipare a un provvedimento isolato.

E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002

2.3. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f LADI).

L'idoneità

al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.

265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF

123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung",

Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio

diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005

nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.

101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.

222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,

entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;

DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.

135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA

1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;

DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo

(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un

assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la

sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C

245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a

pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388,

DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n.

26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982

n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico

(cfr.

Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato

(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V

395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale

217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

L'Alta

Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il

precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003

nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato

ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni

previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI

sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento

comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado

di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa

salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un

altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una

simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità

sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego

offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF

125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole

di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di

farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In

effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se

l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato.

Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno

idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha

intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in

quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente,

nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo

desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità

normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare

riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali,

l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati

orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato

inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto

incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro

(DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in

particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le

pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere

svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia

applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista

dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale

ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente

Considerandi

occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti

limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)"

(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3)

2.4

Nella presente

fattispecie RI 1 si è iscritto in disoccupazione dal 1° dicembre 2003 alla

ricerca di un impiego di linea a tempo pieno come pilota di linea, dopo che il

suo grado di occupazione presso la compagnia aerea __________ è stato ridotto

al 60%.

Nei primi

mesi di disoccupazione l'assicurato è stato ritenuto idoneo al collocamento ed

indennizzato dalla Cassa di disoccupazione applicando le disposizioni sul

guadagno intermedio (art. 24 LADI).

Dal 1°

giugno 2004 l'assicurato è stato ritenuto inidoneo al collocamento e gli è

stato di conseguenza negato il diritto a beneficiare delle indennità di

disoccupazione.

L'amministrazione

ha preso la propria decisione, confermata nell'impugnata decisione su

opposizione, sulla base di una direttiva del SECO del seguente tenore:

" Suite

à de nombreuses demandes et par souci d'unité de pratique, nous vous

communiquons ce qui suit:

Après avoir examiné avec la compagnie d'aviation __________

les divers modèles d'horaire de travail des pilotes engagés à temps partiel,

nous sommes arrivés à la conclusion qu'en raison des exi­gences spéciales

d'horaire et d'engagement professionnel auxquels ils sont soumis, ces pilotes

n'ont pas la possibilité de trouver un emploi complémentaire sur le marché du

travail ni de parti­ciper à des mesures de marché du travail ou des cours. Il

en résulte qu'ils sont de manière gé­nérale inaptes à être placés et n'ont par

conséquent pas droit à l'indemnité de chômage.

La présente directive prend

effet rétroactivement le 1er juin 2004 et s'applique

également à tous les cas où des prestations ont été accordées." (Doc. 1)

2.5

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali. Egli ne deve tuttavia tenere conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono una

interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di

specie (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF 125 V

377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.

252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

D'altro canto, il giudice

se ne deve scostare quando esse sono incompatibili con le norme legali in esame

(cfr. DTF 130 V 232 consid. 2.1; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H

183/00; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi

citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98,

consid. 4a, pag. 300; DTF 123 V 72 consid. 4°; DTF 122 V 253

consid. 3d; DTF 122 V 363 consid. 3c; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,

consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114

V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité

sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives

et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In DTF 127 V 57 il

Tribunale federale delle assicurazioni ha, tra l'altro, così nuovamente esposto

in modo estremamente chiaro il valore e la portata delle direttive, anche per

l'amministrazione:

" (…)

3.

- a) La Circulaire MMT a été édictée en vertu de

l'art. 110 LACI qui autorise le seco, en tant qu'autorité de surveillance

chargée d'assurer l'application uniforme du droit, à donner des instructions

aux organes d'exécution. Destinée à servir de guide aux caisses de chômage dans

la manière dont elles vont mettre en oeuvre les mesures relatives au marché du

travail, cette circulaire fait partie des ordonnances administratives dites

interprétatives.

Bien que de telles ordonnances exercent, de par leur

fonction, une influence indirecte sur les droits et les obligations des

administrés, elles n'en ont pas pour autant force de loi. En particulier, elles

ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l'administration dans la

mesure où elles ne dispensent pas cette dernière de l'examen de chaque

situation individuelle. Par ailleurs, elles ne peuvent créer de nouvelles

règles de droit, ni contraindre les administrés à adopter un certain

comportement, actif ou passif. En substance, elles ne peuvent sortir du cadre

de l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de la

législation ou de la jurisprudence (ATF 125 V 379 consid. I c et les

références; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I: Les fondements généraux,

2e édition, Berne 1994, p. 266 ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,

4e édition, Bâle/ Francfort‑sur‑le‑Main 1991, n. 365 ss;

GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 90; SPIRA, Le

contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral des

assurances sociales, in: Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 803 ss). (…)"

(cfr. DTF 127 V 57, consid. 3a, pag. 61)

2.6

In una

sentenza del 22 febbraio 2005 nella causa X, il Tribunale delle assicurazioni

del Canton Argovia ha dichiarato contraria alla legge la direttiva del SECO del

4.

giugno 2004 (cfr. consid. 2.4) ed ha in particolare rilevato:

"

(...)

Es steht im vorliegenden Fall fest und ist

unbestritten, dass das Arbeitspensum des Beschwerdeführers per 1. Dezember 2003

auf 60 % reduziert wurde. Per 1. Dezember 2003 suchte der Be­schwerdeführer

nicht nur Teilzeitbeschäftigungen im Umfang von 40 %, sondern auch

Vollzeitstellen (in Vernehmlassungsbeila­ge 2). Gleichzeitig ging er weiterhin

seiner Erwerbstätigkeit als Pilot bei der Swiss im auf 60 % reduzierten

Teilzeitpensum nach. Diese Tätigkeit wurde in den Kontrollperioden Dezember

2003.

bis Mai 2004 als Zwischenverdienst ausgewiesen und angerechnet. Aus dem

Umstand, dass der Beschwerdeführer im fraglichen Zeit­raum weiterhin als Pilot

bei der Swiss teilzeitlich tätig war, kann nicht ohne weiteres auf dessen

Vermittlungsunfähigkeit geschlos­sen werden, da das Vorliegen eines

Zwischenverdienstes zu prüfen ist (ARV 1996/97 Nr. 36 S. 202 Erw. 3), was

vorliegend, wie erwähnt, bejaht wurde. Per 1. Dezember 2004 meldete sich der

Beschwerdeführer offenbar von der Arbeitslosenversicherung ab, da er ab diesem

Zeitpunkt eine (unbefristete) Vollzeitbeschäf­tigung als Pilot bei einer andern

Fluggesellschaft antreten konnte.

Damit hat er aber den Beweis erbracht, dass er

bereit ist, eine Vollzeitbeschäftigung anzunehmen, weshalb seine Vermittlungs­fähigkeit

im fraglichen Zeitraum nicht aberkannt werden darf. Gemäss telefonischer

Auskunft des Regionalen Arbeitsvermitt­lungszentrums (RAV) Baden vom 19, Januar

2005.

war der Ver­mittlungsgrad des Beschwerdeführers 100 %, da er angab, auch

eine Vollzeitbeschäftigung zu suchen. Dementsprechend wurde auch sein

versicherter Verdienst von der Kasse berechnet. Dem­gemäss dürfte der

Beschwerdeführer im fraglichen Zeitraum ab 1. Juni 2004 bis 30. November 2004 -

unter Vorbehalt der Erfül­lung der übrigen Anspruchsvoraussetzungen - einen

Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung im Umfang einer Vollzeitbeschäf­tigung

haben. Die Weisung des seco vom 4. Juni 2004 über die Vermittlungsunfähigkeit

der Piloten in Teilzeitarbeitsstellen ist demzufolge mit den anwendbaren

gesetzlichen Bestimmungen nicht vereinbar, weshalb auf diese nicht abzustellen

ist. (...)" (Doc. 23)

Questa decisione

è stata confermata dal TFA.

Nella sua

sentenza del 30 agosto 2005 nella causa M., C 129/05 la Prima Camera del TFA ha

dichiarato la direttiva del SECO contraria alla legge sulla base alle seguenti

considerazioni:

"

(...)

4.1

Verwaltungsweisungen richten sich an die

Durchführungsstellen und sind für das Sozialversicherungsgericht nicht

verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen,

sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der

anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht

ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende

Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem

Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche

Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 130 V 172 Erw.

4.3

, 232 Erw. 2.1, 129 V 204 Erw. 3.2, 127 V 61 Erw. 3a, 126 V 68 Erw. 4b,

427.

Erw. 5a).

(...)

4.3

Obwohl der Begriff der Vermittlungsfähigkeit

somit graduelle Abstufungen ausschliesst, bedeutet dies nicht, dass die

Vermittlungsfähigkeit für alle Angehörigen einer bestimmten Berufsgruppe

pauschal verneint (oder auch bejaht) werden kann. Sie ist vielmehr gestützt auf

die konkreten individuellen Verhältnisse der jeweils am Recht stehenden Person

zu prüfen.

Dabei sind die Teilelemente der

Vermittlungsfähigkeit (Bereitschaft, in der Lage sein, Berechtigung; vgl. Art.

15.

Abs. 1 AVIG) auf Grund der persönlichen Umstände dieser Person abzuklären

und zu bestimmen. Daher ist es nicht zulässig, die Vermittlungsfähigkeit einer

ganzen Berufsgruppe von vornherein zu verneinen.

4.4

Der vorliegende Fall macht dies deutlich.

Einerseits trifft nicht zu, dass alle bei der Swiss nur noch in Teilzeit

angestellten Piloten für den Rest der ihnen zur Verfügung stehenden Arbeitszeit

nicht vermittlungsfähig wären. Trotz der unregelmässigen Einsatzpläne und der

Verpflichtung, sich zu bestimmten Zeiten auf Abruf bereit zu halten, sind sie

verfügbar geblieben.

Dies hat der Versicherte durch die Vorlage

mehrerer Teilzeitarbeitsverträge von Kollegen bei Drittfirmen vor dem

kantonalen Gericht nachgewiesen. So erwähnt der Arbeitsvertrag des Piloten

G.________ mit der Firma S.________ AG ausdrücklich, dass auf die Tätigkeit bei

der Swiss Rücksicht genommen werde.

L.________ hat als Aushilfswagenführer mit

Einsätzen nach Bedarf bei den Verkehrsbetrieben X.________ eine zusätzliche

Stelle erhalten, Pilot N.________ eine Stelle mit einem Pensum von 50 % bei der

Finanzkontrolle Y._________. P._________ bestätigte dem Versicherten in einer

E-Mail, einen Teilzeitarbeitsvertrag bei der Firma A.________ erhalten zu

haben. Es ist in der Tat ohne weiteres denkbar, dass die betroffenen Piloten

eine Teilzeitarbeit finden, bei welcher auf ihre spezielle Situation Rücksicht genommen

wird. Bei vielen Tätigkeiten ist es von untergeordneter Bedeutung, innerhalb

welcher Woche oder an welchen Tagen eines Monats sie erledigt werden. Dies

gilt etwa für Aufgaben in den Bereichen Buchführung, Rechnungswesen oder bei

wissenschaftlichen Arbeiten. An solchen Arbeitsplätzen können Arbeitnehmer

ihre Einsatzzeiten im Rahmen der verabredeten Gesamtarbeitszeit mehr oder

weniger frei einteilen.

4.5

Im Weiteren ist zu beachten, dass der

Versicherte laut seinem Antrag auf Arbeitslosenentschädigung eine

Vollzeitstelle gesucht hat. Die Behauptung in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde, ein Pilot werde ohnehin keine Tätigkeit ausserhalb

seines angestammten Berufs annehmen, ist in dieser pauschalen Form nicht

zutreffend. Es steht fest, dass zahlreiche Pilotenstellen abgebaut wurden und

noch abgebaut werden und die Betroffenen sich auch anderweitig nach einer neuen

Arbeit umsehen müssen. Zudem bestehen im konkreten Fall keine Anzeichen dafür,

dass der Versicherte nicht bereit gewesen wäre, eine Stelle in einem andern

Tätigkeitsbereich anzunehmen.

4.6

Nach dem Gesagten ergibt sich, dass die bei

der Swiss nur noch teilzeitlich angestellten Piloten für eine weitere

Teilzeitstelle oder eine anderweitige Vollzeitarbeit vermittlungsfähig sein

können. Die erwähnte Weisung des seco ist deshalb gesetzwidrig. Damit ist der

kantonale Entscheid im Ergebnis zutreffend."

2.7

Alla luce

della sentenza federale riprodotta al consid. precedente questo Tribunale non

può che annullare la decisione su opposizione impugnata che ha negato

l'idoneità al collocamento dell'assicurato dal 1° giugno 2004.

Tale

decisione è stata infatti presa esclusivamente sulla base della direttiva del

SECO ora dichiarata dal TFA contraria alla legge.

RI 1 è

dunque idoneo al collocamento (ed ha di conseguenza diritto alle indennità di

disoccupazione se le altre condizioni sono adempiute) anche dopo il 31 maggio

2004.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che l'assicurato ha ritrovato

un impiego a tempo pieno dal 1° marzo 2005 (cfr. Doc. 20 e 21) e che egli ha

dimostrato di avere cercato lavoro anche dopo il 1° giugno 2004 (cfr. Doc. 22).

2.8

Visto

l'esito della precedente vertenza risulta superflua l'assunzione delle prove

chieste dalle parti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é accolto e la decisione

su opposizione del 15 aprile 2005 è annullata.

§ Di conseguenza RI 1 è

idoneo al collocamento dal 1° giugno 2004.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Sezione del

Lavoro Ufficio giuridico verserà al ricorrente

fr. 2'000.-- a

titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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