Lexipedia

Decisione

38.2005.64

La diminuzione del lavoro dovuta al rincaro del petrolio rientra nel normale rischio az. della ditta attiva in quel settore. In casu l'ultimo risultato annuale e quello del primo trimestre sono miglio

17 novembre 2005Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I

surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3. Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LADI:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi

economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo

di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,

di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e

ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in

giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per

lavoro temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui

lavora l'assicurato."

Scopo

delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi

aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del

Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia

delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.

1628-1643).

2.4. Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 2

dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03; STFA del 15 marzo 2004 nella causa

F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53,

consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA

1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119

e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA

del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000

pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA

1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag.

119 e 120).

Nella

sentenza del 15 marzo 2004 nella causa F. SA (C 189/02), l'Alta Corte ha

confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite

di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito

che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70). (…)"

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02)

In

un’altra sentenza del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA (C 264/03), il

Tribunale federale delle assicurazioni sociali (TFA) ha confermato il

precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato

che:

"

(…)

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10

pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella

causa L.C. SA, C 264/03)

In questo

senso la nostra Massima Istanza ha confermato il giudizio con il quale questo

Tribunale ha stabilito che il forte rallentamento subito dal commercio di

confine abbinato alla vendita di carburante rientra nel rischio normale

dell’azienda e dunque non è risarcibile (cfr. RDAT II – 1995, N. 78, pag. 214).

In quel

caso l'Alta Corte ha, in particolare, rilevato che:

"

(…)

Come osservato dalla

precedente istanza, nel ramo in cui è attivo il ricorrente la variazione dei cambi nonché la fluttuazione dei prezzi delle

derrate nei confronti di quelli praticati oltre confine sono di quotidiana

attualità. In sostanza i negozi di confine si sono creati appunto vista

l'improvvisa richiesta di determinati

prodotti, richiesta comunque per lo più effimera, dipendente sovente da

misure politiche. Si tratta in un certo qual modo di un'attività "speculativa", nel senso che a periodi in cui le vendite eccedono manifestamente

i limiti di quanto sarebbe concepibile per i bisogni locali susseguono improvvisamente tempi nei quali l'attività si situa di nuovo a

questi livelli normali.

A torto il ricorrente

afferma che non dissimile sarebbe la situazione in altri campi, quali ad esempio quello

dell'edilizia, dipendenti pure da questioni monetarie,

di cambio, ecc. In effetti, una particolarità che contraddistingue il commercio

di confine, come in concreto, è quella di essere "sovrastrutturato" per far fronte a periodi di massima

domanda, e questo dai due lati dei confine.

Complessivamente, il sistema commerciale instaurato sui due lati del

confine è globalmente di dimensioni eccedenti le necessità, le strutture

essendo vicendevolmente sottoutilizzate, a seconda appunto di elementi aleatori, come i cambi, i prezzi, specie politici,

di determinate derrate, quali segnatamente la benzina. Meglio si

comprende il tema immaginando che pure oltre confine esista un sistema di

indennità per lavoro ridotto analogo a quello vigente in Svizzera: ne

risulterebbe che praticamente sempre, da un lato o dall'altro della frontiera,

le rispettive assicurazioni contro la disoccupazione dovrebbero,

avvicendandosi, intervenire, il che manifestamente va oltre i fini voluti.

Non può essere

negato, è vero, che tutte le ditte che esportano o che fanno capo a clientela estera possono vedere il loro volume di lavoro

modificarsi in funzione del mercato dei cambi o dei prezzi politici di certi

prodotti. Orbene, la specificità dei commerci di confine è quella di fondarsi

essenzialmente, se non esclusivamente, su questi fattori. La modifica dei

medesimi deve quindi inequivocabilmente

essere compresa come un fenomeno rientrante fra i rischi aziendali

normali, ciò che esclude l'assegnazione di indennità per lavoro ridotto."

(cfr. RDAT II-1995, N. 78, pag. 215-216)

Secondo

la giurisprudenza federale, una flessione della domanda a cui può essere

confrontata una ditta comporta per quest’ultima una perdita di lavoro dovuta a

motivi economici (cfr. DLA 1987 N. 8, consid. 2b, pag. 83; DLA 1985 N. 17,

consid. 2b, pag. 108-109 e DLA 1985 N. 18, consid. 3a, pag. 112, tutte citate

in DLA 1990 N. 21, consid. 3, pag. 138 per negare l’esistenza dei motivi

economici).

In una

decisione pubblicata in DLA 2000 N. 10 l'Alta Corte ha, in particolare,

osservato che:

"

(…)

4.-a) Vorrangiges Ziel der

Kurzarbeitsentschädigung bildet die Verhütung von Arbeitslosigkeit durch die

Erhaltung von Arbeitsplätzen (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG; BGE 120 V 526 Erw. 3b

mit Hinweisen). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im nicht

veröffentlichten Urteil M. vom 8. Januar 1997 (C 203/95) erkannt, dass weder

das Gesetz noch seine Entestehungsgeschichte Anhalktspunkte dafür enthalten,

wonach dieses legislatorische Ziel unter einem grundsätzlichen

strukturpolitischen Vorbehalt stünde. Namentlich darf die in Art. 32 Abs. 1

lit. a AVIG statuierte Anspruchsvoraussetzung der "wirtschaftlichen

Gründe" nicht als Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle

verstanden werden. Vielmehr ist der Begriff der "wirtschaftlichen

Gründe" weit auszulegen (vgl ARV 1989 Nr. 12 S. 122 Erw. 2a, 1987 Nr. 8 S.

83 Erw. 2b mit Hinweisen; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,

Band I, Bern 1987, N 39 zu Art. 32-33). Er erfasst sowohl konjunkturelle als

auch strukturelle Gründe (Gerhards, a.a.O., N 41 zu Art. 32-33; a.M. Stauffer,

Die Kurzarbeitsentschädigung, SJZ 1985 S. 177 f.). Abgesehen davon, dass die

Organe der Arbeitslosen-versicherung und Sozialversicherungsrichter mit der

Abgrenzung von konjunkturellen und strukturellen Ursachen eines

Arbeitsausfalles im konkreten Einzelfall, namentlich bei grösseren und

international tätigen Betrieben, überfordert wären (vgl BGE 104 V 112 f. Erw.

4a), erscheint der generelle Ausschluss strukturell bedingter Arbeitsausfälle

von der Kurzarbeitsentschädigung auch sozialpolitisch fragwürdig (Gerhards,

a.a.O., N 41 zu Art. 32-33). (…)"

(cfr. DLA 2000 N. 10, consid. 4a, pag. 56)

Pertanto,

anche se ogni ditta deve mettere in preventivo che il proprio risultato possa

variare da un periodo con l’altro, ciò non significa ancora che un’azienda

debba essere pronta a sopportare qualsiasi riduzione del proprio preventivato

risultato d’esercizio a titolo di normale rischio aziendale.

Chiamata

a pronunciarsi in un caso in cui (vista l’asserita perdita del lavoro dal 30% a

40% a causa di un grande cantiere aperto davanti al proprio negozio) l’autorità

giudiziaria cantonale aveva ritenuto computabile la perdita di lavoro

preannunciata dalla ditta, l’Alta Corte ha accolto un ricorso inoltrato dal

Segretariato di Stato dell’economia SECO e, in particolare circa il normale

rischio aziendale, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2 Nach dem Gesagten war die Durchfahrt für den

Motorfahrzeugverkehr auf der Hauptstrasse trotz der Bauarbeiten immer frei,

allerdings mit Behinderungen. Die Zufahrt zum Geschäft des Beschwerdegegners

war damit zwar erschwert, aber nicht unterbrochen. In der unmittelbaren Nähe

standen weiterhin Park- und Halteplätze für Autos zur Verfügung. Für die

Fussgänger war das Geschäft erreichbar. Der öffentliche Verkehr auf der

Hauptstrasse funktionierte praktisch unverändert weiter, indem an Stelle der

Bahn Busse eingesetzt wurden.

Strassenbauarbeiten mit solchen Auswirkungen auf

den Verkehr können nicht als aussergewöhnlich bezeichnet werden, zumal die

Phase der stärksten Behinderung nur relativ kurz dauerte. Solche Situationen

treten regelmässig und wiederholt auf und können jeden Arbeitgeber treffen.

Allfällige damit zusammenhängende Arbeitsausfälle infolge erschwerter

Geschäftszufahrt sind voraussehbar bzw. kalkulierbar und gehören somit zum

normalen Betriebsrisiko. Ein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung besteht

demnach nicht (Erw. 1.2 hievor; vgl. auch Nussbaumer, a.a.O., S. 153 Rz 396

f.). Ob dies auch zutrifft, wenn die Zufahrt zu einem Geschäft wegen im Voraus

geplanter Bauarbeiten gänzlich unterbrochen wird, kann offen gelassen werden.

(…).“ (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05)

Chiamata

a pronunciarsi nel caso di una ditta attiva nel campo dell'abbigliamento, in

particolare circa la perdita computabile del lavoro e il normale rischio

aziendale, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l'altro, le seguenti

considerazioni:

"

(…)

Le taux de 10 % de perte de travail selon l'art. 32

al. 1 let. b LACI ne constitue pas un critère d'ordre conjoncturel; pour être

prise en considération, la perte de travail subie par l'entreprise ne doit pas

avoir été provoquée - pour un pourcentage déterminé - par la conjoncture. Le

taux de 10 % représente uniquement la limite quantitative de la perte de

travail en deçà de laquelle l'entreprise doit assumer elle-même les

fluctuations de son activité économique au regard du marché (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.

388).

S'il est vrai que l'intimée s'est plus ou moins

adaptée au fil des ans à la chute importante de ses ventes, principalement en

ne repourvoyant pas les postes de travail laissés vacants par les départs naturels,

il n'en demeure pas moins que les efforts entrepris pour adapter la capacité de

production, surtout si leurs effets ne suffisent pas à enrayer la perte de

travail, ne peuvent justifier à eux seuls l'octroi des indemnités pour

réductions de l'horaire de travail. En outre, l'existence d'une situation

économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs indépendants de

la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la perte de travail soit

indemnisable (DTA 1999 n° 35 p. 204, 1998 n° 50 p. 290; 1996/97 n°.40 p. 220).

Or, l'intimée justifie sa perte de travail par la surproduction dans le secteur

de l'habillement et l'essor des importations de textiles et de produits de

confection en provenance des pays de l'Europe de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est.

Ces éléments, ainsi que les pertes dues à un taux de change défavorable pour

les ventes à l'étranger, ne constituent pas un phénomène nouveau; la

concurrence grandissante dans le secteur concerné, la pression extrême sur les

prix touchent toutes les entreprises de confection du pays, qui doivent inclure

dans leurs calculs prévisionnels la diminution des commandes en relation avec

les coûts plus élevés de production et les pertes dues au taux de change. Sous

cet angle la perte de travail n'apparaît ni passagère ni exceptionnelle et se

confond avec les risques normaux d'exploitation de l'entreprise. (…)" (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa X. SA, C

283/01)

In una

decisione del 4 dicembre 2003 nella causa F. (C 8/03) il TFA ha ritenuto che,

nel caso di una ditta attiva nel settore delle costruzioni, una diminuzione

della consistenza degli incarichi (Auftragsbestand), del 42%, riconducibile al

rinvio dei lavori di uno, due mesi e a volte più di un anno, non è computabile

e rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha ribadito che questa giurisprudenza vale

analogamente anche per le imprese attive in un settore correlato con l’edilizia

(Baunebengewerbe) e, in particolare, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.

Streitig und zu prüfen ist, ob die

Beschwerdeführerin unter dem Gesichtspunkt der Anrechenbarkeit des

Arbeitsausfalls ab 16. September 2002 eine der Anspruchsvoraussetzungen für

Kurzarbeitsentschädigung erfüllt.

Das kantonale Gericht hat die vorliegend

massgeblichen Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch auf

Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31 Abs. 1 AVIG), den anrechenbaren

Arbeitsausfall (Art. 31 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 lit. a

AVIG) sowie die Voraussetzungen, unter denen die Anrechenbarkeit eines

Arbeitsausfalls zu verneinen ist (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG; BGE 121 V 374

Erw. 2a, 119 V 358 Erw. 1a, 499 Erw. 1) zutreffend dargelegt. Gleiches gilt

hinsichtlich der Rechtsprechung, wonach Verschiebungen von Terminen auf Wunsch

von Auftraggebern oder allenfalls auch aus anderen Gründen, die von den mit der

Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten sind, im

Baugewerbe nichts Aussergewöhnliches darstellen, weshalb die dadurch verursachten

Arbeitsausfälle nicht anrechenbar sind (ARV 1993/1994 Nr. 35 S. 244). Darauf

wird verwiesen.

Zu ergänzen ist, dass die letztgenannte Praxis

zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage

entwickelt wurde, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen

entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen

werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven

Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere

Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht,

genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen

(Urteil W. vom 30. April 2001 Erw. 3a, C 244/99). Der wegen der seit langem

generell schlechten wirtschaftlichen Lage des Bausektors entstehende

Arbeitsausfall, der eine Baufirma zwingt, sich dem Willen der verschiedenen

Bauherren anzupassen, gehört zum normalen Betriebsrisiko. Wegen der schon

mehrere Jahre andauernden Schwierigkeiten in der Baubranche kann jeder

Arbeitgeber in gleicher Weise von einem Arbeitsausfall betroffen sein. Ein

solcher Ausfall ist somit in der momentanen wirtschaftlichen Lage keine

Besonderheit (ARV 1998 Nr. 50 S. 290); denn Beschäftigungsschwankungen auf

Grund verstärkter Konkurrenzsituationen stellen im Baugewerbe ein normales

Betriebsrisiko dar (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 Erw. 2b). Im Einzelfall können

derartige Umstände entschädigungsberechtigt sein, wenn sie auf

aussergewöhnliche oder ausserordentliche Gründe zurückzuführen sind (Urteil X.

vom 10. Juli 2002 Erw. 3a, C 253/01). Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare

Rechtsprechung gilt sinngemäss auch für das Baunebengewerbe (nicht

veröffentlichtes Urteil B. vom 16. Oktober 1996 Erw. 5, C 120/96).

(…)." (cfr. STFA del 4 dicembre 2003 nella causa F. C 8/03)

In una

sentenza pubblicata in SVR 2003 ALV Nr. 9 = DLA 2003 N. 20, pronunciandosi

circa il normale rischio aziendale in un caso concernete un'agenzia di

collocamento, il TFA ha stabilito che un importante riduzione del numero dei

collocamenti provvisori che deve essere effettuato da una ditta che si occupa

di lavoro a tempo parziale fa parte del rischio d'impresa. Dunque, la sola

consistenza della perdita di lavoro (anche se rilevante, in quel caso si

trattava del 40%) non permette ancora di concludere automaticamente per

l'esistenza di circostanze eccezionali o straordinarie che esulano quindi dal

normale rischio aziendale.

2.5. L’art. 33

cpv. 3 LADI stabilisce che il Consiglio federale definisce il concetto di

oscillazioni stagionali del grado di occupazione.

Questo

disposto, il cui tenore è rimasto identico a quello proposto dal Consiglio

federale riportato nel Messaggio del 23 agosto 1989 a sostegno di una revisione

parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LAD) (cfr. FF

1989 III 325 in particolare alla pag. 358), è stato introdotto con la prima

revisione parziale della LADI del 5 ottobre 1990 ed è entrato in vigore il 1°

gennaio 1992.

Il

Consiglio federale, commentando il nuovo art. 33 cpv. 3 LADI, aveva osservato

che:

"

In pratica, capita che perdite di lavoro non

siano dovute esclusivamente a fluttuazioni stagionali, ma anche a influenze

congiunturali. Il nostro Collegio deve dunque venir abilitato a stabilire i

criteri tecnici che permettano di delimitare le influenze stagionali.

Sul piano materiale è concepibile un

disciplinamento secondo il quale una perdita di lavoro è considerata stagionale

se non supera essenzialmente quelle subite durante la stagione corrispondente

degli anni precedenti (p. es. la media dei cinque ultimi anni)."

(cfr. FF 1989 III pag. 344)

Nell’ambito

di questa delega legislativa e concretizzando quanto disposto dall’art. 33 cpv.

1 lett. b il Consiglio federale ha adottato l’art. 54a OADI, entrato in vigore

al 1° gennaio 2000, secondo il quale le oscillazioni del grado di occupazione

sono considerate stagionali se la perdita di lavoro non supera la perdita di

lavoro media verificatasi durante lo stesso periodo nei due anni precedenti.

Per una

decisione di principio su questa disposizione e in particolare su cosa rientra

nella “perdita di lavoro” e sul suo calcolo vedi la STFA del 7 agosto 2002

nella causa V. AG (C 62/02) cui la STFA del 7 giugno 2005 nella causa A. AG (C

95/05) rinvia.

2.6. Nel caso concreto,

come visto sopra (cfr. consid. 1.1), la ditta ha preannunciato l’introduzione

del lavoro ridotto a causa della diminuzione dell’attività lavorativa

riconducibile all’esplosione del prezzo del carburante e alla crisi economica

generale.

Ora, visti

i motivi addotti, le difficoltà in cui è venuta a trovarsi la ditta configurano

delle circostanze che possono colpire qualsiasi altra impresa nella sua

situazione.

Infatti è

la stessa ditta ricorrente che ha affermato che “(…) Tale evento (ndr.: si riferisce

all’esplosione del prezzo del carburante e della crisi economica in generale)

ha colpito anche le ditte che operano nel settore distribuzione combustibili e

carburanti. (…).” (cfr. doc. 5).

D’altra

parte, dai dati forniti circa la cifra d’affari concernente il settore

d’esercizio per il quale la ditta ha chiesto l’indennità per lavoro ridotto,

risulta che la quantità in m3 e gli importi per gli anni 2003 e 2004 sono stati

i seguenti:

Anno Quantità

m3 Importo

2003 36'103 14'317’723

2004 43'579 21'262’093

(cfr.

doc. 4 Allegato 2)

Inoltre

nei primi tre mesi dell’anno 2005 la quantità in m3 e gli importi sono stati di

16'074 e 8'154'276 contro i 12'954 e i 5'082'206 dell’anno precedente (cfr.

doc. 4 Allegato 2).

Dunque

complessivamente l’esercizio 2004 è stato migliore di quello del 2003 e nei

primi tre mesi del 2005 i risultati sono sensibilmente migliori rispetto allo

stesso periodo nell’anno precedente.

Di

conseguenza visto che la ditta non ha allegato né tantomeno provato il carattere

eccezionale o straordinario della perdita di lavoro (e di questo ne deve

portare le conseguenze; cfr. STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C 107/04;

STFA del 3 ottobre 2003 nella causa A., C 151/03 consid. 2.3.2; STFA del 7

dicembre 2001 nella causa M., consid. 2b bb, U 202/01; DLA 2002 pag. 177,

consid. 2c, pag. 179; DLA 2000 pag. 121 e 122; DTF 119 V 20; DTF 115 V 113; G.

Beati "Relazione tra diritto civile e assicurazioni sociali. Introduzione

e principi generali. La recente giurisprudenza del TFA.", atti della

giornata di studio del 1° giugno 1992, CFPG fascicolo 8), questo Tribunale deve

concludere che, a ragione, la Sezione del lavoro si è opposta all’introduzione

del lavoro ridotto in quanto la perdita di lavoro rientrante nel normale

rischio aziendale del datore di lavoro e quindi non computabile (cfr. le

sentenze citate al consid. 2.4).

Nel

proprio ricorso la ditta ricorrente ha sostenuto che: “(…) la nostra ditta può

beneficiare delle indennità per Lavoro Ridotto “a causa della fluttuazione

stagionale” a partire dal 01.04.2005.” (cfr. doc. I).

Al

riguardo il TCA rileva che, secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. b LADI, se è causata

da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione, la perdita di lavoro non è

computabile (cfr. consid. 2.3 e 2.5).

Del resto

proprio avuto riguardo ai dati delle cifre d’affari dei singoli periodi negli

anni dal 1996 al 2000 e negli anni 2003 e 2004 (cfr. doc. 6/B e 4 Allegato 2)

non risulta che la ditta alterni normalmente a dei periodi di punta dei periodi

di stasi relativa.

In

particolare non risulta che proprio i mesi da aprile a agosto siano quelli in

cui l’attività della ditta cala maggiormente.

Al

contrario le cifre d’affari variano sensibilmente da un periodo con l’altro

come di anno in anno rispetto al medesimo periodo.

2.7. Nei propri

allegati la ditta ha sostenuto altresì che in occasione del precedente

preannuncio di lavoro ridotto, quello del 4 luglio 2000, la Sezione del lavoro

non ha sollevato alcuna opposizione all’introduzione dello stesso (cfr. doc. I,

V, 2 e 6).

Il TCA

rileva innanzitutto che, in una decisione del 2 settembre 2005 nella causa X.

SA (C 180/05), chiamata a pronunciarsi nel caso concernente una ditta che ha

contestato il rifiuto delle indennità d’intemperie invocando la propria buona

fede visto che in precedenza aveva percepito le stesse prestazioni, l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

1.

Il est incontestable et incontesté que la recourante

n'a pas droit - et n'avait pas droit - aux indemnités en cas d'intempéries (cf.

art. 42 al. 2 LACI et 65 OACI, voir également ATF 112 V 139). Le litige porte

sur le point de savoir si celle-ci peut néanmoins se prévaloir de sa bonne foi

pour fonder son droit à l'octroi d'indemnités en cas d'intempéries.

Considerandi

2.

Par rapport aux prestations déjà versées au cours

des années précédentes, la décision litigieuse, contrairement à ce que soutient

la recourante, ne procède pas d'un simple changement de pratique de

l'administration qui eût pu justifier, sous certaines conditions, la prise en compte

du droit à la protection de la bonne foi (voir ATF 122 I 59 consid. 3c/bb et arrêt

4C.9/2005). En réalité, l'administration a mis fin à une pratique illégale à l'égard

de la recourante. Cette circonstance aurait pu - bien que l'intimé ait déclaré

y renoncer - entraîner une restitution des prestations indues. Il serait paradoxal

de considérer que les prestations déjà versées pour les années précédentes soient

sujettes à restitution, tout en reconnaissant un droit à l'indemnité pour les périodes

d'intempéries annoncées pour les mois de décembre 2003 et janvier 2004. Dès lors,

il est pour le moins douteux que la recourante soit fondée à invoquer le droit

à la protection de la bonne foi pour obtenir le versement d'indemnités pour les

périodes de décomptes qui ont fait l'objet de la décision sur opposition litigieuse.

3.

Quoiqu'il en soit, supposé que le grief tiré de

la protection de la bonne foi puisse être invoqué dans le présent contexte, il

ne serait de toute façon pas fondé.

Tout d'abord, comme l'ont constaté les premiers juges, chaque demande

doit faire l'objet d'un nouvel examen et d'une décision

formelle de l'autorité.

Celle-ci n'est pas liée par les décisions antérieures

qu'elle a prises.

Ensuite, la recourante n'explique pas en quoi elle

aurait pris des dispositions sur lesquelles elle ne peut revenir. Elle affirme

certes - mais sans autres précisions - qu'elle aurait pris des mesures pour diminuer

le dommage si elle avait pu s'attendre à un refus de l'administration. Mais comme

l'ont relevé pertinemment les premiers juges, dans la mesure où une planification

du travail eût été possible pour éviter de mettre à contribution l'assurance,

la recourante était de toute façon tenue de satisfaire à son obligation générale

de réduire le dommage au lieu de tabler sur le versement des indemnités en

cause.

(…).” (cfr. STFA del 2 settembre 2005 nella causa X. SA, C 180/05,

la sottolineatura è del redattore)

Del resto, la lamentela sulla presunta diversità di trattamento fra il suo

precedente preannuncio di lavoro ridotto e quello oggetto delle presente

vertenza va respinta anche perché la ditta ricorrente non può pretendere un’uguaglianza

di trattamento in caso di applicazione illegale di norme giuridiche

(uguaglianza nell’illegalità).

Al riguardo, in una

decisione dell’11 agosto 2005 nella causa T. (C 121/05), chiamato a

pronunciarsi nel caso di una ditta che ha preannunciato un periodo di lavoro

ridotto a causa di un grosso cantiere davanti al suo negozio e che ha, in

particolare, contestato l’opposizione allo stesso adducendo che a altre ditte

le prestazioni erano state riconosciute, il TFA ha sviluppato, tra l’altro, le

seguenti considerazioni:

" (…)

3.3

Der Beschwerdegegner machte vorinstanzlich

geltend, mindestens zwei Detaillisten aus dem Dorf Y.________ seien just für

diese Zeit in den Genuss von Kurzarbeitsentschädigung gekommen, was die Frage

nach der Gleichbehandlung aufwerfe. Hieraus kann er aus folgenden Gründen

nichts zu seinen Gunsten ableiten.

Nach der Rechtsprechung geht der Grundsatz der

Gesetzmässigkeit eines Entscheides in der Regel der Rücksicht auf die

gleichmässige Rechtsanwendung vor. Der Umstand, dass das Gesetz in anderen

Fällen nicht oder nicht richtig angewendet worden ist, gibt dem Bürger

grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls abweichend vom Gesetz behandelt

zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn lediglich in einem einzigen oder in

einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung dargetan ist. Eine

Gleichbehandlung im Unrecht ist somit in Betracht zu ziehen, wenn die Behörde

die Aufgabe der in anderen Fällen geübten gesetzwidrigen Praxis ablehnt; erst

dann kann der Rechtsadressat verlangen, dass die gesetzwidrige Begünstigung,

die Dritten zuteil wird, auch ihm gewährt werde, soweit dies nicht andere

legitime Interessen verletzt (BGE 126 V 392 Erw. 6a mit Hinweisen; vgl. auch

BGE 127 I 2 Erw. 3a, 127 II 121 Erw. 9b; Urteil F. vom 4. Dezember 2003 Erw.

4.

, C 8/03).

Das KIGA hat im vorinstanzlichen Verfahren

ausgeführt, weshalb den zwei vom Beschwerdegegner ins Feld geführten Firmen,

deren Anmeldung im Januar und April 2004 erfolgt sei, für 2 respektive 3 Monate

Kurzarbeitsentschädigung gewährt worden sei, und weshalb sich jene beiden Fälle

von dem vorliegenden unterschieden hätten. Der Beschwerdegegner hat nicht substanziiert

dargelegt, inwieweit die relevanten Umstände jener Fälle mit den seinigen

übereinstimmten und somit eine Ungleichbehandlung im Unrecht vorgelegen haben

könnte. Selbst wenn dies zuträfe, ist weder dargetan noch aktenkundig, dass

jene Fälle Teil einer eigentlichen gesetzwidrigen Praxis bilden könnten, zumal

das KIGA angab, eine der Firmen habe ihr Begehren auf Weiterausrichtung der

Kurzarbeitsentschädigung zurückgezogen, nachdem es die Sache vertieft überprüft

habe.

(…).“ (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05)

In simili circostanze,

visto tutto quanto precede, il TCA non può che confermare la decisione su

opposizione impugnata e respingere il ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster