38.2005.63
Mancate e insufficienti ricerche di lavoro nei 3 mesi prima del collocamento. Quando l'assicurato ha usufruito di vacanze pagate per recuperare ore straordinarie non era tenuto a compiere ricerche.San
24 ottobre 2005Italiano68 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2005.63
Data decisione, Autorità:
24.10.2005, TCA
Titolo:
Mancate e insufficienti ricerche di lavoro nei 3 mesi prima del collocamento. Quando l'assicurato ha usufruito di vacanze pagate per recuperare ore straordinarie non era tenuto a compiere ricerche.Sanzione ridotta da 3 a 1 giorno:anziano,lavorato all'estero e non iscrittosi subito in disoccupazione.
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
OBBLIGO DI COLLABORARE
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 42 LPGA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2005.63
rs/sc
Lugano
24 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 luglio 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 luglio
2005 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ___________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 17 maggio 2005 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________
ha sospeso l’assicurato per tre giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione
a decorrere dall’11 febbraio 2005, argomentando:
"
(...)
Nel presente caso le ricerche di lavoro per il
periodo precedente il suo annuncio in disoccupazione risultano mancanti per i
mesi di dicembre 2004 e febbraio 2004, insufficienti per il mese di gennaio
2005 (periodo controllato dal 27.12.2004 al 10.02.2005).
L'assicurato a tutt'oggi non ha risposto alla
richiesta di giustificazione del 20.04.2005." (Doc. A3)
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta il 15 giugno 2005 dall’assicurato (cfr. doc. A2),
l’URC, il 6 luglio 2005, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha
ribadito il contenuto del suo primo provvedimento.
In
particolare l’amministrazione ha osservato:
"
(...)
L'assicurato si è iscritto in data 11.2.2005 alla
ricerca di un posto di lavoro come montatore elettricista a tempo pieno. Egli
comunica di aver avuto in precedenza un incarico verbale (purtroppo non vi è
alcun contratto scritto) a tempo determinato, da dicembre 2003 a dicembre 2004.
Ha ricevuto da parte del consulente sig. __________ una richiesta di
giustificazioni in merito al fatto che non aveva presentato alcuna prova delle
ricerche di lavoro effettuate durante il periodo precedente alla sua iscrizione
(lettera del 20.4.05 a cui non è stato dato alcun seguito).
In data 17.5.05 è giunta al nostro ufficio
tramite e-mail una segnalazione da parte di un datore di lavoro, la __________
di __________, confermante il fatto che il signor RI 1 si era proposto alla
ricerca di un posto di lavoro durante il mese di gennaio 2005.
Pur essendo giunta tardivamente, il consulente
del personale sig. __________, ha considerato tale prova ed ha emanato il
giorno stesso una sanzione di tre giorni per non aver presentato sufficienti
ricerche di lavoro relative al mese di gennaio ed alcuna ricerca per febbraio e
dicembre.
(...)
Nel caso in questione l'assicurato ha presentato
soltanto una prova relativa al periodo dei tre mesi precedenti alla sua entrata
in disoccupazione.
Applicando il minimo previsto, si arriva al
risultato totale di 11 indennità (4 + 4 + 3).
Vista l'età del signor RI 1 (57 anni compiuti),
sempre secondo le disposizioni della SECO, tale cifra di 11 indennità deve
essere ridotta di un terzo, arrivando quindi ad un numero di 7 indennità
(arrotondamento a favore dell'assicurato).
Riteniamo inoltre secondo noi importante
considerare l'attitudine volenterosa del ricercatore d'impiego, che si è
dimostrato disponibile ad accettare lavori all'estero dimostrando tutta la
propria flessibilità ed impegno nella ricerca di un posto di lavoro. Tantoché,
a conferma di ciò, anche in questo periodo sta lavorando a tempo parziale
tramite la __________.
Considerata tale attitudine riteniamo opportuno
ridurre fortemente la sanzione prevista di 7 indennità ad un numero di 3
indennità.
Un riesame della pratica non permette quindi di
giungere ad una conclusione differente rispetto a quanto stabilito nella
decisione contestata." (Doc. A1)
1.3. L’assicurato
ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, rilevando:
"
(...)
A questa decisione mi oppongo in maniera decisa
in quanto penso di aver dimostrato in tutti i modi di prodigarmi con il massimo
impegno per la ricerca di una occupazione.
In particolare evidenzio le seguenti
osservazioni:
1) Sono
un assicurato di 57 anni di età che, in questi ultimi tempi, ha accettato vari
lavori pur di pesare il meno possibile alla Cassa Disoccupazione.
2) L'ultimo
mio lavoro si è svolto in ____________________, malgrado sia stato assunto
dalla __________ di __________, dimostrando penso massima flessibilità
nell'accettare una nuova occupazione difficile da reperire alla mia età;
3) Il
lavoro a __________ è durato dal 1. dicembre 2003 al 30 novembre 2004 mentre
prima ero occupato, con un impiego in qualità di montatore elettricista, dal 3
luglio 2002 al 21 novembre 2003.
4) Il
lavoro svolto in __________ si è concluso a fine novembre 2004 ma sono
ritornato in__________ ancora 2 volte nel mese di dicembre 2004 (fino al giorno
di Natale 2004) in quanto mi hanno richiesto di effettuare gli ultimi lavori
indispensabili alla ditta.
5) Già
nel mese di dicembre 2004 avrei potuto iscrivermi in disoccupazione e ricevere
le prestazioni ma, sapendo che dovevo ultimare questi lavori, per una questione
di correttezza non ho voluto appositamente pesare sulle casse
dell'assicurazione disoccupazione.
6) In
questo mese di dicembre ho anche approfittato per curarmi bene da un infortunio
subito in agosto presso il posto di lavoro. Ho quindi effettuato alcune sedute
di fisioterapia per curarmi dal problema al ginocchio occorso mentre spostavo
dei cavi.
7) Nel
mese di gennaio ho effettuato le ricerche di lavoro soprattutto tramite
conoscenze. In particolare, incontrando la sera amici ed ex colleghi di lavoro
attualmente indipendenti, chiedevo loro se vi era qualche possibilità di
lavoro. Ero consapevole della mia età avanzata e quindi mi rivolgevo
soprattutto a loro in quanto, avendo lavorato insieme in passato, partivo con
una possibilità maggiore di essere ricollocato.
8) Inoltre
in questo mese di gennaio ho avuto alcuni problemi strettamente personali, che
non mi è possibile evidenziare, e quindi ho ritenuto onesto non annunciarmi in
disoccupazione in quanto la mia mente era occupata per risolvere questi
importanti problemi.
9) Mi
sono annunciato unicamente a febbraio 2005, dopo aver dichiarato di essere
disponibile completamente per un posto di lavoro e mi sono prodigato per
ricercare una nuova occupazione con forte impegno.
10) Già
a partire dal 4 di aprile 2005, dopo solo un mese e mezzo di disoccupazione,
sono riuscito a trovare un'occupazione a tempo pieno presso la __________.
11) Ho
accettato questa attività senza indugio anche se ricevo unicamente un salario
vicino ai Frs. 4'000.-- lordi rispetto al salario precedente dove guadagnavo
Frs. 5'800.-- al mese.
Malgrado queste indicazioni, l'Ufficio Regionale
di Collocamento ha deciso di sospendermi dal diritto alle indennità per 3
giorni, corrispondenti ad oltre Fr. 600.--, che sono, per le mie finanze, un
importo molto importante.
Ritengo invece di essermi comportato
correttamente nei confronti dell'assicurazione disoccupazione per tutti i
motivi sopra riportati.
Questa mia correttezza pare non sia valsa a nulla
in quanto mi viene inflitta questa sospensione che non ritengo corretta nei
miei confronti anche perchè penso di avere dimostrato tutta la mia buona
volontà a trovare ed accettare offerte di lavoro differenti e con ubicazioni al
di fuori del Canton Ticino ed addirittura della Svizzera. (...)" (Doc. I)
1.4. L’autorità
amministrativa, nella sua risposta di causa del 29 luglio 2005, ha chiesto la
reiezione dell’impugnativa con argomentazioni di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Con scritto
del 10 agosto 2005 l’assicurato ha puntualizzato:
"
(...)
Evidenzio unicamente che le ricerche richiestemi
per il periodo precedente la disoccupazione, come da lettera del 20.4.2005 e da
decisione del 17.5.2005, si riferivano al periodo 27.12.2004/10.2.2005.
In questo periodo mi preme osservare che:
1) per
dicembre 2004, dal 27 al 31, vi sono le ferie nel settore edile e rami affini e
quindi tutte le aziende che operano nel campo dove ricerco lavoro sono chiuse
per le festività natalizie;
2) anche
per gennaio 2005, esattamente fino al 10, le aziende erano chiuse per le
festività natalizie. Successivamente ho prodotto una dichiarazione della __________
dove veniva illustrato che verso la metà del mese di gennaio mi ero presentato
per una ricerca di lavoro. Inoltre per gennaio, come indicato nell'atto di ricorso,
ho effettuato le ricerche soprattutto tramite conoscenze (la sera ho contattato
ex colleghi di lavoro o amici in possesso di attività indipendenti).
3) Infine,
per il mese di febbraio 2005, ho effettuato le varie ricerche consegnandole a
fine mese al mio consulente del personale URC.
Ribadisco inoltre che ho 57 anni, che mi sono
dimostrato disponibile ed aperto a qualsiasi soluzione per reperire una nuova
occupazione allargando i miei orizzonti sia a livello regionale che nazionale e
che dopo solo un mese e mezzo di disoccupazione ho reperito una nuova
occupazione." (Doc. V)
1.6. L’URC di __________,
il 16 agosto 2005, ha evidenziato:
"
(...)
- la decisione su opposizione emanata dal nostro ufficio il
6.7.2005 riportante una sospensione dal diritto di indennità di 3 giorni, è
stata presa considerando il periodo dei tre mesi precedenti alla sua entrata in
disoccupazione (ovvero dal 12.11.04 al 11.02.2005).
- Nel primo colloquio avuto con il consulente il 16.3.2005,
l'assicurato non ha portato alcuna prova delle ricerche di lavoro relativa ai
tre mesi precedenti alla sua entrata in disoccupazione ed ha ricevuto nel
verbale una richiesta formale di giustificazioni a riguardo (vedasi copia
allegata).
L'assicurato
è stato quindi messo al corrente che tale richiesta e la successiva valutazione
potevano portare ad una sanzione. Egli ha dichiarato che attendeva la conferma
per un nuovo mandato da parte del datore di lavoro e che era in vacanza (una
parte, a suo dire, ma senza portare alcuna conferma, pagata dal datore di
lavoro, un'altra parte invece non pagata). Il signor RI 1, successivamente, non
ha portato alcuna ulteriore giustificazione in merito.
- È giunta al nostro ufficio soltanto una prova delle ricerche (__________di
__________) effettuate nel periodo dei tre mesi precedenti alla sua entrata in
disoccupazione. Pur se arrivata tardivamente, questa è stata comunque
considerata nella valutazione della sanzione." (Doc. VII)
1.7. Il doc. VII
è stato sottoposto all’assicurato per conoscenza con la facoltà di presentare
eventuali osservazioni in merito (cfr. doc. VIII).
L’interessato
è rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve essere o meno sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per mancate e insufficienti ricerche di impiego
nei mesi di dicembre 2004 e di gennaio e febbraio 2005.
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal
popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU
Fatti
N. 24 del 24 giugno 2003
pag. 1728 segg.).
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la
fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1, consid.
1.2., pag. 4; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, pag.
467; DTF 126
V 166 consid. 4b, pag. 166; DTF 125 V 42, consid. 2b,
pag. 44; DTF 123 V 70, consid. 2, pag. 71; DTF 122 V
34, consid. 1,
pag. 36 con riferimenti; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2; STFA del 16
febbraio 2004 nella causa S., C 154/03; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V.
e V.-A., K 133/01 e STFA del
23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01).
Inoltre,
il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda
di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione
su opposizione contestata
(cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V
315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 6 luglio 2005).
Nel caso
in esame, l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per mancate ricerche di
lavoro nei mesi di dicembre 2004 e di gennaio e febbraio 2005 precedenti il
riannuncio per il collocamento dell’11 febbraio 2005. Nel lasso di tempo in
questione la terza revisione della LADI era in vigore e deve, dunque, essere
presa in considerazione.
2.3. Dapprima va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato né
l'obbligo per gli assicurati di cercare un impiego adeguato, né il principio di
sanzionare la violazione di questo dovere vigenti precedentemente al 1° luglio
2003. È stato, invece, parzialmente modificato l'art. 26 dell'ordinanza.
Pertanto resta valida la giurisprudenza elaborata fino al 30 giugno 2003.
Come
appena visto, tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare
personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario
anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche
fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa
che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione dei danni ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
2.4. La giurisprudenza federale ha
stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non
si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di
disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il
licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. DLA 1966 N° 11 e N° 21;
DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Anche gli
assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N.
(C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01);
STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M.
(C 210/04)).
Oltre al
caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca
una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo
immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata
determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che
non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede
l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli
assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento,
preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati
e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano
per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di
impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).
2.5. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Il
disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire
all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di
lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994
pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).
Secondo costante
giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,
devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.
per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in
una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio
(cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).
In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E.
(C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute
da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:
"
(…)
Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen
während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier
Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies
insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen
und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich
bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel
schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich
während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen
beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des
leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung
getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des
nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in
welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht
eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden." (STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E.,
C 286/02)
In una
sentenza del 3 agosto 2000 nella causa K. (C 399/99), la nostra Alta Corte ha
inoltre avuto modo di rilevare quanto segue:
"
1.- Das kantonale Gericht hat die vorliegend
massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1
AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen
(Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung
(Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu
Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120
V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt.
Darauf kann verwiesen werden.
Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis
in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art.
17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an
Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr
nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn
1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter,
Schul- und Berufsbildung der versicherten Person
sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden
Arbeitsmarkt. (…)"
Questa giurisprudenza è stata confermata in una
sentenza del
6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha ritenuto
insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese (al riguardo cfr. anche STFA
del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, consid. 2.3.1.).
In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella
causa C.
(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti
quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.
In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.
(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,
durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo
pieno in un programma di occupazione temporanea.
Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella
causa R.
(C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.
In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella
causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di
prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata
dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era
sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un
periodo di controllo.
In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa
M.
(C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad
un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente
l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di
compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte
ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano
già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un
periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha in particolare sottolineato:
"
(...)
Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine
versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die
Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V
231 Erw. 4a mit Hinweis).
Wenn jedoch dem Versicherten grössere
Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er
wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der
Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten
Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige
Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat
verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)."
In
una sentenza del 12 luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:
" (...)
2.1 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative
exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas
s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner,
au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, ch. 701 et note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on
peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone,
mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard,
Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"
Infine, in una sentenza
del 29 settembre 2005 nella causa H.
(C 199/05) l'Alta Corte si
è così espressa:
" (...)
Richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz ferner
die Rechtsprechung zur Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (BGE 124 V
231 Erw. 4a; SVR 2004 ALV Nr. 18 S. 59 [in BGE 130 V 385 nicht publizierte] Erw.
4.1) sowie die Verwaltungspraxis, wonach in der Regel durchschnittlich 10 bis
12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden, wobei indes die Umstände des
Einzelfalls zu berücksichtigen sind (Urteil E. vom 25. April
2005 Erw. 2.3.1, C 10/05). Darauf wird verwiesen.
2.2 Zu ergänzen ist, dass die versicherte Person
auf Grund der Schadenminderungspflicht selbst alles Zumutbare zu unternehmen
hat, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Wie in den übrigen
Zweigen der Sozialversicherung hat die versicherte Person auch bei der
Arbeitslosenversicherung ihr Möglichstes zur Schadenminderung von sich aus,
d.h. ohne besondere Aufforderung durch eine Amtsstelle oder Abgabe eines Merkblattes,
vorzukehren (ARV 1980 Nr. 44 S. 109).
Für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung
wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen darf durchaus auf eine
einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden,
und es geht rechtsprechungsgemäss nicht an, mit dem Hinweis auf intensivere
Anstrengungen in anderen Monaten sich in einer andern Kontrollperiode
ungenügend um Arbeit zu bemühen (erwähntes Urteil E. Erw. 2.3.2 mit Hinweis).
Vor der Einstellung ist keine Verwarnung
auszusprechen (BGE 124 V 233 Erw. 5b; Urteil W. vom 13. April 2005 Erw. 4, C 4/05).
Das seit 1. Januar 2003 geltende Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit der
zugehörigen Verordnung (ATSV) und die auf den 1. Juli 2003 erfolgte
Teilrevision von AVIG und AVIV modifizieren die Rechtslage nicht, weshalb die
zu den bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Bestimmungen ergangene
Rechtsprechung weiterhin zu berücksichtigen ist (erwähntes Urteil E. Erw. 1.2).
(...)"
La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata
ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere
assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle
sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni
particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella
causa K.,
inc. 38.2002.186).
A proposito dei compiti dei consulenti del
personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),
il TCA ha ricordato che:
"
Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire
altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai
consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più
idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85
cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."
2.6. Giusta l'art. 17 cpv. 1 in
fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo
posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi
intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova
occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio
competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30
cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio
dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003; D.
Cattaneo,
op. cit., pag. 92-93).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
L'obbligo
di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza
del 23 gennaio 2003 nella causa C.
(C
280/01), nella quale ha osservato:
"
Selbst wenn sich der Versicherte sodann
tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet
hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er
nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.
Considerandi
2.
AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."
Concretamente
ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario
(cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di
lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD
5/87).
Inoltre
il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare
le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di
lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il
disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre
1999.
nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato
di stato dell'economia, SECO).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
In merito alle ricerche di lavoro compiute
esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo
di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C
319/02), ha avuto modo di rilevare:
"
(…)
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait
des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231
consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique
administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne
peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut
bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des
démarches (Nussbaumer,
op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre
d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il
réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139
sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on
ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une
période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel
et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques
jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les
journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général
relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause R., C
14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02)
In una
sentenza del 14 settembre 2005 nella causa T. (C 78/05) il TFA ha confermato
una sospensione di 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per
insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di controllo, rilevando:
"
(...)
qu'il a reconnu n'avoir effectué qu'une démarche au
mois de décembre 2003, en raison d'un profil de cadre assez spécifique;
qu'il ne peut être tenu compte des autres documents
déposés dans le même temps, ceux-ci étant le résultat de trois démarches
entreprises antérieurement à la période de contrôle en question;
que dans la mesure où le profil du recourant est
spécifique, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux rares annonces
paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à d'autres méthodes
ordinaires au sens de l'art. 26 al. 1 OACI (offre spontanée, par exemple) ou
rechercher du travail en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment si
besoin est;
que le comportement du recourant qui n'a effectué
qu'une recherche d'emploi pour le mois de décembre 2003 constitue ainsi une
violation claire de l'obligation de diminuer le dommage causé à
l'assurance-chômage, même si son conseiller ORP ne lui a pas encore fixé
d'objectif précis; (...)"
In un'altra sentenza del
29.
settembre 2005 nella causa H.
(C 199/05) l'Alta Corte si
è così espressa:
" (...)
4.2.3
Aber auch für die Zeit ab 17. bis 30. Juni 2004 kann die Versicherte aus den behaupteten Anweisungen der
Frau S.________ nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie räumt selber ein, Frau
S.________ habe sie aufgefordert, in erster Linie sämtliche möglichen
Bewerbungen für Dauerstellen zu tätigen; telefonische Anfragen für Aushilfsjobs
bzw. Blindbewerbungen (ohne entsprechende Stellenausschreibung) seien erst in
zweiter Linie vorzunehmen.
Diese Anweisung ist nicht zu beanstanden, da von
einer arbeitslosen Person verlangt wird, dass sie sich vor allem schriftlich
auf konkrete Stellenangebote bewirbt (Urteile M. vom 24. Mai 2000 Erw. 2c, C 185/99, S. vom 11. Juni 1999 Erw. 2d, C 401/98,
und S. vom 26. August 1996 Erw. 5b, C 134/96). Die
Versicherte vermag lediglich das Vorstellungsgespräch vom 17. Juni 2004 im
Pflegezentrum Y.________ auf Grund der einen Bewerbung vom 25. Mai 2004 (Erw. 3
hievor) zu belegen. Bewerbungen für Dauerstellen auf neue Inserate hin weist
sie keine nach. Unbehelflich ist ihr Vorbringen, in den Sommermonaten würden im
Pflegebereich erfahrungsgemäss kaum Dauerarbeitsverträge abgeschlossen. Denn
allfällige Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt erfordern um so intensivere
Bemühungen der versicherten Person; es kommt nicht auf die Erfolgsaussichten,
sondern auf die Intensität der Stellensuche an (BGE 124 V 234 Erw. 6). Wenn nötig,
ist auch ausserhalb des bisherigen Berufs Arbeit zu suchen (BGE 120 V 76 Erw.
2; Urteil S. vom 16. Februar 2005 Erw. 2, C 6/04). Unter diesen Umständen
könnten die Bemühungen der Versicherten in der Zeit vom 17. bis 30. Juni 2004
selbst dann nicht als rechtsgenüglich qualifiziert werden, wenn sie
Blindbewerbungen unternommen hätte. (...)"
2.7
Riguardo ai
lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte
ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.
Infatti
secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente
dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque
l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre
1993.
nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993
nella causa W.E., C 167/93).
L'art. 17
cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può
ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione tenuto
conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e
professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro
(cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,
pag.
28-29).
Il TCA
constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha
ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la
necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del
lavoro.
La stessa
Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente
un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:
"
Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994
lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch
einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards,
a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die
Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle
Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,
a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität
der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)
Anche relativamente
ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella
commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso
di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi
dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un
periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità minima
di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA (cfr. STFA
del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; STFA del 24 novembre 1993 nella
causa W.E., C 167/93).
2.8
L'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI sanziona dunque una violazione dell'obbligo di ridurre il
danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI
(cfr. DLA 1981 pag. 126).
In una
sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. il Tribunale federale delle
assicurazioni ha ribadito questo concetto ed ha avuto modo di formulare le
seguenti osservazioni circa la natura, il carattere e lo scopo della
sospensione:
"
Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung
soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden. Praxisgemäss handelt es
sich dabei nicht um eine strafrechtliche, sondern eine verwaltungsrechtliche
Sanktion (BGE V 151 Erw. 1c; ARV 1990
Nr. 20 S. 133 Erw. 2b; vgl. auch Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, N 2 zu Art. 30). Mit der Verknüpfung von
Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur Stellensuche
anspornen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll den Versicherten
davon abhalten, die Arbeitslosenversicherung missbräuchlich in Anspruch zu
nehmen. Wenn er sich nicht genügend um Arbeit bemüht, nimmt er in Kauf, länger
arbeitslos zu bleiben. Dadurch erwächst der Versicherung insofern ein Schaden,
als sie länger Leistungen erbringen muss. Zweck der Einstellung in der
Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung des Versicherten an
diesem Schaden, den er durch sein pflichtwidriges Verhalten der
Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V
40.
Erw. 4c/aa und 44 Erw. 3c/aa; Gerhards, a.a.O., n 2 und 51 zu Art.
30). Ohne die einstellungsrechtliche Sanktion käme Art. 17 Abs. 1 AVIG im
Taggeldrecht nicht zum Tragen.
Wüsste nämlich eine
arbeitslose Person zum voraus, dass ungenügende Bemühungen bezüglich ihrer
Leistungen keine Folgen zeitigten, fehlte ein wesentlicher Ansporn, dem
gesetzlichen Gebot zur Stellensuche nachzuleben." (DTF 124 V 227-
228)
In questa
sentenza (cfr. DTF 124 V 228- 230 ) il TFA ha pure avuto modo di sancire la
conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al
proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
In una
sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
2.2
Anche nell'ambito dell'assicurazione contro
la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata
per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione
contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).
Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale
(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22
consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la
partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523;
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art.
30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli
effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.).
(…)"
(cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C
221/02)
2.9
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Per quel
che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate
ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1;
Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione
su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha
approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23
gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato
la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo
comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di
disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella
causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione
per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio
2003.
nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha
confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche
durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di
sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di
disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R.,
C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione
ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei
ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di
controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni,
per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa
D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di
sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di
controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale
l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche
durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa
M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una
sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese
precedente l’annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo
periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per
insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo.
E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005
nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di
sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese.).
2.10
Nella già
menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale
delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che
commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di
lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato:
" b) Die
Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994
vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der
Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden;
zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem
Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der
Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen
Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der Versicherten
deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und
Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit
kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der
Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege
unangefochtenerweise dieselbe Praxis.
Demgegenüber macht die
Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass
die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von
der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur
stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren
Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder
drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe.
c) Die Vorinstanz
beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der
Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten
zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses
führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im
Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass
Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn
Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht
oder verlängert hätten
(vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art. 35 BVG und - betreffend
die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleichermassen für den
Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher Leistungen
könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der Entschädigung nur
bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt werden, nicht aber
bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen sei,
weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des einzelnen
derart strenger sein sollten Als in den übrigen Bereichen der
Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b).
d) Die im genannten
Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den
Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des
Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder
verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen
für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht
hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens
auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des
Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das
Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist
im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern
Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45
Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es
widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte
Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf
weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1
1980.
IlI S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird,
die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu
Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht
ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine
zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus
trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen
müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der
nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der
Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte
Fahrlässigkeit bei ungenügenden Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c
AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen.
e) Aus diesen Ausführungen
folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c
AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher
insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen
befreit." (DTF 124 V 231-233)
Nella
sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro
qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha
sottolineato:
" Die
Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf.
Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich
10.
bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die
Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle
Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45
S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig
die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die
Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die
Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung
zu befreien. Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des
leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles
angemessen Rechnung. Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben."
(DTF 124 V 234)
La Cassa
di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione.
Infine,
sempre in questa sentenza citata, il TFA ha deciso che l'amministrazione prima
di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare
all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato:
" Eine
der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht
vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche
in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl.
BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der
Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt
überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung;
hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf
diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis
Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt
er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen
Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung
auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen
Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das
Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht
veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August
1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30)
festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende
Tatbestand erfüllt ist; eine blosse Verwarnung ist unzulässig. Von dieser
Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V
233)
2.11
Nella presente evenienza risulta dagli atti all’incarto che
l’assicurato, nato nel 1948, dal mese di dicembre 2003 al mese di novembre 2004
ha lavorato presso la ditta __________ di __________ quale montatore
elettricista al beneficio di un contratto di durata determinata. Tale attività
è stata svolta interamente a Londra (cfr. doc. 10).
L’11
febbraio 2005 il ricorrente si è reiscritto in disoccupazione alla ricerca di
un’attività a tempo pieno come montatore elettricista (cfr. doc. 7).
Al
momento del suo annuncio per il collocamento egli non ha consegnato alcuno
sforzo intrapreso al fine di reperire una nuova occupazione nei mesi di
dicembre 2004 e di gennaio e febbraio 2005 (cfr. doc. 1; VIIbis).
Il
consulente del personale dell’assicurato, conseguentemente, il 20 aprile 2005,
gli ha inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di
motivare, entro il 2 maggio 2005, il fatto di non aver comprovato alcuna
ricerca di lavoro relativa al periodo precedente la reiscrizione in
disoccupazione. Il collocatore ha altresì precisato che oltre la data indicata
l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso,
menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede
proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo
possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2).
L’insorgente
non ha dato seguito a tale richiesta.
Tuttavia
l’URC, il 17 maggio 2005, ha ricevuto un messaggio di posta elettronica da
parte di __________ della __________ - agenzia privata di collocamento - in cui
è stato indicato che nel mese di gennaio 2005 l’assicurato si è presentato
presso i loro uffici con l’intento di mettersi a disposizione per un
collocamento (cfr. doc. 3).
L’amministrazione,
non ritenendo comunque sufficienti gli sforzi effettuati dal ricorrente, con
decisione formale del 17 maggio 2005, l’ha sospeso dal diritto alle indennità
di disoccupazione per tre giorni (cfr. doc. A3; consid. 1.1.).
Tale provvedimento
è stato confermato con decisione su opposizione del 6 luglio 2005 (cfr. doc.
A1; consid. 1.2.).
L'art. 42
LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
A tale
proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta
Corte ha rilevato che:
"
Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse
zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige
Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter
Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG
zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins
Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)."
In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il
TFA, al consid. 3.3., si è così espresso:
"
(…) Selon un principe général de la procédure
administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2
let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière
d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA."
Nella presente fattispecie
il TCA constata che l’amministrazione, trasmettendo all’assicurato la citata
“Richiesta di giustificazione” del 20 aprile 2005, gli ha dato l’opportunità di
giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato
provvedimento nei suoi confronti.
Dunque il diritto di
essere sentito dell’assicurato è stato rispettato già prima dell’emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara giurisprudenza
federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6
agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002
pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR
2001.
ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua
validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28;
Th. Locher, "Grundriss des
Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466
n° 53 e 54).
2.12
Come
esposto precedentemente (cfr. consid. 2.4.), gli assicurati devono compiere
delle ricerche di lavoro prima di iscriversi in disoccupazione.
L’assicurato
durante il colloquio del 16 marzo 2005 ha indicato che dal mese di ottobre al
mese di dicembre 2004 ha usufruito di vacanze pagate quale recupero delle ore
supplementari effettuate presso l’ex datore di lavoro (cfr. doc. 1).
In
effetti nel verbale del 20 aprile 2005 relativo a un ulteriore incontro con
l’URC è stato precisato che la Cassa competente ha consegnato un documento
attestante che dal 22 ottobre 2004 al 25 dicembre 2004 l’insorgente ha
beneficiato di vacanze retribuite dalla ditta (cfr. doc. 7).
L’assicurato
ha, in ogni caso, pure affermato che nel mese di dicembre 2004, nonostante il
proprio contratto fosse terminato alla fine di novembre 2004, si è recato in __________
due volte per effettuare gli ultimi lavori indispensabili alla ditta (cfr. doc.
I, consid. 1.2.).
In tale
contesto è utile segnalare che il Tribunale federale in una sentenza pubblicata
in DTF 130 III 19, ha deciso che la giurisprudenza secondo la quale il diritto
alle vacanze è perento qualora le vacanze non vengano prese, al più tardi,
durante l'anno successivo a quello in corso è superata.
In
particolare il TF ha rilevato:
"
(…)
3.2
Der
Beklagte hält sodann dafür, dass die Klägerin ihre Ferien jeweils spätestens im
Folgejahr hätte beziehen müssen. Da sie dies nicht getan habe, sei ihr Anspruch
teilweise verwirkt. Damit verkennt der Beklagte die Rechtslage. Das Gesetz
kennt keine entsprechende Verwirkungs- oder Verjährungsfrist. Die Verjährung
richtet sich vielmehr nach den allgemeinen Verjährungsregeln und beträgt somit
nicht bloss ein Jahr, sondern fünf oder zehn Jahre (Art. 127 und 128 Ziff. 3
OR; in der Lehre werden beide Meinungen vertreten [vgl. Rehbinder/ Portmann, a.a.O.,
N. 4 zu Art. 329c OR]; vgl. auch Botschaft des Bundesrates vom 27. September
1982.
zur Volksinitiative "für eine Verlängerung der bezahlten Ferien"
und zur Revision der Ferienregelung im Obligationenrecht, BBl 1982 III S. 201,
237]). Die gegenteilige, auf den Wortlaut von Art. 329c aOR gestützte
Rechtsprechung (zuletzt publiziert in BGE 107 II 430 E. 3b; vgl. auch darauf bezugnehmend
Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 7 zu Art. 329c OR) ist durch die Revision des
Art. 329c OR gemäss Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 (in Kraft seit 1. Juli
1984; AS 1984 S. 580 f.) überholt. Abgesehen vom gesetzestechnischen Argument,
dass es an jeder Norm fehlt, die eine Befristung auf ein Jahr vorsähe, besteht
auch materiell kein Bedürfnis für eine solche. Es ist der Arbeitgeber und damit
der Schuldner, der den Zeitpunkt der Ferien festlegt und dafür sorgen kann und
muss, dass der Arbeitnehmer seine Ferien im Sinne von Art. 329c Abs. 1 OR
"in der Regel im Laufe des betreffenden Dienstjahres" bezieht (Art.
329c Abs. 2 OR). Grundsätzlich ist er damit auch dafür verantwortlich, wenn der
Anspruch erst viel später geltend gemacht wird (vgl. Botschaft, a.a.O., S.
237).
Es erweist
sich somit, dass das Obergericht der Klägerin die Entschädigung für nicht
bezogene Ferien- und Feiertage zu Recht zugesprochen hat. Deren Berechnung
durch die Vorinstanz wird vom Beklagten nicht in Frage gestellt." (DTF 130 III 25 consid. 3.2.)
A
proposito delle ricerche di lavoro durante le vacanze, il TCA in una sentenza
di principio del 19 giugno 2002 nella causa S., inc. 38.2002.17, pubblicata in
RDAT I-2003 N. 83, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
Il diritto alle vacanze è disciplinato all'art.
329a segg. CO.
L'art. 329c cpv. 2 CO prevede che il datore di
lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore,
per quanto compatibili con gli interessi dell'azienda e dell'economia
domestica.
Scopo delle vacanze è quello di permettere al
lavoratore di riposarsi, così da potere riconquistare il proprio benessere
psico-fisico, continuando a percepire, nello stesso tempo, il salario abituale
(cfr. Brunner-Bühler-Waeber, Commentaire du contrat de travail, Ed. Réalités sociales,
Losanna, 1996, pag. 114 segg.).
Proprio in considerazione della finalità delle
vacanze, l'art. 329d cpv. 2 CO prevede che le vacanze debbano essere effettuate
in natura e non possano essere sostituite con il pagamento di una somma di
denaro. Tale divieto vige per tutta la durata del rapporto di lavoro, e trova
applicazione anche durante il periodo di disdetta (cfr.Brunner-Bühler-Waeber,
op. cit., pag. 125); la sostituzione delle vacanze con il pagamento di una
somma di denaro è autorizzata solo se il datore di lavoro non è più in grado di
eseguire la sua obbligazione in natura (cfr. DTF 106 II 152; DTF 101 II 283; SJ
1993.
pag. 354).
In una sentenza del 5 aprile 2000 (4 P 307/1999)
il Tribunale federale ha avuto occasione di pronunciarsi in merito al diritto
alle vacanze nel caso di una lavoratrice che durante la propria assenza per
vacanze all'estero, concordate con il datore di lavoro, si era vista recapitare
la disdetta del rapporto di lavoro.
L'Alta Corte ha in particolare rilevato:
" La
notification sous forme de lettre ne produit ses effets que lorsqu'elle
parvient à son destinataire, c'est-à-dire dès qu'elle entre dans sa sphère
d'influence d'une manière telle que l'on peut escompter, d'après les usages
commerciaux et les dispositions prises par l'intéressé, qu'il en prendra
connaissance.
Dans les rapports de
travail, sauf circonstances particulières, l'employeur de bonne foi doit
escompter que le travailleur s'absentera de son domicile pendant ses vacances.
En outre, vu le but de ces dernières, le travailleur n'a nullement à faire en
sorte qu'une lettre de résiliation de son contrat puisse lui être notifiée. Dès
lors, s'il reçoit à son adresse une lettre de congé alors qu'il est parti en
vacances au su de son employeur, le travailleur n'est censé en avoir pris
connaissance qu'à son retour. Toute autre solution violerait gravement le
principe de la confiance et priverait d'effet le délai de congé, qui est
d'octroyer au travailleur le temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi (Rehbinder,
Commentaire bernois, n. 8 ad art. 335 CO, p. 56; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,
5ème éd., n. 5 ad art. 335 CO, p. 316-317; Aubert, Note, SJ
1989.
p. 671-672; Peter Münch, Von der Kündigung und ihren Wirkungen, in:
Thomas Geiser/ Peter Münch, Stellenwechsel und Entlassung, p, 9-10; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ème éd., p. 300-301; Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., n. 10 p. 174).
Ainsi, la Chambre
d'appel de la juridiction genevoise des prud'hommes est tombée dans
l'arbitraire en admettant que le congé expédié le 18 décembre 1998 a commencé à
déployer ses effets pendant les vacances de la salariée, alors que cette
dernière ne disposait, en réalité que de quatorze jours pour chercher un
nouveau poste. La cause lui a été renvoyée pour nouveau jugement." (DLA
2001.
pag. 31)
Il Prof. Gabriel Aubert ha espresso le seguenti
considerazioni riguardo alla sentenza appena riprodotta:
" C'est
l'employeur qui fixe la date des vacances (art. 329c al. 2 CO). Le salarié doit pouvoir prendre effectivement le repos ainsi aménagé;
l'employeur ne saurait l'abréger ou le différer unilatéralement, même s'il
entend résilier le contrat. En d'autres termes, l'employeur ne peut pas, en
notifiant son congé au salarié, revenir sur sa décision d'octroyer des vacances
ou raccourcir ces dernières. Comme les vacances sont destinées au repos, le
travailleur ne saurait être tenu de les consacrer à la recherche d'un emploi.
Le délai de congé, destiné à une telle recherche, ne peut commence de courir
qu'à la fin des vacances."
(DLA
2001.
pag. 31-32)
Secondo l'art. 329 cpv. 2 CO è il datore di
lavoro che fissa la data delle vacanze, tenendo conto, per quanto possibile,
dei desideri del lavoratore.
È vero che in materia di assicurazione contro la
disoccupazione, secondo la giurisprudenza del TFA, l'assicurato è tenuto ad
impegnarsi nella ricerca di un lavoro anche se svolge delle vacanze all'estero
(cfr. DLA 1988, p. 95 - 96; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.).
Tra l'altro per valutare il rispetto dell'obbligo
di ridurre il danno possono essere prese in considerazione anche le ricerche di
lavoro effettuate dall'assicurato all'estero, soprattutto se contemporaneamente
sono state effettuate anche ricerche in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg.;
DTF 125 V 469; STCA del 14 marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 30).
Comunque questa giurisprudenza si applica agli
assicurati che effettuano le vacanze durante il periodo di controllo della
disoccupazione (cfr. DLA 1988, p. 95 - 96) e non prima di iniziare tale
controllo.
A mente del TCA, visto lo scopo delle vacanze
appena illustrato, l'assicurato non è invece tenuto a compiere ricerche di
lavoro quando è ancora legato da un contratto di lavoro." (cfr. inc.
38.2002
=RDAT I-2003 N. 83)
Visto lo
scopo delle vacanze appena illustrato, questa Corte ritiene che al fine di
rispettare il principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 130 V 18
consid. 5.2.; DTF 129 V 327 consid. 4.1. e 4.5.; DTF 129 I 265 consid. 3.2.;
DTF 127 V 8; DTF 126 V 40; DTF 126 V 53, DTF 126 V 62; DTF 126 V 73; DTF 126 V
106.
e 110; DTF 126 V 225; DTF 126 V 359-360; DTF 126 V 438 e 441; DTF 126 V
504-505; DTF 119 V 130 consid. 5b; SVR 2001 AHV Nr. 3; SVR 2000 EL Nr. 3;
Pratique VSI 2000 pag. 180) tra gli assicurati che svolgono le vacanze allorché
sono ancora legati da un contratto di lavoro e coloro che, non avendone fruito
in precedenza, le effettuano immediatamente dopo la fine del contratto di
lavoro, prima di iscriversi in disoccupazione, anche questi ultimi non sono
tenuti a compiere ricerche di impiego nel periodo delle ferie.
Ciò significa, nel caso in esame, che
l'assicurato, il cui contratto di durata determinata con la __________ è giunto
a termine alla fine del mese di novembre 2004 e che ha usufruito di vacanze
pagate dal 22 ottobre al 25 dicembre 2004, nelle settimane del mese di dicembre
2004.
in cui ha beneficiato di vacanze retribuite non era tenuto a intraprendere
delle ricerche di lavoro.
Del resto
l’amministrazione stessa, nella decisione formale di sospensione del 17 maggio
2005, ha specificato che quale periodo controllato è stato considerato il lasso
di tempo dal 27 dicembre 2004 al 10 febbraio 2005 (cfr. doc. A3; consid. 1.1).
2.13
Secondo
questo Tribunale a decorrere da lunedì 27 dicembre 2004 doveva effettuare degli
sforzi al fine di reperire un'occupazione adeguata.
Quanto
sostenuto dall’assicurato, in occasione del colloquio del 16 marzo 2005, a
giustificazione della mancata consegna di ricerche al momento dell’annuncio in
disoccupazione, e meglio che attendeva la conferma di un nuovo mandato da parte
dell’ex datore di lavoro (cfr. doc. 1= VIIbis), non configura poi un valido
motivo di esenzione dall’obbligo di cercare lavoro.
Al
riguardo è utile rilevare che il TFA ha stabilito che non deve essere sospeso
dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che pur non compiendo
un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo
e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie
alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr.
DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STFA
del 29 settembre 2005 nella causa H., C 199/05; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV
N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA
del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In
particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte
ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44.
lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR
tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März
1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11
ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz, am
Arbeitsplatz zu verbleiben."
In
concreto all’assicurato non era stato garantito alcun nuovo impiego da parte
della __________, per cui egli poteva unicamente nutrire la speranza di
concludere un ulteriore contratto di lavoro con la medesima ditta.
Il ricorrente d’altronde
non ha mai asserito di avere la certezza di venire riassunto dalla __________.
Di conseguenza, nel
periodo antecedente l’annuncio per il collocamento, più precisamente dal 27
dicembre 2004 al 10 febbraio 2005, l'assicurato era tenuto a compiere delle
ricerche di impiego quantitativamente e qualitativamente sufficienti.
2.14
Per quanto riguarda il mese di
dicembre 2004, alla luce di quanto esposto sopra, l’assicurato, doveva
cercare una nuova occupazione a partire dal 27 dicembre 2004.
Il ricorrente, per contro,
non ha compiuto alcuno sforzo nella settimana da lunedì 27 a venerdì 31
dicembre 2004.
E’ vero che, trattandosi
del periodo delle festività natalizie, verosimilmente molte
ditte erano chiuse (cfr. doc. V).
Egli, tuttavia, in questo lasso di tempo avrebbe comunque
potuto e dovuto proporsi perlomeno a qualche potenziale datore di lavoro per
iscritto.
Relativamente
alle cure a cui si sarebbe sottoposto nel mese di dicembre 2004 a seguito
dell’infortunio al ginocchio occorsogli nel mese di agosto 2004 sul luogo di
lavoro (cfr. doc. I; consid. 1.2.), va osservato che agli atti non risulta
alcun attestato medico che comprovi tale problematica e che certifichino l’eventuale
inabilità lavorativa ad essa legata.
Per
costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute devono, in effetti,
essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA del 18 aprile 2002
nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA
del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a,
pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e
riferimenti pag. 238; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA
del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella
causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del
15.
maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella
causa S., 38.96.216).
E’ stata
unicamente prodotta la fotocopia di due biglietti concernenti degli
appuntamenti con il fisioterapista __________ di __________ (cfr. doc. A5).
Dagli stessi non emerge in modo esplicito che si trattava di sedute relative
alla terapia del ginocchio dell’assicurato.
In ogni
caso, anche volendo ammettere che effettivamente il ricorrente nel mese di
dicembre 2004 era in cura per l’affezione al ginocchio, i trattamenti
fisioterapici hanno avuto luogo il 9, il 14 e il 17 dicembre 2004, ossia
antecedentemente al periodo - a far tempo dal 27 dicembre 2004 - in cui
l’assicurato era tenuto a cercare lavoro.
Pertanto
ai fini della presente vertenza l’argomentazione attinente alla cura del
ginocchio è comunque irrilevante.
2.15
Nel mese di gennaio
2005.
l’insorgente ha compiuto una sola ricerca di lavoro, presso la __________
di __________ - agenzia di collocamento privata -, come attestato dalla società
stessa (cfr. doc. 3).
Per
quanto concerne l’asserzione del ricorrente secondo cui nel mese di gennaio
2005.
egli avrebbe effettuato ricerche di lavoro soprattutto tramite conoscenze,
incontrando la sera amici ed ex colleghi attualmente indipendenti e chiedendo
loro se vi era qualche possibilità di impiego, va sottolineato che essa è stata
formulata per la prima volta in sede ricorsuale. Mai in precedenza egli ha menzionato
tali sforzi.
Inoltre
l’assicurato non ha minimamente documentato le ricerche citate, come invece richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr.
consid. 2.6.), e nemmeno ha indicato - né con il ricorso, né
con lo scritto del 10 agosto 2005 inviato a questa Corte a seguito
dell’ordinanza del TCA con cui gli è stata data la facoltà di presentare
eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV) - i nominativi delle persone
interpellate (cfr. doc. I, V; consid. 1.2.; 1.5.).
Considerato che il ricorrente
ha avuto a più riprese la possibilità di elencare dettagliatamente le ricerche
che avrebbe effettuato e di comprovarle, tale omissione configura una
violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che
limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito
delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile -
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA
2001.
N. 12 pag. 145, STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del
9.
maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA del 9
giugno 2005 nella causa C., C 107/04, consid., 3; STFA del 21 gennaio 2005
nella causa X., H 223/03, consid. 4.3.1.).
In proposito va osservato
che l’Alta Corte in una sentenza del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des
Kantons Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, ha accolto il ricorso
dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale
con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare
ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva
asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la
possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura
di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni
precise, era rimasto vago.
Contestualmente il TFA ha
rilevato:
"
(…)
4.2
Ob trotz vorgängiger behördlicher
Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu
erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht
näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch
im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht
überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern
bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend
gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und
hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter
diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals
die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form
einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid
getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden
Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."
(STFA del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell
Ausserrhoden c/ G., C 234/04, consid. 4.2.; le sottolineature sono del
redattore)
L’assicurato deve, perciò,
sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle
asserite ricerche che avrebbe effettuato tra le sue conoscenze (cfr. DTF 125 V
195.
consid. 2; STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C 107/04, consid.,
3; STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X., H 223/03, consid. 4.3.1.).
In simili condizioni,
l’unica ricerca effettuata nel mese di gennaio 2005 presso la __________, benché
possa essere considerata sufficiente qualitativamente, risulta nettamente
insufficiente dal profilo quantitativo (cfr. consid. 2.5.).
2.16
Per quanto
attiene al mese di febbraio 2005, nel periodo dal 1° fino all’iscrizione
in disoccupazione dell’11 di tale mese, l’assicurato, contrariamente a quanto
stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.), non ha intrapreso
alcuna ricerca di impiego.
Nello
scritto del 10 agosto 2005 al TCA egli ha indicato di avere effettuato, durante
questo mese, delle ricerche che ha consegnato alla fine di febbraio al suo
consulente del personale (cfr. doc. V; consid. 1.5.).
Dal
formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”
relativo al mese di febbraio 2005 risulta che effettivamente l’insorgente ha
compiuto quattro ricerche di lavoro. Tuttavia esse sono state eseguite
posteriormente all’annuncio per il collocamento, e meglio il 16, il 18, il 21 e
il 24 febbraio 2005. Esse risultano, dunque, ininfluenti nell’ambito della
presente causa.
2.17
Alla luce di tutto quanto
esposto, questa Corte deve concludere che l'assicurato, non
avendo effettuato alcuna ricerca di lavoro dal 27 al 31 dicembre 2004,
rispettivamente dal 1° al 10 febbraio 2005 e avendone compiute di insufficienti
nel mese di gennaio 2005 (cfr. consid. 2.14., 2.15., 2.16.), ha violato
l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
Ciò
implica una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta
l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3., 2.8.).
2.18
Per quanto
concerne l'entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato tre giorni
di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (11 giorni per
insufficienti e mancate ricerche nei mesi precedenti l’iscrizione in
disoccupazione decurtati a 7 giorni a causa dell’età avanzata e ulteriormente
ridotti a 3 giorni ritenuta l’attitudine volenterosa dell’assicurato, cfr. doc.
A1; III).
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione
in disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese, mentre è di 4 giorni
la sospensione minima irrogata agli assicurati che non compiono ricerche in
tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.9.).
Dapprima
va rilevato che nel caso di specie, ai fini della sanzione per mancate ricerche
di lavoro precedentemente all’iscrizione in disoccupazione, i mesi di dicembre
2004.
e di febbraio 2005 non vanno considerati interamente, visto che nel mese
dicembre 2004, avendo beneficiato di vacanze pagate, l’assicurato era tenuto a
compiere ricerche unicamente dal 27 al 31 e che l’11 febbraio 2005 egli si è
iscritto in disoccupazione.
A torto
perciò l’amministrazione, come sospensione di base, ha inflitto 4 giorni di
sospensione sia per il mese di dicembre 2004, che per quello di febbraio 2005.
Al
ricorrente che non ha effettuato ricerche di lavoro dal 27 al 31 dicembre 2004
e dal 1° febbraio al momento dell’annuncio per il collocamento - l’11 febbraio
2005.
- e ne ha compiute di insufficienti nel mese di gennaio 2005 (cfr. consid.
2.14
, 2.15., 2.16.) andrebbe piuttosto inflitta una sanzione di 6 giorni (3
giorni per le insufficienti ricerche del mese di gennaio 2005 + 1 giorno per le
mancate ricerche nell’ultima settimana del mese di dicembre 2004 + 2 giorni per
le mancate ricerche del mese di febbraio 2005 fino all’iscrizione in
disoccupazione).
Va, però,
tenuto presente che nell'evenienza concreta trattasi di un lavoratore anziano,
nato nel 1948 (cfr. consid. 2.7.), circostanza del resto ritenuta anche dall'URC
nella commisurazione della penalità (cfr. doc. A1; III).
Di
conseguenza la sospensione di 6 giorni che andrebbe irrogata all'assicurato va
ridotta a 3 giorni (cfr. STCA del 27 maggio 2004 nella causa D., 38.2004.1).
In casu si
giustifica un’ulteriore decurtazione della sanzione, in quanto l’assicurato, in
primo luogo, si è dimostrato particolarmente volenteroso nell’espletamento di
attività lavorative. Egli, infatti, non solo è stato impiegato da una ditta __________,
la __________ di __________, ma è anche stato disposto a svolgere le sue
mansioni per il datore di lavoro per un anno a __________ (cfr. doc. 10).
In secondo
luogo, grazie alla ricerca di lavoro svolta nel mese di gennaio 2005 egli ha
reperito, a partire dal mese di aprile 2005, un’occupazione che gli ha permesso
di conseguire un guadagno intermedio (cfr. doc. 3, 7).
Infine,
l’assicurato non si è iscritto subito in disoccupazione al termine del
contratto con la __________ alla fine di novembre 2004, bensì ha atteso l’11
febbraio 2005 (consid. 2.11.).
A quest’ultimo
riguardo il TFA giova segnalare che in una sentenza del 21 novembre 2001 nella
causa I. (C 48/01), commentata criticamente dal Seco in Prassi ML/AD 2002/2
foglio 3, ha stabilito che deve essere ridotta l'entità di una sanzione da
infliggere ad un assicurato che non si annuncia immediatamente in
disoccupazione, in quanto non iscrivendosi immediatamente per il collocamento
assume egli stesso una parte del danno (cfr. pure STFA del 20 settembre 2005
nella causa B., C 128/04, consid. 2.3, STCA del 14 luglio 2005 nella causa C.,
38.2005
).
Di
conseguenza, tutto ben considerato, risulta conforme al principio della proporzionalità
(cfr. consid. 2.9.) sospendere l'insorgente dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 1 giorno.
La
sanzione inflitta all'assicurato dall'URC di __________ di 3 giorni di
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione va dunque ridotta a 1
giorno.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 6 luglio 2005 dell'URC di __________ è riformata
nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 1 giorno.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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