38.2005.51
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
6 ottobre 2005Italiano52 min
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Numero d'incarto:
38.2005.51
Data decisione, Autorità:
06.10.2005, TCA
Titolo:
Insufficienti ricerche di lavoro nei 3 mesi prima della disoccupazione.L'assicurato,quale stagista in banca,poteva solo nutrire la speranza di venire assunto dalla stessa.Egli avrebbe dovuto così cercare maggiormente in altre banche e in altri settori del terziario.Sanzione di 9 giorni corretta.
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 42 LPGA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.51
rs/sc
Lugano
6 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 giugno 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 maggio
2005 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ___________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 18 marzo 2005 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________
ha sospeso l’assicurato per 9 giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione a decorrere dal 1° marzo 2005, per insufficienti ricerche di
impiego nei tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 7)
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta il 2 maggio 2005 dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato
(cfr. doc. 14), l’URC, il 10 maggio 2005, ha emanato una decisione su
opposizione con cui ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.
In
particolare l’amministrazione ha rilevato:
"
L'assicurato è stato iscritto al collocamento
dal 1° marzo 2005 al 30 aprile 2005 ed era alla ricerca di un'occupazione in
qualità di impiegato di banca. Dal 1° maggio 2005 è stato assunto alle
dipendenze della __________ (posto di lavoro assegnato dall'URC di __________
in data 1.4.05).
Il 1° marzo 2005 il consulente di riferimento
signor __________ trasmette una richiesta di giustificazione dando la
possibilità al signor RI 1 di prendere posizione in relazione alla mancata
comprova di ricerche di lavoro nei mesi precedenti l'iscrizione al collocamento
(gennaio-febbraio nessuna comprova - dicembre una candidatura).
In data 4 marzo 2005 l'__________ di __________
trasmette uno scritto per conto dell'assicurato del seguente tenore:
" Richiesta di
giustificazione no. 209018809 Egregio signor __________, in riferimento al suo
scritto del 1° marzo 2005 scorso, le confermiamo che il signor RI 1, al termine
della sua formazione, non ha avuto possibilità d'inserimento all'interno di __________.
La nostra prassi
prevede che, quattro mesi prima della conclusione del contatto di formazione,
sia il/la giovane sia il responsabile del personale delle giovani leve,
cerchino attivamente un inserimento nei ranghi dei collaboratori della banca.
Durante questo
periodo, e in particolare a partire dai mesi di gennaio e febbraio 2005, il
signor RI 1 si è candidato e presentato per vari posti di lavoro all'interno
del nostro istituto. Malauguratamente le varie possibilità non hanno avuto un
esito positivo e di conseguenza il contratto a tempo determinato è scaduto il
28.2.2005.
Ci auguriamo che
la presente possa aver chiarito la situazione e restiamo a vostra disposizione
per eventuali domande.”
Si ritiene che il consulente abbia rispettato il
diritto di essere sentito dell'assicurato come prescritto dalla giurisprudenza
federale.
Dopo aver esaminato le motivazioni contenute
nello scritto del 4 marzo 2005, il consulente ha valutato che vi fossero gli
estremi per pronunciare una sospensione del diritto alle indennità di
disoccupazione. Considerato che le trattative condotte, come prassi,
all'interno dell'istituto non davano nessuna certezza che potessero sfociare
nel rinnovo del contratto di lavoro, l'assicurato si sarebbe dovuto orientare
con le proprie ricerche anche all'esterno del precitato istituto.
Di fatto precedentemente si era già attivato in
questo senso, come è dimostrato dalle ricerche compiute alla fine dell'anno
2004.
(...)
Nell'ambito del riesame della pratica,
considerata la giurisprudenza vigente, l'Ufficio Regionale di Collocamento
ritiene che nell'atto d'opposizione non vi siano nuovi elementi che
permettono di giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto
stabilito con la decisione contestata.
Dopo un'attenta rilettura della situazione si
costata che la sanzione inflitta rispecchia il principio della proporzionalità
di conseguenza l'apprezzamento eseguito dal consulente rispecchia la prassi
vigente (in effetti le ricerche fatte all'interno dell'istituto prodotte
dall'assicurato hanno permesso di mitigare l'entità della sanzione a 3 giorni
mese, nel caso in cui l'assicurato non fosse stato in grado di produrre nessuna
ricerca di lavoro la prassi prevede una sospensione 4-6 giorni mese)."
(Doc. A)
1.3. L’assicurato,
sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su
opposizione dinanzi al TCA, precisando che:
"
(...)
1. Il
signor RI 1 è stato dipendente di __________, con un contratto di durata
determinata, fino al 28 febbraio 2005. II medesimo, dal 1. marzo 2005, ha
chiesto le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e si è iscritto
all'Ufficio regionale di collocamento di __________. Dal 1. maggio 2005, dopo
soli due mesi di disoccupazione, il signor RI 1 è stato assunto alle dipendenze
della __________ di __________.
2.
Il 1. marzo 2005 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito URC) ha chiesto al signor RI 1 di voler indicare i motivi per i quali
il medesimo non era riuscito a comprovare le richieste di lavoro durante gli
ultimi 3 mesi prima della sua iscrizione all'URC medesimo.
La risposta è pervenuta
direttamente dal precedente datore di lavoro del signor RI 1.
II 18 marzo 2005 l'URC
ha deciso una sospensione del diritto alle indennità a favore dell'assicurato
per una durata di 9 giorni a partire dal 1. marzo 2005. L'URC ha indicato che
" le motivazioni addotte possono essere tenute in
considerazione unicamente in maniera parziale, in quanto la persona che fa
valere prestazioni assicurative, deve poter comprovare di aver intrapreso tutto
quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la
sua permanenza in disoccupazione."
3.
L'opposizione 2 maggio 2005 di RI 1 nei confronti della suddetta decisione, è
stata respinta dall'URC con decisione 10 maggio 2005.
L'autorità
resistente, dopo aver elencato le disposizioni di legge applicabili in materia,
non si è in alcun modo confrontata con le argomentazioni dell'opponente, ma si
è limitata ad indicare che
" nell'ambito del riesame della pratica, considerata la
giurisprudenza vigente, l'Ufficio regionale di collocamento ritiene che
nell'atto d'opposizione non vi siano nuovi elementi che permettono di giungere
ad una conclusione differente rispetto a quanto stabilito con la decisione
contestata."
Di fronte ad una
simile motivazione, il signor RI 1 non può che rivolgersi a codesto Tribunale
cantonale delle assicurazioni riproponendo le argomentazioni di cui
all'opposizione e chiedendo che la decisione impugnata venga annullata.
4.
A norma dell'art. 17 cpv. 1 LADI l'assicurato che fa valere prestazioni
assicurative deve, con l'aiuto dell'Ufficio del lavoro competente,
intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per
evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare è compito
dell'assicurato cercare lavoro, se necessario anche fuori dalla professione
precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno nella ricerca di un
lavoro.
L'assicurato, in caso
di disoccupazione, deve annunciarsi personalmente per il collocamento
all'Ufficio del lavoro del suo luogo di domicilio il più presto possibile, ma al
più tardi il primo giorno per il quale pretende il versamento di prestazioni.
Da quel momento l'assicurato deve osservare le prescrizioni di controllo (art.
17 cpv. 2 LADI).
Annunciandosi al
servizio competente l'assicurato deve in particolare presentare la lettera di
licenziamento, i certificati degli ultimi datori di lavoro, gli attestati sulla
formazione e il perfezionamento nonché la prova degli sforzi intrapresi per
trovare lavoro (art. 20 cpv. 1 lett. d OADI).
Le sanzioni in
materia di assicurazione contro la disoccupazione sono disciplinate dagli art.
30 e 30a LADI e dagli art. 44 e 45 OADI.
L'art. 30 cpv. 1
lett. c LADI stabilisce in particolare che l'assicurato è sospeso dal diritto
alle indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
Tale norma non specifica se l'impegno per ottenere un'occupazione adeguata,
allo scopo di evitare una sanzione, deve essere profuso solo dopo l'inizio del
periodo di controllo o anche prima. L'obbligo di fornire la prova degli sforzi
intrapresi per trovare lavoro prima dell'inizio del periodo di controllo è
previsto unicamente dall'art. 20 cpv. 1 lett. d OADI che però non precisa quale
deve essere l'entità di tali sforzi.
Pure l'art. 45 cpv. 1
lett. a OADI fa riferimento alla possibilità di sospensione del diritto
all'indennità nel caso in cui l'assicurato non si sia sufficientemente
adoperato per trovare un'occupazione adeguata prima della disoccupazione
indicando che in tal caso la sospensione decorre dal primo giorno dopo la
cessazione del rapporto di lavoro. Questa disposizione non specifica però
quando l'assicurato non si sarebbe sufficientemente adoperato per trovare
un'occupazione adeguata prima della disoccupazione, rispettivamente quale è
l'unità di misura per stabilire se l'assicurato si è adoperato in tal senso in
modo sufficiente o insufficiente.
Neppure la
giurisprudenza ha stabilito criteri precisi in merito rilevando invece che le
decisioni vanno pronunciate in base alle particolarità del caso.
5.
Del ricorrente si può dire tutto ma non che ha voluto percepire indebitamente
prestazioni dell'assicurazione disoccupazione, che ha voluto approfittarsi dei
benefici di tale assicurazione o che si è in qualche modo limitato a percepire
le indennità di disoccupazione senza preoccuparsi di trovare un nuovo impiego.
Il medesimo infatti, pur dovendo cercare un nuovo impiego in un settore non
certo facile, quale è quello bancario, in soli due mesi ha trovato un nuovo
impiego ed ha potuto rinunciare alle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione.
Il nuovo datore di lavoro ha saputo apprezzare l'impegno e la costanza del
dipendente che sta svolgendo con successo la propria attività durante il
secondo mese di lavoro.
II ricorrente però
neppure ha atteso passivo la conclusione del contratto di lavoro a tempo
determinato con il precedente datore di lavoro. Egli ha dimostrato di essersi
intensamente impegnato per trovare un nuovo impiego. L'ultima cosa che avrebbe
voluto il ricorrente era dover far capo alle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione.
Purtroppo ciò è successo, anche in considerazione delle difficoltà nell'offerta
di lavoro in ambito bancario. Come detto però, il ricorrente, dopo soli due
mesi di disoccupazione, ha già potuto iniziare con successo una nuova attività
alle dipendenze di un altro istituto bancario.
Prima della scadenza
del contratto a tempo determinato con __________ il ricorrente ha fatto il
possibile per ottenere un'occupazione adeguata inoltrando domande d'impiego:
- alla Banca __________, il 12 novembre 2004;
- a __________ il 12 novembre 2004;
- alla Banca __________ il 13 dicembre
2004;
- alla Banca __________ il 14 dicembre
2004;
- a __________, __________, quale gestore patrimoniale, nel
mese di gennaio 2005;
- a __________, __________, quale Trade Finance nel mese di
gennaio 2005;
- a __________, __________, quale Transactional Collateral
Management nel mese di gennaio 2005;
- a __________, __________, quale consulente BAP nel mese
di gennaio 2005;
- a __________, __________, quale consulente per la
clientela individuale, nel mese di febbraio 2005;
- a __________, __________, presso l'Ufficio garanzie, nel
mese di febbraio 2005;
- a __________, __________, quale consulente telefonico per
PMI nel mese di febbraio 2005;
- a __________, __________, quale consulente per la
clientela commerciale, nel mese di febbraio 2005.
Non vi è dubbio che
le ricerche di un'occupazione adeguata prima della disoccupazione effettuate
dal ricorrente devono essere considerate sufficienti sia dal profilo
quantitativo che qualitativo. II numero delle ricerche è importante ed inoltre
l'insorgente, soprattutto durante i mesi di novembre e dicembre 2004, ha
effettuato ricerche anche al di fuori del suo precedente datore di lavoro. In
ogni caso __________ è un istituto bancario molto grande con numerosissime
possibilità d'impiego. II signor RI 1 non si è limitato a cercare un nuovo
impiego presso la sede di __________, ma ha inoltrato ricerche anche presso le
sedi di __________, __________, __________ e __________. Ciò dimostra che
l'interessato si è attivamente adoperato per trovare un'occupazione adeguata
prima della disoccupazione.
Il periodo di
disoccupazione è giunto solo poiché il ricorrente non ha trovato altra
soluzione. Come dimostrano i fatti però egli si è impegnato nella ricerca di
un'occupazione adeguata anche dopo l'inizio della disoccupazione ed ha potuto
trovare un impiego già dopo soli due mesi.
Tra l'altro va
evidenziato che le ricerche elencate in precedenza sono solo quelle che hanno
potuto essere dimostrate con documenti. II ricorrente ha effettuato numerose
altre ricerche telefoniche. Il sottoscritto, che da alcuni anni conosce il
ricorrente, è stato più volte interpellato dal medesimo per valutare insieme
eventuali istituti di credito ai quali rivolgersi. II ricorrente ha chiesto se
vi era disponibilità di posti di lavoro ad alcuni istituti di credito con i
quali il sottoscritto ha relazioni.
Per tutti questi
motivi si deve concludere che l'insorgente non merita alcuna sanzione.
La sua sospensione
dal diritto alle indennità per una durata di 9 giorni è assolutamente
ingiustificata. Il medesimo si è infatti sufficientemente adoperato per trovare
un'occupazione adeguata prima della disoccupazione. Egli ha dunque adempiuto ai
propri obblighi previsti dalla legge. Non vi è pertanto alcun ragionevole
motivo che possa giustificare la sanzione di sospensione del diritto alle
indennità nei suoi confronti. La decisione impugnata risulta pertanto lesiva
degli art. 30 LADI e 45 OADI e come tale va annullata.
6.
Dato l'esito della vertenza, al ricorrente, patrocinato da un legale, va
attribuito un congruo importo a titolo di ripetibili, in applicazione dell'art.
22 LPTCA." (Doc. I)
1.4. L’autorità
amministrativa, nella sua risposta di causa del 15 giugno 2005, ha chiesto la
reiezione dell’impugnativa, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 20 giugno
2005 l’avv. RA 1 ha indicato di non avere altri mezzi di prova da presentare e ha
riconfermato la richiesta di acquisire agli atti tutte le ricerche di lavoro
prodotte all’URC al momento dell’annuncio in disoccupazione, con la lettera di
motivazione e con l’opposizione del 2 maggio 2005 (cfr. doc. V).
1.6. Il doc. V è
stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della presente vertenza è la questione di sapere se l’assicurato deve essere o
meno sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche
nei mesi di dicembre 2004 e gennaio e febbraio 2005, precedenti l’iscrizione in
disoccupazione.
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal
popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU
Fatti
N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1, consid.
1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag.
467; DTF 126 V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42,
consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71;
DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321
consid. 2; STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20
gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella
causa L., H 114/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
su opposizione contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U
417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid.
1b; qui: il 10 maggio 2005).
Nel caso
in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per insufficienti
ricerche di lavoro nei mesi di dicembre 2004 e di gennaio e febbraio 2005 precedenti
l’annuncio per il collocamento che ha avuto luogo il 1° marzo 2005. Nel lasso
di tempo in questione la terza revisione della LADI era già in vigore e deve,
dunque, essere presa in considerazione.
2.3. Dapprima va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né
l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di
sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio
2003. È stato, invece, parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza.
Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.
Come
appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare
personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario
anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche
fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola
sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha
dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità
per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
2.4. La giurisprudenza federale ha
stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non
si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di
disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il
licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;
DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C
77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure
art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Anche gli
assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C
305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);
STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
2.5. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Il
disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire
all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di
lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994
pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).
Secondo costante
giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,
devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.
per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in
una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella
causa M.Z., C 33/87).
In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro
compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:
"
(…)
Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen
während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier
Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies
insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen
und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich bloss
telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel
schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich
während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen
beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des
leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung
getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des
nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in
welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht
eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden."
(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02)
In una
sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha inoltre
avuto modo di rilevare quanto segue:
"
1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden
Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (Art.
30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art.
30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu Qualität
und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120 V 76
Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt.
Darauf kann verwiesen werden.
Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis
in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art.
17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an
Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr
nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn
1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,
Schul- und Berufsbildung der versicherten Person
sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden
Arbeitsmarkt. (…)"
Questa giurisprudenza è stata confermata in una
sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha
ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese (al riguardo cfr.
anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, consid. 2.3.1.).
In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella
causa C.
(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti
quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.
In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.
(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,
durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo
pieno in un programma di occupazione temporanea.
Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella
causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un
mese.
In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella
causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di
prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata
dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era
sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un
periodo di controllo.
In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa
M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione
ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente
l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di
compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte
ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano
già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un
periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha in particolare sottolineato:
"
(...)
Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine
versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die
Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V
231 Erw. 4a mit Hinweis).
Wenn jedoch dem Versicherten grössere
Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er
wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der
Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten
Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige
Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat
verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."
Infine,
in una sentenza del 12 luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha
rilevato:
" (...)
2.1 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative
exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas
s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner,
au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, ch. 701 et note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on
peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone,
mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard,
Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"
La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata
ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere
assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle
sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni
particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella
causa K., inc. 38.2002.186).
A proposito dei compiti dei consulenti del
personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),
il TCA ha ricordato che:
"
Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire
altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai
consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più
idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85
cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."
2.6. Giusta l'art. 17 cpv. 1 in
fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo
posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi
intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova
occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente.
Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e
85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art.
2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul
sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D. Cattaneo, op. cit., pag.
92-93).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
L'obbligo
di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza
del 23 gennaio 2003 nella causa C.
(C
280/01), nella quale ha osservato:
"
Selbst wenn sich der Versicherte sodann
tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet
hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er
nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.
Considerandi
2.
AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."
Concretamente
ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987
nella causa S.P., AD 5/87).
Inoltre
il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare
le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di
lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il
disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre
1999.
nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato
di stato dell'economia, SECO).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha
ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le
ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
In merito alle ricerche di lavoro compiute
esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo
di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02),
ha avuto modo di rilevare:
"
(…)
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231
consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique
administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne
peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut
bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des
démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan
qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches
par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard,
op. cit., p. 139 sv.). La continuité des démarches joue également un certain
rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses
démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il
peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de
manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité
des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de
postulation sont en général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet
1988.
dans la cause R., C 14/88). (…)"
(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)
2.7
L'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il
danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).
In una
sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle
assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le
seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della sospensione:
"
Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung
soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es
sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche
Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der
Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose
zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll
den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in
Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in
Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern
ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in
der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten
an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der
Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V
40.
Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art.
30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im
Taggeldrecht nicht zum Tragen.
Wüsste nämlich eine
arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer
Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem
gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227-
228)
In questa
sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la
conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al
proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
In una
sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
2.2
Anche nell'ambito dell'assicurazione contro
la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata
per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione
contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).
Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale
(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha
così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui
provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per
motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di
comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"
(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C
221/02)
2.8
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.
45.
cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce
che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un
impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
Per quel
che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate
ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à
l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto
1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione
su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha
approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23
gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato
la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo
comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di
disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella
causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione
per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio
2003.
nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha
confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche
durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di
sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di
disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale
l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un
assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche
di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo
nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un
totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C
63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione
per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la
sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha
confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il
periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C
210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di
9.
giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente
l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di
controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti
ricerche di lavoro durante un periodo di controllo. E’ inoltre utile segnalare
la sentenza del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, nella
quale il TFA ha confermato 8 giorni di sospensione per mancate ricerche nel
periodo di controllo di un mese.).
2.9
Nella già
menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale
delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che
commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di
lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:
" b) Die
Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994
vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der
Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden;
zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem
Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der
Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen
Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten deshalb
bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung,
welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit kürzten, sei deshalb
vorliegend von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen. Das
Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege unangefochtenerweise dieselbe
Praxis.
Demgegenüber macht die
Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass
die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von
der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur
stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren
Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder
drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.
c) Die Vorinstanz
beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der
Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten
zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses
führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im
Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass
Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn
Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht
oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art.
35.
BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleichermassen
für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher
Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der
Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt
werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht
einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die
Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den übrigen
Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).
d) Die im genannten
Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den
Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des
Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder
verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen
für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht
hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens
auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung
ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art.
30.
Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von
jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen
aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig
unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem
Verschulden. Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn
die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert
würde. Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1
1980.
IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird,
die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu
Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht
ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine
zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus
trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen
müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der
nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der
Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte
Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c
AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.
e) Aus diesen Ausführungen
folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c
AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher
insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen
befreit." (DTF 124 V 231-233)
Nella
sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro
qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha
sottolineato:
" Die
Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf.
Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich
10.
bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die
Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle
Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,
N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der
Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive
Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von
der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der Verwaltung
verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens
und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung. Damit ist der
Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)
La Cassa
di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione.
Infine,
sempre in questa sentenza citata, il TFA ha deciso che l'amministrazione prima
di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare
all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:
" Eine
der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht
vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche
in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.
BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der
Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt
überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung;
hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf
diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis
Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt
er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen
Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung
auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen
Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das
Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht
veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August
1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30)
festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende
Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser
Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V
233)
2.10
Nella presente evenienza risulta dagli atti all’incarto che
l’assicurato il 1° settembre 2003 ha iniziato uno stage __________ presso l’__________.
Dal relativo contratto emerge che la formazione sarebbe durata 18 mesi (cfr.
doc. 5).
In
effetti il 28 febbraio 2005 il rapporto lavorativo con tale istituto bancario
ha avuto termine, non essendovi possibilità di impiego all’interno della banca
(cfr doc. 7).
Il 1°
marzo 2005 il ricorrente si è annunciato in disoccupazione (cfr. doc. 6). Egli
ha beneficiato delle relative prestazioni fino al 30 aprile 2005, quando la sua
iscrizione è stata annullata a seguito della conclusione del contratto di
impiego con la __________, presso cui ha iniziato a lavorare il 1° maggio 2005
(cfr. doc. 12, 13). Tale opportunità lavorativa è scaturita da un’assegnazione
effettuata il 1° aprile 2005 dall’URC (cfr. doc. 8).
Al
momento dell’annuncio per il collocamento l’insorgente non ha documentato
alcuna ricerca di lavoro per i mesi di gennaio e febbraio 2005 e una sola
candidatura per quanto concerne il mese di dicembre 2004 (cfr. doc. A).
Il
collocatore, il 1° marzo 2005, gli ha conseguentemente consegnato brevi manu
una "Richiesta di giustificazione" in relazione alla mancata comprova
delle ricerche attinenti agli ultimi tre mesi di attività lavorativa presso l’__________,
precisando che, in caso di mancate osservazioni entro l’11 marzo 2005,
l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso e
menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede
proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile
per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 7).
A tale richiesta, il 4
marzo 2005, ha risposto direttamente l’ex datore di lavoro dell’assicurato,
precisando che nei mesi di gennaio e febbraio 2005 quest’ultimo si è candidato
e presentato per vari posti di lavoro all’interno dell’istituto bancario, ma
che le varie possibilità non hanno avuto esito positivo e che quindi il
contratto a tempo determinato è scaduto il 28 febbraio 2005 (cfr. doc. 7).
L’URC di __________,
ritenendo comunque insufficienti le ricerche di impiego intraprese
dall’assicurato precedentemente all’annuncio per il collocamento del 1° marzo
2005, con decisione formale del 18 marzo 2005, l’ha sospeso per 9 giorni dal
diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 7, consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 10 maggio
2005.
(cfr. doc. A).
L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale
proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta
Corte ha rilevato che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine
allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il
TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:
"
(…) Selon un principe général de la procédure administrative,
l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision
susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe
est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à
l'art. 42 2ème phrase LPGA."
Nella fattispecie in esame il TCA constata che
l'amministrazione, trasmettendo all'assicurato la “Richiesta di
giustificazione” citata sopra, gli ha dato l'opportunità di giustificare il suo
comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi
confronti.
Dunque il
diritto di essere sentito del ricorrente è stato rispettato già prima
dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara
giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA
del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI
2002.
pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 =
SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la
sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n.
1-28; Th. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466
n° 53 e 54).
2.11
Il TFA ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto
all'indennità di disoccupazione l'assicurato che pur non compiendo un numero di
ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e
quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie
alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr.
DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,
C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.
Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In
particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte
ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44.
lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR
tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März
1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11
ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz, am
Arbeitsplatz zu verbleiben."
In concreto l’assicurato, nel 2003, aveva concluso con l’__________
un contratto di formazione della durata di 18 mesi a tempo determinato con
termine il 28 febbraio 2005 (cfr. doc. 5).
Dalla
lettera del 4 marzo 2005 dell’__________ emerge che la prassi della banca in
merito agli stagisti __________ al beneficio di un rapporto di lavoro di durata
limitata di 18 mesi prevede che quattro mesi prima del termine del contratto
essi stessi, unitamente al responsabile del personale delle giovani leve,
cerchino attivamente un inserimento nei ranghi dei collaboratori della banca
(cfr. doc. 7).
Nessuna garanzia viene
data dalla banca riguardo a un’eventuale continuazione del rapporto lavorativo.
L’insorgente, pertanto, in
qualità di stagista, non essendogli stato garantito alcun impiego da parte
dell’__________, poteva unicamente nutrire la speranza di restare impiegato presso
tale istituto bancario.
Egli non ha del resto mai sostenuto
di avere la certezza di venire riassunto dall’__________.
Di conseguenza il
ricorrente, beneficiando soltanto di un contratto di lavoro di durata determinata,
negli ultimi tre mesi di attività lavorativa prima dell’iscrizione in
disoccupazione era tenuto a compiere degli sforzi quantitativamente e
qualitativamente validi al fine di reperire un’occupazione adeguata (cfr.
consid. 2.4.).
2.12
Dapprima va segnalato che l’intero
incarto dell’URC concernente l’assicurato, il cui richiamo è stato indicato nel
ricorso (cfr. doc. I), è parte integrante della documentazione agli atti trasmessa
al TCA con la risposta di causa, come emerge dalla stessa (cfr. doc. III),
peraltro inviata al ricorrente (cfr. doc. IV).
Dalle tavole processuali
risultano comprovate, per il mese di dicembre 2004, due ricerche di lavoro
compiute in forma scritta presso la Banca __________ di __________ e presso
Banca __________ a __________ (cfr. doc. 3), per il mese di gennaio 2005,
quattro ricerche all’interno dell’__________ a __________, __________ e __________
e, per il mese di febbraio 2005, quattro ricerche sempre presso __________ a __________,
__________ e __________ (cfr. doc. 14).
Le ricerche relative al
mese di novembre 2004 presso la Banca __________ di __________ e presso __________
(cfr. doc. 3, I), sono ininfluenti ai fini della presente lite, in quanto
riguardano un mese che esula dal periodo determinante in questione (dicembre
2004.
– febbraio 2005).
Con l’atto ricorsuale
l’assicurato ha indicato di avere anche intrapreso telefonicamente numerosi sforzi
al fine di reperire un’occupazione (cfr. doc. I).
Tuttavia gli stessi non
sono stati documentati mediante una conferma per iscritto come, invece,
richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.), né sono stati
indicati i nominativi dei potenziali datori di lavoro che sarebbero stati
contattati.
Considerato che l’insorgente
ha avuto a più riprese la possibilità di elencare dettagliatamente le ricerche
che avrebbe effettuato e di comprovarle, tale omissione configura una
violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che
limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito
delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile -
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR 2001 KV
N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA del 9 maggio 2003 nella causa A.,
C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195
consid. 2; STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C 107/04, consid., 3; STFA
del 21 gennaio 2005 nella causa X., H 223/03, consid. 4.3.1.).
Tale obbligo è stato del
resto ossequiato dall’insorgente nel caso delle altre ricerche menzionate
intraprese presso l’__________, Banca __________ e la Banca __________ i __________.
In proposito va osservato
che l’Alta Corte in una sentenza del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des
Kantons Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, ha accolto il ricorso
dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale
con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare
ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva
asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la
possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura
di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni
precise, era rimasto vago.
Contestualmente il TFA ha
rilevato:
"
(…)
4.2
Ob trotz vorgängiger behördlicher
Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu
erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht
näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch
im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht
überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern
bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend
gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und
hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter
diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals
die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form
einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid
getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden
Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."
(STFA del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell
Ausserrhoden c/ G., C 234/04, consid. 4.2.; le sottolineature sono del
redattore)
L’assicurato deve, perciò,
sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle
asserite ricerche telefoniche (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA del 9
giugno 2005 nella causa C., C 107/04, consid., 3; STFA del 21 gennaio 2005
nella causa X., H 223/03, consid. 4.3.1.).
In simili condizioni,
occorre concludere che l’insorgente, avendo compiuto, nei mesi di gennaio e
febbraio 2005, otto ricerche unicamente all’interno dell’__________ e, nel mese
di dicembre 2004, solamente due ricerche in altri due istituti bancari, non si
è sufficientemente attivato al fine di reperire un impiego adeguato nei tre
mesi precedenti la disoccupazione.
Infatti le ricerche del
mese di dicembre 2004 sono insufficienti quantitativamente, mentre quelle dei
mesi di gennaio e febbraio 2005, a prescindere dalla questione di sapere se
quantitativamente siano sufficienti o meno, non sono valide dal profilo
qualitativo, siccome tutte sono state effettuate esclusivamente presso l’__________.
Il ricorrente, negli
ultimi tre mesi di attività lavorativa, avrebbe dovuto, da un lato, compiere
più ricerche in istituti bancari diversi dal suo ex datore di lavoro e,
dall’altro, diversificare le proprie ricerche anche in altri ambiti del settore
terziario.
Abbondanzialmente,
riguardo all’aspetto quantitativo, giova ribadire che, contrariamente a quanto
sostenuto dall’assicurato nel ricorso (cfr. doc. I), la giurisprudenza
cantonale, quale linea di riferimento, ha stabilito che per ogni periodo di
controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide. Il
TFA ha confermato tale principio, precisando che occorre valutare nel singolo
caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, ritenendo
in determinati casi un numero minimo di ricerche superiore a quattro (cfr.
consid. 2.5.).
2.13
Alla luce di
quanto appena esposto, il TCA ritiene che, nel caso concreto, avendo effettuato
delle insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di dicembre 2004 e gennaio e
febbraio 2005, l'assicurato ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno
imposto dalla legge.
L'insorgente,
dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai
sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.; 2.7.).
Per
quanto concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base
alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in disoccupazione
ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.8.).
Nel caso
di specie l’URC ha inflitto all’assicurato 9 giorni di sospensione (3 giorni
per le insufficienti ricerche del mese di dicembre 2004 + 3 giorni per le
insufficienti ricerche del mese di gennaio 2005 + 3 giorni per le insufficienti
ricerche del mese di febbraio 2005).
Tutto ben
considerato, la sospensione di 9 giorni inflitta all'assicurato
dall'amministrazione risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr.
consid. 2.8.).
La
decisione su opposizione del 10 maggio 2005 va, conseguentemente, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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