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38.2005.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 novembre 2005Italiano84 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138

consid. 2; STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; STFA

del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella

causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S.,

I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366

consid. 1b, qui: 12 giugno 2005).

Per

questo lasso di tempo va, dunque, vagliato se la Cassa ha correttamente o meno

negato all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STFA

dell’11 ottobre 2002 nella causa P., C 81/01, consid. 2 segg.).

2.5. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione

è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e

che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a)

e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

In una

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il TFA ha stabilito che il lavoratore in

posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta.

In una

sentenza relativa a un caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di

condono, in una decisione del 16 giugno 2003 nella causa G. (C 130/02), l'Alta

Corte ha confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha

osservato che:

"

(…)

4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non

possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la

vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro

appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del

lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta

società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2

febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello

stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto -

mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di

riscossione di prestazioni.

4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla

precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente

evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,

sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi

istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria

posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia

datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso

eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali

non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che,

secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e

dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e

riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del

consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore

unico di una SA familiare. (…)" (STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C

130/02)

In un

altro caso ticinese, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui a un assicurato,

vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, è stato

confermato l'ordine di restituzione di prestazioni ricevute indebitamente, il

TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

"

(…)

la precedente istanza ha

quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore

manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un

lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di

indennità per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare

a tempo parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante le

decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C 274/99],

I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario),

nel caso di specie, gli

accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo

che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art.

944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato

azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli

apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di

amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne

padre, S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione

a tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa disoccupazione

con la quale egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della

società, malgrado all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero

presenti tutte le azioni,

stante quanto precede, si

giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente

abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro

anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta -

con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così

inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto,

alle quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31

cpv. 3 lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione

giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di

prestazioni assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali

condizioni, è a ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere

dati i presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali

all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per

domandarne la restituzione. (…)."

(cfr. STFA del 15 luglio 2003

nella causa O., C 217/02)

Nella sentenza

del 7 giugno 2004 nella causa C. (C 87/02), chiamata a decidere nel caso di un

assicurato che, dopo aver svolto attività indipendente quale titolare di una

ditta individuale, in seguito ha lavorato quale direttore con firma individuale

di una SA, che ha rilevato le attività della sua ditta individuale e che lo ha

licenziato perché la banca che aveva concesso il prestito necessario per la

costituzione della società, poco tempo dopo (7 mesi), ha rinunciato al

finanziamento del progetto in quanto non lo ha ritenuto decollato, l'Alta Corte

ha, innanzitutto, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.

4.1 Secondo la giurisprudenza, il lavoratore che

gode di una situazione professionale analoga a quella di un datore di lavoro

non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato

formalmente licenziato dalla ditta, continua a determinarne le scelte oppure a

influenzarle in maniera determinante. Se così non fosse, tramite una

disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe elusa la

regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto, in particolare

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza del

16 dicembre 2003 in re E., C 301/02, consid. 2.1; DLA 2000 no. 14 pag. 67).

Giusta tale disposizione non hanno infatti diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda (si veda in proposito DTF 120 V 525 consid. 3b). In tal

senso esiste quindi uno stretto parallelismo tra il diritto alle indennità per

lavoro ridotto e quello a indennità di disoccupazione.

4.2 Diversa è invece la situazione nel caso in

cui il lavoratore dipendente, che si trova in una posizione assimilabile a

quella del datore di lavoro, lascia definitivamente la ditta a seguito della

sua chiusura. Lo stesso discorso vale se la ditta continua ad esistere, ma il

dipendente, tuttavia, in seguito alla disdetta del suo contratto, interrompe

ogni legame con la società. In tal caso egli può di principio pretendere

indennità di disoccupazione (DTF 123 V 238 seg.; SVR 2001 ALV no. 14 pag. 41

seg. consid. 2a; DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2; sentenza del 22 novembre

2002 in re R., C 37/02, consid. 3).

4.3 Al riguardo questa Corte ha inoltre

ripetutamente statuito che il fatto di subordinare il versamento di indennità

di disoccupazione all'interruzione di ogni legame con la società di cui la

persona interessata era alle dipendenze può apparire rigoroso a seconda delle

circostanze del caso concreto. Nondimeno, non si devono dimenticare i motivi

che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di

lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le

indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale

controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il

lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le

persone che occupano una posizione dirigenziale che, malgrado siano state

formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della

società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano

all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che

subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile

(sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).

Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei

legami con la sua società, non soltanto è impossibile controllare la perdita di

lavoro che subisce, ma esiste pure la possibilità che egli decida di perseguire

lo scopo sociale (DLA 2002 no. 28 pag. 183; sentenza del 22 novembre 2002 in re

R., C 37/02). In tal caso, eccezion fatta per un esame a posteriori delle

circostanze - che è contrario al principio secondo cui questo esame ha luogo

nel momento in cui si statuisce sul diritto dell'assicurato -, è quindi

impossibile determinare se le condizioni legali sono adempiute. Del resto con

la citata condizione non viene perseguito l'abuso in sé stesso, bensì il

rischio d'abuso (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).

(…)."

(cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C

87/02)

Viste le

particolarità del caso concreto e cioè:

- costituzione

il 1° gennaio 2000 della SA grazie ad un prestito bancario nell'ambito di un

programma speciale finalizzato a finanziare dei progetti a cui l'assicurato,

giovane imprenditore, già si occupava in precedenza quale titolare della sua

ditta individuale;

- sin

dall'inizio dipendenza totale dell'attività della nuova SA dal finanziamento

della banca;

- revoca

del sostegno al progetto dopo soli sette mesi dal suo avvio e conseguente

licenziamento dell'assicurato per il 30 settembre 2000;

- impossibilità

per l'assicurato, semplice direttore e non anche amministratore, di determinare

e/o di influenzare le scelte della società vista la chiara volontà della banca

di non sostenere il progetto, la mancanza di fondi per acquistare la materia

prima necessaria alla produzione dei prodotti progettati e l'obbligo di

restituire il prestito;

- verosimiglianza

del fatto che la liquidazione della ditta sia stata ritardata solo perché le

parti dovevano giungere ad un accordo in relazione alla restituzione del

prestito;

- l'assicurato

non ha determinato la conclusione del rapporto di lavoro che anzi sarebbe

continuato se non fosse stato interrotto il finanziamento;

- invito

esplicito all'assicurato di cercarsi un lavoro;

- l'amministratore

unico ha dichiarato che la società non aveva nessuna attività e che la stessa,

come poi avvenuto, sarebbe stata liquidata;

il TFA ha

concluso che "(…) per le sue peculiarità, la fattispecie non può essere

assimilata ai casi usuali di abuso in cui gestori e/o amministratori di società

anonime o altro, di cui detengono pure il capitale, vengono considerati quali

datori di lavoro, in quanto malgrado l'uscita dalla ditta - di principio decisa

personalmente - continuano a determinarne le scelte. (…)." La nostra

Massima Istanza ha osservato che:

"

(…)

5.2 Visto quanto sopra, il ricorrente può e

dev'essere senz'altro assimilato ad un dirigente licenziato che interrompe ogni

contatto con la società, anche se non per sua volontà, in quanto privato dei

mezzi necessari per continuare.

Ne consegue che il fatto che l'assicurato abbia

affermato di voler concludere i progetti avviati con la SA, rispettivamente

vendere il "know how" delle ditte, al fine di recuperare le spese

sostenute, non significa che egli abbia continuato o sia stato intenzionato a

lavorare per la E.________ SA, malgrado il licenziamento. In effetti un attento

esame dell'incarto permette di asserire che la conclusione cui è giunto il seco

poggia su un malinteso. C.________ ha sempre dichiarato di voler portare a

termine i progetti avviati con la SA e la X.________ in qualità di indipendente

- chiedendo espressamente alla Cassa disoccupazione di riottenere questo

statuto -, e, meglio, tramite la X.________, società individuale che gestiva

prima della fondazione della SA, non quale direttore della SA. Inoltre egli non

intendeva continuare la produzione, ciò che non poteva appunto fare, bensì

vendere i progetti in modo che venissero realizzati da altri. In simili

condizioni risulta provato con il grado della verosimiglianza preponderante

valido nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 204) che non vi era in concreto

alcun rischio di abuso e che quindi la perdita di lavoro di C.________ era

senz'altro controllabile (in tal senso il Tribunale federale delle

assicurazioni ha peraltro già statuito in un caso analogo alla presente

fattispecie, e più precisamente nella sentenza del 16 dicembre 2003 in re E., C

301/02, in cui è stato dimostrato che dopo essere stato liberato dagli

incarichi di direttore ed essere uscito dal consiglio di amministrazione,

l'interessato non aveva più svolto alcuna attività per la ditta).

Ne consegue che, potendo avvalersi il ricorrente

del diritto ad indennità di disoccupazione, dev'essere ancora esaminato se egli

è idoneo al collocamento. (…)."

(cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C

87/02)

Secondo

il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di

disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva.

La

situazione è invece differente quando il salariato, trovandosi in una posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa

a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento

volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad

esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe

definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato

può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione.

Infatti,

il TFA vuole, da una parte, evitare una possibile elusione della legge e,

dall'altra parte, impedire che un assicurato possa beneficiare indebitamente

delle indennità di disoccupazione.

Diversa è

pure la situazione dell'assicurato che, pur conservando una posizione analoga a

un datore di lavoro presso una ditta, si iscrive in disoccupazione dopo aver

lavorato quale dipendente per una durata di almeno sei mesi presso un'altra

ditta. In quel caso il diritto alle indennità va ammesso (cfr. STFA del 3

gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; SVR 2004 ALV Nr. 15 e a contrario STFA

del 16 settembre 2004 nella causa E., C 71/04).

2.6. Circa la

questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, in una sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N., (C 219/03), il

TFA ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei

Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage

stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und

ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die

Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche

Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur

zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche

Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege

(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden

Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3

lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren

Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit

Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die

Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie

der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung

verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur

Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2 % am Aktienkapital beteiligt war.

(…)."

(cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C

219/03)

In questo

contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la

posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del

consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 22 novembre 2002 nella

causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

In una

decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato

che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2

LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in

virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né

all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.

Contestualmente

il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al.

3 let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à

l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de

personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer

par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas

admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés

au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils

sont inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon

stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt

établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances

concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est

déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c

LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no

101 p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle

est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de

décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes

existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en

fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 sv. consid. 1b

et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe

que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les membres des

conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un

pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41

p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil

d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit

nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent

au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3). (…)”

(cfr. DLA 2004 N. 21, consid. 3.2, pag. 198)

Nella

decisione pubblicata in DTF 120 V 523, chiamata a statuire circa il diritto

alle indennità per lavoro ridotto di vicedirettori di una grande azienda,

l’Alta Corte ha concluso che per stabilire se un impiegato sia membro di un organo

decisionale supremo di un’azienda e per tale motivo escluso dal diritto alle

indennità per lavoro ridotto, deve essere esaminato di quanti poteri

decisionali egli disponga sulla base della struttura aziendale interna. Non è

ammissibile negare, in modo generico, a impiegati che esercitano mansioni

dirigenziali il diritto a indennità per lavoro ridotto per il solo fatto che

essi abbiano potere di firma e siano iscritti nel registro di commercio.

Contestualmente,

il TFA ha, in particolare, rilevato che:

"

(…)

b) Der Wortlaut von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG

ist hinsichtlich der vorliegen interessierenden Frage insoweit klar, als nur

Personen vom Entschädigungsanspruch bei kurzarbeit ausgeschlossen werden,

welche die Entscheidungen der Arbeitgeberfirma bestimmen oder zumindest

massgeblich beeinflussen können. Soweit leitende Angestellte vom Ausschluss

erfasst sind, muss es sich um Mitglieder eines obersten betrieblichen

Entscheidungsgremiums handeln. Daraus folgt, dass bei grösseren Betrieben mit

mehrstufiger Organisation und mehreren Führungsebenen nicht sämtliche

Angestellten mit leitenden Funktionen vom Entschädigungsanspruch ausgenommen

sind. Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG erfasst vielmehr nur Personen, welchen bei der

Willensbildung des Betriebes entscheidende oder zumindest massgebliche

Bedeutung zukommt, was auf Mitglieder des höchsten Entscheidungsgremiums, nicht

aber auf Angestellte in untergeordneten Kaderfunktionen zutrifft.

Zum gleichen Ergebnis führt auch eine Auslegung,

welche sich an Sinn und Zweck von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG orientiert. Mit

dieser Bestimmung sollte bei der Kurzarbeitsentschädigung (und in Verbindung

mit Art. 42 Abs. 3 AVIG bei der Schlechtwetterentschädigung) dem Missbrauch

bewusst ein Riegel geschoben werden (BGE 113 V 77 Erw. 3c; GERHARDS, a.a.O., N

43 zu Art. 31 AVIG). Eine Missbrauchsgefahr besteht indessen hauptsächlich bei

Personen, die als oberste Entscheidungsträger eines Betriebes befugt sind,

Kurzarbeit anzuordnen, nicht aber bei den übrigen Kadermitarbeitern wie Vizedirektoren,

Prokuristen usw., die regelmässig nicht zuständig sind, über die Einführung von

Kurzarbeit zu entscheiden. Insoweit ist der Argumentation des BIGA

beizupflichten. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist es daher nicht

zulässig, Angestellte in leitenden Funktionen allein deswegen generell vom

Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung auszuschliessen, weil sie für einen

Betrieb zeichnungsberechtigt und im Handelsregister eingetragen sind. Vielmehr

ist in jedem Fall zu prüfen, welche Entscheidungsbefugnisse einer Person

aufgrund der internen betrieblichen Struktur zukommen. Diese Auffassung steht

auch in Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung. In BGE 113V 78 Erw. 4

hat das Eidg. Versicherungsgericht für den Ausschluss vom

Entschädigungsanspruch nebst den in jenem Fall im Vordergrund stehenden

Beteiligungsverhältnissen insbesondere auch die gesellschaftsinterne Stellung

der betroffenen Personen und die besondere Struktur der Gesellschaft als

massgebend erachtet. Aus dem im angefochtenen Entscheid erwähnten

unveröffentlichten Urteil B. vom 9. Juni 1993 kann für die vorliegende

Streitsache schon deshalb nichts abgeleitet werden, weil es in jenem Fall um

den Anspruch eines einzelzeichnungsberechtigten Angestellten eines als

Einzelfirma geführten Kleinbetriebes auf Kurzarbeitsentschädigung ging (...)."

(cfr. DTF 120 V 521, consid. 3b, pag. 525-526)

Il TFA ha

poi concluso che:

"

(…)

4.- Wie aus den eingereichten Unterlagen ersichtlich

ist, gehören die von Kurzarbeit betroffenen Vizedirektoren nicht dem obersten

betrieblichen Entscheidungsgremium der Beschwerdeführerin an. Vielmehr handelt

es sich um Fachspezialisten, Stabsmitarbeiter oder Ressortchefs mit

beschränkten Entscheidungsbefugnissen. Aufgrund der hierarchischen Gliederung

der X AG kann als erstellt gelten, dass sie die Entscheidungen der

Arbeitgeberfirma weder bestimmen noch massgeblich beeinflussen können. (...)"

(cfr. DTF 120 V 521, consid. 4, pag. 527)

Il principio secondo cui

il diritto alle prestazioni di un membro di un consiglio di amministrazione è

escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le sue funzioni

all’interno della società è stato ribadito nella STFA del 27 gennaio 2005 nella

causa I., C 45/04, consid. 3.1.

In tale sentenza l’Alta

Corte ha stabilito che il diritto alle indennità di disoccupazione non doveva

essere negato a un assicurato in applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI

e della giurisprudenza di cui alla DTF 123 V 234, in quanto egli, benché

occupasse una posizione dirigenziale nella SA, non poteva influenzare in modo

preponderante l’attività dell’azienda di cui deteneva soltanto 8 delle 50

azioni nominative e di cui il padre, azionista maggioritario, era

l’amministratore unico.

Inoltre nella STFA del 20

aprile 2005 nella causa Cassa cantonale di disoccupazione del Cantone S. Gallo

c/ P., C 75/04, il TFA ha rilevato che una persona con posizione analoga a un

datore di lavoro ha diritto alle indennità di disoccupazione, allorché la sua

partenza dalla società è definitiva. Ciò va constatato per mezzo di criteri

univoci, che escludono qualsiasi dubbio in proposito, quale la cancellazione

dell’iscrizione della persona in questione dal Registro di commercio. Infatti

l’uscita dalla società di una persona risulta riconoscibile solo con mediante

tale cancellazione ai terzi.

2.7. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha avuto altresì modo di allargare il campo

applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge

di una persona menzionata all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. STFA del 4

luglio 2005 nella causa M., C 270/04 consid. 2.5.; sentenza inedita del 26

luglio 1999 in re M., STFA del 7 dicembre 2004 in re W., C 193/04, consid. 3; cfr. inoltre Regina Jäggi, Eingeschränkter Anspruch auf

Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge

Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). Secondo il TFA, infatti, fintanto che la persona menzionata all'art.

31 cpv. 3 lett. c LADI è in grado di influenzare in maniera determinante l'attività

del datore di lavoro, ha anche la possibilità di impiegare nuovamente il

proprio coniuge (cfr. ad es. le sentenze del 7 dicembre 2004 in re K., C

150/04, consid. 2, e del 23 febbraio 2004 in re T., C 249/03, consid. 2.1). Il

quale coniuge, in questo modo, può influenzare la perdita di lavoro da lui

subita rendendo la sua disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza

citata del 7 dicembre 2004 in re W., consid. 3).

Chiamata

a pronunciarsi circa il diritto alle indennità di un assicurato che, dopo

essere stato licenziato, ha abbandonato la carica di amministratore unico della

SA sua datrice di lavoro, ha venduto tutte le azioni ed inoltre sua moglie è

entrata nel consiglio di amministrazione della stessa società, l'Alta Corte ha,

tra l'altro, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

2.5 Am 15. Januar 2003 trat der Beschwerdeführer

aus dem Verwaltungsrat zurück und verkaufte anschliessend das gesamte

Aktienkapital. Auf den gleichen Zeitpunkt trat seine Ehefrau als Mitglied mit

Einzelunterschrift in den Verwaltungsrat ein und übernahm eine von hundert

Aktien. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, es fehle an

einem Ausschlussgrund im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, da das

Erfordernis der Gleichzeitigkeit nicht gegeben sei. Diesem Einwand kann nicht

gefolgt werden. In der Zeit vor der ausserordentlichen Generalversammlung vom

15. Januar 2003 war zwar der Beschwerdeführer Alleineigentümer und einziger

Verwaltungsrat der Firma. Anhand der Akten ergibt sich jedoch, dass bereits vor

der genannten ausserordentlichen Generalversammlung seine Ehefrau in relevanter

Art und Weise an der Betriebsführung mitgewirkt hatte, allerdings ohne

handelsregistermässig in Erscheinung zu treten. Diesbezüglich ist darauf

hinzuweisen, dass sie die Kündigung des Arbeitsverhältnisses ihres Ehemannes

(ohne ersichtlichen Grund) mit unterzeichnet hatte. Sodann betreute sie

firmenintern ein Mandat, welches Anlass dafür war, in den neuen Verwaltungsrat

einzutreten. Damit steht fest, dass in der Zeit bis zum 15. Januar 2003 beide

Eheleute in der Firma massgebliche Funktionen wahrgenommen hatten. Mit den

Beschlüssen der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2003

verblieb die Ehefrau in der Firma und erhielt eine auch nach aussen sichtbare

Vertretungsbefugnis. Zu erwähnen bleibt, dass die Aufgabe des genannten Mandats

durch die Firma per Ende März 2003 B.________ nicht zum Rücktritt aus dem

Verwaltungsrat bewogen hatte. Dieser Umstand ist insofern jedoch ohne

Bedeutung, als der Beschwerdeführer per 1. April 2003 eine neue Vollzeitstelle

angetreten hat. Entscheidend ist, dass im Zeitpunkt des Eintritts der

Arbeitslosigkeit der Beschwerdeführer und seine Ehegattin in massgeblicher

Weise an der Firma mitwirkten und der eine Ehegatte diese Stellung weiter

beibehielt.

2.6 Die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung

wurde im vorliegenden Fall daher zu Recht abgelehnt. Bei dieser Rechtslage

braucht nicht weiter geprüft zu werden, ob die Anspruchsvoraussetzungen im

Sinne von Art. 8 Abs. 1 AVIG (wozu u.a. ein anrechenbarer Arbeitsausfall

gehört) erfüllt sind.

(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella

causa N., C 219/03)

In

un'altra sentenza del 5 luglio 2004 nella causa D., (C 155/03) il TFA, nel caso

di un assicurato licenziato da una Sagl nella quale sua moglie ha rivestito il

ruolo di socia gerente con diritto di firma individuale e socia principale, ha

ancora stabilito che:

"

(…)

2.2 D.________ war sowohl bei der Kündigung am

29. April 2002 als auch bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwar nicht

Organ der Arbeitgeberfirma Firma C.________ GmbH, doch war er finanziell daran

beteiligt. Hingegen blieb seine Ehefrau K.________ einzelzeichnungsberechtigte

Geschäftsführerin und Hauptgesellschafterin der Firma C.________ GmbH. Sie

besass auch bei momentaner Inaktivität der Firma weiterhin die

Dispositionsfreiheit und damit die Möglichkeit, den statutarischen

Gesellschaftszweck beispielsweise durch Neuakquisition von Aufträgen zu

verwirklichen und dannzumal ihren Ehemann erneut anzustellen. Daran vermögen

die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts zu ändern. Wenn die

GmbH trotz Inaktivität aus irgendwelchen Gründen im Handelsregister nicht

gelöscht werden soll, so hat der Beschwerdeführer die sich daraus ergebenden

rechtlichen Konsequenzen (hier: Fortdauer der arbeitgeberähnlichen Stellung) zu

tragen. Unter solchen Umständen kann weder eine rechtsmissbräuchliche Umgehung

der Vorschriften über die Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines

missbräuchlichen Beanspruchens der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr.

22 S. 242 Erw. 4, bestätigt im Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03])

ausgeschlossen werden. Daher könnte kein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung

entstehen. Folglich muss rechtsprechungsgemäss (BGE 123 V 234) auch ein Anspruch

auf Arbeitslosenentschädigung verneint werden. Nach dem klaren Wortlaut des

Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG hätte der Beschwerde führende Ehemann keinen

Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung; denn seine Ehefrau war

Einzelzeichnungsberechtigte der Arbeitgeberin. Diese Ausschlusseigenschaft

("Ehegatte") verliert er bei Eintritt der Ganzarbeitslosigkeit nicht.

(…)." (cfr. STFA del 5 luglio 2004 nella

causa D., C 155/03)

Infine nella STFA del 4

luglio 2005 nella causa M., C 270/04 la nostra Massima Istanza ha negato

all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, poiché il marito in

qualità di unico socio gerente della società datrice di lavoro, dopo averla già

assunta due volte, dapprima in qualità di direttrice e in seguito come

segretaria, ha continuato a rivestire tale sua posizione anche successivamente

a quando essa è stata licenziata e ha continuato a impiegarla a ore, conservando

così la capacità di disporre dell’azienda.

2.8. L’Alta Corte ha negato il

diritto alle indennità di disoccupazione in quanto l’assicurato ha conservato

una posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro, tra

l’altro, nei seguenti casi.

In una

decisione pubblicata in DLA 2001 N. 25 pag. 218 il TFA ha stabilito che un

dirigente di una società anonima che affida il suo posto di amministratore

unico e le sue azioni, che rappresentano il 99% del capitale sociale, al

proprio coniuge non ha diritto all'indennità di disoccupazione fintantoché

l'iscrizione della liquidazione della società non è stata richiesta presso il

Registro di commercio. Egli continua infatti a mantenere un influsso

determinante sulle decisioni dell'impresa e si trova di fatto in una posizione

simile a quella di un datore di lavoro.

In

un'altra decisione pubblicata in DLA 2002 N. 28, pag. 183, chiamata a

pronunciarsi sui presupposti del diritto alle indennità per lavoro ridotto, nel

caso in cui una ditta in liquidazione è dichiarata in fallimento, ma tale

fallimento viene in seguito sospeso per mancanza di attivi e il dirigente aziendale

a cui è stato disdetto il contratto ne diventa il liquidatore, pur restando

l'azionista di maggioranza e l'unico membro del consiglio d'amministrazione,

l'Alta Corte ha stabilito che siccome la liquidazione continua anche dopo la

sospensione del fallimento, gli organi della società -in casu l'assicurato in

qualità di membro del consiglio d'amministrazione - possono tra l'altro

decidere di proseguire le attività della ditta fino alla sua vendita o al suo

scioglimento.

Questa

circostanza esclude il diritto all'indennità di disoccupazione dell'assicurato

- elusione delle disposizioni relative all'indennità per lavoro ridotto (art.

31 cpv. 3 lett. c LADI).

In

un'altra decisione pubblicata in DLA 2003 N. 22, pag. 140, l'Alta Corte, ha

stabilito che la legge (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI) e la giurisprudenza (DTF

123 V 234) non si prefiggono di combattere l'abuso rappresentato dal versamento

dell'indennità di disoccupazione ad un lavoratore con una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro ma piuttosto di prevenire l'abuso in quanto tale.

In

quell'evenienza il TFA ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione

all'assicurato che, quale socio fondatore, amministratore unico e solo

azionista, ha continuato a esercitare un'attività ridotta presso la sua società

ex datrice di lavoro.

La nostra

Massima Istanza si è confermata nella propria giurisprudenza e ha negato il

diritto alle indennità di disoccupazione, tra l'altro, anche nei seguenti casi:

- assicurato

che, quale amministratore unico e azionista, dopo la decisione di liquidazione,

è stato incaricato della liquidazione della SA (cfr. STFA del 14 luglio 2003

nella causa C., C 83/03);

- assicurato

che, fino alla decisione di scioglimento della ditta, ha mantenuto la posizione

di membro del consiglio d'amministrazione con diritto di firma collettivo a due

all'interno della SA sua datrice di lavoro (cfr. STFA del 26 settembre 2003

nella causa B., C 95/03);

- assicurato

che dopo essere stato licenziato è uscito dal consiglio d'amministrazione e ha

venduto tutto il pacchetto azionario della ditta sua datrice di lavoro la cui

moglie, che già svolgeva funzioni importanti e che deteneva un mandato, è

entrata quale membro nel nuovo consiglio d'amministrazione (cfr. STFA del 2

giugno 2004 nella causa N., C 219/03);

- assicurato

che, dopo essere stato licenziato, ha conservato la posizione di membro del

consiglio di amministrazione con diritto di firma collettiva a due all'interno

della SA sua datrice di lavoro (cfr. STFA dell'8 giugno 2004 nella causa K., C

110/03);

- assicurato

che, fino all'apertura del fallimento, ha mantenuto la posizione di socio

gerente con diritto di firma individuale della Sagl sua datrice di lavoro (cfr.

STFA del 16 giugno 2004 nella causa F., C 210/03);

- assicurato

che, nonostante un periodo di inattività della ditta, conserva una

partecipazione finanziaria nella società e la cui moglie riveste la carica di

socia gerente con diritto di firma individuale della Sagl (cfr. STFA del 5

luglio 2004 nella causa D., C 155/03);

- assicurato

che, dopo aver interrotto la sua attività indipendente e dopo aver trovato una

soluzione per la cura della figlia, resta iscritto a registro di commercio

quale membro illimitatamente responsabile della sua società in accomandita (cfr.

STFA del 7 luglio 2004 nella causa D., C 11/04;

- assicurato

che, dopo lo scioglimento della società nella quale ha rivestito la carica di

socio gerente, mantiene le sue funzioni e viene iscritto a registro di

commercio quale liquidatore con diritto di firma individuale della Sagl (cfr.

STFA del 14 luglio 2004 nella causa L., C 19/04);

- assicurata

il cui coniuge, che ha creato e in seguito trasformato la sua ditta individuale

in una Sagl, riveste la carica di socio gerente della Sagl sua datrice di

lavoro (cfr. STFA del 24 settembre 2004 nella causa S., C 30/04).

Dalla

giurisprudenza federale appena riprodotta si evince che la posizione analoga a

quella di un datore di lavoro è riconosciuta, in particolare, allorquando

l'assicurato e/o il suo coniuge, quale membro del consiglio di amministrazione

e/o amministratore unico, socio gerente e socio illimitatamente responsabile,

conserva questa sua posizione anche dopo aver perso il lavoro dalla SA, Sagl e

società in accomandita sua datrice di lavoro.

2.9. Nella già

citata sentenza del 14 luglio 2003 nella causa C. (C 83/03), chiamata a

pronunciarsi circa il diritto alle indennità di disoccupazione dopo l’apertura

del fallimento e la sospensione dello stesso per mancanza di attivi, nel caso

di un assicurato che, quale amministratore unico e azionista, dopo la decisione

di liquidazione, è stato incaricato della liquidazione della SA, l’Alta Corte

ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.1Der Beschwerdeführer war einziger

Verwaltungsrat und ab 15. September 2000 Geschäftsführer der R.________ SA, In

dieser letzteren Funktion ist er arbeitslosenversicherungsrechtlich

unbestrittenermassen als Arbeitnehmer zu betrachten. Der Arbeitsvertrag wurde

am 21. August 2001 rückwirkend auf den 30. Juni 2001 aufgelöst. Andererseits

war er Aktionär dieser Firma. Hätte er ein Gesuch um Kurzarbeitsentschädigung

Considerandi

eingereicht, so wäre dieses unter Hinweis auf Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG

abgelehnt worden. Vorliegend geht es jedoch nicht um Kurzarbeitsentschädigung,

sondern um Arbeitslosenentschädigung nach Art. 8 ff. AVIG. Aus dem Umstand,

dass die Art. 8 ff. AVIG keine entsprechende Norm für den Bereich der

Arbeitslosenentschädigung kennen, lässt sich indes nicht folgern, die in Art.

31.

Abs. 3 lit. c (und Art. 51 Abs. 2) AVIG genannten arbeitgeberähnlichen

Personen hätten in jedem Fall Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei

Ganzarbeitslosigkeit. Kurzarbeit kann nicht allein in einer Reduktion der

täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Arbeitszeit, sondern auch darin

bestehen, dass ein Betrieb (bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis) für eine

gewisse Zeit vollständig stillgelegt wird. In einem solchen Fall ist ein

Arbeitnehmer mit arbeitgeberähnlicher Stellung nicht anspruchsberechtigt. Wird

das Arbeitsverhältnis jedoch gekündigt, liegt Ganzarbeitslosigkeit vor, und es

besteht unter den Voraussetzungen von Art. 8 ff. AVIG grundsätzlich Anspruch

auf Entschädigung. Dabei kann nicht von einer Gesetzesumgehung gesprochen

werden, wenn der Betrieb geschlossen wird, das Ausscheiden des betreffenden

Arbeitnehmers mithin definitiv ist. Entsprechendes gilt für den Fall, dass das

Unternehmen zwar weiterbesteht, der Arbeitnehmer aber mit der Kündigung

endgültig auch jene Eigenschaft verliert, deretwegen er bei Kurzarbeit aufgrund

von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG vom Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung

ausgenommen wäre. Eine grundsätzlich andere Situation liegt jedoch dann vor,

wenn der Arbeitnehmer nach der Entlassung seine arbeitgeberähnliche Stellung im

Betrieb beibehält und dadurch die Entscheidungen des Arbeitgebers weiterhin

bestimmen oder massgeblich beeinflussen kann (BGE 123 V 237 Erw. 7b/bb mit

Hinweisen).

3.2

Mit öffentlicher Urkunde vom 12. Oktober 2001

beschloss eine ausserordentliche Generalversammlung die Auflösung der

R.________ SA. Nachdem der Beschwerdeführer am 15. Oktober 2001 deren Bilanz

hinterlegt hatte, eröffnete der Konkursrichter am 16. Oktober 2001 über die

aufgelöste Gesellschaft den Konkurs, welcher am 24. Oktober 2001 mangels

Aktiven wieder eingestellt wurde. Wird das Konkursverfahren mangels Aktiven

nicht durchgeführt, sondern nach Massgabe von Art. 230 SchKG eingestellt,

fallen die Befugnisse, die das Konkursrecht den Konkursorganen mit Bezug auf

die Verwaltung und Verwertung der Konkursmasse verleiht, dahin. Ebenso entfällt

(unter Vorbehalt von Art. 269 SchKG und Art. 134 VZG) die damit

zusammenhängende Beschränkung des Verfügungsrechts der Gemeinschuldnerin und

der Vertretungsbefugnis ihrer Organe. Die Gesellschaftsorgane behalten während

der Liquidation ihre gesetzlichen und statutarischen Befugnisse bei, soweit sie

zur Durchführung der Liquidation erforderlich sind und dem Liquidationszweck

nicht entgegenstehen und die daraus abgeleiteten Handlungen ihrer Natur nach

nicht von den Liquidatoren vorgenommen werden können. Dazu kann auch die

Weiterführung des Geschäfts bis zu dessen Verkauf oder Auflösung gehören (AHI

1994.

S. 37 Erw. 6c mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Lehre). Der Zustand der

Liquidation dauert nach Einstellung des Konkurses mangels Aktiven (Art. 230

SchKG) an und führt nach Abschluss zur Löschung der Firma im Handelsregister

(Art. 739 Abs. 1, Art. 743 ff. OR), was vorliegend am 8. Februar 2002 erfolgte.

3.3

Aktenmässig steht damit fest, dass der

Beschwerdeführer nach dem Liquidationsbeschluss weiterhin als einziger

Verwaltungsrat mit der Liquidation der aufgelösten Firma, deren Aktionär er

weiterhin war, betraut war. Damit hatte er bis zur Eintragung der Auflösung im

Handelsregister eine arbeitgeberähnliche Stellung inne.

3.4

Nach dem Gesagten bekleidete der

Beschwerdeführer bei der konkursiten R.________ SA nicht nur bis zur

Konkurseröffnung (16. Oktober 2001), sondern bis zur Löschung der Firma im

Handelsregister (8. Februar 2002) eine arbeitgeberähnliche Stellung. Die

Vorinstanz prüfte einlässlich die Anspruchsberechtigung für die Zeit nach der

Konkurseröffnung und verneinte diese mit zutreffender Begründung (angefochtener

Entscheid S. 6 ff., Erw. 4.3). Darauf wird verwiesen. Diese Erwägungen gelten

auch für den hier noch verbleibenden Zeitraum vom 9. Februar bis zum 12. März

2002.

Daran vermögen die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nichts

zu ändern.

(…).“ (cfr. STFA del 14 luglio 2003 nella causa C., C 83/03)

La nostra Massima Istanza

si è riconfermata nella propria giurisprudenza e, in una decisione del 10

febbraio 2005 nella causa Seco contro F. e Sozialversicherungsgericht des

Kantons Zürich (C 295/03), chiamata a pronunciarsi circa il diritto alle

indennità di disoccupazione, prima della cancellazione a Registro di Commercio

della Sagl, nel caso di un assicurato a cui è stata affidata la liquidazione

della società per la quale egli è stato iscritto quale socio gerente con

diritto di firma individuale, ha ribadito che:

" (…)

3.

Der Beschwerdegegner gründete im Oktober 1997

zusammen mit seiner Ehefrau die S.________ GmbH, welche den Sitz in X.________

und ein Stammkapital von Fr. 20'000.- hatte, das je zur Hälfte von den beiden

Gründern gehalten wurde. Die Ehefrau war im Handelsregister als

Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, der

Beschwerdegegner als Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung eingetragen.

Gemäss Tagebucheintrag vom 6. April 2000 wurden die Statuten am 18. Februar

2000.

geändert. Die Ehefrau schied vollständig aus der S.________ GmbH aus. Ihr

Ehemann übernahm deren Stammanteil und war fortan einziger Gesellschafter und

Geschäftsführer mit Einzelunterschrift. In der zuletzt innegehabten Funktion

ist er arbeitslosenversicherungs-rechtlich unbestrittenermassen als

Arbeitnehmer zu betrachten. Entgegen der Eintragung im Handelsregister war der

Beschwerdegegner mit Arbeitsvertrag vom 1. Januar 1998 ab diesem Datum als

Geschäftsführer angestellt. Dieser Arbeitsvertrag wurde auf den 31. August 2002

aufgelöst. Da er Gesellschafter und Geschäftsführer der Arbeitgeberin war, wäre

ein Gesuch um Kurzarbeitsentschädigung unter Hinweis auf Art. 31 Abs. 3 lit. c

AVIG abgelehnt worden. Vorliegend geht es jedoch nicht um

Kurzarbeitsentschädigung, sondern um Arbeitslosenentschädigung nach Art. 8 ff. AVIG.

Wird das Arbeitsverhältnis gekündigt, liegt Ganzarbeitslosigkeit vor, und es

besteht unter den Voraussetzungen von Art. 8 ff. AVIG grundsätzlich Anspruch

auf Entschädigung, sofern keine Gesetzesumgehung vorliegt. Davon kann nicht

gesprochen werden, wenn der Betrieb geschlossen wird, das Ausscheiden des

betreffenden Arbeitnehmers mithin definitiv ist. Entsprechendes gilt für den

Fall, dass das Unternehmen zwar weiterbesteht, der Arbeitnehmer aber mit der

Kündigung endgültig auch jene Eigenschaft verliert, deretwegen er bei

Kurzarbeit aufgrund von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG vom Anspruch auf

Kurzarbeitsentschädigung ausgenommen wäre. Eine grundsätzlich andere Situation

liegt vor, wenn der Arbeitnehmer nach der Entlassung seine arbeitgeberähnliche

Stellung im Betrieb beibehält und dadurch die Entscheidungen des Arbeitgebers

weiterhin bestimmen oder massgeblich beeinflussen kann (BGE 123 V 237 Erw.

7b/bb mit Hinweisen). Gemäss konstanter Rechtsprechung ist der Begriff des

Ausschlusses dieser Personen absolut zu verstehen (SVR 1997 AlV Nr. 101 S. 310

Erw. 5 mit Hinweisen), denn eine massgebliche Entscheidungsbefugnis im Sinne

der betreffenden Regelung ist ex lege gegeben und braucht im konkreten

Einzelfall daher nicht geprüft zu werden, und zwar selbst dann, wenn ihre

Kapitalbeteiligung klein ist und sie nur über die kollektive

Zeichnungsberechtigung verfügt (BGE 123 V 236 Erw. 7a mit Hinweisen). Denn bei

diesen Umständen kann weder eine rechtsmissbräuchliche Umgehung der

Vorschriften über die Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines

missbräuchlichen Beanspruchens der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr.

22.

S. 242 Erw. 4, bestätigt in SVR 2004 AlV Nr. 15 S. 46) ausgeschlossen

werden.

3.2

Am ... September 2003 eröffnete der

Konkursrichter des Bezirksgerichts den Konkurs über die Gesellschaft, stellte

des Konkursverfahren indessen am 9. Oktober 2003 mangels Aktiven wieder ein.

Diese Verfügung wurde im Handelsamtsblatt Nr. ... vom ... Oktober 2003

publiziert. Nachdem gegen die vorgesehene Löschung offenbar kein Einspruch

erhoben worden war, wurde die S.________ GmbH am 27. Januar 2004 im

Handelsregister im Sinne von Art. 66 Abs. 2 Satz 2 HRegV von Amtes wegen

gelöscht.

Gemäss Art. 823 OR gelten hinsichtlich einer GmbH

für die Bestellung und Abberufung von Liquidatoren, für die Durchführung der

Liquidation, die Löschung der Gesellschaft im Handelsregister und die

Aufbewahrung der Geschäftsbücher die Bestimmungen des Aktienrechts. Wird das

Konkursverfahren mangels Aktiven nicht durchgeführt, sondern nach Massgabe von

Art. 230 SchKG eingestellt, fallen die Befugnisse, die das Konkursrecht den

Konkursorganen mit Bezug auf die Verwaltung und Verwertung der Konkursmasse

verleiht, dahin. Ebenso entfällt (unter Vorbehalt von Art. 269 SchKG und Art.

134.

VZG) die damit zusammenhängende Beschränkung des Verfügungsrechts der

Gemeinschuldnerin und der Vertretungsbefugnis ihrer Organe. Die

Gesellschaftsorgane behalten während der Liquidation ihre gesetzlichen und

statutarischen Befugnisse bei, soweit sie zur Durchführung der Liquidation

erforderlich sind und dem Liquidationszweck nicht entgegenstehen und die daraus

abgeleiteten Handlungen ihrer Natur nach nicht von den Liquidatoren vorgenommen

werden können. Dazu kann auch die Weiterführung des Geschäfts bis zu dessen Verkauf

oder Auflösung gehören (AHI 1994 S. 37 Erw. 6c mit Hinweisen auf Rechtsprechung

und Lehre). Der Zustand der Liquidation dauert nach Einstellung des Konkurses

mangels Aktiven (Art. 230 SchKG) an und führt nach Abschluss zur Löschung der

Firma im Handelsregister (Art. 739 Abs. 1, Art. 743 ff. OR).

3.3

Mit Blick auf die Erwägungen der Vorinstanz

mag diese rechtliche Situation mit den wirtschaftlichen Gegebenheit in einem

gewissen Widerspruch stehen und dem Beschwerdegegner hart erscheinen. In

einlässlicher Würdigung vergleichbarer Umstände bestätigte das Eidgenössisches

Versicherungsgericht die dargestellte Rechtslage in ARV 2003 Nr. 22 S. 242 Erw.

4.

Daran vermögen die Erwägungen des kantonalen Gerichtes und die Vorbringen in

der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, die sich darauf berufen, nichts zu ändern.

3.4

Aktenmässig steht fest, dass der

Beschwerdegegner auch nach der Einstellung des Konkursverfahrens mangels

Aktiven als alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der konkursiten GmbH

mit der Liquidation der aufgelösten Firma betraut war. Damit hatte er bis zum

Eintrag der Auflösung im Handelsregister am 27. Januar 2004 eine

arbeitgeberähnliche Stellung inne (ARV 2002 Nr. 28 S. 184 Erw. 3), weshalb kein

Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung entstehen könnte. Folglich muss

rechtsprechungsgemäss (BGE 123 V 234) auch ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

verneint werden.

(…).“ (cfr. STFA del 10 febbraio 2005 nella causa Seco contro F. e

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, C 295/03)

Dunque, secondo la

giurisprudenza federale, al membro del consiglio di amministrazione e al socio

gerente cui è affidata la liquidazione della SA, rispettivamente della Sagl non

va riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la loro

posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la

società viene cancellata dal Registro di commercio.

In una sentenza del 20

aprile 2005 nella causa P. (C 75/04), già citata sopra, il TFA ha ribadito che

il liquidatore di una SA fino alla cancellazione della propria iscrizione nel

registro di commercio non ha diritto, come peraltro il coniuge, alle indennità

di disoccupazione a causa della posizione analoga a quella di un datore di

lavoro.

L’Alta Corte si è così

espressa:

" (...)

2.

2.1

Die Kasse verneinte eine

Anspruchsberechtigung wegen der arbeitgeberähnlichen Stellung des Ehepaars

P.________ und G.________ mit der Begründung, beide seien bei der

Arbeitgeberin, der Firma L.________ AG, im Handelsregister eingetragen.

P.________ gehöre dem Verwaltungsrat als Mitglied an und ihr Ehemann sei dessen

Präsident. Werde eine Gesellschaft liquidiert oder das Konkursverfahren mangels

Aktiven nicht durchgeführt, so behielten die Gesellschaftsorgane ihre

gesetzlichen und statutarischen Befugnisse bei, soweit diese zur Durchführung

der Liquidation erforderlich seien und dem Liquidationsprozess nicht

entgegenstünden. Ein Aktionär oder Gesellschafter, der weiterhin

Geschäftsführer bleibe oder als Liquidator eingesetzt werde, habe daher auch nach

dem Liquidationsbeschluss bis zur Eintragung der Löschung im Handelsregister

eine arbeitgeberähnliche Stellung inne (ARV 2002 Nr. 28 S. 183). Im

Handelsregisterauszug vom 10. November 2003 seien P.________ als Mitglied und

ihr Ehemann G.________ als Präsident des Verwaltungsrates immer noch

eingetragen gewesen. Solange dies der Fall sei, sei von einer

arbeitgeberähnlichen Stellung auszugehen.

2.2

Das kantonale Gericht erwog, die Auflösung

einer juristischen Person durch Konkurs, von Amtes oder von Gesetzes wegen

könne nachträglich nicht mehr widerrufen werden. Vielmehr müsse in einem

solchen Fall die Gesellschaft liquidiert und anschliessend im Handelsregister

gelöscht werden. In einer solchen Situation könne keine

Kurzarbeitsentschädigung mehr ausgerichtet werden, da das Institut der

Kurzarbeitsentschädigung voraussetze, dass Arbeitsplätze erhalten würden. Nach

Einstellung des Konkursverfahrens sei und bleibe alleiniger (geänderter) Zweck

die Liquidation der Unternehmung. Von einer unternehmerischen Dispositionsfreiheit

der Gesellschaftsorgane, den Betrieb jederzeit zu reaktivieren oder Kurzarbeit

einzuführen, könne daher nicht mehr gesprochen werden. Dies scheine das

Eidgenössisches Versicherungsgericht in ARV 2002 Nr. 28 S. 183 ff. zu

übersehen.

Das Konkursverfahren über die L.________ AG sei

am 23. September 2003 mangels Aktiven eingestellt worden. Gegen die Löschung

der Gesellschaft sei kein Einspruch erhoben worden. Die Handlungsmöglichkeiten

des Ehemannes G.________ seien auf die Durchführung der Liquidation beschränkt

gewesen. Von einer Dispositionsfreiheit der Gesellschaftorgane könne nicht mehr

gesprochen werden. Über die Geschicke der Firma habe das Ehepaar nicht mehr

frei verfügen können. Die Löschung der L.________ AG im Handelsregister sei am

27.

Januar 2004 erfolgt. Während dieser Phase habe keine arbeitgeberähnliche Stellung

mehr bestanden.

2.3

Die Kasse macht in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend, dass bei der Liquidation einer

Gesellschaft (namentlich auch nach einer Einstellung des Konkursverfahrens

mangels Aktiven) die Gesellschaftsorgane ihre gesetzlichen und statutarischen

Befugnisse beibehielten, soweit diese zur Durchführung der Liquidation

erforderlich seien und dem Liquidationszweck nicht widersprächen. Ein Aktionär

oder Geschäftsführer, der weiterhin Geschäftsführer bleibe oder als Liquidator

eingesetzt werde, habe bis zur Eintragung der Löschung im Handelsregister eine

arbeitgeberähnliche Stellung inne, womit er von Gesetzes wegen keinen Anspruch

auf Arbeitslosenentschädigung habe. P.________ habe bei ihrer Antragstellung

als Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung dem Verwaltungsrat der L.________ AG angehört.

Während sie am 28. Oktober 2003 mit sofortiger Wirkung ausgeschieden sei, sei

ihr Ehemann G.________ bis zum 27. Januar 2004 weiter als Präsident eingetragen

geblieben. Er habe damit bis zu diesem Datum eine arbeitgeberähnliche Stellung

eingenommen, was auch für seine Ehefrau gelte.

Der vorinstanzliche Entscheid, der eine

Anspruchsberechtigung trotzdem bejahe, widerspreche der Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungsgerichts (ARV 2002 Nr. 28 S. 183).

3.

Der Ehegatte der Versicherten war bis zum 2.

Dezember 2003 (Tagebucheintrag des Rücktritts) im Handelsregister als Präsident

der sich in Liquidation befindlichen L.________ AG, welche am 27. Januar 2004

(Tagebucheintrag der Löschung) gemäss Art. 66 Abs. 2 HRegV von Amtes wegen

gelöscht wurde, eingetragen. Er bekleidet ungeachtet der Erwägungen im

vorinstanzlichen Entscheid bis zum 2. Dezember 2003 eine arbeitgeberähnliche

Stellung. Eine solche kommt ihm als Verwaltungsratspräsident oder als

Liquidator von Gesetzes wegen zu (BGE 122 V 273 Erw. 3; ARV 2004 Nr. 21 S.

196). Es ist irrelevant, dass die Firma inaktiv ist (100%ige Kurzarbeit, BGE

123.

V 238 Erw. 7b/bb). Zu beachten ist sodann, dass eine Überschuldung (Urteil

K. vom 8. Juni 2004 [C 110/03]) ebenso wenig wie eine beschlossene oder

angeordnete Liquidation taugliche Kriterien dafür sind, das Ausscheiden einer

Person in arbeitgeberähnlicher Stellung zu belegen. Diese Umstände ändern

nichts daran, dass der Verwaltungsrat oder der Liquidator - im begrenzten

Rahmen der Liquidationstätigkeiten - weiterhin die Geschicke des Betriebs

bestimmen, da kein definitives Ausscheiden aus dem Betrieb gegeben ist. So war

es G.________ beispielsweise möglich, seine Ehefrau vorübergehend für die Mitarbeit

während der Liquidationsphase wieder oder weiter einzusetzen, ihr Gefälligkeitsbescheinigungen

auszustellen und ihre Arbeitslosigkeit nach Belieben zu verlängern oder zu verkürzen.

Die Vorinstanz verkennt bei ihren Erwägungen, dass die Rechtsprechung gemäss

BGE 123 V 234 nicht nur dem ausgewiesenen Missbrauch an sich begegnen, sondern

bereits das Risiko eines solchen, welches der Auszahlung von

Arbeitslosenentschädigung an arbeitgeberähnliche Personen inhärent ist (Urteil

F. vom 14. April 2003 [C 92/02]), verhindern will.

Damit eine arbeitgeberähnliche Person Anspruch

auf Arbeitslosenentschädigung hat, muss ihr Ausscheiden aus der Firma endgültig

sein. Dieses Ausscheiden muss anhand eindeutiger Kriterien gemessen werden

können, welche keinen Zweifel am definitiven Austritt aus der Firma übrig

lassen (erwähntes Urteil F.). Die Rechtsprechung hat wiederholt darauf

abgestellt, ob der Eintrag der betreffenden Person im Handelsregister gelöscht

worden ist (ARV 2002 Nr. 28 S. 185; jüngst bestätigt im Urteil K. vom 8. Juni

2004.

[C 110/03] mit zahlreichen Hinweisen). Denn erst mit der Löschung des

Eintrags ist das Ausscheiden der arbeitgeberähnlichen Person aus der Firma für

aussenstehende Dritte erkennbar.

Unter den gegebenen Umständen kann weder eine

rechtsmissbräuchliche Umgehung der Vorschriften über die

Kurzarbeitsentschädigung noch die Gefahr eines missbräuchlichen Beanspruchens

der Arbeitslosenversicherung (vgl. ARV 2003 Nr. 22 S. 242 Erw. 4, bestätigt im

Urteil W. vom 31. März 2004 [C 171/03]) im massgeblichen Zeitraum

ausgeschlossen werden. Der Ehemann der Versicherten könnte bis zum 27. Januar

2004.

keine Leistungen der Arbeitslosenversicherung beziehen. Der

Beschwerdegegnerin als mitarbeitender Ehefrau bleibt gemäss Art. 31 Abs. 3 lit.

c AVIG ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verwehrt."

2.10

In una

“Comunicazione” intitolata “Nessun diritto all’indennità di disoccupazione per

persone con posizione analoga a quella di un datore di lavoro e per il/la

coniuge che lavora nell’azienda”, pubblicata in Prassi ML/AD 2003/4 Foglio

4/1-4/4, il Segretariato di Stato dell'economia (SECO), quale

autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione

uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI;

STFA dell’8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo

2003.

nella causa C., C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa

K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), ha, tra l'altro,

rilevato che:

" (…)

1.1

I tre

elementi determinanti per l'analogia con la posizione di datore di lavoro:

a) Qualità di socio

Se il collaboratore è membro del

consiglio d'amministrazione di una SA (art. 716 segg. CO) o se assume, in

qualità di socio o di terza persona incaricata, la gestione di una S.a.g.l.

(artt. 811-815 e 827 CO), l'analogia con la posizione di datore di lavoro è

riconosciuta per legge. Il diritto all'ID resta escluso senza ulteriore esame fintanto

che la persona mantiene tale posizione. Per una verifica si può ricorrere ad un

estratto del registro di commercio.

b) Partecipazione

finanziaria all'azienda

L'analogia con la posizione di datore di

lavoro deve essere verificata caso per caso. Se per l'entità della

partecipazione finanziaria spettano al/la dipendente facoltà decisionali

determinanti, la sua posizione risulta analoga a quella di un datore di lavoro

ed è quindi escluso il diritto all'ID. Non è possibile fissare un limite

percentuale mediante direttiva.

c) Appartenenza

a un organo decisionale supremo dell'azienda o partecipazione alla direzione

aziendale

L'analogia

con la posizione di datore di lavoro deve essere verificata di caso in caso.

Se, per la struttura interna dell'azienda, alla persona spettano facoltà

decisionali determinanti, la sua posizione risulta analoga a quella di datore

di lavoro ed è quindi escluso il diritto all'ID.

Spesso l'analogia con la posizione di datore di lavoro viene

definita in base a diversi elementi (per es. membro del consiglio

d'amministrazione in possesso di un importante pacchetto azionario).

1.2

Cessazione

dell'analogia con la posizione di datore di lavoro

Per la cessazione dell'analogia con la posizione di datore di

lavoro – e quindi per l'acquisizione del diritto all'ID – è determinante la

perdita definitiva ed effettiva della posizione in questione da parte della

persona assicurata. Ciò significa che non deve più sussistere neanche una delle

qualità di cui sopra. In particolare, possono condurre alla loro perdita

definitiva le seguenti circostanze:

- la definitiva chiusura, cioè lo

scioglimento (liquidazione) dell'azienda - la cessazione dell'attività

dell'azienda non è di per sé sufficiente;

- dichiarazione di fallimento - non è più

possibile riattivare l'azienda in qualsiasi momento;

- cessione dell'azienda o della

partecipazione finanziaria con conseguente perdita dell'influenza;

- licenziamento o dimissioni, con conseguente

perdita della posizione analoga a quella di datore di lavoro – in caso di

dimissioni è determinante il momento effettivo della partenza.

La data della definitiva cessazione della funzione deve essere

verificata di caso in caso. Determinante per la cessazione dell'analogia con la

posizione di datore di lavoro è la data effettiva della partenza. La condizione

determinante è che da quel momento la persona in questione non possa più

influire sull'andamento dell'attività.

Per quanto concerne l'iscrizione nel registro di commercio, non si

deve necessariamente aspettare la pubblicazione della cancellazione sul FUSC,

che può subire ritardi. Deve invece essere sempre controllata la data a partire

dalla quale si è persa la funzione che escludeva

il diritto all'ID: eventualmente si può fare riferimento all'iscrizione nel

giornale del registro di commercio; può anche essere sufficiente un certificato

d'uscita autenticato dal notaio come prova della partenza definitiva. Nel caso

di una partecipazione finanziaria può essere considerata determinante la data

di vendita. (…)"

(cfr. Prassi ML/AD 2003/4, Foglio 4/2 e 4/3)

2.11

Giusta l'art.

29.

cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante

giurisprudenza, da questo principio va in particolare dedotto il diritto per

l'interessato di esprimersi prima della pronuncia di una decisione sfavorevole

nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di

influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto,

quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (cfr. STFA dell'11 febbraio 2004 nella causa M., C

24/02, consid. 5.4; STFA del 10 luglio 2003 nella causa F., U 22/03; DTF 127 I

56.

consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla

nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e

sentenze ivi citate).

L'art. 42

LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione.

A tale

proposito, in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) (cfr. in

questo stesso senso, STFA del 1° settembre 2003 nella causa P., P 32/03) -

riguardante una fattispecie in cui l'art. 42 LPGA non poteva ancora essere

applicato - accertato che il diritto di essere sentito dell'assicurato era

stato violato prima dell'emanazione di una decisione di sospensione, l'Alta

Corte ha rilevato che:

"

Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse

zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine

allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter

Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG

zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins

Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

(cfr. STFA succitata, consid. 3.2 - la

sottolineatura è del redattore)

In una

sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid.

3.3

, si è invece così espresso:

" (…)

Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas

tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être

frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui

spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème

phrase LPGA."

Questo

Tribunale ritiene comunque che la chiara giurisprudenza federale emessa prima

dell'entrata in vigore della LPGA, secondo cui l'assicurato deve essere sentito

prima che venga presa una decisione nei suoi confronti, (cfr. STFA del 22

aprile 2003 nella causa J., C 87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002

nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 p. 77, consid.

3d, p. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 p.

37), mantiene, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 42, n. 7 e n. 19-23;

Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts",

Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 447-448 n° 18-23).

Dalla

documentazione agli atti emerge che l’assicurata, prima

dell’emanazione della decisione formale del 18 aprile 2005, è stata sentita in merito alla sua posizione all’interno

della __________ Sagl e della __________ Associazione sia per iscritto, il 21

dicembre 2004, che di persona in occasione dell’audizione del 7 marzo 2005

(cfr. doc. 12, 23). La stessa è stata, inoltre, resa attenta di quanto prevede

l’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI, ossia che non hanno diritto all’indennità

per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri

di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono

influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro occupato

nell’azienda di quest’ultimo e che questa disposizione è applicabile per analogia

anche agli assicurati che rivendicano l’indennità di disoccupazione allorché

continuano a occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e

al loro coniuge (cfr. doc. 12).

Tuttavia non risulta che alla

ricorrente siano mai stati sottoposti gli esiti degli accertamenti esperiti

presso __________, dipendente dell’Asilo nido __________, la quale è stata

sentita dalla Cassa l’11 aprile 2005, e presso l’Associazione __________ il 26

aprile 2005 (cfr. doc. 25; 30), posti a fondamento del diniego del diritto alle

indennità di disoccupazione (cfr. doc. 26, A4, V).

In simili

condizioni il TCA, alla luce dell'art. 42 LPGA, secondo cui il diritto di

essere sentito deve essere garantito soprattutto durante la procedura di

opposizione, e della giurisprudenza federale citata precedentemente relativa al

diritto di essere sentito nell’ambito delle decisioni di restituzione, deve

concludere che la Cassa ha violato il diritto di essere sentito della

ricorrente.

Tale

lesione, in questo caso particolare, risulta comunque sanata, tenuto conto, da

un lato, che gli elementi emersi da tali accertamenti sono stati essenzialmente

ripresi nella decisione formale del 18 aprile 2005, nella decisione su

opposizione del 12 giugno 2005 (cfr. doc. 26, A4), contro le quali l’assicurata

ha interposto opposizione e poi ricorso al TCA potendo così esprimersi sugli

stessi, e nella risposta di causa dell’8 luglio 2005 (cfr. doc.V), in relazione

alla quale l’insorgente ha presentato delle osservazioni il 20 luglio 2005

(cfr. doc. VII).

Dall’altro,

che il TCA gode di un pieno potere cognitivo.

2.12

Nell’evenienza

concreta dagli atti di causa emerge che la ricorrente si è iscritta al

collocamento il 19 novembre 2004, rivendicando da tale data il diritto alle

indennità di disoccupazione. Essa ha dichiarato una disponibilità lavorativa dell’80%

(cfr. doc. 2).

Dalla

“Domanda di indennità di disoccupazione” e dall’”Attestato del datore di

lavoro” risulta che l’ultimo datore di lavoro è stata l’Associazione __________

di __________. L’assicurata, in particolare, ha indicato di essere stata impiegata

presso tale Associazione dal 1° settembre 1998 al 19 novembre 2004 (cfr. doc.

1, 3).

In

effetti agli atti è stato allegato un contratto di lavoro concluso il 1°

settembre 1998 tra la __________ Associazione e l’insorgente, in relazione a un

posto di direttrice amministrativa al 50% con inizio il 1° settembre 1998 (cfr.

doc. 5).

Il 18

novembre 2004 l’assicurata ha inviato alla __________ Associazione la seguente

lettera di dimissioni:

"

Vi comunico con la presente che a partire dal

22.11.2004

mi dimetto dal mio incarico come membro della __________

Associazione. Per i motivi di cui abbiamo già discusso in sede." (Doc. 4)

Dalle “Osservazioni

riguardo alle ragioni della disdetta” del 24 novembre 2004 si evince che i

motivi che hanno condotto l’assicurata a recedere dal contratto di lavoro e

dalla funzione di membro dell’Associazione sono stati i problemi finanziari

dell’Associazione e quindi l’impossibilità per il datore di lavoro di

corrisponderle lo stipendio (cfr. doc. 9).

Dagli

attestati di salario dell’assicurata concernenti i mesi di ottobre, novembre e

dicembre 2002 risulta, tuttavia, che gli stessi sono stati emessi dalla __________

Sagl di __________.

Il

relativo estratto del Registro di commercio - facilmente reperibile sul sito

internet www.zefix.ch - del 25 ottobre 2005

ha messo in luce che questa società è stata iscritta il 1° settembre 1998 e che

i relativi statuti risalgono al 31 agosto 1998. Lo scopo sociale consisteva

nella donazione e gestione di un’attività di intrattenimento e istruzione per

bambini e giovani tra zero e dieci anni, in particolare la conduzione di un asilo

per l’infanzia, la compravendita di qualunque bene mobile che potesse servire

all’adempimento dello scopo indicato.

L’assicurata,

che deteneva una quota di fr. 19'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.--,

ha rivestito la carica di socia gerente con firma individuale dal settembre

1998.

La Sagl è

poi stata posta in scioglimento dal 10 novembre 2004 ed è stata dichiarata in

fallimento con decreto pretorile del 22 febbraio 2005.

Dal mese

di novembre 2004 la ricorrente ha assunto la funzione di socia gerente e

liquidatrice.

La

procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo il 1° marzo

2005.

Infine la

Sagl è stata radiata d’ufficio in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 ORC nel mese

di luglio 2005.

L’insorgente,

alla quale la Cassa, il 26 aprile 2005 ha chiesto di voler indicare i

nominativi delle persone che erano occupate per la società __________ Sagl,

comprese le persone che si occupavano dell’amministrazione e della contabilità

con indicazione delle mansioni svolte (cfr. doc. 29), ha risposto:

"

Per quanto concerne la __________ Sagl. È già da

febbraio 2003 ferma e ora non esiste più. Visto comunque che la Sagl riguarda

il 2002 indietro fino al 1998 non so fino a che punto possa essere decisiva in

questo caso." (Doc. 29)

Nonostante

agli atti risulti il contratto, precedentemente menzionato, concluso con

l’Associazione nel mese di settembre 1998, lo statuto dell’Associazione risale

al 25 febbraio 2003.

Lo scopo

risulta identico a quello della __________ Sagl, con la sola precisazione che,

oltre alla compravendita di qualunque bene mobile, anche ogni attività

collaterale che possa servire all’adempimento della conduzione e gestione di un

asilo rientra nello scopo (cfr. doc. 6). L’assicurata è stata membro di tale

associazione fino al novembre 2004 (cfr. doc. 4).

Per

quanto concerne il contratto del 1998 con l’Associazione, la ricorrente, il 20

luglio 2005, ha spiegato al TCA che all’inizio l’intenzione era quella di creare

l’Associazione, in seguito, nel mese di novembre 1998, su consiglio di un

legale, è stata costituita la Sagl (cfr. doc. VII; consid. 1.5.).

Il TCA

constata, però, che la Sagl è stata costituita già nel mese di agosto 1998 e

iscritta a RC il 1° settembre 1998 (cfr. estratto RC __________ Sagl).

Da quanto

esposto emerge che l’attività della __________ Sagl, fondata nel 1998, di fatto

è stata espletata a partire dal 2003 mediante la __________ Associazione.

Il

recapito di quest’ultima, in Via __________ a __________, corrisponde inoltre a

quello che aveva la Sagl fino al momento del relativo scioglimento nel mese di

novembre 2004 (cfr. doc. 30, estratto RC della __________ Sagl).

Giova comunque

sottolineare che uno scritto del 28 settembre 2004 de __________ attinente

all’assicurazione collettiva d’indennità giornaliere a causa di malattia per

l’assicurata è stato ancora inviato alla __________ Sagl (cfr. doc. 13).

Inoltre,

se realmente la Sagl è stata ferma dal 2003, non si comprende per quale motivo

non sia stato richiesto a quell'epoca lo scioglimento della stessa (cfr. art.

820.

CO).

In simili

condizioni, già per il fatto che l’assicurata è rimasta la socia gerente e, dal

mese di novembre 2004 fino alla radiazione d’ufficio nel mese di luglio 2005, la

liquidatrice con diritto di firma individuale della Sagl, la cui attività ha

continuato a essere svolta dall’Associazione __________, occorre concludere che

la stessa, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2005, ha esercitato in virtù

della legge un potere determinante (cfr. consid. 2.8.).

La

ricorrente ha perciò mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro.

2.13

Tale

conclusione si giustifica a più forte ragione ponendo mente al fatto che

l’assicurata, anche successivamente alle dimissioni dall’Associazione, ha

continuato ad avere stretti contatti con l’attività dell’asilo nido.

La

dipendente __________, sentita dalla Cassa l’11 aprile 2005, ha infatti

dichiarato che la persona di riferimento all’interno dell’associazione era

l’assicurata, che, anche se formalmente non era più responsabile dell’asilo, a

livello pratico era presente telefonicamente tutti i giorni e fungeva da

responsabile.

__________

ha anche indicato che i colloqui con i genitori dei potenziali nuovi ospiti

erano tenuti dalla ricorrente, che era l’unica con cui essa aveva contatti per

l’organizzazione dell’asilo (cfr. doc. 25).

Il TCA

non ha motivo di dubitare di tali affermazioni visto che, da un lato, __________

era comunque una dipendente dell’asilo, per cui era personalmente al corrente

della situazione vigente all’interno dell’istituto, dall’altro, fra

quest’ultima e l’insorgente, essendoci, come asserito dall’assicurata

nell’opposizione, un bel rapporto (cfr. doc. 27), non esisteva alcuna situazione

conflittuale tale da rendere inattendibili le dichiarazioni della __________.

Inoltre

l’”Attestato di guadagno intermedio” di __________ relativo al mese di febbraio

2005, su cui è stato apposto il timbro dell’asilo, è stato sottoscritto

dall’assicurata (cfr. doc. 22).

La

ricorrente, durante l’audizione presso la Cassa del 7 marzo 2005, in un primo

tempo, si è giustificata affermando che ha firmato tale documento, poiché i

membri dell’associazione erano assenti. In un secondo tempo, essa ha tuttavia dichiarato

di aver controfirmato il formulario, in quanto era a conoscenza che __________

continuava a lavorare presso l’Associazione. Essa ha pure precisato di non

svolgere alcuna attività per l’Associazione __________ (cfr. doc. 23).

Il

medesimo giorno l’insorgente ha, però, inviato alla Cassa uno scritto del

seguente tenore:

"

Vorrei aggiungere al verbale sottoscritto in

data odierna quanto segue.

Mi sono resa disponibile ad aiutare la __________

Associazione nell'introduzione della nuova Direttrice e per eventuali

chiarimenti necessari. Il tutto senza retribuzione." (Doc. 24)

Al

riguardo va evidenziato, in primo luogo, che l’assicurata ha dato delle indicazioni

contradditorie relativamente al motivo per il quale ha apposto la sua firma sull’Attestato

citato e all’espletamento di un’attività per l’Associazione.

In

secondo luogo, che il timbro dell’asilo nido __________ porta in ogni caso il

nome di __________ con il recapito dell’asilo a __________ (cfr. doc. 22).

Infine, che

sull’”Attestato di guadagno intermedio” è stato menzionato che __________ è

un’educatrice, mentre non si è accennato a compiti amministrativi, contrariamente

a quanto risulta dal ricorso, dove l’assicurata ha specificato che __________

aveva anche la mansione concernente i vari sussidi cantonali e comunali per i

genitori meno abbienti (cfr. doc. I, 22).

L’insorgente

stessa, d’altronde, nello scritto del 13 agosto 2004 all’avvocato __________,

in qualità di __________ __________, ha precisato:

"

(…) Il lavoro non andava bene (sono la

proprietaria dell’asilo nido), il personale più mancavo più lavorava male

(….)." (Doc. 13)

Di

conseguenza, tenendo in considerazione anche il fatto che l’assicurata stessa

nel mese di agosto 2004 si era definita la proprietaria dell’asilo (cfr. doc.

13), va ritenuto, in applicazione del

criterio della verosimiglianza preponderante

usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA

29.

gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella

causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA

del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re

A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re

E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202

consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115

V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V

188.

consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag.

31-32), che il suo ruolo gestionale all’interno dell’asilo non era mutato nel

periodo successivo alle dimissioni da membro dell’Associazione e da direttrice amministrativa

del mese di novembre 2004. L’attività della ricorrente per l’asilo nido non era

né occasionale, né finalizzata solo a dare consigli qualora questi si rendessero

necessari.

Per

quanto attiene alla circostanza che il 23 aprile 2005 la ricorrente ha concluso

con l’Associazione __________ un contratto di lavoro su chiamata con effetto dal

1° maggio 2005 (cfr. doc. 30), va rilevato che il 20 luglio 2005 l’assicurata

al TCA ha affermato di avere stipulato tale contratto per evitare ulteriori disaccordi

con la Cassa in merito alla disponibilità da lei offerta all’Associazione (cfr.

doc. VII). Ciò emerge pure dallo scritto del 4 novembre 2005 (cfr. doc. XI).

Riguardo

alla data della conclusione del contratto a ore, che ha avuto luogo il 23 aprile

2005, preme sottolineare che essa risale a un periodo posteriore sia

all’emissione della decisione formale del 18 aprile 2005 con cui alla ricorrente

è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 19

novembre 2005 che all’opposizione inoltrata dall’assicurata alla Cassa il 20

aprile 2005 (cfr. doc. 26, 27).

Già il 13

giugno 2005 l’insorgente ha notificato la propria disdetta con effetto

immediato. Quale motivazione fornita all’Associazione è stata addotta la

circostanza che la signora __________ gestiva tutte le mansioni autonomamente e

non vi era più la necessità del suo aiuto (cfr. doc. 35).

Nel

ricorso, tuttavia, essa ha indicato che le dimissioni sono state date a seguito

dei problemi che la sua disponibilità nei confronti dell’Associazione ha creato

(cfr. doc. I). La ricorrente si è così verosimilmente riferita alla vertenza

nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Il 4

novembre 2005, l’assicurata, in merito alla conclusione del citato contratto e

alla relativa rescissione, ha poi affermato “(…) Visto che l’Associazione __________

mi chiedeva sporadicamente dei chiarimenti riguardanti le mansioni svolte

mentre ero alle sue dipendenze e l’CO 1 contestò questa mia disponibilità,

chiesi alla __________ di sottopormi un contratto a ore, come mi era stato

richiesto dal dipendente dell’CO 1. Ma il signor __________ non era d’accordo e

così ho inoltrato la disdetta per il contratto a ore” (cfr. doc. XI).

L’insorgente

stessa, quindi, nel ricorso e nella lettera del 4 novembre 2005 ha specificato

che la disdetta del contratto è stata inoltrata alla __________, poiché la

Cassa, ai fini del diritto alle indennità di disoccupazione, non era d’accordo

con la sua disponibilità nei confronti dell’asilo (cfr. doc. XI).

La parte

convenuta, al riguardo, ha precisato che il diritto alle indennità di

disoccupazione è stato negato all’assicurata, a causa del ruolo attivo che la

stessa svolgeva all’interno dell’asilo nido, che non si era modificato con la

conclusione del contratto a ore (cfr. doc. XIII).

Anche,

dunque, relativamente al periodo in cui il contratto su chiamata ha iniziato a

espletare i propri effetti, ossia dal 1° maggio 2005, il diniego delle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, confermato con

decisione su opposizione del 12 giugno 2005, è stato motivato facendo

riferimento al ruolo determinante che l’assicurata svolgeva presso l’istituto __________,

analogo a quello di un datore di lavoro (cfr. doc. A4).

Pertanto l’eventuale

circostanza, peraltro sollevata dalla ricorrente soltanto con lo scritto del 4

novembre 2005 (cfr. doc. XI), che il contratto fosse stato richiesto dalla

Cassa è in casu irrilevante.

Le

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione in relazione al mese di

maggio 2005 non sono state, infatti, comunque rifiutate per il solo fatto di

aver formalmente pattuito il contratto di lavoro su chiamata, bensì piuttosto,

poiché, a prescindere da tale contratto, l’assicurata nella sostanza ha

continuato a rivestire una posizione analoga a quella di datore di lavoro.

Del resto

la ricorrente medesima, come esposto precedentemente, in prima battuta, ha

addotto quale giustificazione della conclusione del contratto di lavoro su

chiamata semplicemente il fatto di evitare ulteriori disaccordi con la Cassa

(cfr. doc. VII).

Essa,

inoltre, mai ha menzionato un concreto ed effettivo mutamento del suo ruolo

all’interno dell’asilo in concomitanza con la stipula del contratto del mese di

aprile 2005.

In

simili circostanze, il contratto del mese di aprile 2005 e i motivi che hanno

condotto alla relativa pattuizione formale non sono di alcun ausilio per

l’insorgente.

E’ invece

utile evidenziare che una delle mansioni della ricorrente menzionate nel citato

contratto consisteva nel tenere i colloqui iniziali con i genitori (cfr. doc.

30).

Tale

attività è d’altronde stata indicata anche da __________ (cfr. doc. 25).

Nello

scritto del 4 novembre 2005 l’assicurata ha pure puntualizzato che “(…)

Unicamente i primi colloqui con dei genitori nuovi venivano fatti assieme

all’interno della __________ Associazione” (cfr. doc. XI).

I

colloqui con i genitori costituiscono un ulteriore elemento attestante

l’importanza del ruolo svolto dall’assicurata per l’asilo nido. Infatti se essa

a livello gestionale non avesse effettivamente più avuto alcuna funzione, non

si comprende come potesse giustificare nei confronti dei genitori la sua

presenza presso l’asilo e soprattutto il fatto che fosse proprio lei a dare le

indicazioni essenziali circa il collocamento dei bambini.

Inoltre l’atteggiamento

dell’assicurata, come già sottolineato, è stato contraddittorio. Lo stesso non

è sempre stato limpido. In effetti essa spesso non ha risposto esaurientemente

o non ha risposto affatto ai quesiti postile dalla Cassa. Ad esempio non ha

indicato i nominativi delle persone che erano occupate per la società __________

Sagl, comprese le persone che si occupavano dell’amministrazione e della

contabilità, con indicazione delle mansioni svolte (cfr. doc. 29).

2.14

Alla luce di

tutto quanto esposto, visto che l’assicurata era comunque la liquidatrice della

Sagl e svolgeva un ruolo attivo e determinante per l’Associazione __________, non

può escludersi la messa in atto di un ricorso alle indennità di disoccupazione

da parte della ricorrente al fine di rimediare a un periodo di contrazione

dell’attività – la stessa ha infatti indicato che le sue dimissioni nel

novembre 2004 erano dovute a problemi finanziari (cfr. doc. 1). Non può perciò

escludersi un’elusione delle disposizioni concernenti l’indennità per lavoro

ridotto, né il rischio di un ricorso abusivo alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In casu,

dunque, può restare aperta la questione di sapere se il marito della ricorrente

all’interno dell’asilo nido avesse o meno una posizione analoga a quella di un

datore di lavoro.

In

proposito va comunque rilevato che l’assicurata, in occasione dell’audizione

del 7 marzo 2005, ha indicato, da una parte, che il marito quale membro dell’Associazione

non svolgeva alcuna attività, dall’altra, che l’amministrazione era gestita in

parte dallo stesso (cfr. doc. 23). In seguito, nell’atto ricorsuale,

l’insorgente ha precisato che il marito è impiegato postale a tempo pieno e che

per l’Associazione effettuava delle piccole riparazioni a titolo volontario

unicamente quando necessitava (cfr. doc. I).

Il 10

giugno 2005 il marito si è dimesso dalla carica di membro dell’Associazione

(cfr. doc. 34),

Può

conseguentemente rimanere insoluto anche il quesito di sapere se la

giurisprudenza che ha previsto l’applicazione analogica dell’art. 31 LADI

all’assegnazione di indennità di disoccupazione al coniuge di un membro del

Consiglio di amministrazione e/o di un amministratore unico di una SA o di un socio

gerente di una Sagl (cfr. consid. 2.6.; 2.7.) torna applicabile pure nel caso

di membri in un’associazione.

Giova, in

ogni caso, osservare che il marito fino al 10 giugno 2005, quale membro

dell’associazione, avrebbe perlomeno potuto esercitare un’influenza sulla

decisione di riassumere l’assicurata quale direttrice amministrativa.

La

decisione su opposizione impugnata, nella misura in cui rifiuta all’assicurata

il diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo dal mese di marzo al

mese di maggio 2005, in quanto la stessa ha mantenuto una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro anche dopo essersi dimessa dall’impiego

retribuito di direttrice amministrativa, va quindi confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è parzialmente accolto, nel senso che la decisione del 18 aprile 2005 e

la decisione su opposizione del 21 giugno 2005 emesse dalla Cassa CO 1, relativamente

al diniego del diritto alle indennità di disoccupazione per il periodo dal 19

novembre 2004 al mese di febbraio 2005 sono annullate.

2.- Per quanto

riguarda il rifiuto di riconoscere il diritto alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione per i mesi di marzo, aprile e

maggio 2005 il ricorso è respinto.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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