38.2005.62
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28 novembre 2005Italiano36 min
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Numero d'incarto:
38.2005.62
Data decisione, Autorità:
28.11.2005, TCA
Titolo:
Assicurata sospesa per 45 giorni per essere stata licenziata a causa delle continue assenze per malattia e della mancanza di collaborazione con i colleghi. In casu, senza ulteriori accertamenti, non è però possibile concludere che essa sia disoccupata per colpa propria. Atti rinviati alla Cassa.
LICENZIAMENTO / DISDETTA
OCCUPAZIONE ADEGUATA
SANZIONE
art. 30 cpv. 1 let. a LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 44 cpv. 1 let. a OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.62
DC/sc
Lugano
28 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 luglio 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 giugno
2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 20 giugno 2005 la Cassa CO 1 (in seguito: la
Cassa) ha confermato una precedente decisione del 20 aprile 2005 con la quale
aveva sospeso RI 1 per 45 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione,
argomentando:
"
(...)
Nel suo caso in data 17 agosto 2004 il __________
ha rescisso il suo contratto di lavoro per il 28 febbraio 2005.
Sulla base delle sue motivazioni contenute nella
sua opposizione del 18 maggio 2005 alla nostra decisione 53/05 del 20 aprile
2005, la Cassa non ritiene di doversi pronunciare diversamente per quanto
riguarda la sospensione dal diritto all'indennità.
Tuttavia, come già evidenziato nella nostra
decisione del 20 aprile 2005, la Cassa avrà la facoltà di riesaminarla ed
eventualmente annullarla quando il Tribunale amministrativo rilascerà una
sentenza a suo favore.
Visto quanto sopra, la Cassa ritiene di
riconfermarle una sospensione dal diritto delle indennità di 45 giorni a
decorrere dal 1° marzo 2005, come da nostra decisione 53/05 del 20 aprile 2005.
Nel caso in cui dovessero subentrare delle novità
in merito alla rescissione del contratto di lavoro a suo favore, la Cassa
provvederà a rivedere la presente decisione." (Doc. A1)
1.2. Contro questa
decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
postula la revoca della sanzione e rileva:
"
(...)
Con risoluzione del __________ 17 agosto 2004
veniva notificata alla sottoscritta la disdetta del rapporto di lavoro
invocando due motivazioni:
- le numerose assenze per malattia;
- la non idoneità ad inserirsi in uno spirito di gruppo e
l'inaffidabilità nell'esecuzione dei compiti presso il __________.
Tali motivazioni sono state puntualmente
contestate con ricorso ai Tribunale cantonale amministrativo in data 1.
settembre 2004.
Sono stata alle dipendenze dello __________ dal
1982 e nominata dal 1984.
L'istruttoria ha confermato che ho sempre svolto
le mie attività con impegno e serietà, a soddisfazione dei rispettivi capiufficio.
__________, mio capoufficio dal 1985 al 1998, ha
testimoniato: "La signora RI 1 era capace, veloce ed affidabile e
svolgeva correttamente i lavori che le affidavo. All'__________ (dal 1990 al
1998 ndr.), era la mia unica collaboratrice. La __________ del __________ aveva
invece 4 o 5 collaboratori".
L'avv. __________, mio capoufficio dal 2001 al
2003 ha testimoniato: "La signora RI 1 rispettava i miei ordini e si
atteneva alle mie direttive. La signora RI 1 era una persona attiva sul lavoro,
nel senso che non vi si sottraeva".
Anche i certificati di lavoro in mio possesso
attestano che il lavoro da me svolto è sempre stato conforme a quanto
richiesto.
La malattia è stata causata dal mobbing iniziato
fin dal 1996, cioè il momento in cui mi sono candidata per le elezioni comunali
per un movimento politico probabilmente ritenuto scomodo.
Il mobbing si è poi accentuato nel 1998, con il
pensionamento di __________, mio capoufficio.
Da allora sono iniziati i trasferimenti
"coatti" in posti di lavoro scelti dai superiori e con la tipica
frase "prendere o lasciare". Ciò si evince anche al punto 11. della
Risposta del __________ del 17 settembre 2004, che recita: "Il 18
maggio 1999 la signora RI 1 ebbe una seduta con il medico __________ e
l'assistente del personale.
Durante l'incontro si rese attenta l'attrice
in merito alle possibili conseguenze (disdetta del rapporto d'impiego) nel caso
di rifiuto di una proposta di trasferimento come quella offerta dal
Coordinatore del __________.... Alla fine del colloquio la signora RI 1
sembrava voler accettare il posto offertole ...
".
Il mio medico in una lettera inviata in data 27
agosto 1999 al sostituto medico __________, fra l'altro scriveva: "Ora è
in lotta con il datore di lavoro che sembra avere la caratteristica di un
mobbing".
Presso la centrale operativa della __________ a __________,
dovevo lavorare in un locale con aria e luce artificiale (senza finestre),
nonché a turni. Nei mesi in cui sono rimasta presso questo posto di lavoro, non
mi è mai stata data la password di accesso al computer, e questo mi causava dei
disguidi durante i turni.
A __________ mi facevano fare solo fotocopie, mi
fumavano "addosso" tutto il giorno, non mi davano la chiave
dell'ufficio per "questioni di sicurezza", non potevo fare l'orario
elastico, mi schernivano perchè non sapevo usare il computer.
Nonostante un certificato medico che attestasse
che dal 1. novembre 1999 fossi abile al lavoro ma non nello stesso posto, lo __________
mi ha"dimenticato" in malattia fino al 2001, quando ho iniziato uno
sciopero della fame.
Dal 1998 al 2001 ho partecipato a 45 concorsi
interni: prova è che i posti di lavoro c'erano, ma non per me!
Nel 2001 sono stata aggregata alla __________
dello __________, __________, come soprannumeraria.
Ho sempre svolto il mio lavoro ottimamente.
Spesso però mi si lasciava "disoccupata" e allora la depressione
colpiva ancora, e ricadevo in malattia.
Avrei voluto e potuto imparare molto di più,
presso l'Ufficio gestione governo elettronico, ma non me lo si permetteva: ogni
volta che chiedevo informazioni ai colleghi, mi rispondevano che non avevano
tempo.
Con risoluzione del __________ 8 gennaio 2003, si
confermava il mio definitivo trasferimento quale funzionaria amministrativa in
soprannumero all'__________.
Con risoluzione 17 settembre 2003 della __________,
venivo invece nuovamente trasferita, appunto presso il __________, con
la seguente motivazione: "considerato che l'attuale e futura
impostazione dell'attività di questa Unità amministrativa richiede profili professionali
con conoscenze, esperienze e qualifiche informatiche, e segnatamente nel campo
della tecnologia Internet; ritenuto che per tali ragioni l'interessata, pur
essendosi inserita nel nucleo che opera in quel contesto, debba trovare una
collocazione professionale più consona alla sua formazione ed esperienza; ..."
Dopo questo ulteriore trasferimento, l'avv. __________
ha perpetrato vero e proprio mobbing nei miei confronti: mi ha isolato
fisicamente al primo piano di __________, mentre i colleghi lavoravano al piano
terreno, impedendomi in questo modo di avere contatti con gli altri funzionari;
mi ignorava; mi dava da eseguire lavori inutili e al di sotto delle mie
capacità.
Fin dall'inizio della procedura di conciliazione
è stato precisato dallo __________ che la decisione di licenziamento non era
dovuta alle assenze per malattia, ma unicamente al fatto che la sottoscritta
non si sarebbe inserita in uno spirito di gruppo.
L'avv. __________, durante l'istruttoria, non ha
saputo dimostrare quanto sostenuto: non mi ha mai portato a lavorare fra i
colleghi, è quindi assurda la sua affermazione di cui sopra. L'avv. __________,
con il suo comportamento, ha piuttosto fatto delle pressioni psicologiche su di
me, isolandomi, snobbandomi e trattandomi da incapace.
Si osserva che non è stata ancora emanata la
decisione al ricorso da parte del Tribunale cantonale amministrativo."
(Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 3 agosto 2005 la Cassa ha formulato le seguenti osservazioni:
"
(...)
Con risoluzione governativa del 17.8.2004 il __________
ha disdetto il rapporto di lavoro della signora RI 1 con effetto 28 febbraio
2005.
Questa grave decisione fu adottata in particolare
dopo aver preso atto:
1. "delle numerose assenze per malattia di lunga durata
(582 giorni consecutivi dall'8 maggio 1999 al 31 gennaio 2001) e le ulteriori
assenze da aprile 2002 ad aprile 2004 a cui si aggiungono 81 episodi di assenza
per malattia inferiori a 3 giorni che non richiedono certificazione medica;
2. del rapporto 10.5.2004 del __________ mediante il quale
chiede l'avvio della procedura di disdetta nei confronti della signora RI 1,
considerato, fra l'altro, come la stessa si sia dimostrata assolutamente
inidonea ad inserirsi in uno spirito di gruppo e inaffidabile nell'esecuzione dei
compiti presso il __________; tali atteggiamenti nei confronti del lavoro e dei
colleghi costituiscono un innegabile fatto destabilizzante e mostrano come
l'ennesimo tentativo di trasferimento interno sia fallito".
Con risoluzione governativa n.ro 2015 del 18
maggio 2004 il __________ prospettò la disdetta alla signora RI 1 con la
possibilità di adire la __________ entro 15 giorni dall'intimazione.
Nell'udienza del 13 luglio 2004 non emerse alcuna concreta e praticabile
possibilità di conciliazione.
La ricorrente afferma per contro che la malattia
è stata causata dal "mobbing" iniziato nel 1996 e accentuatosi nel
1998. In una lettera del 27.8.1999 il medico curante della ricorrente fra
l'altro scrisse "Ora è in lotta con il datore di lavoro che sembra aver la
caratteristica di un mobbing". Per questi motivi la signora ritiene
d'essere vittima e non colpevole del proprio licenziamento. Il licenziamento è
stato contestato davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
Il ricorso chiede l'annullamento della decisione
del 17.8.2004 e di concedere alla signora RI 1 di continuare l'attività presso
lo __________, in un'altra funzione. In via subordinata, di ritenere abusiva la
disdetta concedendo alla signora RI 1 un'indennità di fr. 50'000.- per torto
morale e quale indennità.
La Cassa ritiene per contro che allo stato
attuale il licenziamento della signora RI 1 non possa che essere dipeso dal suo
comportamento. Diversi sono stati i tentativi posti in atto dal datore di
lavoro per trovarle una collocazione lavorativa all'interno dello __________.
Tutti sono falliti e la prova del mobbing non è stata comprovata.
Visto quanto precede la Cassa chiede a codesto
lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, in via prioritaria, di
attendere l'esito della vertenza davanti al Tribunale cantonale amministrativo
che, se desse ragione alla ricorrente renderebbe privo d'oggetto questo
ricorso; ed in via subordinata, di respingere il ricorso perché la signora RI 1
deve essere considerata colpevole del proprio licenziamento." (Doc. III)
1.4. Il 14
settembre 2005 l'assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
(...)
Nella risposta 3 agosto 2005 della Cassa CO 1 (CO
1) si legge (pag. 2):
"La disoccupazione è segnatamente imputabile all'assicurato che
con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi
contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta
del rapporto di lavoro."
E ancora (pag. 4):
"... di respingere il ricorso perchè la signora RI 1 deve essere
considerata colpevole del proprio licenziamento."
Se veramente trattasi di grave colpa della
sottoscritta, come mai non è stato applicato l'art. 18a) all'indennità
d'uscita?
L'indennità d'uscita è stata modificata con
risoluzione 22 marzo 2005 della __________ e ricalcolata basandosi sulla scala
stipendi 2005, senza penalità alcuna (allegato 1).
Sempre nella risposta CO 1 (pag. 3) si legge:
"... la prova del mobbing non è stata
comprovata."
Il certificato medico 12 settembre 2005 del dott.
__________ (allegato 2) comprova, ancora una volta, il MOBBING da me
subito e le conseguenze che ne derivano a tutt'oggi.
A titolo abbondanziale allego anche il volantino
denigratorio nei miei confronti (allegato 3), la lettera 7 settembre u.s. al
Municipio di __________ (allegato 4), e la conferma 9 settembre u.s. dello
stesso (allegato 5).
In merito al volantino in questione, ho sporto
denuncia penale c/ignoti al Ministero pubblico, __________, in data 30 agosto
2005, in aggiunta ad una precedente denuncia, sempre in merito alla
denigrazione della mia persona all'interno di un blog nel sito di __________.
Fatti
I rapporti nei miei confronti 3 agosto 2001
(allegato 6) e 17 dicembre 2002 (allegato 7) dell'avv. __________ erano
positivi e con __________. 8 gennaio 2003 venivo "trasferita
definitivamente" all'__________.
Perchè allora, solo dopo neanche otto mesi, in
data 17 settembre 2003 (allegato 8), si decideva di trasferirmi nuovamente,
senza che nessun apprezzamento negativo nei miei confronti fosse stato
espresso?
La decisione su opposizione della CO 1 porta la
data del 20 giugno 2005, mentre la documentazione richiestami con verbale 17
giugno 2005 è stata da me consegnata al signor __________ in data 21 giugno
2005: ciò significa palesemente che la decisione è stata presa senza tener
conto della documentazione da me prodotta." (Doc. VII)
Al
riguardo il 21 settembre 2005 la Cassa si è così espressa:
"
Abbiamo letto i documenti trasmessici per una
presa di posizione.
Nel merito precisiamo quanto segue:
a) ci riconfermiamo nella nostra risposta di
causa del 3 agosto 2005;
b) questi
ulteriori documenti ci confermano l'esigenza di attendere la sentenza del
Tribunale cantonale amministrativo;
c) l'onere
della prova del "mobbing" compete alla signora RI 1: a parer nostro
tale prova non esiste.
Ricordiamo inoltre che il datore di lavoro ha
effettuato diversi tentativi per trovare un'occupazione alla signora RI 1,
tutti questi tentativi sono falliti. Ci sembra poco serio non intravedere
precisa responsabilità della signora RI 1 per essere stata licenziata."
(Doc. IX)
1.5. Il 23
novembre 2005 il segretario del TCA ha appurato che il Tribunale cantonale
amministrativo non si è ancora pronunciato sul ricorso
inoltrato dall'assicurata (cfr. Doc. XI).
in
diritto
2.1. Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. a l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è
disoccupato per propria colpa.
In questa
evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di
disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La disoccupazione
è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in
particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio
datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44
cpv. 1 lett. a OADI). Queste norme riprendono sostanzialmente quelle che sono
state in vigore fino al 31 gennaio 1983 (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a LAD e art.
44 cpv. 1 lett. a OAD).
Non
occorre quindi, secondo le norme sopra citate in vigore dal 1° gennaio 1984,
che l'assicurato abbia fornito al proprio datore di lavoro un motivo grave,
atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto
immediato (cfr. art. 337 e 346 cpv. 2 CO); cfr. STFA del 14 aprile 2005 nella
causa M., C 48/04; STFA del 13 novembre 2003 nella causa M., C 120/03, consid.
2.2.
Basta una
colpa non necessariamente di natura professionale ma anche soltanto attinente
al comportamento generale o al carattere dell'assicurato, purché abbia
costituito per il datore di lavoro il motivo della disdetta del rapporto di
lavoro (cfr. Holzer, Kommentar zum BG über die Arbeitslosenversicherung, Zurigo
1954 p. 142ss.; Schweingruber, Der Dienstvertrag und seine Beziehungen zum
Arbeitslosenversicherungsrecht, in DLA 1954 pag. 138ss.; Jost, Le droit du
contrat de travail et le droit en matière d'assurance-chômage, in DLA 1975,
pag. 82ss; Stauffer, Die Arbeitslosenversicherung, Zurigo 1984, pag. 91ss.; Spühler
Grundriss des Arbeitslosenversicherungsrecht, Berna 1985, pag. 46ss.; Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, p.
363-367; Stauffer, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht,
“Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenver-sicherung und Insolvenzentschädigung”,
ed. Schulthess, Zurigo 1998, pag. 77-80; tra le tante STFA del 16 febbraio 2004
nella causa S., C 154/03; STFA del 13 novembre 2003 nella causa M., C 120/03;
DLA 1998 N. 9, consid. 2b, pag. 44; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 107 e 108;
DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 244-245 e la giurisprudenza ivi citata).
Va
inoltre osservato che la sospensione dal diritto alle indennità di un
assicurato disoccupato per colpa propria deve essere esaminata anche alla luce
della Convenzione OIL n° 168 del 21 giugno 1988 in vigore in Svizzera dal 17
ottobre 1991 (cfr. RS 0.822.726.8; DTF 124 V 234; fra le tante: STFA del 17
ottobre 2000 nella causa M, C 53/00; STFA del 19 dicembre 2001 nella causa E.,
C 176/01; STFA del 10 maggio 2001 nella causa A, C 76/00; STFA del 13 febbraio
2003 nella causa I, C 230/01; STFA del 13 novembre 2003 nella causa M., C
120/03).
L'art. 20
lett. b della citata Convenzione prevede che:
"
Le indennità alle quali una persona protetta
avrebbe avuto diritto nell'eventualità di disoccupazione totale o parziale o di
perdita di guadagno dovuta a sospensione temporanea del lavoro senza cessazione
del rapporto di lavoro possono essere rifiutate, soppresse, sospese o ridotte
in una misura prescritta:
….
b) se,
secondo la valutazione dell'autorità competente, l'interessato ha
deliberatamente contribuito al suo licenziamento."
L'art. 44
cpv. 1 lett. a OADI è stato ritenuto compatibile con la Convenzione n° 168
(cfr. STFA del 17 ottobre 2000 nella causa M., C 53/00; STFA del 10 maggio 2001
nella causa A., C 76/00; RDAT II – 2003 pag. 310 seg.).
In una
decisione del 20 ottobre 2005 l'Alta Corte si è riconfermata nella propria
giurisprudenza e, in merito alla disoccupazione per “propria colpa”, ed ha
ribadito che:
"
(…)
1.2 Ein Selbstverschulden im Sinne von Art. 30
Abs. 1 lit. a AVIG ist gegeben, wenn und soweit der Eintritt der
Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem
nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten des
Versicherten liegt, für das die Arbeitslosenversicherung die Haftung nicht
übernimmt (ARV 1998 Nr. 9 S. 44 Erw. 2b, 1982 Nr. 4 S. 39 Erw. 1a; Gerhards,
Kommentar zum AVIG, Bd. I, Rz. 8 zu Art. 30). Es genügt, dass das allgemeine
Verhalten der versicherten Person Anlass zur Kündigung oder Entlassung gegeben
hat; Beanstandungen in beruflicher Hinsicht müssen nicht vorgelegen haben. Eine
Einstellung in der Anspruchsberechtigung nach Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG kann
jedoch nur verfügt werden, wenn das dem Versicherten zur Last gelegte Verhalten
in beweismässiger Hinsicht klar feststeht (BGE 112 V 245 Erw. 1; ARV 1999 Nr. 8
S. 39 Erw. 7b; SVR 1996 AlV Nr. 72 S. 220 Erw. 3b/bb; Gerhards, a.a.O., Rz. 11
zu Art. 30). Das vorwerfbare Verhalten muss zudem nach Art. 20 lit. b des Übereinkommens
Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung
und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8; für
die Schweiz in Kraft seit dem 17. Oktober 1991, AS 1991 1914) vorsätzlich
erfolgt sein (vgl. BGE 124 V 236 Erw. 3b, welche Rechtsprechung gemäss
unveröffentlichtem Urteil M. vom 17. Oktober 2000 [C 53/00], Erw. 3b, auch im
Bereich von Art. 44 Abs. 1 lit. a AVIV anwendbar ist). (...)"
(cfr. STFA del 20 ottobre 2005 nella causa H., C 185/05, consid. 1.2)
Il
comportamento dell'assicurato che ha causato il suo licenziamento, per essere
sanzionabile alla luce delle disposizioni di diritto internazionale, deve
pertanto essere stato intenzionale (cfr. DTF 124 V 236 consid. 3b; STFA del 17
ottobre 2000 nella causa M., C 53/00; STFA del 4 giugno 2002 nella causa B., C
371/01; STFA del 7 novembre 2002 nella causa S., C 365/01; STFA del 13 febbraio
2003 nella causa I., C 230/01; STFA del 13 novembre 2003 nella causa M., C
120/03). E' comunque sufficiente il dolo eventuale (cfr. DLA 2003 N. 26 pag.
248; RDAT II – 2003 pag. 310 seg.; STFA del 4 giugno 2002 nella causa B., C
371/01; STFA del 19 dicembre 2001 nella causa E., C 176/01 e STFA del 26 aprile
2001 nella causa G., C 380/00).
La terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in
vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono
essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo
dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli
art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio
concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.2. La costante
giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore
ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi
contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione
del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente
stabilita una colpa del lavoratore.
Tale è il
caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò
significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo
datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per
ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove
(ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione
o il giudice (cfr. STFA del 13 novembre 2003 nella causa M., C 120/03, consid.
2.2; STFA del 24 settembre 2003 nella causa R., C 281/02, consid. 1.2; DLA 1999
N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242,
consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati; sulla giurisprudenza analoga
resa prima dell'entrata in vigore della LADI, cfr. DLA 1980 N. 6, consid. 2b,
pag. 15 e 16, DLA 1977 N. 30 e DLA 1972 N. 14).
2.3. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La
sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3
LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al
principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF
123 V 150; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01, consid. 1.3;STFA
del 28 settembre 2001 nella causa U., C 119/01, consid. 3; STFA del 21 maggio 2001
nella causa D., C 424/00, consid. 2).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.4. In una
sentenza del 14 giugno 2005 nella causa S., C 102/05 il Tribunale federale
delle assicurazioni ha ridotto da 36 a 16 giorni la durata della sospensione
inflitta ad un assicurato che era stato licenziato dopo un conflitto sul posto
di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto l'unico responsabile
dell'insorgere dalle tensioni.
Al
riguardo l'Alta Corte ha rilevato:
"
(...)
1.
Das kantonale Gericht hat die gestützt auf Art.
30 Abs. 1 lit. a AVIG sowie Art. 44 lit. a AVIV und Art. 45 Abs. 2 AVIV
verfügten 36 Einstellungstage ab 1. September 2004 mit folgender Begründung
bestätigt: Der Versicherte räume selber ein und verschiedene Vorfälle zeigten,
dass zwischen ihm als Hauswart und der Primarschulgemeinde H.________ als
Arbeitgeberin erhebliche Differenzen bestanden hätten, an welchen er zumindest
mitschuldig gewesen sei. Die Situation habe schliesslich darin gegipfelt, dass
er den Präsidenten des Schulrates beim Übergeben des Kündigungsschreibens am
25. August 2003 zweimal einen Lügner genannt habe, worauf ihm am 29. August
2003 für einen ähnlichen Vorfall die fristlose Kündigung angedroht worden sei.
Selbst wenn der Versicherte das Gefühl gehabt habe, nicht ernst genommen zu
werden und nichts recht machen zu können, habe er sich doch bewusst sein
müssen, dass er sich seinem Vorgesetzten gegenüber nicht derart provokativ und
respektlos verhalten durfte und ein anhaltend schlechtes Benehmen zur Kündigung
führen könnte. Indem er sein Auftreten und seine Haltung insbesondere dem Schulratspräsidenten
gegenüber nicht geändert habe, habe er die Kündigung durch den Schulrat
mindestens in Kauf genommen, weshalb die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung zu Recht erfolgt sei. In Bezug auf die Dauer der Sanktion
könne zwar nicht unbeachtet bleiben, dass der Präsident der Primarschulgemeinde
und allenfalls weitere Mitglieder des Schulrates Anteil an der unbefriedigenden
Situation am Arbeitsplatz gehabt hätten. Gleichwohl hätte er diesen Personen
als seinen Vorgesetzten auch bei Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten
den angemessenen Respekt entgegen bringen müssen.
Dies habe auch in einem nicht ganz einfachen
Umfeld von ihm erwartet werden dürfen. Verschuldensmindernde Gründe für sein
Verhalten seien daher nicht ersichtlich und die Einstellungsdauer von 36 Tagen
nicht zu bean-standen.
Considerandi
2.
2.
Entgegen der Vorinstanz kann nicht gesagt
werden, der Beschwerdeführer habe die Kündigung durch den Schulrat mindestens
in Kauf genommen, indem er sein Auftreten und seine Haltung insbesondere dem
Schulratspräsidenten gegenüber nicht geändert und diesen bei der Übergabe des
Kündigungsschreibens am 25. August 2003 zweimal einen Lügner
genannt habe. In diesem Zeitpunkt hatte der Schulrat
die Auflösung des Arbeitsverhältnisses auf Ende November 2003 bereits drei Tage
vorher beschlossen. Einstellungsrechtlich kann somit grundsätzlich einzig das
Verhalten vor dem 22. August 2003 von Bedeutung sein, zumal offenbar keine
fristlose Entlassung erfolgte, wie im Schreiben vom 29. August 2003 angedroht worden war.
2.2
Aufgrund der Akten kann nicht zweifelhaft
sein, dass der Beschwerdeführer an der vorzeitigen Kündigung durch die
Primarschulgemeinde ein Mitverschulden trägt. In diesem Zusammenhang ist zu
beachten, dass die Einstellung in der Anspruchsberechtigung keine Auflösung
des Arbeitsverhältnisses aus wichtigem Grund gemäss Art. 337 OR voraussetzt. Es
genügt, dass das allgemeine Verhalten der versicherten Person Anlass zur
Kündigung oder Entlassung gegeben hat; insbesondere müssen nicht Beanstandungen
in beruflicher Hinsicht vorgelegen haben (BGE 112 V 245 Erw. 1 mit Hinweisen;
Urteil B. vom 11. Januar 2001 [C 282/00] Erw. 1).
Anderseits kann aber auch nicht von einer
alleinigen Schuld des Beschwerdeführers an der vorzeitigen Kündigung durch den
Schulrat gesprochen werden. Dies hat denn auch das kantonale Gericht ausdrücklich
festgestellt.
Ein wesentlicher Umstand für das Fehlverhalten
des Versicherten war offensichtlich das schwer gestörte Verhältnis zum
Schulratspräsidenten. Ob die übrigen Mitglieder des Schulrates im Rahmen der
dienstvertraglichen Fürsorgepflicht das Zumutbare unternommen hatten, um den
Konflikt zu entschärfen und nicht eskalieren zu lassen (vgl. zu Art. 328 Abs. 1
OR BGE 125 III 74 Erw. 2c sowie Urteile des Bundesgerichts vom 23. September
2003.
in Sachen G. SA gegen S. [4C.189/2003] Erw. 5.1 und vom 18. Dezember 2001
in Sachen Fondation H. gegen D. [4C.253/2001] Erw. 2c), lässt sich aufgrund der
Akten nicht abschliessend sagen.
Zu beachten ist schliesslich, dass die Mehrzahl
der in der Verfügung über die Kündigung vom 22. August 2003 genannten Gründe
die vorzeitige Auflösung des Arbeitsverhältnisses auf Ende November 2003 das
Jahr 2001 betreffen. Die fraglichen Vorfälle, auf welche hier im Einzelnen
nicht näher einzugehen braucht, lagen somit bereits beinahe zwei Jahre zurück.
Es kommt dazu, dass die erste Kündigung des Anstellungsverhältnisses vom 28. November
2002.
auf Rekurs hin vom kantonalen Erziehungsdepartement mit Entscheid vom 5.
Mai 2003 aufgehoben worden war. Bei der Verschuldensbemessung ist daher das
Verhalten bis November 2002 weniger stark zu gewichten.
In Würdigung der gesamten Umstände ist von einem
mittelschweren Verschulden im untersten Bereich auszugehen. Eine Einstellungsdauer von 16 Tagen erscheint insgesamt als angemessen.
(...)"
In una
decisione del 29 settembre 2005 nella causa H. (C 214/05) il TFA ha ridotto da
32.
a 20 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato, licenziato dopo avere
attaccato verbalmente il titotale della ditta presso la quale lavorava,
argomentando:
"
(...)
2.
Unter sämtlichen Verfahrensbeteiligten kann
letztinstanzlich als an sich unbestritten gelten, dass der im Hoch- und Tiefbau
tätige Arbeitgeber L.________, am 30. August 2004 das Arbeitsverhältnis mit dem
als Baupolier angestellten Beschwerdeführer auf Ende November 2004 hin
kündigte, weil dieser den Inhaber der Baufirma am 24. August 2004 in Gegenwart
von weiteren Mitarbeitern und anderen auf der Baustelle beschäftigten Personen unbeherrscht
und lautstark verbal angegriffen und dabei u.a. Vorwürfe betreffend die
Personalpolitik des Arbeitgebers und dessen Fristeinhaltung beim Bauprojekt
D.________ erhoben hatte. Wie die Arbeitslosenkasse zutreffend feststellte,
hat der Versicherte mit diesem Verhalten dem Arbeitgeber hinreichend Anlass
zur Kündigung gegeben und ist deshalb wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit im Sinne von Art. 44 Abs. 1 lit. a AVIV in Verbindung mit Art.
30.
Abs. 1 lit. a AVIG in der Anspruchsberechtigung auf Taggelder einzustellen.
Entgegen der vorinstanzlichen Auffassung liegt keine auf eine Selbstkündigung
im Sinne von Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV hinauslaufende Auflösung des
Arbeitsverhältnisses in gegenseitigem Einvernehmen vor. Wohl hat der
Beschwerdeführer im Verlaufe seiner verbalen Attacke gegen den Arbeitgeber vom
24.
August 2004 die Bemerkung fallen lassen, "döit mer doch künde, Dir
weit jo glich kei Lüt astoue, wo mer cha bruche! Offebar
wöit Dr, das i dervoloufe!" (bei der
Arbeitslosenkasse am 17. Dezember 2004 eingegangene Stellungnahme des
Versicherten). Zudem schloss der Arbeitgeber sein Begleitschreiben zur Kündigung
vom 30. August 2004 mit der Anmerkung "wir wollen Ihnen sicher nicht vor
der Türe stehen und kommen Ihrem erneuten Wunsche, ihnen zu kündigen,
nach". Dennoch ist aufgrund der gesamten Aktenlage nicht von einem
gegenseitig abgeschlossenen Auflösungsvertrag auszugehen. Vielmehr wurde die
Kündigung (wegen des geschilderten Verhaltens des Beschwerdeführers vom 24.
August 2004) klarerweise von Seiten des Arbeitgebers ausgesprochen, was sich
bereits daraus ergibt, dass der Versicherte - wie von keiner Seite bestritten -
ohne den fraglichen Vorfall seine frühere Arbeitsstelle als Baupolier über Ende
November 2004 hinaus weiterhin innegehabt hätte.
3.
Was die Einstellungsdauer anbelangt, haben
Verwaltung und Vorinstanz dem Umstand zu wenig Rechnung getragen, dass sich die
Auseinandersetzung, welche schliesslich zur Auflösung des (abgesehen von einem
einjährigen Unterbruch) seit 1984 bestehenden Arbeitsverhältnisses führte,
zumindest teilweise an der Frage entzündete, ob das vom Arbeitgeber
angeordnete Vorgehen bei einem Aushub auf der Baustelle D.________ mit den
geltenden Arbeitssicherheitsvorschriften vereinbar sei. Unter Berücksichtigung
sämtlicher objektiver und subjektiver Aspekte ist anstelle eines schweren ein (bloss)
mittleres Verschulden anzunehmen und innerhalb des diesbezüglichen, von 16—30
Einstellungstagen reichenden Rahmens (Art. 45 Abs. 2 lit. b AVIV in Verbindung
mit Art. 30 Abs. 3 AVIG) eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 20
Tagen angemessen (Art. 132 OG; BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen)."
In una sentenza del 20
ottobre 2005 l'Alta Corte ha ridotto da 44 a 31 giorni la durata della sanzione
inflitta ad un'assicurata che è stata licenziata dopo avere avuto delle
divergenze con un collega di lavoro, rilevando:
" (...)
Die Vorinstanz hat die von der Kasse verhängte
Einstellung von 44 Tagen geschützt, also übereinstimmend ein schweres
Verschulden im mittleren Bereich angenommen. Die Ansiedelung im Rahmen des
schweren Verschuldens ist nicht zu beanstanden. Nicht gerechtfertigt ist jedoch
im hier zu beurteilenden Fall eine Einstellung im mittleren Bereich des
schweren Verschuldens. Zwar vermögen die von der Beschwerdeführerin in der
Einsprache vom 12. September 2004 ins Feld geführten Gründe für die Entstehung
des Konfliktes zwischen ihr und einer Mitarbeiterin in der Wäscherei sowie die
Bestätigung von Meinungsverschiedenheiten gegenüber ihrer Vorgesetzten in
Bezug auf die Mitarbeiterbeurteilungen in den Jahren 2002 und 2003 nichts an
der Qualifizierung ihres Verhaltens als Einstellungstatbestand zu ändern (Erw.
2.
hievor). Sie lassen das Verschulden aber doch in einem milderen Licht
erscheinen. Denn immerhin kommt aus dem Kurzkommentar der Betriebsleiterin vom
9.
Januar 2004 sowie aus den Mitarbeiterbeurteilungen 2002 und 2003 zum
Ausdruck, dass die Versicherte mitunter für ihre Arbeit auch gelobt wurde, dass
sie sich anerkanntermassen bemühte, die Arbeit richtig zu machen, dass sie zu
den Pensionären freundlich war und Fachkenntnisse im Reinigen von Polstermöbeln
und Teppichen besass. Obwohl die Beschwerdeführerin grundsätzlich eine
zufrieden stellende Arbeitsleistung zeigte, ist die Kündigung durch die
Arbeitgeberin ihrem klar selbstverschuldeten Verhalten (Erw. 2 hievor)
zuzuschreiben. Unter diesen Umständen ist das Verschulden zwar als schwer
einzustufen, jedoch nicht im mittleren Bereich, sondern an der Grenze zum
mittelschweren Verschulden zu qualifizieren, wobei eine Reduktion der
angeordneten Einstellung auf 31 Tage angemessen erscheint. (...)"
In una decisione del 24 marzo
2005.
nella causa S., C 289/03 il TFA ha ridotto da 28 a 16 giorni la durata
della sospensione in quanto dovevano essere prese debitamente prese in
considerazione le ragioni addotte dall'assicurata per giustificare
l'insoddisfacente qualità del suo lavoro ed ha in particolare sottolineando
che:
" (...)
Verwaltung und Vorinstanz haben eine Einstellung
von 28 Tagen verhängt, also ein mittleres Verschulden an der Grenze zum
schweren angenommen. Die Ansiedelung im Rahmen des mittleren Verschuldens ist
nicht zu beanstanden.
Nicht gerechtfertigt ist jedoch im hier zu
beurteilenden Fall eine Einstellung im Grenzbereich zum schweren Verschulden.
Zwar vermögen die von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten Gründe für die
teilweise mangelhafte Arbeitsqualität beziehungsweise für die Kündigung der
Stelle durch die Arbeitgeberin - Krankheit, Überforderung - nichts an der Qualifizierung
ihres Verhaltens als Einstellungstatbestand zu ändern (Erwägung 2). Sie lassen
das Verschulden aber doch in einem milderen Licht erscheinen. Schon in ihrer
Einsprache vom 24. Juni 2003 hat die Beschwerdeführerin geltend gemacht, die
Arbeit als Lageristin sei sehr anspruchsvoll gewesen, sie habe Überstunden
machen müssen und unter gesundheitlichen Problemen - Nervenzusammenbruch, Depressionen
- gelitten.
Dass sie mehrmals wegen Krankheit arbeitsunfähig
war, wurde vom behandelnden Arzt bestätigt, und ihre krankheitsbedingten
Absenzen, aber auch Auszahlungen für geleistete Überstunden sind in den
Lohnjournalen und -konti dokumentiert.
Es ist deshalb davon auszugehen, dass die
Beschwerdeführerin an ihrer Stelle stets an der Grenze zur Überforderung
arbeitete, was auch die beträchtlichen Ausfälle wegen Krankheit erklärt. Unter
diesen Umständen ist eine Ansiedelung des Verschuldens im mittleren Bereich
nicht an der oberen, sondern an der unteren Grenze zum leichten Verschulden
angezeigt, wobei eine Reduktion der angeordneten Einstellung auf 16 Tage
angemessen erscheint. (...)"
Infine, in una sentenza
del 14 luglio 2000 nella causa T., C 46/00 l'Alta Corte ha ridotto da 45 a 20
giorni la durata della sanzione inflitta ad un'assicurata che era stata
licenziata dopo più di 20 anni di attività per avere rifiutato di svolgere
nuovi compiti presso il medesimo datore di lavoro. Al riguardo il TFA ha
rilevato:
" (...)
c) Arbeitslosenkasse und kantonales Gericht
stufen das Verschulden der Beschwerdeführerin als schwer ein.
Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Die
Beschwer deführerin hat mehr als 20 Jahre bei den
Versicherungen X.________ gearbeitet. Im Frühjahr 1998 erhielt sie
zunächst das Angebot einer Kaderstelle als Direktionsassistentin, worauf ihr
die Arbeitgeberin im Juli 1998 mitteilte, diese Stelle im Personaldienst werde
abgebaut. Anschliessend bot man ihr eine Stelle als Direktionsassistentin oder
eine solche als Sachbearbeiterin im Bereich Personenversicherung an. Nachdem
sie das Angebot als Direktionsassistentin angenommen und
entsprechende halbtägige Ausbildungen absolviert hatte und die entsprechende Mutation
intern am Anschlagbrett kundgetan worden war, änderte die Arbeitgeberin ihre
Meinung erneut, kam auf die zugesagte Stelle zurück und offerierte eine andere
minderwertige Position. Unter diesen Umständen ist das Beharren der
Beschwerdeführerin auf der ihr zugesagten Stelle bis zu einem gewissen Grad
verständlich, weshalb das Verschulden als mittelschwer zu taxieren ist (vgl.
ARV 1986 Nr. 23 S. 92). In Würdigung aller relevanten Gesichtspunkte erscheint
eine Einstellungsdauer von 20 Tagen als angemessen. (...)"
2.5
Nella presente fattispecie RI 1 ha chiesto di essere posta al
beneficio di indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2005 dopo avere lavorato
per l'amministrazione cantonale dal 1982 al 28 febbraio 2005 (cfr. Doc. 10).
Con
risoluzione numero __________ del 17 agosto 2004 il __________ ha infatti
disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 28 febbraio 2005, riconoscendo
all'assicurata un'indennità d'uscita di fr. 65'708.30 (poi portata a fr.
66'221.10, cfr. Doc. B1).
Il __________
ha indicato i seguenti motivi per il licenziamento:
"
(...)
- le numerose assenze per malattia di lunga durata (582 giorni
consecutivi dall'8 maggio 1999 al 31 gennaio 2001) e le ulteriori assenze
dall'aprile 2002 ad aprile 2004 a cui si aggiungono 81 episodi di assenza per
malattia inferiori a 3 giorni che non richiedono certificazione medica;
- il rapporto 10 maggio 2004 del __________ mediante il quale
chiede l'avvio della procedura di disdetta nei confronti della signora RI 1,
considerato, fra l'altro, come la stessa si sia dimostrata assolutamente
inidonea ad inserirsi in uno spirito di gruppo e inaffidabile nell'esecuzione
dei compiti presso il __________; tali atteggiamenti nei confronti del lavoro e
dei colleghi costituiscono un innegabile fatto destabilizzante e mostrano come
l'ennesimo tentativo di trasferimento interno sia fallito; (...)" (Doc.
27)
Contro la
decisione del __________ l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al Tribunale cantonale amministrativo nel quale il suo patrocinatore chiede che
il licenziamento venga annullato e RI 1 possa continuare l'attività presso lo __________
in un'altra funzione. In via subordinata il patrocinatore dell'assicurata ha chiesto
che la disdetta venga considerata abusiva e che all'assicurata venga concessa
un'indennità di fr. 50'000.-- per torto morale e quale indennità (cfr. Doc.
33).
Il
Tribunale cantonale delle amministrativo non ha ancora evaso il ricorso
dell'assicurata (cfr. consid. 1.5).
Il 20
aprile 2005 la Cassa ha "cautelativamente" sospeso RI 1 per 45 giorni
dal diritto ritenendola disoccupata per colpa, visto che è stata licenziata
"a causa delle sue continue assenze dal lavoro e della sua mancanza di
collaborazione con i colleghi" (cfr. Doc. 55).
Nella
decisione su opposizione, qui impugnata, la Cassa ha implicitamente richiamato
le argomentazioni alla base della prima decisione (cfr. consid. 1.1).
Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che, se è vero, che secondo la
giurisprudenza federale per concludere ad una disoccupazione per colpa propria
ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a
OADI non è necessario essere in presenza di un licenziamento con effetto
immediato o di un licenziamento per violazione degli obblighi contrattuali, ma
basta che la rescissione del rapporto di lavoro sia stata provocata dal
comportamento o dal carattere dell'assicurata (cfr. consid. 2.1 e 2.4) è
altrettanto vero che la colpa dell'assicurata per la perdita del posto di
lavoro deve essere nettamente provata (cfr. consid. 2.2).
Ora, nel
caso concreto, senza ulteriori accertamenti, non è possibile concludere che
l'assicurata sia disoccupata per colpa propria.
Infatti,
per quel che concerne la prima motivazione alla base del licenziamento (le
assenze), è evidente che le assenze per malattia di lunga o breve durata
giustificate mediante un certificato medico credibile e completo (cfr. al
proposito: STFA dell'11 ottobre 2005 nella causa W., C 184/04) non costituiscono
un comportamento colpevole da parte dell'assicurata (cfr. STFA del 18 aprile
2002.
nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01;
STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid.
2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/
e riferimenti pag. 238; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126;
STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000
nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92;
STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997
nella causa S., 38.96.216).
Per quel
che riguarda gli 81 giorni di assenza per malattia inferiori a 3 giorni che non
richiedono un certificato medico non è dato a sapere se il datore di lavoro
aveva motivi per ritenere che tali assenze non fossero in realtà dovute a
malattia e quindi fossero ingiustificate (cfr. Doc. A10).
La Cassa dovrà
dunque approfondire questa questione (cfr. STFA del 12 aprile 2005 nella causa
G., C 179/03; STFA dell'11 ottobre 2005 nella causa W., C 184/05).
Per quel
che riguarda la seconda ragione alla base dello scioglimento del rapporto di
lavoro (e cioè l'inidoneità dell'assicurata ad inserirsi in uno spirito di gruppo
e inaffidabilità nell'esecuzione dei compiti presso il __________), il TCA
constata, da una parte, che l'assicurata contesta di aver dovuto lavorare in
gruppo e di essere piuttosto stata isolata dal suo diretto superiore (avv. __________,
cfr. consid. 1.2 e Doc. A10) e, dall'altra, che la Cassa non ha verificato in
cosa consistono concretamente i rimproveri mossi all'assicurata durante la sua
attività presso il __________ (cfr. al riguardo Doc. 41: "il Capocentro
sottolinea l'incompatibilità anzi l'invivibilità, di caratteri con gli altri
collaboratori" e Doc. 41) e neppure se eventuali comportamenti criticati
dal suo diretto superiore fossero dovuti a ragioni di salute (cfr. Doc. B2,
A9).
Anche su
questo aspetto l'amministrazione è tenuta a compiere accertamenti
supplementari.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che dagli atti dell'incarto
emerge che nel periodo in cui ha prestato la sua attività, presso __________ (__________)
e precisamente dal febbraio 2001 al settembre 2003 RI 1 ha lavorato in modo
soddisfacente per il suo superiore avv. __________ (cfr. Doc. A2: "La
signora RI 1 ha collaborato direttamente con il sottoscritto per
l'organizzazione di riunioni, la verbalizzazione e altre attività di
segretariato. I lavori svolti sono sempre stati di mia soddisfazione",
Vedi pure Doc. B6, Doc. B7 e che è stata trasferita in quanto "pur
essendosi inserita nel nucleo che opera in quel contesto, debba trovare una
collocazione professionale più consona alla sua formazione ed esperienza",
Doc. B8)
Il TCA,
vista l'importanza che il legislatore ha voluto attribuire alla procedura di
opposizione (cfr. STFA del 17 giugno 2005 nella causa D., I 3/05; STFA del 30
settembre 2005 nella causa B., C 279/03; STFA del 15 settembre 2005 nella causa
A, C 119/05) deve infine stigmatizzare l'operato dell'amministrazione la quale dopo
avere sentito l'assicurata il 17 giugno 2005 ed avere concordato con lei la trasmissione
di alcuni documenti (cfr. Doc. 30), ha emesso la decisione su opposizione il 20
giugno 2005 (cfr. Doc. 28), prima ancora di ricevere la documentazione
richiesta, che è stata consegnata il 21 giugno 2005 (cfr. Doc. 32).
In
conclusione e per i motivi appena esposti la decisione su opposizione deve
essere annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per nuovi
accertamenti.
Qualora
dagli stessi e/o della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo
dovessero emergere elementi tali di giustificare una sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione, la Cassa è invitata ad esaminare l'insieme
delle circostanze al momento di fissare l'entità della sanzione (cfr. in
particolare il consid. 2.5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 20
giugno 2005 è annullata.
2.- Gli atti
sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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