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38.2005.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 ottobre 2005Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una

seduta informativa.

Le

principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.

Nella

decisione dell'8 giugno 1998 nella causa F., C 30/98, non pubblicata, la nostra

Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una

sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito

che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento,

non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e

non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha

dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.

Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato

puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.

In una

successiva sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98, non

pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e

di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per

concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la

giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un

assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non

quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e,

presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.

In quell'occasione

la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato

che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto ad un

colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo

risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi

per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento

corretto e puntuale.

Per

contro, in una sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa R., C 336/98, il TFA

ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato

l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato

subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa

richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.

Considerandi

in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si

trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la

penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse

giustificata.

In

un'altra sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98, non

pubblicata, il TFA ha annullato una decisione di sospensione di 3 giorni,

ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era

presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso

le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non

legittima l'assenza a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è

sanzionabile. Una penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese

prima dei fatti in questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni

per non aver presenziato ad un appuntamento.

Nella

sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA

2000.

pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul

caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di

controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i

precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese tra

le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di

dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì

17.

L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi

manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del

personale, non era stato adeguatamente informato circa la data

dell'appuntamento.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal

diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione,

egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul

serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti

oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre

adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine

quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la

circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver

rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.

In una

sentenza del 4 marzo 2003 nella causa W., C 100/02, ha stabilito che

l’amministrazione, infliggendo a un assicurato 5 giorni di sospensione per non

avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentato

con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di

apprezzamento.

L'Alta

Corte, in una sentenza del 4 dicembre 2003 nella causa S. (C 206/03), ha

confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era

presentato a un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato

convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta

dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che durante le feste

natalizie del 2002, trascorse in Spagna, lo avessero derubato, oltre che dei

soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è infatti stata

ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe

dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi

appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003

all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso

riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.

Infine in

una sentenza del 18 luglio 2005 nella causa Office régional de placement de Delémont

c/ V. (C 123/04), il TFA, nel caso di un assicurato che non si era presentato a

un colloquio presso l’ufficio regionale di collocamento a causa di una dimenticanza,

ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità

non era giustificata.

Infatti,

nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato

avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione, il

suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione all’incontro

con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il giorno

seguente l’appuntamento, il medesimo si era scusato spontaneamente per la sua

assenza.

Dal canto

suo, questo Tribunale ha sempre regolarmente confermato le decisioni degli URC

con le quali venivano sospesi dal diritto all'indennità di disoccupazione degli

assicurati che senza valide giustificazioni non avevano presenziato a dei

colloqui di consulenza e di controllo (cfr. D. Cattaneo, Alcuni compiti degli

Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza, Appunti

sociali, fascicolo n. 3., Pregassona 2000, pag. 50 segg.).

Infatti,

non sono quasi mai state ritenute valide dal TCA, giustificazioni addotte dagli

assicurati per non aver partecipato a colloqui di consulenza del tipo: "mi

sono dimenticato/a dell'appuntamento" (cfr. STCA del 2 maggio 2000 nella

causa L.P.); "ho confuso le date" (cfr. STCA del 21 settembre 1999

nella causa E.G.L.) oppure "c'è stato un malinteso" (cfr. STCA del 21

settembre 1999 nella causa M.C.).

In una

sentenza del 14 luglio 1999 nella causa M.P., il TCA, dopo aver appurato in

udienza che ogni mese ha luogo un colloquio di consulenza con la collocatrice ed

uno di controllo (effettuato agli sportelli) e che il calendario di controllo

viene consegnato agli assicurati sin dal momento in cui si iscrivono per il

collocamento, ha confermato la sanzione di 10 giorni inflitta ad un assicurato

che non si era puntualmente presentato in quanto la visita del proprio cane da

parte di un veterinario si è protratta più del previsto. Inoltre egli avrebbe

avuto problemi a reperire un parcheggio.

Il TCA

non ha ritenuto valida la giustificazione di un'assicurata che non si è

presentata ad un colloquio perché stava svolgendo una prova per un nuovo

lavoro. Il TCA ha considerato che l'assicurata doveva comunque avvertire

tempestivamente e direttamente la sua consulente della mancata partecipazione

all'incontro, illustrandone i motivi (cfr. STCA del 6 aprile 2000 nella causa

M.D.).

Il

Tribunale è giunto alla stessa conclusione (sanzione confermata) nel caso di un

assicurato che non si è presentato in quanto stava facendo un trasloco

(stralcio del 30 marzo 2000 nella causa A.I.).

In altri

casi il TCA ha stabilito che spetta all'assicurato organizzarsi in modo tale da

potere ricevere le convocazioni tempestivamente inviate dall'URC (cfr. STCA del

24.

settembre 1999 nella causa G.B.; STCA del 21 aprile 1999 nella causa C.Z.).

In una

sentenza dell'8 gennaio 1996 nella causa M.S. il TCA ha confermato la sanzione

di 5 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a una riunione

informativa, in quanto, a seguito di un infortunio, poteva muoversi solo con le

stampelle. Il Tribunale ha in particolare precisato che poiché l'ordine

dell'UCL riguardava la semplice partecipazione ad una seduta informativa egli

non poteva dunque giustificare la mancata presenza con motivi di salute.

D'altra parte l'assicurato non aveva neppure avvisato telefonicamente il

collocatore circa l'impossibilità di presenziare al colloquio (cfr. STCA del 17

agosto 1993 nella causa M.M.).

Inoltre,

in una sentenza del 31 luglio 2000 nella causa L.I., questa Corte ha confermato

la sanzione inflitta ad un assicurato il quale non si è presentato ad un

colloquio affermando, dopo aver ricevuto la "Richiesta di

giustificazioni" da parte dell'URC, di avere avuto problemi con la sua

auto mentre si trovava fuori __________. In effetti, benché sia stato invitato

dal TCA a fornire maggiori dettagli sui problemi che avrebbe avuto, non ha

risposto alle precise domande che gli sono state formulate e di conseguenza non

ha così reso credibile le giustificazioni addotte. L'assicurato si era,

peraltro, già nel passato dimenticato di un colloquio.

2.4

Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa

lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso

di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato

un lavoro idoneo.

2.5

Riguardo

alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le

direttive dell'UFSEL concernenti i giorni di sospensione da applicare per la

mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, op.

cit., pag. 53-54).

In una

sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C.,

(C

268/98), non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:

"

(…)

Aus dem Umstand, dass die

Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund

alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten RAV-Termin

eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist. Mit seiner

Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die Einstellungsdauer

gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art. 30 Abs. 3 Satz 3

AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des theoretisch zwischen

zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen. Insofern ist die Weisung

in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht bundesrechtskonform."

(STFA del 22 dicembre 1998

nella causa C., C 268/98 Hm)

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza

nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata

in DLA 2000 pag. 101 e segg.

2.6

Nell'evenienza

concreta l'assicurata, il 14 marzo 2005, è stata convocata a un incontro

informativo fissato per il 7 aprile 2005 alle ore 8:30 presso la Sala

parrocchiale del Comune di __________. Sulla convocazione è stato precisato che

tale seduta avrebbe impegnato la ricorrente per due ore circa, che la presenza

allo stesso era obbligatoria e che ogni assenza ingiustificata avrebbe comportato

la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. Fascicolo atti n. 2).

L’insorgente, però, il 7

aprile 2005 non si è presentata all’appuntamento.

Il suo consulente del

personale, conseguentemente, con decisione formale del 19 aprile 2005 l’ha

sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni (cfr. Fascicolo atti n. 3; consid. 1.1.).

Questo provvedimento è

stato confermato con decisione su opposizione del 24 maggio 2005 (cfr. doc. A1;

consid. 1.3.).

Prima di

emanare la decisione formale, e meglio l’8 aprile 2005, l'URC, tramite l’invio

di una ”Richiesta di giustificazione”, ha invitato la ricorrente a motivare,

entro il 18 aprile 2005, la propria assenza alla giornata informativa D&D,

sottolineando inoltre che "giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale

comportamento può comportare una sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione" (cfr. Fascicolo atti n. 3).

L’insorgente

non ha risposto entro il termine stabilito dall’amministrazione.

Soltanto

dopo avere ricevuto la decisione formale di sanzione, la stessa ha inviato all’URC

uno scritto del seguente tenore:

"

in data 7 aprile 2005 avrei dovuto presenziare

alla giornata informativa, non ero al corrente dell’obbligatorietà, dato che

frequento il posto occupazionale a __________ (__________). Ciò mi ha fatto

pensare che l’ufficio interessato ne era al corrente e che la mia assenza era

automaticamente giustificata, non che questa assenza mi avrebbe portato a delle

penalità, non sapendo che in questo caso avrei potuto assentarmi dal posto

occupazionale, senza avere nessun problema.” (Doc. A2)

Il

collocatore, il 27 aprile 2005, sottolineando il fatto che la sua lettera fosse

giunta in ritardo, ha comunicato all’assicurata di non poter accettare i motivi

della sua assenza e di non procedere quindi alla modifica della decisione di

sospensione del 19 aprile 2005 (cfr. Fascicolo atti n. 3).

Al

riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo alla ricorrente la

"Richiesta di giustificazione" citata, le ha dato l'opportunità di

giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato

provvedimento nei suoi confronti.

Di

conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito

dell'assicurata (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di

opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C

44/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03).

2.7

Nel caso di

specie è incontestato che l'insorgente non si è presentata all’incontro

informativo D&D del 7 aprile 2005.

E’ poi

comprovata la circostanza che quel giorno, sia la mattina che il pomeriggio,

l’assicurata si trovava a __________ presso la __________, dove stava svolgendo

un programma occupazionale assegnatole dall’URC il 1° aprile 2005 (cfr.

Fascicolo atti n. 3).

Ciò è

stato, infatti, attestato dalla __________ stessa (cfr. Fascicolo atti n. 3).

A tale

proposito va segnalato che un assicurato, nonostante l’obbligo di partecipare a

un programma occupazionale temporaneo impartitogli dall’autorità competente,

deve, da un lato, continuare a cercare lavoro (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI),

dall’altro, presenziare ai colloqui di consulenza e controllo. Questi obblighi

vengono regolati dall’amministrazione nel provvedimento di assegnazione del

programma occupazionale (cfr. Circolare relativa alle misure inerenti al

mercato del lavoro edita dal SECO, ottobre 2004, p.to G61, G62).

Il TCA

ritiene, in modo più generale, che un assicurato che partecipa a un programma

occupazionale debba ossequiare le prescrizioni degli uffici competenti. Lo

stesso deve perciò anche presenziare a un’eventuale seduta informativa, nel

caso in cui non vi abbia partecipato precedentemente all’assegnazione del POT.

In

concreto la ricorrente era già stata convocata a delle sedute informative per

il 12 ottobre 2004, il 9 dicembre 2004, il 14 dicembre 2004 e il 3 febbraio

2005.

A tutti

questi incontri essa non ha, tuttavia, presenziato a causa di malattia (cfr.

Fascicolo atti n. 2, 3).

Di

conseguenza l’assicurata, il 7 aprile 2005, benché dovesse lavorare presso __________,

quale partecipante di un programma occupazionale assegnatole dall’URC, era

tenuta, di principio, a presenziare all’incontro informativo che, peraltro,

sarebbe durato soltanto due ore circa con inizio alle 8:30.

2.8

Come

stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.3.), in ben precise

situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente

da sanzioni. Occorre in particolare che il suo comportamento generale dimostri

che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di

prestazioni.

L’insorgente,

in casu, non ha invocato altri motivi per non avere partecipato alla seduta del

7.

aprile 2005 se non quello di essere già occupata con il programma

occupazionale.

La

giustificazione addotta dall’assicurata, sulla base delle considerazioni

esposte sopra (cfr. consid. 2.7.), non costituisce una valida motivazione della

sua assenza all’incontro D & D.

La

ricorrente, poi, doveva o almeno avrebbe dovuto essere al corrente del proprio

obbligo di presenziare all’appuntamento, in quanto sulla decisione di

assegnazione del POT è stato espressamente indicato che durante la

frequentazione del programma di occupazione temporanea gli assicurati sono

tenuti ad adempiere l’obbligo di controllo come stabilito dal consulente del

personale URC (cfr. Fascicolo atti n. 3).

La

ricorrente è stata convocata all’incontro del 7 aprile 2005 già il 14 marzo

2005.

Allorché, dunque, essa ha ricevuto l’assegnazione del POT, il 1° aprile

2005.

(cfr. consid. 2.7.), l’istruzione di seguire la seduta relativa ai diritti

e doveri quale disoccupata le era già stata impartita.

Conseguentemente

l’insorgente, dagli atti intimatile, avrebbe dovuto comprendere, da una parte,

che era tenuta a seguire la seduta D&D, dall’altra, che poteva assentarsi

per un paio d’ore dal programma occupazionale.

Nell’ipotesi

in cui essa avesse nutrito dei dubbi circa la possibilità di assentarsi dal

POT, avendo comunque ricevuto da parte dell’URC l’ordine di partecipare

all’incontro informativo, avrebbe dovuto perlomeno richiedere al suo

collocatore delucidazioni in merito.

L’assicurata

del resto già nel 2003 aveva ricorso all’assicurazione contro la

disoccupazione, per cui la stessa doveva essere consapevole dell’importanza che

assumono gli appuntamenti con l’amministrazione.

La

ricorrente, per di più, nemmeno ha risposto all’esplicita “Richiesta di

giustificazione” dell’8 aprile 2005, inviatale dall’URC, bensì ha motivato il

suo comportamento unicamente dopo l’emanazione della decisione formale di

sospensione del 19 aprile 2005 (cfr. consid. 2.6., fascicolo atti n. 3; doc.

A2).

Sulla

base della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3.), nel caso di specie è pertanto

configurabile un comportamento che deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 30

cpv. 1 lett. d LADI.

2.9

Per quanto

attiene all’entità della sanzione, va rilevato che dagli atti emerge che

l’assenza all’incontro informativo del 7 aprile 2005 è stato l’unico

comportamento passibile di sanzione commesso dall’assicurata sia nel periodo di

disoccupazione iniziato alla fine di agosto 2004, che nei periodi antecedenti

del 2003 e 2004, più precisamente dal 5 maggio al 30 giugno 2003, dal 1° al 30

settembre 2003 e dal 26 maggio al 30 giugno 2004 (cfr. Fascicolo atti n. 1, 3).

Infatti

l’URC, il 6 e il 12 ottobre 2005, rispondendo a questa Corte, ha indicato che

alla ricorrente precedentemente al mese di aprile 2005 non sono mai state

irrogate sospensioni da parte delle autorità che applicano la LADI (cfr.

consid. 1.6.; doc. V, VI, VII, VIII).

In

relazione alla mancata partecipazione agli incontri informativi del 12 ottobre

2004.

e del 9 dicembre 2004, l’URC ha emesso semplicemente dei provvedimenti di

00.

giorni di sanzione, in quanto l’assicurata ha documentato il motivo

dell’assenza, ossia la malattia, con certificati medici (cfr. Fascicolo atti n.

3).

Pertanto,

a mente del TCA, la sospensione di 5 giorni inflitta all’insorgente dall’URC di

__________, non rispetta il principio di proporzionalità e deve, alla luce

della giurisprudenza federale menzionata sopra (cfr. consid. 2.3.), essere, quindi,

ridotta a 3 giorni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è parzialmente accolto.

La

decisione del 24 maggio 2005 emessa dall'URC di __________ è riformata nel

senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione

per 3 giorni.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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