38.2005.48
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22 settembre 2005Italiano53 min
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Numero d'incarto:
38.2005.48
Data decisione, Autorità:
22.09.2005, TCA
Titolo:
L'amministrazione deve informare l'assicurata circa la possibilità di modificare la decisione a suo sfavore e darle un adeguato termine per ritirare l'opposizione. Non dati gli estremi per attribuire ripetibili a una parte non patrocinata. Calcolo del guadagno assicurato dopo un guadagno intermedio.
GUADAGNO ASSICURATO
REFORMATIO IN PEIUS
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
RIPETIBILI
art. 29 cpv. 2 COST
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
art. 53 LPGA
art. 20 LPTCA
art. 12 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.48
FS/DC
Lugano
22 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 maggio
2005 emanata da
Cassa Disoccupazione CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 4 maggio 2005 la Cassa Disoccupazione CO 1 (di
seguito la Cassa) ha stabilito quanto segue nel caso concernente RI 1:
"
(…)
L’opposizione del 6 novembre 2002 è respinta e la
decisione del 16 ottobre 2002 è confermata.
In particolare, l’indennità versata in troppo
all’assicurata durante il periodo 03.00-02.02 ammonta a Fr. 9 238.95, anziché a
Fr. 7 267.55.
(…)." (cfr. doc. A)
La Cassa
ha così motivato la propria decisione su opposizione:
"
(…)
Il 7 marzo 2002 il seco - Segretariato di Stato
dell'economia, quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per
un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali,
effettua una revisione ordinaria dell'incarto dell'assicurata. Il seco ravvisa
degli errori nel calcolo del guadagno assicurato e del guadagno intermedio
durante il periodo che corre dal mese di marzo 2000 al mese di febbraio 2002,
da cui risulta un versamento in troppo a favore dell'assicurata di alcune
migliaia di franchi.
Con decisione del 16 ottobre 2002, la Cassa
disoccupazione __________ chiede in restituzione l'importo di Fr. 7’276.55,
quale indennità versata in troppo. L'assicurata interpone tempestivamente
ricorso il 6 novembre 2002.
Con decisione del 17 giugno 2003, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni (TCA) accoglie il ricorso dell'assicurata e
invita la cassa disoccupazione a ridefinire il diritto dell'assicurata, in
particolare applicando il corretto calcolo del guadagno assicurato, come
stabilito dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA).
Inoltre, il TCA conclude che le indennità per il
lavoro notturno e durante i giorni festivi non possono essere considerate per
il calcolo del guadagno assicurato.
Con decisione del 10 novembre 2003, il TCA impone
alla cassa di emettere una decisione su opposizione.
L'CO 1 Cassa disoccupazione - nata il 1° gennaio
2005 dalla fusione delle casse di disoccupazione __________, __________ e __________
- si scusa innanzitutto con l'assicurata per il colpevole ritardo nel dare
seguito alla decisione del TCA del 10 novembre 2003, segnatamente nel
pronunciare questa decisione su opposizione a distanza di più di un anno e
mezzo.
La cassa ha proceduto a ricalcolare il guadagno
assicurato e il guadagno intermedio ottenuto dall'assicurata durante il periodo
che corre dal mese di gennaio 1999 al mese di febbraio 2002, così come i
pagamenti seguenti il mese di febbraio 2002. In particolare, la cassa ha
calcolato il guadagno assicurato a partire dal 17 gennaio 2001 conformemente
alla sentenza del TFA menzionata dal TCA e ha escluso dal calcolo del guadagno
assicurato le indennità versate per i giorni di lavoro festivi e per il lavoro
notturno. A questo proposito, la cassa ha parimenti escluso tali indennità, per
analogia, anche dal calcolo del guadagno intermedio.
Le correzioni hanno infine prodotto un importo
versato in troppo all'assicurata pari a Fr. 9'238.95, anziché a Fr. 7'276.55
come deciso il 16 ottobre 2002.
L’opposizione dell’assicurata è respinta e la
decisione del 16 ottobre 2002 è confermata con la correzione a Fr. 9'238.95
dell’importo chiesto in restituzione.
(…)." (cfr. doc. A)
1.2. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del
seguente tenore:
"
(…)
La presente per inoltrare regolare e tempestivo
ricorso contro la decisione su opposizione dove mi si chiede una restituzione
di fr. 9'238.95 anziché Fr. 7'276.55 e contro la decisione nella quale mi si
chiede di restituire Fr. 1'513.20 anziché Fr. 2'147.30.
In data 1.10.2002 la Cassa disoccupazione __________
mi intimava uno scritto dove mi chiedeva in restituzione Fr. 10'096.80.
In data 16.10.2002, sempre la stessa Cassa, mi
chiedeva in restituzione Fr. 7'276.55 (netti).
In data 6.11.2002 inoltravo a voi, egregi
signori, regolare ricorso contro la decisione di restituzione citata poco
sopra.
In data 15.11.2002 il vostro ufficio intimava
alla __________ un termine di 20 giorni per la risposta di causa al mio
ricorso.
In data 6.12.2002 la __________ inoltrava la
risposta di causa indicando che l'importo di Fr. 7'276.55 era la somma per la
quale ero chiamata alla restituzione.
In data 10.12.2002 il vostro Tribunale mi
intimava uno scritto chiedendo eventuali altri mezzi di prova.
In data 13.12.2002 il vostro ufficio mi intimava
un ulteriore scritto chiedendo ulteriori informazioni.
In data 17.12.2002 intimavo la mia risposta alle
vostre richieste.
In data 10.2.2003 inoltravo regolare opposizione
alla __________ per la decisione di restituzione di Fr. 2'147.30.
Con data del 21.3.2003 e intimata il 27.1.2003 la
__________ mi chiedeva in restituzione Fr. 2'147.30.
In data 23.9.2003 la __________ mi intimava uno
scritto e mi comunicava che l'importo totale da restituire era di Fr. 9'423.85.
In data 3.10.2003 ho intimato uno scritto alla
vostra attenzione dove contestavo il modo di agire della __________.
In data 16.10.2002 l'__________ attestava che il
salario assicurato era comprensivo delle indennità notturne calcolate sulla
media mensile delle ore lavorate ed allegavano pure copia del contratto
collettivo di lavoro per il personale occupato negli Istituti Ospedalieri del
Canton Ticino (1.1.1999).
In data 16.10.2003 il vostro ufficio intimava uno
scritto alla __________ chiedendo di specificare gli estremi per la
restituzione.
In data 17.10.2003 la __________ vi chiedeva
copia del mio ricorso.
In data 22.10.2003 il vostro ufficio rispondeva
alla lettera della __________ del 17.10.2003.
In data 24.10.2003 la __________ rispondeva alle
vostre richieste del 16.10.2003 e 22.10.2003.
In data 27.10.2003 il vostro ufficio mi intimava
copia dei documenti.
In data 29.10.2003 vi inoltravo le mie
osservazioni in merito alla mia situazione e mi permettevo di chiedervi di
voler finalmente chiarire la mia situazione personale ai danni
dell'assicurazione disoccupazione.
In data 10.11.2003 codesto Tribunale accoglieva
il mio ricorso e trasmetteva gli atti alla __________ incarto N. 38.2003.82.
In data 11.11.2003 il vostro ufficio intimava uno
scritto alla __________ invitandola a voler procedere.
In dicembre 2004 avevo ricevuto uno scritto della
Cassa CO 1 a causa della fusione delle Casse Disoccupazione __________, __________,
__________ e __________.
In data 22.12.2004 intimavo uno scritto alla __________
indicando pure, visto il lasso di tempo trascorso, che ero certa che il mio
caso era stato definitivamente archiviato.
In data 4.5.2004 ricevo con mia sorpresa le due
decisioni su opposizione, oggetto del presente ricorso, e con stupore, dopo oltre
un anno e mezzo mi si chiede ora di voler restituire una somma di Fr. 10'752.15
rispetto alle precedenti richieste di restituzione di Fr. 9'423.85.
Queste nuove decisioni su opposizione fanno
registrare un aumento di ben Fr. 1'328.30.
Visto quanto sopra chiedo a codesto onorevole
Tribunale di voler accogliere il presente ricorso e di conseguenza annullare le
due decisioni su opposizione della Cassa CO 1 del 4.5.2005 in quanto le stesse
sono state emesse dopo quasi 3 anni dalla prima lettera che avevo ricevuto.
Inoltre, a mio modo di vedere, non sono state
tenute in considerazione, nella calcolazione dei miei guadagni assicurati, i
supplementi legali per lavoro notturno, lavoro domenicale ecc. come da
dichiarazione del mio datore di lavoro e da contratto collettivo di lavoro.
Qualora il presente ricorso venga respinto da
codesto Tribunale chiedo già sin d'ora il condono dell'importo richiesto in
restituzione.
Protesto spese e ripetibili in quanto non mi
tengo assolutamente responsabile di eventuali spese di procedura che questo
Tribunale è chiamato a riscuotere.
(…)." (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 1° giugno 2005 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso e ha
osservato quanto segue:
"
(…)
II 5 marzo 2002 il Segretariato di Stato dell'economia (seco)
revisiona l'incarto dell'assicurata ed individua degli errori nel calcolo del
guadagno assicurato, che hanno prodotto un versamento in troppo a favore
dell'assicurata, per il biennio precedente il mese di marzo 2002, di più di
settemila franchi (allegato 50).
A seguito del rapporto di revisione del seco, con decisione del 16
ottobre 2002, la cassa disoccupazione __________ chiede in restituzione
all'assicurata l'importo di Fr. 7 276.55 (allegato 51).
II 6 novembre 2002 l'assicurata interpone ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (TCA) contro la decisione della cassa
(allegato 52). La cassa risponde al ricorso il 6 dicembre 2002 (allegato 53).
Con decisione del 21 gennaio 2003, la cassa disoccupazione __________
chiede in restituzione all'assicurata l'importo di Fr. 2 147.30 (allegato 56),
corrispondente alle indennità versate in troppo durante il periodo che corre
dal mese di marzo 2002 al mese di giugno 2002, dando seguito alle indicazioni
del rapporto di revisione del seco. II 10 febbraio 2003 l'assicurata si oppone
alla decisione della cassa (allegato 57).
Con sentenza del 17 giugno 2003, il TCA accoglie il ricorso
dell'assicurata e impone alla cassa di ricalcolare il guadagno assicurato in
base alla giurisprudenza federale sviluppata nella DTF 125 V 480 (allegato 58).
Stabilisce, inoltre, che le indennità notturne, festive e di
vacanza non possono essere considerate per il calcolo del guadagno assicurato.
Il 23 settembre 2003 la cassa disoccupazione __________ comunica
all'assicurata di riconfermare le decisioni di restituzione del 16 ottobre 2002
e del 21 gennaio 2003 (allegato 59). II 9 ottobre 2003 l'assicurata ricorre al
TCA contro lo scritto della cassa (allegato 60).
Con sentenza dei 10 novembre 2003, il TCA accoglie il ricorso
dell'assicurata e impone alla cassa di pronunciare due decisioni su opposizione
(allegato 62).
Soltanto il 4 maggio 2005, l'CO 1 Cassa disoccupazione, nata il 1° gennaio 2005 dalla fusione delle casse di
disoccupazione __________, __________ e __________, pronuncia le decisioni su
opposizione (allegato 64). La cassa non può che scusarsi con
l'assicurata e con il tribunale per il colpevole ritardo nel dare seguito alla
decisione del TCA del 10 novembre 2003.
II 17 maggio 2005 l'assicurata ricorre al TCA contro le decisioni
su opposizione (allegato 65).
L'assicurata ha beneficiato, negli anni, di quattro termini quadro
per la riscossione dell'indennità di disoccupazione. Il primo è stato aperto il
23 settembre 1994 e i seguenti il 23 settembre 1996, il 17 gennaio 1999 e il 17
gennaio 2001.
Secondo la sentenza del TCA del 17 giugno 2003, le indennità
notturne, festive e di vacanza versate all'assicurata durante la sua
occupazione quale vegliatrice notturna presso l'__________ in __________ non
possono essere considerate per il calcolo del guadagno assicurato.
Analogamente, la cassa non considera tali indennità per il calcolo del guadagno
intermedio. Per questa ragione, la cassa non può calcolare il corretto guadagno
assicurato a partire dal 17 gennaio 2001, senza verificare e eventualmente
correggere anche le registrazioni del guadagno intermedio ottenuto durante il
biennio precedente.
A partire dal 17 gennaio 1999 il guadagno assicurato ammonta a Fr.
4’390.--, pari allo stipendio mensile, comprensivo della tredicesima mensilità,
conseguito dall'assicurata durante i sei mesi precedenti l'annuncio in
disoccupazione (allegato 3). Il guadagno assicurato è ricalcolato in Fr. 4’514.--
dal mese di marzo 2000, pari allo stipendio medio mensile conseguito
dall'assicurata da settembre 1999 a febbraio 2000 (allegato 4).
Dal mese di gennaio 1999 la cassa computa mensilmente un guadagno
intermedio di Fr. 2 195.10, pari alla somma dello stipendio mensile e della
quota-parte della tredicesima mensilità, rispettivamente di Fr. 2’381.10 dal
mese di gennaio 2000, di Fr. 2’503.35 dal mese di gennaio 2001 e di Fr. 2’809.30
dal mese di gennaio 2002.
Il dettaglio della correzione delle registrazioni dei periodi di
controllo da gennaio 1999 a gennaio 2001 è illustrato di seguito:
Periodo di controllo
Guadagno intermedio
Indennità netta
(secondo
il conteggio
del
04.05.05)
Indennità netta versata
Indennità
netta
versata in troppo
01.99
Fr. 1062.15
Fr. 0.00
Fr. 17.50
Fr. 17.50
02.99
Fr. 2195.10
Fr. 1063.45
Fr. 684.65
03.99
Fr. 2195.10
Fr. 1473.00
Fr. 1088.70
04.99
Fr. 2195.10
Fr. 1343.95
Fr. 1025.60
05.99
Fr. 2195.10
Fr. 1215.00
Fr. 772.90
06.99
Fr. 2195.10
Fr. 1343.95
Fr. 1227.75
07.99
Fr. 2195.10
Fr. 1343.95
Fr. 1000.30
08.99
Fr. 2195.10
Fr. 1343.95
Fr. 1025.60
03.00
Fr. 2381.10
Fr. 1419.70
Fr. 1689.80
Fr. 270.10
04.00
Fr. 2381.10
Fr. 1025.20
Fr. 1209.90
Fr. 184.70
05.00
Fr. 2381.10
Fr. 1419.70
Fr. 1782.90
Fr. 363.20
06.00
Fr. 2381.10
Fr. 1288.05
Fr. 1623.70
Fr. 335.65
07.00
Fr. 2381.10
Fr. 1156.60
Fr. 1369.05
Fr. 212.45
08.00
Fr. 2381.10
Fr. 1415.50
Fr. 1586.80
Fr. 171.30
09.00
Fr. 2381.10
Fr. 1152.40
Fr. 1172.95
Fr. 20.55
01.01
Fr. 834.45
Fr. 529.70
Fr. 859.85
Fr. 330.15
II 17 gennaio 2001 l'assicurata apre un nuovo termine quadro per
la riscossione della prestazione. Il guadagno assicurato è stabilito in Fr. 3
861.--, pari alla media dello stipendio conseguito dall'assicurata e dell'indennità
compensativa della perdita di guadagno computabile dei 6.520 mesi di
contribuzione precedenti la data di inizio del termine quadro, secondo il
dettaglio che segue:
Periodo di
controllo
(PC)
Periodo di
contribuzione
Giorni
indennizzabili
sul PC
Giorni lavorati
sul PC
Salario o
Guadagno
intermedio
Indennità
compensative
della perdita di
guadagno
Indennità
compensative
computabili per
il calcolo del
guadagno
assicurato
01.01
0.520
12
4
Fr. 834.45
Fr. 582.40
Fr. 194.15
12.00
1.000
Fr. 4762.20
11.00
1.000
Fr 4762.20
10.00
1.000
Fr. 4762.20
09.00
1.000
21
15
Fr. 2381.10
Fr. 1 397.75
Fr. 998.40
08.00
1.000
23
17
Fr. 2381.10
Fr. 1 688.95
Fr. 1248.35
07.00
1.000
21
7
Fr. 2381.10
Fr. 1 397.75
Fr. 465.90
06.00
1.000
22
10
Fr. 2381.10
Fr. 1 543.35
Fr. 701.50
05.00
1.000
23
5
Fr. 2381.10
Fr. 1 688.95
Fr. 367.15
04.00
1.000
__
20
6
Fr. 2381.10
Fr. 1 252.15
Fr. 500.85
03.00
1.000
23
10
Fr. 2381.10
Fr. 1 688.95
Fr. 734.30
02.00
1.000
Fr. 4762.20
01.00
1.000
Fr. 4762.20
Il dettaglio della correzione delle registrazioni dei periodi di
controllo da gennaio 2001 ad agosto 2002 è illustrato di seguito:
Periodo di controllo
Guadagno intermedio
Indennità netta (secondo il conteggio del 04.05.05)
Indennità netta versata
Indennità netta versata in troppo
01.01
Fr. 834.45
Fr. 283.65
02.01
Fr. 2503.35
Fr.
567.30
Fr.
1423.55
Fr. 856.25
03.01
Fr. 2503.35
Fr.
933.65
Fr.
1714.80
Fr. 781.15
04.01
Fr. 2503.35
Fr.
815.80
Fr.
1423.55
Fr. 608.05
05.01
Fr. 2503.35
Fr. 1051.80
Fr.
1973.60
Fr.
921.80
06.01
Fr. 2503.35
Fr. 815.50
Fr.
1488.30
Fr.
672.80
07.01
Fr. 2503.35
Fr. 933.65
Fr.
1553.05
Fr.
619.40
08.01
Fr. 2503.35
Fr. 1051.80
Fr.
2006.05
Fr.
954.25
09.01
Fr. 2503.35
Fr. 697.25
Fr.
1261.85
Fr.
564.60
10.01
Fr. 2503.35
Fr. 1'051.80
Fr.
1973.60
Fr.
921.80
11.01
Fr. 2503.35
Fr. 933.65
Fr.
1682.50
Fr.
748.85
12.01
Fr. 2503.35
Fr. 815.50
Fr.
1520.70
Fr.
705.20
01.02
Fr. 2809.30
Fr. 850.95
Fr.
1714.80
Fr.
863.85
02.02
Fr. 2809.30
Fr. 496.40
Fr.
1197.15
Fr.
700.75
03.02
Fr. 2809.30
Fr. 614.55
Fr. 1358.90
Fr. 744.35
04.02
Fr. 2809.30
Fr. 732.75
Fr.
1520.70
Fr. 787.95
05.02
Fr. 2809.30
Fr. 850.95
Fr.
1714.80
Fr. 863.85
06.02
Fr. 2809.30
Fr. 496.40
Fr. 1197.15
Fr. 700.75
07.02
Fr. 2809.30
Fr. 850.95
08.02
Fr. 2809.30
Fr. 732.75
L'assicurata ha ricevuto in troppo, dal mese di gennaio 1999 al
mese di giugno 2002, Fr. 14 921.25, di cui Fr. 3 096.90 per il periodo che
corre dal mese di marzo 2002 incluso.
La cassa ha già compensato complessivamente Fr. 4 169.10, secondo
il seguente dettaglio:
• 02.99 Fr.
378.80
• 03.99 Fr.
384.30
• 04.99 Fr.
318.35
• 05.99 Fr.
442.10
• 06.99 Fr.
116.20
• 07.99 Fr.
343.65
• 08.99 Fr.
318.35
• 01.01 Fr.
283.65
• 07.02 Fr.
850.95
• 08.02 Fr.
732.75
L'importo netto versato in troppo all'assicurata ammonta così a
Fr. 10 752.15.
(…)." (cfr. doc. III)
1.4. Con lettera
del 9 giugno 2005 al TCA l’assicurata ha ancora osservato che:
"
(…)
In riferimento agli incarti citati a margine e
visto e considerato come la Cassa CO 1 abbia risposto in modo analogo ai due
incarti, mi permetto inoltrare un'unica risposta che ritengo debba essere
considerata valida per i due ricorsi.
Premetto che non comprendo l'ultima frase della
prima pagina dove una Cassa sindacale mi imputa di aver beneficiato di quattro
termini quadro per la riscossione delle indennità di disoccupazione.
Io stessa ho fatto capo alla disoccupazione nel
lontano 23.9.1994 e poi per i periodi seguenti, come indicato da loro, in
quanto ero senza un'attività lavorativa.
Logicamente, trovandomi senza lavoro ed in gravi
difficoltà finanziarie, mi sono rivolta agli uffici della disoccupazione. Già
questo fatto, nel 1994 tempo in cui avevo 44 anni, era stato per me deprimente
superando però questo periodo non senza difficoltà di salute in quanto mi
sentivo scaricata dalla società la quale non mi permetteva più di essere attiva
nel mondo del lavoro, facendomi capire già allora, di essere "una vecchia
lavoratrice",.
Fatta questa premessa voglio entrare nel merito
della risposta.
Non posso condividere le conclusioni fatte dall'CO
1 in quanto, per la calcolazione del guadagno assicurato, non si sono tenute in
considerazione le indennità notturne, festive e di vacanza. Questo malgrado il
mio datore di lavoro abbia certificato che queste indennità mi sono state
versate regolarmente sull'arco dei dodici mesi.
Inoltre, come ho già avuto modo di indicare in un
mio precedente ricorso, a tutt'oggi non riesco a capire la calcolazione del dettaglio
delle correzioni effettuate dalla Cassa. Cassa che ha già complessivamente
compensato diverse centinaia di franchi senza che io ne fossi stata informata.
Sinceramente mi è difficile ricordare di essere stata informata in merito ad
una compensazione effettuata dalla Cassa durante i mesi indicati dall'CO 1 per
un importo complessivo di Fr. 4'169.10.
Non metto però in dubbio la compensazione
effettuata dalla Cassa anche se, come ho già indicato più volte, sia
verbalmente che per iscritto, non mi sono mai state spiegate in modo
dettagliato le registrazioni effettuate in mio favore.
Capisco unicamente che il Segretariato di Stato,
in data 5.3.2002, ha revisionato il mio incarto e che oggi, 9.6.2005, io debba
ancora riuscire a capire quali operazioni ha effettuato la Cassa __________ nei
miei confronti e quali errori io abbia commesso ai danni dell'assicurazione
disoccupazione.
Inoltre vi chiedo di volermi chiarire se ritenete
giustificato il lasso di tempo trascorso dalla revisione SECO ad oggi e se i
termini non siano effettivamente caduti in prescrizione.
Come già indicato più volte e lo ribadisco per
l'ennesima volta, io non mi sento assolutamente responsabile per le
restituzioni scaturite nei miei confronti in quanto, dal primo giorno in cui ho
fatto richiesta della disoccupazione, ho indicato chiaramente tutto quanto
percepivo dal mio datore di lavoro. Quest'ultimo, nella compilazione dei
documenti presentati alla Cassa, ha sempre dichiarato quanto io ho lavorato
rispettivamente quanto ho percepito.
Resto fiduciosa in una vostra decisione positiva
nei miei confronti e se quest'ultima fosse negativa per me chiedo per
l'ennesima volta il condono di quanto chiesto in restituzione dalla Cassa
Disoccupazione.
(…)." (cfr. doc. V)
Il doc. V
è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. VI).
1.5. Il 31 agosto
2005 il presidente del TCA ha scritto alla Cassa una lettera del seguente
tenore:
"
(…)
al fine di evadere i ricorsi citati vi invito a
rifare il calcolo dell'importo chiesto in restituzione all'assicurata, sulla
base dei seguenti elementi:
- guadagno assicurato: fr. 4'671.--;
- inserire le indennità nel guadagno intermedio (cfr. decisione su
opposizione pag. 2: "la Cassa ha parimenti escluso tali indennità, per
analogia, anche nel calcolo del guadagno intermedio";
- rinunciare a chiedere la restituzione per il mese di marzo 2000
(cfr. STCA del 17 giugno 2003, pag. 17).
Vi invito ad effettuare tale calcolo per i due
periodi separatamente (3/00 - 2/02 e 3/02 - 1/03) e ad indicare in
conclusione, per ognuno dei periodi, quale è l'importo preciso che l'assicurata
sarebbe tenuta a restituire sulla base di questo calcolo.
(cfr. doc. VII)
Con
lettera del 15 settembre 2005 la Cassa ha così risposto al TCA:
"
(...)
Ci riferiamo alla vostra richiesta di
informazioni del 31 agosto 2005, cui rispondiamo nel modo che segue:
■ dal periodo di
controllo 03.00 la cassa computa quale guadagno intermedio anche le indennità
per i giorni di lavoro festivi e per il lavoro notturno e considera un guadagno
assicurato di Fr. 5'467.-- fino al 16 gennaio 2001, rispettivamente di Fr.
4'671.-- dal 17 gennaio 2001. Sulla base di queste ipotesi, risulta che
l'assicurata ha percepito in troppo Fr. 7'463.65 per il periodo che
corre da 04.00 e 02.02 e Fr. 2'147.30 per il periodo che corre da 03.02
a 01.03.Segue il dettaglio delle registrazioni:
Periodo
di controllo
Guadagno intermedio secondo l'ipotesi di
cui sopra
Indennità netta già
versata
Indennità netta
secondo l'ipotesi di cui sopra
Differenza
Fr. Fr. Fr.
Fr.
04.00 2'884.60 1'209.90
1'241.65 + 31.75
05.00 2'783.90
1'782.90 1'782.90
06.00 2'783.90
1'623.70 1'623.70
07.00
2'884.60 1'369.05
1'400.85 + 31.80
08.00 3'086.00
1'586.80 1'586.80
09.00
3'237.05 1'172.95 1'172.95
01.01 3'208.25
1'143.50 856.45 - 287.05
02.01 2'855.80
1'423.55 767.20 - 656.35
03.01 2'906.15
1'714.80 1'164.50 - 550.30
04.01
3'107.55 1'423.55
904.15 - 519.40
05.01 2'755.10
1'973.60 1'397.40 - 576.20
06.01 3'006.55
1'488.30 959.05 - 529.25
07.01 3'157.90 1'553.05
1'000.10 - 552.95
08.01 2'704.75
2'006.05 1'424.80 - 581.25
09.01 3'107.55 1'261.85
767.20 - 494.65
10.01 2'755.10
1'973.60 1'397.40 - 576.20
11.01 2'956.50
1'682.50 1'137.15 - 545.35
12.01 2'956.50
1'520.70 1'000.10 - 520.60
01.02 3'161.75
1'714.80 1'137.15 - 577.65
02.02 3'212.10
1'197.15 698.70 - 498.45
03.02 3'212.10
1'358.90 835.70 - 523.20
04.02 3'212.10 1'520.70
972.70 - 548.00
05.02 3'161.75
1'714.80 1'137.15 - 577.65
06.02 3'212.10 1'197.15
698.70 - 498.45
07.02 3'312.80
08.02 3'312.80
09.02 3'898.25
10.02
3'742.70
11.02 3'797.55
12.02 3'696.85
01.03 1'993.45
Alleghiamo per informazione anche tutti i conteggi mensili dal
periodo di controllo 04.00 al periodo di controllo 01.03 così come copia della proposta
di pagamento relativa alle registrazioni operate dalla cassa in base
all'ipotesi di cui sopra." (Doc. VIII)
Il doc.
VIII è stato trasmesso all’assicurata per conoscenza (cfr. doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L'art. 95
LADI, nella versione valida fino al 31 dicembre 2002, prevedeva che la cassa è
tenuta ad esigere il rimborso delle prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione alle quali il beneficiario non aveva diritto e che il rimborso è
condonato se la riscossione è avvenuta in buona fede e se esso cagionasse un
grave rigore.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida della LPGA (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
In
particolare la giurisprudenza federale ha stabilito che conformemente ad un
principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D.,
C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17
dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa
S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28
aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella
causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA
del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle
cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella
causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, pag. 15; DTF
127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA
2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV
Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).
Dalla
riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
In questo
caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si
manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C
227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17
dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000
nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e
riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80). Tali sono quelle
circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate,
ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste
sconosciute e non provate (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01;
DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
I
principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta
in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente,
sono da restituire a norma dell’art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni
oggetto di restituzione non sono state erogate tramite l’emissione di una
decisione formale (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C
137/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5,
pag. 15 = DTF 129 V 110; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e
riferimenti; DLA 2001 N. 37, pag. 247 = DTF 126 V 399; DLA 1998 N. 15, consid.
3b, pag. 79 e 80).
Per
inciso va osservato che i principi appena enunciati validi per la
riconsiderazione e la revisione di decisioni amministrative sono stati
concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K
147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 Marzo 2004 nella causa M., U 149/03,
consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid.
1.2.).
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi
pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6
giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
In una
sentenza del 26 ottobre 2004 nella causa B. (C 185/01) l'Alta Corte ha
ricordato che:
"
(...)
2.3 Nach Art. 95 Abs. 1 AVIG muss die Kasse
Leistungen der Versicherung, auf die der Empfänger keinen Anspruch hatte,
zurückfordern. Zu Unrecht bezogene Geldleistungen können jedoch nur dann
zurückgefordert werden, wenn die Voraussetzungen einer prozessualen Revision
oder Wiedererwägung gegeben sind (vgl. BGE 122 V 368 Erw. 3 und ARV 1998 Nr. 15
S. 79 Erw. 3b): Gemäss einem allgemeinen Grundsatz des
Sozialversicherungsrechts kann die Verwaltung eine formell rechtskräftige
Verfügung, welche nicht Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung
gebildet hat, in Wiedererwägung ziehen, wenn sie zweifellos unrichtig und ihre
Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit
Hinweisen). Von der Wiedererwägung ist die so genannte prozessuale Revision
von Verwaltungsverfügungen zu unterscheiden. Danach ist die Verwaltung
verpflichtet, auf eine formell rechtskräftige Verfügung zurückzukommen, wenn
neue Tatsachen oder neue Beweismittel entdeckt werden, die geeignet sind, zu
einer andern rechtlichen Beurteilung zu führen (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit
Hinweisen)." (...)"
2.3. In particolare l’Alta Corte
ha ravvisato un errore manifesto nel caso di un ricorrente al
quale non era stato calcolato il guadagno assicurato conformemente a quanto
stabilito dal TFA nella DTF 125 V 480 che ha fissato i criteri per determinare
il guadagno assicurato nel caso di una persona avente in precedenza percepito
delle indennità compensative (cfr. STFA del 28 agosto 2001 nella causa
J. (C15/01).
Nella DTF
125 V 480 il TFA ha stabilito che le indennità compensative sono ritenute, ai
fini del calcolo del guadagno assicurato, in ragione del rapporto fra i giorni
lavorativi effettivi e quelli soggetti a controllo durante un periodo di
controllo, sulla base della seguente formula: (guadagno assicurato - guadagno
intermedio) x tasso d'indennizzazione x rapporto fra giorni lavorativi e giorni
soggetti a controllo (cfr. STFA del 9 dicembre 1999 nella causa P., C 225/99
che rinvia alla DTF pubblicata in DTF 125 V 480).
L’importo
di indennità compensative così ottenute per ogni periodo di controllo viene
sommato e aggiunto agli importi sui quali si sono versati i contributi
esercitando un’attività lavorativa.
Questa
giurisprudenza è stata confermata dall'Alta Corte anche nelle sentenze non
pubblicate del 14 luglio 2000 nella causa E., C 119/00, del 31 luglio 2001
nella causa N., C 96/01 e del 15 aprile 2002 nella causa A., C 4/02.
In una decisione
del 12 ottobre 2004 nella causa F. (C 82/03) la nostra Massima Istanza ha
stabilito che la nota marginale C49 della “Circulaire relative à l’indemnité de
chômage (IC)”, janvier 2003, non è in contraddizione alla DTF 125 V 480 ed è
quindi conforme alla legge.
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.2
2.2.1 Gemäss Art. 23 Abs. 1 AVIG gilt als
versicherter Verdienst der im Sinne der AHV-Gesetzgebung massgebende Lohn, der
während eines Bemessungszeitraumes aus einem oder mehreren Arbeitsverhältnissen
normalerweise erzielt wurde; eingeschlossen sind die vertraglich vereinbarten
regelmässigen Zulagen, soweit sie nicht Entschädigungen für arbeitsbedingte Inkonvenienzen
darstellen (Satz 1).
Der Bemessungszeitraum für den versicherten
Verdienst richtet sich nach Art. 37 AVIV. Gemäss Abs. 3ter dieser Bestimmung
(in Kraft seit 1. Januar 1996) berechnet sich der versicherte Verdienst dann,
wenn die Beitragszeit (Art. 13 AVIG) für einen erneuten Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung ausschliesslich in einer abgelaufenen Rahmenfrist für
den Leistungsbezug zurückgelegt wurde, grundsätzlich aus den letzten sechs
Beitragsmonaten dieser Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3 AVIG). Nach der
Verwaltungspraxis kann der Bemessungszeitraum - in sinngemässer Anwendung der
Art. 37 Abs. 1 bis 3 AVIV - bei unbilligen Ergebnissen auf zwölf Monate
ausgedehnt werden, wenn der Durchschnittslohn aus zwölf Monaten für die
versicherte Person günstiger ist und mindestens um 10 % vom Durchschnittslohn
der letzten sechs Beitragsmonate abweicht (vgl. Rz C 43 KS-ALE in der ab 1.
Januar 2002 geltenden Fassung).
2.2.2 Beruht die Verdienstberechnung auf einem
Zwischenverdienst, den der Versicherte während der Rahmenfrist für die
Beitragszeit (Art. 9 Abs. 3 AVIG) erzielt hat, so sind gemäss Art. 23 Abs. 4
AVIG (eingefügt mit dringlichem Bundesbeschluss vom 19. März 1993 über
Massnahmen in der Arbeitslosenversicherung [AS 1993 1066], in der seit 1.
Januar 1996 geltenden Fassung gemäss Bundesgesetz vom 23. Juni 1995 [AS 1996
278]) bei der Berechnung des versicherten Verdienstes für eine zweite
Leistungsrahmenfrist (Art. 9 Abs. 4 AVIG) Kompensationszahlungen (Art. 24) mitzuberücksichtigen,
wie wenn darauf Beiträge zu entrichten wären.
Art. 24 AVIG, auf welchen Art. 23 Abs. 4 AVIG
integral verweist, lautet - soweit vorliegend von Bedeutung - wie folgt:
"1 Als Zwischenverdienst gilt jedes
Einkommen aus unselbstständiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit, das der
Arbeitslose innerhalb einer Kontrollperiode erzielt.
2 Der Versicherte hat innerhalb der Rahmenfrist
für den Leistungsbezug Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls für Tage, an
denen er einen Zwischenverdienst erzielt.
3 Als Verdienstausfall gilt die Differenz
zwischen dem in der Kontrollperiode erzielten Zwischenverdienst, mindestens
aber dem berufs- und ortsüblichen Ansatz für die betreffende Arbeit und dem
versicherten Verdienst. (...)."
In Auslegung von Wortlaut, Sinn und Zweck dieser
Gesetzordnung hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im Grundsatzentscheid
BGE 125 V 488 Erw. 4c/aa präzisiert, wie die bei der Ermittlung des versicherten
Verdienstes für eine zweite oder weitere Leistungs-rahmenfrist zu
berücksichtigenden Kompensationszahlungen (Art. 23 Abs. 4 AVIG) bezogen auf
eine bestimmte Kontrollperiode resp. einen bestimmten Beitragsmonat (vgl. Art.
11 Abs. 1 und Art. 27a AVIV) innerhalb des Bemessungszeitraumes (Art. 37 Abs.
3ter AVIV) zu berechnen sind und hierfür folgende Formel angegeben:
(vV - Zv) x Es x At/Kt
vV = versicherter Verdienst in der ersten (resp.
vorangehenden) Leistungsrahmenfrist
Zv = Zwischenverdienst in der Kontrollperiode
At = Anzahl (effektiv geleisteter) Arbeitstage in
der Kontrollperiode
Kt = Anzahl Kontrolltage in der Kontrollperiode
Es = Entschädigungssatz (Art. 22 AVIG)
Diese Berechnungsweise hat nach wie vor
Gültigkeit (unveröffentlichte Erw. 1 des Urteils BGE 127 V 348; Urteile A. vom
15. April 2002 [C 4/02] Erw. 3b/bb in fine, J. vom 28. August 2001 [C 15/01]
Erw. 2, O. vom 7. Juli 1999 [C 403/97] Erw. 2b).
3.
3.1 Vorinstanz und Verwaltung haben unter Hinweis
auf Art. 37 Abs. 3ter AVIV (Erw. 2.2.1 hievor) zutreffend erwogen, dass sich
der versicherte Verdienst der Beschwerdeführerin für die Leistungsrahmenfrist
ab 1. August 2002 grundsätzlich aus den letzten sechs Beitragsmonaten der
abgelaufenen, von 1. August 2000 bis 31. Juli 2002 dauernden Rahmenfrist für
den Leistungsbezug bemisst, in welcher allein die Beitragszeit (Art. 13 und 9
Abs. 3 AVIG) zurückgelegt wurde. Während des sechsmonatigen Bemessungs-zeitraums
von Februar bis Juli 2002 erzielte die Versicherte einen Zwischenverdienst in
der unbestrittenen Höhe von insgesamt Fr. 12'251.80. Ausgehend von diesem
beitragspflichtigen Einkommen ermittelte die Arbeitslosenkasse unter Anrechnung
von Kompensationszahlungen gemäss Art. 23 Abs. 4 AVIG im Betrag von insgesamt
Fr. 7'286.65 (für die Beitragsmonate Februar bis Juli 2002) einen versicherten
Verdienst von Fr. 3'256.- ([12'251.80 + 7'286.65] : 6).
Die - entsprechend der Verwaltungspraxis (Erw.
2.2.1 hievor; vgl. auch BGE 125 V 57 Erw. 5b/bb) - kontrollweise vorgenommene
Ausdehnung des Bemessungszeitraums auf zwölf Monate führte zu keinem für die
Beschwerdeführerin günstigeren Ergebnis.
3.2 Soweit in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
in grundsätzlicher Hinsicht eingewendet wird, die unter Erw. 2.2 dargelegte
gesetzliche Regelung der Verdienstberechnung für eine Folgerahmenfrist sei
insgesamt stossend und wirke sich rechtsungleich aus, insbesondere indem es auf
die Anzahl effektiv geleisteter Arbeitstage (pro Kontrollperiode/Beitragsmonat)
anstelle der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden ankomme, ist sie unbegründet.
Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im Urteil A. vom 15. April 2002 [C
4/02] dargelegt hat, finden in die Berechnung des versicherten Verdienstes für
eine zweite oder weitere Leistungsrahmenfrist im Falle erzielter
Zwischenverdienste verschiedene Faktoren Eingang, namentlich die Höhe des
Verdienstes, die Verteilung der Arbeitszeit nach Tagen innerhalb der
Kontrollperiode (grundlegend BGE 125 V 480 zu Art. 23 Abs. 4 und Art. 24 Abs. 2
und 3 AVIG) sowie der Bemessungszeitraum (hier gemäss Art. 37 Abs. 3ter AVIV).
Jedem dieser Elemente hafte ein gewisses Zufallsmoment an, welches sich im
Einzelfall zu Ungunsten, aber auch zu Gunsten der versicherten Person auswirken
könne. In diesem Zusammenhang werde insoweit zu Recht darauf hingewiesen, dass
Arbeitslose grundsätzlich jede Arbeitsgelegenheit wahrzunehmen haben (vgl. Art.
16 Abs. 1 AVIG und BGE 124 V 62), sie somit nicht Beschäftigungsmöglichkeiten
ausser Acht lassen oder Stellenangebote ausschlagen dürfen, nur weil sich dies
allenfalls auf die Berechnung des versicherten Verdienstes für eine weitere
Leistungsrahmenfrist negativ auswirken könnte. Dies bedeute indessen nicht,
dass die geltende Regelung betreffend den Bemessungszeitraum (Art. 23 Abs. 1
letzter Satz AVIG in Verbindung mit Art. 37 Abs. 3ter AVIV) oder die
Berücksichtigung der effektiv geleisteten kontrollierten Arbeitstage bei der
Ermittlung der anrechenbaren Kompensationszahlungen als Bestandteil des
versicherten Verdienstes für die zweite oder eine weitere Leistungsrahmenfrist
(Art. 23 Abs. 4 und Art. 24 AVIG) mit dem Gleichbehandlungsgebot gemäss Art. 4
Abs. 1 aBV und Art. 8 Abs. 1 der neuen Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV)
in einer Art und Weise unvereinbar wäre, die einer Anwendung nach Wortlaut
sowie Sinn und Zweck entgegenstünde (a.a.O., Erw. 3b/bb; vgl. auch BGE 125 V
490 ff. Erw. 4c/dd; Urteil E. vom 14. Juli 2000 [C 119/00] Erw. 2). Von dieser
Rechtsprechung abzurücken, besteht kein Anlass.
4.
4.1Bei der Berechnung des versicherten
Verdienstes, namentlich der Festsetzung der zu berücksichtigenden
Kompensationszahlungen, stützte sich die Arbeitslosenkasse nach eigenen Angaben
auf die Weisungen des seco gemäss KS-ALE in der ab 1. Januar 2002 gültigen
Fassung. Nach dessen Randziffer C 49 - welche unverändert in das ab 1. Januar
2003 gültige KS-ALE übernommen wurde - sind die anrechenbaren
Kompensationszahlungen für einen bestimmten Beitragsmonat folgendermassen
festzusetzen:
([Brutto-] Arbeitslosenentschädigung gemäss ASAL)
x (geleistete bzw. bezahlte Arbeitstage / mögliche anspruchsberechtigte Tage)
Gestützt darauf hat die Arbeitslosenkasse - nach
Massgabe des Kreisschreibens korrekt - folgende Kompensationszahlungen
angerechnet (Berechnungsblatt der ALK):
Februar 2002: Fr. 904.10
März 2002: Fr. 1'154.65
April 2002: Fr. 1'842.20
Mai 2002: Fr. 2'017.40
Juni 2002: Fr. 1'368.30
Juli 2002: Fr. 0.-
Total: Fr. 7'286.65
Folgt man dagegen für die Ermittlung der
anzurechnenden Kompensationszahlungen strikt der unter Erw. 2.2.2 hievor
dargelegten Berechnungsvorschrift "(vV - Zv) x Es x At/Kt", ergeben
sich für die Monate Februar bis Juli 2002 bei einem bisherigen versicherten
Verdienst von Fr. 5'369.- und einem Entschädigungssatz von 0.7 (Art. 22 Abs. 2
AVIG) folgende, abweichende Werte:
Februar 2002: Fr. 992.-
März 2002: Fr. 1'197.50
April 2002: Fr. 1'794.90
Mai 2002: Fr. 1'838.30
Juni 2002: Fr. 1'661.80
Juli 2002: Fr. 0.-
Total: Fr. 7'484.50
Wird der Zeitraum für die Bemessung des
versicherten Verdienstes auf zwölf Monate ausgedehnt (vgl. Erw. 2.2.1 in fine),
ergibt dies gemäss der in BGE 125 V 480 dargelegten Berechnungsmethode
anzurechnende Kompensationszahlungen in der Höhe von Fr. 16'308.10, während die
Arbeitslosenkasse gestützt auf Randziffer C 49 KS-ALE einen Wert von Fr.
16'216.75 ermittelt hat.
4.2 Die bezogen auf den einzelnen Beitragsmonat
zu Gunsten oder zu Lasten der Versicherten ausfallenden Abweichungen in den
anzurechnenden Kompensationszahlungen sind gemäss Stellungnahme des seco vom
13. Mai 2004 - wozu den Parteien das rechtliche Gehör gewährt wurde - darauf
zurückzuführen, dass Basis der Berechnungsformel gemäss C 49 KS-ALE der
Tagesverdienst (vV/21, 7) nach Art. 40a AVIV ist. Mit andern Worten wird der
versicherte Verdienst mit dem Faktor "Kt/21,7" multipliziert. Der
Ausdruck "vV x [Kt/21,7] - Zv) x Es" entspricht dem Term "ALE
gemäss ASAL" in C 49 KS-ALE.
Damit werden die Taggeldberechnung ohne
Zwischenverdienst und die Bemessung des Differenzausgleichs bei einem
Zwischenverdienst auf dieselbe Grundlage gestellt. Diese Modifikation ändert
indessen an der Struktur der Formel zur Berechnung der bei der Ermittlung des
versicherten Verdienstes zu berücksichtigenden Kompensationszahlungen gemäss
Rechtsprechung (Erw. 2.2.2 hievor) nichts. C 49 KS-ALE steht daher nicht in
Widerspruch zu BGE 125 V 484 ff. und kann deshalb nicht als gesetzwidrig
bezeichnet werden.
(…)." (cfr. STFA del 12 ottobre 2004 nella causa F., C 82/03)
Ancora in merito al
calcolo del guadagno assicurato nel caso di una persona avente
in precedenza percepito delle indennità compensative, in una decisione del 7
giugno 2005 nella causa H. (C 64/05), il TFA si è in particolare così espresso:
"
(…)
In die Berechnung des versicherten Verdienstes
für eine zweite oder weitere Leistungsrahmenfrist im Falle erzielter
Zwischenverdienste finden verschiedene Faktoren Eingang. Es ist dies neben der
Höhe des Verdienstes und der Verteilung der Arbeitszeit nach Tagen innerhalb
der Kontrollperiode (grundlegend BGE 125 V 480 zu Art. 23 Abs. 4 und Art. 24
Abs. 2 und 3 AVIG) der Bemessungszeitraum, welcher in Fällen wie dem
vorliegenden gemäss Art. 37 Abs. 3ter AVIV grundsätzlich die letzten sechs
Beitragsmonate der abgelaufenen Leistungsrahmenfrist umfasst. Jedem dieser
Elemente haftet ein gewisses Zufallsmoment an, welches sich im Einzelfall zu
Ungunsten, aber auch zu Gunsten der versicherten Person auswirken kann. In
diesem Zusammenhang weist die Beschwerdeführerin insoweit zu Recht darauf hin,
dass Arbeitslose grundsätzlich jede Arbeitsgelegenheit wahrzunehmen haben (vgl.
Art. 16 Abs. 1 AVIG und BGE 124 V 62), sie somit nicht
Beschäftigungsmöglichkeiten ausser Acht lassen oder Stellenangebote ausschlagen
dürfen, nur weil sich dies allenfalls auf die Berechnung des versicherten
Verdienstes für eine weitere Leistungsrahmenfrist negativ auswirken könnte.
Dies bedeutet indessen nicht, dass die betreffende Regelung (Art. 23 Abs. 4 und
Art. 24 AVIG sowie Art. 37 Abs. 3ter AVIV) mit dem Gleichbehandlungsgebot
gemäss Art. 4 Abs. 1 aBV und Art. 8 Abs. 1 der neuen Bundesverfassung vom 18.
April 1999 (BV) in einer Art und Weise unvereinbar wäre, die einer Anwendung
nach Wortlaut sowie Sinn und Zweck entgegenstünde. Was das Eidgenössische
Considerandi
Versicherungsgericht in BGE 125 V 490 ff. Erw. 4c/dd zur Ermittlung der Kompensationszahlungen
nach Art. 23 Abs. 4 und Art. 24 AVIG als Bestandteil des versicherten
Verdienstes für die zweite oder eine weitere Leistungsrahmenfrist unter
Berücksichtigung der effektiv geleisteten kontrollierten Arbeitstage unter dem
Aspekt der Rechtsgleichheit ausgeführt hat, gilt auch in Bezug auf den
Bemessungszeitraum nach Art. 37 Abs. 3ter AVIV, zu dessen Erlass der Bundesrat
nach Art. 23 Abs. 1 letzter Satz AVIG ausdrücklich befugt war. Dieser die
letzten sechs Beitragsmonate umfassende Zeitraum kann im Übrigen nach der
Verwaltungspraxis - in sinngemässer Anwendung der Art. 37 Abs. 1 bis 3 AVIV -
bei unbilligen Ergebnissen auf längstens zwölf Monate ausgedehnt werden, sofern
dies für die versicherte Person günstiger ist und zu einem mindestens um 10
Prozent höheren versicherten Verdienst führt (vgl. AM/ALV-Praxis 99/2 Blatt
10/2).
Diese Erwägungen gelten sinngemäss auch für die
seit 1. Juli 2003 modifizierte Regelung der Berechnung des versicherten
Verdienstes unter Berücksichtigung von Kompensationszahlungen.
5.
Zu der von der Arbeitslosenkasse abweichenden
Berechnungsweise des kantonalen Gerichts ist Folgendes zu sagen. Nach dem in
Art. 23 Abs. 4 AVIG am Ende neu eingefügten Passus «sofern der
Zwischenverdienst die Mindestgrenze nach Absatz 1 erreicht» sind bei der
Berechnung des versicherten Verdienstes für eine Folgerahmenfrist
beitragspflichtige Einkommen nicht zu berücksichtigen, welche weniger als 500
Franken oder 300 Franken bei Heimarbeitnehmern betragen. Ein bestimmter Grund
für diese Regelung lässt sich den Materialien zur Teilrevision vom 22. März
2002.
nicht entnehmen. Die Annahme ist daher nahe liegend, dass der Gesetzgeber
auch bei einer weiteren Bezugsrahmenfrist eine Art. 23 Abs. 1 dritter Satz AVIG
entsprechende Vorschrift schaffen wollte, wonach der Verdienst nicht als
versichert gilt, wenn er eine Mindestgrenze nicht erreicht. Dabei handelt es
sich wiederum um einen über den Bemessungszeitraum gemittelten Betrag (Erw.
2.2
). Die auf die einzelnen Kontrollperioden bezogene Betrachtungsweise des
kantonalen Gerichts (Erw. 3.1) ist abzulehnen. Sie könnte unter Umständen dazu
führen, dass die Beitragszeit nicht (mehr) erfüllt ist, was dem Zweck von Art.
23.
Abs. 4 AVIG widerspricht, Anreiz für die Annahme einer nach Art. 16 Abs. 2
lit. i AVIG lohnmässig unzumutbaren Arbeit zu geben (vgl. BGE 125 V 490 Erw.
4c/dd).
(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2005 nella causa H., C 64/05)
2.4
In una sentenza pubblicata in
DTF 118 V 182 (chiamata a statuire in un caso concernente la legge sull’assicurazione
contro gli infortuni [LAINF] che già conosceva la procedura di opposizione
introdotta con la LPGA e estesa, tra l’altro, anche alla LADI [cfr. art. 1
LADI]), il TFA ha esaminato la questione a sapere se,
nell'ambito della decisione su opposizione, l'assicuratore LAINF ha il diritto
di modificare la decisione formale contestata a detrimento dell'assicurato
(cosiddetta reformatio in pejus).
La nostra
Corte federale ha ammesso la legittimità di tale procedere, ma ha tuttavia
precisato che l'assicuratore è preliminarmente tenuto ad avvertire l'assicurato
della sua intenzione, dandogli la possibilità di esprimersi e di ritirare
l'opposizione:
"
(…)
b) Le but de la
procédure d'opposition de l'art. 105 LAA est
d'obliger l'assureur-accidents à revoir sa décision de plus près - parfois même
en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la
décision contestée (arrêt non publié F. du 27 septembre 1991; à propos de la
nouvelle LAM: message du 27 juin 1990, FF 1990 III 245, commentaire des art. 94
à 98 du projet; texte définitif: FF 1992 III 880) - et il peut apparaître à
cette occasion que la décision primitive était certes erronée mais en faveur de
l'assuré et non à son détriment. Cependant, il serait contraire au principe de
la légalité auquel sont soumis les assureurs-accidents qui appliquent la LAA,
au même titre que toutes les institutions qui participent à la gestion des
assurances sociales (cf. GREBER, Le principe de la légalité considéré en droit
suisse de la sécurité sociale in Le droit des assurances sociales en mutation,
Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, p. 252; v. aussi RAMA 1988 No U 38 p.
106.
consid. 2b), d'interdire à l'assureur de corriger sa décision dans un sens
défavorable à l'assuré qui a fait opposition. Comme le fait observer avec
raison ZIMMERLI, c'est d'abord à l'administration qu'il incombe d'appliquer
correctement le droit et il est donc normal que celle-ci puisse, sous réserve
de disposition légale contraire, modifier une décision illégale même au
détriment de l'administré. Il peut en revanche sembler légitime de limiter le
droit de l'autorité judiciaire de procéder à une reformatio in peius, voire de
le lui interdire totalement (Zur reformatio in peius vel melius im Verwaltungsrechtspflege-verfahren
des Bundes in Mélanges Henri Zwahlen, pp. 512 et 519, § 3.2.1).
L'argumentation principale du premier juge ne peut
ainsi pas être suivie.
c) On ne saurait
davantage se rallier à l'avis de l'OFAS, qui voudrait subordonner la reformatio
in peius d'une décision frappée d'opposition aux mêmes conditions que la
révocation ou la modification de ladite décision dans le cadre d'une procédure
de reconsidération. Bien qu'elles visent en partie le même but, les deux
institutions diffèrent sur plusieurs points. En particulier, le réexamen par
l'administration d'une décision frappée d'opposition est obligatoire, tandis
que la reconsidération dépend de son bon vouloir (voir à ce dernier propos: ATF
117.
V 12 consid. 2a, 116 V 62 consid. 3a et les arrêts cités). Par ailleurs,
les conditions strictes auxquelles la jurisprudence subordonne la
reconsidération de décisions administratives entrées en force et qui n'ont pas
fait l'objet d'un examen judiciaire sur le fond s'expliquent par le souci
d'assurer la sécurité du droit: une fois entrée en force, une décision ne doit
pouvoir être révoquée ou modifiée, par la voie de la révision ou par celle de
la reconsidération, que pour des raisons impérieuses. L'exigence de la sécurité
du droit ne joue pas dans le cas d'une décision non encore entrée en force,
parce que soumise à réexamen dans le cadre d'une procédure d'opposition.
d) Avant de procéder à
une reformatio in peius, l'assureur-accidents, comme tout autre organe
administratif en semblable occurrence, doit cependant avertir l'assuré de son
intention et lui donner l'occasion de s'exprimer. Peu importe que cette
obligation soit ou non expressément prévue par la loi; elle résulte de toute
manière de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (ATF 117 Ia
268.
consid. 4b, 117 V 158 consid. 3b, 116 Ia 458 et les références).
De même faut-il admettre que faute d'une règle
légale contraire (comme en droit fiscal par exemple), il doit être loisible à
l'assuré placé devant le risque d'une reformatio in peius de la décision à
laquelle il a fait opposition de retirer celle-ci, afin d'obvier à la menace
d'une aggravation de sa situation (ATF 116 V 167 consid. 3, a contrario). Ceci
est une conséquence logique du principe de disposition qui constitue, dans ce
contexte, le pendant du principe de la légalité et permet d'en atténuer la
rigueur pour l'administré (ZIMMERLI, loc.cit., p. 525; par analogie: ATF 107 V 248). En revanche, il n'existe aucune règle de droit fédéral
qui oblige l'assureur-accidents à informer l'assuré qu'il lui est possible de
retirer son opposition pour éviter une reformatio in peius. Une semblable
obligation ne peut, en particulier, être déduite de l'art.
4.
Cst. (MEYER-BLASER, Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für das
Sozialversicherungsrecht, RDS 1992 II 435. (…)"
(cfr. DTF 118 V 182, consid. 2b, 2c e 2d, pag.
186-188).
In una
sentenza pubblicata in DTF 122 V 166 il TFA ha cambiato la propria
giurisprudenza e, nel caso in cui l’autorità giudiziaria cantonale aveva
aumentato la durata della sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta a un’assicurata, ha stabilito che la parte ricorrente
invitata ad esprimersi sulla ventilata modifica a suo detrimento della
pronunzia querelata deve esplicitamente essere resa attenta circa la
possibilità di ritirare il gravame.
In quel
caso l’Alta Corte ha, in particolare, rilevato che:
"
(…)
Beabsichtigt eine Behörde, auf ein
Rechtsmittel hin zu einer reformatio in peius zu schreiten, hat sie gemäss
konstanter Praxis die betroffene Partei vorgängig darauf aufmerksam zu machen
und ihr Gelegenheit zu einer Stellungnahme einzuräumen. Dieser Grundsatz
fliesst direkt aus der verfassungsrechtlichen Garantie des rechtlichen Gehörs
gemäss Art. 4 BV. Dies gibt dem von einer Verschlechterung bedrohten
Beschwerdeführer die Möglichkeit, sein Rechtsmittel zurückzuziehen und damit
den in Aussicht stehenden ungünstigen Entscheid abzuwenden (BGE 120 V 94 Erw. 5a und 104 Erw. 5a, 118 V 188 Erw. 2d, je mit
Hinweisen).
(…).“ (cfr. DTF 122 V 166, consid. 2a, pag. 167)
In una
decisione del 16 dicembre 2002 nella causa M. (U 8/02) l'Alta Corte ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
3.3
Beabsichtigt eine Behörde, auf ein
Rechtsmittel hin zu einer reformatio in peius zu schreiten, hat sie gemäss
konstanter Praxis die beschwerdeführende Partei vorgängig auf den in Aussicht
stehenden ungünstigen Entscheid, also die Möglichkeit einer drohenden
Verschlechterung ihrer Stellung aufmerksam zu machen und ihr Gelegenheit zu
einer Stellungnahme einzuräumen. Dies gibt der von einer Verschlechterung
bedrohten Partei die Möglichkeit, ihr Rechtsmittel zurückzuziehen und damit den
in Aussicht stehenden ungünstigen Entscheid abzuwenden (BGE 120 V 94 Erw. 5a
und 104 Erw. 5a, 118 V 188 Erw. 2d, je mit Hinweisen). Dieser Grundsatz fliesst
direkt aus der verfassungsrechtlichen Garantie des rechtlichen Gehörs gemäss
Art. 29 Abs. 2 BV (BGE 122 V 166 Erw. 2a und b mit Hinweisen, vgl. in diesem
Zusammenhang auch Art. 61 lit. d des auf 1. Januar 2003 in Kraft tretenden
Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; BBl
2000.
5055]). (…)" (cfr. STFA del 16 dicembre 2002
nella causa M. U 8/02)
Ancora in
un’altra decisione del 22 giugno 2005 nella causa G. (P 26/04) l’Alta Corte ha,
in particolare, rilevato che:
"
(…)
L'administration a toutefois omis d'avertir
préalablement le recourant de son intention de réformer les décisions du 5 juin
2003.
à son détriment et ne lui a pas non plus offert la possibilité de retirer
son opposition dirigée contre ces décisions, comme elle aurait dû le faire. En
conséquence, la décision sur opposition litigieuse du 20 octobre 2003 sera
annulée et la cause renvoyée à l'intimé afin qu'il respecte le droit du
recourant d'être entendu.
(…).” (cfr. STFA del 22 giugno 2005 nella causa
G., P 26/04)
Questa
giurisprudenza federale è stata codificata all'art. 12 dell'Ordinanza sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA), secondo il quale
l'assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell'opponente. Può modificare
la decisione a favore o a sfavore dell'opponente (cpv. 1).
Il
capoverso 2 recita, da parte sua, che se intende modificare la decisione a
sfavore dell'opponente, concede a quest'ultimo la possibilità di ritirare
l'opposizione.
Su questi
argomenti cfr. la STCA del 24 novembre 2003 nella causa C. (38.2003.49) e la
STCA del 22 settembre 2003 nella causa L. (35.2003.32).
2.5
Nella decisione su opposizione
impugnata si legge, tra l’altro, che:
" (…)
La cassa ha proceduto a ricalcolare il guadagno assicurato e il
guadagno intermedio ottenuto dall’assicurata durante il periodo che corre dal
mese di gennaio 1999 al mese di febbraio 2002, così come i pagamenti seguenti
il mese di febbraio 2002. In particolare, la cassa ha calcolato il guadagno
assicurato a partire dal 17 gennaio 2001 conformemente alla sentenza del TFA
menzionata dal TCA e ha escluso dal calcolo del guadagno assicurato le
indennità versate per i giorni di lavoro festivi e per il lavoro notturno. A
questo proposito, la cassa ha parimenti escluso tali indennità, per
analogia, anche dal calcolo del guadagno intermedio.
(…)." (cfr. doc. A, la sottolineatura è del redattore)
Anche nella risposta di
causa la Cassa ha, tra l’altro, sottolineato che:
" (…)
Secondo la sentenza del TCA del 17 giugno 2003, le indennità
notturne, festive e di vacanza versate all’assicurata durante la sua
occupazione quale vagliatrice notturna presso l’__________ in __________ non
possono essere considerate per il calcolo del guadagno assicurato. Analogamente,
la cassa non considera tali indennità per il calcolo del guadagno intermedio.
Per questa ragione, la cassa non può che calcolare il corretto guadagno
assicurato a partire dal 17 gennaio 2001, senza verificare e eventualmente
correggere anche le registrazioni del guadagno intermedio ottenuto durante il
biennio precedente.
(…)." (cfr. doc. III, la sottolineatura è del redattore)
A tale proposito va
innanzitutto precisato che, in realtà, nella decisione del 17 giugno 2003 (cfr.
doc. 58), subito dopo aver rilevato che in base alla giurisprudenza federale le indennità notturne, le indennità festive e di vacanza non possono
essere considerate nel calcolo del guadagno assicurato, il TCA aveva
puntualizzato che:
" (…)
Tuttavia nel caso concreto, meglio per il termine
quadro per la riscossione dal 17 gennaio 2001 al 16 gennaio 2003, si tratta di
calcolare il guadagno assicurato della ricorrente in un termine quadro
consecutivo sulla base di un guadagno intermedio.
Ora, come sopra visto (cfr. consid. 2.4), in
questa evenienza va applicata la formula stabilita dal Tribunale federale nella
DTF 125 V 480 che considera, tra l'altro, il guadagno intermedio e quindi anche
le indennità notturne e festive riconosciute all'assicurata.
(…)." (cfr. doc. 58, pag. 21)
E’ dunque a torto che, per
calcolare il guadagno assicurato della ricorrente per il termine quadro per la
riscossione che va dal 17 gennaio 2001 al 16 gennaio 2003, la Cassa ha
ricalcolato i guadagni intermedi ottenuti nel precedente termine quadro per il
periodo di contribuzione giungendo così a un guadagno assicurato pari a fr.
3'861.-- (cfr. doc. III, pag. 2).
In particolare la Cassa
non poteva togliere dai guadagni intermedi conseguiti dall’assicurata
l’indennità notturna versatale nei rispettivi periodi di controllo (cfr. doc.
7).
Infatti è considerato
guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente
o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo (cfr.
art. 24 cpv. 1 LADI).
Nella decisione del 12
ottobre 2004 nella causa F. (C 82/03) la nostra Massima Istanza ha stabilito
che la nota marginale C49 della “Circulaire relative à l’indemnité de chômage
(IC)”, janvier 2003, non contraddice la DTF 125 V 480 (cfr. il consid. 4.2.
della sentenza citata riprodotta in esteso al consid. 2.3.).
Il SECO nel suo rapporto
di revisione del 17 maggio 2002 ha stabilito che per il termine quadro per il
periodo di riscossione che va dal 17 gennaio 2001 al 16 gennaio 2003 il nuovo
guadagno assicurato della ricorrente ammonta a fr. 4'671.-- (cfr. doc. 50).
Il SECO era giunto a
questa conclusione applicando la Tabella di cui alla direttiva pubblicata in
Prassi ML/AD 2000/3 Foglio 4/3.
Questa direttiva è stata
ripresa poi nella Circulaire IC, gennaio 2002 e gennaio 2003, alla nota
marginale C49.
Pertanto, visto che la
nota marginale C49 della Circulaire IC, janvier 2003 è conforme alla legge e
non contraddice la DTF 125 V 480 (cfr. STFA del 12 ottobre 2004 nella causa F.,
C 82/03) e ritenuta la correttezza dei dati riportati nella Tabella allestita
dal SECO, questo Tribunale deve concludere che, conformemente alla
giurisprudenza federale e alle direttive valide per il calcolo del guadagno
assicurato in un termine quadro consecutivo sulla base di un guadagno
intermedio, effettivamente il guadagno assicurato della ricorrente per il
termine quadro per il periodo di riscossione che va dal 17 gennaio 2001 al 16 gennaio
2003.
ammonta a fr. 4'671.--.
In particolare il TCA
rileva che, per calcolare il “salaire soumis à cotisation” nei dodici mesi
antecedenti l’apertura del termine quadro per il periodo di riscossione
iniziato il 17 gennaio 2001 (cfr. doc. 50 colonna 6), il SECO si è fondato sui
salari dei rispettivi mesi aumentandoli della tredicesima e della indennità
notturna (cfr. doc. 7 e 50).
2.6
Nella sua decisione del 16
ottobre 2002, la Cassa Disoccupazione __________ ha stabilito che “(…)
l’assicurata deve restituire l’importo di Fr. 7'276.55 corrispondente alle
indennità di disoccupazione percepite senza giusta causa da marzo 2000 a
febbraio 2002 (…).” (cfr. doc. 51).
Nella decisione su
opposizione del 4 maggio 2005 la Cassa Disoccupazione CO 1 (nata il 1° gennaio
2005.
dalla fusione delle casse disoccupazione __________, __________ e __________;
cfr. doc. III) ha confermato la decisione del 16 ottobre 2002 e ha stabilito
che “(…) l’indennità versata in troppo all’assicurata durante il periodo 03.00
- 02.02 ammonta a Fr. 9'238.95, anziché a Fr. 7'276.55. (…).” (cfr. doc. A).
Il TCA ha appurato che per
questo periodo l’importo corretto che dovrebbe essere chiesto in restituzione
ammonta a fr. 7'463.65 (cfr. consid. 1.5).
L'amministrazione, nella
sua decisione su opposizione ha dunque aumentato l'importo chiesto in
restituzione all'assicurata.
In
ossequio alla giurisprudenza citata e all’art. 12 cpv. 2 OPGA (cfr. consid. 2.5.),
la Cassa, anziché emanare la decisione su opposizione del 4 maggio 2005, avrebbe
invece dovuto informare l'assicurata circa la possibilità che la censurata
decisione del 16 ottobre 2002 poteva essere modificata a suo sfavore
(concretamente: un importo più alto chiesto in restituzione) e concederle un
adeguato termine di riflessione per eventualmente ritirare la propria
opposizione, in modo tale da evitare la prospettata reformatio in pejus.
Solo qualora
RI 1 avesse deciso di mantenere l'opposizione, la Cassa avrebbe dovuto emanare
una decisione su opposizione.
In esito
alle considerazioni che precedono - ritenuto che, così facendo, la Cassa ha
violato l'art. 29 cpv. 2 Cost. (diritto di essere sentito, diritto di natura
formale la cui violazione comporta, per principio, l'annullamento della
decisione impugnata, cfr., al proposito, STFA del 20 aprile 2005 nella causa
Z., K 24/04; DTF 127 V 431, consid. 3d/aa, pag. 437-438; DTF 126 V 130, consid.
2b, pag. 132 e le sentenze ivi citate) - la decisione su opposizione del 4
maggio 2005 va annullata e la causa retrocessa all'amministrazione affinché conceda
a RI 1 un adeguato termine di riflessione per decidere se mantenere oppure
ritirare l'opposizione a suo tempo interposta avverso la decisione formale del
16.
ottobre 2002.
Se
dovesse ritirare la propria opposizione allora, come stabilito nella decisione
formale del 16 ottobre 2002 (cfr. doc. 51) l’assicurata dovrebbe restituire
l’importo di fr. 7'276.55.
Se
l'assicurata ritirerà l'opposizione la Cassa sottoporrà al più presto, dopo che
la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato, la domanda di condono
dell’assicurata, per decisione, al servizio cantonale (cfr. art. 95 cpv. 3
LADI).
Al
riguardo questo Tribunale rileva già sind’ora che la buona fede dell’assicurata
nella percezione delle indennità di disoccupazione va ammessa.
Se l'assicurata
dovesse invece confermare la propria opposizione allora, la Cassa dovrà
emettere una nuova decisione su opposizione con la quale all'assicurata verrà
chiesta la restituzione dell'importo di fr. 7'436.65 per prestazioni ricevute
indebitamente durante il periodo 03.00-02.02 (cfr. consid. 1.5).
2.7
In merito all'osservazione dell’assicurata
riguardo dei termini di prescrizione (cfr. doc. V), il TCA si limita qui ad
osservare che il rapporto di revisione del SECO è del 17 maggio 2002 e che la
decisione della Cassa con la quale le sono state chieste in restituzione le
indennità versatele indebitamente durante il periodo da marzo 2000 a febbraio
2002.
è stata intimata il 23 ottobre 2002 (cfr. doc. 50 e 51).
Dunque il termine di
perenzione relativo di un anno è stato rispettato e quello assoluto di 5 anni
non era ancora trascorso (cfr. art. 25 cpv. 2 LPGA che corrisponde all’art. 95
cpv. 4 della LADI in vigore fino al 31 dicembre 2002).
Inoltre, per quanto
attiene invece al termine di esecuzione (Vollstreckung) esso inizia a decorrere
solo dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione.
Al riguardo in una
decisione del 24 gennaio 2005 nella causa M. (C 29/04) il TFA ha, in
particolare, affermato che:
"
(…) Entgegen dem was der Beschwerdeführer
anzunehmen scheint, wird mit der frisgerechten Geltendmachung der Rückforderung
die Verwirkung jedoch ein für allemal ausgeschlossen. Insofern ist der
Vorinstanz darin beizupflichten, dass sich die Frage der Verwirkung erst wieder
bei der Vollstreckung stellt, nachdem die Rückerstattungsverfügung
rechtskräftig geworden ist (vgl. hiezu SVR 1997 Alv Nr. 84 S. 256). (…)."
(cfr. STFA del 24 gennaio 2005 nella causa M., C 29/04)
La pretesa della Cassa
disoccupazione, malgrado il lungo termine trascorso (cfr. consid. 1.2) non è
dunque perenta.
2.8
L'assicurata
ha protestato spese e ripetibili (cfr. doc. I).
Per
quanto riguarda le spese il TCA ricorda che secondo l'art. 20 cpv. 1 della
legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(LPTCA) la procedura è per principio gratuita.
Per le
ripetibili va invece osservato che l'Alta Corte riconosce eccezionalmente ad
una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per
ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli
interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente
l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli
sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (STFA
del 25 aprile 2005 nella causa S., C 3/04; STFA del 25 luglio 2004 nella causa
A., C 152/03; STFA del 3 dicembre 2003 nella causa H., C 148/03; DTF 127 V 205,
consid. 4b, pag. 207; DTF 110 V 71, consid. 7, pag. 81-82; DTF 110 V 132,
consid. 4d, pag. 134-135).
A mente
del TCA, nel presente caso, non sono dati gli estremi per riconoscere alla
ricorrente non patrocinata un’indennità per ripetibili ai sensi della
giurisprudenza federale sopra citata.
Visto tutto quanto precede
il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione
impugnata è annullata e gli atti retrocessi alla Cassa perché proceda come
indicato al consid. 2.6.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati alla Cassa
affinché proceda conformemente a quanto indicato al consid. 2.6.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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