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Decisione

38.2005.54

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 ottobre 2005Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

N. 4) "vorweisen" kann, nicht jedoch die zweite Komponente, nämlich

die der Beitragspflichtiger Lohn (AHVG 5 II) anfällt. - Diese Zeiten können deshalb

vom begriffssystematischen Aspekt her gesehen (vgl. Begriff des Baitragsmonats)

an sich nicht als Beitragszeit betrachtet werden (vgl. AVIV 11 I: "… in

dem der Versicherte beitragspflichtig ist"). - Wenn nämlich weiter oben

(N. 4) festgestellt wurde, dass der neurechtliche Begriff der

"Beitragszeit" grundsätzlich auf die formale Dauer des

Arbeitsverhältnisses abstellt, so wurde diese Feststellung in erster Linie

gegenüber der Regelung im früheren Recht getroffen, wo bei der Bestimmung der Dauer

der "beitragspflichtigen Beschäftigung" der "volle

Arbeitstag" eine beherrschende Rolle spielte. - Durch wiederholten Hinweis

(vgl. z. B. N. 9, 19) auf AVIV 11 I ist die Bedeutung der Komponente der

Beitragspflicht für den Begriff der Beitragszeit mehrfach deutlich markiert

worden.

29

In diesem Zusammenhang ist im übrigen festzuhalten, dass

"Beitragspflicht" (vgl. auch "beitragspflichtig") und

Beitragszahlung nicht dasselbe sind. Eine Nichtbezahlung pflichtiger Beiträge

verhindert die Anrechenbarkeit von Zeiten, die grundsätzlich als

"Beitragszeit" in Betracht kommen können, nicht. - Nicht bezahlte

Pflichtbeiträge werden einfach von der Beitragsinkasso zuständigen

AHV-Organisation (AHV-Ausgleichkasse) nachgefordert.

30

Die Regelung nach Buchstabe c hat nur Bedeutung, soweit die beschränkte

Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit oder Unfall des

Arbeitnehmers (OR 324a I, II; vgl. Basler, Berner und Zürcher Skala)

dahingefallen oder durch Leistungen (Taggelder) der Kranken- oder

Unfallversicherung ersetzt (vgl. OR 324b betreffend obligatorischer UV) ist. -

Ebenso greift diese Regelung ein bei betreffenden Absenzen der Versicherten

während des Arbeitsverhältnisses, die nicht durch AHV/ALV-beitragspflichtige

Lohnzahlungen gedeckt sind.

(vgl.

G. Gerhads, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda 1987, Ad art. 13, N. 21, 22 e da 27 a

30, Vol. I, pag. 173 e 174)

Il

termine quadro per la riscossione dei contributi inizia a decorrere due anni

prima del giorno in cui sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla

prestazione (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

2.6. L’art 14

LADI, che regola l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione,

prevede, tra l’altro, che dall’adempimento del periodo di contribuzione è

esonerato colui che, durante il termine quadro (art. 9 cpv. 3), non è stato

vincolato per più di dodici mesi complessivamente da un rapporto di lavoro per

uno dei seguenti motivi e non ha quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

a. formazione

scolastica, riqualificazione e perfezionamento a

condizione che durante almeno 10 anni sia stato domiciliato

in

Svizzera;

b.

malattia, infortunio o maternità a condizione che durante

questo periodo sia stato domiciliato in Svizzera;

c.

soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene

d’arresto o d’educazione al lavoro oppure in un istituto

svizzero analogo.

(cfr.

art. 14 cpv. 1 LADI).

Sono

parimenti esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone

che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità o morte del coniuge oppure

per motivi analoghi o a causa di soppressione di una rendita di invalidità,

sono costrette ad assumere o ad estendere un’attività dipendente. Questa norma

è applicabile soltanto se l’evento corrispondente non risale a più di un anno e

la persona interessata dall’insorgere di questo evento era domiciliata in

Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 2 LADI).

2.7. Secondo

l’art. 23 cpv. 2 LADI, per gli assicurati che riscuotono un’indennità di

disoccupazione dopo il compimento del tirocinio e per le persone esonerate

dall’adempimento del periodo di contribuzione, il Consiglio federale stabilisce

importi forfetari quale guadagno assicurato. Esso tiene conto in particolare

dell’età, del livello di formazione nonché delle circostanze che hanno indotto

l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 14).

Sulla

base di questa delega il Consiglio federale ha poi adottato l’art. 41 OADI che,

in merito alle “Quote globali per il guadagno assicurato”, nella versione in

vigore dal 1° luglio 2003, stabilisce:

" 1Per il

guadagno assicurato delle persone che sono esonerate

dall'adempimento del periodo di contribuzione o

che riscuotono

un'indennità di disoccupazione dopo il

compimento del tirocinio

valgono le seguenti quote globali:

a. 153 franchi al

giorno per le persone che hanno concluso una

formazione

universitaria o che hanno acquisito una formazione

professionale

superiore o una formazione equivalente;

b. 127 franchi per

giorno per le persone che hanno concluso un tirocinio;

c. 102 franchi per

giorno per tutte le altre persone di 20 anni o più e 40 franchi per

giorno per quelle di età inferiore a 20 anni.

2Le quote globali sono ridotte del 50

per cento per gli assicurati che:

a. sono esonerati

dall'adempimento del periodo di contribuzione in virtù

dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI eventualmente in combinazione con

uno dei motivi di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere b

o c LADI oppure riscuotono l'indennità di disoccupazione al

termine di un tirocinio;

b. sono d'età

inferiore a 25 anni e

c. non hanno

obblighi di mantenimento nei confronti di figli ai sensi dell'articolo

33.

3I capoversi 1 e 2 non sono

applicabili alle persone il cui salario di

apprendista supera

la quota globale corrispondente.

4Mutando le circostanze per la

determinazione delle quote globali

durante la

riscossione dell'indennità giornaliera, è applicabile la

nuova quota globale

a partire dal periodo di controllo corrispondente.

5Consultata la commissione di

vigilanza, il Dipartimento federale

dell'economia

pubblica può, con effetto dall'inizio dell'anno civile,

adeguare le quote

globali all'evoluzione salariale."

2.8. Per permettere

un'applicazione corretta dell'art. 41 OADI, l'UFIAML (oggi SECO), nella

Circolare concernente l'indennità di disoccupazione, ha emanato le seguenti

istruzioni (cfr. numeri marginali 155 e 156) all'intenzione

dell'amministrazione:

" Per le persone che hanno svolto studi completi in un'università, in

una scuola tecnica superiore (STS), in una scuola normale o in una scuola

superiore per i quadri dell'economia e dell'amministrazione (SSQEA) è prevista

una quota globale di 153 franchi. Questa quota è parimenti applicabile alle

persone che hanno acquisito una formazione equivalente. In base alla prassi

della legge sulla formazione professionale, soltanto una formazione in una

scuola specializzata superiore che dura almeno 6 semestri sarà considerata come

una formazione equivalente (p. es. formazione in una scuola superiore di arti

applicate o di arti e mestieri, scuola per la formazione nel campo sociale).

Una formazione di una scuola dei tecnici di una durata inferiore a sei semestri

o un perfezionamento professionale riconosciuto svolto dopo il tirocinio e

certificato da un diploma federale o da un attestato professionale (p.es. esame

di maestro) non rientra pertanto in questa categoria; gli assicurati che hanno

acquisito una tale formazione sono indennizzabili sulla base della quota

globale prevista dall'articolo 41 capoverso 1 lettera b OADI.

Per le persone che

hanno ricevuto una formazione in una scuola specializzata o in un istituto

d'insegnamento, che può essere paragonata ad un tirocinio professionale

completo, si applica la quota globale di fr. 127 il giorno. Come formazione

equivalente in una scuola specializzata si può per esempio prendere in

considerazione: una formazione nel campo dell'amministrazione (tirocinio

d'impiegato d'amministrazione), dell'assistenza ai malati (infermiere, aiuto

medico, aiuto dentista) o nelle altre professioni sociali. Per formazione in un

istituto d'insegnamento si deve intendere per esempio la formazione in una

scuola media che termina con un esame di maturità. I diversi tipi di maturità

non hanno a tale proposito alcuna importanza. I diplomati di un liceo economico

sono equiparati alle persone che hanno concluso il loro tirocinio. Questa quota

globale può parimenti esser applicata alle persone che hanno terminato una scuola

di commercio senza diploma di maturità. Fondandosi parimenti sulla prassi della

legge sulla formazione professionale, si deve tuttavia esigere che la

formazione si estenda su almeno due anni a tempo pieno. Una formazione di un

anno in una scuola commerciale non dev'essere parificata ad un tirocinio

professionale completo. Per questi assicurati è applicabile la quota globale

prevista per le altre persone (fr. 87.- il giorno). Anche le formazione

empirica dev'essere trattata secondo i medesimi criteri. Soltanto le persone

che hanno ricevuto una formazione empirica di almeno due anni, ai sensi della

legge sulla formazione professionale, possono essere parificate alle persone

che hanno terminato un tirocinio completo. Le persone con una formazione

empirica di un anno, anche se possono presentare un attestato ufficiale, devono

essere indennizzate come le altre persone senza formazione professionale."

(cfr. Circolare ID 01.92, pag. 45, marginali 155 e 156)

A

proposito degli assicurati che non possiedono una formazione completa l'UFIAML

(oggi SECO) ha ancora precisato che:

" Secondo il tipo e lo svolgimento della formazione dell'assicurato,

la cassa deve prendere come base per il calcolo dell'indennità giornaliera la

quota globale corrispondente. Le quote globali stabilite all'articolo 41

capoverso 1 lettere a e b OADI possono essere applicate soltanto se

l'assicurato può provare una formazione completa mediante un diploma, un

attestato di capacità o qualsiasi altro certificato generalmente riconosciuto.

Gli assicurati che non possono provare di aver svolto una formazione completa

sono indennizzabili secondo l'articolo 41 capoverso 1 lettera c OADI (80% di

fr. 102.- il giorno, ordinanza del 3.12.1990). Un assicurato che può provare

sia una formazione professionale completa sia un'ulteriore formazione

professionale incompleta (ev. immediatamente prima della disoccupazione )

dev'essere indennizzato in base alla quota globale prevista per le persone con

una formazione professionale completa. Tutte le persone che possono provare

soltanto una formazione professionale di base non terminata per un motivo

qualsiasi, devono esser equiparate alle altre persone alle quali si applica la

quota globale prevista all'articolo 41 capoverso 1 lettera c OADI." (cfr.

Circolare ID 01.92, pag. 45, marginale 154)

Quanto

sopra riportato è stato confermato dal SECO sia nella Circolare relativa alle

indennità di disoccupazione (ID) del mese di gennaio 2002 e in vigore dal 1°

gennaio 2002 che in quella del mese di gennaio 2003 e in vigore dal 1° gennaio

2003 (Circolare ID gennaio 2002 e 2003, C26-C30)

Dal canto suo GERHARDS, in "Kommentar zum

Arbeitslosen-versicherungsgesetz", Vol. I, pag.

301, ha così illustrato la classificazione operata all'art. 41 OADI:

"

43 Alle Personen, die eine berufliche

Grundausbildung aus irgendwelchen Gründen ohne Abschluss aufgegeben haben, werden

nach dem niedrigsten Pauschalansatz (Fr. 87.--) entschädigt

(KS-ALE, Rz. 140 in fine), vorausgesetzt, dass sie nicht

schon eine andere berufliche Ausbildung besitzen.

44 Eine Ausbildung ist einem Hochschulabschluss

usw. gleichwertig, wenn sie reglementarisch (vgl. Studienreglement) mindestens

6 Semester gedauert hat, z.B. die Ausbildung an einer höheren Fachschule für

Gestaltung oder an einer Kunstgewerbeschule (vgl. auch Praxis nach BBG);

KS-ALE,

Rz. 141.

45 Als Ausbildungsgänge die einer abgeschlossenen Berufslehre

gleichgestellt werden können, kommen z.B. folgende in Betracht (vgl.

auch KS-ALE, Rz. 142):

- Ausbildung in Bereichen der Verwaltung

(Verwaltungslehre)

- Krankenpflege (Krankenschwester,

Krankenpfleger, Arzt- und Zahnarztgehilfinnen) und die

Ausbildung in den übrigen sozialen Berufen

- Ausbildung an einer Mittelschule (Maturität

ohne Unterschied des Typus, Eidgenössisches Handelsdiplom)

- der Weiterbildungsabschluss nach einer

Berufslehre, der zu einem eidgenössischen Diplom oder

Fachausweis (z.B. Meisterprüfung) führt, sofern diese

Ausbildung reglementarisch keine 6 Semester gedauert hat (sonst

vgl. oben N. 44)

- 2 jährige Anlehre gemäss BBG.

Die Ausbildung muss als

Vollzeitausbildung mindestens 2 Jahre gedauert haben (KS-ALE, Rz. 142).

46 Der Pauschalansatz für die übrigen Personen (Fr.

87.--) ist anzuwenden bei einer nur 1jährigen Anlehre selbst wenn für diese

ein amtlicher Ausweis ausgefertigt wird, ebenso für Personen

mit nur einer 1jährigen Handelsschulasbildung

(KS-ALE, Rz. 142)."

Va qui

inoltre ricordato che in una decisione del 23 febbraio 2000, pubblicata in DTF

126 V 36 = SVR 2000 ALV Nr. 24, chiamato a pronunciarsi sulla determinazione

dell'importo forfetario da considerare quale guadagno assicurato, il TFA ha

stabilito che per le persone esonerate dall'adempimento del periodo di

contribuzione per motivi di formazione che hanno conseguito la maturità, la

direttiva dell'ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro

pubblicata in Prassi AD 98/2 Foglio 2/8 e 2/9 così come Allegato 3, configura

un cambiamento di prassi che non si fonda su alcun motivo pertinente e che è in

contrasto con la legge nella misura in cui fissa, a far tempo dal 1° gennaio

1996, l'importo forfetario giornaliero da considerare quale guadagno assicurato

a franchi 102, anziché a franchi 127.

2.9. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato si è iscritto

in disoccupazione il 4 novembre 2004, rivendicando il diritto alle relative

prestazioni a far tempo dall’8 novembre 2004 (cfr. doc. 1).

Nella "Domanda

d’indennità di disoccupazione" il ricorrente ha indicato di cercare

un’occupazione a metà tempo, essendo abile al lavoro in misura del 50% e che il

suo ultimo datore di lavoro è stata la __________ di __________.

In

effetti dagli attestati del datore di lavoro del 26 novembre 2004,

rispettivamente del 21 dicembre 2004, risulta che l’assicurato è stato

impiegato dall’agenzia di collocamento menzionata dal 29 ottobre 2001 al 12

febbraio 2003 e dal 17 marzo al 10 aprile 2003. All’insorgente è stata

assegnata una serie di incarichi in qualità di pittore, avendo il medesimo

conseguito, il 16 agosto 2001, il relativo attestato di capacità. L’ultimo contratto

di lavoro, iniziato il 17 marzo 2003, avrebbe dovuto durare tre mesi. Tuttavia l’8

aprile 2003, successivamente all’infortunio occorso all’assicurato sul posto di

lavoro il 4 aprile 2003, la __________ ha disdetto il rapporto di impiego con

effetto dal 10 aprile 2003. Il ricorrente non ha contestato il licenziamento

(cfr. doc. 4, 5, 6, 8, 9, 10, III).

L’insorgente,

siccome a seguito dell’evento traumatico del 4 aprile 2003 è stato completamente

incapace al lavoro dal 4 aprile 2003 stesso sino al 7 novembre 2004, ha

ricevuto le indennità giornaliere ai sensi della LAINF da parte dell’__________.

Dall’8 novembre 2004 il ricorrente è poi stato ritenuto abile al lavoro al 50%

(cfr. doc. 11, 12).

Viste le

risultanze appena descritte, questa Corte deve innanzitutto concludere che, a

ragione, la Cassa ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di

disoccupazione, sulla base dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI (esonero

dell'obbligo di adempimento del periodo di contribuzione).

Infatti

nel termine quadro per il periodo di contribuzione, e meglio dall’8 novembre

2002 al 7 novembre 2004 (cfr. art. 9 LADI), il ricorrente, da una parte, non ha

svolto durante almeno dodici mesi un’occupazione soggetta a contribuzione.

Dall’altra,

però, egli non è stato vincolato da un rapporto lavorativo per oltre dodici

mesi complessivamente a causa dell’infortunio del 4 aprile 2003 che l’ha reso

inabile al lavoro al 100% fino al 7 novembre 2004 (cfr. consid. 2.4., 2.5.,

2.6.).

La Cassa,

facendo riferimento alle quote globali di cui all’art. 41 OADI, ha poi

stabilito che il guadagno assicurato pieno dell’insorgente ammonta a fr.

2'756.--.

L’assicurato

ha chiesto di conteggiare il guadagno assicurato fondandosi su quanto percepito

durante l’ultimo rapporto di lavoro con la __________ prima dell’infortunio più

precisamente fr. 30.-- all’ora, in quanto il sinistro ha avuto luogo mentre il

contratto di impiego con l’ex datore di lavoro era ancora valido,

rispettivamente sull’indennità giornaliera dell’__________ di fr. 131.85,

riportata al 50%, posta dopo il 10 aprile 2003 alla base del calcolo dei

contributi AVS quale persona senza attività lavorativa (cfr. doc. I).

Questa

Corte ritiene che non si possa dare seguito alle richieste del ricorrente.

In

effetti, nel caso di assicurati che non hanno adempiuto il relativo periodo di

contribuzione, ma che possono ugualmente beneficiare delle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione grazie all’esonero dall’adempimento

del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 LADI, la legge è chiara: il

guadagno assicurato viene calcolato sulla base di importi forfetari fissati dal

Consiglio federale (cfr. art. 23 cpv. 1 LADI; consid. 2.7.).

Nella

presente fattispecie l’evento traumatico del 4 aprile 2003, che ha reso

l’assicurato incapace al lavoro al 100% fino al 7 novembre 2004, è intervenuto

allorché egli era ancora vincolato dal contratto di lavoro con la __________. Però

il ricorrente, è stato licenziato per il 10 aprile 2003. Oltre a non avere

svolto per dodici mesi un’attività soggetta a contribuzione, egli non è dunque

neppure restato vincolato da un rapporto di lavoro per almeno dodici mesi pur

non lavorando a causa dell’infortunio (cfr. consid. 2.5.).

L’assicurato,

come già rilevato, non ha quindi adempiuto il periodo di contribuzione.

Pertanto quale

guadagno assicurato dell’insorgente non può, in ogni caso, essere ritenuto il

salario riscosso durante il periodo lavorativo.

È vero

che i contributi AVS per assicurati che non esercitano un’attività lucrativa e

che percepiscono delle rendite di invalidità o delle indennità giornaliere

dell’assicurazione infortuni obbligatoria vengono stabiliti sulla base di

queste ultime, considerate quale reddito conseguito sotto forma di rendite ai

sensi dell’art. 10 LAVS e 28 OAVS (cfr. RCC 1982 pag. 82). Tuttavia questa

circostanza riguarda, in primo luogo, l’assicurazione per la vecchiaia e i

superstiti e non l’assicurazione contro la disoccupazione. Essa riguarda

peraltro, il calcolo dei contributi e non il conteggio di prestazioni a cui un

assicurato ha diritto.

L’indennità

giornaliera percepita dall’__________ è dunque irrilevante ai fini della

determinazione del guadagno assicurato.

Di conseguenza

in concreto, visto, come esposto sopra, che l’assicurato va esonerato

dall’adempimento del periodo di contribuzione, il suo guadagno assicurato non

può che essere determinato sulla base degli importi forfetari previsti all’art.

41 cpv. 1 OADI (per alcuni casi analoghi cfr. STCA del 22 luglio 2003 nella causa

S., 38.2002.276; STCA del 3 aprile 2002 nella causa D., 38.2002.11).

In simili

condizioni, al ricorrente, che ha conseguito l’attestato federale di capacità

quale pittore (cfr. doc. 4), va applicata la quota globale di fr. 127.-- al

giorno (cfr. consid. 2.7., 2.8.).

Tale

ammontare, per stabilire il guadagno assicurato mensile pieno, deve poi essere

moltiplicato per 21,7 (cfr. art. 40a LADI).

Moltiplicando

la quota di fr. 127.-- giornalieri per 21,7 si ottiene proprio la somma di fr.

2'756.--, che corrisponde proprio a quella determinata dalla Cassa.

Dato che

l’assicurato, in quanto abile al lavoro al 50%, ricerca unicamente un’attività

a metà tempo, l’importo del guadagno assicurato di fr. 2'756.--, ai fini del

calcolo dell’indennità giornaliere a lui spettante, va considerato soltanto in

misura del 50%, pari a fr. 1'378.--, come del resto precisato dalla Cassa

medesima (cfr. doc. E, III).

Alla luce

di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata deve essere

confermata.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

Considerandi

2.

- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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