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Decisione

38.2005.58

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13 ottobre 2005Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I dati sono i seguenti:

Gennaio / marzo 2004 fr. 131'192.55

Gennaio / marzo 2005 fr. 85'700.35

Differenza fr. 45'492.20

Analogamente una riduzione del 52%

si riscontra con riferimento al medesimo trimestre del 2002 e del 25,5%

con riferimento al 2003.

Considerato che l’azienda è nata nel 1989 e che

quindi per raggiungere la propria maturità ed il proprio livello di reddito si

sono resi necessari alcuni anni, si ritiene che – concretamente – il

riferimento alla cifra d’affari realizzata nel trimestre precedente la domanda

d’indennizzo sia il criterio più corretto per una valutazione della perdita

computabile.

In forza dei dati prodotti e dalla documentazione

già trasmessa alla sezione del lavoro, si chiede quindi di accogliere il

ricorso e di concedere le indennità richieste.

(…).” (cfr. doc. I)

1.4. Nella sua

risposta del 5 agosto 2005 la Sezione del lavoro si è riconfermata nelle

proprie allegazioni (cfr. doc. III).

in

diritto

2.1. Il 1° luglio

2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il

24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del

24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Poiché

nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale

in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente

rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; DTF 129 V

1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466,

consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag.

166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI

1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e

V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01), visto che

la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore l'entrata in

vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 31 maggio 2005 con la

quale è stata confermata l'opposizione sollevata contro il pagamento delle

indennità per lavoro ridotto fatto valere dalla ditta ricorrente per il periodo

dal 1° marzo al 31 maggio 2005), si applicano le norme valide dal 1° luglio

2003.

2.2. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono

soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione

e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione

nell'AVS;

b. la perdita di

lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di

lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di

lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3. Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi legati

alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari, problemi

con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad esempio la

situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza in grado di

calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure (cfr. G.

Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul

Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 2 dicembre 2004

nella causa L.C. SA, C 264/03; STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b,

pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54,

consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR

2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204,

consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995

pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

In una sentenza

del 15 marzo 2004 nella causa F. SA (C 189/02), l'Alta Corte ha confermato il

precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro

rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70). (…)"

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02)

In un'altra

sentenza del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA (C 264/03), il Tribunale

federale delle assicurazioni sociali (TFA) ha confermato il precedente giudizio

di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato che:

"

(…)

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag.

48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…).” (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa

L.C. SA, C 264/03)

Secondo

la giurisprudenza federale, una flessione della domanda a cui può essere

confrontata una ditta comporta per quest’ultima una perdita di lavoro dovuta a

motivi economici (cfr. DLA 1987 N. 8, consid. 2b, pag. 83; DLA 1985 N. 17,

consid. 2b, pag. 108-109 e DLA 1985 N. 18, consid. 3a, pag. 112, tutte citate

in DLA 1990 N. 21, consid. 3, pag. 138 per negare l’esistenza dei motivi economici).

In una

decisione pubblicata in DLA 2000 N. 10 l'Alta Corte ha, in particolare,

osservato che:

"

(…)

4.-a) Vorrangiges Ziel der

Kurzarbeitsentschädigung bildet die Verhütung von Arbeitslosigkeit durch die

Erhaltung von Arbeitsplätzen (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG; BGE 120 V 526 Erw. 3b

mit Hinweisen). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im nicht

veröffentlichten Urteil M. vom 8. Januar 1997 (C 203/95) erkannt, dass weder

das Gesetz noch seine Entestehungsgeschichte Anhalktspunkte dafür enthalten,

wonach dieses legislatorische Ziel unter einem grundsätzlichen

strukturpolitischen Vorbehalt stünde. Namentlich darf die in Art. 32 Abs. 1

lit. a AVIG statuierte Anspruchsvoraussetzung der "wirtschaftlichen

Gründe" nicht als Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle

verstanden werden. Vielmehr ist der Begriff der "wirtschaftlichen

Gründe" weit auszulegen (vgl ARV 1989 Nr. 12 S. 122 Erw. 2a, 1987 Nr. 8 S.

83 Erw. 2b mit Hinweisen; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungs-gesetz, Band I, Bern 1987, N 39 zu Art. 32-33). Er

erfasst sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe (Gerhards,

a.a.O., N 41 zu Art. 32-33; a.M. Stauffer, Die Kurzarbeitsentschädigung,

SJZ 1985 S. 177 f.). Abgesehen davon, dass die Organe der Arbeitslosen-versicherung

und Sozialversicherungsrichter mit der Abgrenzung von konjunkturellen und

strukturellen Ursachen eines Arbeitsausfalles im konkreten Einzelfall,

namentlich bei grösseren und international tätigen Betrieben, überfordert wären

(vgl BGE 104 V 112 f. Erw. 4a), erscheint der generelle Ausschluss strukturell

bedingter Arbeitsausfälle von der Kurzarbeitsentschädigung auch sozialpolitisch

fragwürdig (Gerhards, a.a.O., N 41 zu Art. 32-33). (…)"

(cfr. DLA 2000 N. 10, consid. 4a, pag. 56)

Pertanto,

anche se ogni ditta deve mettere in preventivo che il proprio risultato possa

variare da un periodo con l’altro, ciò non significa ancora che un’azienda

debba essere pronta a sopportare qualsiasi riduzione del proprio preventivato

risultato d’esercizio a titolo di normale rischio aziendale.

Chiamata

a decidere nel caso di una ditta attiva nel campo dell'abbigliamento, in

particolare circa la perdita computabile del lavoro e il normale rischio

aziendale, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l'altro, le seguenti

considerazioni:

"

(…)

Le taux de 10 % de perte de travail selon l'art. 32

Considerandi

al. 1 let. b LACI ne constitue pas un critère d'ordre conjoncturel; pour être

prise en considération, la perte de travail subie par l'entreprise ne doit pas

avoir été provoquée - pour un pourcentage déterminé - par la conjoncture. Le

taux de 10 % représente uniquement la limite quantitative de la perte de

travail en deçà de laquelle l'entreprise doit assumer elle-même les

fluctuations de son activité économique au regard du marché (Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 388).

S'il est vrai que l'intimée s'est plus ou moins

adaptée au fil des ans à la chute importante de ses ventes, principalement en

ne repourvoyant pas les postes de travail laissés vacants par les départs

naturels, il n'en demeure pas moins que les efforts entrepris pour adapter la

capacité de production, surtout si leurs effets ne suffisent pas à enrayer la

perte de travail, ne peuvent justifier à eux seuls l'octroi des indemnités pour

réductions de l'horaire de travail. En outre, l'existence d'une situation

économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs indépendants de

la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la perte de travail soit

indemnisable (DTA 1999 n° 35 p. 204, 1998 n° 50 p. 290; 1996/97 n°.40 p. 220).

Or, l'intimée justifie sa perte de travail par la surproduction dans le secteur

de l'habillement et l'essor des importations de textiles et de produits de

confection en provenance des pays de l'Europe de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est.

Ces éléments, ainsi que les pertes dues à un taux de change défavorable pour

les ventes à l'étranger, ne constituent pas un phénomène nouveau; la

concurrence grandissante dans le secteur concerné, la pression extrême sur les

prix touchent toutes les entreprises de confection du pays, qui doivent inclure

dans leurs calculs prévisionnels la diminution des commandes en relation avec

les coûts plus élevés de production et les pertes dues au taux de change. Sous

cet angle la perte de travail n'apparaît ni passagère ni exceptionnelle et se

confond avec les risques normaux d'exploitation de l'entreprise. (…)" (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa X. SA, C

283/01)

In una

decisione del 4 dicembre 2003 nella causa F. (C 8/03) il TFA ha ritenuto che,

nel caso di una ditta attiva nel settore delle costruzioni, una diminuzione

della consistenza degli incarichi (Auftragsbestand), del 42%, riconducibile al

rinvio dei lavori di uno, due mesi e a volte più di un anno, non è computabile

e rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha ribadito che questa giurisprudenza vale

analogamente anche per le imprese attive in un settore correlato con l’edilizia

(Baunebengewerbe) e, in particolare, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.

Streitig und zu prüfen ist, ob die

Beschwerdeführerin unter dem Gesichtspunkt der Anrechenbarkeit des

Arbeitsausfalls ab 16. September 2002 eine der Anspruchsvoraussetzungen für

Kurzarbeitsentschädigung erfüllt.

Das kantonale Gericht hat die vorliegend

massgeblichen Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf

Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31 Abs. 1 AVIG), den anrechenbaren

Arbeitsausfall (Art. 31 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 lit. a

AVIG) sowie die Voraussetzungen, unter denen die Anrechenbarkeit eines

Arbeitsausfalls zu verneinen ist (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG; BGE 121 V 374

Erw. 2a, 119 V 358 Erw. 1a, 499 Erw. 1) zutreffend dargelegt. Gleiches gilt

hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Verschiebungen von Terminen auf Wunsch

von Auftraggebern oder allenfalls auch aus anderen Gründen, die von den mit der

Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten sind, im

Baugewerbe nichts Aussergewöhnliches darstellen, weshalb die dadurch

verursachten Arbeitsausfälle nicht anrechenbar sind (ARV 1993/1994 Nr. 35 S.

244). Darauf wird verwiesen.

Zu ergänzen ist, dass die letztgenannte Praxis

zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage

entwickelt wurde, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen

entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen

werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven

Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere

Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht,

genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen

(Urteil W. vom 30. April 2001 Erw. 3a, C 244/99). Der wegen der seit langem

generell schlechten wirtschaftlichen Lage des Bausektors entstehende

Arbeitsausfall, der eine Baufirma zwingt, sich dem Willen der verschiedenen

Bauherren anzupassen, gehört zum normalen Betriebsrisiko. Wegen der schon

mehrere Jahre andauernden Schwierigkeiten in der Baubranche kann jeder

Arbeitgeber in gleicher Weise von einem Arbeitsausfall betroffen sein. Ein

solcher Ausfall ist somit in der momentanen wirtschaftlichen Lage keine

Besonderheit (ARV 1998 Nr. 50 S. 290); denn Beschäftigungsschwankungen auf

Grund verstärkter Konkurrenzsituationen stellen im Baugewerbe ein normales

Betriebsrisiko dar (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 Erw. 2b). Im Einzelfall können

derartige Umstände entschädigungsberechtigt sein, wenn sie auf

aussergewöhnliche oder ausserordentliche Gründe zurückzuführen sind (Urteil X.

vom 10. Juli 2002 Erw. 3a, C 253/01). Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare

Rechtsprechung gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (nicht

veröffentlichtes Urteil B. vom 16. Oktober 1996 Erw. 5, C 120/96).

(…).“ (cfr. STFA del 4 dicembre 2003 nella causa F. C 8/03)

In una

sentenza pubblicata in SVR 2003 ALV Nr. 9 = DLA 2003 N. 20, pronunciandosi

circa il normale rischio aziendale in un caso concernete un'agenzia di

collocamento, il TFA ha stabilito che un importante riduzione del numero dei

collocamenti provvisori che deve essere effettuato da una ditta che si occupa

di lavoro a tempo parziale fa parte del rischio d'impresa. Dunque, la sola

consistenza della perdita di lavoro (anche se rilevante, in quel caso si

trattava del 40%) non permette ancora di concludere automaticamente per

l'esistenza di circostanze eccezionali o straordinarie che esulano quindi dal

normale rischio aziendale.

2.4

Il TCA ha

stabilito che, dopo avere considerato tutte le circostanze del caso concreto

(in particolare la situazione del ramo e quella concorrenziale nonché

un'eventuale evoluzione strutturale), é solo a seconda della consistenza della

flessione della cifra d’affari che si può concludere se questa rientra o meno

nel normale rischio aziendale. Non a caso, per quanto attiene alla perdita di

lavoro, il legislatore federale ha stabilito che una perdita di lavoro é

computabile se é dovuta a motivi economici ed é inevitabile e per ogni periodo

di conteggio é di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite dai

lavoratori dell’azienda (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI, vedi inoltre, tra le tante, STCA

del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA, 38.2004.63; STCA dell’8 marzo 2005 nella

causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl,

38.2004

; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24

marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 20 febbraio 2002 nella

causa E. D.-L., 38.2001.160; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA,

38.2001

; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 17

gennaio 2001 nella causa C.N.C. 2000 SA, 38.2000.169; STCA del 21 novembre 2000

nella B., 38.2000.26; STCA del 2 febbraio 2000 nella causa G.M. & Co. SA,

38.1999.177

e STCA del 7 gennaio 1999 nella causa V.-V. & A., 38.1998.149).

Secondo

la giurisprudenza del TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari

giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella

misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25%

rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata

una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più

nel normale rischio aziendale (cfr. STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA,

38.2004

; STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11

maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella

causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38

2002.

; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C.S.P. SA, 38.2002.95; STCA del

17.

giugno 2002 nella causa F. SA, 38.2001.231; STCA del 27 settembre 2001 nella

causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA,

38.2000

; STCA del 24 luglio 2000 nella causa R.G. SA, 38.2000.22; STCA del

4.

gennaio 2000 nella causa I. P. Sagl, 38.1999.178; STCA 17 marzo 1999 nella

causa T.N. SA, 38.1998.319; STCA del 23 novembre 1998 nella causa A. C. SA,

38.1998

; STCA del 10 novembre 1998 nella causa M., 38.1998.172; STCA del 17

agosto 1998 nella causa M. SA, 38.1997.327; STCA 9 marzo 1998 nella causa T.

SA, 38.1997.139; STCA 2 settembre 1997 nella causa S., 38.1997.48; STCA 11

agosto 1997 nella causa R., 38.1997.24; STCA 4 giugno 1997 nella causa P.,

38.1996

; STCA 10 settembre 1996 nella causa M.F. SA, 38.1996.53).

2.5

Nel caso

concreto, quale motivo che l'ha indotta ad introdurre il lavoro ridotto la

ditta ha indicato "(…) Mancanza momentanea di lavoro. Evitare per il

momento altri licenziamenti (padri di famiglia) (…)." (cfr. doc. 7 punto

11a).

Nello

scritto che ha accompagnato il “Preannuncio di lavoro ridotto” la ditta ha, tra

l’altro, affermato che:

"

(…)

L’anno scorso abbiamo già inoltrato una domanda

di lavoro ridotto da voi respinta ma come potete vedere dai documenti allegati

la situazione è veramente cambiata.

Lo sviluppo degli ultimi anni e ultimamente è

stato discontinuo e per meglio illustrarvi vi alleghiamo di nuovo i bilanci dal

2000.

a marzo 2005.

In questo momento abbiamo inoltrato delle offerte

e un capitolato (tra l’altro accettato).

Nella speranza che vagliate ancora la nostra

situazione proprio per evitare licenziamenti che abbiamo dovuto affrontare

restiamo volentieri a vostra disposizione per qualsiasi altra informazione.

(…).” (cfr. doc. 7)

Dai dati

sulle cifre d'affari annue risulta che dal 2000 al 2004 la cifra d’affari

annua, fatto salvo un sensibile aumento rispetto all’anno precedente nel 2002,

è sempre diminuita (cfr. doc. 7).

In quegli

anni la cifra d’affari della ditta è stata la seguente:

anno 2000 fr.

673'719.15

anno 2001 fr.

542'305.15

anno 2002 fr.

602'919.80

anno 2003 fr.

449'900.90

anno 2004 fr.

418'357.35 (cfr. doc. 7)

In

particolare, per quanto riguarda l’evoluzione della cifra d’affari nel periodo

durante il quale fa valere l’indennità per lavoro ridotto, meglio durante i

mesi da marzo a maggio 2005, dai dati forniti dalla ditta risulta che la stessa

dal 2001 al 2004 ha realizzato le seguenti cifre d'affari :

2001.

fr.

132'143.90

2002.

fr.

146'582.90

2003.

fr.

104'277.85

2004.

fr.

136'733.75 (cfr. doc. 7)

Nel 2005,

considerata una cifra d’affari di fr. 28'642.20 e di fr. 34'003.65 per i mesi

di marzo e aprile e considerato lo sviluppo probabile per il mese di maggio

pari a fr. 50'000.--, la cifra d’affari della ditta per quel periodo

ammonterebbe a fr. 112'645.85 (cfr. doc. 7 e 2).

Dunque,

durante il periodo in cui fa valere l’indennità per lavoro ridotto, dal 1°marzo

al 31 maggio 2005, la ditta ha subito una diminuzione della cifra d’affari

rispetto alla media del quadriennio precedente durante il medesimo periodo pari

a circa il 14% (fr. 112'645.85 contro fr. 129'934.60).

Come

visto, secondo la giurisprudenza, una flessione della cifra d’affari del 14%

rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4)

per cui nel caso concreto la perdita di lavoro non è computabile.

Questa

soluzione si giustifica peraltro anche se si considerano i motivi addotti dall'azienda

per introdurre il lavoro ridotto (cfr. Doc. 7: "situazione economica

negativa + riduzione di potenziali clienti). Infatti, considerata la

congiuntura economica, una “mancanza momentanea del lavoro” configura una

circostanza che può colpire qualsiasi altra impresa nella situazione della

ditta ricorrente (cfr. consid. 2.3).

Questo

vale a maggior ragione se si considera che le difficoltà riscontrate dalla

ditta durano da più anni. E’ infatti la stessa ricorrente ad affermare che “(…)

Lo sviluppo degli ultimi anni e ultimamente è stato discontinuo (…).” (cfr.

doc. 7).

Del resto

già per il periodo dal 1° settembre al 30 novembre 2004 la ditta aveva

inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto e la Sezione del lavoro si era

opposta per i medesimi motivi invocati nel caso che qui ci occupa (cfr. doc.

8).

La

perdita di lavoro è dunque ormai usuale nell’azienda e quindi prevedibile. Va

qui ricordato che, come visto sopra, dal 2000 al 2004 la cifra d’affari annua,

fatto salvo un sensibile aumento rispetto all’anno precedente nel 2002, è

sempre diminuita.

Inoltre, è

la stessa ditta che chiede l’introduzione del lavoro ridotto anche per evitare

ulteriori licenziamenti (cfr. doc. 7).

In simili

circostanze, il TCA deve dunque confermare la decisione su opposizione

impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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