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38.2005.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 marzo 2005Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la

fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1, consid. 1.2., pag. 4;

DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag. 467; DTF 126 V

166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag.

44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V 34,

consid. 1, pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA

del 16 febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella

causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H

114/01).

Inoltre,

il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda

di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione

amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366

consid. 1b; qui: il 29 dicembre 2004).

Nel caso

in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurata per mancate ricerche di

lavoro nei mesi precedenti l'iscrizione al collocamento nei quali svolgeva

un'attività stagionale. A quel momento la terza revisione della LADI era già in

vigore e deve dunque essere presa in considerazione.

2.3. Dapprima va

rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né

l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di

sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio

2003. È stato invece parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza. Pertanto

resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.

Come

appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare

personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario

anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche

fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo

di controllo egli dovrà dunque presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92

nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1

OADI:

"

L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di

regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI

prevede che:

"

Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve

provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare

lavoro."

L'art. 26 cpv. 2bis OADI

precisa che

" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di

controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio

competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo

informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione

valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, stabilisce

che:

"

Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro

dell’assicurato."

Conformemente al principio

dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI

ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue

possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

Se non adempie il suo

obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c

LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il

suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.

2.4. La giurisprudenza federale ha

stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non

si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di

disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il

licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;

DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C

77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure

art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C

305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);

STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04)).

2.5. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

Il

disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire

all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di

lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994

pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

Secondo costante

giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,

devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.

per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in

una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio (cfr. STFA nella

causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E. (C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro

compiute da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

"

(…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf

Arbeitsbemühungen während des Monats November als genügend und die drei,

eventuell vier Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu

qualifizieren. Dies insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen

Angebots an Arbeitsstellen und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht

darauf beschränkte, sich bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen,

sondern sich in der Regel schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des

Beschwerdegegners, sich während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur

um eine oder zwei Stellen beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der

am unteren Rand des leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen

angemessen Rechnung getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter

Berücksichtigung des nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz

zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne

triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu

beanstanden."

(STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E., C 286/02)

In una

sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha

inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:

"

1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden

Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die

Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen

(Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung

(Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu

Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120

V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt.

Darauf kann verwiesen werden.

Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis

in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden

(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art.

17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an

Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr

nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn

1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,

Schul- und Berufsbildung der versicherten Person

sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden

Arbeitsmarkt. (…)"

Questa giurisprudenza è stata confermata in una

sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha

ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella

causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti

quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.

(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,

durante due periodi di controllo, sei ricerche di lavoro lavorando a tempo

pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella

causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un

mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella

causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di

prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata

dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era

sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un

periodo di controllo.

Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004

nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta

dall’amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro

nel mese antecedente l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che

aveva omesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di

controllo; l’Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di

lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate

dall’assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha

in particolare sottolineato:

"

(...)

Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine

versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die

Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V

231 Erw. 4a mit Hinweis).

Wenn jedoch dem Versicherten grössere

Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er

wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der

Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten

Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige

Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat

verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata

ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere

assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle

sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni

particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa

K., inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del

personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74)

il TCA ha ricordato che:

"

Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire

altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai

consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più

idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85

cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

2.6. Giusta l'art. 17 cpv. 1 in

fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo

posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi

intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova

occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio

competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30

cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio

dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D.

Cattaneo, op. cit., pag. 92-93).

La legge non prevede nessun

modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate

sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella

causa E.R., non pubblicata).

L'obbligo

di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza

del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C

280/01), nella quale ha osservato:

"

Selbst wenn sich der Versicherte sodann

tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet

hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er

nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.

Considerandi

2.

AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

Concretamente

ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi ad un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987

nella causa S.P., AD 5/87).

Inoltre

il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare

le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di

lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il

disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre

1999.

nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato

di stato dell'economia, SECO).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha

ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le

ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute

esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo

di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C

319/02), ha avuto modo di rilevare:

"

(…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait

des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte

aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231

consid. 4a et l'arrêt cité). Sur

le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres

d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite

purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des

circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, op. cit., note

de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré

qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde

également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La

continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne

saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une

période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être

rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques

jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les

journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général

relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C

14/88). (…)"

(STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)

2.7

L'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il

danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI (cfr. DLA 1981 pag. 126).

In una

sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle

assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le

seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della

sospensione:

"

Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung

soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es

sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche

Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990 Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der

Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose

zur Stellensuche anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll

den Versicherten davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in

Anspruch zu nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in

Kauf, länger arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern

ein Schaden, als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in

der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten

an diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der

Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V

40.

Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art.

30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im

Taggeldrecht nicht zum Tragen.

Wüsste nämlich eine

arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer

Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem

gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227-

228)

In questa

sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la

conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della

Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al

proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

In una

sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra

l'altro, ribadito che:

"

(…)

2.2

Anche nell'ambito dell'assicurazione contro

la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.

48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata

per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione

contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).

Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale

(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha

così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui

provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,

vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei

contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline

Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag.

24.

seg.). (…)"

(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C

221/02)

2.8

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.

45.

cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

Per quel

che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata

sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione

da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni

per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate

ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di

lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi

successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à

l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto

1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione

su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha

approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23

gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato

la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare

unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del

precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C

338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per

insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio

2003.

nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha

confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche

durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di

sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di

disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale

l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un

assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche

di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo

nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un

totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C

63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione

per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la

sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha

confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il

periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C

210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di

9.

giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente

l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di

controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti

ricerche di lavoro durante un periodo di controllo).

2.9

Nella già

citata sentenza H. del 17 marzo 1998, il Tribunale federale delle assicurazioni

ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto)

una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha

al proposito rilevato:

" b) Die

Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994

vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei

der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt

worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf

dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der

Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen

Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten

deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und

Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit

kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der

Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern

pflege unangefochtenerweíse dieselbe Praxis.

Demgegenüber macht die

Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass

die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von

der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur

stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren

Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder

drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.

c) Die Vorinstanz

beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der

Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten

zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses

führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im

Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass

Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn

Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht

oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art.

35.

BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleihermassen

für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher

Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der

Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt

werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht

einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die

Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten Als in den übrigen

Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).

d) Die im genannten

Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den

Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des

Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder

verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen

für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht

hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens

auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des

Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das

Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist

im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern

Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45

Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es

widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte

Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde.

Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1

1980.

IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird,

die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu

Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht

ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine

zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus

trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen

müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit

der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der

Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte

Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c

AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.

e) Aus diesen Ausführungen

folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c

AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung

des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher

insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen

befreit." (DTF 124 V 231-233)

Nella

sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro

qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha

sottolineato:

" Die

Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf.

Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich

10.

bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die

Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle

Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,.

N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der

Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive

Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von

der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der

Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens

ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung.

Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234)

La Cassa

di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione.

Infine,

nella sentenza citata, il TFA ha stabilito che l'amministrazione prima di

applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato

di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:

" Eine

der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht

vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche

in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.

BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der

Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt

überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der

Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine

Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht

(Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr

Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften

Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer

Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in

den vorangegangenen Kontrollperìoden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht

sanktioniert hat. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in

ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890

und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N

61.

zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn

der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist

unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein

Anlass." (DTF 124 V 233)

2.10

Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incarto che

l'assicurata ha lavorato quale cameriera presso l'__________ di __________ dal 1°

aprile 2004 al 30 giugno 2004, al 60% (cfr. doc. 6) e dal 1° luglio 2004 al 31

ottobre 2004, al 100% (cfr. doc. 7).

Ella si è

poi iscritta in disoccupazione a decorrere dal 15 novembre 2004 (cfr. doc. 12a).

Al

momento del suo annuncio per il collocamento l'assicurata non ha saputo consegnare

all'amministrazione nessuna ricerca di lavoro concernente il periodo precedente

l'iscrizione in disoccupazione, dal 1° luglio 2004 al 31 ottobre 2004, nei

quali lavorava a tempo pieno presso l'__________ di __________.

L'amministrazione,

con decisione formale del 7 dicembre 2004, ha sospeso la ricorrente dal diritto

alle indennità di disoccupazione per 16 giorni (cfr. doc. A2).

Tale

provvedimento è stato poi parzialmente modificato con decisione su opposizione

del 29 dicembre 2004, nella quale l'amministrazione ha ridotto a 14 i giorni di

sanzione inflitti all'assicurata (cfr. doc. A1).

L'art. 42

LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione.

A tale

proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta

Corte ha rilevato che:

"

Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse

zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine

allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter

Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG

zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins

Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."

In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il

TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:

"

(…) Selon un principe général de la procédure

administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de

prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2

let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière

d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."

Nel caso di specie, prima di emanare la decisione di sanzione il consulente del

personale ha provveduto ad inviare all'assicurata una "Richiesta di

giustificazione" con la quale le richiedeva di motivare le mancate

ricerche entro il 29 novembre 2004, precisando che oltre questa data l'autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso e menzionando

espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per

ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 1).

L'assicurata, con scritto

del 22 novembre 2004, ha fornito le seguenti giustificazioni:

" (...)

Ho iniziato il mio lavoro presso l'__________ di __________ il

mese di Aprile c.a. con un'occupazione iniziale al 60% per i primi tre mesi,

successivamente la mia occupazione è diventata a tempo pieno per i rimanenti

mesi.

Questa attività, la famiglia da accudire, il mio domicilio, la mancanza

di una licenza di condurre, l'assenza del marito impegnato con gli esami finali

alla Supsi di __________ per il periodo agosto-ottobre, mi hanno impedito di

presentare delle ricerche di lavoro.

Durante i colloqui con il mio collocatore preposto ho segnalato

queste mie difficoltà facendo notare che a causa delle problematiche

sopraccitate non avrei potuto presentare queste ricerche.

Non ho effettuato ricerche scritte in quanto non sono in grado di

redigere una lettera in italiano ed inoltre quando ho effettuato delle ricerche

in tal senso, con l'aiuto di mio marito, non ho mai ricevuto alcuna

risposta." (Doc. 2)

Nella presente fattispecie il TCA constata che

l'amministrazione, inviando all'assicurata la richiesta di giustificazione

citata, ha dato l'opportunità alla ricorrente di giustificare il suo

comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi

confronti.

Dunque il

diritto di essere sentito dell'assicurata è stato rispettato già prima

dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara

giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA

del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI

2002.

pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 =

SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la

sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n.

1-28; Th. Locher, "Grundriss des

Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466

n° 53 e 54).

2.11

Per quanto attiene agli assicurati che entrano in

disoccupazione al termine di un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o

nella ristorazione), va osservato che, per un certo periodo, l'UCL ha applicato

anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in

disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente

durante qualche mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un

soggiorno di perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o

lasciare definitivamente il nostro paese.

Il TFA considera queste

persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto

all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle

attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza

professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline,

generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata

limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. DLA 2000

pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA

1990.

pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V

209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au

quotidien et ses aides à l'emploi", Friborgo 1998, pag. 56-58; B.

Despland, "Votre sécurité sociale au quotidien", Losanna 1998, pag.

155-156; DTF del 2.5.97 nella causa P.F.; D. Cattaneo, "Alcuni compiti

degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".

Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 19 segg.).

In una sentenza del 18

novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza

appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano

un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In

questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA

2000.

pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V

38; D. Cattaneo , op. cit., pag. 24).

Tuttavia, alla luce della

giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso

di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o

durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione

soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante

di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga

decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In

particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il

periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o

almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori

dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del

lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo

ufficialmente assegnato (cfr. STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B.,

38.2000

; STCA del 17 aprile 2001 nella causa V.-S; STCA del 16 marzo 2000

nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di

Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q

contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, op. cit. pag. 21; 24-25).

Il TCA ha

pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti

sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione,

deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa

e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. STCA del 17 agosto 2001

nella causa M., 38.2001.15; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B.,

38.2000

; STCA del 17 aprile 2001 nella causa V.-S., 38.2000.270).

2.12

Nella

fattispecie concreta, l'assicurata ha lavorato in qualità di cameriera presso

l'__________ di __________ dapprima, dal 1° aprile 2004 al 30 giugno 2004, al

60% (cfr. doc. 6), successivamente, dal 1° luglio 2004 al 31 ottobre 2004, al

100% (cfr. doc. 7). Ella aveva infatti sottoscritto, in data 31 marzo 2004, un primo

contratto di lavoro, al 60%, dal 1° aprile 2004 al 31 ottobre 2004 (cfr. doc.

6) e in seguito, in data 1° luglio 2004, un secondo contratto di lavoro, per un

grado occupazionale del 100%, dal 1° luglio 2004 al 31 ottobre 2004 (cfr. doc.

7).

In data 15 novembre 2004 l'assicurata si è

reiscritta in disoccupazione (cfr. doc. 12a).

In sede di opposizione l’assicurata ha osservato

di avere segnalato al proprio consulente del personale l’impossibilità di

effettuare ricerche di lavoro, dato che ella lavorava al 100%, aveva a

disposizione solo due giorni di libero alla settimana e doveva accudire i suoi

figli, ricevendo, a suo dire, dal signor __________ l’indicazione di non effettuare

le ricerche di lavoro durante i mesi in cui lavorava (cfr. doc. 4). Ella ha poi

aggiunto che in una situazione particolare quale la sua, non si può

ragionevolmente pretendere che una madre trascuri i suoi doveri familiari per

compiere delle ricerche di lavoro (cfr. doc. 4).

Nel ricorso inoltrato al TCA (cfr. doc. I) e

nelle successive osservazioni (cfr. doc. V), l’assicurata ha evidenziato di

provenire da __________, realtà molto diversa rispetto a quella svizzera e di

avere molte difficoltà a comprendere termini tecnici e burocratici usati

dall’amministrazione.

Il TCA constata innanzitutto che

l’amministrazione ha giustamente qualificato di impiego stagionale quello

svolto dall’assicurata in qualità di cameriera presso l'__________.

In precedenza, infatti, l’assicurata aveva

lavorato in qualità di aiuto cucina e poi donna tuttofare presso il __________

di __________, dal 26 marzo 2002 al 31 ottobre 2002 (cfr. doc. 12z).

Successivamente, ella si era iscritta in

disoccupazione, a partire dal 14 novembre 2002 (cfr. doc. 12c) ed era rimasta

iscritta al collocamento fino al 31 agosto 2004 (cfr. doc. 12b), giorno in cui

l’amministrazione, ricevuta la conferma che a partire dal 1° luglio 2004 e fino

al 31 ottobre 2004 l’assicurata era impegnata in qualità di cameriera al 100%

presso l’__________, ha provveduto ad annullare il suo nominativo dalla liste

delle persone iscritte al collocamento.

In occasione del colloquio di consulenza del 19

maggio 2004 (cfr. doc. 12i) e soprattutto del colloquio di consulenza del 14

giugno 2004 (cfr. doc. 8) il consulente del personale aveva provveduto a

spiegare all’assicurata che essendo il suo un impiego a carattere stagionale,

ella era tenuta ad effettuare le ricerche di lavoro durante tutto il periodo

estivo, intensificandole poi negli ultimi tre mesi di attività, così da non

dover fare ricorso alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione

una volta terminato il rapporto lavorativo con l’__________.

Inoltre, in occasione del colloquio di consulenza

del 15 dicembre 2004, il consulente del personale ha verbalizzato che

l’assicurata avrebbe provveduto a contattare i proprietari dell’__________,

onde valutare la possibilità di un’eventuale riassunzione per la stagione 2005

(cfr. doc. 12f).

Occorre poi

rilevare che l'assicurata, essendo già stata iscritta in disoccupazione dal 14

novembre 2002 al 31 agosto 2004 (cfr. doc. 12b e 12c), aveva già ricevuto

dall'amministrazione le opportune informazioni circa i suoi diritti e doveri di

disoccupata, con riferimento in particolare alla necessità di compiere

regolarmente gli sforzi necessari al fine di trovare un'occupazione duratura o

perlomeno un'attività temporanea durante i mesi di inattività.

L'assicurata

ha inoltre ricevuto e sottoscritto in data 27 novembre 2002 (cfr. doc. 9), il

"Promemoria ricerche di lavoro", nel quale è indicato che gli

assicurati devono compiere le ricerche di lavoro già prima di iscriversi al

collocamento, durante il periodo di disdetta dal precedente rapporto lavorativo

o, in caso di contratti di lavoro di durata determinata, nei tre mesi

precedenti l'iscrizione al collocamento; nello stesso documento

l'amministrazione ha poi ricordato la necessità, per gli assicurati che

svolgono un'attività stagionale e che ricorrono al collocamento solo durante

brevi periodi tra una stagione e l'altra, di effettuare gli sforzi necessari

per reperire di un'occupazione duratura durante tutto l'anno.

In simili condizioni, questo Tribunale ritiene

che l'assicurata era o doveva essere perfettamente a conoscenza del dovere di

ricercare un'occupazione annuale o perlomeno un impiego temporaneo durante tutto

il periodo in cui ha lavorato, così da non dovere fare ricorso alle prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione al termine della stagione

lavorativa.

L'assicurata ha invece omesso di svolgere delle

ricerche di lavoro durante tutto il periodo in cui ha lavorato.

Inoltre,

va rilevato che in occasione dell'ultimo colloquio di consulenza del 14 giugno

2004.

(colloquio che precedeva il passaggio del grado occupazionale della sua attività

stagionale dal 60% al 100% presso l'__________ di __________) l'assicurata era

stata informata dal proprio consulente del personale circa l'obbligo di

compiere delle ricerche di lavoro durante tutto il periodo in cui lavorava ed

in particolare di intensificarle durante gli ultimi tre mesi di lavoro. Al

riguardo, il consulente del personale ha verbalizzato quanto segue (verbale

sottoscritto dall'assicurata):

"

L'assicurata si è presentata; mi dichiara che

durante il mese di luglio verrà assunta a tempo pieno, l'assicurata riceverà un

contratto nuovo.

In data odierna all'assicurata, viene consegnato

il FAUT di giugno. Quando ci farà pervenire il contratto di lavoro al 100 % il

nostro ufficio provvederà all'annullamento.

Considerato il fatto che è un occupazione

stagionale è stato ripreso il promemoria delle ricerche. In particolare il

fatto che le ricerche vanno fatte durante tutto il periodo estivo per dei posti

annuali, e che negli ultimi tre mesi tali sforzi vanno intensificati."

(Doc. 8)

Infine, va ricordato che al momento della sua

prima iscrizione al collocamento l’amministrazione, con decisione del 4

dicembre 2002, aveva inflitto all’assicurata una sanzione di 9 giorni per

mancate ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l’annuncio in disoccupazione

nei quali ella aveva lavorato presso il __________ di __________ (cfr. doc. 14p).

La ricorrente è quindi stata più volte informata

dall'amministrazione circa i suoi diritti e doveri di disoccupata, con

riferimento in particolare alla necessità di compiere regolarmente gli sforzi

necessari al fine di trovare un'occupazione duratura o perlomeno un'attività

temporanea durante i mesi di inattività.

Ella era dunque perfettamente a conoscenza del

dovere di ricercare un'occupazione annuale o perlomeno un impiego temporaneo

durante tutto il periodo in cui ha lavorato per l'__________ di __________,

così da non dovere fare ricorso alle prestazioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione al termine della propria attività, a tempo determinato, presso

il citato datore di lavoro, dove è stata impiegata al 60% dal 1° aprile 2004 al

30.

giugno 2004 e al 100% dal 1° luglio 2004 al 31 ottobre 2004 (cfr. doc. 6 e

doc. 7).

2.13

A nulla giova

la motivazione fornita dall’assicurata nella risposta alla richiesta di

giustificazioni inviatale dall'amministrazione (cfr. doc. 2) e ancora in sede

ricorsuale (cfr. doc. I), ossia di non avere potuto compiere delle ricerche di

lavoro nei mesi compresi fra luglio 2004 e ottobre 2004 in cui ha lavorato

presso l’__________ in quanto, essendo cittadina di __________, in Svizzera dal

22.

gennaio 2002, non è capace di scrivere in italiano. Nemmeno pertinente

risulta l’altra giustificazione della ricorrente, vale a dire il fatto che,

vivendo a __________, nelle __________ e non avendo né la licenza di condurre,

né la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici, inesistenti (stazione FART a

4.

km dal suo domicilio), era impossibile compiere gli sforzi necessari al

reperimento di una nuova occupazione. Infine, va respinta pure l’ultima

motivazione ricorsuale dell’assicurata, ossia di non avere avuto il tempo

necessario per svolgere le ricerche di lavoro, avendo dovuto lavorare a tempo

pieno, a __________, frazione di __________ (distante circa 4 km) e nello

stesso tempo avendo dovuto accudire due figli, di otto e dieci anni, senza

poter contare sull’aiuto del marito, impegnato nei mesi compresi fra agosto e

novembre 2004 negli esami di diploma in ingegneria civile presso la Scuola

universitaria professionale della Svizzera italiana di __________, dove

rimaneva anche a dormire durante tutta la settimana, senza far rientro al

proprio domicilio.

Alla luce della giurisprudenza citata (cfr.

consid. 2.3.-2.5. e 2.9.) e pur considerando l'impegno che richiedeva, da una

parte, l'attività professionale della ricorrente e, dall’altra, la conduzione

della vita familiare, con due bambini a cui badare, a mente del TCA

l'assicurata avrebbe dovuto compiere gli sforzi necessari al fine di trovare

una nuova occupazione durante tutto il periodo antecedente l'annuncio al

collocamento in cui svolgeva la sua attività stagionale.

Ella avrebbe in particolare potuto effettuare le

ricerche di lavoro durante i suoi due giorni di libero settimanali, di persona,

per telefono o per iscritto, rispondendo a reali offerte di lavoro presenti sul

mercato. L'assicurata avrebbe potuto farsi aiutare, viste le sue difficoltà

linguistiche, a redigere qualche richiesta di lavoro dal marito, durante i fine

settimana, allorquando egli faceva rientro al domicilio.

In tale contesto si ricorda peraltro che

fondamentale presupposto per potere beneficiare dell'indennità di

disoccupazione è di essere idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f

LADI) e cioè "disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione

adeguata" (art. 15 cpv. 1 LADI) e che l'art 16 cpv. lett. f LADI considera

non adeguata e quindi esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che

"necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di

lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio

conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende

notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i

familiari da parte dell'assicurato".

2.14

In simili

condizioni, questo Tribunale deve concludere che la ricorrente ha violato

l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone per cui, a ragione,

l'amministrazione l'ha sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione

sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

Per

quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato

che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare

interna no. 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una

vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S.,

inc. 38.2001.201).

Essa

indica che:

"

(…)

1.

Periodo di tempo

da esaminare

L'esame delle ricerche di

lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in

disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha

lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

2.

Quantità/qualità

delle ricerche

Nella valutazione delle

ricerche di lavoro svolte durante l'anno l'accento va posto soprattutto sulla

qualità e non sulla quantità. In particolare bisognerà verificare se gli sforzi

effettuati sono mirati ad ottenere degli impieghi duraturi in settori e aziende

non tradizionalmente noti per la loro attività stagionale e se il disoccupato

ha risposto ad annunci di impieghi annuali pubblicati regolarmente sui

giornali. La valutazione dovrà ovviamente tenere conto della situazione

concreta (per esempio offerte sul mercato del lavoro, profilo dell'assicurato,

se si tratta d'impieghi duraturi, in settori che offrono concretamente posti

annuali, di candidature spontanee, di risposte a reali offerte del mercato, di

ricerche anche al di fuori del proprio settore, eventualmente fuori Cantone -

tipico per settore alberghiero, v. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI - con

possibilità di pernottamento).

L'obiettivo è quello di

spingere l'assicurato a svolgere ricerche mirate e non "ricerche

alibi" a tappeto. Gli sforzi durante l'anno dovranno consistere nel

rispondere ad offerte di lavoro durature che dovessero apparire sul mercato del

lavoro e che vengono normalmente portate all'attenzione di ogni potenziale interessato

tramite annunci su giornali, riviste settoriali o in altro modo. Gli assicurati

non sono tenuti a presentare offerte spontanee presso datori di lavoro che non

cercano nuovo personale ma a rispondere a delle reali offerte presenti sul

mercato.

Nel periodo immediatamente precedente la fine del lavoro

stagionale - rispettivamente inizio della disoccupazione ‑ gli sforzi per

il reperimento di un nuovo posto di lavoro dovranno essere maggiormente intensi

e valutati secondo la prassi applicata a tutti gli assicurati (esame rigoroso

degli ultimi 3 mesi).

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa

dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti

durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la

durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e

offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere

determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o

inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2

giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o

inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto

dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid.

2.11

; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

La circolare interna no.

114a, come appena esposto, prevede che per ricerche insufficienti o inesistenti

durante i tre mesi prima della disoccupazione vengano irrogati 3-4 giorni di

sospensione, mentre per i restanti mesi dell'anno 1-2 giorni per mese, senza

superare il massimo di 18 giorni.

Nel caso

in esame l'URC ha inflitto alla ricorrente 14 giorni di sospensione dal diritto

alle indennità.

Al

riguardo, nella decisione su opposizione del 29 dicembre 2004 l’amministrazione

ha indicato che la sanzione è stata così calcolata: 4 giorni di penalità per

ognuno dei tre mesi di agosto, settembre e ottobre 2004 immediatamente

precedenti l’annuncio in disoccupazione durante i quali l'assicurata ha omesso

di compiere ricerche di lavoro, aumentati di 2 giorni per mancate ricerche di

lavoro durante il mese di luglio 2004 (cfr. doc. A1).

Per contro, non sono stati oggetto di sanzione i precedenti

mesi da aprile a giugno 2004 nei quali l’assicurata svolgeva la sua attività

presso l’__________ di __________, dato che durante tale periodo ella era

ancora iscritta al collocamento (visto che era attiva al 60% e percepiva quindi

un guadagno intermedio) e aveva continuato a svolgere le ricerche di lavoro (cfr.

doc. A1).

Quanto

all’entità della sospensione, va rilevato che la circolare specifica per i

lavoratori stagionali citata, prevede, in caso di mancate ricerche di lavoro

nei tre mesi precedenti l'iscrizione, 4 giorni di sanzione per ogni mese,

mentre invece la sanzione da infliggere per mancate ricerche di lavoro nei mesi

precedenti in cui l'assicurato lavorava ammonta a 2 giorni per ogni mese.

In una

sentenza del 24 settembre 2002 nella causa P. (cfr. inc. 38.2001.241) il TCA, a

proposito della Circolare interna no. 114a, ha avuto modo di precisare quanto

segue:

"

(…)

Va peraltro rilevato che la Circolare no. 114a

non indica in modo preciso, relativamente agli ultimi tre mesi di attività

lavorativa, quando infliggere 3 o 4 giorni per mese.

Il TCA ritiene, in analogia con quanto enunciato dalla

"Circulaire relative à l'indemnité de chômage" del SECO in vigore dal

1° gennaio 2002 (p.to D68), la quale prevede per il periodo di disdetta

sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che si

debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate

ricerche.

Il medesimo ragionamento vale per i giorni di

sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre prima della

disoccupazione, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1

giorno è da infliggere per insufficienti ricerche.

Gli URC, pertanto, dovranno in futuro attenersi a

quanto stabilito nell'ambito della presente vertenza."

Applicando la giurisprudenza appena citata al

caso concreto, l'amministrazione ha quindi correttamente inflitto

all'assicurata 2 giorni di sospensione per mancate ricerche nel mese di luglio

2004.

e 4 giorni per ognuno dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2004 in cui

non ha svolto nessuna ricerca di una nuova occupazione, per un totale di 14

giorni (cfr. doc. A1).

La decisione impugnata

deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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