38.2005.61
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14 novembre 2005Italiano53 min
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Numero d'incarto:
38.2005.61
Data decisione, Autorità:
14.11.2005, TCA
Titolo:
Rientra nel normale rischio aziendale e non é computabile una perdita di lavoro dovuta a circostanze usuali che possono colpire qualsiasi ditta in quella situazione. La sola entità della flessione non basta per accordare le ILR. Rifiuto audizione personale. Valutazione anticipata delle prove.
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
art. 6 CEDU
art. 29 cpv. 2 COST
art. 31 LADI
art. 31 cpv. 1 let. c LADI
art. 33 cpv. 1 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.61
FS/td
Lugano
14 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 giugno
2005 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 13 maggio
2005 la RI 1, ditta attiva nella produzione ed il commercio di coperture in
Policarbonato, ha preannunciato, per 93 dipendenti e per una durata probabile
dal 1° giugno al 31 agosto 2005, un periodo di lavoro ridotto al 35% (cfr. doc.
9).
Quale
motivo che l’ha indotta ad introdurre il lavoro ridotto la ditta ha addotto:
"
(…)
L’economia a livello mondiale, europea ed in
particolare quella italiana, hanno interrotto, con i primi segnali negativi
iniziati verso fine 2004, quella crescita attesa e programmata verso il 2005,
che prevedeva a livello di budget un obiettivo di circa 9.500 tonn. Con un fatturato
che avrebbe dovuto sfiorare i 70 mio di frs.
Il tutto era atteso anche e soprattutto dai
massicci investimenti decisi e programmati, in particolare l’avvio della
costruzione di un nuovo capannone industriale di circa mq. 4.000 nonché del
continuo miglioramento tecnologico.
Fatti
I segnali negativi iniziati verso fine 2004 ed
ancora in essere, causati da un incremento delle materie prime e di conseguenza
un aumento dei prezzi finali, l’economia stagnante, i problemi valutari, hanno
portato la RI 1, da una parte a non interrompere quanto era stato deciso nella
stesura del budget in tema di investimenti, mentre, per un riequilibrio
contingente tra costi e ricavi, di utilizzare tutti quegli strumenti per
arginare la situazione.
Blocco del tournover (da 107 a fine 2004 a 100
attuali), degli straordinari, fermata delle attività produttive, con utilizzo
ed azzeramento dei giorni di ferie-riposi compensativi di una settimana
(gennaio dal 3 al 7; febbraio dal 21 al 25; marzo dal 29 al 1 aprile e da
ultimo quella programmata dal 16 al 20 maggio).
La proiezione dei prossimi mesi indica una
situazione simile a questo primo quadrimestre con un ottimismo dei consumi
verso luglio/agosto ed una discreta ripresa verso fine anno.
Conclusione.
L’attuale situazione, determinata da diverse
concause sopra citate, pone una notevole difficoltà oggettiva nel predisporre
un programma di lavoro per i prossimi mesi.
Tuttavia la nostra reale valutazione, raffrontata
anche dai recenti meeting promossi dalla nostra struttura commerciale a livello
europeo, indicano che, se pur con un minimo di ottimismo, una razionale ripresa
dei consumi.
Di certo, l’economia europea, le fluttuazioni
monetarie, le politiche delle grosse aziende chimiche, rendono difficilmente
auspicabile un riallineamento del corrente anno 2005 con gli anni precedenti,
in particolare lo scorso 2004.
La Direzione, in questo contesto, sta procedendo
ad una attenta analisi dei costi, siano essi variabili che fissi, per ridurre
al massimo le varie causali di incidenza nella costruzione del costo del
prodotto ed un riequilibrio generale tra costi e ricavi.
La forte competitività della concorrenza,
soprattutto in periodi dove la domanda è molto debole, impone anche nuove
definizioni di strategie: commerciali, produttive, prodotto e servizio clienti;
che attraverso nuove razionalizzazioni permettono di ottenere benefici e
riduzioni di costi indiretti.
(…)." (cfr. doc. 9/C)
Invitata
a completare le proprie informazioni (cfr. doc. 8), con lettera del 30 maggio
2005, la ditta ha trasmesso alla Sezione del lavoro la documentazione richiesta
e ha precisato che:
"
(…)
Facciamo seguito alla nostra di cui in oggetto,
per segnalarvi una ulteriore motivazione, erroneamente dimenticata nella nostra
relazione originaria, che ha caratterizzato questa situazione negativa
soprattutto nell'ultimo periodo.
La programmazione delle nostre attività
produttive: tipologia del prodotto-ciclo di lavorazione-impianto dedicato,
nasce sulla scorta di ordini di vendita giorno per giorno e su programmazione
di riassortimento dei magazzini da parte dei grossi distributori (clienti
direzionali) e/o da società collegate alla nostra realtà.
L'economia debole, la poca richiesta commerciale
ha fatto si che, oltre al calo già comunicatovi nella nostra nota precedente,
alcuni grossi ordini programmati e pianificati su base mensile, siano stati
sospesi e posticipati.
Difatti a seguito dei primi colloqui telefonici
(inizio mese di maggio), confermati poi per iscritto, abbiamo dovuto sospendere
lanci di produzione, che su programmazione settimanale, hanno ulteriormente
ridotto di circa 30/35 tonn., pari al 17% in meno, del programma di produzione.
Clienti:
➣ __________ __________ ton. 10 mese
➣ __________ __________ ton. 25 mese
➣ __________ __________ ton.
35 mese
➣ __________ __________ ton.
40 mese
➣ __________ __________
__________ ton. 15 mese
Del resto molti nostri clienti hanno iniziato ad utilizzare lo
strumento gestionale del "just in time", che prevede tra l'altro
l'ottimizzazione del livello delle scorte, trasferendo per quanto possibile
l'onere dello stoccaggio delle merci a carico dei fornitori.
Inoltre il lotto medio dell'ordine da noi ricevuto è in continua
diminuzione in questi mesi (a nostro giudizio temporaneamente) e lo stesso vale
per i tempi di consegna richiesti dalla data dell'ordine.
(…)." (cfr. doc. 7)
Il 31
maggio 2005 la Sezione del lavoro ha comunicato alla ditta che, vista la
flessione della cifra d’affari, la perdita di lavoro non era computabile. Prospettando
una decisione negativa, l’ha invitata ad esprimersi in merito (cfr. doc. 6).
Con
scritto del 1° giugno 2005 la ditta ha osservato che:
"
(…)
ad integrazione delle notizie previsionali
relative alla cifra d'affari per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2005,
premesso che nel formulario "preannuncio di lavoro ridotto",
trasmessovi in data 13 maggio u.s., abbiamo indicato una perdita di lavoro
probabile del 35%, vi comunichiamo che nei dati a Voi trasmessi, abbiamo
stimato la sola riduzione del fatturato essenzialmente sulla analisi dei valori
grossi clienti più significativi, tralasciando quindi quei piccoli e numerevoli
clienti.
E' chiaro che la previsione della riduzione del
personale calcolata sulla perdita di ore lavorate del 35% porta di conseguenza
una stima dei prossimi mesi ad avere una fluttuazione straordinaria
dell'attività aziendale intorno al 30%.
Di conseguenza vogliamo riassumere i dati
giugno/agosto 2005 rispetto giugno/agosto 2004.
Anno 2005: Anno
2004:
giugno fatt. 4.150.000 giugno fatt.
6.443.000
luglio fatt. 4.750.000 luglio fatt.
7.037.000
agosto fatt. 2.600.000 agosto fatt.
3.180.000
totale fatt. 11.500.000 <30,6%> fatt.
16.660.000
Inoltre vi segnaliamo che, nell'ottica di una
fluttuazione negativa, considerata quindi nel normale rischio di una attività
aziendale, dal mese di gennaio a maggio 2005, abbiamo dovuto fermare le nostre
attività produttive per un totale di quattro settimane, assorbendosi ed
assumendosi i rischi e di conseguenza anche i costi.
(…)." (cfr. doc. 5)
Con
decisione del 6 giugno 2005 la Sezione del lavoro si è opposta al pagamento
delle indennità per lavoro ridotto, motivando:
"
(…)
L'indennità per lavoro ridotto può essere versata
unicamente qualora si riscontri un sensibile calo della cifra d’affari. Infatti
secondo la giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, non
tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità
per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra
d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio
precedente non può essere considerata una fluttuazione normale dell'attività
imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale del
datore di lavoro. Nel presente caso, dai dati forniti dall'azienda e tenuto
conto della media rispetto al quadriennio precedente, questo calo non è
riscontrabile, pertanto la perdita di lavoro annunciata rientra nel normale
rischio aziendale del datore di lavoro.
(…)" (cfr. doc. 4)
1.2. A seguito
dell'opposizione interposta dalla ditta (cfr. doc. 3), la Sezione del lavoro,
il 15 giugno 2005, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato
la sua decisione del 6 giugno 2005 e, tra l'altro, ha osservato che:
"
(…)
3. Nel caso in esame, sulla base dei dati forniti dall'azienda in
parola in occasione del preannuncio del lavoro ridotto, per quanto riguarda il periodo
giugno-agosto 2005, emerge quanto segue:
• totale cifra d'affari per il
periodo da giugno ad agosto 2005: fr. 13'200'000;
• totale cifra d'affari per il
periodo da giugno ad agosto 2004: fr. 16'661'186;
• totale cifra d'affari per il
periodo da giugno ad agosto 2003: fr. 12'827'977;
• totale cifra d'affari per il
periodo da giugno ad agosto 2002: fr. 14'093'172;
• totale cifra d'affari per il
periodo da giugno ad agosto 2001: fr. 13'549'217.
La media per quanto riguarda il quadriennio 2001-2004 è la
seguente: 57'131'552 : 4 = 14'282'888.
La percentuale della cifra d'affari realizzata nel corso del
periodo da giugno ad agosto 2005 (fr. 13'200'000), in raffronto alla media dei
quadriennio precedente (fr. 14'282'888), è pertanto la seguente: 92.41. La
riduzione della cifra d'affari per quanto attiene al suddetto periodo è dunque
del 7.6% circa, inferiore, quindi, alla percentuale fissata dalla
giurisprudenza (25%), al raggiungimento della quale non è più possibile parlare
di fluttuazione normale dell'attività aziendale.
Alla medesima conclusione si giunge prendendo in considerazione le
cifre d'affari che la ditta ha prodotto unitamente all'opposizione (cfr. doc.
E). Infatti:
•totale cifra d'affari per il
periodo da giugno ad agosto 2005: fr. 11'500'000;
•totale cifra d'affari
per il periodo da giugno ad agosto 2004: fr. 14'299'583;
•totale cifra d'affari per il
periodo da giugno ad agosto 2003: fr. 12'827'977;
•totale cifra d'affari per il
periodo da giugno ad agosto 2002: fr. 14'093'172;
•totale cifra d'affari per il
periodo da giugno ad agosto 2001: fr. 13'549'217.
La media per quanto riguarda il quadriennio 2001-2004 è dunque la
seguente: 54’769'949: 4 = 13'692'487.25.
La percentuale della cifra d'affari realizzata nel corso del
periodo da giugno ad agosto 2005 (fr. 11'500'000), in raffronto alla media del
quadriennio precedente (fr. 13'692'487.25), è pertanto la seguente: 83.98. La
riduzione della cifra d'affari per quanto attiene al suddetto periodo è dunque
del 16.02% circa, inferiore, quindi, alla percentuale fissata dalla giurisprudenza
(25%).
Si osserva a titolo abbondanziale che i dati relativi ai mesi da
giugno ad agosto 2004 indicati nella documentazione (doc. E) allegata
all'opposizione differiscono da quelli relativi al medesimo periodo indicati
nella documentazione prodotta in occasione del preannuncio di lavoro ridotto.
Anche per quanto attiene a questi ultimi dati si giunge alla medesima
conclusione, a sapere che la riduzione della cifra d'affari per quanto concerne
il periodo da giugno ad agosto 2005 (19.49%) è inferiore alla soglia del 25%
indicata dalla giurisprudenza.
In considerazione di quanto sopra e alla luce della menzionata
giurisprudenza, la perdita di lavoro annunciata dalla ditta in parola rientra
ancora nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. Pertanto, essendo la
concreta perdita di lavoro non computabile, viene meno una delle condizioni
cumulative di cui agli articoli 31 e seguenti LADI per la concessione delle
richieste indennità.
Va infine ricordato come, tra gli obblighi del datore di lavoro,
vi sia quello di anticipare l'indennità per lavoro ridotto e di versarla ai
lavoratori il giorno usuale di paga (cfr. art. 37 lett. a LADI). Ora, si rileva
come, nello scritto 9/13 giugno 2005 della Commissione del personale della
ditta al nostro Ufficio, si affermi segnatamente quanto segue: "In
questo periodo straordinario di contingenza sfavorevole, purtroppo, non
possono essere garantiti gli stipendi per tutti i dipendenti, per
cui la soluzione del lavoro a tempo ridotto risulta essere l'unica speranza per
evitare il peggio" (la sottolineatura è nostra).
4. Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non
permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito
con la decisone contestata."
(…)." (cfr. doc. A)
1.3. Contro la
decisione su opposizione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale ha rilevato che:
"
(…)
In via di premessa
Riprendiamo integralmente le considerazioni già
esposte in sede di opposizione, allorché è stata impugnata la decisione 6 giugno
2005 (nr. 52031784), evidentemente integrandole con i nuovi dati a
disposizione.
Sottolineiamo criticamente inoltre gli aspetti da
noi non condivisi, che risaltano dalla decisione su opposizione, dalla quale si
evince, a non averne dubbio, che la Sezione cantonale del Lavoro non ha
assolutamente compreso la particolarità e la specificità della nostra
situazione, preferendo applicare acriticamente linee guida, a loro giudizio
incontestabili, e precedenti giurisprudenziali, che andavano invece adattati, a
nostro giudizio, al caso in esame.
IN FATTO e IN DIRITTO
1.
➣ RI 1
ha presentato preannuncio di lavoro ridotto in data 13 maggio 2005; a seguito
della presa di posizione della Sezione del Lavoro del 31 maggio 2005, sono
state introdotte ulteriori precisazioni, in data 1 giugno 2005 e, nell'attesa
della decisione, il giorno 6 giugno 2005 abbiamo comunque attivato il lavoro a
tempo ridotto per una parte dei nostri dipendenti;
➣ Nonostante
la decisione negativa, si è deciso di continuare in regime di lavoro a tempo
ridotto, confidando che i presupposti previsti dalla legge fossero ossequiati e
che il responso in un primo tempo negativo fosse dovuto ad una insufficiente
illustrazione della situazione da parte nostra;
➣ Si era
valutato che la soluzione alternativa sarebbe stata quella di attivare la
procedura dei licenziamenti collettivi, conformemente agli art. 335/d e seguenti del CO. Di concerto con i
dipendenti, rappresentati dalla __________ e della __________ di __________, si
è quindi convenuto di perseguire la strada del lavoro ridotto, in quanto
costituiva l'unica via per non disperdere una parte importante delle risorse
produttive faticosamente conseguite in 25 anni di attività e di costante
crescita;
➣ Purtroppo,
l'esito negativo contenuto nella decisione su opposizione ci ha costretti a
procedere, nostro malgrado, ad un ridimensionamento strutturale, che
sicuramente comporterà delle difficoltà, consistenti in ripercussioni negative
legate alla certa mancanza tra le nostre fila dei 13 dipendenti ai quali
abbiamo dovuto rinunciare con la fine del mese di giugno, con conseguente
dispersione del patrimonio di professionalità acquisito con un lungo periodo di
introduzione al nostro lavoro. D'altra parte l'azienda non sarebbe stata in
grado di farsi carico degli stipendi dei lavoratori, oggetto della riduzione
delle ore di lavoro, per un lungo periodo di tempo, nella denegata ipotesi in
cui questo ricorso fosse respinto. Va però puntualizzato che nonostante lo
strumentale utilizzo da parte dell'Ufficio giuridico dell'appello presentato
dai dipendenti, che dimostra un certo atteggiamento aprioristicamente negativo
nei nostri confronti da parte dei giuristi dell'Ufficio del lavoro, l'azienda
sarebbe stata certamente in grado di anticipare regolarmente le indennità di
disoccupazione, relative al lavoro a tempo ridotto, così come prevede la legge,
come dimostra l'avvenuto pagamento di tutti gli stipendi al 100% per il
mese di giugno. Evidentemente, diverso sarebbe stato versare per mesi gli
stipendi, senza la garanzia del rimborso da parte della Cassa disoccupazione.
➣ L'avvenuta forzata ristrutturazione è comunque motivo di grosso
rammarico e preoccupazione per il futuro. Come detto, la riduzione del
personale, che si è faticosamente formato e istruito in questi anni, comporterà
grosse difficoltà nei prossimi mesi, quando si concluderà l'attuale periodo di
congiuntura sfavorevole;
➣ Nel corso dei primi quattro mesi dell'anno, a seguito di una grave
diminuzione degli ordini, l'azienda ha assunto il proprio rischio d'impresa,
facendo fronte alla difficile situazione con una forte flessibilità interna. Si
è poi giunti alla decisione di richiedere l'intervento dell'Assicurazione
disoccupazione, soltanto dopo avere esaurito tutti gli strumenti in nostro
possesso, in un'ottica di oculata gestione, ma anche in quanto convinti che il
mercato potrà riprendersi, dopo questo periodo di congiuntura negativa;
➣ Va comunque
rimarcato che la RI 1 è una società seria e in espansione, che opera in Canton
Ticino da 25 anni e che ha raggiunto il numero di 100 dipendenti
occupati nel mese di giugno sulla base di ponderate proiezioni e a fianco di
massicci investimenti tecnologici. Oggi, nell'ambito dei produttori a livello
mondiale di lastre in policarbonato, la RI 1 occupa il terzo posto e detiene
circa il 20% del mercato mondiale. Per questo alleghiamo una documentazione
consistente in un breve cenno della nostra evoluzione storica e sui prodotti
fabbricati (doc.B).
2.
Nel merito del ricorso, segnaliamo che la perdita di lavoro
registrata è frutto di una eccezionale e straordinaria riduzione delle
ordinazioni e a titolo di dimostrazione alleghiamo un documento che ha un
carattere di estrema riservatezza (doc.C).
L'RI 1 fa parte di una __________ dei produttori di lastre in
policarbonato, __________, di cui fanno parte i più grossi produttori europei e
del bacino mediterraneo.
L'__________ ha lo scopo di monitorare il mercato mondiale di
proprio interesse mantenendo tuttavia quei principi di concorrenzialità tra gli
associati stessi (proprio per questo per un certo numero di nazioni i dati
risultano criptati) e mettendo a disposizione analisi e statistiche di vario genere.
Risultano comunque importanti paesi quali, __________, __________,
__________ e __________.
Le aziende cha fanno parte __________ hanno registrato nel
complesso un calo di volumi di vendite in __________ che sfiora il 50% nei
primi tre mesi dell'anno ( da 1999 ton a 1144 ton.), in __________ all'incirca
il 30% in meno fino al 10% in meno in __________ e __________.
In totale il mercato ha subito una contrazione vicina al 20% in
termini di volumi.
Ciò dimostra che la nostra azienda è confrontata con una
congiuntura straordinariamente ed eccezionalmente sfavorevole a livello
internazionale, dove mantiene comunque le sue posizioni a livello di quota di
mercato.
Come ampiamente indicato all'Ufficio del lavoro nel documento di
presentazione dell'azienda, allegato alla domanda presentata nel mese di maggio u.s,. la nostra azienda, proprio per mantenere la
propria quota di mercato, ha dovuto investire sia in termini tecnologici che in
risorse, vedi l'avvio della costruzione di un nuovo fabbricato di circa mq 4000
e i risultati sino ad oggi sono stati il conseguimento di una razionale e
corretta politica nella gestione aziendale. Nell'ambito della __________ ci
stiamo avvicinando ad un quota di mercato del 20% che, se ci raffrontiamo con i
soci, vedi per esempio __________ __________ e __________ (colossi
multinazionali, integrati - dalla materia prima al prodotto finito, che, in
relazione alla congiuntura in atto, hanno i loro stabilimenti, uno a __________
e l'altra a __________, chiusi ed in Cassa Integrazione), la RI 1 gode di una
ottima posizione in un settore che gode potenzialmente sempre di una crescita e
di uno sviluppo.
Considerandi
II personale attualmente alle dipendenze è
assolutamente adeguato rispetto ad un prudente Budget che era stato elaborato,
tuttavia la contingente situazione economica mondiale ci ha posto nella
condizione di dover far fronte ad una diminuzione delle ordinazioni imprevista
ed imprevedibile, che ha investito come abbiamo visto, tutto il settore.
Non siamo assolutamente confrontati oggi con un
normale rischio aziendale e la mancata concessione del lavoro a tempo ridotto
ci ha portato a perdere forse definitivamente parte di quella professionalità
costruita in anni di formazione ed addestramento ed anzi paradossalmente
corriamo anche il rischio di essere impreparati ed inadeguati al far fronte
alle richieste del mercato che certamente si presenteranno nei prossimi mesi.
Formare ed addestrare un buon addetto alla conduzione dei nostri impianti di
estrusione (impianti complessi) necessita da due a tre anni di lavoro e di
crescita professionale dell'individuo.
Il nostro ottimismo per le prospettive future è
legato alla nostra venticinquennale esperienza da cui è risultato l'assoluta
mancanza di prodotti alternativi sul mercato paragonabili, per qualità, durata
ed efficienza, del policarbonato e quindi al costante sviluppo e ripresa delle
ordinazioni, anche allorquando il mercato ha registrato dei periodi di scarsa
richiesta. Inoltre la nostra produzione non è minacciata dall'industria
emergente (__________), in quanto una leva del nostro successo è la continua
ricerca di prodotti speciali e con caratteristiche tecniche-meccaniche
prototipali, come tali non riproducibili in un mercato produttivo ancora
arretrato come quello __________.
E' altresì eccezionale l'avvenuto incremento dei
costi della materia prima, che ha comportato, come ulteriore ed aggravamento di
concausa in un momento critico, un raffreddamento della domanda legato
all'aumento proporzionale dei prezzi di vendita.
Come altra conseguenza, l'aumento del costo della
materia prima è causa di una artificioso aumento della cifra d'affari prevista
e prevedibile, nonostante una importante diminuzione dei KG venduti.
Paradossalmente, la diminuzione della cifra d'affari risulta essere inferiore
rispetto alla diminuzione del venduto , va infatti considerato che il costo
della materia prima incide sul costo del prodotto finito nella misura del 65%.
E'stato questo il nostro errore indicato in premessa nella presentazione della
domanda. Non abbiamo sufficientemente evidenziato che i numeri relativi alla
cifra d'affari devono essere ponderati in considerazione dell'eccezionale
incidenza dei costi della materia prima e relativo influsso.
3.
Il presente ricorso, purtroppo non potrà
consentirci di tornare alla situazione che si sarebbe venuta a creare nel mese
di giugno, se la nostra richiesta fosse stata accolta, tuttavia riteniamo
doveroso ottenere giustizia, in quanto convinti di aver subito un ingiusto
torto.
L'Ufficio giuridico non si è scostato da
un'errata applicazione alla fattispecie, ne siamo convinti, della sentenza TCA
del 17 giugno 2002, forse anche perchè anche in quell'occasione la parte in
causa era un'azienda produttrice concorrente di lastre in policarbonato, ma con
uno spessore insignificante, se è vero che all'epoca della mancata concessione
del lavoro a tempo ridotto contava 13 operai, rispetto ai 5 del 1999.
Prima di procedere ai licenziamenti, abbiamo
anche provato l'ultima carta, consistente in un incontro con gli avvocati __________
e __________, estensore della decisione su opposizione. Erano presenti la
Direzione, la Commissione del personale e un rappresentante sindacale.
Non capita spesso che un'azienda si presenti con
i dipendenti e la rappresentanza sindacale, compatta, a perorare il proprio
buon diritto. TUTTAVIA, ABBIAMO DOVUTO PRENDERE ATTO CON SOMMO RINCRESCIMENTO
CHE NON SONO STATE RECEPITE LE NOSTRE SPIEGAZIONI.
Non hanno voluto sentire ragioni.
Abbiamo spiegato tra l'altro che la decisione su
opposizione poggia su una serie di analisi superficiali, che necessitavano di
maggiori chiarimenti che si potevano presentare solo verbalmente. Per questo,
come si dirà più avanti, I'RI 1 chiede di essere convocata ad un'udienza di
discussione e di illustrazione della fattispecie.
Gli avvocati dell'Ufficio del lavoro non hanno
compreso che, se il costo della materia prima aumenta addirittura del 70% in
pochi mesi, come è avvenuto purtroppo per noi e la materia prima incide nella
misura del 70% circa sul costo del prodotto finale, NON E' POSSIBILE
CONFRONTARE LA CIFRA D'AFFARI PREVEDIBILE PER L'ANNO IN CORSO (che contempla
onestamente e correttamente il ricarico derivante dallo spettacolare incremento
sopra indicato) CON QUELLA DEGLI ANNI PRECEDENTI, SENZA PARALLELAMENTE INTRODURRE
UN FATTORE DI PONDERAZIONE.
IN CASO CONTRARIO, IL RAFFRONTO DI
INCREMENTO/DECREMENTO CON GLI ANNI PRECEDENTI SAREBBE VIZIATO DA UN ERRORE
CONCETTUALE MOLTO GRAVE: è proprio ciò che purtroppo è avvenuto.
II precedente giurisprudenziale citato riguarda una
situazione, in cui si era confrontati con un quadro assolutamente non
paragonabile a quello vissuto e indicato da RI 1.
In quella causa l'azienda ricorrente non ha
chiesto di calcolare diversamente la cifra d'affari, parametrando il costo
della materia prima, così come viene richiesto invece oggi dall'RI 1 e non ha
motivato il proprio preteso diritto.
Il TCA ha senz'altro soppesato attentamente
queste lacune di carattere probatorio.
In quell'occasione l'azienda ricorrente ha
indicato genericamente tra i motivi alla base della richiesta l'incremento dei
costi, mentre la nostra istanza era legata ad una situazione particolare del
mercato.
Noi riteniamo perciò di avere indicato il
carattere eccezionale e straordinario della perdita di lavoro, che ha inciso su
tutto il settore mondiale della produzione di policarbonato.
4.
Siamo stati accusati di avere indicato cifre
diverse tra la prima richiesta e l'inoltro successivo dei documenti.
Va precisato, da un lato, che in un primo momento
avevamo indicato le originarie previsioni di fatturazione dell'intero gruppo
(parte produttiva e parte commerciale), prima dell'inizio della sfavorevole
congiuntura.
Il nostro intendimento era quello di dimostrare
che avevamo effettuato dei calcoli prudenziali e seri, a giustificazione della
ponderazione del nostro operare e della nostra crescita intelligente. In
quell'occasione avevamo anche indicato che c'era stato un notevole calo delle
ordinazioni.
Successivamente, quando abbiamo compreso che si
doveva indicare il potenziale fatturato, considerata solo la situazione che si
era venuta a creare in seguito alla crisi congiunturale, abbiamo effettuato le
proiezioni, che, purtroppo, sia detto per inciso, sono state fin troppo
ottimistiche, tant'è che la proiezione del mese di giugno prevista in 600
tonnellate con un fatturato di 4'150'000 franchi, in consuntivo reale registra
400.
tonnellate di produzione e 2'719'000 franchi di fatturato (doc. D), con
un'ulteriore diminuzione del 35%. I dati presentati con l'opposizione erano perfino
errati per eccesso, nel mentre siamo lieti che tutto quanto sopra esposto
conferma la nostra buona fede, purtroppo non recepita dall'Ufficio del lavoro.
Abbiamo anche provato che la contrazione del fatturato previsto, prevedibile e
realizzato (giugno 2005) è ed è stata superiore al 25%, rispetto alla media
del fatturato degli anni precedenti, se si considera e si estrapola
l'incremento del costo della materia prima, che incide artificiosamente sul
fatturato (prezzo medio di vendita), determinandone un incremento, ma non un
beneficio, poiché anche i costi lievitano in maniera proporzionale, rispetto
agli anni precedenti.
In altre parole, sono diminuiti gli ordini e
la produzione in misura superiore al 25%, inoltre è diminuito in misura
superiore al 25% anche il rapporto tra costi e fatturato, nel mentre, l'esame
del solo fatturato arrischia di determinare un'analisi errata della situazione.
Ci spiace che per l'Ufficio giuridico, come è
stato indicato nell'audizione, la nostra richiesta fosse da mettere in
connessione semplicemente con l'aumento del prezzo del petrolio, mentre in
realtà era dovuta ad una crisi congiunturale che ha colpito tutto il settore.
Ci spiace che non siamo stati in grado di farlo
capire e comprendere ai giuristi dell'Ufficio del lavoro.
PECCATO CHE NEGLI ALTRI PAESI SIANO INTERVENUTI
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, MENTRE IN SVIZZERA, NEL TICINO CIO' NON E' STATO
POSSIBILE, perché non si è
voluto credere alla buona fede della nostra azienda e ai dati ponderati e
discussi. A questo proposito, il firmatario della presente, chiede di poter
illustrare a questo lodevole Tribunale le cifre e i dati, con un'analisi del
conto economico mese per mese negli ultimi anni, soprattutto se il Giudice
dovesse disporre un approfondimento dell'istruttoria. Le suddette cifre
giustificano la richiesta e dimostrano che la perdita computabile di lavoro va
ben oltre il cosiddetto rischio d'impresa.
5.
Eppure nella sentenza 17 giugno 2002 risulta
chiaramente a pagina 15 in fondo: " Il fine proposto dal legislatore
era quello di impedire che una diminuzione dell'attività conduca una ditta a
licenziare del personale qualificato per un periodo di difficoltà
transitorio"
E, ancora, a pagina 17, per dimostrare
l'ineluttabilità dei calcolo/confronto della cifra d'affari, se non si
forniscono altre prove: "Del resto, la ditta non allega, nè tanto meno
prova il carattere eccezionale o straordinario della perdita di lavoro che solo
giustificherebbe l'erogazione dell'indennità anche in questa evenienza".
Riteniamo che già con l'opposizione sia stato
esaustivamente dimostrato e provato il carattere eccezionale della diminuzione
delle ordinazioni vissuto e subito dall'RI 1 e da tutte le concorrenti e quindi
le argomentazioni contenute nell'opposizione sarebbero state da approfondire
meglio.
In particolare, si richiama l'allegato in cui
sono stati riportati i nostri DATI ECONOMICI (doc E).
Premesso quanto sopra, riteniamo di aver
illustrato i motivi per i quali l'azienda si è trovata nella necessità di
presentare la domanda di lavoro a tempo ridotto.
La proprietà ha investito risorse notevoli, come
dimostrano gli importanti lavori di ampliamento che sono in corso. Tuttavia in
questi mesi il mercato del settore presenta una imprevedibile stagnazione
contro la quale non possiamo ovviare con le sole nostre forze. Questo ricorso
ha lo scopo di darci giustizia, riconoscendo il lavoro a tempo ridotto almeno
per il mese di giugno 2005, visto che da luglio in poi non si è più fatto capo
a questo istituto per gli intervenuti dolorosi, ineluttabili e forzati
licenziamenti.
(…)." (cfr. doc. I)
1.4
Nella sua
risposta del 6 settembre 2005 la Sezione del lavoro si è riconfermata nelle
proprie allegazioni e, in particolare, ha osservato che:
"
(…)
6.
La ricorrente ritiene che il criterio della cifra d'affari - al quale rimanda
la giurisprudenza e su cui è fondata la decisione contestata - non tenga
adeguatamente conto della situazione concreta in cui si trova RI 1 quando è
confrontata ad un incremento del costo della materia prima ed al conseguente
necessario aumento del prezzo di vendita dei prodotti. La ricorrente sostiene
infatti che, in simili circostanze, la cifra d'affari conseguita debba essere
ponderata in considerazione dell'eccezionale incidenza dei costi della materia
prima.
Ora, lo scrivente
Ufficio non ritiene che, nel caso concreto, ci si debba scostare da questa
giurisprudenza e dall'applicazione del criterio della cifra d'affari per
valutare se l'oscillazione nei risultati ottenuta dall'azienda possa essere
ritenuta come ancora ascrivibile al rischio aziendale o meno. La ricorrente
ritiene che i risultati dell'azienda dovrebbero essere valutati tenendo conto
dell'incidenza dell'attuale incremento di costo della materia prima, ossia -
riprendendo quanto indicato dalla controparte - introducendo un fattore di
ponderazione.
Sulla base dei dati
forniti dalla ricorrente relativi al contesto generale (confronto vendite RI 1
con vendite partecipanti __________, doc. C) e riferite al prodotto __________ emerge
quanto segue. La quota rispetto al Total Merchant Market di RI 1 è negli ultimi
anni progredita (16% nel 2001, 17% dal 2002 al 2004 e 18% nel 2005). Vero è che
le tonnellate vendute per lo stesso dato aggregato (Total
Merchant Market), per i due periodi a confronto, sono
diminuite (1'549 nel 2005 e 1'956 nel 2004, pari ad una flessione di ca. il
20%), tuttavia simile evoluzione vi è stata anche per __________ (8'783 nel
2005.
e 10'410 nel 2004, pari ad una flessione di circa il 15.5%).
Sempre sulla base dei
dati forniti dalla ricorrente, le oscillazioni del costo della materia appaiono
usuali e certamente rilevanti anche per tutte le aziende concorrenti. I dati
relativi agli esercizi precedenti di RI 1 evidenziano una frequente
oscillazione di questo fattore, con punte anche superiori a quelle indicate
dalla ricorrente per il periodo in esame (cfr. doc. E, Analisi andamento costi
- ricavi 2003 - 2004 - 05/05 - produzione esclusa la parte commercializzata, Tab. Anno 2004, incidenza materia prima
dicembre: 81,18).
Tenuto conto che la
componente del costo delle materie prime, come pure dei costi di produzione e
del margine auspicato sono - di regola - sempre considerate nella fissazione
del prezzo di vendita, non si ritiene che vi sia un motivo per scostarsi della
prassi usuale, che considera la cifra d'affari realizzata dalle aziende per
procedere alla valutazione dell'eccezionalità delle oscillazioni nei risultati.
Il fatto che, come
sostiene la ricorrente, vi sia, da una parte, una importante diminuzione della
quantità di prodotti venduti e, dall'altra, un calo della cifra d'affari
comunque inferiore alla soglia del 25%, non muta la valutazione e la
conclusione alla quale lo scrivente Ufficio è giunto con la decisione qui
contestata.
(…)." (cfr. doc. III)
1.5
Con
ulteriore scritto del 16 settembre 2005 al TCA la ditta ha comunicato di non
avere altri mezzi di prova e ha osservato che:
"
(…)
Non possiamo altro che ribadire i concetti ed i contenuti della
stessa documentazione presentata nel
ricorso, segnalandoVi comunque quanto segue:
➣ La richiesta di intervento della riduzione
dell'orario veniva proposta in relazione ad una drastica ed imprevedibile riduzione di ordinativi - congiuntura negativa;
➣ Il rapporto uomo/macchina - attività
produttiva - era in grosso disequilibrio;
➣ Il volume - tonnellate di prodotto - 2005 rispetto al pari periodo del 2004 era scesa del 30 % circa;
➣ Indipendentemente dal fatturato, soggetto a
variabili legate alla situazione di mercato
ed all'approvvigionamento delle materie prime, si rendeva necessario un momentaneo riequilibrio tra costi di produzione e
volumi prodotti;
➣ L'allegato al ricorso "analisi andamento
costi-ricavi 2003/2005 mostra, un 2005 (ponderato
su valore del prezzo medio di vendita 2004) con una flessione di circa il
30%.
Rimandiamo alla Vostra decisione
di merito esprimendo tuttavia un auspicio positivo del presente trattato, ribadendo che un corretto
strumento di flessibilità gestionale, come riteniamo essere lo strumento della riduzione dell'orario di lavoro,
debba concentrare i propri principi
sui volumi e non sull'indirizzo espresso e sposato dalla Sezione del Lavoro -
Ufficio Giuridico.
(…)." (cfr. doc. V)
1.6
Il doc. V è
stato notificato alla Sezione del lavoro che ha comunicato al TCA di
riconfermarsi nella propria risposta di causa (cfr. doc. VI e VII).
Il doc.
VII è stata trasmesso alla ditta per conoscenza (cfr. doc. VIII).
in
diritto
2.1
Il 1° luglio
2003.
è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il
24.
novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del
24.
giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Poiché
nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento
legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie
giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C
154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;
DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid.
2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con
riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003
nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H
114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore
l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 15 giugno
2005.
con la quale è stata confermata l'opposizione sollevata contro il
pagamento delle indennità per lavoro ridotto fatto valere dalla ditta ricorrente
per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2005), si applicano le norme valide
dal 1° luglio 2003.
2.2
I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31.
LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono
soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione
e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione
nell'AVS;
b. la perdita di
lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di
lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3
Secondo
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio
aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi
legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,
problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad
esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza
in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure
(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",
Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 2
dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03; STFA del 15 marzo 2004 nella causa
F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53,
consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA
1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119
e 120).
Infatti,
la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire
ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di
regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere
eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro
ridotto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV
Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid.
2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag.
117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
In una
sentenza del 15 marzo 2004 nella causa F. SA (C 189/02), l'Alta Corte ha
confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite
di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito
che:
"
(…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro
abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono
colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali
evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni
provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o
straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro
ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997
no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426
segg., note 64-70). (…)"
(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C
189/02)
In
un'altra sentenza del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA (C 264/03), il
Tribunale federale delle assicurazioni sociali (TFA) ha confermato il
precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato
che:
"
(…)
Il concetto di normalità deve essere definito con
riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener
conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità
assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10
pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).
(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella
causa L.C. SA, C 264/03)
Secondo
la giurisprudenza federale, una flessione della domanda a cui può essere
confrontata una ditta comporta per quest’ultima una perdita di lavoro dovuta a
motivi economici (cfr. DLA 1987 N. 8, consid. 2b, pag. 83; DLA 1985 N. 17,
consid. 2b, pag. 108-109 e DLA 1985 N. 18, consid. 3a, pag. 112, tutte citate
in DLA 1990 N. 21, consid. 3, pag. 138 per negare l’esistenza dei motivi
economici).
In una
decisione pubblicata in DLA 2000 N. 10 l'Alta Corte ha, in particolare,
osservato che:
"
(…)
4.
-a) Vorrangiges Ziel der
Kurzarbeitsentschädigung bildet die Verhütung von Arbeitslosigkeit durch die
Erhaltung von Arbeitsplätzen (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG; BGE 120 V 526 Erw. 3b
mit Hinweisen). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im nicht
veröffentlichten Urteil M. vom 8. Januar 1997 (C 203/95) erkannt, dass weder
das Gesetz noch seine Entestehungsgeschichte Anhalktspunkte dafür enthalten,
wonach dieses legislatorische Ziel unter einem grundsätzlichen strukturpolitischen
Vorbehalt stünde. Namentlich darf die in Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG statuierte
Anspruchsvoraussetzung der "wirtschaftlichen Gründe" nicht als
Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle verstanden werden. Vielmehr
ist der Begriff der "wirtschaftlichen Gründe" weit auszulegen (vgl
ARV 1989 Nr. 12 S. 122 Erw. 2a, 1987 Nr. 8 S. 83 Erw. 2b mit Hinweisen; Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, Band I, Bern 1987, N 39 zu Art.
32-33). Er erfasst sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe (Gerhards,
a.a.O., N 41 zu Art. 32-33; a.M. Stauffer, Die Kurzarbeitsentschädigung,
SJZ 1985 S. 177 f.). Abgesehen davon, dass die Organe der
Arbeitslosen-versicherung und Sozialversicherungsrichter mit der Abgrenzung von
konjunkturellen und strukturellen Ursachen eines Arbeitsausfalles im konkreten
Einzelfall, namentlich bei grösseren und international tätigen Betrieben,
überfordert wären (vgl BGE 104 V 112 f. Erw. 4a), erscheint der generelle
Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle von der
Kurzarbeitsentschädigung auch sozialpolitisch fragwürdig (Gerhards,
a.a.O., N 41 zu Art. 32-33). (…)"
(cfr. DLA 2000 N. 10, consid. 4a, pag. 56)
Pertanto,
anche se ogni ditta deve mettere in preventivo che il proprio risultato possa
variare da un periodo con l’altro, ciò non significa ancora che un’azienda
debba essere pronta a sopportare qualsiasi riduzione del proprio preventivato
risultato d’esercizio a titolo di normale rischio aziendale.
Chiamata
a decidere nel caso di una ditta attiva nel campo dell'abbigliamento, in
particolare circa la perdita computabile del lavoro e il normale rischio
aziendale, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l'altro, le seguenti
considerazioni:
"
(…)
Le taux de 10 % de perte de travail selon l'art. 32
al. 1 let. b LACI ne constitue pas un critère d'ordre conjoncturel; pour être
prise en considération, la perte de travail subie par l'entreprise ne doit pas
avoir été provoquée - pour un pourcentage déterminé - par la conjoncture. Le
taux de 10 % représente uniquement la limite quantitative de la perte de
travail en deçà de laquelle l'entreprise doit assumer elle-même les
fluctuations de son activité économique au regard du marché (Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 388).
S'il est vrai que l'intimée s'est plus ou moins
adaptée au fil des ans à la chute importante de ses ventes, principalement en
ne repourvoyant pas les postes de travail laissés vacants par les départs
naturels, il n'en demeure pas moins que les efforts entrepris pour adapter la
capacité de production, surtout si leurs effets ne suffisent pas à enrayer la
perte de travail, ne peuvent justifier à eux seuls l'octroi des indemnités pour
réductions de l'horaire de travail. En outre, l'existence d'une situation
économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs indépendants de
la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la perte de travail soit
indemnisable (DTA 1999 n° 35 p. 204, 1998 n° 50 p. 290; 1996/97 n°.40 p. 220).
Or, l'intimée justifie sa perte de travail par la surproduction dans le secteur
de l'habillement et l'essor des importations de textiles et de produits de
confection en provenance des pays de l'Europe de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est.
Ces éléments, ainsi que les pertes dues à un taux de change défavorable pour
les ventes à l'étranger, ne constituent pas un phénomène nouveau; la
concurrence grandissante dans le secteur concerné, la pression extrême sur les
prix touchent toutes les entreprises de confection du pays, qui doivent inclure
dans leurs calculs prévisionnels la diminution des commandes en relation avec
les coûts plus élevés de production et les pertes dues au taux de change. Sous
cet angle la perte de travail n'apparaît ni passagère ni exceptionnelle et se
confond avec les risques normaux d'exploitation de l'entreprise. (…)" (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa X. SA, C
283/01)
In una
decisione del 4 dicembre 2003 nella causa F. (C 8/03) il TFA ha ritenuto che,
nel caso di una ditta attiva nel settore delle costruzioni, una diminuzione
della consistenza degli incarichi (Auftragsbestand), del 42%, riconducibile al
rinvio dei lavori di uno, due mesi e a volte più di un anno, non è computabile
e rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha ribadito che questa giurisprudenza vale
analogamente anche per le imprese attive in un settore correlato con l’edilizia
(Baunebengewerbe) e, in particolare, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.
Streitig und zu prüfen ist, ob die
Beschwerdeführerin unter dem Gesichtspunkt der Anrechenbarkeit des
Arbeitsausfalls ab 16. September 2002 eine der Anspruchsvoraussetzungen für
Kurzarbeitsentschädigung erfüllt.
Das kantonale Gericht hat die vorliegend
massgeblichen Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf
Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31 Abs. 1 AVIG), den anrechenbaren
Arbeitsausfall (Art. 31 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 lit. a
AVIG) sowie die Voraussetzungen, unter denen die Anrechenbarkeit eines
Arbeitsausfalls zu verneinen ist (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG; BGE 121 V 374
Erw. 2a, 119 V 358 Erw. 1a, 499 Erw. 1) zutreffend dargelegt. Gleiches gilt
hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Verschiebungen von Terminen auf Wunsch
von Auftraggebern oder allenfalls auch aus anderen Gründen, die von den mit der
Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten sind, im
Baugewerbe nichts Aussergewöhnliches darstellen, weshalb die dadurch
verursachten Arbeitsausfälle nicht anrechenbar sind (ARV 1993/1994 Nr. 35 S.
244). Darauf wird verwiesen.
Zu ergänzen ist, dass die letztgenannte Praxis
zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage
entwickelt wurde, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen
entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen
werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven
Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere
Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht,
genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen
(Urteil W. vom 30. April 2001 Erw. 3a, C 244/99). Der wegen der seit langem
generell schlechten wirtschaftlichen Lage des Bausektors entstehende
Arbeitsausfall, der eine Baufirma zwingt, sich dem Willen der verschiedenen
Bauherren anzupassen, gehört zum normalen Betriebsrisiko. Wegen der schon
mehrere Jahre andauernden Schwierigkeiten in der Baubranche kann jeder
Arbeitgeber in gleicher Weise von einem Arbeitsausfall betroffen sein. Ein
solcher Ausfall ist somit in der momentanen wirtschaftlichen Lage keine
Besonderheit (ARV 1998 Nr. 50 S. 290); denn Beschäftigungsschwankungen auf
Grund verstärkter Konkurrenzsituationen stellen im Baugewerbe ein normales
Betriebsrisiko dar (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 Erw. 2b). Im Einzelfall können
derartige Umstände entschädigungsberechtigt sein, wenn sie auf
aussergewöhnliche oder ausserordentliche Gründe zurückzuführen sind (Urteil X.
vom 10. Juli 2002 Erw. 3a, C 253/01). Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare
Rechtsprechung gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (nicht
veröffentlichtes Urteil B. vom 16. Oktober 1996 Erw. 5, C 120/96).
(…)." (cfr. STFA del 4 dicembre 2003 nella causa F. C 8/03)
In una
sentenza pubblicata in SVR 2003 ALV Nr. 9 = DLA 2003 N. 20, pronunciandosi
circa il normale rischio aziendale in un caso concernete un'agenzia di
collocamento, il TFA ha stabilito che un importante riduzione del numero dei
collocamenti provvisori che deve essere effettuato da una ditta che si occupa
di lavoro a tempo parziale fa parte del rischio d'impresa. Dunque, la sola
consistenza della perdita di lavoro (anche se rilevante, in quel caso si
trattava del 40%) non permette ancora di concludere automaticamente per
l'esistenza di circostanze eccezionali o straordinarie che esulano quindi dal
normale rischio aziendale.
2.4
Il TCA ha
stabilito che, dopo avere considerato tutte le circostanze del caso concreto
(in particolare la situazione del ramo e quella concorrenziale nonché
un'eventuale evoluzione strutturale), é solo a seconda della consistenza della
flessione della cifra d’affari che si può concludere se questa rientra o meno
nel normale rischio aziendale. Non a caso, per quanto attiene alla perdita di
lavoro, il legislatore federale ha stabilito che una perdita di lavoro é
computabile se é dovuta a motivi economici ed é inevitabile e per ogni periodo
di conteggio é di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite dai
lavoratori dell’azienda (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI, vedi inoltre, tra le tante,
STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA, 38.2004.63; STCA dell’8 marzo 2005
nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl,
38.2004
; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24
marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 20 febbraio 2002 nella
causa E. D.-L., 38.2001.160; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA,
38.2001
; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 17
gennaio 2001 nella causa C.N.C. 2000 SA, 38.2000.169; STCA del 21 novembre 2000
nella B., 38.2000.26; STCA del 2 febbraio 2000 nella causa G.M. & Co. SA,
38.1999.177
e STCA del 7 gennaio 1999 nella causa V.-V. & A., 38.1998.149).
Secondo
la giurisprudenza del TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari
giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella
misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25%
rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata
una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più
nel normale rischio aziendale (cfr. STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA,
38.2004
; STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11
maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella
causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38
2002.
; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C.S.P. SA, 38.2002.95; STCA del
17.
giugno 2002 nella causa F. SA, 38.2001.231; STCA del 27 settembre 2001 nella
causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA,
38.2000
; STCA del 24 luglio 2000 nella causa R.G. SA, 38.2000.22; STCA del
4.
gennaio 2000 nella causa I. P. Sagl, 38.1999.178; STCA 17 marzo 1999 nella
causa T.N. SA, 38.1998.319; STCA del 23 novembre 1998 nella causa A. C. SA,
38.1998
; STCA del 10 novembre 1998 nella causa M., 38.1998.172; STCA del 17
agosto 1998 nella causa M. SA, 38.1997.327; STCA 9 marzo 1998 nella causa T.
SA, 38.1997.139; STCA 2 settembre 1997 nella causa S., 38.1997.48; STCA 11
agosto 1997 nella causa R., 38.1997.24; STCA 4 giugno 1997 nella causa P.,
38.1996
; STCA 10 settembre 1996 nella causa M.F. SA, 38.1996.53).
2.5
Nel caso
concreto in sede di ricorso la ditta ha sottolineato che quali concause che
l’hanno indotta ad introdurre il lavoro ridotto vi sono state una straordinaria
riduzione delle ordinazioni accompagnate da un eccezionale incremento dei costi
della materia prima (cfr. doc. I).
La ditta
ha inoltre sostenuto che per poter confrontare le cifre d’affari dei singoli
periodi occorre ponderarle in considerazione dell’eccezionale incidenza dei
costi della materia prima sul costo del prodotto finito.
La ditta
ricorrente fa parte di una __________ dei produttori di lastre in policarbonato
__________ (__________) cui fanno parte i più grossi produttori europei e del
bacino mediterraneo.
Dal doc.
C emerge che dai dati concernenti l’__________ e riferiti al prodotto __________
risulta che la quota rispetto al “Total Merchant Market” negli ultimi anni è
sempre progredita passando dal 16% nel 2001 al 17% negli anni dal 2002 al 2004
e al 18% nel 2005.
Per
contro, per i periodi da gennaio a marzo degli anni 2004 e 2005, le tonnellate
vendute dalla ditta ricorrente per lo stesso dato aggregato (“Total Merchant
Market”) sono diminuite: 1'956 nel 2004 contro 1’549 nel 2005 pari ad una
flessione di circa il 20%.
Una
simile contrazione l’ha avuta anche l’__________ il cui dato circa le
tonnellate vendute è passato da 10'410 nel 2004 a 8'783 nel 2005 pari a una
flessione di circa il 15,5%.
Dal doc.
E si evince inoltre che una fluttuazione dell’incidenza del costo della materia
prima sul fatturato complessivo è usuale per la ditta.
Infatti,
nel 2003 l’oscillazione annua si è mossa all’interno di una forchetta tra un
massimo di 69,29 e un minimo di 52.23 e nel 2004 tra un massimo di 81,18 e un
minimo di 39,62.
Nei primi
cinque mesi dell’anno 2005 la fluttuazione si è mossa invece tra un massimo di
72,69 e un minimo di 57,09.
Tenuto
conto della sua usuale fluttuazione e ritenuto che il costo delle materie prime
è necessariamente sempre considerato nella fissazione del prezzo di vendita,
questo Tribunale ritiene che le cifre d’affari conseguite dalla ditta nei
singoli periodi possono dunque essere paragonate tra di loro senza la necessità
di estrapolare un fattore di ponderazione come auspicato dalla ditta
ricorrente.
Per il periodo
da giugno a agosto 2005 la ditta ha previsto una cifra d’affari di fr. 11'500'000.00
(cfr. doc. 3 e 5).
Al
riguardo, vista la previsione di fr. 13'200'000.00 indicata nel preannuncio di
lavoro ridotto (cfr. doc. 9 e 7/A), in sede di ricorso la ditta ha precisato
che “(…) in un primo momento avevamo indicato le originarie previsioni di
fatturazione dell’intero gruppo (parte produttiva e parte commerciale), prima
dell’inizio della sfavorevole congiuntura. (…).” (cfr. doc. I, pag. 8, punto
4).
Con il
preannuncio di lavoro ridotto la ditta ha pure indicato le seguenti cifre
d’affari per il periodo da giugno a agosto:
2001.
fr.
13'549’217.00
2002.
fr.
14'093'172.00
2003.
fr.
12'827'977.00
2004.
fr.
16'661'186.00 (cfr. doc. 9).
In sede
di opposizione la ditta ha indicato che la cifra d’affari per il periodo da
giugno a agosto 2004 è stata di fr. 14'299'583.00 (cfr. doc. 3).
Con il
proprio ricorso, la ditta ha fornito invece i seguenti dati per il periodo da
giugno a agosto per gli anni 2003 e 2004:
2003.
fr.
10'911'000.00
2004.
fr.
14'178'000.00 (cfr. doc. E).
Ora,
anche nell’ipotesi più favorevole alla ditta e meglio, considerata la media più
alta della cifra d’affari conseguita dalla ditta nel periodo da giugno a agosto
pari a fr. 14'282'888.00 ([13'549’217.00 + fr. 14'093'172.00 + fr.
12'827'977.00 + fr. 16'661'186.00] : 4 = fr. 14'282'888.00; cfr. doc. 9) e
ritenuta la previsione di una cifra d’affari pari a fr. 11'500'000.00 nel
medesimo periodo del 2005, la flessione della cifra d’affari rispetto alla
media del medesimo periodo nel quadriennio precedente è del 19.49%.
Come
visto, secondo la giurisprudenza, una flessione della cifra d’affari del 19.49%
rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4)
per cui nel caso concreto la perdita di lavoro non è computabile.
2.6
Secondo il
TCA questa soluzione si giustifica peraltro anche se si considerano i motivi
addotti dall'azienda per introdurre il lavoro ridotto (interruzione della
crescita economica mondiale e europea; incremento delle materie prime con
conseguente aumento dei prezzi finali; economia stagnante; problemi valutari [cfr.
doc. 9/C] e la sospensione rispettivamente la posticipazione di alcuni grossi
ordini programmati e pianificati [cfr. doc. 7]).
Infatti,
considerata la congiuntura economica, le difficoltà enunciate dalla ditta
configurano delle circostanze che possono colpire qualsiasi altra impresa nella
situazione della ditta ricorrente (cfr. consid. 2.3).
Questo
vale a maggior ragione se si considera che, come visto sopra, anche l’__________
dei produttori di lastre in policarbonato __________ (__________), nel periodo
da gennaio a marzo 2005, ha subito, per il prodotto __________, una diminuzione
nella vendita pari a circa il 15, 5 % allorquando la flessione subita dalla
ditta ricorrente si attestava a circa il 20%.
Del
resto, anche ammettendo che, come asserito dalla ditta nel suo ricorso (cfr.
doc. I e D), il fatturato del mese di giugno 2005 in realtà è stato di fr.
2'719'000.-- contro i previsti fr. 4'150'000.--, questa evenienza non basterebbe
per poter riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto neanche per
questo periodo.
Infatti,
una fluttuazione dell’incidenza del costo della materia prima sul fatturato
complessivo è usuale per la ditta.
Inoltre
le circostanze in cui si è venuta a trovare sono le stesse con le quali anche
le altre aziende operanti nel settore della ditta ricorrente si sono trovate
confrontate.
Non a
caso, esaminando i dati sulla vendita del prodotto __________ nei primi tre
mesi del 2005, si rileva che anche l’__________ dei produttori di lastre in
policarbonato __________ ha subito una flessione della analoga a quella subita
dalla ditta ricorrente.
E’ dunque
a ragione che la Sezione del lavoro si è opposta al preannuncio di lavoro
ridotto inoltrato dalla ditta il 13 maggio 2005.
2.7
Il TCA
rileva inoltre che, per quanto riguarda i 13 dipendenti ai quali la ditta ha
dovuto rinunciare con la fine del mese di giugno 2005 (cfr. doc. I, punto 1),
il diritto alle indennità per lavoro ridotto va escluso già sulla base
dell’art. 31 cpv. 1 lett. c LADI secondo il quale il lavoratore non ha diritto
alle indennità per lavoro ridotto se il rapporto di lavoro è stato disdetto.
A questo
proposito il TFA in una sentenza del 31 ottobre 1996 nella causa M., citata in
RDAT II-1997, N. 65, pag. 234, ha, in particolare, sottolineato:
" Questa
norma persegue lo scopo di assicurare che il datore di lavoro non abbia ad
addossare all'assicurazione contro la disoccupazione il pagamento di salari
durante il termine di disdetta e che la riduzione del lavoro serva
effettivamente a mantenere impieghi (cfr. Messaggio concernente una nuova legge
federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità
per insolvenza del 2 luglio 1980, FF 1980 III 530). Quando invece il rapporto
lavorativo è stato rescisso, un valido motivo perché il tempo normale di lavoro
sia ridotto non sussiste (cfr. art. 324 CO; DLA 1985 no. 9 pag. 34 consid. 1).
In effetti, un lavoratore accetterà in via di principio una riduzione del tempo
di lavoro per poter conservare il suo impiego, l'assicurazione contro la
disoccupazione avendo per missione di compensare in parte (art. 34 cpv. 1
LADI), mediante un'appropriata indennità, il sacrificio cui egli deve
consentire. Quando invece la disdetta del rapporto di lavoro è stata
notificata, il lavoratore non ha più motivo per accettare una riduzione del
tempo normale di lavoro e può prevalersi, se del caso, dell'art. 324 CO per
ottenere, durante il periodo di disdetta, il versamento integrale del salario.
Ne discende che il diritto all'indennità per lavoro ridotto cessa a contare
dalla data di notifica della disdetta del rapporto lavorativo (sentenza inedita
30.
luglio 1985 in re U., C 145/84). I motivi che hanno condotto alla
rescissione del rapporto di lavoro (disdetta precauzionale con possibilità di
riassunzione in caso di miglioramento dell'andamento degli affari) sono
irrilevanti, in quanto, secondo il chiaro tenore dell'art. 31 cpv. 1 lett. c
LADI, ogni disdetta determina la perdita del diritto all'indennità per lavoro
ridotto."
In linea
generale, dunque, se il rapporto di lavoro è stato disdetto non è dato un
diritto all'indennità per lavoro ridotto (vedi pure Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra
marginale 385, pag. 148 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversichgerungsgesetz
(AVIG), Berna 1987, Vol 1, pag. 404-406).
Circa le
problematiche contrattuali connesse all'introduzione del lavoro ridotto (ad
esempio Unbedingter Änderungsvertrag, Bedingter Änderungsvertrag e Verzichtstheorie;
cfr. Gerhards, op. cit., pag. 385-388).
2.8
Nel proprio
ricorso la ditta ricorrente ha chiesto di poter essere sentita: “(…) A questo
proposito, il firmatario della presente, chiede di poter illustrare a questo
lodevole Tribunale le cifre e i dati, con un’analisi del conto economico mese
per mese negli ultimi anni, soprattutto se il Giudice dovesse disporre un
approfondimento dell’istruttoria. (…).” (cfr. doc. I, pag. 9).
Il TCA
rileva innanzitutto che l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per
questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2
Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, del ricorrente.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. STFA del 31 agosto 2004 nella causa G., C 7/03; STFA del 27
febbraio 2004 nella causa B., C 106/02; DTF 122 V 47 e DTF 124 V 90, consid. 6,
pag. 94 che rinvia alla DTF 122 V 47).
Il TFA ha
pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su
motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,
con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,
Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr.
pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., H
180/03, consid. 3.1.1; STFA del 5 giugno 2003 nella causa C. e G., H 268/01 e H
269/01, consid. 5; STFA del 13 maggio 2003 nella causa T. SA, H 218/01, consid.
4; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid.
6.
; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01, consid, 4.1; STFA del 15
novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa
C., I 673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01;
STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000
nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, DTF 119 V
344.
consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione
del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2003
IV Nr. 1 pag. 1; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162
consid. 1d, DTF 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
In
concreto, la richiesta della ditta ricorrente va respinta perché, considerate
tutte le circostanze del caso concreto (e meglio, visto che una fluttuazione
dell’incidenza del costo della materia prima sul fatturato complessivo è
usuale, ritenuto che le difficoltà enunciate configurano delle circostanze che
possono colpire qualsiasi altra impresa nella sua situazione e considerato che,
paragonando la vendita di un determinato prodotto durante i primi tre mesi del
2005, un’analoga diminuzione delle vendite è stata accusata anche dall’__________
dei produttori di lastre in policarbonato __________), la sola entità della
flessione della cifra d’affari conseguita in un determinato periodo non basta
per poterle riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto.
In simili
circostanze, visto tutto quanto precede, il TCA deve confermare la decisione su
opposizione impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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