38.2005.50
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19 ottobre 2005Italiano21 min
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Numero d'incarto:
38.2005.50
Data decisione, Autorità:
19.10.2005, TCA
Titolo:
Un'assicurata,benché svolgesse un POT,doveva presenziare all'incontro informativo fissato in precedenza.La relativa assenza,considerato poi che essa non ha risposto prontamente alla richiesta di giustificazione,va sanzionata. Sospensione di 5 giorni ridotta a 3:è il primo comportamento sanzionabile.
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 17 cpv. 3 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.50
rs
Lugano
19 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 maggio
2005 emanata da
Ufficio regionale di collocamento,
_________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 19 aprile
2005 l’Ufficio regionale di collocamento (di seguito URC) di __________ ha
sospeso l’assicurata per 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a
partire dall’8 aprile 2005, argomentando:
"
L’assicurata non si è presentata alla giornata
informativa D&D a cui era stata convocata per il 07 di aprile alle ore
08:30. Alla richiesta di giustificare la sua assenza, inviatale l’otto di
aprile, l’assicurata non ha fatto seguito. Visto quanto sopra, all’assicurata
viene intimata, come previsto dalla disposizioni LADI, una sanzione di cinque
giorni.” (Doc. 3)
1.2. Contro
questa decisone l’assicurata ha inoltrato una tempestiva opposizione del
seguente tenore:
"
(…)
Non ho potuto partecipare
alla giornata informativa, come avevo già indicato verbalmente allo sportello
dei vostri uffici, in quanto dal 4.4.2005 sono occupata presso un programma occupazionale.
Come a vostra conoscenza quest’attività
lavorativa è stata da voi assegnatami ed al momento di tale assegnazione non mi
era stato comunicato che potevo assentarmi dal posto di lavoro.
Mi è stato comunicato
unicamente che dovevo segnalare le mie assenze in caso di malattia o
infortunio. (…)” (Doc. A3)
1.3. Con decisione
su opposizione del 24 maggio 2005 l’URC ha confermato il contenuto del suo primo
provvedimento del 19 aprile 2005 (cfr. doc. A1).
1.4. L’assicurata,
il 9 giugno 2005, ha impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA,
esprimendosi come segue:
"
(…)
In particolare vi faccio
notare come non mi sento responsabile dei danni causati alla disoccupazione in
quanto ritengo che le mie osservazioni chiariscano quanto accaduto.” (Doc. I)
1.5. L’URC, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Pendente
causa questa Corte ha chiesto all’URC se l’assicurata, nei periodi in cui ha
ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione precedentemente alla
fattispecie del mese di aprile 2005, era già stata sospesa da parte dell’URC,
della Cassa competente o della Sezione del lavoro a causa di un comportamento
sanzionabile (cfr. doc. V, VII).
Con
scritto del 6 e del 12 ottobre 2005 l’amministrazione ha risposto negativamente
al quesito postole dal TCA (cfr. doc.VI, VIII).
1.7. I doc. V,
VI, VII e VIII sono stati trasmessi per conoscenza all’assicurata (cfr. doc
IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 17 cpv. 3 LADI il disoccupato è segnatamente obbligato, su istruzione
dell’ufficio del lavoro competente, a partecipare a sedute informative.
Se
l'assicurato non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del
servizio competente, egli è sospeso dal diritto all'indennità giusta l'art. 30
cpv. 1 lett. d LADI.
2.3. In una
sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101
segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per
stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver
partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.
Fatti
I
medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una
seduta informativa.
Le
principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella
decisione dell'8 giugno 1998 nella causa F., C 30/98, non pubblicata, la nostra
Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una
sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito
che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento,
non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e
non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha
dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.
Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato
puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una
successiva sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98, non
pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e
di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per
concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la
giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un
assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non
quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e,
presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In quell'occasione
la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato
che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto ad un
colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo
risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi
per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento
corretto e puntuale.
Per
contro, in una sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa R., C 336/98, il TFA
ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato
l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato
subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa
richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerandi
in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si
trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la
penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse
giustificata.
In
un'altra sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98, non
pubblicata, il TFA ha annullato una decisione di sospensione di 3 giorni,
ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era
presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso
le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non
legittima l'assenza a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è
sanzionabile. Una penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese
prima dei fatti in questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni
per non aver presenziato ad un appuntamento.
Nella
sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA
2000.
pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul
caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di
controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i
precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese tra
le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di
dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì
17.
L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi
manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del
personale, non era stato adeguatamente informato circa la data
dell'appuntamento.
Il TFA ha
accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal
diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione,
egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul
serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti
oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre
adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine
quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la
circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver
rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.
In una
sentenza del 4 marzo 2003 nella causa W., C 100/02, ha stabilito che
l’amministrazione, infliggendo a un assicurato 5 giorni di sospensione per non
avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentato
con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di
apprezzamento.
L'Alta
Corte, in una sentenza del 4 dicembre 2003 nella causa S. (C 206/03), ha
confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era
presentato a un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato
convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta
dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che durante le feste
natalizie del 2002, trascorse in Spagna, lo avessero derubato, oltre che dei
soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è infatti stata
ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe
dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi
appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003
all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso
riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.
Infine in
una sentenza del 18 luglio 2005 nella causa Office régional de placement de Delémont
c/ V. (C 123/04), il TFA, nel caso di un assicurato che non si era presentato a
un colloquio presso l’ufficio regionale di collocamento a causa di una dimenticanza,
ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità
non era giustificata.
Infatti,
nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato
avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione, il
suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione all’incontro
con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il giorno
seguente l’appuntamento, il medesimo si era scusato spontaneamente per la sua
assenza.
Dal canto
suo, questo Tribunale ha sempre regolarmente confermato le decisioni degli URC
con le quali venivano sospesi dal diritto all'indennità di disoccupazione degli
assicurati che senza valide giustificazioni non avevano presenziato a dei
colloqui di consulenza e di controllo (cfr. D. Cattaneo, Alcuni compiti degli
Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza, Appunti
sociali, fascicolo n. 3., Pregassona 2000, pag. 50 segg.).
Infatti,
non sono quasi mai state ritenute valide dal TCA, giustificazioni addotte dagli
assicurati per non aver partecipato a colloqui di consulenza del tipo: "mi
sono dimenticato/a dell'appuntamento" (cfr. STCA del 2 maggio 2000 nella
causa L.P.); "ho confuso le date" (cfr. STCA del 21 settembre 1999
nella causa E.G.L.) oppure "c'è stato un malinteso" (cfr. STCA del 21
settembre 1999 nella causa M.C.).
In una
sentenza del 14 luglio 1999 nella causa M.P., il TCA, dopo aver appurato in
udienza che ogni mese ha luogo un colloquio di consulenza con la collocatrice ed
uno di controllo (effettuato agli sportelli) e che il calendario di controllo
viene consegnato agli assicurati sin dal momento in cui si iscrivono per il
collocamento, ha confermato la sanzione di 10 giorni inflitta ad un assicurato
che non si era puntualmente presentato in quanto la visita del proprio cane da
parte di un veterinario si è protratta più del previsto. Inoltre egli avrebbe
avuto problemi a reperire un parcheggio.
Il TCA
non ha ritenuto valida la giustificazione di un'assicurata che non si è
presentata ad un colloquio perché stava svolgendo una prova per un nuovo
lavoro. Il TCA ha considerato che l'assicurata doveva comunque avvertire
tempestivamente e direttamente la sua consulente della mancata partecipazione
all'incontro, illustrandone i motivi (cfr. STCA del 6 aprile 2000 nella causa
M.D.).
Il
Tribunale è giunto alla stessa conclusione (sanzione confermata) nel caso di un
assicurato che non si è presentato in quanto stava facendo un trasloco
(stralcio del 30 marzo 2000 nella causa A.I.).
In altri
casi il TCA ha stabilito che spetta all'assicurato organizzarsi in modo tale da
potere ricevere le convocazioni tempestivamente inviate dall'URC (cfr. STCA del
24.
settembre 1999 nella causa G.B.; STCA del 21 aprile 1999 nella causa C.Z.).
In una
sentenza dell'8 gennaio 1996 nella causa M.S. il TCA ha confermato la sanzione
di 5 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a una riunione
informativa, in quanto, a seguito di un infortunio, poteva muoversi solo con le
stampelle. Il Tribunale ha in particolare precisato che poiché l'ordine
dell'UCL riguardava la semplice partecipazione ad una seduta informativa egli
non poteva dunque giustificare la mancata presenza con motivi di salute.
D'altra parte l'assicurato non aveva neppure avvisato telefonicamente il
collocatore circa l'impossibilità di presenziare al colloquio (cfr. STCA del 17
agosto 1993 nella causa M.M.).
Inoltre,
in una sentenza del 31 luglio 2000 nella causa L.I., questa Corte ha confermato
la sanzione inflitta ad un assicurato il quale non si è presentato ad un
colloquio affermando, dopo aver ricevuto la "Richiesta di
giustificazioni" da parte dell'URC, di avere avuto problemi con la sua
auto mentre si trovava fuori __________. In effetti, benché sia stato invitato
dal TCA a fornire maggiori dettagli sui problemi che avrebbe avuto, non ha
risposto alle precise domande che gli sono state formulate e di conseguenza non
ha così reso credibile le giustificazioni addotte. L'assicurato si era,
peraltro, già nel passato dimenticato di un colloquio.
2.4
Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa
lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso
di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
150).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato
un lavoro idoneo.
2.5
Riguardo
alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le
direttive dell'UFSEL concernenti i giorni di sospensione da applicare per la
mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, op.
cit., pag. 53-54).
In una
sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C.,
(C
268/98), non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:
"
(…)
Aus dem Umstand, dass die
Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund
alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten RAV-Termin
eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist. Mit seiner
Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die Einstellungsdauer
gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art. 30 Abs. 3 Satz 3
AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des theoretisch zwischen
zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen. Insofern ist die Weisung
in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht bundesrechtskonform."
(STFA del 22 dicembre 1998
nella causa C., C 268/98 Hm)
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza
nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata
in DLA 2000 pag. 101 e segg.
2.6
Nell'evenienza
concreta l'assicurata, il 14 marzo 2005, è stata convocata a un incontro
informativo fissato per il 7 aprile 2005 alle ore 8:30 presso la Sala
parrocchiale del Comune di __________. Sulla convocazione è stato precisato che
tale seduta avrebbe impegnato la ricorrente per due ore circa, che la presenza
allo stesso era obbligatoria e che ogni assenza ingiustificata avrebbe comportato
la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. Fascicolo atti n. 2).
L’insorgente, però, il 7
aprile 2005 non si è presentata all’appuntamento.
Il suo consulente del
personale, conseguentemente, con decisione formale del 19 aprile 2005 l’ha
sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni (cfr. Fascicolo atti n. 3; consid. 1.1.).
Questo provvedimento è
stato confermato con decisione su opposizione del 24 maggio 2005 (cfr. doc. A1;
consid. 1.3.).
Prima di
emanare la decisione formale, e meglio l’8 aprile 2005, l'URC, tramite l’invio
di una ”Richiesta di giustificazione”, ha invitato la ricorrente a motivare,
entro il 18 aprile 2005, la propria assenza alla giornata informativa D&D,
sottolineando inoltre che "giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale
comportamento può comportare una sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione" (cfr. Fascicolo atti n. 3).
L’insorgente
non ha risposto entro il termine stabilito dall’amministrazione.
Soltanto
dopo avere ricevuto la decisione formale di sanzione, la stessa ha inviato all’URC
uno scritto del seguente tenore:
"
in data 7 aprile 2005 avrei dovuto presenziare
alla giornata informativa, non ero al corrente dell’obbligatorietà, dato che
frequento il posto occupazionale a __________ (__________). Ciò mi ha fatto
pensare che l’ufficio interessato ne era al corrente e che la mia assenza era
automaticamente giustificata, non che questa assenza mi avrebbe portato a delle
penalità, non sapendo che in questo caso avrei potuto assentarmi dal posto
occupazionale, senza avere nessun problema.” (Doc. A2)
Il
collocatore, il 27 aprile 2005, sottolineando il fatto che la sua lettera fosse
giunta in ritardo, ha comunicato all’assicurata di non poter accettare i motivi
della sua assenza e di non procedere quindi alla modifica della decisione di
sospensione del 19 aprile 2005 (cfr. Fascicolo atti n. 3).
Al
riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo alla ricorrente la
"Richiesta di giustificazione" citata, le ha dato l'opportunità di
giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato
provvedimento nei suoi confronti.
Di
conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito
dell'assicurata (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di
opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C
44/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03).
2.7
Nel caso di
specie è incontestato che l'insorgente non si è presentata all’incontro
informativo D&D del 7 aprile 2005.
E’ poi
comprovata la circostanza che quel giorno, sia la mattina che il pomeriggio,
l’assicurata si trovava a __________ presso la __________, dove stava svolgendo
un programma occupazionale assegnatole dall’URC il 1° aprile 2005 (cfr.
Fascicolo atti n. 3).
Ciò è
stato, infatti, attestato dalla __________ stessa (cfr. Fascicolo atti n. 3).
A tale
proposito va segnalato che un assicurato, nonostante l’obbligo di partecipare a
un programma occupazionale temporaneo impartitogli dall’autorità competente,
deve, da un lato, continuare a cercare lavoro (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI),
dall’altro, presenziare ai colloqui di consulenza e controllo. Questi obblighi
vengono regolati dall’amministrazione nel provvedimento di assegnazione del
programma occupazionale (cfr. Circolare relativa alle misure inerenti al
mercato del lavoro edita dal SECO, ottobre 2004, p.to G61, G62).
Il TCA
ritiene, in modo più generale, che un assicurato che partecipa a un programma
occupazionale debba ossequiare le prescrizioni degli uffici competenti. Lo
stesso deve perciò anche presenziare a un’eventuale seduta informativa, nel
caso in cui non vi abbia partecipato precedentemente all’assegnazione del POT.
In
concreto la ricorrente era già stata convocata a delle sedute informative per
il 12 ottobre 2004, il 9 dicembre 2004, il 14 dicembre 2004 e il 3 febbraio
2005.
A tutti
questi incontri essa non ha, tuttavia, presenziato a causa di malattia (cfr.
Fascicolo atti n. 2, 3).
Di
conseguenza l’assicurata, il 7 aprile 2005, benché dovesse lavorare presso __________,
quale partecipante di un programma occupazionale assegnatole dall’URC, era
tenuta, di principio, a presenziare all’incontro informativo che, peraltro,
sarebbe durato soltanto due ore circa con inizio alle 8:30.
2.8
Come
stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.3.), in ben precise
situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente
da sanzioni. Occorre in particolare che il suo comportamento generale dimostri
che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di
prestazioni.
L’insorgente,
in casu, non ha invocato altri motivi per non avere partecipato alla seduta del
7.
aprile 2005 se non quello di essere già occupata con il programma
occupazionale.
La
giustificazione addotta dall’assicurata, sulla base delle considerazioni
esposte sopra (cfr. consid. 2.7.), non costituisce una valida motivazione della
sua assenza all’incontro D & D.
La
ricorrente, poi, doveva o almeno avrebbe dovuto essere al corrente del proprio
obbligo di presenziare all’appuntamento, in quanto sulla decisione di
assegnazione del POT è stato espressamente indicato che durante la
frequentazione del programma di occupazione temporanea gli assicurati sono
tenuti ad adempiere l’obbligo di controllo come stabilito dal consulente del
personale URC (cfr. Fascicolo atti n. 3).
La
ricorrente è stata convocata all’incontro del 7 aprile 2005 già il 14 marzo
2005.
Allorché, dunque, essa ha ricevuto l’assegnazione del POT, il 1° aprile
2005.
(cfr. consid. 2.7.), l’istruzione di seguire la seduta relativa ai diritti
e doveri quale disoccupata le era già stata impartita.
Conseguentemente
l’insorgente, dagli atti intimatile, avrebbe dovuto comprendere, da una parte,
che era tenuta a seguire la seduta D&D, dall’altra, che poteva assentarsi
per un paio d’ore dal programma occupazionale.
Nell’ipotesi
in cui essa avesse nutrito dei dubbi circa la possibilità di assentarsi dal
POT, avendo comunque ricevuto da parte dell’URC l’ordine di partecipare
all’incontro informativo, avrebbe dovuto perlomeno richiedere al suo
collocatore delucidazioni in merito.
L’assicurata
del resto già nel 2003 aveva ricorso all’assicurazione contro la
disoccupazione, per cui la stessa doveva essere consapevole dell’importanza che
assumono gli appuntamenti con l’amministrazione.
La
ricorrente, per di più, nemmeno ha risposto all’esplicita “Richiesta di
giustificazione” dell’8 aprile 2005, inviatale dall’URC, bensì ha motivato il
suo comportamento unicamente dopo l’emanazione della decisione formale di
sospensione del 19 aprile 2005 (cfr. consid. 2.6., fascicolo atti n. 3; doc.
A2).
Sulla
base della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3.), nel caso di specie è pertanto
configurabile un comportamento che deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 30
cpv. 1 lett. d LADI.
2.9
Per quanto
attiene all’entità della sanzione, va rilevato che dagli atti emerge che
l’assenza all’incontro informativo del 7 aprile 2005 è stato l’unico
comportamento passibile di sanzione commesso dall’assicurata sia nel periodo di
disoccupazione iniziato alla fine di agosto 2004, che nei periodi antecedenti
del 2003 e 2004, più precisamente dal 5 maggio al 30 giugno 2003, dal 1° al 30
settembre 2003 e dal 26 maggio al 30 giugno 2004 (cfr. Fascicolo atti n. 1, 3).
Infatti
l’URC, il 6 e il 12 ottobre 2005, rispondendo a questa Corte, ha indicato che
alla ricorrente precedentemente al mese di aprile 2005 non sono mai state
irrogate sospensioni da parte delle autorità che applicano la LADI (cfr.
consid. 1.6.; doc. V, VI, VII, VIII).
In
relazione alla mancata partecipazione agli incontri informativi del 12 ottobre
2004.
e del 9 dicembre 2004, l’URC ha emesso semplicemente dei provvedimenti di
00.
giorni di sanzione, in quanto l’assicurata ha documentato il motivo
dell’assenza, ossia la malattia, con certificati medici (cfr. Fascicolo atti n.
3).
Pertanto,
a mente del TCA, la sospensione di 5 giorni inflitta all’insorgente dall’URC di
__________, non rispetta il principio di proporzionalità e deve, alla luce
della giurisprudenza federale menzionata sopra (cfr. consid. 2.3.), essere, quindi,
ridotta a 3 giorni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
La
decisione del 24 maggio 2005 emessa dall'URC di __________ è riformata nel
senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione
per 3 giorni.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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