38.2005.46
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6 ottobre 2005Italiano33 min
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Numero d'incarto:
38.2005.46
Data decisione, Autorità:
06.10.2005, TCA
Titolo:
Un pilota di linea il cui grado di occupazione è stato ridotto al 60% deve essere ritenuto, sulla base delle circostanze concrete, idoneo al collocamento, a differenza di quanto previsto da una direttiva del SECO, che è infatti stata dichiarata dal TFA contraria alla legge. Ricorso accolto.
DIRETTIVE
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
RIPETIBILI
art. 8 cpv. 1 cf. f LADI
art. 15 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.46
DC/sc
Lugano
6 ottobre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 aprile
2005 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 15 aprile 2005 la Sezione del lavoro ha confermato
la precedente decisione del 3 settembre 2004 (cfr. Doc. N) ed ha stabilito che RI
1, di professione pilota di linea, comandante, è inidoneo al collocamento dal
1° giugno 2004.
L'amministrazione
si è in particolare così espressa:
"
(...)
Nella presente fattispecie, l'opponente rivendica
le indennità di disoccupazione a decorrere dal 1. dicembre 2003. Da quella data
egli è occupato a tempo parziale (60%) presso la compagnia __________, suo
precedente datore di lavoro.
Secondo la direttiva del seco del 4 giugno 2004
relativa all'inidoneità al collocamento dei piloti occupati a tempo parziale
(cfr. Prassi ML/AD 2004/3 - Foglio 10), a causa delle esigenze speciali
inerenti all'orario di lavoro e all'impegno professionale a cui sono soggetti
presso la compagnia aerea __________, i piloti occupati a tempo parziale non
hanno la possibilità di trovare un'occupazione complementare sul libero mercato
del lavoro nè di partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro o a
corsi vari; di conseguenza, non sono idonei al collocamento e pertanto non
hanno diritto alle indennità di disoccupazione. La predetta direttiva è entrata
in vigore in data 1. giugno 2004 e si applica parimenti a tutti i casi ove vi è
stato versamento di prestazioni.
In considerazione di quanto precede, l'opponente
non può dunque essere ritenuto idoneo al collocamento a decorrere dal 1. giugno
2004. (...)" (Doc. B)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo
patrocinatore sostiene che l'assicurato deve essere ritenuto idoneo al
collocamento anche dopo il 31 maggio 2004, in particolare, sulla base delle
seguenti considerazioni:
"
(...)
3. Il
qui ricorrente, di professione pilota di linea con funzioni di comandante, si
era annunciato presso la Cassa di disoccupazione __________ in data 21 novembre
2003 per il periodo quadro dal 01.12.03 al 31.12.05.
Egli, infatti, dopo
un lungo rapporto di collaborazione - sempre a tempo pieno - iniziato nel 1994
con __________ dapprima, __________ poi ed infine __________ (in seguito __________),
si vedeva ipso facto ridotta la propria attività professionale - per decisione
unilaterale del datore di lavoro - dal 100% al 60% a far data appunto dal 1 °
dicembre 2003 a seguito delle note vicende che hanno tribolato il datore di
lavoro __________.
(...)
4. Dal
1 ° dicembre 2003, dunque, il qui ricorrente poteva pacificamente e del resto
giustamente beneficiare delle indennità per disoccupazione parziale per il 40%.
Inaspettatamente, il
31 maggio 2004, la Cassa di disoccupazione __________ cessava ipso facto ogni
versamento delle indennità di disoccupazione. La Cassa in parola poneva questo
improvviso "cambiamento di rotta" in relazione ad una presunta
comunicazione 05.06.04 del Segretariato di Stato all'economia (in seguito SECO)
a mente della quale veniva semplicemente segnalato alle Casse disoccupazione
che, in sintesi, i piloti occupati a tempo parziale presso __________ "... non possono mettersi normalmente a disposizione di un datore di
lavoro" (Cfr. Doc. L3) viste segnatamente le
peculiarità dell'attività professionale svolta e le esigenze legate a questa
attività.
(...)
5. Da
questo nutrito scambio epistolare si possono segnatamente cristallizzare gli
aspetti fattuali seguenti.
➢ Il qui ricorrente è stato
pacificamente posto al beneficio delle indennità per disoccupazione parziale
del 40% dal 1 ° dicembre 2003 e per il periodo quadro dal 01.12.03 al 31.12.05.
➢
A dipendenza o facendo leva sulla circolare del SECO del
04.06.04, la Cassa di disoccupazione improvvisamente e motu proprio riteneva il
qui ricorrente inidoneo al collocamento e sottoponeva il caso alla
Sezione del lavoro. Questa presa di posizione della Cassa che sopprimeva ipso
facto il diritto alle indennità per disoccupazione parziale interveniva
unilateralmente e a far data dal 1° giugno 2004, quindi retroattivamente.
➢
Dal canto suo, il SECO, sia nella
circolare 04.06.04, sia nella successiva presa di posizione 26.08.04 (Cfr. Doc.
L3), certo fa riferimento ad una situazione ed esigenze particolari
dell'attività di pilota, ma mai accenna o suggerisce che i piloti Swiss di cui
è stato ridotto il tempo di lavoro da parte del datore di lavoro, siano da
qualificarsi "inidonei al collocamento".
➢
Il ricorrente stesso, dal canto suo,
ha più volte precisato, che certo il mestiere di pilota comandante di un
velivolo comporta numerose specificità, ma egli è pienamente disposto e
disponibile a trovare un posto di pilota ad esempio quale freelance. Egli,
inoltre, sicuramente avrebbe il tempo adeguato da dedicare ad altri datori di
lavoro o di seguire corsi di formazione. Il ricorrente è addirittura disposto a
lavorare a tempo pieno per un'altra compagnia aerea o datore di lavoro. Non da
ultimo, egli segnala che i piloti possono altresì influenzare i propri orari
di lavoro, pianificando i loro impegni. Se del caso, grazie al sistema di
pianificazione PBS (Cfr. Doc. G, I e M), essi hanno il tempo e possono anche
fornire lavoro o prestazioni per terzi. In definitiva, quindi, nell'ambito
della porzione di tempo di disoccupazione (40%) nulla osta ad eventualmente
soddisfare ogni eventuale richiesta della Cassa di disoccupazione o della
Sezione del lavoro.
➢
Sulla base di questi elementi
fattuali, la Sezione del lavoro decide con la querelata decisione che il qui
ricorrente è inidoneo al collocamento.
Tanto succintamente
considerato e come meglio si vedrà qui di seguito, la decisione della Sezione
del lavoro è da riferirsi non solo ad una situazione palesemente non conforme
alla realtà fattuale, ma pure pacificamente contraria al diritto, a consolidata
prassi giurisprudenziale ed a dottrina dominante.
Prove: c.s.
6. Vi
è innanzitutto da evidenziare una singolare incoerenza per non dire - e ci sia
concesso - un vero e proprio "paradosso" nella decisione qui
impugnata. A mente della Sezione del lavoro, i piloti occupati a tempo parziale
non sarebbero (ora) idonei a collocamento. Ma, si badi bene, questa presunta e
del resto contestata inidoneità al collocamento non è assolutamente
stata riscontrata oggettivamente o valutata soggettivamente nell'attività
professionale del disoccupato a tempo parziale, bensì essa è esclusivamente da
ricondurre all'interpretazione - del resto errata - di una circolare del SECO.
Orbene, come potrà
mai spiegare la Sezione del lavoro che sino a prima del 1 ° giugno 2004, i
piloti disoccupati a tempo parziale erano perfettamente idonei al
collocamento, mentre dopo il 1 ° giugno 2004, improvvisamente non lo sono più?
Come meglio si dirà
in seguito, a mente dell'art. 15 cpv. 1 LADI, il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto,
capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a
provvedimenti di reintegrazione. Questo vale evidentemente prima e dopo il
1 ° giugno 2004 e non è certo subordinato ad una circolare del SECO.
Questo motivo è a sé
stante sufficiente ed atto a qualificare la decisione qui impugnata come
contraria al principi fondamentali che reggono il nostro sistema giuridico,
quali, il principio della legalità, della proporzionalità e dell'interesse pubblico
e della non-retroattività.
La
decisione della Sezione del lavoro deve quindi essere annullata.
(...)
9.
Giusta l'art. 8 della Cost. fed. tutti sono uguali davanti alla legge. Con la
decisione adottata dalla qui convenuta, i piloti assunti a tempo parziale da __________
vengono semplicemente discriminati non solo rispetto agli altri piloti, ma nei
confronti di tutti gli altri disoccupati a tempo parziale. Infatti, se il
ricorrente fosse impiegato a tempo parziale presso qualsivoglia altro datore di
lavoro in Svizzera, egli potrebbe pacificamente percepire delle indennità di
disoccupazione. Considerato che egli lavora per la __________, non ne ha
diritto e deve rimborsare quanto percepito.
Vi è parimenti da
chiedersi se il presente caso non violi altresì il cpv. 2 dell'art. 8 Cost.
fed.
Queste considerazioni
sono altresì pertinenti in relazione all'art. 9 della Cost. fed. che sancisce
in particolare il diritto costituzionale di essere trattato senza arbitrio.
Questa disamina non necessita di particolare approfondimento visto la
singolarità del caso di specie che vede, appunto, penalizzato il qui ricorrente
rispetto a tutti gli altri lavoratori parzialmente disoccupati.
A mente del
ricorrente, solo la Sezione del lavoro quale unico Cantone svizzero, ha
adottato una siffatta prassi.
Prove: c.s.
10. La
decisione della Sezione del lavoro qui impugnata viola altresì il principio
della proporzionalità. Va da sé che se pure si ponesse a semplice titolo di
modello accademico ipotetico il fatto che i piloti __________ parzialmente
disoccupati non fossero idonei al collocamento, sicuramente non lo sono per
loro colpa o indisponibilità. Non volendo nella fattispecie neppure esaminare
se trattasi di eventuale colpa o misura di ritorsione o quant'altro da parte
del SECO o del datore di lavoro in quanto queste considerazioni sarebbero
perfettamente prive di utilità, nulla tuttavia può e deve essere rimproverato o
posto a carico del disoccupato qui ricorrente.
Di
conseguenza, e giusta il principio della proporzionalità si dovrebbe, nella
denegata ipotesi, applicare se del caso esclusivamente una misura di riduzione
delle prestazioni. Tuttavia, vista le singolarità del fattispecie, eventuali
penalità andrebbero applicate, sempre a titolo squisitamente ipotetico, al
responsabile, vale a dire, al datore di lavoro.
Prove: c.s.
11. L'interesse
pubblico nel caso __________ appare altresì di facile esposizione. Si può
infatti ritenere che sia ampiamente interesse della collettività generare meno
costi possibile salvaguardando più posti di lavoro.
Di
due cose l'una: o __________ licenzia un grande numero di piloti, ed allora la
collettività dovrà sopportare un onere non indifferente, oppure __________
riduce il tempo di lavoro dei piloti richiedendo altresì sforzi supplementari
al fine di garantire il raggiungimento di un'attività solida e redditizia. In
quest'ultimo caso, la collettività parteciperà solo limitatamente.
Con la decisione
della Cassa, si potrebbe arrivare al paradosso che per gli interessati piloti
e pure per il datore di lavoro, sia più redditizio sciogliere il rapporto di
lavoro ponendo tutti i relativi costi a carico dello Stato.
Certo è che con la
querelata decisione si penalizza chi di buona volontà è disposto a rinunciare a
parti di salario o aumentare le proprie prestazioni in vista di un risanamento
della Compagnia aerea nazionale.
Prove: c.s.
12. Qualora
una siffatta misura debba essere adottata, non lo potrà evidentemente esserlo
in via retroattiva. Inoltre, appare inaccettabile che tale singolare procedere
non sia stato dichiarato al momento delle trattative a suo tempo intervenute
sia tra datore di lavoro e piloti, rispettivamente, tra loro rappresentanti. Il
qui ricorrente avrebbe dovuto sapere al più tardi il 1 ° dicembre 2003 che una
tale misura sarebbe stata adottata, non fosse per determinare le proprie
scelte. Questo non è stato il caso in crassa violazione della buona fede ed
della sicurezza del diritto.
Non da ultimo, alla
richiesta di restituzione di somme percepite dal ricorrente per applicazione
retroattiva della citata circolare del SECO stravolge letteralmente ogni
principio legale e giurisprudenziale sulla sicurezza del dritto e sulla non retroattività
delle norme." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 23 giugno 2005 l'amministrazione propone di respingere il ricorso
e osserva:
" (...)
7. Interpellato riguardo al caso specifico, in
data 26 agosto 2004 il seco ha risposto come segue:
" [...]. La nostra direttiva del 4 giugno scorso è stata emanata dopo
aver esaminato con il datore di lavoro (__________) la reale disponibilità dei
piloti a tempo parziale. Infatti, orari irregolari e prescrizioni di sicurezza,
che ordinano periodi di riposo di una certa durata nonché una formazione
continua, portano a che questi non possano mettersi normalmente a disposizione
di un datore di lavoro.
L'incarto
sottopostoci non presenta quindi alcun argomento suscettibile di poter portare
ad un'eccezione a quanto esposto sopra. [...]" (cfr. doc. 13).
Nuovamente
interpellato dopo l'introduzione del ricorso in esame, con scritto 13 giugno
2005 il seco non ha modificato le sue precedenti conclusioni (cfr. doc. 2) e si
è limitato a segnalare che una vertenza relativa ad un caso simile è
attualmente pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
8. Ora, tenuto conto delle indicazioni dell'autorità di vigilanza
in generale (doc. 1) e riferite al caso specifico (doc. 2 e 13), ritenuto che
le direttive dell'autorità di vigilanza sono in linea di principio vincolanti
per gli organi esecutivi, il servizio cantonale ritiene di non potersi scostare
dalle conclusioni espresse dal seco. Pertanto, considerato che il genere e le
caratteristiche dell'attività svolta dal ricorrente (segnatamente per quanto
attiene all'orario di lavoro e all'impegno professionale) non permettono
l'esercizio di un'attività complementare nella stessa professione e, inoltre,
che il signor __________ ha sempre ricercato un'attività quale pilota (cfr.
doc. 22), egli deve essere ritenuto inidoneo al collocamento a decorrere dal 1.
giugno 2004.
In merito alla
censura sollevata riguardo alla fissazione degli effetti della decisione
impugnata al 1. giugno 2004, va osservato che la cassa di disoccupazione - come
rilevato anche dalla controparte - ha sospeso il versamento delle indennità di
disoccupazione a partire dal periodo di controllo del mese di giugno 2004 e
pertanto la decisione in questione non può comportare nessuna restituzione di
indennità giornaliere di disoccupazione." (Doc. V)
1.4. Il 20 luglio
2005 il patrocinatore del ricorrente ha postulato l'assunzione di ulteriori
mezzi di prova, in particolare alcune audizioni testimoniali e l'allestimento
di una perizia. Inoltre egli ha inviato la seguente documentazione:
"
(...)
Si produce sub. Doc. P, copia delle condizioni contrattuali di lavoro
conchiuse tra __________. e __________.
Alle cifre 21.5 e 21.6 del citato contratto sono
segnatamente regolate le modalità d'esercizio di eventuali attività collaterali
di un pilota impiegato presso __________, anche a tempo pieno.
Si osservi che a mente di siffatto contratto, un
pilota dipendente di __________ può liberamente esercitare altre attività
aviatorie quali il pilota di linea, di charter, di voli taxi o di voli di piacere, come pure l'istruttore
di volo o l'impiego presso la guardia aerea, previo accordo scritto da parte
del datore di lavoro.
Non sussiste alcuna limitazione materiale o tecnica
in tal senso. (...)" (Doc. IX)
1.5. Il 25 luglio 2005 il TCA ha
assegnato all'amministrazione un termine di 10 giorni per prendere posizione
sullo scritto del patrocinatore dell'assicurato e per produrre la versione
integrale della sentenza del TCA del Canton Argovia e il ricorso del SECO
contro tale decisione (cfr. Doc. X).
1.6. Il 5 agosto 2005 la Sezione
del lavoro ha prodotto la documentazione domandata, ha chiesto l'audizione di
due testimoni ed ha espresso scetticismo sull'utilità di alcune audizioni
testimoniali richieste dal ricorrente (cfr. Doc. XI).
1.7. Con decreto del 10 agosto
2005 il presidente del TCA ha sospeso la causa in attesa della sentenza del TFA
relativa al ricorso del SECO contro il giudizio del TCA del Canton Argovia del
22 febbraio 2005 (cfr. Doc. XII).
1.8. Il 20 settembre 2005 il
Presidente del TCA, richiamata la sentenza del TFA del 30 agosto 2005 (C
129/05), ha riattivato la causa ed ha assegnato alle parti un termine di 5
giorni per formulare osservazioni scritte (Doc. XV).
1.9. Con lettera del 20 settembre
2005, pervenuto al TCA il 21 settembre 2005 il patrocinatore dell'assicurato richiamando
la sentenza federale citata ha chiesto di riattivare la procedura (Doc. XVI).
Il 21 settembre 2005 il
patrocinatore dell'assicurato si è poi così espresso:
" Con
riferimento al Decreto 20.09.05 ed alla facoltà concessa alle parti di presentare
delle osservazioni, parte ricorrente non può che ribadire argomenti e considerazioni
esposti in sede ricorsuale.
Alla luce della Sentenza 30.09.05 della la Camera
del Tribunale federale delle assicurazioni in re SECO c/ M.W. M., non si può
poi non osservare come la fattispecie ivi trattata dalla nostra più alta Corte
federale ricalchi perfettamente e rappresenti in sintesi la "fotocopia"
del caso qui dato a giudizio.
Tanto succintamente considerato, il sig. __________
postula l'integrale accoglimento delle richieste di cui al ricorso 17.05.05,
protestando tasse, spese e congrue ripetibili." (doc. XVII)
Fatti
Il 26 settembre 2005 l'amministrazione
ha rilevato:
" Con
riferimento alla causa citata a margine e al vostro scritto 20/21 settembre
2005, preso atto della sentenza 30 agosto 2005 del Tribunale federale delle
assicurazioni (C 129/05), lo scrivente Ufficio comunica di rinunciare alla
presentazione di osservazioni in merito." (Doc. XVIII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l'assicurato dal 1° giugno 2004 deve essere o meno
ritenuto idoneo al collocamento.
In tale
contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14
del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728
segg.).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per
poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la
giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal
1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di
reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del
28 febbraio 2001, il
Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc.
E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al
collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se
l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta
di partecipare a un provvedimento isolato.
E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002
2.3. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF
123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung",
Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio
diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA
1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;
DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo
(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un
assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la
sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C
245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a
pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388,
DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n.
26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982
n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico
(cfr.
Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
L'Alta
Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il
precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003
nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni
previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI
sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento
comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado
di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa
salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un
altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una
simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità
sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego
offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF
125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole
di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di
farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In
effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se
l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato.
Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno
idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha
intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in
quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente,
nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo
desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità
normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare
riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali,
l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati
orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato
inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto
incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro
(DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in
particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le
pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere
svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia
applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista
dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale
ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente
Considerandi
occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti
limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)"
(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3)
2.4
Nella presente
fattispecie RI 1 si è iscritto in disoccupazione dal 1° dicembre 2003 alla
ricerca di un impiego di linea a tempo pieno come pilota di linea, dopo che il
suo grado di occupazione presso la compagnia aerea __________ è stato ridotto
al 60%.
Nei primi
mesi di disoccupazione l'assicurato è stato ritenuto idoneo al collocamento ed
indennizzato dalla Cassa di disoccupazione applicando le disposizioni sul
guadagno intermedio (art. 24 LADI).
Dal 1°
giugno 2004 l'assicurato è stato ritenuto inidoneo al collocamento e gli è
stato di conseguenza negato il diritto a beneficiare delle indennità di
disoccupazione.
L'amministrazione
ha preso la propria decisione, confermata nell'impugnata decisione su
opposizione, sulla base di una direttiva del SECO del seguente tenore:
" Suite
à de nombreuses demandes et par souci d'unité de pratique, nous vous
communiquons ce qui suit:
Après avoir examiné avec la compagnie d'aviation __________
les divers modèles d'horaire de travail des pilotes engagés à temps partiel,
nous sommes arrivés à la conclusion qu'en raison des exigences spéciales
d'horaire et d'engagement professionnel auxquels ils sont soumis, ces pilotes
n'ont pas la possibilité de trouver un emploi complémentaire sur le marché du
travail ni de participer à des mesures de marché du travail ou des cours. Il
en résulte qu'ils sont de manière générale inaptes à être placés et n'ont par
conséquent pas droit à l'indemnité de chômage.
La présente directive prend
effet rétroactivement le 1er juin 2004 et s'applique
également à tous les cas où des prestations ont été accordées." (Doc. 1)
2.5
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali. Egli ne deve tuttavia tenere conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono una
interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di
specie (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF 125 V
377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag.
252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
D'altro canto, il giudice
se ne deve scostare quando esse sono incompatibili con le norme legali in esame
(cfr. DTF 130 V 232 consid. 2.1; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H
183/00; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi
citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98,
consid. 4a, pag. 300; DTF 123 V 72 consid. 4°; DTF 122 V 253
consid. 3d; DTF 122 V 363 consid. 3c; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5,
consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114
V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité
sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives
et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In DTF 127 V 57 il
Tribunale federale delle assicurazioni ha, tra l'altro, così nuovamente esposto
in modo estremamente chiaro il valore e la portata delle direttive, anche per
l'amministrazione:
" (…)
3.
- a) La Circulaire MMT a été édictée en vertu de
l'art. 110 LACI qui autorise le seco, en tant qu'autorité de surveillance
chargée d'assurer l'application uniforme du droit, à donner des instructions
aux organes d'exécution. Destinée à servir de guide aux caisses de chômage dans
la manière dont elles vont mettre en oeuvre les mesures relatives au marché du
travail, cette circulaire fait partie des ordonnances administratives dites
interprétatives.
Bien que de telles ordonnances exercent, de par leur
fonction, une influence indirecte sur les droits et les obligations des
administrés, elles n'en ont pas pour autant force de loi. En particulier, elles
ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l'administration dans la
mesure où elles ne dispensent pas cette dernière de l'examen de chaque
situation individuelle. Par ailleurs, elles ne peuvent créer de nouvelles
règles de droit, ni contraindre les administrés à adopter un certain
comportement, actif ou passif. En substance, elles ne peuvent sortir du cadre
de l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence (ATF 125 V 379 consid. I c et les
références; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I: Les fondements généraux,
2e édition, Berne 1994, p. 266 ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
4e édition, Bâle/ Francfort‑sur‑le‑Main 1991, n. 365 ss;
GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 90; SPIRA, Le
contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral des
assurances sociales, in: Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 803 ss). (…)"
(cfr. DTF 127 V 57, consid. 3a, pag. 61)
2.6
In una
sentenza del 22 febbraio 2005 nella causa X, il Tribunale delle assicurazioni
del Canton Argovia ha dichiarato contraria alla legge la direttiva del SECO del
4.
giugno 2004 (cfr. consid. 2.4) ed ha in particolare rilevato:
"
(...)
Es steht im vorliegenden Fall fest und ist
unbestritten, dass das Arbeitspensum des Beschwerdeführers per 1. Dezember 2003
auf 60 % reduziert wurde. Per 1. Dezember 2003 suchte der Beschwerdeführer
nicht nur Teilzeitbeschäftigungen im Umfang von 40 %, sondern auch
Vollzeitstellen (in Vernehmlassungsbeilage 2). Gleichzeitig ging er weiterhin
seiner Erwerbstätigkeit als Pilot bei der Swiss im auf 60 % reduzierten
Teilzeitpensum nach. Diese Tätigkeit wurde in den Kontrollperioden Dezember
2003.
bis Mai 2004 als Zwischenverdienst ausgewiesen und angerechnet. Aus dem
Umstand, dass der Beschwerdeführer im fraglichen Zeitraum weiterhin als Pilot
bei der Swiss teilzeitlich tätig war, kann nicht ohne weiteres auf dessen
Vermittlungsunfähigkeit geschlossen werden, da das Vorliegen eines
Zwischenverdienstes zu prüfen ist (ARV 1996/97 Nr. 36 S. 202 Erw. 3), was
vorliegend, wie erwähnt, bejaht wurde. Per 1. Dezember 2004 meldete sich der
Beschwerdeführer offenbar von der Arbeitslosenversicherung ab, da er ab diesem
Zeitpunkt eine (unbefristete) Vollzeitbeschäftigung als Pilot bei einer andern
Fluggesellschaft antreten konnte.
Damit hat er aber den Beweis erbracht, dass er
bereit ist, eine Vollzeitbeschäftigung anzunehmen, weshalb seine Vermittlungsfähigkeit
im fraglichen Zeitraum nicht aberkannt werden darf. Gemäss telefonischer
Auskunft des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) Baden vom 19, Januar
2005.
war der Vermittlungsgrad des Beschwerdeführers 100 %, da er angab, auch
eine Vollzeitbeschäftigung zu suchen. Dementsprechend wurde auch sein
versicherter Verdienst von der Kasse berechnet. Demgemäss dürfte der
Beschwerdeführer im fraglichen Zeitraum ab 1. Juni 2004 bis 30. November 2004 -
unter Vorbehalt der Erfüllung der übrigen Anspruchsvoraussetzungen - einen
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung im Umfang einer Vollzeitbeschäftigung
haben. Die Weisung des seco vom 4. Juni 2004 über die Vermittlungsunfähigkeit
der Piloten in Teilzeitarbeitsstellen ist demzufolge mit den anwendbaren
gesetzlichen Bestimmungen nicht vereinbar, weshalb auf diese nicht abzustellen
ist. (...)" (Doc. 23)
Questa decisione
è stata confermata dal TFA.
Nella sua
sentenza del 30 agosto 2005 nella causa M., C 129/05 la Prima Camera del TFA ha
dichiarato la direttiva del SECO contraria alla legge sulla base alle seguenti
considerazioni:
"
(...)
4.1
Verwaltungsweisungen richten sich an die
Durchführungsstellen und sind für das Sozialversicherungsgericht nicht
verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen,
sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der
anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht
ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende
Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem
Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche
Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 130 V 172 Erw.
4.3
, 232 Erw. 2.1, 129 V 204 Erw. 3.2, 127 V 61 Erw. 3a, 126 V 68 Erw. 4b,
427.
Erw. 5a).
(...)
4.3
Obwohl der Begriff der Vermittlungsfähigkeit
somit graduelle Abstufungen ausschliesst, bedeutet dies nicht, dass die
Vermittlungsfähigkeit für alle Angehörigen einer bestimmten Berufsgruppe
pauschal verneint (oder auch bejaht) werden kann. Sie ist vielmehr gestützt auf
die konkreten individuellen Verhältnisse der jeweils am Recht stehenden Person
zu prüfen.
Dabei sind die Teilelemente der
Vermittlungsfähigkeit (Bereitschaft, in der Lage sein, Berechtigung; vgl. Art.
15.
Abs. 1 AVIG) auf Grund der persönlichen Umstände dieser Person abzuklären
und zu bestimmen. Daher ist es nicht zulässig, die Vermittlungsfähigkeit einer
ganzen Berufsgruppe von vornherein zu verneinen.
4.4
Der vorliegende Fall macht dies deutlich.
Einerseits trifft nicht zu, dass alle bei der Swiss nur noch in Teilzeit
angestellten Piloten für den Rest der ihnen zur Verfügung stehenden Arbeitszeit
nicht vermittlungsfähig wären. Trotz der unregelmässigen Einsatzpläne und der
Verpflichtung, sich zu bestimmten Zeiten auf Abruf bereit zu halten, sind sie
verfügbar geblieben.
Dies hat der Versicherte durch die Vorlage
mehrerer Teilzeitarbeitsverträge von Kollegen bei Drittfirmen vor dem
kantonalen Gericht nachgewiesen. So erwähnt der Arbeitsvertrag des Piloten
G.________ mit der Firma S.________ AG ausdrücklich, dass auf die Tätigkeit bei
der Swiss Rücksicht genommen werde.
L.________ hat als Aushilfswagenführer mit
Einsätzen nach Bedarf bei den Verkehrsbetrieben X.________ eine zusätzliche
Stelle erhalten, Pilot N.________ eine Stelle mit einem Pensum von 50 % bei der
Finanzkontrolle Y._________. P._________ bestätigte dem Versicherten in einer
E-Mail, einen Teilzeitarbeitsvertrag bei der Firma A.________ erhalten zu
haben. Es ist in der Tat ohne weiteres denkbar, dass die betroffenen Piloten
eine Teilzeitarbeit finden, bei welcher auf ihre spezielle Situation Rücksicht genommen
wird. Bei vielen Tätigkeiten ist es von untergeordneter Bedeutung, innerhalb
welcher Woche oder an welchen Tagen eines Monats sie erledigt werden. Dies
gilt etwa für Aufgaben in den Bereichen Buchführung, Rechnungswesen oder bei
wissenschaftlichen Arbeiten. An solchen Arbeitsplätzen können Arbeitnehmer
ihre Einsatzzeiten im Rahmen der verabredeten Gesamtarbeitszeit mehr oder
weniger frei einteilen.
4.5
Im Weiteren ist zu beachten, dass der
Versicherte laut seinem Antrag auf Arbeitslosenentschädigung eine
Vollzeitstelle gesucht hat. Die Behauptung in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde, ein Pilot werde ohnehin keine Tätigkeit ausserhalb
seines angestammten Berufs annehmen, ist in dieser pauschalen Form nicht
zutreffend. Es steht fest, dass zahlreiche Pilotenstellen abgebaut wurden und
noch abgebaut werden und die Betroffenen sich auch anderweitig nach einer neuen
Arbeit umsehen müssen. Zudem bestehen im konkreten Fall keine Anzeichen dafür,
dass der Versicherte nicht bereit gewesen wäre, eine Stelle in einem andern
Tätigkeitsbereich anzunehmen.
4.6
Nach dem Gesagten ergibt sich, dass die bei
der Swiss nur noch teilzeitlich angestellten Piloten für eine weitere
Teilzeitstelle oder eine anderweitige Vollzeitarbeit vermittlungsfähig sein
können. Die erwähnte Weisung des seco ist deshalb gesetzwidrig. Damit ist der
kantonale Entscheid im Ergebnis zutreffend."
2.7
Alla luce
della sentenza federale riprodotta al consid. precedente questo Tribunale non
può che annullare la decisione su opposizione impugnata che ha negato
l'idoneità al collocamento dell'assicurato dal 1° giugno 2004.
Tale
decisione è stata infatti presa esclusivamente sulla base della direttiva del
SECO ora dichiarata dal TFA contraria alla legge.
RI 1 è
dunque idoneo al collocamento (ed ha di conseguenza diritto alle indennità di
disoccupazione se le altre condizioni sono adempiute) anche dopo il 31 maggio
2004.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che l'assicurato ha ritrovato
un impiego a tempo pieno dal 1° marzo 2005 (cfr. Doc. 20 e 21) e che egli ha
dimostrato di avere cercato lavoro anche dopo il 1° giugno 2004 (cfr. Doc. 22).
2.8
Visto
l'esito della precedente vertenza risulta superflua l'assunzione delle prove
chieste dalle parti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto e la decisione
su opposizione del 15 aprile 2005 è annullata.
§ Di conseguenza RI 1 è
idoneo al collocamento dal 1° giugno 2004.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Sezione del
Lavoro Ufficio giuridico verserà al ricorrente
fr. 2'000.-- a
titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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