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Decisione

38.2005.61

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 novembre 2005Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I segnali negativi iniziati verso fine 2004 ed

ancora in essere, causati da un incremento delle materie prime e di conseguenza

un aumento dei prezzi finali, l’economia stagnante, i problemi valutari, hanno

portato la RI 1, da una parte a non interrompere quanto era stato deciso nella

stesura del budget in tema di investimenti, mentre, per un riequilibrio

contingente tra costi e ricavi, di utilizzare tutti quegli strumenti per

arginare la situazione.

Blocco del tournover (da 107 a fine 2004 a 100

attuali), degli straordinari, fermata delle attività produttive, con utilizzo

ed azzeramento dei giorni di ferie-riposi compensativi di una settimana

(gennaio dal 3 al 7; febbraio dal 21 al 25; marzo dal 29 al 1 aprile e da

ultimo quella programmata dal 16 al 20 maggio).

La proiezione dei prossimi mesi indica una

situazione simile a questo primo quadrimestre con un ottimismo dei consumi

verso luglio/agosto ed una discreta ripresa verso fine anno.

Conclusione.

L’attuale situazione, determinata da diverse

concause sopra citate, pone una notevole difficoltà oggettiva nel predisporre

un programma di lavoro per i prossimi mesi.

Tuttavia la nostra reale valutazione, raffrontata

anche dai recenti meeting promossi dalla nostra struttura commerciale a livello

europeo, indicano che, se pur con un minimo di ottimismo, una razionale ripresa

dei consumi.

Di certo, l’economia europea, le fluttuazioni

monetarie, le politiche delle grosse aziende chimiche, rendono difficilmente

auspicabile un riallineamento del corrente anno 2005 con gli anni precedenti,

in particolare lo scorso 2004.

La Direzione, in questo contesto, sta procedendo

ad una attenta analisi dei costi, siano essi variabili che fissi, per ridurre

al massimo le varie causali di incidenza nella costruzione del costo del

prodotto ed un riequilibrio generale tra costi e ricavi.

La forte competitività della concorrenza,

soprattutto in periodi dove la domanda è molto debole, impone anche nuove

definizioni di strategie: commerciali, produttive, prodotto e servizio clienti;

che attraverso nuove razionalizzazioni permettono di ottenere benefici e

riduzioni di costi indiretti.

(…)." (cfr. doc. 9/C)

Invitata

a completare le proprie informazioni (cfr. doc. 8), con lettera del 30 maggio

2005, la ditta ha trasmesso alla Sezione del lavoro la documentazione richiesta

e ha precisato che:

"

(…)

Facciamo seguito alla nostra di cui in oggetto,

per segnalarvi una ulteriore motivazione, erroneamente dimenticata nella nostra

relazione originaria, che ha caratterizzato questa situazione negativa

soprattutto nell'ultimo periodo.

La programmazione delle nostre attività

produttive: tipologia del prodotto-ciclo di lavorazione-impianto dedicato,

nasce sulla scorta di ordini di vendita giorno per giorno e su programmazione

di riassortimento dei magazzini da parte dei grossi distributori (clienti

direzionali) e/o da società collegate alla nostra realtà.

L'economia debole, la poca richiesta commerciale

ha fatto si che, oltre al calo già comunicatovi nella nostra nota precedente,

alcuni grossi ordini programmati e pianificati su base mensile, siano stati

sospesi e posticipati.

Difatti a seguito dei primi colloqui telefonici

(inizio mese di maggio), confermati poi per iscritto, abbiamo dovuto sospendere

lanci di produzione, che su programmazione settimanale, hanno ulteriormente

ridotto di circa 30/35 tonn., pari al 17% in meno, del programma di produzione.

Clienti:

➣ __________ __________ ton. 10 mese

➣ __________ __________ ton. 25 mese

➣ __________ __________ ton.

35 mese

➣ __________ __________ ton.

40 mese

➣ __________ __________

__________ ton. 15 mese

Del resto molti nostri clienti hanno iniziato ad utilizzare lo

strumento gestionale del "just in time", che prevede tra l'altro

l'ottimizzazione del livello delle scorte, trasferendo per quanto possibile

l'onere dello stoccaggio delle merci a carico dei fornitori.

Inoltre il lotto medio dell'ordine da noi ricevuto è in continua

diminuzione in questi mesi (a nostro giudizio temporaneamente) e lo stesso vale

per i tempi di consegna richiesti dalla data dell'ordine.

(…)." (cfr. doc. 7)

Il 31

maggio 2005 la Sezione del lavoro ha comunicato alla ditta che, vista la

flessione della cifra d’affari, la perdita di lavoro non era computabile. Prospettando

una decisione negativa, l’ha invitata ad esprimersi in merito (cfr. doc. 6).

Con

scritto del 1° giugno 2005 la ditta ha osservato che:

"

(…)

ad integrazione delle notizie previsionali

relative alla cifra d'affari per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2005,

premesso che nel formulario "preannuncio di lavoro ridotto",

trasmessovi in data 13 maggio u.s., abbiamo indicato una perdita di lavoro

probabile del 35%, vi comunichiamo che nei dati a Voi trasmessi, abbiamo

stimato la sola riduzione del fatturato essenzialmente sulla analisi dei valori

grossi clienti più significativi, tralasciando quindi quei piccoli e numerevoli

clienti.

E' chiaro che la previsione della riduzione del

personale calcolata sulla perdita di ore lavorate del 35% porta di conseguenza

una stima dei prossimi mesi ad avere una fluttuazione straordinaria

dell'attività aziendale intorno al 30%.

Di conseguenza vogliamo riassumere i dati

giugno/agosto 2005 rispetto giugno/agosto 2004.

Anno 2005: Anno

2004:

giugno fatt. 4.150.000 giugno fatt.

6.443.000

luglio fatt. 4.750.000 luglio fatt.

7.037.000

agosto fatt. 2.600.000 agosto fatt.

3.180.000

totale fatt. 11.500.000 <30,6%> fatt.

16.660.000

Inoltre vi segnaliamo che, nell'ottica di una

fluttuazione negativa, considerata quindi nel normale rischio di una attività

aziendale, dal mese di gennaio a maggio 2005, abbiamo dovuto fermare le nostre

attività produttive per un totale di quattro settimane, assorbendosi ed

assumendosi i rischi e di conseguenza anche i costi.

(…)." (cfr. doc. 5)

Con

decisione del 6 giugno 2005 la Sezione del lavoro si è opposta al pagamento

delle indennità per lavoro ridotto, motivando:

"

(…)

L'indennità per lavoro ridotto può essere versata

unicamente qualora si riscontri un sensibile calo della cifra d’affari. Infatti

secondo la giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, non

tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità

per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra

d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio

precedente non può essere considerata una fluttuazione normale dell'attività

imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale del

datore di lavoro. Nel presente caso, dai dati forniti dall'azienda e tenuto

conto della media rispetto al quadriennio precedente, questo calo non è

riscontrabile, pertanto la perdita di lavoro annunciata rientra nel normale

rischio aziendale del datore di lavoro.

(…)" (cfr. doc. 4)

1.2. A seguito

dell'opposizione interposta dalla ditta (cfr. doc. 3), la Sezione del lavoro,

il 15 giugno 2005, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato

la sua decisione del 6 giugno 2005 e, tra l'altro, ha osservato che:

"

(…)

3. Nel caso in esame, sulla base dei dati forniti dall'azienda in

parola in occasione del preannuncio del lavoro ridotto, per quanto riguarda il periodo

giugno-agosto 2005, emerge quanto segue:

• totale cifra d'affari per il

periodo da giugno ad agosto 2005: fr. 13'200'000;

• totale cifra d'affari per il

periodo da giugno ad agosto 2004: fr. 16'661'186;

• totale cifra d'affari per il

periodo da giugno ad agosto 2003: fr. 12'827'977;

• totale cifra d'affari per il

periodo da giugno ad agosto 2002: fr. 14'093'172;

• totale cifra d'affari per il

periodo da giugno ad agosto 2001: fr. 13'549'217.

La media per quanto riguarda il quadriennio 2001-2004 è la

seguente: 57'131'552 : 4 = 14'282'888.

La percentuale della cifra d'affari realizzata nel corso del

periodo da giugno ad agosto 2005 (fr. 13'200'000), in raffronto alla media dei

quadriennio precedente (fr. 14'282'888), è pertanto la seguente: 92.41. La

riduzione della cifra d'affari per quanto attiene al suddetto periodo è dunque

del 7.6% circa, inferiore, quindi, alla percentuale fissata dalla

giurisprudenza (25%), al raggiungimento della quale non è più possibile parlare

di fluttuazione normale dell'attività aziendale.

Alla medesima conclusione si giunge prendendo in considerazione le

cifre d'affari che la ditta ha prodotto unitamente all'opposizione (cfr. doc.

E). Infatti:

•totale cifra d'affari per il

periodo da giugno ad agosto 2005: fr. 11'500'000;

•totale cifra d'affari

per il periodo da giugno ad agosto 2004: fr. 14'299'583;

•totale cifra d'affari per il

periodo da giugno ad agosto 2003: fr. 12'827'977;

•totale cifra d'affari per il

periodo da giugno ad agosto 2002: fr. 14'093'172;

•totale cifra d'affari per il

periodo da giugno ad agosto 2001: fr. 13'549'217.

La media per quanto riguarda il quadriennio 2001-2004 è dunque la

seguente: 54’769'949: 4 = 13'692'487.25.

La percentuale della cifra d'affari realizzata nel corso del

periodo da giugno ad agosto 2005 (fr. 11'500'000), in raffronto alla media del

quadriennio precedente (fr. 13'692'487.25), è pertanto la seguente: 83.98. La

riduzione della cifra d'affari per quanto attiene al suddetto periodo è dunque

del 16.02% circa, inferiore, quindi, alla percentuale fissata dalla giurisprudenza

(25%).

Si osserva a titolo abbondanziale che i dati relativi ai mesi da

giugno ad agosto 2004 indicati nella documentazione (doc. E) allegata

all'opposizione differiscono da quelli relativi al medesimo periodo indicati

nella documentazione prodotta in occasione del preannuncio di lavoro ridotto.

Anche per quanto attiene a questi ultimi dati si giunge alla medesima

conclusione, a sapere che la riduzione della cifra d'affari per quanto concerne

il periodo da giugno ad agosto 2005 (19.49%) è inferiore alla soglia del 25%

indicata dalla giurisprudenza.

In considerazione di quanto sopra e alla luce della menzionata

giurisprudenza, la perdita di lavoro annunciata dalla ditta in parola rientra

ancora nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. Pertanto, essendo la

concreta perdita di lavoro non computabile, viene meno una delle condizioni

cumulative di cui agli articoli 31 e seguenti LADI per la concessione delle

richieste indennità.

Va infine ricordato come, tra gli obblighi del datore di lavoro,

vi sia quello di anticipare l'indennità per lavoro ridotto e di versarla ai

lavoratori il giorno usuale di paga (cfr. art. 37 lett. a LADI). Ora, si rileva

come, nello scritto 9/13 giugno 2005 della Commissione del personale della

ditta al nostro Ufficio, si affermi segnatamente quanto segue: "In

questo periodo straordinario di contingenza sfavorevole, purtroppo, non

possono essere garantiti gli stipendi per tutti i dipendenti, per

cui la soluzione del lavoro a tempo ridotto risulta essere l'unica speranza per

evitare il peggio" (la sottolineatura è nostra).

4. Le motivazioni sollevate con l'opposizione in esame non

permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito

con la decisone contestata."

(…)." (cfr. doc. A)

1.3. Contro la

decisione su opposizione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel

quale ha rilevato che:

"

(…)

In via di premessa

Riprendiamo integralmente le considerazioni già

esposte in sede di opposizione, allorché è stata impugnata la decisione 6 giugno

2005 (nr. 52031784), evidentemente integrandole con i nuovi dati a

disposizione.

Sottolineiamo criticamente inoltre gli aspetti da

noi non condivisi, che risaltano dalla decisione su opposizione, dalla quale si

evince, a non averne dubbio, che la Sezione cantonale del Lavoro non ha

assolutamente compreso la particolarità e la specificità della nostra

situazione, preferendo applicare acriticamente linee guida, a loro giudizio

incontestabili, e precedenti giurisprudenziali, che andavano invece adattati, a

nostro giudizio, al caso in esame.

IN FATTO e IN DIRITTO

1.

➣ RI 1

ha presentato preannuncio di lavoro ridotto in data 13 maggio 2005; a seguito

della presa di posizione della Sezione del Lavoro del 31 maggio 2005, sono

state introdotte ulteriori precisazioni, in data 1 giugno 2005 e, nell'attesa

della decisione, il giorno 6 giugno 2005 abbiamo comunque attivato il lavoro a

tempo ridotto per una parte dei nostri dipendenti;

➣ Nonostante

la decisione negativa, si è deciso di continuare in regime di lavoro a tempo

ridotto, confidando che i presupposti previsti dalla legge fossero ossequiati e

che il responso in un primo tempo negativo fosse dovuto ad una insufficiente

illustrazione della situazione da parte nostra;

➣ Si era

valutato che la soluzione alternativa sarebbe stata quella di attivare la

procedura dei licenziamenti collettivi, conformemente agli art. 335/d e seguenti del CO. Di concerto con i

dipendenti, rappresentati dalla __________ e della __________ di __________, si

è quindi convenuto di perseguire la strada del lavoro ridotto, in quanto

costituiva l'unica via per non disperdere una parte importante delle risorse

produttive faticosamente conseguite in 25 anni di attività e di costante

crescita;

➣ Purtroppo,

l'esito negativo contenuto nella decisione su opposizione ci ha costretti a

procedere, nostro malgrado, ad un ridimensionamento strutturale, che

sicuramente comporterà delle difficoltà, consistenti in ripercussioni negative

legate alla certa mancanza tra le nostre fila dei 13 dipendenti ai quali

abbiamo dovuto rinunciare con la fine del mese di giugno, con conseguente

dispersione del patrimonio di professionalità acquisito con un lungo periodo di

introduzione al nostro lavoro. D'altra parte l'azienda non sarebbe stata in

grado di farsi carico degli stipendi dei lavoratori, oggetto della riduzione

delle ore di lavoro, per un lungo periodo di tempo, nella denegata ipotesi in

cui questo ricorso fosse respinto. Va però puntualizzato che nonostante lo

strumentale utilizzo da parte dell'Ufficio giuridico dell'appello presentato

dai dipendenti, che dimostra un certo atteggiamento aprioristicamente negativo

nei nostri confronti da parte dei giuristi dell'Ufficio del lavoro, l'azienda

sarebbe stata certamente in grado di anticipare regolarmente le indennità di

disoccupazione, relative al lavoro a tempo ridotto, così come prevede la legge,

come dimostra l'avvenuto pagamento di tutti gli stipendi al 100% per il

mese di giugno. Evidentemente, diverso sarebbe stato versare per mesi gli

stipendi, senza la garanzia del rimborso da parte della Cassa disoccupazione.

➣ L'avvenuta forzata ristrutturazione è comunque motivo di grosso

rammarico e preoccupazione per il futuro. Come detto, la riduzione del

personale, che si è faticosamente formato e istruito in questi anni, comporterà

grosse difficoltà nei prossimi mesi, quando si concluderà l'attuale periodo di

congiuntura sfavorevole;

➣ Nel corso dei primi quattro mesi dell'anno, a seguito di una grave

diminuzione degli ordini, l'azienda ha assunto il proprio rischio d'impresa,

facendo fronte alla difficile situazione con una forte flessibilità interna. Si

è poi giunti alla decisione di richiedere l'intervento dell'Assicurazione

disoccupazione, soltanto dopo avere esaurito tutti gli strumenti in nostro

possesso, in un'ottica di oculata gestione, ma anche in quanto convinti che il

mercato potrà riprendersi, dopo questo periodo di congiuntura negativa;

➣ Va comunque

rimarcato che la RI 1 è una società seria e in espansione, che opera in Canton

Ticino da 25 anni e che ha raggiunto il numero di 100 dipendenti

occupati nel mese di giugno sulla base di ponderate proiezioni e a fianco di

massicci investimenti tecnologici. Oggi, nell'ambito dei produttori a livello

mondiale di lastre in policarbonato, la RI 1 occupa il terzo posto e detiene

circa il 20% del mercato mondiale. Per questo alleghiamo una documentazione

consistente in un breve cenno della nostra evoluzione storica e sui prodotti

fabbricati (doc.B).

2.

Nel merito del ricorso, segnaliamo che la perdita di lavoro

registrata è frutto di una eccezionale e straordinaria riduzione delle

ordinazioni e a titolo di dimostrazione alleghiamo un documento che ha un

carattere di estrema riservatezza (doc.C).

L'RI 1 fa parte di una __________ dei produttori di lastre in

policarbonato, __________, di cui fanno parte i più grossi produttori europei e

del bacino mediterraneo.

L'__________ ha lo scopo di monitorare il mercato mondiale di

proprio interesse mantenendo tuttavia quei principi di concorrenzialità tra gli

associati stessi (proprio per questo per un certo numero di nazioni i dati

risultano criptati) e mettendo a disposizione analisi e statistiche di vario genere.

Risultano comunque importanti paesi quali, __________, __________,

__________ e __________.

Le aziende cha fanno parte __________ hanno registrato nel

complesso un calo di volumi di vendite in __________ che sfiora il 50% nei

primi tre mesi dell'anno ( da 1999 ton a 1144 ton.), in __________ all'incirca

il 30% in meno fino al 10% in meno in __________ e __________.

In totale il mercato ha subito una contrazione vicina al 20% in

termini di volumi.

Ciò dimostra che la nostra azienda è confrontata con una

congiuntura straordinariamente ed eccezionalmente sfavorevole a livello

internazionale, dove mantiene comunque le sue posizioni a livello di quota di

mercato.

Come ampiamente indicato all'Ufficio del lavoro nel documento di

presentazione dell'azienda, allegato alla domanda presentata nel mese di maggio u.s,. la nostra azienda, proprio per mantenere la

propria quota di mercato, ha dovuto investire sia in termini tecnologici che in

risorse, vedi l'avvio della costruzione di un nuovo fabbricato di circa mq 4000

e i risultati sino ad oggi sono stati il conseguimento di una razionale e

corretta politica nella gestione aziendale. Nell'ambito della __________ ci

stiamo avvicinando ad un quota di mercato del 20% che, se ci raffrontiamo con i

soci, vedi per esempio __________ __________ e __________ (colossi

multinazionali, integrati - dalla materia prima al prodotto finito, che, in

relazione alla congiuntura in atto, hanno i loro stabilimenti, uno a __________

e l'altra a __________, chiusi ed in Cassa Integrazione), la RI 1 gode di una

ottima posizione in un settore che gode potenzialmente sempre di una crescita e

di uno sviluppo.

Considerandi

II personale attualmente alle dipendenze è

assolutamente adeguato rispetto ad un prudente Budget che era stato elaborato,

tuttavia la contingente situazione economica mondiale ci ha posto nella

condizione di dover far fronte ad una diminuzione delle ordinazioni imprevista

ed imprevedibile, che ha investito come abbiamo visto, tutto il settore.

Non siamo assolutamente confrontati oggi con un

normale rischio aziendale e la mancata concessione del lavoro a tempo ridotto

ci ha portato a perdere forse definitivamente parte di quella professionalità

costruita in anni di formazione ed addestramento ed anzi paradossalmente

corriamo anche il rischio di essere impreparati ed inadeguati al far fronte

alle richieste del mercato che certamente si presenteranno nei prossimi mesi.

Formare ed addestrare un buon addetto alla conduzione dei nostri impianti di

estrusione (impianti complessi) necessita da due a tre anni di lavoro e di

crescita professionale dell'individuo.

Il nostro ottimismo per le prospettive future è

legato alla nostra venticinquennale esperienza da cui è risultato l'assoluta

mancanza di prodotti alternativi sul mercato paragonabili, per qualità, durata

ed efficienza, del policarbonato e quindi al costante sviluppo e ripresa delle

ordinazioni, anche allorquando il mercato ha registrato dei periodi di scarsa

richiesta. Inoltre la nostra produzione non è minacciata dall'industria

emergente (__________), in quanto una leva del nostro successo è la continua

ricerca di prodotti speciali e con caratteristiche tecniche-meccaniche

prototipali, come tali non riproducibili in un mercato produttivo ancora

arretrato come quello __________.

E' altresì eccezionale l'avvenuto incremento dei

costi della materia prima, che ha comportato, come ulteriore ed aggravamento di

concausa in un momento critico, un raffreddamento della domanda legato

all'aumento proporzionale dei prezzi di vendita.

Come altra conseguenza, l'aumento del costo della

materia prima è causa di una artificioso aumento della cifra d'affari prevista

e prevedibile, nonostante una importante diminuzione dei KG venduti.

Paradossalmente, la diminuzione della cifra d'affari risulta essere inferiore

rispetto alla diminuzione del venduto , va infatti considerato che il costo

della materia prima incide sul costo del prodotto finito nella misura del 65%.

E'stato questo il nostro errore indicato in premessa nella presentazione della

domanda. Non abbiamo sufficientemente evidenziato che i numeri relativi alla

cifra d'affari devono essere ponderati in considerazione dell'eccezionale

incidenza dei costi della materia prima e relativo influsso.

3.

Il presente ricorso, purtroppo non potrà

consentirci di tornare alla situazione che si sarebbe venuta a creare nel mese

di giugno, se la nostra richiesta fosse stata accolta, tuttavia riteniamo

doveroso ottenere giustizia, in quanto convinti di aver subito un ingiusto

torto.

L'Ufficio giuridico non si è scostato da

un'errata applicazione alla fattispecie, ne siamo convinti, della sentenza TCA

del 17 giugno 2002, forse anche perchè anche in quell'occasione la parte in

causa era un'azienda produttrice concorrente di lastre in policarbonato, ma con

uno spessore insignificante, se è vero che all'epoca della mancata concessione

del lavoro a tempo ridotto contava 13 operai, rispetto ai 5 del 1999.

Prima di procedere ai licenziamenti, abbiamo

anche provato l'ultima carta, consistente in un incontro con gli avvocati __________

e __________, estensore della decisione su opposizione. Erano presenti la

Direzione, la Commissione del personale e un rappresentante sindacale.

Non capita spesso che un'azienda si presenti con

i dipendenti e la rappresentanza sindacale, compatta, a perorare il proprio

buon diritto. TUTTAVIA, ABBIAMO DOVUTO PRENDERE ATTO CON SOMMO RINCRESCIMENTO

CHE NON SONO STATE RECEPITE LE NOSTRE SPIEGAZIONI.

Non hanno voluto sentire ragioni.

Abbiamo spiegato tra l'altro che la decisione su

opposizione poggia su una serie di analisi superficiali, che necessitavano di

maggiori chiarimenti che si potevano presentare solo verbalmente. Per questo,

come si dirà più avanti, I'RI 1 chiede di essere convocata ad un'udienza di

discussione e di illustrazione della fattispecie.

Gli avvocati dell'Ufficio del lavoro non hanno

compreso che, se il costo della materia prima aumenta addirittura del 70% in

pochi mesi, come è avvenuto purtroppo per noi e la materia prima incide nella

misura del 70% circa sul costo del prodotto finale, NON E' POSSIBILE

CONFRONTARE LA CIFRA D'AFFARI PREVEDIBILE PER L'ANNO IN CORSO (che contempla

onestamente e correttamente il ricarico derivante dallo spettacolare incremento

sopra indicato) CON QUELLA DEGLI ANNI PRECEDENTI, SENZA PARALLELAMENTE INTRODURRE

UN FATTORE DI PONDERAZIONE.

IN CASO CONTRARIO, IL RAFFRONTO DI

INCREMENTO/DECREMENTO CON GLI ANNI PRECEDENTI SAREBBE VIZIATO DA UN ERRORE

CONCETTUALE MOLTO GRAVE: è proprio ciò che purtroppo è avvenuto.

II precedente giurisprudenziale citato riguarda una

situazione, in cui si era confrontati con un quadro assolutamente non

paragonabile a quello vissuto e indicato da RI 1.

In quella causa l'azienda ricorrente non ha

chiesto di calcolare diversamente la cifra d'affari, parametrando il costo

della materia prima, così come viene richiesto invece oggi dall'RI 1 e non ha

motivato il proprio preteso diritto.

Il TCA ha senz'altro soppesato attentamente

queste lacune di carattere probatorio.

In quell'occasione l'azienda ricorrente ha

indicato genericamente tra i motivi alla base della richiesta l'incremento dei

costi, mentre la nostra istanza era legata ad una situazione particolare del

mercato.

Noi riteniamo perciò di avere indicato il

carattere eccezionale e straordinario della perdita di lavoro, che ha inciso su

tutto il settore mondiale della produzione di policarbonato.

4.

Siamo stati accusati di avere indicato cifre

diverse tra la prima richiesta e l'inoltro successivo dei documenti.

Va precisato, da un lato, che in un primo momento

avevamo indicato le originarie previsioni di fatturazione dell'intero gruppo

(parte produttiva e parte commerciale), prima dell'inizio della sfavorevole

congiuntura.

Il nostro intendimento era quello di dimostrare

che avevamo effettuato dei calcoli prudenziali e seri, a giustificazione della

ponderazione del nostro operare e della nostra crescita intelligente. In

quell'occasione avevamo anche indicato che c'era stato un notevole calo delle

ordinazioni.

Successivamente, quando abbiamo compreso che si

doveva indicare il potenziale fatturato, considerata solo la situazione che si

era venuta a creare in seguito alla crisi congiunturale, abbiamo effettuato le

proiezioni, che, purtroppo, sia detto per inciso, sono state fin troppo

ottimistiche, tant'è che la proiezione del mese di giugno prevista in 600

tonnellate con un fatturato di 4'150'000 franchi, in consuntivo reale registra

400.

tonnellate di produzione e 2'719'000 franchi di fatturato (doc. D), con

un'ulteriore diminuzione del 35%. I dati presentati con l'opposizione erano perfino

errati per eccesso, nel mentre siamo lieti che tutto quanto sopra esposto

conferma la nostra buona fede, purtroppo non recepita dall'Ufficio del lavoro.

Abbiamo anche provato che la contrazione del fatturato previsto, prevedibile e

realizzato (giugno 2005) è ed è stata superiore al 25%, rispetto alla media

del fatturato degli anni precedenti, se si considera e si estrapola

l'incremento del costo della materia prima, che incide artificiosamente sul

fatturato (prezzo medio di vendita), determinandone un incremento, ma non un

beneficio, poiché anche i costi lievitano in maniera proporzionale, rispetto

agli anni precedenti.

In altre parole, sono diminuiti gli ordini e

la produzione in misura superiore al 25%, inoltre è diminuito in misura

superiore al 25% anche il rapporto tra costi e fatturato, nel mentre, l'esame

del solo fatturato arrischia di determinare un'analisi errata della situazione.

Ci spiace che per l'Ufficio giuridico, come è

stato indicato nell'audizione, la nostra richiesta fosse da mettere in

connessione semplicemente con l'aumento del prezzo del petrolio, mentre in

realtà era dovuta ad una crisi congiunturale che ha colpito tutto il settore.

Ci spiace che non siamo stati in grado di farlo

capire e comprendere ai giuristi dell'Ufficio del lavoro.

PECCATO CHE NEGLI ALTRI PAESI SIANO INTERVENUTI

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, MENTRE IN SVIZZERA, NEL TICINO CIO' NON E' STATO

POSSIBILE, perché non si è

voluto credere alla buona fede della nostra azienda e ai dati ponderati e

discussi. A questo proposito, il firmatario della presente, chiede di poter

illustrare a questo lodevole Tribunale le cifre e i dati, con un'analisi del

conto economico mese per mese negli ultimi anni, soprattutto se il Giudice

dovesse disporre un approfondimento dell'istruttoria. Le suddette cifre

giustificano la richiesta e dimostrano che la perdita computabile di lavoro va

ben oltre il cosiddetto rischio d'impresa.

5.

Eppure nella sentenza 17 giugno 2002 risulta

chiaramente a pagina 15 in fondo: " Il fine proposto dal legislatore

era quello di impedire che una diminuzione dell'attività conduca una ditta a

licenziare del personale qualificato per un periodo di difficoltà

transitorio"

E, ancora, a pagina 17, per dimostrare

l'ineluttabilità dei calcolo/confronto della cifra d'affari, se non si

forniscono altre prove: "Del resto, la ditta non allega, nè tanto meno

prova il carattere eccezionale o straordinario della perdita di lavoro che solo

giustificherebbe l'erogazione dell'indennità anche in questa evenienza".

Riteniamo che già con l'opposizione sia stato

esaustivamente dimostrato e provato il carattere eccezionale della diminuzione

delle ordinazioni vissuto e subito dall'RI 1 e da tutte le concorrenti e quindi

le argomentazioni contenute nell'opposizione sarebbero state da approfondire

meglio.

In particolare, si richiama l'allegato in cui

sono stati riportati i nostri DATI ECONOMICI (doc E).

Premesso quanto sopra, riteniamo di aver

illustrato i motivi per i quali l'azienda si è trovata nella necessità di

presentare la domanda di lavoro a tempo ridotto.

La proprietà ha investito risorse notevoli, come

dimostrano gli importanti lavori di ampliamento che sono in corso. Tuttavia in

questi mesi il mercato del settore presenta una imprevedibile stagnazione

contro la quale non possiamo ovviare con le sole nostre forze. Questo ricorso

ha lo scopo di darci giustizia, riconoscendo il lavoro a tempo ridotto almeno

per il mese di giugno 2005, visto che da luglio in poi non si è più fatto capo

a questo istituto per gli intervenuti dolorosi, ineluttabili e forzati

licenziamenti.

(…)." (cfr. doc. I)

1.4

Nella sua

risposta del 6 settembre 2005 la Sezione del lavoro si è riconfermata nelle

proprie allegazioni e, in particolare, ha osservato che:

"

(…)

6.

La ricorrente ritiene che il criterio della cifra d'affari - al quale rimanda

la giurisprudenza e su cui è fondata la decisione contestata - non tenga

adeguatamente conto della situazione concreta in cui si trova RI 1 quando è

confrontata ad un incremento del costo della materia prima ed al conseguente

necessario aumento del prezzo di vendita dei prodotti. La ricorrente sostiene

infatti che, in simili circostanze, la cifra d'affari conseguita debba essere

ponderata in considerazione dell'eccezionale incidenza dei costi della materia

prima.

Ora, lo scrivente

Ufficio non ritiene che, nel caso concreto, ci si debba scostare da questa

giurisprudenza e dall'applicazione del criterio della cifra d'affari per

valutare se l'oscillazione nei risultati ottenuta dall'azienda possa essere

ritenuta come ancora ascrivibile al rischio aziendale o meno. La ricorrente

ritiene che i risultati dell'azienda dovrebbero essere valutati tenendo conto

dell'incidenza dell'attuale incremento di costo della materia prima, ossia -

riprendendo quanto indicato dalla controparte - introducendo un fattore di

ponderazione.

Sulla base dei dati

forniti dalla ricorrente relativi al contesto generale (confronto vendite RI 1

con vendite partecipanti __________, doc. C) e riferite al prodotto __________ emerge

quanto segue. La quota rispetto al Total Merchant Market di RI 1 è negli ultimi

anni progredita (16% nel 2001, 17% dal 2002 al 2004 e 18% nel 2005). Vero è che

le tonnellate vendute per lo stesso dato aggregato (Total

Merchant Market), per i due periodi a confronto, sono

diminuite (1'549 nel 2005 e 1'956 nel 2004, pari ad una flessione di ca. il

20%), tuttavia simile evoluzione vi è stata anche per __________ (8'783 nel

2005.

e 10'410 nel 2004, pari ad una flessione di circa il 15.5%).

Sempre sulla base dei

dati forniti dalla ricorrente, le oscillazioni del costo della materia appaiono

usuali e certamente rilevanti anche per tutte le aziende concorrenti. I dati

relativi agli esercizi precedenti di RI 1 evidenziano una frequente

oscillazione di questo fattore, con punte anche superiori a quelle indicate

dalla ricorrente per il periodo in esame (cfr. doc. E, Analisi andamento costi

- ricavi 2003 - 2004 - 05/05 - produzione esclusa la parte commercializzata, Tab. Anno 2004, incidenza materia prima

dicembre: 81,18).

Tenuto conto che la

componente del costo delle materie prime, come pure dei costi di produzione e

del margine auspicato sono - di regola - sempre considerate nella fissazione

del prezzo di vendita, non si ritiene che vi sia un motivo per scostarsi della

prassi usuale, che considera la cifra d'affari realizzata dalle aziende per

procedere alla valutazione dell'eccezionalità delle oscillazioni nei risultati.

Il fatto che, come

sostiene la ricorrente, vi sia, da una parte, una importante diminuzione della

quantità di prodotti venduti e, dall'altra, un calo della cifra d'affari

comunque inferiore alla soglia del 25%, non muta la valutazione e la

conclusione alla quale lo scrivente Ufficio è giunto con la decisione qui

contestata.

(…)." (cfr. doc. III)

1.5

Con

ulteriore scritto del 16 settembre 2005 al TCA la ditta ha comunicato di non

avere altri mezzi di prova e ha osservato che:

"

(…)

Non possiamo altro che ribadire i concetti ed i contenuti della

stessa documentazione presentata nel

ricorso, segnalandoVi comunque quanto segue:

➣ La richiesta di intervento della riduzione

dell'orario veniva proposta in relazione ad una drastica ed imprevedibile riduzione di ordinativi - congiuntura negativa;

➣ Il rapporto uomo/macchina - attività

produttiva - era in grosso disequilibrio;

➣ Il volume - tonnellate di prodotto - 2005 rispetto al pari periodo del 2004 era scesa del 30 % circa;

➣ Indipendentemente dal fatturato, soggetto a

variabili legate alla situazione di mercato

ed all'approvvigionamento delle materie prime, si rendeva necessario un momentaneo riequilibrio tra costi di produzione e

volumi prodotti;

➣ L'allegato al ricorso "analisi andamento

costi-ricavi 2003/2005 mostra, un 2005 (ponderato

su valore del prezzo medio di vendita 2004) con una flessione di circa il

30%.

Rimandiamo alla Vostra decisione

di merito esprimendo tuttavia un auspicio positivo del presente trattato, ribadendo che un corretto

strumento di flessibilità gestionale, come riteniamo essere lo strumento della riduzione dell'orario di lavoro,

debba concentrare i propri principi

sui volumi e non sull'indirizzo espresso e sposato dalla Sezione del Lavoro -

Ufficio Giuridico.

(…)." (cfr. doc. V)

1.6

Il doc. V è

stato notificato alla Sezione del lavoro che ha comunicato al TCA di

riconfermarsi nella propria risposta di causa (cfr. doc. VI e VII).

Il doc.

VII è stata trasmesso alla ditta per conoscenza (cfr. doc. VIII).

in

diritto

2.1

Il 1° luglio

2003.

è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il

24.

novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del

24.

giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Poiché

nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento

legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie

giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 16 febbraio 2004 nella causa S., C

154/03; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;

DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b, pag. 44; DTF 123 V 70, consid.

2, pag. 71; DTF 122 V 34, consid. 1, pag. 36 con

riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 20 gennaio 2003

nella causa V. e V.-A., K 133/01 e STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H

114/01), visto che la presente fattispecie si riferisce a un periodo posteriore

l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (decisione impugnata del 15 giugno

2005.

con la quale è stata confermata l'opposizione sollevata contro il

pagamento delle indennità per lavoro ridotto fatto valere dalla ditta ricorrente

per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2005), si applicano le norme valide

dal 1° luglio 2003.

2.2

I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31.

LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono

soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione

e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione

nell'AVS;

b. la perdita di

lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di

lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di

lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 2

dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03; STFA del 15 marzo 2004 nella causa

F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53,

consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA

1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119

e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono colpire

ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono di

regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un carattere

eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro

ridotto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV

Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid.

2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag.

117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

In una

sentenza del 15 marzo 2004 nella causa F. SA (C 189/02), l'Alta Corte ha

confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite

di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito

che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con opportuni

provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o

straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità per lavoro

ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1, 1996/1997

no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426

segg., note 64-70). (…)"

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02)

In

un'altra sentenza del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA (C 264/03), il

Tribunale federale delle assicurazioni sociali (TFA) ha confermato il

precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato

che:

"

(…)

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10

pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella

causa L.C. SA, C 264/03)

Secondo

la giurisprudenza federale, una flessione della domanda a cui può essere

confrontata una ditta comporta per quest’ultima una perdita di lavoro dovuta a

motivi economici (cfr. DLA 1987 N. 8, consid. 2b, pag. 83; DLA 1985 N. 17,

consid. 2b, pag. 108-109 e DLA 1985 N. 18, consid. 3a, pag. 112, tutte citate

in DLA 1990 N. 21, consid. 3, pag. 138 per negare l’esistenza dei motivi

economici).

In una

decisione pubblicata in DLA 2000 N. 10 l'Alta Corte ha, in particolare,

osservato che:

"

(…)

4.

-a) Vorrangiges Ziel der

Kurzarbeitsentschädigung bildet die Verhütung von Arbeitslosigkeit durch die

Erhaltung von Arbeitsplätzen (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG; BGE 120 V 526 Erw. 3b

mit Hinweisen). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im nicht

veröffentlichten Urteil M. vom 8. Januar 1997 (C 203/95) erkannt, dass weder

das Gesetz noch seine Entestehungsgeschichte Anhalktspunkte dafür enthalten,

wonach dieses legislatorische Ziel unter einem grundsätzlichen strukturpolitischen

Vorbehalt stünde. Namentlich darf die in Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG statuierte

Anspruchsvoraussetzung der "wirtschaftlichen Gründe" nicht als

Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle verstanden werden. Vielmehr

ist der Begriff der "wirtschaftlichen Gründe" weit auszulegen (vgl

ARV 1989 Nr. 12 S. 122 Erw. 2a, 1987 Nr. 8 S. 83 Erw. 2b mit Hinweisen; Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, Band I, Bern 1987, N 39 zu Art.

32-33). Er erfasst sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe (Gerhards,

a.a.O., N 41 zu Art. 32-33; a.M. Stauffer, Die Kurzarbeitsentschädigung,

SJZ 1985 S. 177 f.). Abgesehen davon, dass die Organe der

Arbeitslosen-versicherung und Sozialversicherungsrichter mit der Abgrenzung von

konjunkturellen und strukturellen Ursachen eines Arbeitsausfalles im konkreten

Einzelfall, namentlich bei grösseren und international tätigen Betrieben,

überfordert wären (vgl BGE 104 V 112 f. Erw. 4a), erscheint der generelle

Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle von der

Kurzarbeitsentschädigung auch sozialpolitisch fragwürdig (Gerhards,

a.a.O., N 41 zu Art. 32-33). (…)"

(cfr. DLA 2000 N. 10, consid. 4a, pag. 56)

Pertanto,

anche se ogni ditta deve mettere in preventivo che il proprio risultato possa

variare da un periodo con l’altro, ciò non significa ancora che un’azienda

debba essere pronta a sopportare qualsiasi riduzione del proprio preventivato

risultato d’esercizio a titolo di normale rischio aziendale.

Chiamata

a decidere nel caso di una ditta attiva nel campo dell'abbigliamento, in

particolare circa la perdita computabile del lavoro e il normale rischio

aziendale, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l'altro, le seguenti

considerazioni:

"

(…)

Le taux de 10 % de perte de travail selon l'art. 32

al. 1 let. b LACI ne constitue pas un critère d'ordre conjoncturel; pour être

prise en considération, la perte de travail subie par l'entreprise ne doit pas

avoir été provoquée - pour un pourcentage déterminé - par la conjoncture. Le

taux de 10 % représente uniquement la limite quantitative de la perte de

travail en deçà de laquelle l'entreprise doit assumer elle-même les

fluctuations de son activité économique au regard du marché (Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 388).

S'il est vrai que l'intimée s'est plus ou moins

adaptée au fil des ans à la chute importante de ses ventes, principalement en

ne repourvoyant pas les postes de travail laissés vacants par les départs

naturels, il n'en demeure pas moins que les efforts entrepris pour adapter la

capacité de production, surtout si leurs effets ne suffisent pas à enrayer la

perte de travail, ne peuvent justifier à eux seuls l'octroi des indemnités pour

réductions de l'horaire de travail. En outre, l'existence d'une situation

économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs indépendants de

la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la perte de travail soit

indemnisable (DTA 1999 n° 35 p. 204, 1998 n° 50 p. 290; 1996/97 n°.40 p. 220).

Or, l'intimée justifie sa perte de travail par la surproduction dans le secteur

de l'habillement et l'essor des importations de textiles et de produits de

confection en provenance des pays de l'Europe de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est.

Ces éléments, ainsi que les pertes dues à un taux de change défavorable pour

les ventes à l'étranger, ne constituent pas un phénomène nouveau; la

concurrence grandissante dans le secteur concerné, la pression extrême sur les

prix touchent toutes les entreprises de confection du pays, qui doivent inclure

dans leurs calculs prévisionnels la diminution des commandes en relation avec

les coûts plus élevés de production et les pertes dues au taux de change. Sous

cet angle la perte de travail n'apparaît ni passagère ni exceptionnelle et se

confond avec les risques normaux d'exploitation de l'entreprise. (…)" (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa X. SA, C

283/01)

In una

decisione del 4 dicembre 2003 nella causa F. (C 8/03) il TFA ha ritenuto che,

nel caso di una ditta attiva nel settore delle costruzioni, una diminuzione

della consistenza degli incarichi (Auftragsbestand), del 42%, riconducibile al

rinvio dei lavori di uno, due mesi e a volte più di un anno, non è computabile

e rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha ribadito che questa giurisprudenza vale

analogamente anche per le imprese attive in un settore correlato con l’edilizia

(Baunebengewerbe) e, in particolare, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.

Streitig und zu prüfen ist, ob die

Beschwerdeführerin unter dem Gesichtspunkt der Anrechenbarkeit des

Arbeitsausfalls ab 16. September 2002 eine der Anspruchsvoraussetzungen für

Kurzarbeitsentschädigung erfüllt.

Das kantonale Gericht hat die vorliegend

massgeblichen Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf

Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31 Abs. 1 AVIG), den anrechenbaren

Arbeitsausfall (Art. 31 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 lit. a

AVIG) sowie die Voraussetzungen, unter denen die Anrechenbarkeit eines

Arbeitsausfalls zu verneinen ist (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG; BGE 121 V 374

Erw. 2a, 119 V 358 Erw. 1a, 499 Erw. 1) zutreffend dargelegt. Gleiches gilt

hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Verschiebungen von Terminen auf Wunsch

von Auftraggebern oder allenfalls auch aus anderen Gründen, die von den mit der

Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten sind, im

Baugewerbe nichts Aussergewöhnliches darstellen, weshalb die dadurch

verursachten Arbeitsausfälle nicht anrechenbar sind (ARV 1993/1994 Nr. 35 S.

244). Darauf wird verwiesen.

Zu ergänzen ist, dass die letztgenannte Praxis

zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage

entwickelt wurde, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen

entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen

werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven

Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere

Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht,

genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen

(Urteil W. vom 30. April 2001 Erw. 3a, C 244/99). Der wegen der seit langem

generell schlechten wirtschaftlichen Lage des Bausektors entstehende

Arbeitsausfall, der eine Baufirma zwingt, sich dem Willen der verschiedenen

Bauherren anzupassen, gehört zum normalen Betriebsrisiko. Wegen der schon

mehrere Jahre andauernden Schwierigkeiten in der Baubranche kann jeder

Arbeitgeber in gleicher Weise von einem Arbeitsausfall betroffen sein. Ein

solcher Ausfall ist somit in der momentanen wirtschaftlichen Lage keine

Besonderheit (ARV 1998 Nr. 50 S. 290); denn Beschäftigungsschwankungen auf

Grund verstärkter Konkurrenzsituationen stellen im Baugewerbe ein normales

Betriebsrisiko dar (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 Erw. 2b). Im Einzelfall können

derartige Umstände entschädigungsberechtigt sein, wenn sie auf

aussergewöhnliche oder ausserordentliche Gründe zurückzuführen sind (Urteil X.

vom 10. Juli 2002 Erw. 3a, C 253/01). Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare

Rechtsprechung gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (nicht

veröffentlichtes Urteil B. vom 16. Oktober 1996 Erw. 5, C 120/96).

(…)." (cfr. STFA del 4 dicembre 2003 nella causa F. C 8/03)

In una

sentenza pubblicata in SVR 2003 ALV Nr. 9 = DLA 2003 N. 20, pronunciandosi

circa il normale rischio aziendale in un caso concernete un'agenzia di

collocamento, il TFA ha stabilito che un importante riduzione del numero dei

collocamenti provvisori che deve essere effettuato da una ditta che si occupa

di lavoro a tempo parziale fa parte del rischio d'impresa. Dunque, la sola

consistenza della perdita di lavoro (anche se rilevante, in quel caso si

trattava del 40%) non permette ancora di concludere automaticamente per

l'esistenza di circostanze eccezionali o straordinarie che esulano quindi dal

normale rischio aziendale.

2.4

Il TCA ha

stabilito che, dopo avere considerato tutte le circostanze del caso concreto

(in particolare la situazione del ramo e quella concorrenziale nonché

un'eventuale evoluzione strutturale), é solo a seconda della consistenza della

flessione della cifra d’affari che si può concludere se questa rientra o meno

nel normale rischio aziendale. Non a caso, per quanto attiene alla perdita di

lavoro, il legislatore federale ha stabilito che una perdita di lavoro é

computabile se é dovuta a motivi economici ed é inevitabile e per ogni periodo

di conteggio é di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite dai

lavoratori dell’azienda (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI, vedi inoltre, tra le tante,

STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA, 38.2004.63; STCA dell’8 marzo 2005

nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl,

38.2004

; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24

marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 20 febbraio 2002 nella

causa E. D.-L., 38.2001.160; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA,

38.2001

; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 17

gennaio 2001 nella causa C.N.C. 2000 SA, 38.2000.169; STCA del 21 novembre 2000

nella B., 38.2000.26; STCA del 2 febbraio 2000 nella causa G.M. & Co. SA,

38.1999.177

e STCA del 7 gennaio 1999 nella causa V.-V. & A., 38.1998.149).

Secondo

la giurisprudenza del TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari

giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella

misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25%

rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata

una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più

nel normale rischio aziendale (cfr. STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA,

38.2004

; STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11

maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella

causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38

2002.

; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C.S.P. SA, 38.2002.95; STCA del

17.

giugno 2002 nella causa F. SA, 38.2001.231; STCA del 27 settembre 2001 nella

causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA,

38.2000

; STCA del 24 luglio 2000 nella causa R.G. SA, 38.2000.22; STCA del

4.

gennaio 2000 nella causa I. P. Sagl, 38.1999.178; STCA 17 marzo 1999 nella

causa T.N. SA, 38.1998.319; STCA del 23 novembre 1998 nella causa A. C. SA,

38.1998

; STCA del 10 novembre 1998 nella causa M., 38.1998.172; STCA del 17

agosto 1998 nella causa M. SA, 38.1997.327; STCA 9 marzo 1998 nella causa T.

SA, 38.1997.139; STCA 2 settembre 1997 nella causa S., 38.1997.48; STCA 11

agosto 1997 nella causa R., 38.1997.24; STCA 4 giugno 1997 nella causa P.,

38.1996

; STCA 10 settembre 1996 nella causa M.F. SA, 38.1996.53).

2.5

Nel caso

concreto in sede di ricorso la ditta ha sottolineato che quali concause che

l’hanno indotta ad introdurre il lavoro ridotto vi sono state una straordinaria

riduzione delle ordinazioni accompagnate da un eccezionale incremento dei costi

della materia prima (cfr. doc. I).

La ditta

ha inoltre sostenuto che per poter confrontare le cifre d’affari dei singoli

periodi occorre ponderarle in considerazione dell’eccezionale incidenza dei

costi della materia prima sul costo del prodotto finito.

La ditta

ricorrente fa parte di una __________ dei produttori di lastre in policarbonato

__________ (__________) cui fanno parte i più grossi produttori europei e del

bacino mediterraneo.

Dal doc.

C emerge che dai dati concernenti l’__________ e riferiti al prodotto __________

risulta che la quota rispetto al “Total Merchant Market” negli ultimi anni è

sempre progredita passando dal 16% nel 2001 al 17% negli anni dal 2002 al 2004

e al 18% nel 2005.

Per

contro, per i periodi da gennaio a marzo degli anni 2004 e 2005, le tonnellate

vendute dalla ditta ricorrente per lo stesso dato aggregato (“Total Merchant

Market”) sono diminuite: 1'956 nel 2004 contro 1’549 nel 2005 pari ad una

flessione di circa il 20%.

Una

simile contrazione l’ha avuta anche l’__________ il cui dato circa le

tonnellate vendute è passato da 10'410 nel 2004 a 8'783 nel 2005 pari a una

flessione di circa il 15,5%.

Dal doc.

E si evince inoltre che una fluttuazione dell’incidenza del costo della materia

prima sul fatturato complessivo è usuale per la ditta.

Infatti,

nel 2003 l’oscillazione annua si è mossa all’interno di una forchetta tra un

massimo di 69,29 e un minimo di 52.23 e nel 2004 tra un massimo di 81,18 e un

minimo di 39,62.

Nei primi

cinque mesi dell’anno 2005 la fluttuazione si è mossa invece tra un massimo di

72,69 e un minimo di 57,09.

Tenuto

conto della sua usuale fluttuazione e ritenuto che il costo delle materie prime

è necessariamente sempre considerato nella fissazione del prezzo di vendita,

questo Tribunale ritiene che le cifre d’affari conseguite dalla ditta nei

singoli periodi possono dunque essere paragonate tra di loro senza la necessità

di estrapolare un fattore di ponderazione come auspicato dalla ditta

ricorrente.

Per il periodo

da giugno a agosto 2005 la ditta ha previsto una cifra d’affari di fr. 11'500'000.00

(cfr. doc. 3 e 5).

Al

riguardo, vista la previsione di fr. 13'200'000.00 indicata nel preannuncio di

lavoro ridotto (cfr. doc. 9 e 7/A), in sede di ricorso la ditta ha precisato

che “(…) in un primo momento avevamo indicato le originarie previsioni di

fatturazione dell’intero gruppo (parte produttiva e parte commerciale), prima

dell’inizio della sfavorevole congiuntura. (…).” (cfr. doc. I, pag. 8, punto

4).

Con il

preannuncio di lavoro ridotto la ditta ha pure indicato le seguenti cifre

d’affari per il periodo da giugno a agosto:

2001.

fr.

13'549’217.00

2002.

fr.

14'093'172.00

2003.

fr.

12'827'977.00

2004.

fr.

16'661'186.00 (cfr. doc. 9).

In sede

di opposizione la ditta ha indicato che la cifra d’affari per il periodo da

giugno a agosto 2004 è stata di fr. 14'299'583.00 (cfr. doc. 3).

Con il

proprio ricorso, la ditta ha fornito invece i seguenti dati per il periodo da

giugno a agosto per gli anni 2003 e 2004:

2003.

fr.

10'911'000.00

2004.

fr.

14'178'000.00 (cfr. doc. E).

Ora,

anche nell’ipotesi più favorevole alla ditta e meglio, considerata la media più

alta della cifra d’affari conseguita dalla ditta nel periodo da giugno a agosto

pari a fr. 14'282'888.00 ([13'549’217.00 + fr. 14'093'172.00 + fr.

12'827'977.00 + fr. 16'661'186.00] : 4 = fr. 14'282'888.00; cfr. doc. 9) e

ritenuta la previsione di una cifra d’affari pari a fr. 11'500'000.00 nel

medesimo periodo del 2005, la flessione della cifra d’affari rispetto alla

media del medesimo periodo nel quadriennio precedente è del 19.49%.

Come

visto, secondo la giurisprudenza, una flessione della cifra d’affari del 19.49%

rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4)

per cui nel caso concreto la perdita di lavoro non è computabile.

2.6

Secondo il

TCA questa soluzione si giustifica peraltro anche se si considerano i motivi

addotti dall'azienda per introdurre il lavoro ridotto (interruzione della

crescita economica mondiale e europea; incremento delle materie prime con

conseguente aumento dei prezzi finali; economia stagnante; problemi valutari [cfr.

doc. 9/C] e la sospensione rispettivamente la posticipazione di alcuni grossi

ordini programmati e pianificati [cfr. doc. 7]).

Infatti,

considerata la congiuntura economica, le difficoltà enunciate dalla ditta

configurano delle circostanze che possono colpire qualsiasi altra impresa nella

situazione della ditta ricorrente (cfr. consid. 2.3).

Questo

vale a maggior ragione se si considera che, come visto sopra, anche l’__________

dei produttori di lastre in policarbonato __________ (__________), nel periodo

da gennaio a marzo 2005, ha subito, per il prodotto __________, una diminuzione

nella vendita pari a circa il 15, 5 % allorquando la flessione subita dalla

ditta ricorrente si attestava a circa il 20%.

Del

resto, anche ammettendo che, come asserito dalla ditta nel suo ricorso (cfr.

doc. I e D), il fatturato del mese di giugno 2005 in realtà è stato di fr.

2'719'000.-- contro i previsti fr. 4'150'000.--, questa evenienza non basterebbe

per poter riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto neanche per

questo periodo.

Infatti,

una fluttuazione dell’incidenza del costo della materia prima sul fatturato

complessivo è usuale per la ditta.

Inoltre

le circostanze in cui si è venuta a trovare sono le stesse con le quali anche

le altre aziende operanti nel settore della ditta ricorrente si sono trovate

confrontate.

Non a

caso, esaminando i dati sulla vendita del prodotto __________ nei primi tre

mesi del 2005, si rileva che anche l’__________ dei produttori di lastre in

policarbonato __________ ha subito una flessione della analoga a quella subita

dalla ditta ricorrente.

E’ dunque

a ragione che la Sezione del lavoro si è opposta al preannuncio di lavoro

ridotto inoltrato dalla ditta il 13 maggio 2005.

2.7

Il TCA

rileva inoltre che, per quanto riguarda i 13 dipendenti ai quali la ditta ha

dovuto rinunciare con la fine del mese di giugno 2005 (cfr. doc. I, punto 1),

il diritto alle indennità per lavoro ridotto va escluso già sulla base

dell’art. 31 cpv. 1 lett. c LADI secondo il quale il lavoratore non ha diritto

alle indennità per lavoro ridotto se il rapporto di lavoro è stato disdetto.

A questo

proposito il TFA in una sentenza del 31 ottobre 1996 nella causa M., citata in

RDAT II-1997, N. 65, pag. 234, ha, in particolare, sottolineato:

" Questa

norma persegue lo scopo di assicurare che il datore di lavoro non abbia ad

addossare all'assicurazione contro la disoccupazione il pagamento di salari

durante il termine di disdetta e che la riduzione del lavoro serva

effettivamente a mantenere impieghi (cfr. Messaggio concernente una nuova legge

federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità

per insolvenza del 2 luglio 1980, FF 1980 III 530). Quando invece il rapporto

lavorativo è stato rescisso, un valido motivo perché il tempo normale di lavoro

sia ridotto non sussiste (cfr. art. 324 CO; DLA 1985 no. 9 pag. 34 consid. 1).

In effetti, un lavoratore accetterà in via di principio una riduzione del tempo

di lavoro per poter conservare il suo impiego, l'assicurazione contro la

disoccupazione avendo per missione di compensare in parte (art. 34 cpv. 1

LADI), mediante un'appropriata indennità, il sacrificio cui egli deve

consentire. Quando invece la disdetta del rapporto di lavoro è stata

notificata, il lavoratore non ha più motivo per accettare una riduzione del

tempo normale di lavoro e può prevalersi, se del caso, dell'art. 324 CO per

ottenere, durante il periodo di disdetta, il versamento integrale del salario.

Ne discende che il diritto all'indennità per lavoro ridotto cessa a contare

dalla data di notifica della disdetta del rapporto lavorativo (sentenza inedita

30.

luglio 1985 in re U., C 145/84). I motivi che hanno condotto alla

rescissione del rapporto di lavoro (disdetta precauzionale con possibilità di

riassunzione in caso di miglioramento dell'andamento degli affari) sono

irrilevanti, in quanto, secondo il chiaro tenore dell'art. 31 cpv. 1 lett. c

LADI, ogni disdetta determina la perdita del diritto all'indennità per lavoro

ridotto."

In linea

generale, dunque, se il rapporto di lavoro è stato disdetto non è dato un

diritto all'indennità per lavoro ridotto (vedi pure Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra

marginale 385, pag. 148 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversichgerungsgesetz

(AVIG), Berna 1987, Vol 1, pag. 404-406).

Circa le

problematiche contrattuali connesse all'introduzione del lavoro ridotto (ad

esempio Unbedingter Änderungsvertrag, Bedingter Änderungsvertrag e Verzichtstheorie;

cfr. Gerhards, op. cit., pag. 385-388).

2.8

Nel proprio

ricorso la ditta ricorrente ha chiesto di poter essere sentita: “(…) A questo

proposito, il firmatario della presente, chiede di poter illustrare a questo

lodevole Tribunale le cifre e i dati, con un’analisi del conto economico mese

per mese negli ultimi anni, soprattutto se il Giudice dovesse disporre un

approfondimento dell’istruttoria. (…).” (cfr. doc. I, pag. 9).

Il TCA

rileva innanzitutto che l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per

questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2

Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, del ricorrente.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. STFA del 31 agosto 2004 nella causa G., C 7/03; STFA del 27

febbraio 2004 nella causa B., C 106/02; DTF 122 V 47 e DTF 124 V 90, consid. 6,

pag. 94 che rinvia alla DTF 122 V 47).

Il TFA ha

pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su

motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,

con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).

Inoltre,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,

Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des

Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr.

pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell’11 ottobre 2004 nella causa T., H

180/03, consid. 3.1.1; STFA del 5 giugno 2003 nella causa C. e G., H 268/01 e H

269/01, consid. 5; STFA del 13 maggio 2003 nella causa T. SA, H 218/01, consid.

4; STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid.

6.

; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01, consid, 4.1; STFA del 15

novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa

C., I 673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01; STFA

del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella

causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01;

STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000

nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, DTF 119 V

344.

consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione

del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2003

IV Nr. 1 pag. 1; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162

consid. 1d, DTF 119 V 344 consid. 3c e rinvii).

In

concreto, la richiesta della ditta ricorrente va respinta perché, considerate

tutte le circostanze del caso concreto (e meglio, visto che una fluttuazione

dell’incidenza del costo della materia prima sul fatturato complessivo è

usuale, ritenuto che le difficoltà enunciate configurano delle circostanze che

possono colpire qualsiasi altra impresa nella sua situazione e considerato che,

paragonando la vendita di un determinato prodotto durante i primi tre mesi del

2005, un’analoga diminuzione delle vendite è stata accusata anche dall’__________

dei produttori di lastre in policarbonato __________), la sola entità della

flessione della cifra d’affari conseguita in un determinato periodo non basta

per poterle riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto.

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, il TCA deve confermare la decisione su

opposizione impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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